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Prospetto informativo datato 1 agosto 2014 Allianz Global Investors Selection Funds PLC Società di investimento a capitale variabile di tipo aperto a ombrello a responsabilità separata tra i Comparti, costituita come società a responsabilità limitata di diritto irlandese ai sensi dei Companies Act dal 1963 al 2012, registrata con il numero 392230 e costituita ed operante come società di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del Regolamento delle Comunità europee del 2011 sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Legge delegata n. 352 del 2011), e successive modificazioni. Promotore Allianz Global Investors Europe GmbH 1 Per eventuali chiarimenti in merito al contenuto del presente Prospetto Informativo, ai rischi connessi all’investimento nella Società o all’opportunità o meno per l’investitore di investire nella Società, si consiglia di rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. La quotazione delle azioni della Società è soggetta a variazioni in aumento e in diminuzione. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono riportati nella sezione intitolata “Gestione e Amministrazione” del presente Prospetto Informativo, accettano la responsabilità delle informazioni ivi contenute. Per quanto a conoscenza e sulla base delle opinioni degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni sforzo necessario al fine di accertarsi che le informazioni in proprio possesso siano veritiere), le informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo corrispondono ai fatti e non omettono alcun elemento che possa in qualche modo influire sulla loro rilevanza. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. INFORMAZIONI IMPORTANTI Il presente Prospetto Informativo deve essere letto unitamente alla Sezione intitolata “Definizioni”. Il Prospetto Informativo Il presente Prospetto Informativo fornisce una descrizione di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), società di investimento a capitale variabile di tipo aperto e con responsabilità separata tra i Comparti di diritto irlandese, autorizzata dalla Central Bank of Ireland ad operare come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. La Società presenta una struttura a ombrello e può comprendere diversi portafogli di attivi. Il capitale sociale della Società può essere suddiviso in differenti classi di azioni (i “Comparti”), ciascuna delle quali rappresenta un portafoglio separato di attivi; i Comparti possono essere a loro volta suddivisi per rispecchiare diverse caratteristiche attribuibili a diverse tipologie di azioni (le “Classi”). Il presente Prospetto Informativo può essere pubblicato soltanto unitamente ad uno o più Allegati, ciascuno contenente informazioni relative ad un singolo Comparto. I dettagli relativi alle singole Classi saranno forniti nell’Allegato del relativo Comparto oppure in Allegati separati per ciascuna Classe. Ciascun Allegato costituirà parte integrante del presente Prospetto Informativo e dovrà essere letto unitamente allo stesso. In caso di divergenza fra il presente Prospetto Informativo e un qualsiasi Allegato, prevarrà l’Allegato. Le ultime relazioni annuale e semestrale pubblicate della Società saranno fornite ai sottoscrittori gratuitamente su richiesta e saranno rese disponibili al pubblico secondo le modalità di seguito descritte nella sezione intitolata “Relazioni e Bilanci”. Autorizzazione della Central Bank of Ireland La Società è autorizzata e sottoposta al controllo della Central Bank of Ireland (la “Banca Centrale”). L’autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale non costituirà alcuna garanzia sull’andamento della Società; la Banca Centrale non dovrà considerarsi responsabile dei 2 risultati positivi o negativi conseguiti dalla Società. L’autorizzazione della Società non costituisce un avallo o garanzia sulla stessa da parte della Banca Centrale; quest’ultima non dovrà ritenersi responsabile per i contenuti del presente Prospetto Informativo. Restrizioni alla distribuzione e alla vendita di Azioni In alcune giurisdizioni, la distribuzione del presente Prospetto Informativo e l’offerta di Azioni potranno essere soggette a restrizioni. Il presente Prospetto Informativo non costituisce alcuna offerta o sollecitazione nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non è autorizzata o la persona che riceve l’offerta o la sollecitazione non è legittimamente autorizzata a farlo. Chiunque sia in possesso del presente Prospetto Informativo e chiunque intenda presentare una richiesta di sottoscrizione relativamente alle Azioni è tenuto ad informarsi e ad osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei paesi di appartenenza o in cui egli abbia stabilito la propria dimora, residenza abituale o domicilio. È facoltà degli Amministratori limitare il possesso di Azioni da parte di persone fisiche o giuridiche qualora tale possesso costituisca una violazione di qualsivoglia requisito di legge o normativo o possa influire sulla posizione fiscale della Società. Eventuali restrizioni applicabili ad un particolare Comparto o Classe saranno specificate nell’Allegato relativo a tale Comparto o Classe. Chiunque detenga le Azioni in violazione delle restrizioni precedentemente descritte, ovvero, in virtù del possesso delle Azioni, violi le leggi e i regolamenti di qualsivoglia giurisdizione competente, ovvero detenga una partecipazione la quale, ad opinione degli Amministratori, possa determinare per la Società, o qualsivoglia Azionista o qualsivoglia Comparto eventuali passività o imposte, o svantaggi di natura pecuniaria che altrimenti non sarebbero insorti, ovvero nei casi in cui, ad opinione degli Amministratori, possa insorgere un pregiudizio per l’interesse degli Azionisti, sarà tenuto a risarcire la Società, gli Amministratori, il Distributore Globale, il Gestore degli Investimenti, la Banca Depositaria, l’Agente Amministrativo e gli Azionisti per eventuali perdite subite dalla stessa o dagli stessi a seguito dell’acquisto o del possesso da parte di tale persona o persone delle Azioni della Società. In base a quanto previsto dallo Statuto della Società, gli Amministratori hanno il potere di rimborsare e/o annullare obbligatoriamente eventuali Azioni possedute o detenute in qualità di beneficiario in violazione delle restrizioni imposte dagli stessi come descritto nel presente Prospetto Informativo. Stati Uniti d’America Né la Società né i Comparti sono stati o saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello Investment Company Act del 1940 e successive modifiche. Le Azioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act") o ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi stato degli Stati Uniti. Le Azioni messe a disposizione in base a questa offerta non possono essere direttamente o indirettamente offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a favore di alcuna Persona statunitense secondo la definizione di cui alla Rule 902 del Regolamento S ai sensi del Securities Act. Ai sottoscrittori potrebbe essere chiesto di dichiarare di non essere una Persona statunitense e di non presentare domanda di Azioni per conto di alcuna Persona statunitense, né di acquisire Azioni con l'intento di venderle a una Persona statunitense. Nel caso in cui un Azionista diventi una Persona statunitense, potrebbe essere soggetto all'obbligo di ritenuta d'imposta e di informativa fiscale statunitensi. 3 Ai richiedenti sarà chiesto di certificare se essi siano Non Residenti in Irlanda o Residenti in Irlanda e potrà essere loro chiesto di certificare che essi siano o meno Persone statunitensi. Commissione di rimborso È facoltà degli Amministratori applicare una commissione di rimborso non superiore al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di rimborso. Per ulteriori dettagli relativi alle commissioni di rimborso applicate ad uno o più Comparti si rimanda al relativo Allegato. L’eventuale differenza determinatasi in un qualsiasi momento fra il prezzo di vendita (al quale potrebbe aggiungersi un onere o una commissione di vendita) e il prezzo di rimborso delle Azioni (dal quale potrebbe essere detratta una commissione di rimborso) indica che un investimento dovrebbe essere valutato come investimento di medio/lungo periodo. Affidamento sul presente Prospetto Informativo Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto Informativo e negli Allegati si basano sulle leggi e sulle prassi in vigore nella Repubblica d’Irlanda alla data del Prospetto Informativo o dell’Allegato, a seconda dei casi, le quali sono soggette a modifiche. La distribuzione del presente Prospetto Informativo, l’offerta, l’emissione o la vendita di Azioni della Società non potranno in alcun caso considerarsi come un’attestazione che le attività della Società non hanno subito alcuna modifica dalla data del presente documento. Il presente Prospetto Informativo sarà aggiornato dalla Società al fine di tenere conto di eventuali variazioni significative di volta in volta intervenute; tali modifiche dovranno essere notificate anticipatamente alla Banca Centrale. Eventuali informazioni o dichiarazioni non contenute nel presente documento ovvero fornite o rilasciate da qualsivoglia intermediario, agente di vendita o altro soggetto dovranno considerarsi come non autorizzate e pertanto non affidabili. I contenuti del presente Prospetto Informativo non dovranno essere considerati dagli investitori come consigli relativi a questioni di natura legale, fiscale o legata agli investimenti o di altro tipo. Si consiglia agli investitori di consultare il proprio agente di borsa, commercialista, consulente legale, consulente finanziario indipendente o altro consulente professionale. Fattori di rischio Prima di effettuare investimenti nella Società, gli investitori sono pregati di leggere e tenere conto della sezione intitolata “Fattori di rischio”. Traduzioni Il presente Prospetto Informativo e gli eventuali Allegati potranno essere tradotti in altre lingue. In tal caso, la traduzione conterrà esclusivamente le medesime informazioni ed avrà il medesimo significato del Prospetto Informativo e degli Allegati in lingua inglese. In caso di divergenza fra la versione in lingua inglese del Prospetto Informativo o degli Allegati e la traduzione in un’altra lingua di tali documenti, prevarrà la versione inglese, fatta eccezione per i casi in cui (e limitatamente ad essi) le leggi in vigore in qualsivoglia giurisdizione in cui le Azioni vengono offerte per la vendita prevedano che in un’azione legale basata sulle informazioni contenute in un prospetto informativo redatto in una lingua diversa dall’inglese, prevalga la lingua del Prospetto Informativo o dell’Allegato su cui si basa tale azione legale. 4 INFORMAZIONI DI CONTATTO ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Amministratori Segretario Sede Legale Philip Clarke Philip Clarke Elm Park Pierangelo Buffa 2 St. Catherine’s Road Merrion Road Jim Cleary Glenageary Dublino 4 John Finnegan County Dublin Irlanda Michael Hartmann Irlanda Markus Nilles Gestori degli Investimenti Sub-Gestore degli Investimenti / Distributore Globale Consulente (Allianz Emerging Markets) Allianz Global Investors Allianz Global Investors U.S. LLC Allianz Global Investors Europe GmbH 600 West Broadway Europe GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 31st Floor San Diego Bockenheimer Landstraβe 42-44 D-60323 Francoforte sul Meno CA 92101 D-60323 Francoforte sul Meno USA Allianz Global Investors Europe GmbH, France Branch 3, Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 Banca Depositaria Agente Amministrativo Società di Revisione RBC Investor Services RBC Investor Services KPMG Chartered Accountants Bank S.A., Filiale di Dublino Ireland Limited 1 Harbourmaster Place George’s Quay House George’s Quay House IFSC 43 Townsend Street 43 Townsend Street Dublino 1 Dublino 2 Dublino 2 Irlanda Irlanda Irlanda Consulenti Legali e Fiscali Banca Corrispondente Dillon Eustace Solicitors Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. 33 Sir John Rogerson’s Quay Piazzale Lodi, 3 Dublino 2 20137 Milano Irlanda Italia 5 INDICE PAGINA SEZIONE 1. LA SOCIETÀ .................................................................................................................................... 15 Informazioni generali ............................................................................................................... 15 Obiettivo e politiche di investimento ........................................................................................ 15 Restrizioni agli investimenti ..................................................................................................... 16 Ricorso al credito..................................................................................................................... 17 Variazioni alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al credito ............................................. 17 Strumenti Finanziari Derivati ................................................................................................... 17 Classi con copertura ............................................................................................................... 19 Politica dei dividendi ................................................................................................................ 20 Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione ........................................................ 20 Fattori di rischio ....................................................................................................................... 20 2. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ................................................................................................. 34 Amministratori ......................................................................................................................... 34 Gestore degli Investimenti ....................................................................................................... 35 Agente Amministrativo ............................................................................................................ 36 Banca Depositaria ................................................................................................................... 36 Distributori ............................................................................................................................... 37 Agenti per i Pagamenti/Rappresentanti/Banche Corrispondenti ............................................. 38 Conflitti d’interesse .................................................................................................................. 38 Soft commission ...................................................................................................................... 39 Retrocessioni di commissioni e loro attribuzione .................................................................... 39 3. COMMISSIONI E SPESE ................................................................................................................ 40 Spese di costituzione .............................................................................................................. 40 Commissioni e spese di carattere operativo ........................................................................... 40 Spese e commissioni di gestione ............................................................................................ 41 Commissioni della Banca Depositaria ..................................................................................... 41 Commissioni dei Gestori degli Investimenti e del Distributore Globale ................................... 42 Commissioni di Banca Corrispondente ................................................................................... 42 Commissioni del Distributore .................................................................................................. 42 Commissione di rimborso ....................................................................................................... 42 Commissione di conversione .................................................................................................. 43 Compensi agli Amministratori ................................................................................................. 43 Ripartizione delle spese e delle commissioni .......................................................................... 43 Aumento delle commissioni .................................................................................................... 43 4. LE AZIONI ........................................................................................................................................ 44 Informazioni generali ............................................................................................................... 44 Pratiche abusive e Market timing ............................................................................................ 45 Richiesta di sottoscrizione di Azioni ........................................................................................ 45 Controlli sull’identità e il riciclaggio di denaro .......................................................................... 47 Conferma della proprietà ......................................................................................................... 48 Rimborso di Azioni .................................................................................................................. 48 Conversione di Azioni .............................................................................................................. 51 Valore Patrimoniale Netto e valutazione degli attivi ................................................................ 52 Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione ........................................................ 57 Sospensione della valutazione degli attivi ............................................................................... 57 Dividendi e distribuzioni ........................................................................................................... 58 Regime fiscale relativo al verificarsi di determinati eventi ....................................................... 58 5. REGIME FISCALE ........................................................................................................................... 59 6. INFORMAZIONI GENERALI ............................................................................................................ 69 1. Costituzione, sede legale e capitale sociale ................................................................... 69 2. Modifica dei diritti azionari e dei diritti di prelazione ........................................................ 69 3. Diritti di voto .................................................................................................................... 70 4. Assemblee ...................................................................................................................... 71 5. Relazioni e bilanci ........................................................................................................... 71 6. Comunicazioni e Avvisi agli Azionisti .............................................................................. 72 7. Trasferimento di Azioni ................................................................................................... 72 6 8. Amministratori................................................................................................................. 73 9. Interesse degli Amministratori ........................................................................................ 75 10. Liquidazione della Società .............................................................................................. 75 11. Indennizzi e assicurazione .............................................................................................. 77 12. Informazioni generali ...................................................................................................... 78 13. Principali contratti ........................................................................................................... 78 14. Documenti disponibili per la consultazione ..................................................................... 81 15. Avviso agli investitori italiani ........................................................................................... 81 Appendice I .......................................................................................................................................... 82 Appendice II ......................................................................................................................................... 88 Appendice III ........................................................................................................................................ 92 Appendice IV ...................................................................................................................................... 108 ALLEGATI Nota: Il presente documento è una traduzione dal testo originale inglese, che si prega di consultare in caso di incongruenze. 7 DEFINIZIONI Ai fini del presente Prospetto Informativo, i termini e le espressioni di seguito riportati assumeranno il significato loro attribuito di seguito. Tutti i riferimenti ad un’ora specifica devono intendersi come riferimenti all’ora irlandese. “Accordo di Amministrazione” si intende l’Accordo di Amministrazione stipulato fra la Società e l’Agente Amministrativo in data 30 novembre 2004 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta. “Accordo di Banca Corrispondente” si intende l’Accordo di Banca Corrispondente stipulato fra la Società, la Banca Depositaria, l’Agente Amministrativo e la Banca Corrispondente in data 30 novembre 2004, e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta. “Accordo di Banca Depositaria” si intende l’Accordo di Banca Depositaria stipulato fra la Società e la Banca Depositaria in data 30 novembre 2004, e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta. “Accordo di Distribuzione Globale” si intende l’Accordo di Distribuzione stipulato in data 30 novembre 2004 fra la Società e il Distributore Globale, sostituito da un accordo datato 7 maggio 2013 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta. “Accordo di Gestione degli Investimenti” si intende (i) l’accordo di gestione degli investimenti stipulato fra la Società e Allianz Global Investors Europe GmbH in data 30 novembre 2004, sostituito in data 7 maggio 2013 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta o (ii) l’accordo di gestione degli investimenti inizialmente stipulato fra la Società e Allianz Global Investors France SA in data 1° luglio 2013, sostituito con un accordo di novazione stipulato tra la Società e Allianz Global Investors Europe GmbH, Filiale francese, e Allianz Global Investors France SA in data 21 luglio 2014, e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, a seconda dei casi. “AEE” si intende l’Area Economica Europea. “Agente Amministrativo” si intende RBC Investor Services Ireland Limited. “Allegato” si intende un allegato al presente Prospetto Informativo che specifichi alcune informazioni relative ad un Comparto e/o ad una o più Classi. 8 “Amministratori” si intendono gli amministratori della Società, ovvero qualsivoglia comitato o delegazione dello stesso debitamente autorizzato. “Azione” si intende un’azione di partecipazione, ovvero, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Prospetto Informativo, la frazione di un’azione di partecipazione al capitale della Società. “Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni” si intendono le azioni e gli strumenti collegati alle azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, warrant, obbligazioni convertibili, diritti emessi da una società per consentire ai relativi detentori di sottoscrivere titoli aggiuntivi emessi da tale società, ADR e GDR. “Azionista” si intende un soggetto registrato come detentore di Azioni nel Libro dei Soci al momento tenuto dalla Società o per conto della stessa. “Banca Centrale” si intende la Central Bank of Ireland o qualsiasi altra entità subentrante alla stessa. “Banca Corrispondente” si intende Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. “Banca Depositaria” si intende RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino. “Borsa Valori Riconosciuta” si intendono le borse valori o i mercati indicati nell’Appendice II. “Classe” si intende una particolare tipologia di Azioni di un Comparto. “Comparto” si intende un comparto della Società che rappresenti la costituzione da parte degli Amministratori di una particolare classe di Azioni come comparto, i cui proventi di emissione vengono riuniti separatamente e investiti conformemente agli obiettivi e alle politiche di investimento applicabili ad esso e stabiliti di volta in volta dagli Amministratori previa approvazione della Banca Centrale. “Data Contabile” si intende il 31 dicembre di ogni anno ovvero qualsivoglia altra data eventualmente stabilita di volta in volta dagli Amministratori. “Distributore” si intendono uno o più distributori o qualsivoglia successore(i) degli stessi, nominato(i) dal Distributore Globale ad agire in qualità di distributore relativamente ad uno o più Comparti in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale. “Distributore Globale” si intende Allianz Global Investors Europe GmbH. 9 “Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori” si intende il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori emesso con riferimento a una Classe di Azioni di un Comparto; “Dollaro USA”, “USD” o “US$” si intende il Dollaro Statunitense, la moneta legale attualmente in corso di validità negli Stati Uniti d’America. “Euro” o “€” si intende la moneta legale degli stati membri dell’Unione europea che hanno adottato la moneta unica conformemente al Trattato di Roma del 25 marzo 1957 (e successive modificazioni apportate con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992). “FATCA” si intendono le disposizioni della legge “Foreign Account Tax Compliance Act” adottate nel quadro della legge “Hiring Incentives to Restore Employment Act”; “GEP” si intende Gestione Efficiente del Portafoglio. “Gestore degli Investimenti” si intende (i) Allianz Global Investors Europe GmbH; e (ii) Allianz Global Investors Europe GmbH, Filiale francese, (a seconda dei casi) e qualunque altro gestore degli investimenti nominato dalla Società ad agire in veste di gestore degli investimenti di uno o più Comparti o porzioni di attivi degli stessi conformemente ai requisiti fissati dalla Banca Centrale. “Giorno di Negoziazione” si intende ciascun Giorno Lavorativo o qualunque altro giorno o giorni eventualmente stabiliti dagli Amministratori e notificati anticipatamente agli Azionisti, a condizione che siano presenti almeno due Giorni di Negoziazione in ciascun mese. “Giorno Lavorativo” si intende: (a) nel caso di Allianz Europe e Allianz Euro Liquidity, un giorno (escluso il sabato o la domenica) in cui le banche e le borse valori sono operative a Dublino e Parigi; (b) nel caso di Allianz Emerging Markets, un giorno (escluso il sabato o la domenica) in cui le banche e le borse valori sono operative a Dublino e New York; (c) nel caso di Allianz Pacific, un giorno (escluso il sabato o la domenica) in cui le banche e le borse valori sono operative a Dublino, Francoforte e Tokyo; (d) nel caso di Allianz USA, un giorno (escluso il sabato o la domenica) in cui le banche e le borse valori sono operative a Dublino, Francoforte e New York; 10 (e) nel caso di qualsiasi altro Comparto, un qualsiasi giorno (escluso il sabato o la domenica) in cui le banche e le borse valori sono generalmente operative a Dublino e Francoforte; a condizione che, in ciascuno dei casi indicati alle lettere da (a) ad (e), la Società possa designare di volta in volta un Giorno Lavorativo in cui le banche e/o le borse valori delle città di cui alle lettere da (a) ad (e) non sono operative. “Intermediario” si intende l’”Intermediario” secondo la definizione contenuta nella sezione intitolata “REGIME FISCALE”. “Irlanda” si intende la Repubblica d’Irlanda. “Istituto rilevante” si intende uno degli istituti specificati nei sottoparagrafi 1.4(i), (ii) e (iii) della Nota OICVM 9. “Legge” si intendono i Companies Act dal 1963 al 2012 ed eventuali successive modificazioni o nuove emanazioni. “Modulo di Sottoscrizione” si intende qualunque modulo di sottoscrizione che i sottoscrittori di Azioni dovranno compilare secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Società. “Momento di Valorizzazione” si intende la chiusura delle contrattazioni sul relativo mercato nel Giorno di Negoziazione. “OICVM” si intende un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e successive modificazioni, consolidamenti o sostituzioni apportati di volta in volta. “Orario di Chiusura” si intendono le ore 14:00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione o qualunque altro orario eventualmente stabilito dagli Amministratori e notificato agli Azionisti, a condizione che l’Orario di Chiusura non sia successivo al Momento di Valorizzazione. “OTC” si intende over the counter. “Periodo Contabile” si intende un periodo che termina alla Data Contabile e inizia, per il primo Periodo Contabile, alla data di costituzione della Società e, negli esercizi seguenti, nel giorno successivo alla chiusura dell’ultimo Periodo Contabile. “Persona statunitense” si intende qualsiasi persona che sia una Persona statunitense di cui alla Rule 902 del Regolamento S ai sensi della legge statunitense sui valori mobiliari (il "Securities Act") del 1933, come la definizione di tale 11 termine possa essere di volta in volta modificata o integrata dalla legislazione, da normative, regolamenti o interpretazioni di enti giuridici o amministrativi. Una Persona statunitense comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) una persona fisica residente negli Stati Uniti; (ii) una società di persone o di capitali organizzata o costituita ai sensi delle leggi statunitensi; (iii) qualsiasi proprietà immobiliare il cui esecutore o amministratore sia una Persona statunitense; (iv) un trust residente negli Stati Uniti; (v) un'agenzia o filiale di un'entità straniera ubicata negli Stati Uniti; (vi) un conto non discrezionale o conto analogo (all’infuori di una proprietà immobiliare o di un trust) tenuto da un operatore o altro fiduciario a favore o per conto di una Persona statunitense; (vii) un conto discrezionale o conto analogo (all'infuori di una proprietà immobiliare o di un trust) detenuto da un operatore o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e (viii) una società di persone o di capitali se: (1) organizzata o costituita ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione estera; e (2) formata da una Persona statunitense principalmente allo scopo di investire in titoli non registrati ai sensi del Securites Act, salvo che essa sia organizzata e costituita, e posseduta, da investitori accreditati che non siano persone fisiche, proprietà immobiliari o trust. “Prezzo Iniziale” si intende il prezzo iniziale di un’Azione come specificato nel relativo Allegato di ciascun Comparto. “Prospetto Informativo” si intende il prospetto informativo della Società ed eventuali Allegati e integrazioni allo stesso, pubblicati in conformità ai requisiti del Regolamento sugli OICVM. “Quota Minima di Partecipazione” si intende il numero o il valore minimo di Azioni che gli Azionisti devono detenere in base a quanto specificato nel relativo Allegato. “Quota Minima di Sottoscrizione” si intende la quota minima di sottoscrizione di Azioni in base a quanto specificato nel relativo Allegato. “Regno Unito” si intende il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. “Regolamento sugli OICVM” si intende il Regolamento delle Comunità europee del 2011 sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (legge delegata n. 352 del 2011) (e successive modificazioni, consolidamenti o sostituzioni apportati di volta in volta) ed eventuali regolamenti o avvisi emessi dalla Banca Centrale ai sensi dello stesso e al momento in vigore. 12 “Residente Abituale in Irlanda” si intende un “Residente Abituale in Irlanda” secondo la definizione contenuta nella sezione intitolata “REGIME FISCALE”. “Residente in Irlanda” si intende un “Residente in Irlanda” secondo la definizione contenuta nella sezione intitolata “REGIME FISCALE”. “SFD” si intende uno o più Strumenti Finanziari Derivati. “Sistema di Compensazione Riconosciuto” si intende il “Sistema di Compensazione Riconosciuto” secondo la definizione contenuta nella sezione intitolata “REGIME FISCALE”. “Società” si intende ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC “Società di Revisione” si intende KPMG Chartered Accountants, Irlanda. “Socio” si intende un Azionista, ovvero una persona registrata come detentore di una o più azioni senza diritto di partecipazione agli utili della Società. “Stati Uniti” si intendono gli Stati Uniti d’America (inclusi gli Stati e il Distretto della Colombia), i suoi territori, possedimenti e ogni altra regione soggetta alla sua giurisdizione. “Stato Membro” si intende uno stato membro dell’Unione europea. “Stato Membro dell’OCSE” si intende uno stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. “Statuto” si intende l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società. “Sterlina” o “£” si intende la moneta legale al momento in corso di validità nel Regno Unito. “Strumenti del Mercato Monetario” si intendono gli strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, che sono liquidi e il cui valore può essere determinato in qualunque momento in modo preciso. 13 “Sub-Consulente degli Investimenti” si intendono uno o più sub-consulenti degli investimenti nominati da un Sub-Gestore degli Investimenti, con il consenso del Gestore degli Investimenti e in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale, quali Sub-Consulenti degli Investimenti di uno o più Comparti o di qualsiasi porzione di attivi degli stessi. “Sub-Gestore degli Investimenti” si intendono uno o più sub-gestori degli investimenti o qualsivoglia successore(i) degli stessi, nominato(i) dal Gestore degli Investimenti ad agire in qualità di sub-gestore degli investimenti di uno o più Comparti in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale. “Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito” si intendono i titoli di debito e gli strumenti collegati ai titoli di debito tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati, obbligazioni privilegiate, obbligazioni semplici, obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili e non convertibili. “UE” si intende l’Unione europea. “Valore Patrimoniale Netto” si intende il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o attribuibile ad una Classe (a seconda dei casi) calcolato secondo le modalità descritte nel presente documento. “Valore Patrimoniale Netto per Azione” si intende il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto diviso per il numero di Azioni in emissione in tale Comparto, ovvero il Valore Patrimoniale Netto attribuibile ad una Classe diviso per il numero di Azioni emesse in quella Classe, arrotondato alla cifra decimale stabilita dagli Amministratori. “Valuta di Riferimento” si intende l’Euro, la moneta di conto di ciascun Comparto. 14 1. LA SOCIETÀ Informazioni generali La Società è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto e a responsabilità separata tra i Comparti, costituita in Irlanda in data 12 ottobre 2004 ai sensi della Legge e iscritta con il numero 392230. La Società è stata autorizzata dalla Banca Centrale ad operare come OICVM in conformità al Regolamento sugli OICVM. La Società presenta una struttura a ombrello ed è costituita da diversi Comparti composti a loro volta da una o più Classi. Le Azioni di ciascuna Classe di un Comparto godranno degli stessi diritti sotto tutti gli aspetti; esse potranno tuttavia presentare alcune differenze sotto certi aspetti, incluso il livello delle commissioni e delle spese addebitate o la Quota Minima di Sottoscrizione applicabile. Gli attivi di ciascun Comparto saranno separati gli uni dagli altri e saranno investiti separatamente in conformità agli obiettivi e alle politiche di investimento di ciascun Comparto. Non viene mantenuto un portafoglio separato per ciascuna Classe. L’obiettivo e le politiche di investimento, nonché altri dettagli relativi a ciascun Comparto sono descritti nel relativo Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente Prospetto Informativo e deve essere letto unitamente allo stesso. La Valuta di Riferimento di ciascun Comparto è l’Euro. Alla data del presente Prospetto Informativo, la Società ha costituito i Comparti e le Classi di seguito indicati. Ulteriori Comparti in relazione ai quali saranno pubblicati uno o più Allegati potranno essere costituiti dagli Amministratori previa approvazione della Banca Centrale. Ulteriori Classi in relazione alle quali saranno pubblicati uno o più Allegati potranno essere costituite dagli Amministratori e notificate alla Banca Centrale e con la stessa concordate preventivamente, ovvero dovranno essere create in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale. Denominazione del Comparto Classe Allianz Active Balanced Classe A Allianz Bond Return Plus Classi A e B Allianz Emerging Markets Classi A e B Allianz Euro Liquidity Classi A e B Allianz Europe Classi A e B Allianz High Dividend Classi A e B Allianz Pacific Classe B Allianz USA Classe B Obiettivo e politiche di investimento L’obiettivo e le politiche di investimento specifici di ciascun Comparto saranno descritti nel relativo Allegato al presente Prospetto Informativo e saranno formulati dagli Amministratori contestualmente alla costituzione del relativo Comparto. 15 Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che la performance di alcuni Comparti potrebbe essere valutata rispetto all’andamento di un particolare indice o benchmark; pertanto, si consiglia agli Azionisti di consultare il relativo Allegato, nel quale saranno illustrati gli eventuali criteri di valutazione della performance adottati. È facoltà della Società cambiare in qualsiasi momento l’indice di riferimento qualora, per motivi indipendenti dalla volontà della stessa, tale indice sia stato sostituito, ovvero la Società ritenga che un altro indice o benchmark rifletta adeguatamente l’esposizione assunta. Poiché tale modifica rappresenterebbe un cambiamento nella politica del relativo Comparto, gli Azionisti dovranno essere informati in merito ad eventuali cambiamenti intervenuti nell’indice di riferimento o nel benchmark (i) se effettuati dagli Amministratori, prima che gli stessi siano effettuati e (ii) se effettuati dall’Indice interessato, nelle relazioni annuale e semestrale del Comparto pubblicate successivamente a tale cambiamento. In attesa che i ricavi generati dal collocamento o dall’offerta di Azioni siano investiti, ovvero qualora il mercato o altri fattori lo impongano, gli attivi di un Comparto potranno essere investiti in strumenti del mercato monetario, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati di deposito, obbligazioni a tasso variabile e carte commerciali a tasso fisso o variabile scambiati su Borse Valori Riconosciute e depositi in contanti denominati nella valuta o nelle valute eventualmente stabilite dagli Amministratori previa consultazione con il relativo Gestore degli Investimenti. Fatte salve le restrizioni agli investimenti di cui all’Appendice 1 e ai termini dell’Allegato per il relativo Comparto, ogni Comparto può investire in organismi di investimento collettivo gestiti dal Gestore degli Investimenti o da società collegate al Gestore degli Investimenti. Ciascun Comparto può altresì investire in altri Comparti della Società, a condizione che questi ultimi non detengano Azioni di Comparti della Società. Il Gestore degli Investimenti non è autorizzato ad addebitare alcuna commissione di gestione in relazione alla quota di patrimonio del Comparto investita in altri Comparti della Società. Non sarà possibile modificare l’obiettivo di investimento di un Comparto o apportare sostanziali modifiche alla politica di investimento di un Comparto senza la previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti o senza l’approvazione degli Azionisti sulla base della maggioranza dei voti espressi in sede di assemblea degli Azionisti di un determinato Comparto, debitamente convocata e tenuta. In caso di modifica degli obiettivi e/o delle politiche di investimento di un Comparto, gli Azionisti di tale Comparto riceveranno congruo avviso in merito a tale cambiamento, al fine di consentire il rimborso delle Azioni in loro possesso prima che tale cambiamento venga implementato. L’Appendice II riporta un elenco delle Borse Valori Riconosciute sulle quali gli investimenti di un Comparto in titoli e SFD, diversi dagli investimenti consentiti in società non quotate, saranno quotati o scambiati. Restrizioni agli investimenti Gli investimenti relativi agli attivi di ciascun Comparto dovranno essere effettuati conformemente al Regolamento sugli OICVM. Gli Amministratori potranno imporre ulteriori restrizioni relativamente a ciascun Comparto. Le restrizioni agli investimenti e di finanziamento applicabili alla Società e a ciascun Comparto sono riportati nell’Appendice I. Fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli non quotati, gli investimenti in titoli saranno effettuati sulle Borse Valori Riconosciute. Ciascun Comparto potrà altresì detenere attività liquide accessorie. 16 Ricorso al credito La Società potrà contrarre finanziamenti esclusivamente in via temporanea; l’importo complessivo di tali finanziamenti non potrà superare il 10% del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto. Tenendo conto di tale limite, gli Amministratori potranno esercitare i più ampi poteri di ricorso al credito per conto della Società e potranno utilizzare gli attivi della stessa a garanzia del prestito esclusivamente in conformità alle disposizioni del Regolamento sugli OICVM. Variazioni alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al credito Resta inteso che la Società avrà il potere (subordinatamente alla previa approvazione della Banca Centrale) di valersi di qualsivoglia modifica relativa alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al credito specificata nel Regolamento sugli OICVM che consenta alla Società di investire in titoli, strumenti derivati o qualunque altra forma di investimento soggetta a restrizioni o non consentita ai sensi del Regolamento sugli OICVM alla data del presente Prospetto Informativo. Strumenti Finanziari Derivati La Società può investire in SFD, inclusi gli strumenti regolati per contanti equivalenti, negoziati in una Borsa Valori Riconosciuta e/o in strumenti derivati OTC in ciascun caso ai sensi di e conformemente alle condizioni o ai requisiti imposti dalla Banca Centrale. Gli SFD in cui la Società può investire e il previsto effetto dell’investimento in tali SFD sul profilo di rischio di un Comparto sono illustrati nell’Appendice III del presente documento. L’obiettivo di tali eventuali investimenti sarà riportato nell’Allegato del relativo Comparto. Qualora un determinato Comparto abbia facoltà di investire in altri SFD, tali strumenti e il loro effetto previsto sul profilo di rischio di tale Comparto, nonché la misura in cui un Comparto può risultare esposto a leva finanziaria per effetto dell’uso degli SFD saranno riportati nel relativo Allegato. La Società è tenuta, ai sensi del Regolamento sugli OICVM, ad adottare una procedura di gestione del rischio che consenta di valutare, monitorare e gestire i rischi connessi alle posizioni in strumenti finanziari derivati; i dettagli relativi a tale procedura sono stati comunicati alla Banca Centrale. La Società non utilizzerà SFD che non siano stati inclusi nella procedura di gestione del rischio fino a che una procedura di gestione del rischio rivista e modificata sia stata sottoposta al vaglio della Banca Centrale e da questa approvata. Su richiesta, la Società provvederà a fornire agli Azionisti informazioni aggiuntive sui metodi di gestione del rischio utilizzati dalla medesima, inclusi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimento. Al fine di fornire margini o garanzie in relazione alle transazioni in SFD, la Società può trasferire, ipotecare, addebitare o gravare qualsiasi attività o disponibilità in contanti che facciano parte del relativo Comparto, conformemente alle normali prassi di mercato. Politica di gestione delle garanzie La Società è tenuta a predisporre una politica di gestione delle garanzie e una politica degli scarti di garanzia relativamente all’utilizzo di transazioni in derivati OTC e di tecniche GEP (per la gestione efficiente dei portafogli) da parte dei Comparti. 