CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA ISI SEMENTI

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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA ISI SEMENTI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA
ISI SEMENTI S.p.A.
Condizioni generali di vendita e consegna
Le presenti condizioni sono state redatte dalla ISI SEMENTI Spa, Loc. Ponte Ghiara n. 8/a, 43036 FIDENZA (di seguito denominata ISI) e sostituiscono tutte le precedenti condizioni di vendita e consegna: con il
ritiro della merce l’Acquirente ne attesta la conoscenza ed accetta integralmente il contenuto delle condizioni di vendita e consegna di seguito elencate.
Articolo 1. Applicabilità delle presenti condizioni generali
1.
Queste condizioni sono applicabili ad ogni offerta e ad ogni accordo tra ISI e l’acquirente (di seguito detto Acquirente), salvo diversa pattuizione scritta.
2.
Non sono in alcun modo applicabili eventuali “Condizioni generali dell’Acquirente”.
Articolo 2: Offerte e prezzi
1.
Le offerte fatte dalla ISI sono non vincolanti e possono essere ritirate fino a tre giorni dopo il ricevimento del benestare da parte dell’Acquirente. I prezzi specificati in una offerta non comprendono IVA,
assicurazioni, spese di trasporto e incasso ed ogni ulteriore spesa ed onere.
2.
La ISI si riserva il diritto di modificare periodicamente i prezzi dei propri prodotti. Con l’entrata in vigore del nuovo listino prezzi, il precedente viene a decadere.
3.
La data di consegna è determinante per l’individuazione dei prezzi da applicare, salvo diversa ed esplicita pattuizione scritta.
4.
Ogni consegna o spedizione deve essere intesa come contratto separato.
Articolo 3: Riserva di buon raccolto e lavorazione
Le consegne avranno luogo con la riserva di buon raccolto e lavorazione come d’uso corrente nel settore delle sementi. Pertanto, in mancanza di prodotto, ISI non sarà tenuta ad effettuare la consegna e
l’Acquirente non potrà pretendere alcun indennizzo.
Articolo 4: Ordine e consegna
1.
La ISI s’impegna a rispettare, per quanto possibile e secondo la propria capacità operativa, i termini di consegna. Ciò non toglie il diritto alla ISI di poter modificare l’ordine ricevuto dall’Acquirente, in
modo limitato, per quel che riguarda misura, imballaggio, quantità o peso e data di spedizione.
2.
All’accordo si applicheranno le norme INCOTERMS in vigore in quel momento.
3.
La consegna sarà franco fabbrica ISI (Incoterms 2000 - EXW).
4.
Il tempo di consegna non è un termine definitivo. In caso di consegna tardiva, l’Acquirente deve mettere l’ISI in mora per iscritto e consentire alla stessa un ulteriore termine ragionevole per provvedere
alla consegna. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere alcun diritto all’indennizzo.
5.
La ISI si riserva il diritto di rifiutare ordini di valore inferiore a 200 €. In caso di accettazione di un tale ordine, la ISI effettuerà la spedizione esclusivamente con pagamento in contrassegno.
6.
In ogni caso la ISI si riserva il diritto di non consegnare merce ad Acquirenti i qualsiasi modo insolventi senza che questi possano vantare alcuna pretesa.
7.
L’Acquirente è tenuto ad indicare per iscritto, al momento dell’ordine, quali dati e documenti occorrono secondo le regole vigenti nel Paese di consegna o secondo le sue proprie necessità, in particolare
per quanto riguarda fatturazione, questioni fitosanitarie, certificati internazionali e documenti o condizioni per l’importazione. La ISI non può essere ritenuta responsabile per ritardi o mancata consegna
dell’ordine ricevuto qualora l’Acquirente non rispetti questa condizione.
8.
Documenti particolari, certificati, visti consolari e Certificati ISTA saranno addebitati al costo.
9.
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente.
Articolo 5: Pagamenti
1.
I pagamenti sono validi e liberatori solo se effettuati e regolarmente pervenuti presso la sede della ISI nei termini e nelle modalità sotto indicate..
