assegno di maternità
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assegno di maternità
ASSEGNO DI MATERNITÀ È un contributo economico a sostegno della maternità ai sensi dell'art. 66 legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni. Possono richiedere tale contributo le madri: cittadine italiane; cittadine comunitarie; cittadine extra-comunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di carta di soggiorno per familiari cittadini UE; Cittadino rifugiato politico; Cittadino apolide; Cittadino titolare di permesso di protezione sussidiaria; Cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia; Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014 che siano residenti nel Comune di Arezzo, che abbiano partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo, un bambino, e che non beneficiano di alcun trattamento previdenziale di maternità o, in alternativa, percepiscano un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'Inps o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune (in questo caso viene erogata una quota differenziale). L'assegno viene richiesto quando la madre non ha diritto ad altri trattamenti previdenziali o questi sono di importo inferiore; in questo caso viene erogata una quota differenziale, a raggiungimento dell’importo totale. L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati. L'importo complessivo dell'assegno per l'anno 2016 se spettante nella misura intera, è pari a complessive € 1694,45 (ovvero € 338,89 per 5 mensilità) e il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), deve essere inferiore o pari a € 16.954,95 Per nuclei familiari con diversa composizione, tale requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza; Per la presentazione della domanda occorre essere in possesso di Attestazione Isee in corso di validità. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE il cittadino deve rivolgersi ad un Caaf autorizzato. La prestazione deve richiedersi al Comune di residenza entro il termine perentorio di sei mesi dall'evento, e cioè entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per i casi di adozione o affidamento preadottivo.