Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27
9.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 36/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2012 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 regolamento (CE) n. 1279/2007del Consiglio (4), succes sivamente al riesame intermedio parziale e al riesame in vista della scadenza. Nell’aprile 2004, con il regolamento (CE) n. 760/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Moldova, in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure anti dumping istituite sui CFA originari dell’Ucraina spediti attraverso la Moldova. Analogamente, nell’ottobre 2004, mediante il regolamento (CE) n. 1886/2004 (6), il Consi glio ha esteso le misure iniziali riguardanti la RPC alle importazioni di CFA spediti dal Marocco. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comu nità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 11, paragrafo 2, vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo, Mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 (7) il Consi glio, in seguito al riesame in vista della scadenza, ha mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure sono denominate di seguito «le misure in vigore» e l’in chiesta di riesame in vista della scadenza è denominata «l’ultima inchiesta». Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Repubblica di Corea, in seguito ad un’inchiesta sull’elu sione delle misure antidumping istituite sui CFA originari della RPC spediti attraverso la Repubblica di Corea. (3) considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) (2) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (il «regola mento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio anti dumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio («CFA») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Dette misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale». Nel 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (3), ha istituito un dazio antidumping defini tivo, la cui aliquota è compresa tra il 9,7 % ed il 50,7 %, sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Federazione russa. Le stesse aliquote di dazio erano state istituite mediante il (1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. (2) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. (3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. 2. Domanda di riesame in previsione della scadenza Il 13 novembre 2010 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (9) l’apertura di un riesame in vista della scadenza delle misure antidumping applica bili alle importazioni nell’Unione di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base. (4) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) GU GU GU GU GU GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1. L 120 del 24.4.2004, pag. 1. L 328 del 30.10.2004, pag. 1. L 299 del 16.11.2005, pag. 1. L 117 dell’11.5.2010, pag. 1. C 309 del 13.11.2010, pag. 6. L 36/2 (5) (6) IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Il riesame è stata avviato in seguito ad una richiesta motivata presentata dal comitato di collegamento del l’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fatti specie più del 60 %, della produzione complessiva del l’Unione di CFA. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pre giudizio arrecato all’industria dell’Unione (IU). In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle im portazioni dall’India, il richiedente non ha domandato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza re lativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (1). gruppi di produttori ritenuti rappresentativi dell’IU in termini di volume della produzione e vendite del pro dotto simile nell’Unione. (11) Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Tuttavia, dato che solo due importatori avevano effettivamente importato il pro dotto in esame, la Commissione ha deciso di non pro cedere al campionamento e di inviare un questionario ai suddetti importatori. (12) I questionari sono quindi stati inviati ai tre produttori/ gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, ai due importatori e a tutti i produttori esportatori noti nei tre paesi interessati. (13) Il produttore esportatore della RPC che aveva risposto al modulo di campionamento non ha fornito alcuna rispo sta al questionario. Si ritiene quindi che nessun produt tore esportatore della RPC abbia collaborato all’inchiesta. (14) Un produttore esportatore dell’Ucraina ha fornito infor mazioni limitate al momento dell’avvio dell’inchiesta. Tale produttore è stato invitato a compilare un questio nario, ma le risposte non sono mai pervenute. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore dell’Ucraina abbia collaborato all’inchiesta. (15) Un produttore esportatore del Sud Africa ha fornito ri sposte al questionario. (16) Altre risposte al questionario sono state fornite dai tre produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, dai due importatori e da un utilizzatore. (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informa zioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persi stere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società: 3. Inchiesta (7) (8) (9) (10) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori noti e le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori, il ri chiedente e i produttori dell’Unione menzionati nella do manda di apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura. In considerazione dell’ampio numero di produttori espor tatori nella RPC, di produttori dell’Unione e di importa tori coinvolti nell’inchiesta, inizialmente nell’avviso di apertura era previsto il campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un cam pione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall’apertura del proce dimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Poiché solo un produttore esportatore della RPC ha for nito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto ad un’ulteriore collaborazione con la Commissione, si è deciso di non procedere al campiona mento per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC e di inviare un questionario al suddetto produttore. Venti produttori/gruppi di produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori/gruppi di produttori dell’Unione, la Commis sione ha selezionato un campione di tre produttori/ (1) GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16. 9.2.2012 a) produttori dell’Unione: — Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania), — Bridon Group, composto da due società: Bridon International Ltd (Regno Unito) e BRIDON Inter national GmbH (Germania), — Redaelli Tecna SpA, Italia; b) produttore esportatore in Sud Africa: — SCAW South Africa Ltd., Sud Africa; 9.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea c) importatori: errore manifesto di valutazione nel non differenziare tra cavi per usi generici e per usi speciali nelle inchieste sulla base delle prove disponibili (1). — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH (Germania), (22) — Sentech International (Francia); d) utilizzatore: L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo in esame»). ZIONE DEL DUMPING (23) (24) Per quanto riguarda la RPC e l’Ucraina, nessuno dei pro duttori esportatori ha fornito una collaborazione com pleta. Un produttore esportatore dell’Ucraina ed un pro duttore esportatore della RPC si sono manifestati ed è stato loro inviato un questionario destinato ai produttori esportatori. Le loro risposte al questionario sono state ritenute incomplete e prive di coerenza e non è stato possibile effettuare sopralluoghi presso le loro sedi. Le società in questione sono state debitamente informate, per iscritto, che in tali circostanze sarebbero stati impie gati i dati disponibili, come stabilito dall’articolo 18 del regolamento di base. In Sud Africa il solo produttore esportatore noto ha presentato i dati relativi alle sue esportazioni nell’Unione durante il PIR che, relativamente a tale periodo, hanno rappresentato tutte le esportazioni nell’Unione originarie del Sud Africa. (25) Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume com plessivo delle importazioni di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina è stato pari a 4 833 t, corri spondenti al 2,4 % della quota di mercato dell’Unione. Durante l’ultima inchiesta le importazioni totali dai paesi interessati hanno raggiunto 3 915 t, ovvero il 2,2 % della quota di mercato dell’Unione. 