L\`ISEE e i Comuni dopo le sentenze del Consiglio

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L\`ISEE e i Comuni dopo le sentenze del Consiglio
L’ISEE E I COMUNI DOPO
LE SENTENZE DEL
CONSIGLIO DI STATO
COMMISSIONE WELFARE
Nicoletta Baracchini
23 marzo 2016
Consiglio di Stato
sentenze 838, 841 e 842 del 29.02.2016
Il Consiglio NON condivide e ritiene illegittima l’impostazione del DPCM
159/13 per quanto concerne:
1. l’inclusione, tra i redditi esenti, delle
indennità e delle misure risarcitorie:
sentenza 838
“Ebbene, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta
(com’è, p. es., l’indennità di accompagnamento o misure risarcitorie
per inabilità che prescindono dal reddito), né l’una, né l’altro
rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto
positivo, né come reddito – entrata, né come reddito – prodotto
(essenzialmente l’IRPEF). In entrambi i casi, per vero, difetta un valore
aggiunto, ossia la remunerazione d’uno o più fattori produttivi
(lavoro, terra, capitale, ecc.) in un dato periodo di tempo, con le
correzioni che la legge tributaria se del caso apporta per evitare
forme elusive o erosive delle varie basi imponibili”
sentenza 838 e 842
“l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono
non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio
personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè
indipendentemente da ogni eventuale prestazione assistenziale attiva)
situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di
capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si
trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una
posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire
una parità morale e competitiva. Pertanto, la «capacità selettiva»
dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare
egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire
reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che
essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e
già in sé non altrimenti rimediabile.”
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2. La discriminazione sull’importo delle
franchigie, differenziate in base all’età
del disabile:
sentenza 842
“Del tutto infondata è infine la deduzione delle appellanti principali, laddove contestano la sentenza
che stigmatizza l’irrazionalità e l’illogicità del trattamento differenziato tra
disabili minorenni (che hanno titolo all’incremento delle detrazioni ex art. 4, lett. d, nn. 1/3 del
DPCM) e maggiorenni (che di tal incremento non debbono godere). Rettamente il TAR precisa che,
quantunque il maggiorenne disabile possa far nucleo a sé stante, non solo la maggior età in sé non
abbatte i costi della disabilità, ma non v’è un’evidenza statistica significativa sull’incidenza dei disabili
facenti nucleo a sé rispetto alla popolazione dei disabili ed al gruppo di chi non costituisce tal nucleo.
Ebbene, quanto al primo aspetto, il favor minoris di cui all’art. 7 della Convenzione ONU di New York
sui diritti dei disabili (ratificata dalla l. 3 marzo 2009 n. 18) non può determinare, a parità di doveri di
assistenza ex art. 38 Cost., un trattamento deteriore verso soggetti parimenti disabili per il sol fatto
dell’età, ché, anzi, la disabilità tende a crescere man mano che il soggetto avanza nell’età. Sicché,
venendo al secondo e correlato aspetto, il “far nucleo a sé” non compensa la decurtazione delle
detrazioni, a cagione di tal aumentare dei disagi della disabilità connessi ad un’età più anziana.
Il Consiglio di Stato condivide e ritiene
legittimo il DPCM 159/13
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Condivide invece:
dare esecutività alle sentenze
significherebbe:
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Non calcolare gli emolumenti esenti IRPEF erogati
dall’INPS nonché i trattamenti assistenziali erogati
da altri enti
Applicare ai disabili adulti, la detrazione prevista
per il disabile minorenne con il corrispondente
grado di disabilità
 Es:
in caso di non autosufficienti:
– 9500€ anziché -7000€
Gli effetti delle pronunce sul sistema di
calcolo dell’ISEE. 1
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Adulto disabile con pensione di invalidità e indennità di
accompagnamento (circa € 9000,00), e
contributo/assegno di cura pari ad € 6000,00 privo di
patrimonio, in nucleo con i genitori:
 Anno
2014: ISEE individuale, ai sensi dell’art. 3 comma 2 ter D.Lgs. 109/98 = 0
 Anno 2015: ISEE ristretto (individuale), ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPCM
159/13 = € 7000,00
 Anno 2016: ISEE ristretto (individuale), calcolato ai sensi delle sentenze del
Consiglio di Stato = 0
Gli effetti delle pronunce sul sistema di
calcolo dell’ISEE. 2
Anziano solo, reddito da pensione 12.000,00€,
indennità di accompagnamento, privo di patrimonio, in
comodato gratuito:
 Anno
2014: ISEE individuale, ai sensi del D.Lgs. 109/98 = € 8.000,00
 Anno 2015: ISEE ai sensi del DPCM 159/13 = € 10.000,00
 Anno 2016: ISEE calcolato ai sensi delle sentenze del Consiglio di Stato = € 2.500,00
Gli effetti:
Servizi educativi e scolastici
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Nonostante la ridefinizione del contenuto dell’ISR
l’incidenza “negativa” della riduzione dell’ISEE su
questo tipo di servizi pare minimale.
