il negoziato agricolo nel doha round del wto
Transcript
il negoziato agricolo nel doha round del wto
FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’A LIMENTAZIONE IL NEGOZIATO AGRICOLO NEL DOHA ROUND DEL WTO CERNOBBIO 21-22 OTTOBRE 2005 © Procom Communication Group Via del Tritone 46 - 00187 Roma tel. 06 696231 - e-mail: [email protected] Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma e con alcun mezzo senza autorizzazione dell’Editore. PRESENTAZIONE Questo contributo, elaborato in occasione del V Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione (Cernobbio, 21 e 22 ottobre 2005), illustra lo stato delle trattative agricole nel Doha round del Wto alla vigilia della sesta Conferenza ministeriale Wto che si terrà a Hong Kong dal 13 al 18 dicembre 2005. L’attuale round negoziale ha preso avvio nel novembre 2001, con la Conferenza ministeriale di Doha, durante la quale i paesi membri decisero di riunire in un’unica agenda i vari temi da trattare. L’attenzione particolare che si dichiarò di voler prestare alle esigenze dei paesi in via di sviluppo fa sì che ad essa ci si riferisca anche come Doha Development Agenda. I negoziati non hanno avuto vita facile: l’approccio del single undertaking, ossia l’idea di far convergere tutte le trattative verso un unico “maxi-accordo”, è una precisa scelta politica, dalla quale ci si attende che le reciproche concessioni su tavoli negoziali diversi possano condurre ad una maggiore liberalizzazione. Tuttavia, il fatto che ciascun paese debba necessariamente approvare in un’unica soluzione gli accordi raggiunti sui diversi temi, rende le trattative molto complesse. In questa sede ci si occupa del negoziato agricolo che, pur dovendo rientrare nell’accordo finale complessivo, ha seguito un percorso autonomo, avviato già nel 2000 sulla base di quanto programmato nell’Accordo sull’agricoltura dell’Uruguay round del Gatt. Tale percorso prevedeva la predisposizione di un documento di “modalità negoziali” (Modalities) entro il marzo 2003, a cui avrebbe fatto seguito la negoziazione di impegni più precisi da ratificare nella Conferenza ministeriale di Cancun nel settembre 2003. Ciò avrebbe consentito di pervenire all’accordo sull’agricoltura entro il dicembre 2003, per inglobarlo successivamente nel single undertaking del Doha round. Le difficoltà nel rispettare le scadenze di tale percorso si sono presentate già nella definizione delle Modalities ed il fallimento della Conferenza di Cancun, per la verità non strettamente imputabile alle questioni agricole, ha ulteriormente rallentato il processo. Dopo la battuta di arresto di Cancun, i negoziati sono ripresi e, sia pure con fatica, hanno raggiunto un risultato significativo con l’accordo-quadro del luglio 2004. Tale accordo prevedeva l’approvazione di un documento di Modalities entro il luglio successivo, ma anche questa scadenza è saltata. Successivamente, dopo l’estate, vi è stata una forte accelerazione dell’attività negoziale, con una fitta serie di incontri, culminata tra il 10 e 12 ottobre, con la presentazione delle proposte dei tre principali attori: gli Usa, l’Unione Europea e il G20. Questo lavoro ricostruisce il tormentato andamento del negoziato agricolo, dal suo inizio nell’ormai lontano 2000 fino alla prima decade di ottobre 2005, e ne descrive i principali contenuti, articolati nei tre classici “pilastri”: accesso al mercato, sussidi alle esportazioni e sostegno interno. Il testo è corredato da quattro appendici in cui si presentano, rispettivamente, la cronologia della trattativa agricola, la questione delle indicazioni geografiche, le diverse coalizioni con cui i paesi membri partecipano ai negoziati, la Dichiarazione ministeriale adottata a Doha. Fabrizio De Filippis Coordinatore scientifico delle pubblicazioni del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione 3 IL NEGOZIATO AGRICOLO NEL DOHA ROUND DEL WTO 1. La Doha Development Agenda pag. 7 2. Il negoziato da Doha a Cancun “ 11 2.1 Il negoziato agricolo “ 11 2.2 Gli altri temi negoziali del Doha round “ 15 3. La conferenza di Cancun “ 17 4. Verso Hong Kong “ 20 4.1 La ripresa del negoziato dopo Cancun “ 20 4.2 L’accordo di luglio 2004 “ 23 4.2.1 La parte agricola dell’accordo-quadro “ 23 4.2.2 Gli altri punti dell’accordo-quadro “ 25 “ 26 Riferimenti bibliografici “ 33 Appendice 1 Cronologia del negoziato agricolo del Doha round “ 34 Appendice 2 La questione delle indicazioni geografiche “ 35 Appendice 3 Paesi e coalizioni “ 41 Appendice 4 Dichiarazione ministeriale adottata a Doha il 14 novembre 2001 “ 46 4.3 Dall’accordo di luglio 2004 alla vigilia della conferenza di Hong Kong 5 1. LA DOHA DEVELOPMENT AGENDA el novembre 2001 si è svolta a Doha, nel Qatar, la quarta Conferenza ministeriale del Wto che ha aperto il Doha round, così chiamato in analogia con i round negoziali che si tenevano all’epoca del Gatt (1). L’appuntamento di Doha si collocava in un contesto economico internazionale profondamente cambiato rispetto alla precedente Conferenza di Seattle del 1999: nel 2001, infatti, l’economia mondiale si trovava in piena recessione, mentre nel 1999 cresceva a ritmo sostenuto. Se dunque nel 1999 l’economia internazionale non sembrava avere bisogno di stimoli esterni per continuare la sua crescita, nel 2001, invece, gli stimoli che potevano derivare dalla prospettiva di una ulteriore apertura dei mercati apparivano quanto mai necessari per rilanciare l’economia ed evitare il ritorno a misure protezionistiche da parte dei paesi in recessione. Per quanto riguarda il contesto politico più generale, si può sottolineare come a questa mutata situazione economica, già di per sé favorevole al lancio di un nuovo round negoziale, si aggiunse l’influenza degli avvenimenti dell’11 settembre 2001: la Conferenza di Doha - che si teneva peraltro per la prima volta in un paese islamico - era infatti il primo appuntamento internazionale di rilievo dopo quei tragici giorni e la sua riuscita assumeva un alto valore simbolico sulla tenuta della comunità internazionale. Sul versante interno al Wto, a Doha si fece tesoro dell’esperienza di Seattle e delle critiche di scarsa trasparenza rivolte dai Pvs, tentando di orientare il negoziato verso procedure decisionali più aperte e adottando un’agenda negoziale maggiormente in linea con le attese dei Pvs stessi, con il chiaro obiettivo politico di dare loro più peso e più voce sui tavoli multilaterali. A seguito di trattative serrate che si protrassero anche al di là della scadenza prefissata, fu approvata una Dichiarazione ministeriale piuttosto corposa, articolata in 52 paragrafi. Ad essa si aggiunsero due importanti decisioni riguardanti, rispettivamente, il rapporto tra tutela della salute e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e l’applicazione degli accordi dell’Uruguay round. La Dichiarazione ministeriale di Doha che, in virtù dei frequenti riferimenti al tema dello sviluppo e alle esigenze dei Pvs, prese il nome di Doha Development Agenda (Dda) (2) sancì dunque l’avvio di un nuovo round di trattative multilaterali, riunendo i diversi temi in discussione in un unico negoziato complessivo, da chiudere entro il 1° gennaio 2005 con un atto unico finale (single undertaking) (3). I temi affrontati nella Dda sono i seguenti: N (1) Al riguardo va ricordato che, mentre l’esistenza del Gatt era politicamente rilevante solo quando il round negoziale era in corso, il Wto è una istituzione permanente, che in linea di principio non avrebbe bisogno di avviare grandi cicli di negoziati per giustificare la propria ragion d’essere. (2) Una versione in lingua italiana della Dichiarazione ministeriale di Doha è riportata in appendice. Per un ulteriore approfondimento si vedano anche sul sito web del Wto (www.wto.org) il testo originale e il documento The Doha Declaration Explained. (3) Il single undertaking è la procedura che prevede che tutti gli accordi relativi ai diversi temi dell’agenda negoziale siano sottoscritti nell’ambito di un unico maxi-accordo, senza che vi sia la possibilità, per i paesi membri Wto, di accettare solo alcuni di essi. Lo scopo di questa procedura negoziale è quello di facilitare l’emergere di un consenso su un pacchetto complessivo, alzando il costo del rifiuto a sottoscrivere un singolo accordo e (quindi) favorendo il trade off fra i vari temi in agenda. Secondo alcuni, tuttavia, l’approccio del single undertaking può rendere i negoziati più lunghi, complessi e difficili da gestire, innescando la pratica dei veti incrociati e rischiando di sacrificare il raggiungimento di un accordo sui temi per i quali esso sarebbe invece possibile. 7 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Agricoltura. Sulla base di quanto stabilito dagli accordi dell’Uruguay round, i paesi membri avevano già dato avvio ad un nuovo negoziato agricolo all’inizio del 2000. Con la Dda l’agricoltura rientra nel negoziato complessivo e viene fissata al 31 marzo 2003 la scadenza per accordarsi sulle cosiddette Modalities, le regole in base alle quali congegnare gli impegni in materia agricola da parte di ciascun paese, da ratificare alla quinta Conferenza ministeriale (Cancun). Così, mentre il termine ultimo per gli altri temi in agenda era fissato al 1° gennaio 2005, nel caso dell’agricoltura si stabilì che i termini dell’accordo fossero tecnicamente pronti già alla fine del 2003, data di scadenza della clausola di pace e quindi, almeno implicitamente, dello stesso accordo agricolo dell’Uruguay round. tratta di proteggere la salute pubblica. In particolare, si afferma che l’Accordo Trips può e deve essere interpretato in modo da sostenere il diritto dei paesi membri del Wto alla protezione della salute e promuovere l’accesso alle medicine per tutti. Inoltre, sempre in riferimento alle relazioni tra commercio e diritti di proprietà intellettuale, la Dda affronta due importanti questioni riguardanti la difesa delle denominazioni d’origine dei prodotti: da un lato, infatti, si concorda di negoziare l’istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, per pervenire ad un accordo entro la Conferenza di Cancun (5); dall’altro, viene ipotizzata la possibilità (su proposta dell’Ue) di garantire un’adeguata protezione anche alle indicazioni geografiche relative a prodotti diversi da vini ed alcolici. Servizi. La Dda delinea i principi guida del negoziato e le scadenze future per discutere sull’accesso al mercato in materia di servizi. Prodotti non agricoli. Nella Dda si afferma l’opportunità di migliorare l’accesso al mercato dei prodotti non agricoli (con particolare attenzione ai prodotti maggiormente esportati dai Pvs), per ridurre o eliminare le tariffe, i picchi tariffari, il fenomeno della cosiddetta tariff escalation (4) e le barriere non tariffarie. Temi di Singapore. Per i cosiddetti “temi di Singapore” (box 1), la Dda riconosce l’utilità di introdurre norme multilaterali in tali ambiti ma non li inserisce tra i punti specifici da trattare durante il round. Si stabilisce dunque di proseguire il lavoro istruttorio, in vista di negoziati da lanciare, secondo modalità da definire, subordinatamente all’esistenza di un esplicito consenso da parte di tutti i paesi membri, in occasione della Conferenza di Cancun. Trips. In questo ambito, il risultato più importante è rappresentato dalla dichiarazione con cui vengono accolte le richieste dei Pvs sulla possibilità di prescindere dalla tutela dei brevetti riconosciuta dall’Accordo Trips quando si Regole Wto. Diversi paragrafi della Dda sono dedicati ad una serie di questioni legate all’applicazione degli accordi e alle procedure del Wto. In linea generale, tali questioni si rife- (4) Con il termine tariff escalation si intende una struttura tariffaria in cui il livello dei dazi lungo la filiera produttiva aumenta al crescere del grado di trasformazione dei prodotti, con l’obiettivo, da parte dei paesi che la adottano, di massimizzare la protezione commerciale sul valore aggiunto rispetto a quella sulla materia prima. (5) In realtà, già l’Accordo Trips dell’Uruguay round prevedeva l’istituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche per vini e liquori (art. 23.4) e la possibilità di avviare negoziati per l’estensione della protezione addizionale prevista per vini e liquori ad altri prodotti alimentari (art. 24.1). 8 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Box 1 I “TEMI DI SINGAPORE” I “temi di Singapore” sono così definiti poiché furono discussi per la prima volta nella Conferenza ministeriale di Singapore (1996). Si tratta di regole comuni su questioni relative a: - investimenti esteri; - politiche della concorrenza; - trasparenza negli appalti pubblici; - agevolazione del commercio. Sostenitori della necessità di avviare negoziati su tali temi sono sempre stati i paesi sviluppati, con l’Ue in prima linea, che vedono nell’introduzione di regole certe e trasparenti in tali ambiti l’opportunità di agevolare l’accesso delle proprie imprese ai mercati degli altri paesi. Dall’altro lato, un largo fronte di Pvs si è sempre opposto all’adozione di prescrizioni di tale natura, considerandole come indebite ingerenze nella gestione dei propri sistemi economici. riscono all’esigenza di chiarire e migliorare le regole procedurali, la loro trasparenza e la loro comprensibilità, prestando specifica attenzione alle esigenze dei Pvs. In riferimento all’applicazione degli accordi, si dà mandato a negoziare sui punti non ancora risolti dalle decisioni prese prima e durante Doha; mentre vengono avviati specifici gruppi negoziali sulle misure anti-dumping, sui sussidi - con particolare attenzione ai sussidi nel settore della pesca - e sull’applicazione degli accordi regionali, al fine di verificare la loro compatibilità con il sistema multilaterale. gono anche fornite indicazioni per il lavoro del Comitato Commercio e ambiente, al quale viene chiesto di esaminare: l’effetto delle misure ambientali sull’accesso ai mercati (con particolare attenzione ai Pvs); le relazioni tra misure ambientali e Accordo Trips; la compatibilità dell’etichettatura ambientale (eco-labelling) con le regole del Wto. Sviluppo. Numerosi punti della Dda riguardano direttamente i Pvs o i Paesi meno avanzati (Pma). Fra questi vi sono: il mandato ad esaminare i problemi che le economie di piccole dimensioni (Small economies) hanno nell’integrarsi nel sistema di commercio multilaterale; l’istituzione di un gruppo di lavoro sui temi di commercio, debito e finanza, per fornire un contributo alla riduzione del debito dei Pvs attraverso il commercio; l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle relazioni fra commercio e trasferimento di tecnologia; le raccomandazioni in tema di cooperazione tecnica e capacity building, per fornire assistenza tecnica volta a permettere ai paesi meno sviluppati di accedere ai benefici del commercio internazionale e ad inserire il Commercio e ambiente. La Dda dispone l’avvio di negoziati per chiarire le relazioni che intercorrono tra le regole del Wto e i vincoli in materia commerciale previsti dagli Accordi ambientali multilaterali (Multilateral environmental agreements). Tali accordi sono circa 200 e almeno 20 di questi contengono disposizioni relative al commercio. La Dda dà inoltre mandato per avviare negoziati sulla riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie per il commercio di beni e servizi ambientali. Nella Dda ven- 9 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto commercio nei piani per lo sviluppo e per la riduzione della povertà; l’impegno dei membri Wto a fornire accesso a dazio zero ai prodotti dei Pma; la revisione delle clausole sul trattamento speciale e differenziato, con l’obiettivo di rafforzarle e renderle più incisive ed efficaci. delle norme in vigore, da concludersi entro maggio 2003 (6). Tale negoziato, anche in virtù del suo oggetto istituzionale, è esplicitamente escluso dal single undertaking in cui sono inseriti tutti gli altri temi. Commercio elettronico. La Dda conferma l’impegno a non introdurre dazi sui prodotti trasmessi elettronicamente fino alla Conferenza di Cancun (7). Procedura per la soluzione delle controversie. Nel merito della soluzione delle controversie, la Dda indice un negoziato per la revisione (6) Tale data non è stata rispettata, e nemmeno la successiva scadenza del maggio 2004. Attualmente il mandato per negoziare la riforma del sistema per la soluzione delle controversie è stato rinnovato senza nessuna scadenza precisa. (7) Sul tema del commercio elettronico, dopo Doha si sono tenute numerose riunioni negoziali aventi per oggetto: la classificazione dei contenuti delle trasmissioni elettroniche; i legami tra commercio elettronico e sviluppo economico dei paesi; le implicazioni di carattere fiscale; il rapporto tra commercio tradizionale ed e-commerce. Ad oggi, tuttavia, non è stato ancora raggiunto alcun accordo. 10 2. IL NEGOZIATO DA DOHA A CANCUN trib (8) 2.1 Il negoziato agricolo tutti i temi dell’agenda negoziale (tali erano, tra le altre, le proposte presentate da Usa, Ue, Giappone, Svizzera, India), mentre altre, in molti casi presentate congiuntamente da gruppi di paesi, riguardavano temi specifici. In questa fase è stato particolarmente attivo il Gruppo di Cairns, che ha presentato proposte specifiche su ciascuno dei tre pilastri del negoziato agricolo (accesso al mercato, regolamentazione delle esportazioni sussidiate e sostegno interno). Tuttavia gli stessi Pvs, tradizionalmente molto passivi nelle precedenti tornate negoziali, hanno fatto sentire la propria voce su numerose questioni - con aggregazioni di paesi diverse, a seconda del tema trattato - quali la “scatola verde”, l’accesso al mercato, il trattamento speciale e differenziato. Il nuovo negoziato agricolo è proseguito secondo un’agenda molto ricca e su un numero molto vasto di argomenti: dalle quote d’importazione a tariffa ridotta alla riduzione delle tariffe, dai sussidi alle esportazioni ai crediti e alle restrizioni sulle esportazioni stesse, dai problemi relativi alle imprese commerciali di stato a quelli riguardanti la sicurezza alimentare, la salubrità dei prodotti alimentari e lo sviluppo rurale. Si trattava evidentemente di una lista molto aperta e generica, ancora non organizzata intorno a temi unificanti, quali, ad esempio, i tradizionali tre pilastri. Da un lato, infatti, alcuni paesi spingevano per dare un’esplicita visibilità, trattandole come punti separati, a questioni quali il trattamento speciale e differenziato per i Pvs o una serie di aspetti legati alla salvaguardia dei ruoli non di- L’ Accordo sull’agricoltura dell’Uruguay round, insieme agli impegni specifici dei singoli paesi contenuti nelle schedules, aveva rappresentato un risultato di grande importanza in materia di relazioni internazionali in campo agricolo. Tale importanza non va cercata tanto negli effetti concreti dell’accordo in termini di liberalizzazione del commercio agricolo, fortemente ridotti dal sistematico “annacquamento” di molti degli impegni previsti dall’accordo stesso, quanto nell’aver segnato una svolta - e con essa un punto di non ritorno - nella normativa internazionale che disciplina i rapporti multilaterali riguardanti l’agricoltura. Nella piena consapevolezza di avere innescato un processo lungo e difficile, e ancora lontano dal suo compimento, lo stesso accordo aveva impegnato i paesi membri del Wto a far partire un nuovo ciclo di negoziati in materia agricola già nei primi mesi del 2000 (built-in agenda): cioè prima della scadenza (2001) del periodo d’implementazione dell’accordo per i paesi sviluppati e indipendentemente da quanto fosse accaduto sul versante degli altri accordi Wto. In ossequio a tale impegno, il nuovo negoziato agricolo ha avuto effettivamente inizio nel marzo 2000 e, nella sua prima fase antecedente alla Conferenza di Doha, è stato caratterizzato dalla presentazione di numerosi documenti e di ben 45 proposte negoziali ufficiali, da parte di 126 paesi (9). Molte di queste erano proposte “globali”, cioè riguardanti la posizione di un paese su (8) Questo paragrafo si basa su De Filippis e Salvatici 2003. (9) Un riepilogo delle principali tappe del negoziato agricolo nell’ambito del Doha round si trova in appendice. 