RAPPORTO BTS PRINCIPI ERGONOMICI PER LE NORME C

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RAPPORTO BTS PRINCIPI ERGONOMICI PER LE NORME C
RAPPORTO BTS
PRINCIPI ERGONOMICI PER LE NORME C RELATIVE ALLE MACCHINE
Giugno 1996
PREMESSA
NORMALIZZAZIONE: IL RUOLO DEL BTS
Nel 1989, lo stesso anno in cui sono state adottate la Direttiva Quadro (1) e la Direttiva Macchine
(2), la CES istituiva il BTS (Ufficio Tecnico Sindacale) che fin dall'inizio è stato coinvolto
attivamente nel lavoro di normalizzazione europea su mandato della Commissione Europea.
Questo coinvolgimento ha assunto varie forme: il BTS, nel 1994, è diventato membro associato del
CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) contribuendo al lavoro tecnico sia a livello di
organismi di coordinamento sia nell'ambito dei comitati tecnici incaricati della stesura di norme
armonizzate, e stilando commenti tecnici in merito alle bozze di norme nella fase di indagine
pubblica del CEN. Partecipa inoltre, in qualità di organismo esperto, al lavoro del gruppo tripartito
del Comitato Consultivo sulla Salute e la Sicurezza a Lussemburgo, dove vengono esaminate le
proposte della Commissione da sottoporre al CEN ed esamina i commenti dei vari gruppi di
interesse relativi alla procedura e al lavoro commissionato.
Per queste attività vengono utilizzate sia le professionalità espresse in seno allo stesso BTS sia
quelle di una rete di esperti sindacali che partecipano al lavoro di normalizzazione, soprattutto a
livello di comitati tecnici e di gruppi di lavoro. Uno degli obiettivi fondamentali del BTS è il
rafforzamento dell'influenza del sindacato sulla progettazione delle attrezzature di lavoro definendo
obiettivi e strategie comuni per il miglioramento delle condizioni di lavoro (3).
Le direttive europee stabiliscono che responsabile della progettazione delle attrezzature è il
fabbricante e in base a questo principio vengono definiti alcuni requisiti di base ai quali il
fabbricante si deve attenere prima di introdurre le apparecchiature nel mercato degli Stati Membri
dell'Unione Europea e delltarea Economica Europea. Questi requisiti, o principi di progettazione
integrata, sono l'unico obbligo legale esistente. Secondo i sindacati tutte queste disposizioni vanno
applicate ed il fatto stesso che si sia attribuita loro un'importanza tecnica essenziale nelle norme
armonizzate costituisce un passo importante verso una loro effettiva e reale applicazione.
Sebbene non vincoli i progettisti la normalizzazione è di fatto uno strumento essenziale per i
requisiti relativi alla salute e alla sicurezza e, in modo particolare, all'ergonomia sul luogo di lavoro,
dal momento che spesso costituisce l'unico punto di riferimento riconosciuto da tutte le parti
interessate.
L’applicazione dell'ergonomia alla progettazione delle macchine: una priorità per il sindacato.
E' questo un aspetto prioritario e un tema ricorrente per il BTS e per gli esperti sindacali che
partecipano ai gruppi di lavoro preposti all'elaborazione delle bozze delle norme, soprattutto di
quelle relative alle attrezzature di lavoro (norme di livello C). Il BTS ritiene fondamentale una forte
partecipazione sindacale a questa fase di elaborazione considerandola una sede privilegiata dove
poter esprimere il punto di vista dei lavoratori in merito alla progettazione delle attrezzature di
lavoro. Ancora più importante diventa questa partecipazione quando si discute di una disciplina
relativamente nuova qual' è l'ergonomia, poiché in questo ambito le conoscenze tecniche non sono
cosi sviluppate da poter soddisfare tutte le esigenze degli utilizzatori.
Elaborare norme relative alla progettazione di attrezzature che prevedano misure di protezione
della salute e della sicurezza degli utilizzatori è un processo complesso, a più fasi, e uno degli
elementi essenziali di tale processo è l'individuazione da parte dei normalizzatori dei fattori di
rischio per gli utenti e delle relative situazioni. L'esperienza degli utilizzatori in questa fase della
progettazione è una risorsa essenziale e, di conseguenza, fornendo il proprio supporto agli esperti
sindacali il BTS intende garantire che questa esperienza sia tenuta in seria considerazione.
Promuovere una nuova impostazione che integri l'esperienza degli utilizzatori.
Questa esperienza fa parte di un "punto di vista degli operatori" complessivo che può essere
utilizzato per individuare le "fasi critiche nella progettazione di una macchina". Questo consente ai
preposti alla progettazione di fornire agli operatori un grado di autonomia sufficiente a
riorganizzare il loro lavoro, soprattutto quando si trovano a dover far fronte a vari tipi di rischio e di
avaria quando la macchina è in funzione, qualunque sia il livello di automazione previsto.
Il punto dì vista degli utilizzatori costituisce infatti un nuovo approccio nel processo di
normalizzazione relativo alle attrezzature di lavoro che introduce alcuni concetti specifici: - per
l'utilizzatore si intende il "lavoratore-operatore" considerato l'utilizzatore finale di una
macchina,diverso "dall"utente/imprenditore" che sceglie e acquista" la macchina; - il concetto di
"normale uso di una macchina" comprende 1,luso e il cattivo uso che vanno presi ugualmente in
considerazione quando sì procede all'accertamento del rischio; - il termine l'esperienza"
comprende sia l'esperienza acquisita dagli utenti diretti, esperti nella loro pratica lavorativa, sia le
conoscenze degli "esperti" in generale, e tra questi quelle degli "esperti sindacali".
