Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
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Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno decimo - Periodicità mensile - € 7,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti Contiene I.P. Informazioni Tecniche M E N S I L E D I Aggiornamento professionale e formazione permanente 3 Sistema Informativo Pratiche Edilizie 6 I N F O R M A Z I O N E N. 6 GI U GNO 2010 T E C N I C A 8 Compravendite e abitabilità 9 Glossario diritto di famiglia 10 Le Associazioni di categoria e successioni Ipoteche, cancellazione gratuita 13 Il potere sanzionatorio dell’autorità sui contratti pubblici 14 La professione decide la pensione 15 La nuova frontiera è la quota modulare 17 Parcellazione consulenze d’ufficio 18 Temi esami di abilitazione 2009 20 Giurisprudenza in breve 21 23 Immobili, accertamenti completi Contratti di locazione sartoriali 24 Progettazione edifici energeticamente efficienti 29 Organo ufficiale dei Collegi dei Geometri di: Belluno, Biella, Cremona, Lucera, Rovigo, Sassari, Treviso, Verbano-Cusio Ossola CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI Il Geometra italiano, aggiornamento professionale e formazione permanente di Fausto Savoldi (Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e della Fondazione dei Geometri Italiani) Fonte Geocentro n. 8 marzo-aprile 2010 A Sydney nel XXIV Congresso Internazionale della FIG l’attenzione è posta sul provvedimento che il Consiglio Italiano dei Geometri e Geometri Laureati alla fine dell’anno 2009 ha assunto (in base ai poteri di autoregolamentazione attribuiti al Consiglio stesso per legge), la obbligatorietà per tutti gli iscritti all’Albo Professionale della “formazione permanente e continua”. Tale disposizione impone ad oltre 100.000 iscritti che operano nei tre tradizionali settori di attività, un costante aggiornamento sulle materie professionali, per specializzare la Categoria a competenze professionali sempre più specialistiche che seguono la evoluzione delle tecnologie. In Italia i Geometri si dedicano a tre distinte attività: – progettazione edilizia di strutture di modeste dimensioni e la conseguente direzione dei lavori nei relativi cantieri edili (circa il 50%); – topografia, cartografia, catasto (circa il 30%); – perizie e valutazioni (circa il 20%). Sono attività riservate anche se in forma non esclusiva, agli iscritti all’Albo al quale si accede: – dopo 5 anni di formazione di base negli Istituti Tecnici di Istruzione Secondaria; più due ulteriori anni di pratica professionale svolta presso un professionista iscritto ed esperto; e dopo aver superato l’Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra. La recente riforma del sistema di formazione universitaria ha previsto una nuova via per l’iscrizione all’Albo riservata anche a coloro che: – siano in possesso di laurea L, conseguita a seguito di un corso universitario triennale in materie ingegneristiche, comprensivo di 6 mesi di tirocinio; – abbiano comunque superato lo stesso Esame di Stato di Abilitazione previsto per coloro che terminano il biennio di tirocinio professionale successivo al quinquennio di Istituto Tecnico. Per questa innovazione, la Categoria dei Geometri ha assunto una nuova denominazione: “Geometri e Geometri Laureati”. Si verificherà nel tempo che saranno sempre più numerosi i Geometri Laureati rispetto a coloro in possesso del solo diploma di Istituto Tecnico Secondario che gradatamente si ridurranno. l’Albo solamente al momento di avviare l’attività di libero professionista. Mediamente, le iscrizioni dei giovani si aggirano intorno alle 3.000 unità all’anno. Tale numero corrisponde più o meno a quello dei professionisti che ogni anno, a causa dell’età, cessano l’attività. Il titolo professionale viene valorizzato dall’appartenenza ad un organismo collettivo nazionale al quale si accede con una formazione post-secondaria o universitaria (entrambe comprensive di tirocinio). Il biennio di pratica professionale costituisce, dunque, una sorta di “delega” a formare i professionisti. Una delega conferita alla stessa Categoria dei Geometri più anziani e già affermati sul mercato. Tale compito è stato assunto con grande serietà sia Questa progressiva trasformazione modifica anche la formazione secondaria che verrà incrementata con l’insegnamento delle discipline scientifiche di base, lasciando all’Università il compito di approfondire le materie professionali. Tale innovazione legislativa riguardante la Scuola Secondaria introduce il concetto di una sostanziale differenza tra il titolo di formazione scolastico (Diploma di Istruzione Tecnica) ed il titolo professionale di “Geometra” (che ora spetta solo agli iscritti all’Albo). Degli oltre 120.000 diplomati annuali degli Istituti Tecnici, infatti, solo il 10% affronta il tirocinio professionale. Di questi ultimi, solo il 50% supera l’Esame di Stato di Abilitazione, la maggior parte di coloro che lo superano si iscrive al- a livello del singolo professionista, sia dalla struttura di Categoria che organizza, anche durante il periodo di tirocinio, specifici corsi formativi riguardanti le nuove competenze professionali rese necessarie dall’evoluzione tecnologica e dalle moderne esigenze della committenza. Il Geometra italiano rimane, nel suo insieme, un esempio di professionista polivalente che si avvia sempre più verso la competenza specialistica che il mercato richiede, anche partecipando alla costituzione di Studi Associati con diverse altre figure professionali. Il regolamento sulla formazione continua obbligatoria impone a tutti gli iscritti, di età inferiore ai 60 anni, la partecipazione ad eventi formativi e la conseguente acquisizione di crediti Continua pag. seguente Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 3 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI formativi professionali annuali (CFP) in numero decrescente rispetto all’anzianità di iscrizione all’Albo. Un credito formativo corrisponde generalmente a 2 ore di formazione, oppure alla redazione di articoli, alla pubblicazione di testi o alla presenza a convegni scientifici. L’ignorare l’obbligo di formazione costituisce una grave inadempienza professionale e deontologica che può sfociare nella sospensione o nella cancellazione dall’Albo. Sulla visione di una Professione che si evolve i Geometri italiani stanno investendo energie e risorse, per incrementare le loro tradizionali competenze con nuovi saperi e nuove conoscenze per garantire la qualità dei servizi richiesti dalla committenza. Gli incidenti e le vittime sui luoghi di lavoro hanno prodotto ed accentuato in tutto il mondo dell’edilizia la sensibilità per la sicurezza. Il valutare i rischi connessi ad una specifica attività lavorativa ed il predisporre mezzi e procedure per prevenire il rischio di incidenti sono divenute una vera e propria disciplina scientifica direttamente correlata all’attività edilizia. In ogni cantiere edile viene obbligatoriamente e per legge nominato un responsabile della sicurezza le cui disposizioni prevalgono addirittura sulla volontà del committente. La formazione specifica per svolgere tali funzioni è fissata dalla legge: con l’obbligo alla frequenza di un corso di 120 ore (con esame finale) che la Categoria organizza in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, con le Facoltà Universitarie, con i servizi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. All’attività di prevenzione e controllo si stanno dedicando con apprezzabili risultati molte nostre giovani colleghe (che ormai rappresentano il 10% degli iscritti) grazie alla loro particolare sensibilità all’argomento. In occasione del disastroso sisma che ha distrutto la città dell’Aquila, capoluogo della regione Abruzzo, oltre 500 Geometri hanno partecipato con la Protezione Civile come volontari, mettendo a disposizione le loro specifiche competenze nell’opera di censimento dei danni agli edifici in relazione alla loro abitabilità. Negli ultimi tre anni, oltre 30.000 Geometri hanno ottenuto l’Abilitazione a svolgere la funzione di Responsabile della Sicurezza, figura che collabora con i progettisti e i direttori dei lavori di opere edilizie, collaborazione alla quale sono chiamati i topografi non solo per rilevare terreni ed immobili, ma per monitorare la presenza di altri elementi di pericolo (sostanze inquinanti, esalazioni, rumori nocivi ecc.). Il contenere i consumi energetici ed utilizzare fonti di energia rinnovabile ha completamente modificato l’approccio alla progettazione edilizia: con la nuova figura del “certificatore energetico”. Questi ha il compito di assegnare ad ogni singola unità edilizia (sia di vecchia, sia di nuova co- struzione) un “voto di qualità energetica” che ne condiziona la commerciabilità ed il valore. Attività, questa nella quale i Geometri italiani si stanno formando e specializzando, nella conoscenza delle caratteristiche dei materiali e delle tecnologie costruttive, sia per quanto attiene l’involucro edilizio murario, sia per gli impianti tecnologici. Conoscenze, che unite alle recenti norme di legge che impongono il raggiungimento di livelli minimi di efficienza energetica (livelli differenti per le varie regioni del territorio), determinano una progettazione ed un’esecuzione delle opere totalmente innovativa rispetto a quella di pochissimi anni fa. Il risparmio energetico è correlato alla riduzione delle emissioni di CO2: settore che richiede l’ammodernamento di impianti produttivi indu- striali ed il monitoraggio delle emissioni prima e dopo le trasformazioni impiantistiche. La necessità di redigere certificati di risparmio delle emissioni di CO2 anche ai fini della loro commerciabilità costituisce una nuova e delicata attività per i valutatori degli impianti industriali e degli immobili civili. Nuove costruzioni, recupero di costruzioni esistenti, impianti tecnologici civili ed industriali nel loro complessivo impatto sul territorio richiedono da parte del tecnico conoscenze assai più ampie di quelle solitamente ottenute dalla Scuola Pubblica. L’esigenza che tali conoscenze professionali siano disponibili e concentrate in una singola persona ha creato la nuova figura del “tecnico ambientale”, il cui parere è richiesto dalle Amministrazioni Pubbliche per il rilascio dell’autorizzazione a costruire. Il Geometra, profondo conoscitore del territorio, delle persone che lo abitano, della cultura e delle tradizioni, riesce a coniugare le esigenze insediative con la fondamentale necessità di proteggere l’ambiente urbano, rurale e boschivo. I corsi formativi per creare gli esperti ambientali sono rivolti soprattutto ai giovani, più degli altri sensibili al problema e, che in questo settore, hanno ben compreso la vastità delle nuove opportunità di lavoro. Oggi, la recente crisi economica mondiale (determinata dalla disattenzione del mondo bancario all’effettivo valore dei beni offerti in garanzia dei movimenti finanziari) impone regole ben più rigide nella stima dei beni immobili e non. Lo scrupoloso rispetto degli standard di valutazione internazionali (IVS), recepiti anche dalla UE in vari trattati, richiede una nuova formazione dei tecnici, in particolare dei Geometri nella attività di valutazione: • per le transazioni private; • per la redazione di bilanci aziendali; • per l’Autorità Giudiziaria civile e per la Pubblica Amministrazione; • per il Sistema Bancario. Sempre più diffusa è la convinzione che determinare un valore, soprattutto di un immobile, costituisca una “sentenza” e, come tale, valida solo se Continua pag. seguente 4 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI oggettivamente motivata. La motivazione non può che basarsi su un procedimento di calcolo scientifico e documentabile. Questa è la vera novità che porta al definitivo disconoscimento delle stime effettuate da improvvisati operatori poco interessati a determinare il valore di mercato in un preciso momento temporale ed in una determinata situazione economica. Il numero di elementi da considerare per stabilire il valore di un immobile è in continua crescita ed è necessario considerarli tutti e in rapporto tra loro. Nasce quindi la nuova Professione del “Valutatore Certificato”, la cui caratteristica principale è quella di essere indipendente e senza conflitti di interessi. Anche la sua specifica formazione e certificazione deve provenire da un organismo indipendente (quale appunto la Categoria Professionale di SIPEM Sistema Informativo Pratiche Edilizie e Monitoraggio Fonte Geocentro n. 8 marzo-aprile 2010 Comitato Tecnico CNGeGL - Marco Nardini, Ezio Piantedosi CIPAG - Diego Buono GROMAsistema® - Alessandro Benvegnù L’anno appena trascorso ha visto la società confrontarsi con la crisi internazionale, una “grave” recessione del mercato IT e dei servizi ad esso connessi che, nonostante prevista, non si è riusciti ad attenuare. Il Governo ha varato lo scorso anno il “Piano Casa”, dal quale si attendono significativi contributi per il rilancio dell’economia del settore, ma soprattutto per soddisfare i fabbisogni abitativi delle famiglie e introdurre semplificazioni procedurali nel campo dell’edilizia. appartenenza). L’innovativa procedura di stima necessita del fondamentale supporto di un data-base dei valori immobiliari (quelli provenienti da effettive transazioni o da motivate perizie redatte con finalità esplicitate). In Italia, i valori immobiliari sono raccolti dall’Agenzia del Territorio con finalità fiscali e dalle Camere di Commercio con finalità conoscitive. Tuttavia, essi sono redatti su indicazione delle Associazioni dei Costruttori e da quella degli Agenti Immobiliari. Proprio per le modalità della raccolta dei dati e per la loro provenienza, in entrambi i