17 Nel caso in cui i Comparti ricevano garanzie derivanti da transazioni in derivati OTC o dall’uso di tecniche GEP, la politica applicata sarà quella di ottemperare ai requisiti riportati nell’Appendice III del Prospetto Informativo, ove sono dettagliati i requisiti della Banca Centrale in relazione alle tipologie di garanzia consentite, al livello di garanzia richiesto e alla politica degli scarti di garanzia e, nel caso di garanzia in contanti, la politica di reinvestimento prevista dalla Banca Centrale ai sensi del Regolamento. Nel caso in cui i Comparti ricevano garanzie derivanti da transazioni in derivati OTC o dall’uso di tecniche GEP, tra le categorie di garanzie che possono essere ricevute vi saranno contanti e attività diverse dai contanti, quali titoli azionari, titoli di debito e strumenti del mercato monetario. Laddove la garanzia in contanti ricevuta da un Comparto viene reinvestita, il Comparto è esposto al rischio di perdita su tale investimento. Qualora tale perdita si verificasse, il valore della garanzia sarà ridotto e il Comparto sarà meno protetto in caso di insolvenza della controparte. I rischi associati al reinvestimento delle garanzie in contanti sono sostanzialmente assimilabili ai rischi applicabili agli altri investimenti del Comparto. Laddove i Comparti ricevano garanzie derivanti da transazioni in derivati OTC o dall’uso di tecniche GEP, la Società avrà predisposto una politica degli scarti di garanzia che verrà adattata alle singole classi di attività ricevute in garanzia e terrà conto delle caratteristiche delle attività, quali la reputazione creditizia o la volatilità del prezzo, nonché dei risultati degli stress test eseguiti. Tale politica sarà documentata e giustificherà ciascuna decisione di applicare un determinato haircut (scarto di garanzia) o di non applicarne alcuno, a una classe di attività specifica. Di volta in volta e subordinatamente ai requisiti di cui all’Appendice III, la politica sui livelli di garanzia necessari e sugli scarti potrà essere rettificata, a discrezione del Gestore degli Investimenti, laddove si stabilisca che ciò è appropriato nel contesto della controparte specifica, delle caratteristiche dell’attività ricevuta in garanzia, delle condizioni di mercato o di altre circostanze. Gestione efficiente del portafoglio Ogni Comparto può stipulare transazioni in SFD a fini di gestione efficiente del portafoglio (GEP) e/o a scopo di protezione rispetto ai rischi di cambio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, di volta in volta, dalla Banca Centrale. Informazioni dettagliate in merito a tali tecniche e strumenti sono riportate nell’Appendice III. Ogni Comparto può cercare di proteggere o incrementare i propri rendimenti facendo ricorso a SFD e a tecniche e strumenti GEP secondo quanto definito nel paragrafo degli obiettivi e politiche di investimento del relativo Allegato. La possibilità di utilizzare tali strategie può essere limitata dalle condizioni di mercato e dalle restrizioni normative e non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo perseguito mediante l’uso di queste strategie venga raggiunto. L’uso di SFD e di tecniche e strumenti GEP comporta rischi di investimento e costi di transazione a cui un Comparto non sarebbe soggetto se non utilizzasse tali strategie. Se le previsioni in merito ai movimenti dei rispettivi sottostanti risultano imprecise, le conseguenze avverse potrebbero portare il Comparto a trovarsi in una posizione peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se tali strategie non fossero state utilizzate. I rischi inerenti all’uso di SFD e di tecniche e strumenti GEP includono, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: a. la dipendenza dalla capacità di prevedere correttamente le oscillazioni dei tassi di interesse, dei prezzi dei titoli, dei mercati valutari o di altri parametri sottostanti; 18 b. la correlazione, potenzialmente imperfetta, tra il prezzo dell’SFD e i movimenti dei tassi di interesse, dei prezzi dei titoli, dei mercati valutari o di altri parametri sottostanti; c. il fatto che le competenze necessarie all’uso di queste strategie sono diverse da quelle richieste per la selezione dei titoli; d. la possibile assenza di un mercato secondario liquido per un determinato strumento, in qualsiasi momento; e. la possibile incapacità di un Comparto di acquistare o vendere uno strumento in un momento in cui tale operazione risulterebbe vantaggiosa o la possibile necessità per un Comparto di vendere un determinato strumento in un momento svantaggioso; f. il fatto che la potenziale perdita derivante dall’uso di SFD o di tecniche GEP potrebbe non essere prevedibile e addirittura risultare superiore ai margini o ad altre garanzie corrisposti; g. il rischio di insolvenza o inadempienza della controparte; h. il rischio, soprattutto nel caso di strumenti derivati OTC e di tecniche e strumenti GEP, che la relativa documentazione non rispecchi accuratamente le condizioni concordate o non sia legalmente applicabile o il rischio di perdita dovuta all’inattesa applicazione di una legge o di un regolamento. Al fine di fornire margini o garanzie in relazione alle transazioni in tecniche e strumenti, la Società può trasferire, ipotecare, addebitare o gravare qualsiasi attività o disponibilità in contanti che facciano parte del relativo Comparto, conformemente alle normali prassi di mercato. I costi e gli oneri operativi diretti e indiretti derivanti da tecniche GEP, quali operazioni di prestito titoli, pronti contro termine e riacquisto inverso, possono essere dedotti dai proventi spettanti ai Comparti, ad esempio per effetto di eventuali accordi di condivisione dei proventi. Tali costi e oneri non dovrebbero includere proventi occulti. Tutti i proventi derivanti da tali tecniche GEP, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, verranno restituiti al Comparto in questione. Le entità a cui potrebbero essere corrisposti costi e oneri diretti e indiretti includono banche, società di investimento, brokerdealer, agenti di prestito titoli o altri istituti o intermediari finanziari, e possono essere parti correlate della Società. I proventi derivanti da tali tecniche GEP per il relativo periodo di rendicontazione, i costi e gli oneri operativi diretti e indiretti sostenuti e l’identità della controparte o delle controparti di tali tecniche GEP saranno divulgati nelle relazioni annuale e semestrale dei Comparti. Classi con copertura La Società può sottoscrivere (pur non essendone obbligata) operazioni valutarie al fine di mitigare il rischio di tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento di un Comparto e la valuta in cui sono denominate le Azioni di una classe del relativo Comparto, laddove tale valuta di denominazione fosse diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto. Qualsiasi strumento finanziario utilizzato per implementare tali strategie con riferimento a una o più Classi dovrà intendersi come attività/passività di un Comparto nel suo complesso, ma sarà attribuibile alla(e) relativa(e) Classe(i) e gli utili/le perdite e i costi dei relativi strumenti finanziari matureranno esclusivamente per la relativa Classe. Laddove si dovesse procedere alla copertura di una Classe di Azioni, questa informazione sarà comunicata nell’Allegato del Comparto in cui tale Classe è stata emessa. Qualsiasi esposizione valutaria di una Classe non potrà essere associata né compensata con quella di alcuna altra Classe di un Comparto. L’esposizione valutaria delle attività attribuibili a una 19 Classe non potrà essere allocata alle altre Classi. Laddove la Società si adoperasse per coprire eventuali oscillazioni valutarie, ciò potrebbe condurre, seppur non intenzionalmente, a posizioni di sovracopertura o sottocopertura a causa di fattori esterni e al di fuori del controllo della Società. Tuttavia, le posizioni di sovracopertura non supereranno il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe, tenuto conto delle sottoscrizioni e dei rimborsi netti applicabili al relativo Giorno di Negoziazione. Le posizioni con copertura saranno tenute sotto controllo al fine di garantire che le posizioni sostanzialmente superiori al 100% del Valore Patrimoniale Netto della Classe non vengano riportate a nuovo da un mese all’altro. Nella misura in cui la copertura abbia successo per una determinata Classe, la performance della Classe si muoverà con ogni probabilità in linea con la performance degli attivi sottostanti, con il risultato che gli investitori di quella Classe non registreranno utili se la valuta della Classe scenderà al di sotto della Valuta di Riferimento e/o della valuta di denominazione delle attività di quel determinato Comparto. Resta inteso che la strategia di copertura valutaria impiegata si baserà sulle informazioni più aggiornate in termini di Valore Patrimoniale Netto di un Comparto e potrà inoltre tenere conto delle future operazioni degli azionisti che saranno elaborate per ciascuna Classe di Azioni di un Comparto nel relativo Momento di Valorizzazione. La strategia di copertura valutaria verrà monitorata e rettificata in linea con il ciclo di valutazione al quale gli investitori saranno in grado di effettuare sottoscrizioni e rimborsi per il relativo Comparto. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fattore di rischio riportato di seguito alla sezione intitolata “Rischio di denominazione valutaria delle azioni”. Politica dei dividendi La Società intende reinvestire automaticamente tutti gli utili, i dividendi ed ogni altra distribuzione di qualsivoglia natura, nonché le plusvalenze realizzate generate da ciascun Comparto in conformità agli obiettivi e alle politiche del relativo Comparto a beneficio degli Azionisti di tale Comparto. Di conseguenza, la Società non intende dichiarare o distribuire dividendi. Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà pubblicato quotidianamente sul sito www.allianzgifondi.it o www.allianzgi-b2b.eu (o su qualsiasi altro sito Web che possa essere notificato anticipatamente agli Azionisti) e potrà essere richiesto presso la Banca Corrispondente o l’Agente Amministrativo durante il normale orario lavorativo. Fattori di rischio Informazioni generali I rischi descritti di seguito non devono intendersi come un’elencazione esaustiva dei rischi di cui i potenziali investitori devono tenere conto prima di investire in un Comparto. I potenziali investitori devono essere consapevoli che l’investimento in un Comparto potrebbe essere di volta in volta esposto ad altri rischi di natura straordinaria. L’investimento nella Società comporta un certo grado di rischio. A Comparti/Classi diversi/e potranno corrispondere rischi diversi. I dettagli relativi agli ulteriori rischi specifici connessi ad un particolare Comparto o Classe e non descritti nella presente sezione saranno descritti nel relativo Allegato. Si consiglia ai potenziali investitori di esaminare attentamente il presente Prospetto Informativo e 20 il relativo Supplemento in ogni singola parte e di rivolgersi ai propri consulenti professionali e finanziari prima di effettuare una richiesta di sottoscrizione di Azioni. Si informano i potenziali investitori che il valore delle Azioni e il rendimento dalle stesse generato sono soggetti a variazioni in aumento o in diminuzione e, pertanto, l’investitore potrebbe non recuperare interamente il capitale investito; gli investimenti dovrebbero essere effettuati esclusivamente da persone in grado di sostenere eventuali perdite conseguenti. L’andamento passato della Società o di un Comparto non deve considerarsi come un’indicazione di risultati futuri. L’eventuale differenza determinatasi in un qualsiasi momento fra il prezzo di vendita (al quale potrebbe aggiungersi un onere o una commissione di vendita) e il prezzo di rimborso delle Azioni (dal quale potrebbe essere detratta una commissione di rimborso) indica che un investimento dovrebbe essere valutato come investimento di medio/lungo periodo. Si consiglia ai potenziali investitori di prestare attenzione ai rischi fiscali associati all’investimento nella Società. Si prega di fare riferimento alla Sezione del Prospetto Informativo intitolata “Regime Fiscale”. I titoli e gli strumenti in cui la Società investe sono soggetti alle normali oscillazioni di mercato e ad altri rischi connessi agli investimenti di questo tipo; non viene garantito alcun incremento di valore. Non si garantisce l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di investimento di un Comparto. Rischio di capitalizzazione di mercato I titoli di società di piccole/medie dimensioni (in base alla capitalizzazione di mercato) o gli strumenti finanziari relativi a tali titoli potrebbero avere un mercato più limitato rispetto ai titoli di società di maggiori dimensioni. Di conseguenza, potrebbe essere più difficile vendere tali titoli in un momento favorevole o senza una significativa diminuzione del prezzo rispetto ai titoli di società con una maggiore capitalizzazione di mercato ed elevati volumi di contrattazione. Inoltre, i titoli di società di piccole/medie dimensioni potrebbero presentare quotazioni maggiormente volatili, in quanto generalmente più esposti a fattori di mercato sfavorevoli, quali, ad esempio, dati economici negativi. Rischio di mercato Alcune delle Borse Valori Riconosciute in cui i Comparti possono investire potrebbero essere meno regolamentate rispetto alle borse valori dei mercati sviluppati e potrebbero risultare di volta in volta non liquide, scarsamente liquide o estremamente volatili. Ciò potrebbe influire sul prezzo al quale un Comparto può liquidare le proprie posizioni al fine di soddisfare le richieste di rimborso o altre necessità di finanziamento. Controllo valutario e rischio di rimpatrio I Comparti potrebbero non essere in grado di rimpatriare capitali, dividendi, interessi e altri proventi da alcuni paesi o potrebbero necessitare di un’autorizzazione del governo a tale scopo. I Comparti potrebbero essere penalizzati dall’introduzione, dal ritardo o dalla mancata concessione di tale autorizzazione per il rimpatrio dei capitali, ovvero da qualsivoglia intervento ufficiale relativo al procedimento di regolamento delle operazioni. Le condizioni economiche o politiche potrebbero determinare la revoca o la modifica dell’autorizzazione concessa prima dell’effettuazione dell’investimento in un determinato paese, ovvero all’imposizione di nuove restrizioni. 21 Rischio di settore Laddove specificato nel relativo Allegato, un Comparto ha la facoltà di concentrare di volta in volta i propri investimenti in uno o più settori economici. Nella misura in cui un Comparto adotti questa strategia, gli sviluppi relativi alle società di quel o quei settori avranno un maggiore effetto sul Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sui rendimenti totali e potrebbero assoggettare tale Comparto a un maggior rischio di perdita. Di conseguenza, il Comparto potrebbe essere considerevolmente più volatile rispetto a un indice di mercato a base ampia o a un altro organismo di investimento collettivo che sia diversificato su un numero maggiore di titoli e settori. Rischio azionario L’investimento in titoli azionari può offrire un tasso di rendimento più elevato rispetto all’investimento in titoli di debito a breve e lungo termine. Tuttavia, l’investimento in titoli azionari può comportare anche rischi associati superiori, poiché le performance di tali titoli dipendono da fattori difficili da prevedere. Tali fattori comprendono la possibilità di flessioni improvvise o prolungate del mercato e rischi associati alle singole società. Il rischio fondamentale associato a un qualsiasi portafoglio azionario è rappresentato dal fatto che il valore degli investimenti che detiene potrebbe diminuire improvvisamente e in misura sostanziale in conseguenza di cambiamenti nella posizione finanziaria della società e delle condizioni economiche e di mercato generali. Rischio degli strumenti del mercato monetario Un Comparto può investire in depositi o Strumenti del Mercato Monetario. I potenziali investitori e gli Azionisti sono pregati di notare che un investimento nel Comparto non viene né assicurato né garantito da qualsivoglia stato, ente governativo o ente pubblico, o da qualsiasi fondo di garanzia bancaria. Le Azioni del Comparto non costituiscono depositi, obbligazioni o garanzie, né sono sottoscritte da qualsivoglia banca, e il valore dell’importo investito nelle Azioni può aumentare e/o diminuire. Un investimento nel Comparto comporta determinati rischi di investimento, inclusa l’eventuale perdita del capitale. Rischio di investimento Laddove specificato nel relativo Allegato, un Comparto ha la facoltà di investire in società che non siano ancora ben consolidate o si trovino in una prima fase di sviluppo. Tali società potrebbero trovarsi spesso a sperimentare una significativa volatilità dei prezzi e una potenziale mancanza di liquidità a causa dei ridotti volumi nelle contrattazioni dei rispettivi titoli. Rischio dell’obiettivo di investimento Non vi è alcuna garanzia che in un qualsiasi lasso temporale, in particolare nel breve termine, il portafoglio di un Comparto possa conseguire una qualsiasi crescita del capitale o persino mantenere il suo valore corrente. Gli investitori devono essere consapevoli che il valore delle azioni è soggetto a variazioni in aumento e in diminuzione. 22 Sebbene sia nelle intenzioni del Gestore degli Investimenti implementare strategie concepite per ridurre al minimo le perdite potenziali, non può essere fornita alcuna garanzia che tali strategie abbiano successo. È possibile che un investitore possa perdere una quota sostanziale dei propri investimenti in un Comparto. Di conseguenza, ciascun investitore farebbe bene a valutare attentamente se possa permettersi i rischi di investimento nel Comparto. Nessun diritto di controllo sulla gestione della Società Gli Azionisti non avranno alcun diritto di controllare la gestione quotidiana, ivi comprese le decisioni di investimento e rimborso, dei Comparti. Affidamento sul Gestore degli Investimenti Ciascun Comparto farà affidamento sul relativo Gestore degli Investimenti per formulare le strategie di investimento e le proprie performance dipenderanno ampiamente dalla prosecuzione di un accordo con il Gestore degli Investimenti e dai servizi e dalle competenze dei rispettivi dirigenti e dipendenti. In caso di mancata prestazione dei servizi da parte del Gestore degli Investimenti o di qualsiasi suo dipendente chiave, nonché qualsiasi interruzione significativa dell’attività del Gestore degli Investimenti, o nel caso estremo, di insolvenza del Gestore degli Investimenti, un Comparto potrebbe non trovare velocemente un successore e la nomina di un nuovo gestore degli investimenti potrebbe avvenire a condizioni non equivalenti o con la medesima qualità. Pertanto, il verificarsi di tali eventi potrebbe condurre a un peggioramento delle performance del Comparto e gli investitori potrebbero perdere denaro in tali circostanze. Rischio dei mercati emergenti Taluni Comparti possono investire nei mercati emergenti. L’investimento nei mercati emergenti comporta dei fattori di rischio e delle considerazioni specifiche, che normalmente possono non essere rispondenti all’investimento effettuato nei mercati più sviluppati. I mutamenti e l’instabilità di ordine politico o economico avvengono con maggiore probabilità e possono avere un effetto considerevole sulle economie e sui mercati dei paesi emergenti. Le politiche di governo sfavorevoli, il regime fiscale, le limitazioni agli investimenti esteri, alla convertibilità valutaria e al rimpatrio di capitali, le oscillazioni valutarie e gli altri sviluppi delle leggi e dei regolamenti dei paesi emergenti in cui può essere effettuato l’investimento, incluse l’espropriazione, la nazionalizzazione o altre forme di confisca, potrebbero determinare una perdita per il Comparto. A confronto con i mercati mobiliari più sviluppati, la maggior parte dei mercati mobiliari dei paesi emergenti è relativamente modesta, meno liquida e più volatile. Ciò può determinare una maggiore volatilità del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto (e, di conseguenza, delle quotazioni delle Azioni del Comparto per la sottoscrizione e il rimborso) rispetto ai fondi investiti nei mercati più sviluppati. Inoltre, qualora un numero considerevole di titoli debba essere liquidato con preavviso minimo per soddisfare una consistente richiesta di rimborso a un Comparto, tali vendite potrebbero dover essere effettuate a prezzi svantaggiosi che possono a loro volta avere un effetto negativo sul Valore Patrimoniale Netto per Azione di quel Comparto. 23 Inoltre, le procedure di regolamento, compensazione, deposito in custodia e registrazione possono risultare inadeguate, aumentando i rischi di errore, frode o inadempienza. In aggiunta, il quadro legale e gli standard contabili, di revisione, e di rendicontazione nei mercati emergenti non possono offrire lo stesso livello di informazione o di protezione per l’investitore che trova generalmente applicazione nei mercati più sviluppati. Gli investimenti in determinati mercati emergenti possono richiedere autorizzazioni o essere soggetti a restrizioni che possono limitare la disponibilità di interessanti opportunità di investimento per il Comparto. I mercati emergenti non sono generalmente efficienti quanto quelli dei paesi sviluppati. In alcuni casi, per alcuni titoli specifici, può non esistere localmente un mercato, di conseguenza le transazioni potrebbero dover avvenire in una borsa di un paese limitrofo. I titoli dei mercati emergenti possono comportare il pagamento di imposte per il trasferimento dei titoli o sull’intermediazione, imposta dai governi stranieri, che avrebbero l’effetto di aumentare il costo dell’investimento e che possono ridurre la plusvalenza realizzata o accrescere la perdita su tali titoli al momento in cui si realizzi. Gli emittenti dei titoli dei mercati emergenti, quali le banche e le altre istituzioni finanziarie, possono essere soggetti a una regolamentazione meno rigorosa rispetto agli emittenti dei paesi sviluppati, e quindi comportare potenzialmente un maggior rischio. Inoltre, le spese di custodia per i titoli dei mercati emergenti sono generalmente superiori a quelle per i titoli dei mercati sviluppati. Il pagamento di interessi e dividendi, nonché delle plusvalenze di capitale, per i titoli dei mercati emergenti può essere soggetto a imposte straniere che possono o meno essere recuperate. Le leggi che governano gli investimenti esteri e le transazioni su titoli nei mercati emergenti, possono essere meno avanzate che nei paesi sviluppati. Di conseguenza, un Comparto può essere soggetto a rischi aggiuntivi, inclusi un’inadeguata protezione dell’investitore, una legislazione o regolamentazioni poco chiare o contraddittorie, e una conseguente loro disapplicazione, l’ignoranza o la violazione della legislazione o dei regolamenti da parte di altri partecipanti del mercato, un’assenza di rimedi legali, nonché un’eventuale violazione dell’obbligo di riservatezza. In taluni mercati emergenti in cui sono investiti gli attivi di un Comparto, può inoltre risultare difficile ottenere e rendere esecutivo un giudizio. Limitazioni al rimpatrio Alcuni paesi possono imporre restrizioni sulle valute estere, soprattutto in relazione al rimpatrio di fondi esteri. Tali mercati hanno facoltà di proibire il rimpatrio di fondi esteri per un orizzonte temporale prefissato e limitare in qualsiasi momento la percentuale di fondi investiti da rimpatriare. Ne consegue che un Comparto può trovarsi a dover sostenere una perdita derivante dall’eventuale divieto o posticipo della propria facoltà di rimpatriare i fondi da quei paesi e, di conseguenza, archiviare una flessione del valore patrimoniale netto. Gli investitori potrebbero perdere il loro denaro o non essere in grado di ottenere il rimborso dell’intero importo delle loro azioni o essere soggetti a ritardi. Rischio politico, normativo, di regolamento e di sub-deposito Il valore degli attivi di un Comparto può essere influenzato da incertezze, relative, ad esempio, agli sviluppi dello scenario politico internazionale, a cambiamenti nelle politiche governative, nel regime fiscale, a limiti agli investimenti esteri e al rimpatrio delle valute, alle oscillazioni dei cambi e ad altri sviluppi delle leggi e delle normative nei paesi in cui il Comparto può effettuare i propri investimenti. Inoltre, esiste la possibilità che le infrastrutture giuridiche, nonché i principi contabili, di revisione e di rendicontazione in alcuni paesi che rappresentano un obiettivo d’investimento non siano in grado di 24 fornire lo stesso livello di tutela o di informazione agli investitori normalmente garantito dai principali mercati. Poiché i Comparti possono investire in mercati i cui sistemi di negoziazione, regolamento e deposito non sono completamente sviluppati, gli attivi di un Comparto scambiati su tali mercati e affidati a sub-depositari all’interno degli stessi, potrebbero essere esposti a rischi nei casi in cui la Banca Depositaria non avrà alcuna responsabilità. Rischio di liquidità Non tutti i titoli o gli strumenti oggetto di investimento da parte dei Comparti saranno quotati o dotati di rating, e pertanto il livello di liquidità potrebbe risultare scarso. Inoltre, l’accumulo e la cessione di partecipazioni in alcuni investimenti potrebbero richiedere tempo e potrebbe essere necessario effettuare tali operazioni a prezzi svantaggiosi. I Comparti potrebbero inoltre incontrare alcune difficoltà nel cedere gli attivi al loro valore equo di mercato, a causa di condizioni di mercato sfavorevoli che determinano scarsa liquidità. Rischio di rimborso Un numero elevato di richieste di rimborso di Azioni di un Comparto potrebbe costringere il Comparto stesso a cedere attivi in un momento e ad un prezzo nel quale e al quale il Comparto normalmente preferirebbe non cedere tali attivi. Rischio di credito Non è possibile garantire che gli emittenti dei titoli o di altri strumenti oggetto di investimento da parte del Comparto non saranno soggetti a difficoltà creditizie tali da comportare la perdita totale o parziale del capitale investito in tali titoli o strumenti, ovvero a pagamenti dovuti in relazione a tali titoli o strumenti. I Comparti saranno inoltre esposti al rischio di credito relativamente alle controparti con le quali effettuano operazioni di negoziazione o presso le quali collocano margini o garanzie accessorie per quanto attiene ad operazioni in SFD e potranno assumere il rischio di inadempienza della controparte. Rischio valutario Gli attivi di un Comparto potranno essere denominati in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto; eventuali variazioni del tasso di cambio fra la Valuta di Riferimento e la valuta di denominazione degli attivi potrebbero determinare una riduzione del valore degli attivi del Comparto espressi nella Valuta di Riferimento. La copertura di tale rischio di cambio potrebbe risultare impossibile o non attuabile. Il Gestore del Comparto avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di contenere tale rischio avvalendosi di strumenti finanziari. I Comparti potranno di volta in volta effettuare operazioni di cambio sia a pronti sia tramite acquisto di contratti a termine su valuta. Né le operazioni a pronti né i contratti a termine su valuta consentiranno di eliminare le oscillazioni dei prezzi dei titoli del Comparto o dei tassi di cambio, o di evitare eventuali perdite in caso di flessione della quotazione di tali titoli. La performance di un Comparto potrebbe essere fortemente influenzata dall’andamento dei tassi di cambio, in quanto le posizioni in valuta detenute da un Comparto potrebbero non corrispondere alle posizioni in titoli del Comparto. 25 I Comparti potranno effettuare operazioni in valuta e/o utilizzare tecniche e strumenti di copertura a fronte di eventuali oscillazioni del valore relativo delle posizioni assunte nel proprio portafoglio, dovute ad una variazione dei tassi di cambio o dei tassi d’interesse fra la data dell’operazione e la data di regolamento di specifiche operazioni in titoli o delle operazioni in titoli previste. Sebbene da un lato tali operazioni siano volte a ridurre al minimo il rischio di perdite dovute ad una flessione della valuta oggetto di copertura, dall’altro esse limitano le potenziali plusvalenze generate da un eventuale aumento del valore della valuta oggetto di copertura. In linea generale, non sarà possibile stabilire in maniera precisa l’importo dei contratti e il valore dei titoli interessati, in quanto il valore futuro di tali titoli varierà sulla base dell’andamento delle quotazioni di tali titoli fra la data di stipula del relativo contratto e la data di scadenza dello stesso. Non è possibile garantire un’efficace strategia di copertura che si adatti perfettamente al profilo degli investimenti di qualsivoglia Comparto. Non è possibile fornire una copertura contro le oscillazioni dei tassi di cambio o d’interesse normalmente previsti ad un prezzo tale da proteggere gli attivi dalla prevista perdita di valore delle posizioni assunte nel portafoglio dovuta a tali oscillazioni. Rischio di denominazione valutaria delle azioni Una Classe di Azioni di un Comparto può essere denominata in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto. I rimborsi e qualsiasi distribuzione agli Azionisti saranno normalmente effettuati nella valuta di denominazione della relativa Classe. Variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento e tale valuta di denominazione potrebbero condurre a un deprezzamento del valore di tali Azioni così come espresso nella valuta di denominazione. Pur non essendone obbligata, la Società può tentare di mitigare questo rischio mediante l’uso di strumenti finanziari, a condizione che essi non si traducano in posizioni di sovracopertura che superino il 105% del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla relativa Classe di Azioni del Comparto, tenuto conto delle sottoscrizioni e dei rimborsi netti applicabili al relativo Giorno di Negoziazione e le posizioni con copertura sostanzialmente superiori al 100% del Valore Patrimoniale Netto non saranno riportate a nuovo da un mese all’altro. Gli investitori devono essere consapevoli che questa strategia potrebbe limitare in misura sostanziale gli Azionisti della relativa Classe dal trarre beneficio se la valuta di denominazione scende rispetto alla Valuta di Riferimento e/o alla(e) valuta(e) di denominazione delle attività del Comparto. In tali circostanze, gli Azionisti della relativa Classe di Azioni del Comparto potrebbero essere esposti alle oscillazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione che riflettono gli utili/le perdite e i costi dei relativi strumenti finanziari. Quelli utilizzati per implementare tali strategie dovranno essere attività/passività del Comparto nel suo complesso. Tuttavia, gli utili/le perdite e i costi dei relativi strumenti finanziari matureranno esclusivamente per la relativa Classe di Azioni del Comparto. Rischio di concentrazione geografica I Comparti con una concentrazione geografica potrebbero essere soggetti a una maggiore volatilità rispetto a quelli a base ampia, quali i comparti che investono in azioni globali, poiché essi sono più suscettibili alle oscillazioni di valore derivanti da condizioni negative dei paesi in cui investono. Rischi di ricorso al credito La Società può ricorrere al credito per conto del Comparto per varie ragioni, quali agevolare i rimborsi o acquisire investimenti per conto del Comparto in conformità ai limiti imposti dal Regolamento sugli OICVM. Il ricorso al credito comporta un maggior grado di rischio finanziario e potrebbe aumentare 26 l’esposizione del Comparto a fattori quali il rialzo dei tassi di interesse, il rallentamento dell’economia o il peggioramento delle condizioni degli attivi sottostanti ai propri investimenti. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che un Comparto sarà in grado di assumere prestiti a condizioni vantaggiose o che l’indebitamento del medesimo sarà accessibile o potrà essere rifinanziato dal Comparto in qualsiasi momento. Rischio di controparte Le istituzioni finanziarie, quali le società di intermediazione, gli operatori indipendenti e le banche, possono stipulare operazioni con il Gestore degli Investimenti per conto di un Comparto in relazione agli investimenti del medesimo. Queste istituzioni finanziarie, oltre a essere una controparte dell’operazione, potrebbero anche essere emittenti di titoli o altri strumenti finanziari in cui il Comparto investe. Ciò espone il Comparto al rischio che una controparte possa non regolare un’operazione in conformità alle prassi di mercato a causa di problemi di credito o liquidità della medesima, o per insolvenza, frode o sanzioni normative della controparte, causando pertanto una perdita per il Comparto. I depositi di titoli o contanti presso una banca depositaria, banca o istituzione finanziaria (“banca depositaria o depositario”) comporteranno anch’essi un rischio di controparte poiché la banca depositaria o il depositario potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi per via di eventi correlati al credito o di altra natura, quali insolvenza o inadempienza dello stesso. In tali circostanze, un Comparto potrebbe essere tenuto a regolare talune operazioni, essere soggetto a ritardi per alcuni anni e incontrare difficoltà con riferimento alle procedure legali volte a recuperare le attività del Comparto. Inoltre, alcuni accordi di deposito in custodia, sub-deposito in custodia o prestito titoli prevedono che un Comparto non goda del diritto di restituzione di attività specifiche, ma piuttosto che esso possa avanzare solo richieste non garantite alla banca depositaria o alla controparte, nel qual caso esso potrebbe perdere tutto o gran parte del valore delle relative attività. Passività incrociate con altri Comparti La Società è stata costituita come società d’investimento di tipo aperto e con responsabilità separata tra i Comparti. Ai sensi del diritto irlandese, le attività di un Comparto non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro Comparto o attribuibili ad esso. La Società può tuttavia gestire o detenere attività in paesi diversi dall’Irlanda, che potrebbero non riconoscere il principio di separazione tra Comparti e non può essere fornita alcuna garanzia che i creditori di un Comparto non tenteranno di far valere gli obblighi del medesimo nei confronti di un altro Comparto. Investimento in titoli a reddito fisso Gli investimenti in Titoli a Reddito Fisso sono soggetti a rischi di tasso d’interesse, di settore, di garanzia e di credito. I titoli con un rating basso offrono generalmente rendimenti maggiori rispetto ai titoli che presentano un rating più elevato, per compensare il minor merito di credito e il maggior rischio di insolvibilità connesso a tali titoli. Normalmente i titoli con un rating inferiore tendono a riflettere l’andamento della società e del mercato a breve termine in misura maggiore rispetto ai titoli con un rating più elevato che riflettono principalmente le oscillazioni dei tassi d’interesse a livello generale. Poiché il numero di investitori in titoli con rating bassi è contenuto, potrebbe risultare più difficile acquistare e vendere tali titoli al momento opportuno. 27 Il volume delle operazioni effettuate su alcuni mercati obbligazionari internazionali potrebbe risultare sensibilmente inferiore rispetto a quelle effettuate sui principali mercati globali, come, ad esempio, quello statunitense. Pertanto, gli investimenti effettuati da un Comparto su tali mercati potrebbero presentare un minor grado di liquidità e il loro prezzo potrebbe essere più volatile rispetto ad investimenti analoghi effettuati su mercati che presentano un maggiore volume di scambi. Inoltre, i periodi di regolamento di alcuni mercati potrebbero essere più lunghi rispetto ad altri mercati e ciò potrebbe influire sulla liquidità del portafoglio. Variazione dei tassi di interesse Un andamento fortemente negativo dei tassi di interesse potrebbe penalizzare il valore delle Azioni. Rischio di valutazione È facoltà dei Comparti investire parte dei propri attivi in titoli o strumenti non liquidi e/o non quotati. Tali titoli o strumenti saranno valutati dagli Amministratori o dai delegati degli stessi in buona fede, di concerto con il Gestore degli Investimenti, in merito al loro probabile valore di realizzo. Tali investimenti risultano per loro natura difficili da valutare e sono soggetti a forti incertezze. Non è possibile garantire che la stima effettuata in base al processo di valutazione rifletterà il prezzo effettivo di vendita o di “liquidazione” di tali titoli. Metodo del costo ammortizzato Nella misura in cui qualsiasi Comparto investe in strumenti del mercato monetario, una parte o la totalità di tali investimenti possono essere valutati secondo il metodo del costo ammortizzato. Per maggiori informazioni, si rimandano gli investitori alla Sezione del Prospetto Informativo intitolata “Calcolo del Valore Patrimoniale Netto”. Nei periodi di ribasso dei tassi di interesse di breve termine, l’afflusso netto di nuovo denaro in tali Comparti derivante dalla continua emissione di Azioni sarà prevedibilmente investito in strumenti di portafoglio che generano rendimenti inferiori rispetto al resto del portafoglio del Comparto, determinando la diminuzione del rendimento corrente del Comparto. Nei periodi di rialzo dei tassi di interesse, può avvenire il contrario. Principi contabili, di revisione e di rendicontazione I principi contabili, di revisione e di rendicontazione di molti paesi in cui il Comparto è autorizzato ad investire potrebbero essere meno estesi rispetto a quelli applicabili alle società statunitensi e dell’Unione europea. Rischio legato al regime fiscale o ad altri oneri previsti da disposizioni locali relative alle attività detenute da un Comparto Ai sensi di disposizioni locali, le attività detenute da un Comparto potrebbero essere soggette, al momento o in futuro, a imposte, commissioni, oneri e ad altre trattenute. Ciò riguarda in particolare i ricavi o i guadagni derivanti da vendita, rimborso o ristrutturazione delle attività di un Comparto, la ristrutturazione delle attività di un Comparto in assenza di flussi finanziari, variazioni legate a 28 regolamento e dividendi, interessi e altro reddito percepiti da un Comparto. Alcune imposte od oneri, ad esempio tutti gli oneri previsti dal FATCA; potrebbero essere raccolti sotto forma di una ritenuta d'imposta o di una trattenuta applicata a pagamenti o inoltro di pagamenti. Rischio su derivati, tecniche e strumenti Informazioni generali I prezzi degli strumenti derivati, inclusi quelli dei future e delle opzioni, sono estremamente volatili. L’andamento del prezzo dei contratti a termine, dei contratti future e di altri contratti derivati è influenzato, fra le altre cose, dall’andamento dei tassi d’interesse, dalla variazione del rapporto fra domanda e offerta, dalle politiche e dai programmi commerciali, fiscali, monetari e di controllo valutario dei governi, nonché da politiche ed avvenimenti nazionali ed internazionali di natura politica ed economica. Inoltre, i governi a volte intervengono, direttamente e tramite l’emanazione di nuove leggi, in alcuni mercati, in particolar modo nei mercati delle valute, dei future e delle opzioni sui tassi d’interesse. Tali interventi sono spesso volti ad influenzare direttamente i prezzi e, unitamente ad altri fattori, possono fare in modo che tutti questi mercati si muovano rapidamente nella stessa direzione a causa, fra le altre cose, delle oscillazioni dei tassi d’interesse. L’impiego di tecniche e strumenti implica anche alcuni rischi particolari, fra i quali (1) dipendenza dalla capacità di prevedere l’andamento delle quotazioni dei titoli oggetto di copertura e l’andamento dei tassi d’interesse, (2) correlazione imperfetta fra gli strumenti di copertura e i titoli o i segmenti di mercato oggetto di copertura, (3) le capacità necessarie per poter utilizzare questi strumenti sono diverse da quelle necessarie per selezionare i titoli del Comparto, (4) possibile assenza di un mercato liquido per un particolare strumento in un particolare momento, e (5) possibili ostacoli ad una gestione efficace del portafoglio o alla capacità di far fronte alle richieste di rimborso. I Comparti possono essere investiti in taluni strumenti derivati, che potrebbero comportare l’assunzione di obblighi, oltre che di diritti e attività. Le attività depositate quale margine presso gli intermediari non possono essere detenute in conti separati dagli intermediari e pertanto potrebbero essere disponibili per i creditori di tali intermediari in caso di loro insolvenza o fallimento. Rischio di correlazione I prezzi degli SFD possono non essere in perfetta correlazione con i prezzi dei titoli sottostanti, ad esempio a causa di oneri di transazione e oscillazioni dei tassi d’interesse. I prezzi degli SFD trattati in borsa potranno altresì essere soggetti a variazioni dovute a fattori di domanda e offerta. Rischio legale L’impiego di derivati OTC, quali contratti a termine e contratti swap, esporranno i Comparti al rischio che la documentazione legale del contratto possa non riflettere in modo accurato l’intenzione delle parti. Liquidità dei contratti future Le posizioni in future possono risultare non liquide poiché alcune borse merci limitano le oscillazioni del prezzo di alcuni contratti future nel corso di una sola giornata, tramite regolamenti definiti come “limiti di oscillazione del prezzo giornaliero” o “limiti giornalieri”. In base a tali limiti giornalieri, in una 29 singola seduta non è possibile effettuare scambi ad un prezzo superiore ai limiti imposti. Qualora il prezzo di un contratto relativo ad un particolare future subisca un aumento ovvero una diminuzione di importo pari al limite giornaliero, non sarà possibile assumere o cedere posizioni nel future, a meno che i trader non intendano effettuare operazioni a o entro tale limite. Ciò potrebbe impedire ad un Comparto di liquidare eventuali posizioni svantaggiose. Operazioni a termine I contratti a termine e le opzioni su tali contratti, diversamente dai contratti future, non sono scambiati sui listini e non sono standardizzati; sono le banche e gli intermediari che fungono da intermediari principali su questi mercati, negoziando ogni singola transazione su base individuale. Sostanzialmente, le operazioni a termine e “in contanti” non sono regolamentate; non esiste alcun limite sull’andamento giornaliero del prezzo e non si applica alcun limite sulle posizioni speculative. I principali intermediari dei mercati a termine non sono tenuti a fungere da market maker per le valute o i beni oggetto delle loro transazioni, e tali mercati possono attraversare fasi di carenza di liquidità, che in alcuni casi permangono per un lungo periodo. Eventuali situazioni di market disruption o di carenza di liquidità del mercato potrebbero determinare perdite significative per un Comparto. Operazioni in valute estere Laddove un Comparto utilizzasse derivati che modifichino le caratteristiche di esposizione valutaria dei valori mobiliari detenuti dal medesimo, la performance del Comparto potrebbe essere fortemente influenzata dalle oscillazioni dei tassi di cambio, poiché le posizioni in valuta detenute dal Comparto potrebbero non corrispondere alle posizioni in titoli detenute. Rischio dei mercati OTC Laddove un qualsiasi Comparto acquisisca titoli sui mercati OTC, non vi è alcuna garanzia che esso sia in grado di realizzare il valore equo di questi titoli per via della loro tendenza ad avere una liquidità limitata e una volatilità dei prezzi comparativamente elevata. Rischio di controparte Ciascun Comparto può avere un’esposizione creditizia alle controparti in virtù delle posizioni in swap, di operazioni di pronti contro termine, di contratti di cambio a termine e di altri contratti detenuti dal medesimo. Nella misura in cui una controparte non adempia ai propri obblighi e il Comparto possa esercitare i propri diritti in ritardo con riferimento agli investimenti nel proprio portafoglio o sia ostacolato nell’esercizio di tali diritti, esso potrà sperimentare una flessione del valore della propria posizione, subire una perdita in termini di reddito e sostenere costi associati al fatto di far valere i propri diritti. I Comparti saranno inoltre esposti al rischio di credito relativo alle parti con cui negoziano titoli e potranno altresì essere esposti al rischio di inadempienza, in modo particolare nel caso dei titoli di debito, quali obbligazioni, note e strumenti od obbligazioni di debito assimilabili. 