1. Prodotto in esame Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’in chiesta iniziale e dell’ultima inchiesta che ha portato al l’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, (nella terminologia indu striale spesso definiti «CFA»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («prodotto in esame»). 2. Prodotto simile (20) (21) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nell’ultima inchie sta, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che i CFA fabbricati nella RPC e in Ucraina ed esportati verso l’Unione, i CFA fabbricati e venduti sul mercato interno del Sud Africa e quelli esportati nell’Unione, i CFA fabbricati e venduti sul mercato interno del paese di riferimento, la Turchia, e quelli fabbricati e venduti dai produttori dell’Unione nell’Unione hanno le stesse carat teristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni finali e sono pertanto da considerare prodotti simili con formemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Un importatore ha presentato un’argomentazione che era stata avanzata anche durante l’ultima inchiesta dall’asso ciazione europea degli importatori di cavi d’acciaio (EWRIA). Il suddetto importatore ha obiettato che il pro dotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti nel l’Unione differiscono sostanzialmente e che si dovrebbe distinguere tra cavi per usi generici e per usi speciali. Tali argomentazioni sono state esaminate dettagliatamente nel regolamento iniziale e nell’ultimo regolamento che istitui scono misure provvisorie e definitive sulle importazioni del prodotto in esame. Inoltre, nella causa T-369/08 EWRIA contro Commissione europea il Tribunale ha so stenuto che la Commissione non aveva commesso un Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regola mento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore. 1. Osservazioni preliminari B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (19) Poiché l’importatore non ha fornito alcun nuovo ele mento atto a dimostrare che la base sulla quale erano state tratte le conclusioni iniziale era cambiata, vengono confermate le conclusioni del regolamento iniziale e del l’ultimo regolamento. C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERA — Ascensores Orona S coop. (Spagna). (18) L 36/3 2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR (26) Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, ogniqualvolta le circostanze non erano cambiate o le informazioni erano disponibili, è stata usata la stessa metodologia dell’inchiesta iniziale. In mancanza di colla borazione, come da parte della RPC e dell’Ucraina, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. 2.1. RPC (27) Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume com plessivo delle importazioni di CFA dalla RPC è stato pari a 4 530 t, corrispondenti al 2,2 % della quota di mercato dell’Unione. (1) Causa T-369/08 Associazione europea degli importatori di cavi d’ac ciaio (EWRIA) e altri contro Commissione europea [2010], para grafo 76 e seguenti. L 36/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, i costi di trasporto e assicurazione. 2.1.1. P a e s e d i r i f e r i m e n t o (28) Poiché la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale ha dovuto essere basato su informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato ap propriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. (29) Nell’ultima inchiesta, come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale è stata utilizzata la Turchia. Per la presente inchiesta il richiedente ha proposto di utilizzare nuovamente la Turchia. Nessuno ha presentato obiezioni in merito a tale scelta. (30) L’inchiesta ha rivelato che la Turchia ha un mercato competitivo per i CFA, con tre produttori locali che co prono circa il 53 % del mercato e con la presenza di importazioni concorrenti provenienti da altri paesi terzi. In Turchia non esistono dazi all’importazione per il pro dotto in esame e non ci sono altre restrizioni all’impor tazione di CFA. Infine, come indicato al considerando 20, il prodotto fabbricato in Turchia e venduto sul mercato turco è risultato simile al prodotto esportato nell’Unione dal produttore esportatore della RPC. 9.2.2012 2.1.5. M a r g i n e d i d u m p i n g (31) La Commissione ha quindi concluso che la Turchia rap presenta un paese di riferimento adeguato ai fini del calcolo del valore normale, ai sensi dell’articolo 2, para grafo 7, lettera a), del regolamento di base. (36) 2.2. Sud Africa (37) (33) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento, ovverosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Tur chia da acquirenti indipendenti. Le informazioni fornite dal produttore sono state esaminate e le vendite sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni com merciali e rappresentative. Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produt tore turco che ha collaborato all’inchiesta. (38) In assenza della collaborazione dei produttori della RPC, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informa zioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base sono state ritenute più adeguate al calcolo del margine di dumping rispetto ai dati di Eurostat, dato che le pertinenti voci NC comprendono una gamma di prodotti più ampia rispetto al prodotto in esame, definito dal precedente considerando 19. 2.1.4. C o n f r o n t o (35) Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regola mento di base, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del Sud Africa da acquirenti indipendenti, poiché si è con statato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali e sono rappresentative. 2.2.2. P r e z z o a l l ’ e s p o r t a z i o n e (39) Tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipen denti dell’Unione, cosicché il prezzo all’esportazione è stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili. 2.2.3. C o n f r o n t o (40) 2.1.3. P r e z z o a l l ’ e s p o r t a z i o n e (34) Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA originari del Sud Africa è stato irrilevante (281 t, corrispondenti allo 0,1 % della quota di mercato dell’Unione). L’unico produttore esportatore noto ha effettuato tutte le importazioni. 2.2.1. V a l o r e n o r m a l e 2.1.2. V a l o r e n o r m a l e (32) A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unio ne. Questo confronto ha messo in evidenza l’esistenza di un livello di dumping notevole, pari al 38 % circa. Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimo strato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti hanno riguardato i costi di tra sporto e assicurazione e il costo del credito. 2.2.4. M a r g i n e d i d u m p i n g (41) A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unio ne, per tipo di prodotto. Il confronto ha evidenziato l’esistenza del dumping ad un livello del 17 %, inferiore rispetto al margine del 38,6 % individuato nell’inchiesta iniziale. 9.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2001, le importazioni dalla RPC hanno comunque regi strato una tendenza all’aumento. La quota di mercato attuale della RPC è del 2,2 % circa. 2.3. Ucraina (42) Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA dall’Ucraina è stato irrilevante (22 t, corrispondenti a meno dello 0,1 % della quota di mercato dell’Unione, vale a dire ad un livello de minimis). (50) 2.3.1. V a l o r e n o r m a l e (43) Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame del richiedente, ov verosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’Ucraina da acquirenti indipendenti. 