Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27

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Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27
9.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 36/1
II
(Atti non legislativi)
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2012 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2012
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della
Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal
Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali
paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della
scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma
dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
regolamento (CE) n. 1279/2007del Consiglio (4), succes­
sivamente al riesame intermedio parziale e al riesame in
vista della scadenza. Nell’aprile 2004, con il regolamento
(CE) n. 760/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure
iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Moldova,
in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure anti­
dumping istituite sui CFA originari dell’Ucraina spediti
attraverso la Moldova. Analogamente, nell’ottobre 2004,
mediante il regolamento (CE) n. 1886/2004 (6), il Consi­
glio ha esteso le misure iniziali riguardanti la RPC alle
importazioni di CFA spediti dal Marocco.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comu­
nità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare
l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 4 e
l’articolo 11, paragrafo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la
Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,
Mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 (7) il Consi­
glio, in seguito al riesame in vista della scadenza, ha
mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure
sono denominate di seguito «le misure in vigore» e l’in­
chiesta di riesame in vista della scadenza è denominata
«l’ultima inchiesta». Nel maggio 2010, con il regolamento
di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso
le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla
Repubblica di Corea, in seguito ad un’inchiesta sull’elu­
sione delle misure antidumping istituite sui CFA originari
della RPC spediti attraverso la Repubblica di Corea.
(3)
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
(2)
Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (il «regola­
mento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio anti­
dumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio
(«CFA») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare
cinese («RPC»), dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina.
Dette misure sono denominate di seguito «misure iniziali»
e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure
mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta
iniziale».
Nel 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n.
1601/2001 (3), ha istituito un dazio antidumping defini­
tivo, la cui aliquota è compresa tra il 9,7 % ed il 50,7 %,
sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di
acciaio originari, tra l’altro, della Federazione russa. Le
stesse aliquote di dazio erano state istituite mediante il
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.
(3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
Il 13 novembre 2010 la Commissione ha annunciato
con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea («avviso di apertura») (9) l’apertura di un riesame
in vista della scadenza delle misure antidumping applica­
bili alle importazioni nell’Unione di CFA originari della
RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina a norma
dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base.
(4)
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
GU
GU
GU
GU
GU
GU
L 285 del 31.10.2007, pag. 1.
L 120 del 24.4.2004, pag. 1.
L 328 del 30.10.2004, pag. 1.
L 299 del 16.11.2005, pag. 1.
L 117 dell’11.5.2010, pag. 1.
C 309 del 13.11.2010, pag. 6.
L 36/2
(5)
(6)
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Il riesame è stata avviato in seguito ad una richiesta
motivata presentata dal comitato di collegamento del­
l’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio
(EWRIS) («il richiedente») per conto di produttori che
rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fatti­
specie più del 60 %, della produzione complessiva del­
l’Unione di CFA. La domanda è stata motivata dal fatto
che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio
del persistere o della reiterazione del dumping e del pre­
giudizio arrecato all’industria dell’Unione (IU).
In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle im­
portazioni dall’India, il richiedente non ha domandato
l’apertura di un riesame in previsione della scadenza re­
lativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili
alle importazioni originarie dell’India sono scadute il
17 novembre 2010 (1).
gruppi di produttori ritenuti rappresentativi dell’IU in
termini di volume della produzione e vendite del pro­
dotto simile nell’Unione.
(11)
Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste
nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di
collaborare con la Commissione. Tuttavia, dato che solo
due importatori avevano effettivamente importato il pro­
dotto in esame, la Commissione ha deciso di non pro­
cedere al campionamento e di inviare un questionario ai
suddetti importatori.
(12)
I questionari sono quindi stati inviati ai tre produttori/
gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione,
ai due importatori e a tutti i produttori esportatori noti
nei tre paesi interessati.
(13)
Il produttore esportatore della RPC che aveva risposto al
modulo di campionamento non ha fornito alcuna rispo­
sta al questionario. Si ritiene quindi che nessun produt­
tore esportatore della RPC abbia collaborato all’inchiesta.
(14)
Un produttore esportatore dell’Ucraina ha fornito infor­
mazioni limitate al momento dell’avvio dell’inchiesta.
Tale produttore è stato invitato a compilare un questio­
nario, ma le risposte non sono mai pervenute. Si ritiene
quindi che nessun produttore esportatore dell’Ucraina
abbia collaborato all’inchiesta.
