regolam accesso RSA come ALLEGATO A

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Allegato A
REGOLAMENTO PER L'OSPITALITA’
PRESSO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
Capo I – Principi e campo di applicazione
Art . 1 - Oggetto del regolamento
1.1 Il presente regolamento disciplina condizioni, modalità e procedure di accesso al ricovero in Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) che insistono nell’ambito territoriale dei sette Comuni dell’Azienda USL 12 Viareggio (di seguito
denominata Azienda), autorizzate e convenzionate con quest’ultima e con i Comuni stessi, per l’esercizio delle attività
secondo la normativa vigente.
1.2 La disciplina del Ricovero temporaneo di Urgenza (Ri.T.U.) esula dal presente Regolamento ed è contenuta in apposito
provvedimento.
Art . 2 - Principi e finalità
2.1 L’inserimento della persona in RSA avviene nell’ambito del percorso assistenziale, quale scelta tra le varie opzioni
possibili, sulla base della valutazione multidimensionale e della definizione conseguente del Piano di Assistenza
Personalizzato (PAP).
2.2 Le procedure di inserimento si conformano ai principi di trasparenza, parità di accesso, appropriatezza, integrazione
pubblico-privato, economicità, rispetto dei vincoli di bilancio.
2.3 Ogni cittadino ha facoltà di scegliere la struttura residenziale meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali e alle
proprie aspettative, in base al diverso livello e tipologia dei bisogni suoi e della famiglia. Ha diritto in ogni fase di fruizione
del servizio all’informazione, all’orientamento, al supporto, all’adeguamento della valutazione dei bisogni in rapporto alla
loro evoluzione. Ha diritto altresì al differimento dell'ingresso in struttura e, una volta inserito, al trasferimento in altra
struttura. L’esercizio dei diritti avviene con le forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente
Regolamento.
2.5 Società della Salute, Comuni ed Azienda condividono criteri e norme del presente Regolamento, nel rispetto delle
specifiche competenze di ciascun soggetto, in considerazione dei comuni obiettivi di benessere e salute e delle comuni
strategie volte al loro raggiungimento.
Art . 3 - Graduatoria di accesso
3.1 Le persone che, in base a quanto previsto nel presente Regolamento, possiedono i requisiti per l’inserimento in RSA,
sono collocate in una Graduatoria Unica, dalla quale si evince chiaramente l’ordine di posizione di ciascuno. La
Graduatoria, ordinata per punteggio decrescente, è strutturata secondo il principio della gravità sociosanitaria, tenendo conto
anche del criterio cronologico di presentazione dell’istanza di accesso al servizio (di cui al succ. art. 4).
3.2 Gli ulteriori criteri di priorità sono specificati secondo quanto previsto al successivo art. 10, in conformità con la
normativa regionale vigente e secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
Art . 4 - Persone assistibili in RSA
4.1 Possono essere ospitate nelle RSA le persone residenti nei Comuni del Territorio di competenza dell’Azienda, e aventi
le seguenti caratteristiche:
4.1.1 - persone d’età pari o superiore a 65 anni o assimilabili a quadro morboso geriatrico, per le quali l’Unità di
Valutazione Multidimensionale (UVM) abbia definito un PAP di tipo residenziale, a seguito dell’accertamento di una
condizione di elevato bisogno assistenziale e di inadeguatezza ambientale, tale da rendere impossibile, in via temporanea o
permanente, un piano assistenziale domiciliare. Il grado di bisogno assistenziale è dato dalla integrazione fra Isogravità
(bisogno sanitario) e Indicatore di Adeguatezza della Condizione Ambientale / IACA (bisogno socio-assistenziale) e IACAd, regolamentati dalla normativa regionale vigente, integrati da ulteriori criteri, di cui all’Allegato I al presente regolamento.
4.1.2 - persone d’età inferiore a 65 anni per le quali, a seguito del riconoscimento di handicap psico-fisico con connotazione
di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/92, lo specifico organismo aziendale abbia definito un PAP di
tipo residenziale, legato all’assoluta impossibilità, temporanea o permanente, di assistenza a domicilio. In tali casi, il
punteggio è attribuito in modo congruente rispetto a quello attribuito agli anziani, con i criteri di cui al predetto Allegato I .
