L\`ISEE e i Comuni dopo le sentenze del Consiglio
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L\`ISEE e i Comuni dopo le sentenze del Consiglio
L’ISEE E I COMUNI DOPO LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO COMMISSIONE WELFARE Nicoletta Baracchini 23 marzo 2016 Consiglio di Stato sentenze 838, 841 e 842 del 29.02.2016 Il Consiglio NON condivide e ritiene illegittima l’impostazione del DPCM 159/13 per quanto concerne: 1. l’inclusione, tra i redditi esenti, delle indennità e delle misure risarcitorie: sentenza 838 “Ebbene, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta (com’è, p. es., l’indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito), né l’una, né l’altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, né come reddito – entrata, né come reddito – prodotto (essenzialmente l’IRPEF). In entrambi i casi, per vero, difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione d’uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale, ecc.) in un dato periodo di tempo, con le correzioni che la legge tributaria se del caso apporta per evitare forme elusive o erosive delle varie basi imponibili” sentenza 838 e 842 “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendentemente da ogni eventuale prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e già in sé non altrimenti rimediabile.” 2. La discriminazione sull’importo delle franchigie, differenziate in base all’età del disabile: sentenza 842 “Del tutto infondata è infine la deduzione delle appellanti principali, laddove contestano la sentenza che stigmatizza l’irrazionalità e l’illogicità del trattamento differenziato tra disabili minorenni (che hanno titolo all’incremento delle detrazioni ex art. 4, lett. d, nn. 1/3 del DPCM) e maggiorenni (che di tal incremento non debbono godere). Rettamente il TAR precisa che, quantunque il maggiorenne disabile possa far nucleo a sé stante, non solo la maggior età in sé non abbatte i costi della disabilità, ma non v’è un’evidenza statistica significativa sull’incidenza dei disabili facenti nucleo a sé rispetto alla popolazione dei disabili ed al gruppo di chi non costituisce tal nucleo. Ebbene, quanto al primo aspetto, il favor minoris di cui all’art. 7 della Convenzione ONU di New York sui diritti dei disabili (ratificata dalla l. 3 marzo 2009 n. 18) non può determinare, a parità di doveri di assistenza ex art. 38 Cost., un trattamento deteriore verso soggetti parimenti disabili per il sol fatto dell’età, ché, anzi, la disabilità tende a crescere man mano che il soggetto avanza nell’età. Sicché, venendo al secondo e correlato aspetto, il “far nucleo a sé” non compensa la decurtazione delle detrazioni, a cagione di tal aumentare dei disagi della disabilità connessi ad un’età più anziana. Il Consiglio di Stato condivide e ritiene legittimo il DPCM 159/13 Condivide invece: dare esecutività alle sentenze significherebbe: Non calcolare gli emolumenti esenti IRPEF erogati dall’INPS nonché i trattamenti assistenziali erogati da altri enti Applicare ai disabili adulti, la detrazione prevista per il disabile minorenne con il corrispondente grado di disabilità Es: in caso di non autosufficienti: – 9500€ anziché -7000€ Gli effetti delle pronunce sul sistema di calcolo dell’ISEE. 1 Adulto disabile con pensione di invalidità e indennità di accompagnamento (circa € 9000,00), e contributo/assegno di cura pari ad € 6000,00 privo di patrimonio, in nucleo con i genitori: Anno 2014: ISEE individuale, ai sensi dell’art. 3 comma 2 ter D.Lgs. 109/98 = 0 Anno 2015: ISEE ristretto (individuale), ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPCM 159/13 = € 7000,00 Anno 2016: ISEE ristretto (individuale), calcolato ai sensi delle sentenze del Consiglio di Stato = 0 Gli effetti delle pronunce sul sistema di calcolo