Contratti Pubblici di Concessione

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Contratti Pubblici di Concessione
Work in progress
CONTRATTI PUBBLICI DI CONCESSIONE
Patrizia Ronchi
La nuova disciplina delle concessioni
Work in progress
(Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione)
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Disciplina unitaria delle concessioni (di lavori e di servizi):«Le
disposizioni di cui alla presente Parte (PARTE III, artt. 164- 178)
definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle
amministrazioni aggiudicatrici», articolo 164 primo comma
Artt. 164- 178 (Parte III) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. n. 50 del 2016):«Alle procedure di aggiudicazione di contratti
di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II,
del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni,
alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali
e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle
domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle
modalità di esecuzione», articolo 164 secondo comma
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Nuova disciplina delle concessioni?
Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (DISCIPLINA PREVIGENTE ABROGATA)
CONCESSIONI DI SERVIZI
CONCESSIONI DI LAVORI
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Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina
applicabile
Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di
lavori pubblici
Art. 144. Procedure di affidamento e
pubblicazione del bando relativo alle concessioni
di lavori pubblici
Art. 145. Termini per la presentazione delle
candidature e delle offerte
Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in
relazione all'affidamento a terzi di una parte dei
lavori
Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori
complementari
Art. 148. Disposizioni applicabili agli appalti
aggiudicati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità
applicabili agli appalti aggiudicati dai
concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici
Art. 150. Pubblicazione del bando negli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 151. Termini per la ricezione delle
candidature e per la ricezione delle offerte negli
appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici.
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Art. 30. Concessione di servizi
Work in progress
COSA SONO I CONTRATTI DI CONCESSIONE?
Work in progress
articolo 3 Decreto Legislativo n. 50 del 2016
uu) «concessione di lavori», un contratto a
titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni appaltanti
affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più
operatori economici riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire le
opere oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del
rischio operativo legato alla gestione
delle opere;
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vv) «concessione di servizi», un contratto a
titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni appaltanti
affidano a uno o più operatori economici la
fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi
oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del
rischio operativo legato alla gestione dei
servizi;
Contratto a titolo oneroso
Possibile pluralità di soggetti dal
lato della domanda pubblica
Avente ad oggetto esecuzione dei
lavori
Possibile pluralità di operatori
economici affidatari
Corrispettivo: diritto di gestire le
opere, eventualmente
accompagnato da un prezzo
ASSUNZIONE IN CAPO AL
CONCESSIONARIO DEL RISCHIO
OPERATIVO LEGATO ALLA
GESTIONE DELLE OPERE
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Contratto a titolo oneroso
Possibile pluralità di soggetti dal
lato della domanda pubblica
Avente ad oggetto fornitura e
gestione di servizi
Possibile pluralità di operatori
economici affidatari
Corrispettivo: diritto di gestire i
servizi, eventualmente
accompagnato da un prezzo
ASSUNZIONE IN CAPO AL
CONCESSIONARIO DEL RISCHIO
OPERATIVO LEGATO ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI
Definizione dei contratti di concessione
Work in progress
Trasferimento al concessionario del DIRITTO DI GESTIRE LE OPERE
O I SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.
La partecipazione ad una procedura di affidamento per la gestione
di un’opera o un servizio (di lunga durata) presuppone
l’elaborazione di un progetto (piano economico finanziario) che,
affinchè l’operazione possa avere successo, deve essere in
equilibrio.
Il progetto è in equilibrio economico finanziario se:
- ha capacità di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e
di generare un livello di redditività adeguato per il capitale
investito (convenienza economica);
- Ha capacità di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il
rimborso del finanziamento (sostenibilità finanziaria)
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La sostenibilità finanziaria del progetto:
condizioni di bancabilità dell’operazione (art. 165)
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La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la
presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento
dell'opera.
Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di
finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione
del contratto di concessione.
Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i
relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il
piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati
livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato
finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti
e la congrua redditività del capitale investito
Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione
sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse
a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello
schema di contratto e del piano economico-finanziario.
Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria
alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento
previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso
termine.