Capo II - Strutture e Tipologia degli interventi
Art . 5 - Moduli delle RSA
5.1 I moduli delle RSA ai quali possono accedere gli assistiti sono:
Allegato A
5.1.1. Modulo Base (per la non autosufficienza stabilizzata)
5.1.2. Modulo per la “disabilità prevalentemente di natura motoria”
5.1.3. Modulo per la “disabilità di natura cognitivo comportamentale”
5.1.4. Modulo per “stati vegetativi persistenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali”
5.1.5. Modulo (sperimentale) a Bassa Intensità Assistenziale (BIA)
Art . 6 - Tipologie di ricovero
6.1 Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di ricovero:
6.1.A. Ricovero temporaneo
6.1.B. Ricovero di sollievo
6.1.C. Ricovero permanente
6.2 Le RSA assicurano inoltre il servizio di Ricovero Temporaneo in Urgenza (RiTU), disciplinato in altra sede ai sensi
dell’art. 1.
Art . 7- Ricoveri a termine
7.1 Il ricovero a termine è subordinato alla definizione, a cura dell’UVM, di un PAP di tipo residenziale con indicazione
specifica in tal senso.
7.1.A. L’inserimento temporaneo è finalizzato a offrire alla persona assistita un inserimento residenziale programmato, in
presenza di inadeguatezza ambientale transitoria o impossibilità temporanea della famiglia o del caregiver a garantire
adeguata assistenza. E’altresì finalizzato alla riattivazione e riabilitazione delle capacità funzionali residue con verifica a
termine a cura dell’UVM.
Ha durata non superiore a 90 giorni, non prorogabili, e può essere disposto per non più di due volte nell’anno.
7.1.B. Il ricovero di sollievo è finalizzato a offrire alla famiglia l’opportunità di alleggerire per un periodo determinato di
tempo lo stress e l’impegno di cura, consentendo un recupero sul piano fisico e psicologico e l’opportunità di potersi
dedicare ad altre attività o incombenze familiari o personali. Tale ricovero può essere proposto nel PAP predisposto
dall'UVM, su conforme proposta dell’équipe territoriale, come occasionale o periodico. Può essere disposto per un
massimo di 60 giorni nell’arco di un anno (continuativi o frazionati).
7.2 In entrambe le tipologie sopra elencate, il ricovero a termine non costituisce condizione prioritaria né preferenziale per
l’attivazione del ricovero permanente.
Art . 8 - Ricoveri permanenti
8.1 Il Ricovero in forma permanente può essere predisposto in favore delle persone rispondenti ai requisiti di cui al
precedente art. 4.
8.2 Il ricovero permanente è subordinato alla definizione, a cura dell’UVM, di un PAP di tipo residenziale, a seguito
dell’accertamento di una condizione di elevato bisogno assistenziale e di inadeguatezza ambientale che rende impossibile in
via permanente un piano assistenziale domiciliare, in base ai criteri definiti nel presente Regolamento.
8.3 Il ricovero è soggetto a rivalutazione periodica da parte dell’UVM (obbligatoria per i moduli specialistici come da
normativa regionale vigente), il cui esito può determinare la conferma del progetto di ricovero, il trasferimento in altro
modulo assistenziale più adeguato o la definizione di un progetto di rientro a domicilio.
Art . 9 - Ricoveri nel Modulo Bassa Intensità Assistenziale (BIA)
Il Modulo BIA è destinato a soggetti non autosufficienti che presentano un bisogno infermieristico medio-basso ed un
profilo funzionale-cognitivo-comportamentale non particolarmente compromesso, comunque tali da non richiedere
l’inserimento in un ‘modulo base’, ma la cui condizione personale, familiare ed ambientale non consente l’assistenza a
domicilio.
Capo III – Percorso assistenziale e procedurale
Art. 10 – Istanza di accesso ai servizi
10.1. Il percorso assistenziale per la fruizione dei servizi di cui al presente Regolamento si avvia mediante
segnalazione/richiesta di bisogno al Punto Insieme competente per territorio per gli anziani, al Servizio Sociale dell’Azienda
per i disabili. Il gruppo incaricato della valutazione multidimensionale propone successivamente, nell’ambito del piano
assistenziale, i servizi socio-sanitari integrati che garantiscano continuità ed appropriatezza di cura nell’assistenza.
10.2 La richiesta è presentata dal diretto interessato oppure:
- dal coniuge o da un familiare, anche in maniera disgiunta, individuato secondo l’ordine degli obblighi e responsabilità
stabilito dalla normativa vigente (art. 433 del Codice Civile);
- dai soggetti ai quali sono conferite dall'Autorità Giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno,
anche in raccordo con altri enti e autorità interessate alla pubblica tutela.
Allegato A
Art. 11 - Valutazione dei casi. Criteri di accesso e di priorità
11.1 A seguito della richiesta presentata in base al precedente art. 10, l’UVM effettua la valutazione dei casi e predispone il
PAP, come da normativa vigente.
