Castoldi - Cacciatore produttore primario

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Castoldi - Cacciatore produttore primario
Direzione Generale Sanità
Il cacciatore produttore
primario
Possibilità di
commercializzazione in
Lombardia
F. Castoldi - Brescia, 5 Ottobre 210
Il cacciatore come produttore
primario (ai sensi dei Reg. comunitari)
La normativa comunitaria:
• include la caccia nell’ambito della produzione primaria
(“Produzione
primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione
dei prodotti primari, … comprese la caccia e la pesca …”) qualora sia
finalizzata alla successiva immissione delle carni degli animali
abbattuti sul mercato
• i requisiti che devono possedere “le persone che cacciano
selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo
umano” nonché gli stabilimenti presso i quali devono essere condotte
le fasi successive all’abbattimento degli animali a caccia sono
stabiliti nell’ambito del Reg. (CE) n. 853/04
Il cacciatore come produttore
primario (ai sensi dei Reg. comunitari)
• Al pari di ogni altra attività di produzione primaria, la normativa
comunitaria non si applica all’attività venatoria e ai prodotti che ne
derivano nel caso in cui questi ultimi siano destinati al consumo
“domestico privato” (“il presente regolamento non si applica alla
produzione primaria per uso domestico privato …”)
• L’esclusione dal campo di applicazione della produzione primaria
per “uso domestico privato”, non esclude peraltro la possibilità che
“piccoli quantitativi di prodotti primari” (selvaggina cacciata)
possano essere occasionalmente forniti direttamente dal
produttore primario (il cacciatore) al consumatore o a dettaglianti
locali (“le norme comunitarie … dovrebbero applicarsi solo alle imprese,
concetto che implica una certa continuità di attività”).
Il cacciatore come produttore
primario (applicazione del principio di sussidiarietà)
La cessione diretta di prodotti primari dal cacciatore al
consumatore non deve peraltro diminuire il grado di
tutela assicurato ai consumatori dall’applicazione della
normativa comunitaria.
Gli Stati Membri sono quindi chiamati a disciplinare tale
attività in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla “legge alimentare”
(“un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti,… garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno)
Il cacciatore come produttore
primario (quale ruolo, quale regole)
Tre diverse tipologie di cacciatori – produttori primari:
1. Cacciatori “professionisti” ⇒ soggetti ai requisiti
stabiliti dal Reg. 852 e, per quanto applicabile,
853/04
2. Cacciatori “occasionali” che cedono parte della
selvaggina abbattuta a terzi ⇒ soggetti ai requisiti
stabiliti a livello nazionale
3. Cacciatori “occasionali” per solo autoconsumo ⇒ non
soggetti a regolamenti nazionali o comunitari in
materia di igiene
Il cacciatore come produttore
primario (la normativa regionale)
DDG Sanità n. 1265 del 07/02/2006 (modificato e
aggiornato con DDG Sanità n. 5593 del 27/5/2010):
“Definizione dell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE)
n. 852/04 e 853/04” stabilisce:
• il “piccolo quantitativo” di selvaggina che può essere
ceduta direttamente dal cacciatore al consumatore o al
dettagliante in ambito locale ⇒ 1 capo di selvaggina
grossa/cacciatore/anno o 100 capi di selvaggina piccola /
cacciatore/anno
• l’ambito “locale” ⇒ il territorio della provincia nel quale è
stato abbattuto l’animale e quello delle province contermini
Il cacciatore come produttore primario
(DDG Sanità 1265/06)
Stabilisce inoltre:
• le informazioni che devono essere comunicate dal
cacciatore al dettagliante a livello locale ⇒ zona di
provenienza degli animali cacciati
• l’obbligo per gli operatori economici a livello del dettaglio
di documentare l’origine e la provenienza delle carni di
selvaggina ceduti loro direttamente da parte del
cacciatore.
• ./.