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ATTENZIONE ALLA
Definizione dei contratti di concessione
Work in progress
 Trasferimento al concessionario del DIRITTO DI
GESTIRE LE OPERE O I SERVIZI OGGETTO DEL
CONTRATTO
E
 Trasferimento al concessionario del RISCHIO
OPERATIVO LEGATO ALLA GESTIONE DELLE
OPERE O DEI SERVIZI
QUINDI TRASFERIRE IL DIRITTO DI GESTIRE LE OPERE O I SERVIZI NON E’
SUFFICIENTE A CONFIGURARE UN CONTRATTO COME CONCESSIONE.
OCCORRE TRASFERIRE ANCHE IL RISCHIO OPERATIVO CONNESSO ALLA
GESTIONE
COSA E’ IL RISCHIO OPERATIVO?
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Contenuto necessario del contratto di concessione (di lavori e di servizi):
IL RISCHIO OPERATIVO
Work in progress
Per rischio operativo s’intende il rischio legato alla gestione dei
lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.
Il rischio operativo:
- ha natura economica
- è configurabile sul lato della domanda (rischio di mercato) o
sul lato dell’offerta
- è misurabile in riferimento al valore degli investimenti
effettuati e dei costi gestionali
- è calcolato rispetto a condizioni operative normali
- è effettivo (ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
elusive dell’obbligo di trattenere il rischio operativo a carico
del concessionario)
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Work in progress
Si realizza il trasferimento del rischio operativo collegato alla gestione
dell’opera o del servizio
QUANDO:
 in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi
e ai ricavi oggetto della concessione siano, in ogni caso, in
grado di incidere significativamente sul valore attuale netto
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario
 in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero
degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la
gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
I contratti di concessione comportano il trasferimento al
concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che,
in condizioni operative normali, le variazioni relative ai
costi e ai ricavi oggetto della concessione
incidano sull'equilibrio del piano economico
finanziario
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Work in progress
DIFFERENZE TRA CONTRATTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI DI
APPALTO
La differenza tra un appalto e una concessione risiede nel corrispettivo perché
nell’appalto il corrispettivo è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice,
mentre nella concessione la modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto di
gestire il servizio ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato all’esercizio dei
servizi.
Si è in presenza di appalti pubblici di lavori quando il costo dell'opera (o l’alea legata alla
gestione) grava sostanzialmente sull'autorità aggiudicatrice e quando il contraente non si
remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti dell'opera.
È vero che anche negli appalti pubblici accade che una parte dei rischi sia a carico del
contraente, ma si tratta del rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei
costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell’esecuzione
dell’opera o del servizio.
L'alea legata all'aspetto finanziario dell'operazione, che si potrebbe definire «rischio
economico», è propria del fenomeno delle concessioni. Questo tipo di rischio, infatti, che
dipende strettamente dai proventi che il concessionario può trarre dalla fruizione,
costituisce un importante elemento per distinguere le concessioni dagli appalti pubblici.
Gli effetti dell’errata qualificazione del contratto
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QUINDI
Work in progress
Il progetto (piano economico finanziario) di gestione dell’opera o del servizio
deve quindi evidenziare:
- Il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo
collegato alla gestione
- La condizione di equilibrio (condizione per il successo
dell’operazione)
L’equilibrio economico finanziario deve permanere per l’intera durata della
concessione (rinvio: durata della concessione, revisione del contratto, diritto di
recesso, ecc)
Se diritto di gestire con assunzione del relativo rischio operativo non consente
l’equilibrio economico finanziario?
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IL CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO
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Work in progress
Nelle concessioni la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla
vendita dei servizi resi al mercato, art. 165
Ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, in sede di gara
l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo
pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su
beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione., articolo 165
In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie
pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione,
non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari, articolo 165
Il problema delle concessioni FREDDE

CONCESSIONI CALDE: Opere/servizi caratterizzate da un’intrinseca capacità di generare
reddito attraverso i ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e
remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell’arco della durata della concessione

CONCESSIONI TIEPIDE: Opere/servizi i cui ricavi da utenza non sono sufficienti a
ripagare interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario,
per consentirne la fattibilità finanziaria, un contributo pubblico

CONCESSIONI FREDDE: opere/servizi per i quali il privato che li realizza e gestisce
fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione e trae la propria
remunerazione da pagamenti effettuati dalla stessa.