2.3.2. P r e z z o a l l ’ e s p o r t a z i o n e (44) In assenza della collaborazione dei produttori dell’Ucrai na, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base il prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informa zioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base sono state ritenute più adeguate al calcolo del margine di dumping, dato che si riferiscono precisamente al prodotto in esame definito dal prece dente considerando 19. (51) I dati statistici disponibili nelle basi dati della RPC si riferiscono ad una definizione del prodotto più ampia rispetto a quella del prodotto in esame. Di conseguenza, basandosi su tali dati non è stato possibile effettuare un’analisi efficace dei quantitativi esportati verso altri mercati. L’analisi dei prezzi per la quale è stato possibile utilizzare la base dati della RPC è fondata su stime ra gionevoli, viste le caratteristiche simili degli altri prodotti eventualmente inclusi nell’analisi. (52) Basandosi sulle informazioni disponibili, come illustrato nel considerando precedente, si è scoperto che i prezzi all’esportazione dalla RPC verso altri mercati di esporta zione erano, in media, notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di esportazione verso l’Unione (del 30 % circa, senza tenere conto dei dazi antidumping versati). Poiché, come indicato al considerando 36, le vendite all’esporta zione dalla RPC all’Unione sono state effettuate a prezzi di dumping, è probabile che le esportazioni verso i mer cati di altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora più elevati di quelli delle esportazioni verso l’Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che il livello dei prezzi all’esportazione negli altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile li vello dei prezzi delle vendite all’esportazione nell’Unione, in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, e con siderato il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che vi è un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione, riduzione che comporterebbe un au mento del livello del dumping. Ai fini di un confronto equo, il prezzo all’esportazione è stato adeguato per tener conto dei costi del trasporto marittimo e dell’assicurazione nella domanda di riesame del richiedente, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il margine di dumping così calcolato è risultato pari, per il PIR, a oltre l’80 %. 3. Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure 3.1. Osservazioni preliminari (46) Nessuno dei 28 produttori esportatori della RPC noti ha collaborato. (47) I due produttori esportatori del Sud Africa nominati della domanda di riesame hanno risposto alle domande della Commissione, ma solo quello interessato ad esportare nell’Unione ha collaborato compilando il questionario. In Sud Africa non ci sono altri produttori noti. (48) Per quanto riguarda l’Ucraina, il produttore esportatore noto ha cessato di collaborare come spiegato nel consi derando 14. In Ucraina non vi sono altri produttori noti. 3.2. RPC 3.2.1. O s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i (49) In seguito all’inchiesta iniziale a tutte le società della RPC veniva applicato un unico dazio antidumping, la cui ali quota ammontava al 60,4 %. I volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti in misura significativa, pas sando dalle 11 484 t del PI relativo all’inchiesta iniziale (EU 15) alle 1 942 t del PIR dell’ultima inchiesta (EU 25), per poi aumentare a 4 530 t durante il PIR attuale. Dal Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati presi in conside razione parametri quali i prezzi praticati dai produttori esportatori sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di esportazione nell’Unione, la capacità produttiva e le pra tiche di elusione. Le informazioni relative ai prezzi all’im portazione da parte degli esportatori sono state tratte dai dati di Eurostat, quelle inerenti ai volumi e ai prezzi di esportazione derivano da informazioni statistiche della RPC e le informazioni riguardanti la capacità sono state ottenute basandosi su informazioni contenute nella do manda. I dati di Eurostat sono stati ritenuti i più adatti ai fini del confronto con i dati statistici della RPC, dato che il confronto è stato possibile solo per una definizione del prodotto più ampia, come illustrato nel considerando seguente. 3.2.2. R e l a z i o n e t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a zione nei paesi terzi e i prezzi al l’esportazione nell’Unione 2.3.3. C o n f r o n t o (45) L 36/5 3.2.3. R e l a z i o n e t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a zione verso paesi terzi e i prezzi nell’Unione (53) L’inchiesta ha anche rivelato che i prezzi praticati dall’IU nell’Unione sono stati in media considerevolmente più elevati dei prezzi all’esportazione che l’esportatore della RPC ha praticato sui mercati di altri paesi terzi. Il fatto L 36/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che il livello dei prezzi prevalente sul mercato del l’Unione per il prodotto in esame rende tale mercato molto attraente, vale anche per la RPC. L’alto livello di prezzi che caratterizza il mercato dell’Unione rappresenta un incentivo all’aumento delle esportazioni verso l’Unio ne. (59) Dopo l’istituzione delle misure iniziali, le importazioni originarie del Sud Africa sono diminuite considerevol mente. Nel PIR la quota di mercato delle importazioni originarie del Sud Africa (0,1 %, ovvero 281 t) è risultata essere inferiore alla soglia minima. Inoltre la maggior parte di tali importazioni è stata destinata all’uso offsho re, che si è notevolmente sviluppato dall’inchiesta prece dente, e quindi non è stata sdoganata nell’UE. Solo pic coli quantitativi del prodotto in esame sono stati immessi in libera pratica nell’UE. (60) Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono state prese in considerazione le informazioni fornite dall’esportatore che ha collaborato relative ai volumi e ai prezzi delle esportazioni verso l’Unione ed altri paesi terzi, alle capa cità inutilizzate e alle scorte nonché al mercato interno del Sud Africa. 3.2.4. M a r g i n e d i d u m p i n g (54) Come concluso nel considerando 36, le vendite all’espor tazione dalla RPC verso l’Unione sono state effettuate a livelli di dumping notevoli, in base al valore normale del paese di riferimento. Non c’è motivo di ritenere che, in mancanza di tali misure, tali importazioni non verreb bero effettuate a prezzi di dumping analoghi e in quan tità maggiori. 3.2.5. C a p a c i t à i n u t i l i z z a t e e s c o r t e (55) Secondo la domanda di riesame e la verifica basata su informazioni pubbliche (ovvero informazioni pubblicate dalle società sui loro siti web), la capacità complessiva dei produttori esportatori della RPC viene stimata a 1 355 000 t. La stima del richiedente relativa all’utilizzo della capacità dei produttori della RPC è del 63 % circa, ovvero la capacità inutilizzata ammonta ad oltre 500 000 t. Il richiedente ha anche fornito informazioni su ulteriori capacità produttive in via di costituzione e sulle dimensioni del mercato nazionale. I produttori della RPC dispongono quindi di notevoli capacità di riserva, ampiamente superiori non solo ai quantitativi esportati verso l’Unione durante il PIR, ma anche al consumo totale dell’Unione. Sussiste pertanto la capacità di aumen tare notevolmente le esportazioni nell’Unione, anche per ché nessun elemento indica che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di pro duzione di tale entità. A tale proposito, va osservato che è molto improbabile che il mercato interno della RPC, caratterizzato dalla concorrenza tra numerosi produttori, sia in grado di assorbire i notevoli volumi di tali capacità inutilizzate. 3.3.2. R e l a z i o n e t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a zione nei paesi terzi e i prezzi al l’esportazione nell’Unione (61) L’esportatore del prodotto in esame che ha collaborato ha fornito informazioni riguardanti i volumi e i prezzi sui mercati di esportazione diversi dal mercato dell’Unione. Il produttore esportatore vende una notevole parte della propria produzione sui mercati di esportazione, anche se i volumi esportati sono diminuiti durante il periodo in esame. L’attività di esportazione della società si con centra prevalentemente su due specifici segmenti del mer cato: funi per pozzi minerari e per applicazioni connesse alla trivellazione offshore. (62) I prezzi all’esportazione verso paesi terzi della società, confrontati con i prezzi all’esportazione verso l’Unione, compreso il dazio antidumping applicabile, erano in ge nerale notevolmente più alti in tutti gli anni del periodo in esame (in misura dal 30 % al 70 %). Visto il vantaggio in termini di prezzo raggiunto dall’esportatore sui mer cati di altri paesi terzi rispetto ai prezzi sul mercato dell’Unione, si presume che egli in futuro, qualora venis sero abrogate le misure, non entrerebbe nel mercato del l’Unione con quantitativi considerevoli. Al riguardo si è tenuto anche conto del fatto che, come spiegato nel precedente considerando 61, le attività di esportazione della società riguardano specialmente prodotti non richie sti massicciamente sul mercato dell’Unione. 