UniCredit Group - Normativa aziendale per maternità (aggiornata al

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UniCredit Group - Normativa aziendale per maternità (aggiornata al
UniCredit Group - Normativa aziendale per
maternità (aggiornata al 9 dicembre 2011)
Sei in attesa di un bimbo?
Gravidanza, nascita e cura del figlio, adozione e affido. I congedi, i permessi e gli ulteriori benefici previsti dal
Gruppo per vivere serenamente la maternità e la paternità.
=> I certificati e la documentazione vanno sempre spediti a: Shared Service Center, Presenze e Assenze - Viale
U. Tupini, 180 - 00144 Roma.
Congedo di maternità
Flessibilità del congedo di maternità
Interdizione dal lavoro
Adozione e affido: il congedo di maternità
Congedo parentale
Permessi
Adozione e affido: permessi e congedo parentale
Estensione della copertura sanitaria integrativa
Anticipazione sul Tfr
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Congedo di maternità Top ↑
Se sei in stato di gravidanza, non puoi lavorare durante questi periodi:
- nei due mesi precedenti la data presunta del parto.
I due mesi vengono considerati seguendo strettamente il calendario. Ad esempio, se la data presunta del parto
è fissata per il 15 agosto, hai diritto ad assentarti dal lavoro dal giorno 15 giugno compreso.
Hai anche la possibilità di astenerti dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attesti
che "tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro" (vedi capitolo "Flessiblità
del congedo di maternità").
=> Qualora tu svolga un lavoro gravoso che può mettere a rischio la tua salute o quella del tuo bambino,
l’astensione obbligatoria ante-partum può estendersi (vedi capitolo più sotto: “Astensione obbligatoria
anticipata”).
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
- nei tre mesi successivi alla data del parto.
=> Il periodo totale di astensione obbligatoria non può essere inferiore a 5 mesi considerando anche il giorno
del parto.
=> Nei casi in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima dell’evento vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
Eccezioni
Nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in struttura ospedaliera. la lavoratrice madre ha la
possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto dalla data di ingresso del neonato nella
casa familiare (data delle dimissioni del neonato), offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.
All'uopo la lavoratrice deve presentare:
1) la certificazione medica (rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale il
neonato
è ricoverato) attestante il rapporto causa-effetto tra la nascita prematura del neonato e l' immediato
ricovero dello stesso;
2) le certificazioni mediche (del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro) attestanti la compatibilità delle
proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro (Corte Costituzionale n. 116/2011, illegittimità art. 16, lett.
c, D. Lgs. n. 151/2001).
La certificazione del medico competente è richiesta solo per le lavoratrici sottoposte a "sorveglianza
sanitaria obbligatoria", ai sensi dell' art. 41 del D. Lgs. 81/2008.
Il suddetto differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto "a termine" (cioè parto
verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva), nonchè nelle ipotesi di
parto prematuro se il ricovero del neonato non è conseguenza della prematurità della nascita, ma è dovuto ad
altri motivi.
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno, nonchè di decesso del
bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la madre può riprendere l'attività lavorativa a
condizione che:
1) dia un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro;
2) consegni un doppio certificato, uno del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e uno del
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (quest' ultimo solo ove la
lavoratrice è sottoposta a "sorveglianza sanitaria obbligatoria"), i quali attestino l'assenza di pregiudizio alla
salute della donna (Normativa modificata dal Decreto Legislativo n. 119/2011, recante attuazione dell'art. 23
della legge 4 novembre 2010 n. 183, che delega il Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi).
Indennità di maternità, i passi amministrativi da compiere
I 5 mesi di congedo di maternità (astensione obbligatoria) sono:
- indennizzati dall’Inps in misura pari all'80% della retribuzione, con integrazione da parte dell'Azienda per il
residuo 20%;
- coperti da contribuzione figurativa.
Per ottenere l’indennità di maternità, occorre:
A ) presentare all'Inps attraverso uno dei canali all'uopo istituiti (WEB, Patronati o Contact Center Multicanale
con numero verde 803164) la richiesta d'indennità di maternità (Domanda di astensione obbligatoria). Per i
dettagli ti consigliamo di consultare il sito dell' INPS;
B ) consegnare allo Shared Service Center nella sua interezza il modulo di richiesta dell'indennità di maternità,
con fotocopia della ricevuta rilasciata dall'Inps. L’indirizzo è: Shared Service Center, Presenze e Assenze - Viale
U. Tupini, 180 - 00144 Roma.
C ) lasciare il servizio 2 mesi prima della data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.
