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Prospetto informativo datato 1 agosto 2014
Allianz Global Investors
Selection Funds PLC
Società di investimento a capitale variabile di tipo aperto a ombrello a
responsabilità separata tra i Comparti, costituita come società a responsabilità
limitata di diritto irlandese ai sensi dei Companies Act dal 1963 al 2012,
registrata con il numero 392230 e costituita ed operante come società di
investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del Regolamento delle
Comunità europee del 2011 sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori
Mobiliari) (Legge delegata n. 352 del 2011), e successive modificazioni.
Promotore
Allianz Global Investors Europe GmbH
1
Per eventuali chiarimenti in merito al contenuto del presente Prospetto Informativo, ai rischi
connessi all’investimento nella Società o all’opportunità o meno per l’investitore di investire
nella Società, si consiglia di rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca,
consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. La quotazione
delle azioni della Società è soggetta a variazioni in aumento e in diminuzione.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono riportati nella sezione intitolata “Gestione e
Amministrazione” del presente Prospetto Informativo, accettano la responsabilità delle informazioni ivi
contenute. Per quanto a conoscenza e sulla base delle opinioni degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni sforzo necessario al fine di accertarsi che le informazioni in proprio possesso siano
veritiere), le informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo corrispondono ai fatti e non
omettono alcun elemento che possa in qualche modo influire sulla loro rilevanza. Gli Amministratori si
assumono le relative responsabilità.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il presente Prospetto Informativo deve essere letto unitamente alla Sezione intitolata “Definizioni”.
Il Prospetto Informativo
Il presente Prospetto Informativo fornisce una descrizione di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), società di investimento a capitale variabile di tipo aperto e
con responsabilità separata tra i Comparti di diritto irlandese, autorizzata dalla Central Bank of Ireland
ad operare come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM. La Società presenta una struttura a
ombrello e può comprendere diversi portafogli di attivi. Il capitale sociale della Società può essere
suddiviso in differenti classi di azioni (i “Comparti”), ciascuna delle quali rappresenta un portafoglio
separato di attivi; i Comparti possono essere a loro volta suddivisi per rispecchiare diverse
caratteristiche attribuibili a diverse tipologie di azioni (le “Classi”).
Il presente Prospetto Informativo può essere pubblicato soltanto unitamente ad uno o più Allegati,
ciascuno contenente informazioni relative ad un singolo Comparto. I dettagli relativi alle singole Classi
saranno forniti nell’Allegato del relativo Comparto oppure in Allegati separati per ciascuna Classe.
Ciascun Allegato costituirà parte integrante del presente Prospetto Informativo e dovrà essere letto
unitamente allo stesso. In caso di divergenza fra il presente Prospetto Informativo e un qualsiasi
Allegato, prevarrà l’Allegato.
Le ultime relazioni annuale e semestrale pubblicate della Società saranno fornite ai sottoscrittori
gratuitamente su richiesta e saranno rese disponibili al pubblico secondo le modalità di seguito
descritte nella sezione intitolata “Relazioni e Bilanci”.
Autorizzazione della Central Bank of Ireland
La Società è autorizzata e sottoposta al controllo della Central Bank of Ireland (la “Banca Centrale”).
L’autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale non costituirà alcuna garanzia
sull’andamento della Società; la Banca Centrale non dovrà considerarsi responsabile dei
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risultati positivi o negativi conseguiti dalla Società. L’autorizzazione della Società non
costituisce un avallo o garanzia sulla stessa da parte della Banca Centrale; quest’ultima non
dovrà ritenersi responsabile per i contenuti del presente Prospetto Informativo.
Restrizioni alla distribuzione e alla vendita di Azioni
In alcune giurisdizioni, la distribuzione del presente Prospetto Informativo e l’offerta di Azioni potranno
essere soggette a restrizioni. Il presente Prospetto Informativo non costituisce alcuna offerta o
sollecitazione nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non è autorizzata o la persona che
riceve l’offerta o la sollecitazione non è legittimamente autorizzata a farlo. Chiunque sia in possesso
del presente Prospetto Informativo e chiunque intenda presentare una richiesta di sottoscrizione
relativamente alle Azioni è tenuto ad informarsi e ad osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili
nei paesi di appartenenza o in cui egli abbia stabilito la propria dimora, residenza abituale o domicilio.
È facoltà degli Amministratori limitare il possesso di Azioni da parte di persone fisiche o giuridiche
qualora tale possesso costituisca una violazione di qualsivoglia requisito di legge o normativo o possa
influire sulla posizione fiscale della Società. Eventuali restrizioni applicabili ad un particolare Comparto
o Classe saranno specificate nell’Allegato relativo a tale Comparto o Classe. Chiunque detenga le
Azioni in violazione delle restrizioni precedentemente descritte, ovvero, in virtù del possesso delle
Azioni, violi le leggi e i regolamenti di qualsivoglia giurisdizione competente, ovvero detenga una
partecipazione la quale, ad opinione degli Amministratori, possa determinare per la Società, o
qualsivoglia Azionista o qualsivoglia Comparto eventuali passività o imposte, o svantaggi di natura
pecuniaria che altrimenti non sarebbero insorti, ovvero nei casi in cui, ad opinione degli
Amministratori, possa insorgere un pregiudizio per l’interesse degli Azionisti, sarà tenuto a risarcire la
Società, gli Amministratori, il Distributore Globale, il Gestore degli Investimenti, la Banca Depositaria,
l’Agente Amministrativo e gli Azionisti per eventuali perdite subite dalla stessa o dagli stessi a seguito
dell’acquisto o del possesso da parte di tale persona o persone delle Azioni della Società.
In base a quanto previsto dallo Statuto della Società, gli Amministratori hanno il potere di rimborsare
e/o annullare obbligatoriamente eventuali Azioni possedute o detenute in qualità di beneficiario in
violazione delle restrizioni imposte dagli stessi come descritto nel presente Prospetto Informativo.
Stati Uniti d’America
Né la Società né i Comparti sono stati o saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello
Investment Company Act del 1940 e successive modifiche. Le Azioni non sono state e non saranno
registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche (il
"Securities Act") o ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi stato degli Stati Uniti. Le Azioni
messe a disposizione in base a questa offerta non possono essere direttamente o indirettamente
offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a favore di alcuna Persona statunitense secondo la definizione
di cui alla Rule 902 del Regolamento S ai sensi del Securities Act. Ai sottoscrittori potrebbe essere
chiesto di dichiarare di non essere una Persona statunitense e di non presentare domanda di Azioni
per conto di alcuna Persona statunitense, né di acquisire Azioni con l'intento di venderle a una
Persona statunitense. Nel caso in cui un Azionista diventi una Persona statunitense, potrebbe essere
soggetto all'obbligo di ritenuta d'imposta e di informativa fiscale statunitensi.
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Ai richiedenti sarà chiesto di certificare se essi siano Non Residenti in Irlanda o Residenti in Irlanda e
potrà essere loro chiesto di certificare che essi siano o meno Persone statunitensi.
Commissione di rimborso
È facoltà degli Amministratori applicare una commissione di rimborso non superiore al 3% del
Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di rimborso. Per ulteriori dettagli relativi alle
commissioni di rimborso applicate ad uno o più Comparti si rimanda al relativo Allegato.
L’eventuale differenza determinatasi in un qualsiasi momento fra il prezzo di vendita (al quale
potrebbe aggiungersi un onere o una commissione di vendita) e il prezzo di rimborso delle
Azioni (dal quale potrebbe essere detratta una commissione di rimborso) indica che un
investimento dovrebbe essere valutato come investimento di medio/lungo periodo.
Affidamento sul presente Prospetto Informativo
Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto Informativo e negli Allegati si basano sulle leggi e
sulle prassi in vigore nella Repubblica d’Irlanda alla data del Prospetto Informativo o dell’Allegato, a
seconda dei casi, le quali sono soggette a modifiche. La distribuzione del presente Prospetto
Informativo, l’offerta, l’emissione o la vendita di Azioni della Società non potranno in alcun caso
considerarsi come un’attestazione che le attività della Società non hanno subito alcuna modifica dalla
data del presente documento. Il presente Prospetto Informativo sarà aggiornato dalla Società al fine di
tenere conto di eventuali variazioni significative di volta in volta intervenute; tali modifiche dovranno
essere notificate anticipatamente alla Banca Centrale. Eventuali informazioni o dichiarazioni non
contenute nel presente documento ovvero fornite o rilasciate da qualsivoglia intermediario, agente di
vendita o altro soggetto dovranno considerarsi come non autorizzate e pertanto non affidabili.
I contenuti del presente Prospetto Informativo non dovranno essere considerati dagli investitori come
consigli relativi a questioni di natura legale, fiscale o legata agli investimenti o di altro tipo. Si consiglia
agli investitori di consultare il proprio agente di borsa, commercialista, consulente legale, consulente
finanziario indipendente o altro consulente professionale.
Fattori di rischio
Prima di effettuare investimenti nella Società, gli investitori sono pregati di leggere e tenere conto della
sezione intitolata “Fattori di rischio”.
Traduzioni
Il presente Prospetto Informativo e gli eventuali Allegati potranno essere tradotti in altre lingue. In tal
caso, la traduzione conterrà esclusivamente le medesime informazioni ed avrà il medesimo significato
del Prospetto Informativo e degli Allegati in lingua inglese. In caso di divergenza fra la versione in
lingua inglese del Prospetto Informativo o degli Allegati e la traduzione in un’altra lingua di tali
documenti, prevarrà la versione inglese, fatta eccezione per i casi in cui (e limitatamente ad essi) le
leggi in vigore in qualsivoglia giurisdizione in cui le Azioni vengono offerte per la vendita prevedano
che in un’azione legale basata sulle informazioni contenute in un prospetto informativo redatto in una
lingua diversa dall’inglese, prevalga la lingua del Prospetto Informativo o dell’Allegato su cui si basa
tale azione legale.
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INFORMAZIONI DI CONTATTO
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Amministratori
Segretario
Sede Legale
Philip Clarke
Philip Clarke
Elm Park
Pierangelo Buffa
2 St. Catherine’s Road
Merrion Road
Jim Cleary
Glenageary
Dublino 4
John Finnegan
County Dublin
Irlanda
Michael Hartmann
Irlanda
Markus Nilles
Gestori degli Investimenti
Sub-Gestore degli Investimenti /
Distributore Globale
Consulente (Allianz Emerging
Markets)
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors U.S. LLC
Allianz Global Investors
Europe GmbH
600 West Broadway
Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
31st Floor San Diego
Bockenheimer Landstraβe 42-44
D-60323 Francoforte sul Meno
CA 92101
D-60323 Francoforte sul Meno
USA
Allianz Global Investors
Europe GmbH, France Branch
3, Boulevard des Italiens
75113 Paris Cedex 02
Banca Depositaria
Agente Amministrativo
Società di Revisione
RBC Investor Services
RBC Investor Services
KPMG Chartered Accountants
Bank S.A., Filiale di Dublino
Ireland Limited
1 Harbourmaster Place
George’s Quay House
George’s Quay House
IFSC
43 Townsend Street
43 Townsend Street
Dublino 1
Dublino 2
Dublino 2
Irlanda
Irlanda
Irlanda
Consulenti Legali e Fiscali
Banca Corrispondente
Dillon Eustace Solicitors
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
33 Sir John Rogerson’s Quay
Piazzale Lodi, 3
Dublino 2
20137 Milano
Irlanda
Italia
5
INDICE
PAGINA
SEZIONE
1. LA SOCIETÀ .................................................................................................................................... 15
Informazioni generali ............................................................................................................... 15
Obiettivo e politiche di investimento ........................................................................................ 15
Restrizioni agli investimenti ..................................................................................................... 16
Ricorso al credito..................................................................................................................... 17
Variazioni alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al credito ............................................. 17
Strumenti Finanziari Derivati ................................................................................................... 17
Classi con copertura ............................................................................................................... 19
Politica dei dividendi ................................................................................................................ 20
Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione ........................................................ 20
Fattori di rischio ....................................................................................................................... 20
2. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ................................................................................................. 34
Amministratori ......................................................................................................................... 34
Gestore degli Investimenti ....................................................................................................... 35
Agente Amministrativo ............................................................................................................ 36
Banca Depositaria ................................................................................................................... 36
Distributori ............................................................................................................................... 37
Agenti per i Pagamenti/Rappresentanti/Banche Corrispondenti ............................................. 38
Conflitti d’interesse .................................................................................................................. 38
Soft commission ...................................................................................................................... 39
Retrocessioni di commissioni e loro attribuzione .................................................................... 39
3. COMMISSIONI E SPESE ................................................................................................................ 40
Spese di costituzione .............................................................................................................. 40
Commissioni e spese di carattere operativo ........................................................................... 40
Spese e commissioni di gestione ............................................................................................ 41
Commissioni della Banca Depositaria ..................................................................................... 41
Commissioni dei Gestori degli Investimenti e del Distributore Globale ................................... 42
Commissioni di Banca Corrispondente ................................................................................... 42
Commissioni del Distributore .................................................................................................. 42
Commissione di rimborso ....................................................................................................... 42
Commissione di conversione .................................................................................................. 43
Compensi agli Amministratori ................................................................................................. 43
Ripartizione delle spese e delle commissioni .......................................................................... 43
Aumento delle commissioni .................................................................................................... 43
4. LE AZIONI ........................................................................................................................................ 44
Informazioni generali ............................................................................................................... 44
Pratiche abusive e Market timing ............................................................................................ 45
Richiesta di sottoscrizione di Azioni ........................................................................................ 45
Controlli sull’identità e il riciclaggio di denaro .......................................................................... 47
Conferma della proprietà ......................................................................................................... 48
Rimborso di Azioni .................................................................................................................. 48
Conversione di Azioni .............................................................................................................. 51
Valore Patrimoniale Netto e valutazione degli attivi ................................................................ 52
Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione ........................................................ 57
Sospensione della valutazione degli attivi ............................................................................... 57
Dividendi e distribuzioni ........................................................................................................... 58
Regime fiscale relativo al verificarsi di determinati eventi ....................................................... 58
5. REGIME FISCALE ........................................................................................................................... 59
6. INFORMAZIONI GENERALI ............................................................................................................ 69
1.
Costituzione, sede legale e capitale sociale ................................................................... 69
2.
Modifica dei diritti azionari e dei diritti di prelazione ........................................................ 69
3.
Diritti di voto .................................................................................................................... 70
4.
Assemblee ...................................................................................................................... 71
5.
Relazioni e bilanci ........................................................................................................... 71
6.
Comunicazioni e Avvisi agli Azionisti .............................................................................. 72
7.
Trasferimento di Azioni ................................................................................................... 72
6
8.
Amministratori................................................................................................................. 73
9.
Interesse degli Amministratori ........................................................................................ 75
10. Liquidazione della Società .............................................................................................. 75
11. Indennizzi e assicurazione .............................................................................................. 77
12. Informazioni generali ...................................................................................................... 78
13. Principali contratti ........................................................................................................... 78
14. Documenti disponibili per la consultazione ..................................................................... 81
15. Avviso agli investitori italiani ........................................................................................... 81
Appendice I .......................................................................................................................................... 82
Appendice II ......................................................................................................................................... 88
Appendice III ........................................................................................................................................ 92
Appendice IV ...................................................................................................................................... 108
ALLEGATI
Nota: Il presente documento è una traduzione dal testo originale inglese, che si prega di consultare in
caso di incongruenze.
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DEFINIZIONI
Ai fini del presente Prospetto Informativo, i termini e le espressioni di seguito riportati assumeranno il
significato loro attribuito di seguito.
Tutti i riferimenti ad un’ora specifica devono intendersi come riferimenti all’ora irlandese.
“Accordo di Amministrazione”
si intende l’Accordo di Amministrazione stipulato fra la Società e
l’Agente Amministrativo in data 30 novembre 2004 e successive
modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta.
“Accordo di Banca
Corrispondente”
si intende l’Accordo di Banca Corrispondente stipulato fra la Società,
la Banca Depositaria, l’Agente Amministrativo e la Banca
Corrispondente in data 30 novembre 2004, e successive
modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta.
“Accordo di Banca Depositaria” si intende l’Accordo di Banca Depositaria stipulato fra la Società e la
Banca Depositaria in data 30 novembre 2004, e successive
modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta.
“Accordo di Distribuzione
Globale”
si intende l’Accordo di Distribuzione stipulato in data 30 novembre
2004 fra la Società e il Distributore Globale, sostituito da un accordo
datato 7 maggio 2013 e successive modificazioni, sostituzioni o
integrazioni apportate di volta in volta.
“Accordo di Gestione
degli Investimenti”
si intende (i) l’accordo di gestione degli investimenti stipulato fra la
Società e Allianz Global Investors Europe GmbH in data 30 novembre
2004, sostituito in data 7 maggio 2013 e successive modificazioni,
sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta o (ii) l’accordo di
gestione degli investimenti inizialmente stipulato fra la Società e
Allianz Global Investors France SA in data 1° luglio 2013, sostituito
con un accordo di novazione stipulato tra la Società e Allianz Global
Investors Europe GmbH, Filiale francese, e Allianz Global Investors
France SA in data 21 luglio 2014, e successive modificazioni,
sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, a seconda dei
casi.
“AEE”
si intende l’Area Economica Europea.
“Agente Amministrativo”
si intende RBC Investor Services Ireland Limited.
“Allegato”
si intende un allegato al presente Prospetto Informativo che specifichi
alcune informazioni relative ad un Comparto e/o ad una o più Classi.
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“Amministratori”
si intendono gli amministratori della Società, ovvero qualsivoglia
comitato o delegazione dello stesso debitamente autorizzato.
“Azione”
si intende un’azione di partecipazione, ovvero, fatto salvo quanto
diversamente previsto dal presente Prospetto Informativo, la frazione
di un’azione di partecipazione al capitale della Società.
“Azioni e Strumenti Collegati
alle Azioni”
si intendono le azioni e gli strumenti collegati alle azioni tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, warrant, obbligazioni convertibili,
diritti emessi da una società per consentire ai relativi detentori di
sottoscrivere titoli aggiuntivi emessi da tale società, ADR e GDR.
“Azionista”
si intende un soggetto registrato come detentore di Azioni nel Libro dei
Soci al momento tenuto dalla Società o per conto della stessa.
“Banca Centrale”
si intende la Central Bank of Ireland o qualsiasi altra entità
subentrante alla stessa.
“Banca Corrispondente”
si intende Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
“Banca Depositaria”
si intende RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino.
“Borsa Valori Riconosciuta”
si intendono le borse valori o i mercati indicati nell’Appendice II.
“Classe”
si intende una particolare tipologia di Azioni di un Comparto.
“Comparto”
si intende un comparto della Società che rappresenti la costituzione da
parte degli Amministratori di una particolare classe di Azioni come
comparto, i cui proventi di emissione vengono riuniti separatamente e
investiti conformemente agli obiettivi e alle politiche di investimento
applicabili ad esso e stabiliti di volta in volta dagli Amministratori previa
approvazione della Banca Centrale.
“Data Contabile”
si intende il 31 dicembre di ogni anno ovvero qualsivoglia altra data
eventualmente stabilita di volta in volta dagli Amministratori.
“Distributore”
si intendono uno o più distributori o qualsivoglia successore(i) degli
stessi, nominato(i) dal Distributore Globale ad agire in qualità di
distributore relativamente ad uno o più Comparti in conformità ai
requisiti fissati dalla Banca Centrale.
“Distributore Globale”
si intende Allianz Global Investors Europe GmbH.
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“Documento contenente le
Informazioni
Chiave per gli Investitori”
si intende il documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori emesso con riferimento a una Classe di Azioni di un
Comparto;
“Dollaro USA”, “USD” o “US$” si intende il Dollaro Statunitense, la moneta legale attualmente in corso di
validità negli Stati Uniti d’America.
“Euro” o “€”
si intende la moneta legale degli stati membri dell’Unione europea che
hanno adottato la moneta unica conformemente al Trattato di Roma
del 25 marzo 1957 (e successive modificazioni apportate con il
Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992).
“FATCA”
si intendono le disposizioni della legge “Foreign Account Tax
Compliance Act” adottate nel quadro della legge “Hiring Incentives to
Restore Employment Act”;
“GEP”
si intende Gestione Efficiente del Portafoglio.
“Gestore degli Investimenti”
si intende (i) Allianz Global Investors Europe GmbH; e (ii) Allianz
Global Investors Europe GmbH, Filiale francese, (a seconda dei casi)
e qualunque altro gestore degli investimenti nominato dalla Società ad
agire in veste di gestore degli investimenti di uno o più Comparti o
porzioni di attivi degli stessi conformemente ai requisiti fissati dalla
Banca Centrale.
“Giorno di Negoziazione”
si intende ciascun Giorno Lavorativo o qualunque altro giorno o giorni
eventualmente stabiliti dagli Amministratori e notificati anticipatamente
agli Azionisti, a condizione che siano presenti almeno due Giorni di
Negoziazione in ciascun mese.
“Giorno Lavorativo”
si intende:
(a)
nel caso di Allianz Europe e Allianz Euro Liquidity, un giorno
(escluso il sabato o la domenica) in cui le banche e le borse
valori sono operative a Dublino e Parigi;
(b)
nel caso di Allianz Emerging Markets, un giorno (escluso il
sabato o la domenica) in cui le banche e le borse valori sono
operative a Dublino e New York;
(c)
nel caso di Allianz Pacific, un giorno (escluso il sabato o la
domenica) in cui le banche e le borse valori sono operative a
Dublino, Francoforte e Tokyo;
(d)
nel caso di Allianz USA, un giorno (escluso il sabato o la
domenica) in cui le banche e le borse valori sono operative a
Dublino, Francoforte e New York;
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(e) nel caso di qualsiasi altro Comparto, un qualsiasi giorno (escluso
il sabato o la domenica) in cui le banche e le borse valori sono
generalmente operative a Dublino e Francoforte;
a condizione che, in ciascuno dei casi indicati alle lettere da (a) ad (e),
la Società possa designare di volta in volta un Giorno Lavorativo in cui
le banche e/o le borse valori delle città di cui alle lettere da (a) ad (e)
non sono operative.
“Intermediario”
si intende l’”Intermediario” secondo la definizione contenuta nella
sezione intitolata “REGIME FISCALE”.
“Irlanda”
si intende la Repubblica d’Irlanda.
“Istituto rilevante”
si intende uno degli istituti specificati nei sottoparagrafi 1.4(i), (ii) e (iii)
della Nota OICVM 9.
“Legge”
si intendono i Companies Act dal 1963 al 2012 ed eventuali
successive modificazioni o nuove emanazioni.
“Modulo di Sottoscrizione”
si intende qualunque modulo di sottoscrizione che i sottoscrittori di
Azioni dovranno compilare secondo le modalità stabilite di volta in
volta dalla Società.
“Momento di Valorizzazione”
si intende la chiusura delle contrattazioni sul relativo mercato nel
Giorno di Negoziazione.
“OICVM”
si intende un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
costituito ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2009/65/CE del
13 luglio 2009 e successive modificazioni, consolidamenti o
sostituzioni apportati di volta in volta.
“Orario di Chiusura”
si intendono le ore 14:00 (ora irlandese) del relativo Giorno di
Negoziazione o qualunque altro orario eventualmente stabilito dagli
Amministratori e notificato agli Azionisti, a condizione che l’Orario di
Chiusura non sia successivo al Momento di Valorizzazione.
“OTC”
si intende over the counter.
“Periodo Contabile”
si intende un periodo che termina alla Data Contabile e inizia, per il
primo Periodo Contabile, alla data di costituzione della Società e, negli
esercizi seguenti, nel giorno successivo alla chiusura dell’ultimo
Periodo Contabile.
“Persona statunitense”
si intende qualsiasi persona che sia una Persona statunitense di cui
alla Rule 902 del Regolamento S ai sensi della legge statunitense sui
valori mobiliari (il "Securities Act") del 1933, come la definizione di tale
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termine possa essere di volta in volta modificata o integrata dalla
legislazione, da normative, regolamenti o interpretazioni di enti giuridici
o amministrativi.
Una Persona statunitense comprende, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: (i) una persona fisica residente negli Stati Uniti; (ii) una
società di persone o di capitali organizzata o costituita ai sensi delle
leggi statunitensi; (iii) qualsiasi proprietà immobiliare il cui esecutore o
amministratore sia una Persona statunitense; (iv) un trust residente
negli Stati Uniti; (v) un'agenzia o filiale di un'entità straniera ubicata
negli Stati Uniti; (vi) un conto non discrezionale o conto analogo
(all’infuori di una proprietà immobiliare o di un trust) tenuto da un
operatore o altro fiduciario a favore o per conto di una Persona
statunitense; (vii) un conto discrezionale o conto analogo (all'infuori di
una proprietà immobiliare o di un trust) detenuto da un operatore o
altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente
negli Stati Uniti; e (viii) una società di persone o di capitali se:
(1) organizzata o costituita ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione
estera; e (2) formata da una Persona statunitense principalmente allo
scopo di investire in titoli non registrati ai sensi del Securites Act,
salvo che essa sia organizzata e costituita, e posseduta, da investitori
accreditati che non siano persone fisiche, proprietà immobiliari o trust.
“Prezzo Iniziale”
si intende il prezzo iniziale di un’Azione come specificato nel relativo
Allegato di ciascun Comparto.
“Prospetto Informativo”
si intende il prospetto informativo della Società ed eventuali Allegati e
integrazioni allo stesso, pubblicati in conformità ai requisiti del
Regolamento sugli OICVM.
“Quota Minima di
Partecipazione”
si intende il numero o il valore minimo di Azioni che gli Azionisti
devono detenere in base a quanto specificato nel relativo Allegato.
“Quota Minima di
Sottoscrizione”
si intende la quota minima di sottoscrizione di Azioni in base a quanto
specificato nel relativo Allegato.
“Regno Unito”
si intende il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
“Regolamento sugli OICVM”
si intende il Regolamento delle Comunità europee del 2011 sugli
Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (legge delegata
n. 352 del 2011) (e successive modificazioni, consolidamenti o
sostituzioni apportati di volta in volta) ed eventuali regolamenti o avvisi
emessi dalla Banca Centrale ai sensi dello stesso e al momento in
vigore.
12
“Residente Abituale in Irlanda” si intende un “Residente Abituale in Irlanda” secondo la definizione
contenuta nella sezione intitolata “REGIME FISCALE”.
“Residente in Irlanda”
si intende un “Residente in Irlanda” secondo la definizione contenuta
nella sezione intitolata “REGIME FISCALE”.
“SFD”
si intende uno o più Strumenti Finanziari Derivati.
“Sistema di Compensazione
Riconosciuto”
si intende il “Sistema di Compensazione Riconosciuto” secondo la
definizione contenuta nella sezione intitolata “REGIME FISCALE”.
“Società”
si intende ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
“Società di Revisione”
si intende KPMG Chartered Accountants, Irlanda.
“Socio”
si intende un Azionista, ovvero una persona registrata come detentore
di una o più azioni senza diritto di partecipazione agli utili della
Società.
“Stati Uniti”
si intendono gli Stati Uniti d’America (inclusi gli Stati e il Distretto della
Colombia), i suoi territori, possedimenti e ogni altra regione soggetta
alla sua giurisdizione.
“Stato Membro”
si intende uno stato membro dell’Unione europea.
“Stato Membro dell’OCSE”
si intende uno stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico.
“Statuto”
si intende l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società.
“Sterlina” o “£”
si intende la moneta legale al momento in corso di validità nel Regno
Unito.
“Strumenti del Mercato
Monetario”
si intendono gli strumenti normalmente negoziati sul mercato
monetario, che sono liquidi e il cui valore può essere determinato in
qualunque momento in modo preciso.
13
“Sub-Consulente degli
Investimenti”
si intendono uno o più sub-consulenti degli investimenti nominati da un
Sub-Gestore degli Investimenti, con il consenso del Gestore degli
Investimenti e in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale,
quali Sub-Consulenti degli Investimenti di uno o più Comparti o di
qualsiasi porzione di attivi degli stessi.
“Sub-Gestore degli
Investimenti”
si intendono uno o più sub-gestori degli investimenti o qualsivoglia
successore(i) degli stessi, nominato(i) dal Gestore degli Investimenti
ad agire in qualità di sub-gestore degli investimenti di uno o più
Comparti in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale.
“Titoli di Debito e Strumenti
Collegati ai Titoli di Debito”
si intendono i titoli di debito e gli strumenti collegati ai titoli di debito tra
cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati, obbligazioni
privilegiate, obbligazioni semplici, obbligazioni a tasso fisso o variabile,
obbligazioni convertibili e non convertibili.
“UE”
si intende l’Unione europea.
“Valore Patrimoniale Netto”
si intende il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o attribuibile ad
una Classe (a seconda dei casi) calcolato secondo le modalità
descritte nel presente documento.
“Valore Patrimoniale Netto
per Azione”
si intende il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto diviso per il
numero di Azioni in emissione in tale Comparto, ovvero il Valore
Patrimoniale Netto attribuibile ad una Classe diviso per il numero di
Azioni emesse in quella Classe, arrotondato alla cifra decimale
stabilita dagli Amministratori.
“Valuta di Riferimento”
si intende l’Euro, la moneta di conto di ciascun Comparto.
14
1. LA SOCIETÀ
Informazioni generali
La Società è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto e a responsabilità separata
tra i Comparti, costituita in Irlanda in data 12 ottobre 2004 ai sensi della Legge e iscritta con il numero
392230. La Società è stata autorizzata dalla Banca Centrale ad operare come OICVM in conformità al
Regolamento sugli OICVM.
La Società presenta una struttura a ombrello ed è costituita da diversi Comparti composti a loro volta
da una o più Classi. Le Azioni di ciascuna Classe di un Comparto godranno degli stessi diritti sotto tutti
gli aspetti; esse potranno tuttavia presentare alcune differenze sotto certi aspetti, incluso il livello delle
commissioni e delle spese addebitate o la Quota Minima di Sottoscrizione applicabile. Gli attivi di
ciascun Comparto saranno separati gli uni dagli altri e saranno investiti separatamente in conformità
agli obiettivi e alle politiche di investimento di ciascun Comparto. Non viene mantenuto un portafoglio
separato per ciascuna Classe. L’obiettivo e le politiche di investimento, nonché altri dettagli relativi a
ciascun Comparto sono descritti nel relativo Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente
Prospetto Informativo e deve essere letto unitamente allo stesso.
La Valuta di Riferimento di ciascun Comparto è l’Euro. Alla data del presente Prospetto Informativo, la
Società ha costituito i Comparti e le Classi di seguito indicati. Ulteriori Comparti in relazione ai quali
saranno pubblicati uno o più Allegati potranno essere costituiti dagli Amministratori previa
approvazione della Banca Centrale. Ulteriori Classi in relazione alle quali saranno pubblicati uno o più
Allegati potranno essere costituite dagli Amministratori e notificate alla Banca Centrale e con la stessa
concordate preventivamente, ovvero dovranno essere create in conformità ai requisiti fissati dalla
Banca Centrale.
Denominazione del Comparto
Classe
Allianz Active Balanced
Classe A
Allianz Bond Return Plus
Classi A e B
Allianz Emerging Markets
Classi A e B
Allianz Euro Liquidity
Classi A e B
Allianz Europe
Classi A e B
Allianz High Dividend
Classi A e B
Allianz Pacific
Classe B
Allianz USA
Classe B
Obiettivo e politiche di investimento
L’obiettivo e le politiche di investimento specifici di ciascun Comparto saranno descritti nel relativo
Allegato al presente Prospetto Informativo e saranno formulati dagli Amministratori contestualmente
alla costituzione del relativo Comparto.
15
Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che la performance di alcuni Comparti potrebbe
essere valutata rispetto all’andamento di un particolare indice o benchmark; pertanto, si consiglia agli
Azionisti di consultare il relativo Allegato, nel quale saranno illustrati gli eventuali criteri di valutazione
della performance adottati. È facoltà della Società cambiare in qualsiasi momento l’indice di
riferimento qualora, per motivi indipendenti dalla volontà della stessa, tale indice sia stato sostituito,
ovvero la Società ritenga che un altro indice o benchmark rifletta adeguatamente l’esposizione
assunta. Poiché tale modifica rappresenterebbe un cambiamento nella politica del relativo Comparto,
gli Azionisti dovranno essere informati in merito ad eventuali cambiamenti intervenuti nell’indice di
riferimento o nel benchmark (i) se effettuati dagli Amministratori, prima che gli stessi siano effettuati e
(ii) se effettuati dall’Indice interessato, nelle relazioni annuale e semestrale del Comparto pubblicate
successivamente a tale cambiamento.
In attesa che i ricavi generati dal collocamento o dall’offerta di Azioni siano investiti, ovvero qualora il
mercato o altri fattori lo impongano, gli attivi di un Comparto potranno essere investiti in strumenti del
mercato monetario, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati di deposito,
obbligazioni a tasso variabile e carte commerciali a tasso fisso o variabile scambiati su Borse Valori
Riconosciute e depositi in contanti denominati nella valuta o nelle valute eventualmente stabilite dagli
Amministratori previa consultazione con il relativo Gestore degli Investimenti.
Fatte salve le restrizioni agli investimenti di cui all’Appendice 1 e ai termini dell’Allegato per il relativo
Comparto, ogni Comparto può investire in organismi di investimento collettivo gestiti dal Gestore degli
Investimenti o da società collegate al Gestore degli Investimenti. Ciascun Comparto può altresì
investire in altri Comparti della Società, a condizione che questi ultimi non detengano Azioni di
Comparti della Società. Il Gestore degli Investimenti non è autorizzato ad addebitare alcuna
commissione di gestione in relazione alla quota di patrimonio del Comparto investita in altri Comparti
della Società.
Non sarà possibile modificare l’obiettivo di investimento di un Comparto o apportare sostanziali
modifiche alla politica di investimento di un Comparto senza la previa approvazione scritta di tutti gli
Azionisti o senza l’approvazione degli Azionisti sulla base della maggioranza dei voti espressi in sede
di assemblea degli Azionisti di un determinato Comparto, debitamente convocata e tenuta. In caso di
modifica degli obiettivi e/o delle politiche di investimento di un Comparto, gli Azionisti di tale Comparto
riceveranno congruo avviso in merito a tale cambiamento, al fine di consentire il rimborso delle Azioni
in loro possesso prima che tale cambiamento venga implementato.
L’Appendice II riporta un elenco delle Borse Valori Riconosciute sulle quali gli investimenti di un
Comparto in titoli e SFD, diversi dagli investimenti consentiti in società non quotate, saranno quotati o
scambiati.
Restrizioni agli investimenti
Gli investimenti relativi agli attivi di ciascun Comparto dovranno essere effettuati conformemente al
Regolamento sugli OICVM. Gli Amministratori potranno imporre ulteriori restrizioni relativamente a
ciascun Comparto. Le restrizioni agli investimenti e di finanziamento applicabili alla Società e a
ciascun Comparto sono riportati nell’Appendice I. Fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli
non quotati, gli investimenti in titoli saranno effettuati sulle Borse Valori Riconosciute. Ciascun
Comparto potrà altresì detenere attività liquide accessorie.
16
Ricorso al credito
La Società potrà contrarre finanziamenti esclusivamente in via temporanea; l’importo complessivo di
tali finanziamenti non potrà superare il 10% del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto.
Tenendo conto di tale limite, gli Amministratori potranno esercitare i più ampi poteri di ricorso al
credito per conto della Società e potranno utilizzare gli attivi della stessa a garanzia del prestito
esclusivamente in conformità alle disposizioni del Regolamento sugli OICVM.
Variazioni alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al credito
Resta inteso che la Società avrà il potere (subordinatamente alla previa approvazione della Banca
Centrale) di valersi di qualsivoglia modifica relativa alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al
credito specificata nel Regolamento sugli OICVM che consenta alla Società di investire in titoli,
strumenti derivati o qualunque altra forma di investimento soggetta a restrizioni o non consentita ai
sensi del Regolamento sugli OICVM alla data del presente Prospetto Informativo.
Strumenti Finanziari Derivati
La Società può investire in SFD, inclusi gli strumenti regolati per contanti equivalenti, negoziati in una
Borsa Valori Riconosciuta e/o in strumenti derivati OTC in ciascun caso ai sensi di e conformemente
alle condizioni o ai requisiti imposti dalla Banca Centrale. Gli SFD in cui la Società può investire e il
previsto effetto dell’investimento in tali SFD sul profilo di rischio di un Comparto sono illustrati
nell’Appendice III del presente documento. L’obiettivo di tali eventuali investimenti sarà riportato
nell’Allegato del relativo Comparto. Qualora un determinato Comparto abbia facoltà di investire in altri
SFD, tali strumenti e il loro effetto previsto sul profilo di rischio di tale Comparto, nonché la misura in
cui un Comparto può risultare esposto a leva finanziaria per effetto dell’uso degli SFD saranno riportati
nel relativo Allegato.
La Società è tenuta, ai sensi del Regolamento sugli OICVM, ad adottare una procedura di gestione del
rischio che consenta di valutare, monitorare e gestire i rischi connessi alle posizioni in strumenti
finanziari derivati; i dettagli relativi a tale procedura sono stati comunicati alla Banca Centrale. La
Società non utilizzerà SFD che non siano stati inclusi nella procedura di gestione del rischio fino a che
una procedura di gestione del rischio rivista e modificata sia stata sottoposta al vaglio della Banca
Centrale e da questa approvata. Su richiesta, la Società provvederà a fornire agli Azionisti
informazioni aggiuntive sui metodi di gestione del rischio utilizzati dalla medesima, inclusi i limiti
quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi delle caratteristiche di rischio e rendimento delle
principali categorie di investimento.
Al fine di fornire margini o garanzie in relazione alle transazioni in SFD, la Società può trasferire,
ipotecare, addebitare o gravare qualsiasi attività o disponibilità in contanti che facciano parte del
relativo Comparto, conformemente alle normali prassi di mercato.
Politica di gestione delle garanzie
La Società è tenuta a predisporre una politica di gestione delle garanzie e una politica degli scarti di
garanzia relativamente all’utilizzo di transazioni in derivati OTC e di tecniche GEP (per la gestione
efficiente dei portafogli) da parte dei Comparti.
17
Nel caso in cui i Comparti ricevano garanzie derivanti da transazioni in derivati OTC o dall’uso di
tecniche GEP, la politica applicata sarà quella di ottemperare ai requisiti riportati nell’Appendice III del
Prospetto Informativo, ove sono dettagliati i requisiti della Banca Centrale in relazione alle tipologie di
garanzia consentite, al livello di garanzia richiesto e alla politica degli scarti di garanzia e, nel caso di
garanzia in contanti, la politica di reinvestimento prevista dalla Banca Centrale ai sensi del
Regolamento. Nel caso in cui i Comparti ricevano garanzie derivanti da transazioni in derivati OTC o
dall’uso di tecniche GEP, tra le categorie di garanzie che possono essere ricevute vi saranno contanti
e attività diverse dai contanti, quali titoli azionari, titoli di debito e strumenti del mercato monetario.
Laddove la garanzia in contanti ricevuta da un Comparto viene reinvestita, il Comparto è esposto al
rischio di perdita su tale investimento. Qualora tale perdita si verificasse, il valore della garanzia sarà
ridotto e il Comparto sarà meno protetto in caso di insolvenza della controparte. I rischi associati al
reinvestimento delle garanzie in contanti sono sostanzialmente assimilabili ai rischi applicabili agli altri
investimenti del Comparto.
Laddove i Comparti ricevano garanzie derivanti da transazioni in derivati OTC o dall’uso di tecniche
GEP, la Società avrà predisposto una politica degli scarti di garanzia che verrà adattata alle singole
classi di attività ricevute in garanzia e terrà conto delle caratteristiche delle attività, quali la reputazione
creditizia o la volatilità del prezzo, nonché dei risultati degli stress test eseguiti. Tale politica sarà
documentata e giustificherà ciascuna decisione di applicare un determinato haircut (scarto di
garanzia) o di non applicarne alcuno, a una classe di attività specifica.
Di volta in volta e subordinatamente ai requisiti di cui all’Appendice III, la politica sui livelli di garanzia
necessari e sugli scarti potrà essere rettificata, a discrezione del Gestore degli Investimenti, laddove si
stabilisca che ciò è appropriato nel contesto della controparte specifica, delle caratteristiche dell’attività
ricevuta in garanzia, delle condizioni di mercato o di altre circostanze.
Gestione efficiente del portafoglio
Ogni Comparto può stipulare transazioni in SFD a fini di gestione efficiente del portafoglio (GEP) e/o a
scopo di protezione rispetto ai rischi di cambio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, di volta
in volta, dalla Banca Centrale. Informazioni dettagliate in merito a tali tecniche e strumenti sono
riportate nell’Appendice III.
Ogni Comparto può cercare di proteggere o incrementare i propri rendimenti facendo ricorso a SFD e
a tecniche e strumenti GEP secondo quanto definito nel paragrafo degli obiettivi e politiche di
investimento del relativo Allegato. La possibilità di utilizzare tali strategie può essere limitata dalle
condizioni di mercato e dalle restrizioni normative e non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo perseguito
mediante l’uso di queste strategie venga raggiunto. L’uso di SFD e di tecniche e strumenti GEP
comporta rischi di investimento e costi di transazione a cui un Comparto non sarebbe soggetto se non
utilizzasse tali strategie. Se le previsioni in merito ai movimenti dei rispettivi sottostanti risultano
imprecise, le conseguenze avverse potrebbero portare il Comparto a trovarsi in una posizione
peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se tali strategie non fossero state utilizzate. I rischi
inerenti all’uso di SFD e di tecniche e strumenti GEP includono, in via meramente esemplificativa e
non esaustiva:
a.
la dipendenza dalla capacità di prevedere correttamente le oscillazioni dei tassi di interesse, dei
prezzi dei titoli, dei mercati valutari o di altri parametri sottostanti;
18
b.
la correlazione, potenzialmente imperfetta, tra il prezzo dell’SFD e i movimenti dei tassi di
interesse, dei prezzi dei titoli, dei mercati valutari o di altri parametri sottostanti;
c.
il fatto che le competenze necessarie all’uso di queste strategie sono diverse da quelle richieste
per la selezione dei titoli;
d.
la possibile assenza di un mercato secondario liquido per un determinato strumento, in qualsiasi
momento;
e.
la possibile incapacità di un Comparto di acquistare o vendere uno strumento in un momento in
cui tale operazione risulterebbe vantaggiosa o la possibile necessità per un Comparto di vendere
un determinato strumento in un momento svantaggioso;
f.
il fatto che la potenziale perdita derivante dall’uso di SFD o di tecniche GEP potrebbe non essere
prevedibile e addirittura risultare superiore ai margini o ad altre garanzie corrisposti;
g.
il rischio di insolvenza o inadempienza della controparte;
h.
il rischio, soprattutto nel caso di strumenti derivati OTC e di tecniche e strumenti GEP, che la
relativa documentazione non rispecchi accuratamente le condizioni concordate o non sia
legalmente applicabile o il rischio di perdita dovuta all’inattesa applicazione di una legge o di un
regolamento.
Al fine di fornire margini o garanzie in relazione alle transazioni in tecniche e strumenti, la Società può
trasferire, ipotecare, addebitare o gravare qualsiasi attività o disponibilità in contanti che facciano parte
del relativo Comparto, conformemente alle normali prassi di mercato.