11.2 I criteri di valutazione utilizzati dall’UVM per l’individuazione dei soggetti inseribili nella Graduatoria Unica di cui
all’art. 3 sono definiti nell’Allegato I al presente Regolamento.
11.3 Sono ulteriormente individuati nel suddetto allegato i criteri per l’attribuzione di priorità nella Graduatoria, in
conformità con la normativa regionale vigente.
Art. 12 – Inserimento nella Graduatoria Unica
L’inserimento nella Graduatoria Unica di cui all’art. 3 avviene all’atto della redazione del PAP, sulla base della richiesta di
intervento, previamente presentata presso il Punto Insieme del territorio di riferimento, e fatte salve le specifiche
disposizioni relative ai soggetti infra65enni disabili. Il PAP è necessariamente integrato dalla Scheda di Inserimento in
struttura, di cui al successivo art. 21.
Art. 13 - Procedura di ammissione in RSA
13.1 Per ogni posto in RSA che si renda vacante a seguito di rientro a domicilio, decesso o trasferimento di assistiti, le RSA
convenzionate con l’Azienda danno tempestiva e contestuale comunicazione all’Ufficio Attività Amministrative di ZonaDistretto dell’Azienda e alla segreteria Punto Insieme: quest’ultimo cura la trasmissione dell’informazione agli altri servizi
interessati.
13.2 L’Ufficio Attività Amministrative della Zona Distretto contatta sollecitamente l’assistito (diretto interessato o
familiare) che, sulla base della posizione nella Graduatoria Unica di cui all’art. 3, risulti il primo avente diritto
all’inserimento in RSA nella tipologia di posto resosi vacante, e gli fornisce le informazioni sull’offerta di residenzialità, al
fine di agevolare la scelta.
13.3 L’assistito o la sua famiglia comunicano la propria opzione all’Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto entro
tre giorni; a seguito dell’accettazione, l’Ufficio predetto cura le procedure amministrative di inserimento, con utilizzo della
modulistica predisposta dall’Azienda. L’inserimento dell’assistito nella RSA prescelta avviene, di norma, entro sette giorni
dalla chiamata.
13.4 Nelle predette attività l’Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto mantiene un costante contatto con il servizio
di assistenza sociale del Comune interessato e con il coordinatore dell'UVM, i quali assicurano il loro apporto per gli aspetti
tecnico-professionali di competenza.
13.5 Qualora né l’assistito né i familiari o i caregiver contattati siano in grado di fornire adeguato riscontro nei tempi
richiesti, l’Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto ne dà segnalazione al coordinatore dell’'UVM che si attiva, di
concerto con il servizio di assistenza sociale del Comune di competenza, per assumere informazioni sul caso e concordare,
se necessario, una nuova valutazione.
13.6 La Struttura di ricovero, ricevuti il PAP e la documentazione di cui al presente articolo e all’art. 21, accoglie l'assistito
e ne dà comunicazione scritta entro cinque giorni al Comune di residenza e all’Ufficio Attività Amministrative di ZonaDistretto dell’Azienda, che contestualmente ne dà notizia agli altri servizi aziendali interessati. L’équipe incaricata della
valutazione dell’assistito si accorda tempestivamente con la RSA per l’eventuale verifica a distanza del PAP, per il
confronto e la presa in carico del caso e per la trasmissione della documentazione.
Art. 14 - Sospensioni temporanee dell’ammissione
14.1 Al momento della chiamata per l’ammissione in RSA, il diretto interessato o, in alternativa, uno dei soggetti di cui
all’art. 10, ha la facoltà di non accettare, con adeguata motivazione e di norma in forma scritta, le alternative di inserimento
proposte; l’Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto annota le motivazioni fornite, tenendone conto per le
successive proposte. In questo caso il diretto interessato conserva il proprio posto in graduatoria ed il diritto ad essere
richiamato in caso di successive disponibilità di posti del modulo corrispondente.
14.2 Il diretto interessato, o uno dei soggetti di cui all’art. 10, può in ogni momento fare domanda per la temporanea
sospensione della propria posizione in graduatoria, fornendo adeguata motivazione.
14. 3 La domanda è presentata agli stessi punti presso i quali si presenta la prima istanza di accesso ai servizi ai sensi
dell’art. Art. 10, che ne danno comunicazione all’UVM e all’Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto. In questo
caso l’interessato conserva la propria posizione in graduatoria, ma viene richiamato per l’inserimento in struttura solo nel
caso in cui ritiri successivamente la richiesta.
Art . 15 - Rinuncia alla domanda / cancellazione dalla graduatoria
15.1 La domanda di ammissione in RSA può essere in qualsiasi momento ritirata, con adeguata motivazione, a cura di chi
ha presentato la domanda stessa o dagli altri soggetti di cui all’art. 10. Il ritiro della domanda comporta la cancellazione
dalla Graduatoria.