30 Mancanza di regolamentazione; Inadempienza della controparte In linea generale, i mercati OTC (dove vengono solitamente negoziati valute, contratti a pronti e opzioni, talune opzioni valutarie e swap) sono caratterizzati da una minore regolamentazione e supervisione governativa delle transazioni rispetto a ciò che avviene per le transazioni stipulate sulle Borse Valori Riconosciute. Inoltre, molte delle misure di protezione di cui godono gli operatori di alcune Borse Valori Riconosciute, quali la garanzia di buon funzionamento di un sistema di compensazione, potrebbero non essere disponibili nel caso di transazioni OTC. Le opzioni OTC non sono soggette ad alcuna regolamentazione; queste opzioni sono accordi negoziati fuori borsa, create specificamente per rispondere alle esigenze dei singoli investitori. Le opzioni OTC consentono all’utente di strutturare esattamente la data, il livello di mercato e l’importo di una data posizione; la controparte di tali accordi sarà la società specifica coinvolta nella transazione e non una Borsa Valori Riconosciuta; pertanto, l’eventuale bancarotta o inadempienza di una controparte con la quale il Comparto negozia opzioni OTC potrebbe determinare perdite significative per il Comparto. Inoltre, una controparte potrebbe non regolare una transazione nel rispetto delle condizioni della medesima, poiché il contratto non è legalmente applicabile ovvero in quanto non riflette accuratamente l’intenzione delle parti oppure a causa di controversie in merito alle condizioni del contratto (in buona fede o meno) ovvero a causa di un problema creditizio o di liquidità, determinando una perdita per il Comparto. Nella misura in cui una controparte non adempia ai propri obblighi e il Comparto possa esercitare i propri diritti in ritardo con riferimento agli investimenti nel proprio portafoglio o sia ostacolato nell’esercizio di tali diritti, esso potrà sperimentare una flessione del valore della propria posizione, subire una perdita in termini di reddito e sostenere costi associati al fatto di far valere i propri diritti. L’esposizione alla controparte sarà conforme ai limiti di investimento del Comparto. A prescindere dalle misure che il Comparto può attuare al fine di ridurre il rischio di credito della controparte, tuttavia, non vi può essere alcuna garanzia che una controparte non diventi inadempiente o che il Comparto non sostenga di conseguenza determinate perdite sulle transazioni. Necessità di relazioni di negoziazione con le controparti I partecipanti che operano sul mercato valutario OTC, tipicamente, stipulano transazioni esclusivamente con le controparti che ritengono sufficientemente affidabili dal punto di vista creditizio, fatti salvi i casi in cui la controparte fornisca margini, garanzie, lettere di credito o altri strumenti di rafforzamento del merito creditizio. La Società ritiene di essere in grado di instaurare relazioni d’affari con le controparti tali da consentire a un Comparto di concludere operazioni sul mercato valutario OTC e altri mercati di controparte, incluso quello degli swap; tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la Società sarà effettivamente in grado di farlo. L’eventuale impossibilità a instaurare tali relazioni limiterebbe le attività di un Comparto facendo sì che il medesimo debba condurre una porzione più significativa di tali attività sui mercati dei future. Inoltre, le controparti con cui un Comparto prevede di instaurare tali relazioni non saranno tenute a mantenere le linee di credito fornite a un Comparto e tali controparti potrebbero decidere di ridurre o chiudere queste linee di credito a loro discrezione. La negoziazione di future e opzioni è di carattere speculativo e volatile La negoziazione di contratti future, contratti a termine e opzioni e di diversi altri strumenti in cui il Comparto intende negoziare comporta rischi considerevoli. Alcuni degli strumenti in cui il Comparto può investire sono sensibili all’andamento dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, il che significa 31 che il loro valore e, di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto, oscilleranno di pari passo con le fluttuazioni dei tassi di interesse e/o di cambio. La performance del Comparto, pertanto, dipenderà anche dalla sua capacità di prevedere e rispondere a tali fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato, nonché di utilizzare strategie atte a massimizzare i rendimenti, cercando al contempo di ridurre al minimo i rischi associati per il proprio capitale di investimento. L’eventuale differenza tra il grado di volatilità del mercato e le aspettative del Comparto potrebbero generare importanti perdite per il medesimo. Margine La Società sarà tenuta a pagare depositi di margine e premi di opzione agli intermediari relativamente ai contratti future e di opzione sottoscritti per un Comparto. Mentre i contratti negoziati in borsa vengono di norma garantiti dalla relativa borsa, il Comparto potrebbe essere comunque esposto a frode o insolvenza da parte dell’intermediario tramite il quale viene effettuata l’operazione. Il Gestore degli Investimenti cercherà di ridurre tale rischio effettuando le negoziazioni solo tramite intermediari, ad opinione del Gestore degli Investimenti, di elevata professionalità e di ottima reputazione. Volatilità Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto potrebbe avere un’elevata volatilità a causa dell’uso di derivati e delle tecniche di gestione impiegate. L’uso di tali strumenti e tecniche potrebbe incidere sul profilo di rischio di un Comparto incrementando la volatilità laddove si acquisisse un’esposizione aggiuntiva ai titoli o ai mercati, sebbene l’intenzione sia quella di fare in modo che la volatilità non sia marcatamente diversa dal Comparto che detenga direttamente gli investimenti sottostanti. Rischio di mercato Quando il Gestore degli Investimenti acquista un titolo o un’opzione, il rischio del Comparto si limita alla perdita dell’investimento. Nel caso di un’operazione che implica future, contratti a termine, swap, contract for difference o che prevede la vendita di opzioni, le passività del Comparto potrebbero essere potenzialmente illimitate finché la posizione non viene chiusa. Rischio su operazioni di prestito titoli Così come accade per la dilatazione del credito, esistono rischi connessi al ritardo nei pagamenti e al recupero del credito. Qualora il prestatario dei titoli dichiari fallimento, ovvero ometta di adempiere ai propri obblighi ai sensi di qualsivoglia operazione di prestito su titoli, la garanzia prestata in relazione a tale operazione sarà escussa. Il valore di tale garanzia sarà pari o superiore al valore dei titoli oggetto del trasferimento. Tuttavia, sussiste il rischio che il valore della garanzia possa scendere al di sotto del valore dei titoli oggetto del trasferimento. Inoltre, dato che i Comparti sono autorizzati ad investire la garanzia liquida ricevuta, ferme restando le condizioni ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale, un Comparto che investa la garanzia sarà esposto ai rischi connessi a tale tipologia di investimento, quali, ad esempio, il fallimento o l’inadempienza dell’emittente del relativo titolo. 32 Rischio di valutazione del Gestore degli Investimenti L’Agente Amministrativo può consultare il Gestore degli Investimenti relativamente alla valutazione di alcuni investimenti. Esiste un conflitto d’interessi intrinseco fra il coinvolgimento del Gestore degli Investimenti nella determinazione del prezzo di valutazione degli investimenti di ciascun Comparto e gli altri doveri e le altre responsabilità del Gestore degli Investimenti in relazione ai Comparti. Liquidità La quotazione delle Azioni di un Comparto o di una Classe sulla Borsa Valori irlandese non offrirà necessariamente liquidità agli investitori. Concentrazione Fatti salvi i limiti di investimento, i Comparti possono detenere un portafoglio di investimenti concentrato. La minore diversificazione e la selezione attiva dei titoli possono determinare un investimento superiore alla media nelle singole società. Tale concentrazione può generare un livello di rischio superiore rispetto ai casi in cui gli investimenti sono ripartiti su un numero di società più elevato. Pur potendo incrementare il potenziale guadagno, la concentrazione dell’esposizione e la mancanza di diversificazione possono altresì incrementare in modo considerevole il rischio di perdita per il Comparto. Dipendenza dal personale chiave Le performance di investimento della Società e di ciascun Comparto dipenderanno dai servizi di alcuni dipendenti chiave del Gestore degli Investimenti e di qualsiasi soggetto eventualmente nominato dal Gestore degli Investimenti. In caso di decesso, incapacità o abbandono dell’azienda da parte di uno qualsiasi di questi dipendenti, la performance della Società e di ciascun Comparto potrebbero essere influenzati negativamente. Rischio fiscale Qualsiasi modifica nel regime fiscale di un Comparto o a livello di legislazione fiscale potrebbe incidere sul valore degli investimenti detenuti dal Comparto e sulla sua capacità di offrire rendimenti agli investitori. I potenziali investitori e gli Azionisti sono pregati di notare che le dichiarazioni in materia di regime fiscale riportate nel presente documento si basano sulle consulenze ricevute dagli Amministratori relativamente alle leggi e alle prassi in vigore nella relativa giurisdizione alla data del presente Prospetto Informativo. Come accade per qualsiasi investimento, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che la posizione fiscale effettiva o proposta al momento di effettuazione di un investimento nel Comparto permanga per un tempo indeterminato. Si raccomanda ai potenziali investitori di prestare attenzione ai rischi fiscali associati all’investimento nella Società. Si rimanda alla sezione intitolata “REGIME FISCALE”. Non esaustività dei fattori di rischio I rischi d’investimento descritti nel presente Prospetto Informativo non devono intendersi come esaustivi; i potenziali investitori devono essere consapevoli che l’eventuale investimento effettuato nella Società o in un qualsiasi Comparto è soggetto di volta in volta a rischi di natura straordinaria. 33 2. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE Gli Amministratori controllano gli affari della Società e sono responsabili per la formulazione della politica d’investimento. Gli Amministratori hanno delegato alcune funzioni all’Agente Amministrativo, al Gestore degli Investimenti e al Distributore Globale. Amministratori La Società sarà gestita e gli affari della Società saranno supervisionati dagli Amministratori, i quali svolgono la funzione di amministratori non esecutivi della Società e il cui profilo viene di seguito riportato: Pierangelo Buffa (italiano): Pierangelo Buffa ricopre la carica di Chief Operating Officer di Ras Asset Management SGR dall’ottobre del 2001. Lavora nel settore della gestione del risparmio italiano dal 1983 e ha ricoperto una serie di posizioni in qualità di analista e gestore di portafogli obbligazionari, principalmente nel Gruppo Ras a Milano. Philip Clarke (irlandese): Philip Clarke è uno dei soci fondatori e amministratore di PRISM Business & Financial Consultants di Dublino, società costituita nel gennaio del 1994 che fornisce servizi di consulenza a società di servizi finanziari. Da allora, egli ha ricoperto una serie di cariche direttive in società del risparmio e d’investimento; in precedenza ha lavorato per oltre venti anni per la società Irish Life Assurance plc di Dublino, ricoprendo diverse posizioni all’interno del senior management nelle aree del controllo finanziario e della gestione dei prodotti pensionistici e d’investimento. Clarke è membro della Association of Chartered Certified Accountants e ha conseguito una Laurea in gestione aziendale presso il Trinity College di Dublino. Jim Cleary (irlandese): Jim Cleary è un Amministratore indipendente della Società e il titolare di Cleary Consulting, uno studio di consulenza con sede in Irlanda e costituito nel giugno del 2002. Ha lavorato come libero professionista a Londra e Lussemburgo, concentrandosi sul settore dei servizi finanziari dal 1986 al 1990. Si è focalizzato sulla gestione dei fondi offshore dal 1990 e ha costituito e gestito studi di gestione fondi in Lussemburgo e a Toronto nel corso dei suoi precedenti impieghi. Jim Cleary ha lavorato presso State Street Bank dal febbraio del 1990 all’ottobre del 1993, ha ricoperto la carica di Responsabile Finanziario presso PFPC, Dublino, dall’ottobre del 1993 al giugno del 1997 e di Direttore Generale presso SEI Investments, Dublino, dal giugno del 1997 al giugno del 2002. Il Sig. Cleary è stato membro dell’Irish Funds Industry Association e dell’Alternative Investment Management Association per diversi anni. Ha scritto documenti e tenuto conferenze nel settore ed è amministratore di diversi fondi comuni e di diverse società operanti nell’Ireland’s International Financial Services Centre. È membro della Association of Chartered Certified Accountants e ha conseguito la Laurea in scienze commerciali (cum laude) presso la University of Limerick. John Finnegan (irlandese): John Finnegan è Chief Executive Officer di Darta Saving Life Assurance Ltd di Dublino, società in cui opera dall’agosto del 2008. Vanta un’esperienza di oltre venticinque anni nel settore dei servizi finanziari, maturata principalmente in fondi di investimento e società assicuratrici, ramo vita. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nelle aree del controllo finanziario e operativo e ha supportato il management di diverse società, soprattutto collaborando con quelle che sono confluite nel Gruppo Santander. Finnegan è membro della Association of Chartered Certified Accountants. 34 Michael Hartmann (tedesco) è Direttore Generale e Responsabile della divisione Operations di Allianz Global Investors in Europa. Vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale. Dal 2006 al 2010, prima della fusione di cominvest in Allianz Global Investors, il Sig. Hartmann ricopriva la carica di Chief Operating Officer di cominvest Asset Management GmbH. Prima di entrare in cominvest Asset Management GmbH, il Sig. Hartmann aveva ricoperto numerose posizioni senior in Commerzbank AG (Responsabile Asset Management con responsabilità anche della divisione Operations, nonché Capo Divisione Operations Asset Management (Germania) nell’unità aziendale German Asset Management. Il Sig. Hartmann presiede il Comitato degli Azionisti di Dealis Fund Operations GmbH (una joint venture di Allianz Global Investors e DekaBank). È inoltre membro del Comitato degli Azionisti di Fondsdepot Bank GmbH, nonché membro del Consiglio Direttivo di una società di investimenti domiciliata in Germania (“Allianz Global Investors Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen”). Ha conseguito una Laurea in Economia presso l’Università di Trier. Markus Nilles (tedesco): Markus Nilles è Amministratore di Allianz Global Investors Europe GmbH e Responsabile Amministrazione Prodotti. Vanta un’esperienza ventennale nel settore dei servizi finanziari, acquisita ricoprendo posizioni senior presso GZ Bank International di Lussemburgo, Dresdner International Management Services di Dublino e Dresdner Bank di Lussemburgo. Prima di entrare a far parte di Allianz Global Investors Luxembourg S. A. nel 2002, il Sig. Nilles ha lavorato come Responsabile dei Servizi di Custodia presso GZ Bank International di Lussemburgo. In precedenza, aveva ricoperto posizioni senior presso Dresdner International Management Services Ireland nelle aree contabilità e compliance dei fondi. Ancora prima egli aveva lavorato presso Dresdner Bank di Lussemburgo, ricoprendo posizioni senior nell’area dei Servizi ai fondi. Gestore degli Investimenti La Società ha nominato Allianz Global Investors Europe GmbH, operante tramite la propria sede di Francoforte sul Meno, quale gestore degli investimenti con poteri discrezionali ai sensi dell'Accordo di Gestione degli Investimenti in relazione ai seguenti Comparti: Allianz Active Balanced Allianz Bond Return Plus Allianz Emerging Markets Allianz High Dividend Allianz Pacific Allianz USA La Società ha inoltre nominato Allianz Global Investors Europe GmbH, operante tramite la propria Filiale in Francia, quale gestore degli investimenti con poteri discrezionali ai sensi dell'Accordo di Gestione degli Investimenti in relazione ai seguenti Comparti: Allianz Europe Allianz Euro Liquidity 35 In base ai termini di ciascun Accordo di Gestione degli Investimenti, ciascun Gestore degli Investimenti è responsabile, fatti salvi la supervisione e il controllo generali degli Amministratori, della gestione degli attivi e degli investimenti della Società in conformità con l’obiettivo e le politiche di investimento di ciascun Comparto. La Società non dovrà ritenersi responsabile di eventuali azioni legali, costi, oneri, perdite, danni o spese derivanti da azioni o omissioni del Gestore degli Investimenti o dalle proprie azioni o omissioni compiute sulla base delle indicazioni o delle raccomandazioni del Gestore degli Investimenti. Allianz Global Investors Europe GmbH è stata costituita ai sensi del diritto tedesco nel 1955 e ha sede a Francoforte sul Meno. In quanto membro del Gruppo Allianz Global Investors, Allianz Global Investors Europe GmbH è specializzata nell’uso di tecniche moderne di gestione del portafoglio ed è supportata dall’ampia rete di ricerca di Allianz Global Investors. In quanto membro del Gruppo Allianz Global Investors, Allianz Global Investors Europe GmbH è supportata dall’ampia rete di ricerca di Allianz Global Investors. Ciascun Gestore degli Investimenti ha facoltà di delegare la gestione discrezionale degli investimenti a Sub-Gestori degli Investimenti, dei quali sarà fornita una descrizione dettagliata nel relativo Allegato. Il Gestore degli Investimenti non dovrà ritenersi responsabile di eventuali azioni legali, costi, oneri, perdite, danni o spese derivanti da azioni o omissioni del Sub-Gestore degli Investimenti dallo stesso nominato o dalle proprie azioni o omissioni compiute in buona fede sulla base delle indicazioni o delle raccomandazioni del Sub-Gestore degli Investimenti. I Sub-Gestori degli Investimenti avranno la facoltà, con il consenso del Gestore degli Investimenti e la previa autorizzazione della Banca Centrale, di delegare totalmente o parzialmente i loro poteri, doveri, obblighi e mansioni a Sub-Consulenti degli Investimenti, dei quali sarà fornita una descrizione dettagliata nel relativo Allegato. Agente Amministrativo La Società ha nominato RBC Investor Services Ireland Limited come Agente Amministrativo e Conservatore del Registro della Società ai sensi dell’Accordo di Amministrazione; tale società avrà la responsabilità della gestione ordinaria delle attività della Società. L’Agente Amministrativo è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 31 gennaio 1997 e autorizzata dalla Banca Centrale ai sensi dell’Investment Intermediaries Act del 1995. L’Agente Amministrativo è una società interamente controllata dal Gruppo Royal Bank of Canada. L’Agente Amministrativo si occupa di fornire, tra l’altro, servizi di amministrazione fondi a organismi di investimento collettivo. L’Agente Amministrativo è responsabile dell’amministrazione dell’attività della Società, tra cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e la tenuta della contabilità della medesima, fatta salva la supervisione degli Amministratori. Banca Depositaria La Banca Depositaria è RBC Investor Services Bank S.A., una società a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo e operativa tramite la filiale di Dublino. La Banca Depositaria è una società interamente controllata dal Gruppo Royal Bank of Canada e ha sede all’indirizzo 14, Porte de France, L 4360 Esch sur Alzette, Lussemburgo. La Banca Depositaria è stata approvata dalla Banca Centrale ad agire quale banca depositaria della Società. 36 La Banca Depositaria si occupa della custodia sicura degli attivi della Società, che vengono detenuti sotto il controllo della Banca Depositaria stessa. La principale funzione della Banca Depositaria è quella di agire in qualità di fiduciaria e depositaria degli organismi di investimento collettivo quali la Società. Tutti gli attivi della Società saranno detenuti per conto della Società stessa dalla Banca Depositaria o da banche sub-depositarie nominate dalla Banca Depositaria, la quale sarà responsabile della raccolta di tutti i proventi ed altri pagamenti, nonché della custodia di eventuali interessi accreditati, relativamente agli investimenti. La principale funzione della Banca Depositaria è quella di agire in qualità di fiduciaria e depositaria degli organismi di investimento collettivo quali la Società. La Banca Depositaria sarà tenuta, fra le altre cose, a garantire che l’emissione e il riacquisto delle Azioni del Comparto siano effettuati conformemente alle relative disposizioni di legge e all’Atto Costitutivo e allo Statuto della Società. La Banca Depositaria provvederà ad eseguire le istruzioni impartite dagli Amministratori, ad eccezione del caso in cui tali istruzioni siano in conflitto con il Regolamento sugli OICVM o con lo Statuto della Società. La Banca Depositaria è altresì tenuta ad esaminare l’operato della Società in ogni esercizio e a riferire agli Azionisti in merito. La Banca Depositaria ha il potere di delegare totalmente o parzialmente le proprie mansioni di depositaria; tuttavia non sarà sollevata dalla propria responsabilità per aver affidato a terzi, totalmente o parzialmente, gli attivi affidati alla sua custodia. La Banca Centrale ritiene che, al fine di sollevare la Banca Depositaria dalla propria responsabilità ai sensi del Regolamento sugli OICVM, quest’ultima dovrà adoperare la massima cura e attenzione nel selezionare tali banche sub-depositarie come agenti di custodia, in modo tale da garantire che le stesse dispongano e conservino l’esperienza, la competenza e la posizione adeguate per assolvere alle loro responsabilità di banche sub-depositarie. La Banca Depositaria è tenuta a supervisionare in maniera adeguata le banche sub-depositarie, svolgendo periodicamente i necessari controlli volti a verificare che queste ultime continuino ad adempiere ai propri obblighi nella maniera adeguata. Tuttavia, ciò non deve intendersi come un’interpretazione giuridica del Regolamento sugli OICVM o delle corrispondenti disposizioni della Direttiva del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Poiché alcuni Comparti sono autorizzati ad investire, come meglio descritto nell’Allegato al presente Prospetto Informativo, nei mercati emergenti, nei quali i sistemi di deposito e/o regolamento non sono pienamente sviluppati, gli attivi del relativo Comparto scambiati su tali mercati e affidati ad agenti di custodia, qualora sia richiesto l’utilizzo di tali agenti, sono soggetti a rischi nei casi in cui la Banca Depositaria non avrà alcuna responsabilità. Si rinviano i potenziali investitori alla Sezione intitolata “Fattori di Rischio” del Prospetto Informativo e agli Allegati. Distributori La Società ha nominato Allianz Global Investors Europe GmbH come distributore globale di Azioni della Società ai sensi dell’Accordo di Distribuzione Globale. Il Distributore Globale ha l’autorità di delegare totalmente o parzialmente i propri obblighi di distributore ad altri Distributori in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale. Le commissioni degli altri Distributori così nominati saranno a carico del Distributore Globale. 37 Agenti per i Pagamenti/Rappresentanti/Banche Corrispondenti Le leggi/normative locali in vigore negli Stati Membri dell’AEE possono prevedere la nomina di agenti per i pagamenti/rappresentanti/banche corrispondenti (gli “Agenti per i Pagamenti”) e l’intrattenimento di conti presso tali Agenti, tramite i quali sarà possibile effettuare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi o ai dividendi. Gli Azionisti che scelgono o sono tenuti ai sensi delle normative vigenti a livello locale a versare o ricevere tali importi di sottoscrizione o rimborso o dividendi tramite un soggetto intermediario e senza ricorrere direttamente alla Banca Depositaria (ad es. un Agente per i Pagamenti presente in una giurisdizione locale) si assumono un rischio di credito nei confronti di tale intermediario relativamente (a) agli importi di sottoscrizione precedentemente alla trasmissione degli stessi alla Banca Depositaria per conto della Società o del relativo Comparto e (b) agli importi di rimborso dovuti da tale soggetto intermediario al relativo Azionista. Le commissioni e le spese degli Agenti per i Pagamenti nominati dalla Società o da un Comparto, che rifletteranno i normali tassi di mercato, saranno a carico della Società o del Comparto in relazione al quale si è provveduto a nominare un Agente per i Pagamenti. In Italia, la Banca Corrispondente è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., la quale agirà in qualità di banca corrispondente in Italia per la Società e per ciascun Comparto della medesima, entro i limiti stabiliti dalla Banca d’Italia. Tutti gli Azionisti della Società o del Comparto per conto del quale si è provveduto a nominare un Agente per i Pagamenti potranno usufruire dei servizi forniti dagli Agenti per i Pagamenti nominati dalla Società o per conto della stessa. Conflitti d’interesse Gli Amministratori, la Banca Depositaria, i Gestori degli Investimenti, il Distributore Globale, l’Agente Amministrativo e qualsiasi Distributore possono di volta in volta agire rispettivamente in veste di gestore, banca depositaria, gestore degli investimenti, distributore globale, agente amministrativo o distributore in relazione ad altri comparti o essere altrimenti coinvolti in altri comparti, che abbiano obiettivi di investimento analoghi a quelli dei Comparti. È pertanto possibile che ciascuno di essi, nell’esercizio della propria attività, possa avere potenziali conflitti d’interesse con i Comparti. In tali evenienze, ciascuno di essi avrà sempre riguardo ai propri obblighi ai sensi rispettivamente dell’accordo di banca depositaria, dell’accordo di gestione degli investimenti, dell’accordo di amministrazione e di qualsiasi accordo di distribuzione e si adopererà per garantire che tali conflitti d’interesse vengano risolti in modo equo. Gli Amministratori hanno adottato una politica volta a garantire che per tutte le operazioni vengano fatti sforzi ragionevoli per evitare conflitti d’interesse e, laddove non fosse possibile evitarli, tali conflitti siano gestiti in modo tale che i Comparti e gli Azionisti vengano trattati in modo equo. Inoltre, ciascuno dei soggetti summenzionati può effettuare negoziazioni, in veste di titolare o agente, con i Comparti, a condizione che tali negoziazioni vengano eseguite alle normali condizioni commerciali e di mercato e nel migliore interesse degli Azionisti. Le negoziazioni si riterranno eseguite alle normali condizioni commerciali se: (1) per ciascuna operazione viene emessa una valutazione certificata da una persona approvata dalla Banca Depositaria come indipendente e competente; (2) ciascuna operazione viene eseguita alle migliori condizioni su una borsa organizzata in conformità alle regole di tale borsa; oppure (3), laddove i punti 38 (1) e (2) fossero impraticabili, ciascuna operazione viene eseguita alle condizioni che soddisfino la Banca Depositaria per essere normali condizioni commerciali e di mercato. Gli Amministratori hanno adottato una politica volta a garantire che i fornitori di servizi agiscano nel migliore interesse dei Comparti laddove eseguissero decisioni di negoziazione e collocassero ordini di negoziazione per conto di tali Comparti nell’ambito della gestione dei portafogli degli stessi. A tali fini, devono essere adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per ottenere il miglior risultato possibile per i Comparti, tenendo conto del prezzo contabile, dei costi, della velocità, della probabilità di esecuzione e regolamento, della portata dell’ordine e della sua natura, dei servizi di ricerca prestati dall’intermediario ai Gestori degli Investimenti, o di qualsiasi altra considerazione pertinente all’esecuzione dell’ordine. Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente, su richiesta, informazioni relative alla politica di esecuzione della Società e a qualsiasi modifica sostanziale della stessa. Né la Società, né qualsiasi Gestore degli Investimenti o qualsiasi loro rispettivo delegato potrà trattenere contante o altre retrocessioni da un intermediario od operatore in conseguenza del fatto di indirizzare le operazioni negli attivi di un Comparto a un particolare intermediario od operatore, fatti salvi i casi in cui beni e servizi (soft commission) possano essere trattenuti se: (a) l’intermediario o l’operatore ha accettato di adottare pratiche di best execution e i tassi di intermediazione non superano i tassi di intermediazione obbligatori per servizi istituzionali completi; (b) i beni e servizi prestati ai sensi dell’accordo devono essere quelli presenti nella prestazione di servizi di investimento al Comparto; e (c) ne è data informazione nelle relazioni annuali e semestrali sotto forma di prospetto in cui si descrivono le prassi di soft commission di ciascun Gestore degli Investimenti, ivi compresa una descrizione dei beni e servizi ricevuti. Soft commission Un Gestore degli Investimenti potrà effettuare operazioni con o per il tramite di un’altra persona con la quale il Gestore degli Investimenti, ovvero qualsiasi soggetto affiliato al Gestore degli Investimenti, abbia stipulato accordi in base ai quali tale persona potrà di volta in volta fornire o procurare al Gestore degli Investimenti e/o ad un soggetto affiliato, beni, servizi o altri benefici, quali, ad esempio, servizi di ricerca e consulenza, software o hardware specialistici. Nessun pagamento diretto potrà essere effettuato a fronte di tali beni o servizi; tuttavia, il Gestore degli Investimenti potrà decidere di affidare l’attività a tale persona a condizione che quest’ultima si sia impegnata a svolgere tale attività nel miglior modo possibile; i servizi forniti dovranno inoltre essere tali da garantire supporto nella fornitura di servizi d’investimento alla Società. Il bilancio annuale e la relazione semestrale della Società includeranno una relazione in cui verranno descritte le pratiche di soft commission di ciascun Gestore degli Investimenti. Retrocessioni di commissioni e loro attribuzione Qualora un Gestore degli Investimenti, ovvero qualsivoglia delegato dello stesso, riesca ad ottenere la retrocessione di una quota delle commissioni addebitate dagli intermediari, siano essi broker o dealer, in relazione all’acquisto e/o alla vendita di titoli per conto della Società o di un Comparto, la commissione retrocessa sarà corrisposta alla Società o al relativo Comparto, a seconda dei casi. 39 3. COMMISSIONI E SPESE Spese di costituzione Tutte le commissioni e spese relative alla costituzione della Società e dei Comparti in essere alla data del presente documento sono state ammortizzate. Tutte le commissioni e spese relative alla costituzione e all’organizzazione di nuovi Comparti della Società, ivi comprese le commissioni spettanti ai consulenti professionali della Società e le commissioni di registrazione dei Comparti per la vendita nei vari mercati, saranno sostenute dal relativo nuovo Comparto e ammortizzate con il consenso della Società di Revisione nel primo esercizio finanziario del nuovo Comparto o in qualsiasi altro periodo e secondo le modalità che gli Amministratori, con il consenso della Società di Revisione, possano stabilire. Commissioni e spese di carattere operativo La Società provvederà a pagare le proprie spese e commissioni di carattere operativo di seguito descritte come dovute dalla Società. Le spese sostenute dalla Società nel corso della durata della Società stessa, unitamente alle commissioni e alle spese dovute all’Agente Amministrativo, alla Banca Depositaria, ai Gestori degli Investimenti, al Distributore Globale, alla Banca Corrispondente e a qualsivoglia Agente per i Pagamenti nominato da o per conto della Società, comprendono, ma non sono limitate a, gli oneri e le commissioni bancari e di intermediazione, le spese legali e di consulenza professionale, le spese di segreteria, le spese di costituzione e di registrazione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, le spese di revisione, le spese di contabilità e traduzione, gli interessi sui finanziamenti ottenuti, le imposte e le spese governative applicabili alle spese sostenute dalla Società in relazione alla predisposizione, traduzione, stampa e distribuzione di bilanci e avvisi, di tutto il materiale di marketing e pubblicitario e del periodico aggiornamento del Prospetto Informativo e del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, le spese di quotazione, tutte le spese connesse alla registrazione, quotazione e distribuzione della Società e delle Azioni già emesse o da emettere, tutte le spese connesse all’ottenimento e al mantenimento di un rating creditizio per qualsivoglia Comparto, Classe o Azione, le spese relative alle assemblee degli Azionisti, i premi relativi alle assicurazioni degli Amministratori, le spese di pubblicazione e distribuzione del Valore Patrimoniale Netto, le spese amministrative relative all’emissione o al rimborso di Azioni, le spese postali, di telefono, fax e telefax, e qualsivoglia altra spesa, in ciascun caso unitamente all’imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile. Tali spese potranno essere differite e ammortizzate dalla Società, a discrezione degli Amministratori, conformemente alle pratiche contabili normalmente applicate. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto sarà incluso un accantonamento stimato per le spese di gestione della Società. Tali spese e le commissioni e le spese relative alla fornitura di servizi dovute dalla Società saranno a carico di tutti i Comparti in misura proporzionale al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto o attribuibile alla relativa Classe, fermo restando che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili ad un particolare Comparto o ad una particolare Classe saranno esclusivamente a carico di tale Comparto o Classe. 40 Spese e commissioni di gestione Qualora venga stabilito che le commissioni debbano essere pagate ricorrendo agli attivi della Società nel suo complesso, o qualora le commissioni siano calcolate sulla base del Valore Patrimoniale Netto della Società nel suo complesso, le stesse saranno congiuntamente a carico di tutti i Comparti in misura proporzionale al rispettivo Valore Patrimoniale Netto al momento dell’assegnazione. Analogamente, le spese relative all’Agente Amministrativo, al Distributore Globale, alla Banca Depositaria e alla Banca Corrispondente saranno congiuntamente a carico di tutti i Comparti, fermo restando che le eventuali spese direttamente o indirettamente attribuibili ad un particolare Comparto saranno esclusivamente a carico di tale Comparto. Diversamente, e in base a quanto di seguito stabilito, le commissioni e le spese saranno esclusivamente a carico del relativo Comparto. Commissione dell’Agente Amministrativo L’Agente Amministrativo avrà diritto a percepire una commissione annua corrisposta dalla Società. Questa prevederà una commissione minima pari a €100.000 annui per la Società, più una commissione aggiuntiva pari a €15.000 per ciascun Comparto dovuta dalla Società nel suo complesso, a condizione che il valore del patrimonio netto della Società ammonti a €500.000.000 o ad un importo inferiore. Qualora il patrimonio netto sia superiore a €500.000.000, l’Agente Amministrativo avrà diritto a percepire una commissione pari allo 0,01% del Valore Patrimoniale Netto della Società; tuttavia, nel caso in cui il patrimonio netto sia superiore a €1.000.000.000, l’Agente Amministrativo non avrà diritto ad alcuna commissione aggiuntiva. Tali commissioni matureranno quotidianamente e saranno corrisposte mensilmente in via posticipata. L’Agente Amministrativo avrà altresì diritto a percepire commissioni relativamente alla sua funzione di Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti e oneri di transazione (addebitati ai tassi di mercato normalmente in vigore), calcolati in base alle operazioni effettuate dalla Società, al numero di sottoscrizioni, rimborsi, scambi e trasferimenti di Azioni elaborati dall’Agente Amministrativo e al tempo dedicato da quest’ultimo ai propri doveri di assistenza agli azionisti della Società. L’Agente Amministrativo avrà inoltre il diritto al rimborso delle spese di gestione e di tutte le spese vive sostenute per conto della Società, le quali includeranno le spese legali, le spese di spedizione a mezzo corriere e le spese di telecomunicazione ragionevolmente sostenute. Commissioni della Banca Depositaria La Banca Depositaria avrà diritto a percepire una commissione annua a valere sugli attivi della società la quale maturerà quotidianamente e sarà corrisposta mensilmente in via posticipata (più eventuale IVA). La commissione includerà la custodia, il sub-deposito e il regolamento dei titoli, sulla base della località in cui gli attivi sono detenuti in deposito. Tale commissione sarà compresa fra lo 0,025% annuo del valore degli attivi in deposito in alcuni paesi, fra i quali gli Stati Uniti, e lo 0,79% annuo del valore degli attivi in deposito in altri paesi, fra i quali Trinidad e Tobago. I Comparti che investono in attivi situati in paesi che applicano una commissione più elevata saranno pertanto tenuti a versare una commissione più elevata alla Banca Depositaria. Tale commissione prevederà una commissione minima annua pari a €10.000 (più eventuale IVA) per ciascun Comparto e sarà corrisposta dalla Società nel suo complesso. La Banca Depositaria ha diritto a percepire una commissione di deposito 41 annua pari al massimo allo 0,02% del Valore Patrimoniale Netto della Società, fino ad un massimo di €300.000 (più €10.000 per ogni Comparto aggiuntivo oltre i 28 Comparti) e sarà corrisposta dalla Società nel suo complesso. La Banca Depositaria avrà altresì diritto ad un rimborso per le spese vive ragionevolmente e debitamente sostenute, incluse le spese telefoniche e di fax, le imposte di bollo e le imposte di registrazione (inclusa la registrazione nei mercati emergenti). Le commissioni dei subdepositari, in linea con i normali tassi commerciali, verranno pagate dalla Banca Depositaria a valere sulle commissioni ricevute dalla Società. Commissioni dei Gestori degli Investimenti e del Distributore Globale Ciascun Comparto sarà tenuto a corrispondere una commissione annua aggregata di gestione degli investimenti e di distribuzione, maturata a ciascun Momento di Valorizzazione; tale commissione sarà corrisposta mensilmente in via posticipata al tasso stabilito nel relativo Allegato al presente Prospetto Informativo. I Gestori degli Investimenti possono altresì avere diritto a una commissione di performance al tasso stabilito nel relativo Allegato al presente Prospetto. I Gestori degli Investimenti avranno diritto ad un rimborso da parte della Società per le spese vive dallo stesso ragionevolmente sostenute e per l’eventuale IVA sulle commissioni e le spese allo stesso dovute. Commissioni di Banca Corrispondente La Banca Corrispondente avrà diritto a ricevere, a valere sugli attivi della Società, una commissione annua relativamente alla fornitura dei servizi di Banca Corrispondente resi alla Società; tale commissione maturerà quotidianamente, sarà corrisposta trimestralmente in via posticipata e sarà pari, al massimo allo 0,05% della quota del Valore Patrimoniale Netto della Società attribuibile agli Azionisti che hanno sottoscritto azioni tramite la Banca Corrispondente (e che non hanno ancora richiesto il rimborso delle stesse) salvo l’applicazione di una commissione minima di €3.000 a trimestre e una commissione annua fissa di €15.000. Inoltre, le eventuali spese vive sostenute dalla Banca Corrispondente per conto della Società dovranno essere sostenute dalla Società. Inoltre, la Banca Corrispondente e ciascun Agente per i Pagamenti, eventualmente nominato dalla Società, potranno, a loro discrezione, addebitare agli investitori una commissione, pari al massimo a €50, in relazione a ciascuna sottoscrizione e rimborso effettuati dagli investitori. Tutti gli Azionisti della Società potranno usufruire dei servizi erogati dalla Banca Corrispondente. Commissioni del Distributore Gli Azionisti potranno essere soggetti ad una commissione di vendita calcolata come percentuale dell’importo di sottoscrizione, come specificato nel relativo Allegato, fino ad un massimo del 4% dei ricavi di sottoscrizione. Commissione di rimborso Gli Azionisti potranno essere soggetti ad una commissione di rimborso calcolata come percentuale degli importi oggetto di rimborso, fino ad un massimo del 3% del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Al momento, gli Amministratori non intendono applicare alcuna commissione di rimborso. Qualora in futuro venga proposto di applicare una commissione di rimborso, gli Azionisti saranno debitamente informati. 42 Commissione di conversione Lo Statuto autorizza gli Amministratori ad applicare una commissione di conversione sulla conversione di Azioni di qualsivoglia Comparto o Classe in Azioni di un altro Comparto o Classe o in un’altra Classe nello stesso Comparto, fino ad un massimo del 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni emesse al momento della conversione delle Azioni del Comparto originario. Gli Amministratori intendono applicare una commissione di conversione non superiore all’1% del Valore Patrimoniale Netto per Azione, che sarà trattenuta dal Distributore Globale o dal Distributore interessato a suo esclusivo uso e beneficio, ovvero secondo le modalità dallo stesso indicate. Il Distributore Globale o il Distributore interessato, a sua assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di conversione o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. Compensi agli Amministratori Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, gli Amministratori hanno diritto ad un compenso per i servizi resi ad un tasso che gli stessi provvederanno a stabilire, fino ad un importo massimo per Amministratore pari a €25.000 annui; gli Amministratori avranno inoltre diritto ad uno speciale compenso qualora siano chiamati a svolgere prestazioni speciali o aggiuntive per conto della Società. Tutti gli Amministratori avranno diritto ad un rimborso da parte della Società per le spese debitamente sostenute in relazione all’attività della Società o per l’adempimento dei propri obblighi. Ripartizione delle spese e delle commissioni Tutte le commissioni, le spese, le imposte e gli oneri saranno addebitati al relativo Comparto, e all’interno di tale Comparto alle Classi in relazione alle quali gli stessi sono stati sostenuti. Qualora gli Amministratori ritengano che una spesa non sia attribuibile ad alcun Comparto, tale spesa sarà normalmente ripartita fra tutti i Comparti in misura proporzionale al Valore Patrimoniale Netto dei Comparti o altrimenti nella misura ritenuta dagli Amministratori equa e ragionevole. In caso di commissioni o spese di natura regolare o ricorrente, quali, ad esempio, le spese di revisione, gli Amministratori potranno calcolare anticipatamente l’ammontare di tali commissioni o spese sulla base di un importo stimato per periodi di un anno o periodi diversi, accantonando tale ammontare in quote costanti per ciascun periodo. Aumento delle commissioni I tassi delle commissioni relative alla fornitura di servizi per qualsivoglia Comparto o Classe potranno subire un aumento entro il limite massimo precedentemente stabilito, a condizione che gli Azionisti del relativo Comparto o Classe ricevano un preavviso scritto in merito di almeno un mese. 43 4. LE AZIONI Informazioni generali Le Azioni potranno essere emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione. Le Azioni emesse all’interno di un Comparto o di una Classe saranno nominative e denominate nella Valuta di Riferimento. Le Azioni saranno prive di valore nominale e saranno emesse per la prima volta il primo Giorno di Negoziazione successivo alla scadenza del periodo di offerta iniziale specificato nel relativo Allegato al Prezzo Iniziale secondo le modalità specificate nel relativo Allegato. Successivamente, le Azioni saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione. La titolarità delle Azioni sarà dimostrata dall’iscrizione del nome dell’investitore nel libro dei Soci della Società; non verrà rilasciato alcun certificato. Eventuali modifiche ai dati di registrazione dell’Azionista e alle disposizioni di pagamento potranno essere apportate soltanto successivamente al ricevimento di disposizioni scritte in originale da parte del relativo Azionista. Gli Amministratori potranno rifiutare eventuali richieste di sottoscrizione di Azioni senza fornire alcuna giustificazione in merito, e potranno limitare il possesso di Azioni da parte di qualsivoglia persona fisica o giuridica in particolari circostanze, inclusi i casi in cui tale possesso risulterebbe in violazione di qualsivoglia requisito di legge o normativo o possa influire negativamente sulla posizione fiscale della Società o possa comportare per la Società alcuni svantaggi in cui la stessa non sarebbe altrimenti incorsa. Eventuali restrizioni applicabili ad un particolare Comparto o Classe saranno specificate nell’Allegato relativo a tale Comparto o Classe. Chiunque detenga le Azioni in violazione delle limitazioni imposte dagli Amministratori, ovvero, in virtù del possesso delle Azioni, violi le leggi e i regolamenti di qualsivoglia giurisdizione competente, ovvero, detenga una partecipazione la quale, ad opinione degli Amministratori, possa determinare per la Società eventuali passività o imposte, o svantaggi di natura pecuniaria che altrimenti non sarebbero insorti a danno della Società, o degli Azionisti o di entrambi, o altrimenti in circostanze che, ad opinione degli Amministratori, possano risultare pregiudizievoli per l’interesse degli Azionisti, sarà tenuto a risarcire la Società, i Gestori degli Investimenti, il Distributore Globale / Distributore, la Banca Corrispondente, la Banca Depositaria, l’Agente Amministrativo e gli Azionisti per eventuali perdite subite dallo stesso o dagli stessi a seguito dell’acquisto o del possesso da parte di tale persona o persone di Azioni della Società. In base a quanto dispone lo Statuto della Società, gli Amministratori hanno il potere di rimborsare e/o annullare obbligatoriamente eventuali Azioni possedute o detenute beneficiariamente in violazione delle limitazioni imposte dagli stessi o in violazione di qualsivoglia legge o regolamento. Né la Società, i Gestori degli Investimenti, il Distributore Globale / Distributore, l’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente o la Banca Depositaria né i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti dovranno ritenersi responsabili per l’autenticità delle istruzioni fornite dagli Azionisti, le quali saranno ragionevolmente ritenute veritiere, e non dovranno ritenersi responsabili per eventuali perdite, oneri o spese derivanti o comunque connessi a qualsivoglia disposizione non autorizzata o fraudolenta. Il Distributore Globale / Distributore, la Banca Corrispondente e l’Agente Amministrativo saranno tuttavia tenuti a osservare le procedure necessarie al fine di garantire l’autenticità di tali disposizioni. 