11 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Box 2 IL DOCUMENTO DI STUART HARBINSON SULLE MODALITIES Il documento predisposto da Stuart Harbinson sulle Modalities è riassumibile nei seguenti punti principali: - eliminazione dei sussidi all’esportazione dei paesi sviluppati entro 9 anni (12 anni per i Pvs); - ridimensionamento e disciplina più rigorosa dei crediti all’esportazione; - riduzione di tutte le tariffe del 40-60% in 5 anni, con maggiori tagli per le tariffe più alte; - aumento delle quote d’importazione a tariffa ridotta dal 5% al 10% del consumo interno, con tariffe invariate rispetto a quelle in vigore, ed eliminazione della clausola speciale di salvaguardia; - riduzione del sostegno interno distorsivo per i pagamenti della “scatola gialla” del 60% in 5 anni (40% in 10 anni per i Pvs); - taglio del sostegno della “scatola blu” del 50% in 5 anni (33% in 10 anni per i Pvs); - mantenimento della clausola de minimis, ma con tagli graduali (per i Pvs la percentuale della clausola de minimis sarebbe rimasta al 10%). Riguardo al trattamento speciale e differenziato per i Pvs, si prevedeva un trattamento di favore in ciascuno dei pilastri delle Modalities: gli aspetti più rilevanti erano l’accesso a dazio zero per i prodotti dei Pma sui mercati dei paesi sviluppati e la possibilità per i Pvs di mantenere tariffe più alte per ragioni di sicurezza alimentare. gle undertaking previsto dal Doha round, e si indicò per esso un’agenda molto serrata, secondo la quale il negoziato agricolo sarebbe dovuto entrare subito nel vivo, in modo da pervenire ad un accordo significativo nella successiva Conferenza di Cancun programmata per l’autunno del 2003. A questo scopo, i paesi avrebbero dovuto concordare, già entro marzo 2003, una bozza di accordo contenente l’impianto degli impegni da sottoscrivere e l’approccio da seguire (le cosiddette Modalities), per definirne i contenuti concreti nei mesi successivi e poi ratificarli, appunto, in occasione della Conferenza di Cancun. L’agenda del negoziato prefigurata dalla Dda fa riferimento ai tre pilastri del vecchio accordo rettamente commerciali dell’agricoltura (i cosiddetti non-trade concerns) (10); d’altro lato, l’indicazione generica consentiva, in una fase ancora preliminare, di non fare impantanare subito il negoziato su temi specifici e particolarmente controversi. In questo quadro si tenne la quarta Conferenza ministeriale del Wto a Doha che, a differenza di quella precedente, tenutasi a Seattle, raggiunse buona parte dei risultati che ci si era prefissati. In particolare, come si è accennato, la Dichiarazione finale della Conferenza lanciò un nuovo round di negoziati multilaterali su un’ampia serie di temi, compresa la trattativa in materia agricola che era già in corso. In particolare, si stabilì che l’agricoltura rientrasse nel sin- (10) L’espressione non-trade concerns è il risultato di un compromesso teso ad accontentare, almeno parzialmente, le richieste di paesi quali il Giappone, la Corea, la Norvegia e l’Ue, che avrebbero voluto porre in discussione il più generale problema di come salvaguardare e valorizzare la “multifunzionalità” dell’agricoltura, nel cui ambito giustificare l’uso di alcuni strumenti di sostegno altrimenti considerati distorsivi del commercio. L’opposizione della maggioranza degli altri paesi (segnatamente Usa e Gruppo di Cairns) ha fatto saltare qualsiasi riferimento alla multifunzionalità, sostituendola con la (più generica) esigenza di tenere conto di questioni di natura non commerciale (i non-trade concerns, appunto), come quelle relative a sicurezza alimentare, salubrità e sviluppo rurale, ritenute meno ambigue e comunque gradite anche ad alcuni Pvs. 12 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto agricolo: accesso al mercato, sussidi alle esportazioni e sostegno interno. All’interno di questa tripartizione vengono comprese la maggior parte delle tematiche oggetto del negoziato agricolo quali, ad esempio, la riduzione delle tariffe, la variabilità dei dazi, il problema della tariff escalation, le quote d’importazione a tariffa ridotta, le misure di salvaguardia speciali, il trattamento speciale e differenziato e altri temi relativi all’accesso al mercato, i sussidi e i crediti all’esportazione, gli aiuti alimentari, le imprese commerciali di Stato e i vincoli all’esportazione. Nell’ambito di questi grandi temi si affrontarono anche le altre questioni menzionate dalla Dichiarazione di Doha, come il trattamento speciale e differenziato per i Pvs e i non-trade concerns. Il negoziato che avrebbe dovuto portare alla predisposizione delle Modalities divenne presto molto difficile e fu ulteriormente complicato dalla fase di passaggio in atto nelle politiche agrarie dei due principali attori: gli Usa, che nel maggio 2002 approvarono il nuovo Farm bill - la legge pluriennale d’intervento in agricoltura che modificò in parte la posizione Usa nei confronti del negoziato Wto - e l’Ue, che nel luglio 2002 avviò un tormentato dibattito sulla revisione di medio termine della Pac, destinato a concludersi solo un anno più tardi. Mentre i paesi membri non mostravano alcuna disponibilità a spingere la trattativa verso una fase operativa, per agevolare l’emergere di un impianto negoziale condiviso su cui avviare il confronto, il Presidente del Comitato Agricoltura, Stuart Harbinson, preparò un testo provvisorio di Modalities, che prevedeva una serie di impegni e scadenze in materia di regolamentazione del sostegno interno, di riduzione delle tariffe doganali e di riduzione e graduale abolizione dei sussidi all’esportazione. Il documento (vedi box 2) voleva essere un compromesso tra le oppo- ste esigenze espresse dai diversi paesi nelle proposte iniziali a suo tempo presentate; una sorta di accordo-quadro da accettare in linea di massima e da riempire poi di contenuti negoziando nei mesi successivi. Una prima bozza delle Modalities, redatta nel febbraio 2003, non incontrò il favore dei paesi membri che, rimanendo fermi sulle proprie posizioni, si dichiararono insoddisfatti del documento, anche se con motivazioni assai diverse: gli Usa e il Gruppo di Cairns la giudicarono troppo conservatrice e poco coraggiosa rispetto all’obiettivo della liberalizzazione commerciale; il Giappone la considerò del tutto inaccettabile per ragioni opposte; l’Ue ne denunciò l’eccessivo appiattimento sulla posizione statunitense e l’omissione di temi a suo avviso irrinunciabili, come quelli assimilabili ai non-trade concerns. Una seconda versione della proposta di Harbinson non si discostò molto dalla precedente e scontentò analogamente tutti i paesi. Di conseguenza, la scadenza prevista dall’agenda di Doha per l’approvazione delle Modalities non fu rispettata e la trattativa entrò in una fase di stallo, tanto più preoccupante quanto più si avvicinava la data della Conferenza di Cancun. In questo quadro, l’approvazione della riforma della Pac del giugno 2003, con il suo contenuto fortemente innovativo - in particolare il disaccoppiamento degli aiuti diretti dalla quantità prodotta - consentì all’Ue di allentare la propria posizione difensiva sul fronte agricolo e, insieme al febbrile lavoro dei vertici del Comitato Agricoltura del Wto, diede una scossa al negoziato. In particolare, nell’agosto del 2003, facendo seguito ad una esplicita richiesta di vari paesi membri del Wto, gli Stati Uniti e l’Ue elaborarono un testo congiunto per proporre una bozza di accordo; ad esso rispose un gruppo di Pvs guidati dal Brasile, con un documento poi 13 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto firmato a nome del cosiddetto G20 (11). Tali documenti vennero in qualche misura recepiti nella bozza di Dichiarazione che il Presidente del Consiglio generale del Wto, Carlos Perez del Castillo, elaborò e fece circolare alla vigilia della Conferenza di Cancun. Il documento congiunto Usa-Ue rappresentava il tentativo, da parte dei due principali attori, di rilanciare e riprendere in mano il negoziato, analogamente a quanto fatto in passato in occasione dell’Uruguay round, quando l’accordo agricolo fu di fatto un’intesa bilaterale tra Usa ed Ue, poi accettata, con qualche concessione, da tutti gli altri paesi. Per quanto riguarda il sostegno interno, il testo congiunto Usa-Ue prevedeva un ulteriore taglio dei sussidi della scatola gialla, un limite massimo all’ammontare dei sussidi della scatola blu e un ridimensionamento della clausola de minimis. Sull’accesso al mercato, la riduzione delle tariffe avrebbe seguito un triplice approccio: per alcuni prodotti si proponeva una riduzione lineare, ad altri sarebbe stato applicato un meccanismo volto ad armonizzare - oltre che a ridurre - il livello delle tariffe; mentre per altri ancora si proponeva il totale azzeramento di tutti i dazi. I Pvs avrebbero goduto di un trattamento preferenziale e di misure di salvaguardia per alcuni prodotti dichiarati “sensibili”. I paesi sviluppati avrebbero inoltre accordato il libero accesso (ovvero l’azzeramento dei dazi) per una certa percentuale di esportazioni provenienti dai Pvs. Per quanto riguarda i sussidi e i crediti alle esportazioni, essi sarebbero stati completamente eliminati nel caso di alcuni prodotti da concordare, di particolare interesse per i Pvs esportatori, mentre sarebbero stati sottoposti ad un’ulteriore progressiva riduzione negli altri casi. Infine, la proposta faceva riferimento ad una differenziazione fra i Pvs, distinguendo i grandi esportatori e riservando loro un trattamento di minor favore rispetto agli altri paesi meno sviluppati. Il documento del G20 forniva una visione alternativa al testo Usa-Ue, rigettando innanzitutto la distinzione fra i grandi esportatori e i Pvs più poveri. Inoltre, proponeva che la riduzione dei sussidi distorsivi dovesse essere realizzata dai soli paesi sviluppati e che essa, in qualche misura, dovesse riguardare anche le politiche contenute nella scatola verde. Si richiedeva poi che il trattamento speciale e differenziato per i Pvs fosse più ampio ed efficace, che la clausola de minimis relativa al sostegno interno fosse ridotta e la clausola speciale di salvaguardia fosse mantenuta per i soli Pvs. Infine, il documento del G20 chiedeva che i prodotti tropicali e altri prodotti dei paesi più poveri avessero accesso libero sui mercati dei paesi sviluppati e che i sussidi alle esportazioni fossero totalmente eliminati. Si trattava di una proposta radicale, sicuramente inaccettabile per Usa e Ue; tuttavia, anche se con toni aspri e con una contrapposizione tra paesi sviluppati e Pvs, mai sperimentata in passato, il negoziato agricolo sembrava ripartito, sia pure in extremis. In questo quadro, proprio intravedendo la possibilità di riavvicinare le posizioni, il Presidente del Consiglio generale del Wto, Carlos Perez del Castillo, predispose una bozza di accordo, nella forma di Dichiarazione finale da discutere e adottare nella Conferenza di Cancun. La proposta di Perez del Castillo fu un tentativo di mediazione fra il testo congiunto Usa-Ue e quello dei Pvs rappresenta- (11) Il G20 è un gruppo eterogeneo di Pvs a composizione variabile, costituito da un nucleo di 20 paesi cui nel tempo se ne sono affiancati, di volta in volta e in via temporanea, altri. Perciò in alcuni documenti il gruppo viene citato anche con altre sigle quali G20+, G22 etc. Nel presente lavoro, tuttavia, si è scelto di adottare in modo uniforme la sigla G20 (v. appendice per l’elenco dei paesi). 14 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto ti nel G20, anche se questi ultimi la considerarono come un compromesso eccessivamente sbilanciato in favore delle posizioni di Stati Uniti e Unione Europea. clo di negoziati. Ne conseguiva infatti che, pur essendo questi temi legati al passato, un eventuale accordo su di essi, di particolare interesse per i Pvs, era comunque subordinato al buon esito dei negoziati nel loro insieme, divenendo esso stesso merce di scambio sul tavolo negoziale. Inoltre, non solo su questi temi non si registrava alcun accordo, neanche sull’ampiezza del mandato negoziale stabilito a Doha, ma il numero di questioni da affrontare rimaneva assai elevato: si trattava, infatti, di regole per stabilire la provenienza delle merci, la liberalizzazione del commercio dei prodotti tessili, l’interpretazione dell’Accordo su sussidi e dazi compensativi, il trattamento speciale e differenziato dei Pvs, le pratiche anti-dumping, le procedure doganali e altro ancora. Anche in questo caso, così come per l’agricoltura, nessuna delle scadenze previste dalla Dichiarazione di Doha fu rispettata e su molte questioni si arrivò a Cancun senza avere idea di quali fossero i compromessi raggiungibili. In relazione ai cosiddetti “temi di Singapore”, si è già accennato al fatto che l’avvio dei negoziati su investimenti, politiche della concorrenza, trasparenza negli appalti pubblici e agevolazione del commercio avesse incontrato una notevole opposizione da parte dei Pvs già in occasione della Conferenza di Doha. Le discussioni svolte all’interno dei singoli gruppi di lavoro avevano infatti evidenziato molti elementi di disaccordo: l’ampiezza della materia da includere negli eventuali negoziati; l’incapacità o impossibilità di applicare regole dettagliate da parte dei paesi meno avanzati; l’impatto che la definizione di regole vincolanti potrebbe avere sui processi di sviluppo; il riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato per i Pvs, in grado di garantire l’assistenza tecnica e la flessibilità necessarie per 2.2 Gli altri temi negoziali del Doha round Nell’ambito della normativa sulla protezione della proprietà intellettuale e la salute pubblica, proprio alla vigilia della Conferenza di Cancun si giunse a una decisione multilaterale che sopprimeva gli ultimi ostacoli legati ai brevetti per l’importazione di farmaci a buon mercato, offrendo la possibilità ai paesi poveri di importare più facilmente le versioni generiche dei farmaci sotto brevetto, nel caso in cui essi non fossero in grado di provvedere internamente alla loro fabbricazione. Si trattò di una decisione molto importante, poiché riguardava tutti i prodotti del settore farmaceutico brevettati, o fabbricati grazie a un brevetto, compresi i principi attivi necessari alla loro fabbricazione e i kit diagnostici per la loro utilizzazione. In relazione al problema della tutela delle indicazioni geografiche, coerentemente a quanto previsto dall’Agenda di Doha, le questioni dibattute nell’ambito del Consiglio Trips furono due: la creazione del registro multilaterale per i vini e le bevande alcoliche; l’estensione del livello “più elevato” di protezione (articolo 23.4 dell’Accordo Trips) ad altri prodotti a denominazione di origine. Per quanto riguarda il tema della cosiddetta Implementation, ossia dell’effettiva applicazione degli impegni sottoscritti con gli accordi dell’Uruguay round, l’evoluzione dei negoziati confermò i timori dei Pvs riguardo alla scelta, sancita nella Conferenza di Doha, di includere la relativa discussione nell’ambito del nuovo ci- 15 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto l’applicazione delle regole eventualmente concordate. In questo quadro, alla vigilia della Conferenza di Cancun, la maggior parte dei Pvs continuava a guardare con grande scetticismo, se non con esplicita ostilità, alla possibilità di iniziare un ciclo di negoziati sui temi di Singapore. Anche sul tema dell’accesso al mercato per i prodotti non agricoli non si era registrata alcuna convergenza significativa sui principali temi in discussione, pertanto la bozza di Dichiarazione ministeriale preparata alla vigilia della Conferenza si limitò a riportare la proposta di accordo elaborata dal Presidente del gruppo negoziale (in analogia con quanto fatto da Harbinson nel caso della trattativa agricola), articolata su quattro punti: scelta della formula per la riduzione generalizzata dei dazi; individuazione dei settori in cui arrivare all’eliminazione delle barriere tariffarie; trattamento speciale e differenziato per i Pvs; riduzione delle barriere non tariffarie. In aggiunta ai temi precedentemente elencati, i negoziati avevano affrontato anche altre questioni, relative al legame tra commercio internazionale e ambiente, al commercio nel settore dei servizi, alla revisione del meccanismo per la soluzione delle controversie e di altre regole del Wto. Riguardo ai legami tra commercio internazionale e ambiente, non era prevista alcuna scadenza, anche a causa della natura tutto sommato esplorativa e preliminare del mandato ne- goziale indicato dalla Dichiarazione di Doha. Ben più rilevante è stato il negoziato sui servizi, che si è basato sullo stesso approccio “domanda-offerta” che aveva caratterizzato i primi round del Gatt in materia di riduzioni tariffarie. Anche in questo caso si è registrato un certo ritardo nella predisposizione delle proposte negoziali dei singoli paesi, tipiche dell’approccio domanda-offerta, ma ciò non sorprende, dato che la maggior parte dei Pvs considerano la liberalizzazione della fornitura di servizi un interesse preminente dei paesi sviluppati. Venendo, infine, alla revisione del meccanismo per la soluzione delle controversie, come si è accennato, essa non era formalmente inclusa nell’accordo complessivo (single undertaking) indicato come obiettivo ultimo dell’Agenda di Doha, ma anche in questo caso la mancanza di progressi significativi conferma le difficoltà che caratterizzarono l’attività del Wto nel periodo tra Doha e Cancun. Tra i punti in discussione, vale la pena di ricordare: l’introduzione della possibilità per l’Organo permanente di appello di rinviare un caso al collegio giudicante; la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute nel corso della disputa e di ottenere compensazioni monetarie (temi particolarmente importanti per i Pvs); il diritto, per le organizzazioni della società civile, di presentare i propri argomenti sui temi in discussione e la garanzia di una maggiore pubblicità e trasparenza dell’intera procedura (questioni particolarmente importanti per i paesi sviluppati). 