casi vi è una scarsa attendibilità ed una generale imprecisione (valori identificati in un range minimo-massimo e riferiti a singole ampie zone di territorio). In accordo con l’Agenzia del Territorio e con gli Organismi rappresentativi del si- stema bancario, la Categoria dei Geometri sta cercando di costituire un data-base che rappresenti la realtà dei valori immobiliari e della loro rendita. Questo data-base alimentato dai dati provenienti da migliaia di professionisti, costituirà un patrimonio utile per migliorare la qualità delle perizie con valori di mercato maggiormente aderenti alla realtà. I Corsi Formativi su tale materia si stanno tenendo in ogni provincia con l’apporto delle Università e di Geometri Liberi Professionisti appositamente formati nel ruolo di tutors. Nel complesso, è possibile affermare che la Categoria dei Geometri Italiani sta tenendo fede alla qualità delle originarie prestazioni professionali e sta, tramite la formazione, compiendo larghi passi in avanti per continuare ad essere sempre attuale nel mondo contemporaneo. Bisogna comprendere che il mondo sta cambiando e dobbiamo usare nuovi parametri per affrontare: la crisi energetica, la crisi dell’acqua, la crisi dei trasporti. Un insieme di cose che sta entrando in un’epoca di globalizzazione, dove la concorrenza sempre più forte e sleale potrebbe accentuare i problemi. Uno dei mezzi per contrastarla è senz’altro puntare sulla velocità di cambiamento nel mondo della comunicazione e della tecnologia che sarà SIPEM è il nuovo sistema di gestione telematica dei processi connessi al Piano Casa. Una vera rivoluzione in edilizia rivolta ai Geometri Liberi Professionisti e tecnici che consente di offrire migliori servizi ai cittadini. molto più elevata rispetto agli anni passati. Internet è il mezzo più utilizzato capace di trasformare il mondo in un ambiente interattivo dove server, client, diversi dispositivi e utenti collaboreranno e interagiranno su più livelli, fornendo e utilizzando software e servizi di business. Il web è ormai la fonte di servizi che potranno essere usati a richiesta, indipendentemente dall’ubicazione e dalla tecnologia di realizzazione. Per questa realtà il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con la Cassa Italiana di Previdenza Geometri hanno sottoscritto, il 9 ottobre 2009, la Convenzione con ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) avente per oggetto lo sviluppo di un servizio di gestione telematica funzionale al “Piano Casa”. I soggetti attuatori per la progettazione, la realizzazione e la gestione di Continua pag. seguente Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 5 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI tale servizio sono ANCITEL S.p.A. (società di riferimento dell’ANCI per la gestione dei processi d’innovazione tecnologica e organizzativa) e GROMAsistema ® s.r.l. (società della CIPAG per le attività di project management, produzione di software). Questo nuovo servizio, denominato SIPEM (Sistema Informativo Pratiche Edilizie e Monitoraggio), è dedicato alla gestione telematica dei processi connessi alla trasmissione, acquisizione e monitoraggio complessivo dei titoli autorizzativi riguardanti gli ampliamenti edilizi e demolizioni/ricostruzioni edilizie presentate ai Comuni nell’ambito del “Piano Casa”. L’obiettivo è duplice: offrire ai Comuni un servizio agevole e di qualità, migliorandone la gestione e puntando verso una progressiva dematerializzazione e standardizzazione del procedimento autorizzatorio in materia edilizia e, nel contempo, fornire un servizio ai Professionisti abilitati che consentirà di usufruire di: • attivazione e accesso via web alle proprie cartelle 24 ore su 24, 7 giorni su 7; • assistenza tecnica attraverso delle FAQ ed un help-desk dedicato; • sicurezza nell’accesso/autenticazione al servizio con l’utilizzo della chiave usb, che per i geometri sarà data in dotazione su richiesta a tutti gli iscritti all’Albo professionale; • Firma Digitale dei documenti utilizzando la stessa chiavetta usb sulla Denuncia Inizio Attività, sulla relazione tecnica asseverata e sul resto dei documenti elettronici da lui preparati, o su atti e documenti cartacei scansionati per copia conforme; • semplificazione della fase di pre- • parazione e presentazione della domanda relativa ad ogni singola pratica con precise indicazioni sugli allegati da preparare e informazioni aggiuntive sui contenuti degli stessi, in base alla normativa nazionale e regionale e alla disposizione regolamentare del singolo Comune; notevole risparmio di tempo visto che tutti i documenti sono elaborati, allegati, trasmessi ed archiviati esclusivamente in formato elettronico, con date certe e pieno valore legale tra le parti coinvolte, senza che possano essere ripudiati da terzi per vizi formali; • Comodità e sicurezza nei pagamenti dato che il Professionista potrà pagare dal proprio ufficio o da casa il costo del servizio SIPEM e i diritti di segreteria relativi a ciascuna pratica, sia con carta di credito (POS virtuale) o compilando elettronicamente un bollettino postale attraverso Pronto Bancoposta (anche attraverso il portale Geoweb). Il Sistema e già in fase di collaudo, la sua ufficiale presentazione è stata programmata al FORUM PA (Fiera di Roma) nel prossimo mese di maggio. La campagna di informazione ai Comuni ed ai Collegi Provinciali dei Geometri è già partita con l’invio di un kit informativo. Siamo convinti dell’efficienza di questo mezzo. La vera rivoluzione è data dalla certezza della procedura e l’efficacia della prestazione. Il successo dell’iniziativa dipenderà dall’adesione dei professionisti e dei geometri sempre sensibili alle innovazioni per servire la committenza con la migliore professionalità. SIPEM • Equilibrio tra standardizzazione e personalizzazione Il sistema incorpora formati standard della Denuncia di inizio attività e dell’istanza di permesso di costruire, predisposti con l’ausilio di esperti legali e di settore; tali formati sono comunque modificabili sulla base delle specifiche esigenze del Comune. • Casella di Pec dedicata È prevista, per ciascun Comune aderente al servizio, una casella di posta elettronica certificata per il colloquio con i professionisti. • Garanzia sul riconoscimento della qualifica del mittente Grazie a un processo verificato per l’adesione al sistema da parte dei professionisti. • Gestione semplice e veloce delle comunicazioni Tramite un canale sicuro ed affidabile per il colloquio tra Comune e professionisti. • Monitoraggio delle pratiche e statistica Per avere sotto controllo, in tempo reale, lo stato dei procedimenti autorizzativi. • Archivio elettronico delle pratiche Che consente la conservazione sostitutiva, in un apposito archivio digitale, di tutti i documenti che compongono le pratiche. • Risparmio dei costi e maggiore produttività del lavoro Assicurata dalla definizione di schemi standard per la presentazione delle domande, la predisposizione di iter di verifica predefiniti e la possibilità di conservazione sostitutiva delle pratiche relative al piano casa. Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 7 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI Le Associazioni di categoria Fondazione Geometri Italiani Via Barberini, 68 - 00187 Roma (RM) E-mail: [email protected] Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici L’Associazione ha carattere culturale e scientifico, è senza fini di lucro e si prefigge il conseguimento dei seguenti scopi: migliorare il livello culturale e professionale degli associati; valorizzare la professione del geometra attraverso opportune iniziative da intraprendere presso Enti pubblici e privati; aiutare il conseguimento degli standard professionali sul modello degli altri paesi Europei del geometra favorendone l’integrazione nel contesto internazionale; promuovere la crescita dell’Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri. Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari L’Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale lo sviluppo della cultura degli amministratori in Italia e la valorizzazione della professione dell’Amministratore Immobiliare. Associazione Geometri Italiani Consulenti Ambiente e Territorio L’A.G.I.C.A.T. è stata costituita per creare un supporto al nostro operare nel mondo delle costruzioni e degli interventi sul territorio in genere. Essa nasce dalla necessità di avere presente oltre all’oggetto della progettazione anche il contesto territoriale che si ha attorno e gli impatti ambientali che vi si possono creare, per evitarli o ridurli al minimo. L’A.G.I.C.A.T. risponde quindi ad una esigenza attualissima: quella di ricercare uno sviluppo sostenibile e condivisibile anche dalle generazioni future. Associazione Geometri Italiani Topografi L’Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale lo sviluppo della cultura topografica in Italia e la valorizzazione della professione del Topografo. 8 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 Associazione Geometri per la Sicurezza L’associazione ha come scopo fondamentale l’accrescimento della cultura in materia di “sicurezza e salute sul lavoro e negli ambienti di vita” in Italia e in Europa, la valorizzazione delle attività professionali attinenti a tali aspetti; migliorare il livello culturale e professionale tramite corsi di formazione e informazione; sviluppare un centro servizi per la consultazione, anche telematica, degli atti normativi attinenti le attività per la sicurezza. Associazione Geometri Valutatori L’Associazione professionale “Geometri Valutatori Esperti” è stata costituita allo scopo di condurre studi e ricerche su tutti gli argomenti concernenti la valutazione dei beni, dei terreni e delle costruzioni, pubblicizzando le metodologie di stima e le procedure poste in atto dai propri associati. Associazione Sportiva dei Geometri Italiani L’Associazione è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha finalità speculative, né di lucro, né partitica e si propone quale scopo unico quello di offrire ai propri soci servizi idonei ed efficienti relativi alle loro esigenze motorie, sportive dilettantistiche, ricreative e culturali finalizzate alla valorizzazione dell’immagine professionale del geometra italiano. Consulta Nazionale Femminile “Donne Geometra” Organismo nato allo scopo di collaborare, identificare, migliorare il ruolo sociale delle donne geometra, attraverso il pensiero della differenza, anche nel rispetto delle direttive europee riguardo alla parità di genere. GeoWeb Spa La società nasce da un’iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri e Sogei e rende disponibili un insieme di servizi mirati fondamentalmente a semplificare l’attività professionale della categoria e a migliorare il rapporto con al Pubblica Amministrazione. COMPRAVENDITE I fattori di rischio per la stipula del rogito illustrati dal presidente del collegio notai di Rimini e Forlì Abitabilità, se manca non si vende Compravendite: il referto tecnico preventivo evita le sorprese Alessandro Cassano e Gianfranco Di Rago ItaliaOggi, 28.4.2010 Rogito a rischio di blocco se la casa non è conforme alla normativa edilizia. Un aspetto fondamentale della compravendita è costituito dall’esame degli elementi urbanistici che caratterizzano l’immobile, dei quali occorre fare menzione nel contratto e che nei casi più gravi possono comportarne perfino l’impossibilità di alienazione. Meglio quindi formarsi un quadro complessivo della situazione edilizia del fabbricato prima di sottoscrivere l’atto di vendita, ad esempio mediante la redazione del cosiddetto referto tecnico preventivo, testato con successo a Parma e in alcune città toscane, che permette di conoscere in anticipo le effettive condizioni dell’edificio. Marco Gori, presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini, promotore del convegno «Abitabilità: problemi vecchi e nuovi nell’ottica notarile», che si è svolto a Rimini, ha illustrato le problematiche più ricorrenti in sede di compravendita immobiliare in relazione alla normativa di edilizia e urbanistica. Domanda. Agibilità, abitabilità e conformità, quali le differenze? Risposta. L’agibilità è riferita agli immobili non abitativi, l’abitabilità a quelli abitativi. Entrambe certificano la possibilità di utilizzo dell’immobile secondo le caratteristiche del progetto approvato, ad esempio che quell’appartamento ha le caratteristi- che previste dal piano regolatore per poter essere abitato, che quel magazzino può essere utilizzato come tale. La conformità, che non è prevista dalla legge statale, dovrebbe certificare invece che quel dato immobile rispetta tutti i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa e che, pertanto, può essere considerato conforme alle leggi urbanistiche. D. In che modo le caratteristiche urbanistiche dell’immobile possono incidere negativamente sulla compravendita? R. È necessario distinguere fra un immobile che possiede i requisiti per poter essere considerato comunque conforme, da quello che tali requisiti non ha. Nel primo caso, eventuali anomalie, quali ad esempio il mancato rilascio del certificato di abitabilità o la presenza dei cosiddetti abusi minori, comporta solamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa; nel secondo caso, si può arrivare fino alla sanzione più grave, ossia l’in- commerciabilità del bene, con il rischio dell’obbligo di demolizione, totale o parziale o dell’acquisizione al demanio comunale, con correlativa responsabilità penale per chi tali abusi ha commesso. D. In che modo può intervenire il notaio a tutela dell’acquirente per gli aspetti dell’edilizia e urbanistica nella compravendita dell’immobile? R. Riallacciandomi a quanto ho già detto, la