Per tener conto dell'esperienza degli utilizzatori occorre porsi due domande fondamentali:
l. In che modo l'esperienza degli utenti può essere trasferita agli estensori delle norme?
Questa domanda si collega ad un’altra relativa al tipo di partecipazione sindacale al lavoro del
CEN. Significa capire come questa esperienza possa essere raccolta, registrata e formalizzata allo
scopo di trasferirla ai normalizzatori, e come gli esperti sindacali possano essere coinvolti in
questo processo.
E' necessario considerare i seguenti aspetti metodologici:
- come è possibile individuare l'esperienza, le aspettative e i requisiti degli utilizzatori se spesso
questi elementi sono notevolmente frammentati?
- Occorre elaborare da un lato un approccio settoriale a seconda del tipo di macchina e dall'altro
un approccio trasversale per altri tipi di macchine?
- Che cosa fare quando, malgrado l'esistenza di fattori di rischio ergonomici, non esistono dati
interamente misurabili da utilizzare per accertarli? Si tratta di una situazione molto frequente che in
teoria è prevista in materia di standardizzazione ma la metodologia da seguire non è facilmente
applicabile. 2. Com'è possibile verificare se ‘esperienza degli utenti viene davvero presa in
considerazione nell’elaborazione delle norme di livello C?
Ai sensi della Direttiva Macchine sì deve garantire ai sindacati, agli ispettori del lavoro e ad altre
parti interessate che la procedura per la valutazione e l'eliminazione dei rischio e relative
informazioni si sta attuando correttamente tenendo conto dei seguenti aspetti:
- una valutazione ergonomica di questi fattori di rischio prende in considerazione sia le condizioni
di lavoro reali sia l'esperienza acquisita ed espressa dagli operatori; - i rischi sono stati eliminati o
ridotti per quanto possibile in base allo stato dell’arte;
- si dispone di informazioni sufficienti in merito ai rischi residui e questi sono adattati agli utenti.
Di conseguenza al momento dell'elaborazione della bozza di una norma di livello C tre sono le
sezioni da esaminare con grande attenzione:
- i fattori di rischio considerati, che devono individuare con chiarezza le situazioni a rischio cosi
come vengono realmente sperimentate dagli operatori/lavoratori; - le disposizioni e/o le misure di
sicurezza per ridurre l'effetto di tutti i fattori di rischio; - informazioni per l'uso, che devono dare
consistenza alle disposizioni di sicurezza di base esistenti riguardanti l'uso delle macchine e alle
necessarie precauzioni, soprattutto nel caso di rischi residui imprevisti.
Il contributo del BTS al seminario l'Ergonomia" del CEN
E' stato con queste premesse, avendo individuato i punti cruciali dell'approccio ergonomico, che il
BTS ha partecipato attivamente al seminario di Ergonomia organizzato dal CEN nell’ottobre 1995.
La comunicazione del BTS dal titolo "Una prospettiva dell’utilizzatore" (4) intendeva analizzare i
problemi che emergono quando si inserisce l'ergonomia nelle norme, e soprattutto cercava di
illustrare come fosse importante prendere in considerazione il punto di vista dell'utente. Il BTS ha
avanzato le seguenti proposte che sono state inserite nelle conclusioni dei seminario:
- l'illustrazione del programma di lavoro del Comitato tecnico CEN 122 (Ergonomia);
- l'ampliamento della gamma di temi ergonomici considerati nelle norme di livello A e B (norme
orizzontali che sviluppano i requisiti dì sicurezza essenziali contenuti nella Direttiva Macchine);
- una guida all'applicazione delle norme di livello A e B;
- una procedura che consenta agli utenti di partecipare all'accertamento del rischio;
- una procedura che consenta agli utenti di contribuire alla stesura di misure di sicurezza, di
disposizioni o di clausole informative.
Era opinione comune che una "Guida di Ergonomia" avrebbe costituito uno strumento utile per
migliorare il contenuto ergonomico delle norme. Fino ad oggi la standardizzazione si è
scarsamente occupata di ergonomia, spesso per mancanza di esperti di questa disciplina nei
gruppi di lavoro. Il BTS ha dunque deciso di prendere l'iniziativa di redigere una sua guida
fornendo un compendio strutturato delle informazioni già disponibili in modo da divulgare
ulteriormente queste informazioni e da evidenziare le carenze presenti nel programma di lavoro del
CEN.
La Guida è solo un primo passo.
Questa Guida è il risultato di una fruttuosa cooperazione tra il BTS e gli esperti di ergonomia del
CEN TC 122. L'obiettivo è quello di definire alcune disposizioni per l'applicazione delle informazioni
di carattere generale e dei principi ergonomici contenuti nelle norme orizzontali di livello A e B che
riguardano aspetti quali la biomeccanica, il rumore, l'illuminazione, l'accessibilità, ecc., comuni a
tutte le macchine e dunque a numerose norme di livello C.L'approccio metodologico utilizzato nella
guida, basato sulle regole per la standardizzazione di sicurezza delle macchine definite nella EN
414 (5), oltre ad includere le caratteristiche proprie dell'ergonomia, individua e valuta i rischi di tipo
ergonomico in modo generico (adattando i modelli dell'EN 292-1 (6) e della prEN 1050 (7) e nello
stesso tempo fornisce un modello d'uso delle norme di livello B per diverse aree di interesse
ergonomico.