3.2.6. P r a t i c h e d i e l u s i o n e (56) Le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono state eluse tramite tra sbordo in Marocco nel 2004 e nella Repubblica di Corea nel 2010. Tali pratiche dimostrano l’interesse dei vendi tori di CFA della RPC per il mercato dell’Unione e la loro indisponibilità a competere su tale mercato a prezzi non di dumping e indicano che, se le misure fossero abrogate, le esportazioni della RPC verso il suddetto mercato pro babilmente aumenterebbero e verrebbero effettuate a prezzi di dumping. 3.3. Sud Africa 3.3.1. O s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i (57) I produttori noti del Sud Africa sono due. Come già indicato, un produttore esportatore ha collaborato alla presente inchiesta di riesame. (58) L’altro produttore noto non ha dimostrato interesse ad esportare nell’Unione, affermando che la sua capacità di produzione è totalmente utilizzata e venduta sul mercato interno del Sud Africa. 9.2.2012 3.3.3. C a p a c i t à i n u t i l i z z a t e e s c o r t e (63) Dall’ultima inchiesta il produttore esportatore che ha col laborato ha mantenuto le proprie scorte ad un livello stabile. Anche l’utilizzo della capacità (circa 70-75 %) si trovava a livelli consueti, visti i vincoli tecnici del pro cesso di produzione. Il livello massimo della capacità inutilizzata disponibile è compreso tra 1 500 e 3 500 t. Il produttore esportatore non intende espandere la capa cità di produzione in modo significativo. La possibilità di aumentare le esportazioni verso l’Unione sembra quindi 9.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea molto limitata, soprattutto in quanto i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possono assorbire eventuali aumenti di produzione. (64) L 36/7 bilità di aumentare considerevolmente i quantitativi esportati nell’Unione esiste. I consumi apparenti in Ucrai na, calcolati sulla base delle informazioni note sulla pro duzione e delle informazioni statistiche sulle importa zioni e sulle esportazioni segnalano che il mercato in terno non è più in grado di assorbire ulteriori capacità. Nel caso dell’Ucraina, la possibilità di riorientare le capa cità inutilizzate verso l’Unione è la più concreta di tutti i paesi in questione, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un eventuale aumento di pro duzione. Si osserva anche che la produzione è prevalentemente indirizzata verso il mercato interno, sul quale si otten gono profitti elevati, pertanto la società non è interessata ad esportare notevoli quantitativi verso l’Unione. 3.4. Ucraina 3.4.1. O s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i (65) (66) Poiché il produttore esportatore ucraino noto non ha collaborato, come illustrato nel precedente considerando 14, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Poiché le informazioni sull’industria ucraina sono scarse, le conclu sioni seguenti si basano sulle informazioni contenute nella domanda di riesame del richiedente e sulle statisti che pubbliche relative agli scambi commerciali. Non esi stono in Ucraina altri produttori esportatori noti e le considerazioni che seguono, relative in particolare alla capacità produttiva, si riferiscono quindi al produttore esportatore noto. Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e verso l’Unione, la capacità inutilizzata e le pratiche di elusione. 3.4.2. R a p p o r t o t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a zione nei paesi terzi e i prezzi al l’esportazione nell’Unione (67) In mancanza di informazioni più attendibili, la Commis sione si è basata sui dati contenuti nella domanda relativi ad altri mercati di esportazione, derivati a loro volta da statistiche pubbliche. L’analisi dei dati disponibili ha di mostrato che i prezzi medi delle esportazioni verso tali paesi sono stati significativamente inferiori ai prezzi medi delle esportazioni verso l’Unione. Come già illustrato in precedenza, nei casi della RPC e del Sud Africa, la Com missione ha ritenuto che, qualora le misure venissero abrogate, il livello dei prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione. La Commissione ha quindi concluso che esiste un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esporta zioni verso l’Unione, riduzione che raggiungerebbe con ogni probabilità livelli di dumping. 3.4.3. C a p a c i t à i n u t i l i z z a t a (68) Negli ultimi anni i due produttori esportatori preceden temente noti hanno fuso le loro attività. Di conseguenza la capacità di produzione accertata nell’ultima inchiesta è stata ridotta. Sulla base dei dati contenuti nella domanda e secondo quanto dichiarato dal produttore esportatore noto, la capacità produttiva ucraina stimata è pari a 35 000-40 000 t e solo il 70 % di tale capacità è utiliz zato per la produzione. La capacità inutilizzata, pari a 10 500-12 000 t, è un’indicazione del fatto che la possi 3.4.4. P r a t i c h e d i e l u s i o n e (69) Dopo l’istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni di CFA originari dell’Ucraina, la Commis sione ha scoperto che le misure venivano eluse attraverso l’importazione di CFA dalla Moldova. Questa scoperta è stata ritenuta un ulteriore fattore che segnala l’interesse nei confronti del mercato dell’Unione e l’incapacità di competere sul mercato dell’Unione a livelli non di dum ping. 3.5. Conclusione (70) Per la RPC e l’Ucraina è stata constatata la continuazione del dumping a livelli significativi e per il Sud Africa a livelli ridotti, anche se i volumi delle importazioni dal Sud Africa e dall’Ucraina raggiungevano livelli non elevati. (71) Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le capacità inutilizzate, le scorte non utilizzate e le politiche dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati. Tale ana lisi ha rivelato che nella RPC e, in misura minore, in Ucraina, ci sono notevoli capacità inutilizzate e scorte accumulate. Per il Sud Africa non risultano capacità inu tilizzate rilevanti, né scorte al di fuori del normale. Inol tre, i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi si sono rivelati in genere più bassi di quelli praticati sul mercato dell’Unione per quanto riguarda la RPC e l’Ucrai na; per questa ragione l’Unione rimane un mercato inte ressante per i produttori esportatori di tali paesi. Le esportazioni del Sud Africa verso altri paesi sono state tuttavia effettuate a livelli notevolmente più elevati delle esportazioni verso l’Unione e sono inoltre risultate non in dumping. La Commissione ha pertanto concluso che, senza le misure antidumping a protezione del mercato dell’Unione, le esportazioni dalla RPC e dall’Ucraina verso paesi terzi verrebbero con ogni probabilità deviate verso il mercato dell’Unione. La disponibilità di capacità pro duttive inutilizzate indica inoltre che molto probabil mente le importazioni aumenterebbero. L’analisi delle politiche dei prezzi dell’Ucraina e della RPC ha inoltre rivelato che tali esportazioni verrebbero con ogni proba bilità effettuate a prezzi di dumping. Nei casi della RPC e dell’Ucraina, tali conclusioni sono state avallate dal fatto che le misure in vigore sono state eluse mediante l’im portazione attraverso altri paesi; ciò indica che tali paesi non erano in grado di competere sul mercato dell’Unione a prezzi equi. Dall’altro lato, il produttore del Sud Africa è stato ritenuto capace di competere con altri produttori, compresi quelli dell’Unione, su altri mercati di paesi terzi a prezzi equi. In considerazione di quanto precede, per la L 36/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea RPC e per l’Ucraina si è concluso che, nel caso in cui le misure cessino di produrre effetti, le pratiche di dumping probabilmente continuerebbero in quantità significative. Al contrario, tenendo conto della diminuzione del dum ping in confronto all’inchiesta iniziale, del fatto che le esportazioni verso altri paesi siano state effettuate a prezzi molto più elevati che verso l’UE e della