funzione del notaio potrà variare a seconda dei casi. È comunque necessario premettere che al notaio spetta solo il controllo formale della documentazione prodotta dal proprietario dell’immobile, non avendo quest’ultimo le competenze tecniche necessarie per stabilirne la conformità o meno alla normativa edilizia, a meno di casi, alquanto rari, di abusivismo palese come, ad esempio, un immobile costruito da un privato senza alcun titolo o su suolo demaniale. Comunque, nell’eventualità, che sia acclarata l’irregolarità edilizia, si può fare una distinzione. Allorché ci si trovi di fronte alla possibilità di una sanzione amministrativa, una volta vagliata la volontà dell’acquirente di addivenire comunque alla conclusione del contratto, sarà compito del notaio regolare come dovranno comportarsi le parti nell’eventualità della sanzione, con apposita clausola, da variare a seconda dei casi e con il suggerimento di adeguate garanzie. Nel secondo caso, ovviamente, il notaio non potrà procedere alla stipula della compravendita, anzi la sua veste di pubblico ufficiale gli impone l’obbligo del rapporto all’autorità giudiziaria. D. Che cos’è il referto tecnico preventivo? R. II referto tecnico preventivo non è previsto dalla legge, ma nella pratica, in alcune parti d’Italia, come ad esempio in Toscana e a Parma, è stato adottato per gli immobili di vecchia costruzione. II referto è costituito da una relazione redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) nella quale, sulla base dell’esame in loco del fabbricato e della ricerca di tutta la documentazione sia catastale che tecnico-amministrativa, viene attestato se quell’immobile possa o meno ritenersi conforme alla normativa edilizia e quali siano gli eventuali abusi riscontrati, quali rimedi possano essere adottati e, in fine dei conti, se l’immobile possa comunque ritenersi commerciabile. Il cosiddetto referto tecnico preventivo tiene conto della scheda tecnica descrittiva, che per i fabbricati di nuova costruzione è prevista, ad esempio, dalla legislazione urbanistica della regione Emilia-Romagna, ed è estremamente utile sia alle parti che al notaio in tutti quei casi, non infrequenti nella pratica, in cui manchi una parte della documentazione. Continua pag. seguente Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 9 ESTIMO Glossario del diritto di famiglia e delle successioni Analisi e commenti Alfredo Carnevale, “Fisco Oggi.it” ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ atto negoziale unilaterale mediante il quale il chiamato fa propria l’eredità che gli è conferita per legge o per testamento. ACCRESCIMENTO automatica inclusione della quota vacante nelle quote degli altri coeredi o collegatari. ADOZIONE CIVILE adozione di maggiorenne. ADOZIONE PARTICOLARE conferisce al minore lo stato di figlio adottivo che non estingue ma si sovrappone al vincolo della filiazione di sangue. ADOZIONE rapporto di filiazione giuridica che si costituisce tra soggetti non legati da filiazione di sangue. AFFIDAMENTO FAMILIARE attribuzione provvisoria dell’ufficio di assistenza del minore ad altra famiglia, persona o comunità di tipo familiare. AFFIDAMENTO PREADOTTIVO affidamento sperimentale del minore ai richiedenti adottandi. AFFINITÀ rapporto intercorrente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. ALIMENTI prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico. ASSEGNO SUCCESSORIO vitalizio di natura alimentare e suc- cessoria spettante al coniuge separato con addebito che al momento della successione aveva diritto agli alimenti legali a carico del coniuge deceduto. AZIENDA complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa. AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ azione volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo in contrasto con la presunzione legale di paternità. AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ azione volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo in contrasto con la presunzione di paternità. attribuzioni testamentarie ma non possono succedere finché siano privi della capacità successoria. CAPACITÀ DI TESTARE idoneità giuridica del soggetto a disporre delle proprie sostanze mediante testamento. CAPACITÀ SUCCESSORIA idoneità del soggetto a essere titolare del diritto di succedere a causa di morte. Differisce dalla capacità di ricevere per testamento perché, ad esempio, ci sono soggetti (come il tutore) che, nonostante abbiano capacità successoria, sono incapaci di ricevere per testamento. AZIONE DI RECLAMO DELLA LEGITTIMITÀ azione volta a far conseguire al soggetto lo stato di figlio legittimo non risultante dall’atto della nascita. AZIONE DI RIDUZIONE rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l’atto dispositivo compiuto dal defunto. BENEFICIO D’INVENTARIO limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell’eredità ricevuta. BENI COMUNI DI RESIDUO beni che divengono comuni per la parte residua al momento dello scioglimento della comunione. BENI PERSONALI sono beni personali del coniuge quelli che gli appartengono in modo esclusivo, e che non ricadono quindi né tra i beni comuni né tra i beni comuni di residuo. CAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO idoneità giuridica del soggetto a essere destinatario di attribuzioni testamentarie. Differisce dalla capacità successoria perchè la legge riconosce, ad esempio, anche ai nascituri non concepiti e agli enti non personificati la capacità di ricevere per testamento. Gli uni e gli altri possono essere destinatari di CAUTELA SOCINIANA potere del legittimario di scegliere tra dare esecuzione alla disposizione (il testatore assegna al legittimario la nuda proprietà e al terzo l’usufrutto o viceversa) oppure conseguire integra la porzione di legittima abbandonando al terzo l’usufrutto o la nuda proprietà limitatamente alla parte disponibile. CELEBRAZIONE dichiarazione degli sposi di volversi prendere rispettivamente in marito e moglie e nella susseguente dichiarazione dell’ufficiale dello Stato civile che essi sono uniti in matrimonio. COLLAZIONE atto mediante il quale i discendenti e il coniuge che accetContinua pag. seguente 10 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 ESTIMO tano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in donazione. COMMUTAZIONE atto mediante il quale i figli legittimi estromettono dalla comunione ereditaria i figli naturali del defunto corrispondendo a questi il valore della loro quota. COMUNIONE LEGALE regime patrimoniale che conferisce ai coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti. CONVENZIONE MATRIMONIALE atto mediante il quale viene adottato o modificato un regime patrimoniale. DELAZIONE investitura in capo al chiamato del diritto di succedere, e cioè del diritto di far propria l’eredità o di conseguire il legato. DISPOSIZIONE FIDUCIARIA disposizione con la quale il testatore nomina erede o legatario una persona mentre con altro atto incarica la persona designata di ritrasferire in tutto o in parte i beni ereditari a un terzo. DIVORZIO scioglimento giudiziale del vincolo coniugale quando sia divenuta impos sibile la comunione spirituale e materiale dei coniugi. EREDE APPARENTE colui che circostanze obiettive indicano come successore dell’ereditando mentre in realtà non lo è. EREDE colui che subentra nella generalità delle posizioni attive e passive del defunto o in una quota di essa, eccettuati i diritti specificatamente attribuiti ai successori a titolo particolare. EREDITANDO persona della cui eredità si tratta. ESECUTORE TESTAMENTARIO è la persona incaricata dal defunto di curare l’esecuzione delle sue disposizioni di ultima volontà. LEGITTIMARIO il soggetto a cui spetta la legittima. Sono il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti. FAMIGLIA DI FATTO famiglia sorta dalla semplice convivenza personale. LEGITTIMARIO PRETERMESSO posizione del legittimario quando il testatore abbia disposto interamente dell’eredità mediante disposizioni a titolo universale senza includerlo. FAMIGLIA NUCLEARE comunità di coloro che si uniscono stabilmente e della loro prole. LEGITTIMAZIONE acquisto della qualità di figlio legittimo da parte del figlio naturale. FAMIGLIA PARENTALE gruppo di persone appartenenti a una comune discendenza. MANDATO “POST MORTEM” mandato destinato ad avere esecuzione quando il mandante avrà cessato di vivere. FILIAZIONE rapporto intercorrente fra la persona fisica e coloro che l’hanno concepita. FONDO PATRIMONIALE regime di cogestione di uno o più beni vincolati ai bisogni della famiglia. IMPRESA FAMILIARE comunità paritaria di lavoro fondata sulla solidarietà familiare, e più precisamente un gruppo di familiari che svolgono un’attività produttiva unitaria mediante un apporto continuativo di lavoro. INVENTARIO atto pubblico di ricognizione di un complesso di beni. ISTITUTO “EX RE CERTA” (istituzione di erede ex re certa, art. 588, Il) attribuzione a titolo universale di beni determinati. Si ha quando risulta che il testatore ha inteso attribuire i beni come quota del patrimonio. LEGATO attribuzione testamentaria di specifici diritti patrimoniali. EREDITÀ complesso delle posizioni giuridiche attive e passive che si trasmettono dal defunto ai suoi successori. LEGATO DI SPECIE legato che attribuisce la proprietà o altro diritto reale di godimento su cose specifiche facenti parte dell’asse ereditario. EREDITÀ GIACENTE patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l’eredità. LEGITTIMA diritto di successione che spetta agli stretti congiunti anche contro la volontà del defunto. MATRIMONIO negozio solenne mediante il quale un uomo e una donna assumono l’impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie. MATRIMONIO PUTATIVO matrimonio annullato che conserva gli effetti già verificatisi a favore del co niuge in buona fede, e cioè del coniu ge che abbia contratto il matrimonio ignorandone la causa d’invalidità non ché a favore del coniuge vittima di violenza o timore. NULLITÀ DEL TESTAMENTO forma di invalidità che rende l’atto privo di efficacia giuridica. PARENTELA rapporto intercor rente tra persone legate da una comune discendenza. PATTI SUCCESSORI negozi che attribuiscono o negano diritti su una successione non ancora aperta. PETIZIONE DI EREDITÀ azione mediante la quale l’erede chiede l’accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo. POSSESSO DI STATO godimento effettivo e socialmente riconosciuto della posizione di figlio. POTESTÀ GENITORIA autorità perContinua pag. seguente Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 11 ESTIMO SEPARAZIONE DEI BENI EREDITARI diritto di preferenza che i creditori del defunto e i legatari possono ottenere sui beni ereditari rispetto ai creditori dell’erede. sonale e patrimoniale che l’ordinamento attribuisce ai genitori sul figlio minore nel suo esclusivo interesse. PRELEGATO legato attribuito all’erede o a uno dei coeredi. RAPPRESENTAZIONE designa il subingresso legale dei discendenti nel luogo e nel grado dell’ascendente che non può o non vuole succedere. REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni. REGIME PERSONALE DEI CONIUGI disciplina degli obblighi coniugali che derivano dal matrimonio. REVOCA la revoca testamentaria è l’atto mediante il quale il testatore priva di efficacia in tutto o in parte il suo precedente testamento. RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE atto formale mediante il quale il dichiarante assume di essere genitore del proprio figlio naturale. RINUNZIA ALL’EREDITÀ negozio unilaterale mediante il quale il chiamato dismette il suo diritto di accettare l’eredità. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE cessazione del regime di comunione tra i coniugi. SEPARAZIONE CONSENSUALE separazione che ha titolo nell’accordo dei coniugi omologato dal giudice. 12 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 STATO DI ADOTTABILITÀ situazione di abbandono del minore accettata con provvedimento del tribunale. SEPARAZIONE DEI BENI regime di separazione della gestione e di titolarità esclusiva degli acquisti. SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE indica la vicenda traslativa dei diritti di una persona a seguito della sua morte. SEPARAZIONE DI FATTO interruzione effettiva e stabile della convivenza. SUCCESSIONE LEGITTIMA successione che ha titolo nella legge (quando cioè manca il testamento). SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI la separazione giudiziale è la conversione giudiziale del regime della Comunione legale in quello della separazione. SUCCESSIONE NECESSARIA successione che spetta di diritto agli stretti congiunti anche contro la volontà del defunto. SEPARAZIONE GIUDIZIALE separazione che ha titolo nella sentenza del giudice. TESTAMENTO atto di ultima volontà mediante il quale la persona dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando avrà cessato di vivere. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e reciproco rispetto. TESTAMENTO OLOGRAFO testamento scritto interamente di mano dal testatore. SIMULAZIONE DEL MATRIMONIO sussiste quando gli sposi abbiano preventivamente concordato di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso derivanti. SOSTITUZIONE ORDINARIA è la designazione successiva fatta dal testatore per il caso in cui il primo designato non possa o non voglia succedere. SPONSALI reciproca promessa di matrimonio. TESTAMENTO PUBBLICO testamento rogato dal notaio. TESTAMENTO SEGRETO testamento redatto su scheda sottoscritta dal testatore e da questi consegnata in un involucro chiuso al notaio con la dichiarazione che in esso è contenuto il suo testamento. USUFRUTTO LEGALE usufrutto che spetta per legge ai genitori sui beni del figlio minore. EDITORE - Cartostampa Chiandetti srl - Tipografia - Litografia - Editrice - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/Udine/ Friuli Venezia Giulia - E-mail: [email protected] • COMITATO DI REDAZIONE - Giorgio Moretti - Belluno / Guido Turchetti - Rovigo / Ermanno Fellet - Treviso / Livio Guadagnini - Vicenza • ABBONAMENTO - € 35,00 da versare sul c/c postale n. 86220258 - intestato alla Cartostampa Chiandetti - 33010 Reana del Rojale/Udine Mensile un fasc. € 7,00 (arretrati € 14,00) • STAMPA - Cartostampa Chiandetti srl - Tipografia - Litografia - Editrice - Reana del Rojale/Udine Per la pubblicità: Cartostampa Chiandetti srl - Tipografia Litografia Editrice - 33010 Reana del Rojale (UD) Tel. 0432 857054 - Fax 0432 857712 - E-mail: [email protected] • Input comunicazione sas - di Fedora Bressan & C. - Cell. 346.8778500 - e-mail: [email protected] La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03 La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità promozionali e di marketing e nelle seguenti modalità: manuale, elettronico e automatizzato. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità ad instaurare un rapporto e a dare esecuzione al contratto. I dati potranno essere comunicati a: Cartostampa Chiandetti srl. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Cartostampa Chiandetti srl con sede a Reana del Rojale (UD), via Vittorio Veneto, 106; il responsabile del trattamento è Chiandetti Cristina, verso il quale Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03. IMMOBILI & FISCO Il dg della spa della riscossione spiega le linee adottate dopo la sentenza della Cassazione Ipoteche, cancellazione gratuita di Giovanni Galli ItaliaOggi, 12.5.2010 Dal 22 febbraio blocco delle iscrizioni ipotecarie sotto gli 8 mila euro. E per chi si trova nella situazione di avere un’ipoteca per debiti inferiori agli 8 mila euro, Equitalia ha messo a disposizione la modulistica con cui presentare l’istanza di cancellazione «che sarà effettuata, spiega Marco Cuccagna, direttore generale della società che raggruppa i concessionari della riscossione, ovviamente a spese di Equitalia». E non solo. Per il dg, l’ipoteca non scatta mai all’improvviso, né tantomeno all’insaputa del contribuente, ed è una sorta di procedura di ultima istanza quando non è possibile intervenire in altro modo. Cuccagna spiega a ItaliaOggi la linea della spa nella vicenda delle mini-ipoteche dopo la sentenza della Corte di cassazione sezioni unite. Domanda. La Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza del 22 febbraio, che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito è inferiore agli 8 mila euro. Come vi state comportando da quel giorno? Risposta. Equitalia si è immediatamente adeguata dando disposizione a tutto il gruppo di bloccare le iscrizioni sotto gli 8 mila euro. Il fatto che si sia dovuti arrivare davanti alle sezioni unite della Cassazione dimostra che la normativa fosse effettivamente poco chiara, ma Equitalia ha agito fino ad allora in perfetta buona fede sulla base di un’interpretazione supportata da numerosi e importanti orientamenti giurisprudenziali. D. Intanto oggi molte persone hanno la casa ipotecata per un debito inferiore agli 8 mila euro. Per loro cosa state facendo? R. Dopo la sentenza abbiamo anche messo a disposizione presso tutti i nostri sportelli la modulistica con cui presentare istanza di cancellazione che sarà effettuata, ovviamente, a spese di Equitalia. D. Come spiega, allora, il parere pro-ventate inviato dalla capogruppo alle partecipate? R. Il parere era stato chiesto esclusivamente per problemi ai bilanci. Nulla ha a che fare con la politica di riscossione. Cuccagna: dopo l’istanza provvede Equitalia. A costo zero D. Resta il fatto che spesso le cartelle di Equitalia sono sinonimo di ipoteche e altre procedure. Si discute molto dell’utilizzo di questi strumenti perché il cittadino si sente vessato dal Fisco. E possibile che uno si trovi la casa ipotecata senza saperlo? R. L’ipoteca è una procedura cautelare a garanzia della riscossione dei debiti fiscali dei contribuenti morosi. Non scatta mai all’improvviso, ne tantomeno all’insaputa del contribuente, e l’agente della riscossione vi ricorre solo quando non è possibile intervenire in altro modo. Ricordo infatti che l’ipoteca viene iscritta solo dopo che il cittadino ha ricevuto un avviso dall’ente impositore (multa, avviso di accertamento ecc.), non ha pagato spontaneamente, quindi ha ricevuto una cartella da Equitalia e almeno un sollecito di pagamento. Ovviamente Equitalia non è responsabile se quanto richiesto dall’ente impositore non era dovuto o è stato pagato o è stato annullato da un giudice. Insomma il cittadino ha varie opportunità per regolarizzare la sua posizione, ma se continua a ignorare i suoi obblighi fiscali allora Equitalia è tenuta per legge ad andare avanti. Questo è un atto di giustizia nei confronti di chi le tasse le paga regolarmente e rappresenta una tutela per le casse dello stato e la collettività. D. Comunque in un momento di crisi molte persone non ce la fanno a pagare anche piccoli debiti con il Fisco e quindi le proteste aumentano. R. Equitalia è attenta alle difficoltà che i cittadini possono incontrare sia per problemi legati al pagamento sia per intralci burocratici. Nel primo caso interveniamo con le rateizzazioni. A oggi sono state concesse circa 760 mila rateazioni per un importo di oltre 11 miliardi di euro di debiti rateizzati: questo è un aiuto concreto per famiglie e imprese in difficoltà. Nel secondo caso, nei limiti che la legge consente, Equitalia è andata incontro a migliaia di cittadini, siano essi piccoli o grandi debitori, che avevano difficoltà di rapporto con l’ente impositore. Questa esigenza ci ha indotto di recente a varare una specifica direttiva. D. Si riferisce alla direttiva anti-burocrazia del 6 maggio? R. Esatto. Con questa direttiva abbiamo consentito al contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione di richiedere e ottenere la sospensione delle procedure con un’autodichiarazione. Questo sempre nell’ottica di agevolare il colloquio tra debitori ed enti impositori. D. Insomma, vi siete fatti carico di eliminare i difetti di comunicazione tra gli uffici pubblici? R. Sì, lo abbiamo fatto per evitare che le disfunzioni del sistema continuino a ricadere sul cittadino costretto a fare la spola tra gli uffici; ma è ovvio che l’iniziativa richiede anche una grande collaborazione da parte degli enti creditori. La nostra strategia è quella di fare di tutto per migliorare i rapporti con i cittadini. D. Quindi è possibile coniugare lotta all’evasione e attenzione ai cittadini? R. Questo è il nostro intento. Da quando Equitalia è nata, nel 2006, stiamo lavorando per raggiungere entrambi gli obiettivi e i risultati, al momento, ci stanno dando ragione: nel 2009 abbiamo riscosso 7,7 miliardi di tributi evasi comprensivi di interessi e sanzioni fissati per legge, che sono Continua pag. seguente Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 13 APPALTI stati interamente versati agli enti impositori per essere messi a disposizione della collettività sotto forma di beni e servizi. Un esempio aiuta a comprendere come l’attività di Equitalia vada a vantaggio di tutti: un solo giorno di riscossione consente di reperire le risorse per la costruzione di nove scuole. L’attenzione alle esigenze dei contribuenti è continua e costante: abbiamo attivato una lunga serie di attività per migliorare i servizi. Con l’emanazione di uno specifico regolamento Definito il potere sanzionatorio dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici Giuseppe Condarelli D. Quali? R. Per esempio a Roma e Napoli abbiamo firmato convenzioni con altre istituzioni, tra cui ministero della giustizia e comuni, per fornire a nostre spese i PC al giudice di pace al fine di creare uno scambio di informazioni che ci consenta di evitare l’invio di cartelle non dovute a chi ha fatto ricorso per una multa. L’iniziativa è destinata a estendersi anche in altre realtà, per esempio Milano. Abbiamo attivato una serie di servizi telematici: da luglio 2009, grazie all’estratto conto on-line, i contribuenti possono verificare la loro posizione dal proprio pc. Un altro esempio riguarda gli sportelli: grazie a 1.431 casse e punti consulenza (+16% rispetto al 2008) e a 360 sportelli attivi su tutto il territorio nazionale (+6%) Equitalia punta a ridurre sempre di più le distanze con i cittadini. Nel 2005, cioè prima della nascita di Equitala, sia a Roma sia a Napoli esisteva un unico sportello per la riscossione. Oggi, invece, nella capitale sono operativi cinque sportelli (compresa Ostia), mentre a Napoli ce ne sono otto tra sportelli standard e no-cash. 14 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 Sul supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 66 è stato pubblicato il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ai sensi degli articoli 6 e 8, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Il provvedimento, assunto con la deliberazione 2 marzo 2010 della stessa Autorità, riveste notevole importanza per l’argomento trattato e disciplina, come già accennato, il potere sanzionatorio che compete all’Autorità, nel rispetto dei principi di tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della costituzione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità ed adeguatezza della sanzione, della tempestiva comunicazione con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti. Dopo aver fornito una serie di definizioni necessarie per la migliore comprensione del testo in esame, il Regolamento precisa che il funzionario cui è assegnata la competenza della conduzione del procedimento può avviare lo stesso procedimento sulla base delle segnalazioni (formulate compilando appositi moduli) ricevute dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori e dalla SOA. Se dagli elementi contenuti nella segnalazione risulta che la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento, il funzionario competente ne dispone l’archiviazione. Se invece la segnalazione risulti incompleta viene formulata una richiesta di integrazioni. Nel caso di possibile fondatezza della segnalazione effettuata, si provvede all’avvio del procedimento nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui la segnalazione è completa ed a fornirne, quindi, comunicazione ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, al soggetto esterno all’Autorità che ha formulato la segnalazione, nonché ai soggetti cui possa derivare pregiuidizio dal procedimento in corso. L’articolo 4, comma 3, del Regolamento enumera i contenuti minimi che la comunicazione suddetta deve indicare. Il Responsabile del procedimento può convocare per iscritto in audizione le Stazioni Appaltanti, gli Operatori economici, le SOA ed ogni altro soggetto che possa fornire elementi probanti utili ai fini dell’esame del procedimento in corso. Egli può, altresì, richiedere, sempre per iscritto, documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso ai soggetti sopra indicati e ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. Il precitato articolo 4 indica al comma 4 gli elementi da riportare nella convocazione di audizione. I partecipanti al procedimento istruttorio, nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, possono produrre ulteriori documentazioni, memorie e controdeduzioni; possono anche richiedere di essere sentiti in audizione dal funzionario competente ed avanzare richieste di accesso al fascicolo istruttorio. Nella fase di audizione, al termine della quale viene predisposto apposito verbale, il Responsabile del procedimento o altro funzionario competente ed i rappresentanti delle parti illustrano la propria posizione. Il procedimento sanzionatorio dovrà concludersi con l’emanazione del provvedimento finale entro un termine non superiore a 180 giorni dalla CASSA ITALIANA GEOMETRI notifica del suo avvio, termine che rimane sospeso in caso di necessità di ulteriori acquisizioni documentali e/o richieste di audizione avanzate dalle parti o disposte dall’Autorità. Detta sospensione, comunque, non potrà in ogni caso essere superiore a 120 giorni. L’articolo 7 del Regolamento riguarda la comunicazione del termine della fase istruttoria. Al riguardo il responsabile del procedimento, dopo avere approfondito la documentazione agli atti, trasmette alle parti una comunicazione contenente la data del termine per la acquisizione degli ulteriori elementi di prova, per la richiesta motivata di audizione in Consiglio e per ogni eventuale ulteriore difesa. Ultimata l’istruttoria l’ufficio competente sottopone la pratica al Consiglio dell’Autorità per la relativa decisione. Il Consiglio, a seguito dell’esame della questione, può richiedere ulteriori approfondimenti o un supplemento di istruttoria; convocare in audizione le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici, le SOA e ogni altro soggetto che sia in grado di fornire utili elementi probatori; disporre il provvedimento finale. Quest’ultimo provvedimento dovrà essere motivato adeguatamente ed indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione, nonché il termine di pagamento della sanzione, quello entro il quale è possibile ricorrere l’Amministrazione competente a ricevere il ricorso. Per quantificare l’importo della sanzione e la durata dell’eventuale sospensione dalle gare, il Consiglio farà di regola riferimento ai parametri indicati all’articolo 6, coma 8, del Codice e nella legge 689/91 sulle modifiche al sistema penale e, cioè, al valore economico dell’appalto cui l’infrazione si riferisce, alla gravità dell’infrazione (tra cui dolo e colpa grave), alle condizioni economiche dell’operatore coinvolto, all’eventuale ripetizione di