Nel raggruppare, esaminandole con grande attenzione, tutte le norme di livello A e B che
potessero costituire una fonte di misure di sicurezza, il BTS ha individuato alcune carenze di fondo
nella nor-malizzazione europea, soprattutto nel caso di quelle norme di livello B che non avevano
tenuto sufficientemente conto di alcune aree di interesse e che ne avevano completamente
trascurato altre.
Lavorando a questa guida, inoltre, ci siamo accorti di una difficoltà specifica: la valutazione del
rischio, la cui metodologia è definita nella prEN 1050, è basata su elementi quantitatívi quali la
durata dell'esposizione, la gravità del danno potenziale, la frequenza degli infortuni, ecc. Si tratta
certamente di dati necessari e utili, ma quando si tratta di ergonomia occorre tener conto della
difficoltà di adattare questi parametri ai lavoratori reali.
Queste constatazioni, le carenze insite nelle norme orizzontali e l'esigenza di metodologie
specifiche per la valutazione dei rischi ergonomici dovrebbero indicare al CEN e alla Commissione
Europea l'importanza di fare ulteriori passi avanti per quanto riguarda gli aspetti ergonomici della
normalizzazione e l'esigenza di stanziare le risorse necessarie a questo scopo.
I passi successivi
In considerazione di tutto questo il BTS è sempre alla ricerca di nuovi metodi per migliorare il
contenuto ergonomico delle norme di sicurezza delle macchine. Stiamo quindi elaborando un
progetto pilota di raccolta dei dati che metterà insieme i cosiddetti dati oggettivi (statistiche sugli
infortuni, l'impatto delle malattie professionali, ecc.) e un elemento soggettivo basato sulle
valutazioni espresse dagli utenti, in modo da dimostrare la vitalità e l'utilità di questo archivio
quando si deve procedere ad una valutazione del rischio.
Ci rendiamo conto, tuttavia, che il modo in cui gli utilizzatori percepiscono le varie situazioni
lavorative non può essere inserito tout court in una lista di fattori di rischio e che non si limita a quei
fattori caratterizzati da infortuni sul lavoro. L'esperienza degli utenti è costituita da un insieme di
aspetti fisici e cognitivi legati al funzionamento delle macchine, e di aspetti soggettivi e psicosociali,
tutti collegati tra loro.
Per il BTS, dunque, è prioritario un maggiore apporto da parte sindacale al lavoro di
normalizzazione europea. A tale scopo ha in programma un'altra guida destinata, in primo luogo,
agli esperti sindacali.
Vogliamo ringraziare J.A.Reingelberg e P.Voskamp, autori di questo rapporto, e Sven Bergstrom
(Svezia), Enrico Gibellieri (Italia) e Hans Handler (Danimarca), esperti sindacali, per il loro
sostegno e il loro contributo al lavoro preparatorio.
COME INTEGRARE I PRINCIPI ERGONOMICI NELLE NORME DI LIVELLO C
l. INTRODUZIONE
Macchine e normalizzazione
Le macchine immesse nel mercato europeo devono rispondere ai requisiti fondamentali di salute
e sicurezza stabiliti dalla Direttiva 392/89 e da due successivi emendamenti (8). Lo scopo di
questa legislazione europea è quello di armonizzare le norme di salute e sicurezza relative alle
macchine cosi da creare un mercato interno europeo che consenta il libero movimento e
commercio delle macchine.
Il programma di standardizzazione a riguardo, in larga misura elaborato su mandato della
Commissione Europea, si suddivide in diversi tipi di norme:
- Norme di livello A che riguardano gli aspetti più generali di sicurezza per tutte le macchine, ad
esempio la EN 292 e la EN 414;
- Norme dì livello Bl relative agli aspetti di sicurezza riguardanti una certa gamma di macchine; Norme dì livello B2 relative a componenti o dispostivi utilizzati su una notevole varietà di macchine;
- Norme di livello C che sono norme verticali relative ad uno specifico tipo di macchina (cfr. le
definizioni contenute nella En 292-l).
Complessivamente sono state o stanno per essere definite circa 700 norme di sicurezza relative
alle macchine dai gruppi di lavoro dei vari Comitati Tecnici del CEN. Recentemente il processo di
normalizzazione è passato dalla elaborazione di norme A e B orizzontali, di ordine generale, a
quella di norme di livello C. Per produrre buone norme di questo livello è di fondamentale
importanza superare il divario in termini di comunicazione tra i CT impegnati a stendere le norme A
e B e quelli incaricati di elaborare le norme dì livello C. Questo fatto è ancora più determinante
quando si tratta di integrare principi ergonomici di carattere generale nelle norme di livello C.
ERGONOMIA
In questa guida viene utilizzata la definizione del termine ergonomia contenuta nella norma
europea EN 614-1(9): l'un campo multidisciplinare della scienza e la sua applicazione. Quando si
applica l'ergonomia alla progettazione di sistemi di lavoro è essenziale, procedendo all'analisi
dell'interazione tra persone, tecnologie e ambiente di lavoro, tener conto delle capacità, delle
professionalità, dei limiti e delle esigenze dell'uomo".
Nella norma ENV 26385 (10) è descritta l'applicazione dei principi ergonomici ai sistemi lavorativi.
Per sistema lavorativo si intende la combinazione di operatori, attrezzature di lavoro (tra cui le
macchine), spazio di lavoro, processi, mansioni, la loro gestione e organizzazione e le interazioni
fra questi vari elementi. Un sistema di lavoro può variare in termini di complessità da un laboratorio
con un solo operatore che utilizza attrezzature manuali a un impianto di processo e relativi addetti.