Allegato A
15.2 L’istanza di ritiro è presentata presso gli stessi punti ai quali si presenta la prima istanza di accesso ai servizi ai sensi
dell’art. Art. 10, i quali ne danno comunicazione all’UVM e agli altri servizi interessati; l’UVM provvede alla cancellazione
dalla Graduatoria e all’archiviazione definitiva del PAP.
15.3 L’UVM provvede altresì alla cancellazione d’ufficio dalla Graduatoria delle persone che, a seguito di successivi
controlli, risultino non più residenti nel territorio di competenza o deceduti.
Art. 16 - Trasferimento in altra RSA
16.1 E’ facoltà dell’assistito, o dei soggetti tenuti all’assistenza di cui all’art. 10, dopo almeno 6 mesi dall’inserimento
chiedere il trasferimento ad altra RSA convenzionata. La richiesta è presentata presso l’Ufficio Attività Amministrative di
Zona-Distretto, che informa in merito il servizio presso il quale è stato effettuato il primo accesso (Punto Insieme o Servizio
Sociale) e dà corso all’istanza con modalità analoghe a quelle del primo inserimento.
16.2 L’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità di posto del modulo residenziale corrispondente e, in
caso di variazione della retta di parte sociale, alle risorse disponibili al Comune che ne sostiene parte dell’onere.
16.3 In caso di presenza di più domande, è redatta dall’Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto una lista d’attesa,
ordinata secondo il criterio cronologico. Nell’assegnazione di posti liberi nel modulo residenziale richiesto gli assistiti già
inseriti in RSA richiedenti il trasferimento hanno la priorità sulle domande di nuovo inserimento.
Capo IV – Rapporti con l’Utenza e tra Enti
Art. 17- Trasparenza dei criteri di accesso e della graduatoria
17.1 La persona inserita nella Graduatoria Unica di cui all’art. 3 e, eventualmente, i soggetti che ne curano l’assistenza o gli
interessi ai sensi dell’art. 10 hanno diritto di conoscere unicamente le informazioni relative alla posizione dell’assistito.
17.2 Le modalità di accesso agli atti e gli aspetti di trasparenza della Graduatoria Unica sono regolati dai regolamenti e
procedure aziendali in materia, in conformità con la Normativa vigente.
Art. 18 - Rapporti con l’utenza
18.1 Sono di competenza dell’UVM e delle altre strutture professionali, sanitarie e sociali, della Zona – Distretto i rapporti
con l’utenza inerenti gli aspetti di natura tecnica, sociale e sanitaria relativi all’assistito, compresi la formulazione della
graduatoria ed i chiarimenti in merito alla natura delle valutazioni e ai relativi criteri.
18.2 Sono curate dall’Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto le attività di relazione con l’utente nella fase
procedurale di ‘scorrimento’ delle posizioni nei posti resisi vacanti, e di trasferimento e comunicazioni in ordine alla
disponibilità dei posti in struttura, le informazioni generali sull’offerta residenziale, la somministrazione della modulistica
per le attività di cui al Capo III del presente Regolamento.
Art. 19 - Rapporti tra Enti
19.1 I rapporti tra gli operatori dei diversi Enti coinvolti nel percorso assistenziale in RSA sono improntati alla massima
collaborazione, nel rispetto delle competenze di ciascuno, al fine di assicurare la più opportuna sistemazione nell’interesse
dell’utente, la semplificazione delle procedure e la trasparenza.
19.2 Al fine di realizzare il setting socio-assistenziale più adeguato al singolo caso, la documentazione dell’assistito, ivi
compreso il PAP, è consultabile dagli operatori degli Enti coinvolti nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto
della normativa sulla tutela dei dati personali.
Capo V – Retta e posti convenzionati
Art. 20 - Retta
20. 1 La retta si compone di una quota di parte sanitaria ed una quota di parte sociale ed è differenziata sulla base delle
diverse tipologie di modulo.
20.2 La quota di parte sanitaria è annualmente stabilita dalla Regione Toscana ed è a totale carico dell’Azienda, mentre la
quota di parte sociale è definita a cura della Società della Salute, ed è a carico dell’assistito, dei familiari e, per l’eventuale
parte residua, del Comune di residenza.
20. 3 Le modalità della compartecipazione al costo della retta di parte sociale sono disciplinate da specifico regolamento
della Società della Salute, in esecuzione della normativa regionale vigente.
20. 4 In nessun caso la quota di parte sociale può essere posta a carico dell’Azienda.