domanda prevedibilmente bassa per i prodotti del Sud Africa, si ritiene che la continuazione del dumping in quantitativi notevoli sulle importazioni non sia da considerarsi pro babile per quanto riguarda tale paese. (76) 9.2.2012 Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di tre produttori/gruppi di produttori fra i venti produttori dell’Unione seguenti, che hanno fornito le informazioni richieste. — Bridon Group, composto da Bridon International Ltd (Regno Unito) e Bridon International GmbH (Germa nia), — Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania), — Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH (Germania), (72) In merito alle suddette conclusioni il governo ucraino ha osservato che è esagerato e irragionevole presumere che l’abrogazione delle misure determini un passaggio al mer cato dell’Unione da parte del produttore ucraino. A so stegno di tale affermazione il governo ha aggiunto che le misure in vigore hanno causato una perdita di contatti con i clienti dell’UE e quindi la fine delle esportazioni verso l’Unione, precisando che attualmente le esporta zioni dell’Ucraina sono concentrate vero la CSI e i mer cati asiatici. Il governo dell’Ucraina si è però astenuto dal formulare osservazioni sull’attrattiva del mercato del l’Unione risultante dalla notevole differenza di prezzo su tali mercati, come indicato nel precedente conside rando 67, e quindi non ha afferrato che esiste la proba bilità che le esportazioni dell’Ucraina siano dirette nuo vamente verso l’Unione nel caso in cui le misure cessino di produrre effetti. — Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG (Germania), — Westfälische Drahtindustrie GmbH (Germania), — Teufelberger Seil GmbH (Germania), — ZBD Group A.S. (Repubblica ceca), — Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna), — Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Por togallo), — D. Koronakis SA (Grecia), — N. Leventeris SA (Grecia), (73) (74) Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha obiettato che la diminuzione del volume di esporta zione del produttore sudafricano verso altri mercati è destinata a determinare maggiori capacità inutilizzate, che non saranno assorbite dal mercato interno e quindi faranno aumentare le importazioni verso l’Unione. Tut tavia non sono state fornite prove a sostegno di tali affermazioni. Al contrario, è stato osservato che la ridu zione delle esportazioni dell’esportatore che ha collabo rato durante il periodo in esame è stata mitigata dalle vendite interne, che sono diminuite in misura minore nello stesso periodo. Dunque, il volume complessivo delle vendite della società è aumentato tra il 2009 ed il PI. Non vi sono quindi elementi che giustifichino le ar gomentazioni del richiedente. Il richiedente ha anche criticato la Commissione per non aver tenuto conto dell’assenza di collaborazione dell’altro produttore del Sud Africa, affermando che il fatto che tale società non abbia esportato in passato non significa che non lo farà in futuro. In merito a tale affermazione si osserva che durante il periodo in esame detta società non ha esportato verso l’Unione. Le misure antidumping non servono a vietare le importazioni legali verso l’Unione. L’affermazione è stata quindi respinta. — Drumet SA (Polonia), — Metizi JSC (Bulgaria), — Arcelor Mittal Wire France (Francia), — Brunton Shaw UK Limited (Regno Unito), — Sirme Si Cabluri SA/CORD SA (Romania), — Redaelli Tecna SpA (Italia), — Remer Srl (Italia), — Metal Press Srl (Italia), — Randers Reb International A/S (Danimarca). (77) D. PRODUZIONE DELL’UNIONE E INDUSTRIA DEL E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE L’UNIONE (75) All’interno dell’Unione, i CFA sono fabbricati da oltre 25 produttori/gruppi di produttori, che costituiscono l’indu stria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si osserva che i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 40 % della produzione complessiva dell’Unione durante il PIR, mentre i suddetti venti produttori dell’Unione costituivano il 96 % della produzione totale dell’Unione durante il PIR, quota rite nuta rappresentativa dell’intera produzione dell’Unione. 1. Consumo sul mercato dell’Unione (78) Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell’IU sul mercato dell’Unione i dati sulle importazioni UE forniti da Eurostat. IT 9.2.2012 (79) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Tra il 2007 ed il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 21 %, passando da 255 985 t a 203 331 t. In parti colare, dopo un lieve aumento dell’1 % nel 2008, è sceso notevolmente di 22 punti percentuali nel 2009 in se guito alla crisi economica ed è rimasto ad un livello analogo durante il PIR. Consumo dell’Unione (t) indice 2007 2008 2009 PIR 255 986 257 652 201 975 203 331 100 101 79 79 L 36/9 quanto appena esposto si è ritenuto che i CFA importati originari dei paesi interessati siano stati in concorrenza con i CFA fabbricati nell’Unione. (84) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti per la RPC e per l’Ucraina. Le importazioni da questi due paesi sono quindi state esaminate cumulativamente. Poiché i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, in particolare le condi zioni di concorrenza tra prodotti importati, non erano soddisfatti per il Sud Africa, le importazioni originarie di tale paese sono state esaminate separatamente. 2.2. Importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina 2. Importazioni dai paesi interessati 2.2.1. V o l u m e , q u o t a d i m e r c a t o e p r e z z o delle importazioni 2.1. Cumulo (80) Nelle inchieste precedenti, le importazioni di CFA origi nari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina sono state esaminate cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, para grafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell’inchiesta attuale. (85) In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e dell’Ucraina è diminuito del 54 % durante il periodo in esame. Nel 2009 è stato registrato un calo considerevole di 43 punti percentuali, seguito da un ulteriore calo di 13 punti per centuali durante il PIR. (81) Il margine di dumping calcolato per le importazioni ori ginarie di ciascun paese si è rivelato superiore alla soglia minima. Per quanto riguarda i quantitativi è stata effet tuata un’analisi prospettiva dei volumi probabili delle esportazioni per ogni paese, in caso di mancato rinnovo delle misure. Dall’analisi è risultato probabile che, qualora venissero abrogate le misure, le importazioni dalla RPC e dall’Ucraina, a differenza di quelle dal Sud Africa, aumen tino raggiungendo livelli notevolmente superiori a quelli raggiunti nel PIR e sicuramente superiori alla soglia mi nima. Per il Sud Africa si è constatato che la capacità di aumentare le esportazioni verso l’Unione era molto limi tata a causa delle ridotte capacità inutilizzate e in quanto i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possono assorbire eventuali aumenti di produzione. (86) La quota di mercato delle importazioni da RPC e Ucraina è scesa dal 3,8 % al 2,2 % nel periodo in esame. (87) I prezzi delle importazioni sono aumentati del 29 % nel corso del periodo in esame. Dopo un aumento dell’11 % nel 2008, essi sono ulteriormente saliti nel 2009, per rimanere stabili durante il PIR. (82) (83) 2008 2009 PIR 9 844 10 081 5 830 4 553 indice 100 102 59 46 Quota di mercato (%) 3,8 3,9 2,9 2,2 indice 100 102 75 58 1 073 1 195 1 394 1 388 100 111 130 129 Importazioni (t) Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati, è risultato che le importazioni dal Sud Africa non erano in concorrenza diretta con quelle dagli altri due paesi. I prezzi dei tipi di prodotto importati dal Sud Africa erano notevolmente superiori, come descritto nei seguenti considerando 87 e 91, rispetto a quelli delle importazioni dagli altri due paesi. Tali prezzi superiori hanno infatti determinato l’assenza dell’undercutting per le importazioni dal Sud Africa, contrariamente ai risultati di notevole undercutting di prezzo da parte delle impor tazioni provenienti dagli altri due paesi. In merito alle importazioni dai tre paesi interessati, l’in chiesta ha evidenziato che i CFA importati da tali paesi avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre i vari tipi di CFA importati erano intercambiabili