• l’obbligo di conferimento dei capi di selvaggina grossa
abbattuti nell’ambito di piani di diradamento selettivo a un
centro di lavorazione della selvaggina, indipendentemente
dal rispetto del tetto stabilito per il piccolo quantitativo
che può essere ceduto direttamente dal cacciatore a
dettaglianti a livello locale
• l’obbligo della ricerca sistematica delle Trichinelle nelle
carni di tutti i suidi e in quelle degli animali delle altre
specie selvatiche soggette alla trichinellosi, ricerca da
effettuarsi secondo uno dei metodi di cui ai Capitoli I e II
dell’Allegato I al Reg. (CE) n. 2075/05
• le modalità di organizzazione e di esecuzione dei controlli
ufficiali finalizzati a verificare, tra l’altro, il rispetto delle
disposizioni dello stesso decreto regionale
La situazione in Regione Lombardia
Ambiti Territoriali Caccia (ATC)
Provincia
ATC
BG
Pianura bergamasca
Prealpino
BS
Unico
CO
CR
Canturino
CR1
CR2
Olgiatese
CR3
LC
Laudense Nord
MN1
MN2
MI
PV
VA
SO
CR5
CR6
CR7
Meratese
LO
MN
CR4
Laudense Sud
MN3
MN4
Milano Ovest
Oltrepo Sud Lomellina Est
VA1
Bormio
MN5
Milano Est
Lomellina
Ovest
Oltrepo
Nord
VA2
Chiavenna
MN6
Morbegno
Pavese
VA3
Sondrio
Tirano
N° tesserini rilasciati a cacciatori
che hanno esercitato la caccia in ATC
o CAC(*) della Regione Lombardia
stagione
numero
2008/9
82.447
2007/8
81.506
2006/7
84.122
2005/6
89.426
2004/5
87.994
2003/4
88.535
2002/3
89.272
2001/2
90.342
(*) Comprensori Alpini Caccia)
Consistenza e Prelievo ungulati
selvatici in regione Lombardia (*)
Specie
Stagione
2008/9
Stima
popolaz
Stagione
2007/8
Prelievo
Stima
popolaz
Stagione
2006/7
Prelievo
Stima
popolaz
Stagione
2005/6
Stagione
2004/5
Prelievo
Stima
popolaz
Prelievo
Stima
popolaz
Prelievo
Camoscio
1.282
1.267
1.105
19.500
1.114
18.850
1.145
Capriolo
871
931
936
26.200
990
26.200
1.115
Cervo
1.207
1.049
866
7.300
771
7.300
739
cinghiale
3.299
2.867
1.931
2.314
(*) Fonte: Reg Lombardia – OU Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano – PO Pianificazione Faunistica e Venatoria
1.673
Centri di Lavorazione della Selvaggina
riconosciuti in Regione Lombardia
Provincia
BG
BS
CO
CR
LC
LO
MN
MI
PV
VA
SO
GHE
0
0
8 (1)
0
1 (2)
0
0
0
0
0
2 (3)
Totale
Regione
11
(1) Di cui 3 impianti riconosciuti nel 2006, 3 nel 2007 e 2 nel 2008
(2) impianto riconosciuto nel 2010
(3) Di cui 1 impianto riconosciuto nel 2008 e 1 nel 2010
La situazione:
• tenuto anche conto dell’esiguità del prelievo autorizzabile,
l’attività venatoria è condotta da soggetti che esercitano
l’attività in maniera non continuativa e che, quindi, non sono in
registrati ai sensi del Reg 852/04
• possono essere programmati e attuati abbattimenti selettivi
di selvaggina selvatica grossa. In questi casi un viene di norma
abbattuto un numero maggiore di capi le cui carni possono
successivamente essere immesse sul mercato
• non esistono stime attendibili, a livello regionale, circa i
quantitativi di selvaggina cacciata destinata al consumo
“domestico privato” piuttosto che all’immissione sul mercato
La situazione:
• il confronto tra i dati in materia di abbattimento di
cinghiali (fonte: OU Sviluppo e Tutela del Territorio
Rurale e Montano) e di esami per la ricerca delle
trichinelle nei suidi selvatici (fonte: DPV/IZSLER)
depone per il sostanziale rispetto da parte dei soggetti
interessati dell’obbligo di campionamento
Obiettivi
• sul territorio regionale è presente un numero limitato di centri
riconosciuti per la lavorazione della selvaggina. La Regione, in
collaborazione con le Province e le altre Istituzioni territoriali, sta
operando per assicurare la presenza di un numero adeguato di
centri di lavorazione in ogni provincia
• in assenza di dati che depongano per un ruolo significativo delle
carni di selvaggina cacciata nella genesi di episodi di malattie
alimentari in Regione Lombardia, assicurare comunque un controllo
efficace sul destino e sulla sicurezza delle carni degli animali
abbattuti a caccia attraverso la programmazione e attuazione di
piani specifici di controllo presso gli stabilimenti che immettono le
carni sul mercato (impianti di trasformazione e dettaglianti) e di
monitoraggio della selvaggina
• estendere a tutto il territorio regionale, in collaborazione con le
altre Istituzioni competenti e le Associazioni venatorie, le
esperienze di formazione ed educazione sanitaria dei cacciatori già
condotte in alcune Province in modo da dare pieno corso alla
responsabilizzazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività
venatoria