16 3. LA CONFERENZA DI CANCUN ome si è visto, si giunse all’appuntamento di Cancun senza che fosse stata rispettata praticamente nessuna delle scadenze intermedie che erano state concordate nella Conferenza ministeriale di Doha. Non solo non si era riusciti a stabilire le Modalities in materia di agricoltura, ma non si erano neanche conseguiti i progressi previsti (e, dal punto di vista dei Pvs, promessi) in materia di: Trips, applicazione degli accordi dell’Uruguay round, trattamento speciale e differenziato, revisione del meccanismo per la soluzione delle dispute. Il fatto che proprio alla vigilia dell’incontro di Cancun fosse stato raggiunto un accordo sulle condizioni alle quali paesi senza capacità produttiva potessero importare versioni generiche di farmaci salvavita ancora soggetti a brevetto, o che nelle ultime settimane prima della Conferenza si fosse registrata un’accelerazione del negoziato agricolo, non fu sufficiente a riequilibrare in senso positivo il bilancio delle trattative. Queste difficoltà sono ben rappresentate dalla bozza di Dichiarazione finale preparata dalla presidenza del Consiglio generale alla vigilia della Conferenza, come ipotesi di compromesso su cui lavorare. Anche in questo caso, così come era avvenuto nei lavori preparatori della Conferenza di Doha, la bozza di Dichiarazione non fu un testo approvato da tutti i paesi, bensì una proposta di accordo avanzata dal Presidente Carlos Perez del Castillo e dal Direttore generale Panitchpakdi Supachai, sulla base della loro personale valutazione di quale sarebbe stato un compromesso possibile. E anche in questa occasione, la scelta di trasmettere alla Conferenza un testo non concordato in sede di Consiglio generale sollevò aspre critiche, soprattutto da parte dei Pvs. Oltre all’agricoltura, di cui si è già detto, la bozza di Dichiarazione si concentrava su altri quattro punti principali: accesso al mercato per i prodotti non agricoli, trattamento speciale e differenziato, applicazione degli accordi precedenti, temi di Singapore. Infine, vale la pena di sottolineare che la bozza di Dichiarazione recepiva la specifica proposta sul cotone avanzata da quattro paesi africani - Benin, Burkina Faso, Ciad e Mali - molto poveri e fortemente dipendenti dalle esportazioni di cotone. Questi chiedevano l’eliminazione, entro il 2006, di tutti i sussidi concessi dai paesi ricchi (in particolare dagli Usa) ai propri produttori di cotone e l’introduzione di un meccanismo transitorio per la compensazione delle perdite causate da tali sussidi ai produttori dei paesi poveri. Nel corso della Conferenza emersero chiaramente i vari contrasti: i Pvs non erano disposti ad accettare l’avvio di negoziati sui temi di Singapore; gli Usa non volevano mettere in discussione i sussidi ai propri produttori di cotone; sull’agricoltura si andava sviluppando un aspro confronto tra Usa-Ue da una parte e il G20 dall’altra; sulle denominazioni di origine si definiva una netta contrapposizione tra Ue e Svizzera da una parte, Usa e Australia dall’altra; sull’accesso al mercato per i prodotti non agricoli, infine, vi erano ancora sostanziali obiezioni da parte di molti Pvs riguardo l’ampiezza delle riduzioni tariffarie. In questo qua- C 17 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto dro, nonostante il tentativo di trovare comunque un accordo, sia pure di basso profilo, la Conferenza di Cancun si risolse in un sostanziale fallimento. Questo fu sancito da una scarna Dichiarazione finale, particolarmente deludente non solo per la mancanza di accordo sulle specifiche materie in discussione, ma anche perché priva di qualunque indicazione sull’agenda dei futuri negoziati, in termini di punti da trattare e/o scadenze da rispettare. Venendo ad una valutazione del fallimento di Cancun dal punto di vista dei diversi attori, non c’è dubbio che i Pvs abbiano ottenuto una vittoria politica “storica”, poiché hanno dimostrato che se riescono a coalizzarsi possono far pesare una forza negoziale potente, in grado di reggere alle pressioni congiunte di Usa ed Ue. Su questo versante, si deve anche registrare una importante novità nel sistema di alleanze: lo scarso ruolo svolto nel negoziato dal Gruppo di Cairns - formato da paesi di livello di sviluppo molto diverso tra loro ma uniti dal comune interesse per la liberalizzazione del commercio agricolo - e la sua quasi completa sostituzione da parte del G20, composto dal segmento politicamente più forte e relativamente meno povero dei Pvs, determinato a ottenere una riduzione dei sussidi e del protezionismo agricolo dei paesi ricchi. Riguardo ai Pvs più poveri - che non fanno parte del G20 - da più parti si è affermato che essi sarebbero stati tra i principali danneggiati dal fallimento della Conferenza di Cancun, ma tale conclusione è tutta da verificare, per almeno due motivi. In primo luogo, tali paesi avevano ottenuto, subito prima della Conferenza, un’importante apertura su un tema che stava loro molto a cuore, vale a dire la possibilità di importare versioni generiche di farmaci salvavita a prezzi bassi, in deroga alle regole dell’Accordo Trips. Inoltre, è opportuno riflettere sull’effettivo interesse dei Pvs più poveri in maggioranza importatori netti di alimenti o le cui esportazioni comunque beneficiano di consistenti preferenze tariffarie da parte dei paesi ricchi - ad una liberalizzazione generalizzata del commercio su base multilaterale e ad una riduzione dei sussidi all’agricoltura erogati dai paesi ricchi: se, infatti, i vantaggi di una liberalizzazione generalizzata per i grandi Pvs esportatori sono evidenti, al contrario, l’aumento dei prezzi mondiali e l’erosione dei trattamenti preferenziali, che ne conseguirebbero, potrebbero risolversi in un danno per molti dei Pvs più poveri. Riguardo agli Usa, a differenza di quanto era successo a Doha, durante la Conferenza essi hanno tenuto un comportamento di basso profilo, tanto da legittimare il sospetto, da parte di alcuni osservatori, che siano stati i registi occulti del fallimento di Cancun, o che comunque non considerassero un tale risultato totalmente negativo. Secondo questa lettura, infatti, il fallimento di Cancun avrebbe dato agli Usa più respiro rispetto alla (allora imminente) campagna elettorale per la Presidenza, durante la quale sarebbe stato in ogni caso non facile gestire la fase finale del Doha round. Senza contare che il fallimento della trattativa multilaterale in seno al Wto appariva coerente con la tendenza dell’amministrazione Bush a negoziare accordi bilaterali, nei quali è certo più facile e sbrigativo far valere il proprio maggior potere contrattuale. L’Ue, al contrario, comunque si guardi a quello che è accaduto a Cancun, appare come la grande sconfitta, specie sul piano politico. Infatti, avendo appena approvato una significativa riforma della politica agricola comune (Pac), l’Ue aveva qualcosa da offrire in 18 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto campo agricolo, dove una volta tanto avrebbe potuto affrontare il negoziato con un approccio non esclusivamente difensivo. Su questa base, l’Ue avrebbe potuto riempire il vuoto di leadership lasciato dagli Usa e proporsi a livello mondiale come forza di riferimento in un percorso di genuino consolidamento dello spirito multilaterale del Wto per il governo delle relazioni economiche internazionali. L’Ue, invece, è tornata a casa a mani vuote: ingenerosamente accomunata agli Usa nel ruolo di attore “cattivo”, senza aver ottenuto nulla sui temi di Singapore, senza aver “speso” la propria riforma della Pac a livello internazionale, e, come prima, disarmata sul terreno della difesa delle denominazioni di origine, un tema che a Cancun non ha avuto quella centralità che l’Ue avrebbe inteso conferirgli. Sul terreno delle prospettive del Wto, il fallimento di Cancun ha mostrato l’inadeguatezza di uno stile negoziale tipico del passato, abituato ad ignorare qualunque scadenza intermedia e a puntare tutto sui grandi vertici, ai quali si rinvia ogni decisione, perché tutti i dossier vengono deliberatamente lasciati aperti con l’idea che, in base all’approccio del single undertaking, la possibilità di costruire un “pacchetto” articolato faciliti il raggiungimento di un accordo a somma positiva, attraverso il trade off tra i vari temi e il gioco del “do ut des”. Era questa la procedura tipica del vecchio Gatt dalla cui scuola, non a caso, provengono gran parte degli attuali negoziatori - che strutturalmente procedeva come un meccanismo intermittente, organizzato intorno ai round negoziali. Questo meccanismo ha potuto funzionare finché si trattava di gestire un accordo commerciale, per quanto ricco e articolato come il Gatt, con un numero di paesi aderenti assai minore di quello attuale e con un’agenda relativamente più limitata, per lo più strettamente legata a questioni commerciali e comunque molto meno ambiziosa di quella che caratterizza le trattative nell’ambito del Wto. Invece il Wto potrebbe, e forse dovrebbe, essere qualcosa di diverso: una vera e propria organizzazione internazionale, che si occupa di commercio ma anche di molte altre questioni ad esso collegate, e che dovrebbe essere messa in grado di funzionare, per così dire “a ciclo continuo”. Più in particolare, andrebbe sdrammatizzato l’attuale ruolo delle Conferenze ministeriali biennali come eventi fatidici e onnicomprensivi, per trasformarle in sessioni plenarie di dibattito, in cui raccogliere impulsi, determinare l’agenda dei lavori futuri e ratificare accordi già di fatto preparati (non necessariamente tutti insieme) attraverso un paziente e quotidiano lavoro scandito da precise scadenze intermedie. 19 4. VERSO HONG KONG 4.1 La ripresa del negoziato dopo Cancun (12) proca) sia sui temi di Singapore che sulle questioni associate alla difesa delle indicazioni geografiche. L’11 gennaio 2004 il negoziatore statunitense Robert Zoellick, a sua volta, inviò una lettera a tutti i Ministri del commercio dei paesi membri del Wto per indicare la disponibilità degli Usa a riprendere il negoziato, in modo da «non far passare invano il 2004». In tema di agricoltura, Zoellick annunciò la disponibilità Usa a fare passi avanti sul versante della eliminazione dei sussidi all’esportazione e del sostegno interno. Poiché si trattava di concessioni difficilmente accettabili dai negoziatori comunitari, e che comunque non erano state concordate, con questa mossa gli Usa ruppero di fatto l’alleanza con l’Ue sui temi agricoli, che aveva prodotto la proposta congiunta redatta nell’agosto 2003 alla vigilia della Conferenza di Cancun. Sulla base della dichiarazione di disponibilità degli Usa a riprendere la trattativa, contenuta nella lettera di Zoellick, il nuovo responsabile del Comitato speciale Agricoltura del Wto, il neo-zelandese Timothy Groser, stilò un fitto programma di incontri, con ben cinque “settimane agricole” di riunioni (fissate tra fine marzo e metà luglio 2004), per tentare di arrivare a qualche risultato concreto prima dell’estate. In particolare, l’obiettivo era concordare entro il 31 di luglio un sia pur generico accordo-quadro (il cosiddetto Framework), cioè l’impianto dei diversi aspetti da negoziare e l’approccio con il quale procedere, ovvero cosa e come li- opo il fallimento della Conferenza di Cancun, il negoziato del Doha round entrò in una lunga fase di stallo, in cui si comprese quasi subito che le possibilità di una chiusura del round entro la data stabilita del 1° gennaio 2005 erano praticamente nulle, per la obiettiva difficoltà di riannodare il filo di una trattativa diventata più complessa con l’emergere di nuovi attori, quali Cina, India e Brasile, e che aveva un punto dolente, come sempre, nell’agricoltura. Alla luce, infatti, degli insanabili contrasti emersi a Cancun e, soprattutto, della novità costituita dalla nascita del G20, si trattava di ripartire quasi da zero, in una situazione completamente diversa rispetto al passato. Più precisamente, bisognava prendere atto del tramonto del vecchio equilibrio “duopolistico”, fondato sull’incontrastata egemonia di Usa ed Ue, e dell’emergere di uno scenario “oligopolistico”, in cui gli attori rilevanti sono più numerosi e il gioco negoziale diventa molto più complesso. In questo quadro, alla fine del novembre 2003, l’Ue rese pubblico un suo strategy paper, contenente gli obiettivi da perseguire e le condizioni poste per far ripartire il negoziato Wto. Nel documento, l’Ue ribadì con chiarezza i propri punti fermi in tema di agricoltura, in coerenza con quanto deciso con la riforma della Pac, ma offrì anche una disponibilità a trattare in modo più flessibile (a condizione, naturalmente, che tale flessibilità fosse reci- D (12) Questo paragrafo si basa su: De Filippis 2004a; De Filippis 2004b. 20 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto beralizzare. La scadenza di fine luglio era in effetti la data limite per evitare di “perdere” l’intero 2004, tenendo conto della materiale impossibilità di alcun progresso significativo del negoziato nei mesi successivi, politicamente bloccati dalle elezioni presidenziali Usa e dal cambio della guardia in seno alla Commissione dell’Ue. Si trattava quindi di mettere sul tavolo del Wto qualcosa di concreto da cui far ripartire il negoziato entro la fine del 2004, in vista di una nuova Conferenza ministeriale da organizzare a Hong Kong alla fine del 2005. Le prime due riunioni previste dal calendario, quelle di marzo e aprile, dettero però risultati assai poco incoraggianti, dato che non si registrò alcun avvicinamento delle posizioni dei principali attori in gioco: gli Usa, l’Ue, il gruppo G20 (guidato dal Brasile) e il redivivo Gruppo di Cairns (guidato dall’Australia, ma comprendente anche autorevoli membri del G20 quali l’Argentina e lo stesso Brasile). Successivamente, la situazione migliorò grazie ad un’iniziativa della Commissione Ue che, alla vigilia della riunione del Consiglio generale del Wto del 17-18 maggio 2004, inviò a tutti i Ministri dei paesi aderenti al Wto una lettera firmata da Pascal Lamy (l’allora Commissario responsabile del commercio e capo dei negoziatori europei presso il Wto (13) ) e da Franz Fischler (l’allora Commissario responsabile dell’agricoltura). Con questa lettera, l’Ue ridefiniva la propria posizione rispetto al Doha round, con importanti concessioni sulle due questioni più spinose dell’intera agenda negoziale, sulle quali era maturato il fallimento di Cancun: i temi di Singapore e, soprattutto, l’agricoltura, con particolare riferimento alla vexata quaestio dei sussidi all’esportazione. Per quanto riguarda i temi di Singapore, rispetto ai quali l’Ue era stata tra i paesi che a Cancun ne avevano chiesto l’inserimento nell’agenda del round, la lettera delineava una posizione di grande flessibilità: l’Ue, infatti, si dichiarava pronta a metterne da parte tre (concorrenza, investimenti diretti esteri e trasparenza degli appalti pubblici) - i più indigesti per i Pvs - accontentandosi di chiedere l’apertura di trattative solo sul tema della facilitazione del commercio, assai meno controverso. Riguardo all’agricoltura, alla quale era dedicata la maggior parte della lettera, si toccavano tutti e tre i temi classici del negoziato agricolo: sostegno interno, accesso al mercato e sussidi all’esportazione, ma la principale novità riguardava questi ultimi, con l’esplicita disponibilità messa in campo da Lamy e Fischler a trattare una data per la loro totale abolizione. Non solo, quindi, l’abolizione dei sussidi relativi ad una lista ristretta di prodotti di particolare interesse per i Pvs, come l’Ue aveva dichiarato sino ad allora, ma di tutti i sussidi all’esportazione di prodotti agricoli. Era dunque un’apertura politicamente molto importante, giacché la possibilità di continuare a sussidiare l’esportazione dei propri prodotti agricoli sul mercato mondiale era sempre stata considerata dall’Ue (in particolare dalla Francia) una sorta di “linea Maginot” da difendere ad ogni costo. Che la concessione sui sussidi alle esportazioni agricole fosse considerata molto importante dalla stessa Ue era confermato dal fatto che la lettera fosse firmata da Franz Fischler, oltre che da Pascal Lamy: un modo per “certificare” che le concessioni agricole non rappresentavano una fuga in avanti del Commissario al commercio, responsabile del negoziato (13) Dal 1° settembre 2005 Pascal Lamy è Direttore generale del Wto. 21 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto complessivo, ma erano pienamente condivise anche dal responsabile dell’agricoltura. D’altro canto, l’apertura dell’Ue era condizionata ad analoghe concessioni da parte degli altri attori, sia sul tema specifico dei sussidi all’esportazione che, più in generale, sugli altri fronti del negoziato agricolo. Da un lato, infatti, in riferimento alla disciplina delle esportazioni, si ribadiva esplicitamente la richiesta di “parallelismo”, vale a dire la necessità di mettere al bando anche la componente-sussidio dei crediti agevolati all’esportazione e degli aiuti alimentari degli Usa e a limitare in tal senso l’azione delle imprese di Stato esportatrici di paesi quali Canada, Australia e Nuova Zelanda; dall’altro, si specificava che le concessioni sui sussidi all’esportazione erano subordinate alla disponibilità degli altri paesi a trattare con approccio costruttivo sugli altri temi agricoli, relativi al sostegno interno e all’accesso al mercato. Sul sostegno interno l’Ue confermava la sua disponibilità a ridurre in modo significativo le misure distorsive del commercio, soprattutto i sussidi accoppiati contenuti nella scatola gialla ma anche quelli parzialmente disaccoppiati contenuti nella scatola blu. Parallelamente, l’Ue confermava anche la sua totale indisponibilità a prendere in considerazione la richiesta del G20 di ridurre, o quanto meno contingentare, i sussidi rientranti nell’ambito della scatola verde. Sul fronte dell’accesso al mercato, ossia in tema di riduzione delle barriere sulle importazioni, l’Ue, come tutti gli attori in gioco, si dichiarava disponibile a negoziare una riduzione dei dazi all’importazione, sulla base di una “formula” un po’ più ambiziosa ed articolata di quella utilizzata nel precedente accordo dell’Uruguay round, anche se a questa generica volontà politica non corrispondeva alcuna indicazione concreta. Le reazioni alla proposta di Fischler e Lamy sulla possibile abolizione dei sussidi all’esportazione (che in passato avevano rappresentato un elemento di blocco) furono nel complesso positive: in particolare, gli Usa accolsero la svolta dell’Ue con entusiasmo, dichiarandosi disponibili a fare quanto richiesto sul fronte dei crediti agevolati all’esportazione e degli aiuti alimentari. Al contrario, sia pure in un contesto di soddisfazione per la svolta che la nuova posizione Ue avrebbe potuto imprimere al negoziato, qualche riserva emerse nelle reazioni di altri paesi: Canada e Australia confermarono la propria riluttanza a regolamentare l’azione delle aziende di Stato esportatrici, mentre alcuni membri del G20, quali Argentina, Brasile e India, contestarono l’idea di dividere il fronte dei Pvs, distinguendo tra quelli a cui concedere ampie esenzioni e quelli a cui chiedere impegni analoghi ai paesi sviluppati. L’Ue, infatti, aveva ribadito la richiesta, fatta anche dagli Usa, che i paesi più grandi e più potenti sul piano commerciale non fossero assimilati al resto dei Pvs, ma fossero, invece, chiamati a fare anch’essi la loro parte, al pari dei paesi sviluppati, in termini di liberalizzazione commerciale. Sia la lettera di Zoellick che, soprattutto, quella di Lamy-Fischler, con le importanti concessioni fatte dall’Ue in materia di sussidi alle esportazioni, ebbero il merito di imprimere una notevole accelerazione al negoziato. Questo, infatti, si intensificò moltissimo prima dell’estate 2004, fino a giungere - sia pure con un faticoso compromesso dell’ultima ora, e a coronamento di una trattativa che fu spesso sull’orlo del fallimento - al tanto atteso accordo preestivo. 22 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto 4.2 L’accordo di luglio 2004 (14) fasce, soglie per la definizione delle fasce, ammontare di riduzione delle tariffe in ciascuna fascia, eventuali tetti tariffari; - le riduzioni tariffarie saranno imposte a tutti i paesi membri con l’esclusione dei Pma e con un trattamento speciale e differenziato per i Pvs. In aggiunta agli elementi tradizionali del trattamento speciale e differenziato dei Pvs obblighi ridotti e periodi di applicazione più lunghi - si introducono ulteriori elementi di flessibilità per i prodotti considerati “speciali”, con riferimento agli obiettivi della sicurezza alimentare e della sussistenza o alle necessità dello sviluppo rurale, e si prevede l’introduzione di un “meccanismo speciale di salvaguardia” per i Pvs; - le riduzioni concordate verranno applicate alle tariffe consolidate di ogni paese (ossia le massime possibili), di norma ben più alte di quelle effettivamente applicate; - ciascun paese potrà negoziare un “numero appropriato” di “prodotti sensibili”: tali prodotti possono essere sottratti alla riduzione prevista dalla formula generale e le corrispondenti linee tariffarie possono godere di una certa “flessibilità” - tutta da discutere - nell’applicazione degli obblighi di riduzione dei dazi e di ampliamento delle quote a tariffa ridotta. Comunque, anche nel caso dei “prodotti sensibili” si deve assicurare un miglioramento sostanziale dell’accesso al mercato. Inoltre, una serie di questioni relative all’accesso al mercato sono citate nel documento come punti che rimangono nell’agenda negoziale e che devono essere specificamente affrontati nel corso delle trattative: la tariff escalation; una migliore amministrazione delle quote a tariffa ridotta; la revisione della clausola speciale di Il 1° agosto 2004 il Consiglio generale del Wto ha approvato un documento (Doha Work Programme) composto da una parte generale, contenente una serie di affermazioni di principio, e da quattro allegati su altrettanti punti specifici: agricoltura, accesso al mercato dei prodotti non agricoli, facilitazioni al commercio e servizi. Questo accordo-quadro prende sostanzialmente atto dell’impossibilità di concludere i negoziati della Dda entro la data fissata a Doha (1° gennaio 2005) e indica come possibile scadenza la sesta Conferenza ministeriale che si svolgerà a Hong Kong nel dicembre 2005. 4.2.1 La parte agricola dell’accordo-quadro Per quanto riguarda l’intesa raggiunta in agricoltura (Allegato A - Framework for Establishing Modalities in Agriculture), che del resto costituiva l’area più importante da cui dipendeva il rilancio dell’intero negoziato, l’accordo-quadro conferma l’articolazione della trattativa nei tre pilastri tradizionali: accesso al mercato, sussidi all’esportazione e sostegno interno. Accesso al mercato In materia di accesso al mercato, si prevedono i seguenti punti: - le riduzioni delle tariffe saranno regolate da un approccio unico per fasce che tiene conto della diversa struttura tariffaria di partenza, prevedendo riduzioni progressivamente maggiori per le fasce tariffarie più alte, e che eventualmente considera l’imposizione di un tetto massimo per la singola tariffa. Sono, dunque, da negoziare i parametri con cui far funzionare tale approccio, ossia: numero di (14) Questo paragrafo si basa su: Anania 2004; De Filippis 2004c; Salvatici 2005. 