Slides rinnovo Consiglio camerale

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Slides rinnovo Consiglio camerale
IL RINNOVO DEGLI ORGANI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI
RAVENNA
2013 – 2018
PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI
• Legge 580/93 «Riordinamento delle Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura», come modificata dal d.lgs 23/2010
• Decreto Ministero sviluppo economico 155/2011 «Regolamento
sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in
attuazione dell’articolo 10 (…)».
• Decreto Ministero sviluppo economico 156/2011 «Regolamento
relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in
attuazione dell’articolo 12 (…)»
• Legge 180/2011 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto
delle imprese.»
• Statuto della Camera di commercio di Ravenna
• Circolari interpretative
economico
e pareri del Ministero dello sviluppo
LE NOVITA’ INTRODOTTE CON
LA RIFORMA DEL 2010
Consiglio
variazione nella composizione e nei parametri per l’assegnazione
dei consiglieri ai settori rappresentati
Giunta
variazione nel numero di componenti
Consulta dei
liberi
professionisti
Istituita la Consulta dei liberi professionisti. Ne fanno parte:
• i presidenti degli ordini professionali operanti nella
circoscrizione provinciale (ordini con struttura provinciale)
• i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie di professioni (individuate a
seguito di avviso pubblicato all'albo camerale)
La consulta
• Designa il consigliere camerale in rappresentanza dei liberi
professionisti;
• Esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della
Camera di Commercio.
LE NOVITA’ INTRODOTTE CON
LA RIFORMA DEL 2010 (1)
Pari
opportunità
La legge 580/93 riformata dispone che lo statuto deve recepire
norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra
uomo e donna (art. 3 comma 2)
La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i
generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli
enti ed aziende da essa dipendenti o partecipati
•Consiglio camerale: si applicano le previsioni dell'art. 10
comma 6 del D.M. 156/2011
•Giunta: è garantita la presenza di genere diverso da quello
prevalente.
•Organi collegiali di enti e aziende dipendenti o partecipate:
nell’indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di
genere diverso da quello degli altri
•Collegio dei Revisori dei Conti richiesta ai soggetti designanti
l'indicazione di componenti di entrambi i generi
LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
CONSIGLIO E GIUNTA
CONSIGLIO
Numero di
consiglieri
In funzione del numero di imprese iscritte nel Registro imprese:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
Si devono aggiungere 3 consiglieri in rappresentanza:
•
•
•
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti
dei liberi professionisti
Per la Camera di Ravenna, nel Registro imprese sono presenti circa
42000 imprese iscritte – numero di consiglieri 28 (25 + 3)
Settori
rappresentati
Agricoltura – Artigianato – Assicurazioni – Commercio – Credito –
Industria – Servizi alle imprese – Trasporti e spedizioni – Turismo
– Altri settori di rilevante interesse per l’economia provinciale –
Cooperazione (rappresentata in forma autonoma)
CONSIGLIO (1)
Definizione
dei settori
CODICI ATECO 2007
IMPRESE
Agricoltura
A
Non artig. e non coop
Industria
B, C, D, E, F
Non artig. e non coop
Commercio
G
Non artig. e non coop
Turismo
I
Tutte
Trasporti e spedizioni
H
Tutte
Credito
K64, K661
Tutte
Assicurazioni
K65, K662, K663
Tutte
Servizi alle imprese
J, L, M, N
Tutte
Altri settori
P, Q, R, S, T
Non artig. e non coop
Artigianato
Agricoltura, Industria,
Commercio, Altri settori
Artigiane
Cooperazione
Agricoltura, Industria,
Commercio Altri settori
Cooperative
CONSIGLIO (2)
Peso dei
settori
Il peso dei settori è determinato dalla media aritmetica semplice delle
quote percentuali dei seguenti quattro parametri
•
Numero delle imprese (fonte Unioncamere)
•
Occupazione (fonte ISTAT)
•
Valore aggiunto (fonte Istituto Tagliacarne)
•
Ammontare del diritto annuale versato dalle imprese (fonte
Unioncamere)
Il numero di consiglieri spettante a ciascun settore è dato dal rapporto tra
Numero di