con i tipi fabbricati nell’Unione ed erano commercializ zati nell’Unione nello stesso periodo. In considerazione di 2007 Prezzo delle importazioni indice 2.2.2. S o t t o q u o t a z i o n e d e i p r e z z i ( p r i c e undercutting) (88) Vista l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina, è stato necessario calcolare l’undercutting dei prezzi basandosi sulle stati stiche delle importazioni per voce NC, usando informa zioni rilevate a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Nel PIR, il margine di undercutting IT L 36/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dalla Corea del Sud, ad eccezione dei cavi effettivamente fabbricati da undici produttori della Corea del Sud. per le importazioni di CFA originari della RPC e del l’Ucraina si situava, al netto del dazio antidumping, tra il 47,4 % ed il 58,2 %. (94) 2.3. Importazioni dal Sud Africa 2.3.1. V o l u m e , q u o t a d i m e r c a t o e p r e z z i delle importazioni dal Sud Africa (89) (90) In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario del Sud Africa è diminuito del 77 % durante il periodo in esame. Nel 2009 è stato registrato un calo considerevole di 94 punti percentuali, seguito da un lieve aumento di 17 punti percentuali durante il PIR. (95) La quota di mercato delle importazioni dal Sud Africa è scesa dallo 0,5 % allo 0,1 % nel periodo in esame. 2008 2009 PIR 1 229 846 73 281 indice 100 69 6 23 Quota di mercato (%) 0,5 0,3 0,0 0,1 indice 100 68 7 29 1 504 1 929 2 217 2 280 100 128 147 152 Importazioni (t) Prezzo delle importazioni indice 2.3.2. S o t t o q u o t a z i o n e d e i p r e z z i ( p r i c e undercutting) (92) La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata utilizzando i prezzi all’esportazione del produttore del Sud Africa che ha collaborato, al netto del dazio antidumping, ed è risultata negativa. Considerato che non vi sono altri pro duttori esportatori in Sud Africa, tale conclusione vale anche per l’intero paese. Le importazioni originarie della Moldova o spedite da tale paese sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Di conseguenza non è stato ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi. 3.3. Marocco I prezzi delle importazioni sono invece continuamente aumentati del 52 % durante il periodo in esame. 2007 Dopo l’inchiesta antielusione e l’estensione del dazio an tidumping alle importazioni spedite dalla Corea del Sud, le importazioni sono notevolmente diminuite e la quota di mercato è passata dal 18,7 % del 2007 al 12,8 % del PIR. Tale percentuale risulta corrispondente alla quota dei produttori esportatori coreani ai quali era stata concessa l’esenzione. 3.2. Moldova (96) (91) 9.2.2012 Le importazioni originarie del Marocco o spedite da tale paese sono scese del 51 % nel periodo in esame. La loro quota di mercato era inferiore allo 0,5 % durante il pe riodo in esame. 4. Altri paesi oggetto delle misure antidumping (97) Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni di determinati cavi di ferro o acciaio originari della Fe derazione russa, secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 (1) è diminuito del 41 % durante il periodo in esame. (98) La quota di mercato delle importazioni russe è diminuita passando dall’1,5 % nel 2007 all’1,1 % nel PIR. 5. Situazione economica dell’IU (99) A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situa zione dell’IU. 5.1. Osservazioni preliminari (100) Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l’IU, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia a livello dell’intera IU, secondo la definizione del considerando 75, che a livello dei pro duttori dell’Unione inclusi nel campione. (101) Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste 3. Importazioni da paesi ai quali sono state estese le misure 3.1. Repubblica di Corea (93) Come indicato al precedente considerando 3, l’inchiesta ha rivelato che l’elusione delle misure iniziali sulle im portazioni dalla RPC avveniva attraverso la Repubblica di Corea (Corea del Sud). Il dazio antidumping in vigore sulle importazioni originarie della RPC è stato quindi esteso alle importazioni dello stesso tipo di CFA spediti nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzio ne, capacità produttiva, produttività, scorte, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di intera IU, mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferi scono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli in vestimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (1) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. IT 9.2.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (102) Uno dei produttori del gruppo Bridon inserito nel cam pione, Bridon International Limited, ha tenuto la propria contabilità in GBP durante il periodo in esame. Di con seguenza taluni indicatori del pregiudizio sono stati in fluenzati dall’andamento del tasso di cambio tra GBP ed EUR durante il periodo in esame. 5.2. Dati relativi all’IU L 36/11 d) Volume delle vendite (106) Tra il 2007 e il PIR le vendite realizzate dall’IU sul mer cato dell’Unione sono diminuite del 20 %. Dopo una diminuzione del 5 % nel 2008, il volume delle vendite è sceso ulteriormente di 24 punti percentuali nel 2009, in seguito alla crisi economica. Tale valore coincide con l’andamento del mercato dell’Unione, che tra il 2007 ed il PIR ha perso il 21 %, a causa della crisi economica. a) Produzione (103) La produzione dell’IU è diminuita del 9 % tra il 2007 ed il PIR, passando da 182 681 t a 165 394 t. Il volume della produzione nel 2008 è rimasto invariato, per poi contrarsi del 13 % nel 2009, in seguito alla crisi econo mica mondiale. Durante il PIR si è ripreso ed è aumen tato di 4 punti percentuali. Il volume della produzione è diminuito meno rispetto ai consumi sul mercato del l’Unione, in seguito alla domanda sui mercati dei paesi terzi. IU 2007 2008 2009 PIR Vendite ad acqui renti indipendenti nell’Unione (t) 112 387 106 431 80 340 89 551 100 95 71 80 indice e) Quota di mercato (107) L’IU è riuscita a mantenere immutata la sua quota di IU Volume di produzione (t) indice 2007 2008 2009 PIR 182 681 182 691 159 266 165 394 100 100 87 91 mercato del 44 % tra il 2007 ed il PIR. Tuttavia nel 2008 e 2009 la quota di mercato si è ridotta rispettiva mente al 41 % e al 40 % del consumo dell’Unione. IU 2007 2008 2009 PIR Quota di mercato 44 % 41 % 40 % 44 % indice 100 94 91 100 b) Capacità e indici di utilizzo degli impianti (104) Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è diminuita del 6 %. È quindi diminuita del 10 % nel 2009 per poi aumentare di 4 punti percentuali durante il PIR. Poiché la produzione è scesa relativamente di più rispetto alla capacità, l’utilizzo degli impianti risultante è dimi nuito dal 69 % nel 2007 al 66 % durante il PIR. 2007 2008 2009 PIR 265 779 261 383 239 312 249 254 indice 100 98 90 94 Utilizzo degli im pianti 69 % 70 % 67 % 66 % indice 100 102 97 97 IU Capacità f) Crescita (108) Tra il 2007 ed il PIR, quando il consumo dell’Unione è diminuito del 21 %, il volume delle vendite dell’IU si è ridotto solo del 20 %. Quindi l’IU ha lievemente ampliato la sua quota di mercato, mentre le importazioni dai paesi interessati hanno perso quasi due punti percentuali du rante lo stesso periodo. g) Occupazione (109) Tra il 2007 e il PIR l’occupazione nell’IU è diminuita del 12 %. La riduzione più ampia ha avuto luogo nel 2009, quando l’occupazione è scesa di otto punti percentuali. Questo dimostra che l’IU è stata in grado di adeguarsi alla nuova situazione del mercato. IU c) Scorte Occupazione (105) Il livello delle scorte finali dell’IU è aumentato nel 2008 e nel 2009, ma durante il PIR è diminuito nuovamente, tornando ai livelli del 2007. indice 2007 2008 2009 PIR 3 052 2 978 2 752 2 694 100 98 90 88 h) Produttività IU Scorte finali (t) indice 2007 2008 2009 PIR 12 656 13 254 12 790 12 651 100 105 101 100 (110) Nel periodo in esame la produttività della manodopera dell’IU, in termini di produzione annua per addetto equi valente tempo pieno (ETP), è stata variabile, aumentando di due punti percentuali nel 2008, per poi diminuire di cinque punti percentuali nel 2009, prima di aumentare di sei punti percentuali durante il PIR. IT L 36/12 IU Produttività indice Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2007 2008 2009 PIR 59,9 61,3 57,9 61,4 100 102 97 103 (111) L’incidenza della considerevole entità del margine di dumping effettivo sull’IU non si può considerare notevo le, dati il volume complessivo delle importazioni origina rie dei paesi interessati e l’applicazione dei dazi antidum ping. 5.3. Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel cam pione j) Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno (112) I prezzi di vendita unitari dell’IU sono aumentati del l’11 % tra il 2007 e il PIR. Sono aumentati gradualmente del 16 % fino al 2009 per poi diminuire di 5 punti percentuali durante il PIR. Quest’andamento dei prezzi è legato al fatto che l’IU è stata in grado di trasferire al 2009 ordini a prezzi elevati accettati prima della crisi economica. Un altro motivo è costituito dal progressivo passaggio dell’IU a CFA più costosi, ovvero quelli a se zione larga. Prezzo unitario nell’UE (EUR/t) indice 2007 2008 35 milioni di EUR e destinati prevalentemente a CFA con margine elevato. I produttori del campione non hanno avuto difficoltà a reperire capitali nel periodo in esame, dato che sono riusciti a ripagare gli investimenti entro pochi anni. Produttori del campione i) Entità del margine di dumping Produttori del campione 9.2.2012 2009 PIR 3 219 3 492 3 720 3 560 100 108 116 111 Investimenti (migliaia di EUR) indice 2007 2008 2009 PIR 12 331 9 038 6 283 8 406 100 73 51 68 m) Redditività sul mercato dell’Unione (115) I produttori del campione sono riusciti a realizzare pro fitti durante l’intero periodo in esame. I profitti ottenuti dal 2008 al PIR sono stati superiori all’obiettivo del 5 % fissato nell’inchiesta iniziale. I risultati ottenuti dai pro duttori del campione sono dovuti prevalentemente all’an damento dei prezzi tra il 2007 ed il PIR e dalla domanda mondiale sostenuta, che ha consentito loro di diluire i costi fissi. Il calo della redditività durante il PIR è dovuto alla diminuzione dei prezzi e alla riduzione del volume di produzione, che ha avuto un impatto negativo sui costi di produzione. Produttori del campione Redditività sul mercato dell’Unione (%) indice 2007 2008 2009 PIR 3,6 5,7 11,1 6,5 100 158 307 179 n) Utili sul capitale investito k) Salari (113) Tra il 2007 e il PIR il salario medio per ETP è diminuito del 12 % nel periodo in esame. Dalla tabella seguente non vanno però tratte conclusioni significative, dato che i salari per dipendente sono stati pesantemente in fluenzati dall’andamento del tasso di cambio GBP-EUR durante il periodo in esame. Produttori del campione Salari per ETP (EUR) 2007 2008 2009 PIR 55 062 50 570 46 638 48 329 100 92 85 88 (116) L’utile sul capitale investito (UCI), espresso come profitto totale generato dall’attività CFA in percentuale del valore contabile netto degli attivi direttamente e indirettamente connessi alla produzione di CFA, ha seguito nel com plesso il suddetto andamento della redditività in tutto il periodo in esame. Produttori del campione UCI (%) indice indice l) Investimenti e capacità di reperire capitali (114) Sebbene gli investimenti in CFA siano diminuiti del 32 % nel periodo in esame, essi erano notevoli, pari ad oltre 2007 2008 2009 PIR 24,5 45 76,4 69,6 100 184 312 284 o) Flusso di cassa (117) La situazione del flusso di cassa è migliorata tra il 2007 ed il PIR, seguendo l’andamento della redditività di cui sopra durante l’intero periodo in esame. IT 9.2.2012 Produttori del campione Flusso di cassa (migliaia di EUR) indice Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2007 2008 2009 PIR 20 255 38 579 60 276 45 841 100 190 298 226 p) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (118) Gli indicatori esaminati finora, pur dimostrando che l’IU ha sofferto a causa della crisi economica e della conse guente riduzione del volume delle vendite, della produ zione, dell’occupazione e degli investimenti, segnalano anche che l’IU ha adeguato le sue strutture di produzione per affrontare meglio il nuovo contesto economico e per essere in grado di cogliere le opportunità sui mercati UE e dei paesi terzi in segmenti in cui si possono ottenere margini elevati. Il miglioramento della situazione econo mica e finanziaria dell’IU, in seguito all’istituzione delle misure antidumping nel 1999, è una prova dell’efficacia di tali misure e del fatto che l’IU si sia ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti. (119) Il governo dell’Ucraina ha segnalato di non capire perché l’abolizione dei dazi antidumping nei confronti delle im portazioni dall’Ucraina debba nuocere all’IU, se i suoi indicatori di pregiudizio evidenziano prevalentemente tendenze positive in un periodo di crisi economica, spe cialmente tra il 2009 ed il PIR. Tale analisi era tuttavia basata su un periodo limitato e non sull’intero periodo in esame. Va osservato che tale periodo non è rappresen tantivo della tendenza generale, che è iniziata in una situazione in cui l’obiettivo in termini di profitto non veniva neppure raggiunto ed è stato infine ottenuto mal grado la crisi economica che ha colpito l’IU e i suoi indicatori alla fine del periodo in esame. Infatti, come precisato nei considerando 112 e 115, la situazione re lativamente positiva dell’IU è dovuta in parte alla cospi cua massa di ordini alla fine del 2008, che ha potuto essere distribuita nel 2009 ed in parte all’aumento dei consumi sui mercati dei paesi terzi, che hanno contri buito a rendere positiva la tendenza globale degli indica tori connessi al profitto. L 36/13 cità inutilizzate e del potenziale per ampliare notevol mente i loro volumi di esportazione verso l’Unione. Le capacità disponibili sono infatti cospicue e ammontano a oltre 500 000 t, il che rappresenta l’intero consumo del l’Unione. È perciò probabile che, qualora le misure fos sero abrogate, ingenti quantità di CFA della RPC e ucraini entrino nel mercato dell’Unione per riconquistare la quota di mercato perduta ed accrescerla. (122) Come sottolineato nel considerando 88, i prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Ucraina sono risultati bassi e inferiori ai prezzi UE (undercutting). Questi prezzi bassi probabilmente continuerebbero ad essere praticati. Inoltre per quanto riguarda l’Ucraina, come indicato nel consi derando 67, essi potrebbero addirittura ridursi ulterior mente. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità dimostrata dagli esportatori di tali paesi di inviare sul mercato dell’Unione elevati quantitativi del prodotto in esame, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accen tuare la tendenza del mercato dell’Unione alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni ne gative sulla situazione economica dell’IU. Come dimo strato sopra, i risultati finanziari dell’IU sono strettamente collegati al livello dei prezzi sul mercato dell’Unione. È pertanto probabile che, se l’IU fosse esposta ad un au mento delle importazioni in dumping dalla RPC e dal l’Ucraina, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe, come ha rivelato l’inchiesta iniziale. Alla luce di questi fatti, la Commissione ha pertanto concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure nei confronti delle importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina deter minerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’IU. (123) Per il Sud Africa invece, come segnalato nel considerando 63, la capacità inutilizzata risulta limitata. Inoltre, come sottolineato nel considerando 92, i prezzi delle esporta zioni del Sud Africa verso l’UE sono risultati non inferiori ai prezzi dell’IU. Considerata la modesta entità delle esportazioni verso l’UE che hanno raggiunto il mercato dell’Unione, i prezzi dei CFA esportati dal Sud Africa verso i cinque principali mercati di paesi terzi sono stati confrontati ai prezzi dell’IU per tipo di prodotto. Tali prezzi sono risultati non inferiori a quelli dell’IU. (124) Considerato che le capacità inutilizzate sono limitate e 5.4. Conclusione (120) Sebbene il consumo sia diminuito del 21 %, l’IU è riuscita a mantenere la propria quota di mercato, i prezzi sono aumentati dell’11 %, le scorte sono rimaste ad un livello ragionevole mentre la produzione si è ridotta meno del consumo. In termini di redditività l’IU è stata remunera tiva durante tutto il periodo in esame. In considerazione di quanto finora esposto si può concludere che l’IU