2.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.62 della Legge 24/03/2012 n. 27 sono vigenti le seguenti condizioni: a) il pagamento deve pervenire entro il termine di 60 gg. decorrenti dall’ultimo giorno del
mese di ricezione della fattura; b) la fattura si considera ricevuta al momento della consegna della merce se non diversamente inviata via PEC o Raccomandata; c) dal giorno successivo la scadenza, in
mancanza di pagamento, si applicano gli interessi stabiliti al c. 3 del citato art. 62, senza necessità di messa in mora.
3.
In caso di liquidazione, fallimento o concordato preventivo dell’Acquirente, gli obblighi di pagamento dello stesso saranno esigibili con effetto immediato e, in tale caso, l’ISI avrà il diritto di sospendere
l’ulteriore esecuzione dell’accordo oppure di sciogliere l’accordo stesso. Tali misure tuttavia non tolgono alla ISI il diritto di richiedere un indennizzo all’Acquirente.
4.
Qualora l’Acquirente sia in mora o manchi di rispettare uno o più dei propri impegni, gli saranno addebitati tutti i costi necessari per ottenere l’integrale pagamento, per vie legali o con altri strumenti.
Articolo 6: Responsabilità
1.
ISI non è responsabile per danni dovuti a difetti delle merci o servizi forniti, salva l’ipotesi di premeditazione o colpa flagrante. In nessun caso ISI sarà tenuta a sostenere i danni conseguenti, in qualsiasi
forma essi si presentino.
2.
L’Acquirente ha l’obbligo di limitare il più possibile eventuali danni riguardanti merci per le quali ha inoltrato un reclamo scritto presso la ISI.
3.
In caso di reclamo giustificato da parte dell’Acquirente, la responsabilità della ISI sarà limitata al valore di fattura delle merci o dei servizi forniti e contestati. Infatti il prezzo dei semi offerti o venduti è
basato sulla sopramenzionata limitazione di responsabilità e tale prezzo sarebbe molto maggiore se fosse richiesta un’estensione di responsabilità. Accettando i semi al prezzo stabilito e sotto queste
condizioni, l’Acquirente attesta che la limitazione di responsabilità di ISI è congrua e ragionevole.
4.
La ISI non è responsabile per danni, a meno che non sia stata presentata una contestazione in merito alla procedura specificata nell’articolo 8. La contestazione deve essere accompagnata da appropriata
documentazione, per dar modo a ISI o a terzi da questa legittimati di procedere alle necessarie verifiche.
5.
ISI non accetta alcuna responsabilità per semi riconfezionati dall’Acquirente (o da terzi), né per ogni inadempimento, tardiva consegna, danno o altri atti imputabili alla ISI, diversi da quelli
espressamente indicati in questo articolo.
Articolo 7: Uso e garanzia
1.
La ISI si impegna a fornire merce conforme ai termini di Legge. Qualora le merci e servizi forniti non corrispondano alle suddette condizioni, la ISI ne darà comunicazione all’Acquirente.
2.
Le informazioni fornite dalla ISI o la qualità indicata si riferiscono esclusivamente al risultato ottenuto al momento dell’esecuzione del test, al campione di seme utilizzato nel test ed alle condizioni nelle
quali il test stesso è stato eseguito. Il risultato presso l’Acquirente potrà essere diverso e dipenderà, fra l’altro, dal luogo di coltivazione, dalle condizioni di conservazione del seme prima e durante il test,
dal clima, dal tipo di terra, di fertilizzazione, ecc, nonché dalle modalità di coltivazione applicate dall’Acquirente. Non si può supporre un rapporto diretto fra le informazioni fornite dalla ISI
all’Acquirente ed il risultato finale della coltivazione presso l’Acquirente; la ISI non garantisce che le prestazioni raggiunte soddisfino l’obiettivo che l’Acquirente si è preposto.
3.
La ISI non è responsabile qualora l’Acquirente usi la merce in modo errato, oppure che la faccia usare in modo errato.
Articolo 8: Difetti, termini di contestazioni
1.
L’Acquirente è tenuto a controllare la merce al momento della consegna o, quanto prima, dopo la consegna. Facendo questo, l’Acquirente deve verificare: se è stata consegnata la merce giusta, se questa
corrisponde all’ordine fatto per quel che riguarda le quantità, se la merce è conforme ai criteri di qualità convenuti o – nel caso questi manchino – ai criteri che possono esser posti per un uso normale.
