All`Assemblea Nazionale composta da

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All`Assemblea Nazionale composta da
INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
Via Piemonte,32 – 00187 – ROMA – Tel 064817459 – Fax 064817385
[email protected] www.fidapa.it
FIDAPA
Presidente Nazionale: Giuseppina Bombaci
C.so Mazzini, 171 - 57126 Livorno0586-810337
cell. 338 899 1959 - e mail : [email protected]
BPW-ITALY
Roma 28 luglio 2008
ALL.A
All’Assemblea Nazionale composta da
Componenti il Consiglio Nazionale
Presidenti di Sezione
Delegate di Sezione
c/o Sedi di Sezione
Oggetto : Impugnazione davanti all’Assemblea Nazionale della decisione del
Collegio delle Garanti emessa in data 26/03/2008 sui ricorsi proposti da Anna
Lamarca e Luisa Pavesio Mosso nella materia dei rapporti Federazione - Fondazione
In qualità di rappresentante legale della Federazione FIDAPA e quale Presidente
del Comitato di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale , ex art.8 dello
Statuto, ricorro - ai sensi dell’art.13 comma 1 lett.d) del Regolamento – contro la
decisione emessa in data 26/03/2008 (allegato a) dal Collegio delle Garanti e ne
chiedo l’annullamento a codesta Assemblea per i seguenti motivi:
1) Il Collegio delle Garanti ha ritenuto illegittima la delibera assunta dal Comitato
di Presidenza Nazionale in data 09/10/ 2007 con la quale è stato deciso il
pagamento della somma di Euro 18.000 a favore della Fondazione , a titolo di
indennizzo per un’annualità pregressa (1/10/2005 = 30/09/2006) per l’
occupazione dell’immobile di Via Piemonte 32, in quanto adottata da organo
incompetente.
Il Collegio ritiene infatti che il Comitato di Presidenza nazionale non aveva
il potere di deliberare tale pagamento , necessitando di una delibera
dell’Assemblea Nazionale o del Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art.10 dello
Statuto .
Tale affermazione è errata ed è stata assunta contro le previsioni statuarie
sotto diversi aspetti:
- Il Collegio ha infatti ignorato la disposizione dell’art.31 comma 1 dello
Statuto che affida al Comitato di Presidenza Nazionale l’amministrazione
patrimoniale della Federazione . (Così come ai Comitati di Presidenza è
affidata quella dei Distretti e delle Sezioni) .
Va da sé che tale
amministrazione è sottoposta al controllo dell’Assemblea nel momento
dell’approvazione dei bilanci presentati in previsione e a consuntivo .
- Il Collegio ha ignorato anche che Il pagamento della somma di Euro 18.000
per l’anno 2005/2006 a favore della Fondazione era stato regolarmente esposto
nel bilancio di previsione per tale periodo approvato dall’Assemblea
nazionale nel settembre 2005.
Risulta pertanto priva di fondamento e da annullare l’affermazione che il
Comitato di Presidenza Nazionale ha assunto una delibera illegittima, in
quanto organo incompetente , non confortato da una delibera assembleare .
2) Il Collegio delle Garanti , senza entrare nel merito della questione , ha poi
deciso che tutte le delibere assunte dal Consiglio nazionale per la
composizione della vertenza con la Fondazione, sia per l’aspetto economico
che per il rinnovo del CdA , debbano essere sottoposte alla ratifica
dell’Assemblea nazionale , ai sensi dell’art.11 lettera f) dello Statuto.
Anche tale affermazione è errata e contraria alle norme statutarie e pertanto
da annullare.
L’art.11 lettera f) dello Statuto così infatti recita : “Il Consiglio nazionale , in
caso di comprovata urgenza, esercita – ad eccezione della funzione elettorale
– tutti i poteri dell’Assemblea Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi
da parte di tale organo, entro centottanta giorni dall’assunzione dei relativi
provvedimenti”.
Non esiste tra i poteri dell’Assemblea nazionale enunciati dal successivo
art.13 quello di pronunciarsi su questioni di nomine attribuite all’esclusiva
competenza del Consiglio nazionale ai sensi dell’art.11 terzo comma lettera
c).
Esiste invece il potere dell’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della
Federazione , regolarmente esercitato dall’Assemblea nazionale nel momento in cui ha
approvato la previsione delle somme da corrispondere alla Fondazione per l’occupazione
della sede di Via Piemonte ,32 e per i contributi versati dalle Socie.
Concludendo :
- Il Comitato di Presidenza nazionale , nei pieni poteri attribuiti dall’art.31
comma 1 dello Statuto , ha legittimamente deliberato di corrispondere alla
Fondazione tutte le somme di spettanza della Fondazione stessa ( per
l’occupazione dell’alloggio e per contributi delle Socie ,accantonati)
somme esposte nei bilanci di previsione già approvati dall’Assemblea
nazionale .
- Il Consiglio nazionale, nei pieni poteri attribuiti dall’art.11 terzo comma
lettera c) dello Statuto, ha stabilito i criteri di composizione della vertenza
con la Fondazione , criteri che hanno portato alla stipula di un atto di
transazione, alla sua definitiva ratifica da parte dei due Enti, alla definitiva
pronuncia di cessata materia del contendere da parte del Tribunale
Amministrativo del Lazio nella vertenza Fondazione /Prefettura di Roma e,
da ultimo , alla registrazione del nuovo Consiglio di Amministrazione della
Fondazione da parte della stessa Prefettura , previo esame di legittimità
esercitato ai sensi dell’art.2 del DPR 10/02/2000 n.361.
Per i motivi come sopra esposti, chiedo a codesta Assemblea
l’annullamento della decisione del Collegio delle Garanti, con il presente
atto impugnata.
Il presente ricorso viene anche notificato al Collegio delle Garanti .
Copia del presente ricorso dovrà essere consegnato dalla Presidenti di
Sezione alle delegate di Sezione .
Giuseppina Bombaci Presidente Nazionale