consiglieri per il peso del settore e il quorum necessario per l’attribuzione di un
consigliere
settore
Esempio settore x
•
peso (x) : n.cons (x) = 100 : n.cons(tot)
•
n.cons(x) = peso (x) : [100 : n.cons (tot)]
•
n.cons(x) = peso (x) : quorum
dove quorum = 100 : n.cons(tot)
per la Camera di Ravenna il quorum è 4 (100:25=4)
CONSIGLIO (3)
Facoltà
•
Discostarsi per un valore pari a 1 consigliere in più o in meno,
rispetto al numero dei consiglieri risultante dal calcolo
•
Nel calcolo, fissare, quale soglia minima di accesso alla ripartizione
dei consiglieri, un valore inferiore all’unità
•
Stabilire l’accorpamento della rappresentanza tra più settori
•
Prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante
interesse per l’economia provinciale (scorporo)
La camera di Ravenna ha deliberato l’accorpamento tra i settori del
credito e delle assicurazioni
Vincoli
•
Settori principali: numero dei consiglieri in rappresentanza di
agricoltura, artigianato, industria e commercio deve essere pari
almeno alla metà dei componenti
•
Piccole imprese prevista una rappresentanza all’interno dei settori
industria, commercio e agricoltura
•
Pari opportunità: le organizzazioni o raggruppamenti che designano
più di due consiglieri devono assicurare che almeno un terzo sia di
genere diverso dagli altri due
CONSIGLIO (4)
CCIAA Ravenna - Composizione consiglio 2013 – 2018
Consiglieri attribuiti ai settori economici (25)
Peso
Peso /
quorum
Parte
intera
Agricoltura
10,4
2,59
2
0,59
Artigianato
16,3
4,06
4
0,06
Industria
14,7
3,66
3
0,66
Commercio
17,0
4,24
4
0,24
4
Cooperative
5,5
1,37
1
0,37
1
Turismo
8,4
2,09
2
0,09
2
Trasporti e spedizioni
6,5
1,62
1
0,62
+1
2
Credito e assicurazioni
2,8
0,69
0
0,69
+1
1
Servizi alle imprese
14,1
3,51
3
0,51
+1
4
Altri settori
3,8
0,94
0
0,94
escl.
0
TOTALE
100
25
20
5
Resto
Consiglieri
+1
3
4
+1
4
25
CONSIGLIO (5)
CCIAA Ravenna - Composizione consiglio 2013 – 2018
Consiglio
2013 - 2018
Consiglio
2008-2013
Agricoltura
3
3
Artigianato
4
5
-1
Industria
4
3
+1
Commercio
4
4
Cooperative
1
2
Turismo
2
2
Trasporti e spedizioni
2
2
Credito e assicurazioni
1
1
Servizi alle imprese
4
3
Organizzazioni sindacali
1
1
Associazioni consumatori
1
1
Libere professioni
1
TOTALE
28
Differenza
Le differenze sono riconducibili a
più fattori:
-1
+1
+1
27
+1
• L’azione del ciclo economico
che ha modificato il peso dei
settori
• L’adozione del sistema di
classificazione ATECO 2007
nella definizione dei settori che
ha determinato lo spostamento
di alcune attività da un settore
all’altro
• L’introduzione del parametro
«diritto annuale» nella
determinazione del peso dei
settori cha ha avvantaggiato i
settori nei quali è maggiore la
quota di imprese iscritte nella
sezione ordinaria del R.I.
(società di capitale, di persone,
cooperative, ecc..)
GIUNTA
Numero di
componenti
Vincoli
•
L. 580/1993 modificata dal d.lgs 23/2010 :
Il presidente e minimo 5 - massimo 1/3 componenti il consiglio
(minimo 6 e massimo 10 per la Camera di Ravenna compreso il
presidente)
•
D.l. 78/2010 (art 6 comma 5) :
per le pubbliche amministrazioni «gli organi di amministrazione (…)
siano costituiti da un numero non superiore (…) a 5 (…) componenti»
•
L. 180/2011 Statuto delle Imprese (art. 3 comma 2)
«(…) il numero dei componenti degli organi amministrativi non può
essere superiore ad un terzo dei componenti dei consigli delle camere
di commercio»
(massimo 9 per la Camera di Ravenna compreso il presidente)
•
1 componente è il Presidente
•
Almeno 4 componenti devono essere eletti in rappresentanza dei
settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura
•
Deve essere assicurata la presenza di entrambi i generi
PROCEDURA DI RINNOVO DEGLI
ORGANI CAMERALI 2013
FASI, TERMINI E SOGGETTI COINVOLTI
FASI E TERMINI IN SINTESI
16 gennaio
180 gg prima della scadenza del Consiglio il Presidente pubblica nell'albo
camerale e sul sito istituzionale l'avviso di avvio delle procedure di
rinnovo, dandone contestuale comunicazione al presidente della Giunta
regionale
entro
25 febbraio
entro 40 gg dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione, le
Organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori che hanno i
requisiti comunicano, utilizzando apposita modulistica allegata al D.M.