23 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto per fasce (tiered formula). Tale formula, sulla base di parametri da negoziare, prevede riduzioni differenziate per i diversi paesi, proporzionali al livello di sostegno “consolidato”, vale a dire quello massimo consentito dopo le riduzioni imposte dal precedente accordo dell’Uruguay round; - viene introdotto il cosiddetto downpayment, ossia l’obbligo di ridurre il sostegno complessivo (dato dalla somma delle misure di sostegno della scatola gialla, della scatola blu e della clausola de minimis) del 20% rispetto al suo livello consolidato, già nel primo anno d’implementazione dell’accordo e indipendentemente dagli impegni previsti per gli anni successivi; - con particolare riferimento alla scatola gialla, si prevede l’introduzione di un tetto massimo al sostegno specifico di ciascun prodotto, corrispondente al suo livello “medio”, da definire in base ad un criterio da negoziare. Inoltre, si deve registrare l’apertura all’idea di estendere gli impegni di riduzione del sostegno aggregato anche a quello di ciascun prodotto, oltre che con l’imposizione di tetti, anche attraverso riduzioni specifiche; ciò avverrebbe in risposta a un’esplicita richiesta dei Pvs, volta ad impedire che i paesi sviluppati possano di fatto aumentare il sostegno accordato ad alcuni prodotti chiave, pur rispettando l’impegno di riduzione del sostegno aggregato; - anche il sostegno contenuto nella scatola blu è soggetto ad obblighi di riduzione. Già a partire dal primo anno di implementazione dell’accordo, infatti, esso non potrà superare il 5% del valore della produzione agricola di ogni paese in un periodo di riferimento da negoziare. Un certo margine di flessibilità potrà essere concesso ai paesi che in passato abbiano collocato nella scatola blu un ammonta- salvaguardia; la semplificazione tariffaria (ovvero l’eliminazione dei dazi fissi o specifici, cioè non espressi come percentuale ad valorem); l’erosione delle attuali preferenze accordate ai Pma che potrebbe conseguire alla riduzione generalizzata delle tariffe. Sussidi alle esportazioni L’accordo prevede che siano eliminate, entro una data da stabilire, ma con scadenze differite per i Pvs, le seguenti forme di sussidio alle esportazioni: - sussidi diretti alle esportazioni; - crediti, garanzie ed assicurazioni sulle esportazioni che prevedano un periodo di rimborso superiore a 180 giorni, o che non siano conformi a regole da stabilire in riferimento ad altri elementi (ad esempio agevolazioni sul livello degli interessi o dei premi) che possano costituire una forma indiretta di sussidio; - pratiche distorsive delle imprese commerciali di Stato (State Trading Enterprises - Ste), compresi i sussidi pubblici ad esse concessi e le spese per il ripianamento delle loro perdite; inoltre, la disciplina del potere di monopolio di tali imprese è rinviata a futuri negoziati, con deroghe per i Pvs nei casi in cui l’obiettivo delle Ste sia la sicurezza alimentare; - aiuti alimentari non conformi a regole precise (da negoziare), che saranno rivolte ad evitare distorsioni commerciali e presteranno particolare attenzione al ruolo delle organizzazioni internazionali. Sostegno interno L’accordo prevede le seguenti misure: - il “sostegno complessivo” (ovvero la somma di quello concesso nell’ambito della scatola gialla, della scatola blu e sotto la clausola de minimis) verrà ridotto in base ad una formula 24 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto re di sostegno particolarmente elevato. Inoltre, viene allargata la definizione delle misure collocabili nella scatola blu, in modo da poter accogliere al suo interno i sussidi associati ai cosiddetti pagamenti anti-ciclici Usa, attivati con il Farm Bill del 2002; - la scatola verde rimane al riparo da ogni riduzione, ma andrà verificato che le misure in essa contenute abbiano effettivamente un impatto nullo o minimo sulla produzione; - per quanto riguarda la clausola de minimis, si propone di negoziare un minor livello della percentuale dei sussidi esenti da obblighi di riduzione (attualmente pari al 5% per i paesi sviluppati e al 10% per i Pvs). Si stabilisce, però, che siano esentati i Pvs che utilizzano la clausola de minimis per programmi di riduzione della povertà degli agricoltori particolarmente svantaggiati. Con riferimento, invece, al tema della facilitazione degli scambi (l’unico dei temi di Singapore ancora presente nell’agenda di Doha), si è deciso di avviare negoziati al fine di rendere più agevole il movimento, la consegna, lo sdoganamento e il transito dei beni, ma i Pvs hanno ottenuto che vengano esplicitamente menzionati i problemi a cui potrebbero andare incontro i paesi che non dispongono delle infrastrutture necessarie per applicare un eventuale accordo su questo tema. Per quanto concerne i servizi, l’accordo cerca di accelerare il ritmo dei negoziati, fissando il maggio 2005 come scadenza per la presentazione delle offerte di liberalizzazione da parte di ciascun paese. Tale data non è stata rispettata, e i paesi membri sono attualmente impegnati nella predisposizione delle offerte. È infine opportuno ricordare due questioni specifiche, quella del cotone e quella delle indicazioni geografiche (Ig): - il problema degli effetti negativi per i Pvs determinati dai sussidi al cotone agli agricoltori dei paesi sviluppati era stato posto a Cancun da un gruppo di quattro paesi produttori (Benin, Burkina Faso, Ciad e Mali) (15). Contrariamente a quanto richiesto da questi paesi che avrebbero desiderato aprire un dossier a parte da gestire con alta priorità - si è deciso che la questione venga affrontata all’interno del negoziato agricolo, anche se si sottolinea che ciò dovrebbe essere fatto in modo “ambizioso, rapido e specifico”; - nell’allegato relativo all’agricoltura, le indicazioni geografiche sono incluse tra le questioni “di interesse” su cui non si è trovato un accordo; nella parte generale, invece, esse 4.2.2 Gli altri punti dell’accordo-quadro Per quanto riguarda i punti dell’accordo-quadro non riguardanti l’agricoltura, i negoziati sull’accesso al mercato per i prodotti non agricoli erano rimasti a lungo bloccati, secondo alcuni, a seguito delle difficoltà incontrate nelle trattative agricole. Il testo concordato a Ginevra ricalca quindi da vicino la bozza di accordo che era stata predisposta a Cancun, con la sola aggiunta di un paragrafo iniziale che ricorda la necessità di ulteriori negoziati sulla formula della riduzione tariffaria, sulla fissazione delle linee tariffarie non ancora vincolate, sugli elementi di flessibilità di cui dovrebbero beneficiare i Pvs e sui settori in cui si potrebbe procedere ad una liberalizzazione completa: in pratica, su tutte le questioni ancora aperte. (15) Come si è già ricordato, a Cancun questi quattro paesi africani avevano chiesto l’eliminazione di tutti i sussidi entro il 2006 e l’introduzione di un meccanismo transitorio per la compensazione delle perdite causate da tali sussidi ai propri produttori. 25 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto sono menzionate nel paragrafo relativo all’implementazione di accordi già esistenti, per ricordare la necessità di continuare le consultazioni sull’eventuale estensione della protezione delle indicazioni geografiche prevista dall’articolo 23 dell’Accordo Trips ai prodotti diversi da vini e liquori. vrebbero dovuto essere i contenuti del documento di Modalities previsto dall’agenda di Doha, sui quali già nel marzo 2003 non si era riusciti a raggiungere un accordo. Proprio a causa dei molti nodi irrisolti presenti nell’intesa raggiunta nel luglio 2004, i negoziati dei dodici mesi successivi sono andati avanti fra mille difficoltà, facendo registrare ben pochi progressi sostanziali. Con l’obiettivo di giungere ad una “prima approssimazione” delle Modalities entro il luglio 2005, l’ambasciatore neozelandese Tim Groser, Presidente del gruppo negoziale sull’agricoltura, ha impegnato i paesi membri in un’intensa attività negoziale. Nel corso della seconda metà del 2004 vi sono state tre “settimane agricole” (6-8 ottobre, 15-19 novembre e 13-17 dicembre) più una serie di riunioni formali ed informali della Commissione agricoltura. Successivamente, nel corso del 2005, i paesi membri si sono incontrati quasi ogni mese: 7-11 febbraio, 14-18 marzo, 13-19 aprile, 30 maggio-3 giugno e 11-15 luglio. Inoltre, nei primi sei mesi del 2005, ci sono state ben quattro “mini-ministeriali” (cioè riunioni dei Ministri di un sottoinsieme dei paesi membri del Wto): a Davos (Svizzera) in gennaio, a Mombasa (Kenya) in marzo, a Parigi (Francia) in maggio e a Dalian (Cina) in luglio. Nonostante lo sforzo profuso, l’unico risultato concreto raggiunto entro il luglio 2005, che pure ha richiesto diversi mesi di dure trattative, è stato l’accordo sulle modalità di calcolo degli equivalenti ad valorem dei dazi specifici, reso complicato dalla obiettiva difficoltà di trovare dati affidabili sui prezzi mondiali di riferimento necessari per il calcolo stesso. In materia di accesso al mercato, i paesi membri continuano discutere sulla struttura che dovrà avere la formula di riduzione delle tariffe, e sugli elementi di flessibilità di cui potranno beneficiare i paesi sviluppati e in via di sviluppo. 4.3 Dall’accordo di luglio 2004 alla vigilia della conferenza di Hong Kong L’accordo-quadro del luglio 2004 tenta di risolvere i conflitti sui quali si era registrato il fallimento a Cancun: quello sui temi di Singapore e quello sulle questioni agricole. Sul primo punto si è deciso di includere in questo round di negoziati solo uno dei quattro temi di Singapore, quello relativo alla “facilitazione del commercio”, cioè alle regole per l’accelerazione delle operazioni di sdoganamento e rilascio dei beni importati. Per quanto riguarda la parte agricola, oltre all’importanza politica di un accordo che ha rilanciato il negoziato, scongiurando il pericolo di una crisi istituzionale del Wto, si possono enfatizzare le novità che esso introduce: il downpayment; la regolamentazione del sostegno prodotto per prodotto; la fine dei sussidi all’esportazione; l’esenzione da ogni impegno per i Pma e il trattamento speciale e differenziato per i Pvs; la “visibilità” data alla questione del cotone, sia pure all’interno del negoziato agricolo e non come punto a sé stante. Inoltre, va sottolineata la capacità di tenuta delle nuove alleanze tra Pvs emerse a Cancun e il fatto che esse abbiano sancito il definitivo tramonto del duopolio UsaUe. Tuttavia, va evidenziato che i contenuti dell’accordo-quadro sul negoziato agricolo risultano assai meno specifici e vincolanti di quanto a- 26 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Sul fronte del sostegno interno, dopo aver deciso che gli impegni di riduzione saranno stabiliti per fasce di paesi, si è aperta la discussione sulla classificazione dei paesi nelle diverse fasce. A questo proposito sono importanti, poiché in grado di influenzare il negoziato in corso, anche gli esiti di due dispute recentemente concluse nell’ambito del Wto: quella intentata contro i sussidi degli Stati Uniti per il cotone e quella contro i sussidi dell’Unione Europea per lo zucchero. Infine, anche nel caso del capitolo negoziale apparentemente meno controverso, ovvero quello relativo ai sussidi alle esportazioni, per i quali si è già convenuto di eliminare, entro una data da stabilire, tutte le forme di sussidio – diretto e indiretto – rimangono ancora da definire le nuove regole per le imprese di Stato e gli aiuti alimentari. Peraltro, proprio su questo punto alcuni paesi dell’Ue – Francia in testa – hanno criticato la strategia negoziale della Commissione, in quanto avrebbe “abbassato la guardia” sui sussidi all’export senza ottenere adeguate e concrete contropartite. Alla luce di queste difficoltà, non è affatto sorprendente che non si sia riusciti a rispettare la scadenza di luglio per arrivare ad un accordo di massima sulle Modalities da approvare in occasione della Conferenza di Hong Kong, in programma dal 13 al 18 dicembre 2005. Infatti, la distanza che ancora a luglio 2005 si registrava fra le posizioni in campo era tale che il Presidente Groser non ha ritenuto opportuno tentare di predisporre un documento che facesse il punto sullo stato del negoziato, per facilitarne il riavvio dopo la pausa estiva. Più in generale, un accordo appare ancora abbastanza lontano anche in altri importanti capitoli del negoziato: accesso al mercato per i prodotti non agricoli e i servizi; “trattamento speciale e differenziato” per i Pvs; iniziativa sul coto- ne; istituzione di un registro internazionale per le denominazioni di origine di vini e alcolici, ed eventuale avvio di negoziati per l’estensione di un simile registro anche ad altri prodotti agroalimentari. Da più parti si sottolinea come gli ostacoli incontrati per il raggiungimento di un accordo su questi temi siano dovuti agli scarsi progressi registrati nelle trattative agricole; d’altra parte, vi è chi ritiene che le difficoltà del negoziato in agricoltura, come già accaduto in passato, possano rappresentare una scusa piuttosto che la vera causa di un eventuale fallimento della Conferenza di Hong Kong. Esistono, infatti, autentici e profondi motivi di disaccordo anche negli altri settori, e poiché questi hanno una rilevanza economica nettamente maggiore del settore agricolo è quantomeno dubbio che quest’ultimo possa effettivamente rappresentare la condizione essenziale per una positiva evoluzione dei negoziati dell’intero Doha round. Il tempo a disposizione prima della Conferenza ministeriale di Hong Kong è poco, soprattutto se si considera il numero, l’importanza e la complessità delle questioni da risolvere, oltre alle divergenze tra i principali attori negoziali. A complicare le cose, all’inizio di agosto 2005, il Presidente del gruppo negoziale sull’agricoltura, Tim Groser, ha deciso di candidarsi al parlamento ed è stato sostituito da Crawford Falconer nel ruolo di ambasciatore della Nuova Zelanda presso il Wto. Falconer ha assunto anche la presidenza del gruppo negoziale agricoltura, ma questo cambio della guardia pochi mesi prima della Conferenza di Hong Kong certamente non aiuta, anche perché a Groser venivano unanimemente riconosciuti una notevole esperienza e lo sforzo effettuato per migliorare la trasparenza e l’efficienza nella gestione delle trattative. L’andamento delle trattative degli ultimi due o tre anni non autorizza certo ad essere ottimisti 27 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Box 3 PROPOSTA USA SULLE QUESTIONI AGRICOLE NEL WTO (10 OTTOBRE 2005) Articolazione della proposta in due fasi: - Fase 1: riduzione significativa in 5 anni delle tariffe e delle misure di sostegno interno distorsive del commercio; eliminazione completa dei sussidi alle esportazioni; - Fase 2: nei 5 anni successivi, completa eliminazione di ciò che resta delle politiche distorsive del commercio agricolo. Accesso al mercato - Suddivisione delle tariffe in quattro fasce (0-20%, 20%-40%, 40%-60%, oltre 60%) con riduzioni progressive dal 55% per le tariffe più basse al 90% per le tariffe più alte. - Adozione di un tetto tariffario del 75%. - Possibilità di deroghe per “prodotti sensibili”, per non più dell’1% delle linee tariffarie; compensazione per le minori riduzioni delle tariffe tramite estensione delle quote a tariffa ridotta. - Trattamento speciale e differenziato per i Pvs con tagli tariffari inferiori e periodi di implementazione più lunghi. Sussidi alle esportazioni Adozione entro il 2010 delle seguenti misure: - Eliminazione di tutti i sussidi alle esportazioni di prodotti agricoli. - Disciplina dei programmi di credito alle esportazioni agricole in linea con le ordinarie pratiche commerciali; durata massima dei crediti pari a 180 giorni. - Nuova disciplina per le esportazioni delle imprese commerciali di Stato per: ridurne il potere monopolistico sulle esportazioni, proibire l’uso dei sussidi alle esportazioni, aumentare gli obblighi in materia di trasparenza degli scambi. - Eliminazione delle tasse discriminatorie sull’export che incentivano l’esportazione dei prodotti trasformati. - Disciplina degli aiuti alimentari volta ad impedirne l’uso come strumenti surrettizi di esportazione; rimozione degli ostacoli per l’invio di aiuti di emergenza. Sostegno interno Riduzioni significative, nell’arco di 5 anni, del sostegno interno distorsivo per fasce, con tagli maggiori per i paesi collocati nelle fasce più alte. - Riduzione del 60% del livello aggregato del sostegno Usa; introduzione di tetti al sostegno specifico per prodotto sulla base del periodo 1999-2001. - Tetto massimo per la scatola blu al 2,5% del valore della produzione agricola. - Riduzione del 50% (dal 5% al 2,5%) del sostegno che gode dell’esenzione de minimis. - Riduzione del 53% dell’insieme del sostegno interno distorsivo (scatola gialla, scatola blu e de minimis) degli Usa. - Riduzione della misura aggregata del sostegno (scatola gialla) di Ue e Giappone dell’83% e dell’insieme del sostegno interno distorsivo del 75% per l’Ue e del 53% per il Giappone. - Nessun tetto alla scatola verde e nessuna variazione significativa nei criteri di classificazione delle politiche che vi rientrano. - Introduzione di una “clausola di pace” per evitare contenziosi sulle misure di sostegno all’agricoltura conformi alle regole adottate. Fonte: Office of the United States Trade Representative, Facts on Doha Round, ottobre 2005, disponibile sul sito www.ustr.gov 28 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Box 4 PROPOSTA UE SULLE QUESTIONI AGRICOLE NEL WTO (10 OTTOBRE 2005) Accesso al mercato - Suddivisione delle tariffe in quattro fasce (0-30%, 30%-60%, 60%-90%, oltre 90%) con tassi di riduzione crescenti (dal 20% al 50%) al crescere delle tariffe. - Tetti per le tariffe del 100% per i paesi sviluppati e del 150% per i Pvs. - Impegno ad usare in modo contenuto e ben regolamentato le deroghe per la riduzione delle tariffe in caso di prodotti sensibili, per non più dell’8% delle linee tariffarie; disponibilità a prevedere l’espansione delle quote a tariffa ridotta per tali prodotti. - Legame diretto degli impegni in materia di accesso al mercato con il progresso dei negoziati sulle indicazioni geografiche: richiesta di intensificare l’attività negoziale sul registro multilaterale per le indicazioni geografiche e di raggiungere ad Hong Kong accordi sull’estensione dei negoziati anche a prodotti ancora non oggetto di tutela. Sussidi alle esportazioni - Rinnovo dell’impegno formalizzato nel 2004 per l’eliminazione dei sussidi alle esportazioni, purché seguito dagli altri paesi che utilizzano forme di sostegno alle esportazioni. - Proposta di negoziare ad Hong Kong un percorso di progressiva riduzione del sostegno alle esportazioni e una data entro la quale arrivare alla loro completa eliminazione. Sostegno interno - Suddivisione dei paesi in fasce in base al livello di sostegno erogato con riduzioni maggiori al crescere del livello di sostegno; collocazione della Ue nella fascia di sostegno più alta, per la quale si propone una riduzione della misura aggregata del sostegno del 70% (60% per gli Usa). - Riduzione del 65% (o anche maggiore) del sostegno che gode dell’esenzione de minimis. - Disponibilità ad accettare l’introduzione di un tetto massimo alla scatola blu anche inferiore al 5% previsto dall’accordo-quadro del luglio 2004. - Impegno a negoziare tetti massimi per il sostegno specifico per prodotto. Fonte: Commissione europea, Doha Round: Statement of EU conditional negotiating proposals - with explanatory annotations, Memo/05/357, Bruxelles, 10 ottobre 2005; AgraEurope, n. 2178, 14 ottobre 2005. sul possibile esito della Conferenza di Hong Kong, ma va sottolineato che la ripresa dei negoziati dopo la pausa estiva ha fatto registrare, insieme ad una notevole accelerazione, alcune importanti novità. La prima mossa l’aveva fatta il gruppo G20, che già in occasione della mini-ministeriale di Dalian, aveva presentato una proposta sull’accesso al mercato: il punto più controverso della trattativa agricola e comunque quello a cui il gruppo è maggiormente interessato. Successivamente, nel corso della mini-ministeriale che si è svolta a Zurigo lo scorso 10 ottobre, anche Usa e Ue, in sequenza, hanno messo sul tavolo le loro proposte “complessive” in materia agricola (vedi box 3 e 4). A queste, ha fatto seguito la pronta risposta del