2.
L’Acquirente è tenuto a comunicare a ISI i difetti visibili o le mancanze entro cinque giorni utili dopo la consegna, specificando i dati della partita, della bolla di consegna e della fattura.
3.
L’Acquirente è tenuto a comunicare per iscritto a ISI i difetti non visibili entro 8 (otto) giorni utili dal momento in cui si sono manifestati e comunque non oltre il primo periodo di semina o di controllo
immediatamente successivo alla data di fornitura, specificando i dati della partita, della bolla di consegna e della fattura
4.
L’Acquirente è tenuto a descrivere i difetti in modo che la ISI o un terzo siano in grado di verificarli. A tale fine l’Acquirente deve tenere conto della gestione nell’uso delle merci e, nel caso di vendita a
terzi, dei suoi clienti. Qualora l’Acquirente non faccia pervenire una comunicazione scritta entro i termini menzionati, il reclamo non potrà essere preso in considerazione ed egli decadrà da ogni diritto.
5.
Nessun reclamo potrà comunque costituire pretesto per pagamenti ritardati o parziali.
Articolo 9: Distribuzione delle informazioni
Le informazioni, in qualsivoglia forma, fornite dalla ISI vengono trasmesse senz’impegno. Descrizioni, raccomandazioni e illustrazioni in opuscoli e depliant sono raccolti nel modo più accurato possibile dalle
esperienze fatte da ISI durante le prove in campo. Queste informazioni devono essere intese solo come informazioni generali e non come indicatori (o garanzie) di qualità. Esse vengono distribuite per assistere gli
orticoltori professionali e gli utenti, che devono tuttavia tenere conto delle condizioni locali.
Articolo 10: Restituzione di beni
1.
L’accettazione di merce eccedente i bisogni dell’Acquirente è a totale discrezione della ISI. In nessun caso sarà accettata merce di ritorno senza il preventivo assenso della ISI e non sarà emessa Nota di
Credito senza l’effettivo ritorno della merce. Altresì non potrà essere accettata merce se non contenuta nelle confezioni originali totalmente integre.
2.
Tutte le merci di ritorno sono soggette ad addebito per spese di movimentazione il cui ammontare sarà portato a conoscenza dell’Acquirente al momento dell’autorizzazione al reso.
Articolo 11: Forza maggiore
1.
Con forza maggiore si intendono circostanze che impediscono l’osservanza dell’accordo e per le quali la ISI non può essere ritenuta responsabile. In particolare, ma a solo titolo esemplificativo, ISI non
sarà responsabile per atti di qualunque Governo, sciopero, serrata, rivolte e tumulti, mancanza di energia elettrica o di carburante, incendio, ed ogni altro evento contingente sottratto al controllo della ISI.
Nel caso in cui la merce divenga inidonea alla spedizione a causa di una delle situazioni sopra descritte il contratto perderà efficacia con riferimento alle merci in questione.
2.
La ISI informerà quanto prima l’Acquirente qualora essa, per causa di forza maggiore, non sia in grado di consegnare o non riesca a consegnare per tempo.
3.
ISI non sarà responsabile per ritardi, anche parziali, nella spedizione di beni dovuti a cause di forza maggiore.
Articolo 12: Uso di marchi e simboli
Non è permesso all’Acquirente far uso di marchi e simboli utilizzati da ISI per distinguere le proprie merci e servizi da quelli di altri venditori, oppure di usare marchi e simboli che non siano facilmente
distinguibili da quelli della ISI. E’ fatta eccezione per la vendita di merci nell’imballaggio originale ISI provvisto dei marchi e simboli apportati da ISI.
Articolo 13: Accomodamento di controversie
1.
In caso di controversia l’Acquirente è tenuto ad effettuare in prima istanza un tentativo per giungere ad una soluzione ragionevole e concordata, prima di sottomettere questa controversia al giudizio di un
giudice civile.
2.
Ogni controversia sarà devoluta al giudice competente del Foro di Parma, in Italia.
3.
La ISI ha in qualsiasi momento la facoltà, nel caso in cui le parti si siano accordate per l’arbitraggio, di citare l’Acquirente davanti al giudice competente per indurlo al pagamento di fatture non saldate.