Per il rilascio del certificato sono abilitati gli uffici e i medici specialisti delle Asl.
D ) entro 30 giorni dal parto, spedire allo Shared Service Center e alla sede Inps di riferimento:
- il certificato di assistenza al parto, con la cancellazione dei dati riservati e non necessari.
Quelli indispensabili sono la data di nascita del figlio e le generalità della madre. In esso deve risultare la data
dell'evento e deve essere redatto personalmente dal sanitario o ostetrico che ha assistito la lavoratrice durante
il parto. Ricorda che la semplice attestazione del ricovero rilasciata dalla clinica o dall'ospedale dove hai
partorito non può essere considerata come certificato di assistenza al parto.
- il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile.
E ) in caso di aborto spontaneo o terapeutico, se avvenuto dopo il 180° giorno di gestazione, segui le indicazioni
dei punti A), B), C), D). Se l’interruzione di gravidanza è avvenuta prima del 180° giorno, l'eventuale periodo di
assenza verrà considerato come malattia.
Anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico, per fruire degli eventuali diritti, ti verrà richiesto dallo Shared
Service Center, entro 15 giorni, il certificato medico indicante il mese di gravidanza al momento dell'aborto o
quella che sarebbe stata la data presunta del parto.
F ) Nel caso di:
- impossibilità della madre (anche non lavoratrice) ad accudire il figlio, perché affetta da grave malattia o
deceduta dopo il parto;
- abbandono della famiglia da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre,
il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi di vita del figlio.
Se questa è la tua situazione, presenta all'Inps (tramite uno dei canali sopra citati):
• la domanda d'indennità di maternità che puoi scaricare,come tutta la documentazione, dal sito INPS
• la certificazione necessaria per la tua particolare situazione. Nella domanda di astensione obbligatoria trovi,
descritti con chiarezza e caso per caso, i documenti che occorre presentare.
=> Consegna nella sua interezza copia della domanda, della ricevuta rilasciata dall'Inps e della documentazione
allo Shared Service Center (Shared Service Center, Presenze e Assenze – Viale U. Tupini, 180 – 00144 Roma).
=> Nell' ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, anche il
lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni sopra previste, può differire l' inizio del congedo di paternità
alla data di ingresso del neonato nella casa familiare (presentando l' ulteriore certificazione che attesti il
rapporto di causa-effetto tra la nascita prematura e il ricovero del neonato, nonchè la data di dimissione dello
stesso).
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Flessibilità del congedo di maternità Top ↑
Il congedo obbligatorio non può essere inferiore a 5 mesi e 1 giorno.
Le future mamme possono rinviare l’inizio del periodo di astensione obbligatoria fino a 1 mese prima della data
presunta della nascita del bimbo.
Per il periodo non fruito anteriormente, prolungheranno l’astensione obbligatoria fino ai 4 mesi successivi alla
nascita del figlio.
Questa scelta non deve comportare nessun rischio per la loro salute e per quella del nascituro.
Il mese di rinvio può essere utilizzato per frazioni, a partire da un minimo di 1 giorno.
Il periodo di rinvio può anche essere successivamente ridotto prima della scadenza stabilita, sia su decisione
della madre sia per l’insorgere di malattie.
Ovviamente il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto si ridurrà in proporzione, rispetto alla previsione
iniziale.
L’esistenza di un provvedimento di interdizione anticipata (leggi capitolo: “Interdizione dal lavoro”) esclude la
possibilità di posticipare l’inizio del periodo di astensione obbligatoria, salvo che i motivi dell’interdizione siano
venuti meno.
I certificati per posticipare il periodo di astensione dal lavoro
L’inesistenza di pericoli per la tua salute e per quella di tuo figlio deve essere certificata:
- dal tuo ginecologo Asl o convenzionato;
- dal medico competente per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro (il medico aziendale responsabile della
sorveglianza sanitaria) al quale devi presentarti con la certificazione del ginecologo Asl o convenzionato.
Quando scegli la flessibilità:
• avvisa via mail lo Shared Service Center.
• Lo Shared Service Center verifica se sei sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria.