G20 che, il 12 ottobre, ha presentato una propria posizione (vedi box 5). In essa il G20, oltre a rivedere le proposte di luglio sull’accesso al mercato, aggiunge indicazioni in materia di sussidi all’esportazioni e sostegno interno. Come si vede, la differenza tra le posizioni è 29 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Box 5 PROPOSTA DEL G20 SULLE QUESTIONI AGRICOLE NEL WTO (12 OTTOBRE 2005) Accesso al mercato - Riduzione delle tariffe mediante un approccio per fasce in base al seguente schema: Paesi sviluppati Pvs Fasce Riduzioni Fasce Riduzioni Da 0 a 20 % 45% da 0 a 30% 25% tra 20% e 50% 55% tra 30% e 80% 30% tra 50% e 75% 65% tra 80 % e 130 % 35% oltre 75% 75% oltre 130% 40% - Riduzione media delle tariffe: 54% minimo per i paesi sviluppati; 36% massimo per i Pvs. - Tetti per le tariffe del 100% per i paesi sviluppati e del 150% per i Pvs. Sussidi alle esportazioni - Possibilità per i Pvs di adottare misure di ritorsione nei confronti di sussidi alle esportazioni dei paesi sviluppati. Sostegno interno - Riduzione dell’insieme del sostegno interno distorsivo (scatola gialla, scatola blu e de minimis) dei paesi sviluppati in tre fasce: al di sotto di 10 miliardi di $ Usa, riduzione del 70%; tra 10 e 60 miliardi di $ Usa, riduzione del 75%; oltre 60 miliardi di $ Usa, riduzione dell’80% (la Ue ricade nella fascia più alta; gli Usa nella seconda fascia). - Riduzione del sostegno della scatola gialla in tre fasce: al di sotto di 15 miliardi di $ Usa, riduzione del 60%; tra 15 e 25 miliardi di $ Usa, riduzione del 70%; oltre 25 miliardi di $ Usa, riduzione dell’80% (l’Ue ricade nella fascia più alta e, anche in questo caso, gli Usa ricadono nella seconda fascia). - Nessuna riduzione per la scatola gialla dei Pvs. ancora significativa - forse anche maggiore di quanto possa apparire dal confronto quantitativo dei numeri contenuti nelle diverse proposte - ma la trattativa appare finalmente incamminata nella giusta direzione. I principali attori, infatti, sembrano aver preso atto che l’approccio seguito in precedenza – quello di negoziare ciascun aspetto dell’accordo separatamente e in sequenza – difficilmente avrebbe prodotto risultati significativi e sicuramente non avrebbe consentito alcun accordo in vista della scadenza di dicembre. Inoltre, cosa ancora più importante, essi sembrano condividere l’impianto della trattativa, in termini di cosa trattare e con quali criteri farlo. Riguardo a quest’ultimo aspetto le differenze più rilevanti che si riscontrano nelle proposte di Usa e Ue sono due. Sul versante della proposta Usa, ci si riferisce all’obiettivo generale, che viene assegnato all’intera trattativa agricola, articolato in due fasi successive: la prima, in cui ridurre in modo significativo tutte le politiche distorsive del commercio agricolo, e la se- 30 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto conda in cui completare tale processo, arrivando alla loro totale abolizione. Si tratta di un obiettivo troppo ambizioso per essere credibile; una richiesta molto forte che esula da quanto fin qui discusso nell’ambito del Doha round e sembra, piuttosto, un espediente tattico con cui “avvertire” i propri interlocutori (e forse anche la lobby agricola interna) che l’amministrazione Bush intende fare sul serio. Sul fronte della proposta Ue, va invece sottolineata l’inequivocabile fermezza con cui ci si riferisce alla difesa delle indicazioni geografiche come ad un punto irrinunciabile della piattaforma negoziale (16). Si tratta di un aspetto che finora era rimasto ai margini delle trattative, ma che riveste un’importanza strategica per gli interessi dell’agricoltura italiana. In relazione alle strategie dei diversi attori del negoziato, va infine sottolineato come la propo- sta del G20 sia stata presentata dal Gruppo come un tentativo di “mediazione” che, su diversi punti, si colloca effettivamente a metà strada tra le posizioni di Usa e Ue. Oltre a dimostrare l’intenzione di raggiungere un accordo, il fatto che il G20 assuma un ruolo di mediazione tra le due superpotenze la dice lunga sul nuovo assetto geo-politico dei negoziati multilaterali sul commercio. In conclusione, il quadro complessivo continua ad essere complicato, ma qualcosa si sta muovendo e le distanze sembrano meno incolmabili di quanto apparissero fino a poche settimane prima. Il negoziato si è rimesso in moto ed è attualmente in pieno svolgimento; l’esperienza del passato insegna che molto può accadere, sia in positivo che in negativo, nelle ultime frenetiche settimane prima della Conferenza ministeriale. (16) Nel discorso di Peter Mandelson, il Commissario responsabile del commercio estero, in occasione della presentazione della proposta dell’Ue si legge «Ciò che siamo pronti a fare per aumentare l’accesso ai nostri mercati agricoli è ovviamente legato al soddisfacimento dei nostri interessi come esportatori, anche in agricoltura. Per questo consideriamo necessari risultati significativi nell’area della difesa delle indicazioni geografiche. Intendiamo pertanto aprire subito una trattativa sul Registro, in modo da raggiungere ad Hong Kong un chiaro accordo per iniziare immediati negoziati sulla estensione del Registro stesso (…)». 31 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Anania G., “Il negoziato agricolo del Wto: cosa ci aspetta?”, Campagna Amica, ottobre 2004. De Filippis F., “Il negoziato riparte quasi da zero”, Campagna Amica, marzo 2004a. De Filippis F., “Ue e Wto: riparte il negoziato”, Campagna Amica, giugno 2004b. De Filippis F., “Il negoziato Wto riparte da un accordo quadro”, Campagna Amica, settembre 2004c. De Filippis F., L. Salvatici (a cura di): Wto e agricoltura prima e dopo la Conferenza di Cancun, Quaderni del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, n.3, ottobre 2003. Salvatici L., “Doha Development Agenda: l’accordo di luglio e le prospettive future del negoziato agricolo”, Agricoltura, Alimentazione, Economia, Ecologia (AE), Edizioni Lariser, Roma, in corso di pubblicazione. 33 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Appendice 1 CRONOLOGIA DEL NEGOZIATO AGRICOLO DEL DOHA ROUND Marzo 2000 - Avvio del nuovo negoziato agricolo - 45 proposte negoziali ufficiali, proposte specifiche del Gruppo di Cairns sui tre pilastri, attività dei Pvs in tema di scatola verde, accesso al mercato, trattamento speciale e differenziato. Novembre 2001 - Conferenza di Doha - La trattativa agricola rientra nel round complessivo dell’agenda di Doha e nel single undertaking. Obiettivo di concordare le Modalities entro il marzo 2003. Febbraio-Marzo 2003 - Prima e seconda bozza del documento di Stuart Harbinson sulle Modalities Documento di Stuart Harbinson che prevede una serie di impegni in materia di regolamentazione del sostegno interno, riduzione delle tariffe e graduale abolizione dei sussidi alle esportazioni. Rifiuto della proposta Harbinson da parte di tutti i paesi membri e stallo nelle trattative. Agosto 2003 - Testo congiunto Usa-Ue, documento G20 - Dopo il nuovo Farm Bill Usa (2002) e la riforma di medio termine dell’Ue (2003), viene elaborato un testo congiunto Usa-Ue per una bozza di accordo. Risposta dei Pvs guidati dal Brasile con il documento del G20. Settembre 2003 - Proposta di Carlos Perez del Castillo - Bozza di accordo avanzata da parte del Presidente del Consiglio generale del Wto, Perez del Castillo, nella forma di un sostanziale compromesso tra il testo Usa-Ue e il documento del G20. Settembre 2003 - Conferenza di Cancun - Forti contrasti tra i paesi sulla maggior parte dei temi negoziali, mancato accordo e fallimento della Conferenza. Novembre 2003 - Strategy paper dell’Ue - Documento dell’Ue con gli obiettivi da perseguire nel negoziato e le condizioni per farlo ripartire. Disponibilità dell’Ue a trattare sui temi di Singapore e sulla difesa delle indicazioni geografiche. Gennaio 2004 - Lettera di Robert Zoellick (Usa) - Disponibilità degli Usa a riprendere il negoziato e a fare un passo avanti nella eliminazione dei sussidi alle esportazioni e nella riduzione del sostegno interno. Rottura di fatto dell’alleanza Usa-Ue. Maggio 2004 - Lettera di Pascal Lamy e Franz Fischler (Ue) - Nuova posizione negoziale dell’Ue: rinuncia a tre temi di Singapore (si mantiene la richiesta di trattative solo sul tema della facilitazione del commercio) e disponibilità a trattare per abolire i sussidi alle esportazioni. Luglio 2004 - Accordo di luglio 2004 - Approvazione del Framework for Establishing Modalities in Agriculture. Maggio 2005 - Accordo di Parigi - Definizione delle modalità per il calcolo degli equivalenti ad valorem dei dazi specifici. Luglio 2005 - Mini-ministeriale di Dalian - Presentazione della proposta del G20 in materia di accesso al mercato. Settembre 2005 - Incontro ad alto livello di Parigi - Presentazione di una prima versione delle proposte di Usa e Ue in materia di accesso al mercato. Ottobre 2005 - Mini-ministeriale di Zurigo - Presentazione delle proposte “complessive” di Usa, Ue e G20 in materia agricola. 34 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Appendice 2 LA QUESTIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE Le indicazioni geografiche nei negoziati commerciali multilaterali territorio di un paese membro, o di una regione o località di quel territorio, quando una qualità, reputazione o altra caratteristica determinante di tale prodotto può essere attribuita essenzialmente all’origine geografica». Lo stesso articolo 22 dell’Accordo Trips chiarisce le motivazioni che devono indurre tutti i paesi membri a prevedere mezzi giuridici adeguati per tutelare le indicazioni di origine geografica. La tutela ha sostanzialmente lo scopo di impedire, nella designazione e presentazione di un prodotto, l’utilizzazione di tutti quei mezzi che indicano o suggeriscono che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d’origine, inducendo così in errore il consumatore; nonché di impedire tutti gli abusi nell’utilizzo delle indicazioni geografiche che costituiscono atti di concorrenza sleale. Gli articoli 23 e 24 dell’Accordo attribuiscono alle indicazioni geografiche relative a vini e bevande alcoliche una protezione accresciuta e rafforzata che, infatti, scatta anche se una utilizzazione abusiva non rischia di indurre in errore il consumatore o creare concorrenza sleale, sia pure con alcune eccezioni in tal senso (1). Inoltre, si prevede l’apertura di un negoziato ad hoc per l’istituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche di vini e bevande alcoliche. Gli aspetti dell’Accordo Trips che assumono rilevanza per il settore agricolo e agroalimentare sono due. In primo luogo, l’individuazione a livello internazionale di una definizione condivisa di “indicazione geografica”, in piena sintonia Nella storia dei negoziati commerciali multilaterali, il tema relativo alla tutela delle indicazioni geografiche è stato affrontato per la prima volta dall’Accordo Trips (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights), sottoscritto nel 1994 al termine dell’Uruguay round del Gatt, che ha introdotto anche in questo campo alcuni principi fondamentali come quello di non discriminazione (clausola della nazione più favorita). Dal 1994 ad oggi la protezione delle indicazioni geografiche ha assunto sempre maggiore importanza, in concomitanza con la necessità di garantire eque possibilità di competizione ai prodotti con una reputazione e una qualità strettamente legate alla loro origine geografica e territoriale. Al riguardo, l’obiettivo è evitare che informazioni errate possano trarre in inganno i consumatori e, di conseguenza, che prodotti ottenuti in aree geografiche diverse beneficino di un vantaggio competitivo e di una rendita connessa ad una reputazione immeritata. La terza sezione dell’Accordo Trips è interamente dedicata alla tutela delle indicazioni di origine; in particolare gli articoli 22, 23 e 24 definiscono le regole generali e la base giuridica in materia. L’articolo 22 definisce le indicazioni geografiche come quelle «indicazioni che servono a identificare un prodotto come originario di un (1) Le eccezioni riguardano le indicazioni divenute nomi generici e le indicazioni già registrate come marchi di fabbrica o di commercio. 35 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto con la normativa comunitaria (2). In secondo luogo, appare significativo l’esplicito impegno delle parti contraenti a negoziare l’istituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche per i vini. Prendendo ad esempio tale impegno, nell’ambito dei negoziati attualmente in corso, alcuni paesi, tra cui l’Ue, propongono di allargare l’eventuale registro a tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari. Le questioni dibattute, e ancor oggi irrisolte, nell’ambito dei negoziati in corso riguardano essenzialmente: la creazione del registro multilaterale per i vini e le bevande alcoliche; “l’estensione” del livello “più elevato” di protezione (articolo 23.4 dell’Accordo Trips) ad altri prodotti a denominazione di origine. La Dichiarazione ministeriale di Doha conteneva l’impegno delle parti a negoziare la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini e le bevande alcoliche entro la quinta Conferenza ministeriale di Cancun (settembre 2003), mentre era assai più vaga riguardo ad una eventuale “estensione” del registro ad altri prodotti. Al riguardo, la Dichiarazione invitava comunque il Consiglio Trips a decidere in merito entro il febbraio 2002. Dunque, il mandato di Doha riguarda con certezza solamente l’istituzione del registro multilaterale per vini e bevande alcoliche, ovvero l’applicazione di una decisione già concordata nell’ambito dell’Uruguay round del 1994. In ogni caso, tutte le scadenze sono saltate, come del resto è avvenuto per l’intera Agenda di Doha, e non si è ancora riusciti a trovare un accordo a causa delle divergenze degli Stati membri su questioni chiave, come il valore legale da attribuire al registro e le modalità di partecipazione allo stesso. Le posizioni negoziali dei membri del Wto sulle indicazioni geografiche In base alle argomentazioni presentate durante le trattative, le posizioni negoziali dei membri del Wto sulla costituzione del registro multilaterale per vini e bevande alcoliche possono essere ricondotte a due impostazioni. Un primo gruppo di paesi, composto da Argentina, Australia, Colombia, Costarica, San Salvador, Usa, Guatemala, Giappone, Namibia, Nuova Zelanda, Filippine, Repubblica Dominicana, Canada e Cile, spinge per un sistema volontario di notifica delle indicazioni di origine che verrebbero registrate in una apposita banca dati. I governi che decidono di partecipare al sistema dovrebbero consultare tale banca dati per prendere le decisioni relative alla protezione da accordare alle indicazioni geografiche, mentre gli altri membri del Wto sarebbero solamen- (2) L’articolo 2 del regolamento (Ce) n. 2081/92 relativo alla tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari dell’Unione Europea stabilisce infatti che: 1. La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata; b) “indicazione geografica”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata. 36 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto te “incoraggiati” a consultare la banca dati in questione ma senza alcun obbligo al riguardo. Dall’altra parte troviamo la proposta dell’Ue, sostenuta da una comunicazione di Bulgaria, Cipro, Georgia, Islanda, Ungheria, Malta, Mauritius, Moldavia, Nigeria, Repubblica Ceca e Slovacchia, Romania, Slovenia, Sri Lanka, Svizzera e Turchia, in cui si sostiene che l’iscrizione nel registro multilaterale rappresenti una sorta di “presunzione” del fatto che l’indicazione geografica debba essere protetta in tutti gli altri paesi, trasferendo su questi ultimi, qualora volessero mettere in dubbio la legittimità della protezione, l’onere della prova. La proposta Ue prevede la possibilità di opporsi alla registrazione di nomi che si ritiene siano diventati generici, ma tale opposizione deve essere esercitata entro 18 mesi dalla notifica. A queste due posizioni estreme si aggiungono la proposta dell’Ungheria per l’istituzione di un sistema di arbitraggio; mentre Hong Kong e Cina, nel tentativo di arrivare ad un compromesso, propongono che la registrazione di una indicazione di origine costituisca una “presunzione” meno vincolante rispetto a quanto richiesto dall’Ue. Tra le questioni ancora aperte vanno segnalati, oltre agli effetti giuridici dell’iscrizione nel registro, i costi legati alla partecipazione e gli obblighi esistenti per i paesi che decidono di non partecipare. Si tratta, quindi, di un negoziato assai complesso in cui, sebbene vi siano state anche proposte che hanno cercato di favorire una mediazione (come quella avanzata da Cina e Hong Kong), si confrontano le due posizioni precedentemente delineate. In vista della quinta Conferenza ministeriale di Cancun, il Presidente del Consiglio Trips a- veva preparato una bozza di proposta per l’istituzione del registro, che indicava le differenti opzioni: una prima opzione, corrispondente alla posizione “americana”, avrebbe creato un sistema sostanzialmente facoltativo senza obblighi stringenti; una seconda, corrispondente alle proposte dell’Unione Europea, avrebbe creato una “presunzione” in favore dei prodotti registrati. Nell’ambito di questa seconda opzione, si prendeva poi in considerazione la possibilità di istituire un organo arbitrale per la risoluzione delle controversie. In occasione della Conferenza di Cancun l’intero capitolo delle indicazioni geografiche ha ricevuto scarsa attenzione, venendo incluso nell’ampio novero delle questioni relative all’“implementazione” degli accordi sottoscritti al termine dell’Uruguay round. Rispetto alle trattative sulla tutela delle indicazioni geografiche, l’accordo-quadro del luglio 2004 si limita a riaffermare l’impegno dei membri del Wto a progredire nei negoziati sull’istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per vini e bevande alcoliche secondo il mandato di Doha. Nei mesi successivi non si sono fatti molti passi in avanti, tant’è che il rapporto del Presidente del Trade Negotiations Committee al Consiglio generale del 28 luglio 2005 (3) si limita ad osservare che non ci sono state evoluzioni in merito ai temi dell’“implementazione” degli accordi, e in particolare sul tema delle indicazioni di origine geografica. Relativamente al comparto vini e bevande alcoliche, va segnalato che il 14 settembre 2005 l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale “iniziale” sul vino (vedi box), volto a proteggere le denominazioni (3) Documento TN/C/5 del 28 luglio 2005. 