44 Pratiche abusive e Market timing Di norma, gli Amministratori incoraggiano gli investitori a investire nei Comparti nell’ambito di una strategia di investimento a lungo termine, scoraggiando al contempo operazioni di trading eccessive, a breve termine o pratiche abusive. Dette attività, talvolta indicate come market timing e frequent trading, potrebbero influire negativamente sui Comparti e sugli interessi degli Azionisti. Ad esempio, sulla base di svariati fattori, quali l’entità del Comparto e l’importo delle attività sotto forma di disponibilità liquide, le operazioni di trading a breve termine o eccessive da parte degli Azionisti potrebbero interferire con la gestione efficiente del portafoglio del Comparto, ingenerando un aumento delle spese di transazione e delle imposte, inficiando la performance del Comparto. Gli Amministratori possono monitorare le attività sul conto dell’Azionista per rilevare e impedire operazioni eccessive e pratiche di trading con effetti perturbanti e si riservano il diritto di esercitare la propria discrezionalità nel rifiutare qualsivoglia richiesta di sottoscrizione o conversione senza fornire alcuna giustificazione e senza alcun pagamento a compensazione qualora ritenessero che tale operazione possa inficiare gli interessi di un Comparto o dei suoi Azionisti. Gli Amministratori potranno altresì monitorare le attività sul conto di un Azionista ricercando eventuali modelli di acquisti o vendite frequenti che possano essere considerati come una risposta alle variazioni a breve termine del Valore Patrimoniale Netto per Azioni e implementare le misure che riterranno necessarie al fine di limitare dette attività. Non vi sono garanzie che le pratiche abusive possano essere ridotte o eliminate. Ad esempio, i conti cointestati, sui quali gli acquisti e le vendite di Azioni da parte di investitori multipli possono essere conglobati per operare con il Comparto su base netta, non indicano chiaramente l’identità degli investitori di riferimento in un Comparto, rendendo più difficile per gli Amministratori e i loro incaricati l’identificazione di pratiche abusive. Richiesta di sottoscrizione di Azioni Le richieste di sottoscrizione di Azioni potranno essere effettuate direttamente presso l’Agente Amministrativo oppure tramite la Banca Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta all’Agente Amministrativo per conto della Società. Le richieste accettate dalla Banca Corrispondente o dall’Agente Amministrativo per conto della Società e ricevute dall’Agente Amministrativo precedentemente all’Orario di Chiusura di un qualsiasi Giorno di Negoziazione saranno trattate nello stesso Giorno di Negoziazione. Eventuali richieste ricevute successivamente all’Orario di Chiusura di un determinato Giorno di Negoziazione saranno trattate il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo, ad eccezione dei casi in cui gli Amministratori decidano di accettare una o più richieste ricevute successivamente all’Orario di Chiusura e di trattare tali richieste nello stesso Giorno di Negoziazione, a condizione che tale(i) richiesta(e) sia(no) stata(e) ricevuta(e) precedentemente al Momento di Valorizzazione di quel determinato Giorno di Negoziazione. Le richieste di sottoscrizione iniziali dovranno essere effettuate utilizzando l’apposito Modulo di Sottoscrizione ricevuto dalla Banca Corrispondente o dal/i Distributore/Distributori Globale/Globali; tuttavia, qualora gli Amministratori stabiliscano in tal modo, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate a mezzo telefax, a condizione che la copia originale del modulo di sottoscrizione debitamente firmata, unitamente a tutta la documentazione (quale, ad esempio, quella relativa ai 45 controlli per la prevenzione del riciclaggio di denaro) eventualmente richiesta dagli Amministratori o dai delegati degli stessi, siano prontamente inviate alla Banca Corrispondente o all’Agente Amministrativo. Le richieste di sottoscrizione di Azioni successive alla richiesta iniziale potranno essere effettuate presso la Banca Corrispondente o l’Agente Amministrativo a mezzo telefax o utilizzando qualsivoglia altro mezzo eventualmente consentito dagli Amministratori senza alcuna necessità di inviare la documentazione originale; tali richieste dovranno contenere tutte le informazioni di volta in volta specificate dagli Amministratori o dai delegati degli stessi. Eventuali modifiche ai dati di registrazione dell’Azionista e alle disposizioni di pagamento potranno essere apportate soltanto successivamente al ricevimento di disposizioni scritte in originale da parte del relativo Azionista. Il Prezzo Iniziale delle Azioni, unitamente alle informazioni relative alla Quota Minima di Sottoscrizione di Azioni, sono riportati nell’Allegato relativo a ciascun Comparto. Inoltre, la Banca Corrispondente e ciascun Agente per i Pagamenti, eventualmente nominato dalla Società, potranno, a loro discrezione, addebitare agli investitori una commissione, pari al massimo a €50, in relazione a ciascuna sottoscrizione e rimborso effettuati dagli investitori. Gli importi di sottoscrizione inferiori al prezzo di sottoscrizione di una singola Azione non saranno restituiti all’investitore. Qualora una parte dell’importo di sottoscrizione delle Azioni risulti inferiore al prezzo di sottoscrizione di una singola Azione, saranno emesse frazioni di Azioni, fermo restando tuttavia che tali frazioni non potranno essere inferiori allo 0,001 di un’Azione. Le frazioni di Azioni non conferiranno alcun diritto di voto. Gli importi di sottoscrizione inferiori allo 0,001 di un’Azione non saranno restituiti all’investitore, ma saranno trattenuti dalla Società per consentire la copertura delle spese amministrative. Modalità di pagamento I pagamenti relativi alle sottoscrizioni, al netto di tutte le spese bancarie, dovranno essere effettuati tramite SWIFT alla Banca Depositaria. Altre modalità di pagamento saranno consentite previa autorizzazione degli Amministratori. Non sarà corrisposto alcun interesse in relazione ai pagamenti ricevuti nei casi in cui l’applicazione sia rinviata ad un successivo Giorno di Negoziazione. Valuta di pagamento Gli importi relativi alle sottoscrizioni dovranno essere corrisposti nella Valuta di Riferimento. I pagamenti relativi alle sottoscrizioni dovranno essere ricevuti dall’Agente Amministrativo in fondi disponibili entro e non oltre i tre Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Negoziazione. Qualora il pagamento in fondi disponibili relativo ad una sottoscrizione non sia stato ricevuto entro la scadenza richiesta, la Società o l’Agente Amministrativo avranno la facoltà di annullare l’assegnazione e/o addebitare al sottoscrittore le perdite accumulate. Per quanto riguarda nello specifico gli investitori italiani, le Azioni potranno essere detenute a nome della Banca Corrispondente, la quale agirà in qualità di intestatario per gli investitori, in base ai termini e alle condizioni standard riportati nell’Appendice V del presente Prospetto Informativo. 46 Sottoscrizioni singole e piani di risparmio I sottoscrittori hanno facoltà di sottoscrivere le Azioni di un Comparto tramite una sottoscrizione singola e/o tramite un piano di risparmio (laddove il sottoscrittore delle Azioni accetti di acquistare Azioni per un determinato importo prestabilito per un determinato periodo di tempo) come specificato nel relativo Allegato al presente Prospetto Informativo. Controlli sull’identità e il riciclaggio di denaro L’Agente Amministrativo si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni o di richiedere ulteriori informazioni o prove dell’identità di un richiedente o cessionario di Azioni. Ciascun Azionista è tenuto a comunicare in forma scritta all’Agente Amministrativo, per mezzo di un documento di istruzioni firmato in originale, qualsiasi modifica alle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione e a fornire all’Agente Amministrativo qualsivoglia documento aggiuntivo che possa essere richiesto relativamente a tale modifica. I provvedimenti volti alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo possono richiedere (i) la verifica dettagliata dell’identità, dell’indirizzo e della provenienza dei fondi di ciascun investitore e, ove del caso, del titolare beneficiario in base alla sensibilità al rischio; e (ii) il monitoraggio costante del rapporto d’affari tra l’investitore e la Società. A titolo esemplificativo, ad una persona fisica potrà essere richiesto di fornire una copia del proprio passaporto o della propria carta d’identità, nella quale sia evidente la fotografia, la firma e la data di nascita di tale richiedente, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale, quale un notaio, un agente di polizia o un ambasciatore del paese di residenza di tale persona fisica, unitamente a un documento dal quale si evinca l’indirizzo del richiedente, quale una fattura per utenze o un estratto conto bancario. Nel caso di richiedente che sia una persona giuridica, potrebbe essere richiesto di produrre copie autenticate del certificato di costituzione (ed eventuali modifiche della ragione sociale), dell’atto costitutivo e dello statuto (o documenti equivalenti), dell’elenco dei firmatari autorizzati della società, dei nomi, delle funzioni, delle date di nascita e degli indirizzi di residenza e lavorativi di tutti gli amministratori e titolari beneficiari (per i quali potrebbe inoltre essere richiesta la verifica dell’identità secondo le procedure summenzionate). Con l’espressione persona politicamente esposta (Politically Exposed Person, “PEP”) si intende una persona fisica alla quale sia o sia stata affidata, in qualsiasi periodo precedente, un’importante funzione pubblica. Qualsiasi investitore e, ove del caso, titolare beneficiario che sia identificato come PEP o membro della famiglia di un PEP o come stretto collaboratore di un PEP sarà soggetto a misure di verifica aggiuntive secondo quanto previsto per legge. L’Agente Amministrativo si riserva il diritto di richiedere le informazioni che siano necessarie per verificare l’identità, l’indirizzo e la provenienza dei fondi di un investitore. In caso di ritardato o mancato inoltro da parte di un investitore o richiedente di Azioni delle informazioni richieste ai fini di verifica, l’Agente Amministrativo potrà rifiutare la richiesta di sottoscrizione e il relativo importo. In tali circostanze, la Società potrà inoltre rifiutarsi di evadere le richieste di rimborso o di corrispondere i relativi importi. I richiedenti sono pregati di notare che i proventi di rimborso saranno versati solo sul conto di registrazione dell’investitore. 47 Ciascun richiedente di Azioni riconosce che la Società, l’Agente Amministrativo e il Distributore Globale / i Distributori saranno mantenuti indenni dal medesimo per qualsivoglia perdita derivante dalla mancata evasione della richiesta di sottoscrizione o rimborso di Azioni, laddove tali informazioni e documentazione fossero state richieste dall’Agente Amministrativo e non fossero state inoltrate dal richiedente. Inoltre, il Distributore Globale e i Distributori si riservano il diritto di rifiutarsi di effettuare qualsiasi pagamento o distribuzione a un Azionista qualora l’Agente Amministrativo sospettasse o fosse venuto a conoscenza del fatto che il pagamento di qualsiasi importo di rimborso o distribuzione a tale Azionista potrebbe tradursi in un’infrazione o violazione di qualsiasi legge sul riciclaggio di denaro o altra legge o regolamento applicabile da parte di qualsiasi persona in qualsivoglia giurisdizione rilevante, o qualora tale rifiuto fosse considerato necessario o idoneo a garantire la conformità della Società, dell’Agente Amministrativo o del Distributore Globale / dei Distributori a tali leggi o regolamenti in qualsiasi giurisdizione rilevante. Conferma della proprietà Normalmente, la conferma di avvenuto investimento sarà emessa entro le 48 ore successive alla transazione. La titolarità delle Azioni sarà dimostrata dall’iscrizione del nome dell’investitore nel libro dei Soci della Società; non verrà rilasciato alcun certificato. Informazioni sulla tutela dei dati Si rendono edotti gli investitori potenziali sulla circostanza che compilando il Modulo di Sottoscrizione saranno fornite alla Società informazioni di carattere personale, le quali potrebbero costituire dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati di gente in Irlanda. Tali dati saranno utilizzati per l’identificazione dei clienti, per scopi amministrativi, per analisi statistiche, per ricerche di mercato, per la conformità a qualsivoglia requisito di legge o normativo applicabile e, con il consenso del sottoscrittore, per il marketing diretto. I dati potranno essere divulgati a terzi, inclusi gli enti normativi, le autorità fiscali in conformità alla Direttiva Europea sul Risparmio, i delegati, i consulenti e i fornitori di servizi della Società, gli agenti debitamente autorizzati degli stessi o della Società e qualsivoglia rispettiva società collegata, associata o affiliata, ovunque situata (anche al di fuori dell’AEE) per i fini specificati. Firmando il modulo di sottoscrizione, gli investitori acconsentono all’acquisizione, possesso, utilizzo, divulgazione e trattamento dei dati per uno o più scopi indicati nel Modulo di Sottoscrizione. Gli investitori hanno il diritto di ricevere una copia dei dati personali in possesso della Società dietro pagamento di una commissione, e il diritto di rettificare eventuali imprecisioni riscontrate. Rimborso di Azioni È facoltà degli Azionisti richiedere il rimborso delle Azioni detenute in e con effetto da un qualunque Giorno di Negoziazione, al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel o rispetto al relativo Giorno di Negoziazione (ad eccezione dei periodi in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto è sospeso). Le richieste di rimborso di Azioni potranno essere effettuate direttamente all’Agente Amministrativo oppure tramite la Banca Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta all’Agente Amministrativo per conto della Società tramite fax o comunicazione scritta, o utilizzando qualsivoglia altro mezzo eventualmente consentito dagli Amministratori; tali richieste dovranno includere le 48 informazioni di volta in volta specificate dagli Amministratori o dal loro delegato. Le richieste di rimborso ricevute precedentemente all’Orario di Chiusura di qualsivoglia Giorno di Negoziazione saranno trattate nello stesso Giorno di Negoziazione. Eventuali richieste di rimborso ricevute successivamente all’Orario di Chiusura di qualsivoglia Giorno di Negoziazione saranno trattate il Giorno di Negoziazione successivo, salvo diversamente stabilito dagli Amministratori a loro totale discrezione e soltanto in particolari circostanze con il consenso dell’Agente Amministrativo, salvo che tali richieste siano state ricevute precedentemente al Momento di Valorizzazione di quel particolare Giorno di Negoziazione. Le richieste di rimborso saranno accettate e trattate esclusivamente qualora siano presenti, in virtù delle sottoscrizioni originali, i fondi disponibili e la documentazione completa, inclusa quella relativa ai controlli per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Non sarà effettuato alcun rimborso delle partecipazioni di un investitore, fino a quando la richiesta di sottoscrizione originale e tutta la documentazione richiesta da o per conto della Società (inclusi eventuali documenti connessi alle procedure antiriciclaggio) non saranno state fornite dall’investitore e le procedure antiriciclaggio non saranno state completate. Il prezzo di rimborso per Azione corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Al momento, gli Amministratori non intendono applicare alcuna commissione di rimborso. Tuttavia, è facoltà degli Amministratori applicare una commissione di rimborso non superiore al 3% del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Gli Amministratori provvederanno a fornire agli Azionisti un preavviso di almeno un mese qualora intendano introdurre tale commissione. In tal caso, gli Azionisti dovranno considerare il proprio investimento come investimento di medio/lungo periodo. Inoltre, la Banca Corrispondente e ciascun Agente per i Pagamenti, eventualmente nominato dalla Società, potranno, a loro discrezione, addebitare agli investitori una commissione, pari al massimo a €50, in relazione a ciascuna sottoscrizione e rimborso effettuati dagli investitori. Modalità di pagamento I rimborsi verranno versati sul conto bancario indicato nel Modulo di Sottoscrizione o comunicato successivamente per iscritto direttamente all’Agente Amministrativo o tramite la Banca Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare tale comunicazione all’Agente Amministrativo. I rimborsi effettuati successivamente all’elaborazione di richieste pervenute via fax saranno effettuati esclusivamente sul conto registrato di un Azionista. Valuta di pagamento I rimborsi saranno effettuati nella Valuta di Riferimento. Scadenze di pagamento I rimborsi relativi alle Azioni saranno effettuati entro i dieci Giorni Lavorativi successivi all’Orario di Chiusura del relativo Giorno di Negoziazione, a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata fornita all’Agente Amministrativo e dallo stesso ricevuta. 49 Revoca delle richieste di rimborso Le richieste di rimborso potranno essere revocate esclusivamente con il consenso scritto della Società o dell’agente autorizzato della Società, ovvero in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Le Azioni non riscuoteranno e alle Azioni non sarà attribuito alcun dividendo dichiarato nel Giorno di Negoziazione in cui le stesse sono state rimborsate, o successivamente a tale data. Qualora il numero delle Azioni oggetto di rimborso in un qualsiasi Giorno di Negoziazione sia pari o superiore ad un decimo del totale delle Azioni di un Comparto in emissione in quel determinato giorno, gli Amministratori o il loro delegato potranno rifiutarsi, a loro discrezione, di rimborsare le eventuali Azioni eccedenti la quota di un decimo del totale delle Azioni in emissione come sopra indicato; in tal caso, le richieste di rimborso in tale Giorno di Negoziazione saranno ridotte in misura proporzionale e le Azioni che non saranno rimborsate a causa di tale rifiuto dovranno essere trattate come se la richiesta di rimborso fosse stata effettuata in relazione a ciascun Giorno di Negoziazione successivo, fino a quando tutte le Azioni oggetto della richiesta di rimborso originaria non saranno state rimborsate. Le richieste di rimborso trasferite da un precedente Giorno di Negoziazione (salvi comunque i limiti sopra indicati) avranno la priorità sulle richieste successive. Rimborso obbligatorio di Azioni/Ritenuta d’imposta Gli Azionisti sono tenuti a informare tempestivamente l’Agente Amministrativo/il Distributore Globale/i Distributori/la Banca Corrispondente tramite il quale/la quale hanno acquistato le Azioni qualora divengano Persone statunitensi o persone altrimenti soggette a limiti di detenzione imposti dagli Amministratori; a tali Azionisti potrà essere richiesto di rimborsare o trasferire le Azioni possedute. La Società potrà rimborsare le Azioni detenute o acquistate, direttamente o indirettamente, da o a vantaggio di qualsivoglia persona in violazione di eventuali limiti di possesso di volta in volta specificati dagli Amministratori, ovvero qualora il possesso delle Azioni da parte di una persona risulti illecito o determini o possa verosimilmente determinare svantaggi o obblighi di natura tributaria, fiscale, legale, normativa o pecuniaria, oppure significativi svantaggi di natura amministrativa alla Società, agli Azionisti o a qualsivoglia Comparto, o da parte di una persona che detenga una quota inferiore alla Quota Minima di Partecipazione o ometta di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste ai sensi dello Statuto entro sette giorni dalla relativa richiesta. Tali rimborsi saranno effettuati in un Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel o relativamente al rispettivo Giorno di Negoziazione nel quale le Azioni dovranno essere rimborsate. La Società potrà utilizzare i proventi di tali rimborsi obbligatori per il pagamento di eventuali imposte o ritenute d’imposta derivanti dalla detenzione o dal possesso quale beneficiario di Azioni da parte di un Azionista, inclusi eventuali interessi o penali dovuti in relazione a tali Azioni. Si consiglia agli investitori di rivolgere particolare attenzione alla sezione del presente Prospetto Informativo intitolata “Regime Fiscale” e, in particolar modo, al paragrafo di tale sezione intitolato “Regime fiscale irlandese”, nel quale vengono riportate in dettaglio le circostanze in cui la Società avrà il diritto di trattenere dai pagamenti effettuati a favore degli Azionisti residenti o abitualmente residenti in Irlanda importi per il pagamento delle imposte irlandesi, inclusi eventuali interessi o penali maturati sugli stessi e/o di rimborsare obbligatoriamente le Azioni per estinguere tale passività. Gli Azionisti interessati si impegneranno a sollevare e mantenere indenne la Società dalle perdite subite dalla stessa per il fatto che la Società è tenuta a rispondere fiscalmente al verificarsi di un tale evento. 50 Rimborso totale delle Azioni Tutte le Azioni di qualsivoglia Classe o Comparto potranno essere rimborsate: (a) qualora la Società invii agli Azionisti un preavviso non inferiore a quattro e non superiore a dodici settimane con scadenza in un Giorno di Negoziazione, comunicando la propria intenzione di rimborsare le Azioni; o (b) qualora i detentori del 75% del valore della relativa Classe o del relativo Comparto stabiliscano, in sede di assemblea degli Azionisti regolarmente convocata, che tali Azioni debbano essere rimborsate. Conversione di Azioni Salvi i requisiti previsti per la Quota Minima di Sottoscrizione del relativo Comparto o delle relative Classi, gli Azionisti potranno convertire totalmente o parzialmente le Azioni di un Comparto o di una Classe (il “Comparto Originario”) in loro possesso in Azioni di un altro Comparto o Classe o di un’altra Classe dello stesso Comparto (il “Nuovo Comparto”) conformemente alle formule e alle procedure di seguito specificate. Le richieste di conversione di Azioni potranno essere effettuate direttamente all’Agente Amministrativo oppure tramite la Banca Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta all’Agente Amministrativo tramite fax o comunicazione scritta, o utilizzando qualsivoglia altro mezzo eventualmente consentito dagli Amministratori; tali richieste dovranno includere le informazioni di volta in volta specificate dagli Amministratori o dal loro delegato. Le richieste di conversione dovranno essere ricevute prima dell’Orario di Chiusura previsto per il rimborso delle Azioni del Comparto Originario o dell’Orario di Chiusura previsto per la sottoscrizione di Azioni del Nuovo Comparto se precedente. Eventuali richieste di conversione ricevute successivamente a tale orario saranno trattate il Giorno di Negoziazione successivo valido per i relativi Comparti, salvo diversamente stabilito dagli Amministratori a loro totale discrezione e soltanto in particolari circostanze con il consenso dell’Agente Amministrativo, a condizione che tali richieste siano state ricevute precedentemente al Momento di Valorizzazione di quel particolare Giorno di Negoziazione. Le richieste di conversione saranno accettate esclusivamente qualora siano presenti fondi disponibili e la documentazione completa provenienti dalle sottoscrizioni originarie. Qualora a seguito di una richiesta di conversione un Azionista detenga un numero di Azioni del Comparto Originario o del Nuovo Comparto inferiore alla Quota Minima di Partecipazione prevista per il relativo Comparto, la Società o il suo delegato avrà la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di convertire l’intera quota detenuta nel Comparto Originario in Azioni del Nuovo Comparto, ovvero di rifiutare qualsiasi conversione dal Comparto Originario. Le frazioni di Azioni inferiori allo 0,001 di un’Azione potranno essere convertite dalla Società qualora il valore delle Azioni convertite dal Comparto Originario non siano sufficienti ad acquistare un numero intero di Azioni del Nuovo Comparto; eventuali saldi inferiori allo 0,001 di un’Azione saranno trattenuti dalla Società per consentire la copertura delle spese amministrative. 51 Il numero delle Azioni del Nuovo Comparto da emettere sarà calcolato in base alla seguente formula: (R x NAV x ER) - F S= SP laddove S è il numero di Azioni del Nuovo Comparto da assegnare R è il numero di Azioni del Comparto Originario da rimborsare NAV è il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto Originario al Momento di Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione ER è l’eventuale fattore di conversione valutaria determinato dall’Agente Amministrativo F è l’eventuale onere di conversione, pari al massimo al 3% del Valore Patrimoniale Netto per Azione da emettere del Nuovo Comparto SP è il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Nuovo Comparto al Momento di Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione. Commissione di conversione Al momento, gli Amministratori non intendono applicare alcuna commissione di conversione. Tuttavia, è facoltà degli Amministratori applicare una commissione di conversione pari al massimo al 3% del Valore Patrimoniale Netto per Azione da emettere del Nuovo Comparto; al riguardo, gli Amministratori potranno, a loro discrezione, fornire agli Azionisti un preavviso di un mese. Revoca delle richieste di conversione Le richieste di conversione potranno essere revocate esclusivamente con il consenso scritto della Società o dell’agente autorizzato della Società, ovvero, in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto dei Comparti oggetto della richiesta di conversione. Valore Patrimoniale Netto e valutazione degli attivi Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto, ovvero, qualora siano presenti diverse Classi di Azioni all’interno di un Comparto, di ciascuna Classe, sarà calcolato dall’Agente Amministrativo al Momento di Valorizzazione in ciascun Giorno di Negoziazione o relativamente allo stesso in conformità allo Statuto. Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sarà determinato al Momento di Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione, valutando gli attivi del relativo Comparto (inclusi i ricavi maturati ma non ancora incassati) e detraendo le passività di tale Comparto (incluso un fondo oneri e imposte, le commissioni e le spese maturate e altre passività). Il Valore Patrimoniale Netto attribuibile ad una Classe sarà determinato al Momento di Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione, calcolando la quota del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto attribuibile alla 52 relativa Classe salvo rettifica per tenere conto delle attività e/o delle passività attribuibili a quella Classe. Il Valore Patrimoniale Netto di Comparto sarà espresso nella Valuta di Riferimento del medesimo, o in qualsiasi altra valuta che gli Amministratori possano stabilire, in via generale o in relazione ad una particolare Classe o ad un caso specifico. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato al Momento di Valorizzazione in ciascun Giorno di Negoziazione o in relazione a tale giorno dividendo il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto o attribuibile ad una Classe per il numero complessivo di Azioni in emissione o ritenute in emissione appartenenti al Comparto o alla Classe al relativo Momento di Valorizzazione, arrotondando il totale risultante alla terza cifra decimale. Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto della Società e di ciascun Comparto: (a) fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti (d), (e), (f), (g), (h) e (i) i titoli quotati, negoziati o scambiati su una Borsa Valori Riconosciuta saranno valutati al prezzo di chiusura. Qualora un titolo sia quotato o trattato su più di una Borsa Valori Riconosciuta, la relativa borsa valori o il relativo mercato sarà la principale borsa valori o il principale mercato sul quale il titolo è quotato o trattato, ovvero la borsa valori o il mercato che, ad opinione degli Amministratori o dei delegati degli stessi, fornisce i criteri più equi per la determinazione del valore del relativo investimento. I titoli quotati o scambiati su una Borsa Valori Riconosciuta, ma acquistati o scambiati sopra o sotto la pari al di fuori o all’esterno della relativa borsa valori o del relativo mercato, potranno essere valutati tenendo conto del livello del premio o dello sconto al Momento di Valorizzazione, a condizione che la Banca Depositaria ritenga che l’adozione di tale procedura sia giustificabile al fine della determinazione del valore di probabile realizzo del titolo. (b) Il valore di qualsivoglia titolo non quotato, negoziato o scambiato su una Borsa Valori Riconosciuta, ovvero di un titolo quotato, negoziato o scambiato su una Borsa Valori Riconosciuta la cui quotazione o il cui valore non sia disponibile, o la quotazione o il valore disponibili non siano rappresentativi del valore equo di mercato, sarà il valore di probabile realizzo stimato con precisione e in buona fede (i) dagli Amministratori, o (ii) da una persona fisica o giuridica competente (inclusi i Gestori degli Investimenti) selezionata dagli Amministratori e autorizzata a tale scopo dalla Banca Depositaria, o (iii) qualsivoglia altro mezzo, a condizione che il valore sia approvato dalla Banca Depositaria. Qualora non siano disponibili quotazioni di mercato affidabili per i titoli obbligazionari, il valore di tali titoli potrà essere determinato utilizzando una metodologia delle matrici messa a punto dagli Amministratori o dai delegati degli stessi, in base alla quale tali titoli saranno valutati facendo riferimento alla valutazione di altri titoli comparabili in termini di rating, rendimento, scadenza e altre caratteristiche. (c) Le disponibilità liquide saranno valutate al loro valore nominale più gli interessi maturati, qualora applicabili, alla chiusura del giorno in cui si verifica il Momento di Valorizzazione. (d) I contratti derivati scambiati su un mercato regolamentato saranno valutati al prezzo di regolamento determinato dal mercato. Qualora il prezzo di regolamento non sia disponibile, il valore corrisponderà al valore di probabile realizzo stimato con precisione e in buona fede (i) dagli Amministratori, o (ii) da una persona fisica o giuridica competente (inclusi i Gestori 53 degli Investimenti) selezionata dagli Amministratori e autorizzata a tale scopo dalla Banca Depositaria, o (iii) con qualsivoglia altro mezzo, a condizione che il valore sia approvato dalla Banca Depositaria. I contratti derivati che non sono scambiati su un mercato regolamentato, inclusi, senza limitazione alcuna, i contratti swap saranno valutati sulla base di una quotazione fornita quotidianamente dalla relativa controparte e verificata o approvata almeno su base settimanale da una parte indipendente dalla controparte, inclusi i Gestori degli Investimenti, o altra parte indipendente autorizzata a tale scopo dalla Banca Depositaria. (e) I contratti a termine su valuta saranno valutati con le stesse modalità utilizzate per i contratti derivati che non sono scambiati su un mercato regolamentato, ovvero facendo riferimento al prezzo in vigore al Momento di Valorizzazione al quale potrebbe essere stipulato un nuovo contratto a termine di importo e scadenza analoghi. (f) Fatto salvo il precedente punto (a) le quote detenute in società di investimento collettivo saranno valutate al più recente valore patrimoniale netto per quota disponibile, o al prezzo denaro pubblicato dalla relativa società di investimento collettivo, ovvero, qualora sia disponibile un prezzo denaro/lettera, al prezzo denaro più recente, o, se in linea con la politica di valutazione del relativo Comparto, al prezzo medio o al prezzo di offerta, o, qualora le quote siano quotate o scambiate su una Borsa Valori Riconosciuta, in conformità al precedente punto (a). (g) Nel caso di un Comparto che sia un comparto del mercato monetario, gli Amministratori o i delegati degli stessi potranno valutare qualsivoglia titolo che abbia una durata residua certa di quindici mesi o inferiore, utilizzando l’ammortamento del premio o l’incremento dello sconto sui titoli. Gli Amministratori o i delegati degli stessi provvederanno ad effettuare o a fare in modo che sia effettuata una verifica delle differenze esistenti fra il metodo del costo ammortizzato e il valore di mercato degli investimenti in conformità ai requisiti imposti dalla Banca Centrale. (h) Gli Amministratori o i delegati degli stessi potranno valutare i titoli a tasso variabile utilizzando il metodo del costo ammortizzato qualora tali titoli: (i) presentino una data di rilevazione annuale o inferiore; (ii) abbiano, ad opinione degli Amministratori o dei delegati degli stessi, un valore di mercato prossimo alla valutazione effettuata in base al metodo del costo ammortizzato; (iii) abbiano un valore residuo non superiore a due anni, o, nel caso di titoli con una qualità creditizia elevata, fino a cinque anni, a condizione che le procedure siano adottate per titoli con una durata residua compresa fra due e cinque anni, al fine di garantire che la valutazione prodotta non si discosti in maniera significativa dal reale valore di mercato del titolo. (i) Nel caso di un Comparto che non sia un Comparto del mercato monetario, gli Amministratori o i delegati degli stessi potranno valutare i titoli con una durata residua non superiore a sei mesi utilizzando il metodo del costo ammortizzato. 54 (j) Gli Amministratori o i delegati degli stessi potranno, con l’autorizzazione della Banca Depositaria, rettificare il valore di qualsivoglia investimento qualora, per quanto riguarda la valuta, la negoziabilità, i tassi d’interessi applicabili, i tassi dei dividendi previsti, la scadenza, la liquidità o qualsivoglia altro elemento a ciò connesso, essi ritengano che tale rettifica si renda necessaria per riflettere il valore equo dei titoli. (k) Qualsivoglia valore espresso in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del relativo Comparto, sarà convertito nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto al tasso di cambio (ufficiale o di altro tipo) che gli Amministratori o i delegati degli stessi riterranno opportuno. (l) Qualora risulti impossibile stabilire il valore di un qualsiasi investimento secondo le modalità sopra indicate, il valore corrisponderà al valore di probabile realizzo stimato con precisione e buona fede dagli Amministratori, ovvero da una persona competente autorizzata a tale scopo dalla Banca Depositaria. (m) Qualora gli Amministratori lo ritengano necessario, uno specifico investimento potrà essere valutato in base a metodi di valutazione alternativi approvati dalla Banca Depositaria. Nel calcolo del valore degli attivi della Società e di ciascun Comparto si applicheranno i seguenti principi: (a) nel determinare il valore degli investimenti di un Comparto ai fini del calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle Azioni (i) qualora in un qualsiasi Giorno di Negoziazione (x) il valore di tutte le richieste di rimborso ricevute superi il valore di tutte le richieste di sottoscrizione di Azioni ricevute in quel determinato Giorno di Negoziazione, al fine di mantenere il valore delle Azioni detenute dagli Azionisti esistenti, gli Amministratori, previa autorizzazione dell’Agente Amministrativo, potranno valutare gli investimenti al prezzo bid, o (y) il valore di tutte le richieste di sottoscrizione di Azioni ricevute superi il valore di tutte le richieste di rimborso di Azioni ricevute in quel Giorno di Negoziazione, al fine di mantenere il valore delle Azioni detenute dagli Azionisti esistenti, gli Amministratori previa autorizzazione dell’Agente Amministrativo, potranno valutare gli investimenti al prezzo offer; (ii) qualora venga utilizzato un valore bid/offer per stabilire il prezzo di emissione e di rimborso delle azioni, gli Amministratori potranno valutare gli investimenti ai prezzi bid/offer, o (iii) gli Amministratori potranno, previa autorizzazione dell’Agente Amministrativo, valutare gli investimenti ad un prezzo medio; fermo restando che in ciascun caso che la politica di valutazione scelta dagli Amministratori sarà applicata in maniera coerente rispetto alla Società e, secondo i casi, ai singoli Comparti. Ogni Azione che gli Amministratori stabiliranno di emettere in relazione a ciascun Giorno di Negoziazione dovrà considerarsi in emissione al Momento di Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione, e gli attivi del relativo Comparto includeranno, oltre alle disponibilità liquide e ai beni in possesso della Banca Depositaria, eventuali disponibilità liquide o altri beni ricevuti in relazione alle Azioni da emettere dopo aver detratto dalle stesse (in caso di Azioni emesse in contanti) o aver fornito gli oneri preliminari; (b) qualora sia stato stabilito di acquistare o cedere investimenti, ma l’acquisto o la vendita non sia stato/a effettuato/a, tali investimenti saranno inclusi o esclusi e il prezzo lordo di acquisto ovvero il ricavo netto di vendita sarà escluso o incluso, secondo il caso, come se tale acquisto o vendita fosse stato debitamente concluso; 55 (c) agli attivi del relativo Comparto saranno aggiunti eventuali importi effettivi o stimati relativi ad imposte di natura patrimoniale che potranno essere recuperate dalla Società ed attribuibili al Comparto; (d) agli attivi di ciascun Comparto interessato sarà aggiunto un importo relativo agli interessi, dividendi o altri proventi maturati ma non ancora ricevuti e un importo relativo alle spese non ammortizzate; (e) agli attivi di ciascun Comparto interessato sarà aggiunto l’importo complessivo (effettivo o stimato dagli Amministratori o dai delegati degli stessi) di eventuali richieste di rimborso relative ad eventuali imposte applicate sui redditi o sulle plusvalenze, incluse le richieste relative all’esenzione dalla doppia imposizione; (f) qualora la Società abbia ricevuto un avviso di rimborso delle Azioni in relazione ad un Giorno di Negoziazione e non si sia proceduto al rimborso, le Azioni oggetto di rimborso dovranno considerarsi come non emesse al Momento di Valorizzazione e il valore degli attivi del relativo Comparto dovrà considerarsi ridotto dell’importo dovuto a fronte di tale rimborso. (g) saranno detratti dagli attivi del relativo Comparto: (i) l’importo complessivo di eventuali debiti effettivi o potenziali che potranno essere pagati utilizzando gli attivi del relativo Comparto, incluso ogni e qualsivoglia finanziamento in essere della Società relativo al Comparto, gli interessi, le commissioni e le spese relativi a tale finanziamento, eventuali debiti d’imposta previsti e le spese programmate o impreviste che gli Amministratori o i delegati degli stessi riterranno eque e ragionevoli al relativo Momento di Valorizzazione; (ii) gli importi relativi alle eventuali imposte sul reddito o le plusvalenze realizzate sugli investimenti del relativo Comparto che giungeranno a scadenza secondo le stime degli Amministratori o dei delegati degli stessi; (iii) l’eventuale importo relativo a qualsivoglia distribuzione dichiarata ma non effettuata in relazione agli attivi; (iv) i compensi dell’Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, dei Gestori degli Investimenti, della Banca Corrispondente, di qualsivoglia Distributore Globale e di eventuali altri fornitori di servizi alla Società maturati ma non ancora corrisposti, unitamente ad un importo pari all’eventuale imposta sul valore aggiunto applicabile sugli stessi; (v) l’importo complessivo (effettivo o stimato dagli Amministratori o dai delegati degli stessi) di eventuali altre passività che possano essere debitamente pagate a valere sugli attivi del relativo Comparto (inclusi tutti i costi, le imposte e le spese di costituzione, di gestione e amministrative correnti) al relativo Momento di Valorizzazione; 56 (vi) un importo al relativo Momento di Valorizzazione pari alla passività prevista per il relativo Comparto in merito ai costi e alle spese che tale Comparto dovrà sostenere nel caso di una successiva liquidazione; (vii) un importo al relativo Momento di Valorizzazione pari alla passività prevista per i relativi richiami di Azioni connessi a qualsivoglia warrant emesso e/o opzione sottoscritta dal relativo Comparto o dalla relativa Classe di Azioni; (viii) qualsivoglia altra passività che possa essere debitamente detratta. In assenza di negligenza, dolo o colpa grave, ogni decisione presa dagli Amministratori o dai delegati degli stessi o da qualsivoglia comitato degli Amministratori o da qualsivoglia persona debitamente autorizzata per conto della Società relativamente al calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o di una Classe o del Valore Patrimoniale Netto per Azione dovrà considerarsi definitiva e vincolante per la Società e per gli Azionisti passati presenti e futuri. Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione Una volta calcolato, il Valore Patrimoniale Netto sarà pubblicato come specificato nella Sezione del presente Prospetto Informativo intitolata “La Società”. Sospensione della valutazione degli attivi È facoltà degli Amministratori sospendere temporaneamente in qualsiasi momento e di volta in volta il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di qualunque Comparto, nonché l’emissione, conversione e rimborso delle Azioni di qualsivoglia Comparto o Classe durante: a) tutto o parte di un periodo (ad esclusione delle festività e dei normali fine settimana) in cui una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta sulla quale sono quotati, negoziati, scambiati o trattati gli investimenti del relativo Comparto sia chiusa, o durante il quale le operazioni su tale Borsa Valori siano limitate o sospese, ovvero gli scambi siano sospesi o limitati; b) tutto o parte di un periodo in cui vengano a determinarsi circostanze indipendenti dalla volontà degli Amministratori, a seguito delle quali l’eventuale cessione o valutazione degli investimenti del Comparto non sia ragionevolmente praticabile o risulti dannosa per gli interessi degli Azionisti, o non sia possibile trasferire gli importi relativi all’acquisto o alla cessione degli investimenti dal o al relativo conto della Società; c) tutto o qualsivoglia parte di un periodo in cui si verifichi un’interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per il calcolo del valore degli investimenti del Comparto; d) tutto o qualsivoglia parte di un periodo in cui, per un qualsiasi motivo, il valore di qualsivoglia investimento del Comparto non possa essere determinato in maniera ragionevole, tempestiva o accurata; 57 e) tutto o qualsivoglia parte di un periodo in cui i ricavi di sottoscrizioni non possano essere trasferiti dal o al conto di qualsivoglia Comparto o la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari per effettuare i rimborsi, o in cui tali pagamenti non possano essere effettuati, ad opinione degli Amministratori, ai normali tassi di cambio; f) con il reciproco accordo fra la Società e la Banca Depositaria allo scopo di sciogliere la Società o estinguere qualsivoglia Comparto; g) qualsivoglia altro motivo che renda impossibile o impraticabile stabilire il valore di una quota significativa degli investimenti della Società o di qualsivoglia Comparto. L’eventuale sospensione della valutazione sarà comunicata tempestivamente alla Banca Centrale e alla Banca Depositaria e, in ogni caso, entro lo stesso Giorno di Negoziazione e sarà pubblicata sul sito Web www.allianzgifondi.it o www.allianzgi-b2b.eu (o qualsiasi altro sito Web che possa essere comunicato anticipatamente agli Azionisti). Ove possibile, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari per porre fine al periodo di sospensione nel più breve tempo possibile. È inoltre facoltà della Banca Centrale richiedere alla Società di sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, nonché l’emissione e il rimborso delle Azioni di un Comparto, qualora essa ritenesse che ciò sia nel migliore interesse del pubblico in generale e degli Azionisti. Dividendi e distribuzioni La Società intende reinvestire automaticamente tutti gli utili, i dividendi ed ogni altra distribuzione di qualsivoglia natura, nonché le plusvalenze realizzate generate da ciascun Comparto in conformità agli obiettivi e alle politiche del relativo Comparto a beneficio degli Azionisti di tale Comparto. Pertanto, la Società non intende dichiarare o distribuire dividendi. Regime fiscale relativo al verificarsi di determinati eventi Si richiama l’attenzione degli investitori sulla sezione del presente Prospetto Informativo intitolata “REGIME FISCALE” e, in particolar modo, sulle passività fiscali legate al verificarsi di particolari eventi, fra i quali il realizzo, il rimborso o il trasferimento di Azioni da parte degli Azionisti residenti o abitualmente residenti in Irlanda, o il pagamento di dividendi a tali Azionisti. Qualora la Società sia tenuta a corrispondere un’imposta al verificarsi di un evento che determina una passività fiscale, la Società avrà facoltà di detrarre dal pagamento dovuto in relazione a tale evento un importo pari all’imposta da corrispondere e/o, laddove applicabile, a destinare o annullare il numero di Azioni detenute dall’Azionista o dal detentore in qualità di beneficiario delle Azioni nella misura necessaria a coprire l’ammontare dell’imposta ed eventuali interessi o penali relativi alla stessa. L’Azionista interessato solleverà e manterrà indenne la Società dalle perdite subite dalla stessa per il fatto che la Società è tenuta a rispondere fiscalmente al verificarsi di un evento che determina una passività fiscale, qualora non sia stata effettuata alcuna detrazione, destinazione o annullamento in tal senso. Gli Azionisti interessati s’impegneranno a sollevare e mantenere indenne la Società dalle perdite subite dalla stessa per il fatto che la Società è tenuta a rispondere fiscalmente al verificarsi di un tale evento. 