FRANCIA – Promulgata la legge organica sulla procedura per la
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FRANCIA – Promulgata la legge organica sulla procedura per la
ISSN 2037-6677 DPCE online 2015-2 FRANCIA – Promulgata la legge organica sulla procedura per la destituzione del Presidente della Repubblica di Anna Maria Lecis Il 24 novembre 2014 è stata promulgata la legge organica n. 2014-1392 recante applicazione dell’articolo 68 della Costituzione. La legge, che intende dare finalmente applicazione alla revisione costituzionale dell’articolo 68 ad opera della legge costituzionale del 23 febbraio 2007 (v. Palomar n. 29), è il frutto di una lunga gestazione, iniziata con il deposito del disegno di legge nel 2010 e conclusasi con l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea nazionale il 21 ottobre 2014 e la convalida, con parziale censura, da parte del Conseil constitutionnel il 19 novembre 2014. Il testo detta la disciplina della messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica e la procedura per la sua destituzione. L’articolo 68 della Costituzione francese, così come modificato dalla revisione del 2007, prevede infatti un nuovo regime di responsabilità presidenziale secondo il quale il Presidente può essere destituito «dal Parlamento riunito in Alta Corte» (che succede all’Alta corte di giustizia) «in caso di mancanza ai suoi doveri manifestamente incompatibile con l’esercizio del suo mandato», a seguito della messa in stato d’accusa approvata da entrambe le camere. Come previsto dallo stesso articolo 68, tuttavia, la disciplina di dettaglio della procedura di destituzione del Presidente avrebbe dovuto essere dettata da una legge organica, la quale è finalmente giunta al termine del suo iter lo scorso novembre. www.dpce.it 1 DPCE online 2015-2 Tale legge organica precisa innanzitutto le condizioni per la messa in stato d’accusa del presidente da parte delle camere (artt. 1-4), disponendo in particolare che essa può essere decisa a seguito del deposito, in una delle due assemblee, di una proposta di risoluzione motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei deputati o dei senatori e successivamente adottata alla maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna assemblea (art. 1 della legge). Il Conseil constitutionnel, nella sua decisione del 19 novembre in sede di controllo preventivo, obbligatorio per la promulgazione delle leggi organiche, aveva dichiarato contrarie alla Costituzione la disposizione che prevedevano il limite della sottoscrizione di una sola proposta di risoluzione da parte di ciascun parlamentare nel corso di un mandato presidenziale (cons. 12). La legge detta poi la procedura per la costituzione e il funzionamento della Alta Corte (artt. 5-7). Qui, il Conseil ha censurato alcune disposizioni e ha emesso delle riserve interpretative in relazione ad altre. In particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto contrarie alla Costituzione le disposizioni che imponevano il limite di quarantotto ore per la durata dei dibattiti dinanzi all’Alta Corte (cons. 40), che prevedevano la partecipazione a questi ultimi del Primo ministro (cons. 36) e che attribuivano all’ufficio di presidenza dell’Alta Corte «il potere di fissare le condizioni alle quali il tempo di parola è limitato» (cons. 37). Inoltre, i Saggi hanno affermato che «il principio della separazione dei poteri e l’esigenza [costituzionale] di chiarezza e sincerità dei dibattiti dinanzi all’Alta Corte impongono che le regole relative ai dibattiti dinanzi all’Alta Corte che non siano state dettate dal legislatore organico siano stabilite da un regolamento dell’Alta Corte, sottoposto al vaglio del Consiglio costituzionale» (cons. 25): è alla luce di questa riserva interpretativa che il Consiglio ha potuto validare le disposizioni che prevedono la competenza dell’ufficio di presidenza dell’Alta Corte in materia di determinazione delle regole e delle condizioni di svolgimento dei dibattiti (cons. 25, 33 e 41). La legge, così modificata, è stata quindi promulgata dal Presidente della Repubblica. www.dpce.it 2