37 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Box L’ACCORDO SUL COMMERCIO DI VINI FRA USA E UE DEL 15 SETTEMBRE 2005 Gli impegni previsti dall’accordo in materia di commercio di vini fra Usa e Ue sono i seguenti: - gli Usa e l’Ue riconoscono espressamente alle rispettive denominazioni vinicole lo status di “denominazione di origine”; - gli Usa modificheranno con un apposita legge (da presentare al Congresso) lo status di 17 denominazioni vinicole europee (fra le principali: Borgogna, Champagne, Chianti, Marsala e Porto) che attualmente sono considerate “semigeneriche” negli Stati Uniti. La stessa legge ne limiterà l’uso sul territorio statunitense; - gli Usa accettano i principi fondamentali delle norme comunitarie sull’etichettatura impegnandosi a risolvere le controversie per via bilaterale anziché tramite i meccanismi di risoluzione delle controversie del Wto; - l’Ue riconosce le pratiche enologiche statunitensi vigenti non oggetto di deroga comunitaria per le 17 denominazioni per le quali gli Usa si impegnano a cambiare lo status di semigeneriche; - le esportazioni vinicole comunitarie (anche quelle con titolo alcolometrico superiore al 7%) sono esentate dal rispetto delle norme in materia di certificazione adottate negli Usa nel 2004. Un’analoga semplificazione verrà adottata dall’Ue per le 17 denominazioni il cui status di semigeneriche verrà modificato dagli Usa. L’accordo è definito “iniziale” perché entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore saranno avviati negoziati per un accordo più approfondito su indicazioni geografiche, denominazioni di origine, uso delle menzioni tradizionali, pratiche enologiche, vino a basso contenuto di alcool. dei vini comunitari. Secondo alcuni, tale accordo potrebbe avere riflessi positivi sulle trattative per la tutela delle Ig in ambito Wto e va quindi accolto con favore. Tuttavia, va anche precisato che si tratta soltanto di un positivo avvio di negoziati che non deve tradursi in un indiscriminato “via libera” per pratiche enologiche controverse, in cambio di insufficienti concessioni sul piano della tutela delle denominazioni di origine dalle imitazioni. L’accordo, infatti, rafforza la tutela per Marsala e Chianti ma non dirime ancora le questioni relative alla protezione di numerosi altri vini italiani ed europei oggetto di agropirateria negli Stati Uniti. Per quanto concerne l’estensione del livello di protezione più elevato (art. 23.4 dell’Accordo Trips) ad altri prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche, la questione appare, se possibile, ancora più complessa. Infatti, non vi è neanche accordo sull’esistenza di un mandato a negoziare tale estensione, in quanto esistono diverse interpretazioni riguardo al testo della Dichiarazione di Doha. L’accordo del luglio 2004 autorizzava il Direttore generale a proseguire le consultazioni in materia, ma il rapporto presentato dal Direttore al Consiglio il 28 luglio 2005 continua a registrare lo stallo delle negoziazioni. Si legge infatti nel documento che progressi nella direzione desiderata di una soluzione «non sono stati possibili a causa delle posizioni divergenti e cristallizzate delle delegazioni, in particolare sulla questione dell’estensione delle indicazioni geografiche». Le posizioni in campo sono quindi fortemente contrapposte e pare difficile ipotizzare il raggiungimento di un compromesso in tempi brevi. I fautori dell’estensione della protezione più elevata (Ue e paesi come Cina, Ungheria, Kenya, Nigeria, Pakistan, Svizzera, Tailandia, Turchia e molti altri, detti gli “Amici delle Ig”) sostengono 38 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto che ciò rappresenta una necessità assoluta per poter meglio commercializzare i propri prodotti di qualità a denominazione di origine, oggetto di continue azioni di “usurpazione” che causano non pochi danni economici e di immagine ai produttori e ingenerano confusione nei consumatori. In particolare gli “Amici delle Ig”, in una comunicazione del 9 luglio 2003 (4), affermano che «le indicazioni geografiche sono diritti di proprietà allo stesso titolo dei marchi di fabbrica o di commercio, dei disegni e modelli industriali e dei brevetti» e che non dovrebbe esservi «alcuna discriminazione tra categorie di prodotti circa l’ottenimento di una protezione efficace». Aggiunge il documento che «non c’è alcuna ragione commerciale, economica o giuridica per limitare la protezione efficace alle sole indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche», perché «l’estensione significa semplicemente accordare la protezione garantita dall’articolo 23 dell’accordo Trips a tutti gli altri prodotti». Inoltre, «l’estensione non obbligherà ad adottare nuove regolamentazioni nazionali perché l’articolo 23 dell’Accordo Trips lascia ai membri la scelta dei mezzi per applicare la protezione» e per la sua adozione «sarà sufficiente apportare piccole modifiche al testo dell’articolo 23 e alcuni cambiamenti al testo dell’articolo 24 dell’Accordo Trips». Gli oppositori (Usa, Australia, Argentina, Canada, Taipei, Colombia, Panama, El Salvador, Cile, Ecuador, Repubblica Dominicana, Guatemala, Honduras e Nuova Zelanda) non si sentono affatto degli “usurpatori” (a volte l’uso di un determinato nome risale all’arrivo dei primi colonizzatori), fanno notare i possibili costi derivanti da una protezione più elevata e segnalano anche il rischio che si finisca per introdurre in modo surrettizio nuove forme di protezionismo. A inasprire tale contrapposizione si aggiunge la richiesta dell’Ue di avviare, parallelamente al negoziato in sede Trips, una discussione nell’ambito dell’Accordo sull’Agricoltura in materia di protezione di specifiche indicazioni di origine di alcuni prodotti agricoli regionali di qualità. A tale riguardo, nell’ambito del negoziato sull’agricoltura, gli allora 15 Stati membri dell’Unione Europea avevano stilato, in vista della Conferenza ministeriale di Cancun, un elenco di 41 prodotti regionali di qualità (5) i cui nomi si vogliono “recuperare” e “tutelare”. La necessità di “recuperare” deriva dal fatto che alcune denominazioni sono ormai legalmente utilizzate (e a volte depositate come marchi) da anni in alcuni paesi. In questi casi, un accordo nell’ambito del Trips non metterebbe in discussione i diritti acquisiti; mentre un accordo nell’ambito del negoziato agricolo avrebbe una valenza diversa: nell’ambito di uno scambio complessivo, infatti, ogni governo si impegna a far rispettare ai produttori nazionali le decisioni prese. Le dispute Wto in materia di indicazioni geografiche Per concludere il quadro delle questioni aperte in tema di indicazioni geografiche va ricordato che esso è stato oggetto anche di due dispute in sede Wto, poi unificate nel corso del tem- (4) Documento TN/C/W/14/Add. 2. (5) Si tratta di prodotti europei di comprovata qualità, delle cui denominazioni si fa continuamente abuso in tutto il mondo. Ben 14 prodotti di quest’elenco sono italiani. Solo per citare alcuni dei più noti, ma anche dei più utilizzati, si ricordano: il Prosciutto di Parma, il Prosciutto San Daniele, il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il Pecorino Romano, la Mozzarella di Bufala campana e la Mortadella di Bologna. Senza dimenticare gli importanti prodotti viticoli, i fiori all’occhiello della nostra viticoltura, come il Chianti, le Grappe di Barolo e il Marsala. 39 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto po in un solo procedimento, tenuto conto della omogeneità dell’argomento trattato. Gli Usa hanno chiesto di avviare le consultazioni con l’Ue in relazione al regolamento comunitario (Ce) n. 2081/92 concernente la protezione delle denominazioni di origine. Secondo gli Stati Uniti la politica Ue in materia non riconosce né tutela in maniera adeguata i diritti dei marchi commerciali già esistenti prima dell’entrata in vigore dello stesso regolamento, violando le norme dell’Accordo Trips (6). Il 4 aprile 2003 gli Stati Uniti hanno integrato la precedente richiesta di consultazioni, sostenendo che il regolamento (Ce) n. 2081/92 rende difficoltoso l’accesso al sistema a Stati terzi rispetto all’Unione, in violazione del principio di non discriminazione fra produttori nazionali ed esteri (clausola del trattamento nazionale) riconosciuto sia dall’Accordo Trips che dal vecchio Gatt. Il 17 aprile 2003 anche l’Australia ha chiesto di avviare la procedura adducendo ulteriori motivazioni rispetto a quanto già espresso dagli Stati Uniti, come ad esempio la rigidità e farraginosità della procedura. Infine, nell’agosto del 2003 gli Stati Uniti e l’Australia hanno chiesto la costituzione di un nuovo panel, contestando quella parte del regolamento (Ce) n. 2081/92 che prevede la possibilità di estendere la protezione comunitaria anche alle fasi di condizionamento operate nella zona d’origine dei prodotti Dop e Igp (per esempio, la grattugiatura del Grana e l’affettamento del prosciutto), qualora sia previsto dal relativo disciplinare di produzione. Il panel è stato costituito congiuntamente nel 2004 e ha reso pubblica la propria relazione il 13 marzo 2005, nella quale si riconosce che il sistema di protezione delle Ig dell’Unione Europea è da considerarsi compatibile con gli obblighi Wto. Tuttavia, secondo il panel, la norma comunitaria che dà ai paesi extra Ue la possibilità di registrare una Ig solo se essi riconoscono pari protezione ai prodotti comunitari non è compatibile con il principio di non discriminazione tra produttori nazionali ed esteri. Infine, il panel ha ritenuto che i limiti entro cui l’Ue consente la coesistenza tra marchi commerciali preesistenti e Ig siano sufficientemente circoscritti. Il rapporto è stato adottato il 20 aprile 2005 e le parti si sono accordate su un “ragionevole periodo di tempo”, necessario per mettere in pratica le raccomandazioni ivi contenute. Tale periodo scade il 3 aprile 2006. (6) In particolare, gli Usa fanno riferimento al caso del marchio “Budweiser”, una birra prodotta in territorio americano che porta il nome di una località europea. 40 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Appendice 3 () PAESI E COALIZIONI * 1) GRUPPI STRUTTURALI DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E GEO-POLITICO Unioni doganali e aree di libero scambio Acp: Africa – Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Rep. Centroafricana, Rep. Democratica del Congo, Ruanda, Saõ Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe; Caraibi – Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Giamaica, Guyana, Haiti, Rep. Dominicana, Rep. Sudafricana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago; Pacifico – Figi, Kiribati, Papua Nuova Guinea, Salomone, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu Asean: Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Tailandia Caricom: Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Guyana, Giamaica, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos Islands (Membri osservatori del Caricom: Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bermuda, Isole Cayman, Colombia, Haiti, Messico, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Venezuela) Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay (Membri osservatori del Mercosur, ovvero Mercosur-plus: Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica) Nafta: Canada, Messico, Stati Uniti Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria Gruppi con struttura economica o geografica simile Unione Africana: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Rep. Centrafricana, Rep. Democratica del Congo, Rep. Sudafricana, Senegal, Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Gruppo dell’America Centrale: Honduras, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana Paesi meno avanzati (Pma): Angola, Bangladesh, Benin, Birmania, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Ciad, Etiopia, Gibuti, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Laos, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Nepal, Niger, Rep. Centrafricana, Rep. Democratica del Congo, Ruanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Salomone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia Pvs importatori netti di prodotti alimentari (Nfidc): Barbados, Botswana, Costa d’Avorio, Cuba, Egitto, Giamaica, Honduras, Kenya, Mauritius, Marocco, Pakistan, Perù, Rep. Dominicana, Saint Lucia, Senegal, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia, Venezuela Pvs Piccole Isole (Small Island Developing States, Sids): Barbados, Cuba, Dominica, Giamaica, Mauritius, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago 2) GRUPPI DI RAPPRESENTANZA IN SENO AL WTO Fip (Five Interested Parties): Australia, Brasile, India, Stati Uniti, Unione Europea Fip-plus: paesi membri del Fip con la partecipazione aggiuntiva di Argentina, Benin, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Malesia, Svizzera (i paesi aggiunti non partecipano sempre a tutte le riunioni) Quad (Quadrilatero): Canada, Giappone, Stati Uniti, Unione Europea New Quad: Stati Uniti, Unione Europea, Brasile, India (*) I paesi evidenziati in corsivo non sono ancora membri del Wto. 41 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto 3) COALIZIONI NEGOZIALI IN SENO AL WTO Coalizioni che presentano un’agenda negoziale comune G90 (coalizione di 64 paesi appartenenti a Unione Africana, Acp, Pma): Angola, Antigua e Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Birmania, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Gibuti, Dominica, Egitto, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Rep. Centrafricana, Rep. Democratica del Congo, Rep. Dominicana, Rep. Sudafricana, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Salomone, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe G20: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Egitto, India, Indonesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Filippine, Rep. Sudafricana, Tanzania, Tailandia, Venezuela, Zimbabwe G20 plus: paesi membri del G20 con la partecipazione aggiuntiva di Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perù (i paesi aggiunti non partecipano sempre a tutte le riunioni) G33: Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Cina, Congo, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Cuba, Filippine, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Mauritius, Madagascar, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Perù, Rep. Dominicana, Senegal, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad e Tobago, Turchia, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabwe Gruppo di Cairns: Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Filippine, Guatemala, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Paraguay, Rep. Sudafricana, Tailandia, Uruguay G10: Bulgaria, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Israele, Liechtenstein, Mauritius, Norvegia, Svizzera, Taipei Coalizioni che presentano una posizione congiunta su una questione negoziale specifica Iniziativa del Cotone: Benin, Burkina Faso, Ciad, Mali Non-trade concerns (Ntc): Barbados, Burundi, Cipro, Corea del Sud, Estonia, Figi, Giappone, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Mauritius, Mongolia, Norvegia, Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Saint Lucia, Slovenia, Svizzera, Trinidad e Tobago, Unione Europea Economie in Transizione (che hanno sponsorizzato documenti comuni): (1) G/AG/NG/W/56 (Sostegno interno): Albania, Bulgaria, Croazia, Georgia, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Mongolia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria (2) G/AG/NG/W/57 (Accesso al mercato): Bulgaria, Croazia, Estonia, Georgia, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria Gruppo European-EastAsian (che hanno sponsorizzato documenti comuni): (1) JOB(03)/167: Bulgaria, Corea del Sud, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Taipei (2) WT/MIN(03)/W/12: Bulgaria, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Taipei Gruppi di Pvs (che hanno sponsorizzato documenti comuni): (1) G/AG/NG/W/13 (Tsd e development box): Cuba, El Salvador, Haiti, Honduras, Kenya, Nicaragua, Pakistan, Rep. Dominicana, Sri Lanka, Uganda, Zimbabwe (2) G/AG/NG/W/14 (Scatola verde): Cuba, El Salvador, Haiti, Honduras, Kenya, Nicaragua, Pakistan, Rep. Dominicana, Sri Lanka, Uganda, Zimbabwe (3) G/AG/NG/W/37 (Accesso al mercato): Cuba, El Salvador, Haiti, Honduras, India, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rep. Dominicana, Sri Lanka, Uganda, Zimbabwe 42 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto 4) CLASSIFICAZIONE DEI PAESI NELLE PRINCIPALI COALIZIONI NEGOZIALI Paesi Adesione al Wto Gruppi e coalizioni di appartenenza Albania Angola Antigua e Barbuda Argentina Armenia Australia* Austria Bahrain Bangladesh Barbados Belgio* Belize Benin Birmania* Bolivia Botswana Brasile* Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada* Ciad Cile* Cina Cipro Colombia Congo Corea del Sud Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Estonia Figi Filippine Finlandia 8 settembre 2000 23 novembre 1996 Membro fondatore Membro fondatore 5 febbraio 2003 Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore 22 febbraio 1996 Membro fondatore 12 settembre 1995 31 maggio 1995 Membro fondatore Membro fondatore 1° dicembre 1996 3 giugno 1995 23 luglio 1995 13 ottobre 2004 13 dicembre 1995 Membro fondatore 19 ottobre 1996 Membro fondatore 11 dicembre 2001 30 luglio 1995 30 aprile 1995 27 marzo 1997 Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore 30 novembre 2000 20 aprile 1995 Membro fondatore Membro fondatore 21 gennaio 1996 30 giugno 1995 7 maggio 1995 10 aprile 1996 13 novembre 1999 14 gennaio 1996 Membro fondatore Membro fondatore Economie in Transizione Acp, Unione Africana, Pma, G90 Acp, Caricom, G90, G33 Mercosur, Fip-plus, G20, Cairns Fip, Fip-plus, Cairns Unione Europea Pma, G90 Acp, Caricom, Nfidc, Sids, G90, G33, Ntc Unione Europea Acp, Caricom, G90, G33 Unione Africana, Pma, Fip-plus, G90, G33 Asean, Pma, G90 Mercosur-plus, G20, Cairns Acp, Unione Africana, Nfidc, G90, G33 Mercosur, Fip, Fip-plus, New Quad, G20, Cairns Asean Economie in Transizione, G10 Acp, Unione Africana, Pma, G90, Cotone Acp, Unione Africana, Pma, G90, Ntc Asean, Pma, G90 Acp, Unione Africana, G90 Nafta, Fip-plus, Quad, Cairns Acp, Unione Africana, Pma, G90, Cotone Mercosur-plus, G20, Cairns Fip-plus, G20, G33 Unione Europea, Ntc Mercosur-plus, G20, Cairns Acp, G90 Fip-plus, G33, G10, Ntc Acp, Unione Africana, Nfidc, G90, G33 Mercosur-plus, G20, Cairns Economie in Transizione Nfidc, Sids, G90, G20, G33 Unione Europea Acp, Caricom, Sids, G90 G20 Unione Africana, Nfidc, G90, G20 G20 Unione Europea, Ntc Acp, G90, Ntc Asean, G20, G33, Cairns Unione Europea (*) L’asterisco contraddistingue i membri fondatori del Gatt. 43 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Francia* Gabon Gambia Georgia Germania Ghana Giamaica Giappone Gibuti Giordania Grecia Grenada Guatemala Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong, Cina India* Indonesia Irlanda Islanda Israele Italia Kenya Kirghizistan Kuwait Lesotho Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo* Macao, Cina Macedonia Madagascar Malati Maldive Malesia Mali Malta Marocco Mauritania Mauritius Messico Moldavia Mongolia Mozambico Namibia Nepal Nicaragua Niger Membro fondatore Membro fondatore 23 ottobre 1996 14 giugno 2000 Membro fondatore Membro fondatore 9 marzo 1995 Membro fondatore 31 maggio 1995 11 aprile 2000 Membro fondatore 22 febbraio 1996 21 luglio 1995 25 ottobre 1995 31 maggio 1995 Membro fondatore 30 gennaio 1996 Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore 21 aprile 1995 Membro fondatore Membro fondatore 20 dicembre 1998 Membro fondatore 31 maggio 1995 10 febbraio 1999 1° settembre 1995 31 maggio 2001 Membro fondatore Membro fondatore 4 aprile 2003 17 novembre 1995 31 maggio 1995 31 maggio 1995 Membro fondatore 31 maggio 1995 Membro fondatore Membro fondatore 31 maggio 1995 Membro fondatore Membro fondatore 26 luglio 2001 29 gennaio 1997 26 agosto 1995 Membro fondatore 23 aprile 2004 3 settembre 1995 13 dicembre 1996 Unione Europea Acp, Unione Africana, G90 Acp, Unione Africana, Pma, G90 Economie in Transizione Unione Europea Acp, Unione Africana, G90 Acp, Caricom, Nfidc, Sids, G90, G33 Fip-plus, Quad, G10, Ntc Acp, Unione Africana, Pma, G90 Unione Europea Acp, Caricom, G90, G33 G20, Cairns Acp, Unione Africana, Pma, G90 Acp, Unione Africana, Pma, G90 Acp, Caricom, G90, G33 Acp, Pma, G90, G33 Nfidc, G33 Fip, Fip-plus, New Quad, G20, G33 Asean, Fip-plus, G20, G33, Cairns Unione Europea G10, Ntc G10, Ntc Unione Europea Acp, Unione Africana, Nfidc, G90, G33 Economie in Transizione Acp, Unione Africana, Pma, G90 Unione Europea, Ntc G10, Ntc Unione Europea Unione Europea Acp, Unione Africana, Pma, G90, G33 Acp, Unione Africana, Pma, G90 Pma, G90 Asean, Fip-plus, Cairns Acp, Unione Africana, Pma, G90, Cotone Ntc, Unione Europea Unione Africana, Nfidc, G90 Acp, Unione Africana, Pma, G90 Acp, Unione Africana, Nfidc, Sids, G90, G33, G10, Ntc Nafta, G20 Economie in Transizione, G33, Ntc Acp, Unione Africana, Pma, G90, G33 Acp, Unione Africana, G90 Pma, G90 G33 Acp, Unione Africana, Pma, G90 44 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Nigeria Norvegia* Nuova Zelanda* Olanda* Oman Pakistan* Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Polonia Portogallo Qatar Regno Unito* Rep. Ceca* Rep. Centrafricana Rep. Dem. del Congo Rep. Dominicana Rep. Slovacca* Rep. Sudafricana* Romania Ruanda St. Kitts e Nevis St. Lucia St. Vincent e Gren. Salomone Senegal Sierra Leone Singapore Slovenia Spagna Sri Lanka* Stati Uniti d’America* Suriname Svezia Svizzera Swaziland Tailandia Taipei Tanzania Togo Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Uganda Ungheria Unione Europea Uruguay Venezuela Zambia Zimbabwe Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore 9 novembre 2001 Membro fondatore 6 settembre 1997 9 giugno 1996 Membro fondatore Membro fondatore 1° luglio 1995 Membro fondatore 13 gennaio 1996 Membro fondatore Membro fondatore 31 maggio 1995 1° gennaio 1997 9 marzo 1995 Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore 22 maggio 1996 21 febbraio 1996 Membro fondatore Membro fondatore 26 luglio 1996 Membro fondatore 23 luglio 1995 Membro fondatore 30 luglio 1995 Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore 1° luglio 1995 Membro fondatore Membro fondatore 1° gennaio 2002 Membro fondatore 31 maggio 1995 1° marzo 1995 29 marzo 1995 26 marzo 1995 Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore Membro fondatore 5 marzo 1995 Acp, Unione Africana, G90, G20, G33 G10, Ntc Cairns Unione Europea Oman, Nfidc, G20, G33 G33, Acp, G90 Mercosur, G20, Cairns Nfidc, G20, G33 Ntc, Unione Europea Unione Europea Unione Europea Unione Europea, Ntc Acp, Unione Africana, Pma, G90 Acp, Unione Africana, Pma, G90, G33 Acp, Nfidc, G90, G33 Unione Europea, Ntc Unione Africana, G90, G20, Cairns Ntc Acp, Unione Africana, Pma, G90 Acp, Caricom, Sids, G90 Acp, Caricom, Nfidc, Sids, G90, Ntc Acp, Caricom, Sids, G90, G33 Acp, Pma, G90 Acp, Unione Africana, Pma, Nfidc, G90, G33 Unione Africana, Pma, G90 Asean Unione Europea, Ntc Unione Europea Nfidc, G33 Nafta, Fip, Fip-plus, Quad, New Quad Acp, Caricom, G90, G33 Unione Europea Fip-plus, G10, Ntc Acp, Unione Africana, G90 Asean, G20, Cairns G10 Acp, Unione Africana, Pma, G90, G20, G33 Acp, Unione Africana, Pma, G90 Acp, Caricom, Nfidc, Sids, G90, G33, Ntc Unione Africana, Nfidc, G90 G33 Acp, Unione Africana, Pma, G90, G33 Economie in Transizione, Unione Europea Fip, Fip-plus, Quad, New Quad, Ntc Mercosur, Cairns Nfidc, G20, G33 Acp, Unione Africana, Pma, G90, G33 Acp, Unione Africana, G90, G20, G33 Fonte: Wto, 2004 45 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Appendice 4 (*) DICHIARAZIONE MINISTERIALE ADOTTATA A DOHA IL 14 NOVEMBRE 2001 1. Il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, ha contribuito significativamente alla crescita economica, allo sviluppo e all’occupazione nel corso degli ultimi 50 anni. Siamo decisi, in particolare alla luce del rallentamento economico globale, a proseguire il processo di riforma e liberalizzazione delle politiche commerciali, assicurando in questo modo che il sistema contribuisca alla ripresa, alla crescita e allo sviluppo. Riaffermiamo pertanto fermamente i principi e gli obiettivi definiti dagli Accordi di Marrakesh, che hanno istituito l’Organizzazione Mondiale del Commercio, e ci impegniamo a respingere l’uso del protezionismo. 