Art. 21 - Scheda di Inserimento in struttura,
21.1 La Scheda di Inserimento in struttura è l’atto con il quale è disposto l’effettivo inserimento dell’utente nella RSA di
sua scelta; l’Azienda vi attesta e formalizza le risultanze della procedura di inserimento e la disponibilità della quota
sanitaria; il Comune di residenza dell’assistito, esaminate le disponibilità economiche dello stesso, vi indica il proprio
eventuale impegno alla compartecipazione del pagamento della quota di parte sociale, nei casi previsti dalla Legge.
Allegato A
21.2 La Scheda di Inserimento in struttura si accompagna obbligatoriamente al PAP, come previsto all’art. 12.
Art. 22 - Assenze ed interruzioni temporanee della permanenza RSA
22.1 I rapporti economici inerenti il pagamento della retta, sanitaria e sociale, per i casi di interruzioni temporanee della
permanenza in struttura dovute a motivi familiari o per altre motivazioni di forza maggiore, compresi i ricoveri ospedalieri,
sono regolati dalle convenzioni stipulate da Azienda e Comuni con le Strutture.
22.2 L’interruzione temporanea della permanenza in struttura comporta per l’assistito la conservazione del proprio posto per
almeno 30 giorni, a meno che al rientro non si renda necessaria una rivalutazione delle condizioni dell’assistito e
l’inserimento in un Modulo assistenziale di diversa tipologia.
Art. 23 -Variazioni concordate del numero di posti convenzionati
23.1 Le strutture riservano per i servizi residenziali di cui al presente Regolamento il numero di posti stabilito nelle
convenzioni annualmente stipulate da ciascuna con Azienda e Comuni. In sede di convenzione sono concordati i Moduli
assistenziali resi disponibili.
23.2 Nel corso di vigenza della convenzione il numero dei posti potrà variare entro una percentuale che viene stabilita
annualmente in convenzione, in aumento e in diminuzione, al fine di garantire agli utenti in fase di inserimento una
maggiore possibilità di scelta tra le RSA convenzionate, fermo restando il numero complessivo di posti annualmente
convenzionati con l’Azienda.
23.3 E’ prevista in convenzione la possibilità che la struttura favorisca la sistemazione nella stessa camera di coppie o
congiunti.
Art. 24 – Strumenti informatici per la gestione e la trasparenza
24.1 L’Azienda predispone adeguati strumenti informatici per la redazione della Graduatoria Unica di cui all’art. 3 e per le
attività relative alla gestione dei servizi di residenzialità di competenza, stabilendo le modalità di accesso e di comune
utilizzo per le strutture aziendali competenti in materia, per la Società della Salute, per i Comuni, per le RSA e per l’utenza
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
24.2 L’Azienda mette altresì a disposizione sul proprio sito Internet l’indicazione delle disponibilità di posti in RSA, distinti
secondo i moduli assistenziali di cui all’art. 5, mediante un’interfaccia di semplice comprensione per gli assistiti.
24.3 L’Azienda predispone inoltre documentazione, in formato sia digitale che cartaceo, sulle caratteristiche specifiche, la
sede, i servizi di ciascuna RSA, periodicamente aggiornato.
Capo V- Norme transitorie, finali e di rinvio
Art. 25 - Nuova disciplina e rinnovo delle convenzioni con le RSA
A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento l’Azienda ed i Comuni procedono, in conformità con la nuova
disciplina introdotta, alla rinegoziazione e al rinnovo delle convenzioni con le strutture RSA.
Art. 26 - Ridefinizione della graduatoria di attesa
26.1 All’atto della formazione della Graduatoria Unica di cui all’art. 3, l’UVM provvede, in base ai criteri stabiliti nel
presente Regolamento, alla rivalutazione dei casi degli assistiti già presenti nella precedente lista di attesa e non ancora
inseriti in RSA, ferma restando la permanenza nella lista degli utenti stessi.
26.2 Sono rivalutati altresì e muniti di PAP, a cura del Gruppo Operativo Multiprofessionale (GOM) in collaborazione con
l’UVM, i soggetti infrasessantacinquenni disabili, con annullamento di ogni eventuale lista specifica d’attesa finora
utilizzata per tali soggetti, che vengono inseriti a cura dell’UVM nella Graduatoria Unica di cui all’art. 3. Per la valutazione
sono utilizzati i criteri stabiliti nel presente Regolamento, per quanto specificamente applicabili.
26.3 Dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, i criteri di accesso e di priorità in graduatoria previsti nello stesso
sono applicati dall’UVM ai casi di tutti gli utenti che presentino nuova istanza di accesso ai servizi.