• In caso affermativo dovrai inviare allo Shared Service Center il certificato di gravidanza e il certificato che
attesti la possibilità di lavorare fino all’ottavo mese compatibilmente alle mansioni svolte (certificati rilasciati da
un ginecologo di una struttura appartenente o riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale);
• Lo Shared Service Center girerà la documentazione ricevuta all’ufficio che si occupa della sicurezza sul lavoro.
Ti fisserà una visita col medico aziendale.
• Se invece non risulti sottoposta a obbligo di sorveglianza sanitaria, lo Shared Service Center ti invierà tramite
posta una dichiarazione che attesta che non sei soggetta a “sorveglianza sanitaria sul lavoro”.
Questa certificazione dovrai consegnarla all’Inps o al tuo ente previdenziale di riferimento.
Ricordati che, se non devi fare riferimento al medico dell’azienda, il tuo ginecologo Asl dovrà esprimere anche
un giudizio circa la compatibilità delle mansioni lavorative da te svolte e la tua richiesta.
Può succedere che abbia bisogno di dichiarazioni o documenti aziendali.
In questo caso, per ottenerli, fai sempre riferimento allo Shared Service Center.
=> Devi acquisire le certificazioni mediche entro e non oltre il settimo mese di gravidanza; inviale poi, il prima
possibile, allo Shared Service Center.
Insieme alle certificazioni mediche dovrai presentare allo Shared Service Center e alla locale sede del tuo ente
previdenziale domanda scritta indicante l’inizio dell’assenza.
=> Anche la domanda di flessibilità deve essere formalizzata entro la fine del settimo mese di gravidanza.
Devi sapere che l’Inps ha chiarito che:
per il diritto all’indennità di maternità, possono essere accolte le sole domande alle quali siano allegate le
certificazioni sanitarie che rechino una data non successiva alla fine del 7° mese e indichino la compatibilità
dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell’8° mese;
le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese
devono essere integralmente respinte. Non appare compatibile con il principio di assoluta tutela della salute
della madre e del nascituro la fruizione parziale della flessibilità (ossia per l’eventuale residuo di giorni
decorrenti dal rilascio delle attestazioni acquisite nell’8° mese).
L’indirizzo presso il quale spedire tutta la documentazione in originale è sempre lo stesso: Shared Service
Center, Presenze e Assenze - Viale U. Tupini, 180 - 00144 Roma.
Riceverai poi una lettera di conferma dall’SSC.
Qualsiasi evento morboso che si verifichi nel corso dell' 8° mese di gravidanza determina l'immediata
decorrenza del congedo di maternità
Aborto
L'aborto spontaneo o terapeutico (escluso quello procurato) che si verifichi dopo il 180° giorno della gestazione
viene considerato a tutti gli effetti come "parto", anche se l'evento si verifica prima dell'inizio del periodo di
assenza obbligatoria dal lavoro.
In questo caso puoi fruire dei diritti, dei mesi di assenza obbligatoria post partum e dell' indennità di maternità
previsti dalla normativa che regola la gravidanza e puerperio sopra descritti.
Invece l'aborto spontaneo o terapeutico che si verifica prima del 180° giorno viene assimilato alla malattia e
segue le norme che regolano questo tipo di assenze.
Malattie e ferie
Le malattie che dovessero verificarsi durante i periodi di assenza obbligatoria non interrompo¬no né
modificano questo tipo di assenze. In questo periodo prevale lo stato di gravidanza o puerperio (periodo di
tempo immediatamente successivo al parto). Quindi:
Le norme contrattuali o di legge in favore della lavoratrice madre che regolamentano le assenze obbligatorie
prevalgono su quelle di malattia.
Se sei già assente per gravidanza e puerperio, eventuali richieste o segnalazioni di malattia non potranno
essere considerate.
Anche le ferie ed eventuali altri periodi di assenza spettanti a vario titolo non potranno essere goduti
contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria relativi al congedo di maternità.
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Interdizione dal lavoro Top ↑
Qualora - “per gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che possono essere
aggravate dal tuo stato di gravidanza” - non puoi prestare attività lavorativa, è possibile ottenere l'interdizione
dal lavoro.
E’ come un’astensione obbligatoria “anticipata”.