2. Il commercio internazionale può svolgere un ruolo importante nella promozione dello sviluppo economico e nell’alleviamento della povertà. Prendiamo atto la necessità che tutti i nostri popoli possano trarre beneficio dalle accresciute opportunità e dai vantaggi del benessere generati dal sistema commerciale multilaterale. Ci riproponiamo di porre i loro bisogni ed i loro interessi al centro del Programma di Lavoro adottato in questa Dichiarazione. Richiamando il preambolo degli Accordi di Marrakesh, continueremo in ogni sforzo al fine di assicurare che i Paesi in via di sviluppo, e in special modo i meno avanzati tra loro, abbiano assicurata una parte nella crescita del commercio mondiale che corrisponda alle necessità del loro sviluppo economico. In tale contesto, un migliore accesso ai mercati, regole equilibrate e mirate, programmi di rafforzamento di capacità e di assistenza tecnica finanziati in modo sostenibile rivestono un ruolo primario. 3. Prendiamo atto la particolare vulnerabilità dei Paesi meno avanzati e le speciali difficoltà strutturali che essi affrontano nell’economia globale. Ci impegniamo a porre rimedio all’emarginazione dei Paesi meno avanzati nel commercio internazionale e a migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale. Facciamo riferimento agli impegni presi dai Ministri nei nostri incontri a Marrakesh, Singapore e Ginevra, e dalla comunità internazionale alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno avanzati a Bruxelles, al fine di aiutare i Paesi meno avanzati ad ottenere un’integrazione benefica e significativa nel sistema commerciale multilaterale e nell’economia globale. Siamo determinati a che l’Omc svolga la sua parte nel perseguire effettivamente questi impegni all’interno del Programma di lavoro che stiamo decidendo. 4. Ci impegniamo a riconoscere nell’Omc l’unico foro per l’elaborazione di norme commerciali globali e la liberalizzazione, e prendiamo atto inoltre che gli accordi commerciali regionali possono avere un ruolo importante nel promuovere la liberalizzazione e l’espansione del commercio e nel favorire lo sviluppo. 5. Siamo consapevoli che le sfide che i Membri devono fronteggiare in un ambito internazionale in rapida evoluzione non possono essere affrontate solo con misure commerciali. Continueremo ad operare con le istituzioni di Bretton Woods per ottenere una maggiore coerenza nelle politiche economiche globali. 6. Riaffermiamo con forza il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile, come enunciato nel preambolo degli Accordi di Marrakesh. Siamo convinti che gli obiettivi di mantenere e salvaguardare un sistema commerciale multilaterale aperto e non discriminatorio, e di agire per la protezione dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, possono e devono sostenersi a vicenda. Prendiamo nota degli sforzi dei Paesi Membri di effettuare, su base volontaria, valutazioni nazionali di tipo ambientale delle politiche commerciali. Prendiamo atto che in base alle norme Omc nessun Paese può essere ostacolato dall’adottare misure per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, o dell’ambiente, ai livelli che esso considera adeguati, purché tali misure non vengano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra Paesi con medesime condizioni, o una restrizione mascherata del commercio internazionale, e siano comunque in accordo con le disposizioni degli accordi (*) Traduzione non ufficiale a cura della Direzione generale per la cooperazione economica del Ministero degli affari esteri. 46 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto dell’Omc. Esprimiamo soddisfazione per la perdurante cooperazione dell’Omc con l’Unep e le altre organizzazioni ambientali intergovernative. Incoraggiamo gli sforzi per promuovere la cooperazione tra l’Omc e le più significative organizzazioni internazionali ambientali e di sviluppo, specialmente nel periodo precedente al Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile, che si terrà a Johannesburg, in Sud Africa, nel settembre del 2002. 7. Riaffermiamo il diritto dei Membri, ai sensi dell’Accordo generale sul commercio dei servizi, di regolare ed introdurre nuove regole sulla fornitura di servizi. 8. Riaffermiamo la nostra Dichiarazione rilasciata alla Conferenza Ministeriale di Singapore per quanto riguarda gli standards di lavoro internazionalmente riconosciuti. Prendiamo nota del lavoro avviato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla dimensione sociale della globalizzazione. 9. Esprimiamo una particolare soddisfazione a che questa Conferenza abbia completato le procedure di adesione nel Wto per Cina e Taipei cinese. Allo stesso tempo ci rallegriamo per l’ingresso di nuovi membri, dalla nostra ultima sessione, quali Albania, Croazia, Georgia, Giordania, Lituania, Moldavia e Oman, sottolineando inoltre i grandi impegni già presi da questi Paesi in materia di accesso ai mercati. Queste adesioni rafforzeranno in modo significativo il sistema commerciale multilaterale, così come lo faranno i 28 Paesi che stanno attualmente negoziando il loro ingresso. Diamo grande importanza al fatto che le procedure d’ingresso siano portate a termine il più rapidamente possibile. In particolare, ci impegniamo ad accelerare l’adesione dei Paesi meno sviluppati. 10. Nel riconoscere le sfide poste dall’allargamento del numero dei Paesi membri dell’Omc, confermiamo la nostra responsabilità collettiva nell’assicurare la trasparenza interna e l’effettiva partecipazione di tutti i membri. Nel sottolineare il carattere intergovernativo dell’Organizzazione, siamo determinati a rendere più trasparenti le operazioni dell’Omc, anche attraverso una informazione più efficace e rapida, e a migliorare il dialogo con il pubblico. Perciò continueremo a promuovere presso il pubblico una migliore comprensione dell’Omc, a livello nazionale e multilaterale, e a divulgare i benefici di un sistema commerciale multilaterale libero, fondato su regole certe. 11. Tenendo conto di queste considerazioni, concordiamo di intraprendere il Programma di lavoro ampio ed equilibrato esposto qui di seguito. Esso comprende sia un programma allargato di negoziati, sia altre importanti decisioni e attività necessarie per far fronte alle sfide che il sistema commerciale multilaterale ha dinanzi a sé. Programma di lavoro Questioni relative all’attuazione (delle regole pregresse) 12. Attribuiamo la massima importanza alle questioni relative all’attuazione delle regole pregresse sollevate dai Membri, e siamo decisi a trovare soluzioni adeguate. A tale proposito, tenendo presenti le Decisioni del 3 maggio e 15 dicembre 2000 del Consiglio Generale, adottiamo la Decisione sulle questioni relative all’attuazione, presenti nel documento Wt/Min(01)/17 per trattare alcuni problemi relativi all’attuazione sollevati dai Membri. Conveniamo che i negoziati sulle questioni sospese relative all’attuazione saranno parte integrante del Programma di Lavoro che stiamo decidendo, e che gli accordi conclusi nella prima fase di questi negoziati saranno trattati conformemente alle disposizioni del successivo paragrafo 47. A questo proposito, procederemo come segue: (a) laddove nella presente Dichiarazione viene definito uno specifico mandato per i negoziati, le pertinenti questioni relative all’attuazione saranno trattate in quell’ambito; (b) gli altri problemi insoluti relativi all’attuazione saranno trattati in modo prioritario dai competenti organi Omc, che riferiranno ogni appropriata azione al Comitato per i Negoziati Commerciali, istituito al seguente paragrafo 46, entro la fine del 2002. 47 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Agricoltura 13. Prendiamo atto del lavoro già svolto nei negoziati iniziati al principio del 2000 ai sensi dell’articolo 20 dell’Accordo sull’Agricoltura, incluso il considerevole numero di proposte negoziali presentate da un totale di 121 Membri. Ricordiamo l’obiettivo di lungo termine, previsto nell’Accordo, volto a stabilire un sistema commerciale equo e orientato al mercato, attraverso un programma di riforma fondamentale che includa una normativa rafforzata e specifici impegni su misure di sostegno e protezione, allo scopo di correggere e prevenire restrizioni e distorsioni nei mercati agricoli mondiali. Confermiamo il nostro impegno a questo programma. Basandoci sul lavoro già svolto e senza pregiudicare gli esiti dei negoziati, ci impegniamo a condurre negoziati globali, mirati a: miglioramenti sostanziali nell’accesso al mercato; riduzione, in vista di una progressiva eliminazione, di ogni forma di sussidio alle esportazioni; sostanziali riduzioni negli aiuti nazionali che creano distorsioni al commercio. Concordiamo che il trattamento speciale e differenziato per i Paesi in via di sviluppo sarà parte integrante di ogni parte del negoziato e sarà incorporato nelle liste di concessioni e impegni e, se opportuno, nelle regole e discipline che devono essere negoziate, in modo che sia effettivo e permetta ai Paesi in via di sviluppo di far fronte alle loro necessità, inclusa la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale. Prendiamo atto delle preoccupazioni non commerciali riflesse nelle proposte di negoziato sottoscritte dai Membri e confermiamo che le preoccupazioni non commerciali saranno prese in considerazione nei negoziati, così come previsto dall’Accordo sull’Agricoltura. 14. Le modalità per ulteriori impegni, ivi incluse le disposizioni sul trattamento speciale e differenziato, saranno stabilite non più tardi del 31 marzo 2003. I partecipanti presenteranno le loro bozze di offerte complessive non più tardi della Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. I negoziati, inclusi quelli su regole e normative e relativi testi legali, si dovranno concludere nell’ambito e alla data di conclusione dell’agenda negoziale complessiva. Servizi 15. I negoziati sul commercio dei servizi saranno condotti con l’obiettivo di promuovere la crescita economica di tutti i partner commerciali e lo sviluppo dei Paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati. Prendiamo atto del lavoro già svolto nei negoziati, iniziati nel gennaio 2000 e regolati dall’Articolo XIX dell’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi, e del considerevole numero di proposte presentate dai Membri su un’ampia gamma di settori e su numerose questioni orizzontali, così come sulla circolazione delle persone fisiche. Riaffermiamo che le Linee-guida e le Procedure per i Negoziati adottate dal Consiglio per il Commercio dei Servizi il 28 marzo 2001 sono la base per la prosecuzione dei negoziati, in vista del raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi, come previsto nel Preambolo, Articolo IV e Articolo XIX di quell’Accordo. I partecipanti presenteranno le domande iniziali per impegni specifici entro il 30 giugno 2002 e le offerte iniziali entro il 31 marzo 2003. Accesso al mercato per prodotti non agricoli 16. Concordiamo che i negoziati devono avere come finalità, con modalità da stabilire, di ridurre o eliminare i dazi doganali come ritenuto opportuno, inclusa la riduzione o l’eliminazione dei picchi tariffari, dei dazi elevati e della progressività dei dazi, così come delle barriere non tariffarie, in particolare sui prodotti di esportazione dei Paesi in via di sviluppo. La copertura dei prodotti sarà totale e senza esclusioni a priori. I negoziati terranno pienamente in considerazione le necessità e gli interessi specifici dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati partecipanti, prevedendo tra l’altro la non piena reciprocità negli impegni di riduzione, secondo quanto previsto dall’Articolo XXVIII bis del Gatt 1994 e le disposizioni previste nel successivo paragrafo 50. A questo fine, le modalità da stabilire includeranno studi appropriati e misure di rafforzamento delle capacità finalizzate ad assistere i Paesi meno avanzati nella partecipazione effettiva ai negoziati. 48 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Aspetti commerciali dei diritti di proprieta’ intellettuale 17. Sottolineiamo l’importanza che attribuiamo all’attuazione ed interpretazione dell’Accordo relativo agli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trips Agreement), in modo che esso sia di sostegno alla salute pubblica, promuovendo sia l’accesso alle medicine esistenti che la ricerca e lo sviluppo di nuovi medicinali e, a tale proposito, adottiamo una separata Dichiarazione. 18. In vista di completare il lavoro iniziato nel Consiglio sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Consiglio Trips) relativamente all’attuazione dell’Articolo 23.4, concordiamo di negoziare l’istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per vini e alcolici entro la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. Osserviamo che le questioni relative all’estensione della protezione delle indicazioni geografiche stabilita nell’Articolo 23 a prodotti diversi dal vino e dagli alcolici saranno trattate nel Consiglio Trips in conformità con il paragrafo 12 della presente Dichiarazione. 19. Diamo istruzione al Consiglio Trips affinché, nel portare avanti il suo programma di lavoro, anche nell’ambito del riesame previsto dall’Articolo 27.3 (b), del riesame dell’attuazione degli Accordi Trips ai sensi dell’Articolo 71.1 e del lavoro previsto per adempiere al paragrafo 12 di questa Dichiarazione, esamini, tra l’altro, il rapporto tra l’Accordo Trips e la Convenzione sulla Diversità Biologica, la protezione delle conoscenze tradizionali e del folklore, e altri rilevanti nuovi sviluppi segnalati dai Membri ai sensi dell’Articolo 71.1. Nell’intraprendere questo lavoro, il Consiglio Trips sarà guidato dagli obiettivi e principi indicati negli articoli 7 e 8 dell’Accordo Trips e terrà pienamente conto della dimensione dello sviluppo. Rapporto tra commercio e investimenti 20. Nel riconoscere l’opportunità di una struttura multilaterale per assicurare condizioni trasparenti, stabili e prevedibili per investimenti transfrontalieri a lungo termine, in particolare gli investimenti esteri diretti, che contribuirà all’espansione del commercio, e la necessità di potenziare l’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità in quest’area, come indicato nel paragrafo 21, conveniamo che i negoziati avranno luogo dopo la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sulla base di una decisione che sarà adottata, per consenso esplicito, durante quella Sessione, sulle modalità dei negoziati stessi. 21. Riconosciamo la necessità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati di un ulteriore aiuto per l’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità in questo settore, incluse analisi e sviluppo di politiche, in modo che essi possano meglio valutare le implicazioni di una cooperazione multilaterale più stretta, al fine di realizzare le proprie politiche e obiettivi di sviluppo, nonché lo sviluppo umano e istituzionale. A questo scopo, lavoreremo in cooperazione con altre competenti organizzazioni intergovernative, inclusa l’Unctad, e attraverso gli opportuni canali regionali e bilaterali, per assicurare l’assistenza rafforzata e dotarla di risorse adeguate per rispondere a queste necessità. 22. Nel periodo che ci separa dalla Quinta Sessione, l’ulteriore impegno del Gruppo di lavoro sul Rapporto tra commercio e investimenti chiarirà i seguenti punti: obiettivi e definizioni; trasparenza, non discriminazione; modalità per impegni precedenti, caratterizzati da un approccio basato sulle liste positive di tipo Gats; disposizioni sullo sviluppo; eccezioni e salvaguardie in relazione alla bilancia dei pagamenti; consultazioni e soluzione di controversie tra i Membri. Ogni settore di discussione dovrebbe riflettere in modo bilanciato gli interessi dei Paesi d’origine e di quelli di accoglimento, e tenere nel dovuto conto le politiche di sviluppo e gli obiettivi dei Paesi di accoglimento così come il loro diritto a porre delle regole in funzione dell’interesse pubblico. Dovranno essere prese in considerazione, come parte integrante di ogni settore di discussione, le necessità speciali di sviluppo, commercio e finanza dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati, che dovrebbe consentire ai Membri di sottoscrivere obbligazioni e impegni commisurati con le loro esigenze e circostanze individuali. Dovuta considerazione dovrà essere prestata alle altre pertinenti disposizioni Omc. Dovrà opportunamente tenersi conto dell’esistenza di accordi bilaterali e regionali in materia di investimenti. 49 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Interazione tra commercio e politica di concorrenza 23. Riconoscendo l’opportunità di un quadro multilaterale per migliorare il contributo della politica di concorrenza allo sviluppo e al commercio internazionale, e la necessità di un’ulteriore assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità in tale settore, di cui al paragrafo 24, conveniamo che i negoziati avranno luogo dopo la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sulla base di una decisione da adottare, per esplicito consenso, a quella Sessione, sulla modalità dei negoziati stessi. 24. Riconosciamo la necessità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati di rafforzare l’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità in questo settore, incluse analisi e formulazione di politiche, in modo che questi Paesi possano meglio valutare le implicazioni di una cooperazione multilaterale più stretta, al fine di realizzare le proprie politiche e obiettivi di sviluppo, nonché lo sviluppo umano e istituzionale. A questo scopo, lavoreremo in cooperazione con altre organizzazioni intergovernative, inclusa l’Unctad, e attraverso gli opportuni canali regionali e bilaterali, per assicurare un’assistenza rafforzata e dotata di risorse adeguate per rispondere a queste esigenze. 