dell’ISEE. 2 Anziano solo, reddito da pensione 12.000,00€, indennità di accompagnamento, privo di patrimonio, in comodato gratuito: Anno 2014: ISEE individuale, ai sensi del D.Lgs. 109/98 = € 8.000,00 Anno 2015: ISEE ai sensi del DPCM 159/13 = € 10.000,00 Anno 2016: ISEE calcolato ai sensi delle sentenze del Consiglio di Stato = € 2.500,00 Gli effetti: Servizi educativi e scolastici Nonostante la ridefinizione del contenuto dell’ISR l’incidenza “negativa” della riduzione dell’ISEE su questo tipo di servizi pare minimale. Ciò in ragione del target di utenza di questi servizi, e dunque delle minime percentuali di utenti interessati dalla riduzione dell’ISR, ma anche in considerazione del fatto che i sistemi di compartecipazione al costo dei servizi educativi, e ancora di più per i servizi scolastici, si basano prevalentemente su sistemi a fasce. Gli effetti: servizi socio-sanitari Qui l’incidenza dei nuclei con soggetti con disabilità e limitazioni dell’autonomia è altissima. A ciò si aggiunga la propensione alla scelta di molti comuni di sistemi di compartecipazione personalizzati La sentenza «impoverisce» dal punto di vista reddituale ( ISR ) gli utenti in carico ai servizi sociali. Stimando mediamente in carico ai servizi domiciliari un’ utenza con disabilità e limitazioni dell’autonomia superiore al 50%, e oltre il 70% di soggetti non autosufficienti ricoverati in strutture sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo, l’impatto è drammatico. L’esclusione dell’indennità di accompagnamento dal calcolo dell’ISR, ed il contemporaneo mantenimento delle detrazioni per non autosufficienza, addirittura portate al livello di quelle previste per minorenni, incrementa gli ISEE 0 per soggetti disabili adulti, che di norma utilizzano l’ISEE ristretto (che molto spesso è individuale) e fa diminuire notevolmente i valori ISEE degli anziani. Gli interrogativi Da quando decorrono gli effetti delle sentenze? I nuclei con soggetti disabili hanno diritto al ricalcolo delle compartecipazioni attribuite nel 2015 e 2016 in base all’ISEE dichiarato illegittimo? Da quando? Chi paga? Dopo le sentenze: Incontro ANCI e Ministro Poletti ANCI chiede un parere sui comportamenti da tenersi da parte dei Comuni nella fase transitoria, al fine di evitare contenziosi e l’interruzione dell’ erogazione delle prestazioni Il Ministero si impegna ad approfondire e a dare tempestive indicazioni Ad oggi non è pervenuto nulla Nel frattempo… molti ISEE continuano ad essere calcolati in modo illegittimo. L’ISEE infatti è un livello essenziale, e l’attestazione ISEE è un certificato emesso dall’INPS. Solo l’INPS, quindi, può ricalcolare formalmente l’indicatore nel rispetto delle sentenza, ma l’INPS agisce in virtù di un decreto, che attualmente è il DPCM 159/13, ancorchè dichiarato parzialmente illegittimo Pervengono ai Comuni richieste di ricalcolo/rideterminazione del valore ISEE RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE ISEE (in base alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del 29/022016) RACCOMANDATA a/r DI MESSA IN MORA All'att. Dell'Ente Erogatore (COMUNE, ASL........) All'att. Dell'I.N.P.S. …......... all'att. CAAF.............… Io sottoscritto........., nato a........il......., c.f.......… residente in ..... tel….. E-mail …... Premesso che 1. in data........ presentavo richiesta di prestazione agevolata....(DESCRIVERE LA PRESTAZIONE, es. centro diurno, inserimento in Rsa ecc...) depositando l'Isee effettuato per il tramite del CAAF.........