Per ottenerla devi presentare al Servizio ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente in base alla tua residenza abituale:
- la domanda di interdizione anticipata (il modello prestampato lo puoi chiedere direttamente alla Direzione
Provinciale del Lavoro);
- il certificato medico di gravidanza rilasciato da specialista dell’Asl o da ospedale riconosciuto dall’Asl;
- il certificato medico attestante le gravi complicanze della gravidanza oppure le preesistenti forme morbose
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (anch’esso rilasciato da specialista dell’Asl o
da ospedale riconosciuto dall’Asl);
- qualunque altra documentazione che ritieni utile.
All’atto della ricezione della documentazione, il Servizio Ispezione del Lavoro ti rilascia una ricevuta in duplice
copia, una delle quali dovrai consegnare allo Shared Service Center.
Il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamenti medico-sanitari che sono
effettuati a cura del Servizio Sanitario Nazionale, emette il provvedimento entro 7 giorni dal giorno successivo a
quello di ricezione della documentazione completa.
In ogni caso, qualora entro il termine di 7 giorni non sia stato emesso il provvedimento del Servizio Ispettivo, la
domanda si intende accolta.
Il Servizio Ispezione del Lavoro, comunque, anche oltre il settimo giorno, emette il provvedimento per
determinare la durata dell’astensione dal lavoro.
Nel frattempo, se la decisione non è ancora giunta, devi riprendere il lavoro alla scadenza indicata nel
certificato medico che hai presentato.
La disposizione emanata in ritardo decorre, in ogni caso, dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro.
L’istanza di interdizione può essere presentata anche da tuo marito o da un qualsiasi familiare, che dovrà
essere munito di documento di identità, di delega e della fotocopia del documento di identità non scaduto
proprio e tuo.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, l'interdizione anticipata, quale che ne sia il motivo, viene
considerata alla stessa stregua dell'assenza obbligatoria dal lavoro.
Per quello economico, il periodo di interdizione è sì indennizzato dall’Inps in misura pari all’80% ma l’Azienda
non riconosce il restante 20%.
Accade che le future mamme non richiedano l'interdizione anticipata ritenendo di poter scegliere fra
l'interdizione anticipata e lo stato di malattia generico.
Privilegiano quest'ultimo tipo di assenza perché dà luogo all’intera retribuzione da parte dell’azienda.
In caso di effettive complicanze della gestazione, devi naturalmente avvalerti dell’assenza per malattia.
Ricorda però che l'utilizzo improprio dell'assenza come "malattia" incide, riducendolo a volte fortemente, sul
tuo periodo di massimo comporto ai fini della conservazione del posto di lavoro.
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Adozione e affido: il congedo di maternità Top ↑
Nei confronti di coloro che adottino o ottengano in affidamento preadottivo o temporaneo un
bimbo o ragazzo non ancora maggiorenne, la legge prevede il riconoscimento di diritti
sostanzialmente analoghi a quelli dei genitori naturali.
Adozione nazionale
Alla mamma che abbia ottenuto in affidamento preadottivo un minore spetta un periodo di
congedo di 5 mesi a prescindere dall'età del figlio all’atto dell’adozione.
Il congedo può essere utilizzato entro i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia (il diritto
permane anche se durante il congedo il figlio diventa maggiorenne). I genitori possono scegliere
alternativamente la fruizione del congedo.
Adozione internazionale
Anche la madre che adotta un minore straniero ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo
di 5 mesi a prescindere dall’età del minore (i genitori possono scegliere alternativamente la
fruizione del congedo).
Il congedo può essere utilizzato anche durante il periodo di permanenza all’estero, purché sia
certificato dall’ente che ha curato l’adozione.
Se la mamma non richiede il congedo di maternità, per il periodo di permanenza all’estero può
fruire di congedi non retribuiti.
Per questa assenza non spettano indennizzi Inps né contributi figurativi.
Il periodo di congedo o la parte non utilizzata potranno essere fruiti entro i cinque mesi
successivi all’ingresso del figlio in Italia.
Affidamento
Chi ottiene in affidamento non preadottivo un minore ha diritto a un periodo complessivo di
congedo pari a tre mesi da utilizzare entro i cinque mesi dalla data dell’affidamento.
Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento.
Per tutti i casi sopra evidenziati l’indennizzo da parte dell’Inps e i contributi figurativi sono
riconosciuti nella stessa misura prevista per i genitori naturali.
