Contenitori-distributori mobili di gasolio

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Contenitori-distributori mobili di gasolio
Contenitori-distributori mobili di gasolio
Autore
Mario Abate
Ispettore Antincendi – VV.F. Milano
Fabiano Rinaldi
C.E.O.- Chief Executive Officer - Gruppo SILAQ
Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, siano essi pubblici o privati, devono osservare, in
materia di sicurezza antincendio, le norme tecniche che traggono origine dal D.M. 31 luglio 1934 a cui
sono poi seguite negli anni una lunga serie di modifiche, integrazioni e chiarimenti emanati con decreti
ministeriali, circolari e lettere circolari. In ogni caso è sempre rimasto fermo quanto previsto dall’articolo
82 del citato D.M. 31 luglio 1934 che consente unicamente serbatoi di tipo interrato, essendo molto
meno pericolosi dei depositi fuori terra. Tali impianti sono ricompresi nella voce n. 18 dell’elenco
allegato al D.M. 16 febbraio 1982, che individua le attività a maggior rischio di incendio, e pertanto sono
soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi secondo le procedure stabilite nel D.P.R. 12
gennaio 1998, n. 37, indipendentemente dalla capacità geometrica dei serbatoi.
Ciò premesso nel 1990, al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di alcune attività e per evitare la
proliferazione di stoccaggi provvisori realizzati senza alcun criterio di sicurezza antincendio, fu deciso di
disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia
gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per
estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro delle Finanze ed il Ministro dell’Industria, del commercio e
dell’artigianato (D.M. 19 marzo 1990). Per le finalità sopra riportate il decreto ha introdotto la tipologia
dei contenitori-distributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio
metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo
(valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato
di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Quest’ultimo è normalmente
costituito da una armadiatura metallica ove sono alloggiati l’elettropompa, il contalitri ad uso privato, i
dispositivi elettrici ed il tubo flessibile con la pistola di erogazione. Il contenitore-distributore può poi
essere completato con il bacino di contenimento del tipo prefabbricato, e quindi rimovibile, e con tettoia
di protezione dagli agenti atmosferici, entrambi realizzati con materiali incombustibili.
Il decreto stabilisce che tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’Interno e che la
capacità geometrica del serbatoio non può essere superiore a 9000 litri.
Pochi mesi dopo la pubblicazione del D.M. 19 marzo 1990, la Direzione Generale dei Servizi Antincendi
ha precisato, con un telegramma, che i suddetti contenitori-distributori mobili non sono soggetti ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, trattandosi appunto
di installazioni mobili e, nella maggior parte dei casi, provvisorie, e che pertanto le norme tecniche
dovevano essere osservate sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. Al riguardo si ritiene
opportuno precisare che la suddetta esenzione dal rilascio del C.P.I. è motivata dal tipo di impiego
ammesso per tali manufatti dal D.M. 19 marzo 1990 e non può essere ascritto, in alcun modo, alle
caratteristiche intrinseche dei contenitori-distributori come invece taluna pubblicità, in modo
palesemente ingannevole, sembrerebbe proporre.
Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito ad una rapida diffusione di queste apparecchiature, sia per
le semplificazioni di tipo amministrativo di cui godono sulla base di quanto si è appena detto, sia per
l’economicità e praticità di installazione e movimentazione dei serbatoi fuori terra rispetto ai tradizionali
impianti di distribuzione con serbatoio interrato. Ciò ha comportato pressanti richieste di chiarimenti e
modifiche del campo di applicazione del D.M. 19 marzo 1990 che hanno trovato una prima risposta con
la pubblicazione della lettera circolare P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998 con la quale sono stati
precisati i seguenti aspetti:
1) possibilità di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso
altre attività produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al
rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada, operanti nell’ambito dello
stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici, ecc.); tale destinazione non comporta
infatti un utilizzo privato sostitutivo rispetto agli impianti di rifornimento stradali in quanto le
2) macchine a cui si fa riferimento circolano esclusivamente all’interno dei confini dell’attività e pertanto
non potrebbero essere alimentate con gli usuali impianti di distribuzione mentre i limitati quantitativi
di carburante utilizzati non rendono economicamente sostenibile il costo di un impianto privato con
serbatoio interrato e colonnina di erogazione;
3) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi
alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilità ai
controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, anche se
munite di dispositivo di erogazione, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio
1982.
Poiché tale provvedimento non ha però risolto in maniera definitiva il problema del rifornimento di
automezzi destinati all’attività di autotrasporto e quindi circolanti su strada, è stato predisposto un
apposito decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 (D.M.
12 settembre 2003) con il quale si consente, nell’ambito del quadro normativo inerente la
razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, e delle connesse leggi emanate in materia da alcune Regioni, l’utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto svolgendo una
funzione alternativa al servizio pubblico per consentire il soddisfacimento di una serie di specifiche
esigenze (rifornimento anche in orari di chiusura, brevità di percorso per il rifornimento, controllo
centralizzato del carburante erogato, ecc.).
Naturalmente le problematiche da affrontare investono campi di competenze che esulano dalla sicurezza
antincendio toccando anche aspetti di natura fiscale, commerciale e di prodotto per cui anche questo
provvedimento, come già il D.M. 19 marzo 1990, ha avuto il concerto degli altri Dicasteri interessati
(Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Attività Produttive).
Le caratteristiche costruttive dei contenitori distributori rimovibili devono risultare dalla seguente
documentazione tecnica a corredo:
a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
il nome e l’indirizzo del costruttore;
l’anno di costruzione ed il numero di matricola;
la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;
la pressione di collaudo del contenitore;
gli estremi dell’atto di approvazione.
Il decreto, pur non discostandosi da quanto finora previsto, introduce, naturalmente, le misure di
prevenzione e protezione (quali distanze di sicurezza, mezzi antincendio, misure precauzionali di
esercizio, ecc.), ritenute idonee a garantire il raggiungimento di un soddisfacente livello di sicurezza
antincendio, tenendo anche conto delle possibili situazioni al contorno e della realtà territoriale in cui,
presumibilmente, tali manufatti andranno ad essere installati, sicuramente più complessa e non
assimilabile a quella tipica delle attività già disciplinate dal D.M. 19 marzo 1990. Così, ad esempio le
distanze di sicurezza sono state incrementate fino a 5 metri e devono essere raddoppiate se riferite ad
edifici destinati a civile abitazione o con affollamento di persone nonché rispetto a depositi di materiali
combustibili e/o infiammabili soggetti ai controlli dei vigili del fuoco. Il contenitore-distributore
rimovibile deve essere posizionato su un’isola rialzata almeno di 15 cm. al fine di evitare urti accidentali
da parte degli autoveicoli che vi si accostano per il rifornimento e non possono essere installati lungo le
rampe carrabili e su terrazze.
E’ chiaro, inoltre, che trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di
tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l’esenzione dal rilascio del C.P.I. valido per le aziende
agricole, le cave ed i cantieri, dovendo quindi sottostare alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi
da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di
carburanti ad uso privato (attività 18 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982).