ASSEGNO DI MATERNITA` ANNO 2016 Le madri che non godono
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ASSEGNO DI MATERNITA` ANNO 2016 Le madri che non godono
ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2016 Le madri che non godono di trattamento previdenziale di maternità o hanno percepito un trattamento inferiore a quello disposto dalla norma vigente, con risorse economiche, riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, ISEE € 16.954,95 , possono presentare istanza al Comune entro sei mesi dalla data del parto. L'assegno concesso dal Comune viene erogato dall'INPS. Il fac-simile della domanda è presente nella sezione “AVVISI” DESCRIZIONE E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al Comune per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. A CHI SPETTA Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: • carta di soggiorno; • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo. REQUISITI L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) per il 2016 € 16.954.95. • • • COSA SPETTA Un assegno di importo complessivo per il 2016 pari ad € 1.694,45 (€ 338,89 mensili per 5 mensilità) in caso di madre non lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale); L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati. LA DOMANDA La domanda deve essere presentata al Comune necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. DOCUMENTAZIONE Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. CHI PAGA L’assegno sarà erogato dall’Inps e lo stesso sarà accreditato solo ed esclusivamente sul conto corrente bancario/postale o libretto postale nominativo ordinario. NORMATIVA Articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/01, n° 151 Articolo 49 della Legge 23/12/1999, n° 488 Articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n° 452 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2001, N° 337. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 I cittadini aventi tre figli minori nella famiglia anagrafica, ed un ISEE inferiore o uguale a € 8.555,99 possono presentare apposita domanda per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune ed erogato dall'INPS. Il termine per la presentazione della domanda scade il 31/01/2017. Il fac-simile della domanda è presente nella sezione “AVVISI” DESCRIZIONE L'assegno per il nucleo familiare è un assegno concesso dai Comuni ai cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune di LAUREANA DI BORRELLO che hanno tre o più figli minorenni. Tali figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo famigliare da calcolare in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità, non sia superiore a € 8.555.99. L'importo mensile per il 2016 dell'assegno è di € 141,30 ed è concesso per un massimo di 13 mensilità (€ 1.836.90 complessivi). REQUISITI • cittadinanza italiana o comunitaria; • residenza nel Comune di LAUREANA DI BORRELLO; • tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo ; • valore ISEE non superiore € 8.555.99. • Il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario, possono non esserlo gli altri componenti del nucleo familiare. Se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni. Se nel corso dell’anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l’assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1 gennaio alla data di compimento della maggiore età. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2017 per l'anno 2016. Per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2016, sono destinati a perdere il requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti e quindi prima del compimento del 18° anno di età del minore. La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente alla fotocopia dell'attestazione ISEE e esibendo un documento di identità valido. La domanda può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente stesso, purché corredato da copia di documento di identità valido del richiedente e debitamente firmata. EROGAZIONE DELL'ASSEGNO L'assegno è riconosciuto dal 1° gennaio 2016 se il requisito dei 3 figli minori sussisteva a quella data, altrimenti dal momento in cui la condizione si è verificata. Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dall' INPS solo ed esclusivamente con accredito in conto corrente bancario/postale o libretto postale nominativo ordinario. L' INPS provvederà al pagamento con scadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza; in quest' ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un'altro comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l'interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di residenza. NORMATIVA Articolo 65 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni; Articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/ 2000, n° 452; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2001, n° 337.