L’iter procedurale
Per richiedere il congedo di maternità, i genitori adottivi e gli affidatari dovranno presentare allo
Shared Service Center i seguenti documenti:
Per tutti:
Domanda di astensione obbligatoria, compilando la parte dedicata alle famiglie adottanti o
affidatarie.
Inoltre:
• in caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali: copia del provvedimento di adozione o di
affidamento e la copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulta la data di
effettivo ingresso del minore in famiglia. A volte si tratta di un unico documento.
• in caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali: copia dell’autorizzazione rilasciata
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali da cui risulta la data di effettivo ingresso del
minore in Italia.
• In caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione della sentenza
nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori (vale anche un’autocertificazione in
attesa del documento).
• Nel caso di periodi di permanenza all’estero: certificazione dell’Ente autorizzato a curare la
procedura di adozione internazionale che attesta la durata di tali periodi.
• Nel caso di affidamenti non preadottivi: copia del provvedimento dell’Autorità competente da
cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.
=> I provvedimenti di adozione/affidamento vanno presentati solo per la parte contenente gli
elementi necessari alla trattazione della pratica. Tutti i dati personali del bambino non vanno
comunicati e devono essere coperti da omissis.
L’indirizzo presso il quale spedire tutta la documentazione in originale è: Shared Service Center,
Presenze e Assenze – Viale U. Tupini, 180 – 00144 Roma.
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Congedo parentale Top ↑
Oltre ai 5 mesi di astensione obbligatoria, devi sapere che:
=> entro i primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore può assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo
di 6 mesi. Utilizzabili anche in più periodi frazionati, per un periodo complessivo massimo fra entrambi i
genitori di 10 mesi.
La frazionabilità va intesa nel senso che fra un periodo di assenza e il successivo deve esserci una ripresa
effettiva del lavoro.
Se il padre lavoratore fruisce dell’assenza per un periodo superiore a 3 mesi, il periodo massimo da lui
utilizzabile aumenta a 7 mesi e il limite complessivo per entrambi i coniugi a 11 mesi.
Alcuni esempi:
6 mesi la madre e 5 mesi il padre;
5 mesi la madre e 6 mesi il padre;
4 mesi la madre e 7 mesi il padre.
La fruizione può essere anche contemporanea da parte di entrambi i genitori.
Ricorda che questo tipo di assenza spetta al genitore che la richiede, anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
In caso di unico genitore
Nelle situazioni di:
• morte dell’altro genitore,
• abbandono o mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore,
• provvedimento formale di affidamento del figlio a un solo genitore;
il periodo complessivo spettante è di 10 mesi (nel calcolare il quale vanno contati anche tutti i periodi in
precedenza utilizzati da entrambi i genitori).
Parto gemellare
In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di
mesi di congedo parentale sopra descritti.
Iter procedurale
Per chiedere il congedo parentale devi darne comunicazione - con preavviso di almeno 15 giorni, salvo
“oggettiva impossibilità” - al tuo responsabile.
La domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all' INPS esclusivamente attraverso uno dei canali
all'uopo istituiti: WEB, Patronati, Contact Center Multicanale (numero verde 803164).
Allo Shared Service Center devi invece spedire, qualche giorno prima di andare in congedo, la ricevuta di
presentazione della domanda e, nella sua interezza, il rispettivo Modello compilato presente sul sito dell'INPS
tra i servizi On Line - "Invio Domande di prestazioni a sostegno del reddito" - "Diminuzione della capacità
lavorativa" - "Maternità".
Su di esso devi indicare i limiti temporali dei vari periodi di congedo che hai deciso di fare e indicare quelli già
utilizzati.
Per i dettagli ti consigliamo di consultare il sito dell'INPS.
L’indirizzo presso il quale spedire tutta la documentazione in originale è sempre: Shared Service Center,
Presenze e Assenze - Viale U. Tupini, 180 - 00144 Roma.
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Permessi Top ↑
=> Attiva la richiesta dei permessi con l'applicativo on-line. Vai a <<MY HR > I miei servizi > Permessi
e assenze>>.
Permessi giornalieri per accudire il figlio entro il 1° anno di vita
Fino al primo anno di vita di tuo figlio, hai diritto ad assentarti ogni giorno dal lavoro per due periodi di 1 ora
ciascuno. I due periodi, una volta concordati con l’Azienda, sono utilizzabili anche cumulativamente durante la
giornata.