comportamenti analoghi a quelli contestati, all’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell’infrazione contestata. Tutte le notizie, informazioni o dati acquisiti nello svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti all’articolo 311 del Codice penale. L’articolo 11 del provvedimento in esame indica, infine, le modalità di effettuazione delle richieste, trasmissione di documenti e convocazioni ai destinatari e da parte degli interessati o di terzi all’Autorità. l’adeguatezza delle prestazioni. Quest’ultima è la sfida del futuro. E per vedere quale è il punto di partenza ItaliaOggi Sette ha realizzato uno studio per comprendere con che tasso di sostituzione, ovvero fatturato l’ultimo anno di attività, oppure quella del popolo delle partite Iva che potranno contare anche su un buon 40% (di certo superiore al tasso su cui potranno contare molto altre professioni ordinistiche). Vediamo meglio il perché di tante differenze. Viaggio di ItaliaOggi Sette all’interno dei sistemi previdenziali degli iscritti agli albi e non La professione decide la pensione a cura di Ignazio Marino “ItaliaOggi”, 10.5.2010 Professione che vai pensione che trovi. Con assegni che in certi casi superano di poco 50% dell’ultimo reddito e in altri che non arrivano al 10%. II panorama che si apre ai lavoratori della conoscenza è dunque molto frammentato, per via dei diversi sistemi di calcolo adottati dai singoli enti di previdenza. Ma almeno su un punto tutti sembrano essere d’accordo. Dopo aver blindato i conti delle casse, attraverso una serie di riforme strutturali che hanno messo a dieta gli assegni, si apre ora il fronte del- Ma la sfida per tutte le casse è l’adeguatezza delle prestazioni con che percentuale rispetto all’ultimo reddito percepito, i professionisti potranno smettere di lavorare. E non mancano le sorprese. Come quella dei notai, in pensione anche con il 30% in più rispetto a quanto Chi può contare su un sistema generoso. Sono i professionisti iscritti a una cassa di previdenza privatizzata dal dlgs 509/94: avvocati, medici, notai, geometri, ingegneri e architetti, consulenti del lavoro solo per citarne alcune. II calcolo della prestazione è fatto con il metodo retributivo che prende Continua pag. seguente Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 15 CASSA ITALIANA GEOMETRI come riferimento per determinare l’assegno pensionistico il reddito maturato negli ultimi anni della carriera, ovvero al massimo del successo professionale e con incarichi redditizi. Nonostante una serie di riforme incisive per adeguarsi alle condizioni imposte dalla Finanziaria del 2006 (sostenibilità dei bilanci almeno a 30 anni, anziché a 15), questi professionisti possono contare ancora in buona parte su un tasso di sostituzione (rapporto reddito/pensione) fra i migliori in circolazione. II caso dottori commercialisti e ragionieri. Queste due professioni rappresentano un caso a parte. Le loro casse sono state privatizzate nel 94 (sempre con il dlgs 509), ma nel 2004 hanno deciso di passare al metodo di calcolo delle pensioni di tipo contributivo in modo da mettere i conti al riparo da possibili squilibri finanziari. Quindi, quelli che sono andati in pensione prima della riforma continuano a godere di un assegno generoso (in rapporto a quanto versato). Mentre le future generazioni prenderanno una pensione calcolata sui soli contributi versati a prescindere dal reddito professionale degli ultimi anni. Ne consegue che i più giovani faranno i conti con dei tassi di sostituzione che non arrivano al 20%. Gli iscritti alle casse di nuova generazione. Sono psicologi, periti industriali, infermieri professionali, assistenti sanitari, biologi, agronomi forestali, attuari, chimici e geologi. E per loro l’anno zero è stato il 1996, quando sono nati (con il dlgs 103) i loro enti di previdenza privati con una nuova prospettiva: il calcolo contributivo della pensione. Come per i futuri pensionati dottori e ragionieri, anche questi iscritti dovranno fare i conti con quanto hanno versato durante la loro vita professionale in termini percentuali rispetto al reddito. La gestione separata Inps. Vi versa i contributi il popolo delle partita Iva, compresi quelli che svolgono un attività professionale 16 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 autonoma e quindi non con un datore alle spalle che contribuisce. Questi pagano un aliquota superiore al 27% del reddito. E da tempo (almeno i professionisti) denunciano un sistema iniquo rispetto agli iscritti agli ordini, e quindi ad una cassa, che pagano in media il 10-13% di contributi. La novità è che per effetto del metodo meno generoso previsto dalla Riforma Dini (legge 335/95) a contributi più alti corrispondono pensioni più alte. Di conseguenza le Partita Iva potranno contare già da oggi su un tasso di sostituzione migliore a quello di molte altre professioni. CON LA MINI-RIFORMA LO PRESTI L’ORIZZONTE È PIÙ SERENO L’adeguatezza delle prestazioni al centro della miniriforma previdenziale Lo Presti in discussione alla camera. Dopo il voto favorevole di tutte le commissioni coinvolte, la scorsa settimana il relatore Giuliano Cazzola ha riferito favorevolmente all’Assemblea sul progetto di legge 1524 (primo firmatario Antonino Lo Presti) che interviene sulla manovrabilità del contributo integrativo (quello a carico del committente di una prestazione professionale) sia in termini di innalzamento fino a 5 punti percentuali che di utilizzabilità dello stesso. Con il restyling normativo si inserirà nell’ordinamento un principio importante che avrà degli effetti pratici anche per le casse di vecchia generazione. Si prevede, infatti, che «al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse di cui al presente decreto legislativo e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo, e i criteri di destinazione dello stesso sono valutate dai ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». Ciò vuol dire che l’utilizzo del contributo integrativo avrà più finalità. A cominciare da migliorare l’adeguatezza delle prestazioni. CASSA ITALIANA GEOMETRI La nuova frontiera è la quota modulare a cura di Ignazio Marino “ItaliaOggi”, 10.5.2010 Si chiama «Quota modulare» la rotta imboccata da molti enti di previdenza per migliorare gli importi delle prestazioni. E corrisponde alla possibilità riconosciuta ad ogni iscritto di aumentare per tempo durante l’esercizio della professione l’aliquota contributiva per accrescere il trattamento pensionistico. Su questo versante si sono mossi di sicuro Cassa forense (avvocati) ed Enpav (veterinari). Ma anche l’Enpacl (consulenti del lavoro), che aspetta però ancora l’ok dei ministeri vigilanti. In attesa del via libera, l’ente ha aumentato la pensione di vecchia da 9 mila a 12 mila euro a partire dal 2014. Ma non solo. L’ente riconosce ai fini pensionistici quanto versato per contribuzione integrativa. E al momento del pensionamento integra l’assegno base con una percentuale dell’8% di quanto complessivamente versata a titolo di contribuzione integrativa. In casa della Cnapdc (dottori commercialisti) si lavora da tempo alla questione adeguatezza. Risale a due anni fa una delibera, ancora in attesa di approvazione, che consentirebbe di utilizzare un meccanismo moralsuasivo volta a riconoscere sui montanti contributivi individuali parte della contribuzione integrativa (ovvero quella incassata dal professionista in rivalsa sul fatturato presso la propria clientela) in misura crescente all’aumentare dell’aliquota di contribuzione soggettiva scelta dall’iscritto (dall’11 al 17%). Strada alternativa per Inarcassa (architetti/ingegneri) che nell’ambito della riforma per la sostenibilità, ha deliberato la destinazione dello 0,5% del contributo soggettivo ad attività assistenziali volte a migliorare la vita anche di chi è in pensione. In parti- colare, si tratta di assicurare maggiori risorse in situazioni di disagio economico per gli iscritti, in presenza di pensioni che in prospettiva si andranno riducendo. Ecco perchè nell’ambito di queste nuove prestazioni, già allo studio della cassa, troverà spazio la «long term care», cioè l’assistenza di lungo periodo agli anziani non autosufficienti e la «dread disease», volta a coprire i danni economici derivanti dal manifestarsi di patologie particolarmente gravi, da quelle cardio-vascolari agli ictus alle neoplasie. C’è poi l’ipotesi di costituzione di un fondo pensione complementare integrativa per gli iscritti. Sulla linea assistenziale si è mossa anche l’Enpapi (infermieri). Agli interventi per stato di bisogno si affiancano quelli di nuova introduzione, cioè i trattamenti economici speciali, previsti per orfani di professionisti iscritti o di pensionati ente, che abbiano maturato il diritto alla pensione ai superstiti, diretta o di reversibilità, nonché per professionisti che abbiano maturato il diritto alla pensione di inabilità, si pongono tutti in questa ottica. La Fondazione Enpani (medici) ha, invece, stipulato una serie di convenzioni con Istituti esterni al fine di offrire agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari condizioni più vantaggiose in vari settori. Tali servizi, fra i quali è particolarmente apprezzato quello della polizza sanitaria a condizioni agevolate. Oltre alla battaglia per poter utilizzare meglio il contributo integrativo, l’Eppi (periti industriali) ha puntato su una serie di iniziative. Fra queste «il prestito vitalizio». Che consiste nella possibilità di trasformare una parte del patrimonio immobiliare in denaro liquido disponibile. È un finanziamento riservato esclusivamente a chi ha più di 65 anni ed intenda godere di una quota, ad esempio ad integrazione della pensione, senza dover provvedere ad alcun rimborso durante tutta la vita. Nell’ottica di assicurare sempre più elevati livelli di copertura previdenziale la Cipag (geometri) sta inoltre studiando un progetto finalizzato alla realizzazione, a costi più contenuti, della previdenza complementare per gli associati, strumento volto a costruire una rendita aggiuntiva a quella erogata dal sistema obbligatorio. Dal canto suo l’Epap (agronomi e forestali, geologi, attuari e chimici), da qualche anno, ha adottato un provvedimento regolamentare che consente di elevare, su base volontaria, l’aliquota di contributo soggettivo fino a un massimo del 25%. Tale opportunità, tenuto conto dell’incostante andamento dei redditi dei professionisti è manifestabile di anno in anno, può essere confermata o variata ad ogni trasmissione della dichiarazione annuale di reddito assoggettabile (Modello 2). Ciò permette, a ciascuno degli iscritti di variare secondo le proprie possibilità annuali, l’aliquota, versando di più negli anni di «vacche grasse» e tornando al minimo (10%) negli anni meno fortunati o, di crisi, quali quelli che stiamo vivendo. Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 17 C.T.U. La parcellazione delle consulenze d’ufficio a cura di Alberto Pavan CT - Consulente Tecnico n. 1, gennaio-marzo 2009 TRIBUNALE DI MILANO Sezione VII Nella causa R.G. xxx/xx Il Giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva, vista la documentazione prodotta, rileva quanto segue. Il C.T.U. ha proposto istanza per la liquidazione del compenso dovuto in relazione all’attività svolta per rispondere al seguente quesito: «Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti prodotti, visitati i luoghi, esperita ogni opportuna indagine, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, quale sia il valore del ramo d’azienda trasferito dall’Impresa_A all’Impresa_B, dica altresì se siano congrui i criteri utilizzati dagli Arbitratori. Determini altresì l’ammontare del danno qualora sussista il ritardo nel trasferimento del ramo». Nell’istanza di liquidazione il C.T.U. ha ricordato di aver stimato, nella relazione peritale, il valore del ramo d’azienda in euro 511.739.065,32 e il danno subìto dall’acquirente del ramo d’azienda per il ritardo nel trasferimento in euro 63.705.000,00. Il C.T.U. ha dato atto che, riguardo agli onorari dei periti e dei C.T.U., la legge 8 luglio 1980, n. 319, recante “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”, come adeguata dal d.m. 30 maggio 2002, prevede, sia per la «valutazione di aziende», sia per il «risarcimento del danno» in materia aziendale, un onorario a percentuale calcolato secondo scaglioni. In particolare, l’art. 3 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, relativo alla “valutazione di aziende” e al “risarcimento del danno”, fa riferimento agli onorari, ridotti alla metà, determinati in osservanza degli scaglioni di cui al precedente art. 2, che fissa come scaglione massimo, sulla cui base calcolare l’onorario del C.T.U., lo scaglione fino a euro 516.456,90. Secondo il C.T.U. occorre, tuttavia, tenere conto dell’orientamento secondo cui «il limite massimo di un miliardo [ora euro 516.456,90] appare “…. ormai inadeguato in relazione all’effettivo valore delle controversie, che non può non essere considerato anche in sede di liquidazione dei consulenti”, sicché, per importi superiori, sarebbe da applicare “l’ultimo scaglione progressivo della relativa voce tabellare”» (cfr. Trib. Milano, 11-17 maggio 2000). In applicazione di tale osservazione al C.T.U. sarebbe dovuto, quanto al primo quesito, l’onorario tra euro 1.213.388,91 (minimo) e euro 2.426.789,66 (massimo), e quanto al secondo quesito l’onorario tra euro 152.221,35 (minimo) e euro 304.454,54 (massimo). A tale pretesa del C.T.U. si sono dapprima opposte le parti, depositando memorie sul punto; all’odierna udienza, invece, le parti affermano di ritenere accettabile un compenso, in applicazione della tariffa dei dottori commercialisti, di euro 200.000,00; tuttavia le parti