Ciò in ragione del target di utenza di questi servizi,
e dunque delle minime percentuali di utenti
interessati dalla riduzione dell’ISR, ma anche in
considerazione del fatto che i sistemi di
compartecipazione al costo dei servizi educativi, e
ancora di più per i servizi scolastici, si basano
prevalentemente su sistemi a fasce.
Gli effetti: servizi socio-sanitari
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Qui l’incidenza dei nuclei con soggetti con disabilità e limitazioni dell’autonomia è
altissima. A ciò si aggiunga la propensione alla scelta di molti comuni di sistemi di
compartecipazione personalizzati
La sentenza «impoverisce» dal punto di vista reddituale ( ISR ) gli utenti in carico ai
servizi sociali.
Stimando mediamente in carico ai servizi domiciliari un’ utenza con disabilità e
limitazioni dell’autonomia superiore al 50%, e oltre il 70% di soggetti non
autosufficienti ricoverati in strutture sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo,
l’impatto è drammatico.
L’esclusione dell’indennità di accompagnamento dal calcolo dell’ISR, ed il
contemporaneo mantenimento delle detrazioni per non autosufficienza, addirittura
portate al livello di quelle previste per minorenni, incrementa gli ISEE 0 per soggetti
disabili adulti, che di norma utilizzano l’ISEE ristretto (che molto spesso è
individuale) e fa diminuire notevolmente i valori ISEE degli anziani.
Gli interrogativi
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Da quando decorrono gli effetti delle sentenze?
I nuclei con soggetti disabili hanno diritto al
ricalcolo delle compartecipazioni attribuite nel
2015 e 2016 in base all’ISEE dichiarato illegittimo?
Da quando?
Chi paga?
Dopo le sentenze:
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Incontro ANCI e Ministro Poletti
ANCI chiede un parere sui comportamenti da
tenersi da parte dei Comuni nella fase transitoria,
al fine di evitare contenziosi e l’interruzione dell’
erogazione delle prestazioni
Il Ministero si impegna ad approfondire e a dare
tempestive indicazioni
Ad oggi non è pervenuto nulla
Nel frattempo…
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molti ISEE continuano ad essere calcolati in modo
illegittimo. L’ISEE infatti è un livello essenziale, e
l’attestazione ISEE è un certificato emesso dall’INPS.
Solo l’INPS, quindi, può ricalcolare formalmente
l’indicatore nel rispetto delle sentenza, ma l’INPS
agisce in virtù di un decreto, che attualmente è il
DPCM 159/13, ancorchè dichiarato parzialmente
illegittimo
Pervengono ai Comuni richieste di
ricalcolo/rideterminazione del valore ISEE
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RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE ISEE
(in base alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del 29/022016)
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RACCOMANDATA a/r DI MESSA IN MORA
All'att. Dell'Ente Erogatore (COMUNE, ASL........)
All'att. Dell'I.N.P.S. ….........
all'att. CAAF.............…
Io sottoscritto........., nato a........il......., c.f.......… residente in ..... tel….. E-mail …...
Premesso che
1. in data........ presentavo richiesta di prestazione agevolata....(DESCRIVERE LA PRESTAZIONE, es. centro
diurno, inserimento in Rsa ecc...) depositando l'Isee effettuato per il tramite del CAAF.........… in data........;
2. che detto ISEE non ha tenuto conto delle esclusioni dal computo dell'ISR, imposte dalle pronunce
immediatamente esecutive del Tar Lazio del 11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n.