156/2011, i dati ai fini dell'assegnazione dei seggi;
entro
27 marzo
entro 30 gg dalla scadenza dei 40 di cui sopra, il Segretario generale fa
pervenire i dati e relativa documentazione prodotta dalle Organizzazioni,
esclusi gli elenchi degli associati che rimangono a disposizione per verifiche
in CCIAA, al Presidente della Giunta regionale;
entro
26 aprile
entro 30 gg dalla ricezione, il Presidente della Giunta regionale: definisce il
grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione nell'ambito del
settore; individua, in base ai criteri definiti dalla legge, le organizzazioni o i
gruppi di esse che designano i componenti nonché il numero dei
componenti da designare; notifica loro tali determinazioni e chiede inoltre
al Presidente della Consulta provinciale delle Professioni il nominativo del
rappresentante designato
FASI E TERMINI IN SINTESI (1)
entro
26 maggio
entro 30 gg dalla notifica delle determinazioni, le Organizzazioni e il
Presidente della Consulta comunicano al Presidente della Giunta
regionale i nominativi dei componenti inviando altresì la documentazione
necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali
Nomina e
insediamento
Consiglio
il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti dei
soggetti designati, provvede alla nomina con apposito decreto da
notificare entro 10 gg a tutti gli interessati fissando anche la data
dell'insediamento del Consiglio
Elezione
Giunta
alla riunione successiva a quella di insediamento e nomina del Presidente,
da convocarsi con almeno 15 giorni di preavviso, il Consiglio elegge i
componenti della Giunta camerale.
N.B. LE DATE INDICATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI
IN CASO DI RICHESTE DI REGOLARIZZAZIONI E/O CONTROLLI
SOGGETTI COINVOLTI NELLA
PROCEDURA DI RINNOVO
1. Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad
organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella
circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione;
2. Organizzazioni sindacali dei lavoratori di livello provinciale operanti nella
circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
3. Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte
nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materiale
associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione
da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
4. Liberi professionisti per il tramite della Consulta provinciale delle libere
professioni in via di costituzione.
PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE
DELLA CONSISTENZA DELLE
ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
Le organizzazioni devono trasmettere, entro il termine perentorio del 25
febbraio a pena di esclusione dal procedimento, in un unica dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta, pena irricevibilità, secondo lo schema di
cui all'allegato A) del D.M. 156, le seguenti informazioni:
 Finalità statutarie di rappresentanza delle imprese;
 Articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte;
 Numero imprese associate (che abbiano pagato almeno una quota annuale
di adesione nell’ultimo biennio) e addetti al 31/12/2012;
 Operatività da almeno 3 anni o appartenenza al CNEL;
 Per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti
alle stesse.
NB: il numero degli occupati nelle imprese iscritte comprende gli occupati per
frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello
schema di cui all’allegato A), con riferimento alla situazione dell'anno
precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (2012) indicando la fonte da
cui i dati sono stati tratti.
PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE
DELLA CONSISTENZA DELLE
ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI (1)
• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia dello Statuto in
corso di validità nonché fotocopia di un documento di identità valido del
sottoscrittore.
• Le organizzazioni presentano, a norma dell’articolo 12 della legge 580/1993,
unitamente alla dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione dal
procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo
schema di cui allegato B) del D.M. 156/2011, con le modalità ivi previste.
• Partecipazione alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori
economici, ovvero partecipazione, all'interno del proprio settore, anche
all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese:
l’organizzazione deve fornire, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui sopra, le relative notizie e i dati in modo distinto
rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero
distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate.
• In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se
svolge attività promiscua.