L'attrezzatura di lavoro è solo una componente del sistema e non dovrebbe essere considerata in
maniera isolata. Una progettazione ergonomica efficace considera centrale il ruolo dell'operatore e
tiene conto dell'interazione probabile tra operatore e attrezzatura di lavoro e di come quest'ultima
si adatta al sistema nel suo complesso.
LA RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE
Gli ESR, ovvero i Requisiti di sicurezza essenziali, ai quali il fabbricante si deve attenere per
introdurre il suo prodotto nel mercato sono specificati nell'Allegato 1 della Direttiva Macchine. Con
queste misure si intende eliminare qualunque rischio dì incidente per tutto il ciclo previsto di
esercizio della macchina, comprese le fasi di assemblaggio e di smantellamento, anche laddove i
rischi di incidente fossero determinati da situazioni anomale prevedibili" (1.1.2.a).
Il prodotto in fase di progettazione deve risultare quanto più possibile intrinsecamente sicuro, di
conseguenza il fabbricante deve prendere in considerazione tutti i possibili rischi per la salute e la
sicurezza fin dalle fasi iniziali della progettazione. Questa disposizione è contenuta nella EN 292 e
nella EN 414. In merito ai rischi di tipo ergonomico la Direttiva Macchine (Allegato 1, clausola
1.1.2.d) stabilisce che "Nelle previste condizioni di utilizzo, il disagio, la fatica e lo stress
psicologico che l'operatore deve affrontare devono essere ridotti al minimo possibile prendendo in
considerazione i principi ergonomici, che sono contenuti nella EN 614-1.
Nel considerare i possibili rischi il fabbricante deve adeguarsi alla strategia definita nella Direttiva
Macchine:
- stabilire i limiti della macchina, tra cui l'uso a cui è destinata e il prevedibile cattivo uso della
stessa; progettazione accurata, individuazione dei fattori di rischio, analisi del rischio. Qualunque
fattore di rischio dovrebbe essere eliminato, per quanto possibile, in questa fase; - se persistono
alcuni rischi questi devono essere ridotti fino ad un livello accettabile attraverso: * la progettazione
(misure intrinseche); * il ricorso a misure quali protezioni e dispositivo di sicurezza;
* le informazioni relative alla formazione, ai sistemi di lavoro sicuri, alla manutenzione e ai mezzi di
protezione individuale, ecc. per quei rischi non interamente garantiti da quanto previsto nei due
punti precedenti;
* qualunque disagio l'operatore si trovi a dover subire per l'uso, necessario o prevedibile, di mezzi
di protezione individuale deve essere preso in considerazione dal fabbricante.
Rispettando una norma europea armonizzata si presume che il fabbricante si uniformi ad uno o più
dei Requisiti di Sicurezza essenziali (art. 5.2 della Direttiva Macchine) contenuti nella norma.
2. RAGGIO DI APPLICAZIONE
Lo scopo di questa guida è di offrire agli estensori delle norme di livello C una strategia in grado di
integrare in queste norme
i necessari principi ergonomici.
Questa impostazione si basa sulla EN 292-1 e -2 (11), la EN 414 e la prEN 1050, e utilizza una
versione emendata del metodo fase per fase enunciato nella prEN 1050. Ogni fase è stata
adeguata in modo da includere gli aspetti ergonomici e vengono fornite alcune linee guida pratiche
sul modo di utilizzare tutte le norme orizzontali disponibili nella fase di elaborazione delle norme di
livello C. Usando questo approccio il fabbricante può rispettare le esigenze ergonomiche previste
nella Direttiva Macchine (Allegato 1, 1.1.2.d).
3. UN'IMPOSTAZIONE FASE PER FASE
Questo approccio si basa sulla procedura di carattere generale relativa alle clausole di sicurezza
contenute nella EN 292-1 e -2, la EN 4141 e la prEN 1050:
Fase 1 : Illustrare i limiti della macchina. Si tratta di un elemento importante per stabilire in modo
chiaro le possibilità di utilizzo della macchina per quanto riguarda gli operatori e le persone
esposte.
Fase 2 : Individuare gli aspetti ergonomici importanti attraverso la valutazione dei fattori di rischio.
Quelli individuati saranno considerati fattori di rischio ergonomico rilevanti.
Fase 3 : Una valutazione completa del rischio che tenga conto di tutti i fattori di rischio ergonomici
rilevanti che si possono presentare durante tutto il ciclo di vita della macchina per poter fare una
distinzione tra quei fattori di rischio ergonomici rilevanti che di fatto sono trascurabili e quelli che
costituiscono rischi ergonomici per i quali occorre una ulteriore valutazione.
Fase 4 : Valutazione dei restanti rischi rilevanti per definire una lista di rischi ergonomici
significativi.
Fase 5 : Riduzione dei rischio per quanto riguarda i rischi ergonomici significativi presi in
considerazione nella norma. Può darsi che uno o più rischi ergonomici significativi non siano
trattati, ma se così fosse questi casi vanno citati nel raggio di applicazione della norma e ì rischi
devono essere elencati.
Fase 6 : Metodi di verifica per i rischi trattati nelle norme.
Fase 7 : Informazioni per l'uso relative ai rischi ergonomici residui considerati o non considerati
nella norma.