Art. 27 – Revisione degli organismi professionali di valutazione
A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento l’Azienda procede alla revisione degli organismi professionali di
valutazione, secondo le seguenti linee strategiche:
- superamento del GOM (Gruppo Operativo Multidiscplinare)
- l’integrazione nell’UVM dell’attività di valutazione precedentemente svolte in ambito GOM
- articolazione dell’UVM in UVM Anziani (UVM-A) e UVM Disabili (UVM-D), ferma restando l’unicità dell’organismo.
- definizione di un modello di PAP specifico per i soggetti infrasessantacinquenni disabili.
Art. 28 – Nuova modulistica
Allegato A
28.1 L’Azienda procede alla ridefinizione della modulistica da utilizzare per le attività tecniche ed amministrative relative
al presente Regolamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.
28.2 Fino all’introduzione della nuova modulistica viene utilizzata quella finora in vigore, per quanto non palesemente
incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
Art. 29 - Norma di rinvio
Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e
regionali vigenti in materia.
Allegato A
ALLEGATO I – Criteri accesso e priorità Lista attesa RSA
All. I-A Persone ultrasessantacinquenni o assimilabili
CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO
1.
2.
3.
Ricovero permanente
Ricovero in BIA (sperimentazione)
Ricovero temporaneo e di sollievo
1. Ricovero permanente
- Persone con ISO 5 e IACA minore o uguale a 25 e IACAd inferiore a 15;
- Persone con ISO 4 e IACA minore o uguale a 20 e IACAd inferiore o uguale a 15;
2. Ricovero in BIA
- Persone con ISO 3 e IACA minore uguale a 20 e IACAd inferiore o uguale a 15 e con ICA inferiore o uguale a 23
- Persone con ISO 1 o 2 e IACA minore o uguale a 19 e IACAd inferiore o uguale a 12 e con ICA inferiore o uguale
a 23
3. Ricovero temporaneo e di sollievo
3.1 Ricovero temporaneo
- persone con ISO 5 e IACA da 31 a 40 e IACAd inferiore a 19
- persone con ISO 4 e IACA da 26 a 35 e IACAd inferiore a 19
3.2 Ricovero di sollievo
- persone con ISO 5 e IACA minore o uguale a 40 e IACAd minore o uguale a 26 con CBI da 73 a 96
- persone con ISO 4 e IACA minore o uguale a 35 e IACAd minore o uguale a 20 con CBI da 73 a 96
- persone con ISO 4 e IACA minore o uguale a 30 e IACAd minore o uguale a 20 con CBI da 73 a 96
Allegato A
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI PRIORITA’ IN GRADUATORIA
Attribuzione priorità in graduatoria per il ricovero in RSA di persone ultrasessantacinquenni
ISOGRAVITA’
1
2
3
4
5
PUNTI
4
8
12
16
20
IACA (max 40)
PUNTI
40-valore IACA
IACAd (max 26)
Nota:
Valore IACA: il punteggio è determinato sottraendo a 40 il valore dello IACA
Valore IACAd: il punteggio è determinato sottraendo a 26 il valore dello IACA
CBI*
PUNTI
26-IACA d
d
PUNTI
da 0 a 24
da 25 a 48
da 49 a 72
da 73 a 96
*Caregiver Burden Inventory
0
2
4
6
ICA (Indice di complessità assistenziale)
Il punteggio di priorità in graduatoria è pari ad 1/3 del valore ICA
Inoltre l’UVM può attribuire fino ad un massimo di 20 punti, su proposta motivata dell’équipe del Punto Insieme
debitamente documentata, sulla base dei seguenti elementi:
1.
Rete familiare dell’anziano, fino a 10 punti
2. Valore ISEE sia dell’anziano che dei tenuti alla partecipazione al costo della prestazione a norma della L.R.
66/2008, fino a 10 punti. In caso di mancata presentazione della documentazione reddituale di tutti i soggetti tenuti
per legge alla compartecipazione, tale punteggio non sarà assegnato.
La somma dei punteggi relativi alla valutazione complessiva di cui sopra determina il punteggio complessivo per la priorità
di accesso alle strutture residenziali.
A partire dal 6° mese di permanenza in graduatoria dell’assistito, per ogni mese (30 giorni) di permanenza nella graduatoria,
in attesa d’ingresso in RSA il totale viene aumentato di 1 punto.
In caso di parità di punteggio avrà la priorità per l’accesso in RSA la persona più anziana di età.