(15)
Un produttore esportatore del Sud Africa ha fornito ri­
sposte al questionario.
(16)
Altre risposte al questionario sono state fornite dai tre
produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel
campione, dai due importatori e da un utilizzatore.
(17)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informa­
zioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persi­
stere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e
per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate
verifiche presso le sedi delle seguenti società:
3. Inchiesta
(7)
(8)
(9)
(10)
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura
del riesame in previsione della scadenza i produttori
esportatori, gli importatori, gli utilizzatori noti e le loro
associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori, il ri­
chiedente e i produttori dell’Unione menzionati nella do­
manda di apertura del riesame. Le parti interessate hanno
avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni
per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine
previsto nell’avviso di apertura.
In considerazione dell’ampio numero di produttori espor­
tatori nella RPC, di produttori dell’Unione e di importa­
tori coinvolti nell’inchiesta, inizialmente nell’avviso di
apertura era previsto il campionamento a norma
dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire
alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere
al campionamento e, in tal caso, di selezionare un cam­
pione, le parti sopramenzionate sono state invitate a
manifestarsi entro due settimane dall’apertura del proce­
dimento e a fornire alla Commissione le informazioni
richieste nell’avviso di apertura.
Poiché solo un produttore esportatore della RPC ha for­
nito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è
dichiarato disposto ad un’ulteriore collaborazione con la
Commissione, si è deciso di non procedere al campiona­
mento per quanto riguarda i produttori esportatori della
RPC e di inviare un questionario al suddetto produttore.
Venti produttori/gruppi di produttori dell’Unione hanno
fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e
hanno espresso la loro volontà di collaborare con la
Commissione. Sulla base delle informazioni ricevute dai
produttori/gruppi di produttori dell’Unione, la Commis­
sione ha selezionato un campione di tre produttori/
(1) GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16.
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a) produttori dell’Unione:
— Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),
— Bridon Group, composto da due società: Bridon
International Ltd (Regno Unito) e BRIDON Inter­
national GmbH (Germania),
— Redaelli Tecna SpA, Italia;
b) produttore esportatore in Sud Africa:
— SCAW South Africa Ltd., Sud Africa;
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c) importatori:
errore manifesto di valutazione nel non differenziare tra
cavi per usi generici e per usi speciali nelle inchieste sulla
base delle prove disponibili (1).
— HEKO Industrieerzeugnisse GmbH (Germania),
(22)
— Sentech International (Francia);
d) utilizzatore:
L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del
dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che
va dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010 («periodo
dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze
significative per la valutazione del rischio di persistenza o
di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra
il 1o gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo in esame»).
ZIONE DEL DUMPING
(23)
(24)
Per quanto riguarda la RPC e l’Ucraina, nessuno dei pro­
duttori esportatori ha fornito una collaborazione com­
pleta. Un produttore esportatore dell’Ucraina ed un pro­
duttore esportatore della RPC si sono manifestati ed è
stato loro inviato un questionario destinato ai produttori
esportatori. Le loro risposte al questionario sono state
ritenute incomplete e prive di coerenza e non è stato
possibile effettuare sopralluoghi presso le loro sedi. Le
società in questione sono state debitamente informate,
per iscritto, che in tali circostanze sarebbero stati impie­
gati i dati disponibili, come stabilito dall’articolo 18 del
regolamento di base. In Sud Africa il solo produttore
esportatore noto ha presentato i dati relativi alle sue
esportazioni nell’Unione durante il PIR che, relativamente
a tale periodo, hanno rappresentato tutte le esportazioni
nell’Unione originarie del Sud Africa.
(25)
Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume com­
plessivo delle importazioni di CFA originari della RPC,
del Sud Africa e dell’Ucraina è stato pari a 4 833 t, corri­
spondenti al 2,4 % della quota di mercato dell’Unione.
Durante l’ultima inchiesta le importazioni totali dai paesi
interessati hanno raggiunto 3 915 t, ovvero il 2,2 % della
quota di mercato dell’Unione.
1. Prodotto in esame
Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’in­
chiesta iniziale e dell’ultima inchiesta che ha portato al­
l’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero
cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione
dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale
massima superiore a 3 mm, (nella terminologia indu­
striale spesso definiti «CFA»), attualmente classificati alle
voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85,
ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («prodotto in esame»).