FASE 1 : DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLA MACCHINA
La EN 292-1:3.1 cosi definisce una macchina: l'un assemblaggio di parti o componenti collegate
tra loro, di cui almeno una mobile, con gli adeguati azionatori, circuiti di potenza e di controllo, ecc.
connessi tra loro per un'applicazione specifica, soprattutto per la lavorazione, il trattamento, la
movimentazione o il condizionamento di un materiale. Il termine "macchina" si riferisce anche ad
un insieme di macchine che sono disposte e controllate in modo da funzionare in maniera solidale
per raggiungere un determinato risultato". In questa guida sarà utilizzata la stessa definizione. Gli
aspetti ergonomici delle macchine possono essere progettati, valutati e verificati solo quando tutti i
vari accessori delle macchine sono al loro posto. I requisiti ergonomici devono far riferimento
all'operatore" e alle "persone esposte". L'elemento chiave su cui basare la norma di livello C è
costituito dai dati relativi ai limiti della macchina: Questi limiti dovrebbero essere riportati
specificatamente in relazione a tutte le quattro fasi del ciclo di vita di una macchina:
- costruzione e installazione;
- esercizio;
- manutenzione;
- smantellamento.
Ai sensi della EN 292-1:3.11, le quattro fasi sono riportate nella lista di controllo i in allegato, nella
quale viene usata una matrice per stabilire l'uso cui è destinata la macchina e all'interno della
quale le quattro fasi citate sono collegate alle seguenti voci:
a) tipi di mansioni cui è adibita la macchina: di produzione di controllo
utilizzo di tipo generico o di precisione utilizzo su stazione fissa o mobile
posture: seduta/in piedi/in movimento, ecc
mansione che richiede scarso sforzo fisico: testa/collo/occhi
mansione
che
richiede
un
gamba/piede/spalla/braccio/mano
elevato
sforzo
fisico:
- mansione che richiede un notevole carico mentale
- uso industriale, non industriale e domestico.
b) a quali gruppi di utenti è destinata la macchina, cioè gruppi
in base all'età, al livello di formazione, ecc.:
- giovani, adulti, persone disabili e malati cronici
- popolazione lavorativa generalmente in buona salute
- persone specializzate e addestrate
- utenti industriali, non industriali e domestici.
c) limiti di spazio:
- della macchina, compresi gli operatori
- all'interno della macchina (ad esempio postazioni di guida)
- per l'operatore addetto alla manutenzione o alla ricerca di avarie
- per gli accessori e le componenti
- accessibilità.
d) aspetti connessi al tempo:
- determinazione della durata e della frequenza di utilizzo prevedibili
- ciclo di vita della macchina e delle sue varie componenti
- durata in termini di utilizzo da parte dell'operatore
- frequenza di impiego da parte dell’operatore.
e) condizioni ambientali del sito a cui è destinata la macchina:
- clima
- rumore
- illuminazione.
f) l’uso di dispositivo di protezione individuali se questa esigenza si rendesse
inevitabile.
g) il cattivo uso ergonomico ipotizzabile (EN 292-1:3.12):
- uso da parte di altri diversi dai preposti
- uso che richiede una postura non corretta
- uso in condizioni non adeguate sotto il profilo della salute e della sicurezza
- uso senza un adeguato addestramento.
Nella lista di controllo i sono riprodotte le voci che servono ad elencare i limiti delle macchine. Gli
estensori di norme di livello C dovrebbero raccogliere le informazioni adattandole alle voci riportate
nei riquadri della checklìst.
Nel caso in cui alcuni limiti importanti fossero inseriti nella norma dagli estensori di livello C occorre
che questi limiti siano menzionati nel campo di applicazione della norma stessa e nelle clausole
relative alle istruzioni per l'uso (fase 7) secondo quanto stabilito nella EN 414.
FASE 2: INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO INDOTTI DAL MANCATO
RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI
La lista di controllo 2 contiene le domande relative ai fattori di rischio presenti in tutte le fasi del
ciclo di vita di una macchina. Nella impostazione da noi adottata vengono presi in considerazione i
possibili usi della macchina corrispondenti ad ogni fase sulla base dei limiti definiti al punto l. @ I
fattori di rischio di tipo ergonomico considerati sono quelli elencati nella lista contenuta nella prEN
1050 e compilata in base alla definizione di ergonomia riportata nella EN 614-1. I "Rischi generati
dai materiali e dalle sostanze lavorate o utilizzate dalle macchine e dalle relative componenti" citati
al punto 7 dell'Allegato A della prEN1050 non vengono presi in considerazione in questa guida
perché gli agenti tossici e biologici presentano un altro tipo dì rischio specifico.
I risultati di questa fase 2 possono essere presentati sotto forma di matrice (lista di controllo 2).
Quando la risposta ad una domanda è affermativa occorre contrassegnare lo stadio di interesse
analizzato nei passaggi successivi del modello. In caso di dubbio la risposta dovrebbe essere
affermativa. Una volta conclusa la fase 2 si avrà un elenco di "Fattori di Rischio rilevante".
FASE 3 : VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Occorre procedere ad una valutazione per ciascun fattore di rischio rilevante. Ai sensi della prEN
1050, gli aspetti fondamentali da considerare quando si procede alla valutazione di un rischio sono
l'esposizione e la gravità. A questo proposito, tuttavia, c'è da tenere presente che i fattori di rischio
di tipo ergonomico sono diversi dai rischi per la sicurezza e che diventa particolarmente difficile
valutare aspetti quali i parametri collegati alla gravità e all'esposizione, e cioè la durata e la
frequenza. La maggior parte dei rischi di tipo ergonomico sono continuativamente presenti e
possono causare effetti sulla salute a lungo termine, mentre l'esposizione ad infortuni è stabilita da
leggi di probabilità. Tra i fattori di rischio di tipo ergonomico, ad esempio, si possono elencare le
posture scomode, il lavoro in un clima caldo o freddo o il lavoro che esige un elevato carico
mentale.