ASSEGNAZIONE SEGGI ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI, SINDACALI E
LIBERI PROFESSIONISTI
Anche le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori fanno
pervenire alla Camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due
seggi di cui al comma 6 dell’articolo 10 della legge 580/1993, in un’unica
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di irricevibilità, secondo lo
schema di cui all’allegato C) al DM 156/2011, le seguenti informazioni:
 Rappresentatività, articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte
 Elenco iscritti al 31/12/2012 in formato elettronico di cui all’allegato D) al DM
156/2011
NB: per le organizzazioni sindacali elenco iscritti esclusi i pensionati.
Ai fini dell’assegnazione dell’ulteriore seggio destinato alle libere professioni, la
designazione è espressa dalla Consulta Provinciale con il voto dei presidenti
degli Ordini Professionali.
APPARENTAMENTO
 Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere
all'assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente. Analogamente,
due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono
concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio.
 A tal fine, fanno pervenire alla Camera di commercio, entro il termine
perentorio del 25 febbraio 2013, una dichiarazione redatta, a pena di
esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all’ allegato E) del DM
156;
 La dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti
delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene anche l'impegno a
partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il
consiglio camerale.
 In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al
raggruppamento, presentano, contestualmente alla dichiarazione di cui
sopra, gli allegati A) e B) ovvero gli allegati C e D del DM 156 dichiarando i
dati disgiuntamente, a pena di irricevibilità.
SCIOGLIMENTO
DELL'APPARENTAMENTO
L'apparentamento si intende sciolto:
a) qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non
voler più partecipare al procedimento in apparentamento;
b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei
consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento;
c) se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la
cui designazione è stata richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel
numero richiesto, ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti.
Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore
nel quale un apparentamento precedente è sciolto.
Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della giunta regionale
sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua
l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente
da ciascuna organizzazione.
TRASMISSIONE DATI AL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
• Documenti trasmessi non regolari: il Segretario generale, responsabile del
procedimento, ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante
dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
• Documenti affetti da irregolarità non sanabili, o non sia rispettato il
termine perentorio entro il quale deve avvenire la presentazione, ovvero non
siano stati presentati gli elenchi delle imprese iscritte alle organizzazioni
partecipanti alla procedura: il Segretario Generale dichiara l'irricevibilità della
dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al
legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.
In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della documentazione, cioè entro il 27 marzo, il Segretario generale fa
pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi
di cui agli allegati B) e D), i documenti regolarmente acquisiti, completati con i
dati del diritto annuale versato dalle imprese e del valore aggiunto per addetto
per ciascun settore.
DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DEI RAPPRESENTANTI (1)
Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla
ricezione della documentazione:
a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione
imprenditoriale nell'ambito del settore, secondo i seguenti parametri:
• Percentuale imprese associate;
• Percentuale occupati delle imprese associate;
• Percentuale valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese associate
• Percentuale diritto annuale versato dalle imprese associate.
NB: tutte queste percentuali sono calcolate rispetto al valore complessivo del
parametro riferito al totale delle imprese associate a tutte le organizzazioni
coinvolte
DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DEI RAPPRESENTANTI (2)
b) individua le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni
che designano i componenti nel Consiglio camerale, nonché il numero
dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento
designa;
c) determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei
consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in
Consiglio;
d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la
trasmissione della documentazione;
e) richiede al Presidente della Consulta dei liberi professionisti il
nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di commercio.
NOMINA COMPONENTI DEL
CONSIGLIO
Entro trenta giorni dalle comunicazioni in capo al Presidente della Giunta regionale, le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori o loro
raggruppamenti:
 inviano i nominativi dei componenti del Consiglio, insieme alla documentazione
necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui all’art. 13 della L.
580/93;
 trasmettono inoltre una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza
delle cause ostative di cui all’art. 13 della L. 580/93.
NB: per la nomina nel Consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di
possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del
settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il
raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso
sottoscritto, alla documentazione di cui sopra.
Il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti, provvede alla nomina
con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al
procedimento, alla Camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di
nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOMINA PRESIDENTE E
COMPONENTI DELLA GIUNTA
Contestualmente alla notifica delle nomine, il Presidente della Giunta regionale
stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno
la nomina del Presidente.
Il Consiglio camerale, nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla
nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, provvede
con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della Giunta.
Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di
Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta medesima con arrotondamento
all'unità inferiore.
In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito
ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone comunque di un solo voto.
Dei componenti di Giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori
dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei
quattro settori, entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante del settore
che ha ottenuto il maggior numero di voti.