I costi e gli oneri operativi diretti e indiretti derivanti da tecniche GEP, quali operazioni di prestito titoli,
pronti contro termine e riacquisto inverso, possono essere dedotti dai proventi spettanti ai Comparti,
ad esempio per effetto di eventuali accordi di condivisione dei proventi. Tali costi e oneri non
dovrebbero includere proventi occulti. Tutti i proventi derivanti da tali tecniche GEP, al netto dei costi
operativi diretti e indiretti, verranno restituiti al Comparto in questione. Le entità a cui potrebbero
essere corrisposti costi e oneri diretti e indiretti includono banche, società di investimento, brokerdealer, agenti di prestito titoli o altri istituti o intermediari finanziari, e possono essere parti correlate
della Società. I proventi derivanti da tali tecniche GEP per il relativo periodo di rendicontazione, i costi
e gli oneri operativi diretti e indiretti sostenuti e l’identità della controparte o delle controparti di tali
tecniche GEP saranno divulgati nelle relazioni annuale e semestrale dei Comparti.
Classi con copertura
La Società può sottoscrivere (pur non essendone obbligata) operazioni valutarie al fine di mitigare il
rischio di tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento di un Comparto e la valuta in cui sono
denominate le Azioni di una classe del relativo Comparto, laddove tale valuta di denominazione fosse
diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto.
Qualsiasi strumento finanziario utilizzato per implementare tali strategie con riferimento a una o più
Classi dovrà intendersi come attività/passività di un Comparto nel suo complesso, ma sarà attribuibile
alla(e) relativa(e) Classe(i) e gli utili/le perdite e i costi dei relativi strumenti finanziari matureranno
esclusivamente per la relativa Classe. Laddove si dovesse procedere alla copertura di una Classe di
Azioni, questa informazione sarà comunicata nell’Allegato del Comparto in cui tale Classe è stata
emessa. Qualsiasi esposizione valutaria di una Classe non potrà essere associata né compensata
con quella di alcuna altra Classe di un Comparto. L’esposizione valutaria delle attività attribuibili a una
19
Classe non potrà essere allocata alle altre Classi. Laddove la Società si adoperasse per coprire
eventuali oscillazioni valutarie, ciò potrebbe condurre, seppur non intenzionalmente, a posizioni di
sovracopertura o sottocopertura a causa di fattori esterni e al di fuori del controllo della Società.
Tuttavia, le posizioni di sovracopertura non supereranno il 105% del Valore Patrimoniale Netto della
Classe, tenuto conto delle sottoscrizioni e dei rimborsi netti applicabili al relativo Giorno di
Negoziazione. Le posizioni con copertura saranno tenute sotto controllo al fine di garantire che le
posizioni sostanzialmente superiori al 100% del Valore Patrimoniale Netto della Classe non vengano
riportate a nuovo da un mese all’altro. Nella misura in cui la copertura abbia successo per una
determinata Classe, la performance della Classe si muoverà con ogni probabilità in linea con la
performance degli attivi sottostanti, con il risultato che gli investitori di quella Classe non registreranno
utili se la valuta della Classe scenderà al di sotto della Valuta di Riferimento e/o della valuta di
denominazione delle attività di quel determinato Comparto.
Resta inteso che la strategia di copertura valutaria impiegata si baserà sulle informazioni più
aggiornate in termini di Valore Patrimoniale Netto di un Comparto e potrà inoltre tenere conto delle
future operazioni degli azionisti che saranno elaborate per ciascuna Classe di Azioni di un Comparto
nel relativo Momento di Valorizzazione. La strategia di copertura valutaria verrà monitorata e rettificata
in linea con il ciclo di valutazione al quale gli investitori saranno in grado di effettuare sottoscrizioni e
rimborsi per il relativo Comparto. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fattore di rischio riportato
di seguito alla sezione intitolata “Rischio di denominazione valutaria delle azioni”.
Politica dei dividendi
La Società intende reinvestire automaticamente tutti gli utili, i dividendi ed ogni altra distribuzione di
qualsivoglia natura, nonché le plusvalenze realizzate generate da ciascun Comparto in conformità agli
obiettivi e alle politiche del relativo Comparto a beneficio degli Azionisti di tale Comparto. Di
conseguenza, la Società non intende dichiarare o distribuire dividendi.
Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà pubblicato quotidianamente sul sito www.allianzgifondi.it o
www.allianzgi-b2b.eu (o su qualsiasi altro sito Web che possa essere notificato anticipatamente agli
Azionisti) e potrà essere richiesto presso la Banca Corrispondente o l’Agente Amministrativo durante il
normale orario lavorativo.
Fattori di rischio
Informazioni generali
I rischi descritti di seguito non devono intendersi come un’elencazione esaustiva dei rischi di
cui i potenziali investitori devono tenere conto prima di investire in un Comparto. I potenziali
investitori devono essere consapevoli che l’investimento in un Comparto potrebbe essere di
volta in volta esposto ad altri rischi di natura straordinaria. L’investimento nella Società
comporta un certo grado di rischio. A Comparti/Classi diversi/e potranno corrispondere rischi
diversi. I dettagli relativi agli ulteriori rischi specifici connessi ad un particolare Comparto o
Classe e non descritti nella presente sezione saranno descritti nel relativo Allegato. Si
consiglia ai potenziali investitori di esaminare attentamente il presente Prospetto Informativo e
20
il relativo Supplemento in ogni singola parte e di rivolgersi ai propri consulenti professionali e
finanziari prima di effettuare una richiesta di sottoscrizione di Azioni. Si informano i potenziali
investitori che il valore delle Azioni e il rendimento dalle stesse generato sono soggetti a
variazioni in aumento o in diminuzione e, pertanto, l’investitore potrebbe non recuperare
interamente il capitale investito; gli investimenti dovrebbero essere effettuati esclusivamente
da persone in grado di sostenere eventuali perdite conseguenti. L’andamento passato della
Società o di un Comparto non deve considerarsi come un’indicazione di risultati futuri.
L’eventuale differenza determinatasi in un qualsiasi momento fra il prezzo di vendita (al quale
potrebbe aggiungersi un onere o una commissione di vendita) e il prezzo di rimborso delle
Azioni (dal quale potrebbe essere detratta una commissione di rimborso) indica che un
investimento dovrebbe essere valutato come investimento di medio/lungo periodo. Si
consiglia ai potenziali investitori di prestare attenzione ai rischi fiscali associati
all’investimento nella Società. Si prega di fare riferimento alla Sezione del Prospetto
Informativo intitolata “Regime Fiscale”. I titoli e gli strumenti in cui la Società investe sono
soggetti alle normali oscillazioni di mercato e ad altri rischi connessi agli investimenti di
questo tipo; non viene garantito alcun incremento di valore.
Non si garantisce l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di investimento di un Comparto.
Rischio di capitalizzazione di mercato
I titoli di società di piccole/medie dimensioni (in base alla capitalizzazione di mercato) o gli strumenti
finanziari relativi a tali titoli potrebbero avere un mercato più limitato rispetto ai titoli di società di
maggiori dimensioni. Di conseguenza, potrebbe essere più difficile vendere tali titoli in un momento
favorevole o senza una significativa diminuzione del prezzo rispetto ai titoli di società con una
maggiore capitalizzazione di mercato ed elevati volumi di contrattazione. Inoltre, i titoli di società di
piccole/medie dimensioni potrebbero presentare quotazioni maggiormente volatili, in quanto
generalmente più esposti a fattori di mercato sfavorevoli, quali, ad esempio, dati economici negativi.
Rischio di mercato
Alcune delle Borse Valori Riconosciute in cui i Comparti possono investire potrebbero essere meno
regolamentate rispetto alle borse valori dei mercati sviluppati e potrebbero risultare di volta in volta
non liquide, scarsamente liquide o estremamente volatili. Ciò potrebbe influire sul prezzo al quale un
Comparto può liquidare le proprie posizioni al fine di soddisfare le richieste di rimborso o altre
necessità di finanziamento.
Controllo valutario e rischio di rimpatrio
I Comparti potrebbero non essere in grado di rimpatriare capitali, dividendi, interessi e altri proventi da
alcuni paesi o potrebbero necessitare di un’autorizzazione del governo a tale scopo. I Comparti
potrebbero essere penalizzati dall’introduzione, dal ritardo o dalla mancata concessione di tale
autorizzazione per il rimpatrio dei capitali, ovvero da qualsivoglia intervento ufficiale relativo al
procedimento di regolamento delle operazioni. Le condizioni economiche o politiche potrebbero
determinare la revoca o la modifica dell’autorizzazione concessa prima dell’effettuazione
dell’investimento in un determinato paese, ovvero all’imposizione di nuove restrizioni.
21
Rischio di settore
Laddove specificato nel relativo Allegato, un Comparto ha la facoltà di concentrare di volta in volta i
propri investimenti in uno o più settori economici. Nella misura in cui un Comparto adotti questa
strategia, gli sviluppi relativi alle società di quel o quei settori avranno un maggiore effetto sul Valore
Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sui rendimenti totali e potrebbero assoggettare tale
Comparto a un maggior rischio di perdita. Di conseguenza, il Comparto potrebbe essere
considerevolmente più volatile rispetto a un indice di mercato a base ampia o a un altro organismo di
investimento collettivo che sia diversificato su un numero maggiore di titoli e settori.
Rischio azionario
L’investimento in titoli azionari può offrire un tasso di rendimento più elevato rispetto all’investimento in
titoli di debito a breve e lungo termine. Tuttavia, l’investimento in titoli azionari può comportare anche
rischi associati superiori, poiché le performance di tali titoli dipendono da fattori difficili da prevedere.
Tali fattori comprendono la possibilità di flessioni improvvise o prolungate del mercato e rischi
associati alle singole società. Il rischio fondamentale associato a un qualsiasi portafoglio azionario è
rappresentato dal fatto che il valore degli investimenti che detiene potrebbe diminuire
improvvisamente e in misura sostanziale in conseguenza di cambiamenti nella posizione finanziaria
della società e delle condizioni economiche e di mercato generali.
Rischio degli strumenti del mercato monetario
Un Comparto può investire in depositi o Strumenti del Mercato Monetario. I potenziali investitori e gli
Azionisti sono pregati di notare che un investimento nel Comparto non viene né assicurato né
garantito da qualsivoglia stato, ente governativo o ente pubblico, o da qualsiasi fondo di garanzia
bancaria. Le Azioni del Comparto non costituiscono depositi, obbligazioni o garanzie, né sono
sottoscritte da qualsivoglia banca, e il valore dell’importo investito nelle Azioni può aumentare e/o
diminuire. Un investimento nel Comparto comporta determinati rischi di investimento, inclusa
l’eventuale perdita del capitale.
Rischio di investimento
Laddove specificato nel relativo Allegato, un Comparto ha la facoltà di investire in società che non
siano ancora ben consolidate o si trovino in una prima fase di sviluppo. Tali società potrebbero trovarsi
spesso a sperimentare una significativa volatilità dei prezzi e una potenziale mancanza di liquidità a
causa dei ridotti volumi nelle contrattazioni dei rispettivi titoli.
Rischio dell’obiettivo di investimento
Non vi è alcuna garanzia che in un qualsiasi lasso temporale, in particolare nel breve termine, il
portafoglio di un Comparto possa conseguire una qualsiasi crescita del capitale o persino mantenere il
suo valore corrente. Gli investitori devono essere consapevoli che il valore delle azioni è soggetto a
variazioni in aumento e in diminuzione.
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Sebbene sia nelle intenzioni del Gestore degli Investimenti implementare strategie concepite per
ridurre al minimo le perdite potenziali, non può essere fornita alcuna garanzia che tali strategie
abbiano successo. È possibile che un investitore possa perdere una quota sostanziale dei propri
investimenti in un Comparto. Di conseguenza, ciascun investitore farebbe bene a valutare
attentamente se possa permettersi i rischi di investimento nel Comparto.
Nessun diritto di controllo sulla gestione della Società
Gli Azionisti non avranno alcun diritto di controllare la gestione quotidiana, ivi comprese le decisioni di
investimento e rimborso, dei Comparti.
Affidamento sul Gestore degli Investimenti
Ciascun Comparto farà affidamento sul relativo Gestore degli Investimenti per formulare le strategie di
investimento e le proprie performance dipenderanno ampiamente dalla prosecuzione di un accordo
con il Gestore degli Investimenti e dai servizi e dalle competenze dei rispettivi dirigenti e dipendenti. In
caso di mancata prestazione dei servizi da parte del Gestore degli Investimenti o di qualsiasi suo
dipendente chiave, nonché qualsiasi interruzione significativa dell’attività del Gestore degli
Investimenti, o nel caso estremo, di insolvenza del Gestore degli Investimenti, un Comparto potrebbe
non trovare velocemente un successore e la nomina di un nuovo gestore degli investimenti potrebbe
avvenire a condizioni non equivalenti o con la medesima qualità. Pertanto, il verificarsi di tali eventi
potrebbe condurre a un peggioramento delle performance del Comparto e gli investitori potrebbero
perdere denaro in tali circostanze.
Rischio dei mercati emergenti
Taluni Comparti possono investire nei mercati emergenti. L’investimento nei mercati emergenti
comporta dei fattori di rischio e delle considerazioni specifiche, che normalmente possono non essere
rispondenti all’investimento effettuato nei mercati più sviluppati. I mutamenti e l’instabilità di ordine
politico o economico avvengono con maggiore probabilità e possono avere un effetto considerevole
sulle economie e sui mercati dei paesi emergenti. Le politiche di governo sfavorevoli, il regime fiscale,
le limitazioni agli investimenti esteri, alla convertibilità valutaria e al rimpatrio di capitali, le oscillazioni
valutarie e gli altri sviluppi delle leggi e dei regolamenti dei paesi emergenti in cui può essere effettuato
l’investimento, incluse l’espropriazione, la nazionalizzazione o altre forme di confisca, potrebbero
determinare una perdita per il Comparto.
A confronto con i mercati mobiliari più sviluppati, la maggior parte dei mercati mobiliari dei paesi
emergenti è relativamente modesta, meno liquida e più volatile. Ciò può determinare una maggiore
volatilità del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto (e, di conseguenza, delle quotazioni
delle Azioni del Comparto per la sottoscrizione e il rimborso) rispetto ai fondi investiti nei mercati più
sviluppati. Inoltre, qualora un numero considerevole di titoli debba essere liquidato con preavviso
minimo per soddisfare una consistente richiesta di rimborso a un Comparto, tali vendite potrebbero
dover essere effettuate a prezzi svantaggiosi che possono a loro volta avere un effetto negativo sul
Valore Patrimoniale Netto per Azione di quel Comparto.
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Inoltre, le procedure di regolamento, compensazione, deposito in custodia e registrazione possono
risultare inadeguate, aumentando i rischi di errore, frode o inadempienza. In aggiunta, il quadro legale
e gli standard contabili, di revisione, e di rendicontazione nei mercati emergenti non possono offrire lo
stesso livello di informazione o di protezione per l’investitore che trova generalmente applicazione nei
mercati più sviluppati. Gli investimenti in determinati mercati emergenti possono richiedere
autorizzazioni o essere soggetti a restrizioni che possono limitare la disponibilità di interessanti
opportunità di investimento per il Comparto. I mercati emergenti non sono generalmente efficienti
quanto quelli dei paesi sviluppati. In alcuni casi, per alcuni titoli specifici, può non esistere localmente
un mercato, di conseguenza le transazioni potrebbero dover avvenire in una borsa di un paese
limitrofo.
I titoli dei mercati emergenti possono comportare il pagamento di imposte per il trasferimento dei titoli
o sull’intermediazione, imposta dai governi stranieri, che avrebbero l’effetto di aumentare il costo
dell’investimento e che possono ridurre la plusvalenza realizzata o accrescere la perdita su tali titoli al
momento in cui si realizzi. Gli emittenti dei titoli dei mercati emergenti, quali le banche e le altre
istituzioni finanziarie, possono essere soggetti a una regolamentazione meno rigorosa rispetto agli
emittenti dei paesi sviluppati, e quindi comportare potenzialmente un maggior rischio. Inoltre, le spese
di custodia per i titoli dei mercati emergenti sono generalmente superiori a quelle per i titoli dei mercati
sviluppati. Il pagamento di interessi e dividendi, nonché delle plusvalenze di capitale, per i titoli dei
mercati emergenti può essere soggetto a imposte straniere che possono o meno essere recuperate.
Le leggi che governano gli investimenti esteri e le transazioni su titoli nei mercati emergenti, possono
essere meno avanzate che nei paesi sviluppati. Di conseguenza, un Comparto può essere soggetto a
rischi aggiuntivi, inclusi un’inadeguata protezione dell’investitore, una legislazione o regolamentazioni
poco chiare o contraddittorie, e una conseguente loro disapplicazione, l’ignoranza o la violazione della
legislazione o dei regolamenti da parte di altri partecipanti del mercato, un’assenza di rimedi legali,
nonché un’eventuale violazione dell’obbligo di riservatezza. In taluni mercati emergenti in cui sono
investiti gli attivi di un Comparto, può inoltre risultare difficile ottenere e rendere esecutivo un giudizio.
Limitazioni al rimpatrio
Alcuni paesi possono imporre restrizioni sulle valute estere, soprattutto in relazione al rimpatrio di fondi
esteri. Tali mercati hanno facoltà di proibire il rimpatrio di fondi esteri per un orizzonte temporale
prefissato e limitare in qualsiasi momento la percentuale di fondi investiti da rimpatriare. Ne consegue
che un Comparto può trovarsi a dover sostenere una perdita derivante dall’eventuale divieto o
posticipo della propria facoltà di rimpatriare i fondi da quei paesi e, di conseguenza, archiviare una
flessione del valore patrimoniale netto. Gli investitori potrebbero perdere il loro denaro o non essere in
grado di ottenere il rimborso dell’intero importo delle loro azioni o essere soggetti a ritardi.
Rischio politico, normativo, di regolamento e di sub-deposito
Il valore degli attivi di un Comparto può essere influenzato da incertezze, relative, ad esempio, agli
sviluppi dello scenario politico internazionale, a cambiamenti nelle politiche governative, nel regime
fiscale, a limiti agli investimenti esteri e al rimpatrio delle valute, alle oscillazioni dei cambi e ad altri
sviluppi delle leggi e delle normative nei paesi in cui il Comparto può effettuare i propri investimenti.
Inoltre, esiste la possibilità che le infrastrutture giuridiche, nonché i principi contabili, di revisione e di
rendicontazione in alcuni paesi che rappresentano un obiettivo d’investimento non siano in grado di
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fornire lo stesso livello di tutela o di informazione agli investitori normalmente garantito dai principali
mercati. Poiché i Comparti possono investire in mercati i cui sistemi di negoziazione, regolamento e
deposito non sono completamente sviluppati, gli attivi di un Comparto scambiati su tali mercati e
affidati a sub-depositari all’interno degli stessi, potrebbero essere esposti a rischi nei casi in cui la
Banca Depositaria non avrà alcuna responsabilità.
Rischio di liquidità
Non tutti i titoli o gli strumenti oggetto di investimento da parte dei Comparti saranno quotati o dotati di
rating, e pertanto il livello di liquidità potrebbe risultare scarso. Inoltre, l’accumulo e la cessione di
partecipazioni in alcuni investimenti potrebbero richiedere tempo e potrebbe essere necessario
effettuare tali operazioni a prezzi svantaggiosi. I Comparti potrebbero inoltre incontrare alcune
difficoltà nel cedere gli attivi al loro valore equo di mercato, a causa di condizioni di mercato
sfavorevoli che determinano scarsa liquidità.
Rischio di rimborso
Un numero elevato di richieste di rimborso di Azioni di un Comparto potrebbe costringere il Comparto
stesso a cedere attivi in un momento e ad un prezzo nel quale e al quale il Comparto normalmente
preferirebbe non cedere tali attivi.
Rischio di credito
Non è possibile garantire che gli emittenti dei titoli o di altri strumenti oggetto di investimento da parte
del Comparto non saranno soggetti a difficoltà creditizie tali da comportare la perdita totale o parziale
del capitale investito in tali titoli o strumenti, ovvero a pagamenti dovuti in relazione a tali titoli o
strumenti. I Comparti saranno inoltre esposti al rischio di credito relativamente alle controparti con le
quali effettuano operazioni di negoziazione o presso le quali collocano margini o garanzie accessorie
per quanto attiene ad operazioni in SFD e potranno assumere il rischio di inadempienza della
controparte.
Rischio valutario
Gli attivi di un Comparto potranno essere denominati in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento
del Comparto; eventuali variazioni del tasso di cambio fra la Valuta di Riferimento e la valuta di
denominazione degli attivi potrebbero determinare una riduzione del valore degli attivi del Comparto
espressi nella Valuta di Riferimento. La copertura di tale rischio di cambio potrebbe risultare
impossibile o non attuabile. Il Gestore del Comparto avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di contenere tale
rischio avvalendosi di strumenti finanziari.
I Comparti potranno di volta in volta effettuare operazioni di cambio sia a pronti sia tramite acquisto di
contratti a termine su valuta. Né le operazioni a pronti né i contratti a termine su valuta consentiranno
di eliminare le oscillazioni dei prezzi dei titoli del Comparto o dei tassi di cambio, o di evitare eventuali
perdite in caso di flessione della quotazione di tali titoli. La performance di un Comparto potrebbe
essere fortemente influenzata dall’andamento dei tassi di cambio, in quanto le posizioni in valuta
detenute da un Comparto potrebbero non corrispondere alle posizioni in titoli del Comparto.
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I Comparti potranno effettuare operazioni in valuta e/o utilizzare tecniche e strumenti di copertura a
fronte di eventuali oscillazioni del valore relativo delle posizioni assunte nel proprio portafoglio, dovute
ad una variazione dei tassi di cambio o dei tassi d’interesse fra la data dell’operazione e la data di
regolamento di specifiche operazioni in titoli o delle operazioni in titoli previste. Sebbene da un lato tali
operazioni siano volte a ridurre al minimo il rischio di perdite dovute ad una flessione della valuta
oggetto di copertura, dall’altro esse limitano le potenziali plusvalenze generate da un eventuale
aumento del valore della valuta oggetto di copertura. In linea generale, non sarà possibile stabilire in
maniera precisa l’importo dei contratti e il valore dei titoli interessati, in quanto il valore futuro di tali
titoli varierà sulla base dell’andamento delle quotazioni di tali titoli fra la data di stipula del relativo
contratto e la data di scadenza dello stesso. Non è possibile garantire un’efficace strategia di
copertura che si adatti perfettamente al profilo degli investimenti di qualsivoglia Comparto. Non è
possibile fornire una copertura contro le oscillazioni dei tassi di cambio o d’interesse normalmente
previsti ad un prezzo tale da proteggere gli attivi dalla prevista perdita di valore delle posizioni assunte
nel portafoglio dovuta a tali oscillazioni.
Rischio di denominazione valutaria delle azioni
Una Classe di Azioni di un Comparto può essere denominata in una valuta diversa dalla Valuta di
Riferimento del Comparto. I rimborsi e qualsiasi distribuzione agli Azionisti saranno normalmente
effettuati nella valuta di denominazione della relativa Classe. Variazioni del tasso di cambio tra la
Valuta di Riferimento e tale valuta di denominazione potrebbero condurre a un deprezzamento del
valore di tali Azioni così come espresso nella valuta di denominazione. Pur non essendone obbligata,
la Società può tentare di mitigare questo rischio mediante l’uso di strumenti finanziari, a condizione
che essi non si traducano in posizioni di sovracopertura che superino il 105% del Valore Patrimoniale
Netto attribuibile alla relativa Classe di Azioni del Comparto, tenuto conto delle sottoscrizioni e dei
rimborsi netti applicabili al relativo Giorno di Negoziazione e le posizioni con copertura
sostanzialmente superiori al 100% del Valore Patrimoniale Netto non saranno riportate a nuovo da un
mese all’altro. Gli investitori devono essere consapevoli che questa strategia potrebbe limitare in
misura sostanziale gli Azionisti della relativa Classe dal trarre beneficio se la valuta di denominazione
scende rispetto alla Valuta di Riferimento e/o alla(e) valuta(e) di denominazione delle attività del
Comparto. In tali circostanze, gli Azionisti della relativa Classe di Azioni del Comparto potrebbero
essere esposti alle oscillazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione che riflettono gli utili/le perdite
e i costi dei relativi strumenti finanziari. Quelli utilizzati per implementare tali strategie dovranno essere
attività/passività del Comparto nel suo complesso. Tuttavia, gli utili/le perdite e i costi dei relativi
strumenti finanziari matureranno esclusivamente per la relativa Classe di Azioni del Comparto.
Rischio di concentrazione geografica
I Comparti con una concentrazione geografica potrebbero essere soggetti a una maggiore volatilità
rispetto a quelli a base ampia, quali i comparti che investono in azioni globali, poiché essi sono più
suscettibili alle oscillazioni di valore derivanti da condizioni negative dei paesi in cui investono.
Rischi di ricorso al credito
La Società può ricorrere al credito per conto del Comparto per varie ragioni, quali agevolare i rimborsi
o acquisire investimenti per conto del Comparto in conformità ai limiti imposti dal Regolamento sugli
OICVM. Il ricorso al credito comporta un maggior grado di rischio finanziario e potrebbe aumentare
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l’esposizione del Comparto a fattori quali il rialzo dei tassi di interesse, il rallentamento dell’economia o
il peggioramento delle condizioni degli attivi sottostanti ai propri investimenti. Non può essere fornita
alcuna garanzia in merito al fatto che un Comparto sarà in grado di assumere prestiti a condizioni
vantaggiose o che l’indebitamento del medesimo sarà accessibile o potrà essere rifinanziato dal
Comparto in qualsiasi momento.
Rischio di controparte
Le istituzioni finanziarie, quali le società di intermediazione, gli operatori indipendenti e le banche,
possono stipulare operazioni con il Gestore degli Investimenti per conto di un Comparto in relazione agli
investimenti del medesimo. Queste istituzioni finanziarie, oltre a essere una controparte dell’operazione,
potrebbero anche essere emittenti di titoli o altri strumenti finanziari in cui il Comparto investe. Ciò
espone il Comparto al rischio che una controparte possa non regolare un’operazione in conformità alle
prassi di mercato a causa di problemi di credito o liquidità della medesima, o per insolvenza, frode o
sanzioni normative della controparte, causando pertanto una perdita per il Comparto.
I depositi di titoli o contanti presso una banca depositaria, banca o istituzione finanziaria (“banca
depositaria o depositario”) comporteranno anch’essi un rischio di controparte poiché la banca
depositaria o il depositario potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi per via di
eventi correlati al credito o di altra natura, quali insolvenza o inadempienza dello stesso. In tali
circostanze, un Comparto potrebbe essere tenuto a regolare talune operazioni, essere soggetto a
ritardi per alcuni anni e incontrare difficoltà con riferimento alle procedure legali volte a recuperare le
attività del Comparto. Inoltre, alcuni accordi di deposito in custodia, sub-deposito in custodia o prestito
titoli prevedono che un Comparto non goda del diritto di restituzione di attività specifiche, ma piuttosto
che esso possa avanzare solo richieste non garantite alla banca depositaria o alla controparte, nel
qual caso esso potrebbe perdere tutto o gran parte del valore delle relative attività.
Passività incrociate con altri Comparti
La Società è stata costituita come società d’investimento di tipo aperto e con responsabilità separata
tra i Comparti. Ai sensi del diritto irlandese, le attività di un Comparto non possono essere utilizzate
per soddisfare le passività di un altro Comparto o attribuibili ad esso. La Società può tuttavia gestire o
detenere attività in paesi diversi dall’Irlanda, che potrebbero non riconoscere il principio di separazione
tra Comparti e non può essere fornita alcuna garanzia che i creditori di un Comparto non tenteranno di
far valere gli obblighi del medesimo nei confronti di un altro Comparto.
Investimento in titoli a reddito fisso
Gli investimenti in Titoli a Reddito Fisso sono soggetti a rischi di tasso d’interesse, di settore, di
garanzia e di credito. I titoli con un rating basso offrono generalmente rendimenti maggiori rispetto ai
titoli che presentano un rating più elevato, per compensare il minor merito di credito e il maggior
rischio di insolvibilità connesso a tali titoli. Normalmente i titoli con un rating inferiore tendono a
riflettere l’andamento della società e del mercato a breve termine in misura maggiore rispetto ai titoli
con un rating più elevato che riflettono principalmente le oscillazioni dei tassi d’interesse a livello
generale. Poiché il numero di investitori in titoli con rating bassi è contenuto, potrebbe risultare più
difficile acquistare e vendere tali titoli al momento opportuno.
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Il volume delle operazioni effettuate su alcuni mercati obbligazionari internazionali potrebbe risultare
sensibilmente inferiore rispetto a quelle effettuate sui principali mercati globali, come, ad esempio,
quello statunitense. Pertanto, gli investimenti effettuati da un Comparto su tali mercati potrebbero
presentare un minor grado di liquidità e il loro prezzo potrebbe essere più volatile rispetto ad
investimenti analoghi effettuati su mercati che presentano un maggiore volume di scambi. Inoltre, i
periodi di regolamento di alcuni mercati potrebbero essere più lunghi rispetto ad altri mercati e ciò
potrebbe influire sulla liquidità del portafoglio.
Variazione dei tassi di interesse
Un andamento fortemente negativo dei tassi di interesse potrebbe penalizzare il valore delle Azioni.
Rischio di valutazione
È facoltà dei Comparti investire parte dei propri attivi in titoli o strumenti non liquidi e/o non quotati. Tali
titoli o strumenti saranno valutati dagli Amministratori o dai delegati degli stessi in buona fede, di
concerto con il Gestore degli Investimenti, in merito al loro probabile valore di realizzo. Tali
investimenti risultano per loro natura difficili da valutare e sono soggetti a forti incertezze. Non è
possibile garantire che la stima effettuata in base al processo di valutazione rifletterà il prezzo effettivo
di vendita o di “liquidazione” di tali titoli.
Metodo del costo ammortizzato
Nella misura in cui qualsiasi Comparto investe in strumenti del mercato monetario, una parte o la
totalità di tali investimenti possono essere valutati secondo il metodo del costo ammortizzato. Per
maggiori informazioni, si rimandano gli investitori alla Sezione del Prospetto Informativo intitolata
“Calcolo del Valore Patrimoniale Netto”.
Nei periodi di ribasso dei tassi di interesse di breve termine, l’afflusso netto di nuovo denaro in tali
Comparti derivante dalla continua emissione di Azioni sarà prevedibilmente investito in strumenti di
portafoglio che generano rendimenti inferiori rispetto al resto del portafoglio del Comparto,
determinando la diminuzione del rendimento corrente del Comparto. Nei periodi di rialzo dei tassi di
interesse, può avvenire il contrario.
Principi contabili, di revisione e di rendicontazione
I principi contabili, di revisione e di rendicontazione di molti paesi in cui il Comparto è autorizzato ad
investire potrebbero essere meno estesi rispetto a quelli applicabili alle società statunitensi e
dell’Unione europea.
Rischio legato al regime fiscale o ad altri oneri previsti da disposizioni locali relative alle
attività detenute da un Comparto
Ai sensi di disposizioni locali, le attività detenute da un Comparto potrebbero essere soggette, al
momento o in futuro, a imposte, commissioni, oneri e ad altre trattenute. Ciò riguarda in particolare i
ricavi o i guadagni derivanti da vendita, rimborso o ristrutturazione delle attività di un Comparto, la
ristrutturazione delle attività di un Comparto in assenza di flussi finanziari, variazioni legate a
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regolamento e dividendi, interessi e altro reddito percepiti da un Comparto. Alcune imposte od oneri,
ad esempio tutti gli oneri previsti dal FATCA; potrebbero essere raccolti sotto forma di una ritenuta
d'imposta o di una trattenuta applicata a pagamenti o inoltro di pagamenti.
Rischio su derivati, tecniche e strumenti
Informazioni generali
I prezzi degli strumenti derivati, inclusi quelli dei future e delle opzioni, sono estremamente volatili.
L’andamento del prezzo dei contratti a termine, dei contratti future e di altri contratti derivati è
influenzato, fra le altre cose, dall’andamento dei tassi d’interesse, dalla variazione del rapporto fra
domanda e offerta, dalle politiche e dai programmi commerciali, fiscali, monetari e di controllo
valutario dei governi, nonché da politiche ed avvenimenti nazionali ed internazionali di natura politica
ed economica. Inoltre, i governi a volte intervengono, direttamente e tramite l’emanazione di nuove
leggi, in alcuni mercati, in particolar modo nei mercati delle valute, dei future e delle opzioni sui tassi
d’interesse. Tali interventi sono spesso volti ad influenzare direttamente i prezzi e, unitamente ad altri
fattori, possono fare in modo che tutti questi mercati si muovano rapidamente nella stessa direzione a
causa, fra le altre cose, delle oscillazioni dei tassi d’interesse. L’impiego di tecniche e strumenti
implica anche alcuni rischi particolari, fra i quali (1) dipendenza dalla capacità di prevedere
l’andamento delle quotazioni dei titoli oggetto di copertura e l’andamento dei tassi d’interesse,
(2) correlazione imperfetta fra gli strumenti di copertura e i titoli o i segmenti di mercato oggetto di
copertura, (3) le capacità necessarie per poter utilizzare questi strumenti sono diverse da quelle
necessarie per selezionare i titoli del Comparto, (4) possibile assenza di un mercato liquido per un
particolare strumento in un particolare momento, e (5) possibili ostacoli ad una gestione efficace del
portafoglio o alla capacità di far fronte alle richieste di rimborso.
I Comparti possono essere investiti in taluni strumenti derivati, che potrebbero comportare
l’assunzione di obblighi, oltre che di diritti e attività. Le attività depositate quale margine presso gli
intermediari non possono essere detenute in conti separati dagli intermediari e pertanto potrebbero
essere disponibili per i creditori di tali intermediari in caso di loro insolvenza o fallimento.
Rischio di correlazione
I prezzi degli SFD possono non essere in perfetta correlazione con i prezzi dei titoli sottostanti, ad
esempio a causa di oneri di transazione e oscillazioni dei tassi d’interesse. I prezzi degli SFD trattati in
borsa potranno altresì essere soggetti a variazioni dovute a fattori di domanda e offerta.
Rischio legale
L’impiego di derivati OTC, quali contratti a termine e contratti swap, esporranno i Comparti al rischio che
la documentazione legale del contratto possa non riflettere in modo accurato l’intenzione delle parti.
Liquidità dei contratti future
Le posizioni in future possono risultare non liquide poiché alcune borse merci limitano le oscillazioni
del prezzo di alcuni contratti future nel corso di una sola giornata, tramite regolamenti definiti come
“limiti di oscillazione del prezzo giornaliero” o “limiti giornalieri”. In base a tali limiti giornalieri, in una
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singola seduta non è possibile effettuare scambi ad un prezzo superiore ai limiti imposti. Qualora il
prezzo di un contratto relativo ad un particolare future subisca un aumento ovvero una diminuzione di
importo pari al limite giornaliero, non sarà possibile assumere o cedere posizioni nel future, a meno
che i trader non intendano effettuare operazioni a o entro tale limite. Ciò potrebbe impedire ad un
Comparto di liquidare eventuali posizioni svantaggiose.
Operazioni a termine
I contratti a termine e le opzioni su tali contratti, diversamente dai contratti future, non sono scambiati
sui listini e non sono standardizzati; sono le banche e gli intermediari che fungono da intermediari
principali su questi mercati, negoziando ogni singola transazione su base individuale.
Sostanzialmente, le operazioni a termine e “in contanti” non sono regolamentate; non esiste alcun
limite sull’andamento giornaliero del prezzo e non si applica alcun limite sulle posizioni speculative. I
principali intermediari dei mercati a termine non sono tenuti a fungere da market maker per le valute o
i beni oggetto delle loro transazioni, e tali mercati possono attraversare fasi di carenza di liquidità, che
in alcuni casi permangono per un lungo periodo. Eventuali situazioni di market disruption o di carenza
di liquidità del mercato potrebbero determinare perdite significative per un Comparto.
Operazioni in valute estere
Laddove un Comparto utilizzasse derivati che modifichino le caratteristiche di esposizione valutaria dei
valori mobiliari detenuti dal medesimo, la performance del Comparto potrebbe essere fortemente
influenzata dalle oscillazioni dei tassi di cambio, poiché le posizioni in valuta detenute dal Comparto
potrebbero non corrispondere alle posizioni in titoli detenute.
Rischio dei mercati OTC
Laddove un qualsiasi Comparto acquisisca titoli sui mercati OTC, non vi è alcuna garanzia che esso
sia in grado di realizzare il valore equo di questi titoli per via della loro tendenza ad avere una liquidità
limitata e una volatilità dei prezzi comparativamente elevata.
Rischio di controparte
Ciascun Comparto può avere un’esposizione creditizia alle controparti in virtù delle posizioni in swap,
di operazioni di pronti contro termine, di contratti di cambio a termine e di altri contratti detenuti dal
medesimo. Nella misura in cui una controparte non adempia ai propri obblighi e il Comparto possa
esercitare i propri diritti in ritardo con riferimento agli investimenti nel proprio portafoglio o sia
ostacolato nell’esercizio di tali diritti, esso potrà sperimentare una flessione del valore della propria
posizione, subire una perdita in termini di reddito e sostenere costi associati al fatto di far valere i
propri diritti.
I Comparti saranno inoltre esposti al rischio di credito relativo alle parti con cui negoziano titoli e
potranno altresì essere esposti al rischio di inadempienza, in modo particolare nel caso dei titoli di
debito, quali obbligazioni, note e strumenti od obbligazioni di debito assimilabili.
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Mancanza di regolamentazione; Inadempienza della controparte
In linea generale, i mercati OTC (dove vengono solitamente negoziati valute, contratti a pronti e
opzioni, talune opzioni valutarie e swap) sono caratterizzati da una minore regolamentazione e
supervisione governativa delle transazioni rispetto a ciò che avviene per le transazioni stipulate sulle
Borse Valori Riconosciute. Inoltre, molte delle misure di protezione di cui godono gli operatori di
alcune Borse Valori Riconosciute, quali la garanzia di buon funzionamento di un sistema di
compensazione, potrebbero non essere disponibili nel caso di transazioni OTC. Le opzioni OTC non
sono soggette ad alcuna regolamentazione; queste opzioni sono accordi negoziati fuori borsa, create
specificamente per rispondere alle esigenze dei singoli investitori. Le opzioni OTC consentono
all’utente di strutturare esattamente la data, il livello di mercato e l’importo di una data posizione; la
controparte di tali accordi sarà la società specifica coinvolta nella transazione e non una Borsa Valori
Riconosciuta; pertanto, l’eventuale bancarotta o inadempienza di una controparte con la quale il
Comparto negozia opzioni OTC potrebbe determinare perdite significative per il Comparto. Inoltre, una
controparte potrebbe non regolare una transazione nel rispetto delle condizioni della medesima,
poiché il contratto non è legalmente applicabile ovvero in quanto non riflette accuratamente
l’intenzione delle parti oppure a causa di controversie in merito alle condizioni del contratto (in buona
fede o meno) ovvero a causa di un problema creditizio o di liquidità, determinando una perdita per il
Comparto. Nella misura in cui una controparte non adempia ai propri obblighi e il Comparto possa
esercitare i propri diritti in ritardo con riferimento agli investimenti nel proprio portafoglio o sia
ostacolato nell’esercizio di tali diritti, esso potrà sperimentare una flessione del valore della propria
posizione, subire una perdita in termini di reddito e sostenere costi associati al fatto di far valere i
propri diritti. L’esposizione alla controparte sarà conforme ai limiti di investimento del Comparto. A
prescindere dalle misure che il Comparto può attuare al fine di ridurre il rischio di credito della
controparte, tuttavia, non vi può essere alcuna garanzia che una controparte non diventi inadempiente
o che il Comparto non sostenga di conseguenza determinate perdite sulle transazioni.
Necessità di relazioni di negoziazione con le controparti
I partecipanti che operano sul mercato valutario OTC, tipicamente, stipulano transazioni
esclusivamente con le controparti che ritengono sufficientemente affidabili dal punto di vista creditizio,
fatti salvi i casi in cui la controparte fornisca margini, garanzie, lettere di credito o altri strumenti di
rafforzamento del merito creditizio. La Società ritiene di essere in grado di instaurare relazioni d’affari
con le controparti tali da consentire a un Comparto di concludere operazioni sul mercato valutario
OTC e altri mercati di controparte, incluso quello degli swap; tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la
Società sarà effettivamente in grado di farlo. L’eventuale impossibilità a instaurare tali relazioni
limiterebbe le attività di un Comparto facendo sì che il medesimo debba condurre una porzione più
significativa di tali attività sui mercati dei future. Inoltre, le controparti con cui un Comparto prevede di
instaurare tali relazioni non saranno tenute a mantenere le linee di credito fornite a un Comparto e tali
controparti potrebbero decidere di ridurre o chiudere queste linee di credito a loro discrezione.
La negoziazione di future e opzioni è di carattere speculativo e volatile
La negoziazione di contratti future, contratti a termine e opzioni e di diversi altri strumenti in cui il
Comparto intende negoziare comporta rischi considerevoli. Alcuni degli strumenti in cui il Comparto
può investire sono sensibili all’andamento dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, il che significa
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che il loro valore e, di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto, oscilleranno di pari passo con le
fluttuazioni dei tassi di interesse e/o di cambio. La performance del Comparto, pertanto, dipenderà
anche dalla sua capacità di prevedere e rispondere a tali fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato,
nonché di utilizzare strategie atte a massimizzare i rendimenti, cercando al contempo di ridurre al
minimo i rischi associati per il proprio capitale di investimento. L’eventuale differenza tra il grado di
volatilità del mercato e le aspettative del Comparto potrebbero generare importanti perdite per il
medesimo.
Margine
La Società sarà tenuta a pagare depositi di margine e premi di opzione agli intermediari relativamente
ai contratti future e di opzione sottoscritti per un Comparto. Mentre i contratti negoziati in borsa
vengono di norma garantiti dalla relativa borsa, il Comparto potrebbe essere comunque esposto a
frode o insolvenza da parte dell’intermediario tramite il quale viene effettuata l’operazione. Il Gestore
degli Investimenti cercherà di ridurre tale rischio effettuando le negoziazioni solo tramite intermediari,
ad opinione del Gestore degli Investimenti, di elevata professionalità e di ottima reputazione.
Volatilità
Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto potrebbe avere un’elevata volatilità a causa dell’uso di
derivati e delle tecniche di gestione impiegate. L’uso di tali strumenti e tecniche potrebbe incidere sul
profilo di rischio di un Comparto incrementando la volatilità laddove si acquisisse un’esposizione
aggiuntiva ai titoli o ai mercati, sebbene l’intenzione sia quella di fare in modo che la volatilità non sia
marcatamente diversa dal Comparto che detenga direttamente gli investimenti sottostanti.
Rischio di mercato
Quando il Gestore degli Investimenti acquista un titolo o un’opzione, il rischio del Comparto si limita
alla perdita dell’investimento. Nel caso di un’operazione che implica future, contratti a termine, swap,
contract for difference o che prevede la vendita di opzioni, le passività del Comparto potrebbero
essere potenzialmente illimitate finché la posizione non viene chiusa.