2. Prodotto simile
(20)
(21)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nell’ultima inchie­
sta, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato
che i CFA fabbricati nella RPC e in Ucraina ed esportati
verso l’Unione, i CFA fabbricati e venduti sul mercato
interno del Sud Africa e quelli esportati nell’Unione, i
CFA fabbricati e venduti sul mercato interno del paese
di riferimento, la Turchia, e quelli fabbricati e venduti dai
produttori dell’Unione nell’Unione hanno le stesse carat­
teristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni
finali e sono pertanto da considerare prodotti simili con­
formemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento
di base.
Un importatore ha presentato un’argomentazione che era
stata avanzata anche durante l’ultima inchiesta dall’asso­
ciazione europea degli importatori di cavi d’acciaio
(EWRIA). Il suddetto importatore ha obiettato che il pro­
dotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti nel­
l’Unione differiscono sostanzialmente e che si dovrebbe
distinguere tra cavi per usi generici e per usi speciali. Tali
argomentazioni sono state esaminate dettagliatamente nel
regolamento iniziale e nell’ultimo regolamento che istitui­
scono misure provvisorie e definitive sulle importazioni
del prodotto in esame. Inoltre, nella causa T-369/08
EWRIA contro Commissione europea il Tribunale ha so­
stenuto che la Commissione non aveva commesso un
Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regola­
mento di base, è stata valutata la probabilità del persistere
o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero
a scadere le misure in vigore.
1. Osservazioni preliminari
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(19)
Poiché l’importatore non ha fornito alcun nuovo ele­
mento atto a dimostrare che la base sulla quale erano
state tratte le conclusioni iniziale era cambiata, vengono
confermate le conclusioni del regolamento iniziale e del­
l’ultimo regolamento.
C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERA­
— Ascensores Orona S coop. (Spagna).
(18)
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2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR
(26)
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di
base, ogniqualvolta le circostanze non erano cambiate o
le informazioni erano disponibili, è stata usata la stessa
metodologia dell’inchiesta iniziale. In mancanza di colla­
borazione, come da parte della RPC e dell’Ucraina, la
Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi
dell’articolo 18 del regolamento di base.
2.1. RPC
(27)
Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume com­
plessivo delle importazioni di CFA dalla RPC è stato pari
a 4 530 t, corrispondenti al 2,2 % della quota di mercato
dell’Unione.
(1) Causa T-369/08 Associazione europea degli importatori di cavi d’ac­
ciaio (EWRIA) e altri contro Commissione europea [2010], para­
grafo 76 e seguenti.
L 36/4
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto
delle differenze che hanno inciso sulla comparabilità dei
prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, a norma
dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, i
costi di trasporto e assicurazione.
2.1.1. P a e s e d i r i f e r i m e n t o
(28)
Poiché la RPC è un’economia in fase di transizione, il
valore normale ha dovuto essere basato su informazioni
ottenute in un paese terzo ad economia di mercato ap­
propriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a),
del regolamento di base.
(29)
Nell’ultima inchiesta, come paese di riferimento ai fini
della determinazione del valore normale è stata utilizzata
la Turchia. Per la presente inchiesta il richiedente ha
proposto di utilizzare nuovamente la Turchia. Nessuno
ha presentato obiezioni in merito a tale scelta.
(30)
L’inchiesta ha rivelato che la Turchia ha un mercato
competitivo per i CFA, con tre produttori locali che co­
prono circa il 53 % del mercato e con la presenza di
importazioni concorrenti provenienti da altri paesi terzi.
In Turchia non esistono dazi all’importazione per il pro­
dotto in esame e non ci sono altre restrizioni all’impor­
tazione di CFA. Infine, come indicato al considerando 20,
il prodotto fabbricato in Turchia e venduto sul mercato
turco è risultato simile al prodotto esportato nell’Unione
dal produttore esportatore della RPC.
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2.1.5. M a r g i n e d i d u m p i n g
(31)
La Commissione ha quindi concluso che la Turchia rap­
presenta un paese di riferimento adeguato ai fini del
calcolo del valore normale, ai sensi dell’articolo 2, para­
grafo 7, lettera a), del regolamento di base.
(36)
2.2. Sud Africa
(37)
(33)
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del
regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in
base alle informazioni ricevute dal produttore che ha
collaborato del paese di riferimento, ovverosia in base
ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Tur­
chia da acquirenti indipendenti. Le informazioni fornite
dal produttore sono state esaminate e le vendite sono
risultate effettuate nel corso di normali operazioni com­
merciali e rappresentative.
Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la
media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul
mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produt­
tore turco che ha collaborato all’inchiesta.
(38)
In assenza della collaborazione dei produttori della RPC,
a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, il
prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi
sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informa­
zioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6,
del regolamento di base sono state ritenute più adeguate
al calcolo del margine di dumping rispetto ai dati di
Eurostat, dato che le pertinenti voci NC comprendono
una gamma di prodotti più ampia rispetto al prodotto in
esame, definito dal precedente considerando 19.
2.1.4. C o n f r o n t o
(35)
Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e
prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regola­
mento di base, il valore normale è stato stabilito in
base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del
Sud Africa da acquirenti indipendenti, poiché si è con­
statato che le vendite sono avvenute nel corso di normali
operazioni commerciali e sono rappresentative.
2.2.2. P r e z z o a l l ’ e s p o r t a z i o n e
(39)
Tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame
sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipen­
denti dell’Unione, cosicché il prezzo all’esportazione è
stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo
8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente
pagati o pagabili.
2.2.3. C o n f r o n t o
(40)
2.1.3. P r e z z o a l l ’ e s p o r t a z i o n e
(34)
Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo
delle importazioni di CFA originari del Sud Africa è stato
irrilevante (281 t, corrispondenti allo 0,1 % della quota di
mercato dell’Unione). L’unico produttore esportatore
noto ha effettuato tutte le importazioni.
2.2.1. V a l o r e n o r m a l e
2.1.2. V a l o r e n o r m a l e
(32)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di
base, il margine di dumping è stato calcolato in base al
confronto tra la media ponderata del valore normale e la
media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unio­
ne. Questo confronto ha messo in evidenza l’esistenza di
un livello di dumping notevole, pari al 38 % circa.
Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e
prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo
stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto
delle differenze che, secondo quanto affermato e dimo­
strato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. A
norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di
base, gli adeguamenti hanno riguardato i costi di tra­
sporto e assicurazione e il costo del credito.
2.2.4. M a r g i n e d i d u m p i n g
(41)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di
base, il margine di dumping è stato calcolato in base al
confronto tra la media ponderata del valore normale e la
media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unio­
ne, per tipo di prodotto. Il confronto ha evidenziato
l’esistenza del dumping ad un livello del 17 %, inferiore
rispetto al margine del 38,6 % individuato nell’inchiesta
iniziale.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2001, le importazioni dalla RPC hanno comunque regi­
strato una tendenza all’aumento. La quota di mercato
attuale della RPC è del 2,2 % circa.
2.3. Ucraina
(42)
Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo
delle importazioni di CFA dall’Ucraina è stato irrilevante
(22 t, corrispondenti a meno dello 0,1 % della quota di
mercato dell’Unione, vale a dire ad un livello de minimis).
(50)
2.3.1. V a l o r e n o r m a l e
(43)
Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, il
valore normale è stato stabilito in base alle informazioni
contenute nella domanda di riesame del richiedente, ov­
verosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato
interno dell’Ucraina da acquirenti indipendenti.
2.3.2. P r e z z o a l l ’ e s p o r t a z i o n e
(44)
In assenza della collaborazione dei produttori dell’Ucrai­
na, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base il
prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi
sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informa­
zioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6,
del regolamento di base sono state ritenute più adeguate
al calcolo del margine di dumping, dato che si riferiscono
precisamente al prodotto in esame definito dal prece­
dente considerando 19.
(51)
I dati statistici disponibili nelle basi dati della RPC si
riferiscono ad una definizione del prodotto più ampia
rispetto a quella del prodotto in esame. Di conseguenza,
basandosi su tali dati non è stato possibile effettuare
un’analisi efficace dei quantitativi esportati verso altri
mercati. L’analisi dei prezzi per la quale è stato possibile
utilizzare la base dati della RPC è fondata su stime ra­
gionevoli, viste le caratteristiche simili degli altri prodotti
eventualmente inclusi nell’analisi.