… in data........; 2. che detto ISEE non ha tenuto conto delle esclusioni dal computo dell'ISR, imposte dalle pronunce immediatamente esecutive del Tar Lazio del 11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15), oggi divenute definitive grazie alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016; 3. che fra i redditi indicati vi erano ricompresi i seguenti emolumenti assistenziali legati alla disabilità (SPECIFICARE, es l'indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità ecc....), per un totale annuo di euro.........; 4. che le franchigie applicate a riduzione del reddito devono essere calcolate nella loro misura massima anche per le persone con disabilità maggiorenni 5. che occorre rideterminare l'ISEE in base ai precetti definitivi della Giustizia amministrativa, escludendo gli importi di cui al punto 3. e sottraendo le franchigie di cui al punto 4. CHIEDE che sia rideterminato l'ISEE per il 2015 (e anche per il 2016 per chi lo ha già fatto per l'anno in corso) escludendo tali sussidi dall'ISR, non essendo ricompresi nella nozione di “reddito” e sottraendo le franchigie nella loro misura massima anche per i disabili maggiorenni e per l'effetto, CHIEDE all'Ente Erogatore (SPECIFICARE Comune, Asl o chi eroga il beneficio), di adottare tutte le conseguenti misure riparatorie del caso, quali la rideterminazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente per l'anno 2015 e l'anno 2016, e la conseguente restituzione degli importi dovuti. In difetto, si provvederà ad adire tutte le sedi giudiziarie conseguenti. Addì...… firma …………………… La modifica al DPCM Non basta togliere dall’elenco dei redditi i trattamenti assistenziali (art. 4 comma 2 lett.f del DPCM 159/13) È necessaria una completa revisione e nuova calibratura delle detrazioni e franchigie E quindi: - NON basta un atto amministrativo, ma: 1. un atto normativo che richiede tempistica non celere per i numerosi pareri richiesti 2. un DM che approvi i nuovi modelli di DSU e consenta le modifiche al software dell’INPS. Obiettivi (che possono diventare Programma di attività del gruppo tecnico ANCI) 1. Definire al più presto quali siano i corretti comportamenti da adottare omogeneamente nella fase transitoria (es: certificazioni dei trattamenti assistenziali erogati e relativi controlli) 2. Presidiare il processo di revisione del DPCM sia a livello politico (tavoli ministeriali e Conferenza Unificata) che a livello tecnico (comitato consultivo) 3. Condividere con la commissione welfare, il tavolo tecnico ISEE e le ANCI regionali i contributi di ANCI nel processo di revisione del DPCM 4. Mantenere gli equilibri complessivi attraverso la revisione degli elementi che costituiscono i redditi da sommare (come richiesto dal Consiglio di Stato) ma anche delle detrazioni e franchigie 5. Ricollocare la revisione del DPCM all’interno di una più vasta riflessione sull’integrazione sociosanitaria, sui Livelli Essenziali, e che preveda il recupero dei contenuti della L. 328/00 (in particolare art. 24) e la definizione di quelli della Legge delega sulla povertà (art. 1 comma 1 lett. B) in corso di approvazione, nel rispetto dei principi già evidenziati nel documento approvato dalla commissione il 19.10.2015 e recepito dal Consiglio Nazionale il 21.01.2016 6. Promuovere una sostanziale revisione del sistema di calcolo dell’indicatore almeno relativamente all’ISEE socio-sanitario residenziale prevedendo che: • • • l’indennità di accompagnamento e gli emolumenti destinati alla disabilità siano, al netto di una somma per spese personali, interamente destinati al pagamento della quota sociale, indipendentemente dall’ISEE Il patrimonio mobiliare, al netto della franchigia, rilevi interamente sul calcolo dell’ISEE Il patrimonio immobiliare esclusivo del ricoverato rilevi in percentuale superiore al 20% sul calcolo dell’ISEE 7. Definire meglio gli spazi di discrezionalità degli enti erogatori, in particolar modo il concetto di criteri ulteriori di selezione dei beneficiari e il recupero del nucleo estratto per particolari prestazioni che lo rendano necessario (es: ERP)