Rischio su operazioni di prestito titoli
Così come accade per la dilatazione del credito, esistono rischi connessi al ritardo nei pagamenti e al
recupero del credito. Qualora il prestatario dei titoli dichiari fallimento, ovvero ometta di adempiere ai
propri obblighi ai sensi di qualsivoglia operazione di prestito su titoli, la garanzia prestata in relazione a
tale operazione sarà escussa. Il valore di tale garanzia sarà pari o superiore al valore dei titoli oggetto
del trasferimento. Tuttavia, sussiste il rischio che il valore della garanzia possa scendere al di sotto del
valore dei titoli oggetto del trasferimento. Inoltre, dato che i Comparti sono autorizzati ad investire la
garanzia liquida ricevuta, ferme restando le condizioni ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale, un
Comparto che investa la garanzia sarà esposto ai rischi connessi a tale tipologia di investimento, quali,
ad esempio, il fallimento o l’inadempienza dell’emittente del relativo titolo.
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Rischio di valutazione del Gestore degli Investimenti
L’Agente Amministrativo può consultare il Gestore degli Investimenti relativamente alla valutazione di
alcuni investimenti. Esiste un conflitto d’interessi intrinseco fra il coinvolgimento del Gestore degli
Investimenti nella determinazione del prezzo di valutazione degli investimenti di ciascun Comparto e
gli altri doveri e le altre responsabilità del Gestore degli Investimenti in relazione ai Comparti.
Liquidità
La quotazione delle Azioni di un Comparto o di una Classe sulla Borsa Valori irlandese non offrirà
necessariamente liquidità agli investitori.
Concentrazione
Fatti salvi i limiti di investimento, i Comparti possono detenere un portafoglio di investimenti
concentrato. La minore diversificazione e la selezione attiva dei titoli possono determinare un
investimento superiore alla media nelle singole società. Tale concentrazione può generare un livello di
rischio superiore rispetto ai casi in cui gli investimenti sono ripartiti su un numero di società più
elevato. Pur potendo incrementare il potenziale guadagno, la concentrazione dell’esposizione e la
mancanza di diversificazione possono altresì incrementare in modo considerevole il rischio di perdita
per il Comparto.
Dipendenza dal personale chiave
Le performance di investimento della Società e di ciascun Comparto dipenderanno dai servizi di alcuni
dipendenti chiave del Gestore degli Investimenti e di qualsiasi soggetto eventualmente nominato dal
Gestore degli Investimenti. In caso di decesso, incapacità o abbandono dell’azienda da parte di uno
qualsiasi di questi dipendenti, la performance della Società e di ciascun Comparto potrebbero essere
influenzati negativamente.
Rischio fiscale
Qualsiasi modifica nel regime fiscale di un Comparto o a livello di legislazione fiscale potrebbe
incidere sul valore degli investimenti detenuti dal Comparto e sulla sua capacità di offrire rendimenti
agli investitori. I potenziali investitori e gli Azionisti sono pregati di notare che le dichiarazioni in materia
di regime fiscale riportate nel presente documento si basano sulle consulenze ricevute dagli
Amministratori relativamente alle leggi e alle prassi in vigore nella relativa giurisdizione alla data del
presente Prospetto Informativo. Come accade per qualsiasi investimento, non può essere fornita
alcuna garanzia in merito al fatto che la posizione fiscale effettiva o proposta al momento di
effettuazione di un investimento nel Comparto permanga per un tempo indeterminato. Si raccomanda
ai potenziali investitori di prestare attenzione ai rischi fiscali associati all’investimento nella Società. Si
rimanda alla sezione intitolata “REGIME FISCALE”.
Non esaustività dei fattori di rischio
I rischi d’investimento descritti nel presente Prospetto Informativo non devono intendersi come
esaustivi; i potenziali investitori devono essere consapevoli che l’eventuale investimento effettuato
nella Società o in un qualsiasi Comparto è soggetto di volta in volta a rischi di natura straordinaria.
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2. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Gli Amministratori controllano gli affari della Società e sono responsabili per la formulazione della
politica d’investimento. Gli Amministratori hanno delegato alcune funzioni all’Agente Amministrativo, al
Gestore degli Investimenti e al Distributore Globale.
Amministratori
La Società sarà gestita e gli affari della Società saranno supervisionati dagli Amministratori, i quali
svolgono la funzione di amministratori non esecutivi della Società e il cui profilo viene di seguito
riportato:
 Pierangelo Buffa (italiano): Pierangelo Buffa ricopre la carica di Chief Operating Officer di Ras
Asset Management SGR dall’ottobre del 2001. Lavora nel settore della gestione del risparmio italiano
dal 1983 e ha ricoperto una serie di posizioni in qualità di analista e gestore di portafogli
obbligazionari, principalmente nel Gruppo Ras a Milano.
 Philip Clarke (irlandese): Philip Clarke è uno dei soci fondatori e amministratore di PRISM
Business & Financial Consultants di Dublino, società costituita nel gennaio del 1994 che fornisce
servizi di consulenza a società di servizi finanziari. Da allora, egli ha ricoperto una serie di cariche
direttive in società del risparmio e d’investimento; in precedenza ha lavorato per oltre venti anni per la
società Irish Life Assurance plc di Dublino, ricoprendo diverse posizioni all’interno del senior
management nelle aree del controllo finanziario e della gestione dei prodotti pensionistici e
d’investimento. Clarke è membro della Association of Chartered Certified Accountants e ha
conseguito una Laurea in gestione aziendale presso il Trinity College di Dublino.
 Jim Cleary (irlandese): Jim Cleary è un Amministratore indipendente della Società e il titolare di
Cleary Consulting, uno studio di consulenza con sede in Irlanda e costituito nel giugno del 2002. Ha
lavorato come libero professionista a Londra e Lussemburgo, concentrandosi sul settore dei servizi
finanziari dal 1986 al 1990. Si è focalizzato sulla gestione dei fondi offshore dal 1990 e ha costituito e
gestito studi di gestione fondi in Lussemburgo e a Toronto nel corso dei suoi precedenti impieghi. Jim
Cleary ha lavorato presso State Street Bank dal febbraio del 1990 all’ottobre del 1993, ha ricoperto la
carica di Responsabile Finanziario presso PFPC, Dublino, dall’ottobre del 1993 al giugno del 1997 e di
Direttore Generale presso SEI Investments, Dublino, dal giugno del 1997 al giugno del 2002. Il Sig.
Cleary è stato membro dell’Irish Funds Industry Association e dell’Alternative Investment Management
Association per diversi anni. Ha scritto documenti e tenuto conferenze nel settore ed è amministratore
di diversi fondi comuni e di diverse società operanti nell’Ireland’s International Financial Services
Centre. È membro della Association of Chartered Certified Accountants e ha conseguito la Laurea in
scienze commerciali (cum laude) presso la University of Limerick.
 John Finnegan (irlandese): John Finnegan è Chief Executive Officer di Darta Saving Life
Assurance Ltd di Dublino, società in cui opera dall’agosto del 2008. Vanta un’esperienza di oltre
venticinque anni nel settore dei servizi finanziari, maturata principalmente in fondi di investimento e
società assicuratrici, ramo vita. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nelle aree del controllo
finanziario e operativo e ha supportato il management di diverse società, soprattutto collaborando con
quelle che sono confluite nel Gruppo Santander. Finnegan è membro della Association of Chartered
Certified Accountants.
34
 Michael Hartmann (tedesco) è Direttore Generale e Responsabile della divisione Operations di
Allianz Global Investors in Europa. Vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della gestione
patrimoniale. Dal 2006 al 2010, prima della fusione di cominvest in Allianz Global Investors, il Sig.
Hartmann ricopriva la carica di Chief Operating Officer di cominvest Asset Management GmbH. Prima
di entrare in cominvest Asset Management GmbH, il Sig. Hartmann aveva ricoperto numerose
posizioni senior in Commerzbank AG (Responsabile Asset Management con responsabilità anche
della divisione Operations, nonché Capo Divisione Operations Asset Management (Germania)
nell’unità aziendale German Asset Management. Il Sig. Hartmann presiede il Comitato degli Azionisti
di Dealis Fund Operations GmbH (una joint venture di Allianz Global Investors e DekaBank). È inoltre
membro del Comitato degli Azionisti di Fondsdepot Bank GmbH, nonché membro del Consiglio
Direttivo di una società di investimenti domiciliata in Germania (“Allianz Global Investors
Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen”). Ha conseguito una Laurea in
Economia presso l’Università di Trier.
 Markus Nilles (tedesco): Markus Nilles è Amministratore di Allianz Global Investors Europe GmbH
e Responsabile Amministrazione Prodotti. Vanta un’esperienza ventennale nel settore dei servizi
finanziari, acquisita ricoprendo posizioni senior presso GZ Bank International di Lussemburgo,
Dresdner International Management Services di Dublino e Dresdner Bank di Lussemburgo. Prima di
entrare a far parte di Allianz Global Investors Luxembourg S. A. nel 2002, il Sig. Nilles ha lavorato
come Responsabile dei Servizi di Custodia presso GZ Bank International di Lussemburgo. In
precedenza, aveva ricoperto posizioni senior presso Dresdner International Management Services
Ireland nelle aree contabilità e compliance dei fondi. Ancora prima egli aveva lavorato presso
Dresdner Bank di Lussemburgo, ricoprendo posizioni senior nell’area dei Servizi ai fondi.
Gestore degli Investimenti
La Società ha nominato Allianz Global Investors Europe GmbH, operante tramite la propria sede di
Francoforte sul Meno, quale gestore degli investimenti con poteri discrezionali ai sensi dell'Accordo di
Gestione degli Investimenti in relazione ai seguenti Comparti:

Allianz Active Balanced

Allianz Bond Return Plus

Allianz Emerging Markets

Allianz High Dividend

Allianz Pacific

Allianz USA
La Società ha inoltre nominato Allianz Global Investors Europe GmbH, operante tramite la propria
Filiale in Francia, quale gestore degli investimenti con poteri discrezionali ai sensi dell'Accordo di
Gestione degli Investimenti in relazione ai seguenti Comparti:

Allianz Europe

Allianz Euro Liquidity
35
In base ai termini di ciascun Accordo di Gestione degli Investimenti, ciascun Gestore degli
Investimenti è responsabile, fatti salvi la supervisione e il controllo generali degli Amministratori, della
gestione degli attivi e degli investimenti della Società in conformità con l’obiettivo e le politiche di
investimento di ciascun Comparto. La Società non dovrà ritenersi responsabile di eventuali azioni
legali, costi, oneri, perdite, danni o spese derivanti da azioni o omissioni del Gestore degli Investimenti
o dalle proprie azioni o omissioni compiute sulla base delle indicazioni o delle raccomandazioni del
Gestore degli Investimenti.
Allianz Global Investors Europe GmbH è stata costituita ai sensi del diritto tedesco nel 1955 e ha sede
a Francoforte sul Meno. In quanto membro del Gruppo Allianz Global Investors, Allianz Global
Investors Europe GmbH è specializzata nell’uso di tecniche moderne di gestione del portafoglio ed è
supportata dall’ampia rete di ricerca di Allianz Global Investors.
In quanto membro del Gruppo Allianz Global Investors, Allianz Global Investors Europe GmbH è
supportata dall’ampia rete di ricerca di Allianz Global Investors.
Ciascun Gestore degli Investimenti ha facoltà di delegare la gestione discrezionale degli investimenti a
Sub-Gestori degli Investimenti, dei quali sarà fornita una descrizione dettagliata nel relativo Allegato. Il
Gestore degli Investimenti non dovrà ritenersi responsabile di eventuali azioni legali, costi, oneri,
perdite, danni o spese derivanti da azioni o omissioni del Sub-Gestore degli Investimenti dallo stesso
nominato o dalle proprie azioni o omissioni compiute in buona fede sulla base delle indicazioni o delle
raccomandazioni del Sub-Gestore degli Investimenti. I Sub-Gestori degli Investimenti avranno la
facoltà, con il consenso del Gestore degli Investimenti e la previa autorizzazione della Banca Centrale,
di delegare totalmente o parzialmente i loro poteri, doveri, obblighi e mansioni a Sub-Consulenti degli
Investimenti, dei quali sarà fornita una descrizione dettagliata nel relativo Allegato.
Agente Amministrativo
La Società ha nominato RBC Investor Services Ireland Limited come Agente Amministrativo e
Conservatore del Registro della Società ai sensi dell’Accordo di Amministrazione; tale società avrà la
responsabilità della gestione ordinaria delle attività della Società. L’Agente Amministrativo è una
società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 31 gennaio 1997 e autorizzata dalla Banca
Centrale ai sensi dell’Investment Intermediaries Act del 1995. L’Agente Amministrativo è una società
interamente controllata dal Gruppo Royal Bank of Canada.
L’Agente Amministrativo si occupa di fornire, tra l’altro, servizi di amministrazione fondi a organismi di
investimento collettivo. L’Agente Amministrativo è responsabile dell’amministrazione dell’attività della
Società, tra cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e la tenuta della contabilità della medesima,
fatta salva la supervisione degli Amministratori.
Banca Depositaria
La Banca Depositaria è RBC Investor Services Bank S.A., una società a responsabilità limitata
costituita in Lussemburgo e operativa tramite la filiale di Dublino. La Banca Depositaria è una società
interamente controllata dal Gruppo Royal Bank of Canada e ha sede all’indirizzo 14, Porte de France,
L 4360 Esch sur Alzette, Lussemburgo. La Banca Depositaria è stata approvata dalla Banca Centrale
ad agire quale banca depositaria della Società.
36
La Banca Depositaria si occupa della custodia sicura degli attivi della Società, che vengono detenuti sotto
il controllo della Banca Depositaria stessa. La principale funzione della Banca Depositaria è quella di
agire in qualità di fiduciaria e depositaria degli organismi di investimento collettivo quali la Società.
Tutti gli attivi della Società saranno detenuti per conto della Società stessa dalla Banca Depositaria o
da banche sub-depositarie nominate dalla Banca Depositaria, la quale sarà responsabile della
raccolta di tutti i proventi ed altri pagamenti, nonché della custodia di eventuali interessi accreditati,
relativamente agli investimenti.
La principale funzione della Banca Depositaria è quella di agire in qualità di fiduciaria e depositaria
degli organismi di investimento collettivo quali la Società.
La Banca Depositaria sarà tenuta, fra le altre cose, a garantire che l’emissione e il riacquisto delle
Azioni del Comparto siano effettuati conformemente alle relative disposizioni di legge e all’Atto
Costitutivo e allo Statuto della Società. La Banca Depositaria provvederà ad eseguire le istruzioni
impartite dagli Amministratori, ad eccezione del caso in cui tali istruzioni siano in conflitto con il
Regolamento sugli OICVM o con lo Statuto della Società. La Banca Depositaria è altresì tenuta ad
esaminare l’operato della Società in ogni esercizio e a riferire agli Azionisti in merito.
La Banca Depositaria ha il potere di delegare totalmente o parzialmente le proprie mansioni di
depositaria; tuttavia non sarà sollevata dalla propria responsabilità per aver affidato a terzi, totalmente
o parzialmente, gli attivi affidati alla sua custodia. La Banca Centrale ritiene che, al fine di sollevare la
Banca Depositaria dalla propria responsabilità ai sensi del Regolamento sugli OICVM, quest’ultima
dovrà adoperare la massima cura e attenzione nel selezionare tali banche sub-depositarie come
agenti di custodia, in modo tale da garantire che le stesse dispongano e conservino l’esperienza, la
competenza e la posizione adeguate per assolvere alle loro responsabilità di banche sub-depositarie.
La Banca Depositaria è tenuta a supervisionare in maniera adeguata le banche sub-depositarie,
svolgendo periodicamente i necessari controlli volti a verificare che queste ultime continuino ad
adempiere ai propri obblighi nella maniera adeguata. Tuttavia, ciò non deve intendersi come
un’interpretazione giuridica del Regolamento sugli OICVM o delle corrispondenti disposizioni della
Direttiva del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009.
Poiché alcuni Comparti sono autorizzati ad investire, come meglio descritto nell’Allegato al presente
Prospetto Informativo, nei mercati emergenti, nei quali i sistemi di deposito e/o regolamento non sono
pienamente sviluppati, gli attivi del relativo Comparto scambiati su tali mercati e affidati ad agenti di
custodia, qualora sia richiesto l’utilizzo di tali agenti, sono soggetti a rischi nei casi in cui la Banca
Depositaria non avrà alcuna responsabilità.
Si rinviano i potenziali investitori alla Sezione intitolata “Fattori di Rischio” del Prospetto Informativo e
agli Allegati.
Distributori
La Società ha nominato Allianz Global Investors Europe GmbH come distributore globale di Azioni
della Società ai sensi dell’Accordo di Distribuzione Globale. Il Distributore Globale ha l’autorità di
delegare totalmente o parzialmente i propri obblighi di distributore ad altri Distributori in conformità ai
requisiti previsti dalla Banca Centrale. Le commissioni degli altri Distributori così nominati saranno a
carico del Distributore Globale.
37
Agenti per i Pagamenti/Rappresentanti/Banche Corrispondenti
Le leggi/normative locali in vigore negli Stati Membri dell’AEE possono prevedere la nomina di agenti
per i pagamenti/rappresentanti/banche corrispondenti (gli “Agenti per i Pagamenti”) e l’intrattenimento
di conti presso tali Agenti, tramite i quali sarà possibile effettuare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni,
ai rimborsi o ai dividendi. Gli Azionisti che scelgono o sono tenuti ai sensi delle normative vigenti a
livello locale a versare o ricevere tali importi di sottoscrizione o rimborso o dividendi tramite un
soggetto intermediario e senza ricorrere direttamente alla Banca Depositaria (ad es. un Agente per i
Pagamenti presente in una giurisdizione locale) si assumono un rischio di credito nei confronti di tale
intermediario relativamente (a) agli importi di sottoscrizione precedentemente alla trasmissione degli
stessi alla Banca Depositaria per conto della Società o del relativo Comparto e (b) agli importi di
rimborso dovuti da tale soggetto intermediario al relativo Azionista. Le commissioni e le spese degli
Agenti per i Pagamenti nominati dalla Società o da un Comparto, che rifletteranno i normali tassi di
mercato, saranno a carico della Società o del Comparto in relazione al quale si è provveduto a
nominare un Agente per i Pagamenti.
In Italia, la Banca Corrispondente è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., la quale agirà in qualità di
banca corrispondente in Italia per la Società e per ciascun Comparto della medesima, entro i limiti
stabiliti dalla Banca d’Italia.
Tutti gli Azionisti della Società o del Comparto per conto del quale si è provveduto a nominare un
Agente per i Pagamenti potranno usufruire dei servizi forniti dagli Agenti per i Pagamenti nominati
dalla Società o per conto della stessa.
Conflitti d’interesse
Gli Amministratori, la Banca Depositaria, i Gestori degli Investimenti, il Distributore Globale, l’Agente
Amministrativo e qualsiasi Distributore possono di volta in volta agire rispettivamente in veste di
gestore, banca depositaria, gestore degli investimenti, distributore globale, agente amministrativo o
distributore in relazione ad altri comparti o essere altrimenti coinvolti in altri comparti, che abbiano
obiettivi di investimento analoghi a quelli dei Comparti. È pertanto possibile che ciascuno di essi,
nell’esercizio della propria attività, possa avere potenziali conflitti d’interesse con i Comparti. In tali
evenienze, ciascuno di essi avrà sempre riguardo ai propri obblighi ai sensi rispettivamente
dell’accordo di banca depositaria, dell’accordo di gestione degli investimenti, dell’accordo di
amministrazione e di qualsiasi accordo di distribuzione e si adopererà per garantire che tali conflitti
d’interesse vengano risolti in modo equo. Gli Amministratori hanno adottato una politica volta a
garantire che per tutte le operazioni vengano fatti sforzi ragionevoli per evitare conflitti d’interesse e,
laddove non fosse possibile evitarli, tali conflitti siano gestiti in modo tale che i Comparti e gli Azionisti
vengano trattati in modo equo.
Inoltre, ciascuno dei soggetti summenzionati può effettuare negoziazioni, in veste di titolare o agente,
con i Comparti, a condizione che tali negoziazioni vengano eseguite alle normali condizioni
commerciali e di mercato e nel migliore interesse degli Azionisti.
Le negoziazioni si riterranno eseguite alle normali condizioni commerciali se: (1) per ciascuna
operazione viene emessa una valutazione certificata da una persona approvata dalla Banca
Depositaria come indipendente e competente; (2) ciascuna operazione viene eseguita alle migliori
condizioni su una borsa organizzata in conformità alle regole di tale borsa; oppure (3), laddove i punti
38
(1) e (2) fossero impraticabili, ciascuna operazione viene eseguita alle condizioni che soddisfino la
Banca Depositaria per essere normali condizioni commerciali e di mercato.
Gli Amministratori hanno adottato una politica volta a garantire che i fornitori di servizi agiscano nel
migliore interesse dei Comparti laddove eseguissero decisioni di negoziazione e collocassero ordini di
negoziazione per conto di tali Comparti nell’ambito della gestione dei portafogli degli stessi. A tali fini,
devono essere adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per ottenere il miglior risultato possibile per i
Comparti, tenendo conto del prezzo contabile, dei costi, della velocità, della probabilità di esecuzione e
regolamento, della portata dell’ordine e della sua natura, dei servizi di ricerca prestati dall’intermediario
ai Gestori degli Investimenti, o di qualsiasi altra considerazione pertinente all’esecuzione dell’ordine.
Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente, su richiesta, informazioni relative alla politica di
esecuzione della Società e a qualsiasi modifica sostanziale della stessa.
Né la Società, né qualsiasi Gestore degli Investimenti o qualsiasi loro rispettivo delegato potrà
trattenere contante o altre retrocessioni da un intermediario od operatore in conseguenza del fatto di
indirizzare le operazioni negli attivi di un Comparto a un particolare intermediario od operatore, fatti
salvi i casi in cui beni e servizi (soft commission) possano essere trattenuti se:
(a) l’intermediario o l’operatore ha accettato di adottare pratiche di best execution e i tassi di
intermediazione non superano i tassi di intermediazione obbligatori per servizi istituzionali
completi;
(b) i beni e servizi prestati ai sensi dell’accordo devono essere quelli presenti nella prestazione di
servizi di investimento al Comparto; e
(c) ne è data informazione nelle relazioni annuali e semestrali sotto forma di prospetto in cui si
descrivono le prassi di soft commission di ciascun Gestore degli Investimenti, ivi compresa una
descrizione dei beni e servizi ricevuti.
Soft commission
Un Gestore degli Investimenti potrà effettuare operazioni con o per il tramite di un’altra persona con la
quale il Gestore degli Investimenti, ovvero qualsiasi soggetto affiliato al Gestore degli Investimenti,
abbia stipulato accordi in base ai quali tale persona potrà di volta in volta fornire o procurare al
Gestore degli Investimenti e/o ad un soggetto affiliato, beni, servizi o altri benefici, quali, ad esempio,
servizi di ricerca e consulenza, software o hardware specialistici. Nessun pagamento diretto potrà
essere effettuato a fronte di tali beni o servizi; tuttavia, il Gestore degli Investimenti potrà decidere di
affidare l’attività a tale persona a condizione che quest’ultima si sia impegnata a svolgere tale attività
nel miglior modo possibile; i servizi forniti dovranno inoltre essere tali da garantire supporto nella
fornitura di servizi d’investimento alla Società.
Il bilancio annuale e la relazione semestrale della Società includeranno una relazione in cui verranno
descritte le pratiche di soft commission di ciascun Gestore degli Investimenti.
Retrocessioni di commissioni e loro attribuzione
Qualora un Gestore degli Investimenti, ovvero qualsivoglia delegato dello stesso, riesca ad ottenere la
retrocessione di una quota delle commissioni addebitate dagli intermediari, siano essi broker o dealer,
in relazione all’acquisto e/o alla vendita di titoli per conto della Società o di un Comparto, la
commissione retrocessa sarà corrisposta alla Società o al relativo Comparto, a seconda dei casi.
39
3. COMMISSIONI E SPESE
Spese di costituzione
Tutte le commissioni e spese relative alla costituzione della Società e dei Comparti in essere alla data
del presente documento sono state ammortizzate. Tutte le commissioni e spese relative alla
costituzione e all’organizzazione di nuovi Comparti della Società, ivi comprese le commissioni
spettanti ai consulenti professionali della Società e le commissioni di registrazione dei Comparti per la
vendita nei vari mercati, saranno sostenute dal relativo nuovo Comparto e ammortizzate con il
consenso della Società di Revisione nel primo esercizio finanziario del nuovo Comparto o in qualsiasi
altro periodo e secondo le modalità che gli Amministratori, con il consenso della Società di Revisione,
possano stabilire.
Commissioni e spese di carattere operativo
La Società provvederà a pagare le proprie spese e commissioni di carattere operativo di seguito
descritte come dovute dalla Società. Le spese sostenute dalla Società nel corso della durata della
Società stessa, unitamente alle commissioni e alle spese dovute all’Agente Amministrativo, alla Banca
Depositaria, ai Gestori degli Investimenti, al Distributore Globale, alla Banca Corrispondente e a
qualsivoglia Agente per i Pagamenti nominato da o per conto della Società, comprendono, ma non
sono limitate a, gli oneri e le commissioni bancari e di intermediazione, le spese legali e di consulenza
professionale, le spese di segreteria, le spese di costituzione e di registrazione presso l’Ufficio del
Registro delle Imprese, le spese di revisione, le spese di contabilità e traduzione, gli interessi sui
finanziamenti ottenuti, le imposte e le spese governative applicabili alle spese sostenute dalla Società
in relazione alla predisposizione, traduzione, stampa e distribuzione di bilanci e avvisi, di tutto il
materiale di marketing e pubblicitario e del periodico aggiornamento del Prospetto Informativo e del
Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, le spese di quotazione, tutte le spese
connesse alla registrazione, quotazione e distribuzione della Società e delle Azioni già emesse o da
emettere, tutte le spese connesse all’ottenimento e al mantenimento di un rating creditizio per
qualsivoglia Comparto, Classe o Azione, le spese relative alle assemblee degli Azionisti, i premi
relativi alle assicurazioni degli Amministratori, le spese di pubblicazione e distribuzione del Valore
Patrimoniale Netto, le spese amministrative relative all’emissione o al rimborso di Azioni, le spese
postali, di telefono, fax e telefax, e qualsivoglia altra spesa, in ciascun caso unitamente all’imposta sul
valore aggiunto eventualmente applicabile. Tali spese potranno essere differite e ammortizzate dalla
Società, a discrezione degli Amministratori, conformemente alle pratiche contabili normalmente
applicate. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto sarà incluso un
accantonamento stimato per le spese di gestione della Società. Tali spese e le commissioni e le
spese relative alla fornitura di servizi dovute dalla Società saranno a carico di tutti i Comparti in misura
proporzionale al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto o attribuibile alla relativa Classe,
fermo restando che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili ad un
particolare Comparto o ad una particolare Classe saranno esclusivamente a carico di tale Comparto o
Classe.
40
Spese e commissioni di gestione
Qualora venga stabilito che le commissioni debbano essere pagate ricorrendo agli attivi della Società
nel suo complesso, o qualora le commissioni siano calcolate sulla base del Valore Patrimoniale Netto
della Società nel suo complesso, le stesse saranno congiuntamente a carico di tutti i Comparti in
misura proporzionale al rispettivo Valore Patrimoniale Netto al momento dell’assegnazione.
Analogamente, le spese relative all’Agente Amministrativo, al Distributore Globale, alla Banca
Depositaria e alla Banca Corrispondente saranno congiuntamente a carico di tutti i Comparti, fermo
restando che le eventuali spese direttamente o indirettamente attribuibili ad un particolare Comparto
saranno esclusivamente a carico di tale Comparto.
Diversamente, e in base a quanto di seguito stabilito, le commissioni e le spese saranno
esclusivamente a carico del relativo Comparto.
Commissione dell’Agente Amministrativo
L’Agente Amministrativo avrà diritto a percepire una commissione annua corrisposta dalla Società.
Questa prevederà una commissione minima pari a €100.000 annui per la Società, più una
commissione aggiuntiva pari a €15.000 per ciascun Comparto dovuta dalla Società nel suo
complesso, a condizione che il valore del patrimonio netto della Società ammonti a €500.000.000 o ad
un importo inferiore. Qualora il patrimonio netto sia superiore a €500.000.000, l’Agente Amministrativo
avrà diritto a percepire una commissione pari allo 0,01% del Valore Patrimoniale Netto della Società;
tuttavia, nel caso in cui il patrimonio netto sia superiore a €1.000.000.000, l’Agente Amministrativo non
avrà diritto ad alcuna commissione aggiuntiva. Tali commissioni matureranno quotidianamente e
saranno corrisposte mensilmente in via posticipata. L’Agente Amministrativo avrà altresì diritto a
percepire commissioni relativamente alla sua funzione di Conservatore del Registro e Agente per i
Trasferimenti e oneri di transazione (addebitati ai tassi di mercato normalmente in vigore), calcolati in
base alle operazioni effettuate dalla Società, al numero di sottoscrizioni, rimborsi, scambi e
trasferimenti di Azioni elaborati dall’Agente Amministrativo e al tempo dedicato da quest’ultimo ai
propri doveri di assistenza agli azionisti della Società. L’Agente Amministrativo avrà inoltre il diritto al
rimborso delle spese di gestione e di tutte le spese vive sostenute per conto della Società, le quali
includeranno le spese legali, le spese di spedizione a mezzo corriere e le spese di telecomunicazione
ragionevolmente sostenute.
Commissioni della Banca Depositaria
La Banca Depositaria avrà diritto a percepire una commissione annua a valere sugli attivi della società
la quale maturerà quotidianamente e sarà corrisposta mensilmente in via posticipata (più eventuale
IVA). La commissione includerà la custodia, il sub-deposito e il regolamento dei titoli, sulla base della
località in cui gli attivi sono detenuti in deposito. Tale commissione sarà compresa fra lo 0,025%
annuo del valore degli attivi in deposito in alcuni paesi, fra i quali gli Stati Uniti, e lo 0,79% annuo del
valore degli attivi in deposito in altri paesi, fra i quali Trinidad e Tobago. I Comparti che investono in
attivi situati in paesi che applicano una commissione più elevata saranno pertanto tenuti a versare una
commissione più elevata alla Banca Depositaria. Tale commissione prevederà una commissione
minima annua pari a €10.000 (più eventuale IVA) per ciascun Comparto e sarà corrisposta dalla
Società nel suo complesso. La Banca Depositaria ha diritto a percepire una commissione di deposito
41
annua pari al massimo allo 0,02% del Valore Patrimoniale Netto della Società, fino ad un massimo di
€300.000 (più €10.000 per ogni Comparto aggiuntivo oltre i 28 Comparti) e sarà corrisposta dalla
Società nel suo complesso. La Banca Depositaria avrà altresì diritto ad un rimborso per le spese vive
ragionevolmente e debitamente sostenute, incluse le spese telefoniche e di fax, le imposte di bollo e le
imposte di registrazione (inclusa la registrazione nei mercati emergenti). Le commissioni dei subdepositari, in linea con i normali tassi commerciali, verranno pagate dalla Banca Depositaria a valere
sulle commissioni ricevute dalla Società.
Commissioni dei Gestori degli Investimenti e del Distributore Globale
Ciascun Comparto sarà tenuto a corrispondere una commissione annua aggregata di gestione degli
investimenti e di distribuzione, maturata a ciascun Momento di Valorizzazione; tale commissione sarà
corrisposta mensilmente in via posticipata al tasso stabilito nel relativo Allegato al presente Prospetto
Informativo. I Gestori degli Investimenti possono altresì avere diritto a una commissione di
performance al tasso stabilito nel relativo Allegato al presente Prospetto. I Gestori degli Investimenti
avranno diritto ad un rimborso da parte della Società per le spese vive dallo stesso ragionevolmente
sostenute e per l’eventuale IVA sulle commissioni e le spese allo stesso dovute.
Commissioni di Banca Corrispondente
La Banca Corrispondente avrà diritto a ricevere, a valere sugli attivi della Società, una commissione
annua relativamente alla fornitura dei servizi di Banca Corrispondente resi alla Società; tale
commissione maturerà quotidianamente, sarà corrisposta trimestralmente in via posticipata e sarà
pari, al massimo allo 0,05% della quota del Valore Patrimoniale Netto della Società attribuibile agli
Azionisti che hanno sottoscritto azioni tramite la Banca Corrispondente (e che non hanno ancora
richiesto il rimborso delle stesse) salvo l’applicazione di una commissione minima di €3.000 a
trimestre e una commissione annua fissa di €15.000. Inoltre, le eventuali spese vive sostenute dalla
Banca Corrispondente per conto della Società dovranno essere sostenute dalla Società.
Inoltre, la Banca Corrispondente e ciascun Agente per i Pagamenti, eventualmente nominato dalla
Società, potranno, a loro discrezione, addebitare agli investitori una commissione, pari al massimo a
€50, in relazione a ciascuna sottoscrizione e rimborso effettuati dagli investitori.
Tutti gli Azionisti della Società potranno usufruire dei servizi erogati dalla Banca Corrispondente.
Commissioni del Distributore
Gli Azionisti potranno essere soggetti ad una commissione di vendita calcolata come percentuale
dell’importo di sottoscrizione, come specificato nel relativo Allegato, fino ad un massimo del 4% dei
ricavi di sottoscrizione.
Commissione di rimborso
Gli Azionisti potranno essere soggetti ad una commissione di rimborso calcolata come percentuale
degli importi oggetto di rimborso, fino ad un massimo del 3% del Valore Patrimoniale Netto per
Azione. Al momento, gli Amministratori non intendono applicare alcuna commissione di rimborso.
Qualora in futuro venga proposto di applicare una commissione di rimborso, gli Azionisti saranno
debitamente informati.
42
Commissione di conversione
Lo Statuto autorizza gli Amministratori ad applicare una commissione di conversione sulla conversione
di Azioni di qualsivoglia Comparto o Classe in Azioni di un altro Comparto o Classe o in un’altra
Classe nello stesso Comparto, fino ad un massimo del 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni
emesse al momento della conversione delle Azioni del Comparto originario. Gli Amministratori
intendono applicare una commissione di conversione non superiore all’1% del Valore Patrimoniale
Netto per Azione, che sarà trattenuta dal Distributore Globale o dal Distributore interessato a suo
esclusivo uso e beneficio, ovvero secondo le modalità dallo stesso indicate. Il Distributore Globale o il
Distributore interessato, a sua assoluta discrezione, può rinunciare all’ammontare di tale commissione
di conversione o differenziarne l’importo a seconda degli investitori.
Compensi agli Amministratori
Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, gli Amministratori hanno diritto ad un compenso per i servizi
resi ad un tasso che gli stessi provvederanno a stabilire, fino ad un importo massimo per
Amministratore pari a €25.000 annui; gli Amministratori avranno inoltre diritto ad uno speciale
compenso qualora siano chiamati a svolgere prestazioni speciali o aggiuntive per conto della Società.
Tutti gli Amministratori avranno diritto ad un rimborso da parte della Società per le spese debitamente
sostenute in relazione all’attività della Società o per l’adempimento dei propri obblighi.
Ripartizione delle spese e delle commissioni
Tutte le commissioni, le spese, le imposte e gli oneri saranno addebitati al relativo Comparto, e
all’interno di tale Comparto alle Classi in relazione alle quali gli stessi sono stati sostenuti. Qualora gli
Amministratori ritengano che una spesa non sia attribuibile ad alcun Comparto, tale spesa sarà
normalmente ripartita fra tutti i Comparti in misura proporzionale al Valore Patrimoniale Netto dei
Comparti o altrimenti nella misura ritenuta dagli Amministratori equa e ragionevole. In caso di
commissioni o spese di natura regolare o ricorrente, quali, ad esempio, le spese di revisione, gli
Amministratori potranno calcolare anticipatamente l’ammontare di tali commissioni o spese sulla base
di un importo stimato per periodi di un anno o periodi diversi, accantonando tale ammontare in quote
costanti per ciascun periodo.
Aumento delle commissioni
I tassi delle commissioni relative alla fornitura di servizi per qualsivoglia Comparto o Classe potranno
subire un aumento entro il limite massimo precedentemente stabilito, a condizione che gli Azionisti del
relativo Comparto o Classe ricevano un preavviso scritto in merito di almeno un mese.
43
4. LE AZIONI
Informazioni generali
Le Azioni potranno essere emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione. Le Azioni emesse
all’interno di un Comparto o di una Classe saranno nominative e denominate nella Valuta di
Riferimento. Le Azioni saranno prive di valore nominale e saranno emesse per la prima volta il primo
Giorno di Negoziazione successivo alla scadenza del periodo di offerta iniziale specificato nel relativo
Allegato al Prezzo Iniziale secondo le modalità specificate nel relativo Allegato. Successivamente, le
Azioni saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione. La titolarità delle Azioni sarà
dimostrata dall’iscrizione del nome dell’investitore nel libro dei Soci della Società; non verrà rilasciato
alcun certificato. Eventuali modifiche ai dati di registrazione dell’Azionista e alle disposizioni di
pagamento potranno essere apportate soltanto successivamente al ricevimento di disposizioni scritte
in originale da parte del relativo Azionista.
Gli Amministratori potranno rifiutare eventuali richieste di sottoscrizione di Azioni senza fornire alcuna
giustificazione in merito, e potranno limitare il possesso di Azioni da parte di qualsivoglia persona
fisica o giuridica in particolari circostanze, inclusi i casi in cui tale possesso risulterebbe in violazione di
qualsivoglia requisito di legge o normativo o possa influire negativamente sulla posizione fiscale della
Società o possa comportare per la Società alcuni svantaggi in cui la stessa non sarebbe altrimenti
incorsa. Eventuali restrizioni applicabili ad un particolare Comparto o Classe saranno specificate
nell’Allegato relativo a tale Comparto o Classe. Chiunque detenga le Azioni in violazione delle
limitazioni imposte dagli Amministratori, ovvero, in virtù del possesso delle Azioni, violi le leggi e i
regolamenti di qualsivoglia giurisdizione competente, ovvero, detenga una partecipazione la quale, ad
opinione degli Amministratori, possa determinare per la Società eventuali passività o imposte, o
svantaggi di natura pecuniaria che altrimenti non sarebbero insorti a danno della Società, o degli
Azionisti o di entrambi, o altrimenti in circostanze che, ad opinione degli Amministratori, possano
risultare pregiudizievoli per l’interesse degli Azionisti, sarà tenuto a risarcire la Società, i Gestori degli
Investimenti, il Distributore Globale / Distributore, la Banca Corrispondente, la Banca Depositaria,
l’Agente Amministrativo e gli Azionisti per eventuali perdite subite dallo stesso o dagli stessi a seguito
dell’acquisto o del possesso da parte di tale persona o persone di Azioni della Società.
In base a quanto dispone lo Statuto della Società, gli Amministratori hanno il potere di rimborsare e/o
annullare obbligatoriamente eventuali Azioni possedute o detenute beneficiariamente in violazione
delle limitazioni imposte dagli stessi o in violazione di qualsivoglia legge o regolamento.
Né la Società, i Gestori degli Investimenti, il Distributore Globale / Distributore, l’Agente
Amministrativo, la Banca Corrispondente o la Banca Depositaria né i rispettivi amministratori,
funzionari, dipendenti o agenti dovranno ritenersi responsabili per l’autenticità delle istruzioni fornite
dagli Azionisti, le quali saranno ragionevolmente ritenute veritiere, e non dovranno ritenersi
responsabili per eventuali perdite, oneri o spese derivanti o comunque connessi a qualsivoglia
disposizione non autorizzata o fraudolenta. Il Distributore Globale / Distributore, la Banca
Corrispondente e l’Agente Amministrativo saranno tuttavia tenuti a osservare le procedure necessarie
al fine di garantire l’autenticità di tali disposizioni.
44
Pratiche abusive e Market timing
Di norma, gli Amministratori incoraggiano gli investitori a investire nei Comparti nell’ambito di una
strategia di investimento a lungo termine, scoraggiando al contempo operazioni di trading eccessive, a
breve termine o pratiche abusive. Dette attività, talvolta indicate come market timing e frequent
trading, potrebbero influire negativamente sui Comparti e sugli interessi degli Azionisti. Ad esempio,
sulla base di svariati fattori, quali l’entità del Comparto e l’importo delle attività sotto forma di
disponibilità liquide, le operazioni di trading a breve termine o eccessive da parte degli Azionisti
potrebbero interferire con la gestione efficiente del portafoglio del Comparto, ingenerando un aumento
delle spese di transazione e delle imposte, inficiando la performance del Comparto.
Gli Amministratori possono monitorare le attività sul conto dell’Azionista per rilevare e impedire
operazioni eccessive e pratiche di trading con effetti perturbanti e si riservano il diritto di esercitare la
propria discrezionalità nel rifiutare qualsivoglia richiesta di sottoscrizione o conversione senza fornire
alcuna giustificazione e senza alcun pagamento a compensazione qualora ritenessero che tale
operazione possa inficiare gli interessi di un Comparto o dei suoi Azionisti. Gli Amministratori potranno
altresì monitorare le attività sul conto di un Azionista ricercando eventuali modelli di acquisti o vendite
frequenti che possano essere considerati come una risposta alle variazioni a breve termine del Valore
Patrimoniale Netto per Azioni e implementare le misure che riterranno necessarie al fine di limitare
dette attività.
Non vi sono garanzie che le pratiche abusive possano essere ridotte o eliminate. Ad esempio, i conti
cointestati, sui quali gli acquisti e le vendite di Azioni da parte di investitori multipli possono essere
conglobati per operare con il Comparto su base netta, non indicano chiaramente l’identità degli
investitori di riferimento in un Comparto, rendendo più difficile per gli Amministratori e i loro incaricati
l’identificazione di pratiche abusive.
Richiesta di sottoscrizione di Azioni
Le richieste di sottoscrizione di Azioni potranno essere effettuate direttamente presso l’Agente
Amministrativo oppure tramite la Banca Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta
all’Agente Amministrativo per conto della Società. Le richieste accettate dalla Banca Corrispondente o
dall’Agente Amministrativo per conto della Società e ricevute dall’Agente Amministrativo
precedentemente all’Orario di Chiusura di un qualsiasi Giorno di Negoziazione saranno trattate nello
stesso Giorno di Negoziazione. Eventuali richieste ricevute successivamente all’Orario di Chiusura di
un determinato Giorno di Negoziazione saranno trattate il Giorno di Negoziazione immediatamente
successivo, ad eccezione dei casi in cui gli Amministratori decidano di accettare una o più richieste
ricevute successivamente all’Orario di Chiusura e di trattare tali richieste nello stesso Giorno di
Negoziazione, a condizione che tale(i) richiesta(e) sia(no) stata(e) ricevuta(e) precedentemente al
Momento di Valorizzazione di quel determinato Giorno di Negoziazione.
Le richieste di sottoscrizione iniziali dovranno essere effettuate utilizzando l’apposito Modulo di
Sottoscrizione ricevuto dalla Banca Corrispondente o dal/i Distributore/Distributori Globale/Globali;
tuttavia, qualora gli Amministratori stabiliscano in tal modo, le richieste di sottoscrizione potranno
essere effettuate a mezzo telefax, a condizione che la copia originale del modulo di sottoscrizione
debitamente firmata, unitamente a tutta la documentazione (quale, ad esempio, quella relativa ai
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controlli per la prevenzione del riciclaggio di denaro) eventualmente richiesta dagli Amministratori o dai
delegati degli stessi, siano prontamente inviate alla Banca Corrispondente o all’Agente Amministrativo.