Valutazione delle persone entrate privatamente in struttura residenziale
Per le persone entrate privatamente in RSA, prima di condividere un progetto assistenziale con i servizi socio-sanitari,
qualora si renda impossibile una completa valutazione del bisogno reale, soprattutto relativamente alla “situazione abitativa”
e alla “copertura assistenziale”, si propone in via sperimentale, la compilazione dei due soli domini valutabili: “rete
assistenziale” e “situazione economica di base”:
ricalcolando il punteggio risultante tramite la seguente formula, per esprimerlo in quarantesimi (come da ipotesi formulata
in Regione nel 2013 dal Gruppo Tecnico dei Coordinatori Sociali), ottenendo uno “IACA corretto” da poter equiparare al
punteggio degli altri cittadini valutati al domicilio:
punteggio rete assistenziale + punteggio situazione economica di base x 40
________________________________________________________
30
= IACA corretto
Allegato A
All. I-B Persone infrasessantacinquenni con handicap in situazione di gravità
Il punteggio per la determinazione della posizione in graduatoria per RSA delle persone adulte con handicap grave è
determinata dalla somma tra il punteggio di base e i punteggi aggiuntivi cumulabili
1.
Ricovero permanente
Punteggio di base
Persona riconosciuta disabile in situazione di gravità (corrispondente a ISO 5 per anziani)
Punteggi aggiuntivi cumulabili
a) persona priva di parenti tenuti per legge o impossibilitati per gravi problematiche
socio-sanitarie certificate
b) persona non gestibile in ambito domiciliare per gravi disturbi del comportamento
(su valutazione dello specialista individuato dai servizi sociosanitari)
c) persona sola, ma con figure di riferimento valide
d) stato vegetativo e/o coma
e) persona con alloggio inidoneo o sfratto esecutivo
f) Valutazione ICA
g) proposta motivata di ‘urgenza’ da parte dell’équipe territoriale approvata dall’UVMD
PUNTI
20
PUNTI
20
15
5
10
10
1/3 del valore ICA
fino a 30
Ogni mese (30 giorni) di permanenza nella graduatoria, in attesa d’ingresso in RSA, il totale viene aumentato di 1 punto.
La somma dei punteggi relativi alla valutazione sociale e a quella sanitaria (attestazione di handicap) determina il punteggio
complessivo per la priorità di accesso alle strutture residenziali.
In caso di parità di punteggio avrà la priorità per l’accesso in RSA, la persona più giovane di età.
2.
Ricovero temporaneo e di sollievo
Punteggio base
Persona riconosciuta disabile in situazione di gravità (corrispondente a ISO 5 per anziani)
20
o persona in attesa di riconoscimento di handicap, certificata non autosufficiente dal MMG
Punteggi aggiuntivi cumulabili
a) persona priva di parenti tenuti per legge o temporaneamente impossibilitati all’accudimento
per gravi problematiche sanitarie certificate o sopraggiunti impegni lavorativi o familiari
particolarmente gravosi
persona con alloggio temporaneamente inidoneo o sfratto esecutivo in attesa di nuova
abitazione
persona il cui stato di salute peggiora improvvisamente ed è necessario il collocamento
in ambiente protetto per valutare il progetto assistenziale più adatto
valutazione ICA
proposta motivata di ‘urgenza’ da parte dell’équipe territoriale approvata dall’UVMD
PUNTI
PUNTI
20
20
20
1/3 del
valore ICA
fino
a
30
Allegato A
ALLEGATO II
LEGENDA
dei termini utilizzati nel Regolamento
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:
BASSA INTENSITA’ ASSISTENZIALE (BIA). Modulo assistenziale sperimentale, destinato a soggetti non
autosufficienti che presentano un bisogno infermieristico medio-basso ed un profilo funzionale-cognitivo-comportamentale
non particolarmente compromesso, e comunque non tali da richiedere l’inserimento in un ‘modulo base’, ma la cui
condizione personale, familiare ed ambientale non consenta l’assistenza a domicilio. Cfr. art. 9 del Regolamento.
CBI, CAREGIVER BURDEN INVENTORY (rilevazione dello stress del caregiver). Indice utilizzato per la misurazione
del grado di stress o di esaurimento fisiopsichico dei caregiver, singoli o famiglie, che prestano assistenza a familiari anziani
o disabili.
GOM, Gruppi Operativi Multiprofessionali. Soggetto istituzionale di riferimento per l’organizzazione degli interventi
per le persone disabili in condizioni di handicap, ai sensi della normativa regionale. Nel G.O.M. sono presenti le
competenze professionali di Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Psichiatria, Medicina e Pediatria di base, Psicologia,
Pedagogia-riabilitativa, Riabilitazione funzionale. Assistenza sociale. Assicura la presa in carico della persona disabile,
garantendo il coordinamento fra i vari servizi e la necessaria unitarietà dell’intervento; attivare il Piano Abilitativo
Riabilitativo Globale (PARG), la diagnosi funzionale e i piani individuali d’intervento, curandone l’evoluzione e la verifica;
assicurare continuità del percorso assistenziale.