58 5. REGIME FISCALE Informazioni generali Si raccomanda agli Azionisti e ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti professionali per informazioni in merito alle possibili imposte e altre conseguenze derivanti dall’acquisto, dalla detenzione, dalla vendita, dalla conversione, dal rimborso o da altra cessione delle Azioni ai sensi delle leggi dei propri paesi di costituzione, sede, cittadinanza, residenza o domicilio e alla luce delle proprie particolari circostanze. Le dichiarazioni seguenti in materia di regime fiscale si basano sulle consulenze ricevute dagli Amministratori relativamente alle leggi e alle prassi in vigore in Irlanda alla data del presente documento. Esse non devono intendersi come una trattazione completa delle conseguenze fiscali applicabili alla Società o a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regole speciali. Ad esempio, non si riferiscono alla posizione fiscale degli Azionisti le cui acquisizioni di Azioni saranno interpretate come detenzione di quote di un organismo di investimento di portafoglio personale (Personal Portfolio Investment Undertaking, “PPIU”). Le modifiche a livello legislativo, amministrativo o giudiziario potrebbero alterare le conseguenze fiscali descritte di seguito e, come avviene per qualsiasi investimento, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che la posizione fiscale effettiva o proposta al momento di effettuazione di un investimento nella Società permanga per un tempo indeterminato. Regime fiscale della Società È stato notificato agli Amministratori che, in base alla legge e alle prassi attualmente in vigore in Irlanda, la Società si qualifica come organismo di investimento ai fini dell’Articolo 739B del Taxes Consolidation Act (“TCA”) fino a quando essa sarà residente in Irlanda. Di conseguenza, essa non sarà generalmente soggetta all’imposizione fiscale irlandese sul reddito e sulle plusvalenze. Evento imponibile Tuttavia, l’obbligo d’imposta irlandese potrà determinarsi nel caso in cui si verificasse un “evento imponibile” nella Società. Con l’espressione evento imponibile si intende un qualsiasi pagamento di distribuzioni agli Azionisti, riscossione, riacquisto, rimborso, annullamento o trasferimento di Azioni e qualsiasi cessione presunta di Azioni, secondo quanto descritto di seguito ai fini del fisco irlandese, derivante dalla detenzione di Azioni per un periodo di almeno otto anni. Laddove si verificasse un evento imponibile, la Società sarà tenuta a corrispondere la relativa imposta irlandese. Non sarà applicata alcuna imposta irlandese con riferimento a un evento imponibile nel caso in cui: (a) l’Azionista non sia un residente in Irlanda o un residente abituale in Irlanda (“Non Residente in Irlanda”) e abbia reso una dichiarazione necessaria a tale scopo (o lo abbia fatto un intermediario che agisca per suo conto) e la Società non sia in possesso di alcuna informazione che lasci ragionevolmente supporre che le informazioni contenute in tale dichiarazione non sono o non sono più sostanzialmente corrette; 59 (b) l’Azionista sia un Non Residente in Irlanda e lo abbia confermato alla Società e questa sia in possesso di una notifica scritta di approvazione del Ministero del Tesoro che attesti l’osservanza del requisito di fornire la necessaria dichiarazione di non residenza da parte dell’Azionista e l’approvazione non sia stata ritirata; o (c) l’Azionista sia un Residente Irlandese Esente secondo la definizione riportata di seguito e abbia reso una dichiarazione necessaria a tale scopo (o lo abbia fatto un intermediario che agisca per suo conto). Con il termine intermediario si intende un intermediario ai sensi dell’Articolo 739B(1) del TCA, ossia una persona che: (a) svolge un’attività che consiste nel, o comprende il, ricevimento dei pagamenti effettuati da una società di investimento per conto terzi; o (b) detiene quote di una società di investimento per conto terzi. Laddove la Società non fosse in possesso, al momento opportuno, di una dichiarazione firmata e completa o di una notifica scritta di approvazione del Ministero del Tesoro, ove applicabile, si presupporrà che l’Azionista sia un residente in Irlanda o un residente abituale in Irlanda (“Residente in Irlanda”) o non sia un Residente Irlandese Esente, il che implicherà l’insorgenza dell’onere fiscale. Un evento imponibile non comprende: – qualsivoglia operazione (che altrimenti costituirebbe un evento imponibile) relativa ad Azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto sulla base delle disposizioni del Ministero del Tesoro irlandese; – un trasferimento di Azioni tra coniugi e qualsiasi trasferimento di Azioni tra coniugi o ex coniugi al momento della separazione legale e/o del divorzio; – uno scambio di Azioni della Società con altre Azioni della medesima, o di Azioni di un Comparto della Società con Azioni di un altro Comparto della medesima, effettuato da un Azionista con un accordo concluso alle normali condizioni di mercato, che non preveda alcun pagamento all’Azionista; – uno scambio di Azioni derivante da una particolare ristrutturazione o integrazione della Società con un’altra società di investimento (ai sensi dell’Articolo 739H del TCA). Resta inteso che alcune Azioni saranno detenute in un sistema di compensazione riconosciuto. Qualsiasi distribuzione effettuata agli Azionisti le cui Azioni siano detenute in un sistema di compensazione riconosciuto non costituirà un evento imponibile con riferimento al quale la Società sarà tenuta a rispondere fiscalmente. In tal caso, questi Azionisti saranno tenuti a rispondere direttamente al Ministero del Tesoro per qualsiasi imposta irlandese a cui siano soggetti con riferimento a qualsiasi distribuzione ad essi corrisposta dalla Società e qualsiasi cessione presunta con riferimento a tali Azioni. Laddove le Azioni cessassero di essere detenute in un sistema di compensazione riconosciuto o non fossero mai state detenute in un sistema di compensazione riconosciuto, si applicherà il regime irlandese di ritenuta d’imposta descritto di seguito. 60 Qualora la Società fosse tenuta a corrispondere un’imposta al verificarsi di un evento imponibile, la medesima avrà il diritto di detrarre dal pagamento derivante da quell’evento imponibile un importo pari all’imposta da corrispondere e/o, ove applicabile, di riacquistare e annullare il numero di Azioni detenute dall’Azionista nella misura necessaria a coprire l’ammontare dell’imposta. Gli Azionisti interessati si impegneranno a sollevare e mantenere indenne la Società dalle perdite subite dalla stessa per il fatto di essere tenuta a rispondere fiscalmente al verificarsi di un evento imponibile. Cessioni presunte In talune circostanze, la Società ha la facoltà di decidere di non corrispondere l’imposta irlandese con riferimento alle cessioni presunte. Laddove il valore totale delle Azioni di un Comparto detenute dagli Azionisti che sono Residenti in Irlanda e che non sono Residenti Irlandesi Esenti, secondo la definizione riportata di seguito, fosse pari ad almeno il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, la Società sarà tenuta a corrispondere l’imposta derivante dalla cessione presunta delle Azioni di quel Comparto secondo quanto precisato di seguito. Tuttavia, laddove il valore totale delle Azioni del Comparto detenute da tali Azionisti fosse inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, la Società potrà decidere, e si presuppone che lo faccia, di non corrispondere l’imposta sulla cessione presunta. In tal caso, la Società comunicherà ai relativi Azionisti di aver adottato questa decisione e tali Azionisti saranno tenuti a corrispondere l’imposta derivante sulla base di un sistema di autocertificazione. Ulteriori informazioni in merito sono riportate di seguito alla sezione intitolata “Regime fiscale degli Azionisti Residenti in Irlanda”. Laddove le Azioni fossero detenute dal Servizio di Cancelleria Irlandese, la Società non sarà tenuta a corrispondere l’imposta irlandese su un evento imponibile con riferimento a tali Azioni. Al contrario, laddove somme di denaro soggette al controllo o alle ordinanze di un qualsiasi Tribunale fossero utilizzate per acquistare Azioni della Società, il Servizio di Cancelleria si assumerà, con riferimento alle Azioni acquistate, le responsabilità della Società tra cui quella di corrispondere l’imposta per gli eventi imponibili e di registrare i rendimenti. Regime fiscale degli Azionisti Azionisti Residenti Irlandesi Esenti La Società non sarà tenuta a dedurre l’imposta con riferimento alle seguenti categorie di Azionisti Residenti in Irlanda, a condizione che la medesima sia in possesso delle necessarie dichiarazioni rese da tali persone (o da un intermediario che agisca per loro conto) e non sia in possesso di alcun altro dato che potrebbe ragionevolmente lasciare intendere che le informazioni contenute in tali dichiarazioni non siano o non siano più sostanzialmente corrette. Un Azionista che rientri nelle categorie elencate di seguito e abbia fornito la necessaria dichiarazione alla Società, direttamente o tramite un intermediario, sarà definito nel presente documento un “Residente Irlandese Esente”: (a) un fondo pensione che sia autorizzato come esente ai sensi dell’Articolo 774 del TCA o un contratto di rendita vitalizia o un trust ai quali si applichino gli Articoli 784 o 785 del TCA; (b) una società attiva nel settore vita ai sensi dell’Articolo 706 del TCA; (c) una società di investimento ai sensi dell’Articolo 739B(1) del TCA; (d) una società di investimento speciale ai sensi dell’Articolo 737 del TCA; (e) una fondazione che sia un soggetto di cui all’Articolo 739D(6)(f)(i) del TCA; 61 (f) una società di gestione qualificata ai sensi dell’Articolo 739B(1) del TCA; (g) un fondo di investimento al quale si applica l’Articolo 731(5)(a) del TCA; (h) una persona che abbia diritto all’esenzione dall’imposta sui redditi e sulle plusvalenze ai sensi dell’Articolo 784A(2) del TCA, laddove le Azioni detenute siano attivi di un fondo pensione autorizzato (approved retirement fund) o di un fondo pensione minimo autorizzato (approved minimum retirement fund); (i) una persona che abbia diritto all’esenzione dall’imposta sui redditi e sulle plusvalenze ai sensi dell’Articolo 787I del TCA e le Azioni siano attivi di un conto di risparmio pensionistico personale (Personal Retirement Savings Account, “PRSA”); (j) una società cooperativa di credito ai sensi dell’Articolo 2 del Credit Union Act del 1997; (k) la National Pensions Reserve Fund Commission; (l) la National Asset Management Agency; (m) una società tenuta al pagamento dell’imposta sui redditi delle società ai sensi dell’Articolo 110(2) del TCA (società di cartolarizzazione); (n) in talune circostanze, una società tenuta al pagamento dell’imposta sui redditi delle società con riferimento ai pagamenti alla stessa effettuati dalla Società; o (o) qualsivoglia altra persona che sia residente in Irlanda o residente abituale in Irlanda la quale possa essere autorizzata a detenere Azioni in base a quanto previsto dalla legislazione fiscale, o sulla base di un’autorizzazione o di una procedura scritta del Ministero del Tesoro, senza determinare una passività fiscale per la Società o pregiudicare le esenzioni d’imposta a favore della Società. Non è prevista alcuna disposizione in merito al rimborso dell’imposta agli Azionisti che siano Residenti Irlandesi Esenti laddove l’imposta sia stata dedotta in mancanza della necessaria dichiarazione. Il rimborso dell’imposta potrà essere effettuato solo agli Azionisti corporate per i quali sia prevista l’imposta irlandese sui redditi delle società. Regime fiscale degli Azionisti Non Residenti in Irlanda Gli Azionisti Non Residenti in Irlanda che abbiano reso, direttamente o tramite un intermediario, le necessarie dichiarazioni di non residenza in Irlanda, ove richieste, non saranno tenuti al pagamento dell’imposta irlandese sui redditi o sulle plusvalenze derivanti dai loro investimenti nella Società e nessuna imposta sarà dedotta sulle distribuzioni dalla Società o sui pagamenti effettuati dalla Società con riferimento al riacquisto, rimborso, annullamento o altra cessione del loro investimento. Tali Azionisti non sono generalmente tenuti a corrispondere l’imposta irlandese sui redditi o sulle plusvalenze derivanti dalla detenzione o dalla cessione di Azioni, fatta eccezione per le Azioni che siano attribuibili a una filiale o agenzia irlandese di tali Azionisti. A meno che la Società non sia in possesso di una notifica scritta di approvazione del Ministero del Tesoro, secondo la quale sia stato soddisfatto il requisito di fornire la necessaria dichiarazione di non residenza con riferimento all’Azionista, e l’approvazione non sia stata ritirata, nel caso in cui un Azionista Non Residente in Irlanda (o un intermediario che agisca per suo conto) non adempia all’obbligo di fornire la necessaria dichiarazione di non residenza, l’imposta sarà dedotta secondo quanto descritto in precedenza al verificarsi di un evento imponibile e nonostante l’Azionista non sia residente in Irlanda o un residente abituale in Irlanda, qualsiasi imposta dedotta non sarà generalmente rimborsabile. 62 Laddove una società Non Residente in Irlanda detenesse Azioni e tali Azioni fossero attribuibili a una filiale o agenzia irlandese, essa sarà tenuta a corrispondere l’imposta irlandese sui redditi delle società con riferimento alle distribuzioni di redditi e capitale che questa riceva dalla Società sulla base di un sistema di autocertificazione. Regime fiscale degli Azionisti Residenti in Irlanda Deduzione dell’imposta L’imposta sarà dedotta e rimessa al Ministero del Tesoro dalla Società per qualsiasi distribuzione dalla medesima effettuata (ad eccezione delle cessioni), con riferimento alle Azioni non detenute in un sistema di compensazione riconosciuto, a un Azionista Residente in Irlanda che non sia un Residente Irlandese Esente e ove i pagamenti fossero effettuati annualmente o su intervalli più brevi, nel caso in cui l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista non sia una società, a un’aliquota del 33%, e ove i pagamenti fossero effettuati con una frequenza minore, nel caso in cui l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista non sia una società, a un’aliquota del 36%. L’imposta sarà altresì dedotta dalla Società e rimessa al Ministero del Tesoro per qualsiasi utile derivante da incasso, riacquisto, rimborso o altra cessione di Azioni non detenute in un sistema di compensazione riconosciuto da tale Azionista e ove l’Azionista fosse una società, a un’aliquota del 25% e ove l’Azionista non fosse una società, a un’aliquota del 36%. Ciascun utile sarà calcolato come differenza fra il valore dell’investimento dell’Azionista nella Società alla data dell’evento imponibile e il costo originario dell’investimento così come calcolato secondo regole speciali. Cessioni presunte L’imposta sarà altresì dedotta dalla Società e rimessa al Ministero del Tesoro con riferimento a qualsiasi cessione presunta di Azioni non detenute in un sistema di compensazione riconosciuto laddove il valore totale delle Azioni di un Comparto detenute da Azionisti Residenti in Irlanda che non siano Residenti Irlandesi Esenti sia pari ad almeno il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Ogni otto anni dalla data di acquisto delle Azioni del Comparto da parte di tali Azionisti si verificherà una cessione presunta. L’utile presunto sarà calcolato come differenza fra il valore delle Azioni detenute dall’Azionista nel relativo ottavo anniversario o, secondo quanto descritto di seguito laddove la Società così decida, il valore delle Azioni nell’ultima data, sia essa il 30 giugno o il 31 dicembre, prima della data della cessione presunta e il relativo costo delle Azioni. L’ammontare eccedente derivante sarà imponibile, nel caso in cui l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista non sia una società, a un’aliquota del 36%. L’imposta pagata su una cessione presunta dovrebbe essere accreditabile rispetto all’imposta dovuta sulla cessione effettiva di tali Azioni. Laddove la Società fosse tenuta a corrispondere l’imposta sulle cessioni presunte, si presuppone che la medesima decida di calcolare qualsiasi utile derivante per gli Azionisti Residenti in Irlanda che non siano Residenti Irlandesi Esenti con riferimento al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto nell’ultima data, sia essa il 30 giugno o il 31 dicembre, prima della data della cessione presunta, anziché al valore delle Azioni nel relativo ottavo anniversario. 63 La Società ha la facoltà di decidere di non corrispondere l’imposta derivante da una cessione presunta laddove il valore totale delle Azioni del relativo Comparto detenute da Azionisti Residenti in Irlanda che non siano Residenti Irlandesi Esenti fosse inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. In tal caso, tali Azionisti saranno tenuti a corrispondere l’imposta derivante dalla cessione presunta sulla base di un sistema di autocertificazione. L’utile presunto sarà calcolato come differenza fra il valore delle Azioni detenute dall’Azionista nel relativo ottavo anniversario e il relativo costo di tali Azioni. L’ammontare eccedente derivante sarà considerato un importo imponibile ai sensi del Caso IV dell’Allegato D e sarà soggetto all’imposta, nel caso in cui l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista non sia una società, a un’aliquota del 36%. L’imposta pagata su una cessione presunta dovrebbe essere accreditabile rispetto all’imposta dovuta sulla cessione effettiva di tali Azioni. Imposta irlandese dovuta residua - Informazioni generali Gli Azionisti corporate residenti in Irlanda che ricevano distribuzioni (laddove i pagamenti vengano effettuati annualmente o su intervalli più brevi) dalle quali è stata dedotta l’imposta saranno trattati come avessero ricevuto un pagamento annuo imponibile e laddove l’Azionista fosse una società, a un’aliquota del 25%. Fatti salvi i commenti riportati di seguito in merito all’imposta sugli utili valutari, tali Azionisti non saranno in generale soggetti a un’ulteriore imposta irlandese sui pagamenti ricevuti con riferimento alle loro partecipazioni dai quali sia stata dedotta l’imposta. Un Azionista corporate residente in Irlanda che detenga le Azioni in relazione a un’attività commerciale sarà tassabile per qualsiasi reddito o plusvalenza ricevuto dalla Società quale elemento di quell’attività commerciale con una compensazione rispetto all’imposta societaria dovuta per qualsiasi imposta dedotta da quei pagamenti effettuati dalla Società. Fatti salvi i commenti riportati di seguito in merito all’imposta sugli utili valutari, gli Azionisti non corporate Residenti in Irlanda non saranno in generale soggetti a un’ulteriore imposta irlandese sui redditi derivanti dalle Azioni o sugli utili ottenuti dalla cessione delle Azioni, laddove l’imposta adeguata sia stata dedotta dalla Società dalle distribuzioni effettuate a loro favore. Nel caso in cui un Azionista registri utili valutari sulla cessione di Azioni, il medesimo sarà tenuto a corrispondere l’imposta sulle plusvalenze con riferimento a tali utili nell’anno/negli anni di valutazione in cui le Azioni sono state cedute. Imposta irlandese dovuta residua - Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto Qualsiasi Azionista Residente in Irlanda che non sia un Residente Irlandese Esente e che riceva una distribuzione dalla quale l’imposta è stata dedotta (ad esempio, perché le Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto) sarà tenuto a corrispondere l’imposta sui redditi o sulle società, a seconda dei casi, su quel pagamento. In caso di Azionista corporate, il pagamento sarà trattato come reddito a favore dell’Azionista rappresentativo di proventi o utili imponibili ai sensi del Caso IV dell’Allegato D. Laddove un Azionista Residente in Irlanda ricevesse un utile su un incasso, rimborso, annullamento o trasferimento dal quale l’imposta è stata dedotta (ad esempio, perché le Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto), il medesimo sarà altresì tenuto a 64 corrispondere l’imposta sui redditi o sulle società sull’importo di utile sulla base di un sistema di autocertificazione e, in particolare, secondo la Parte 41 del TCA. In caso di Azionista corporate, il pagamento sarà trattato come reddito a favore dell’Azionista rappresentativo di proventi o utili imponibili ai sensi del Caso IV dell’Allegato D. Gli Azionisti che siano persone fisiche sono altresì pregati di notare che la mancata osservanza delle presenti disposizioni potrebbe tradursi nel loro assoggettamento a un’imposta a un’aliquota marginale (attualmente fino al 41%) sui redditi e sugli utili, unitamente a sovrattasse, ammende e interessi. Un Azionista corporate residente in Irlanda che detenga le Azioni in relazione a un’attività commerciale sarà tassabile per qualsiasi reddito o plusvalenza ricevuto dalla Società quale elemento di quell’attività commerciale. Le aliquote del 33% e del 36% evidenziate in precedenza si applicano con riferimento agli eventi imponibili che si verificheranno il 1° gennaio 2013 o successivamente a tale data e riflettono le proposte contenute nel Finance Bill del 2013 per incrementare le aliquota di imposta del 3%. Si prevede che queste aliquote maggiorate entreranno in vigore con il Finance Act del 2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Dividendi esteri Gli eventuali dividendi e interessi ricevuti dalla Società in relazione agli investimenti (ad esclusione dei titoli di emittenti irlandesi) potrebbero essere soggetti ad imposte, incluse le ritenute d’imposta, nei paesi in cui gli emittenti di tali investimenti hanno sede. Non si conosce se la Società possa beneficiare di aliquote ridotte per le ritenute d’imposta ai sensi delle disposizioni dei trattati sulla doppia imposizione che l’Irlanda ha stipulato con vari paesi. Tuttavia, nell’eventualità in cui la Società riceva un qualsiasi rimborso di ritenute d’imposta subite, il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto non sarà rideterminato e il beneficio dell’eventuale rimborso sarà ripartito in misura proporzionale tra gli Azionisti all’epoca in essere al momento del rimborso stesso. Imposta di bollo In virtù del fatto che la Società si qualifica come società di investimento ai sensi della Sezione 739B del TCA, in linea generale, in Irlanda non sarà dovuta alcuna imposta di bollo sull’emissione, sul trasferimento, sul riacquisto o sul rimborso di Azioni. Tuttavia, laddove le richieste di sottoscrizione o rimborso di Azioni fossero soddisfatte dal trasferimento in natura o in contanti di titoli irlandesi o di altri beni irlandesi, potrebbe venire a determinarsi l’obbligo di imposta di bollo irlandese sul trasferimento di tali titoli o beni. La Società non sarà tenuta a corrispondere alcuna imposta di bollo irlandese sulla cessione o sul trasferimento di titoli azionari o negoziabili di una società non registrata in Irlanda, a condizione che la cessione o il trasferimento non si riferisca ad alcuna proprietà immobiliare situata in Irlanda, ad alcun diritto o interesse su tale proprietà, o ad alcun titolo azionario o negoziabile di una società (ad esclusione delle società di investimento ai sensi dell’Articolo 739B del TCA) registrata in Irlanda. 65 Residenza In linea generale, gli investitori nella Società saranno persone fisiche, società o trust. Ai sensi delle norme irlandesi, sia le persone fisiche che i trust possono essere residenti o residenti abituali. Il concetto di residenza abituale non si applica alle società. Investitori persone fisiche Verifica della residenza Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda per un dato esercizio fiscale qualora tale persona risieda in Irlanda: (1) per un periodo di almeno 183 giorni nell’arco di un esercizio fiscale; o (2) per un periodo di almeno 280 giorni nell’arco di due esercizi fiscali consecutivi, a condizione che la persona fisica risieda in Irlanda per almeno 31 giorni in ciascun esercizio fiscale. Ai fini della determinazione dei giorni di presenza in Irlanda, una persona fisica si riterrà essere presente se la stessa sarà presente nel paese in qualsiasi momento durante il giorno. Qualora una persona fisica non fosse residente in Irlanda per un dato esercizio fiscale, essa potrà, in talune circostanze, decidere di essere trattata come residente. Verifica della residenza abituale Qualora una persona fisica sia stata residente nei tre esercizi fiscali precedenti, essa sarà ritenuta essere un “residente abituale” dall’inizio del quarto esercizio. Una persona fisica resterà residente abituale in Irlanda fino a quando essa sarà stata non residente per tre esercizi fiscali consecutivi. Investitori di trust Un trust sarà generalmente considerato un residente in Irlanda laddove tutti i trustee fossero residenti in Irlanda. Si raccomanda ai trustee di richiedere consulenze fiscali specifiche qualora abbiano dubbi in merito al fatto che il trust sia un Residente in Irlanda. Investitori corporate Una società sarà residente in Irlanda se la sua direzione generale e la sua principale sede operativa sono situate in Irlanda o, in talune circostanze, se è stata costituita in Irlanda. Per poter considerare l’Irlanda come il paese in cui si trova la direzione generale e la principale sede operativa della società, è necessario che tutte le decisioni politiche fondamentali della stessa vengano prese in Irlanda. Tutte le società costituite in Irlanda sono residenti in Irlanda ai fini fiscali, ad eccezione dei seguenti casi: (i) la società o una società correlata svolgono un’attività commerciale in Irlanda e (a) la società è controllata da soggetti residenti in un “territorio rilevante”, ossia uno Stato Membro (diverso dall’Irlanda) o un paese con il quale l’Irlanda ha in vigore un accordo sulla doppia imposizione, in virtù dell’Articolo 826(1) del TCA, o ha stipulato un simile accordo che entrerà in vigore dopo che saranno state ultimate tutte le procedure di ratifica previste dall’Articolo 826(1) del TCA, oppure (b) la classe principale di azioni della società o di una società correlata è negoziata in misura sostanziale e regolare su una borsa valori riconosciuta in un territorio rilevante; o (ii) la società è considerata come residente in un paese diverso dall’Irlanda e non residente in Irlanda ai sensi di un accordo sulla doppia imposizione stipulato fra l’Irlanda e l’altro paese. 66 Una società che rientri nelle classificazioni di cui ai precedenti punti (i) o (ii) non sarà considerata come residente in Irlanda a meno che la sua direzione generale e la sua principale sede operativa siano in Irlanda. Cessione di Azioni e Imposta irlandese sulle acquisizioni patrimoniali (a) Persone Domiciliate o Residenti Abituali in Irlanda La cessione di Azioni per mezzo di donazione o successione effettuata da un cedente domiciliato o residente abituale in Irlanda o ricevuta da un beneficiario domiciliato o residente abituale in Irlanda può determinare un onere sulla base dell’imposta irlandese sulle acquisizioni patrimoniali per il beneficiario di tale donazione o successione con riferimento a tali Azioni. (b) Persone Non Domiciliate o Residenti Abituali in Irlanda In virtù del fatto che la Società si qualifica come società di investimento ai sensi dell’Articolo 739B del TCA, la cessione di Azioni non determinerà un onere sulla base dell’imposta irlandese sulle acquisizioni patrimoniali a condizione che: • le Azioni siano comprese nella donazione o successione alla data della donazione o successione e alla data di valutazione; • il donatore non sia domiciliato o residente abituale in Irlanda alla data della cessione; e • il beneficiario non sia domiciliato o residente abituale in Irlanda alla data della donazione o successione. Direttiva europea sul risparmio L’Irlanda ha recepito nella legislazione nazionale la Direttiva del Consiglio europeo 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio. Di conseguenza, laddove l’Agente Amministrativo, l’agente per i pagamenti o qualsiasi altra entità, che possa essere considerata un agente per i pagamenti a tali fini, effettuasse un pagamento di interessi (ivi compresi pagamenti di distribuzioni o rimborsi) per conto di un Comparto a una persona fisica o a talune entità residuali residenti in un altro Stato Membro (o in taluni territori associati e dipendenti di uno Stato Membro), esso sarà obbligato a fornire al Ministero del Tesoro irlandese i dati del pagamento e alcune informazioni relative agli Azionisti (ivi compresi il nome e l’indirizzo dell’Azionista). A sua volta, il Ministero del Tesoro irlandese sarà tenuto a fornire tali informazioni alle autorità competenti dello stato o del territorio di residenza della persona fisica o dell’entità residuale interessata. L’Agente Amministrativo, l’agente per i pagamenti o qualsiasi altra entità, considerata un agente per i pagamenti a tali fini, avrà la facoltà di richiedere agli Azionisti di fornire qualsiasi informazione relativa al loro status fiscale, identità o residenza al fine di soddisfare i requisiti di informativa previsti dalla Direttiva sui risparmi dell’UE e si riterrà che gli Azionisti, per mezzo delle loro sottoscrizioni di Azioni del Comparto, abbiano autorizzato la divulgazione automatica di tali informazioni dall’Agente Amministrativo, agente per i pagamenti o altra persona rilevante alle relative autorità fiscali. 67 Conformità con i requisiti relativi alla ritenuta d'imposta statunitense previsti dal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) La legge FATCA generalmente impone un regime federale statunitense in materia di informativa e ritenuta d'imposta relativamente a taluni redditi alla fonte statunitensi percepiti (tra cui, tra le altre tipologie di reddito, dividendi e interessi) e a proventi lordi dalla vendita o altra alienazione di proprietà). La normativa è concepita per imporre l'obbligo di comunicazione, all'Internal Revenue Service statunitense, della proprietà diretta e indiretta di alcune persone statunitensi di taluni conti ed entità non statunitensi. Nel caso in cui determinate informazioni richieste non siano fornite, la Società potrebbe essere tenuta ad applicare la ritenuta d'imposta relativamente ad Azionisti non conformi all'aliquota del 30%. Tali norme si applicano generalmente a pagamenti effettuati dopo il 1° luglio 2014. L'Irlanda ha perfezionato un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti allo scopo di agevolare la conformità al FATCA. Ai sensi di tale accordo, la nuova legislazione fiscale e le norme e pratiche di informativa irlandesi imporranno l'obbligo di conformità alla legge FATCA. Alla data del presente Prospetto informativo, i regolamenti e le linee guida relativi alla conformità con l'accordo intergovernativo irlandese/statunitense non sono ancora definitivi e sono soggetti a modifica. Per soddisfare tali disposizioni, la Società avrà verosimilmente bisogno di ulteriori informazioni. La Società potrebbe divulgare le informazioni, certificazioni o altra documentazione che riceve dai (o relativi ai) propri investitori all'Internal Revenue Service statunitense, ad autorità fiscali non statunitensi o ad altre parti nella misura necessaria a soddisfare la legge FATCA, relativi accordi intergovernativi o altre leggi o regolamenti applicabili. Invitiamo ogni potenziale investitore a rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito all'applicabilità della legge FATCA e ad altri eventuali obblighi di informativa relativamente alla propria situazione di potenziale investitore. Ove applicabile, si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio intermediario relativamente all'applicazione di tale regime ai propri investimenti nel Trust. 68 6. INFORMAZIONI GENERALI 1. Costituzione, sede legale e capitale sociale (a) La Società è stata costituita in Irlanda il 12 ottobre 2004 come società d’investimento a capitale variabile, a responsabilità limitata e a responsabilità separata tra i Comparti, con il numero 392230. La Società non ha alcuna filiale. (b) La sede legale della Società è indicata nel Quadro Informativo riportato all’inizio del presente Prospetto Informativo. (c) In base a quanto previsto dall’Articolo 3 dell’Atto Costitutivo della Società, la medesima ha come unico oggetto sociale l’investimento collettivo in valori mobiliari e in altre attività finanziarie liquide indicate nella Disposizione n. 45 del Regolamento sugli OICVM sul capitale raccolto dal pubblico; la Società opera sulla base del principio di ripartizione del rischio. (d) Il capitale sociale autorizzato della Società è composto da 500.000.000.000 di Azioni prive di valore nominale e da €300.000 suddivisi in 300.000 azioni privilegiate rimborsabili del valore di euro 1,00 ciascuna. Le Azioni senza diritto di partecipazione agli utili non conferiscono ai rispettivi detentori il diritto a percepire alcun dividendo e, in caso di scioglimento della Società, esse conferiscono ai rispettivi detentori il diritto al rimborso dell’importo versato in relazione alle stesse; tuttavia, i detentori di tali azioni non avranno il diritto di partecipare in altro modo agli attivi della Società. È facoltà degli Amministratori ripartire le azioni di capitale della Società in base ai termini e con le modalità che gli stessi riterranno opportuni. Attualmente vengono emesse e restano in circolazione tre Azioni senza diritto di partecipazione agli utili detenute da Allianz Global Investors Europe GmbH. (e) Nessuna quota del capitale sociale è stata sottoposta ad opzione e non è stato stabilito (condizionatamente o incondizionatamente) di sottoporre alcuna quota di capitale ad opzione. 2. Modifica dei diritti azionari e dei diritti di prelazione (a) I diritti connessi alle Azioni emesse in relazione a qualsivoglia Classe o Comparto potranno, sia nel caso in cui la Società sia in fase di liquidazione sia in caso contrario, essere modificati o abrogati con il consenso scritto degli Azionisti rappresentanti i tre/quarti delle Azioni emesse in relazione a tale Classe o Comparto, ovvero con la ratifica di una delibera ordinaria approvata in sede di assemblea generale degli Azionisti di tale Classe o Comparto. (b) Una delibera scritta firmata da tutti gli Azionisti e dai detentori di azioni senza diritto di partecipazione agli utili al momento aventi diritto a partecipare e ad esprimere il proprio voto in merito durante un’assemblea generale della Società dovrà considerarsi valida ed efficace a tutti gli effetti come se fosse stata approvata nel corso di un’assemblea generale della Società debitamente convocata e tenuta; qualora tale delibera sia definita come delibera straordinaria, la stessa dovrà considerarsi come delibera straordinaria. 69 (c) I diritti connessi alle Azioni non dovranno considerarsi come modificati a seguito della creazione, assegnazione o emissione di eventuali altre Azioni con le medesime caratteristiche delle Azioni già emesse. (d) Non è previsto alcun diritto di prelazione in relazione all’emissione di Azioni della Società. 3. Diritti di voto Si applicheranno le seguenti regole relative al diritto di voto: (a) Le frazioni di Azioni non conferiranno alcun diritto di voto. (b) Ciascun Azionista o detentore di azioni senza diritto di partecipazione agli utili presente personalmente o tramite un suo rappresentante che esprima il proprio voto in una votazione per alzata di mano avrà diritto ad un voto. (c) Il presidente di un’assemblea generale di un Comparto o di una Classe, ovvero qualsivoglia Azionista di un Comparto o di una Classe presente personalmente o tramite un suo rappresentante all’assemblea di un Comparto o di una Classe, avrà la facoltà di richiedere una votazione per scrutinio. Il presidente di un’assemblea generale della Società, o almeno due membri presenti personalmente o tramite un loro rappresentante o qualsivoglia Azionista o Azionisti presenti personalmente o tramite un loro rappresentante, costituenti almeno un decimo delle Azioni emesse e aventi diritto di voto in tale assemblea, avranno la facoltà di richiedere una votazione per scrutinio. (d) In una votazione per scrutinio, ciascun Azionista presente personalmente o tramite un suo rappresentante avrà diritto ad esprimere un voto per ogni Azione dallo stesso detenuta; ciascun detentore di azioni senza diritto di partecipazione agli utili avrà diritto ad esprimere un voto per ciascuna azione senza diritto di partecipazione agli utili dallo stesso posseduta. Gli Azionisti aventi diritto ad esprimere più di un voto non sono tenuti ad esprimere tutti i voti cui hanno diritto o ad esprimerli tutti nello stesso modo. (e) Qualsiasi persona (sia essa un Azionista o meno) potrà essere nominata ad agire in qualità di rappresentante; un Azionista potrà nominare più rappresentanti per la medesima assemblea. (f) Qualunque documento con il quale viene nominato un rappresentante dovrà essere depositato presso la sede legale della Società, non meno di 48 ore prima dell’assemblea, o presso la sede e alla data specificate nell’avviso di convocazione all’assemblea. Gli Amministratori potranno inviare agli Azionisti, a spese della Società, tramite posta o in altro modo, le procure (unitamente o meno ad una busta preaffrancata per la loro restituzione) lasciando in bianco lo spazio per la nomina del rappresentante o nominando uno o più Amministratori ad agire in qualità di rappresentanti. (g) Per essere approvate, le delibere ordinarie della Società o degli Azionisti di un particolare Comparto o di una particolare Classe richiederanno la maggioranza semplice dei voti espressi dagli Azionisti che voteranno personalmente o tramite il loro rappresentante nell’assemblea in cui tale delibera è stata proposta. Le delibere straordinarie della Società o degli Azionisti di un 70 particolare Comparto o di una particolare Classe richiederanno una maggioranza pari ad almeno il 75% degli Azionisti presenti personalmente o tramite un loro rappresentante e aventi diritto di voto in sede di assemblea generale in merito all’approvazione delle delibere straordinarie, incluse le delibere per la modifica dello Statuto. 4. (a) Assemblee Gli Amministratori hanno la facoltà di convocare le assemblee generali straordinarie della Società in qualsiasi momento. Gli Amministratori provvederanno a convocare un’assemblea generale annuale entro sei mesi dalla chiusura di ciascun Periodo Contabile. (b) Agli Azionisti dovrà essere inviato un avviso di almeno ventuno giorni in relazione alle assemblee generali annuali e a qualsivoglia assemblea convocata per l’approvazione di delibere speciali e un avviso di quattordici giorni in relazione a qualsivoglia altra assemblea generale. (c) Due Soci presenti personalmente o tramite un proprio rappresentante costituiranno il quorum di un’assemblea generale, fermo restando che il quorum di un’assemblea generale convocata allo scopo di deliberare in merito ad eventuali modifiche da apportare ai diritti delle Azioni appartenenti ad una Classe sarà costituito da due Azionisti rappresentanti, personalmente o tramite un loro rappresentante, almeno un terzo delle Azioni emesse del relativo Comparto o della relativa Classe. Qualora decorsi trenta minuti dal momento di apertura dell’assemblea non venga raggiunto il quorum, l’assemblea, se convocata su richiesta degli Azionisti, sarà sciolta. In qualunque altro caso, sarà aggiornata nello stesso luogo, allo stesso orario e nello stesso giorno della settimana successiva, o in qualsivoglia altro luogo, data e orario eventualmente stabiliti dagli Amministratori; qualora in sede di assemblea aggiornata il quorum non venga raggiunto entro trenta minuti dall’orario stabilito per l’assemblea, i Soci presenti costituiranno il quorum, e, in caso di assemblea di un Comparto o di una Classe convocata allo scopo di deliberare in merito alla modifica dei diritti degli Azionisti di tale Comparto o Classe, il quorum sarà costituito da un Azionista in possesso di Azioni del Comparto o della Classe in questione o dal suo rappresentante. Tutte le assemblee generali avranno luogo in Irlanda. (d) Salvo diversamente specificato in merito alle assemblee dei Comparti o delle Classi e in base a quanto previsto dalla Legge, le precedenti disposizioni relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee si applicheranno alle singole assemblee di ciascun Comparto o Classe il cui ordine del giorno preveda l’approvazione di una delibera per la modifica dei diritti degli Azionisti di tale Comparto o Classe. 5. Relazioni e bilanci La Società provvederà a predisporre una relazione annuale e un bilancio certificato al 31 dicembre di ciascun esercizio e una relazione semestrale e un bilancio certificato al 30 giugno di ciascun esercizio. Il bilancio annuale certificato sarà pubblicato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; la relazione semestrale sarà pubblicata entro 2 mesi dalla chiusura del semestre e sarà in ogni caso fornita su richiesta ai sottoscrittori e agli azionisti gratuitamente e sarà resa disponibile al pubblico presso l’Agente Amministrativo. 71 6. Comunicazioni e Avvisi agli Azionisti Le Comunicazioni e gli Avvisi agli Azionisti, ovvero al primo Azionista elencato nel Libro dei Soci in caso di Co-Azionisti, saranno ritenuti come debitamente recapitati in base a quanto di seguito indicato: MODALITÀ DI RECAPITO Recapito a mano RICEZIONE PRESUNTA : Il giorno del recapito o il giorno lavorativo successivo, qualora la consegna venga effettuata al di fuori del normale orario lavorativo. Posta : 48 ore dopo l’invio. Fax : Il giorno di ricezione della conferma di avvenuta ricezione. Invio telematico : Il giorno in cui è stato effettuato l’invio telematico al sistema elettronico designato da un Azionista. Pubblicazione dell’Avviso o Pubblicità dell’Avviso : Il giorno della pubblicazione su un quotidiano in circolazione nel paese o nei paesi in cui le azioni sono offerte per la vendita. 7. Trasferimento di Azioni (a) I trasferimenti di Azioni potranno essere effettuati per iscritto in qualsivoglia forma normalmente o comunemente utilizzata, sottoscritta da o per conto del cedente; ciascun trasferimento dovrà indicare il nome e l’indirizzo scritti per intero del cedente e del cessionario. (b) Gli Amministratori potranno applicare, di volta in volta, una commissione per la registrazione degli atti di cessione, fermo restando che la commissione massima non potrà superare il 5% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto del trasferimento al Giorno di Negoziazione immediatamente precedente alla data del trasferimento. Gli Amministratori potranno rifiutarsi di registrare qualsivoglia trasferimento di Azioni qualora: (i) a seguito di tale trasferimento il cedente o il cessionario verrebbe a detenere un numero di Azioni inferiore alla Quota Minima di Partecipazione; (ii) non siano state pagate tutte le tasse e/o le imposte di bollo relative all’atto di cessione; (iii) l’atto di cessione non sia stato depositato presso la sede legale della Società o qualsivoglia altro luogo eventualmente stabilito dagli Amministratori, unitamente al 72 certificato azionario cui tale atto si riferisce, alle prove che gli Amministratori potranno ragionevolmente richiedere al fine di dimostrare il diritto del cedente di effettuare il trasferimento, alle informazioni e alle dichiarazioni che gli Amministratori potranno ragionevolmente richiedere al cessionario, incluse, senza limitazione alcuna, le informazioni e le dichiarazioni eventualmente richieste dai sottoscrittori di Azioni della Società e alla commissione eventualmente specificata di volta in volta dagli Amministratori in relazione alla registrazione di qualsivoglia atto di cessione; o (iv) essi ritengano ragionevolmente o siano consapevoli del fatto che il trasferimento determinerebbe il possesso in qualità di beneficiario di tali Azioni da parte di una persona in violazione ad eventuali limiti al possesso imposti dagli Amministratori o potrebbe comportare eventuali svantaggi legali, normativi, pecuniari, fiscali o amministrativi significativi per il relativo Comparto o Classe di Azioni in generale. (c) La registrazione dei trasferimenti potrà essere sospesa per i periodi eventualmente stabiliti dagli Amministratori, fermo restando tuttavia che ciascuna registrazione non potrà essere sospesa per un periodo superiore a 30 giorni. 