Le richieste di sottoscrizione di Azioni successive alla richiesta iniziale potranno essere effettuate
presso la Banca Corrispondente o l’Agente Amministrativo a mezzo telefax o utilizzando qualsivoglia
altro mezzo eventualmente consentito dagli Amministratori senza alcuna necessità di inviare la
documentazione originale; tali richieste dovranno contenere tutte le informazioni di volta in volta
specificate dagli Amministratori o dai delegati degli stessi. Eventuali modifiche ai dati di registrazione
dell’Azionista e alle disposizioni di pagamento potranno essere apportate soltanto successivamente al
ricevimento di disposizioni scritte in originale da parte del relativo Azionista.
Il Prezzo Iniziale delle Azioni, unitamente alle informazioni relative alla Quota Minima di Sottoscrizione
di Azioni, sono riportati nell’Allegato relativo a ciascun Comparto.
Inoltre, la Banca Corrispondente e ciascun Agente per i Pagamenti, eventualmente nominato dalla
Società, potranno, a loro discrezione, addebitare agli investitori una commissione, pari al massimo a
€50, in relazione a ciascuna sottoscrizione e rimborso effettuati dagli investitori.
Gli importi di sottoscrizione inferiori al prezzo di sottoscrizione di una singola Azione non saranno
restituiti all’investitore. Qualora una parte dell’importo di sottoscrizione delle Azioni risulti inferiore al
prezzo di sottoscrizione di una singola Azione, saranno emesse frazioni di Azioni, fermo restando
tuttavia che tali frazioni non potranno essere inferiori allo 0,001 di un’Azione. Le frazioni di Azioni non
conferiranno alcun diritto di voto.
Gli importi di sottoscrizione inferiori allo 0,001 di un’Azione non saranno restituiti all’investitore, ma
saranno trattenuti dalla Società per consentire la copertura delle spese amministrative.
Modalità di pagamento
I pagamenti relativi alle sottoscrizioni, al netto di tutte le spese bancarie, dovranno essere effettuati
tramite SWIFT alla Banca Depositaria. Altre modalità di pagamento saranno consentite previa
autorizzazione degli Amministratori. Non sarà corrisposto alcun interesse in relazione ai pagamenti
ricevuti nei casi in cui l’applicazione sia rinviata ad un successivo Giorno di Negoziazione.
Valuta di pagamento
Gli importi relativi alle sottoscrizioni dovranno essere corrisposti nella Valuta di Riferimento.
I pagamenti relativi alle sottoscrizioni dovranno essere ricevuti dall’Agente Amministrativo in fondi
disponibili entro e non oltre i tre Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Negoziazione.
Qualora il pagamento in fondi disponibili relativo ad una sottoscrizione non sia stato ricevuto entro la
scadenza richiesta, la Società o l’Agente Amministrativo avranno la facoltà di annullare l’assegnazione
e/o addebitare al sottoscrittore le perdite accumulate.
Per quanto riguarda nello specifico gli investitori italiani, le Azioni potranno essere detenute a nome
della Banca Corrispondente, la quale agirà in qualità di intestatario per gli investitori, in base ai termini
e alle condizioni standard riportati nell’Appendice V del presente Prospetto Informativo.
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Sottoscrizioni singole e piani di risparmio
I sottoscrittori hanno facoltà di sottoscrivere le Azioni di un Comparto tramite una sottoscrizione
singola e/o tramite un piano di risparmio (laddove il sottoscrittore delle Azioni accetti di acquistare
Azioni per un determinato importo prestabilito per un determinato periodo di tempo) come specificato
nel relativo Allegato al presente Prospetto Informativo.
Controlli sull’identità e il riciclaggio di denaro
L’Agente Amministrativo si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni o
di richiedere ulteriori informazioni o prove dell’identità di un richiedente o cessionario di Azioni.
Ciascun Azionista è tenuto a comunicare in forma scritta all’Agente Amministrativo, per mezzo di un
documento di istruzioni firmato in originale, qualsiasi modifica alle informazioni contenute nel modulo
di sottoscrizione e a fornire all’Agente Amministrativo qualsivoglia documento aggiuntivo che possa
essere richiesto relativamente a tale modifica.
I provvedimenti volti alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo
possono richiedere (i) la verifica dettagliata dell’identità, dell’indirizzo e della provenienza dei fondi di
ciascun investitore e, ove del caso, del titolare beneficiario in base alla sensibilità al rischio; e (ii) il
monitoraggio costante del rapporto d’affari tra l’investitore e la Società.
A titolo esemplificativo, ad una persona fisica potrà essere richiesto di fornire una copia del proprio
passaporto o della propria carta d’identità, nella quale sia evidente la fotografia, la firma e la data di
nascita di tale richiedente, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale, quale un notaio, un agente
di polizia o un ambasciatore del paese di residenza di tale persona fisica, unitamente a un documento
dal quale si evinca l’indirizzo del richiedente, quale una fattura per utenze o un estratto conto bancario.
Nel caso di richiedente che sia una persona giuridica, potrebbe essere richiesto di produrre copie
autenticate del certificato di costituzione (ed eventuali modifiche della ragione sociale), dell’atto
costitutivo e dello statuto (o documenti equivalenti), dell’elenco dei firmatari autorizzati della società,
dei nomi, delle funzioni, delle date di nascita e degli indirizzi di residenza e lavorativi di tutti gli
amministratori e titolari beneficiari (per i quali potrebbe inoltre essere richiesta la verifica dell’identità
secondo le procedure summenzionate).
Con l’espressione persona politicamente esposta (Politically Exposed Person, “PEP”) si intende una
persona fisica alla quale sia o sia stata affidata, in qualsiasi periodo precedente, un’importante
funzione pubblica.
Qualsiasi investitore e, ove del caso, titolare beneficiario che sia identificato come PEP o membro
della famiglia di un PEP o come stretto collaboratore di un PEP sarà soggetto a misure di verifica
aggiuntive secondo quanto previsto per legge.
L’Agente Amministrativo si riserva il diritto di richiedere le informazioni che siano necessarie per
verificare l’identità, l’indirizzo e la provenienza dei fondi di un investitore. In caso di ritardato o mancato
inoltro da parte di un investitore o richiedente di Azioni delle informazioni richieste ai fini di verifica,
l’Agente Amministrativo potrà rifiutare la richiesta di sottoscrizione e il relativo importo. In tali
circostanze, la Società potrà inoltre rifiutarsi di evadere le richieste di rimborso o di corrispondere i
relativi importi. I richiedenti sono pregati di notare che i proventi di rimborso saranno versati solo sul
conto di registrazione dell’investitore.
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Ciascun richiedente di Azioni riconosce che la Società, l’Agente Amministrativo e il Distributore
Globale / i Distributori saranno mantenuti indenni dal medesimo per qualsivoglia perdita derivante
dalla mancata evasione della richiesta di sottoscrizione o rimborso di Azioni, laddove tali informazioni
e documentazione fossero state richieste dall’Agente Amministrativo e non fossero state inoltrate dal
richiedente. Inoltre, il Distributore Globale e i Distributori si riservano il diritto di rifiutarsi di effettuare
qualsiasi pagamento o distribuzione a un Azionista qualora l’Agente Amministrativo sospettasse o
fosse venuto a conoscenza del fatto che il pagamento di qualsiasi importo di rimborso o distribuzione
a tale Azionista potrebbe tradursi in un’infrazione o violazione di qualsiasi legge sul riciclaggio di
denaro o altra legge o regolamento applicabile da parte di qualsiasi persona in qualsivoglia
giurisdizione rilevante, o qualora tale rifiuto fosse considerato necessario o idoneo a garantire la
conformità della Società, dell’Agente Amministrativo o del Distributore Globale / dei Distributori a tali
leggi o regolamenti in qualsiasi giurisdizione rilevante.
Conferma della proprietà
Normalmente, la conferma di avvenuto investimento sarà emessa entro le 48 ore successive alla
transazione. La titolarità delle Azioni sarà dimostrata dall’iscrizione del nome dell’investitore nel libro
dei Soci della Società; non verrà rilasciato alcun certificato.
Informazioni sulla tutela dei dati
Si rendono edotti gli investitori potenziali sulla circostanza che compilando il Modulo di Sottoscrizione
saranno fornite alla Società informazioni di carattere personale, le quali potrebbero costituire dati
personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati di gente in Irlanda. Tali dati saranno
utilizzati per l’identificazione dei clienti, per scopi amministrativi, per analisi statistiche, per ricerche di
mercato, per la conformità a qualsivoglia requisito di legge o normativo applicabile e, con il consenso
del sottoscrittore, per il marketing diretto. I dati potranno essere divulgati a terzi, inclusi gli enti
normativi, le autorità fiscali in conformità alla Direttiva Europea sul Risparmio, i delegati, i consulenti e
i fornitori di servizi della Società, gli agenti debitamente autorizzati degli stessi o della Società e
qualsivoglia rispettiva società collegata, associata o affiliata, ovunque situata (anche al di fuori
dell’AEE) per i fini specificati. Firmando il modulo di sottoscrizione, gli investitori acconsentono
all’acquisizione, possesso, utilizzo, divulgazione e trattamento dei dati per uno o più scopi indicati nel
Modulo di Sottoscrizione. Gli investitori hanno il diritto di ricevere una copia dei dati personali in
possesso della Società dietro pagamento di una commissione, e il diritto di rettificare eventuali
imprecisioni riscontrate.
Rimborso di Azioni
È facoltà degli Azionisti richiedere il rimborso delle Azioni detenute in e con effetto da un qualunque
Giorno di Negoziazione, al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel o rispetto al relativo
Giorno di Negoziazione (ad eccezione dei periodi in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto è
sospeso).
Le richieste di rimborso di Azioni potranno essere effettuate direttamente all’Agente Amministrativo
oppure tramite la Banca Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta all’Agente
Amministrativo per conto della Società tramite fax o comunicazione scritta, o utilizzando qualsivoglia
altro mezzo eventualmente consentito dagli Amministratori; tali richieste dovranno includere le
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informazioni di volta in volta specificate dagli Amministratori o dal loro delegato. Le richieste di
rimborso ricevute precedentemente all’Orario di Chiusura di qualsivoglia Giorno di Negoziazione
saranno trattate nello stesso Giorno di Negoziazione. Eventuali richieste di rimborso ricevute
successivamente all’Orario di Chiusura di qualsivoglia Giorno di Negoziazione saranno trattate il
Giorno di Negoziazione successivo, salvo diversamente stabilito dagli Amministratori a loro totale
discrezione e soltanto in particolari circostanze con il consenso dell’Agente Amministrativo, salvo che
tali richieste siano state ricevute precedentemente al Momento di Valorizzazione di quel particolare
Giorno di Negoziazione.
Le richieste di rimborso saranno accettate e trattate esclusivamente qualora siano presenti, in virtù
delle sottoscrizioni originali, i fondi disponibili e la documentazione completa, inclusa quella relativa ai
controlli per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Non sarà effettuato alcun rimborso delle
partecipazioni di un investitore, fino a quando la richiesta di sottoscrizione originale e tutta la
documentazione richiesta da o per conto della Società (inclusi eventuali documenti connessi alle
procedure antiriciclaggio) non saranno state fornite dall’investitore e le procedure antiriciclaggio non
saranno state completate.
Il prezzo di rimborso per Azione corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Al momento,
gli Amministratori non intendono applicare alcuna commissione di rimborso. Tuttavia, è facoltà degli
Amministratori applicare una commissione di rimborso non superiore al 3% del Valore Patrimoniale
Netto per Azione. Gli Amministratori provvederanno a fornire agli Azionisti un preavviso di almeno un
mese qualora intendano introdurre tale commissione. In tal caso, gli Azionisti dovranno considerare il
proprio investimento come investimento di medio/lungo periodo.
Inoltre, la Banca Corrispondente e ciascun Agente per i Pagamenti, eventualmente nominato dalla
Società, potranno, a loro discrezione, addebitare agli investitori una commissione, pari al massimo a
€50, in relazione a ciascuna sottoscrizione e rimborso effettuati dagli investitori.
Modalità di pagamento
I rimborsi verranno versati sul conto bancario indicato nel Modulo di Sottoscrizione o comunicato
successivamente per iscritto direttamente all’Agente Amministrativo o tramite la Banca
Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare tale comunicazione all’Agente Amministrativo. I
rimborsi effettuati successivamente all’elaborazione di richieste pervenute via fax saranno effettuati
esclusivamente sul conto registrato di un Azionista.
Valuta di pagamento
I rimborsi saranno effettuati nella Valuta di Riferimento.
Scadenze di pagamento
I rimborsi relativi alle Azioni saranno effettuati entro i dieci Giorni Lavorativi successivi all’Orario di
Chiusura del relativo Giorno di Negoziazione, a condizione che tutta la documentazione richiesta sia
stata fornita all’Agente Amministrativo e dallo stesso ricevuta.
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Revoca delle richieste di rimborso
Le richieste di rimborso potranno essere revocate esclusivamente con il consenso scritto della Società
o dell’agente autorizzato della Società, ovvero in caso di sospensione del calcolo del Valore
Patrimoniale Netto del Comparto.
Le Azioni non riscuoteranno e alle Azioni non sarà attribuito alcun dividendo dichiarato nel Giorno di
Negoziazione in cui le stesse sono state rimborsate, o successivamente a tale data.
Qualora il numero delle Azioni oggetto di rimborso in un qualsiasi Giorno di Negoziazione sia pari o
superiore ad un decimo del totale delle Azioni di un Comparto in emissione in quel determinato giorno,
gli Amministratori o il loro delegato potranno rifiutarsi, a loro discrezione, di rimborsare le eventuali
Azioni eccedenti la quota di un decimo del totale delle Azioni in emissione come sopra indicato; in tal
caso, le richieste di rimborso in tale Giorno di Negoziazione saranno ridotte in misura proporzionale e
le Azioni che non saranno rimborsate a causa di tale rifiuto dovranno essere trattate come se la
richiesta di rimborso fosse stata effettuata in relazione a ciascun Giorno di Negoziazione successivo,
fino a quando tutte le Azioni oggetto della richiesta di rimborso originaria non saranno state
rimborsate. Le richieste di rimborso trasferite da un precedente Giorno di Negoziazione (salvi
comunque i limiti sopra indicati) avranno la priorità sulle richieste successive.
Rimborso obbligatorio di Azioni/Ritenuta d’imposta
Gli Azionisti sono tenuti a informare tempestivamente l’Agente Amministrativo/il Distributore Globale/i
Distributori/la Banca Corrispondente tramite il quale/la quale hanno acquistato le Azioni qualora
divengano Persone statunitensi o persone altrimenti soggette a limiti di detenzione imposti dagli
Amministratori; a tali Azionisti potrà essere richiesto di rimborsare o trasferire le Azioni possedute. La
Società potrà rimborsare le Azioni detenute o acquistate, direttamente o indirettamente, da o a
vantaggio di qualsivoglia persona in violazione di eventuali limiti di possesso di volta in volta specificati
dagli Amministratori, ovvero qualora il possesso delle Azioni da parte di una persona risulti illecito o
determini o possa verosimilmente determinare svantaggi o obblighi di natura tributaria, fiscale, legale,
normativa o pecuniaria, oppure significativi svantaggi di natura amministrativa alla Società, agli
Azionisti o a qualsivoglia Comparto, o da parte di una persona che detenga una quota inferiore alla
Quota Minima di Partecipazione o ometta di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste ai
sensi dello Statuto entro sette giorni dalla relativa richiesta. Tali rimborsi saranno effettuati in un
Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel o relativamente al
rispettivo Giorno di Negoziazione nel quale le Azioni dovranno essere rimborsate. La Società potrà
utilizzare i proventi di tali rimborsi obbligatori per il pagamento di eventuali imposte o ritenute
d’imposta derivanti dalla detenzione o dal possesso quale beneficiario di Azioni da parte di un
Azionista, inclusi eventuali interessi o penali dovuti in relazione a tali Azioni. Si consiglia agli investitori
di rivolgere particolare attenzione alla sezione del presente Prospetto Informativo intitolata “Regime
Fiscale” e, in particolar modo, al paragrafo di tale sezione intitolato “Regime fiscale irlandese”, nel
quale vengono riportate in dettaglio le circostanze in cui la Società avrà il diritto di trattenere dai
pagamenti effettuati a favore degli Azionisti residenti o abitualmente residenti in Irlanda importi per il
pagamento delle imposte irlandesi, inclusi eventuali interessi o penali maturati sugli stessi e/o di
rimborsare obbligatoriamente le Azioni per estinguere tale passività. Gli Azionisti interessati si
impegneranno a sollevare e mantenere indenne la Società dalle perdite subite dalla stessa per il fatto
che la Società è tenuta a rispondere fiscalmente al verificarsi di un tale evento.
50
Rimborso totale delle Azioni
Tutte le Azioni di qualsivoglia Classe o Comparto potranno essere rimborsate:
(a)
qualora la Società invii agli Azionisti un preavviso non inferiore a quattro e non superiore a
dodici settimane con scadenza in un Giorno di Negoziazione, comunicando la propria
intenzione di rimborsare le Azioni; o
(b)
qualora i detentori del 75% del valore della relativa Classe o del relativo Comparto stabiliscano,
in sede di assemblea degli Azionisti regolarmente convocata, che tali Azioni debbano essere
rimborsate.
Conversione di Azioni
Salvi i requisiti previsti per la Quota Minima di Sottoscrizione del relativo Comparto o delle relative
Classi, gli Azionisti potranno convertire totalmente o parzialmente le Azioni di un Comparto o di una
Classe (il “Comparto Originario”) in loro possesso in Azioni di un altro Comparto o Classe o di un’altra
Classe dello stesso Comparto (il “Nuovo Comparto”) conformemente alle formule e alle procedure di
seguito specificate. Le richieste di conversione di Azioni potranno essere effettuate direttamente
all’Agente Amministrativo oppure tramite la Banca Corrispondente, la quale provvederà ad inoltrare la
richiesta all’Agente Amministrativo tramite fax o comunicazione scritta, o utilizzando qualsivoglia altro
mezzo eventualmente consentito dagli Amministratori; tali richieste dovranno includere le informazioni
di volta in volta specificate dagli Amministratori o dal loro delegato. Le richieste di conversione
dovranno essere ricevute prima dell’Orario di Chiusura previsto per il rimborso delle Azioni del
Comparto Originario o dell’Orario di Chiusura previsto per la sottoscrizione di Azioni del Nuovo
Comparto se precedente. Eventuali richieste di conversione ricevute successivamente a tale orario
saranno trattate il Giorno di Negoziazione successivo valido per i relativi Comparti, salvo diversamente
stabilito dagli Amministratori a loro totale discrezione e soltanto in particolari circostanze con il
consenso dell’Agente Amministrativo, a condizione che tali richieste siano state ricevute
precedentemente al Momento di Valorizzazione di quel particolare Giorno di Negoziazione.
Le richieste di conversione saranno accettate esclusivamente qualora siano presenti fondi disponibili e
la documentazione completa provenienti dalle sottoscrizioni originarie.
Qualora a seguito di una richiesta di conversione un Azionista detenga un numero di Azioni del
Comparto Originario o del Nuovo Comparto inferiore alla Quota Minima di Partecipazione prevista per
il relativo Comparto, la Società o il suo delegato avrà la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di
convertire l’intera quota detenuta nel Comparto Originario in Azioni del Nuovo Comparto, ovvero di
rifiutare qualsiasi conversione dal Comparto Originario.
Le frazioni di Azioni inferiori allo 0,001 di un’Azione potranno essere convertite dalla Società qualora il
valore delle Azioni convertite dal Comparto Originario non siano sufficienti ad acquistare un numero
intero di Azioni del Nuovo Comparto; eventuali saldi inferiori allo 0,001 di un’Azione saranno trattenuti
dalla Società per consentire la copertura delle spese amministrative.
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Il numero delle Azioni del Nuovo Comparto da emettere sarà calcolato in base alla seguente formula:
(R x NAV x ER) - F
S=
SP
laddove
S è il numero di Azioni del Nuovo Comparto da assegnare
R è il numero di Azioni del Comparto Originario da rimborsare
NAV è il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto Originario al Momento di
Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione
ER è l’eventuale fattore di conversione valutaria determinato dall’Agente Amministrativo
F è l’eventuale onere di conversione, pari al massimo al 3% del Valore Patrimoniale Netto per
Azione da emettere del Nuovo Comparto
SP è il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Nuovo Comparto al Momento di Valorizzazione
del relativo Giorno di Negoziazione.
Commissione di conversione
Al momento, gli Amministratori non intendono applicare alcuna commissione di conversione. Tuttavia,
è facoltà degli Amministratori applicare una commissione di conversione pari al massimo al 3% del
Valore Patrimoniale Netto per Azione da emettere del Nuovo Comparto; al riguardo, gli Amministratori
potranno, a loro discrezione, fornire agli Azionisti un preavviso di un mese.
Revoca delle richieste di conversione
Le richieste di conversione potranno essere revocate esclusivamente con il consenso scritto della
Società o dell’agente autorizzato della Società, ovvero, in caso di sospensione del calcolo del Valore
Patrimoniale Netto dei Comparti oggetto della richiesta di conversione.
Valore Patrimoniale Netto e valutazione degli attivi
Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto, ovvero, qualora siano presenti diverse Classi di
Azioni all’interno di un Comparto, di ciascuna Classe, sarà calcolato dall’Agente Amministrativo al
Momento di Valorizzazione in ciascun Giorno di Negoziazione o relativamente allo stesso in
conformità allo Statuto. Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sarà determinato al Momento di
Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione, valutando gli attivi del relativo Comparto (inclusi i
ricavi maturati ma non ancora incassati) e detraendo le passività di tale Comparto (incluso un fondo
oneri e imposte, le commissioni e le spese maturate e altre passività). Il Valore Patrimoniale Netto
attribuibile ad una Classe sarà determinato al Momento di Valorizzazione del relativo Giorno di
Negoziazione, calcolando la quota del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto attribuibile alla
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relativa Classe salvo rettifica per tenere conto delle attività e/o delle passività attribuibili a quella
Classe. Il Valore Patrimoniale Netto di Comparto sarà espresso nella Valuta di Riferimento del
medesimo, o in qualsiasi altra valuta che gli Amministratori possano stabilire, in via generale o in
relazione ad una particolare Classe o ad un caso specifico.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato al Momento di Valorizzazione in ciascun Giorno
di Negoziazione o in relazione a tale giorno dividendo il Valore Patrimoniale Netto del relativo
Comparto o attribuibile ad una Classe per il numero complessivo di Azioni in emissione o ritenute in
emissione appartenenti al Comparto o alla Classe al relativo Momento di Valorizzazione, arrotondando
il totale risultante alla terza cifra decimale.
Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto della Società e di ciascun Comparto:
(a)
fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti (d), (e), (f), (g), (h) e (i) i titoli quotati, negoziati o
scambiati su una Borsa Valori Riconosciuta saranno valutati al prezzo di chiusura. Qualora un
titolo sia quotato o trattato su più di una Borsa Valori Riconosciuta, la relativa borsa valori o il
relativo mercato sarà la principale borsa valori o il principale mercato sul quale il titolo è
quotato o trattato, ovvero la borsa valori o il mercato che, ad opinione degli Amministratori o
dei delegati degli stessi, fornisce i criteri più equi per la determinazione del valore del relativo
investimento. I titoli quotati o scambiati su una Borsa Valori Riconosciuta, ma acquistati o
scambiati sopra o sotto la pari al di fuori o all’esterno della relativa borsa valori o del relativo
mercato, potranno essere valutati tenendo conto del livello del premio o dello sconto al
Momento di Valorizzazione, a condizione che la Banca Depositaria ritenga che l’adozione di
tale procedura sia giustificabile al fine della determinazione del valore di probabile realizzo del
titolo.
(b)
Il valore di qualsivoglia titolo non quotato, negoziato o scambiato su una Borsa Valori
Riconosciuta, ovvero di un titolo quotato, negoziato o scambiato su una Borsa Valori
Riconosciuta la cui quotazione o il cui valore non sia disponibile, o la quotazione o il valore
disponibili non siano rappresentativi del valore equo di mercato, sarà il valore di probabile
realizzo stimato con precisione e in buona fede (i) dagli Amministratori, o (ii) da una persona
fisica o giuridica competente (inclusi i Gestori degli Investimenti) selezionata dagli
Amministratori e autorizzata a tale scopo dalla Banca Depositaria, o (iii) qualsivoglia altro
mezzo, a condizione che il valore sia approvato dalla Banca Depositaria. Qualora non siano
disponibili quotazioni di mercato affidabili per i titoli obbligazionari, il valore di tali titoli potrà
essere determinato utilizzando una metodologia delle matrici messa a punto dagli
Amministratori o dai delegati degli stessi, in base alla quale tali titoli saranno valutati facendo
riferimento alla valutazione di altri titoli comparabili in termini di rating, rendimento, scadenza e
altre caratteristiche.
(c)
Le disponibilità liquide saranno valutate al loro valore nominale più gli interessi maturati,
qualora applicabili, alla chiusura del giorno in cui si verifica il Momento di Valorizzazione.
(d)
I contratti derivati scambiati su un mercato regolamentato saranno valutati al prezzo di
regolamento determinato dal mercato. Qualora il prezzo di regolamento non sia disponibile, il
valore corrisponderà al valore di probabile realizzo stimato con precisione e in buona fede
(i) dagli Amministratori, o (ii) da una persona fisica o giuridica competente (inclusi i Gestori
53
degli Investimenti) selezionata dagli Amministratori e autorizzata a tale scopo dalla Banca
Depositaria, o (iii) con qualsivoglia altro mezzo, a condizione che il valore sia approvato dalla
Banca Depositaria. I contratti derivati che non sono scambiati su un mercato regolamentato,
inclusi, senza limitazione alcuna, i contratti swap saranno valutati sulla base di una quotazione
fornita quotidianamente dalla relativa controparte e verificata o approvata almeno su base
settimanale da una parte indipendente dalla controparte, inclusi i Gestori degli Investimenti, o
altra parte indipendente autorizzata a tale scopo dalla Banca Depositaria.
(e)
I contratti a termine su valuta saranno valutati con le stesse modalità utilizzate per i contratti
derivati che non sono scambiati su un mercato regolamentato, ovvero facendo riferimento al
prezzo in vigore al Momento di Valorizzazione al quale potrebbe essere stipulato un nuovo
contratto a termine di importo e scadenza analoghi.
(f)
Fatto salvo il precedente punto (a) le quote detenute in società di investimento collettivo
saranno valutate al più recente valore patrimoniale netto per quota disponibile, o al prezzo
denaro pubblicato dalla relativa società di investimento collettivo, ovvero, qualora sia
disponibile un prezzo denaro/lettera, al prezzo denaro più recente, o, se in linea con la politica
di valutazione del relativo Comparto, al prezzo medio o al prezzo di offerta, o, qualora le quote
siano quotate o scambiate su una Borsa Valori Riconosciuta, in conformità al precedente
punto (a).
(g)
Nel caso di un Comparto che sia un comparto del mercato monetario, gli Amministratori o i
delegati degli stessi potranno valutare qualsivoglia titolo che abbia una durata residua certa di
quindici mesi o inferiore, utilizzando l’ammortamento del premio o l’incremento dello sconto
sui titoli. Gli Amministratori o i delegati degli stessi provvederanno ad effettuare o a fare in
modo che sia effettuata una verifica delle differenze esistenti fra il metodo del costo
ammortizzato e il valore di mercato degli investimenti in conformità ai requisiti imposti dalla
Banca Centrale.
(h)
Gli Amministratori o i delegati degli stessi potranno valutare i titoli a tasso variabile utilizzando
il metodo del costo ammortizzato qualora tali titoli:
(i)
presentino una data di rilevazione annuale o inferiore;
(ii)
abbiano, ad opinione degli Amministratori o dei delegati degli stessi, un valore di
mercato prossimo alla valutazione effettuata in base al metodo del costo
ammortizzato;
(iii)
abbiano un valore residuo non superiore a due anni, o, nel caso di titoli con una
qualità creditizia elevata, fino a cinque anni, a condizione che le procedure siano
adottate per titoli con una durata residua compresa fra due e cinque anni, al fine di
garantire che la valutazione prodotta non si discosti in maniera significativa dal reale
valore di mercato del titolo.
(i)
Nel caso di un Comparto che non sia un Comparto del mercato monetario, gli Amministratori
o i delegati degli stessi potranno valutare i titoli con una durata residua non superiore a sei
mesi utilizzando il metodo del costo ammortizzato.
54
(j)
Gli Amministratori o i delegati degli stessi potranno, con l’autorizzazione della Banca
Depositaria, rettificare il valore di qualsivoglia investimento qualora, per quanto riguarda la
valuta, la negoziabilità, i tassi d’interessi applicabili, i tassi dei dividendi previsti, la scadenza,
la liquidità o qualsivoglia altro elemento a ciò connesso, essi ritengano che tale rettifica si
renda necessaria per riflettere il valore equo dei titoli.
(k)
Qualsivoglia valore espresso in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del relativo
Comparto, sarà convertito nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto al tasso di cambio
(ufficiale o di altro tipo) che gli Amministratori o i delegati degli stessi riterranno opportuno.
(l)
Qualora risulti impossibile stabilire il valore di un qualsiasi investimento secondo le modalità
sopra indicate, il valore corrisponderà al valore di probabile realizzo stimato con precisione e
buona fede dagli Amministratori, ovvero da una persona competente autorizzata a tale scopo
dalla Banca Depositaria.
(m)
Qualora gli Amministratori lo ritengano necessario, uno specifico investimento potrà essere
valutato in base a metodi di valutazione alternativi approvati dalla Banca Depositaria.
Nel calcolo del valore degli attivi della Società e di ciascun Comparto si applicheranno i seguenti principi:
(a)
nel determinare il valore degli investimenti di un Comparto ai fini del calcolo del prezzo di
emissione e di rimborso delle Azioni (i) qualora in un qualsiasi Giorno di Negoziazione (x) il
valore di tutte le richieste di rimborso ricevute superi il valore di tutte le richieste di
sottoscrizione di Azioni ricevute in quel determinato Giorno di Negoziazione, al fine di
mantenere il valore delle Azioni detenute dagli Azionisti esistenti, gli Amministratori, previa
autorizzazione dell’Agente Amministrativo, potranno valutare gli investimenti al prezzo bid, o
(y) il valore di tutte le richieste di sottoscrizione di Azioni ricevute superi il valore di tutte le
richieste di rimborso di Azioni ricevute in quel Giorno di Negoziazione, al fine di mantenere il
valore delle Azioni detenute dagli Azionisti esistenti, gli Amministratori previa autorizzazione
dell’Agente Amministrativo, potranno valutare gli investimenti al prezzo offer; (ii) qualora
venga utilizzato un valore bid/offer per stabilire il prezzo di emissione e di rimborso delle
azioni, gli Amministratori potranno valutare gli investimenti ai prezzi bid/offer, o (iii) gli
Amministratori potranno, previa autorizzazione dell’Agente Amministrativo, valutare gli
investimenti ad un prezzo medio; fermo restando che in ciascun caso che la politica di
valutazione scelta dagli Amministratori sarà applicata in maniera coerente rispetto alla Società
e, secondo i casi, ai singoli Comparti. Ogni Azione che gli Amministratori stabiliranno di
emettere in relazione a ciascun Giorno di Negoziazione dovrà considerarsi in emissione al
Momento di Valorizzazione del relativo Giorno di Negoziazione, e gli attivi del relativo
Comparto includeranno, oltre alle disponibilità liquide e ai beni in possesso della Banca
Depositaria, eventuali disponibilità liquide o altri beni ricevuti in relazione alle Azioni da
emettere dopo aver detratto dalle stesse (in caso di Azioni emesse in contanti) o aver fornito
gli oneri preliminari;
(b)
qualora sia stato stabilito di acquistare o cedere investimenti, ma l’acquisto o la vendita non
sia stato/a effettuato/a, tali investimenti saranno inclusi o esclusi e il prezzo lordo di acquisto
ovvero il ricavo netto di vendita sarà escluso o incluso, secondo il caso, come se tale acquisto
o vendita fosse stato debitamente concluso;
55
(c)
agli attivi del relativo Comparto saranno aggiunti eventuali importi effettivi o stimati relativi ad
imposte di natura patrimoniale che potranno essere recuperate dalla Società ed attribuibili al
Comparto;
(d)
agli attivi di ciascun Comparto interessato sarà aggiunto un importo relativo agli interessi,
dividendi o altri proventi maturati ma non ancora ricevuti e un importo relativo alle spese non
ammortizzate;
(e)
agli attivi di ciascun Comparto interessato sarà aggiunto l’importo complessivo (effettivo o
stimato dagli Amministratori o dai delegati degli stessi) di eventuali richieste di rimborso
relative ad eventuali imposte applicate sui redditi o sulle plusvalenze, incluse le richieste
relative all’esenzione dalla doppia imposizione;
(f)
qualora la Società abbia ricevuto un avviso di rimborso delle Azioni in relazione ad un Giorno
di Negoziazione e non si sia proceduto al rimborso, le Azioni oggetto di rimborso dovranno
considerarsi come non emesse al Momento di Valorizzazione e il valore degli attivi del relativo
Comparto dovrà considerarsi ridotto dell’importo dovuto a fronte di tale rimborso.
(g)
saranno detratti dagli attivi del relativo Comparto:
(i)
l’importo complessivo di eventuali debiti effettivi o potenziali che potranno essere
pagati utilizzando gli attivi del relativo Comparto, incluso ogni e qualsivoglia
finanziamento in essere della Società relativo al Comparto, gli interessi, le
commissioni e le spese relativi a tale finanziamento, eventuali debiti d’imposta previsti
e le spese programmate o impreviste che gli Amministratori o i delegati degli stessi
riterranno eque e ragionevoli al relativo Momento di Valorizzazione;
(ii)
gli importi relativi alle eventuali imposte sul reddito o le plusvalenze realizzate sugli
investimenti del relativo Comparto che giungeranno a scadenza secondo le stime
degli Amministratori o dei delegati degli stessi;
(iii)
l’eventuale importo relativo a qualsivoglia distribuzione dichiarata ma non effettuata in
relazione agli attivi;
(iv)
i compensi dell’Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, dei Gestori degli
Investimenti, della Banca Corrispondente, di qualsivoglia Distributore Globale e di
eventuali altri fornitori di servizi alla Società maturati ma non ancora corrisposti,
unitamente ad un importo pari all’eventuale imposta sul valore aggiunto applicabile
sugli stessi;
(v)
l’importo complessivo (effettivo o stimato dagli Amministratori o dai delegati degli
stessi) di eventuali altre passività che possano essere debitamente pagate a valere
sugli attivi del relativo Comparto (inclusi tutti i costi, le imposte e le spese di
costituzione, di gestione e amministrative correnti) al relativo Momento di
Valorizzazione;
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(vi)
un importo al relativo Momento di Valorizzazione pari alla passività prevista per il
relativo Comparto in merito ai costi e alle spese che tale Comparto dovrà sostenere
nel caso di una successiva liquidazione;
(vii)
un importo al relativo Momento di Valorizzazione pari alla passività prevista per i
relativi richiami di Azioni connessi a qualsivoglia warrant emesso e/o opzione
sottoscritta dal relativo Comparto o dalla relativa Classe di Azioni;
(viii)
qualsivoglia altra passività che possa essere debitamente detratta.
In assenza di negligenza, dolo o colpa grave, ogni decisione presa dagli Amministratori o dai delegati
degli stessi o da qualsivoglia comitato degli Amministratori o da qualsivoglia persona debitamente
autorizzata per conto della Società relativamente al calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un
Comparto o di una Classe o del Valore Patrimoniale Netto per Azione dovrà considerarsi definitiva e
vincolante per la Società e per gli Azionisti passati presenti e futuri.
Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione
Una volta calcolato, il Valore Patrimoniale Netto sarà pubblicato come specificato nella Sezione del
presente Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
Sospensione della valutazione degli attivi
È facoltà degli Amministratori sospendere temporaneamente in qualsiasi momento e di volta in volta il
calcolo del Valore Patrimoniale Netto di qualunque Comparto, nonché l’emissione, conversione e
rimborso delle Azioni di qualsivoglia Comparto o Classe durante:
a)
tutto o parte di un periodo (ad esclusione delle festività e dei normali fine settimana) in cui una
qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta sulla quale sono quotati, negoziati, scambiati o trattati gli
investimenti del relativo Comparto sia chiusa, o durante il quale le operazioni su tale Borsa
Valori siano limitate o sospese, ovvero gli scambi siano sospesi o limitati;
b)
tutto o parte di un periodo in cui vengano a determinarsi circostanze indipendenti dalla volontà
degli Amministratori, a seguito delle quali l’eventuale cessione o valutazione degli investimenti
del Comparto non sia ragionevolmente praticabile o risulti dannosa per gli interessi degli
Azionisti, o non sia possibile trasferire gli importi relativi all’acquisto o alla cessione degli
investimenti dal o al relativo conto della Società;
c)
tutto o qualsivoglia parte di un periodo in cui si verifichi un’interruzione dei mezzi di
comunicazione normalmente utilizzati per il calcolo del valore degli investimenti del Comparto;
d)
tutto o qualsivoglia parte di un periodo in cui, per un qualsiasi motivo, il valore di qualsivoglia
investimento del Comparto non possa essere determinato in maniera ragionevole, tempestiva o
accurata;
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e)
tutto o qualsivoglia parte di un periodo in cui i ricavi di sottoscrizioni non possano essere
trasferiti dal o al conto di qualsivoglia Comparto o la Società non sia in grado di rimpatriare i
fondi necessari per effettuare i rimborsi, o in cui tali pagamenti non possano essere effettuati,
ad opinione degli Amministratori, ai normali tassi di cambio;
f)
con il reciproco accordo fra la Società e la Banca Depositaria allo scopo di sciogliere la Società
o estinguere qualsivoglia Comparto;
g)
qualsivoglia altro motivo che renda impossibile o impraticabile stabilire il valore di una quota
significativa degli investimenti della Società o di qualsivoglia Comparto.
L’eventuale sospensione della valutazione sarà comunicata tempestivamente alla Banca Centrale e
alla Banca Depositaria e, in ogni caso, entro lo stesso Giorno di Negoziazione e sarà pubblicata sul
sito Web www.allianzgifondi.it o www.allianzgi-b2b.eu (o qualsiasi altro sito Web che possa essere
comunicato anticipatamente agli Azionisti). Ove possibile, saranno adottati tutti i provvedimenti
necessari per porre fine al periodo di sospensione nel più breve tempo possibile.
È inoltre facoltà della Banca Centrale richiedere alla Società di sospendere temporaneamente il
calcolo del Valore Patrimoniale Netto, nonché l’emissione e il rimborso delle Azioni di un Comparto,
qualora essa ritenesse che ciò sia nel migliore interesse del pubblico in generale e degli Azionisti.
Dividendi e distribuzioni
La Società intende reinvestire automaticamente tutti gli utili, i dividendi ed ogni altra distribuzione di
qualsivoglia natura, nonché le plusvalenze realizzate generate da ciascun Comparto in conformità agli
obiettivi e alle politiche del relativo Comparto a beneficio degli Azionisti di tale Comparto. Pertanto, la
Società non intende dichiarare o distribuire dividendi.
Regime fiscale relativo al verificarsi di determinati eventi
Si richiama l’attenzione degli investitori sulla sezione del presente Prospetto Informativo intitolata
“REGIME FISCALE” e, in particolar modo, sulle passività fiscali legate al verificarsi di particolari eventi,
fra i quali il realizzo, il rimborso o il trasferimento di Azioni da parte degli Azionisti residenti o abitualmente
residenti in Irlanda, o il pagamento di dividendi a tali Azionisti. Qualora la Società sia tenuta a
corrispondere un’imposta al verificarsi di un evento che determina una passività fiscale, la Società avrà
facoltà di detrarre dal pagamento dovuto in relazione a tale evento un importo pari all’imposta da
corrispondere e/o, laddove applicabile, a destinare o annullare il numero di Azioni detenute dall’Azionista
o dal detentore in qualità di beneficiario delle Azioni nella misura necessaria a coprire l’ammontare
dell’imposta ed eventuali interessi o penali relativi alla stessa. L’Azionista interessato solleverà e
manterrà indenne la Società dalle perdite subite dalla stessa per il fatto che la Società è tenuta a
rispondere fiscalmente al verificarsi di un evento che determina una passività fiscale, qualora non sia
stata effettuata alcuna detrazione, destinazione o annullamento in tal senso. Gli Azionisti interessati
s’impegneranno a sollevare e mantenere indenne la Società dalle perdite subite dalla stessa per il fatto
che la Società è tenuta a rispondere fiscalmente al verificarsi di un tale evento.
58
5. REGIME FISCALE
Informazioni generali
Si raccomanda agli Azionisti e ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti professionali per
informazioni in merito alle possibili imposte e altre conseguenze derivanti dall’acquisto, dalla
detenzione, dalla vendita, dalla conversione, dal rimborso o da altra cessione delle Azioni ai sensi
delle leggi dei propri paesi di costituzione, sede, cittadinanza, residenza o domicilio e alla luce delle
proprie particolari circostanze.
Le dichiarazioni seguenti in materia di regime fiscale si basano sulle consulenze ricevute dagli
Amministratori relativamente alle leggi e alle prassi in vigore in Irlanda alla data del presente
documento. Esse non devono intendersi come una trattazione completa delle conseguenze fiscali
applicabili alla Società o a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a
regole speciali. Ad esempio, non si riferiscono alla posizione fiscale degli Azionisti le cui acquisizioni di
Azioni saranno interpretate come detenzione di quote di un organismo di investimento di portafoglio
personale (Personal Portfolio Investment Undertaking, “PPIU”). Le modifiche a livello legislativo,
amministrativo o giudiziario potrebbero alterare le conseguenze fiscali descritte di seguito e, come
avviene per qualsiasi investimento, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che la
posizione fiscale effettiva o proposta al momento di effettuazione di un investimento nella Società
permanga per un tempo indeterminato.
Regime fiscale della Società
È stato notificato agli Amministratori che, in base alla legge e alle prassi attualmente in vigore in
Irlanda, la Società si qualifica come organismo di investimento ai fini dell’Articolo 739B del Taxes
Consolidation Act (“TCA”) fino a quando essa sarà residente in Irlanda. Di conseguenza, essa non
sarà generalmente soggetta all’imposizione fiscale irlandese sul reddito e sulle plusvalenze.
Evento imponibile
Tuttavia, l’obbligo d’imposta irlandese potrà determinarsi nel caso in cui si verificasse un “evento
imponibile” nella Società. Con l’espressione evento imponibile si intende un qualsiasi pagamento di
distribuzioni agli Azionisti, riscossione, riacquisto, rimborso, annullamento o trasferimento di Azioni e
qualsiasi cessione presunta di Azioni, secondo quanto descritto di seguito ai fini del fisco irlandese,
derivante dalla detenzione di Azioni per un periodo di almeno otto anni. Laddove si verificasse un
evento imponibile, la Società sarà tenuta a corrispondere la relativa imposta irlandese.