I permessi orari sono 2 quando il tuo orario contrattuale giornaliero è di 6 o più ore. Quando è inferiore alle 6
ore (ad esempio nel caso di rapporto di lavoro a part-time orizzontale) hai diritto a un permesso di 1 ora al
giorno.L'Inps ha stabilito che l'orario a cui fare riferimento è quello contrattuale e non quello effettivamente
svolto, considerando quindi utili anche i permessi di qualsiasi tipo, retribuiti o meno.
=> Se fruisci di asilo nido istituito dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i
permessi sono dimezzati: complessivamente 1 ora se la tua prestazione lavorativa è pari o superiore a 6 ore, ½
ora se inferiore).
I permessi non possono essere sostituiti da alcun trattamento economico nel caso in cui tu voglia rinunciarvi.
I permessi per accudire il figlio nel primo anno di vita sono cumulabili, in caso di assenza dal lavoro per l'intera
giornata, solo con i permessi Banca Ore. Quindi, se desideri una giornata intera di riposo, puoi avvalerti delle 2
ore di permesso per accudire tuo figlio (o 1 se lavori meno di 6 ore al giorno) e sommarle con quelle di Banca
Ore.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati. Ad esempio, se hai tre gemelli e lavori 6 o più ore
al giorno, puoi beneficiare di 4 (non 6) ore di permesso per la cura dei tuoi bambini.
I permessi giornalieri non sono utilizzabili dal genitore che, nello stesso periodo, fruisce di altre assenze
facoltative: congedo parentale, malattia del bambino.
Di queste assenze facoltative può invece beneficiare l’altro genitore che ne abbia diritto, anche mentre il
coniuge si avvale, per lo stesso figlio, dei permessi giornalieri.
I genitori non possono utilizzare i permessi giornalieri in contemporanea, fatta eccezione per il caso di parto
plurimo. Le ore aggiuntive riconosciute sono infatti utilizzabili dal papà lavoratore.
Ricorda che i riposi giornalieri possono essere riconosciuti anche al padre (dietro presentazione di Mod. COD.
SR90 scaricabile dal sito INPS , cui allegare la documentazione indicata nel modulo stesso) in tutti i seguenti
casi:
la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale;
la madre non sia lavoratrice dipendente (sia autonoma o libera professionista);
la madre sia casalinga
i figli siano affidati al padre;
la madre sia morta, gravemente malata o abbia abbandonato la famiglia.
In caso sia il padre ad avvalersi dei permessi, questi sono riconosciuti a partire dal giorno successivo al
compimento del III mese del bambino (salvi i casi di affidamento esclusivo, morte o grave infermità della
madre, abbandono del figlio o in caso di parto gemellare, ipotesi nelle quali il padre può avvalersi delle 2 ore a
partire dal giorno successivo alla nascita).
Una volta trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), la madre e il padre hanno la
possibilità di avvalersi di ulteriori periodi di assenza descritti di seguito.
Assenze per assistere il figlio ammalato d’età fino a 8 anni
Uno dei genitori, alternativamente la madre o il padre, ha la possibilità di assentarsi dal lavoro per assistere il
figlio ammalato fino al compimento dell’ 8° anno d’età.
Per questo tipo di permesso non hai diritto a retribuzione.
=> Fino al compimento del 3° anno d’età del figlio l’assenza non ha limiti di durata. Dal compimento dei 3 e fino
al compimento degli 8 anni l’assenza è consentita per un massimo di 5 giorni all’anno.
Queste assenze possono essere fruite solo a giornate intere e non come permessi orari.
Per farti riconoscere questo tipo di assenza, devi inviare allo Shared Service Center un certificato medico dal
quale risulti:
• l’età di tuo figlio;
• il suo bisogno di cure da parte di uno dei genitori;
• il numero di giorni dedicati dal genitore per la sua assistenza.
Il certificato non deve indicare la malattia sofferta dal bambino.
Il certificato deve essere accompagnato da un’autocertificazione in carta libera nella quale il padre o la madre
dichiari che l’altro genitore non fruisce della stessa assenza.
Se il genitore è in ferie, il ricovero ospedaliero del figlio ne interrompe la continuazione (sempre limitatamente
a un solo genitore).
