Lo stoccaggio dei carburanti nelle aziende agricole

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Lo stoccaggio dei carburanti nelle aziende agricole
MACCHINE AGRICOLE
Una diversa disciplina legislativa per depositi e distributori
Lo stoccaggio
dei carburanti
nelle aziende agricole
La prevenzione
degli incendi
Ai fini legislativi sono da distinguere i depositi dai distributori,
in quanto sono soggetti ad una
disciplina diversa.
Depositi fissi soggetti al
controllo da parte dei Vigili
del Fuoco
I depositi di liquidi infiammabili e di combustibili per uso
agricolo, sono soggetti al controllo del servizio prevenzione
incendi (Vigili del Fuoco) nel rispetto del Decreto Ministeriale
16-02-1982, se la loro capacità
supera i 25.000 l. Con depositi
superiori a tale volume è necessario richiedere il certificato di
Lo stoccaggio dei prodotti petroliferi
(carburanti) nell’azienda agricola deve
essere gestito nel rispetto delle normative
di prevenzione dagli incendi, di difesa
dell’ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro
a cura di: Elio Pasolli*, Maurizio Valer**
* Servizio Antincendi e Protezione Civile – PAT,
**Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale – PAT
prevenzione incendi che ha una
durata di 3 anni, al termine dei
quali va rinnovato.
Depositi fissi non soggetti
al controllo da parte dei
Vigili del Fuoco, ma mantenuti sotto la responsabilità
del titolare dell’attività
Sono depositi che devono rispettare le seguenti disposizioni di
legge:
- i quantitativi massimi di liquidi infiammabili consentiti non
devono superare per la benzina 5 m3 e per gli oli lubrificanti 20 m3;
- devono essere dotati di un bacino di contenimento pari ad
almeno _ della loro capacità;
- deve essere prevista un presa
d’aria avente superficie pari
ad almeno 1/40 della superficie in pianta del locale;
- non possono essere dotati di
distributore ed è quindi vietato il rifornimento diretto dei
mezzi;
la benzina deve essere stoccata in canestri omologati da 20
Litri.
Distributori
In applicazione delle norme di
prevenzione incendi, la presenza in un deposito di carburante, indipendentemente
dal volume dello stesso, di un
qualsiasi sistema di erogazione del carburante configura la
tipologia di impianto fisso di
distribuzione. Questi impianti
sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi
come previsto dal succitato decreto di data 16-02-1982.
In base alle disposizioni di tale
decreto, gli impianti dotati di un
sistema di erogazione devono
avere il serbatoio interrato ed il
TERRA TRENTINA
Nel settore agricolo le aziende
che riforniscono i loro mezzi con
il carburante acquistato dai rivenditori all’ingrosso, mediante le assegnazioni UMA, sono nettamente prevalenti rispetto a quelle che
fanno rifornimento diretto presso
i distributori stradali.
L’imprenditore agricolo che si
avvantaggia delle agevolazioni
fiscali concesse dallo Stato deve
gestire lo stoccaggio di questi
prodotti petroliferi nel rispetto
delle normative di prevenzione degli incendi, di salvaguardia dell’ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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distributore deve essere del tipo
omologato ai sensi dell’art. 82
del Decreto Ministeriale del
31-07-1934. Il serbatoio interrato deve essere costruito, installato e condotto in conformità al
Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2002
(Serbatoi interrati destinati allo
stoccaggio di carburanti liquidi
per autotrazione – requisiti per
la costruzione, l’installazione e
l’esercizio).
Quest’ultimo decreto fissa le caratteristiche tecniche dei serbatoi,
che possono essere a doppia parete, oppure a parete singola se
contenuti in una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita
internamente di materiale impermeabile e con sistema di monitoraggio in continuo delle perdite.
I serbatoi la cui capacità massima è stabilita in 50 m3, devono
essere provvisti di un dispositivo
di sovrappieno e di incamiciatura delle tubazioni interrate. Sulla
targhetta apposta sul serbatoio
in posizione ben visibile devono essere indicati: gli estremi del
costruttore, l’anno di costruzione,
la capacità, lo spessore ed il materiale di costruzione, nonché la
pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine.
Il decreto prevede inoltre che da
parte del conduttore venga effettuata una verifica annuale della
funzionalità dei dispositivi, per
assicurare il contenimento ed il
rilevamento delle perdite.
Contenitori-distributori
mobili
Le normative vigenti consentono
l’installazione di serbatoi di rifornimento fuori terra solo se gli
stessi sono del tipo contenitoridistributori mobili, regolamentati dal Decreto Ministeriale del
19/03/1990. In virtù dell’eccezione concessa ai distributori di
carburanti liquidi del tipo mobile
ad uso privato, destinati al rifor-
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I contenitori–distributori mobili ripresi nelle foto,
per essere messi in opera a norma di legge, dovranno rispettare i seguenti requisiti di corretta
installazione:
• essere collegati alla messa terra;
• disporre di idonea copertura in materiale incombustibile per evitare che le precipitazioni
atmosferiche si depositino nella vasca di contenimento;
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nimento di macchine ed automezzi nelle aziende agricole, gli
stessi sulla base del telegramma
circolare prot. N. 4113/170 dell’
11 aprile non sono soggetti alla
richiesta del certificato di prevenzione incendi.