Non sarà applicata alcuna imposta irlandese con riferimento a un evento imponibile nel caso in cui:
(a) l’Azionista non sia un residente in Irlanda o un residente abituale in Irlanda (“Non Residente in
Irlanda”) e abbia reso una dichiarazione necessaria a tale scopo (o lo abbia fatto un intermediario
che agisca per suo conto) e la Società non sia in possesso di alcuna informazione che lasci
ragionevolmente supporre che le informazioni contenute in tale dichiarazione non sono o non
sono più sostanzialmente corrette;
59
(b) l’Azionista sia un Non Residente in Irlanda e lo abbia confermato alla Società e questa sia in
possesso di una notifica scritta di approvazione del Ministero del Tesoro che attesti l’osservanza
del requisito di fornire la necessaria dichiarazione di non residenza da parte dell’Azionista e
l’approvazione non sia stata ritirata; o
(c) l’Azionista sia un Residente Irlandese Esente secondo la definizione riportata di seguito e abbia
reso una dichiarazione necessaria a tale scopo (o lo abbia fatto un intermediario che agisca per
suo conto).
Con il termine intermediario si intende un intermediario ai sensi dell’Articolo 739B(1) del TCA, ossia
una persona che: (a) svolge un’attività che consiste nel, o comprende il, ricevimento dei pagamenti
effettuati da una società di investimento per conto terzi; o (b) detiene quote di una società di
investimento per conto terzi.
Laddove la Società non fosse in possesso, al momento opportuno, di una dichiarazione firmata e
completa o di una notifica scritta di approvazione del Ministero del Tesoro, ove applicabile, si
presupporrà che l’Azionista sia un residente in Irlanda o un residente abituale in Irlanda (“Residente in
Irlanda”) o non sia un Residente Irlandese Esente, il che implicherà l’insorgenza dell’onere fiscale.
Un evento imponibile non comprende:
–
qualsivoglia operazione (che altrimenti costituirebbe un evento imponibile) relativa ad Azioni
detenute in un sistema di compensazione riconosciuto sulla base delle disposizioni del Ministero
del Tesoro irlandese;
–
un trasferimento di Azioni tra coniugi e qualsiasi trasferimento di Azioni tra coniugi o ex coniugi al
momento della separazione legale e/o del divorzio;
–
uno scambio di Azioni della Società con altre Azioni della medesima, o di Azioni di un Comparto
della Società con Azioni di un altro Comparto della medesima, effettuato da un Azionista con un
accordo concluso alle normali condizioni di mercato, che non preveda alcun pagamento
all’Azionista;
–
uno scambio di Azioni derivante da una particolare ristrutturazione o integrazione della Società
con un’altra società di investimento (ai sensi dell’Articolo 739H del TCA).
Resta inteso che alcune Azioni saranno detenute in un sistema di compensazione riconosciuto.
Qualsiasi distribuzione effettuata agli Azionisti le cui Azioni siano detenute in un sistema di
compensazione riconosciuto non costituirà un evento imponibile con riferimento al quale la Società
sarà tenuta a rispondere fiscalmente. In tal caso, questi Azionisti saranno tenuti a rispondere
direttamente al Ministero del Tesoro per qualsiasi imposta irlandese a cui siano soggetti con
riferimento a qualsiasi distribuzione ad essi corrisposta dalla Società e qualsiasi cessione presunta
con riferimento a tali Azioni.
Laddove le Azioni cessassero di essere detenute in un sistema di compensazione riconosciuto o non
fossero mai state detenute in un sistema di compensazione riconosciuto, si applicherà il regime
irlandese di ritenuta d’imposta descritto di seguito.
60
Qualora la Società fosse tenuta a corrispondere un’imposta al verificarsi di un evento imponibile, la
medesima avrà il diritto di detrarre dal pagamento derivante da quell’evento imponibile un importo pari
all’imposta da corrispondere e/o, ove applicabile, di riacquistare e annullare il numero di Azioni
detenute dall’Azionista nella misura necessaria a coprire l’ammontare dell’imposta. Gli Azionisti
interessati si impegneranno a sollevare e mantenere indenne la Società dalle perdite subite dalla
stessa per il fatto di essere tenuta a rispondere fiscalmente al verificarsi di un evento imponibile.
Cessioni presunte
In talune circostanze, la Società ha la facoltà di decidere di non corrispondere l’imposta irlandese con
riferimento alle cessioni presunte. Laddove il valore totale delle Azioni di un Comparto detenute dagli
Azionisti che sono Residenti in Irlanda e che non sono Residenti Irlandesi Esenti, secondo la
definizione riportata di seguito, fosse pari ad almeno il 10% del Valore Patrimoniale Netto del
Comparto, la Società sarà tenuta a corrispondere l’imposta derivante dalla cessione presunta delle
Azioni di quel Comparto secondo quanto precisato di seguito. Tuttavia, laddove il valore totale delle
Azioni del Comparto detenute da tali Azionisti fosse inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del
Comparto, la Società potrà decidere, e si presuppone che lo faccia, di non corrispondere l’imposta
sulla cessione presunta. In tal caso, la Società comunicherà ai relativi Azionisti di aver adottato questa
decisione e tali Azionisti saranno tenuti a corrispondere l’imposta derivante sulla base di un sistema di
autocertificazione. Ulteriori informazioni in merito sono riportate di seguito alla sezione intitolata
“Regime fiscale degli Azionisti Residenti in Irlanda”.
Laddove le Azioni fossero detenute dal Servizio di Cancelleria Irlandese, la Società non sarà tenuta a
corrispondere l’imposta irlandese su un evento imponibile con riferimento a tali Azioni. Al contrario,
laddove somme di denaro soggette al controllo o alle ordinanze di un qualsiasi Tribunale fossero
utilizzate per acquistare Azioni della Società, il Servizio di Cancelleria si assumerà, con riferimento alle
Azioni acquistate, le responsabilità della Società tra cui quella di corrispondere l’imposta per gli eventi
imponibili e di registrare i rendimenti.
Regime fiscale degli Azionisti
Azionisti Residenti Irlandesi Esenti
La Società non sarà tenuta a dedurre l’imposta con riferimento alle seguenti categorie di Azionisti
Residenti in Irlanda, a condizione che la medesima sia in possesso delle necessarie dichiarazioni rese
da tali persone (o da un intermediario che agisca per loro conto) e non sia in possesso di alcun altro
dato che potrebbe ragionevolmente lasciare intendere che le informazioni contenute in tali
dichiarazioni non siano o non siano più sostanzialmente corrette. Un Azionista che rientri nelle
categorie elencate di seguito e abbia fornito la necessaria dichiarazione alla Società, direttamente o
tramite un intermediario, sarà definito nel presente documento un “Residente Irlandese Esente”:
(a) un fondo pensione che sia autorizzato come esente ai sensi dell’Articolo 774 del TCA o un
contratto di rendita vitalizia o un trust ai quali si applichino gli Articoli 784 o 785 del TCA;
(b) una società attiva nel settore vita ai sensi dell’Articolo 706 del TCA;
(c) una società di investimento ai sensi dell’Articolo 739B(1) del TCA;
(d) una società di investimento speciale ai sensi dell’Articolo 737 del TCA;
(e) una fondazione che sia un soggetto di cui all’Articolo 739D(6)(f)(i) del TCA;
61
(f)
una società di gestione qualificata ai sensi dell’Articolo 739B(1) del TCA;
(g) un fondo di investimento al quale si applica l’Articolo 731(5)(a) del TCA;
(h) una persona che abbia diritto all’esenzione dall’imposta sui redditi e sulle plusvalenze ai sensi
dell’Articolo 784A(2) del TCA, laddove le Azioni detenute siano attivi di un fondo pensione
autorizzato (approved retirement fund) o di un fondo pensione minimo autorizzato (approved
minimum retirement fund);
(i)
una persona che abbia diritto all’esenzione dall’imposta sui redditi e sulle plusvalenze ai sensi
dell’Articolo 787I del TCA e le Azioni siano attivi di un conto di risparmio pensionistico personale
(Personal Retirement Savings Account, “PRSA”);
(j)
una società cooperativa di credito ai sensi dell’Articolo 2 del Credit Union Act del 1997;
(k) la National Pensions Reserve Fund Commission;
(l)
la National Asset Management Agency;
(m) una società tenuta al pagamento dell’imposta sui redditi delle società ai sensi dell’Articolo 110(2)
del TCA (società di cartolarizzazione);
(n) in talune circostanze, una società tenuta al pagamento dell’imposta sui redditi delle società con
riferimento ai pagamenti alla stessa effettuati dalla Società; o
(o) qualsivoglia altra persona che sia residente in Irlanda o residente abituale in Irlanda la quale
possa essere autorizzata a detenere Azioni in base a quanto previsto dalla legislazione fiscale, o
sulla base di un’autorizzazione o di una procedura scritta del Ministero del Tesoro, senza
determinare una passività fiscale per la Società o pregiudicare le esenzioni d’imposta a favore
della Società.
Non è prevista alcuna disposizione in merito al rimborso dell’imposta agli Azionisti che siano Residenti
Irlandesi Esenti laddove l’imposta sia stata dedotta in mancanza della necessaria dichiarazione. Il
rimborso dell’imposta potrà essere effettuato solo agli Azionisti corporate per i quali sia prevista
l’imposta irlandese sui redditi delle società.
Regime fiscale degli Azionisti Non Residenti in Irlanda
Gli Azionisti Non Residenti in Irlanda che abbiano reso, direttamente o tramite un intermediario, le
necessarie dichiarazioni di non residenza in Irlanda, ove richieste, non saranno tenuti al pagamento
dell’imposta irlandese sui redditi o sulle plusvalenze derivanti dai loro investimenti nella Società e
nessuna imposta sarà dedotta sulle distribuzioni dalla Società o sui pagamenti effettuati dalla Società
con riferimento al riacquisto, rimborso, annullamento o altra cessione del loro investimento. Tali
Azionisti non sono generalmente tenuti a corrispondere l’imposta irlandese sui redditi o sulle
plusvalenze derivanti dalla detenzione o dalla cessione di Azioni, fatta eccezione per le Azioni che
siano attribuibili a una filiale o agenzia irlandese di tali Azionisti.
A meno che la Società non sia in possesso di una notifica scritta di approvazione del Ministero del
Tesoro, secondo la quale sia stato soddisfatto il requisito di fornire la necessaria dichiarazione di non
residenza con riferimento all’Azionista, e l’approvazione non sia stata ritirata, nel caso in cui un
Azionista Non Residente in Irlanda (o un intermediario che agisca per suo conto) non adempia
all’obbligo di fornire la necessaria dichiarazione di non residenza, l’imposta sarà dedotta secondo
quanto descritto in precedenza al verificarsi di un evento imponibile e nonostante l’Azionista non sia
residente in Irlanda o un residente abituale in Irlanda, qualsiasi imposta dedotta non sarà
generalmente rimborsabile.
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Laddove una società Non Residente in Irlanda detenesse Azioni e tali Azioni fossero attribuibili a una
filiale o agenzia irlandese, essa sarà tenuta a corrispondere l’imposta irlandese sui redditi delle società
con riferimento alle distribuzioni di redditi e capitale che questa riceva dalla Società sulla base di un
sistema di autocertificazione.
Regime fiscale degli Azionisti Residenti in Irlanda
Deduzione dell’imposta
L’imposta sarà dedotta e rimessa al Ministero del Tesoro dalla Società per qualsiasi distribuzione dalla
medesima effettuata (ad eccezione delle cessioni), con riferimento alle Azioni non detenute in un sistema
di compensazione riconosciuto, a un Azionista Residente in Irlanda che non sia un Residente Irlandese
Esente e ove i pagamenti fossero effettuati annualmente o su intervalli più brevi, nel caso in cui
l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista non sia una società, a
un’aliquota del 33%, e ove i pagamenti fossero effettuati con una frequenza minore, nel caso in cui
l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista non sia una società, a
un’aliquota del 36%.
L’imposta sarà altresì dedotta dalla Società e rimessa al Ministero del Tesoro per qualsiasi utile derivante
da incasso, riacquisto, rimborso o altra cessione di Azioni non detenute in un sistema di compensazione
riconosciuto da tale Azionista e ove l’Azionista fosse una società, a un’aliquota del 25% e ove l’Azionista
non fosse una società, a un’aliquota del 36%. Ciascun utile sarà calcolato come differenza fra il valore
dell’investimento dell’Azionista nella Società alla data dell’evento imponibile e il costo originario
dell’investimento così come calcolato secondo regole speciali.
Cessioni presunte
L’imposta sarà altresì dedotta dalla Società e rimessa al Ministero del Tesoro con riferimento a qualsiasi
cessione presunta di Azioni non detenute in un sistema di compensazione riconosciuto laddove il valore
totale delle Azioni di un Comparto detenute da Azionisti Residenti in Irlanda che non siano Residenti
Irlandesi Esenti sia pari ad almeno il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Ogni otto anni
dalla data di acquisto delle Azioni del Comparto da parte di tali Azionisti si verificherà una cessione
presunta. L’utile presunto sarà calcolato come differenza fra il valore delle Azioni detenute
dall’Azionista nel relativo ottavo anniversario o, secondo quanto descritto di seguito laddove la Società
così decida, il valore delle Azioni nell’ultima data, sia essa il 30 giugno o il 31 dicembre, prima della
data della cessione presunta e il relativo costo delle Azioni. L’ammontare eccedente derivante sarà
imponibile, nel caso in cui l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista
non sia una società, a un’aliquota del 36%. L’imposta pagata su una cessione presunta dovrebbe
essere accreditabile rispetto all’imposta dovuta sulla cessione effettiva di tali Azioni.
Laddove la Società fosse tenuta a corrispondere l’imposta sulle cessioni presunte, si presuppone che
la medesima decida di calcolare qualsiasi utile derivante per gli Azionisti Residenti in Irlanda che non
siano Residenti Irlandesi Esenti con riferimento al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto
nell’ultima data, sia essa il 30 giugno o il 31 dicembre, prima della data della cessione presunta,
anziché al valore delle Azioni nel relativo ottavo anniversario.
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La Società ha la facoltà di decidere di non corrispondere l’imposta derivante da una cessione presunta
laddove il valore totale delle Azioni del relativo Comparto detenute da Azionisti Residenti in Irlanda che
non siano Residenti Irlandesi Esenti fosse inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del
Comparto. In tal caso, tali Azionisti saranno tenuti a corrispondere l’imposta derivante dalla cessione
presunta sulla base di un sistema di autocertificazione.
L’utile presunto sarà calcolato come differenza fra il valore delle Azioni detenute dall’Azionista nel
relativo ottavo anniversario e il relativo costo di tali Azioni. L’ammontare eccedente derivante sarà
considerato un importo imponibile ai sensi del Caso IV dell’Allegato D e sarà soggetto all’imposta, nel
caso in cui l’Azionista sia una società, a un’aliquota del 25% e nel caso in cui l’Azionista non sia una
società, a un’aliquota del 36%. L’imposta pagata su una cessione presunta dovrebbe essere
accreditabile rispetto all’imposta dovuta sulla cessione effettiva di tali Azioni.
Imposta irlandese dovuta residua - Informazioni generali
Gli Azionisti corporate residenti in Irlanda che ricevano distribuzioni (laddove i pagamenti vengano
effettuati annualmente o su intervalli più brevi) dalle quali è stata dedotta l’imposta saranno trattati
come avessero ricevuto un pagamento annuo imponibile e laddove l’Azionista fosse una società, a
un’aliquota del 25%. Fatti salvi i commenti riportati di seguito in merito all’imposta sugli utili valutari, tali
Azionisti non saranno in generale soggetti a un’ulteriore imposta irlandese sui pagamenti ricevuti con
riferimento alle loro partecipazioni dai quali sia stata dedotta l’imposta. Un Azionista corporate
residente in Irlanda che detenga le Azioni in relazione a un’attività commerciale sarà tassabile per
qualsiasi reddito o plusvalenza ricevuto dalla Società quale elemento di quell’attività commerciale con
una compensazione rispetto all’imposta societaria dovuta per qualsiasi imposta dedotta da quei
pagamenti effettuati dalla Società.
Fatti salvi i commenti riportati di seguito in merito all’imposta sugli utili valutari, gli Azionisti non
corporate Residenti in Irlanda non saranno in generale soggetti a un’ulteriore imposta irlandese sui
redditi derivanti dalle Azioni o sugli utili ottenuti dalla cessione delle Azioni, laddove l’imposta adeguata
sia stata dedotta dalla Società dalle distribuzioni effettuate a loro favore.
Nel caso in cui un Azionista registri utili valutari sulla cessione di Azioni, il medesimo sarà tenuto a
corrispondere l’imposta sulle plusvalenze con riferimento a tali utili nell’anno/negli anni di valutazione
in cui le Azioni sono state cedute.
Imposta irlandese dovuta residua - Azioni detenute in un Sistema di Compensazione
Riconosciuto
Qualsiasi Azionista Residente in Irlanda che non sia un Residente Irlandese Esente e che riceva una
distribuzione dalla quale l’imposta è stata dedotta (ad esempio, perché le Azioni sono detenute in un
sistema di compensazione riconosciuto) sarà tenuto a corrispondere l’imposta sui redditi o sulle
società, a seconda dei casi, su quel pagamento. In caso di Azionista corporate, il pagamento sarà
trattato come reddito a favore dell’Azionista rappresentativo di proventi o utili imponibili ai sensi del
Caso IV dell’Allegato D. Laddove un Azionista Residente in Irlanda ricevesse un utile su un incasso,
rimborso, annullamento o trasferimento dal quale l’imposta è stata dedotta (ad esempio, perché le
Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto), il medesimo sarà altresì tenuto a
64
corrispondere l’imposta sui redditi o sulle società sull’importo di utile sulla base di un sistema di
autocertificazione e, in particolare, secondo la Parte 41 del TCA. In caso di Azionista corporate, il
pagamento sarà trattato come reddito a favore dell’Azionista rappresentativo di proventi o utili
imponibili ai sensi del Caso IV dell’Allegato D. Gli Azionisti che siano persone fisiche sono altresì
pregati di notare che la mancata osservanza delle presenti disposizioni potrebbe tradursi nel loro
assoggettamento a un’imposta a un’aliquota marginale (attualmente fino al 41%) sui redditi e sugli
utili, unitamente a sovrattasse, ammende e interessi. Un Azionista corporate residente in Irlanda che
detenga le Azioni in relazione a un’attività commerciale sarà tassabile per qualsiasi reddito o
plusvalenza ricevuto dalla Società quale elemento di quell’attività commerciale.
Le aliquote del 33% e del 36% evidenziate in precedenza si applicano con riferimento agli eventi
imponibili che si verificheranno il 1° gennaio 2013 o successivamente a tale data e riflettono le
proposte contenute nel Finance Bill del 2013 per incrementare le aliquota di imposta del 3%. Si
prevede che queste aliquote maggiorate entreranno in vigore con il Finance Act del 2013, con
decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Dividendi esteri
Gli eventuali dividendi e interessi ricevuti dalla Società in relazione agli investimenti (ad esclusione dei
titoli di emittenti irlandesi) potrebbero essere soggetti ad imposte, incluse le ritenute d’imposta, nei
paesi in cui gli emittenti di tali investimenti hanno sede. Non si conosce se la Società possa
beneficiare di aliquote ridotte per le ritenute d’imposta ai sensi delle disposizioni dei trattati sulla
doppia imposizione che l’Irlanda ha stipulato con vari paesi.
Tuttavia, nell’eventualità in cui la Società riceva un qualsiasi rimborso di ritenute d’imposta subite, il
Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto non sarà rideterminato e il beneficio dell’eventuale
rimborso sarà ripartito in misura proporzionale tra gli Azionisti all’epoca in essere al momento del
rimborso stesso.
Imposta di bollo
In virtù del fatto che la Società si qualifica come società di investimento ai sensi della Sezione 739B
del TCA, in linea generale, in Irlanda non sarà dovuta alcuna imposta di bollo sull’emissione, sul
trasferimento, sul riacquisto o sul rimborso di Azioni. Tuttavia, laddove le richieste di sottoscrizione o
rimborso di Azioni fossero soddisfatte dal trasferimento in natura o in contanti di titoli irlandesi o di altri
beni irlandesi, potrebbe venire a determinarsi l’obbligo di imposta di bollo irlandese sul trasferimento di
tali titoli o beni.
La Società non sarà tenuta a corrispondere alcuna imposta di bollo irlandese sulla cessione o sul
trasferimento di titoli azionari o negoziabili di una società non registrata in Irlanda, a condizione che la
cessione o il trasferimento non si riferisca ad alcuna proprietà immobiliare situata in Irlanda, ad alcun
diritto o interesse su tale proprietà, o ad alcun titolo azionario o negoziabile di una società (ad
esclusione delle società di investimento ai sensi dell’Articolo 739B del TCA) registrata in Irlanda.
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Residenza
In linea generale, gli investitori nella Società saranno persone fisiche, società o trust. Ai sensi delle
norme irlandesi, sia le persone fisiche che i trust possono essere residenti o residenti abituali. Il
concetto di residenza abituale non si applica alle società.
Investitori persone fisiche
Verifica della residenza
Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda per un dato esercizio fiscale qualora tale
persona risieda in Irlanda: (1) per un periodo di almeno 183 giorni nell’arco di un esercizio fiscale; o (2)
per un periodo di almeno 280 giorni nell’arco di due esercizi fiscali consecutivi, a condizione che la
persona fisica risieda in Irlanda per almeno 31 giorni in ciascun esercizio fiscale. Ai fini della
determinazione dei giorni di presenza in Irlanda, una persona fisica si riterrà essere presente se la
stessa sarà presente nel paese in qualsiasi momento durante il giorno.
Qualora una persona fisica non fosse residente in Irlanda per un dato esercizio fiscale, essa potrà, in
talune circostanze, decidere di essere trattata come residente.
Verifica della residenza abituale
Qualora una persona fisica sia stata residente nei tre esercizi fiscali precedenti, essa sarà ritenuta
essere un “residente abituale” dall’inizio del quarto esercizio. Una persona fisica resterà residente
abituale in Irlanda fino a quando essa sarà stata non residente per tre esercizi fiscali consecutivi.
Investitori di trust
Un trust sarà generalmente considerato un residente in Irlanda laddove tutti i trustee fossero residenti
in Irlanda. Si raccomanda ai trustee di richiedere consulenze fiscali specifiche qualora abbiano dubbi
in merito al fatto che il trust sia un Residente in Irlanda.
Investitori corporate
Una società sarà residente in Irlanda se la sua direzione generale e la sua principale sede operativa
sono situate in Irlanda o, in talune circostanze, se è stata costituita in Irlanda. Per poter considerare
l’Irlanda come il paese in cui si trova la direzione generale e la principale sede operativa della società,
è necessario che tutte le decisioni politiche fondamentali della stessa vengano prese in Irlanda.
Tutte le società costituite in Irlanda sono residenti in Irlanda ai fini fiscali, ad eccezione dei seguenti casi:
(i)
la società o una società correlata svolgono un’attività commerciale in Irlanda e (a) la società è
controllata da soggetti residenti in un “territorio rilevante”, ossia uno Stato Membro (diverso
dall’Irlanda) o un paese con il quale l’Irlanda ha in vigore un accordo sulla doppia imposizione, in
virtù dell’Articolo 826(1) del TCA, o ha stipulato un simile accordo che entrerà in vigore dopo che
saranno state ultimate tutte le procedure di ratifica previste dall’Articolo 826(1) del TCA, oppure
(b) la classe principale di azioni della società o di una società correlata è negoziata in misura
sostanziale e regolare su una borsa valori riconosciuta in un territorio rilevante; o
(ii) la società è considerata come residente in un paese diverso dall’Irlanda e non residente in Irlanda
ai sensi di un accordo sulla doppia imposizione stipulato fra l’Irlanda e l’altro paese.
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Una società che rientri nelle classificazioni di cui ai precedenti punti (i) o (ii) non sarà considerata
come residente in Irlanda a meno che la sua direzione generale e la sua principale sede operativa
siano in Irlanda.
Cessione di Azioni e Imposta irlandese sulle acquisizioni patrimoniali
(a) Persone Domiciliate o Residenti Abituali in Irlanda
La cessione di Azioni per mezzo di donazione o successione effettuata da un cedente domiciliato
o residente abituale in Irlanda o ricevuta da un beneficiario domiciliato o residente abituale in
Irlanda può determinare un onere sulla base dell’imposta irlandese sulle acquisizioni patrimoniali
per il beneficiario di tale donazione o successione con riferimento a tali Azioni.
(b) Persone Non Domiciliate o Residenti Abituali in Irlanda
In virtù del fatto che la Società si qualifica come società di investimento ai sensi dell’Articolo 739B
del TCA, la cessione di Azioni non determinerà un onere sulla base dell’imposta irlandese sulle
acquisizioni patrimoniali a condizione che:
•
le Azioni siano comprese nella donazione o successione alla data della donazione o
successione e alla data di valutazione;
•
il donatore non sia domiciliato o residente abituale in Irlanda alla data della cessione; e
•
il beneficiario non sia domiciliato o residente abituale in Irlanda alla data della donazione o
successione.
Direttiva europea sul risparmio
L’Irlanda ha recepito nella legislazione nazionale la Direttiva del Consiglio europeo 2003/48/CE in
materia di tassazione dei redditi da risparmio. Di conseguenza, laddove l’Agente Amministrativo,
l’agente per i pagamenti o qualsiasi altra entità, che possa essere considerata un agente per i
pagamenti a tali fini, effettuasse un pagamento di interessi (ivi compresi pagamenti di distribuzioni o
rimborsi) per conto di un Comparto a una persona fisica o a talune entità residuali residenti in un altro
Stato Membro (o in taluni territori associati e dipendenti di uno Stato Membro), esso sarà obbligato a
fornire al Ministero del Tesoro irlandese i dati del pagamento e alcune informazioni relative agli
Azionisti (ivi compresi il nome e l’indirizzo dell’Azionista).
A sua volta, il Ministero del Tesoro irlandese sarà tenuto a fornire tali informazioni alle autorità
competenti dello stato o del territorio di residenza della persona fisica o dell’entità residuale
interessata.
L’Agente Amministrativo, l’agente per i pagamenti o qualsiasi altra entità, considerata un agente per i
pagamenti a tali fini, avrà la facoltà di richiedere agli Azionisti di fornire qualsiasi informazione relativa
al loro status fiscale, identità o residenza al fine di soddisfare i requisiti di informativa previsti dalla
Direttiva sui risparmi dell’UE e si riterrà che gli Azionisti, per mezzo delle loro sottoscrizioni di Azioni
del Comparto, abbiano autorizzato la divulgazione automatica di tali informazioni dall’Agente
Amministrativo, agente per i pagamenti o altra persona rilevante alle relative autorità fiscali.
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Conformità con i requisiti relativi alla ritenuta d'imposta statunitense previsti dal Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)
La legge FATCA generalmente impone un regime federale statunitense in materia di informativa e
ritenuta d'imposta relativamente a taluni redditi alla fonte statunitensi percepiti (tra cui, tra le altre
tipologie di reddito, dividendi e interessi) e a proventi lordi dalla vendita o altra alienazione di
proprietà). La normativa è concepita per imporre l'obbligo di comunicazione, all'Internal Revenue
Service statunitense, della proprietà diretta e indiretta di alcune persone statunitensi di taluni conti ed
entità non statunitensi. Nel caso in cui determinate informazioni richieste non siano fornite, la Società
potrebbe essere tenuta ad applicare la ritenuta d'imposta relativamente ad Azionisti non conformi
all'aliquota del 30%. Tali norme si applicano generalmente a pagamenti effettuati dopo il 1° luglio
2014.
L'Irlanda ha perfezionato un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti allo scopo di agevolare la
conformità al FATCA. Ai sensi di tale accordo, la nuova legislazione fiscale e le norme e pratiche di
informativa irlandesi imporranno l'obbligo di conformità alla legge FATCA. Alla data del presente
Prospetto informativo, i regolamenti e le linee guida relativi alla conformità con l'accordo
intergovernativo irlandese/statunitense non sono ancora definitivi e sono soggetti a modifica.
Per soddisfare tali disposizioni, la Società avrà verosimilmente bisogno di ulteriori informazioni. La
Società potrebbe divulgare le informazioni, certificazioni o altra documentazione che riceve dai (o
relativi ai) propri investitori all'Internal Revenue Service statunitense, ad autorità fiscali non statunitensi
o ad altre parti nella misura necessaria a soddisfare la legge FATCA, relativi accordi intergovernativi o
altre leggi o regolamenti applicabili. Invitiamo ogni potenziale investitore a rivolgersi al proprio
consulente fiscale in merito all'applicabilità della legge FATCA e ad altri eventuali obblighi di
informativa relativamente alla propria situazione di potenziale investitore. Ove applicabile, si invitano
gli investitori a rivolgersi al proprio intermediario relativamente all'applicazione di tale regime ai propri
investimenti nel Trust.
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6. INFORMAZIONI GENERALI
1.
Costituzione, sede legale e capitale sociale
(a)
La Società è stata costituita in Irlanda il 12 ottobre 2004 come società d’investimento a capitale
variabile, a responsabilità limitata e a responsabilità separata tra i Comparti, con il numero
392230. La Società non ha alcuna filiale.
(b)
La sede legale della Società è indicata nel Quadro Informativo riportato all’inizio del presente
Prospetto Informativo.
(c)
In base a quanto previsto dall’Articolo 3 dell’Atto Costitutivo della Società, la medesima ha
come unico oggetto sociale l’investimento collettivo in valori mobiliari e in altre attività finanziarie
liquide indicate nella Disposizione n. 45 del Regolamento sugli OICVM sul capitale raccolto dal
pubblico; la Società opera sulla base del principio di ripartizione del rischio.
(d)
Il capitale sociale autorizzato della Società è composto da 500.000.000.000 di Azioni prive di
valore nominale e da €300.000 suddivisi in 300.000 azioni privilegiate rimborsabili del valore di
euro 1,00 ciascuna. Le Azioni senza diritto di partecipazione agli utili non conferiscono ai
rispettivi detentori il diritto a percepire alcun dividendo e, in caso di scioglimento della Società,
esse conferiscono ai rispettivi detentori il diritto al rimborso dell’importo versato in relazione alle
stesse; tuttavia, i detentori di tali azioni non avranno il diritto di partecipare in altro modo agli
attivi della Società. È facoltà degli Amministratori ripartire le azioni di capitale della Società in
base ai termini e con le modalità che gli stessi riterranno opportuni. Attualmente vengono
emesse e restano in circolazione tre Azioni senza diritto di partecipazione agli utili detenute da
Allianz Global Investors Europe GmbH.
(e)
Nessuna quota del capitale sociale è stata sottoposta ad opzione e non è stato stabilito
(condizionatamente o incondizionatamente) di sottoporre alcuna quota di capitale ad opzione.
2.
Modifica dei diritti azionari e dei diritti di prelazione
(a)
I diritti connessi alle Azioni emesse in relazione a qualsivoglia Classe o Comparto potranno, sia
nel caso in cui la Società sia in fase di liquidazione sia in caso contrario, essere modificati o
abrogati con il consenso scritto degli Azionisti rappresentanti i tre/quarti delle Azioni emesse in
relazione a tale Classe o Comparto, ovvero con la ratifica di una delibera ordinaria approvata in
sede di assemblea generale degli Azionisti di tale Classe o Comparto.
(b)
Una delibera scritta firmata da tutti gli Azionisti e dai detentori di azioni senza diritto di
partecipazione agli utili al momento aventi diritto a partecipare e ad esprimere il proprio voto in
merito durante un’assemblea generale della Società dovrà considerarsi valida ed efficace a tutti
gli effetti come se fosse stata approvata nel corso di un’assemblea generale della Società
debitamente convocata e tenuta; qualora tale delibera sia definita come delibera straordinaria,
la stessa dovrà considerarsi come delibera straordinaria.
69
(c)
I diritti connessi alle Azioni non dovranno considerarsi come modificati a seguito della
creazione, assegnazione o emissione di eventuali altre Azioni con le medesime caratteristiche
delle Azioni già emesse.
(d)
Non è previsto alcun diritto di prelazione in relazione all’emissione di Azioni della Società.
3.
Diritti di voto
Si applicheranno le seguenti regole relative al diritto di voto:
(a)
Le frazioni di Azioni non conferiranno alcun diritto di voto.
(b)
Ciascun Azionista o detentore di azioni senza diritto di partecipazione agli utili presente
personalmente o tramite un suo rappresentante che esprima il proprio voto in una votazione per
alzata di mano avrà diritto ad un voto.
(c)
Il presidente di un’assemblea generale di un Comparto o di una Classe, ovvero qualsivoglia
Azionista di un Comparto o di una Classe presente personalmente o tramite un suo
rappresentante all’assemblea di un Comparto o di una Classe, avrà la facoltà di richiedere una
votazione per scrutinio. Il presidente di un’assemblea generale della Società, o almeno due
membri presenti personalmente o tramite un loro rappresentante o qualsivoglia Azionista o
Azionisti presenti personalmente o tramite un loro rappresentante, costituenti almeno un
decimo delle Azioni emesse e aventi diritto di voto in tale assemblea, avranno la facoltà di
richiedere una votazione per scrutinio.
(d)
In una votazione per scrutinio, ciascun Azionista presente personalmente o tramite un suo
rappresentante avrà diritto ad esprimere un voto per ogni Azione dallo stesso detenuta; ciascun
detentore di azioni senza diritto di partecipazione agli utili avrà diritto ad esprimere un voto per
ciascuna azione senza diritto di partecipazione agli utili dallo stesso posseduta. Gli Azionisti
aventi diritto ad esprimere più di un voto non sono tenuti ad esprimere tutti i voti cui hanno diritto
o ad esprimerli tutti nello stesso modo.
(e)
Qualsiasi persona (sia essa un Azionista o meno) potrà essere nominata ad agire in qualità di
rappresentante; un Azionista potrà nominare più rappresentanti per la medesima assemblea.
(f)
Qualunque documento con il quale viene nominato un rappresentante dovrà essere depositato
presso la sede legale della Società, non meno di 48 ore prima dell’assemblea, o presso la sede
e alla data specificate nell’avviso di convocazione all’assemblea. Gli Amministratori potranno
inviare agli Azionisti, a spese della Società, tramite posta o in altro modo, le procure
(unitamente o meno ad una busta preaffrancata per la loro restituzione) lasciando in bianco lo
spazio per la nomina del rappresentante o nominando uno o più Amministratori ad agire in
qualità di rappresentanti.
(g)
Per essere approvate, le delibere ordinarie della Società o degli Azionisti di un particolare
Comparto o di una particolare Classe richiederanno la maggioranza semplice dei voti espressi
dagli Azionisti che voteranno personalmente o tramite il loro rappresentante nell’assemblea in
cui tale delibera è stata proposta. Le delibere straordinarie della Società o degli Azionisti di un
70
particolare Comparto o di una particolare Classe richiederanno una maggioranza pari ad
almeno il 75% degli Azionisti presenti personalmente o tramite un loro rappresentante e aventi
diritto di voto in sede di assemblea generale in merito all’approvazione delle delibere
straordinarie, incluse le delibere per la modifica dello Statuto.
4.
(a)
Assemblee
Gli Amministratori hanno la facoltà di convocare le assemblee generali straordinarie della
Società in qualsiasi momento. Gli Amministratori provvederanno a convocare un’assemblea
generale annuale entro sei mesi dalla chiusura di ciascun Periodo Contabile.
(b)
Agli Azionisti dovrà essere inviato un avviso di almeno ventuno giorni in relazione alle
assemblee generali annuali e a qualsivoglia assemblea convocata per l’approvazione di
delibere speciali e un avviso di quattordici giorni in relazione a qualsivoglia altra assemblea
generale.
(c)
Due Soci presenti personalmente o tramite un proprio rappresentante costituiranno il quorum di
un’assemblea generale, fermo restando che il quorum di un’assemblea generale convocata allo
scopo di deliberare in merito ad eventuali modifiche da apportare ai diritti delle Azioni
appartenenti ad una Classe sarà costituito da due Azionisti rappresentanti, personalmente o
tramite un loro rappresentante, almeno un terzo delle Azioni emesse del relativo Comparto o
della relativa Classe. Qualora decorsi trenta minuti dal momento di apertura dell’assemblea non
venga raggiunto il quorum, l’assemblea, se convocata su richiesta degli Azionisti, sarà sciolta. In
qualunque altro caso, sarà aggiornata nello stesso luogo, allo stesso orario e nello stesso giorno
della settimana successiva, o in qualsivoglia altro luogo, data e orario eventualmente stabiliti
dagli Amministratori; qualora in sede di assemblea aggiornata il quorum non venga raggiunto
entro trenta minuti dall’orario stabilito per l’assemblea, i Soci presenti costituiranno il quorum, e,
in caso di assemblea di un Comparto o di una Classe convocata allo scopo di deliberare in
merito alla modifica dei diritti degli Azionisti di tale Comparto o Classe, il quorum sarà costituito
da un Azionista in possesso di Azioni del Comparto o della Classe in questione o dal suo
rappresentante. Tutte le assemblee generali avranno luogo in Irlanda.
(d)
Salvo diversamente specificato in merito alle assemblee dei Comparti o delle Classi e in base a
quanto previsto dalla Legge, le precedenti disposizioni relative alla convocazione e allo
svolgimento delle assemblee si applicheranno alle singole assemblee di ciascun Comparto o
Classe il cui ordine del giorno preveda l’approvazione di una delibera per la modifica dei diritti
degli Azionisti di tale Comparto o Classe.
5.
Relazioni e bilanci
La Società provvederà a predisporre una relazione annuale e un bilancio certificato al 31
dicembre di ciascun esercizio e una relazione semestrale e un bilancio certificato al 30 giugno
di ciascun esercizio. Il bilancio annuale certificato sarà pubblicato entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio; la relazione semestrale sarà pubblicata entro 2 mesi dalla chiusura del
semestre e sarà in ogni caso fornita su richiesta ai sottoscrittori e agli azionisti gratuitamente e
sarà resa disponibile al pubblico presso l’Agente Amministrativo.
71
6.
Comunicazioni e Avvisi agli Azionisti
Le Comunicazioni e gli Avvisi agli Azionisti, ovvero al primo Azionista elencato nel Libro dei Soci
in caso di Co-Azionisti, saranno ritenuti come debitamente recapitati in base a quanto di seguito
indicato:
MODALITÀ DI RECAPITO
Recapito a mano
RICEZIONE PRESUNTA
:
Il giorno del recapito o il giorno lavorativo
successivo, qualora la consegna venga
effettuata al di fuori del normale orario lavorativo.
Posta
:
48 ore dopo l’invio.
Fax
:
Il giorno di ricezione della conferma di avvenuta
ricezione.
Invio telematico
:
Il giorno in cui è stato effettuato l’invio
telematico al sistema elettronico designato da
un Azionista.
Pubblicazione dell’Avviso o
Pubblicità dell’Avviso
:
Il giorno della pubblicazione su un quotidiano in
circolazione nel paese o nei paesi in cui le
azioni sono offerte per la vendita.
7.
Trasferimento di Azioni
(a)
I trasferimenti di Azioni potranno essere effettuati per iscritto in qualsivoglia forma normalmente
o comunemente utilizzata, sottoscritta da o per conto del cedente; ciascun trasferimento dovrà
indicare il nome e l’indirizzo scritti per intero del cedente e del cessionario.
(b)
Gli Amministratori potranno applicare, di volta in volta, una commissione per la registrazione
degli atti di cessione, fermo restando che la commissione massima non potrà superare il 5% del
Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto del trasferimento al Giorno di Negoziazione
immediatamente precedente alla data del trasferimento.
Gli Amministratori potranno rifiutarsi di registrare qualsivoglia trasferimento di Azioni qualora:
(i)
a seguito di tale trasferimento il cedente o il cessionario verrebbe a detenere un
numero di Azioni inferiore alla Quota Minima di Partecipazione;
(ii)
non siano state pagate tutte le tasse e/o le imposte di bollo relative all’atto di
cessione;
(iii)
l’atto di cessione non sia stato depositato presso la sede legale della Società o
qualsivoglia altro luogo eventualmente stabilito dagli Amministratori, unitamente al
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certificato azionario cui tale atto si riferisce, alle prove che gli Amministratori
potranno ragionevolmente richiedere al fine di dimostrare il diritto del cedente di
effettuare il trasferimento, alle informazioni e alle dichiarazioni che gli Amministratori
potranno ragionevolmente richiedere al cessionario, incluse, senza limitazione
alcuna, le informazioni e le dichiarazioni eventualmente richieste dai sottoscrittori di
Azioni della Società e alla commissione eventualmente specificata di volta in volta
dagli Amministratori in relazione alla registrazione di qualsivoglia atto di cessione; o
(iv)
essi ritengano ragionevolmente o siano consapevoli del fatto che il trasferimento
determinerebbe il possesso in qualità di beneficiario di tali Azioni da parte di una
persona in violazione ad eventuali limiti al possesso imposti dagli Amministratori o
potrebbe comportare eventuali svantaggi legali, normativi, pecuniari, fiscali o
amministrativi significativi per il relativo Comparto o Classe di Azioni in generale.
(c)
La registrazione dei trasferimenti potrà essere sospesa per i periodi eventualmente stabiliti dagli
Amministratori, fermo restando tuttavia che ciascuna registrazione non potrà essere sospesa
per un periodo superiore a 30 giorni.
8.
Amministratori
Di seguito si riporta una sintesi delle principali clausole dello Statuto relative agli Amministratori:
(a)
Fatto salvo quanto diversamente stabilito da una delibera ordinaria della Società approvata in
sede di assemblea generale, il numero degli Amministratori non potrà essere inferiore a due e
superiore a nove.
(b)
Gli Amministratori non dovranno essere necessariamente Azionisti.
(c)
Lo Statuto non prevede alcuna clausola che stabilisca l’obbligo per gli Amministratori di
rassegnare le proprie dimissioni al compimento di un determinato limite di età o per motivi di
avvicendamento.
(d)
Un Amministratore potrà esprimere il proprio voto ed essere computato ai fini del quorum di
un’assemblea il cui ordine del giorno preveda la nomina, la definizione o la modifica dei termini
di nomina di qualsivoglia Amministratore ad una carica o ad un impiego all’interno della Società
o di qualsivoglia società in cui la Società detenga una partecipazione; tuttavia un
Amministratore non potrà esprimere il proprio voto o essere computato ai fini del quorum in
relazione ad una delibera che riguardi la sua nomina.
(e)
Gli Amministratori della Società attualmente in carica avranno diritto al compenso
eventualmente stabilito dagli Amministratori e indicato nel Prospetto Informativo, e avranno
altresì diritto ad un rimborso per tutte le spese di viaggio e soggiorno ragionevolmente
sostenute in relazione all’attività svolta dalla Società o all’adempimento delle proprie funzioni;
essi avranno inoltre diritto ad un compenso aggiuntivo qualora siano chiamati a svolgere servizi
speciali o extra per o su richiesta della Società.
73
(f)
Insieme alla propria carica di Amministratore, un Amministratore potrà ricoprire qualsivoglia
altra carica o posizione nella Società, ad esclusione della carica di Revisore, in base ai termini
di durata della carica o ad altri termini eventualmente stabiliti dagli Amministratori.