INDICE DI COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE (ICA). Misura la dimensione quali-quantitativa della complessità degli
interventi richiesti dal caso/problema trattato (complessità intrinseca della prestazione), riferendosi all’insieme degli
interventi per le diverse dimensioni dell’assistenza, espressi in termini di intensità, di impegno e quantità di lavoro.
INDICATORE ADEGUATEZZA CONDIZIONE AMBIENTALE (IACA). Set di indicatori mediante i quali è
effettuata in modo congiunto la valutazione della rete assistenziale, la valutazione economica di base e la valutazione
condizione abitativa.
INDICATORE ADEGUATEZZA CONDIZIONE AMBIENTALE DOMICILIARE (IACAd). Set di indicatori
concettualmente analogo allo IACA, dal quale deriva, ma specificamente focalizzato sulla condizione abitativa. mediante i
quali è effettuata in modo congiunto la valutazione della rete assistenziale, la valutazione economica di base e la
valutazione condizione abitativa.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA): struttura residenziale, che eroga prestazioni socio assistenziali e
ad integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente persone anziane non
autosufficienti, impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o
sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità.
UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (UVM): articolazione operativa della Zona Distretto, incaricata
della valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente della verifica di sussistenza delle condizioni
di bisogno per l'attivazione del fondo per la non autosufficienza, della definizione del Piano Assistenza Personalizzato, la
cui composizione e le cui ulteriori funzioni sono stabilite dalla normativa regionale toscana (fonte: Legge Regionale
Toscana n. 66/2008). All’interno dell’UVM è presente un Nucleo Di Continuità Assistenziale. La UVM ed il rispettivo
Nucleo Di Continuità Assistenziale sono costituiti con atto del Responsabile di Zona.
UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE / DISABILI (UVMD)
Unità di valutazione professionale ed articolazione operativa della Zona Distretto focalizzata sulla valutazione
multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona disabile.
PIANO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATO (PAP): documento elaborato dalla UVM per i soggetti in condizioni di
non autosufficienza di cui al presente regolamento e alla normativa regionale toscana; contiene gli obiettivi e gli esiti attesi
in termini di mantenimento o miglioramento delle
condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare,
individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno previste da normative regionale. Il PAP si
compone dei seguenti documenti:
- BADL (dipendenza nelle attività di base nella vita quotidiana);
Allegato A
- IADL ( attività strumentali nella vita quotidiana);
- scheda clinica;
- scheda infermieristica;
- Test di Pfeiffer;
- Disturbi del comportamento;
- Disturbi dell’umore e del comportamento;
- Sintesi della valutazione sociale;
- Sintesi della valutazione multidimensionale;
- piano operativo con indicazione degli obiettivi;
- scheda con indicazione dei punteggi riportati nella valutazione
- scheda di sottoscrizione del PAP
Il PAP è integrato con la Scheda di Inserimento in struttura. (vedi modulo)
Riferimenti normativi regionali: Decreto Dirigenziale n. 1354 del 25 marzo 2010, “Approvazione delle nuove procedure di
valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente, in sostituzione delle procedure
valutative approvate con deliberazione di Consiglio Regionale n. 214 del 02/07/1991” e successiva modifica, Decreto
Dirigenziale n. 1759/2010;
Approvazione nuove schede infermieristica e sociale - Decreto Dirigenziale n. 2259/2012; Delibera di Giunta Regionale n.
370/2010 quanto al Livello di Isogravità e all’Indicatore di Adeguatezza della Condizione Ambientale/IACA.
Ri.T.U. Ricovero temporaneo in urgenza. E’ rivolto agli anziani non autosufficienti in dimissione ospedaliera, che
necessitino di un ulteriore periodo di osservazione e non possono rientrare immediatamente presso la propria abitazione.
Zona-Distretto. Livello locale di governo nell’organizzazione sanitaria territoriale toscana. Nella Zona Versilia
costituiscono il riferimento geografico per la costituzione della Società della Salute. È il livello di governo nel quale si attua
l'integrazione delle attività sociali e sanitarie svolte dalle aziende sanitarie e dai comuni. Compete alla zona-distretto la
valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità e la definizione dei servizi necessari a soddisfarne i bisogni
assistenziali, l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di
libera scelta, e dai servizi gestiti direttamente dalla azienda Usl, l'attività di educazione sanitaria e di informazione
all'utenza.