demandano, comunque al Giudice, una liquidazione degli onorari del C.T.U. Il Giudice, in tale attività, non può, però, agire discrezionalmente o in via equitativa e, stante la natura di munus publicum dell’incarico peritale, non assimilabile all’esercizio della libera professione, non può applicare le tariffe professionali previste per i liberi professionisti. Il Giudice è, invece, vincolato alle leggi esistenti, per la cui interpretazione non è possibile prescindere dall’orientamento granitico della Suprema Corte. La Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del compenso al C.T.U., ha avuto modo di affermare i seguenti principi: – la liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio deve attenersi al criterio desunto dal d.P.R. n. 352 del 1988, art. 13, delle tabelle allegate che fa riferimento all’importo stimato, diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Peraltro nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, “l’importo stimato” è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l’importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni “importo stimato” deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di Lire, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all’applicazione della legge n. 319 del 1980, articolo 5 (sentenza 17.4.2001, n. 5608); – ai sensi della legge n. 319 del 1980, art. 5, costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l’aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliare in misura massima, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (sentenza 8.10.1997, n. 9761); – a mente della legge n. 319 del 1980, art. 2, comma 2 (per il quale, nella determinazione degli onorari variabili il Giudice deve tenere conto della difficoltà della indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita) la ampiezza, anche se rilevante, dell’incarico affidato all’ausiliare costituisce un elemento di giudizio, che deve essere considerato nella determinazione concreta degli onorari variabili nell’ambito dell’arco tra il minimo ed il massimo fissato nelle Tabelle. Di conseguenza, ai fini della applicabilità della disposizione di cui all’art. 5 della stessa Legge, occorre che la prestazione del Continua pag. seguente 18 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 C.T.U. l tema della parcellazione delle consulenze d’ufficio è certamente oggetto d’interesse tecnico in ragione di una loro corretta formulazione in termini monetari quale giusto ristoro per il tempo, la responsabilità e la professionalità dedicata all’incarico ricevuto, elementi questi che alcune volte, nella professione libera, potrebbero comportare l’emissione di parcelle di importo considerevole. Spesso altresì ci si dimentica la rigidità normativa entro cui il consulente, ma soprattutto il giudice, sono comunque costretti ad operare. Pubblichiamo con piacere il seguente chiarimento in materia di onorari del dr. Giorgio Alcioni del Tribunale di Milano che esemplifica i ridotti margini di manovra cui il magistrato è tenuto ad operare in materia di liquidazione delle parcelle dei consulenti tecnici. consulente presenti un tasso di importanza, complessità e difficoltà, che la legge prescrive debba essere “eccezionale”, e che è necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari variabili nella misura massima: in questa prospettiva costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l’aumento fino al doppio degli onorari previsti nella tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque aver impegnato l’ausiliare in misura massima, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà (sentenza 4 giugno 1996, n. 5132); – all’esperto che abbia provveduto alla valutazione di una pluralità di cose pignorate competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccorpare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive (sentenza 6.5.1999, n. 4539); – ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal Giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (sentenza 19 dicembre 2002, n. 18092); – nel procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico, ai sensi della l. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, non compete al Giudice la valutazione dell’influenza e dell’utilità della consulenza tecnica (il cui apprezzamento è riservato al Giudice della controversia in sede di cognizione del merito), bensì quella circa la rispondenza dell’opera svolta dall’ausiliario ai quesiti postigli. Ne consegue che, nel caso in cui tutto l’elaborato debba ritenersi fuori d’opera rispetto al quesito, al consulente non spetta alcun compenso (sentenza 11.4.1995, n. 4166). Giova rilevare che tali principi (cfr. sentenze n. 9558/1993; n. 4791/ 1994; n. 10277/1996) sono ribaditi nella recente sentenza n. 7632 del 2006, successivamente, quindi, alla citata pronuncia del Tribunale di Milano; inoltre il limite massimo di euro 516.456,90, pari a lire un miliardo, è stato riconfermato nelle Tabelle anche successivamente all’abrogazione della legge 319/1980 ad opera del d.P.R. 115/2002, sicché è smentita l’unica motivazione addotta nella predetta ordinanza milanese, consistente nell’essere “… ormai inadeguato in relazione all’effettivo valore delle controversie, che non può non essere considerato anche in sede di liquidazione dei consulenti”. Peraltro tale decisione costituisce un orientamento assolutamente minoritario anche nel Tribunale di Milano. Infine si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza del 23 febbraio 1996 n. 41, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.P.R. n. 352/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Cost., nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal Giudice con il sistema delle vaca- zioni e con il divieto di liquidare più di quattro vacazioni al giorno, ribadendo quanto affermato nella sua precedente sentenza n. 88 del 10 giugno 1970: dalla natura pubblicistica dell’incarico consegue che “il lavoro svolto dai consulenti tecnici di ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull’adeguatezza e sufficienza di quest’ultima”. Pertanto, per quanto concerne la valutazione del ramo d’azienda, applicandosi lo scaglione massimo (fino a euro 516.456,90), il compenso del C.T.U. deve essere quantificato, ex art. 3, allegato al d.m. 30 maggio 2002, nella cifra tra euro 2.555,69 (minimo) e euro 5.137,96 (massimo). Per quanto concerne la quantificazione del danno, applicandosi parimenti lo scaglione massimo (fino a 516.456,90 euro), deve essere riconosciuto al C.T.U., sempre ex art. 3, allegato al d.m. 30 maggio 2002, un compenso per una cifra tra euro 2.555,69 (minimo) e euro 5.137,96 (massimo). Cumulando l’onorario per la consulenza tecnica sul primo quesito a quello per la consulenza tecnica sul secondo quesito, deve dunque riconoscersi al C.T.U. un compenso complessivamente oscillante tra la somma minima di 5.111,38 euro e la somma massima di 10.275,92 euro, elevabile, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, tali da consentire l’aumento degli onorari, fino al doppio. Pertanto il massimo riconoscibile al C.T.U. è di euro 20.551,84, oltre euro 517,00 per spese. P.Q.M. Il Giudice determina il compenso del C.T.U. in complessivi euro 21.068,84, di cui euro 20.551,84 per onorario ed euro 517,00 per spese, oltre accessori di legge e pone l’importo a carico di IMPRESA spa. Il giudice dott. Giorgio Alcioni Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 19 ESAMI DI ABILITAZIONE Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra Sessione 2009 SECONDA PROVA SCRITTOGRAFICA Un fabbricato condominiale di 3 piani fuori terra, avente un fronte stradale della lunghezza di 24 m, una profondità di 11,5 m e un’altezza di 9 m misurati all’estradosso dell’ultimo solaio, è sopraelevabile di un piano, con arretramento di 1,80 m dalla linea di facciata, purché non venga superata l’altezza massima 12 m. Il diritto di sopraelevazione spetta ai condòmini dell’ultimo piano, le cui proprietà sono desumibili dalle quote E ed F della tabella millesimale che segue; essa è stata realizzata applicando alla superficie lorda i soli coefficienti di altezza da terra. I condòmini che realizzeranno le due nuove unità immobiliari, dovranno pagare ai proprietari sottostanti l’indennità come stabilito dall’art. 1127 del codice civile. PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA Una Amministrazione Comunale vuole realizzare in un quartiere della città una sala da concerto per 160 posti a sedere ed un percorso mostre. Il lotto di terreno messo a disposizione è ampiamente sufficiente sia alla realizzazione del fabbricato che del parcheggio. La sala deve avere una copertura a capriate ed un volume non superiore a 3.000 m compresa la muratura esterna, alla linea di gronda. Per desiderio della committenza il fabbricato è composto da: • Ingresso • Guardaroba • Bar • Camerini per gli artisti • Camerino per la direzione d’orchestra • Ufficio di direzione artistica • Segreteria • Servizi e locali accessori Il candidato realizzi la sua proposta progettuale in scala 1:100 e la illustri con una pianta, due prospetti ed una sezione. In una breve relazione tecnica indicherà le principali provvidenze antinfortunistiche da predispone per la corretta conduzione del cantiere ed i criteri adottati per la progettazione. Piano Superfici Coeff. lorde di piano Millesimi di proprietà generale A Terra 112 1,00 144 B Terra 130 1,00 167 C Primo 120 1,02 157 D Primo 140 1,02 184 E Secondo 120 1,04 160 F Secondo 140 1,04 188 Il candidato, infine completi l’elaborato con almeno uno dei seguenti argomenti: – computo metrico di una parte dell’edificio; – sezione di una parte del manufatto in scala 1:20; – calcolo di un elemento della struttura. Il candidato, con riferimento ad una zona di sua conoscenza, assunti opportunamente i dati mancanti: 1. determini il valore del diritto di sopralzo spettante congiuntamente ai signori E ed F e la quota di valore che compete a ciascuno; 2. proceda al rifacimento della tabella millesimale di proprietà generale e rediga altresì la tabella dei millesimi per la ripartizione delle spese relative alla scala e all’ascensore, applicando la disposizione dell’art. 1124 del codice civile, fatta propria dal regolamento di condominio; 3. indichi le procedure da seguire per la denuncia al Catasto dei fabbricati delle due nuove unità immobiliari. Durata massima della prova: 8 ore. Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione dì manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate. Tempo massimo assegnato per la prova: 6 ore. Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate. 20 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 GIURISPRUDENZA Giurisprudenza in breve Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra www.donnegeometra.it CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ALBERGO A RESIDENZA CIVILE Consiglio di Stato, Sentenza n. 1369 del 09 marzo 2010 Il cambio di destinazione d’uso (da albergo a residenza civile) determina una diversa utilizzazione dell’immobile e deve essere conforme alle disposizioni del piano regolatore per gli immobili ad uso residenziale, altrimenti si determinerebbe l’assurdo che un immobile che non ha le caratteristiche per essere utilizzato all’uso residenziale otterrebbe la possibilità di esserlo. Da ciò la conseguenza che è corretta la posizione comunale per cui il cambio di destinazione d’uso di un immobile ad uso alberghiero può senz’altro ottenere il cambio di destinazione d’uso a residenza privata (con la mera comunicazione al Sindaco) ma deve rispettare tutti i parametri previsti dal Piano regolatore generale per gli immobili di tale ultima categoria. I parcheggi per l’albergo sono una cosa diversa da quelli per le residenze private, per il cui il primo, considerato in modo complessivo, non può essere trasposto “sic et simpliciter” per un immobile residenziale, in quanto, se il secondo è suddiviso in tanti appartamenti, bisogna dare la dimostrazione che ogni singolo appartamento ha il suo parcheggio, onde occorre una specificazione della superficie complessiva dei parcheggi in ordine al numero di appartamenti derivanti dal cambio di destinazione d’uso dell’immobile. RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE IN CASO DI RINUNCIA AL PERMESSO DI COSTRUIRE O DI DECADENZA DEL TITOLO AUTORITÀ T.A.R per la Lombardia, Sentenza n. 728 del 24 Marzo 2010 Allorché il privato rinunci al permesso di costruire o anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio – per scadenza dei termini iniziali o finali o per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte o dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari, contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate – sorge in capo alla p.a. l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15-12-2006, n. 890; CdS, sez. V, 22-2-1988, n. 105). II contributo concessorio è, difatti, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa cosicché l’importo versato va restituito (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1995, n. 894; Tar Lazio, Roma, sez. Il bis, 12 marzo 2008, n. 2294). II diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, come è accaduto nel caso di specie in cui è stato edificato solamente un capannone industriale e non anche un edificio uso ufficio come, invece, previsto nel titolo edilizio. Sia la quota per oneri di urbanizzazione – che compensa l’aggravio del carico urbanistico della zona indotto dalla nuova costruzione – che la quota per costo di costruzione – che si giustifica per l’aumentata capacità contributiva del titolare ed è pertanto commisurata al valore economico del costo di costruzione, determinato sulla base di parametri generali – sono, difatti, correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione: la realizzazione solamente di uno dei due edifici oggetto del permesso di costruire non può che comportare una riduzione dell’aggravio del carico urbanistico della zona e manifestare una minore capacità contributiva rispetto all’ipotesi in cui entrambe le opere assentite fossero edificate. L’avvallimento solo parziale delle facoltà edificatorie consentite da un permesso di costruire comporta, pertanto, il sorgere in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte della pa. del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali o per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti. La prescrizione non può iniziare a decorrere da un momento, quello del rilascio del titolo edilizio, in cui il diritto alla restituzione del contributo non è ancora sorto non essendosi ancora verificati i fatti impeditivi della edificazione sopra richiamati. SANZIONE DISCIPLINARE AL NOTAIO CHE ATTESTA FALSAMENTE DI AVER FREQUENTATO I CREDITI FORMATIVI Corte di Cassazione, Sentenza n. 7170 del 25 marzo 2010 Rischia una sanzione disciplinare il notaio che attesta falsamente al Consiglio di aver frequentato dei crediti formativi. Prima di avallare una sospensione, tuttavia, il giudice dovrà tener conto del comportamento avuto fino a quel momento dal professionista, se è stato cioè irreprensibile, potendo quindi essere sufficiente soltanto una censura. La terza sezione civile della Corte di cassazione ha dato quindi un colpo al cerchio e una alla botte, accogliendo soltanto il secondo e il terzo motivo di un ricorso presentato da un notaio che aveva attestato falsamente di aver frequentato i crediti formativi. In altre parole, spiega il Collegio, va incontro a una sanzione disciplinare il notaio che dichiara al Consiglio notarile la falsa partecipazione ad un convegno, ai fini dell’attribuzione dei relativi crediti. Ma l’incertezza resta sulla misura della sanzione. In questo caso in un primo momento la professionista era stata sottoposta a censura. Poi, su ricorso del Consiglio la Corte d’appello di Torino, aveva deciso per la sospensione. Contro questa misura così draContinua pag. seguente Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 21 GIURISPRUDENZA stica il notaio ha fatto ricorso in Cassazione e, sul punto della quantificazione del provvedimento disciplinare, ha vinto. Questo perché, spiegano gli Ermellini, prima di avallare una sospensione il giudice deve tener conto del comportamento avuto fino a quel momento dal professionista, se è stato cioè irreprensibile, potendo quindi essere sufficiente soltanto la misura disciplinare della censura. Infatti la punibilità, è collegata all’evidente compromissione della dignità e reputazione personale, oltre che del decoro e del prestigio notarile, presupposti inesistenti in caso di falso ideologico circoscritto ai rapporti interni fra notaio e Consiglio dell’Ordine. ACQUISTO DI UN IMMOBILE: LA CANCELLAZIONE DEL MUTUO TOCCA ALL’ACQUIRENTE Corte di Cassazione, Sentenza n. 229 del 11 gennaio 2010 Se l’acquirente nell’atto di acquisto dichiara esplicitamente di conoscere le clausole e condizione del contratto di finanziamento e successivamente si accorge che il mutuo residuo gravante sull’immobile ha condizioni più pesanti di quanto previsto il mutuo rimane a suo carico e pertanto non può chiedere al venditore di provvedere ad estinguere il prestito. Si sostiene che l’accollo da parte dei ricorrenti del mutuo contratto dall’originaria proprietaria dell’immobile, Sig.ra Anna Putignano, artigiana, era limitato alle somme esborsabili a tale titolo dalla mutuante e non poteva estendersi ai maggiori oneri derivanti dalla cessazione della qualità di artigiana di costei, stante la particolare condizione soggettiva della mutuante. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2230 e 2336 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc, nel punto in cui ha esonerato il notaio dall’obbligo dell’informazione, ritenendo che gli acquirenti sarebbero stati a perfetta conoscenza dell’accollo e delle sue conseguenze del tutto particolari. Si sostiene che il notaio aveva l’obbligo di verificare non solo l’effettiva conoscenza del contenuto del contratto di mutuo da 22 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 parte degli acquirenti, ma anche di chiarire alle parti l’oggetto delle relativa clausola contrattuale. I due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perché sono infondati. Vale, infatti, osservare che la Corte di merito ha fornito ampia e dettagliata risposta su entrambi i punti in discussione, significando, come fatto ineludibile e, per ciò stesso, esaustivo di ogni altra difesa, che costoro dichiararono in rogito “di ben conoscere e di accettare in ogni sua clausola, patto e condizione, il mutuo gravante sull’immobile, dimostrando, per ciò, di avere assoluta conoscenza delle singole clausole del mutuo gravante sull’immobile e, quindi, di avere effettiva conoscenza sia dell’obbligo di mantenere la stessa destinazione del medesimo sia delle conseguenze derivanti dalla sua violazione, quali la possibilità di risoluzione del contratto di mutuo ovvero il mantenimento in vita del finanziamento al tasso del 17,505 in ragione di anno. ENERGIE RINNOVABILI: IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DEVE CONCLUDERSI ENTRO 180 GIORNI ANCHE IN ASSENZA DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE Consiglio di Stato, Sentenza n. 1139 del 26 febbraio 2010 L’art. 12, comma 3, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 di Attuazione dello direttiva 2001/77/ CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Unico è anche il procedimento autorizzativo, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e che deve concludersi nel termine massimo di centottanta giorni dalla domanda (art. 12, 4° comma). Su quest’ultimo punto è intervenuta la sentenza Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006, precisando che l’indicazione del termine contenuto nell’art. 12, comma 4 deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Sulla scorta di tali principi normativi ed interpretativi il Consiglio di Stato, nella pronuncia in esame, ha bocciato il ricorso in appello del Comune che opponeva all’impresa interessata alla realizzazione di un impianto eolico l’assenza, tra gli strumenti urbanistici comunali, di un piano regolatore per l’installazione degli impianti eolici (PRIE). Ribadisce il Collegio che la realizzazione di tali impianti è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi, e che tale autorizzazione unica costituisce titolo per la costruzione dell’impianto, sostitutivo del permesso di costruire. Il Comune peraltro può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione medesima. D’altra parte non sarebbe neppure concesso di subordinare la realizzazione dell’impianto alla dotazione da parte dell’Ente comunale di un proprio e specifico strumento di pianificazione urbanistica atteso che una tale conclusione varrebbe a sospendere sine die le richieste di autorizzazione in tale settore e ciò in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento autorizzativo in 180 giorni, come statuito dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale. IMMOBILI & FISCO Con l’emanazione di uno specifico regolamento Immobili, accertamenti completi Maurizio Tozzi “ItaliaOggi”, 19.04.2010 Accertamenti immobiliari, l’abrogazione della presunzione legale vale anche per il passato. L’amministrazione finanziaria deve puntare su ulteriori elementi probatori. Solo in presenza di tali elementi è possibile continuare l’attività di accertamento. Se invece i controlli, soprattutto del passato, si fondano solo sulle stime Omi, consegue l’abbandono del contenzioso. Questo emerge dagli importanti chiarimenti forniti dalla circolare n. 18 del 2010 emessa dall’Agenzia delle Entrate a commento dell’articolo 24, commi 4 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), con cui si era intervenuto in materia di accertamenti sulle compravendite immobiliari, abrogando, all’interno degli articoli 39 del dpr 600/73 (per quanto riguarda il comparto delle imposte sui redditi) e 54 del dpr 633/72 (ai fini Iva), il riferimento al «valore normale» degli immobili quale procedura per poter accertare un maggior valore alla compravendita effettuata rispetto al corrispettivo indicato nel rogito. Come è noto, tale meccanismo di accertamento era stato introdotto mediante la manovra Prodi-Bersani, dl 223/06, ed era stato interpretato quale norma procedurale applicabile anche per il passato, avente rango di presunzione legale relativa, cui aveva fatto seguito nel 2007 l’emanazione delle stime dell’osservatorio del mercato immobiliare (Omi) gestito dall’Agenzia del Territorio, per individuare dei parametri utili ai fini del calcolo del valore normale. Da tale assetto normativo sono scaturiti accertamenti, anche per il passato (in quanto la norma aveva avuto una interpretazione sperimentale), fondati sulla totale inversione dell’onere della prova, con conseguente difficoltà per il contribuente sul piano probatorio, pur se a temperare la situazione era intervenuta la legge Finanziaria 2008, con la quale era stato disposto che le presunzioni rappresentate dal valore normale e, con specifico riferimento all’Iva, anche dall’importo di mutuo contratto dall’acquirente, dovessero intendersi quali presunzioni semplici per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006. Non bastano i valori Omi e il fisco dice addio al contenzioso Nel frattempo, a seguito di formale denuncia prodotta dall’Ance e dall’Odc di Milano in ordine ad una presunta violazione della direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/ Ce, la Commissione europea aveva chiesto formalmente alla Repubblica italiana, sotto forma di «parere motivato» (n. 2007/4575) di modificare la disposizione in commento, atteso che secondo la normativa comunitaria in materia di Iva la base imponibile comprende in linea di principio tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato al fornitore o al prestatore, mentre automatismi di tipo diretto come quello ancorato al valore normale degli immobili, sono legittimati dalla direttiva comunitaria solo in specifiche circostanze (che non includono i trasferimenti immobiliari), ovvero nel caso di esplicite autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea a seguito di richieste da parte degli stati membri. Al fine di evitare il prosieguo della procedura d’infrazione, la legge comunitaria 2008 n. 88/2009, ha abrogato non soltanto la disposizione incriminata ai fini Iva, ma anche l’analoga previsione ai fini delle imposte dirette, con ciò risolvendo il dubbio residuale seconda cui l’accertamento basato sulle stime Omi avrebbe potuto continuare ad essere applicato in tale comparto impositivo. La circolare n. 18 del 2010 precisa, al riguardo, che per coerenza interpretativa con il passato e soprattutto con quanto asserito nella circolare n. 11 del 2007, deve attribuirsi alla modifica normativa una portata «procedurale», ossia riguardante anche gli eventuali accertamenti del passato. In sostanza, anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del dl Bersani (4 luglio 2006) e la data di entrata in vigore della citata legge comunitaria (15 luglio 2009 ai fini Iva e 29 luglio 2009 per le imposte sui redditi), le norme in materia di accertamento devono considerarsi «al netto» della presunzione legale ancorata al valore normale. Dunque, anche in tale periodo, lo scostamento registrato tra i valori dei corrispettivi indicati negli atti di compravendita e quelli normali stimati dagli Omi assumono nuovamente, secondo l’amministrazione finanziaria, la valenza di presunzione semplice, cui è necessario affiancare ulteriori elementi probatori per avallare gli eventuali accertamenti. Su tale aspetto, peraltro, il documento di prassi precisa che gli uffici periferici dovranno adeguatamente verificare se in relazione alle controversie pendenti, le motivazioni degli accertamenti si dimostrino comunque adeguate e fondate, altrimenti è opportuno desistere dal contenzioso. In pratica, il contenzioso deve essere coltivato esclusivamente in quelle circostanze in cui la motivazione dell’accertamento, oltre allo scostamento rispetto al valore normale, faccia riferimento ad ulteriori elementi probatori, quali, ad esempio, il valore del mutuo se di importo superiore a quello della compravendita, i prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, i prezzi che emergono da precedenti atti di compravendita del medesimo immobile. Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 23 LOCAZIONI Le caratteristiche e i vantaggi fiscali previsti dal legislatore per inquilini e proprietari Contratti di locazione sartoriali Alessandro Cassano Gianfranco Di Rag “ItaliaOggi”, 19.04.2010 Un contratto di locazione per ogni tipo di esigenza. C’è chi cerca un affitto perché non è in grado di sostenere le ingenti spese necessarie per l’acquisto della casa dei propri sogni, c’è chi ha invece bisogno di un alloggio temporaneo per trascorrere un periodo di vacanza, c’è infine chi cambia città per motivi di studio o di lavoro. Proprio per assecondare ogni tipo di necessità il legislatore ha previsto diverse tipologie contrattuali per mettere d’accordo proprietari e inquilini. In aggiunta alla disciplina generale dettata dal codice civile, il contratto di locazione a uso abitativo è regolato dalla legge n. 431/98, che a suo tempo ha parzialmente riformato la legge n. 392/78, ancora integralmente applicabile ai soli contratti stipulati prima del 30 dicembre 1998 e a oggi ancora in corso di esecuzione. L’attuale normativa prevede quindi diverse forme di locazione distinte sulla base della determinazione del canone e/o della durata del rapporto. La locazione a canone libero. Una prima distinzione fra le varie tipologie di contratti di locazione a uso abitativo attiene alla determinazione del canone, che può essere concordato o libero. II contratto cosiddetto a canone libero è oggi sicuramente quello più utilizzato. I contraenti possono decidere autonomamente l’importo da corrispondere, nonché le altre condizioni contrattuali, con l’unico obbligo di rispettare la durata minima imposta dalla legge, che rappresenta il vero vantaggio di questa forma contrattuale, e cioè la formula del cosiddetto 4+4, ovvero quattro anni rinnovabili per altri quattro in mancanza di disdetta. Quest’ultima può essere esercitata dal proprietario dell’apparta- 24 Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 mento solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, mentre l’inquilino può recedere dal contratto senza alcun vincolo. Occorre ricordare che questo tipo di contratto è soggetto all’imposta di registro, il cui obbligo grava su entrambe le parti e riguarda qualunque tipologia di locazione che sia di durata superiore ai 30 giorni. Da un punto di vista fiscale non ci sono particolari vantaggi, perché il proprietario può dedurre solo il 15% del canone annuo, mentre l’inquilino non gode di alcuna agevolazione. Dal canone libero all’uso foresteria: un tipo per ogni esigenza La locazione a canone concordato. In alternativa, le parti possono stipulare il contratto a canone concordato, che consente canoni sicuramente inferiori ai prezzi di mercato. Infatti i contraenti devono concordarne l’ammontare sulla base di quanto previsto da specifici accordi siglati dalle organizzazioni territoriali di inquilini e proprietari. L’ammontare mensile da pagare al proprietario può variare in relazione all’ubicazione dell’alloggio, ai metri quadrati, alla presenza o meno di mobilio, ecc. La durata del rapporto non può essere inferiore a tre anni e, alla prima scadenza, lo stesso si rinnova per altri due anni, salva la possibilità di disdetta per le stesse ipotesi previste per i contratti a canone libero. Al fine di incentivare l’utilizzo di questa forma di locazione, introdotta con lo scopo di contenere i prezzi di mercato, il legislatore ha concesso sia al locatore che all’inquilino alcuni non trascurabili vantaggi fiscali. Infatti, ai fini della determinazione dell’Irpef, il proprietario può giovarsi di un’ulteriore deduzione del 30% oltre a quella già prevista del 15% sul reddito derivante dall’immobile. Inoltre l’imposta di registrazione del contratto è ridotta del 30% e i Comuni possono anche concedere un’aliquota Ici più bassa a chi affitta a canone concordato. Agli inquilini con redditi più bassi, invece, sono concesse detrazioni fiscali variabili in relazione alla fascia di reddito di appartenenza. II contratto transitorio ordinario. L’altra importante distinzione fra le diverse tipologie di locazione attiene invece alla durata del contratto. L’esi- genza abitativa infatti può anche essere limitata soltanto a un breve periodo. In questo caso, però, perché il contratto sia valido, le parti devono dichiarare per iscritto la necessità del carattere temporaneo della locazione e, per quanto riguarda l’inquilino, comprovata attraverso apposita documentazione da allegare al contratto. II contratto transitorio ordinario può avere una durata variabile da un minimo di 30 giorni a un massimo di 18 mesi, al termine dei quali è possibile rinnovarlo purché le parti confermino il permanere della necessità temporanea tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito. Se il proprietario non invia la lettera, o vengono meno le sue esigenze di transitorietà, si applicano le norme sulla durata del contratto di locazione a canone libero. Il canone deve invece essere determinato con le stesse modalità della locazione a canone concordato. Tuttavia in questo, caso non vi sono particolari agevolazioni fiscali per le parti, essendo infatti deducibile per il proprietario solo il 15% del canone annuale. Il contratto per studenti fuori sede. II legislatore ha previsto anche una tipologia contrattuale specifica per gli studenti in trasferta, intendendosi per tali quelli universitari o, comunque, coloro che seguono corsi di perfezionamento o aggiornamento di livello universitario. Questo tipo di locazione, la cui durata può variare da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, ricalca la disciplina della locazione a canone concordato e, per il proprietario, anche gli incentivi fiscali sono gli stessi, ovvero la deducibilità di una quota maggiore del canone. Per lo studente, invece, non è previsto alcuno sconto fiscale. La locazione breve. Quando però le esigenze di temporaneità sono estremamente brevi, come nel caso di un periodo di vacanza, è possibile stipulare un contratto che preveda una durata necessariamente inferiore ai 30 giorni. In questo caso il contratto di locazione avente esclusivamente finalità turistiche è regolato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e non presenta quindi alcun vincolo né di durata né di canone. Ma, allo stesso tempo, non è neppure prevista alcuna agevolazione fiscale. Il contratto di durata inferiore ai 30 giorni LOCAZIONI non deve essere registrato e non necessita nemmeno di forma scritta. Alla scadenza fissata contrattualmente non è necessaria disdetta in quanto non è previsto un rinnovo automatico. II contratto a uso foresteria. Con questo tipo di locazione il proprieta- rio concede l’appartamento a una società, la quale metterà a disposizione dei propri dipendenti l’abitazione locata. Perché tale contratto sia valido però è necessario che il conduttore sia una società di capitali. Questo contratto (la cui legittimità è stata confermata dall’art. 145 della Finanziaria 2001) è soggetto anch’esso esclusivamente alle disposizioni del codice civile di cui agli articoli 1571 e seguenti. Non esistono quindi vincoli particolari da rispettare nel definire le varie condizioni contrattuali quali durata, rinnovo, canone ecc., che possono essere stabilite liberamente dalle parti in sede di stipula del contratto. TIPOLOGIE A CONFRONTO Tipologia contratto Locazione c.d. a canone libero Locazione c.d. a canone concordato Il contratto transitorio ordinario Determinazione del canone Rinnovo e disdetta Agevolazioni fiscali È prevista una durata minima di 4 anni rinnovabile automaticamente per altri 4 in assenza di disdetta Il canone di locazione può essere determinato liberamente dalle parti Il contratto si rinnova automaticamente dopo la prima scadenza. Il locatore può evitare il rinnovo solo nei casi previsti dalla legge, mentre il conduttore può recedere in qualsiasi momento. In ogni caso è necessario il preavviso Non sono previste particolari agevolazioni fiscali. Il proprietario può solo dedurre il 15% del canone annuo È prevista una durata minima di 3 anni rinnovabile per altri 2 in assenza di disdetta Il canone di locazione deve essere determinato in riferimento alle tabelle previste sulla base di accordi tra organizzazioni territoriali di inquilini e proprietari Il contratto si rinnova automaticamente dopo la prima scadenza. Il locatore può evitare il rinnovo solo nei casi previsti dalla legge, mentre il conduttore può recedere in qualsiasi momento. In ogni caso è necessario il preavviso Il proprietario può dedurre un ulteriore 30% del canone percepito annualmente oltre il 15% previsto per i redditi da locazione. Il conduttore, invece, in relazione alla propria fascia di reddito, ha diritto a una detrazione forfettaria sul canone pagato Il canone è determinato con le stesse modalità della locazione c.d. a canone concordato È possibile rinnovare il contratto per lo stesso periodo purché le parti confermino il permanere dell’esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine Non vi sono particolari agevolazioni fiscali per le parti essendo infatti detraibile per il proprietario solo il 15% del canone annuo È possibile rinnovare il contratto per lo stesso periodo in assenza di disdetta Il proprietario può dedurre un ulteriore 30% del canone percepito annualmente oltre il 15% previsto per i redditi da locazione in generale. Nessun incentivo è invece previsto per lo studente Durata La durata può variare da un minimo di almeno 30 giorni a un massimo di 18 mesi Il canone è determinato con le stesse modalità della locazione c.d. a canone concordato Il contratto per studenti fuori sede La durata può variare da un minimo di almeno 6 mesi a un massimo di 3 anni La locazione breve Il contenuto di questo tipo di contratto è liberamente determinabile in ogni sua parte Non è prevista alcuna agevolazione fiscale Il contratto a uso foresteria Il contenuto di questo tipo di contratto è liberamente determinabile in ogni sua parte Non è prevista alcuna agevolazione fiscale Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 27 EDILIZIA Raccomandazioni per la progettazione di edifici energeticamente efficienti È stata recentemente pubblicata una nuova ed originale raccolta di valutazioni e schede esemplificative sulle prestazioni termiche e sul comportamento ambientale di soluzioni tecniche di involucro in laterizio finalizzate all’efficienza energetica degli edifici, curata, con puntualità e competenza, da A. Campioli e M. Lavagna del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano. Il libro restituisce in maniera sintetica, ma approfondita, il quadro delle conoscenze necessarie per la progettazione di edifici energeticamente efficienti, con particolare attenzione alle soluzioni costruttive dell’involucro opaco, presentando i risultati di studi condotti da ricercatori del Dipartimento BEST (Building Environment Science and Technology) del Politecnico di Milano. Nel testo vengono illustrate, in modo sistematico, le normative di riferimento, le informazioni tecniche e i principi di funzionamento relativi sia al comportamento energetico dell’edificio inteso come sistema (norme e procedure di calcolo del fabbisogno energetico), sia al comportamento termico dell’involucro (in regime stazionario e in regime dinamico sinusoidale), sia, infine, alle prestazioni termiche dei prodotti edilizi che vanno a comporre l’edificio (indagine sull’offerta produttiva, sulle variabili di prodotto, sulle caratteristiche tecniche e prestazionali dei differenti materiali oggi disponibili sul mercato). Allo scopo di ragionare sul ruolo dell’isolamento termico e dell’inerzia termica ai fini dei consumi e del comfort abitativo e di guidare i progettisti nelle scelte, il testo contiene i risultati di valutazioni energetico-ambientali relative alle prestazioni di prodotti in laterizio e di soluzioni tecniche di involucro e all’incidenza della scelta di tali soluzioni sul comportamento energetico degli edifici. Vengono dettagliatamente illustrati esempi di applicazione delle norme tecniche, con valutazione puntuale dei prodotti in laterizio (al fine di individuare l’incidenza delle loro variabili sul miglioramento delle prestazioni termiche) e delle possibili “stratificazioni” di involucro (definizione di una procedura di scelta dei prodotti, utile ai progettisti per l’individuazione di soluzioni tecniche adeguate a rispondere al DPR 59/09, e verifica del comportamento in regime dinamico per il dimensionamento ottimale delle stesse). Vengono, inoltre, presentati i risultati di valutazioni della risposta energetica di edifici con diverse tipologie di chiusura opaca (condotte attraverso simulazioni in regime dinamico con il codice di calcolo DOE.2) al fine di evidenziare La copertina del volume (edizioni Laterservice). Riduzione percentuale del fabbisogno energetico estivo di quattro soluzioni massive rispetto all’involucro con tamponamento leggero di pari trasmittanza, al variare del rapporto S/V. Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 29 EDILIZIA smittanza termica, sfasamento, attenuazione, trasmittanza termica periodica, massa areica, ecc.). Tale repertorio propone, più che una casistica di soluzioni conformi, una procedura di scelta di prodotti funzionale al raggiungimento, per l’involucro, delle prestazioni richieste dalla normativa. La ricerca ha, inoltre, affiancato alle valutazioni energetiche anche la quantificazione dell’energia incorporata nelle soluzioni tecniche analizzate, al fine di verificare l’effettiva “soste nibilità” di scelte finalizzate al risparmio energetico anche sotto il profilo della riduzione degli impatti ambientali lungo l’intero loro ciclo di vita (LCA). Quadro sintetico dei risultati dell’analisi parametrica sull’incidenza della densità dell’impasto e della geometria degli elementi componenti sulle prestazioni termiche delle murature in blocchi di laterizio. il contenimento dei consumi ottenibile, sia in inverno che in estate, in relazione a diverse strutture murarie, tenendo conto nel calcolo anche del comportamento dinamico dell’involucro e del ruolo dell’inerzia termica. Particolarmente utile per i progettisti è, poi, la rassegna di chiusure verticali in laterizio finalizzate al risparmio energetico e al rispetto del DPR 59/09 (con indicazione delle prestazioni di tra- Energia incorporata calcolata in base alle esigenze di manutenzione nell’arco di vita di 100 anni dell’edificio, a parità di trasmittanza termica U. “Raccomandazioni per la progettazione di edifici energeticamente efficienti” A cura di Andrea Campioli e Monica Lavagna Formato UNI A4, 146 pagine, oltre 160 tra foto, tabelle e grafici Edizioni Laterservice, 2009 Costo 15 euro (spese di spedizione escluse) Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: tel. 06.44236926 fax 06.4423 7930 e-mail: [email protected] Geoide Geometra Informazioni Tecniche 6•2010 31