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Work in progress
Le concessioni come contratti di partenariato pubblico-privato
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Il contratto di partenariato pubblico privato è il contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono ad uno o più operatori
economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento
dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività
consistenti nella (progettazione di fattibilità tecnico ed economica e progettazione
definitiva) realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in
cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un
servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità
individuate nel contratto, da parte dell’operatore.
Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico
provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di
contropartita economica ricevuta dal medesimo operatori economico, anche sotto forma di
introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna
Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 (contratti di partenariato pubblico privato)
rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di
servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque
altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti
Le concessioni (anche di servizi) rientrano nella tipologia dei contratti di partenariato
pubblico privato (se presentano le caratteristiche di cui all’art. 180)
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ESCLUSIONI
Work in progress
 La disciplina delle concessioni non si applica agli affidamenti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice:
artt. 4-20
 Le concessioni nei settori speciali della Parte II titolo VI del
Codice?
 In ogni caso, le disposizioni sulle concessioni non si applicano ai
provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni
aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico,
autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio
di un'attività economica che può svolgersi anche mediante
l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
 I servizi non economici di interesse generale non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente Parte.
Il codice si applica all’aggiudicazione di appalti di lavori affidati da
concessionari di lavori o servizi che non sono amministrazioni
aggiudicatrici (art. 1)- norma transitoria per concessioni affidate
senza gara: art. 177
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Servizi non economici di interesse generale
orientamenti comunitari
Work in progress
I servizi di interesse generale identificano tutte le attività (economiche o meno) soggette
ad obblighi specifici di servizio pubblico (universalità del servizio, continuità del servizio,
qualità del servizio, accessibilità delle tariffe, tutela degli utenti e dei consumatori) in
quanto considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche degli Stati membri.
Al genus dei servizi di interesse generale appartengono tanto i servizi di interesse
economico generale quanto i Servizi di interesse non economico generale.
La distinzione tra servizi di natura economica e servizi di natura non economica è
importante in quanto questi servizi non sono soggetti alle stesse norme del trattato.
Ogni attività che implica l’offerta di beni e servizi su un dato mercato è un’attività
economica. Pertanto i servizi economici e non economici possono coesistere all’interno
dello stesso settore e talora possono essere forniti dallo stesso organismo. Inoltre se da
un lato può non esserci mercato per la fornitura alla popolazione di particolari servizi,
dall’altro potrebbe esserci un mercato a monte in cui le imprese contrattano con le
autorità pubbliche la fornitura di questi servizi.
Ai servizi di interesse non economico generale possono ricondursi sia le attività connesse
all’esercizio delle prerogative proprie dei pubblici poteri (ad esempio le attività relative
alle forze armate o di pubblica sicurezza, alla sicurezza e al controllo della navigazione
area, del traffico marittimo, alla sorveglianza antinquinamento e all’organizzazione dei
penitenziari) sia attività definite di sicurezza sociale.
Gli Stati membri sono liberi di definire ciò che considerano essere un servizio di interesse
generale con l’imposizione di obblighi ai fornitori di tali servizi.
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CONCESSIONI SOPRA E SOTTO SOGLIA
Work in progress
«Le disposizioni del presente codice si applicano alle concessioni il cui
importo, al netto dell’IVA, è PARI o SUPERIORE ad euro 5.225.000», art. 35.
E’ prevista un’unica soglia per concessioni di lavori e concessioni di servizi
(e per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX?)
DISCIPLINA concessioni di lavori o servizi di valore pari o superiore ad €
5.225.000: disposizioni parte III
del codice e, in quanto compatibili,
disposizioni parte I e II del codice.
DISCIPLINA concessioni di lavori o servizi di valore inferiore ad €
5.225.000: art. 36 sui contratti sotto soglia e relativi provvedimenti attuativi
(Linee Guida ANAC da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del codice), fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa.
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONCESSIONE
Work in progress
(ai fini di cui all’articolo 35)
«Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato
per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi
oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi», art.