Aspettativa per assistere il figlio, affetto da patologie di particolare gravità, in età compresa fra i 3
anni e gli 8 anni
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede che tu possa fruire di un’aspettativa non retribuita per
assistere tuo figlio d’età compresa tra i 3 e gli 8 anni che sia affetto da patologie di particolare gravità,
opportunamente certificate.
Questa aspettativa può essere fruita, indifferentemente, insieme o separatamente e prima o dopo i 5 giorni dei
quali hai diritto per le malattie di tuo figlio fino al compimento degli otto anni di vita (più sopra spiegati).
Per conoscere tutti i diritti e le agevolazioni riservati ai genitori con figli disabili, consulta: << MY HR > INFO HR
> Congedi e Permessi > Disabilità >>.
I benefici dal Gruppo: permessi aggiuntivi per la malattia dei figli (dai 3 agli 8 anni)
Per assistere i figli ammalati, anche adottivi e bambini affidati, di età compresa tra i 3 e gli 8 anni è previsto, per
intese a livello di Gruppo, un ulteriore periodo di permesso non retribuito di 10 giorni all’anno, aggiuntivo ai 5
giorni di permesso previsti per legge (quindi 15 giorni annui).
Esso è utilizzabile anche in modo frazionato, con un minimo di 2 giorni, salvo l’ultima giornata.
=> Il periodo di 10 giorni è da calcolare su base annua, prescindendo dal numero di figli di chi lo richiede.
Inoltre,
=> nell’ipotesi di coniugi entrambi dipendenti, il periodo di permesso di 10 giorni rimane unico per nucleo
familiare.
Per beneficiare di questi permessi, devi inviare allo Shared Service Center un certificato medico dal quale
risulti:
- l’età di tuo figlio;
- il suo bisogno di cure da parte di uno dei genitori;
- il numero di giorni dedicati dal genitore per la sua assistenza.
Il certificato non deve indicare la malattia sofferta dal bambino.
Il certificato deve essere accompagnato da un’autocertificazione in carta libera nella quale il padre o la madre
dichiari che l’altro genitore non fruisce della stessa assenza.
Benefici dal Gruppo: permessi non retribuiti per l’inserimento dei figli all’asilo nido e/o alla scuola
materna
Per assistere i figli nell’inserimento all’asilo nido e/o alla scuola materna è previsto, per intese a livello di
Gruppo, un periodo di permesso non retribuito di 10 giorni per figlio, utilizzabile anche in modo frazionato e
dietro presentazione di giustificativo, che dovrai inviare allo Shared Service Cernter. Il giustificativo è il
certificato di iscrizione del bambino all’asilo nido e/o alla scuola materna.
E’ consentita anche la frazionabilità in ore.
=> Il permesso non è calcolato su base annua, bensì è da intendersi come unico e riferito al complessivo iter
prescolastico (asilo nido e scuola materna) di ogni figlio.
Nascita del figlio, 2 giorni di permesso retribuito per il padre
In occasione della nascita di un figlio o del suo ingresso in famiglia se adottato, sono riconosciuti al padre 2
giorni di permesso retribuito, anche non continuativi, da fruire entro i 7 giorni successivi al parto.
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Adozione e affido: permessi e congedo parentale Top ↑
Permessi giornalieri per assistenza al minore nel 1° anno di vita
Spettano alla collega o al collega adottivo/affidatario secondo i criteri, nella misura e con il
trattamento economico e contributivo previsto per il genitore naturale, per tutto il primo anno di
ingresso del minore in famiglia.
=> Attiva la richiesta dei permessi con l'applicativo on-line.
Vai a <<MY HR > I miei servizi > Permessi e assenze>>.
Congedo parentale
Il congedo parentale previsto per i genitori biologici è esteso anche al caso di adozione e
affidamento nel limite complessivo di 11 mesi tra i due genitori adottivi/affidatari.
Il periodo massimo viene determinato in base ai criteri utilizzati per i genitori naturali.
Il congedo può essere fruito entro gli otto anni dall’ingresso del minore in famiglia
indipendentemente dall’età del bambino, ma non oltre il compimento della maggiore età.
L’indennità prevista (30% della retribuzione) è riconoscibile per un periodo massimo complessivo
di sei mesi tra i due genitori, purché il congedo sia richiesto entro i tre anni dall’ingresso in
famiglia del minore.