8. Amministratori Di seguito si riporta una sintesi delle principali clausole dello Statuto relative agli Amministratori: (a) Fatto salvo quanto diversamente stabilito da una delibera ordinaria della Società approvata in sede di assemblea generale, il numero degli Amministratori non potrà essere inferiore a due e superiore a nove. (b) Gli Amministratori non dovranno essere necessariamente Azionisti. (c) Lo Statuto non prevede alcuna clausola che stabilisca l’obbligo per gli Amministratori di rassegnare le proprie dimissioni al compimento di un determinato limite di età o per motivi di avvicendamento. (d) Un Amministratore potrà esprimere il proprio voto ed essere computato ai fini del quorum di un’assemblea il cui ordine del giorno preveda la nomina, la definizione o la modifica dei termini di nomina di qualsivoglia Amministratore ad una carica o ad un impiego all’interno della Società o di qualsivoglia società in cui la Società detenga una partecipazione; tuttavia un Amministratore non potrà esprimere il proprio voto o essere computato ai fini del quorum in relazione ad una delibera che riguardi la sua nomina. (e) Gli Amministratori della Società attualmente in carica avranno diritto al compenso eventualmente stabilito dagli Amministratori e indicato nel Prospetto Informativo, e avranno altresì diritto ad un rimborso per tutte le spese di viaggio e soggiorno ragionevolmente sostenute in relazione all’attività svolta dalla Società o all’adempimento delle proprie funzioni; essi avranno inoltre diritto ad un compenso aggiuntivo qualora siano chiamati a svolgere servizi speciali o extra per o su richiesta della Società. 73 (f) Insieme alla propria carica di Amministratore, un Amministratore potrà ricoprire qualsivoglia altra carica o posizione nella Società, ad esclusione della carica di Revisore, in base ai termini di durata della carica o ad altri termini eventualmente stabiliti dagli Amministratori. (g) Nessun Amministratore potrà essere rimosso dalla carica per il fatto che lo stesso sia un vendor o un acquirente della Società, né saranno preclusi i contratti o gli accordi stipulati da o per conto della Società, nei quali qualsivoglia Amministratore sia in qualsiasi modo coinvolto, né tali Amministratori saranno tenuti a rispondere alla Società per eventuali utili realizzati in virtù di tale contratto o accordo a motivo di tale carica o del rapporto fiduciario stabilitosi in virtù della stessa; tuttavia, la natura dell’interesse dell’Amministratore dovrà essere dallo stesso dichiarata nel Consiglio di Amministrazione nel quale la proposta di stipulare tale contratto o accordo viene valutata per la prima volta, ovvero, qualora alla data di tale consiglio, l’Amministratore in questione non sia ancora parte interessata del contratto o dell’accordo proposto, nel Consiglio di Amministrazione tenutosi successivamente all’insorgere di tale interesse. Una notifica scritta generica fornita agli Amministratori da qualsivoglia Amministratore nella quale venga indicato che tale Amministratore è socio di una specifica azienda o società e che deve considerarsi come parte interessata in eventuali contratti o accordi stipulati in futuro con tale azienda o società, sarà ritenuta una dichiarazione sufficiente di esistenza di un tale interesse in relazione a qualsivoglia contratto o accordo così stipulato. (h) Un Amministratore non potrà esprimere il proprio voto in merito a contratti, accordi o proposte di qualsivoglia natura nei quali lo stesso sia coinvolto in maniera significativa o detenga una posizione in conflitto con gli interessi della Società e non sarà computato ai fini del quorum in un’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’approvazione di una delibera su cui tale Amministratore non sia autorizzato ad esprimere il proprio voto, salvo diversamente stabilito dagli Amministratori. Tuttavia, un Amministratore potrà esprimere il proprio voto ed essere computato ai fini del quorum in merito a qualsivoglia proposta relativa a qualsiasi altra società nella quale tale Amministratore sia direttamente o indirettamente coinvolto, in qualità di funzionario, azionista o altrimenti, a condizione che egli non detenga il 5 per cento o una quota superiore delle azioni emesse di qualsivoglia Classe di tale società o dei diritti di voto attribuiti ai soci di tale società. Un Amministratore potrà inoltre esprimere il proprio voto ed essere computato ai fini del quorum in merito a qualsivoglia proposta relativa ad un’offerta di Azioni alla quale egli sia interessato come partecipante ad un accordo di sottoscrizione o subsottoscrizione e potrà altresì esprimere il proprio voto in merito al rilascio di qualsivoglia garanzia, manleva o indennizzo in relazione a somme di denaro concesse in prestito dall’Amministratore alla Società, o in relazione al rilascio di qualsivoglia garanzia, manleva o indennizzo a terzi in relazione a un debito della Società per il quale l’Amministratore ha assunto la piena responsabilità, o limitata alla sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei funzionari. (i) La carica di Amministratore resterà vacante al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze: (a) qualora l’Amministratore rassegni le proprie dimissioni fornendo una notifica scritta firmata dall’Amministratore stesso e depositata presso la sede legale della Società; 74 (b) qualora l’Amministratore dichiari fallimento o raggiunga un accordo o stipuli un concordato fallimentare con i propri creditori in genere; (c) qualora l’Amministratore divenga incapace d’intendere e di volere; (d) qualora l’Amministratore ometta di partecipare ai Consigli di Amministrazione per sei mesi successivi in assenza di una giustificazione sancita da un’espressa delibera degli Amministratori in merito e gli Amministratori dichiarino che la sua posizione è vacante; (e) qualora l’Amministratore cessi di rivestire tale carica in virtù di un ordine disposto ai sensi di qualsivoglia legge o decreto-legge, ovvero qualsivoglia legge o decreto-legge gli impedisca di rivestire la propria carica di Amministratore o ne limiti le funzioni; (f) qualora la maggioranza degli Amministratori (almeno due) richieda all’Amministratore di abbandonare la propria carica; o (g) qualora l’Amministratore sia rimosso dalla carica in virtù di una delibera ordinaria della Società. 9. Interesse degli Amministratori (a) Nessun Amministratore è o è stato direttamente coinvolto nella promozione della Società o in qualsivoglia operazione effettuata dalla Società la cui natura o le cui condizioni siano inusuali, o che risulti significativa per l’attività della Società alla data del presente Prospetto Informativo, o in qualsivoglia contratto o accordo della Società già esistente a tale data, se non in qualità di dipendente dei Gestori degli Investimenti o di una Società appartenente allo stesso gruppo dei Gestori degli Investimenti e della Banca Corrispondente, come specificato alla Sezione 2. “Gestione e Amministrazione” del presente Prospetto Informativo. (b) Né gli Amministratori attualmente in carica né qualsivoglia persona agli stessi collegata detengono partecipazioni, in qualità di beneficiari o non beneficiari, nel capitale sociale della Società. (c) Nessun Amministratore ha stipulato un contratto di servizi con la Società né sono stati proposti contratti di questo tipo. 10. Liquidazione della Società (a) La Società potrà essere liquidata qualora: (i) in un qualsiasi momento successivamente al primo anno dalla costituzione della Società, il Valore Patrimoniale Netto della Società risulti inferiore a €10 milioni in ciascun Giorno di Negoziazione per un periodo di sei settimane consecutive e gli Azionisti decidano, tramite delibera ordinaria, di liquidare la Società; 75 (ii) entro un periodo di novanta giorni dalla data in cui (a) la Banca Depositaria abbia notificato alla Società la propria intenzione di abbandonare il proprio incarico in conformità ai termini dell’Accordo di Banca Depositaria e non abbia revocato la notifica relativa a tale intenzione; (b) la Società decida di revocare la nomina della Banca Depositaria in conformità ai termini dell’Accordo di Banca Depositaria; o (c) la Banca Depositaria cessi di rivestire la qualifica di cui all’Articolo 3.02(b) e non si sia provveduto a nominare una nuova Banca Depositaria; gli Amministratori ordineranno al Segretario di convocare tempestivamente un’assemblea generale straordinaria della Società durante la quale sarà proposta una Delibera Ordinaria per la liquidazione della Società conformemente a quanto previsto dall’Articolo 36.00. Fatto salvo quanto sopra esposto, la nomina della Banca Depositaria verrà meno esclusivamente con la revoca dell’autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale; (iii) gli Azionisti stabiliscano, tramite delibera ordinaria, che la Società, a causa dei debiti contratti, non possa proseguire la propria attività e debba essere pertanto liquidata; (iv) (b) gli Azionisti stabiliscano, tramite delibera straordinaria, di liquidare la Società. In caso di liquidazione, il liquidatore utilizzerà gli attivi di ciascun Comparto nel modo e secondo l’ordine che riterrà opportuni al fine di soddisfare le richieste dei creditori. (c) In relazione agli attivi distribuibili agli Azionisti, il liquidatore provvederà ad effettuare i trasferimenti ai e dai Comparti e/o alle e dalle Classi eventualmente necessari al fine di ripartire l’onere effettivo delle richieste avanzate dai creditori fra gli Azionisti di diversi Comparti e/o Classi in base alle proporzioni che il liquidatore stesso riterrà, a sua discrezione, eque. (d) Gli attivi distribuibili agli Azionisti saranno utilizzati in base alle seguenti priorità: (i) in primo luogo, per il pagamento agli Azionisti di ciascuna Classe o Comparto di un importo espresso nella Valuta di Riferimento (ovvero in qualsivoglia altra valuta designata e al tasso di cambio eventualmente stabilito dal liquidatore) che si avvicini il più possibile al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della relativa Classe o del relativo Comparto detenute rispettivamente da tali Azionisti alla data di avvio della liquidazione; (ii) in secondo luogo, per il pagamento ai detentori di azioni senza diritto di partecipazione agli utili di un importo non superiore al valore nominale corrisposto per le stesse, a valere sugli attivi della Società non inclusi in alcun Comparto, a condizione che, qualora gli attivi disponibili non siano sufficienti per consentire il totale pagamento di tale importo, non sarà fatto in alcun modo ricorso agli attivi compresi in qualsivoglia Comparto; (iii) in terzo luogo, per il pagamento agli Azionisti di ciascuna Classe o di ciascun Comparto di eventuali saldi residui del relativo Comparto proporzionalmente al numero di Azioni detenute nella relativa Classe o nel relativo Comparto; 76 (iv) infine, eventuali saldi residui non attribuibili ad alcun Comparto o Classe saranno ripartiti fra i Comparti e le Classi in maniera proporzionale al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto o attribuibile a ciascuna Classe immediatamente prima di qualsivoglia distribuzione agli Azionisti; gli importi così ripartiti saranno corrisposti agli Azionisti in maniera proporzionale al numero di Azioni del Comparto o della Classe dagli stessi detenute. (e) In base all’autorizzazione conferitagli tramite delibera ordinaria della Società, il liquidatore potrà suddividere fra gli Azionisti, in forma specifica, totalmente o parzialmente (in maniera proporzionale al valore delle partecipazioni dagli stessi detenute nella Società) gli attivi della Società, sia nel caso in cui tali attivi siano costituiti da beni della stessa natura sia in caso contrario, fermo restando che qualunque Azionista avrà il diritto di richiedere la vendita di qualsivoglia attivo proposto per la distribuzione e la distribuzione a tale Azionista dei proventi liquidi generati da tale vendita. I costi connessi a tale vendita saranno a carico del relativo Azionista. Sulla base di un’analoga autorizzazione, il liquidatore potrà conferire qualsivoglia parte degli attivi ad un trustee tramite un trust a beneficio degli Azionisti nella misura che il liquidatore riterrà opportuna; la liquidazione della Società potrà essere effettuata e la Società potrà essere sciolta, fermo restando che nessun Azionista sarà tenuto ad accettare alcun attivo gravato da qualsivoglia debito. Inoltre, sulla base di un’analoga autorizzazione, il liquidatore potrà trasferire totalmente o parzialmente gli attivi della Società ad una società o ad una società d’investimento collettivo (la “Società Cessionaria”) a condizione che gli Azionisti della Società ricevano dalla Società Cessionaria azioni o quote della Società Cessionaria di valore pari alla partecipazione dagli stessi detenuta nella Società. (f) Fatta salva qualsivoglia altra disposizione contenuta nell’Atto Costitutivo e nello Statuto della Società, qualora gli Amministratori stabiliscano, in qualsiasi momento e a loro totale discrezione, che è nel miglior interesse degli Azionisti liquidare la Società, su richiesta degli Amministratori il Segretario provvederà a convocare tempestivamente un’assemblea generale straordinaria della Società, durante la quale sarà presentata una proposta di nomina di un liquidatore per la liquidazione della Società; il liquidatore così nominato provvederà a distribuire gli attivi della Società conformemente a quanto stabilito dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto della Società. 11. Indennizzi e assicurazione La Società provvederà a indennizzare gli Amministratori (inclusi gli amministratori supplenti), il Segretario e gli altri funzionari della Società, nonché gli ex amministratori e funzionari della stessa per le perdite e le spese eventualmente subite e sostenute dagli stessi in relazione a qualsivoglia contratto stipulato o azione o atto compiuto nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni (ad esclusione dei casi di frode, negligenza o dolo). In base a quanto previsto dallo Statuto, la Società, per il tramite dei suoi Amministratori, ha il potere di stipulare e mantenere, a vantaggio degli Amministratori o dei funzionari, presenti o passati, della Società una polizza assicurativa contro eventuali passività contratte da tali persone in relazione a qualsivoglia atto o omissione nell’adempimento dei propri doveri o nell’esercizio dei propri poteri. 77 12. Informazioni generali (a) Alla data del presente Prospetto Informativo, la Società non detiene obbligazioni (inclusi prestiti a termine) in circolazione ovvero create ma non ancora emesse, né qualsivoglia ipoteca, onere, obbligazione o altro finanziamento o debito sotto forma di finanziamento, inclusi scoperti di conto corrente, crediti documentari (ad esclusione delle normali cambiali commerciali), crediti di accettazione, locazioni finanziarie, contratti di leasing, garanzie, altri impegni o sopravvenienze passive. (b) Nessuna azione o obbligazione della Società è sottoposta ad opzione, né è stato stabilito, condizionatamente o incondizionatamente, di sottoporre alcuna azione o obbligazione della Società ad opzione. (c) La Società non ha, e non ha avuto sin dalla sua costituzione, alcun dipendente. (d) La Società non intende acquistare o acquisire, o accettare di acquistare o acquisire, alcuna proprietà immobiliare. (e) I diritti conferiti agli Azionisti in virtù delle partecipazioni dagli stessi possedute sono stabiliti dallo Statuto, dalle leggi normalmente in vigore in Irlanda e dalla Legge. (f) La Società non è impegnata in alcuna controversia o arbitrato, né gli Amministratori sono a conoscenza di controversie o azioni legali in corso o previste contro la Società. (g) La Società non ha alcuna filiale. (h) I dividendi che non saranno stati riscossi dopo sei anni dalla data in cui gli stessi saranno divenuti esigibili cadranno in prescrizione. In seguito alla prescrizione tali dividendi andranno a costituire parte degli attivi del Comparto al quale si riferiscono. (i) Non è previsto alcun diritto di prelazione per la sottoscrizione di capitale autorizzato ma non emesso della Società. 13. Principali contratti I seguenti contratti, che rivestono o potrebbero rivestire un’importanza significativa, non sono stati stipulati durante il normale svolgimento dell’attività: (a) Accordo di Gestione degli Investimenti stipulato fra la Società e Allianz Global Investors Europe GmbH in data 30 novembre 2004, sostituito in data 7 maggio 2013 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale il Gestore degli Investimenti è stato nominato gestore degli investimenti degli attivi di alcuni Comparti sotto la supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo di Gestione degli Investimenti potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 3 mesi, o con effetto immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio, insolvenza di una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla notifica. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a mantenere indenne il Gestore degli 78 Investimenti da eventuali procedimenti e azioni legali, danni, perdite, passività, pretese, costi e spese (inclusi, senza limitazione alcuna, gli onorari e le spese legali ragionevolmente sostenuti) arrecati, subiti o sostenuti dal Gestore degli Investimenti nell’adempimento dei propri doveri che non siano riconducibili a dolo, frode, negligenza o colpa grave da parte del Gestore degli Investimenti nell’assolvimento dei propri obblighi. (b) Accordo di Gestione degli Investimenti, inizialmente stipulato fra la Società e Allianz Global Investors France SA in data 1° luglio 2013, sostituito con un accordo di novazione stipulato tra la Società e Allianz Global Investors Europe GmbH, Filiale francese, e Allianz Global Investors France SA in data 21 luglio 2014, e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale il Gestore degli Investimenti è stato nominato gestore degli investimenti degli attivi di alcuni Comparti sotto la supervisione generale degli Amministratori.. Tale Accordo di Gestione degli Investimenti potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 90 giorni, o con effetto immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio, liquidazione di una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla notifica. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a mantenere indenne, con fondi prelevati dalle attività dei Comparti, il Gestore degli Investimenti da eventuali procedimenti e azioni legali, danni, pretese, costi, rivendicazioni, oneri, perdite e spese (inclusi, senza limitazione alcuna, gli onorari e le spese legali ragionevolmente sostenuti) arrecati, subiti o sostenuti dal Gestore degli Investimenti in relazione a qualsiasi atto od omissione del medesimo che non sia riconducibile a negligenza, frode, malafede o dolo da parte del Gestore degli Investimenti o in virtù di qualsiasi azione che rappresenti una violazione degli obblighi del Gestore degli Investimenti ai sensi dell’Accordo. (c) Accordo di Distribuzione Globale stipulato in data 30 novembre 2004 fra la Società e il Distributore Globale, sostituito da un accordo stipulato in data 7 maggio 2013 fra la Società e il Distributore Globale e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale quest’ultimo è stato nominato distributore globale delle Azioni della Società sotto la supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo di Distribuzione Globale potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 90 giorni o con effetto immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio, insolvenza di una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla notifica. Il Distributore Globale ha il potere di delegare le proprie funzioni in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale. (d) Accordo di Amministrazione stipulato fra la Società e l’Agente Amministrativo in data 30 novembre 2004 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale quest’ultimo è stato nominato Agente Amministrativo per la gestione e l’amministrazione degli affari della Società, conformemente ai termini e alle condizioni di tale Accordo di Amministrazione e sotto la supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo di Amministrazione potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 90 giorni o con effetto immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio, insolvenza di una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla notifica. L’Agente Amministrativo ha il potere di delegare le proprie funzioni previa approvazione della Banca Centrale. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a mantenere indenne l’Agente Amministrativo da eventuali azioni legali, pretese, costi, danni, passività e spese (inclusi, senza limitazione alcuna, il totale rimborso degli onorari legali e degli 79 importi ragionevolmente corrisposti a saldo) sostenuti dall’Agente Amministrativo, dai suoi amministratori, funzionari, azionisti, dipendenti, impiegati o agenti nell’adempimento di qualsivoglia obbligo o dovere in capo allo stesso in base a quanto previsto da tale Accordo, che non siano riconducibili a frode, malafede, negligenza, colpa grave o dolo da parte dell’Agente Amministrativo, dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati o agenti nell’assolvimento dei propri obblighi o dei propri doveri. (e) Accordo di Banca Depositaria stipulato fra la Società e la Banca Depositaria in data 30 novembre 2004 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale la Banca Depositaria è stata nominata banca depositaria per gli attivi della Società sotto la supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo di Banca Depositaria potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 90 giorni o con effetto immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio, insolvenza di una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio successivamente alla notifica, a condizione che la Banca Depositaria continui ad agire in qualità di banca depositaria fino a quando la Società non avrà provveduto a nominare un successore approvato dalla Banca Centrale o l’autorizzazione concessa dalla Banca Centrale alla Società non sarà stata revocata. La Banca Depositaria ha il potere di delegare le proprie funzioni; tuttavia non sarà sollevata dalla propria responsabilità per aver affidato a terzi, totalmente o parzialmente, gli attivi affidati alla sua custodia. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a mantenere indenne la Banca Depositaria da eventuali perdite, passività, rivendicazioni, danni, costi, pretese o spese di qualsivoglia natura e comunque insorti (inclusi, senza limitazione alcuna, il totale indennizzo degli onorari legali e degli altri costi, oneri e spese sostenuti per la riscossione o il tentativo di riscossione di tale indennizzo) eventualmente sostenuti o subiti dalla Banca Depositaria nello svolgimento delle proprie funzioni di banca depositaria (incluse, senza limitazione alcuna, le azioni svolte in base a Debite Istruzioni) che non siano riconducibili ad un ingiustificabile inadempimento dei propri obblighi da parte della Banca Depositaria, ovvero ad un inadeguato adempimento degli stessi. (f) Accordo di Banca Corrispondente stipulato fra la Società, la Banca Depositaria, l’Agente Amministrativo e la Banca Corrispondente in data 30 novembre 2004 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale quest’ultima è stata nominata Banca Corrispondente conformemente ai termini e alle condizioni di tale Accordo di Banca Corrispondente e sotto la supervisione generale degli Amministratori. La Banca Corrispondente provvederà ad effettuare alcuni pagamenti a favore di Azionisti residenti in Italia, inclusi quelli relativi ai proventi generati dal riacquisto di Azioni, e fornirà a tali Azionisti informazioni relativamente alla Società. Tale Accordo di Banca Corrispondente potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 3 mesi o con effetto immediato tramite preavviso scritto in caso di violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla notifica. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a mantenere indenne la Banca Corrispondente da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione alle funzioni svolte dalla medesima in virtù dell’Accordo di Banca Corrispondente, che non siano riconducibili a dolo, frode o negligenza da parte della Banca Corrispondente nell’assolvimento dei propri obblighi. 80 14. Documenti disponibili per la consultazione Copie dei seguenti documenti, i quali sono disponibili al solo scopo informativo e non costituiscono parte integrante del presente Prospetto Informativo, potranno essere consultate presso la sede legale della Società in Irlanda durante il normale orario d’ufficio in qualsiasi Giorno Lavorativo: (a) Atto Costitutivo e Statuto della Società (copia dei quali potrà essere richiesta gratuitamente presso l’Agente Amministrativo). (b) La Legge e il Regolamento sugli OICVM. (c) I principali contratti descritti in precedenza. (d) Successivamente alla pubblicazione, le ultime relazioni annuale e semestrale della Società (copie delle quali potranno essere richieste gratuitamente al Distributore Globale / i Distributori o all’Agente Amministrativo). (e) Un elenco delle cariche di amministratore e di socio detenute dagli Amministratori della Società negli ultimi 5 anni, unitamente all’indicazione dell’attuale status degli amministratori o soci. Copie del Prospetto Informativo e del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori potranno essere altresì richieste dagli Azionisti presso l’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente o il Distributore Globale / i Distributori. 15. Avviso agli investitori italiani In particolare in Italia, i distributori locali possono offrire le Azioni ai sensi di Piani di Risparmio; tali distributori prestano questo servizio in conformità ai termini e alle condizioni che saranno precisati in dettaglio nel Modulo di Sottoscrizione in italiano e nel relativo allegato. 81 Appendice I Restrizioni agli investimenti 1 Investimenti consentiti Gli OICVM sono autorizzati ad investire limitatamente a: 1.1 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sul listino di uno Stato Membro o di uno Stato non-Membro, ovvero negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Membro o in uno Stato non-Membro. 1.2 Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o su un altro mercato (come più sopra descritto) entro un anno. 1.3 Strumenti del mercato monetario, secondo la definizione contenuta nelle Note sugli OICVM, diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato. 1.4 Quote di OICVM. 1.5 Quote di non OICVM secondo la definizione contenuta nella Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale. 1.6 Depositi intrattenuti presso istituti di credito in conformità alle Note sugli OICVM. 1.7 SFD in conformità alle Note sugli OICVM. 2 Restrizioni agli investimenti 2.1 Un OICVM è autorizzato ad investire non oltre il 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1. 2.2 Un OICVM è autorizzato ad investire non oltre il 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o su un altro mercato (come descritto al precedente paragrafo 1.1) entro un anno. Tale restrizione non si applicherà agli investimenti effettuati dall’OICVM in determinati titoli statunitensi, noti come titoli conformi alla Rule 144A, a condizione che: i titoli siano emessi con l’impegno di registrare gli stessi presso la Securities and Exchange Commission statunitense entro un anno dalla data di emissione; e i titoli siano liquidi e possano pertanto essere convertiti in denaro dall’OICVM entro sette giorni ad un prezzo pari al valore agli stessi attribuito dall’OICVM o ad un prezzo prossimo a tale valore. 2.3 Un OICVM è autorizzato ad investire non oltre il 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso soggetto, a condizione che il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti nei soggetti emittenti, in ciascuno dei quali l’OICVM investe più del 5%, sia inferiore al 40%. 82 2.4 Il limite del 10% (di cui al precedente punto 2.3) potrà essere innalzato al 35% qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle autorità locali di tale Stato o da uno Stato non-Membro o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri sono membri. 2.5 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui al precedente paragrafo 2.4 non saranno considerati ai fini dell’applicazione del limite del 40% indicato al precedente paragrafo 2.3. 2.6 Un OICVM non è autorizzato ad investire una quota superiore al 20% del proprio patrimonio netto in depositi intrattenuti presso lo stesso istituto di credito. I depositi intrattenuti presso qualsivoglia istituto di credito, diversi dagli istituti di credito autorizzati nell’AEE o dagli istituti di credito autorizzati nell’ambito di uno stato (diverso da uno Stato Membro dell’AEE) aderente all’Accordo di Basilea sulla Convergenza dei Capitali stipulato nel luglio del 1998, detenuti quale liquidità accessoria non devono essere superiori al 10% del patrimonio netto. Tale limite potrà essere innalzato al 20% qualora i depositi siano intrattenuti presso il trustee/banca depositaria. 2.7 L’esposizione al rischio di un OICVM verso una controparte derivante da derivati OTC e tecniche GEP non può superare il 5% del patrimonio netto. Tale limite potrà essere innalzato al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nell’ambito dell’AEE o di istituti di credito autorizzati all’interno di uno stato (diverso da uno Stato Membro dell’AEE) aderente all’Accordo di Basilea sulla Convergenza dei Capitali stipulato nel luglio del 1998. 2.8 Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi 2.3, 2.6 e 2.7, il cumulo di due o più dei seguenti investimenti emessi dal medesimo soggetto o effettuati presso lo stesso non potrà superare il 20% del patrimonio netto: investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; depositi, e/o esposizione al rischio derivante da operazioni su derivati OTC. 2.9 I limiti di cui ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8 non sono cumulabili e pertanto l’esposizione ad un singolo soggetto non potrà superare il 35% del patrimonio netto. 2.10 Ai fini dei precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8, le società di un gruppo devono considerarsi come un unico emittente. Tuttavia, agli investimenti effettuati in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell’ambito dello stesso gruppo potrà essere applicato un limite pari al 20% del patrimonio netto. 83 2.11 Un OICVM è autorizzato ad investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da qualsivoglia Stato Membro, dalle sue autorità locali, da uno Stato non-Membro o da enti pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri sono membri. I singoli emittenti devono essere indicati nel Prospetto Informativo e possono essere individuati all’interno del seguente elenco: Governi OCSE (a condizione che le relative emissioni appartengano alla categoria investment grade), Banca Europea degli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica per lo Sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio Europeo, Eurofima, Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, Banca Africana per lo Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Interamericana per lo Sviluppo, Unione europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Banca Federale per i Mutui per la Casa, Banca Federale di Credito Agrario, Tennessee Valley Authority. Gli OICVM sono obbligati a detenere titoli provenienti da almeno 6 diverse emissioni; i titoli relativi a ciascuna emissione non potranno superare il 30% del patrimonio netto. 3 Investimento in Fondi Comuni di Investimento (“FCI”) 3.1 Un OICVM non è autorizzato ad investire una quota superiore al 20% del proprio patrimonio netto in qualsivoglia FCI. 3.2 Gli investimenti effettuati in non OICVM non potranno superare complessivamente il 30% del patrimonio netto. 3.3 Qualora un OICVM effettui investimenti in quote di altri FIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla società di gestione dell’OICVM o da qualsivoglia altra società collegata alla società di gestione dell’OICVM da una gestione o un controllo comuni, o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, tale società di gestione o altra società non avrà la facoltà di applicare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso relativamente alle quote di tale FIC detenute dall’OICVM. 3.4 Laddove il gestore/gestore degli investimenti/consulente degli investimenti dell’OICVM ricevesse una commissione (inclusa una commissione retrocessa) in relazione all’investimento effettuato in quote di un altro FCI, tale commissione dovrà confluire nel patrimonio dell’OICVM. 84 4 Index tracking degli OICVM 4.1 Un OICVM è autorizzato ad investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso soggetto qualora la politica di investimento dell’OICVM sia quella di replicare un indice che soddisfi i criteri contenuti nelle Note sugli OICVM e sia riconosciuto dalla Banca Centrale. 4.2 Il limite stabilito al precedente paragrafo 4.1 potrà essere innalzato al 35% e applicato ad un singolo emittente qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali. 5 Disposizioni generali 5.1 Una società di investimento, ovvero una società di gestione che operi in collegamento con tutti i FCI dalla stessa gestiti, non potrà acquisire azioni con diritto di voto che consentirebbero a tale società di esercitare un’influenza notevole sulla gestione di un soggetto emittente. 5.2 Un OICVM non è autorizzato ad acquistare una quota superiore al: 10% delle azioni senza diritto di voto di qualsivoglia soggetto emittente; 10% dei titoli di debito di qualsivoglia soggetto emittente; 25% delle quote di qualsivoglia FCI; 10% degli strumenti del mercato monetario di qualsivoglia soggetto emittente. ATTENZIONE: i limiti stabiliti ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) potranno non essere osservati al momento dell’acquisto dell’investimento, qualora a tale data non sia possibile calcolare il valore lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, ovvero il valore netto dei titoli in emissione. 5.3 Quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicherà nei seguenti casi: (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle autorità locali dello stesso; (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non-Membro; (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici internazionali dei quali uno o più Stati Membri sono membri; (iv) azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno Stato non-Membro, la quale investe i propri attivi principalmente in titoli di soggetti emittenti che hanno sede legale in tale Stato, qualora, ai sensi della legislazione nello stesso in vigore, tale partecipazione rappresenti l’unica possibilità per l’OICVM di investire in titoli di soggetti emittenti di quello Stato. Tale deroga potrà applicarsi esclusivamente nel caso in cui le politiche di investimento della società dello Stato non-Membro siano conformi ai limiti stabiliti ai precedenti paragrafi da 2.3 a 2.10, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e, a condizione che, qualora tali limiti siano superati, trovino applicazione i successivi paragrafi 5.5 e 5.6; (v) azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di società controllate che svolgano esclusivamente attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui la società controllata ha sede, in relazione al riacquisto di quote su richiesta dei detentori di quote esclusivamente per loro conto. 85 5.4 Gli OICVM non sono tenuti ad osservare le restrizioni agli investimenti stabilite nel presente documento qualora esercitino i diritti di sottoscrizione relativi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario che costituiscono parte integrante del loro patrimonio. 5.5 È facoltà della Banca Centrale concedere agli OICVM recentemente autorizzati una deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per un periodo di sei mesi successivamente alla data di autorizzazione, a condizione che gli OICVM osservino il principio di ripartizione del rischio. 5.6 Qualora i limiti stabiliti nel presente documento vengano superati per motivi che sfuggono al controllo di un OICVM o a seguito dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, l’OICVM sarà tenuto a porre rimedio a tale situazione, tenendo debitamente conto degli interessi dei propri detentori di quote. Ciò dovrà costituire un obiettivo prioritario nelle operazioni di vendita effettuate dall’OICVM. 5.7 Le società di investimento, le società di gestione, i trustee agenti per conto di un fondo comune di investimento o di una società di gestione di fondi Common Contractual Fund non potranno effettuare vendite allo scoperto di: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di FCI; o SFD. 5.8 Un OICVM potrà detenere attività liquide accessorie. 6 Strumenti Finanziari Derivati (“SFD”) 6.1 L’esposizione complessiva di un OICVM (come stabilito dalle Note sugli OICVM) relativamente agli SFD non dovrà superare il valore patrimoniale netto complessivo dell’OICVM. 6.2 L’esposizione della posizione agli attivi sottostanti gli SFD, inclusi gli SFD integrati in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario od organismi di investimento collettivo, se combinata, qualora rilevante, con posizioni risultanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti di investimento stabiliti dalle Disposizioni n. 70 e n. 73 del Regolamento sugli OICVM. Ai fini del calcolo del rischio di concentrazione dell’emittente, è d’obbligo esaminare gli SFD (inclusi gli SFD integrati) per determinare l’esposizione risultante della posizione. Tale esposizione sarà presa in considerazione per il calcolo della concentrazione dell’emittente. Sarà calcolata utilizzando l’approccio basato sugli impegni, ove opportuno, o la perdita potenziale massima derivante da inadempienza dell’emittente, se più conservativo. Ciò non si applica nel caso di un SFD basato su un indice, a condizione che l’indice sottostante soddisfi i criteri previsti dalla Disposizione n. 71(1) del Regolamento sugli OICVM. 6.3 Gli OICVM sono autorizzati ad investire in SFD scambiati sui mercati OTC, a condizione che: le controparti delle operazioni OTC siano istituti soggetti alla prudenziale supervisione della Banca Centrale e appartengano a categorie dalla stessa autorizzate. 6.4 Gli investimenti in SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti fissati dalla Banca Centrale. 86 7 Restrizioni di ricorso al credito e prestito (a) Un Comparto potrà contrarre finanziamenti per un valore non superiore al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto, a condizione che tali finanziamenti siano di natura temporanea. Un Comparto potrà fornire i propri attivi a garanzia del finanziamento sottoscritto. (b) Un Comparto potrà acquistare valute estere tramite contratti di prestito back-to-back. Le valute estere acquistate in tal modo non saranno classificate come finanziamenti ai fini delle restrizioni di ricorso al credito stabilite al precedente punto (a), a condizione che il deposito di compensazione: (i) sia denominato nella Valuta di Riferimento del Comparto; e (ii) sia pari o superiore al valore del finanziamento in valuta estera in essere. La Società, in relazione a ciascun Comparto, si impegnerà ad osservare qualsivoglia restrizione agli investimenti o di ricorso al credito imposto dalla Borsa Valori Irlandese fino a quando le Azioni di un Comparto saranno quotate sul listino della Borsa Valori Irlandese e qualsivoglia criterio necessario al fine di ottenere e/o mantenere eventuali rating creditizi relativi ad Azioni o Classi della Società, in osservanza del Regolamento sugli OICVM. Resta inteso che la Società avrà il potere (subordinatamente alla previa approvazione della Banca Centrale) di valersi di qualsivoglia modifica relativa alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al credito specificata nel Regolamento sugli OICVM che consenta alla Società di investire in titoli, strumenti derivati o qualunque altra forma di investimento soggetta a restrizioni o non consentita ai sensi del Regolamento sugli OICVM alla data del presente Prospetto Informativo. 87 Appendice II Borse Valori Riconosciute Di seguito si riporta un elenco delle borse valori e dei mercati regolamentati sui quali è possibile investire, di volta in volta, gli attivi di ciascun Comparto. Tale elenco soddisfa i requisiti fissati dalla Banca Centrale. Fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli non quotati e strumenti derivati OTC, l’investimento è limitato a tali borse valori e mercati. La Banca Centrale non pubblica alcun elenco di borse valori o mercati autorizzati. (i) Senza alcuna restrizione, qualsivoglia borsa valori: - situata in un qualsiasi Stato Membro dell’Unione europea; o - situata in uno Stato Membro dell’Area Economica Europea (AEE) (Unione europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein); - situata in uno qualsiasi dei seguenti paesi: Australia Canada Giappone Nuova Zelanda Hong Kong Svizzera Stati Uniti d’America (ii) Senza alcuna restrizione, in uno qualsiasi dei seguenti mercati: Argentina Bolsa de Comercio de Buenos Aires Argentina Bolsa de Comercio de Cordoba Argentina Mercado Abierto Electronico S.A. Bahrain Borsa Valori del Bahrain Bangladesh Borsa Valori di Dhaka Botswana Borsa Valori del Botswana Brasile Bolsa de Valores do Rio de Janeiro Brasile Bolsa de Valores de Sao Paulo Bulgaria Prima Borsa Valori Bulgara Cile Bolsa de Comercio de Santiago Cile Bolsa Electronica de Chile Cina (Repubblica Popolare Cinese) Borsa Valori di Shangai Cina (Repubblica Popolare Cinese) Borsa Valori di Shenzhen Colombia Bolsa de Valores de Colombia Croazia Borsa Valori di Zagabria Egitto Borsa Valori del Cairo e di Alessandria Ghana Borsa Valori del Ghana 88 India Borsa Valori di Bangalore India Borsa Valori di Calcutta India Borsa Valori di Delhi India Borsa Valori di Mumbai India Borsa Valori Nazionale dell’India Indonesia Borsa Valori di Jakarta Israele Borsa Valori di Tel Aviv Giamaica Borsa Valori Giamaicana Giordania Borsa Valori di Amman Repubblica del Kazakistan Borsa Valori del Kazakistan Kenya Borsa Valori di Nairobi Corea Borsa Valori della Corea Corea KOSDAQ Libano Bourse de Beyrouth Malaysia Bursa Malaysia Mauritius Borsa Valori di Mauritius Messico Bolsa Mexicana de Valores Marocco Société de la Bourse des Valeurs de Casablanca Namibia Borsa Valori Namibiana Pakistan Borsa Valori di Islamabad Pakistan Borsa Valori di Karachi Pakistan Borsa Valori di Lahore Perù Bolsa de Valores de Lima Filippine Borsa Valori delle Filippine Romania Borsa Valori di Bucarest Federazione Russa Borsa Valori di Mosca Singapore Borsa Valori di Singapore Sud Africa JSE Securities Exchange Sri Lanka Borsa Valori di Colombo Taiwan (Repubblica Popolare Cinese) Taiwan Stock Exchange Corporation Taiwan (Repubblica Popolare Cinese) Gre Tai Securities Market Tailandia Borsa Valori della Tailandia Trinidad e Tobago Borsa Valori di Trinidad e Tobago Tunisia Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis Turchia Borsa Valori di Istanbul Ucraina Borsa Valori dell’Ucraina Uruguay Bolsa de Valores de Montevideo Venezuela Borsa Valori Elettronica del Venezuela Venezuela Borsa Valori di Caracas Venezuela Borsa Valori di Maracaibo Vietnam Ho Chi Minh City Securities Trading Centre Zimbabwe Borsa Valori dello Zimbabwe 89 (iii) Ai fini dell’investimento in Russia e negli Stati della Federazione Russa, è facoltà dei Comparti investire in uno qualsiasi dei seguenti mercati: (iv) MICEX; (titoli azionari scambiati esclusivamente al livello 1 o 2) RTS1; (titoli azionari scambiati esclusivamente al livello 1 o 2) RTS2; (titoli azionari scambiati esclusivamente al livello 1 o 2). Senza alcuna restrizione, in uno qualsiasi dei seguenti mercati: il mercato organizzato dall’International Securities Market Association; il mercato gestito dalle listed money market institution, come illustrato nella pubblicazione diffusa dalla Bank of England intitolata The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets in Sterling, Foreign Exchange and Bullion dell’aprile del 1988 (e successive modificazioni); l’AIM, ossia l’Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla Borsa Valori di Londra; i mercati francesi dei Titres de Créances Négotiables (mercati OTC degli strumenti di debito negoziabili); il mercato OTC statunitense regolamentato dalla National Association of Securities Dealers Inc., definito altresì come mercato OTC statunitense gestito da operatori primari e secondari regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers (e da istituti bancari regolamentati dallo US Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation); NASDAQ negli Stati Uniti d’America; il mercato OTC del Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association del Giappone; il mercato dei titoli di Stato statunitensi gestito da operatori primari regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York; e il mercato OTC dei titoli di Stato canadesi regolamentato dall’Investment Dealers Association del Canada. (v) Oltre ai mercati precedentemente elencati sui quali vengono negoziati gli SFD, i seguenti mercati dei derivati regolamentati: Tutte le borse valori di derivati sulle quali gli SFD consentiti possono essere quotati o scambiati: - in uno Stato Membro; - in uno Stato Membro dell’Area Economica Europea (Unione europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein); 90 - situate in uno qualsiasi dei seguenti paesi: Australia Canada Giappone Nuova Zelanda Hong Kong Svizzera Stati Uniti d’America in Asia, sulle seguenti borse valori: - Bursa Malaysia Derivatives Berhad; - Jakarta Futures Exchange; - Korea Futures Exchange; - Borsa Valori della Corea; - Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange; - Borsa Valori Nazionale dell’India; - Shanghai Futures Exchange (SHFE); - Singapore Commodity Exchange; - Borsa Valori di Singapore; - Borsa Valori della Tailandia; - Taiwan Futures Exchange; - Borsa Valori di Taiwan; - Borsa Valori di Mumbai; in Brasile, sulla Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F); in Israele, sulla Borsa Valori di Tel-Aviv; in Messico, sulla Mexican Derivatives Exchange (MEXDER); in Sud Africa, sulla South African Futures Exchange (Safex). 