2459/15), oggi divenute definitive grazie alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del
29 febbraio 2016;
3. che fra i redditi indicati vi erano ricompresi i seguenti emolumenti assistenziali legati alla disabilità
(SPECIFICARE, es l'indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità ecc....), per un totale annuo di
euro.........;
4. che le franchigie applicate a riduzione del reddito devono essere calcolate nella loro misura massima
anche per le persone con disabilità maggiorenni
5. che occorre rideterminare l'ISEE in base ai precetti definitivi della Giustizia amministrativa, escludendo gli
importi di cui al punto 3. e sottraendo le franchigie di cui al punto 4.
CHIEDE
che sia rideterminato l'ISEE per il 2015 (e anche per il 2016 per chi lo ha già fatto per
l'anno in corso) escludendo tali sussidi dall'ISR, non essendo ricompresi nella nozione di
“reddito” e sottraendo le franchigie nella loro misura massima anche per i disabili
maggiorenni e per l'effetto,
CHIEDE
all'Ente Erogatore (SPECIFICARE Comune, Asl o chi eroga il beneficio), di adottare tutte le
conseguenti misure riparatorie del caso, quali la rideterminazione della quota di
compartecipazione a carico dell'utente per l'anno 2015 e l'anno 2016, e la conseguente
restituzione degli importi dovuti.
In difetto, si provvederà ad adire tutte le sedi giudiziarie conseguenti.
Addì...…
firma ……………………
La modifica al DPCM
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Non basta togliere dall’elenco dei redditi i trattamenti
assistenziali (art. 4 comma 2 lett.f del DPCM 159/13)
È necessaria una completa revisione e nuova calibratura
delle detrazioni e franchigie
E quindi:
- NON basta un atto amministrativo, ma:
1. un atto normativo che richiede tempistica non celere
per i numerosi pareri richiesti
2. un DM che approvi i nuovi modelli di DSU e consenta
le modifiche al software dell’INPS.
Obiettivi
(che possono diventare Programma di attività del gruppo tecnico ANCI)
1. Definire al più presto quali siano i corretti
comportamenti da adottare omogeneamente nella
fase transitoria (es: certificazioni dei trattamenti
assistenziali erogati e relativi controlli)
2. Presidiare il processo di revisione del DPCM sia a
livello politico (tavoli ministeriali e Conferenza
Unificata) che a livello tecnico (comitato consultivo)
3. Condividere con la commissione welfare, il tavolo
tecnico ISEE e le ANCI regionali i contributi di
ANCI nel processo di revisione del DPCM
4. Mantenere gli equilibri complessivi attraverso la
revisione degli elementi che costituiscono i redditi
da sommare (come richiesto dal Consiglio di Stato)
ma anche delle detrazioni e franchigie
5. Ricollocare la revisione del DPCM all’interno di
una più vasta riflessione sull’integrazione sociosanitaria, sui Livelli Essenziali, e che preveda il
recupero dei contenuti della L. 328/00 (in
particolare art. 24) e la definizione di quelli della
Legge delega sulla povertà (art. 1 comma 1 lett.
B) in corso di approvazione, nel rispetto dei
principi già evidenziati nel documento approvato
dalla commissione il 19.10.2015 e recepito dal
Consiglio Nazionale il 21.01.2016
6. Promuovere una sostanziale revisione del sistema di
calcolo dell’indicatore almeno relativamente all’ISEE
socio-sanitario residenziale prevedendo che:
•
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•
l’indennità di accompagnamento e gli emolumenti
destinati alla disabilità siano, al netto di una somma per
spese personali, interamente destinati al pagamento della
quota sociale, indipendentemente dall’ISEE
Il patrimonio mobiliare, al netto della franchigia, rilevi
interamente sul calcolo dell’ISEE
Il patrimonio immobiliare esclusivo del ricoverato rilevi in
percentuale superiore al 20% sul calcolo dell’ISEE
7. Definire meglio gli spazi di discrezionalità degli
enti erogatori, in particolar modo il concetto di
criteri ulteriori di selezione dei beneficiari e il
recupero del nucleo estratto per particolari
prestazioni che lo rendano necessario (es: ERP)