Inoltre per quanto riguarda la gravità ci si deve interrogare sull’importanza statistica variabile dei
diversi rapporti dose-effetto. Quindi un sistema di valutazione dei rischio basato soltanto sulla
probabilità e la gravità del danno non è sempre applicabile. Malgrado queste difficoltà, però, è
sempre utile raccogliere dati sugli infortuni e le malattie professionali per migliorare la valutazione
dei rischi ergonomici prendendo soprattutto in considerazione gruppi di utenza e tipi di macchine
diversi.
Proprio in previsione di queste difficoltà è stato elaborato un questionario nel quale sono stati
raggruppati i requisiti più importanti contenuti in varie norme ergonomiche. Questo questionario per
una rapida valutazione del rischio (lista di controllo 3) contiene alcuni valori limite relativi ai fattori di
rischio di tipo ergonomico basati sulle norme citate fra parentesi. Quando un fattore di rischio
ergonomico si trova al disotto di questo valore limite generalmente il rischio può essere
considerato trascurabile.
Al termine della fase 3 è possibile separare quei fattori di rischio rilevante ritenuti trascurabili da
quelli considerati "rischi ergonomici" da valutarsi più nel dettaglio nel corso della fase 4, cioè quella
dell'accertamento del rischio.
FASE 4 : ACCERTAMENTO DEL RISCHIO
Nel Comitato tecnico incaricato di redigere la norma di livello C occorre procedere ad un
accertamento dei rischi di tipo ergonomico che si presenteranno durante l'utilizzo generale della
macchina. Per procedere ad un accertamento del rischio gli estensori di livello C devono ricorrere
alle strategie e ai valori presentati nelle rispettive norme di livello B riguardanti temi ergonomici di
ordine generale e specifici. Queste norme sono classificate nella lista di controllo 4 in modo da
facilitare il reperimento dei riferimenti necessari.
Sulla base dell'accertamento del rischio il Comitato preposto alla normativa di livello C può
concludere che: i. Il rischio è inferiore al livello citato nelle norme di livello B e quindi non occorre
prenderlo in considerazione. 2. Il rischio è maggiore rispetto al livello riportato nelle norme B e
quindi va preso in considerazione. 3. Non esistono informazioni disponibili, cioè né norme né
istruzioni, per procedere ad un accertamento corretto. I fabbricanti di macchine che utilizzano la
norma di livello C devono essere consapevoli di questa eventualità e trovare una soluzione
chiedendo la consulenza di esperti.
La fase 4, dunque, si traduce in valutazioni diverse per i rischi ergonomici diversi evidenziati dalla
fase 3. Quei rischi che a seguito di questa valutazione richiedessero ulteriori interventi vengono
denominati "Rischi ergonomici significativi".
Ad esempio: Conclusa la fase 4 la macchina x presenta i seguenti rischi ergonomici:
- un rischio inaccettabile derivante dalla forza che 10operatore deve esercitare sul pedale;
- le aperture di accesso sono troppo piccole, infatti consentono il passaggio soltanto al 50% degli
uomini di bassa statura e al 75% delle donne;
- la postura di lavoro durante il funzionamento della macchina obbliga l'operatore a curvarsi in
avanti di 30* per mancanza di visibilità all'esterno della macchina. Questo costituisce un rischio di
tipo ergonomico inaccettabile.
Questi rischi signifìcativi devono essere ridotti nel corso della fase S.
FASE 5 : RIDUZIONE DEL RISCHIO
Per tutti i rischi significativi occorre intraprendere delle azioni finalizzate alla loro riduzione.
Potrebbe darsi, però, che per qualche motivo alcuni di questi rischi non possano essere affrontati e
ridotti, ad esempio per mancanza di informazioni a riguardo o perché la norma prende in
considerazione solo alcuni aspetti specifici. I rischi ergonomici significativi che per qualche ragione
non fossero trattati nella norma devono essere citati nella parte relativa al raggio di applicazione,
come stabilito ai sensi della EN 414.
Si può pervenire alla riduzione dei rischio ricorrendo alle clausole delle norme (lista di controllo 4)
in un processo dì progettazione iterativo, come previsto in alcune norme di livello B per applicare le
seguenti possibili soluzioni tese alla riduzione del rischio nelle norme di livello C:
- eliminazione attraverso una riprogettazione della macchina;
- protezioni di sicurezza;
- uso di dispositivo di protezione individuale (13).
FASE 6 : VERIFICA
Ogni norma di livello C deve contenere dati informativi sul modo in cui le misure ergonomiche
decise possono essere verificate attraverso le informazioni contenute nelle norme di livello B
corrispondenti. Nel caso queste non fossero disponibili la norma di livello C dovrebbe contenere un
metodo di verifica specifico. Tutte le parti delle norme di livello B corrispondenti sono riportate
nell'ultima colonna della matrice nella lista di controllo 4.
FASE 7 : INFORMAZIONI PER L'USO
Dovrà essere il fabbricante a tener conto dei rischi ergonomici residui non considerati dalla norma
di livello C. Se non ci fosse modo di ridurre o eliminare il rischio attraverso la progettazione, la
norma di livello C deve fornire una guida al fabbricante con clausole relative alle informazioni per
l'uso di cui deve essere dotata la macchina (EN 292-2:5.5 e EN 414:6.10). Qualunque limitazione
all'uso della macchina (fasi da i a 5) deve essere citata o tra le funzioni oppure nel manuale di
istruzioni. Inoltre si possono prescrivere simboli di sicurezza o pittogrammi. Qualunque requisito
specifico relativo al manuale deve essere descritto nella norma di livello C, che deve anche
specificare le marcature minime da apporre sulla macchina (EN 414:6.10.3). Dati sulle clausole
ergonomiche specifiche relative al manuale di istruzioni si possono trovare nelle norme di livello B
citate nella lista di controllo 4.