25. Nel periodo fino alla Quinta Sessione, l’ulteriore impegno del Gruppo di lavoro sull’Interazione tra Commercio e Politica della Concorrenza chiarirà i seguenti punti: principi fondamentali, inclusa la trasparenza, la non discriminazione e la correttezza nelle procedure, disposizioni su cartelli rigidi; modalità per forme di cooperazione volontaria; sostegno per il progressivo rafforzamento di istituzioni che favoriscono la competizione nei Paesi in via di sviluppo, grazie al rafforzamento delle loro capacità. Si terranno in piena considerazione le necessità e gli interessi dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati partecipanti e verrà adottato un adeguato grado di flessibilità nei loro confronti. Trasparenza negli appalti pubblici 26. Riconoscendo l’opportunità di un accordo multilaterale sulla trasparenza negli appalti pubblici e la necessità di potenziare l’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità in tale settore, conveniamo che negoziati dovranno avere luogo dopo la Quinta sessione della Conferenza Ministeriale sulla base di una decisione da adottare, per esplicito consenso, in quella Sessione, sulle modalità dei negoziati stessi. Questi negoziati si baseranno sui risultati nel frattempo ottenuti nel Gruppo di Lavoro sulla trasparenza negli appalti pubblici e prenderanno in considerazione le priorità dei partecipanti in materia di sviluppo, specialmente quelle dei Paesi meno avanzati. I negoziati saranno limitati agli aspetti della trasparenza e perciò non dovranno limitare la possibilità dei Paesi di preferire forniture o fornitori interni. Ci impegniamo ad assicurare assistenza tecnica e sostegno al rafforzamento di adeguate capacità sia durante i negoziati che alla loro conclusione. Facilitazione degli scambi 27. Nel riconoscere l’opportunità di facilitare ulteriormente il movimento, la consegna e lo sdoganamento delle merci, incluse le merci in transito, e la necessità di potenziare l’assistenza tecnica e il rafforzamento di competenze in questo settore, conveniamo che negoziati avranno luogo dopo la Quinta Sessione della Conferenza ministeriale sulla base di una decisione da adottare, per esplicito consenso, in quella Sessione, sulla modalità dei negoziati stessi. Nel periodo fino alla Quinta Sessione, il Consiglio per gli scambi di merci esaminerà e, qualora opportuno, chiarirà e migliorerà aspetti pertinenti degli Articoli V, VIII e X dell’accordo Gatt del 1994 e identificherà le esigenze e le priorità dei Membri in materia di facilitazione degli scambi, in particolare di quelli in via di sviluppo e di quelli meno avanzati. Ci impegniamo ad assicurare assistenza tecnica e sostegno per il rafforzamento di adeguate capacità in questo settore. Norme dell’Omc 28. Alla luce dell’esperienza e della crescente applicazione di questi strumenti da parte dei Membri, concordiamo di svolgere negoziati finalizzati a chiarire e migliorare le discipline previste dall’Accordo sull’applicazione dell’articolo VI del Gatt 1994 e dall’Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative, mentre conserviamo i concetti e i principi di base e l’efficacia di questi accordi e dei loro strumenti e obiettivi, te- 50 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto nendo in conto le necessità dei Paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati partecipanti. Nella fase iniziale dei negoziati, i Paesi partecipanti indicheranno le disposizioni, incluse le discipline su pratiche che hanno effetti di distorsione sul commercio, che essi intendono chiarire e migliorare nella fase successiva. Nel contesto di tali negoziati, i partecipanti dirigeranno la propria attenzione a chiarire e a migliorare le discipline dell’Omc sulle sovvenzioni alla pesca, considerata l’importanza di questo settore per i Paesi in via di sviluppo. Osserviamo che riferimenti ai sussidi all’industria della pesca sono anche riportati nel paragrafo 31. 29. Decidiamo di svolgere negoziati per chiarire e migliorare le discipline e le procedure previste nelle disposizioni attuali dell’Omc che si applicano agli accordi commerciali regionali. I negoziati terranno conto degli aspetti degli accordi commerciali regionali relativi allo sviluppo. Intesa sulla risoluzione delle controversie 30. Concordiamo di svolgere negoziati al fine di migliorare e chiarificare l’Intesa sulla risoluzione delle controversie. I negoziati dovranno basarsi sul lavoro svolto fino ad allora, così come su ogni proposta aggiuntiva presentata dagli Stati membri, al fine di apportare miglioramenti e chiarimenti non più tardi del maggio 2003, quando adotteremo le misure per assicurare che i risultati entrino in vigore il più presto possibile. Commercio e ambiente 31. Al fine di rafforzare il supporto reciproco di commercio e ambiente, concordiamo di svolgere negoziati, senza pregiudicarne il risultato finale, in relazione a: (i) relazioni tra esistenti regole Omc e specifici obblighi commerciali stabiliti negli accordi ambientali multilaterali (Meas). I Negoziati saranno limitati all’applicabilità delle vigenti regole Omc alle parti dell’Accordo Mea in questione. I negoziati non pregiudicheranno i diritti Omc di ogni stato membro che non sia parte in tale Accordo Mea; (ii) procedure per lo scambio sistematico di informazioni tra i segretariati Mea e i pertinenti comitati Omc, nonché criteri per concedere lo status di osservatore; (iii) la riduzione o, se è opportuno, l’eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie ai beni e ai servizi ambientali. Prendiamo nota che le sovvenzioni all’industria della pesca formano parte dei negoziati previsti al paragrafo 28. 32. Raccomandiamo al Comitato sul commercio e ambiente, nel proseguire il lavoro su tutti gli obiettivi nell’agenda dell’attuale mandato, di porre particolare attenzione: (i) all’effetto delle misure ambientali sull’accesso ai mercati, specialmente in relazione ai Paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai Paesi meno avanzati, e a quelle situazioni nelle quali l’eliminazione o la riduzione delle restrizioni commerciali e delle distorsioni potrebbe portare beneficio a commercio, ambiente e sviluppo; (ii) alle disposizioni relative all’Accordo sugli aspetti legati al commercio dei diritti di proprietà intellettuale; e (iii) alle prescrizioni relative all’etichettatura per fini ambientali. Il lavoro su tali questioni dovrà includere l’identificazione di qualsiasi necessità volta a chiarire le pertinenti norme Omc. Il Comitato farà un rapporto alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale, e formulerà raccomandazioni, se necessario, riguardo ad azioni future, inclusa l’opportunità di negoziati. I risultati di questo lavoro, come pure dei negoziati svolti come da paragrafo 31 (i) e (ii), saranno compatibili con il carattere aperto e la natura non discriminatoria del sistema commerciale multilaterale, non aggiungeranno o diminuiranno i diritti e gli obblighi degli Stati membri relativamente agli esistenti accordi Omc, in particolare all’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, né altereranno l’equilibrio di questi diritti e obblighi, e terranno conto delle necessità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati. 51 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto 33. Riconosciamo l’importanza dell’assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità nel settore del commercio e dell’ambiente per i Paesi in via di sviluppo, in particolare per i Paesi meno avanzati. Incoraggiamo inoltre la circostanza che conoscenze tecniche ed esperienze del settore siano condivise tra i Paesi membri che desiderano effettuare verifiche ambientali a livello nazionale. Un rapporto su tale attività sarà preparato per la Quinta Sessione. Commercio elettronico 34. Prendiamo nota del lavoro che è stato fatto in Consiglio Generale e in altri competenti organi a partire dalla Dichiarazione Ministeriale del 20 maggio 1998, e decidiamo di continuare il Programma di lavoro sul commercio elettronico. Il lavoro ad oggi realizzato dimostra che il commercio elettronico crea nuove sfide e opportunità di commercio per i Paesi membri in ogni fase di sviluppo, riconosciamo l’importanza di creare e mantenere un ambiente che sia favorevole agli sviluppi futuri del commercio elettronico. Raccomandiamo al Consiglio Generale di tenere in conto le disposizioni istituzionali più appropriate per l’esecuzione del programma di lavoro, e di segnalare gli ulteriori sviluppi alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. Dichiariamo che i Paesi membri manterranno, fino alla Quinta Sessione, la attuale prassi di non imporre diritti doganali sulle trasmissioni elettroniche. Piccole economie 35. Concordiamo di realizzare un programma di lavoro, sotto l’egida del Consiglio Generale, per esaminare i problemi relativi al commercio delle piccole economie. L’obiettivo di questo programma di lavoro è formulare risposte alle questioni legate al commercio, ai fini di una piena integrazione delle economie più piccole e vulnerabili nel sistema commerciale multilaterale, e non ai fini di creare una sotto-categoria di membri Omc. Il Consiglio Generale riesaminerà il programma di lavoro e formulerà, in occasione della Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale, raccomandazioni in vista di azioni future. Commercio debito e finanza 36. Concordiamo di realizzare, in un Gruppo di Lavoro sotto l’egida del Consiglio Generale, un esame dei rapporti tra commercio, debito e finanza, ed ogni possibile raccomandazione circa le misure che potrebbero essere adottate, nell’ambito del mandato e della competenza Omc, per migliorare la capacità del sistema commerciale multilaterale, al fine di contribuire ad una durevole soluzione del problema del debito estero dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati e di rafforzare la coerenza delle politiche commerciali e finanziarie, in modo da salvaguardare il sistema commerciale multilaterale dagli effetti dell’instabilità finanziaria e monetaria. Il Consiglio Generale informerà la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sui progressi di tale esame. Commercio e trasferimento di tecnologia 37. Concordiamo di esaminare, in un Gruppo di Lavoro sotto l’egida del Consiglio Generale, il rapporto tra commercio e trasferimento di tecnologia, ed ogni possibile raccomandazione circa le misure che potrebbero essere prese nell’ambito del mandato Omc per accrescere i flussi di tecnologia verso i Paesi in via di sviluppo. Il Consiglio Generale informerà la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sui progressi di tale esame. Cooperazione tecnica e rafforzamento delle capacità 38. Nel confermare che la cooperazione tecnica e il rafforzamento delle capacità sono elementi fondamentali della dimensione sviluppo del sistema commerciale multilaterale, accogliamo con soddisfazione e sosteniamo la Nuova Strategia Omc per la cooperazione tecnica, il rafforzamento delle capacità, la crescita e l’integrazione. Incarichiamo il Segretariato, in coordinamento con altri organismi competenti, di sostenere gli sforzi nazionali per lo sviluppo economico e le strategie volte a ridurre la povertà. L’incarico per l’assistenza tecnica dell’Omc sarà programmato ai fini di aiutare i Paesi in via di sviluppo, i Paesi meno avan- 52 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto zati e quelli in transizione a basso reddito, ad adeguarsi alle regole e discipline dell’Omc, ad adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti spettanti agli Stati membri, incluso il diritto di beneficiare di un sistema commerciale multilaterale aperto e basato su regole. Priorità verrà accordata alle economie piccole, vulnerabili e in via di transizione, come pure ai Membri e Osservatori senza stabile rappresentanza a Ginevra. Riaffermiamo il nostro appoggio al prezioso lavoro svolto dal Centro Internazionale per il Commercio, che dovrebbe essere potenziato. 39. Sottolineiamo l’urgente necessità di coordinare in modo efficace la prestazione di assistenza tecnica con i donatori bilaterali, il Comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’Ocse e le pertinenti istituzioni intergovernative regionali e internazionali, nell’ambito di un quadro politico e di un calendario coerenti. Nella prestazione coordinata di assistenza tecnica, raccomandiamo al Direttore Generale di consultarsi con le agenzie competenti, i donatori bilaterali e i beneficiari, per identificare modi per migliorare e razionalizzare il Quadro integrato di assistenza tecnica attinente al commercio a vantaggio dei Paesi meno avanzati (Integrated Framework) e il Programma integrato congiunto di assistenza tecnica (Jitap). 40. Concordiamo sulla necessità che l’assistenza tecnica benefici di un finanziamento prevedibile e sicuro. Raccomandiamo pertanto al Comitato bilancio, finanza e amministrazione di elaborare un piano, che verrà adottato dal Consiglio Generale nel dicembre 2001, che garantisca, per l’assistenza tecnica dell’Omc, finanziamenti a lungo termine, ad un livello complessivo non inferiore a quello dell’anno corrente e adeguato alle attività sopra descritte. 41. Abbiamo stabilito impegni precisi in materia di cooperazione tecnica e rafforzamento delle capacità in vari paragrafi di questa Dichiarazione Ministeriale. Confermiamo questi specifici impegni contenuti nei paragrafi 16, 21, 24, 26, 27, 33, 38-40, 42 e 43, e confermiamo anche la determinazione di cui al paragrafo 2 circa l’importante ruolo svolto dai programmi di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità, finanziati in modo sostenibile. Raccomandiamo al Direttore Generale di informare la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale, e di fare un rapporto provvisorio al Consiglio Generale nel dicembre 2002, sull’applicazione e l’adeguamento di tali impegni nei paragrafi identificati. Paesi meno avanzati 42. Riconosciamo la gravità delle preoccupazioni espresse dai Paesi meno avanzati (Pma) nella Dichiarazione di Zanzibar, adottata dai Ministri Pma nel luglio 2001. Riconosciamo che l’integrazione dei Pma nel sistema commerciale multilaterale necessita di un accesso sostanziale al mercato, di un sostegno per la diversificazione della loro base di produzione e di esportazione, nonché di assistenza tecnica al commercio e al rafforzamento delle capacità. Concordiamo sulla circostanza che un’integrazione sostanziale dei Pma nel sistema commerciale e nell’economia globale comporterà degli sforzi da parte di tutti i membri dell’Omc. Ci impegniamo affinché i prodotti che provengono dai Pma abbiano accesso ai mercati esenti da dazi e da quote. A tale proposito, accogliamo con soddisfazione i significativi miglioramenti nell’accesso al mercato decisi dai Membri Omc alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sui Pma, tenutasi a Bruxelles nel maggio 2001. Ci impegniamo, inoltre, a prendere in considerazione misure aggiuntive per un progressivo miglioramento delle condizioni di accesso ai mercati dei Paesi meno avanzati. L’adesione dei Pma resta una priorità per gli Stati membri. Lavoreremo per accelerare e facilitare i negoziati con i Pma candidati all’adesione. Raccomandiamo al Segretariato di riproporre nei piani annuali di assistenza tecnica la priorità dell’adesione dei Pma. Ribadiamo gli impegni assunti nella Terza Conferenza dei Pma e concordiamo che l’Omc debba tenere in conto, nel formulare il suo programma di lavoro per i Pma, degli elementi relativi al commercio della Dichiarazione e del Programma di azione di Bruxelles, conformi al mandato Omc. Raccomandiamo al Sottocomitato per i Paesi meno avanzati di formulare tale programma di lavoro e di relazionare il Consiglio Generale nel corso del suo primo incontro del 2002 sul programma di lavoro convenuto. 43. Sosteniamo il Quadro integrato per l’assistenza tecnica attinente al commercio a vantaggio dei Paesi meno avanzati (Integrated Framework) in quanto modello sostenibile per il commercio dei Pma. Esortiamo i 53 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto Paesi sviluppati dell’Omc ad aumentare in modo incisivo i loro contributi al Fondo fiduciario del Quadro integrato e ai fondi fiduciari extra- budget dell’Omc in favore dei Pma. Esortiamo le agenzie, in coordinamento con partners per lo sviluppo, a migliorare il Quadro Integrato al fine di trattare le difficoltà d’offerta dei Pma e l’estensione del modello a tutti i Pma, in seguito al riesame del Quadro Integrato e alla valutazione del programma pilota già in corso in alcuni Pma. Chiediamo che il Direttore Generale, in coordinamento con i capi degli altri organismi, presenti, in ordine a tutte le questioni che riguardano i Pma, un rapporto prowisorio al Consiglio Generale del dicembre 2002 ed un rapporto completo alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. Trattamento speciale e differenziato 44. Riaffermiamo che le disposizioni sul trattamento speciale e differenziato costituiscono parte integrante degli accordi Omc. Prendiamo nota delle preoccupazioni espresse a proposito del loro funzionamento quando tali disposizioni si trovano a fare fronte a specifiche difficoltà nelle quali si imbattono i Paesi in via di sviluppo ed, in particolare, i Paesi meno avanzati. A tale riguardo, prendiamo anche nota del fatto che alcuni membri hanno proposto un Accordo quadro sul trattamento speciale e differenziato (Wt/Gc/W/442). In conseguenza, concordiamo sul fatto che tutte le disposizioni sul trattamento speciale e differenziato siano riesaminate per rafforzarle e renderle più precise, efficaci ed operative. In questo senso, sosteniamo il programma di lavoro sul trattamento speciale e differenziato stabilito con la Decisione sulle questioni relative all’applicazione. 45. I negoziati che saranno condotti secondo i termini di questa Dichiarazione dovranno concludersi non più tardi del 1° gennaio 2005. La Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale farà un bilancio dei progressi realizzati in tali negoziati, impartirà direttive politiche e, se necessario, prenderà decisioni. Quando saranno stati definiti i risultati dei negoziati in tutti i settori, si terrà una Sessione Speciale della Conferenza Ministeriale per adottare ed applicare tali risultati. 46. La conduzione generale dei negoziati sarà sotto la supervisione di un Comitato per i negoziati commerciali, a sua volta sotto l’autorità del Consiglio Generale. Il Comitato per i negoziati commerciali dovrà tenere il suo primo incontro non oltre il 31 gennaio 2002. Esso stabilirà i necessari appropriati meccanismi negoziali e supervisionerà il progresso di tali negoziati. 47. Con l’eccezione dei negoziati al fine di migliorare e chiarificare l’Intesa sulla risoluzione delle controversie, la condotta, la conclusione e l’entrata in vigore dei risultati dei negoziati saranno considerati parti di un unico impegno. Tuttavia, gli accordi raggiunti in una fase iniziale potranno essere applicati su una base provvisoria o definitiva. Gli accordi iniziali saranno presi in considerazione nel valutare l’equilibrio generale dei negoziati. 48. I negoziati saranno aperti a: 1. tutti i membri dell’Omc; 2. gli Stati e i Territori doganali separati attualmente in fase di adesione e coloro che informino i Membri, nel corso di una riunione ordinaria del Consiglio Generale, della loro intenzione di negoziare i termini della loro adesione e per i quali sia stato istituito un gruppo di lavoro sull’adesione stessa. Le decisioni sui risultati dei negoziati saranno adottate solo dai membri dell’Omc. 49. I negoziati saranno condotti in modo trasparente tra i partecipanti, per facilitare l’effettiva partecipazione di tutti. Saranno condotti con il fine di assicurare benefici a tutti i partecipanti e di raggiungere un equilibrio generale nei risultati dei negoziati. 50. I negoziati e gli altri aspetti del programma di lavoro terranno pienamente in conto il principio del trattamento speciale e differenziato per i Paesi in via di sviluppo e per i Paesi meno avanzati contenuto: nella Quarta parte del Gatt 1994; nella Decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziato e più favorevole, la reciprocità e la più completa partecipazione dei Paesi in via di sviluppo; nella Decisione dell’Uruguay Round sulle misure in favore dei Paesi meno avanzati e in tutte le altre disposizioni dell’Omc. 54 Il negoziato agricolo nel Doha round del Wto 51. Il Comitato Commercio e Sviluppo e il Comitato Commercio e Ambiente, nell’ambito dei rispettivi mandati, agiranno come foro per identificare e dibattere gli aspetti dei negoziati relativi allo sviluppo e all’ambiente, al fine di contribuire all’obiettivo di dare appropriato rilievo allo sviluppo sostenibile. 52. A quei punti di rilievo del Programma di lavoro che non danno luogo a negoziati è altresì accordata alta priorità. Essi verranno trattati sotto la supervisione globale del Consiglio Generale, che riferirà alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sui progressi in questo settore. 55 Finito di stampare il 17 ottobre 2005