I periodi di congedo richiesti oltre questi limiti sono indennizzabili solo in presenza dei livelli di
reddito contemplati dalla legge (reddito inferiore a 2,5 volte la pensione minima fissata dalla
INPS) e riassunti nella seguente tabella.
Casistica Congedo sino a 6 mesi (complessivi tra i due genitori)
Congedo oltre i 6 mesi (complessivi tra i due genitori)
Congedo richiesto entro 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Ti viene pagata l’indennità Ti viene pagata l’indennità se il tuo reddito è inferiore a 2,5 volte la
pensione minima fissata dall’Inps ogni anno.
Congedo richiesto dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Ti viene pagata l’indennità se il tuo reddito è inferiore a 2,5 volte la pensione minima fissata
dall’Inps ogni anno.
La contribuzione figurativa spetta nella stessa misura prevista per i genitori naturali.
Adozione/affidamento
Permessi non retribuiti per malattia del minore fino agli 8 anni d’età
Spettano alla collega adottiva/affidataria o - in caso di sua rinuncia - al coniuge lavoratore.
Le modalità e i limiti sono quelli previsti per i genitori naturali, con le seguenti particolarità
legate all’età del figlio:
bambini di età inferiore ai 6 anni:
i permessi spettano per tutta la durata della malattia / malattie fino al compimento dei 6 anni;
bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni:
i permessi spettano per un massimo di 5 giorni per anno solare;
bambini che quando entrano in famiglia hanno un’età compresa fra i 6 e i 12 anni:
i permessi spettano nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia, per un massimo di 5 giorni per anno
solare.
La contribuzione figurativa è riconosciuta nella stessa misura prevista per i genitori naturali.
=> Attiva la richiesta dei permessi con l'applicativo on-line.
Vai a <<MY HR > I miei servizi > Permessi e assenze>>.
Per beneficiare di questi permessi, devi inviare allo Shared Service Center un certificato medico
dal quale risulti:
- l’età di tuo figlio o del bambino a te affidato;
- il suo bisogno di cure da parte di uno dei genitori/coniugi;
- il numero di giorni dedicati dal genitore/coniuge per la sua assistenza.
- Il certificato non deve indicare la malattia sofferta dal bambino.
Il certificato deve essere accompagnato da un’autocertificazione in carta libera nella quale si
dichiari che l’altro genitore - o, nel caso di affido, l’altro coniuge - non fruisce della stessa
assenza.
L’indirizzo presso il quale spedire tutta la documentazione in originale è: Shared Service Center,
Presenze e Assenze – Viale U. Tupini, 180 – 00144 Roma.
Naturalmente, anche per le adozioni e i casi di affido sono previsti:
- Aspettative per assistere il figlio, affetto da patologie di particolare gravità, in età compresa
fra i 3 anni e gli 8 anni.
- Permessi aggiuntivi accordati dal Gruppo per la malattia dei figli (dai 3 agli 8 anni)
- Permessi non retribuiti contemplati dal Gruppo per l’inserimento dei figli all’asilo nido e/o alla
scuola materna.
- Ingresso del bambino in famiglia, 2 giorni di permesso retribuito per il padre
=> Leggi il capitolo Permessi qui sopra per un approfondimento.
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Estensione della copertura sanitaria integrativa Top ↑
Se desideri estendere a tuo figlio la copertura sanitaria integrativa, apri un HR WebTicket entro al
massimo 90 giorni dalla data della nascita.
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Anticipazione sul Tfr Top ↑
La madre e/o il padre - anche adottivi e gli affidatari - che si avvalgono del periodo di congedo
parentale hanno diritto a chiedere, per sostenere le relative spese, un’anticipazione sul Tfr, la cui
entità è da rapportarsi alla retribuzione non percepita nel periodo di assenza.
L’anticipazione ti viene versata con lo stipendio del mese che precede quello in cui inizia l’assenza.
E’ necessario quindi fare domanda allo Shared Service Center con adeguato anticipo.
Le notizie contenute in questa pagina sono state redatte in modo accurato e vengono costantemente
aggiornate.
Tuttavia la loro finalità informativa comporta necessariamente delle semplificazioni rispetto alle norme
ed alle procedure in esse descritte.
Pertanto al fine dell'applicazione occorre fare esclusivo riferimento alle norme ed alle procedure in
questione, poiché l'informativa in sé non può assumere in nessun caso valore legale