CONCLUSIONI
In base alla Direttiva Macchine e alle relative norme orizzontali emerge con grande evidenza
quanto sia importante tener conto degli aspetti ergonomici nella stesura delle norme di livello C.
Per far questo è indispensabile una reciproca collaborazione tra gli estensori delle norme di livello
A,B e C. Vediamo come questo si traduce in termini pratici.
Accade spesso che gli estensori delle norme di livello C ignorino i fattori di rischio ergonomici
perché non si sentono in grado dì accertare i rischi corrispondenti oppure perché ignorano come
affrontarli una volta che i rischi siano stati definiti "rischi significativi" (fasi da 5 a 7). In
considerazione delle esigenze degli estensori delle norme di livello C e degli utilizzatori delle
macchine, abbiamo cercato di facilitare l'uso delle disposizioni orizzontali, piuttosto frammentate,
relative all'ergonomia. Gli strumenti ergonomici contenuti nelle norme orizzontali sono stati raccolti
in una struttura coerente basata su una metodologia elaborata fase per fase.
Dalla nostra analisi tecnica emergono due aspetti fondamentali:
l. L’esigenza di una partecipazione attiva degli utilizzatori nella fase di integrazione dell'ergonomia
nelle norme relative al prodotto, e questo non tanto perché sono parti interessate quanto perché
ovviamente l'ergonomia non è un argomento puramente obiettivo, e dunque le prescrizioni relative
devono poter utilizzare l'esperienza degli utenti. La lista di controllo 3 (fase3) costituisce un
esempio importante della particolare natura dell'ergonomia: data la difficoltà di valutare i rischi
ricorrendo ad una impostazione basata su criteri convenzionali sistematizzati, abbiamo compilato
una nostra lista di domande che non pretende di essere esaustiva ma soltanto utile.
2. Esaminando le norme di livello B contenute in questa guida, e che sono quelle disponibili, si
evince che certi aspetti ergonomici o non sono stati sufficientemente considerati oppure sono stati
completamente trascurati (cfr.lista di controllo 4).
ALLEGATO 1 : INVENTARIO DEI FATTORI DI RISCHIO ERGONONICO IN BASE
ALLA prEN 1050 INCLUSI IN QUESTA GUIDA
3) Fattori di rischio termici:
(3.1) Scottature e ustioni da fiamma o esplosioni e da radiazioni provenienti da fonti di calore;
(3.2) Danni alla salute da ambiente di lavoro caldo o freddo.
4) Rumore:
(4.1) Ipoacusia (sordità), altri disturbi fisiologici;
(4.2) Interferenze nella comunicazione verbale, i segnali acustici, ecc.
5) Vibrazioni:
(5.1) Impiego di macchine portatili con conseguenti disturbi neurologici e vascolari di vario genere
(5.2) Vibrazione di tutto il corpo, soprattutto abbinata a posture scomode.
6) Radiazioni:
(6.1) Basse frequenze, radiofrequenze, microonde.
8) Fattori di rischio indotti dal fatto di non aver tenuto conto dei principi ergonomici nella
progettazione della macchina:
(8.1) Posture pericolose o sforzo eccessivo;
(8.2) Scarsa attenzione all'anatomia del sistema mano-braccio e piede-gamba;
(8.3) Non aver tenuto conto dell’uso di mezzi di protezione personale;
(8.4) Illuminazione locale inadeguata;
(8.5) Sovraccarico mentale e insufficiente coinvolgimento mentale, stress;
(8.6) Errore umano, comportamento umano
21) Ulteriori fattori di rischio e eventi pericolosi dovuti alla mobilità richiesta dalla postazione di
lavoro alla macchina:
(21.1) Cadute nell'accedere al o nell'allontanarsi dal posto di lavoro;
(21.5) Visibilità insufficiente dal proprio posto di lavoro;
(21.6) Illuminazione inadeguata;
(21.7) Postura seduta inadeguata;
(21.8) Rumore alla postazione di lavoro;
(21.9) Vibrazioni alla postazione di lavoro.
22) Ulteriori fattori di rischio ed eventi pericolosi dovuti al sistema di controllo:
(22.1) Collocazione inadeguata dei dispositivo di controllo,,
(22.2) Progettazione inadeguata del sistema di azionamento e/o del
sistema di funzionamento dei controlli.
29) Ulteriori fattori di rischio ed eventi pericolosi determinati neurologici e vascolari di vario genere:
(5.2) Vibrazione di tutto il corpo, soprattutto abbinata a posture scomode.
6) Radiazioni:
(6.1) Basse frequenze, radíofrequenze, microonde.
8) Fattori di rischio indotti dal fatto di non aver tenuto conto dei principi ergonomici nella
progettazione della macchina:
(8.1) Posture pericolose o sforzo eccessivo;
(8.2) Scarsa attenzione all'anatomia del sistema mano-braccio e piedegamba;
(8.3) Non aver tenuto conto dell'uso di mezzi di protezione personale;
(8.4) Illuminazione locale inadeguata;
(8.5) Sovraccarico mentale e insufficiente coinvolgimento mentale, stress;
(8.6) Errore umano, comportamento umano
21) Ulteriori fattori di rischio e eventi pericolosi dovuti alla mobilità richiesta dalla
postazione di lavoro alla macchina:
(21.1) Cadute nell'accedere al o nell’allontanarsi dal posto di lavoro;
(21.5) Visibilità insufficiente dal proprio posto di lavoro;
(21.6) Illuminazione inadeguata;
(21.7) Postura seduta inadeguata;
(21.8) Rumore alla postazione di lavoro;
(21.9) Vibrazioni alla postazione di lavoro.