(g)
Nessun Amministratore potrà essere rimosso dalla carica per il fatto che lo stesso sia un
vendor o un acquirente della Società, né saranno preclusi i contratti o gli accordi stipulati da o
per conto della Società, nei quali qualsivoglia Amministratore sia in qualsiasi modo coinvolto, né
tali Amministratori saranno tenuti a rispondere alla Società per eventuali utili realizzati in virtù di
tale contratto o accordo a motivo di tale carica o del rapporto fiduciario stabilitosi in virtù della
stessa; tuttavia, la natura dell’interesse dell’Amministratore dovrà essere dallo stesso dichiarata
nel Consiglio di Amministrazione nel quale la proposta di stipulare tale contratto o accordo viene
valutata per la prima volta, ovvero, qualora alla data di tale consiglio, l’Amministratore in
questione non sia ancora parte interessata del contratto o dell’accordo proposto, nel Consiglio
di Amministrazione tenutosi successivamente all’insorgere di tale interesse. Una notifica scritta
generica fornita agli Amministratori da qualsivoglia Amministratore nella quale venga indicato
che tale Amministratore è socio di una specifica azienda o società e che deve considerarsi
come parte interessata in eventuali contratti o accordi stipulati in futuro con tale azienda o
società, sarà ritenuta una dichiarazione sufficiente di esistenza di un tale interesse in relazione
a qualsivoglia contratto o accordo così stipulato.
(h)
Un Amministratore non potrà esprimere il proprio voto in merito a contratti, accordi o proposte di
qualsivoglia natura nei quali lo stesso sia coinvolto in maniera significativa o detenga una
posizione in conflitto con gli interessi della Società e non sarà computato ai fini del quorum in
un’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’approvazione di una delibera su cui tale
Amministratore non sia autorizzato ad esprimere il proprio voto, salvo diversamente stabilito
dagli Amministratori. Tuttavia, un Amministratore potrà esprimere il proprio voto ed essere
computato ai fini del quorum in merito a qualsivoglia proposta relativa a qualsiasi altra società
nella quale tale Amministratore sia direttamente o indirettamente coinvolto, in qualità di
funzionario, azionista o altrimenti, a condizione che egli non detenga il 5 per cento o una quota
superiore delle azioni emesse di qualsivoglia Classe di tale società o dei diritti di voto attribuiti ai
soci di tale società. Un Amministratore potrà inoltre esprimere il proprio voto ed essere
computato ai fini del quorum in merito a qualsivoglia proposta relativa ad un’offerta di Azioni alla
quale egli sia interessato come partecipante ad un accordo di sottoscrizione o subsottoscrizione e potrà altresì esprimere il proprio voto in merito al rilascio di qualsivoglia
garanzia, manleva o indennizzo in relazione a somme di denaro concesse in prestito
dall’Amministratore alla Società, o in relazione al rilascio di qualsivoglia garanzia, manleva o
indennizzo a terzi in relazione a un debito della Società per il quale l’Amministratore ha assunto
la piena responsabilità, o limitata alla sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile
degli amministratori e dei funzionari.
(i)
La carica di Amministratore resterà vacante al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti
circostanze:
(a)
qualora l’Amministratore rassegni le proprie dimissioni fornendo una notifica scritta
firmata dall’Amministratore stesso e depositata presso la sede legale della Società;
74
(b)
qualora l’Amministratore dichiari fallimento o raggiunga un accordo o stipuli un
concordato fallimentare con i propri creditori in genere;
(c)
qualora l’Amministratore divenga incapace d’intendere e di volere;
(d)
qualora l’Amministratore ometta di partecipare ai Consigli di Amministrazione per sei
mesi successivi in assenza di una giustificazione sancita da un’espressa delibera degli
Amministratori in merito e gli Amministratori dichiarino che la sua posizione è vacante;
(e)
qualora l’Amministratore cessi di rivestire tale carica in virtù di un ordine disposto ai
sensi di qualsivoglia legge o decreto-legge, ovvero qualsivoglia legge o decreto-legge gli
impedisca di rivestire la propria carica di Amministratore o ne limiti le funzioni;
(f)
qualora la maggioranza degli Amministratori (almeno due) richieda all’Amministratore di
abbandonare la propria carica; o
(g)
qualora l’Amministratore sia rimosso dalla carica in virtù di una delibera ordinaria della
Società.
9.
Interesse degli Amministratori
(a)
Nessun Amministratore è o è stato direttamente coinvolto nella promozione della Società o in
qualsivoglia operazione effettuata dalla Società la cui natura o le cui condizioni siano inusuali, o
che risulti significativa per l’attività della Società alla data del presente Prospetto Informativo, o
in qualsivoglia contratto o accordo della Società già esistente a tale data, se non in qualità di
dipendente dei Gestori degli Investimenti o di una Società appartenente allo stesso gruppo dei
Gestori degli Investimenti e della Banca Corrispondente, come specificato alla Sezione 2.
“Gestione e Amministrazione” del presente Prospetto Informativo.
(b)
Né gli Amministratori attualmente in carica né qualsivoglia persona agli stessi collegata
detengono partecipazioni, in qualità di beneficiari o non beneficiari, nel capitale sociale della
Società.
(c)
Nessun Amministratore ha stipulato un contratto di servizi con la Società né sono stati proposti
contratti di questo tipo.
10.
Liquidazione della Società
(a)
La Società potrà essere liquidata qualora:
(i)
in un qualsiasi momento successivamente al primo anno dalla costituzione della
Società, il Valore Patrimoniale Netto della Società risulti inferiore a €10 milioni in
ciascun Giorno di Negoziazione per un periodo di sei settimane consecutive e gli
Azionisti decidano, tramite delibera ordinaria, di liquidare la Società;
75
(ii)
entro un periodo di novanta giorni dalla data in cui (a) la Banca Depositaria abbia
notificato alla Società la propria intenzione di abbandonare il proprio incarico in
conformità ai termini dell’Accordo di Banca Depositaria e non abbia revocato la notifica
relativa a tale intenzione; (b) la Società decida di revocare la nomina della Banca
Depositaria in conformità ai termini dell’Accordo di Banca Depositaria; o (c) la Banca
Depositaria cessi di rivestire la qualifica di cui all’Articolo 3.02(b) e non si sia provveduto
a nominare una nuova Banca Depositaria; gli Amministratori ordineranno al Segretario
di convocare tempestivamente un’assemblea generale straordinaria della Società
durante la quale sarà proposta una Delibera Ordinaria per la liquidazione della Società
conformemente a quanto previsto dall’Articolo 36.00. Fatto salvo quanto sopra esposto,
la nomina della Banca Depositaria verrà meno esclusivamente con la revoca
dell’autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale;
(iii)
gli Azionisti stabiliscano, tramite delibera ordinaria, che la Società, a causa dei debiti
contratti, non possa proseguire la propria attività e debba essere pertanto liquidata;
(iv)
(b)
gli Azionisti stabiliscano, tramite delibera straordinaria, di liquidare la Società.
In caso di liquidazione, il liquidatore utilizzerà gli attivi di ciascun Comparto nel modo e secondo
l’ordine che riterrà opportuni al fine di soddisfare le richieste dei creditori.
(c)
In relazione agli attivi distribuibili agli Azionisti, il liquidatore provvederà ad effettuare i
trasferimenti ai e dai Comparti e/o alle e dalle Classi eventualmente necessari al fine di ripartire
l’onere effettivo delle richieste avanzate dai creditori fra gli Azionisti di diversi Comparti e/o
Classi in base alle proporzioni che il liquidatore stesso riterrà, a sua discrezione, eque.
(d)
Gli attivi distribuibili agli Azionisti saranno utilizzati in base alle seguenti priorità:
(i)
in primo luogo, per il pagamento agli Azionisti di ciascuna Classe o Comparto di un
importo espresso nella Valuta di Riferimento (ovvero in qualsivoglia altra valuta
designata e al tasso di cambio eventualmente stabilito dal liquidatore) che si avvicini il
più possibile al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della relativa Classe o del relativo
Comparto detenute rispettivamente da tali Azionisti alla data di avvio della liquidazione;
(ii)
in secondo luogo, per il pagamento ai detentori di azioni senza diritto di partecipazione
agli utili di un importo non superiore al valore nominale corrisposto per le stesse, a
valere sugli attivi della Società non inclusi in alcun Comparto, a condizione che, qualora
gli attivi disponibili non siano sufficienti per consentire il totale pagamento di tale
importo, non sarà fatto in alcun modo ricorso agli attivi compresi in qualsivoglia
Comparto;
(iii)
in terzo luogo, per il pagamento agli Azionisti di ciascuna Classe o di ciascun Comparto
di eventuali saldi residui del relativo Comparto proporzionalmente al numero di Azioni
detenute nella relativa Classe o nel relativo Comparto;
76
(iv)
infine, eventuali saldi residui non attribuibili ad alcun Comparto o Classe saranno ripartiti
fra i Comparti e le Classi in maniera proporzionale al Valore Patrimoniale Netto di
ciascun Comparto o attribuibile a ciascuna Classe immediatamente prima di
qualsivoglia distribuzione agli Azionisti; gli importi così ripartiti saranno corrisposti agli
Azionisti in maniera proporzionale al numero di Azioni del Comparto o della Classe dagli
stessi detenute.
(e)
In base all’autorizzazione conferitagli tramite delibera ordinaria della Società, il liquidatore potrà
suddividere fra gli Azionisti, in forma specifica, totalmente o parzialmente (in maniera
proporzionale al valore delle partecipazioni dagli stessi detenute nella Società) gli attivi della
Società, sia nel caso in cui tali attivi siano costituiti da beni della stessa natura sia in caso
contrario, fermo restando che qualunque Azionista avrà il diritto di richiedere la vendita di
qualsivoglia attivo proposto per la distribuzione e la distribuzione a tale Azionista dei proventi
liquidi generati da tale vendita. I costi connessi a tale vendita saranno a carico del relativo
Azionista. Sulla base di un’analoga autorizzazione, il liquidatore potrà conferire qualsivoglia
parte degli attivi ad un trustee tramite un trust a beneficio degli Azionisti nella misura che il
liquidatore riterrà opportuna; la liquidazione della Società potrà essere effettuata e la Società
potrà essere sciolta, fermo restando che nessun Azionista sarà tenuto ad accettare alcun attivo
gravato da qualsivoglia debito. Inoltre, sulla base di un’analoga autorizzazione, il liquidatore
potrà trasferire totalmente o parzialmente gli attivi della Società ad una società o ad una società
d’investimento collettivo (la “Società Cessionaria”) a condizione che gli Azionisti della Società
ricevano dalla Società Cessionaria azioni o quote della Società Cessionaria di valore pari alla
partecipazione dagli stessi detenuta nella Società.
(f)
Fatta salva qualsivoglia altra disposizione contenuta nell’Atto Costitutivo e nello Statuto della
Società, qualora gli Amministratori stabiliscano, in qualsiasi momento e a loro totale
discrezione, che è nel miglior interesse degli Azionisti liquidare la Società, su richiesta degli
Amministratori il Segretario provvederà a convocare tempestivamente un’assemblea generale
straordinaria della Società, durante la quale sarà presentata una proposta di nomina di un
liquidatore per la liquidazione della Società; il liquidatore così nominato provvederà a distribuire
gli attivi della Società conformemente a quanto stabilito dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto della
Società.
11.
Indennizzi e assicurazione
La Società provvederà a indennizzare gli Amministratori (inclusi gli amministratori supplenti), il
Segretario e gli altri funzionari della Società, nonché gli ex amministratori e funzionari della
stessa per le perdite e le spese eventualmente subite e sostenute dagli stessi in relazione a
qualsivoglia contratto stipulato o azione o atto compiuto nel corso dello svolgimento delle
proprie funzioni (ad esclusione dei casi di frode, negligenza o dolo). In base a quanto previsto
dallo Statuto, la Società, per il tramite dei suoi Amministratori, ha il potere di stipulare e
mantenere, a vantaggio degli Amministratori o dei funzionari, presenti o passati, della Società
una polizza assicurativa contro eventuali passività contratte da tali persone in relazione a
qualsivoglia atto o omissione nell’adempimento dei propri doveri o nell’esercizio dei propri
poteri.
77
12.
Informazioni generali
(a)
Alla data del presente Prospetto Informativo, la Società non detiene obbligazioni (inclusi prestiti
a termine) in circolazione ovvero create ma non ancora emesse, né qualsivoglia ipoteca, onere,
obbligazione o altro finanziamento o debito sotto forma di finanziamento, inclusi scoperti di
conto corrente, crediti documentari (ad esclusione delle normali cambiali commerciali), crediti di
accettazione, locazioni finanziarie, contratti di leasing, garanzie, altri impegni o sopravvenienze
passive.
(b)
Nessuna azione o obbligazione della Società è sottoposta ad opzione, né è stato stabilito,
condizionatamente o incondizionatamente, di sottoporre alcuna azione o obbligazione della
Società ad opzione.
(c)
La Società non ha, e non ha avuto sin dalla sua costituzione, alcun dipendente.
(d)
La Società non intende acquistare o acquisire, o accettare di acquistare o acquisire, alcuna
proprietà immobiliare.
(e)
I diritti conferiti agli Azionisti in virtù delle partecipazioni dagli stessi possedute sono stabiliti
dallo Statuto, dalle leggi normalmente in vigore in Irlanda e dalla Legge.
(f)
La Società non è impegnata in alcuna controversia o arbitrato, né gli Amministratori sono a
conoscenza di controversie o azioni legali in corso o previste contro la Società.
(g)
La Società non ha alcuna filiale.
(h)
I dividendi che non saranno stati riscossi dopo sei anni dalla data in cui gli stessi saranno
divenuti esigibili cadranno in prescrizione. In seguito alla prescrizione tali dividendi andranno a
costituire parte degli attivi del Comparto al quale si riferiscono.
(i)
Non è previsto alcun diritto di prelazione per la sottoscrizione di capitale autorizzato ma non
emesso della Società.
13.
Principali contratti
I seguenti contratti, che rivestono o potrebbero rivestire un’importanza significativa, non sono stati
stipulati durante il normale svolgimento dell’attività:
(a)
Accordo di Gestione degli Investimenti stipulato fra la Società e Allianz Global Investors Europe
GmbH in data 30 novembre 2004, sostituito in data 7 maggio 2013 e successive modificazioni,
sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale il Gestore degli
Investimenti è stato nominato gestore degli investimenti degli attivi di alcuni Comparti sotto la
supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo di Gestione degli Investimenti potrà
essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 3 mesi, o con effetto immediato
tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio, insolvenza di una delle
parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla notifica. In base a quanto
previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a mantenere indenne il Gestore degli
78
Investimenti da eventuali procedimenti e azioni legali, danni, perdite, passività, pretese, costi e
spese (inclusi, senza limitazione alcuna, gli onorari e le spese legali ragionevolmente sostenuti)
arrecati, subiti o sostenuti dal Gestore degli Investimenti nell’adempimento dei propri doveri che
non siano riconducibili a dolo, frode, negligenza o colpa grave da parte del Gestore degli
Investimenti nell’assolvimento dei propri obblighi.
(b)
Accordo di Gestione degli Investimenti, inizialmente stipulato fra la Società e Allianz Global
Investors France SA in data 1° luglio 2013, sostituito con un accordo di novazione stipulato tra la
Società e Allianz Global Investors Europe GmbH, Filiale francese, e Allianz Global Investors
France SA in data 21 luglio 2014, e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni
apportate di volta in volta, in base al quale il Gestore degli Investimenti è stato nominato gestore
degli investimenti degli attivi di alcuni Comparti sotto la supervisione generale degli
Amministratori.. Tale Accordo di Gestione degli Investimenti potrà essere risolto da entrambe le
parti con un preavviso scritto di 90 giorni, o con effetto immediato tramite preavviso scritto in
particolari circostanze, quali, ad esempio, liquidazione di una delle parti o violazione alla quale
non sia stato posto rimedio in seguito alla notifica. In base a quanto previsto da tale Accordo, la
Società è tenuta a sollevare e a mantenere indenne, con fondi prelevati dalle attività dei
Comparti, il Gestore degli Investimenti da eventuali procedimenti e azioni legali, danni, pretese,
costi, rivendicazioni, oneri, perdite e spese (inclusi, senza limitazione alcuna, gli onorari e le
spese legali ragionevolmente sostenuti) arrecati, subiti o sostenuti dal Gestore degli Investimenti
in relazione a qualsiasi atto od omissione del medesimo che non sia riconducibile a negligenza,
frode, malafede o dolo da parte del Gestore degli Investimenti o in virtù di qualsiasi azione che
rappresenti una violazione degli obblighi del Gestore degli Investimenti ai sensi dell’Accordo.
(c)
Accordo di Distribuzione Globale stipulato in data 30 novembre 2004 fra la Società e il
Distributore Globale, sostituito da un accordo stipulato in data 7 maggio 2013 fra la Società e il
Distributore Globale e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in
volta, in base al quale quest’ultimo è stato nominato distributore globale delle Azioni della
Società sotto la supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo di Distribuzione
Globale potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 90 giorni o con
effetto immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio,
insolvenza di una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla
notifica. Il Distributore Globale ha il potere di delegare le proprie funzioni in conformità ai
requisiti fissati dalla Banca Centrale.
(d)
Accordo di Amministrazione stipulato fra la Società e l’Agente Amministrativo in data 30
novembre 2004 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta,
in base al quale quest’ultimo è stato nominato Agente Amministrativo per la gestione e
l’amministrazione degli affari della Società, conformemente ai termini e alle condizioni di tale
Accordo di Amministrazione e sotto la supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo
di Amministrazione potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 90 giorni
o con effetto immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio,
insolvenza di una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla
notifica. L’Agente Amministrativo ha il potere di delegare le proprie funzioni previa approvazione
della Banca Centrale. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare
e a mantenere indenne l’Agente Amministrativo da eventuali azioni legali, pretese, costi, danni,
passività e spese (inclusi, senza limitazione alcuna, il totale rimborso degli onorari legali e degli
79
importi ragionevolmente corrisposti a saldo) sostenuti dall’Agente Amministrativo, dai suoi
amministratori, funzionari, azionisti, dipendenti, impiegati o agenti nell’adempimento di
qualsivoglia obbligo o dovere in capo allo stesso in base a quanto previsto da tale Accordo, che
non siano riconducibili a frode, malafede, negligenza, colpa grave o dolo da parte dell’Agente
Amministrativo, dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati o agenti
nell’assolvimento dei propri obblighi o dei propri doveri.
(e)
Accordo di Banca Depositaria stipulato fra la Società e la Banca Depositaria in data
30 novembre 2004 e successive modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in
volta, in base al quale la Banca Depositaria è stata nominata banca depositaria per gli attivi della
Società sotto la supervisione generale degli Amministratori. Tale Accordo di Banca Depositaria
potrà essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 90 giorni o con effetto
immediato tramite preavviso scritto in particolari circostanze, quali, ad esempio, insolvenza di
una delle parti o violazione alla quale non sia stato posto rimedio successivamente alla notifica,
a condizione che la Banca Depositaria continui ad agire in qualità di banca depositaria fino a
quando la Società non avrà provveduto a nominare un successore approvato dalla Banca
Centrale o l’autorizzazione concessa dalla Banca Centrale alla Società non sarà stata revocata.
La Banca Depositaria ha il potere di delegare le proprie funzioni; tuttavia non sarà sollevata dalla
propria responsabilità per aver affidato a terzi, totalmente o parzialmente, gli attivi affidati alla
sua custodia. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a
mantenere indenne la Banca Depositaria da eventuali perdite, passività, rivendicazioni, danni,
costi, pretese o spese di qualsivoglia natura e comunque insorti (inclusi, senza limitazione
alcuna, il totale indennizzo degli onorari legali e degli altri costi, oneri e spese sostenuti per la
riscossione o il tentativo di riscossione di tale indennizzo) eventualmente sostenuti o subiti dalla
Banca Depositaria nello svolgimento delle proprie funzioni di banca depositaria (incluse, senza
limitazione alcuna, le azioni svolte in base a Debite Istruzioni) che non siano riconducibili ad un
ingiustificabile inadempimento dei propri obblighi da parte della Banca Depositaria, ovvero ad un
inadeguato adempimento degli stessi.
(f)
Accordo di Banca Corrispondente stipulato fra la Società, la Banca Depositaria, l’Agente
Amministrativo e la Banca Corrispondente in data 30 novembre 2004 e successive
modificazioni, sostituzioni o integrazioni apportate di volta in volta, in base al quale quest’ultima
è stata nominata Banca Corrispondente conformemente ai termini e alle condizioni di tale
Accordo di Banca Corrispondente e sotto la supervisione generale degli Amministratori. La
Banca Corrispondente provvederà ad effettuare alcuni pagamenti a favore di Azionisti residenti
in Italia, inclusi quelli relativi ai proventi generati dal riacquisto di Azioni, e fornirà a tali Azionisti
informazioni relativamente alla Società. Tale Accordo di Banca Corrispondente potrà essere
risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di 3 mesi o con effetto immediato tramite
preavviso scritto in caso di violazione alla quale non sia stato posto rimedio in seguito alla
notifica. In base a quanto previsto da tale Accordo, la Società è tenuta a sollevare e a
mantenere indenne la Banca Corrispondente da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione
alle funzioni svolte dalla medesima in virtù dell’Accordo di Banca Corrispondente, che non siano
riconducibili a dolo, frode o negligenza da parte della Banca Corrispondente nell’assolvimento
dei propri obblighi.
80
14.
Documenti disponibili per la consultazione
Copie dei seguenti documenti, i quali sono disponibili al solo scopo informativo e non costituiscono
parte integrante del presente Prospetto Informativo, potranno essere consultate presso la sede legale
della Società in Irlanda durante il normale orario d’ufficio in qualsiasi Giorno Lavorativo:
(a)
Atto Costitutivo e Statuto della Società (copia dei quali potrà essere richiesta gratuitamente
presso l’Agente Amministrativo).
(b)
La Legge e il Regolamento sugli OICVM.
(c)
I principali contratti descritti in precedenza.
(d)
Successivamente alla pubblicazione, le ultime relazioni annuale e semestrale della Società
(copie delle quali potranno essere richieste gratuitamente al Distributore Globale / i Distributori
o all’Agente Amministrativo).
(e)
Un elenco delle cariche di amministratore e di socio detenute dagli Amministratori della Società
negli ultimi 5 anni, unitamente all’indicazione dell’attuale status degli amministratori o soci.
Copie del Prospetto Informativo e del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori
potranno essere altresì richieste dagli Azionisti presso l’Agente Amministrativo, la Banca
Corrispondente o il Distributore Globale / i Distributori.
15.
Avviso agli investitori italiani
In particolare in Italia, i distributori locali possono offrire le Azioni ai sensi di Piani di Risparmio; tali
distributori prestano questo servizio in conformità ai termini e alle condizioni che saranno precisati in
dettaglio nel Modulo di Sottoscrizione in italiano e nel relativo allegato.
81
Appendice I Restrizioni agli investimenti
1
Investimenti consentiti
Gli OICVM sono autorizzati ad investire limitatamente a:
1.1
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sul listino
di uno Stato Membro o di uno Stato non-Membro, ovvero negoziati su un mercato
regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Membro o
in uno Stato non-Membro.
1.2
Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale su una
borsa valori o su un altro mercato (come più sopra descritto) entro un anno.
1.3
Strumenti del mercato monetario, secondo la definizione contenuta nelle Note sugli OICVM,
diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato.
1.4
Quote di OICVM.
1.5
Quote di non OICVM secondo la definizione contenuta nella Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale.
1.6
Depositi intrattenuti presso istituti di credito in conformità alle Note sugli OICVM.
1.7
SFD in conformità alle Note sugli OICVM.
2
Restrizioni agli investimenti
2.1
Un OICVM è autorizzato ad investire non oltre il 10% del proprio patrimonio netto in valori
mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1.
2.2
Un OICVM è autorizzato ad investire non oltre il 10% del proprio patrimonio netto in valori
mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa
valori o su un altro mercato (come descritto al precedente paragrafo 1.1) entro un anno. Tale
restrizione non si applicherà agli investimenti effettuati dall’OICVM in determinati titoli
statunitensi, noti come titoli conformi alla Rule 144A, a condizione che:
i titoli siano emessi con l’impegno di registrare gli stessi presso la Securities and Exchange
Commission statunitense entro un anno dalla data di emissione; e
i titoli siano liquidi e possano pertanto essere convertiti in denaro dall’OICVM entro sette giorni
ad un prezzo pari al valore agli stessi attribuito dall’OICVM o ad un prezzo prossimo a tale
valore.
2.3
Un OICVM è autorizzato ad investire non oltre il 10% del proprio patrimonio netto in valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso soggetto, a condizione che il
valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti nei
soggetti emittenti, in ciascuno dei quali l’OICVM investe più del 5%, sia inferiore al 40%.
82
2.4
Il limite del 10% (di cui al precedente punto 2.3) potrà essere innalzato al 35% qualora i valori
mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro o
dalle autorità locali di tale Stato o da uno Stato non-Membro o da un organismo pubblico
internazionale di cui uno o più Stati Membri sono membri.
2.5
I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui al precedente paragrafo 2.4 non
saranno considerati ai fini dell’applicazione del limite del 40% indicato al precedente
paragrafo 2.3.
2.6
Un OICVM non è autorizzato ad investire una quota superiore al 20% del proprio patrimonio
netto in depositi intrattenuti presso lo stesso istituto di credito.
I depositi intrattenuti presso qualsivoglia istituto di credito, diversi dagli istituti di credito
autorizzati nell’AEE o dagli istituti di credito autorizzati nell’ambito di uno stato (diverso da uno
Stato Membro dell’AEE) aderente all’Accordo di Basilea sulla Convergenza dei Capitali stipulato
nel luglio del 1998, detenuti quale liquidità accessoria non devono essere superiori al 10% del
patrimonio netto.
Tale limite potrà essere innalzato al 20% qualora i depositi siano intrattenuti presso il
trustee/banca depositaria.
2.7
L’esposizione al rischio di un OICVM verso una controparte derivante da derivati OTC e
tecniche GEP non può superare il 5% del patrimonio netto.
Tale limite potrà essere innalzato al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nell’ambito
dell’AEE o di istituti di credito autorizzati all’interno di uno stato (diverso da uno Stato Membro
dell’AEE) aderente all’Accordo di Basilea sulla Convergenza dei Capitali stipulato nel luglio del
1998.
2.8
Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi 2.3, 2.6 e 2.7, il cumulo di due o più dei
seguenti investimenti emessi dal medesimo soggetto o effettuati presso lo stesso non potrà
superare il 20% del patrimonio netto:
investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
depositi, e/o
esposizione al rischio derivante da operazioni su derivati OTC.
2.9
I limiti di cui ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8 non sono cumulabili e pertanto
l’esposizione ad un singolo soggetto non potrà superare il 35% del patrimonio netto.
2.10
Ai fini dei precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8, le società di un gruppo devono
considerarsi come un unico emittente. Tuttavia, agli investimenti effettuati in valori mobiliari e
strumenti del mercato monetario nell’ambito dello stesso gruppo potrà essere applicato un
limite pari al 20% del patrimonio netto.
83
2.11
Un OICVM è autorizzato ad investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari
e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da qualsivoglia Stato Membro,
dalle sue autorità locali, da uno Stato non-Membro o da enti pubblici internazionali di cui uno o
più Stati Membri sono membri.
I singoli emittenti devono essere indicati nel Prospetto Informativo e possono essere
individuati all’interno del seguente elenco:
Governi OCSE (a condizione che le relative emissioni appartengano alla categoria investment
grade), Banca Europea degli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
Società Finanziaria Internazionale, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica
per lo Sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio Europeo, Eurofima, Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio, Banca Africana per lo Sviluppo, Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Interamericana per lo Sviluppo, Unione
europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage
Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student
Loan Marketing Association (Sallie Mae), Banca Federale per i Mutui per la Casa, Banca
Federale di Credito Agrario, Tennessee Valley Authority.
Gli OICVM sono obbligati a detenere titoli provenienti da almeno 6 diverse emissioni; i titoli
relativi a ciascuna emissione non potranno superare il 30% del patrimonio netto.
3
Investimento in Fondi Comuni di Investimento (“FCI”)
3.1
Un OICVM non è autorizzato ad investire una quota superiore al 20% del proprio patrimonio
netto in qualsivoglia FCI.
3.2
Gli investimenti effettuati in non OICVM non potranno superare complessivamente il 30% del
patrimonio netto.
3.3
Qualora un OICVM effettui investimenti in quote di altri FIC gestiti, direttamente o tramite
delega, dalla società di gestione dell’OICVM o da qualsivoglia altra società collegata alla
società di gestione dell’OICVM da una gestione o un controllo comuni, o da una partecipazione
sostanziale diretta o indiretta, tale società di gestione o altra società non avrà la facoltà di
applicare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso relativamente alle quote di tale
FIC detenute dall’OICVM.
3.4
Laddove il gestore/gestore degli investimenti/consulente degli investimenti dell’OICVM
ricevesse una commissione (inclusa una commissione retrocessa) in relazione all’investimento
effettuato in quote di un altro FCI, tale commissione dovrà confluire nel patrimonio dell’OICVM.
84
4
Index tracking degli OICVM
4.1
Un OICVM è autorizzato ad investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in azioni e/o titoli
di debito emessi dallo stesso soggetto qualora la politica di investimento dell’OICVM sia quella
di replicare un indice che soddisfi i criteri contenuti nelle Note sugli OICVM e sia riconosciuto
dalla Banca Centrale.
4.2
Il limite stabilito al precedente paragrafo 4.1 potrà essere innalzato al 35% e applicato ad un
singolo emittente qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.
5
Disposizioni generali
5.1
Una società di investimento, ovvero una società di gestione che operi in collegamento con tutti i
FCI dalla stessa gestiti, non potrà acquisire azioni con diritto di voto che consentirebbero a tale
società di esercitare un’influenza notevole sulla gestione di un soggetto emittente.
5.2
Un OICVM non è autorizzato ad acquistare una quota superiore al:
10% delle azioni senza diritto di voto di qualsivoglia soggetto emittente;
10% dei titoli di debito di qualsivoglia soggetto emittente;
25% delle quote di qualsivoglia FCI;
10% degli strumenti del mercato monetario di qualsivoglia soggetto emittente.
ATTENZIONE: i limiti stabiliti ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) potranno non essere osservati al
momento dell’acquisto dell’investimento, qualora a tale data non sia possibile calcolare il valore
lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, ovvero il valore netto dei titoli in
emissione.
5.3
Quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicherà nei seguenti casi:
(i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o
dalle autorità locali dello stesso;
(ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non-Membro;
(iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici internazionali dei quali
uno o più Stati Membri sono membri;
(iv) azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno Stato non-Membro, la
quale investe i propri attivi principalmente in titoli di soggetti emittenti che hanno sede legale in tale
Stato, qualora, ai sensi della legislazione nello stesso in vigore, tale partecipazione rappresenti
l’unica possibilità per l’OICVM di investire in titoli di soggetti emittenti di quello Stato. Tale deroga
potrà applicarsi esclusivamente nel caso in cui le politiche di investimento della società dello Stato
non-Membro siano conformi ai limiti stabiliti ai precedenti paragrafi da 2.3 a 2.10, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2,
5.4, 5.5 e 5.6 e, a condizione che, qualora tali limiti siano superati, trovino applicazione i successivi
paragrafi 5.5 e 5.6;
(v) azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di società controllate che
svolgano esclusivamente attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui la società
controllata ha sede, in relazione al riacquisto di quote su richiesta dei detentori di quote
esclusivamente per loro conto.
85
5.4
Gli OICVM non sono tenuti ad osservare le restrizioni agli investimenti stabilite nel presente
documento qualora esercitino i diritti di sottoscrizione relativi ai valori mobiliari o agli strumenti
del mercato monetario che costituiscono parte integrante del loro patrimonio.
5.5
È facoltà della Banca Centrale concedere agli OICVM recentemente autorizzati una deroga alle
disposizioni di cui ai paragrafi da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per un periodo di sei mesi
successivamente alla data di autorizzazione, a condizione che gli OICVM osservino il principio
di ripartizione del rischio.
5.6
Qualora i limiti stabiliti nel presente documento vengano superati per motivi che sfuggono al
controllo di un OICVM o a seguito dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, l’OICVM sarà tenuto
a porre rimedio a tale situazione, tenendo debitamente conto degli interessi dei propri detentori
di quote. Ciò dovrà costituire un obiettivo prioritario nelle operazioni di vendita effettuate
dall’OICVM.
5.7
Le società di investimento, le società di gestione, i trustee agenti per conto di un fondo comune
di investimento o di una società di gestione di fondi Common Contractual Fund non potranno
effettuare vendite allo scoperto di:
valori mobiliari;
strumenti del mercato monetario;
quote di FCI; o
SFD.
5.8
Un OICVM potrà detenere attività liquide accessorie.
6
Strumenti Finanziari Derivati (“SFD”)
6.1
L’esposizione complessiva di un OICVM (come stabilito dalle Note sugli OICVM) relativamente
agli SFD non dovrà superare il valore patrimoniale netto complessivo dell’OICVM.
6.2
L’esposizione della posizione agli attivi sottostanti gli SFD, inclusi gli SFD integrati in valori
mobiliari, strumenti del mercato monetario od organismi di investimento collettivo, se
combinata, qualora rilevante, con posizioni risultanti da investimenti diretti, non potrà superare i
limiti di investimento stabiliti dalle Disposizioni n. 70 e n. 73 del Regolamento sugli OICVM. Ai
fini del calcolo del rischio di concentrazione dell’emittente, è d’obbligo esaminare gli SFD
(inclusi gli SFD integrati) per determinare l’esposizione risultante della posizione. Tale
esposizione sarà presa in considerazione per il calcolo della concentrazione dell’emittente.
Sarà calcolata utilizzando l’approccio basato sugli impegni, ove opportuno, o la perdita
potenziale massima derivante da inadempienza dell’emittente, se più conservativo. Ciò non si
applica nel caso di un SFD basato su un indice, a condizione che l’indice sottostante soddisfi i
criteri previsti dalla Disposizione n. 71(1) del Regolamento sugli OICVM.
6.3
Gli OICVM sono autorizzati ad investire in SFD scambiati sui mercati OTC, a condizione che:
le controparti delle operazioni OTC siano istituti soggetti alla prudenziale supervisione della
Banca Centrale e appartengano a categorie dalla stessa autorizzate.
6.4
Gli investimenti in SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti fissati dalla Banca Centrale.
86
7
Restrizioni di ricorso al credito e prestito
(a)
Un Comparto potrà contrarre finanziamenti per un valore non superiore al 10% del proprio
Valore Patrimoniale Netto, a condizione che tali finanziamenti siano di natura temporanea. Un
Comparto potrà fornire i propri attivi a garanzia del finanziamento sottoscritto.
(b)
Un Comparto potrà acquistare valute estere tramite contratti di prestito back-to-back. Le valute
estere acquistate in tal modo non saranno classificate come finanziamenti ai fini delle restrizioni
di ricorso al credito stabilite al precedente punto (a), a condizione che il deposito di
compensazione:
(i)
sia denominato nella Valuta di Riferimento del Comparto; e
(ii)
sia pari o superiore al valore del finanziamento in valuta estera in essere.
La Società, in relazione a ciascun Comparto, si impegnerà ad osservare qualsivoglia restrizione agli
investimenti o di ricorso al credito imposto dalla Borsa Valori Irlandese fino a quando le Azioni di un
Comparto saranno quotate sul listino della Borsa Valori Irlandese e qualsivoglia criterio necessario al
fine di ottenere e/o mantenere eventuali rating creditizi relativi ad Azioni o Classi della Società, in
osservanza del Regolamento sugli OICVM.
Resta inteso che la Società avrà il potere (subordinatamente alla previa approvazione della Banca
Centrale) di valersi di qualsivoglia modifica relativa alle restrizioni agli investimenti e di ricorso al
credito specificata nel Regolamento sugli OICVM che consenta alla Società di investire in titoli,
strumenti derivati o qualunque altra forma di investimento soggetta a restrizioni o non consentita ai
sensi del Regolamento sugli OICVM alla data del presente Prospetto Informativo.
87
Appendice II
Borse Valori Riconosciute
Di seguito si riporta un elenco delle borse valori e dei mercati regolamentati sui quali è possibile
investire, di volta in volta, gli attivi di ciascun Comparto. Tale elenco soddisfa i requisiti fissati dalla
Banca Centrale. Fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli non quotati e strumenti derivati
OTC, l’investimento è limitato a tali borse valori e mercati. La Banca Centrale non pubblica alcun
elenco di borse valori o mercati autorizzati.
(i)
Senza alcuna restrizione, qualsivoglia borsa valori:
-
situata in un qualsiasi Stato Membro dell’Unione europea; o
-
situata in uno Stato Membro dell’Area Economica Europea (AEE) (Unione europea,
Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
-
situata in uno qualsiasi dei seguenti paesi:
Australia
Canada
Giappone
Nuova Zelanda
Hong Kong
Svizzera
Stati Uniti d’America
(ii)
Senza alcuna restrizione, in uno qualsiasi dei seguenti mercati:
Argentina
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Argentina
Bolsa de Comercio de Cordoba
Argentina
Mercado Abierto Electronico S.A.
Bahrain
Borsa Valori del Bahrain
Bangladesh
Borsa Valori di Dhaka
Botswana
Borsa Valori del Botswana
Brasile
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Brasile
Bolsa de Valores de Sao Paulo
Bulgaria
Prima Borsa Valori Bulgara
Cile
Bolsa de Comercio de Santiago
Cile
Bolsa Electronica de Chile
Cina (Repubblica Popolare Cinese)
Borsa Valori di Shangai
Cina (Repubblica Popolare Cinese)
Borsa Valori di Shenzhen
Colombia
Bolsa de Valores de Colombia
Croazia
Borsa Valori di Zagabria
Egitto
Borsa Valori del Cairo e di Alessandria
Ghana
Borsa Valori del Ghana
88
India
Borsa Valori di Bangalore
India
Borsa Valori di Calcutta
India
Borsa Valori di Delhi
India
Borsa Valori di Mumbai
India
Borsa Valori Nazionale dell’India
Indonesia
Borsa Valori di Jakarta
Israele
Borsa Valori di Tel Aviv
Giamaica
Borsa Valori Giamaicana
Giordania
Borsa Valori di Amman
Repubblica del Kazakistan
Borsa Valori del Kazakistan
Kenya
Borsa Valori di Nairobi
Corea
Borsa Valori della Corea
Corea
KOSDAQ
Libano
Bourse de Beyrouth
Malaysia
Bursa Malaysia
Mauritius
Borsa Valori di Mauritius
Messico
Bolsa Mexicana de Valores
Marocco
Société de la Bourse des Valeurs de
Casablanca
Namibia
Borsa Valori Namibiana
Pakistan
Borsa Valori di Islamabad
Pakistan
Borsa Valori di Karachi
Pakistan
Borsa Valori di Lahore
Perù
Bolsa de Valores de Lima
Filippine
Borsa Valori delle Filippine
Romania
Borsa Valori di Bucarest
Federazione Russa
Borsa Valori di Mosca
Singapore
Borsa Valori di Singapore
Sud Africa
JSE Securities Exchange
Sri Lanka
Borsa Valori di Colombo
Taiwan (Repubblica Popolare Cinese)
Taiwan Stock Exchange Corporation
Taiwan (Repubblica Popolare Cinese)
Gre Tai Securities Market
Tailandia
Borsa Valori della Tailandia
Trinidad e Tobago
Borsa Valori di Trinidad e Tobago
Tunisia
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Turchia
Borsa Valori di Istanbul
Ucraina
Borsa Valori dell’Ucraina
Uruguay
Bolsa de Valores de Montevideo
Venezuela
Borsa Valori Elettronica del Venezuela
Venezuela
Borsa Valori di Caracas
Venezuela
Borsa Valori di Maracaibo
Vietnam
Ho Chi Minh City Securities Trading Centre
Zimbabwe
Borsa Valori dello Zimbabwe
89
(iii)
Ai fini dell’investimento in Russia e negli Stati della Federazione Russa, è facoltà dei Comparti
investire in uno qualsiasi dei seguenti mercati:
(iv)
MICEX;
(titoli azionari scambiati esclusivamente al livello 1 o 2)
RTS1;
(titoli azionari scambiati esclusivamente al livello 1 o 2)
RTS2;
(titoli azionari scambiati esclusivamente al livello 1 o 2).
Senza alcuna restrizione, in uno qualsiasi dei seguenti mercati:
il mercato organizzato dall’International Securities Market Association;
il mercato gestito dalle listed money market institution, come illustrato nella pubblicazione
diffusa dalla Bank of England intitolata The Regulation of the Wholesale Cash and OTC
Derivatives Markets in Sterling, Foreign Exchange and Bullion dell’aprile del 1988 (e
successive modificazioni);
l’AIM, ossia l’Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla
Borsa Valori di Londra;
i mercati francesi dei Titres de Créances Négotiables (mercati OTC degli strumenti di debito
negoziabili);
il mercato OTC statunitense regolamentato dalla National Association of Securities Dealers
Inc., definito altresì come mercato OTC statunitense gestito da operatori primari e secondari
regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of
Securities Dealers (e da istituti bancari regolamentati dallo US Comptroller of the Currency,
dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
NASDAQ negli Stati Uniti d’America;
il mercato OTC del Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association del
Giappone;
il mercato dei titoli di Stato statunitensi gestito da operatori primari regolamentato dalla
Federal Reserve Bank di New York; e
il mercato OTC dei titoli di Stato canadesi regolamentato dall’Investment Dealers Association
del Canada.
(v)
Oltre ai mercati precedentemente elencati sui quali vengono negoziati gli SFD, i seguenti
mercati dei derivati regolamentati:
Tutte le borse valori di derivati sulle quali gli SFD consentiti possono essere quotati o
scambiati:
- in uno Stato Membro;
- in uno Stato Membro dell’Area Economica Europea (Unione europea, Norvegia, Islanda e
Liechtenstein);
90
- situate in uno qualsiasi dei seguenti paesi:
Australia
Canada
Giappone
Nuova Zelanda
Hong Kong
Svizzera
Stati Uniti d’America
in Asia, sulle seguenti borse valori:
- Bursa Malaysia Derivatives Berhad;
- Jakarta Futures Exchange;
- Korea Futures Exchange;
- Borsa Valori della Corea;
- Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange;
- Borsa Valori Nazionale dell’India;
- Shanghai Futures Exchange (SHFE);
- Singapore Commodity Exchange;
- Borsa Valori di Singapore;
- Borsa Valori della Tailandia;
- Taiwan Futures Exchange;
- Borsa Valori di Taiwan;
- Borsa Valori di Mumbai;
in Brasile, sulla Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F);
in Israele, sulla Borsa Valori di Tel-Aviv;
in Messico, sulla Mexican Derivatives Exchange (MEXDER);
in Sud Africa, sulla South African Futures Exchange (Safex).
91
Appendice III
Strumenti derivati e tecniche per una gestione efficiente del portafoglio
Informazioni generali
1.
