assegno di maternità

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assegno di maternità
ASSEGNO DI MATERNITÀ
È un contributo economico a sostegno della maternità ai sensi dell'art. 66 legge 23
dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.
Possono richiedere tale contributo le madri: cittadine italiane; cittadine
comunitarie; cittadine extra-comunitarie in possesso del permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari di carta di soggiorno per familiari cittadini
UE; Cittadino rifugiato politico; Cittadino apolide; Cittadino titolare di permesso
di protezione sussidiaria; Cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e
Turchia; Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al
lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014 che
siano residenti nel Comune di Arezzo, che abbiano partorito, adottato o ricevuto in
affidamento preadottivo, un bambino, e che non beneficiano di alcun trattamento
previdenziale di maternità o, in alternativa, percepiscano un trattamento
previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'Inps o altro ente
previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune (in questo caso
viene erogata una quota differenziale).
L'assegno viene richiesto quando la madre non ha diritto ad altri trattamenti
previdenziali o questi sono di importo inferiore; in questo caso viene erogata una
quota differenziale, a raggiungimento dell’importo totale.
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di
adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei
nati o adottati/affidati.
L'importo complessivo dell'assegno per l'anno 2016 se spettante nella misura intera,
è pari a complessive € 1694,45 (ovvero € 338,89 per 5 mensilità) e il valore
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), deve essere
inferiore o pari a € 16.954,95
Per nuclei familiari con diversa composizione, tale requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza;
Per la presentazione della domanda occorre essere in possesso di Attestazione Isee
in corso di validità. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e
dell'attestazione ISEE il cittadino deve rivolgersi ad un Caaf autorizzato.
La prestazione deve richiedersi al Comune di residenza entro il termine perentorio
di sei mesi dall'evento, e cioè entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo
ingresso nella famiglia anagrafica per i casi di adozione o affidamento preadottivo.