Questi serbatoi per essere a norma di legge devono rispondere
ai seguenti requisiti:
• capacità volumetrica non superiore a 9.000 litri;
• si possono utilizzare solo per
combustibili di classe C, vale
a dire, gasolio e oli minerali;
• il contenitore deve essere approvato dal Ministero dell’Interno e provvisto di dichiarazione di conformità al tipo
approvato;
• la targhetta di identificazione
punzonata alla struttura deve
indicare:
- nome ed indirizzo del costruttore;
- anno di costruzione e numero di matricola;
• avere a disposizione nelle vicinanze tre estintori portatili da 6 kg di polvere estinguente
(non inferiore a 39A 144B-C) ed idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione
elettrica;
• essere collocati in un area completamente
sgombra e priva di vegetazione per una distanza minima di tre metri dall’impianto, al
fine di evitare il pericolo d’incendio.
Fatti/previsioni
P I cinghiali presenti in Vallagarina nella zona compresa
tra il torrente Ala e Val Cipriana e ultimamente anche
nelle valli di Trambileno e Vallarsa provengono, a detta
dei tecnici del Servizio foreste e fauna della Provincia di
Trento, dal Veneto.
Più precisamente dalla provincia di Vicenza per quanto riguarda Trambileno e Vallarsa e dalla provincia di
Verona ed in particolare dai monti Lessini per la Bassa
Vallagarina.
P L’attività commerciale della Federazione provinciale allevatori di Trento nel 2007 è riassunta nei
seguenti dati: 6 mila 200 vitelli ritirati dalle stalle di associati; 3 mila 500 vacche a fine carriera o incidentate
avviate alla macellazione; 1.250 vitelloni e femmine
scottone da carne macellati e venduti tramite il Centro
carni e il Sait; 1000 capi bovini da riproduzione venduti tramite le aste.
Il fatturato conseguente a tale attività ammonta a 11
milioni di euro.
P Dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013 della
Provincia di Trento la Commissione Europea ha cancellato due misure riguardanti le foreste.
Si tratta del contributo ai comuni che vendono legname
su strada e dell’intervento sulle spese per l’effettuazione
dei piani economici decennali per i boschi di proprietà
pubblica o collettiva.
Entrambe le misure soppresse saranno sostituite da interventi diretti a sensi di leggi provinciali vigenti: la numero
3 del 1986 e la numero 48 del 1978.
P Per dimostrare l’efficacia della lotta obbligatoria contro il mal degli scopazzi del melo attuata mediante
trattamenti insetticidi contro le due specie di psilla che
fungono da vettori e l’estirpazione delle piante sintomatiche, i tecnici dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige
si affidano alle cifre.
Nel 2001 sono state controllate 579 mila piante.
La malattia era presente su 14 mila 503 con una incidenza pari al 2,5 per cento.
Nel 2007 le piante sintomatiche erano 9 mila 937 su
un totale di 1 milione e 82 segnando una incidenza
pari allo 0,9 per cento.
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- la capacità geometrica, lo
spessore ed il materiale del
contenitore;
- la pressione di collaudo del
contenitore;
- gli estremi dell’atto di approvazione;
• devono prevedere un bacino
di contenimento a terra per
una capacità corrispondente
almeno alla metà del serbatoio;
• sopra il serbatoio deve esserci
una copertura di materiale incombustibile per la protezione dagli eventi atmosferici;
• l’impianto deve essere collegato con la messa a terra;
• l’area dove viene collocato
deve essere completamente
sgombra e priva di vegetazione che possa costituire
pericolo d’incendio per una
distanza minima di 3 metri
dall’impianto;
• devono essere presenti nelle
vicinanze 3 estintori portatili
da 6 kg di polvere, con capacità estinguente non inferiore
a 39A 144B-C, idonei anche
all’utilizzo su apparecchi sotto
tensione elettrica;
• gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere
conformi alla legge 1° marzo
1968, n. 186;
• l’ installazione è vietata in
rampe carrabili, su terrazze e
comunque su aree sovrastanti locali chiusi ed inoltre non
possono essere collocati nei
ricoveri di trattori.
Se l’azienda è soggetta all’applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 sulla
sicurezza degli ambienti di lavoro, perché impiega lavoratori subordinati, si rende necessaria la
valutazione dei rischi e l’adozione delle relative misure come la
designazione degli addetti alla
prevenzione incendi e l’applicazione della relativa segnaletica di sicurezza.
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