91 Appendice III Strumenti derivati e tecniche per una gestione efficiente del portafoglio Informazioni generali 1. Un Comparto può investire in SFD a condizione che: 1.1 gli elementi o indici di riferimento in questione consistano di uno o più dei prodotti seguenti: strumenti cui si fa riferimento nel paragrafo 1, punti da (i) a (vi) della Nota OICVM 9, inclusi strumenti finanziari che abbiano una o più delle caratteristiche di quelle attività, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute; e 1.2 l’SFD non esponga il Comparto a rischi che il medesimo non potrebbe altrimenti assumere (ad esempio, acquisire esposizione a uno strumento/un emittente/una valuta a cui il Comparto non può avere un’esposizione diretta); 1.3 l’SFD non determini per il Comparto una divergenza rispetto ai suoi obiettivi di investimento; 1.4 il riferimento agli indici finanziari di cui al precedente punto 1.1 sarà inteso come un riferimento a indici che soddisfano i seguenti criteri e le disposizioni della Nota OICVM 21 e della Linea Guida 2/07; (a) sono sufficientemente diversificati, ossia sono soddisfatti i seguenti criteri: (i) la composizione dell’indice è tale che le oscillazioni di prezzo o le attività di negoziazione relative a un componente non influenzano indebitamente le performance dell’intero indice; (ii) laddove l’indice è costituito dalle attività di cui alla Disposizione 68(1) del Regolamento, la sua composizione è diversificata almeno in conformità con la Disposizione 71 del Regolamento; (iii) laddove l’indice è costituito da attività diverse da quelle citate nella Disposizione 68, la diversificazione dell’indice è equivalente a quella prevista dalla Disposizione 71(1); (b) rappresentano un benchmark adeguato per il mercato a cui fanno riferimento ossia sono soddisfatti i seguenti criteri: (i) l’indice misura la performance di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo pertinente e appropriato; (ii) l’indice viene rivisto o ribilanciato periodicamente al fine di garantire che continui a rispecchiare i mercati a cui fa riferimento, secondo criteri pubblicamente disponibili; (iii) i sottostanti sono sufficientemente liquidi da consentire, se necessario, agli utenti di replicare l’indice; 92 (c) sono pubblicati in modo appropriato, ossia sono soddisfatti i seguenti criteri: (i) il relativo processo di pubblicazione si basa su solide procedure in termini di raccolta dei prezzi, calcolo e successiva pubblicazione del valore dell’indice, ivi incluse procedure di determinazione dei prezzi dei componenti laddove non sia disponibile un prezzo di mercato; (ii) le informazioni significative su temi quali il calcolo dell’indice, le metodologie di ribilanciamento, le modifiche dell’indice o eventuali difficoltà operative nella fornitura di informazioni puntuali e accurate, vengono rese ampiamente disponibili in modo tempestivo. Laddove la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli SFD non soddisfa i criteri di cui ai precedenti punti (a), (b) o (c), tali SFD, se conformi ai criteri previsti dalla Disposizione 68(1)(g) del Regolamento, saranno considerati come strumenti finanziari derivati su una combinazione delle attività di cui alla Disposizione 68(1)(g)(i) del Regolamento, ad eccezione degli indici finanziari; e 1.5 laddove un Comparto stipula un total return swap o investe in altri SFD con caratteristiche assimilabili, le attività detenute dal Comparto devono essere conformi alle Disposizioni 70, 71, 72, 73 e 74 del Regolamento. 2. I Derivati creditizi sono consentiti se: (i) permettono il trasferimento del rischio di credito di un’attività come previsto al precedente paragrafo 1.1, indipendentemente dagli altri rischi associati a tale attività; (ii) non determinano la consegna o il trasferimento, anche sotto forma di contanti, di attività diverse da quelle di cui alle Disposizioni 68(1) e (2) del Regolamento; (iii) sono conformi ai criteri stabiliti per i derivati OTC riportati al seguente paragrafo 4; e (iv) i loro rischi sono adeguatamente presi in considerazione nell’ambito della procedura di gestione del rischio del Comparto e dei suoi meccanismi di controllo interno, in caso di rischi di asimmetria di informazioni tra il Comparto e la controparte del derivato creditizio, derivante dal possibile accesso della controparte a informazioni non di dominio pubblico in merito alle aziende le cui attività sono utilizzate come sottostanti dai derivati creditizi. Il Comparto deve effettuare la valutazione del rischio con la massima cura quando la controparte dell’SFD è una parte correlata del Comparto o l’emittente del rischio di credito. 3. Gli SFD devono essere negoziati in un mercato regolamentato, che operi regolarmente e sia aperto al pubblico in uno Stato Membro o non Membro. La Banca Centrale può imporre limitazioni in relazione a borse valori e mercati specifici, su base individuale. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, un Comparto è autorizzato a investire in SFD scambiati sui mercati over the counter (“derivati OTC”) a condizione che: 4.1 la controparte sia un istituto di credito elencato nei sottoparagrafi 1.4(i), (ii) o (iii) della Nota OICVM 9 o una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari in uno stato membro dell’AEE oppure sia un’entità soggetta a 93 regolamentazione come Consolidated Supervised Entity (“CSE”) da parte della US Securities and Exchange Commission; 4.2 nel caso di una controparte che non sia un istituto di credito, la controparte avrà un rating di credito minimo pari ad A-2 o equivalente oppure il Comparto riterrà che abbia un rating implicito di A-2 o equivalente. In caso contrario, una controparte priva di rating sarà accettabile qualora il Comparto sia indennizzato o manlevato rispetto alle perdite sostenute a causa di una mancanza della controparte, da un’entità che abbia e mantenga un rating pari ad A-2 o equivalente; 4.3 l’esposizione al rischio della controparte non superi i limiti di cui alla Disposizione 70(1)(c) del Regolamento. A questo proposito, il Comparto calcolerà l’esposizione alla controparte utilizzando il valore mark-to-market del contratto derivato OTC stipulato con quella controparte. Il Comparto può compensare le posizioni in SFD in essere con la medesima controparte, a condizione che sia in grado di applicare legalmente accordi di compensazione con la controparte. La compensazione è consentita solo in relazione agli strumenti derivati OTC negoziati con la medesima controparte e non in relazione ad altre esposizioni che il Comparto potrebbe avere nei confronti della stessa; 4.4 il Comparto abbia accertato che: (a) la controparte valuterà il derivato OTC con ragionevole precisione e in modo affidabile; e (b) il derivato OTC può essere venduto, liquidato o chiuso mediante una transazione di compensazione al valore equo in qualsiasi momento su iniziativa del Comparto; 4.5 il Comparto deve sottoporre i propri derivati OTC a una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e assicurarsi di avere predisposto sistemi, controlli e procedure appropriati a questo scopo. I sistemi e le procedure di valutazione devono essere adeguati e commisurati alla natura e alla complessità del derivato OTC interessato e saranno adeguatamente documentati; 4.6 “Valutazione affidabile e verificabile” sarà intesa come riferimento a una valutazione, da parte del Comparto, corrispondente al valore equo che non faccia affidamento sulle quotazioni di mercato fornite dalla controparte e che soddisfi i seguenti criteri: (a) la valutazione si basa su un valore di mercato aggiornato e affidabile dello strumento oppure, se tale valore non è disponibile, su un modello di determinazione dei prezzi che utilizza una metodologia riconosciuta e adeguata; (b) la valutazione viene verificata da uno dei seguenti soggetti: (i) una parte terza appropriata, che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, a una frequenza adeguata e in modo tale che il Comparto sia in grado di verificarla; (ii) una unità interna al Comparto che sia indipendente dal reparto responsabile della gestione delle attività e che sia adeguatamente attrezzata a tale scopo. 5. L’esposizione al rischio della controparte di un derivato OTC può essere ridotta se la controparte fornirà garanzie al Comparto. Il Comparto potrà ignorare il rischio di controparte a condizione che il valore delle garanzie, valutato in base al prezzo di mercato e tenendo conto degli appositi sconti, superi il valore dell’importo esposto a rischio, in qualsiasi momento. 94 6. La garanzia ricevuta deve, in qualsiasi momento, soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 6 a 13 della Nota OICVM 12 (riportati nei seguenti paragrafi da 26 a 33). 7. La garanzia trasmessa alla controparte di un derivato OTC dal, o per conto del, Comparto deve essere presa in considerazione nel calcolo dell’esposizione del Comparto al rischio di controparte, secondo quanto definito dalla Disposizione 70(1)(c) del Regolamento. La garanzia trasmessa può essere considerata su base netta solo se il Comparto è in grado di applicare legalmente accordi di compensazione con la controparte. 8. Un Comparto che utilizza l’approccio basato sugli impegni deve assicurarsi che la propria esposizione globale non superi il proprio Valore Patrimoniale Netto. Pertanto, il Comparto non può essere esposto a una leva finanziaria superiore al 100% del proprio Valore Patrimoniale Netto. Un Comparto che utilizza l’approccio VaR (del “Valore a Rischio”) deve effettuare back testing e stress testing e conformarsi agli altri requisiti normativi riferiti all’uso del metodo VaR. Tale metodo è descritto nelle procedure di gestione del rischio del Comparto in questione in relazione agli SFD, riportate al paragrafo “Procedura di gestione del rischio e rendicontazione”. Ogni Comparto deve calcolare i limiti di concentrazione degli emittenti di cui alla Disposizione 70 del Regolamento sulla base dell’esposizione sottostante creata mediante l’uso di SFD ai sensi dell’approccio basato sugli impegni. 9. Le esposizioni di rischio nei confronti di una controparte derivanti da transazioni in SFD negoziati sui mercati OTC e dall’uso di tecniche per la gestione efficiente del portafoglio devono essere cumulate ai fini del calcolo del limite della controparte OTC, secondo quanto definito dalla Disposizione 70(1)(c) del Regolamento; 10. Un Comparto deve calcolare l’esposizione derivante dal margine iniziale versato a, e dal margine di variazione ricevibile da, un broker in relazione a derivati negoziati in borsa od OTC, che non siano protetti dalla regolamentazione dei fondi della clientela o da meccanismi simili che proteggano il Comparto dall’insolvenza del broker, nell’ambito del limite relativo alle controparti dei derivati OTC di cui alla Disposizione 70(1)(c) del Regolamento. 11. Il calcolo dei limiti di concentrazione degli emittenti di cui alla Disposizione 70 del Regolamento deve tenere conto di qualsiasi esposizione netta a una controparte generata mediante un accordo di prestito titoli o di pronti contro termine. L’esposizione netta si riferisce all’importo ricevibile da un Comparto meno l’eventuale garanzia conferita dal medesimo. Le esposizioni create mediante il reinvestimento di garanzia devono altresì essere tenute in considerazione nei calcoli della concentrazione degli emittenti. 12. Nel calcolare le esposizioni ai fini previsti dalla Disposizione 70 del Regolamento, un Comparto deve stabilire se la propria esposizione sia nei confronti di una controparte OTC, di un broker o di un sistema di compensazione. 13. L’esposizione della posizione agli attivi sottostanti di SFD, inclusi gli SFD incorporati in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario od organismi di investimento collettivo, se combinata, qualora rilevante, con le posizioni risultanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti di 95 investimento stabiliti dalle Disposizioni 70 e 73 del Regolamento. Nel calcolo del rischio di concentrazione dell’emittente, gli SFD (inclusi gli SFD incorporati) devono essere analizzati al loro interno per determinare l’esposizione risultante. Tale posizione deve essere presa in considerazione nel calcolo della concentrazione degli emittenti. La concentrazione degli emittenti deve essere calcolata mediante l’approccio basato sugli impegni, ove appropriato, o in base alla perdita potenziale massima a seguito di un’insolvenza dell’emittente, se quest’ultima risultasse più prudente. Deve altresì essere calcolata da tutti i Comparti, a prescindere che utilizzino il metodo VaR ai fini dell’esposizione globale. Ciò non si applica nel caso di un SFD basato su un indice, a condizione che l’indice sottostante soddisfi i criteri previsti dalla Disposizione 71(1) del Regolamento. 14. Un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario che incorpori un SFD sarà inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri relativi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario previsti dalla Nota OICVM 9 e che contengono un componente che soddisfi i criteri seguenti: (a) in virtù di tale componente, una parte o la totalità dei flussi di cassa che sarebbero altrimenti richiesti dal valore mobiliare o dallo strumento dei mercati monetari che funge da contratto primario possono essere modificate sulla base di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o tassi, rating creditizio o indice creditizio, o altra variabile e, di conseguenza, variano in un modo simile a un derivato autonomo; (b) le sue caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario; (c) ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sulla determinazione del prezzo del valore mobiliare o dello strumento del mercato monetario. 15. Si riterrà che un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario non incorporano un SFD nei casi in cui contengano un componente contrattualmente trasferibile in modo indipendente rispetto al valore mobiliare o allo strumento del mercato monetario. Tale componente sarà considerato uno strumento finanziario separato. Requisiti di copertura 16. Un Comparto deve, in qualsiasi momento, essere in grado di onorare tutti gli obblighi di pagamento e di consegna generati dalle transazioni che includono SFD. 17. Il monitoraggio delle transazioni SFD al fine di assicurare che siano adeguatamente coperte deve essere parte integrante della procedura di gestione del rischio del Comparto. 18. Una transazione in SFD che dia luogo, o possa dare luogo, a un impegno futuro per conto di un Comparto deve essere coperta nel modo seguente: (i) nel caso di SFD che vengono regolati per contanti automaticamente, o a discrezione del Comparto, il Comparto deve detenere, in qualsiasi momento, attività liquide sufficienti a coprire l’esposizione; e 96 (ii) nel caso di SFD che richiedono la consegna fisica dell’attività sottostante, tale attività deve essere detenuta in qualsiasi momento dal Comparto. In alternativa, un Comparto può coprire l’esposizione con attività liquide sufficienti, laddove: (A) le attività sottostanti consistono di titoli a reddito fisso fortemente liquidi; e/o (B) il Comparto ritiene che l’esposizione possa essere adeguatamente coperta senza che sia necessario detenere le attività sottostanti, gli SFD in questione sono coperti dalla procedura di gestione del rischio (descritta di seguito) e i relativi dettagli sono riportati nel Prospetto Informativo. Procedura di gestione del rischio e rendicontazione 19. Un Comparto deve sottoporre alla Banca Centrale informazioni dettagliate in merito alla procedura di gestione del rischio che propone di attuare in relazione alle attività in SFD. Il deposito iniziale dei documenti deve contenere informazioni relative a: • tipi di SFD consentiti, inclusi derivati incorporati in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario; • dettagli in merito ai rischi sottostanti; • limiti quantitativi pertinenti e il modo in cui gli stessi saranno monitorati e implementati; e • metodologie di stima dei rischi. Eventuali modifiche significative al materiale inizialmente depositato devono essere notificate in anticipo alla Banca Centrale, la quale ha facoltà di obiettare alle modifiche comunicatele. Le modifiche e/o le attività associate su cui la Banca Centrale ha sollevato obiezioni non verranno apportate. 20. Un Comparto deve inviare alla Banca Centrale il rendiconto delle proprie posizioni in SFD con frequenza annuale. Il rendiconto - contenente informazioni che riflettono un quadro equo e veritiero delle tipologie di SFD utilizzate dal Comparto, i rischi sottostanti, le unità quantitative e i metodi utilizzati per stimare tali rischi - deve essere inviato unitamente alla relazione annuale del Comparto. Il Comparto, su richiesta della Banca Centrale, è tenuto a presentare tale rendiconto in qualsiasi momento. Operazioni di pronti contro termine/riacquisto inverso e prestito titoli 21. Le operazioni di pronti contro termine/riacquisto inverso e prestito titoli (“tecniche GEP” o “tecniche per la gestione efficiente del portafoglio”) possono essere effettuate solo conformemente alle normali prassi di mercato. 22. Tutte le attività ricevute da un Comparto nell’ambito delle tecniche GEP devono essere considerate come garanzia e conformarsi ai criteri riportati al seguente paragrafo 23. 97 23. La garanzia deve, in qualsiasi momento, soddisfare i seguenti criteri: (i) Liquidità: la garanzia ricevuta, diversa dai contanti, deve essere molto liquida e negoziata su un mercato regolamentato o su una piattaforma multilaterale di negoziazione in base a un metodo di determinazione dei prezzi trasparente, in modo da poter essere venduta rapidamente a un prezzo simile alla sua valutazione antevendita. La garanzia ricevuta deve altresì essere conforme a quanto previsto dalla Disposizione 74 del Regolamento. (ii) Valutazione: la garanzia ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e le attività che presentano una forte volatilità del prezzo non devono essere accettate in garanzia, a meno che non siano presenti scarti sufficientemente prudenti. (iii) Qualità creditizia dell’emittente: la garanzia ricevuta deve essere di qualità elevata e, al momento della ricezione, deve avere un rating assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta non inferiore ad AA (Standard & Poor’s e Fitch) o Aa3 (Moody’s) o rating equivalenti da parte di altre agenzie. (iv) Correlazione: la garanzia ricevuta deve essere emessa da un’entità indipendente dalla controparte e non è previsto che abbia una forte correlazione con la performance della controparte. (v) Diversificazione (concentrazione delle attività): la garanzia deve essere sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un’esposizione massima a un dato emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Quando un Comparto è esposto a controparti diverse, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite di esposizione del 20% a un unico emittente. (vi) Immediatamente disponibile: il Comparto deve poter esercitare appieno la garanzia ricevuta, in qualsiasi momento, senza dover fare riferimento alla controparte e senza l’approvazione della medesima. 24. I rischi connessi alla gestione della garanzia, quali i rischi operativi e legali, devono essere identificati, gestiti e mitigati nell’ambito della procedura di gestione del rischio. 25. La garanzia ricevuta con trasferimento del titolo deve essere detenuta dalla Banca Depositaria. Nel caso di altre tipologie di accordi di garanzia, la garanzia potrà essere detenuta da un depositario terzo, soggetto a vigilanza prudenziale e non correlato al fornitore della garanzia. 26. La garanzia diversa dai contanti non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita. 27. La garanzia in contanti potrà essere investita esclusivamente in: (i) depositi presso Istituti Rilevanti; (ii) titoli di stato di qualità elevata che, al momento dell’acquisto, abbiano un rating assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta non inferiore ad AA (Standard & Poor’s e Fitch) o Aa3 (Moody’s) o rating equivalenti da parte di altre agenzie. (iii) operazioni di riacquisto inverso, a condizione che le transazioni siano effettuate con istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale e che il Comparto possa richiamare in qualsiasi momento l’intero importo in contanti in base al criterio della competenza; 98 (iv) fondi del mercato monetario di breve termine, secondo la definizione delle Linee Guida ESMA in merito a una Definizione comune di fondi europei del mercato monetario (CESR/10-049). 28. Conformemente al paragrafo 2(iv) della Nota OICVM 12, la garanzia in contanti investita deve essere diversificata conformemente ai requisiti di diversificazione applicabili alla garanzia diversa dai contanti. La garanzia in contanti investita non può essere depositata presso la controparte o un’entità correlata. 29. Un Comparto che riceva garanzie per almeno il 30% del proprio patrimonio deve avere predisposto una politica di stress test appropriata che assicuri l’esecuzione periodica di verifiche in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consenta al Comparto di valutare il rischio di liquidità associato alla garanzia. La politica di stress test della liquidità dovrebbe prescrivere, almeno, quanto segue: (a) analisi di uno scenario di stress test, che includa analisi di calibrazione, certificazione e sensibilità; (b) approccio empirico alla valutazione dell’impatto, che includa il back testing delle stime di rischio di liquidità; (c) frequenza di rendicontazione e soglie limite/di tolleranza perdite; e (d) interventi di mitigazione volti a ridurre le perdite, inclusa una politica degli scarti di garanzia e protezione dal gap risk. 30. Un Comparto deve avere predisposto una chiara politica degli scarti di garanzia, che verrà adattata alle singole classi di attività ricevute in garanzia. Nella preparazione della politica degli scarti di garanzia, un Comparto deve tenere conto delle caratteristiche delle attività, quali il merito creditizio o la volatilità del prezzo, nonché del risultato degli stress test eseguiti in conformità con il paragrafo 29. Tale politica sarà documentata e giustificherà ciascuna decisione di applicare un determinato haircut (scarto di garanzia) o di non applicarne alcuno, a una classe di attività specifica. 31. Un Comparto deve assicurarsi di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare qualsiasi titolo dato in prestito o di cessare qualsiasi accordo di prestito titoli in essere. 32. Un Comparto che stipuli un accordo di riacquisto inverso dovrà assicurarsi di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare l’intero importo in contanti o di cessare l’accordo di riacquisto inverso sulla base delle competenze o del mark-to-market. Quando i contanti sono richiamabili in qualsiasi momento su base mark-to-market, il valore mark-to-market dell’accordo di riacquisto inverso deve essere utilizzato per il calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto. 33. Un Comparto che stipuli un accordo di pronti contro termine dovrà assicurarsi di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare qualsiasi titolo oggetto dell’accordo di pronti contro termine o di cessare l’accordo di pronti contro termine stipulato. Gli accordi di pronti contro termine e riacquisto inverso a scadenza fissa che non superino i sette giorni vanno considerati come accordi stipulati a condizioni che consentono al Comparto di richiamare le attività in qualsiasi momento. 99 34. Gli accordi di pronti contro termine/riacquisto inverso o di prestito titoli non costituiscono assunzione o erogazione di prestito ai fini, rispettivamente, della Disposizione 103 e della Disposizione 111 del Regolamento. 35. Tutti i proventi derivanti da tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, andranno restituiti al Comparto in questione. Investimenti in Strumenti Finanziari Derivati Ogni Comparto può, ma non è tenuto a, utilizzare un’ampia gamma di SFD, illustrati di seguito, a fini di copertura e di investimento, a condizione che, in ciascun caso, l’uso di tali strumenti: (i) sia conforme ai limiti e alle linee guida promulgati, di volta in volta, dalla Banca Centrale; (ii) non violi normative e leggi pertinenti della UE e irlandesi; (iii) non determini un’esposizione a strumenti diversi da valori mobiliari, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio e valute; (iv) non determini un’esposizione ad attività sottostanti diverse dalle attività in cui un Comparto può investire direttamente; e (v) non determini per il Comparto una divergenza rispetto al suo obiettivo di investimento. Le tipologie di SFD che ciascun Comparto intende utilizzare sono specificate nel paragrafo “Politica di investimento” dell’Allegato del Comparto in questione. Il Gestore degli Investimenti può decidere di non utilizzare alcuna di queste strategie e non vi è alcuna garanzia che le eventuali strategie sui derivati utilizzate da un Comparto abbiano successo. L’uso degli SFD è condizionato all’invio anticipato di un’adeguata procedura di gestione del rischio alla Banca Centrale e alla sua accettazione da parte della medesima. La Società ha implementato una procedura di gestione del rischio che le consente di valutare e monitorare costantemente i rischi di tutti i Comparti, incluse tutte le posizioni in SFD e, in modo particolare, le posizioni in derivati negoziati OTC detenute da ciascun Comparto. Ferme restando le condizioni specificate nei Supplementi dei singoli Comparti, gli SFD possono essere utilizzati dai Comparti in tre modi diversi: (i) a fini di copertura, nell’intento di ridurre il livello di rischio del Comparto o di coprire l’esposizione valutaria di una classe di quote con copertura valutaria; la copertura può determinare una proporzionale riduzione dei potenziali guadagni; (ii) in sostituzione di un investimento diretto in valori mobiliari al fine di avvalersi di vantaggi di costi o di liquidità offerti dagli SFD rispetto ai valori mobiliari; o (iii) a fini di investimento, per incrementare il livello di investimento oltre il livello di un comparto che sia completamente investito in valori mobiliari, con l’obiettivo di incrementare i rendimenti (“leva finanziaria”). Una strategia di questo tipo, di norma, determina un incremento del livello di rischio del Comparto. Un Comparto che utilizzi gli SFD al fine di incrementare il livello di investimento, lo farà nel rispetto dei limiti previsti dalla Banca Centrale. 100 L’impiego di SFD può includere transazioni “allo scoperto” su SFD (creazione di posizioni negative), che possono generare guadagni per il Comparto qualora i prezzi di determinati titoli, mercati di investimento o valute si muovano al ribasso, oppure generare perdite per il Comparto, qualora i prezzi sottostanti si muovano al rialzo. La possibilità di utilizzare strategie basate sull’impiego di SFD può essere limitata dalle condizioni di mercato e dalle restrizioni normative e non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo perseguito mediante l’uso di queste strategie venga raggiunto. La partecipazione nei mercati delle opzioni o dei future e la stipula di contratti swap e di operazioni valutarie comportano rischi di investimento e costi di transazione a cui un Comparto non sarebbe soggetto se non utilizzasse tali strategie. Se le previsioni in merito ai movimenti dei titoli, delle valute estere e dei mercati dei tassi di interesse risultano imprecise, le conseguenze avverse potrebbero portare il Comparto a trovarsi in una posizione peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se tali strategie non fossero state utilizzate. Inoltre, in futuro, potrebbero essere create nuove tecniche di investimento e nuovi SFD potenzialmente idonei all’utilizzo da parte del Comparto; in tal caso, la procedura di gestione del rischio verrà aggiornata in modo da rispecchiare l’uso di tali strumenti. Un Comparto potrà utilizzare tali tecniche e SFD ferme restando le eventuali limitazioni imposte dal Regolamento e dopo che tali tecniche ed SFD saranno stati integrati nella procedura di gestione del rischio. Informazioni dettagliate sugli indici sottostanti gli SFD che possono essere utilizzati da un Comparto, la frequenza di ribilanciamento di tali indici e gli effetti sui costi saranno divulgate nelle relazioni finanziarie della Società. Future Ferme restando le condizioni previste nel relativo Allegato, ogni Comparto ha la facoltà di acquistare o vendere future (contratti). I future sono contratti di acquisto o di vendita di una quantità standard di un’attività specifica (o, in alcuni casi, di ricezione o pagamento di contanti in base alle performance di un’attività, strumento o indice sottostanti) in una data futura predeterminata e ad un prezzo concordato mediante una transazione stipulata in una borsa valori. I contratti future consentono agli investitori di creare una copertura dal rischio di mercato o di acquisire esposizione al mercato sottostante. Poiché questi contratti sono valutati al prezzo di mercato giornalmente, gli investitori possono, chiudendo la posizione, esimersi dall’obbligo di acquisto o di vendita delle attività sottostanti prima della data di consegna del contratto. I future possono inoltre essere utilizzati per capitalizzare i saldi di cassa, sia in attesa dell’investimento di un flusso di cassa sia in relazione a target di contanti fissi. Utilizzare i future per implementare una determinata strategia invece di utilizzare il titolo o l’indice sottostanti o correlati spesso determina costi di transazione inferiori. Inoltre, con i future, la duration di un portafoglio può essere modificata (ad esempio mediante l’uso di future finanziari). 101 Opzioni Ferme restando le condizioni previste nel relativo Allegato, ogni Comparto ha la facoltà di acquistare o “scrivere” (vendere) opzioni put e call. Un’opzione è un contratto mediante il quale l’acquirente ha il diritto, ma non l’obbligo, di esercitare un aspetto dell’opzione, ad esempio una quantità specifica di un determinato prodotto, attività o strumento finanziario, a una data futura o entro una data futura (la data di esercizio). Il venditore ha l’obbligo di onorare l’aspetto specificato del contratto. Poiché l’opzione conferisce all’acquirente un diritto e al venditore un obbligo, l’acquirente paga un premio al venditore. Le opzioni put sono contratti che conferiscono all’acquirente dell’opzione il diritto di vendere, mentre le opzioni call sono contratti che conferiscono all’acquirente dell’opzione il diritto di acquistare dal venditore dell’opzione il prodotto o strumento finanziario sottostanti, a un prezzo specificato alla data di esercizio o prima di tale data. Le opzioni possono anche essere regolate in contanti. Una combinazione composta da un’opzione call e da un’opzione put, entrambe con il medesimo sottostante, la medesima direzione (lunga o corta), lo stesso strike e la medesima data di scadenza è denominata “straddle”. Le opzioni sono utilizzate a fini di copertura rispetto ai movimenti di un determinato mercato o strumento finanziario, inclusi i future, o per acquisire esposizione a un determinato mercato o strumento finanziario invece che utilizzare un titolo fisico. Le opzioni possono altresì essere utilizzate, se vendute, per guadagnare un reddito sotto forma di premio dell’opzione. Il rischio potenziale implicito nell’uso delle opzioni è costituito dall’esposizione dell’opzione alle oscillazioni del prezzo del sottostante. Swap Ferme restando le condizioni previste nel relativo Allegato, ogni Comparto ha la facoltà di utilizzare contratti swap, alle precedenti condizioni. Uno swap standard è un accordo tra due controparti in cui vengono scambiati i flussi di cassa di due attività man mano che vengono percepiti per un periodo di tempo prefissato; le condizioni sono inizialmente fissate in modo che il valore corrente dello swap sia pari a zero. Gli swap possono durare per periodi di tempo considerevoli e, tipicamente, richiedono l’effettuazione di pagamenti periodici. Esistono numerosi tipi di swap, ad esempio, gli swap azionari, gli swap su tassi di interesse e gli swap valutari. Gli swap su tassi di interesse comportano lo scambio tra un Comparto e un’altra parte dei rispettivi impegni a effettuare o ricevere pagamenti di interessi (ad esempio, lo scambio di pagamenti a tasso di interesse fisso con pagamenti a tassi variabili). Ad ogni data di pagamento di uno swap su tassi di interesse, i pagamenti netti dovuti da ciascuna parte vengono pagati da una parte all’altra. Gli swap valutari sono accordi tra due parti per lo scambio di pagamenti futuri in una valuta con pagamenti in un’altra valuta. Questi accordi vengono utilizzati per modificare la denominazione valutaria delle attività e passività. A differenza degli swap su tassi di interessi, gli swap valutari devono prevedere anche uno scambio di capitale alla scadenza. In aggiunta, esistono swap cosiddetti “differenziali”, che riuniscono al loro interno una transazione su tassi di interesse e una transazione valutaria. Gli swap su tassi di interesse possono essere utilizzati a fini di copertura da, o di acquisizione di esposizione a, le oscillazioni di taluni segmenti di una curva dei rendimenti, per modificare la duration di un portafoglio o per beneficiare delle anomalie nella composizione delle curve dei rendimenti. Analogamente, altri tipi di swap possono essere utilizzati per trasformare l’esposizione a un prodotto o parametro nell’esposizione a un altro prodotto o parametro, ad esempio l’esposizione a una valuta, strumento finanziario, organismo di investimento collettivo, indice o paniere nell’esposizione a un altro di questi strumenti. 102 Swaption Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare swaption. Le swaption sono contratti nell’ambito dei quali una parte percepisce una commissione in cambio dell’accordo a stipulare uno swap a un tasso fisso predeterminato qualora si verifichi un evento contingente (normalmente, il livello dei tassi futuri in relazione a un benchmark fisso). Possono essere utilizzate a fini di copertura e di investimento o, se vendute, come fonte di reddito addizionale sotto forma di premio. Contratti a termine Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare i contratti a termine. Un contratto a termine fissa il prezzo a cui un indice o un’attività potranno essere acquistati o venduti in una data futura. Nei contratti a termine valutari (contratti di cambio a termine), i contraenti sono tenuti ad acquistare o vendere un importo specificato di una valuta a un prezzo predeterminato in cambio di un’altra valuta a una data futura specificata. Un contratto a termine su tassi di interesse fissa il tasso di interesse da corrispondere o percepire su un’obbligazione a partire da una data iniziale fissata nel futuro. Un accordo a termine sui tassi (FRA) è un contratto a termine nel quale le parti decidono che un determinato tasso di interesse si applicherà a un determinato prestito o deposito nozionali nel corso di un periodo di tempo futuro predeterminato. Un FRA è simile a un contratto di cambio a termine in cui il tasso di cambio di una data futura viene fissato in anticipo. I contratti a termine possono essere regolati in contanti tra le parti. Questi contratti non possono essere trasferiti ma possono essere “chiusi” mediante la stipula di un contratto inverso. I contratti a termine possono essere utilizzati per modificare l’esposizione valutaria dei titoli detenuti, a fini di copertura dai rischi di cambio, per incrementare l’esposizione a una valuta e per spostare l’esposizione alle fluttuazioni valutarie da una valuta a un’altra. I contratti di cambio a termine sono utilizzati specificatamente a fini di copertura in relazione alle Classi di quote con copertura valutaria di un Comparto. I FRA sono solitamente utilizzati per proteggere il prestatario dall’incremento dei tassi di interesse. L’obiettivo di un FRA è quello di garantire il tasso di interesse futuro e non esiste alcun collegamento diretto tra il FRA e il prestito sottostante. I prestatari utilizzano questi contratti per assicurarsi tassi di interesse “certi” su un portafoglio di prestiti, mentre gli investitori li utilizzano per proteggere i portafogli di attività dal calo dei tassi di interesse. Cap e Floor Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare cap e floor, ossia contratti ai sensi dei quali il venditore accetta di compensare l’acquirente se i tassi di interesse aumentano al di sopra di un tasso strike pre-concordato, a date pre-concordate nel corso della durata del contratto. In cambio, l’acquirente corrisponde al venditore un premio anticipato. Il floor è simile al cap ad eccezione che il venditore compensa l’acquirente se i tassi di interesse scendono al di sotto di un tasso strike pre-concordato a date pre-concordate nel corso della durata del contratto. Come in un cap, l’acquirente corrisponde al venditore un premio anticipato. Cap e floor possono essere utilizzati a fini di copertura rispetto alle oscillazioni dei tassi di interesse o, se venduti, come fonte di reddito addizionale sotto forma di premio. 103 Contract for difference Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare contract for difference (“CFD”). Un CFD è un accordo che prevede lo scambio della differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della posizione oggetto del contratto su diversi strumenti finanziari. La negoziazione di CFD è uno strumento speculativo efficace e comodo per negoziare azioni, indici e future. Un CFD consente di acquisire un’esposizione diretta a un mercato, un settore o un titolo senza acquistare direttamente nel mercato, nel settore o il titolo sottostanti. Lo strumento finanziario sottostante a un contratto CFD non viene consegnato all’acquirente. Un CFD sulle azioni di una società indicherà il prezzo delle azioni alla data di avvio del contratto. Il contratto è un accordo mediante il quale la parte che genera profitto alla data di chiusura percepisce un pagamento in contanti dall’altra parte, basato sulla differenza tra il prezzo iniziale dell’azione e il prezzo dell’azione alla data di chiusura del contratto. I CFD consentono di generare profitto mediante la perdita di valore del sottostante così come dall’incremento di valore senza dover effettivamente vendere alcuna attività allo scoperto. Pertanto, i CFD possono essere utilizzati a fini di copertura nonché per acquisire un’esposizione positiva al sottostante, senza che sia necessario un esborso dell’intero importo di capitale (solitamente sono dovuti solo un margine - tipicamente pari a 5-10% dell’importo del contratto - e una commissione). Derivati creditizi Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare derivati creditizi, ossia accordi che consentono a una parte (l’acquirente della protezione, od originator) di trasferire il rischio di credito di un’attività di riferimento, che tale parte potrebbe detenere o meno, a una o più altre parti (i venditori della protezione). I derivati creditizi includono credit default swap, total return swap e credit linked note. Un credit default swap è una versione più sofisticata della tradizionale garanzia finanziaria, con la differenza che un credit default swap non deve necessariamente essere limitato alla compensazione in caso di effettiva inadempienza, ma può coprire anche eventi quali declassamenti, inadempienze percepite, ecc. In un contratto di questo tipo, il venditore della protezione, in cambio di un premio o commissione anticipati o su base continuativa, accetta di compensare l’acquirente della protezione al verificarsi di un determinato evento, quale un’inadempienza, il declassamento dell’obbligato, un’inadempienza percepita, ecc. Se si verifica un evento di inadempienza, il venditore deve corrispondere all’acquirente il “ valore alla pari”, o altro importo basato su un prezzo di riferimento o di strike determinato, dell’obbligazione di riferimento in cambio della medesima. Un credit default swap copre solo il rischio di credito inerente all’attività, mentre i rischi dovuti ad altri fattori, ad esempio le oscillazioni dei tassi di interesse, restano a carico dell’originator. Un Comparto può acquistare o vendere credit default swap. Se un Comparto è acquirente e non si verifica alcun evento di inadempienza, il Comparto perderà il proprio investimento senza recuperare nulla. Al contrario, se si verifica un evento di credito, il Comparto (se acquirente) riceverà l’intero valore nozionale dell’obbligazione di riferimento. In qualità di venditore, un Comparto percepisce un tasso fisso di reddito per tutta la durata del contratto, tipicamente compresa fra sei mesi e tre anni, a condizione che non si verifichi alcun evento di inadempienza. Se si verifica un evento di inadempienza, il venditore deve corrispondere all’acquirente l’intero valore nozionale dell’obbligazione di riferimento. 104 Come suggerisce il nome, un total return swap è lo scambio tra il rendimento totale di un’attività e un rendimento predefinito contrattato. Il rendimento totale di un’attività può essere condizionato da diversi fattori, alcuni dei quali possono essere estranei all’attività in questione, ad esempio i movimenti dei tassi di interesse, le fluttuazioni dei tassi di cambio, e così via. Ciononostante, il venditore della protezione garantisce all’acquirente un rendimento predefinito e l’acquirente, a sua volta, accetta di trasmettere la totalità dei rendimenti dell’attività al venditore della protezione. In altre parole, l’acquirente della protezione scambia il rendimento totale di un’attività con un rendimento predefinito. Le credit linked note sono una forma cartolarizzata di derivati creditizi e sono considerate valori mobiliari. L’acquirente della protezione emette i titoli, mentre l’investitore che li acquista subirà un ritardo nel rimborso o dovrà rinunciare all’interesse qualora si verificasse un determinato evento creditizio, quale un’inadempienza o la bancarotta. Anche questo strumento consente di trasferire soltanto il rischio di credito e nessun altro tipo di rischio associato all’attività creditizia. I prodotti legati alle inadempienze creditizie possono essere regolati in contanti o comportare la consegna fisica di un’obbligazione dell’entità di riferimento a seguito di un’inadempienza. Tra i motivi alla base dell’utilizzo di prodotti creditizi vi sono la protezione dal rischio di deterioramento dell’affidabilità creditizia dei beneficiari del credito e, per il venditore della protezione, la possibilità di generare proventi sotto forma di premi. Se un Comparto investe in total return swap o altri SFD con caratteristiche analoghe, l’attività o l’indice sottostanti possono essere costituiti da azioni o titoli di debito, strumenti del mercato monetario o altri investimenti idonei coerenti con l’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto, riportati nell’Appendice III. Le controparti di tali transazioni sono, tipicamente, banche, società di investimento, broker-dealer, organismi di investimento collettivo o altri istituti o intermediari finanziari. Il rischio di un’inadempienza della controparte rispetto ai suoi obblighi ai sensi del total return swap e il relativo effetto sui rendimenti degli investitori sono descritti nella sezione “Fattori di rischio”, al paragrafo “Rischio di controparte”. Non è previsto che le controparti dei total return swap stipulati da un Comparto si avvalgano di alcuna discrezionalità sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di investimenti del Comparto o in merito ai sottostanti degli SFD, o che sia necessaria l’approvazione della controparte in relazione all’esecuzione di operazioni di portafoglio da parte di un Comparto. Prodotti strutturati I prodotti strutturati, solitamente, sono assimilabili dal punto di vista legale ai valori mobiliari, ma contengono caratteristiche economiche tipiche degli SFD. Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di investire in prodotti strutturati come valori mobiliari. In virtù delle caratteristiche, o elementi, tipici degli SFD, i prodotti strutturati rientrano nella procedura di gestione del rischio della Società. Questi prodotti possono essere definiti come qualsiasi strumento finanziario in cui sia incorporato almeno un elemento tipico degli SFD o derivati, a meno che il derivato integrato (elemento) non abbia alcuna influenza significativa sul profilo di rischio e sulla determinazione del prezzo dello strumento finanziario, o a meno che sia assolutamente chiaro che nessun rischio inammissibile venga associato a un Comparto mediante l’uso di tale strumento finanziario. Esempi di titoli con elementi derivati ma non considerati prodotti strutturati per i succitati motivi sono le obbligazioni callable, puttable, perpetue, di reddito, indicizzate ai rating e indicizzate all’inflazione. Questi titoli sono considerati infatti valori mobiliari standard. Molti prodotti strutturati sono quotati per la negoziazione in una borsa valori. I prodotti strutturati possono altresì essere negoziati over the counter. Questi prodotti sono 105 spesso emessi sotto forma di certificati o di note, comunemente definiti, rispettivamente, certificati e note strutturate. Esempi di prodotti strutturati sono i titoli e i certificati collegati a indici di reddito fisso, indici dei tassi di interesse o indici azionari; equity linked note ed equity linked certificate; titoli convertibili; titoli scambiabili; titoli garantiti da attività o mutui (sintetici) e credit linked note (per una spiegazione di queste ultime, vedere il paragrafo sui derivati creditizi). Tali strumenti sono generalmente emessi da banche d’investimento e società. L’esposizione di un Comparto in relazione a questi strumenti costituirà un’esposizione all’emittente degli strumenti. Tuttavia, il Comparto avrà altresì un’esposizione economica alle attività sottostanti. Poiché i titoli strutturati in relazione ai quali un Comparto investe possono contenere un elemento derivato incorporato, qualsiasi esposizione al rischio derivante dall’investimento in tali strumenti sarà adeguatamente monitorata, valutata e gestita in conformità con la procedura dichiarata di gestione del rischio. I prodotti strutturati possono essere utilizzati al fine di creare investimenti su misura all’interno di determinati scenari, per eliminare alcuni rischi indesiderati (di cambio, di credito, di tasso di interesse) o per offrire un potenziale di guadagno a fronte di un rischio di ribasso noto. Pertanto, possono essere utilizzati nell’ambito di strategie di copertura create su misura nonché a fini di investimento, in quanto offrono agli investitori l’opportunità di sfruttare a loro vantaggio le opinioni e le aspettative in merito non solo alla direzione dei tassi di interesse ma anche alla volatilità, alla gamma e alla forma della struttura delle scadenze (ossia tassi di lungo termine rispetto a tassi di breve termine), nonché in merito alle oscillazioni dei prezzi di materie prime e titoli azionari. La caratteristica principale dei certificati indicizzati e delle index linked note su indici del reddito fisso o dei tassi di interesse consiste nel fatto che le cedole e/o gli importi di rimborso dipendono dall’evolvere degli indici di reddito fisso o dei tassi di interesse. Analogamente, gli importi di rimborso degli index certificate e delle index linked notes su indici azionari dipendono dalla performance di un indice azionario. Il valore di tali certificati o titoli normalmente corrisponde all’indice, titolo azionario o paniere azionario sottostanti che, talvolta, vengono rettificati in base a un fattore di sottoscrizione e/o di tasso di cambio. I titoli convertibili e scambiabili sono titoli che contengono il diritto di convertire i titoli in azioni a un prezzo o rapporto di conversione/cambio predefiniti. Questi titoli possono essere azioni ordinarie/azioni dell’emittente (convertibili) o di un’altra società (scambiabili). Il diritto di conversione può essere detenuto dall’investitore o dall’emittente (convertibili inversi, reverse convertible). I titoli garantiti da attività e da mutui sono titoli coperti da varie tipologie di passività, queste ultime non di proprietà dell’emittente. In una struttura sintetica garantita da attività e da mutui, il rischio di credito derivante da queste passività viene sinteticamente trasferito al creditore dei titoli mediante credit linked note o credit default swap. Titoli ibridi Ferme restando le condizioni dei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare titoli ibridi, ossia titoli che riuniscono due o più strumenti finanziari, ad esempio un’azione ordinaria od obbligazione tradizionali e un’opzione o un contratto a termine. In linea generale, il capitale dovuto alla scadenza o al rimborso, o tasso di interesse di un titolo ibrido, è collegato (positivamente o negativamente) al prezzo di una valuta o indice di titoli o altro tasso di interesse o altro fattore (ciascuno definito “benchmark”). 106 Il tasso di interesse o (a differenza della maggior parte dei titoli a reddito fisso) il capitale dovuto alla scadenza di un titolo ibrido può aumentare o diminuire in funzione delle oscillazioni del valore del benchmark. I titoli ibridi riuniscono le caratteristiche più vantaggiose dei titoli di debito e dei titoli azionari, nell’intento di ridurre le passività fiscali delle società emittenti, di ridurre i costi di finanziamento e di rafforzare i rating di credito. Un Comparto può utilizzare i titoli ibridi, ad esempio, al fine di sfruttare il loro potenziale di copertura e generare reddito aggiuntivo sotto forma di rendimenti più elevati rispetto ai titoli standard. 2. Gestione efficiente del portafoglio Ogni Comparto può stipulare transazioni in SFD a fini di gestione efficiente del portafoglio (GEP) e/o di protezione dai rischi di cambio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, di volta in volta, dalla Banca Centrale. La Società può stipulare transazioni per la gestione efficiente del portafoglio relativamente alle attività di un Comparto con uno dei seguenti obiettivi: (a) ridurre il rischio (incluso il rischio di esposizione valutaria); (b) ridurre il costo (senza alcun incremento o minimo incremento del rischio); e (c) generare capitale o reddito addizionale per il Comparto a fronte di un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto e con i requisiti di diversificazione previsti dalla Nota OICVM 9 della Banca Centrale “Attività idonee e limiti di investimento” e come definito nell’Appendice I del Prospetto Informativo. In relazione alle operazioni stipulate per motivi di gestione efficiente del portafoglio, la Società cercherà di assicurare che le tecniche e gli strumenti utilizzati siano economicamente adeguati, ossia possano essere realizzati in modo efficiente dal punto di vista dei costi. Più nello specifico, la Società può acquistare warrant, opzioni e swap per acquisire esposizione a titoli quotati o indici. La Società può utilizzare future su indici per gestire l’esposizione agli indici. Informazioni dettagliate sugli indici sottostanti ai future, la frequenza di ribilanciamento di tali indici e gli effetti sui costi saranno divulgate nelle relazioni finanziarie della Società. La Società può investire in titoli denominati in valute estere e investire in contratti swap valutari a fini di gestione efficiente del portafoglio e di protezione dai rischi del tasso di cambio. La Società, tipicamente, utilizzerà questi strumenti e/o tecniche come riportato nella sezione “Politiche di investimento” del Prospetto Informativo. La Società non avrà una leva finanziaria superiore al 100% del suo patrimonio netto, fermi restando eventuali limiti inferiori indicati nei Supplementi dei singoli Comparti. I warrant vengono detenuti per acquisire esposizione a titoli sottostanti a fini di gestione efficiente del portafoglio. I contratti valutari a termine vengono utilizzati a fini di copertura dal rischio valutario derivante da posizioni detenute dalla Società che non siano denominate nella valuta di base di ciascun Comparto. La Società può, ad esempio, utilizzare contratti valutari a termine vendendo a termine una valuta estera contro la valuta di base al fine di proteggere il Comparto dal rischio di cambio insorto mediante la detenzione di attività denominate in tale valuta. Gli swap su tassi di cambio possono essere utilizzati per proteggere la Società dai rischi del tasso di cambio. Questi swap possono essere utilizzati dalla Società per proteggere le attività detenute in valute estere dal rischio di cambio. Gli swap su tassi di interesse saranno utilizzati per creare o liquidare le esposizioni ai tassi di interesse per determinati periodi a partire da diverse date future. 107 Appendice IV Termini e condizioni del servizio di intestatario I termini e le condizioni di seguito riportati si applicheranno all’accordo di intestatario stipulato fra la Banca Corrispondente e ciascuno degli investitori sottostanti della Società: 1. per quanto concerne i rapporti fra la Banca Corrispondente e gli investitori sottostanti, la titolarità delle Azioni della Società (“Azioni”) spetterà agli investitori sottostanti; 2. tutte le misure e le operazioni che la Banca Corrispondente dovrà adottare ed effettuare in relazione agli importi messi a disposizione della medesima dall’investitore sottostante al fine di consentire l’acquisto delle Azioni, o comunque relative alle Azioni, saranno adottate ed effettuate dalla Banca Corrispondente sulla base delle disposizioni preventivamente impartite dall’investitore sottostante alla medesima e dovranno considerarsi, ai fini dei rapporti fra la Banca Corrispondente e l’investitore sottostante, come misure ed operazioni dell’investitore sottostante; 3. ogni e qualsivoglia reddito o provento generato o comunque connesso alla titolarità legale della Banca Corrispondente relativamente alle Azioni che la medesima deterrà in qualità di intestatario per conto dell’investitore sottostante, maturerà, ai fini dei rapporti fra la Banca Corrispondente e l’investitore sottostante, esclusivamente a favore dell’investitore sottostante; 4. per la durata del proprio incarico di intestatario per conto dell’investitore sottostante, la Banca Corrispondente si impegna a riconoscere che la titolarità delle Azioni spetta all’investitore sottostante. La Banca Corrispondente provvederà a rilasciare all’investitore sottostante un avviso di conferma, nel quale sarà indicato quanto segue: la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione, la Data di Valutazione applicabile, il nome del Comparto e il numero di Azioni assegnate, il prezzo di emissione denominato nella relativa valuta, il costo complessivo e le commissioni applicabili, l’importo netto investito denominato nella relativa valuta, l’importo lordo versato e le modalità di pagamento; 5. sebbene la Banca Corrispondente risulterà iscritta nel Libro dei Soci come detentore registrato delle Azioni dalla stessa detenute in qualità di intestatario per conto dell’investitore sottostante, quest’ultimo non sarà penalizzato. La Banca Corrispondente provvederà ad inoltrare tempestivamente ai relativi investitori sottostanti tutte le comunicazioni inviate dal Comparto alla Banca Corrispondente in qualità di possessore registrato delle Azioni. La Banca Corrispondente eserciterà i diritti di voto connessi alle Azioni conformemente alle disposizioni preventivamente impartite dall’investitore sottostante, allo Statuto del Comparto e a tutte le leggi irlandesi applicabili; 6. la Banca Corrispondente svolgerà gratuitamente la propria attività di intestatario per conto degli investitori sottostanti. 108 ALLEGATO 1 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz Active Balanced Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Active Balanced (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B1G9Z685). Questa Classe di Azioni è stata lanciata l’11 gennaio 2007. Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti: Classe A Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi incrementali di almeno €250. Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per Comparto pari a €250. 1 2. Obiettivo di investimento Il Comparto si propone di fornire una crescita del capitale nel lungo termine, tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito e Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni. 3. Politica di investimento Ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire in misura variabile in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito e in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto in maggiore dettaglio di seguito. Il Comparto potrà investire in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito emessi o garantiti da Stati, comuni, agenzie, organismi sovranazionali e società quotati o trattati su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e prevalentemente appartenenti alla categoria investment grade (Baa3 o superiore, assegnato da Moody’s, BBB- o superiore, assegnato da Standard & Poor’s o rating equivalente ad opinione del Gestore degli Investimenti), principalmente denominati in Euro. Il Comparto non può investire una quota superiore al 30% del proprio patrimonio netto in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito non appartenenti, ad opinione del Gestore degli Investimenti, alla categoria investment grade. Il Comparto può altresì investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società che operano in misura prevalente, sono domiciliate o svolgono attività significative in Europa e quotati o trattati su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e/o da società quotate o trattate su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta, indipendentemente dal loro domicilio o dal luogo ove operano. A tal fine, con il termine Europa si intende qualsiasi paese che rientra di volta in volta nell’Indice MSCI Europe in USD, convertito in Euro, come descritto in maggiore dettaglio di seguito. È facoltà del Comparto effettuare, di volta in volta, investimenti ingenti in depositi in contanti (rimborsabili su richiesta o che prevedono un diritto di prelievo) con scadenza non superiore a 12 mesi. Tali depositi saranno intrattenuti presso istituti di credito che, ad opinione del Gestore degli Investimenti, godono di ottima reputazione. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. Utilizzo di derivati I derivati quali future, contratti a termine, opzioni, swap e contract for difference possono essere utilizzati per qualsiasi scopo di copertura o di investimento, come indicato nell’Appendice III del Prospetto Informativo, ritenuto opportuno, ad opinione del Gestore degli Investimenti, ai fini del conseguimento dell’obiettivo di investimento del Comparto e coerente con la politica di 2 investimento del Comparto. In conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale, la leva derivante dall’impiego di derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto del Comparto. Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. Benchmark La performance del Comparto viene calcolata rispetto a un benchmark composto dai due indici descritti di seguito (il “Benchmark Composito”): 50% Indice MSCI Europe in USD, convertito in Euro; 50% Indice ML EMU Direct Government, 3-5 anni. 4. Offerta Le Azioni di Classe A del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata: Classe A: 1,70% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe A. 3 Commissione di Performance: Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via posticipata. La commissione sarà calcolata come segue: 1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. 2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”). 3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”). 4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto, espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo. Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo di Performance. 5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione successivo. 6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa 4 presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta. 7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a verifica da parte della Banca Depositaria). Altre commissioni: Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. Commissioni dei fondi sottostanti: Le commissioni di gestione massime addebitabili dagli organismi sottostanti in cui il Comparto deciderà di investire ammontano al 3% dei valori patrimoniali netti complessivi degli stessi. Le commissioni di performance massime attese addebitabili dagli organismi sottostanti in cui il Comparto deciderà di investire ammontano approssimativamente al 2% dei valori patrimoniali netti complessivi degli stessi. 6. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. Oltre ai Fattori di Rischio generali di cui sopra, gli investitori sono pregati di notare che effettuare una sottoscrizione di Azioni del Comparto non è come effettuare un deposito presso una banca o un altro istituto di deposito. Il valore delle Azioni potrebbe essere influenzato dalla solvibilità dell’emittente dei titoli in cui il Comparto investe o da oscillazioni negative dei tassi di interesse e potrebbe pertanto subire variazioni in aumento e/o in diminuzione. Sebbene il Comparto si proponga di incrementare e preservare il valore del capitale, in particolari circostanze potrebbero determinarsi rendimenti negativi. 7. Profilo dell’investitore tipico Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento che si estenda almeno da medio a lungo termine. 5 ALLEGATO 2 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz Bond Return Plus Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Bond Return Plus (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B1G9Z248) e di Classe B (ISIN IE00B1G9Z354) del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate l’11 gennaio 2007. Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti: Classe A Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi incrementali di almeno €250. Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per Comparto pari a €250. 1 Classe B Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti, a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi di almeno €2.500. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di Classe B. 2. Obiettivo di investimento Il Comparto si propone di fornire rendimenti assoluti positivi nel lungo termine, tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito e Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni. 3. Politica di investimento Ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire prevalentemente su base globale e in misura variabile in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito e in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni come più oltre descritto. Si ritiene che tali titoli possano generare rendimenti positivi sotto forma di pagamenti di interessi, dividendi e di apprezzamento del capitale a lungo termine. In linea con l’obiettivo di investimento, il Comparto potrà coprire parzialmente eventuali rendimenti negativi. Il Comparto potrà investire in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito emessi o garantiti da Stati, comuni, agenzie, organismi sovranazionali e società quotati o trattati su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e prevalentemente appartenenti alla categoria investment grade (Baa3 o superiore, assegnato da Moody’s, BBB- o superiore, assegnato da Standard & Poor’s o rating equivalente ad opinione del Gestore degli Investimenti). Il Comparto non può investire una quota superiore al 30% del proprio patrimonio netto in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito non appartenenti, ad opinione del Gestore degli Investimenti, alla categoria investment grade. Il Comparto può altresì investire, su base globale, fino al 30% del patrimonio netto in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni quotate o trattate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta. È facoltà del Comparto effettuare, di volta in volta, investimenti ingenti in depositi in contanti (rimborsabili su richiesta o che prevedono un diritto di prelievo) con scadenza non superiore a 12 mesi. Tali depositi saranno intrattenuti presso istituti di credito che, ad opinione del Gestore degli Investimenti, godono di ottima reputazione. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. 2 Utilizzo di derivati I derivati quali future, contratti a termine, opzioni, swap e contract for difference possono essere utilizzati per qualsiasi scopo di copertura o di investimento, come indicato nell’Appendice III del Prospetto Informativo, ritenuto opportuno, ad opinione del Gestore degli Investimenti, ai fini del conseguimento dell’obiettivo di investimento del Comparto e coerente con la politica di investimento del Comparto. In conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale, la leva derivante dall’impiego di derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto del Comparto. Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. 4. Offerta Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata: Classe A: 1,40% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe A. Classe B: 0,40% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe B. 3 Commissione di Performance: Il Gestore degli Investimenti ha diritto a una commissione di performance in relazione alle Azioni di Classe A pari al 7,5% dell’aumento giornaliero del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Classe A, calcolato come segue: 1. Con l’espressione Water Mark si intende il valore massimo raggiunto dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Classe A prima di ciascun Giorno di Negoziazione. Il Water Mark iniziale sarà pari al prezzo di offerta iniziale per Azione di Classe A. 2. In ciascun Giorno di Negoziazione, il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A sarà raffrontato al Water Mark, al fine di determinare l’eventuale applicabilità di una commissione di performance. 3. Qualora il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in un qualsiasi Giorno di Negoziazione superi il Water Mark, sarà applicata una Commissione di Performance. 4. L’importo della commissione di performance dovuta sarà calcolato come differenza aritmetica fra il Water Mark e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nel Giorno di Negoziazione moltiplicata per 7,5% per il numero di Azioni di Classe A in emissione in tale Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione successivo. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in vigore nel Giorno di Negoziazione in relazione al quale è stata calcolata la Commissione di Performance come più sopra descritto corrisponderà al nuovo Water Mark. 5. Qualora il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in un qualsiasi Giorno di Negoziazione risulti inferiore al Water Mark, non sarà applicata alcuna Commissione di Performance per tale Giorno di Negoziazione. 6. Le Commissioni di Performance giornaliere calcolate come descritto al precedente punto 3) saranno corrisposte al Gestore degli Investimenti mensilmente in via posticipata. 7. A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. 8. La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a verifica da parte della Banca Depositaria). Altre commissioni: Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. 4 Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. 6. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. Oltre ai Fattori di Rischio generali di cui sopra, gli investitori sono pregati di notare che effettuare una sottoscrizione di Azioni del Comparto non è come effettuare un deposito presso una banca o un altro istituto di deposito. Il valore delle Azioni potrebbe essere influenzato dalla solvibilità dell’emittente dei titoli in cui il Comparto investe o da oscillazioni negative dei tassi di interesse e potrebbe pertanto subire variazioni in aumento e/o in diminuzione. Inoltre, il riferimento al termine “Rendimento” contenuto nella denominazione del Comparto non deve intendersi come garanzia di rendimento assoluto. Sebbene il Comparto si proponga di incrementare e preservare il valore del capitale, in particolari circostanze potrebbero determinarsi rendimenti negativi. 7. Profilo dell’investitore tipico Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento che si estenda almeno da medio a lungo termine. 5 ALLEGATO 3 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz Emerging Markets Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Emerging Markets (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B05BL937) e di Classe B (ISIN IE00B05BLB54) del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate il 7 marzo 2005. Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti: Classe A Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi incrementali di almeno €250. Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per Comparto pari a €250. 1 Classe B Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti, a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi di almeno €2.500. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di Classe B. 2. Obiettivo di investimento Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine. 3. Politica di investimento Ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire principalmente in azioni e strumenti collegati alle azioni (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni convertibili e warrant azionari) e titoli di debito e strumenti collegati ai titoli di debito [inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni societarie convertibili e non convertibili, obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile sia di categoria investment grade (con rating Baa3 o superiore, assegnato da Moody’s, o BBB- o superiore, assegnato da Standard & Poor’s) sia di categoria inferiore, obbligazioni zero coupon e obbligazioni a sconto, obbligazioni senza garanzia, certificati di deposito, accettazioni bancarie, valori cambiari, carte commerciali e buoni del tesoro)] dei paesi dell’America centrale e meridionale, dell’Africa, dell’Est europeo e dell’Asia (inclusa l’area asiatica del Pacifico). Il Comparto può altresì investire in ADR e GDR rappresentativi di azioni e strumenti collegati alle azioni e titoli di debito quotati o trattati sulle Borse Valori Riconosciute dei paesi dell’America centrale e meridionale, dell’Africa, dell’Est europeo e dell’Asia (inclusa l’area asiatica del Pacifico). Il Comparto può altresì investire in azioni, strumenti collegati alle azioni, titoli di debito, ADR e GDR rappresentativi di azioni e strumenti collegati alle azioni e titoli di debito di società quotate o trattate sulle Borse Valori Riconosciute, a condizione che le società abbiano un’esposizione economica significativa verso l’America centrale e meridionale, l’Africa, l’Est europeo e l’Asia (inclusa l’area asiatica del Pacifico). Il Comparto investirà in titoli di debito appartenenti alla categoria below investment grade. Gli investimenti in Russia saranno limitati ai titoli azionari quotati sui Livelli 1 e 2 dell’RTS. Secondo le previsioni del Gestore degli Investimenti, l’investimento complessivo nei titoli russi non dovrebbe superare il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. 2 Utilizzo di derivati Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale). Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. Benchmark La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark: 100% Indice MSCI Emerging Markets in USD, convertito in Euro. 4. Offerta Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Sub-Gestore degli Investimenti Con effetto dal 1° agosto 2014, il Gestore degli Investimenti ha nominato Allianz Global Investors U.S. LLC (il “Sub-Gestore degli Investimenti”) quale sub-gestore degli investimenti del Comparto, in base ad un accordo datato 1° agosto 2014. Il Sub-Gestore degli Investimenti è stato nominato per agire discrezionalmente. 6. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: 3 Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata: Classe A: 2,3% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe A. Classe B: 1,4% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe B. Commissione di Performance: Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via posticipata. La commissione sarà calcolata come segue: 1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. 2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”). 3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”). 4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto, espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo. 4 Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo di Performance. 5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione successivo. 6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta. 7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a verifica da parte della Banca Depositaria). Il Sub-Gestore degli Investimenti: Il Gestore degli Investimenti pagherà le commissioni (oltre all’IVA, se applicabile) del SubGestore degli Investimenti nominato per il Comparto, detraendole dalle commissioni a lui spettanti. Il Sub-Gestore degli Investimenti non ha diritto a ricevere alcuna commissione, o essere rimborsato per eventuali spese correnti, utilizzando gli attivi del Comparto. Altre commissioni: Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli 5 investitori. 7. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. 8. Contratti aggiuntivi rilevanti Accordo di sub-gestione degli investimenti datato 1° agosto 2014 fra il Gestore degli Investimenti e il Sub-Gestore degli Investimenti. 9. Profilo dell’investitore tipico Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento che si estenda almeno al lungo termine. 6 ALLEGATO 4 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz Euro Liquidity Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Euro Liquidity (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Central Bank of Ireland in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B05BKG35) e di Classe B (ISIN IE00B05BKH42) del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate il 7 marzo 2005. Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti: Classe A Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi incrementali di almeno €250. Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per Comparto pari a €250. 1 Classe B Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €25.000. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi incrementali di almeno €2.500. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di Classe B. 2. Obiettivo di investimento L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di fornire agli investitori dei rendimenti superiori rispetto al rendimento medio di fondi di liquidità di natura analoga. 3. Politica di investimento Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire principalmente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e titoli a breve termine o a tasso variabile (escluse le obbligazioni convertibili) denominati in Euro con un rating Baa3 o superiore, assegnato da Moody’s, o BBB- o superiore, assegnato da Standard & Poor’s, emessi o garantiti da Stati, comuni, agenzie, organismi sovranazionali e società, quotati o trattati su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta, principalmente in quelle operanti nell’area dell’euro. I titoli non emessi o garantiti da Stati non dovranno superare il 30% del patrimonio netto del Comparto. La duration del portafoglio in generale non supererà i sei mesi. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. Utilizzo di derivati Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale). Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel 2 derivato (l’“Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. Benchmark La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark: 100% Indice ML Euro Government Bill. 4. Offerta Le Azioni di Classe A e B del Comparto saranno emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata: Classe A: 0,6% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe A. Classe B: 0,2% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe B. Altre commissioni: Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. 3 Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. 6. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. 7. Profilo dell’investitore tipico Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento che si estenda almeno da medio a lungo termine. 4 ALLEGATO 5 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz Europe Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Europe (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B1G9YY97) e di Classe B (ISIN IE00B1G9YZ05) del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate l’11 gennaio 2007. Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti: Classe A Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi incrementali di almeno €250. Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per Comparto pari a €250. 1 Classe B Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti, a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi di almeno €2.500. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di Classe B. 2. Obiettivo di investimento Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine. 3. Politica di investimento Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di seguito. Si ritiene che tali titoli azionari possano generare una crescita del capitale a lungo termine, sotto forma di apprezzamento del capitale. Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società che siano domiciliate o abbiano attività considerevoli in Europa e quotate o negoziate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e/o da società quotate o negoziate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta in Europa indipendentemente dal loro domicilio e dall’ubicazione delle loro attività. A tal fine, con il termine “Europa” si intende qualsiasi paese che rientra di volta in volta nell’Indice MSCI Europe in USD, convertito in Euro, come descritto in maggiore dettaglio di seguito. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. Utilizzo di derivati Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale). 2 Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. Benchmark La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark: 100% Indice MSCI Europe in USD, convertito in Euro. 4. Offerta Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata: Classe A: 2,00% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe A. Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe B. 3 Commissione di Performance: Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via posticipata. La commissione sarà calcolata come segue: 1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. 2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”). 3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”). 4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto, espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo. Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo di Performance. 5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione successivo. 4 6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta. 7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a verifica da parte della Banca Depositaria). Altre commissioni: Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. 6. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. 7. Profilo dell’investitore tipico Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento che si estenda almeno da medio a lungo termine. 5 ALLEGATO 6 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz High Dividend Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz High Dividend (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B05BLK46) e di Classe B (ISIN IE00B05BLL52) del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate il 7 marzo 2005. Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti: Classe A Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi incrementali di almeno €250. Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per Comparto pari a €250. 1 Classe B Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti, a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi di almeno €2.500. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di Classe B. 2. Obiettivo di investimento L’obiettivo di investimento del Comparto è offrire agli investitori reddito e apprezzamento del capitale mediante l’investimento in un portafoglio diversificato di Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni con un rapporto dividendo/prezzo previsto superiore alla media di mercato. 3. Politica di investimento Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di seguito. Si ritiene che tali titoli offrano reddito e crescita del capitale nel lungo termine sotto forma di dividendi e apprezzamento del capitale. Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società che siano domiciliate o abbiano attività considerevoli in Europa e quotate o negoziate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta, e/o da società quotate o negoziate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta in Europa indipendentemente dal loro domicilio e dall’ubicazione delle loro attività. Saranno preferite le Azioni e gli Strumenti Collegati alle Azioni caratterizzati da un rapporto dividendo/prezzo previsto superiore alla media di mercato, tale che il livello dei dividendi corrisposti rispetto al prezzo dell’azione sia più elevato di quanto normalmente previsto nei mercati di emissione dei titoli in questione. Il Comparto può inoltre investire a livello globale, di volta in volta, in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni quotati o negoziati su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta che abbiano un rapporto dividendo/prezzo superiore alla media di mercato, a condizione che il Comparto non investa più del 10% del patrimonio netto nei mercati emergenti. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. 2 Utilizzo di derivati Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale). Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. Benchmark La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark: 100% Indice MSCI Europe Total Return in USD, convertito in Euro. 4. Offerta Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata; 3 Classe A: 2,00% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe A. Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe B. Commissione di Performance: Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via posticipata. La commissione sarà calcolata come segue: 1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. 2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”). 3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”). 4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto, espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo. Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo di Performance. 4 5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione successivo. 6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta. 7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a verifica da parte della Banca Depositaria). Altre commissioni: Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. 6. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. 7. Profilo dell’investitore tipico Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento che si estenda almeno da medio a lungo termine. 5 ALLEGATO 7 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz Pacific Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Pacific (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe B (ISIN IE00B1G9Z800) del Comparto. La Classe di Azioni è stata lanciata il 15 dicembre 2006. A discrezione degli Amministratori, la sottoscrizione minima iniziale per le Azioni di Classe B è pari a €1.000.000o, che può essere suddivisa tra uno o più Comparti, con una sottoscrizione minima iniziale in ciascun Comparto pari a €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere fatte con incrementi pari ad almeno €2.500. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile. 2. Obiettivo di investimento Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine. 1 3. Politica di investimento Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di seguito. Si ritiene che tali titoli azionari possano generare una crescita del capitale a lungo termine, sotto forma di apprezzamento del capitale. Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società residenti o che svolgono una parte significativa delle proprie attività nell’area del Pacifico e quotate o trattate su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e/o da società quotate o trattate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta nell’area del Pacifico, indipendentemente dalla loro residenza o dalla loro attività. A tal fine, con l’espressione “regione del Pacifico” si intende qualsiasi paese che rientra di volta in volta nell’Indice MSCI Pacific in USD, convertito in Euro, come descritto in maggiore dettaglio di seguito. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. Utilizzo di derivati Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale). Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. Benchmark La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark: 100% Indice MSCI Pacific in USD, convertito in Euro. 2 4. Offerta Le Azioni di Classe B del Comparto saranno emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata; Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe B. Altre commissioni: Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. 6. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. 7. Profilo dell’investitore tipico La Classe di Azioni del Comparto dovrebbe essere detenuta su un orizzonte di investimento che si estenda almeno al lungo termine. 3 ALLEGATO 8 DATATO 1° agosto 2014 al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Allianz USA Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz USA (il “Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS (la “Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità. Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”. 1. Classi Sono disponibili Azioni di Classe B (ISIN IE00B1G9Z917) del Comparto. La Classe di Azioni è stata lanciata il 15 dicembre 2006. A discrezione degli Amministratori, la sottoscrizione minima iniziale per le Azioni di Classe B è pari a 1.000.000 di Euro, che può essere suddivisa tra uno o più Comparti, con una sottoscrizione minima iniziale in ciascun Comparto pari a €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere fatte con incrementi pari ad almeno €2.500. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile. 2. Obiettivo di investimento Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine. 3. Politica di investimento Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di 1 seguito. Si ritiene che tali titoli azionari possano generare una crescita del capitale a lungo termine, sotto forma di apprezzamento del capitale. Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società residenti o che svolgono una parte significativa delle proprie attività negli Stati Uniti d’America o in Canada e quotate o trattate su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e/o da società quotate o trattate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta negli Stati Uniti d’America o in Canada, indipendentemente dalla loro residenza o dalla loro attività. Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto. Utilizzo di derivati Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale). Al fine di misurare l’esposizione della posizione e l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio applicabile alla Società. Benchmark La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark: 100% Indice MSCI North America in USD, convertito in Euro. 4. Offerta Le Azioni di Classe B del Comparto saranno emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà 2 essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”. 5. Commissioni e spese Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti: Commissioni di Gestione e di Distribuzione: Commissione annuale: Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni (al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in via posticipata: Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Azioni di Classe B. Commissioni del Distributore: Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale / Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo. Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli investitori. 6. Fattori di rischio Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del Prospetto Informativo intitolata “La Società”. 7. Profilo dell’investitore tipico La Classe di Azioni del Comparto dovrebbe essere detenuta su un orizzonte di investimento che si estenda almeno al lungo termine. 3