Un Comparto può investire in SFD a condizione che:
1.1 gli elementi o indici di riferimento in questione consistano di uno o più dei prodotti seguenti:
strumenti cui si fa riferimento nel paragrafo 1, punti da (i) a (vi) della Nota OICVM 9, inclusi
strumenti finanziari che abbiano una o più delle caratteristiche di quelle attività, indici finanziari,
tassi di interesse, tassi di cambio o valute; e
1.2 l’SFD non esponga il Comparto a rischi che il medesimo non potrebbe altrimenti assumere (ad
esempio, acquisire esposizione a uno strumento/un emittente/una valuta a cui il Comparto non
può avere un’esposizione diretta);
1.3 l’SFD non determini per il Comparto una divergenza rispetto ai suoi obiettivi di investimento;
1.4 il riferimento agli indici finanziari di cui al precedente punto 1.1 sarà inteso come un riferimento a
indici che soddisfano i seguenti criteri e le disposizioni della Nota OICVM 21 e della Linea Guida
2/07;
(a) sono sufficientemente diversificati, ossia sono soddisfatti i seguenti criteri:
(i)
la composizione dell’indice è tale che le oscillazioni di prezzo o le attività di
negoziazione relative a un componente non influenzano indebitamente le
performance dell’intero indice;
(ii)
laddove l’indice è costituito dalle attività di cui alla Disposizione 68(1) del
Regolamento, la sua composizione è diversificata almeno in conformità con la
Disposizione 71 del Regolamento;
(iii)
laddove l’indice è costituito da attività diverse da quelle citate nella Disposizione 68, la
diversificazione dell’indice è equivalente a quella prevista dalla Disposizione 71(1);
(b)
rappresentano un benchmark adeguato per il mercato a cui fanno riferimento ossia sono
soddisfatti i seguenti criteri:
(i)
l’indice misura la performance di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo
pertinente e appropriato;
(ii)
l’indice viene rivisto o ribilanciato periodicamente al fine di garantire che continui a
rispecchiare i mercati a cui fa riferimento, secondo criteri pubblicamente disponibili;
(iii)
i sottostanti sono sufficientemente liquidi da consentire, se necessario, agli utenti di
replicare l’indice;
92
(c) sono pubblicati in modo appropriato, ossia sono soddisfatti i seguenti criteri:
(i)
il relativo processo di pubblicazione si basa su solide procedure in termini di raccolta
dei prezzi, calcolo e successiva pubblicazione del valore dell’indice, ivi incluse
procedure di determinazione dei prezzi dei componenti laddove non sia disponibile un
prezzo di mercato;
(ii)
le informazioni significative su temi quali il calcolo dell’indice, le metodologie di
ribilanciamento, le modifiche dell’indice o eventuali difficoltà operative nella fornitura di
informazioni puntuali e accurate, vengono rese ampiamente disponibili in modo
tempestivo.
Laddove la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli SFD non soddisfa i
criteri di cui ai precedenti punti (a), (b) o (c), tali SFD, se conformi ai criteri previsti dalla
Disposizione 68(1)(g) del Regolamento, saranno considerati come strumenti finanziari derivati su
una combinazione delle attività di cui alla Disposizione 68(1)(g)(i) del Regolamento, ad eccezione
degli indici finanziari; e
1.5 laddove un Comparto stipula un total return swap o investe in altri SFD con caratteristiche
assimilabili, le attività detenute dal Comparto devono essere conformi alle Disposizioni 70, 71, 72,
73 e 74 del Regolamento.
2.
I Derivati creditizi sono consentiti se:
(i)
permettono il trasferimento del rischio di credito di un’attività come previsto al
precedente paragrafo 1.1, indipendentemente dagli altri rischi associati a tale attività;
(ii)
non determinano la consegna o il trasferimento, anche sotto forma di contanti, di
attività diverse da quelle di cui alle Disposizioni 68(1) e (2) del Regolamento;
(iii)
sono conformi ai criteri stabiliti per i derivati OTC riportati al seguente paragrafo 4; e
(iv)
i loro rischi sono adeguatamente presi in considerazione nell’ambito della procedura
di gestione del rischio del Comparto e dei suoi meccanismi di controllo interno, in
caso di rischi di asimmetria di informazioni tra il Comparto e la controparte del
derivato creditizio, derivante dal possibile accesso della controparte a informazioni
non di dominio pubblico in merito alle aziende le cui attività sono utilizzate come
sottostanti dai derivati creditizi. Il Comparto deve effettuare la valutazione del rischio
con la massima cura quando la controparte dell’SFD è una parte correlata del
Comparto o l’emittente del rischio di credito.
3.
Gli SFD devono essere negoziati in un mercato regolamentato, che operi regolarmente e sia
aperto al pubblico in uno Stato Membro o non Membro. La Banca Centrale può imporre
limitazioni in relazione a borse valori e mercati specifici, su base individuale.
4.
Fatto salvo il paragrafo 3, un Comparto è autorizzato a investire in SFD scambiati sui mercati
over the counter (“derivati OTC”) a condizione che:
4.1 la controparte sia un istituto di credito elencato nei sottoparagrafi 1.4(i), (ii) o (iii) della Nota
OICVM 9 o una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva sui Mercati degli
Strumenti Finanziari in uno stato membro dell’AEE oppure sia un’entità soggetta a
93
regolamentazione come Consolidated Supervised Entity (“CSE”) da parte della US Securities and
Exchange Commission;
4.2 nel caso di una controparte che non sia un istituto di credito, la controparte avrà un rating di
credito minimo pari ad A-2 o equivalente oppure il Comparto riterrà che abbia un rating implicito
di A-2 o equivalente. In caso contrario, una controparte priva di rating sarà accettabile qualora il
Comparto sia indennizzato o manlevato rispetto alle perdite sostenute a causa di una mancanza
della controparte, da un’entità che abbia e mantenga un rating pari ad A-2 o equivalente;
4.3 l’esposizione al rischio della controparte non superi i limiti di cui alla Disposizione 70(1)(c) del
Regolamento. A questo proposito, il Comparto calcolerà l’esposizione alla controparte utilizzando
il valore mark-to-market del contratto derivato OTC stipulato con quella controparte. Il Comparto
può compensare le posizioni in SFD in essere con la medesima controparte, a condizione che sia
in grado di applicare legalmente accordi di compensazione con la controparte. La
compensazione è consentita solo in relazione agli strumenti derivati OTC negoziati con la
medesima controparte e non in relazione ad altre esposizioni che il Comparto potrebbe avere nei
confronti della stessa;
4.4 il Comparto abbia accertato che: (a) la controparte valuterà il derivato OTC con ragionevole
precisione e in modo affidabile; e (b) il derivato OTC può essere venduto, liquidato o chiuso
mediante una transazione di compensazione al valore equo in qualsiasi momento su iniziativa del
Comparto;
4.5 il Comparto deve sottoporre i propri derivati OTC a una valutazione affidabile e verificabile su
base giornaliera e assicurarsi di avere predisposto sistemi, controlli e procedure appropriati a
questo scopo. I sistemi e le procedure di valutazione devono essere adeguati e commisurati alla
natura e alla complessità del derivato OTC interessato e saranno adeguatamente documentati;
4.6 “Valutazione affidabile e verificabile” sarà intesa come riferimento a una valutazione, da parte del
Comparto, corrispondente al valore equo che non faccia affidamento sulle quotazioni di mercato
fornite dalla controparte e che soddisfi i seguenti criteri:
(a) la valutazione si basa su un valore di mercato aggiornato e affidabile dello strumento
oppure, se tale valore non è disponibile, su un modello di determinazione dei prezzi che
utilizza una metodologia riconosciuta e adeguata;
(b) la valutazione viene verificata da uno dei seguenti soggetti:
(i)
una parte terza appropriata, che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC,
a una frequenza adeguata e in modo tale che il Comparto sia in grado di verificarla;
(ii)
una unità interna al Comparto che sia indipendente dal reparto responsabile della
gestione delle attività e che sia adeguatamente attrezzata a tale scopo.
5.
L’esposizione al rischio della controparte di un derivato OTC può essere ridotta se la controparte
fornirà garanzie al Comparto. Il Comparto potrà ignorare il rischio di controparte a condizione che
il valore delle garanzie, valutato in base al prezzo di mercato e tenendo conto degli appositi
sconti, superi il valore dell’importo esposto a rischio, in qualsiasi momento.
94
6.
La garanzia ricevuta deve, in qualsiasi momento, soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 6 a 13
della Nota OICVM 12 (riportati nei seguenti paragrafi da 26 a 33).
7.
La garanzia trasmessa alla controparte di un derivato OTC dal, o per conto del, Comparto deve
essere presa in considerazione nel calcolo dell’esposizione del Comparto al rischio di
controparte, secondo quanto definito dalla Disposizione 70(1)(c) del Regolamento. La garanzia
trasmessa può essere considerata su base netta solo se il Comparto è in grado di applicare
legalmente accordi di compensazione con la controparte.
8.
Un Comparto che utilizza l’approccio basato sugli impegni deve assicurarsi che la propria
esposizione globale non superi il proprio Valore Patrimoniale Netto. Pertanto, il Comparto non
può essere esposto a una leva finanziaria superiore al 100% del proprio Valore Patrimoniale
Netto. Un Comparto che utilizza l’approccio VaR (del “Valore a Rischio”) deve effettuare back
testing e stress testing e conformarsi agli altri requisiti normativi riferiti all’uso del metodo VaR.
Tale metodo è descritto nelle procedure di gestione del rischio del Comparto in questione in
relazione agli SFD, riportate al paragrafo “Procedura di gestione del rischio e rendicontazione”.
Ogni Comparto deve calcolare i limiti di concentrazione degli emittenti di cui alla Disposizione 70
del Regolamento sulla base dell’esposizione sottostante creata mediante l’uso di SFD ai sensi
dell’approccio basato sugli impegni.
9.
Le esposizioni di rischio nei confronti di una controparte derivanti da transazioni in SFD negoziati
sui mercati OTC e dall’uso di tecniche per la gestione efficiente del portafoglio devono essere
cumulate ai fini del calcolo del limite della controparte OTC, secondo quanto definito dalla
Disposizione 70(1)(c) del Regolamento;
10. Un Comparto deve calcolare l’esposizione derivante dal margine iniziale versato a, e dal margine
di variazione ricevibile da, un broker in relazione a derivati negoziati in borsa od OTC, che non
siano protetti dalla regolamentazione dei fondi della clientela o da meccanismi simili che
proteggano il Comparto dall’insolvenza del broker, nell’ambito del limite relativo alle controparti
dei derivati OTC di cui alla Disposizione 70(1)(c) del Regolamento.
11. Il calcolo dei limiti di concentrazione degli emittenti di cui alla Disposizione 70 del Regolamento
deve tenere conto di qualsiasi esposizione netta a una controparte generata mediante un accordo
di prestito titoli o di pronti contro termine. L’esposizione netta si riferisce all’importo ricevibile da
un Comparto meno l’eventuale garanzia conferita dal medesimo. Le esposizioni create mediante
il reinvestimento di garanzia devono altresì essere tenute in considerazione nei calcoli della
concentrazione degli emittenti.
12. Nel calcolare le esposizioni ai fini previsti dalla Disposizione 70 del Regolamento, un Comparto
deve stabilire se la propria esposizione sia nei confronti di una controparte OTC, di un broker o di
un sistema di compensazione.
13. L’esposizione della posizione agli attivi sottostanti di SFD, inclusi gli SFD incorporati in valori
mobiliari, strumenti del mercato monetario od organismi di investimento collettivo, se combinata,
qualora rilevante, con le posizioni risultanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti di
95
investimento stabiliti dalle Disposizioni 70 e 73 del Regolamento. Nel calcolo del rischio di
concentrazione dell’emittente, gli SFD (inclusi gli SFD incorporati) devono essere analizzati al loro
interno per determinare l’esposizione risultante. Tale posizione deve essere presa in
considerazione nel calcolo della concentrazione degli emittenti. La concentrazione degli emittenti
deve essere calcolata mediante l’approccio basato sugli impegni, ove appropriato, o in base alla
perdita potenziale massima a seguito di un’insolvenza dell’emittente, se quest’ultima risultasse
più prudente. Deve altresì essere calcolata da tutti i Comparti, a prescindere che utilizzino il
metodo VaR ai fini dell’esposizione globale. Ciò non si applica nel caso di un SFD basato su un
indice, a condizione che l’indice sottostante soddisfi i criteri previsti dalla Disposizione 71(1) del
Regolamento.
14. Un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario che incorpori un SFD sarà inteso
come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri relativi ai valori mobiliari o agli
strumenti del mercato monetario previsti dalla Nota OICVM 9 e che contengono un componente
che soddisfi i criteri seguenti:
(a) in virtù di tale componente, una parte o la totalità dei flussi di cassa che sarebbero altrimenti
richiesti dal valore mobiliare o dallo strumento dei mercati monetari che funge da contratto
primario possono essere modificate sulla base di un determinato tasso di interesse, prezzo
di strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o tassi, rating creditizio o indice
creditizio, o altra variabile e, di conseguenza, variano in un modo simile a un derivato
autonomo;
(b) le sue caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati alle
caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
(c) ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sulla determinazione del prezzo del valore
mobiliare o dello strumento del mercato monetario.
15. Si riterrà che un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario non incorporano un
SFD nei casi in cui contengano un componente contrattualmente trasferibile in modo
indipendente rispetto al valore mobiliare o allo strumento del mercato monetario. Tale
componente sarà considerato uno strumento finanziario separato.
Requisiti di copertura
16. Un Comparto deve, in qualsiasi momento, essere in grado di onorare tutti gli obblighi di
pagamento e di consegna generati dalle transazioni che includono SFD.
17. Il monitoraggio delle transazioni SFD al fine di assicurare che siano adeguatamente coperte deve
essere parte integrante della procedura di gestione del rischio del Comparto.
18. Una transazione in SFD che dia luogo, o possa dare luogo, a un impegno futuro per conto di un
Comparto deve essere coperta nel modo seguente:
(i)
nel caso di SFD che vengono regolati per contanti automaticamente, o a discrezione
del Comparto, il Comparto deve detenere, in qualsiasi momento, attività liquide
sufficienti a coprire l’esposizione; e
96
(ii)
nel caso di SFD che richiedono la consegna fisica dell’attività sottostante, tale attività
deve essere detenuta in qualsiasi momento dal Comparto. In alternativa, un
Comparto può coprire l’esposizione con attività liquide sufficienti, laddove:
(A)
le attività sottostanti consistono di titoli a reddito fisso fortemente liquidi; e/o
(B)
il Comparto ritiene che l’esposizione possa essere adeguatamente coperta
senza che sia necessario detenere le attività sottostanti, gli SFD in questione
sono coperti dalla procedura di gestione del rischio (descritta di seguito) e i
relativi dettagli sono riportati nel Prospetto Informativo.
Procedura di gestione del rischio e rendicontazione
19. Un Comparto deve sottoporre alla Banca Centrale informazioni dettagliate in merito alla
procedura di gestione del rischio che propone di attuare in relazione alle attività in SFD. Il
deposito iniziale dei documenti deve contenere informazioni relative a:
•
tipi di SFD consentiti, inclusi derivati incorporati in valori mobiliari e strumenti del mercato
monetario;
•
dettagli in merito ai rischi sottostanti;
•
limiti quantitativi pertinenti e il modo in cui gli stessi saranno monitorati e implementati; e
•
metodologie di stima dei rischi.
Eventuali modifiche significative al materiale inizialmente depositato devono essere notificate in
anticipo alla Banca Centrale, la quale ha facoltà di obiettare alle modifiche comunicatele. Le
modifiche e/o le attività associate su cui la Banca Centrale ha sollevato obiezioni non verranno
apportate.
20. Un Comparto deve inviare alla Banca Centrale il rendiconto delle proprie posizioni in SFD con
frequenza annuale. Il rendiconto - contenente informazioni che riflettono un quadro equo e
veritiero delle tipologie di SFD utilizzate dal Comparto, i rischi sottostanti, le unità quantitative e i
metodi utilizzati per stimare tali rischi - deve essere inviato unitamente alla relazione annuale del
Comparto. Il Comparto, su richiesta della Banca Centrale, è tenuto a presentare tale rendiconto
in qualsiasi momento.
Operazioni di pronti contro termine/riacquisto inverso e prestito titoli
21. Le operazioni di pronti contro termine/riacquisto inverso e prestito titoli (“tecniche GEP” o
“tecniche per la gestione efficiente del portafoglio”) possono essere effettuate solo
conformemente alle normali prassi di mercato.
22. Tutte le attività ricevute da un Comparto nell’ambito delle tecniche GEP devono essere
considerate come garanzia e conformarsi ai criteri riportati al seguente paragrafo 23.
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23. La garanzia deve, in qualsiasi momento, soddisfare i seguenti criteri:
(i)
Liquidità: la garanzia ricevuta, diversa dai contanti, deve essere molto liquida e
negoziata su un mercato regolamentato o su una piattaforma multilaterale di
negoziazione in base a un metodo di determinazione dei prezzi trasparente, in modo
da poter essere venduta rapidamente a un prezzo simile alla sua valutazione antevendita. La garanzia ricevuta deve altresì essere conforme a quanto previsto dalla
Disposizione 74 del Regolamento.
(ii)
Valutazione: la garanzia ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e le
attività che presentano una forte volatilità del prezzo non devono essere accettate in
garanzia, a meno che non siano presenti scarti sufficientemente prudenti.
(iii)
Qualità creditizia dell’emittente: la garanzia ricevuta deve essere di qualità elevata e,
al momento della ricezione, deve avere un rating assegnato da un’agenzia di rating
riconosciuta non inferiore ad AA (Standard & Poor’s e Fitch) o Aa3 (Moody’s) o rating
equivalenti da parte di altre agenzie.
(iv)
Correlazione: la garanzia ricevuta deve essere emessa da un’entità indipendente
dalla controparte e non è previsto che abbia una forte correlazione con la
performance della controparte.
(v)
Diversificazione (concentrazione delle attività): la garanzia deve essere
sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti, con
un’esposizione massima a un dato emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale
Netto del Comparto. Quando un Comparto è esposto a controparti diverse, i diversi
panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite di esposizione
del 20% a un unico emittente.
(vi)
Immediatamente disponibile: il Comparto deve poter esercitare appieno la garanzia
ricevuta, in qualsiasi momento, senza dover fare riferimento alla controparte e senza
l’approvazione della medesima.
24. I rischi connessi alla gestione della garanzia, quali i rischi operativi e legali, devono essere
identificati, gestiti e mitigati nell’ambito della procedura di gestione del rischio.
25. La garanzia ricevuta con trasferimento del titolo deve essere detenuta dalla Banca Depositaria.
Nel caso di altre tipologie di accordi di garanzia, la garanzia potrà essere detenuta da un
depositario terzo, soggetto a vigilanza prudenziale e non correlato al fornitore della garanzia.
26. La garanzia diversa dai contanti non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.
27. La garanzia in contanti potrà essere investita esclusivamente in:
(i)
depositi presso Istituti Rilevanti;
(ii)
titoli di stato di qualità elevata che, al momento dell’acquisto, abbiano un rating
assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta non inferiore ad AA (Standard & Poor’s
e Fitch) o Aa3 (Moody’s) o rating equivalenti da parte di altre agenzie.
(iii)
operazioni di riacquisto inverso, a condizione che le transazioni siano effettuate con
istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale e che il Comparto possa
richiamare in qualsiasi momento l’intero importo in contanti in base al criterio della
competenza;
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(iv)
fondi del mercato monetario di breve termine, secondo la definizione delle Linee
Guida ESMA in merito a una Definizione comune di fondi europei del mercato
monetario (CESR/10-049).
28. Conformemente al paragrafo 2(iv) della Nota OICVM 12, la garanzia in contanti investita deve
essere diversificata conformemente ai requisiti di diversificazione applicabili alla garanzia diversa
dai contanti. La garanzia in contanti investita non può essere depositata presso la controparte o
un’entità correlata.
29. Un Comparto che riceva garanzie per almeno il 30% del proprio patrimonio deve avere
predisposto una politica di stress test appropriata che assicuri l’esecuzione periodica di verifiche
in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consenta al Comparto di valutare il rischio di
liquidità associato alla garanzia. La politica di stress test della liquidità dovrebbe prescrivere,
almeno, quanto segue:
(a) analisi di uno scenario di stress test, che includa analisi di calibrazione, certificazione e
sensibilità;
(b) approccio empirico alla valutazione dell’impatto, che includa il back testing delle stime di
rischio di liquidità;
(c) frequenza di rendicontazione e soglie limite/di tolleranza perdite; e
(d) interventi di mitigazione volti a ridurre le perdite, inclusa una politica degli scarti di garanzia e
protezione dal gap risk.
30. Un Comparto deve avere predisposto una chiara politica degli scarti di garanzia, che verrà
adattata alle singole classi di attività ricevute in garanzia. Nella preparazione della politica degli
scarti di garanzia, un Comparto deve tenere conto delle caratteristiche delle attività, quali il merito
creditizio o la volatilità del prezzo, nonché del risultato degli stress test eseguiti in conformità con
il paragrafo 29. Tale politica sarà documentata e giustificherà ciascuna decisione di applicare un
determinato haircut (scarto di garanzia) o di non applicarne alcuno, a una classe di attività
specifica.
31. Un Comparto deve assicurarsi di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare qualsiasi
titolo dato in prestito o di cessare qualsiasi accordo di prestito titoli in essere.
32. Un Comparto che stipuli un accordo di riacquisto inverso dovrà assicurarsi di essere in grado, in
qualsiasi momento, di richiamare l’intero importo in contanti o di cessare l’accordo di riacquisto
inverso sulla base delle competenze o del mark-to-market. Quando i contanti sono richiamabili in
qualsiasi momento su base mark-to-market, il valore mark-to-market dell’accordo di riacquisto
inverso deve essere utilizzato per il calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto.
33. Un Comparto che stipuli un accordo di pronti contro termine dovrà assicurarsi di essere in grado,
in qualsiasi momento, di richiamare qualsiasi titolo oggetto dell’accordo di pronti contro termine o
di cessare l’accordo di pronti contro termine stipulato. Gli accordi di pronti contro termine e
riacquisto inverso a scadenza fissa che non superino i sette giorni vanno considerati come
accordi stipulati a condizioni che consentono al Comparto di richiamare le attività in qualsiasi
momento.
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34. Gli accordi di pronti contro termine/riacquisto inverso o di prestito titoli non costituiscono
assunzione o erogazione di prestito ai fini, rispettivamente, della Disposizione 103 e della
Disposizione 111 del Regolamento.
35. Tutti i proventi derivanti da tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi
operativi diretti e indiretti, andranno restituiti al Comparto in questione.
Investimenti in Strumenti Finanziari Derivati
Ogni Comparto può, ma non è tenuto a, utilizzare un’ampia gamma di SFD, illustrati di seguito, a fini di
copertura e di investimento, a condizione che, in ciascun caso, l’uso di tali strumenti:
(i) sia conforme ai limiti e alle linee guida promulgati, di volta in volta, dalla Banca Centrale;
(ii) non violi normative e leggi pertinenti della UE e irlandesi;
(iii) non determini un’esposizione a strumenti diversi da valori mobiliari, indici finanziari, tassi di
interesse, tassi di cambio e valute;
(iv) non determini un’esposizione ad attività sottostanti diverse dalle attività in cui un Comparto
può investire direttamente; e
(v) non determini per il Comparto una divergenza rispetto al suo obiettivo di investimento.
Le tipologie di SFD che ciascun Comparto intende utilizzare sono specificate nel paragrafo “Politica di
investimento” dell’Allegato del Comparto in questione. Il Gestore degli Investimenti può decidere di
non utilizzare alcuna di queste strategie e non vi è alcuna garanzia che le eventuali strategie sui
derivati utilizzate da un Comparto abbiano successo.
L’uso degli SFD è condizionato all’invio anticipato di un’adeguata procedura di gestione del rischio alla
Banca Centrale e alla sua accettazione da parte della medesima. La Società ha implementato una
procedura di gestione del rischio che le consente di valutare e monitorare costantemente i rischi di tutti
i Comparti, incluse tutte le posizioni in SFD e, in modo particolare, le posizioni in derivati negoziati
OTC detenute da ciascun Comparto.
Ferme restando le condizioni specificate nei Supplementi dei singoli Comparti, gli SFD possono essere
utilizzati dai Comparti in tre modi diversi:
(i) a fini di copertura, nell’intento di ridurre il livello di rischio del Comparto o di coprire
l’esposizione valutaria di una classe di quote con copertura valutaria; la copertura può
determinare una proporzionale riduzione dei potenziali guadagni;
(ii) in sostituzione di un investimento diretto in valori mobiliari al fine di avvalersi di vantaggi di
costi o di liquidità offerti dagli SFD rispetto ai valori mobiliari; o
(iii) a fini di investimento, per incrementare il livello di investimento oltre il livello di un comparto
che sia completamente investito in valori mobiliari, con l’obiettivo di incrementare i rendimenti
(“leva finanziaria”). Una strategia di questo tipo, di norma, determina un incremento del livello
di rischio del Comparto. Un Comparto che utilizzi gli SFD al fine di incrementare il livello di
investimento, lo farà nel rispetto dei limiti previsti dalla Banca Centrale.
100
L’impiego di SFD può includere transazioni “allo scoperto” su SFD (creazione di posizioni negative),
che possono generare guadagni per il Comparto qualora i prezzi di determinati titoli, mercati di
investimento o valute si muovano al ribasso, oppure generare perdite per il Comparto, qualora i prezzi
sottostanti si muovano al rialzo.
La possibilità di utilizzare strategie basate sull’impiego di SFD può essere limitata dalle condizioni di
mercato e dalle restrizioni normative e non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo perseguito mediante
l’uso di queste strategie venga raggiunto. La partecipazione nei mercati delle opzioni o dei future e la
stipula di contratti swap e di operazioni valutarie comportano rischi di investimento e costi di
transazione a cui un Comparto non sarebbe soggetto se non utilizzasse tali strategie. Se le previsioni
in merito ai movimenti dei titoli, delle valute estere e dei mercati dei tassi di interesse risultano
imprecise, le conseguenze avverse potrebbero portare il Comparto a trovarsi in una posizione
peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se tali strategie non fossero state utilizzate.
Inoltre, in futuro, potrebbero essere create nuove tecniche di investimento e nuovi SFD
potenzialmente idonei all’utilizzo da parte del Comparto; in tal caso, la procedura di gestione del
rischio verrà aggiornata in modo da rispecchiare l’uso di tali strumenti. Un Comparto potrà utilizzare
tali tecniche e SFD ferme restando le eventuali limitazioni imposte dal Regolamento e dopo che tali
tecniche ed SFD saranno stati integrati nella procedura di gestione del rischio.
Informazioni dettagliate sugli indici sottostanti gli SFD che possono essere utilizzati da un Comparto,
la frequenza di ribilanciamento di tali indici e gli effetti sui costi saranno divulgate nelle relazioni
finanziarie della Società.
Future
Ferme restando le condizioni previste nel relativo Allegato, ogni Comparto ha la facoltà di acquistare o
vendere future (contratti). I future sono contratti di acquisto o di vendita di una quantità standard di
un’attività specifica (o, in alcuni casi, di ricezione o pagamento di contanti in base alle performance di
un’attività, strumento o indice sottostanti) in una data futura predeterminata e ad un prezzo concordato
mediante una transazione stipulata in una borsa valori.
I contratti future consentono agli investitori di creare una copertura dal rischio di mercato o di acquisire
esposizione al mercato sottostante. Poiché questi contratti sono valutati al prezzo di mercato
giornalmente, gli investitori possono, chiudendo la posizione, esimersi dall’obbligo di acquisto o di
vendita delle attività sottostanti prima della data di consegna del contratto.
I future possono inoltre essere utilizzati per capitalizzare i saldi di cassa, sia in attesa dell’investimento
di un flusso di cassa sia in relazione a target di contanti fissi. Utilizzare i future per implementare una
determinata strategia invece di utilizzare il titolo o l’indice sottostanti o correlati spesso determina costi
di transazione inferiori. Inoltre, con i future, la duration di un portafoglio può essere modificata (ad
esempio mediante l’uso di future finanziari).
101
Opzioni
Ferme restando le condizioni previste nel relativo Allegato, ogni Comparto ha la facoltà di acquistare o
“scrivere” (vendere) opzioni put e call. Un’opzione è un contratto mediante il quale l’acquirente ha il diritto,
ma non l’obbligo, di esercitare un aspetto dell’opzione, ad esempio una quantità specifica di un
determinato prodotto, attività o strumento finanziario, a una data futura o entro una data futura (la data di
esercizio). Il venditore ha l’obbligo di onorare l’aspetto specificato del contratto. Poiché l’opzione
conferisce all’acquirente un diritto e al venditore un obbligo, l’acquirente paga un premio al venditore. Le
opzioni put sono contratti che conferiscono all’acquirente dell’opzione il diritto di vendere, mentre le
opzioni call sono contratti che conferiscono all’acquirente dell’opzione il diritto di acquistare dal venditore
dell’opzione il prodotto o strumento finanziario sottostanti, a un prezzo specificato alla data di esercizio o
prima di tale data. Le opzioni possono anche essere regolate in contanti. Una combinazione composta
da un’opzione call e da un’opzione put, entrambe con il medesimo sottostante, la medesima direzione
(lunga o corta), lo stesso strike e la medesima data di scadenza è denominata “straddle”. Le opzioni
sono utilizzate a fini di copertura rispetto ai movimenti di un determinato mercato o strumento finanziario,
inclusi i future, o per acquisire esposizione a un determinato mercato o strumento finanziario invece che
utilizzare un titolo fisico. Le opzioni possono altresì essere utilizzate, se vendute, per guadagnare un
reddito sotto forma di premio dell’opzione. Il rischio potenziale implicito nell’uso delle opzioni è costituito
dall’esposizione dell’opzione alle oscillazioni del prezzo del sottostante.
Swap
Ferme restando le condizioni previste nel relativo Allegato, ogni Comparto ha la facoltà di utilizzare
contratti swap, alle precedenti condizioni. Uno swap standard è un accordo tra due controparti in cui
vengono scambiati i flussi di cassa di due attività man mano che vengono percepiti per un periodo di
tempo prefissato; le condizioni sono inizialmente fissate in modo che il valore corrente dello swap sia
pari a zero. Gli swap possono durare per periodi di tempo considerevoli e, tipicamente, richiedono
l’effettuazione di pagamenti periodici. Esistono numerosi tipi di swap, ad esempio, gli swap azionari, gli
swap su tassi di interesse e gli swap valutari. Gli swap su tassi di interesse comportano lo scambio tra
un Comparto e un’altra parte dei rispettivi impegni a effettuare o ricevere pagamenti di interessi (ad
esempio, lo scambio di pagamenti a tasso di interesse fisso con pagamenti a tassi variabili). Ad ogni
data di pagamento di uno swap su tassi di interesse, i pagamenti netti dovuti da ciascuna parte
vengono pagati da una parte all’altra. Gli swap valutari sono accordi tra due parti per lo scambio di
pagamenti futuri in una valuta con pagamenti in un’altra valuta. Questi accordi vengono utilizzati per
modificare la denominazione valutaria delle attività e passività. A differenza degli swap su tassi di
interessi, gli swap valutari devono prevedere anche uno scambio di capitale alla scadenza. In
aggiunta, esistono swap cosiddetti “differenziali”, che riuniscono al loro interno una transazione su
tassi di interesse e una transazione valutaria. Gli swap su tassi di interesse possono essere utilizzati a
fini di copertura da, o di acquisizione di esposizione a, le oscillazioni di taluni segmenti di una curva dei
rendimenti, per modificare la duration di un portafoglio o per beneficiare delle anomalie nella
composizione delle curve dei rendimenti. Analogamente, altri tipi di swap possono essere utilizzati per
trasformare l’esposizione a un prodotto o parametro nell’esposizione a un altro prodotto o parametro,
ad esempio l’esposizione a una valuta, strumento finanziario, organismo di investimento collettivo,
indice o paniere nell’esposizione a un altro di questi strumenti.
102
Swaption
Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare
swaption. Le swaption sono contratti nell’ambito dei quali una parte percepisce una commissione in
cambio dell’accordo a stipulare uno swap a un tasso fisso predeterminato qualora si verifichi un
evento contingente (normalmente, il livello dei tassi futuri in relazione a un benchmark fisso). Possono
essere utilizzate a fini di copertura e di investimento o, se vendute, come fonte di reddito addizionale
sotto forma di premio.
Contratti a termine
Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare i
contratti a termine. Un contratto a termine fissa il prezzo a cui un indice o un’attività potranno essere
acquistati o venduti in una data futura. Nei contratti a termine valutari (contratti di cambio a termine), i
contraenti sono tenuti ad acquistare o vendere un importo specificato di una valuta a un prezzo
predeterminato in cambio di un’altra valuta a una data futura specificata. Un contratto a termine su
tassi di interesse fissa il tasso di interesse da corrispondere o percepire su un’obbligazione a partire
da una data iniziale fissata nel futuro. Un accordo a termine sui tassi (FRA) è un contratto a termine
nel quale le parti decidono che un determinato tasso di interesse si applicherà a un determinato
prestito o deposito nozionali nel corso di un periodo di tempo futuro predeterminato. Un FRA è simile a
un contratto di cambio a termine in cui il tasso di cambio di una data futura viene fissato in anticipo. I
contratti a termine possono essere regolati in contanti tra le parti. Questi contratti non possono essere
trasferiti ma possono essere “chiusi” mediante la stipula di un contratto inverso. I contratti a termine
possono essere utilizzati per modificare l’esposizione valutaria dei titoli detenuti, a fini di copertura dai
rischi di cambio, per incrementare l’esposizione a una valuta e per spostare l’esposizione alle
fluttuazioni valutarie da una valuta a un’altra. I contratti di cambio a termine sono utilizzati
specificatamente a fini di copertura in relazione alle Classi di quote con copertura valutaria di un
Comparto. I FRA sono solitamente utilizzati per proteggere il prestatario dall’incremento dei tassi di
interesse. L’obiettivo di un FRA è quello di garantire il tasso di interesse futuro e non esiste alcun
collegamento diretto tra il FRA e il prestito sottostante. I prestatari utilizzano questi contratti per
assicurarsi tassi di interesse “certi” su un portafoglio di prestiti, mentre gli investitori li utilizzano per
proteggere i portafogli di attività dal calo dei tassi di interesse.
Cap e Floor
Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare
cap e floor, ossia contratti ai sensi dei quali il venditore accetta di compensare l’acquirente se i tassi di
interesse aumentano al di sopra di un tasso strike pre-concordato, a date pre-concordate nel corso
della durata del contratto. In cambio, l’acquirente corrisponde al venditore un premio anticipato. Il floor
è simile al cap ad eccezione che il venditore compensa l’acquirente se i tassi di interesse scendono al
di sotto di un tasso strike pre-concordato a date pre-concordate nel corso della durata del contratto.
Come in un cap, l’acquirente corrisponde al venditore un premio anticipato. Cap e floor possono
essere utilizzati a fini di copertura rispetto alle oscillazioni dei tassi di interesse o, se venduti, come
fonte di reddito addizionale sotto forma di premio.
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Contract for difference
Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare
contract for difference (“CFD”). Un CFD è un accordo che prevede lo scambio della differenza tra il
prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della posizione oggetto del contratto su diversi strumenti
finanziari. La negoziazione di CFD è uno strumento speculativo efficace e comodo per negoziare
azioni, indici e future. Un CFD consente di acquisire un’esposizione diretta a un mercato, un settore o
un titolo senza acquistare direttamente nel mercato, nel settore o il titolo sottostanti. Lo strumento
finanziario sottostante a un contratto CFD non viene consegnato all’acquirente. Un CFD sulle azioni di
una società indicherà il prezzo delle azioni alla data di avvio del contratto. Il contratto è un accordo
mediante il quale la parte che genera profitto alla data di chiusura percepisce un pagamento in
contanti dall’altra parte, basato sulla differenza tra il prezzo iniziale dell’azione e il prezzo dell’azione
alla data di chiusura del contratto. I CFD consentono di generare profitto mediante la perdita di valore
del sottostante così come dall’incremento di valore senza dover effettivamente vendere alcuna attività
allo scoperto. Pertanto, i CFD possono essere utilizzati a fini di copertura nonché per acquisire
un’esposizione positiva al sottostante, senza che sia necessario un esborso dell’intero importo di
capitale (solitamente sono dovuti solo un margine - tipicamente pari a 5-10% dell’importo del contratto
- e una commissione).
Derivati creditizi
Ferme restando le condizioni previste nei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare
derivati creditizi, ossia accordi che consentono a una parte (l’acquirente della protezione, od
originator) di trasferire il rischio di credito di un’attività di riferimento, che tale parte potrebbe detenere
o meno, a una o più altre parti (i venditori della protezione). I derivati creditizi includono credit default
swap, total return swap e credit linked note.
Un credit default swap è una versione più sofisticata della tradizionale garanzia finanziaria, con la
differenza che un credit default swap non deve necessariamente essere limitato alla compensazione
in caso di effettiva inadempienza, ma può coprire anche eventi quali declassamenti, inadempienze
percepite, ecc. In un contratto di questo tipo, il venditore della protezione, in cambio di un premio o
commissione anticipati o su base continuativa, accetta di compensare l’acquirente della protezione al
verificarsi di un determinato evento, quale un’inadempienza, il declassamento dell’obbligato,
un’inadempienza percepita, ecc. Se si verifica un evento di inadempienza, il venditore deve
corrispondere all’acquirente il “ valore alla pari”, o altro importo basato su un prezzo di riferimento o di
strike determinato, dell’obbligazione di riferimento in cambio della medesima. Un credit default swap
copre solo il rischio di credito inerente all’attività, mentre i rischi dovuti ad altri fattori, ad esempio le
oscillazioni dei tassi di interesse, restano a carico dell’originator. Un Comparto può acquistare o
vendere credit default swap. Se un Comparto è acquirente e non si verifica alcun evento di
inadempienza, il Comparto perderà il proprio investimento senza recuperare nulla. Al contrario, se si
verifica un evento di credito, il Comparto (se acquirente) riceverà l’intero valore nozionale
dell’obbligazione di riferimento. In qualità di venditore, un Comparto percepisce un tasso fisso di
reddito per tutta la durata del contratto, tipicamente compresa fra sei mesi e tre anni, a condizione che
non si verifichi alcun evento di inadempienza. Se si verifica un evento di inadempienza, il venditore
deve corrispondere all’acquirente l’intero valore nozionale dell’obbligazione di riferimento.
104
Come suggerisce il nome, un total return swap è lo scambio tra il rendimento totale di un’attività e un
rendimento predefinito contrattato. Il rendimento totale di un’attività può essere condizionato da diversi
fattori, alcuni dei quali possono essere estranei all’attività in questione, ad esempio i movimenti dei
tassi di interesse, le fluttuazioni dei tassi di cambio, e così via. Ciononostante, il venditore della
protezione garantisce all’acquirente un rendimento predefinito e l’acquirente, a sua volta, accetta di
trasmettere la totalità dei rendimenti dell’attività al venditore della protezione. In altre parole,
l’acquirente della protezione scambia il rendimento totale di un’attività con un rendimento predefinito.
Le credit linked note sono una forma cartolarizzata di derivati creditizi e sono considerate valori
mobiliari. L’acquirente della protezione emette i titoli, mentre l’investitore che li acquista subirà un
ritardo nel rimborso o dovrà rinunciare all’interesse qualora si verificasse un determinato evento
creditizio, quale un’inadempienza o la bancarotta. Anche questo strumento consente di trasferire
soltanto il rischio di credito e nessun altro tipo di rischio associato all’attività creditizia.
I prodotti legati alle inadempienze creditizie possono essere regolati in contanti o comportare la
consegna fisica di un’obbligazione dell’entità di riferimento a seguito di un’inadempienza. Tra i motivi
alla base dell’utilizzo di prodotti creditizi vi sono la protezione dal rischio di deterioramento
dell’affidabilità creditizia dei beneficiari del credito e, per il venditore della protezione, la possibilità di
generare proventi sotto forma di premi.
Se un Comparto investe in total return swap o altri SFD con caratteristiche analoghe, l’attività o l’indice
sottostanti possono essere costituiti da azioni o titoli di debito, strumenti del mercato monetario o altri
investimenti idonei coerenti con l’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto, riportati
nell’Appendice III. Le controparti di tali transazioni sono, tipicamente, banche, società di investimento,
broker-dealer, organismi di investimento collettivo o altri istituti o intermediari finanziari. Il rischio di
un’inadempienza della controparte rispetto ai suoi obblighi ai sensi del total return swap e il relativo
effetto sui rendimenti degli investitori sono descritti nella sezione “Fattori di rischio”, al paragrafo
“Rischio di controparte”. Non è previsto che le controparti dei total return swap stipulati da un
Comparto si avvalgano di alcuna discrezionalità sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di
investimenti del Comparto o in merito ai sottostanti degli SFD, o che sia necessaria l’approvazione
della controparte in relazione all’esecuzione di operazioni di portafoglio da parte di un Comparto.
Prodotti strutturati
I prodotti strutturati, solitamente, sono assimilabili dal punto di vista legale ai valori mobiliari, ma
contengono caratteristiche economiche tipiche degli SFD. Ferme restando le condizioni previste nei
singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di investire in prodotti strutturati come valori mobiliari. In
virtù delle caratteristiche, o elementi, tipici degli SFD, i prodotti strutturati rientrano nella procedura di
gestione del rischio della Società. Questi prodotti possono essere definiti come qualsiasi strumento
finanziario in cui sia incorporato almeno un elemento tipico degli SFD o derivati, a meno che il derivato
integrato (elemento) non abbia alcuna influenza significativa sul profilo di rischio e sulla determinazione
del prezzo dello strumento finanziario, o a meno che sia assolutamente chiaro che nessun rischio
inammissibile venga associato a un Comparto mediante l’uso di tale strumento finanziario. Esempi di
titoli con elementi derivati ma non considerati prodotti strutturati per i succitati motivi sono le obbligazioni
callable, puttable, perpetue, di reddito, indicizzate ai rating e indicizzate all’inflazione. Questi titoli sono
considerati infatti valori mobiliari standard. Molti prodotti strutturati sono quotati per la negoziazione in una
borsa valori. I prodotti strutturati possono altresì essere negoziati over the counter. Questi prodotti sono
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spesso emessi sotto forma di certificati o di note, comunemente definiti, rispettivamente, certificati e note
strutturate. Esempi di prodotti strutturati sono i titoli e i certificati collegati a indici di reddito fisso, indici dei
tassi di interesse o indici azionari; equity linked note ed equity linked certificate; titoli convertibili; titoli
scambiabili; titoli garantiti da attività o mutui (sintetici) e credit linked note (per una spiegazione di queste
ultime, vedere il paragrafo sui derivati creditizi). Tali strumenti sono generalmente emessi da banche
d’investimento e società. L’esposizione di un Comparto in relazione a questi strumenti costituirà
un’esposizione all’emittente degli strumenti. Tuttavia, il Comparto avrà altresì un’esposizione economica
alle attività sottostanti. Poiché i titoli strutturati in relazione ai quali un Comparto investe possono
contenere un elemento derivato incorporato, qualsiasi esposizione al rischio derivante dall’investimento in
tali strumenti sarà adeguatamente monitorata, valutata e gestita in conformità con la procedura dichiarata
di gestione del rischio.
I prodotti strutturati possono essere utilizzati al fine di creare investimenti su misura all’interno di
determinati scenari, per eliminare alcuni rischi indesiderati (di cambio, di credito, di tasso di interesse)
o per offrire un potenziale di guadagno a fronte di un rischio di ribasso noto. Pertanto, possono essere
utilizzati nell’ambito di strategie di copertura create su misura nonché a fini di investimento, in quanto
offrono agli investitori l’opportunità di sfruttare a loro vantaggio le opinioni e le aspettative in merito non
solo alla direzione dei tassi di interesse ma anche alla volatilità, alla gamma e alla forma della struttura
delle scadenze (ossia tassi di lungo termine rispetto a tassi di breve termine), nonché in merito alle
oscillazioni dei prezzi di materie prime e titoli azionari.