non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo in esame. F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (121) Come si è detto ai considerando 55 e 68, i produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina dispongono di capa che non vi è stato undercutting dei prezzi, si conclude che l’abrogazione delle misure sulle importazioni prove nienti dal Sud Africa molto probabilmente non determi nerebbe una reiterazione del pregiudizio per l’IU. G. INTERESSE DELL’UNIONE 1. Introduzione (125) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della RPC e del l’Ucraina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che L 36/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse del l’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto ne gativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate. 9.2.2012 pesca, marittimo e cantieristico, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’inge gneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori. Il suddetto elenco di settori industriali è meramente in dicativo. (132) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utiliz (126) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizie vole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure nei con fronti delle importazioni provenienti dalla RPC e dal l’Ucraina non sia nell’interesse dell’Unione. 2. Interesse dell’IU zatori noti. Come indicato nel considerando 16, solo un utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta, affer mando di non essere svantaggiato dalle misure, in quanto esistono altre fonti e i CFA non costituiscono una quota notevole dei suoi costi di produzione. In tale contesto si è concluso che, visto l’impatto trascurabile del costo dei CFA per le industrie utilizzatrici e l’esistenza di altre fonti di rifornimento disponibili, le misure in vigore non hanno un effetto notevole sull’industria utilizzatrice. (127) L’IU ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato durante il periodo in esame. In particolare il fatto che l’IU abbia mantenuto la propria quota di mercato nel periodo in esame con trasta fortemente con la situazione precedente all’istitu zione delle misure nel 1999. Tra il 2007 e il PIR l’IU ha anche migliorato la sua situazione in termini di redditi vità. Si ricorda inoltre che si sono verificati casi di elu sione attraverso le importazioni dal Marocco, dalla Mol dova e dalla Corea del Sud. Se ciò non si fosse verificato, la situazione dell’IU avrebbe potuto essere migliore. (128) Si può ragionevolmente prevedere che le misure attual mente in vigore continueranno ad avere un effetto posi tivo sull’IU. Se le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC e dall’Ucraina non venissero mantenute, pro babilmente l’IU ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dum ping da tali paesi e la sua situazione finanziaria peggio rerebbe. 3. Interesse degli importatori (129) Nell’inchiesta precedente, la Commissione aveva concluso che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe stato significativo. Come indicato nel considerando 11, due importatori hanno risposto al questionario ed hanno collaborato pienamente alla presente inchiesta. Essi hanno segnalato che in seguito alle misure i prezzi sta vano aumentando. Dall’inchiesta risulta invece che esiste vano altre fonti di rifornimento e che i prezzi all’impor tazione da altri paesi erano a livelli simili a quelli della RPC. (130) In considerazione di quanto precede, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanzia ria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 4. Interesse degli utilizzatori (131) I CFA sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni e quindi in vari settori industriali, compresi quelli della 5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (133) In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali mi sure antidumping. H. MISURE ANTIDUMPING (134) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali è sembrato oppor tuno raccomandare il mantenimento delle misure in vi gore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dall’Ucraina e la sospensione delle misure sulle impor tazioni provenienti dal Sud Africa. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osserva zioni in risposta a tale informazione. Non sono perve nute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra. (135) Si conclude di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di CFA originari della RPC e dell’Ucraina. Invece non risulta necessario mantenere le misure appli cabili alle importazioni dal Sud Africa. (136) Come indicato ai precedenti considerando 2 e 3, le mi sure antidumping in vigore sulle importazioni del pro dotto in esame dall’Ucraina e dalla RPC sono state estese e comprendono anche le importazioni di CFA spediti da Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di uno di questi paesi. La proroga delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame di cui al conside rando 2, deve riguardare anche le importazioni di CFA spediti da Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipen dentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di uno di questi paesi. Il produttore esportatore marocchino esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 deve beneficiare dell’esenzione delle misure istituite con il presente regolamento. Gli undici produt tori esportatori della Corea del Sud che erano stati 9.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea esonerati dalle misure estese con il regolamento di ese cuzione (CE) n. 400/2010 devono essere esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importa zioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), ma esclusi i cavi e le funi d’acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19) originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina. 2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corri sposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è pari al 60,4 %. 3. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corri sposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario del l’Ucraina, è del 51,8 %. 4. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importa zioni dalla Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 e 7312 10 98 12), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalla Re mer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, in dipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle so cietà elencate qui di seguito: Paese Repubblica di Corea Società Codice addizionale TARIC Bosung Wire Rope Co, Ltd., 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 A969 Chung Woo Rope Co., Ltd. 16824, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan A969 Paese L 36/15 Società Codice addizionale TARIC CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam A969 Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan A969 Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim - Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam A969 DSR Wire Corp., 291, SeonpyongRi, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam A969 Kiswire Ltd., 20th Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul A969 Manho Rope & Wire Ltd., Dongho Bldg, 85-2, 4 Street JoongangDong, Jong-gu, Busan A969 Shin Han Rope CO.,LTD, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon A969 Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, GangSeo Gu, Busan A969 Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam A969 5. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importa zioni dall’Ucraina, di cui al paragrafo 3, viene esteso alle im portazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Moldova, indi pendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Mol dova (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 83 11, 7312 10 85 11, 7312 10 89 11 e 7312 10 98 11). 6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 7. È chiuso il procedimento di riesame relativo alle importa zioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi le funi e i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima su periore a 3 mm originari del Sud Africa, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L 36/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012 Per il Consiglio Il presidente N. WAMMEN 9.2.2012