FRANCIA – Promulgata la legge organica sulla procedura per la

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FRANCIA – Promulgata la legge organica sulla procedura per la
ISSN 2037-6677
DPCE online 2015-2
FRANCIA – Promulgata la legge organica sulla procedura per la
destituzione del Presidente della Repubblica
di Anna Maria Lecis
Il 24 novembre 2014 è stata promulgata la legge organica n. 2014-1392 recante
applicazione dell’articolo 68 della Costituzione. La legge, che intende dare finalmente
applicazione alla revisione costituzionale dell’articolo 68 ad opera della legge costituzionale
del 23 febbraio 2007 (v. Palomar n. 29), è il frutto di una lunga gestazione, iniziata con il
deposito del disegno di legge nel 2010 e conclusasi con l’approvazione definitiva da parte
dell’Assemblea nazionale il 21 ottobre 2014 e la convalida, con parziale censura, da parte
del Conseil constitutionnel il 19 novembre 2014.
Il testo detta la disciplina della messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica
e la procedura per la sua destituzione. L’articolo 68 della Costituzione francese, così come
modificato dalla revisione del 2007, prevede infatti un nuovo regime di responsabilità
presidenziale secondo il quale il Presidente può essere destituito «dal Parlamento riunito in
Alta Corte» (che succede all’Alta corte di giustizia) «in caso di mancanza ai suoi doveri
manifestamente incompatibile con l’esercizio del suo mandato», a seguito della messa in
stato d’accusa approvata da entrambe le camere. Come previsto dallo stesso articolo 68,
tuttavia, la disciplina di dettaglio della procedura di destituzione del Presidente avrebbe
dovuto essere dettata da una legge organica, la quale è finalmente giunta al termine del suo
iter lo scorso novembre.
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Tale legge organica precisa innanzitutto le condizioni per la messa in stato d’accusa del
presidente da parte delle camere (artt. 1-4), disponendo in particolare che essa può essere
decisa a seguito del deposito, in una delle due assemblee, di una proposta di risoluzione
motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei deputati o dei senatori e successivamente
adottata alla maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna assemblea (art. 1 della legge).
Il Conseil constitutionnel, nella sua decisione del 19 novembre in sede di controllo preventivo,
obbligatorio per la promulgazione delle leggi organiche, aveva dichiarato contrarie alla
Costituzione la disposizione che prevedevano il limite della sottoscrizione di una sola
proposta di risoluzione da parte di ciascun parlamentare nel corso di un mandato
presidenziale (cons. 12).
La legge detta poi la procedura per la costituzione e il funzionamento della Alta Corte
(artt. 5-7). Qui, il Conseil ha censurato alcune disposizioni e ha emesso delle riserve
interpretative in relazione ad altre. In particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto
contrarie alla Costituzione le disposizioni che imponevano il limite di quarantotto ore per la
durata dei dibattiti dinanzi all’Alta Corte (cons. 40), che prevedevano la partecipazione a
questi ultimi del Primo ministro (cons. 36) e che attribuivano all’ufficio di presidenza
dell’Alta Corte «il potere di fissare le condizioni alle quali il tempo di parola è limitato»
(cons. 37). Inoltre, i Saggi hanno affermato che «il principio della separazione dei poteri e
l’esigenza [costituzionale] di chiarezza e sincerità dei dibattiti dinanzi all’Alta Corte
impongono che le regole relative ai dibattiti dinanzi all’Alta Corte che non siano state
dettate dal legislatore organico siano stabilite da un regolamento dell’Alta Corte, sottoposto
al vaglio del Consiglio costituzionale» (cons. 25): è alla luce di questa riserva interpretativa
che il Consiglio ha potuto validare le disposizioni che prevedono la competenza dell’ufficio
di presidenza dell’Alta Corte in materia di determinazione delle regole e delle condizioni di
svolgimento dei dibattiti (cons. 25, 33 e 41).
La legge, così modificata, è stata quindi promulgata dal Presidente della Repubblica.
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