La caratteristica principale dei certificati indicizzati e delle index linked note su indici del reddito fisso o
dei tassi di interesse consiste nel fatto che le cedole e/o gli importi di rimborso dipendono dall’evolvere
degli indici di reddito fisso o dei tassi di interesse. Analogamente, gli importi di rimborso degli index
certificate e delle index linked notes su indici azionari dipendono dalla performance di un indice
azionario. Il valore di tali certificati o titoli normalmente corrisponde all’indice, titolo azionario o paniere
azionario sottostanti che, talvolta, vengono rettificati in base a un fattore di sottoscrizione e/o di tasso
di cambio.
I titoli convertibili e scambiabili sono titoli che contengono il diritto di convertire i titoli in azioni a un
prezzo o rapporto di conversione/cambio predefiniti. Questi titoli possono essere azioni ordinarie/azioni
dell’emittente (convertibili) o di un’altra società (scambiabili). Il diritto di conversione può essere
detenuto dall’investitore o dall’emittente (convertibili inversi, reverse convertible).
I titoli garantiti da attività e da mutui sono titoli coperti da varie tipologie di passività, queste ultime non
di proprietà dell’emittente. In una struttura sintetica garantita da attività e da mutui, il rischio di credito
derivante da queste passività viene sinteticamente trasferito al creditore dei titoli mediante credit
linked note o credit default swap.
Titoli ibridi
Ferme restando le condizioni dei singoli Supplementi, i Comparti hanno la facoltà di utilizzare titoli
ibridi, ossia titoli che riuniscono due o più strumenti finanziari, ad esempio un’azione ordinaria od
obbligazione tradizionali e un’opzione o un contratto a termine. In linea generale, il capitale dovuto alla
scadenza o al rimborso, o tasso di interesse di un titolo ibrido, è collegato (positivamente o
negativamente) al prezzo di una valuta o indice di titoli o altro tasso di interesse o altro fattore
(ciascuno definito “benchmark”).
106
Il tasso di interesse o (a differenza della maggior parte dei titoli a reddito fisso) il capitale dovuto alla
scadenza di un titolo ibrido può aumentare o diminuire in funzione delle oscillazioni del valore del
benchmark. I titoli ibridi riuniscono le caratteristiche più vantaggiose dei titoli di debito e dei titoli
azionari, nell’intento di ridurre le passività fiscali delle società emittenti, di ridurre i costi di
finanziamento e di rafforzare i rating di credito. Un Comparto può utilizzare i titoli ibridi, ad esempio, al
fine di sfruttare il loro potenziale di copertura e generare reddito aggiuntivo sotto forma di rendimenti
più elevati rispetto ai titoli standard.
2.
Gestione efficiente del portafoglio
Ogni Comparto può stipulare transazioni in SFD a fini di gestione efficiente del portafoglio (GEP) e/o di
protezione dai rischi di cambio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, di volta in volta, dalla
Banca Centrale. La Società può stipulare transazioni per la gestione efficiente del portafoglio
relativamente alle attività di un Comparto con uno dei seguenti obiettivi: (a) ridurre il rischio (incluso il
rischio di esposizione valutaria); (b) ridurre il costo (senza alcun incremento o minimo incremento del
rischio); e (c) generare capitale o reddito addizionale per il Comparto a fronte di un livello di rischio
coerente con il profilo di rischio del Comparto e con i requisiti di diversificazione previsti dalla Nota
OICVM 9 della Banca Centrale “Attività idonee e limiti di investimento” e come definito nell’Appendice I
del Prospetto Informativo. In relazione alle operazioni stipulate per motivi di gestione efficiente del
portafoglio, la Società cercherà di assicurare che le tecniche e gli strumenti utilizzati siano
economicamente adeguati, ossia possano essere realizzati in modo efficiente dal punto di vista dei
costi.
Più nello specifico, la Società può acquistare warrant, opzioni e swap per acquisire esposizione a titoli
quotati o indici. La Società può utilizzare future su indici per gestire l’esposizione agli indici.
Informazioni dettagliate sugli indici sottostanti ai future, la frequenza di ribilanciamento di tali indici e gli
effetti sui costi saranno divulgate nelle relazioni finanziarie della Società.
La Società può investire in titoli denominati in valute estere e investire in contratti swap valutari a fini di
gestione efficiente del portafoglio e di protezione dai rischi del tasso di cambio. La Società,
tipicamente, utilizzerà questi strumenti e/o tecniche come riportato nella sezione “Politiche di
investimento” del Prospetto Informativo. La Società non avrà una leva finanziaria superiore al 100%
del suo patrimonio netto, fermi restando eventuali limiti inferiori indicati nei Supplementi dei singoli
Comparti.
I warrant vengono detenuti per acquisire esposizione a titoli sottostanti a fini di gestione efficiente del
portafoglio.
I contratti valutari a termine vengono utilizzati a fini di copertura dal rischio valutario derivante da
posizioni detenute dalla Società che non siano denominate nella valuta di base di ciascun Comparto.
La Società può, ad esempio, utilizzare contratti valutari a termine vendendo a termine una valuta
estera contro la valuta di base al fine di proteggere il Comparto dal rischio di cambio insorto mediante
la detenzione di attività denominate in tale valuta.
Gli swap su tassi di cambio possono essere utilizzati per proteggere la Società dai rischi del tasso di
cambio. Questi swap possono essere utilizzati dalla Società per proteggere le attività detenute in valute
estere dal rischio di cambio. Gli swap su tassi di interesse saranno utilizzati per creare o liquidare le
esposizioni ai tassi di interesse per determinati periodi a partire da diverse date future.
107
Appendice IV
Termini e condizioni del servizio di intestatario
I termini e le condizioni di seguito riportati si applicheranno all’accordo di intestatario stipulato fra la
Banca Corrispondente e ciascuno degli investitori sottostanti della Società:
1.
per quanto concerne i rapporti fra la Banca Corrispondente e gli investitori sottostanti, la
titolarità delle Azioni della Società (“Azioni”) spetterà agli investitori sottostanti;
2.
tutte le misure e le operazioni che la Banca Corrispondente dovrà adottare ed effettuare in
relazione agli importi messi a disposizione della medesima dall’investitore sottostante al fine di
consentire l’acquisto delle Azioni, o comunque relative alle Azioni, saranno adottate ed
effettuate dalla Banca Corrispondente sulla base delle disposizioni preventivamente impartite
dall’investitore sottostante alla medesima e dovranno considerarsi, ai fini dei rapporti fra la
Banca Corrispondente e l’investitore sottostante, come misure ed operazioni dell’investitore
sottostante;
3.
ogni e qualsivoglia reddito o provento generato o comunque connesso alla titolarità legale
della Banca Corrispondente relativamente alle Azioni che la medesima deterrà in qualità di
intestatario per conto dell’investitore sottostante, maturerà, ai fini dei rapporti fra la Banca
Corrispondente e l’investitore sottostante, esclusivamente a favore dell’investitore sottostante;
4.
per la durata del proprio incarico di intestatario per conto dell’investitore sottostante, la Banca
Corrispondente si impegna a riconoscere che la titolarità delle Azioni spetta all’investitore
sottostante. La Banca Corrispondente provvederà a rilasciare all’investitore sottostante un
avviso di conferma, nel quale sarà indicato quanto segue: la data di ricezione della richiesta di
sottoscrizione, la Data di Valutazione applicabile, il nome del Comparto e il numero di Azioni
assegnate, il prezzo di emissione denominato nella relativa valuta, il costo complessivo e le
commissioni applicabili, l’importo netto investito denominato nella relativa valuta, l’importo
lordo versato e le modalità di pagamento;
5.
sebbene la Banca Corrispondente risulterà iscritta nel Libro dei Soci come detentore registrato
delle Azioni dalla stessa detenute in qualità di intestatario per conto dell’investitore sottostante,
quest’ultimo non sarà penalizzato. La Banca Corrispondente provvederà ad inoltrare
tempestivamente ai relativi investitori sottostanti tutte le comunicazioni inviate dal Comparto
alla Banca Corrispondente in qualità di possessore registrato delle Azioni. La Banca
Corrispondente eserciterà i diritti di voto connessi alle Azioni conformemente alle disposizioni
preventivamente impartite dall’investitore sottostante, allo Statuto del Comparto e a tutte le
leggi irlandesi applicabili;
6.
la Banca Corrispondente svolgerà gratuitamente la propria attività di intestatario per conto
degli investitori sottostanti.
108
ALLEGATO 1 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz Active Balanced
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Active Balanced (il
“Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la
“Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra
i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del
Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio
di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel
Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B1G9Z685). Questa Classe di Azioni è stata
lanciata l’11 gennaio 2007.
Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti
successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti:
Classe A
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono
essere effettuate in importi incrementali di almeno €250.
Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di
sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per
Comparto pari a €250.
1
2.
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di fornire una crescita del capitale nel lungo termine, tramite
l’investimento in un portafoglio diversificato di Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di
Debito e Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni.
3.
Politica di investimento
Ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire in
misura variabile in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito e in Azioni e Strumenti
Collegati alle Azioni, come descritto in maggiore dettaglio di seguito.
Il Comparto potrà investire in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito emessi o
garantiti da Stati, comuni, agenzie, organismi sovranazionali e società quotati o trattati su
qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e prevalentemente appartenenti alla categoria investment
grade (Baa3 o superiore, assegnato da Moody’s, BBB- o superiore, assegnato da Standard &
Poor’s o rating equivalente ad opinione del Gestore degli Investimenti), principalmente
denominati in Euro. Il Comparto non può investire una quota superiore al 30% del proprio
patrimonio netto in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito non appartenenti, ad
opinione del Gestore degli Investimenti, alla categoria investment grade.
Il Comparto può altresì investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società
che operano in misura prevalente, sono domiciliate o svolgono attività significative in Europa e
quotati o trattati su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e/o da società quotate o trattate su
una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta, indipendentemente dal loro domicilio o dal luogo ove
operano. A tal fine, con il termine Europa si intende qualsiasi paese che rientra di volta in volta
nell’Indice MSCI Europe in USD, convertito in Euro, come descritto in maggiore dettaglio di
seguito.
È facoltà del Comparto effettuare, di volta in volta, investimenti ingenti in depositi in contanti
(rimborsabili su richiesta o che prevedono un diritto di prelievo) con scadenza non superiore a
12 mesi. Tali depositi saranno intrattenuti presso istituti di credito che, ad opinione del Gestore
degli Investimenti, godono di ottima reputazione.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
Utilizzo di derivati
I derivati quali future, contratti a termine, opzioni, swap e contract for difference possono essere
utilizzati per qualsiasi scopo di copertura o di investimento, come indicato nell’Appendice III del
Prospetto Informativo, ritenuto opportuno, ad opinione del Gestore degli Investimenti, ai fini del
conseguimento dell’obiettivo di investimento del Comparto e coerente con la politica di
2
investimento del Comparto. In conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale, la leva
derivante dall’impiego di derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto del Comparto.
Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio
basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà
convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel
derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo
dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio
applicabile alla Società.
Benchmark
La performance del Comparto viene calcolata rispetto a un benchmark composto dai due indici
descritti di seguito (il “Benchmark Composito”):
50% Indice MSCI Europe in USD, convertito in Euro;
50% Indice ML EMU Direct Government, 3-5 anni.
4.
Offerta
Le Azioni di Classe A del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di Negoziazione al
Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà
essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel
seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata:
Classe A: 1,70% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe A.
3
Commissione di Performance:
Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle
Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via
posticipata. La commissione sarà calcolata come segue:
1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di
performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di
Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di
Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del
Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance,
espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”).
3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo
Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale
Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di
Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”).
4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il
Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata
dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto,
espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per
quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al
Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza
aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto
forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo.
Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance
fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia
recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di
Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la
Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di
Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la
Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in
considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo
di Performance.
5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della
Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore
Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per
il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel
corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel
Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo
del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione
successivo.
6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance
includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa
4
presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance
su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre
presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in
situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso
del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di
Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta.
7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a
verifica da parte della Banca Depositaria).
Altre commissioni:
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
investitori.
Commissioni dei fondi sottostanti:
Le commissioni di gestione massime addebitabili dagli organismi sottostanti in cui il Comparto
deciderà di investire ammontano al 3% dei valori patrimoniali netti complessivi degli stessi. Le
commissioni di performance massime attese addebitabili dagli organismi sottostanti in cui il
Comparto deciderà di investire ammontano approssimativamente al 2% dei valori patrimoniali
netti complessivi degli stessi.
6.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
Oltre ai Fattori di Rischio generali di cui sopra, gli investitori sono pregati di notare che effettuare
una sottoscrizione di Azioni del Comparto non è come effettuare un deposito presso una banca
o un altro istituto di deposito. Il valore delle Azioni potrebbe essere influenzato dalla solvibilità
dell’emittente dei titoli in cui il Comparto investe o da oscillazioni negative dei tassi di interesse e
potrebbe pertanto subire variazioni in aumento e/o in diminuzione. Sebbene il Comparto si
proponga di incrementare e preservare il valore del capitale, in particolari circostanze
potrebbero determinarsi rendimenti negativi.
7.
Profilo dell’investitore tipico
Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento
che si estenda almeno da medio a lungo termine.
5
ALLEGATO 2 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz Bond Return Plus
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Bond Return Plus (il
“Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la
“Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra
i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del
Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio
di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel
Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B1G9Z248) e di Classe B (ISIN IE00B1G9Z354)
del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate l’11 gennaio 2007.
Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti
successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti:
Classe A
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono
essere effettuate in importi incrementali di almeno €250.
Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di
sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per
Comparto pari a €250.
1
Classe B
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti,
a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun
Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi
di almeno €2.500.
L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di
Classe B.
2.
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di fornire rendimenti assoluti positivi nel lungo termine, tramite
l’investimento in un portafoglio diversificato di Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di
Debito e Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni.
3.
Politica di investimento
Ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire
prevalentemente su base globale e in misura variabile in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai
Titoli di Debito e in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni come più oltre descritto. Si ritiene che
tali titoli possano generare rendimenti positivi sotto forma di pagamenti di interessi, dividendi e di
apprezzamento del capitale a lungo termine. In linea con l’obiettivo di investimento, il Comparto
potrà coprire parzialmente eventuali rendimenti negativi.
Il Comparto potrà investire in Titoli di Debito e Strumenti Collegati ai Titoli di Debito emessi o
garantiti da Stati, comuni, agenzie, organismi sovranazionali e società quotati o trattati su
qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e prevalentemente appartenenti alla categoria investment
grade (Baa3 o superiore, assegnato da Moody’s, BBB- o superiore, assegnato da Standard &
Poor’s o rating equivalente ad opinione del Gestore degli Investimenti). Il Comparto non può
investire una quota superiore al 30% del proprio patrimonio netto in Titoli di Debito e Strumenti
Collegati ai Titoli di Debito non appartenenti, ad opinione del Gestore degli Investimenti, alla
categoria investment grade.
Il Comparto può altresì investire, su base globale, fino al 30% del patrimonio netto in Azioni e
Strumenti Collegati alle Azioni quotate o trattate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta.
È facoltà del Comparto effettuare, di volta in volta, investimenti ingenti in depositi in contanti
(rimborsabili su richiesta o che prevedono un diritto di prelievo) con scadenza non superiore a
12 mesi. Tali depositi saranno intrattenuti presso istituti di credito che, ad opinione del Gestore
degli Investimenti, godono di ottima reputazione.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
2
Utilizzo di derivati
I derivati quali future, contratti a termine, opzioni, swap e contract for difference possono essere
utilizzati per qualsiasi scopo di copertura o di investimento, come indicato nell’Appendice III del
Prospetto Informativo, ritenuto opportuno, ad opinione del Gestore degli Investimenti, ai fini del
conseguimento dell’obiettivo di investimento del Comparto e coerente con la politica di
investimento del Comparto. In conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale, la leva
derivante dall’impiego di derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto del Comparto.
Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio
basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà
convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel
derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo
dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio
applicabile alla Società.
4.
Offerta
Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di
Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore
Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo
quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata:
Classe A: 1,40% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe A.
Classe B: 0,40% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe B.
3
Commissione di Performance:
Il Gestore degli Investimenti ha diritto a una commissione di performance in relazione alle Azioni
di Classe A pari al 7,5% dell’aumento giornaliero del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di
Classe A, calcolato come segue:
1. Con l’espressione Water Mark si intende il valore massimo raggiunto dal Valore
Patrimoniale Netto delle Azioni di Classe A prima di ciascun Giorno di Negoziazione. Il
Water Mark iniziale sarà pari al prezzo di offerta iniziale per Azione di Classe A.
2. In ciascun Giorno di Negoziazione, il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A
sarà raffrontato al Water Mark, al fine di determinare l’eventuale applicabilità di una
commissione di performance.
3. Qualora il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in un qualsiasi Giorno di
Negoziazione superi il Water Mark, sarà applicata una Commissione di Performance.
4. L’importo della commissione di performance dovuta sarà calcolato come differenza
aritmetica fra il Water Mark e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nel
Giorno di Negoziazione moltiplicata per 7,5% per il numero di Azioni di Classe A in
emissione in tale Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà
considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno
di Negoziazione successivo. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in vigore
nel Giorno di Negoziazione in relazione al quale è stata calcolata la Commissione di
Performance come più sopra descritto corrisponderà al nuovo Water Mark.
5. Qualora il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in un qualsiasi Giorno di
Negoziazione risulti inferiore al Water Mark, non sarà applicata alcuna Commissione di
Performance per tale Giorno di Negoziazione.
6. Le Commissioni di Performance giornaliere calcolate come descritto al precedente
punto 3) saranno corrisposte al Gestore degli Investimenti mensilmente in via posticipata.
7. A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance
includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa
presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance
su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati.
8. La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a
verifica da parte della Banca Depositaria).
Altre commissioni:
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
4
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
investitori.
6.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
Oltre ai Fattori di Rischio generali di cui sopra, gli investitori sono pregati di notare che effettuare
una sottoscrizione di Azioni del Comparto non è come effettuare un deposito presso una banca
o un altro istituto di deposito. Il valore delle Azioni potrebbe essere influenzato dalla solvibilità
dell’emittente dei titoli in cui il Comparto investe o da oscillazioni negative dei tassi di interesse e
potrebbe pertanto subire variazioni in aumento e/o in diminuzione. Inoltre, il riferimento al
termine “Rendimento” contenuto nella denominazione del Comparto non deve intendersi come
garanzia di rendimento assoluto. Sebbene il Comparto si proponga di incrementare e
preservare il valore del capitale, in particolari circostanze potrebbero determinarsi rendimenti
negativi.
7.
Profilo dell’investitore tipico
Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento che si
estenda almeno da medio a lungo termine.
5
ALLEGATO 3 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz Emerging Markets
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Emerging Markets (il
“Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la
“Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra
i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del
Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio
di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel
Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B05BL937) e di Classe B (ISIN IE00B05BLB54)
del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate il 7 marzo 2005.
Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti
successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti:
Classe A
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono
essere effettuate in importi incrementali di almeno €250.
Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di
sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per
Comparto pari a €250.
1
Classe B
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti,
a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun
Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi
di almeno €2.500.
L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di
Classe B.
2.
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine.
3.
Politica di investimento
Ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire
principalmente in azioni e strumenti collegati alle azioni (inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, obbligazioni convertibili e warrant azionari) e titoli di debito e strumenti collegati ai
titoli di debito [inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni societarie
convertibili e non convertibili, obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile sia di categoria
investment grade (con rating Baa3 o superiore, assegnato da Moody’s, o BBB- o superiore,
assegnato da Standard & Poor’s) sia di categoria inferiore, obbligazioni zero coupon e
obbligazioni a sconto, obbligazioni senza garanzia, certificati di deposito, accettazioni bancarie,
valori cambiari, carte commerciali e buoni del tesoro)] dei paesi dell’America centrale e
meridionale, dell’Africa, dell’Est europeo e dell’Asia (inclusa l’area asiatica del Pacifico). Il
Comparto può altresì investire in ADR e GDR rappresentativi di azioni e strumenti collegati alle
azioni e titoli di debito quotati o trattati sulle Borse Valori Riconosciute dei paesi dell’America
centrale e meridionale, dell’Africa, dell’Est europeo e dell’Asia (inclusa l’area asiatica del
Pacifico). Il Comparto può altresì investire in azioni, strumenti collegati alle azioni, titoli di
debito, ADR e GDR rappresentativi di azioni e strumenti collegati alle azioni e titoli di debito di
società quotate o trattate sulle Borse Valori Riconosciute, a condizione che le società abbiano
un’esposizione economica significativa verso l’America centrale e meridionale, l’Africa, l’Est
europeo e l’Asia (inclusa l’area asiatica del Pacifico). Il Comparto investirà in titoli di debito
appartenenti alla categoria below investment grade.
Gli investimenti in Russia saranno limitati ai titoli azionari quotati sui Livelli 1 e 2 dell’RTS.
Secondo le previsioni del Gestore degli Investimenti, l’investimento complessivo nei titoli russi
non dovrebbe superare il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
2
Utilizzo di derivati
Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere
utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto
Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano
agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua
politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti
non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno
deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del
patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso
dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale).
Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio
basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà
convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel
derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo
dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio
applicabile alla Società.
Benchmark
La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark:
100% Indice MSCI Emerging Markets in USD, convertito in Euro.
4.
Offerta
Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di
Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore
Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo
quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Sub-Gestore degli Investimenti
Con effetto dal 1° agosto 2014, il Gestore degli Investimenti ha nominato Allianz Global
Investors U.S. LLC (il “Sub-Gestore degli Investimenti”) quale sub-gestore degli investimenti del
Comparto, in base ad un accordo datato 1° agosto 2014. Il Sub-Gestore degli Investimenti è
stato nominato per agire discrezionalmente.
6.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
3
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata:
Classe A: 2,3% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe A.
Classe B: 1,4% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe B.
Commissione di Performance:
Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle
Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via
posticipata. La commissione sarà calcolata come segue:
1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di
performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di
Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di
Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del
Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance,
espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”).
3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo
Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale
Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di
Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”).
4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il
Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata
dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto,
espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per
quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al
Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza
aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto
forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo.
4
Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance
fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia
recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di
Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la
Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di
Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la
Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in
considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo
di Performance.
5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della
Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore
Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per
il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel
corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel
Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo
del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione
successivo.
6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance
includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa
presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance
su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre
presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in
situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso
del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di
Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta.
7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a
verifica da parte della Banca Depositaria).
Il Sub-Gestore degli Investimenti:
Il Gestore degli Investimenti pagherà le commissioni (oltre all’IVA, se applicabile) del SubGestore degli Investimenti nominato per il Comparto, detraendole dalle commissioni a lui
spettanti. Il Sub-Gestore degli Investimenti non ha diritto a ricevere alcuna commissione, o
essere rimborsato per eventuali spese correnti, utilizzando gli attivi del Comparto.
Altre commissioni:
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
5
investitori.
7.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
8.
Contratti aggiuntivi rilevanti
Accordo di sub-gestione degli investimenti datato 1° agosto 2014 fra il Gestore degli
Investimenti e il Sub-Gestore degli Investimenti.
9.
Profilo dell’investitore tipico
Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento
che si estenda almeno al lungo termine.
6
ALLEGATO 4 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz Euro Liquidity
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Euro Liquidity (il
“Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la
“Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra
i Comparti, autorizzata dalla Central Bank of Ireland in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi
del Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Prima di investire nel Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori
di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B05BKG35) e di Classe B (ISIN IE00B05BKH42)
del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate il 7 marzo 2005.
Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti
successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti:
Classe A
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono
essere effettuate in importi incrementali di almeno €250.
Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di
sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per
Comparto pari a €250.
1
Classe B
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €25.000. Le sottoscrizioni successive devono
essere effettuate in importi incrementali di almeno €2.500.
L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di
Classe B.
2.
Obiettivo di investimento
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di fornire agli investitori dei rendimenti
superiori rispetto al rendimento medio di fondi di liquidità di natura analoga.
3.
Politica di investimento
Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire principalmente in
strumenti del mercato monetario, obbligazioni e titoli a breve termine o a tasso variabile
(escluse le obbligazioni convertibili) denominati in Euro con un rating Baa3 o superiore,
assegnato da Moody’s, o BBB- o superiore, assegnato da Standard & Poor’s, emessi o garantiti
da Stati, comuni, agenzie, organismi sovranazionali e società, quotati o trattati su una qualsiasi
Borsa Valori Riconosciuta, principalmente in quelle operanti nell’area dell’euro. I titoli non
emessi o garantiti da Stati non dovranno superare il 30% del patrimonio netto del Comparto. La
duration del portafoglio in generale non supererà i sei mesi.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
Utilizzo di derivati
Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere
utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto
Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano
agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua
politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti
non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno
deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del
patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso
dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale).
Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio
basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà
convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel
2
derivato (l’“Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo
dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio
applicabile alla Società.
Benchmark
La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark:
100% Indice ML Euro Government Bill.
4.
Offerta
Le Azioni di Classe A e B del Comparto saranno emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione
al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto
per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto
dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata:
Classe A: 0,6% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe A.
Classe B: 0,2% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe B.
Altre commissioni:
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
3
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
investitori.
6.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
7.
Profilo dell’investitore tipico
Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento
che si estenda almeno da medio a lungo termine.
4
ALLEGATO 5 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz Europe
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Europe (il “Comparto”),
un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS (la “Società”), una società di
investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata
dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio
di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel
Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B1G9YY97) e di Classe B (ISIN IE00B1G9YZ05)
del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate l’11 gennaio 2007.
Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti
successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti:
Classe A
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono
essere effettuate in importi incrementali di almeno €250.
Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di
sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per
Comparto pari a €250.
1
Classe B
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti,
a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun
Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi
di almeno €2.500.
L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di
Classe B.
2.
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine.
3.
Politica di investimento
Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire
prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di
seguito. Si ritiene che tali titoli azionari possano generare una crescita del capitale a lungo
termine, sotto forma di apprezzamento del capitale.
Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società che siano
domiciliate o abbiano attività considerevoli in Europa e quotate o negoziate su qualsiasi Borsa
Valori Riconosciuta e/o da società quotate o negoziate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta in
Europa indipendentemente dal loro domicilio e dall’ubicazione delle loro attività. A tal fine, con il
termine “Europa” si intende qualsiasi paese che rientra di volta in volta nell’Indice MSCI Europe
in USD, convertito in Euro, come descritto in maggiore dettaglio di seguito.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
Utilizzo di derivati
Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere
utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto
Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano
agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua
politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti
non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno
deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del
patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso
dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale).
2
Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio
basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà
convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel
derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo
dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio
applicabile alla Società.
Benchmark
La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark:
100% Indice MSCI Europe in USD, convertito in Euro.
4.
Offerta
Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di
Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore
Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo
quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata:
Classe A: 2,00% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe A.
Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe B.
3
Commissione di Performance:
Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle
Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via
posticipata. La commissione sarà calcolata come segue:
1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di
performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di
Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di
Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del
Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance,
espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”).
3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo
Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale
Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di
Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”).
4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il
Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata
dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto,
espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per
quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al
Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza
aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto
forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo.
Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance
fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia
recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di
Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la
Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di
Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la
Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in
considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo
di Performance.
5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della
Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore
Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per
il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel
corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel
Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo
del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione
successivo.
4
6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance
includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa
presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance
su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre
presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in
situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso
del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di
Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta.
7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a
verifica da parte della Banca Depositaria).
Altre commissioni:
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
investitori.
6.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
7.
Profilo dell’investitore tipico
Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento
che si estenda almeno da medio a lungo termine.
5
ALLEGATO 6 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz High Dividend
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz High Dividend (il
“Comparto”), un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la
“Società”), una società di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra
i Comparti, autorizzata dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del
Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio
di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel
Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe A (ISIN IE00B05BLK46) e di Classe B (ISIN IE00B05BLL52)
del Comparto. Entrambe le Classi di Azioni sono state lanciate il 7 marzo 2005.
Fatta salva la discrezionalità degli Amministratori, l’investimento minimo e gli investimenti
successivi nelle Classi di Azioni sono i seguenti:
Classe A
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione minima iniziale nel Comparto è di €2.500. Le sottoscrizioni successive devono
essere effettuate in importi incrementali di almeno €250.
Le richieste di sottoscrizione nell’ambito di un piano di risparmio sono soggette a un importo di
sottoscrizione minimo di €250 per ogni rata, con un importo minimo di sottoscrizione per
Comparto pari a €250.
1
Classe B
Le richieste di sottoscrizione singola sono soggette a un limite minimo di sottoscrizione. La
sottoscrizione iniziale minima nella Società è di €1.000.000, da ripartire su uno o più Comparti,
a condizione che la sottoscrizione iniziale minima che può essere assegnata a ciascun
Comparto sia di almeno €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere effettuate in importi
di almeno €2.500.
L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile per le Azioni di
Classe B.
2.
Obiettivo di investimento
L’obiettivo di investimento del Comparto è offrire agli investitori reddito e apprezzamento del
capitale mediante l’investimento in un portafoglio diversificato di Azioni e Strumenti Collegati alle
Azioni con un rapporto dividendo/prezzo previsto superiore alla media di mercato.
3.
Politica di investimento
Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire
prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di
seguito. Si ritiene che tali titoli offrano reddito e crescita del capitale nel lungo termine sotto
forma di dividendi e apprezzamento del capitale.
Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società che siano
domiciliate o abbiano attività considerevoli in Europa e quotate o negoziate su qualsiasi Borsa
Valori Riconosciuta, e/o da società quotate o negoziate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta in
Europa indipendentemente dal loro domicilio e dall’ubicazione delle loro attività. Saranno
preferite le Azioni e gli Strumenti Collegati alle Azioni caratterizzati da un rapporto
dividendo/prezzo previsto superiore alla media di mercato, tale che il livello dei dividendi
corrisposti rispetto al prezzo dell’azione sia più elevato di quanto normalmente previsto nei
mercati di emissione dei titoli in questione.
Il Comparto può inoltre investire a livello globale, di volta in volta, in Azioni e Strumenti Collegati
alle Azioni quotati o negoziati su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta che abbiano un rapporto
dividendo/prezzo superiore alla media di mercato, a condizione che il Comparto non investa più
del 10% del patrimonio netto nei mercati emergenti.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
2
Utilizzo di derivati
Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere
utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto
Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano
agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua
politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti
non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno
deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del
patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso
dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale).
Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio
basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà
convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel
derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo
dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio
applicabile alla Società.
Benchmark
La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark:
100% Indice MSCI Europe Total Return in USD, convertito in Euro.
4.
Offerta
Le Azioni di Classe A e Classe B del Comparto saranno emesse in qualsiasi Giorno di
Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A e Classe B. Al Valore
Patrimoniale Netto per Azione potrà essere aggiunta una commissione di vendita, secondo
quanto dettagliatamente riportato nel seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata;
3
Classe A: 2,00% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe A.
Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe B.
Commissione di Performance:
Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a una commissione di performance relativamente alle
Azioni di Classe A, che maturerà quotidianamente e sarà pagata semestralmente in via
posticipata. La commissione sarà calcolata come segue:
1) Ogni Commissione di Performance sarà determinata sulla base di un periodo di
performance (ciascun periodo, un “Periodo di Performance”). Ciascun Periodo di
Performance avrà la durata di sei mesi e inizierà il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
2) Il rendimento del benchmark per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il livello del Benchmark del Comparto nell’ultimo Giorno di
Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il livello del Benchmark del
Comparto nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di Performance,
espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Benchmark”).
3) Il rendimento del Comparto per ciascun Periodo di Performance è definito come la
differenza aritmetica tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A nell’ultimo
Giorno di Negoziazione del Periodo di Performance precedente e il Valore Patrimoniale
Netto per Azione di Classe A nell’ultimo Giorno di Negoziazione dell’attuale Periodo di
Performance, espresso sotto forma di percentuale (il “Rendimento del Comparto”).
4) La sovraperformance percentuale netta relativamente ai Periodi di Performance in cui il
Rendimento del Comparto è superiore al Rendimento del Benchmark è rappresentata
dalla differenza aritmetica tra il Rendimento del Benchmark e il Rendimento del Comparto,
espressa sotto forma di percentuale (la “Sovraperformance Percentuale Netta”). Per
quanto riguarda i Periodi di Performance in cui il Rendimento del Comparto è inferiore al
Rendimento del Benchmark, tale sottoperformance, rappresentata dalla differenza
aritmetica tra il Rendimento del Comparto e il Rendimento del Benchmark espressa sotto
forma di percentuale (la “Sottoperformance Percentuale Netta”), verrà portata a nuovo.
Nessuna Commissione di Performance sarà dovuta in qualsiasi Periodo di Performance
fino a che il Rendimento del Comparto rispetto al Rendimento del Benchmark non abbia
recuperato l’eventuale Sottoperformance Percentuale Netta accumulata nei Periodi di
Performance precedenti. Nel corso del Periodo di Performance in cui viene recuperata la
Sottoperformance Percentuale Netta eventualmente accumulata, solo la parte di
Sovraperformance Percentuale Netta relativa a tale periodo che superi la
Sottoperformance Percentuale Netta accumulata e portata a nuovo viene presa in
considerazione ai fini del calcolo della Commissione di Performance dovuta per il Periodo
di Performance.
4
5) L’importo della Commissione di Performance dovuto sarà determinato come il 20% della
Sovraperformance Percentuale Netta del Giorno di Negoziazione, moltiplicato per il Valore
Patrimoniale Netto per Azione di Classe A in quel Giorno di Negoziazione, moltiplicato per
il valore inferiore tra il numero medio ponderato di Azioni di Classe A in circolazione nel
corso del Periodo di Performance e il numero di Azioni di Classe A in circolazione in quel
Giorno di Negoziazione. Tale Commissione di Performance sarà considerata nel calcolo
del Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A per il Giorno di Negoziazione
successivo.
6) A scanso di qualsiasi dubbio, il calcolo dell’eventuale Commissione di Performance
includerà ogni provento e tutti gli utili e le perdite netti realizzati e non realizzati. Si fa
presente agli investitori che potrebbero quindi essere pagate Commissioni di Performance
su utili non realizzati, che potrebbero in seguito non essere mai realizzati. Si fa inoltre
presente agli investitori che possono essere pagate Commissioni di Performance in
situazioni in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe A diminuisce nel corso
del Periodo di Performance, a condizione che nel corso del medesimo Periodo di
Performance sia stata rilevata una Sovraperformance Percentuale Netta.
7) La Commissione di Performance sarà calcolata dall’Agente Amministrativo (e soggetta a
verifica da parte della Banca Depositaria).
Altre commissioni:
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
investitori.
6.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
7.
Profilo dell’investitore tipico
Le Classi di Azioni del Comparto dovrebbero essere detenute su un orizzonte di investimento
che si estenda almeno da medio a lungo termine.
5
ALLEGATO 7 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz Pacific
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz Pacific (il “Comparto”),
un comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC (la “Società”), una società
di investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata
dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio
di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel
Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe B (ISIN IE00B1G9Z800) del Comparto. La Classe di Azioni è
stata lanciata il 15 dicembre 2006.
A discrezione degli Amministratori, la sottoscrizione minima iniziale per le Azioni di Classe B è
pari a €1.000.000o, che può essere suddivisa tra uno o più Comparti, con una sottoscrizione
minima iniziale in ciascun Comparto pari a €2.500. Le sottoscrizioni successive devono essere
fatte con incrementi pari ad almeno €2.500.
L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile.
2.
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine.
1
3.
Politica di investimento
Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire
prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di
seguito. Si ritiene che tali titoli azionari possano generare una crescita del capitale a lungo
termine, sotto forma di apprezzamento del capitale.
Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società residenti
o che svolgono una parte significativa delle proprie attività nell’area del Pacifico e quotate o
trattate su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e/o da società quotate o trattate su qualsiasi
Borsa Valori Riconosciuta nell’area del Pacifico, indipendentemente dalla loro residenza o dalla
loro attività. A tal fine, con l’espressione “regione del Pacifico” si intende qualsiasi paese che
rientra di volta in volta nell’Indice MSCI Pacific in USD, convertito in Euro, come descritto in
maggiore dettaglio di seguito.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
Utilizzo di derivati
Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere
utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto
Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano
agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua
politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti
non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno
deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del
patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso
dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale).
Al fine di misurare l’esposizione globale, il Gestore degli Investimenti si attiene all’approccio
basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento derivato detenuto dal Comparto sarà
convertito nel valore di mercato di una posizione equivalente dell’attivo sottostante di quel
derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori informazioni in merito al metodo di calcolo
dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella procedura di gestione del rischio
applicabile alla Società.
Benchmark
La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark:
100% Indice MSCI Pacific in USD, convertito in Euro.
2
4.
Offerta
Le Azioni di Classe B del Comparto saranno emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione al
Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà
essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel
seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata;
Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe B.
Altre commissioni:
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
investitori.
6.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
7.
Profilo dell’investitore tipico
La Classe di Azioni del Comparto dovrebbe essere detenuta su un orizzonte di investimento che
si estenda almeno al lungo termine.
3
ALLEGATO 8 DATATO 1° agosto 2014
al Prospetto Informativo emesso per ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
Allianz USA
Il presente Allegato contiene informazioni specifiche relativamente ad Allianz USA (il “Comparto”), un
comparto di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS (la “Società”), una società di
investimento multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i Comparti, autorizzata
dalla Banca Centrale in data 30 novembre 2004 come OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM.
Il presente Allegato costituisce parte integrante e deve essere letto nel contesto e unitamente
al Prospetto Informativo della Società datato 1° agosto 2014 (il “Prospetto Informativo”), che
precede immediatamente il presente Allegato ed è accluso al presente documento.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono elencati nel Prospetto Informativo al paragrafo
“Gestione e Amministrazione”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente
Supplemento e Prospetto Informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nel presente Allegato e nel
Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influenzarne il
significato. Gli Amministratori si assumono le relative responsabilità.
Un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio
di investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di investire nel
Comparto, gli investitori sono tenuti a leggere e considerare il paragrafo “Fattori di rischio”.
1.
Classi
Sono disponibili Azioni di Classe B (ISIN IE00B1G9Z917) del Comparto. La Classe di Azioni è
stata lanciata il 15 dicembre 2006.
A discrezione degli Amministratori, la sottoscrizione minima iniziale per le Azioni di Classe B è
pari a 1.000.000 di Euro, che può essere suddivisa tra uno o più Comparti, con una
sottoscrizione minima iniziale in ciascun Comparto pari a €2.500. Le sottoscrizioni successive
devono essere fatte con incrementi pari ad almeno €2.500.
L’opzione di sottoscrizione mediante piano di risparmio non è disponibile.
2.
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine.
3.
Politica di investimento
Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire
prevalentemente in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni, come descritto ulteriormente di
1
seguito. Si ritiene che tali titoli azionari possano generare una crescita del capitale a lungo
termine, sotto forma di apprezzamento del capitale.
Il Comparto può investire in Azioni e Strumenti Collegati alle Azioni emessi da società residenti
o che svolgono una parte significativa delle proprie attività negli Stati Uniti d’America o in
Canada e quotate o trattate su una qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta e/o da società quotate o
trattate su qualsiasi Borsa Valori Riconosciuta negli Stati Uniti d’America o in Canada,
indipendentemente dalla loro residenza o dalla loro attività.
Il Comparto può altresì investire, di volta in volta, un massimo del 10% del patrimonio netto in
OICVM e non OICVM (conformi ai requisiti stabiliti dalla Linea Guida n. 2/03 della Banca
Centrale). Tali OICVM e non OICVM saranno domiciliati prevalentemente nella UE (inclusi, in
via non limitativa, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno
Unito) e avranno una politica di investimento in linea con quella del Comparto.
Utilizzo di derivati
Gli strumenti derivati, quali i contratti future, i contratti a termine e le opzioni, possono essere
utilizzati a fini di copertura o investimento, così come previsto nell’Appendice III del Prospetto
Informativo, nei casi in cui, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti, gli stessi possano
agevolare la realizzazione dell’obiettivo di investimento del Comparto e siano coerenti con la sua
politica di investimento. Tuttavia, fatti salvi gli scopi di copertura, il Gestore degli Investimenti
non aprirà alcuna posizione che comporti esposizioni corte o negative. Gli Amministratori hanno
deciso che la leva finanziaria risultante dall’utilizzo di derivati non potrà superare il 30% del
patrimonio netto del Comparto e informeranno gli Azionisti con un mese di preavviso
dell’intenzione di incrementare tale limite (entro i limiti consentiti dalla Banca Centrale).
Al fine di misurare l’esposizione della posizione e l’esposizione globale, il Gestore degli
Investimenti si attiene all’approccio basato sugli impegni, secondo il quale ciascuno strumento
derivato detenuto dal Comparto sarà convertito nel valore di mercato di una posizione
equivalente dell’attivo sottostante di quel derivato (l’”Approccio basato sugli Impegni”). Ulteriori
informazioni in merito al metodo di calcolo dell’Approccio basato sugli Impegni sono fornite nella
procedura di gestione del rischio applicabile alla Società.
Benchmark
La performance del Comparto viene calcolata rispetto al seguente Benchmark:
100% Indice MSCI North America in USD, convertito in Euro.
4.
Offerta
Le Azioni di Classe B del Comparto saranno emesse in un qualsiasi Giorno di Negoziazione al
Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classe B. Al Valore Patrimoniale Netto per Azione potrà
2
essere aggiunta una commissione di vendita, secondo quanto dettagliatamente riportato nel
seguente paragrafo “Commissioni del Distributore”.
5.
Commissioni e spese
Le commissioni e le spese operative della Società sono illustrate dettagliatamente nella sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto Informativo. Le commissioni dovute dalla Società al
Gestore degli Investimenti e al/i Distributore/i sono le seguenti:
Commissioni di Gestione e di Distribuzione:
Commissione annuale:
Il Gestore degli Investimenti e il Distributore Globale hanno la facoltà di addebitare la seguente
commissione combinata annua di gestione degli investimenti e di distribuzione, che sarà
calcolata e maturerà giornalmente, in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero delle Azioni
(al lordo di commissioni, spese, assunzioni di prestito e interessi), e corrisposta mensilmente in
via posticipata:
Classe B: 0,60% (più IVA, se applicabile) del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile
alle Azioni di Classe B.
Commissioni del Distributore:
Il Distributore Globale o il Distributore interessato può applicare una commissione di vendita non
superiore al 4% dei proventi delle sottoscrizioni, che sarà trattenuta dal Distributore Globale /
Distributore stesso a proprio esclusivo uso e beneficio, o come altrimenti stabilito dal medesimo.
Il Distributore Globale / Distributore, a propria assoluta discrezione, può rinunciare
all’ammontare di tale commissione di vendita o differenziarne l’importo a seconda degli
investitori.
6.
Fattori di rischio
Si richiama l’attenzione degli investitori sul paragrafo “Fattori di rischio” della sezione del
Prospetto Informativo intitolata “La Società”.
7.
Profilo dell’investitore tipico
La Classe di Azioni del Comparto dovrebbe essere detenuta su un orizzonte di investimento che
si estenda almeno al lungo termine.
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