22) Ulteriori fattori di rischio ed eventi pericolosi dovuti al sistema di controllo:
(22.1) Collocazione inadeguata dei dispositivo di controllo;
(22.2) Progettazione inadeguata del sistema di azionamento e/o del
sistema di funzionamento dei controlli.
29) Ulteriori fattori di rischio ed eventi pericolosi determinati dal sollevamento; fattori di rischio
indotti dal fatto di non aver tenuto conto dei principi ergonomici:
(29.1) Visibilità insufficiente dalla postazione di
condotta della macchina.
Nella prEN 1050 sono stati omessi alcuni aspetti fondamentali quali i quadranti che riportano le
informazioni e i movimenti ripetitivi. Il primo argomento è contenuto nella lista di controllo alla
domanda 21 (allegato 2), mentre per quanto riguarda i movimenti ripetitivi non esiste una norma e
questo fattore di rischio lavorativo non è all’ordine del giorno di nessun comitato tecnico del CEN
(19). Questo è il motivo per cui non è stato preso in considerazione in questa guida.
ALLEGATO 2 : Lista di controllo nella quale i fattori di rischio
ergonomico contenuti nella prEN 1050 (Allegato 1) sono abbinati alle domande utili
all'individuazione del rischio (Lista di controllo 2).
3) Fattori di rischio termico:
l. Esistono superfici calde o fredde della macchina alla portata dell'operatore?
2. L’operatore è costretto a lavorare in ambiente caldo o freddo?
3. La macchina è dotata dì uno spazio separato (cabina, sala dì controllo) dove
c'è un climatizzatore e che è adibita all'operatore?
(4.1) Ipoacusia (sordità), altri disturbi fisiologici:
4. La macchina è molto rumorosa?
(4.2) Interferenza con la comunicazione verbale, segnali acustici, ecc.:
S. Mentre sta svolgendo il proprio lavoro l'operatore deve ascoltare un'altra
persona oppure dei segnali acustici?
(5.1) Utilizzo di macchine portatili causa di disturbi neurologicì e vascolari:
6. La macchina produce vibrazioni alle braccia-gambe dell'operatore?
(5.2) Vibrazione di tutto il corpo soprattutto abbinata a posture scomode:
7. La macchina produce vibrazioni che interessano tutto il corpo dell'operatore?
(6.1) Basse frequenze, radiazione da radiofrequenza, microonde
(20):
S. La macchina produce radiazioni elettromagnetiche?
(8.1) Posture scomode o sforzo eccessivo
(8.2) Scarsa considerazione dei sistemi anatomici mano-braccio e piede-gamba
(8.3) Scarso uso di mezzi di protezione individuale:
9. E' necessario che tutto il corpo abbia accesso alla macchina?
10. Et necessario che alcune parti del corpo (tronco, avambraccio, mano, dita,
piede, ecc.) abbiano accesso alla macchina?
11. E' necessario l'uso di mezzi di protezione individuale?
12. La macchina è dotata di una postazione fissa per il suo funzionamento?
13. L'operatore deve sollevare materiali o sezioni della macchina?
14. L'operatore deve esercitare una certa forza con il corpo?
15. L’operatore è costretto ad una postura particolare per svolgere il proprio lavoro?
16. Per adempiere alla sua funzione l'operatore deve osservare dei quadranti oppure dei
dispositivo all'interno o all'esterno della propria postazione?
(8.4) Illuminazione locale inadeguata:
17. La macchina viene utilizzata in ambienti dove l'illuminazione è inadeguata?
(8.5) Sovraccarico mentale o insufficiente coinvolgimento mentale, stress:
18. L'operatore è soggetto a carico mentale?
(8.6) Errore umano, comportamento umano:
19. La macchina è dotata di azionatori e quadranti di controllo?
20. L’operatore deve osservare dispositivo di sicurezza visivi?
21. L’operatore deve ascoltare segnali di sicurezza acustici?
(21.1) Cadute durante l'accesso alla o l'allontanamento dalla postazione di lavoro:
9. E’ necessario che tutto il corpo abbia accesso alla macchina?
(21.5) Visibilità insufficiente dalla postazione di lavoro:
16. Per svolgere il proprio lavoro l'operatore deve guardare quadranti o dispositivo all'interno o
all'esterno della sua postazione?
(21.6) Illuminazione inadeguata:
17. La macchina viene utilizzata in un ambiente dove l'illuminazione è inadeguata?
(21.7) Postura inadeguata:
12. Per il suo funzionamento la macchina è dotata di un posto di lavoro fisso?
15. L'operatore per svolgere il proprio lavoro ha una postura specifica?
(21.8) Rumore nella postazione di lavoro:
4. La macchina è molto rumorosa?
(21.9) Vibrazioni nella postazione di lavoro:
6. La macchina fa vibrare la mano e il braccio dell'operatore?
8. La macchina provoca vibrazioni su tutto il corpo dell'operatore?
(22.1) Collocazione inadeguata di quadranti/dispositivi di controllo.
Progettazione inadeguata del sistema di azionamento e/o del modo di funzionamento dei controlli:
22. La macchina è dotata di un quadrante o di un dispositivo di controllo?
(29.1) Visibilità insufficiente dalla postazione di condotta della macchina:
16. Per svolgere il suo lavoro l'operatore deve guardare dei quadranti o dei
dispositivo collocati all'interno o all'esterno della sua postazione
Traduzione a cura di Roberta Clerici