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ll valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei
documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare
dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di
protrazione nel tempo dei relativi effetti; (rinvio articolo 168 e 175)
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e
multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia
forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni
pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le
sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma
conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione
dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati
o agli offerenti;
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DURATA DELLA CONCESSIONE
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La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando
La durata della concessione è:
- Determinata in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario
- Commisurata al valore della concessione nonché alla complessità
organizzativa dell’oggetto della stessa
La durata massima non può essere superiore al periodo di tempo
necessario al recupero degli investimenti.
È vietata la proroga della durata della concessione, ma sono ammesse
forme di protrazione nel tempo degli effetti del contratto.
IL COLLEGAMENTO CON L’EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (I)
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Libertà e flessibilità dell’amministrazione aggiudicatrice nel definire e organizzare la
procedura per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità,
la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei
servizi pubblici
Clausola generale di rinvio ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle
procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi,
ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione
e delle offerte, alle modalità di esecuzione
Sono utilizzabili tutte le procedure di affidamento previste per gli appalti, ivi inclusi
anche il dialogo competitivo ed il partenariato per l’innovazione.
L’affidamento diretto (senza gara) dei lavori o servizi SUPPLEMENTARI: ove un
cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti
per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi, purchè
l’eventuale aumento di valore , anche in presenza di modifiche successive, non ecceda
complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (II)
garanzie procedurali
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 L’aggiudicazione avviene in favore di un’offerta che sia conforme
ai requisiti minimi indicati nel bando o invito a presentare offerte
 L’aggiudicazione avviene in favore di un offerente che abbia
dimostrato il possesso dei requisiti generali (assenza di cause di
esclusione ex articolo 80) e delle capacità tecniche, professionali,
economiche e finanziarie indicate nel bando (o nell’invito a
presentare offerte)
 Il bando indica l’oggetto, le condizioni di partecipazione, i criteri di
aggiudicazione, requisiti minimi dell’offerta; al bando sono
allegati: schema di contratto e piano economico finanziario
 modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi
(rinvio a norme su appalti)
 La composizione della commissione di gara: rinvio all’art. 77
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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«Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30», art. 173
(principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate
nel presente codice)- Valorizzazione di criteri di aggiudicazione aventi rilevanza
sociale e ambientale (Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del
patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico, art. 30).
«Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri che assicurino una valutazione delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio
economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore» art.
41 Direttiva 2014/23/UE
L’amministrazione aggiudicatrice elenca i criteri di aggiudicazione in ordine
decrescente di importanza, (in osservanza dei principi di trasparenza e parità di
trattamento dei concorrenti):
- ampia discrezionalità della stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta
- necessità di stabilire nei documenti di gara le modalità ed i criteri di selezione della
migliore offerta
L’offerta anormalmente bassa?
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MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
in corso di esecuzione
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Revisione del piano economico finanziario e rideterminazione dell’equilibrio
Modifiche soggettive: nel caso di successione in via universale o particolare, a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, di un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove
richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
Varianti in corso d’opera: le concessioni possono essere modificate ove ricorrano,
contestualmente, le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica derivi da circostanze
che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, 2) la
modifica non alteri la natura generale della concessione; purchè l'eventuale aumento di
valore, anche in presenza di modifiche successive, non ecceda complessivamente il 50 per
cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito
dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione
Lavori o servizi supplementari: (rinvio)
Modifiche (soggettive e oggettive) previste nel bando
Modifiche non sostanziali a prescindere dal valore
Modifiche sostanziali se al di sotto di entrambi i valori seguenti: a) la soglia comunitaria,
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
modifiche al di fuori dei limiti previsti richiedono una nuova procedura di affidamento.
modifiche in violazione dei limiti previsti legittimano la risoluzione del contratto
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SUBAPPALTO, art. 174
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Tutte le opere, servizi, lavori e forniture compresi nel contratto possono essere affidati in
subappalto
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che
intendono subappaltare a terzi.
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per
ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate
In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie
imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla
soglia indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: a) concessione
di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato
una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori
che svolgono dette prestazioni.
L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi
di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti
dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla
legislazione vigente. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17
dell'articolo 105.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
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Work in progress
Anticipata CESSAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE, art. 176
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ANNULLAMENTO D’UFFICIO
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
IL SUBENTRO: Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause
imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al
concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti
finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal
concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un
operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e
finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in
forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della
concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito
entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico
ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
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