(52)
Basandosi sulle informazioni disponibili, come illustrato
nel considerando precedente, si è scoperto che i prezzi
all’esportazione dalla RPC verso altri mercati di esporta­
zione erano, in media, notevolmente inferiori rispetto ai
prezzi di esportazione verso l’Unione (del 30 % circa,
senza tenere conto dei dazi antidumping versati). Poiché,
come indicato al considerando 36, le vendite all’esporta­
zione dalla RPC all’Unione sono state effettuate a prezzi
di dumping, è probabile che le esportazioni verso i mer­
cati di altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a
livelli ancora più elevati di quelli delle esportazioni verso
l’Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che il
livello dei prezzi all’esportazione negli altri paesi terzi
possa essere considerato un indicatore del probabile li­
vello dei prezzi delle vendite all’esportazione nell’Unione,
in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, e con­
siderato il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei
paesi terzi, la Commissione ha concluso che vi è un
ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni
verso l’Unione, riduzione che comporterebbe un au­
mento del livello del dumping.
Ai fini di un confronto equo, il prezzo all’esportazione è
stato adeguato per tener conto dei costi del trasporto
marittimo e dell’assicurazione nella domanda di riesame
del richiedente, come disposto dall’articolo 2, paragrafo
10, del regolamento di base. Il margine di dumping così
calcolato è risultato pari, per il PIR, a oltre l’80 %.
3. Probabile andamento delle importazioni in caso di
abrogazione delle misure
3.1. Osservazioni preliminari
(46)
Nessuno dei 28 produttori esportatori della RPC noti ha
collaborato.
(47)
I due produttori esportatori del Sud Africa nominati della
domanda di riesame hanno risposto alle domande della
Commissione, ma solo quello interessato ad esportare
nell’Unione ha collaborato compilando il questionario.
In Sud Africa non ci sono altri produttori noti.
(48)
Per quanto riguarda l’Ucraina, il produttore esportatore
noto ha cessato di collaborare come spiegato nel consi­
derando 14. In Ucraina non vi sono altri produttori noti.
3.2. RPC
3.2.1. O s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i
(49)
In seguito all’inchiesta iniziale a tutte le società della RPC
veniva applicato un unico dazio antidumping, la cui ali­
quota ammontava al 60,4 %. I volumi delle importazioni
dalla RPC sono diminuiti in misura significativa, pas­
sando dalle 11 484 t del PI relativo all’inchiesta iniziale
(EU 15) alle 1 942 t del PIR dell’ultima inchiesta (EU 25),
per poi aumentare a 4 530 t durante il PIR attuale. Dal
Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso
di abrogazione delle misure, sono stati presi in conside­
razione parametri quali i prezzi praticati dai produttori
esportatori sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di
esportazione nell’Unione, la capacità produttiva e le pra­
tiche di elusione. Le informazioni relative ai prezzi all’im­
portazione da parte degli esportatori sono state tratte dai
dati di Eurostat, quelle inerenti ai volumi e ai prezzi di
esportazione derivano da informazioni statistiche della
RPC e le informazioni riguardanti la capacità sono state
ottenute basandosi su informazioni contenute nella do­
manda. I dati di Eurostat sono stati ritenuti i più adatti ai
fini del confronto con i dati statistici della RPC, dato che
il confronto è stato possibile solo per una definizione del
prodotto più ampia, come illustrato nel considerando
seguente.
3.2.2. R e l a z i o n e t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a ­
zione nei paesi terzi e i prezzi al­
l’esportazione nell’Unione
2.3.3. C o n f r o n t o
(45)
L 36/5
3.2.3. R e l a z i o n e t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a ­
zione verso paesi terzi e i prezzi
nell’Unione
(53)
L’inchiesta ha anche rivelato che i prezzi praticati dall’IU
nell’Unione sono stati in media considerevolmente più
elevati dei prezzi all’esportazione che l’esportatore della
RPC ha praticato sui mercati di altri paesi terzi. Il fatto
L 36/6
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
che il livello dei prezzi prevalente sul mercato del­
l’Unione per il prodotto in esame rende tale mercato
molto attraente, vale anche per la RPC. L’alto livello di
prezzi che caratterizza il mercato dell’Unione rappresenta
un incentivo all’aumento delle esportazioni verso l’Unio­
ne.
(59)
Dopo l’istituzione delle misure iniziali, le importazioni
originarie del Sud Africa sono diminuite considerevol­
mente. Nel PIR la quota di mercato delle importazioni
originarie del Sud Africa (0,1 %, ovvero 281 t) è risultata
essere inferiore alla soglia minima. Inoltre la maggior
parte di tali importazioni è stata destinata all’uso offsho­
re, che si è notevolmente sviluppato dall’inchiesta prece­
dente, e quindi non è stata sdoganata nell’UE. Solo pic­
coli quantitativi del prodotto in esame sono stati immessi
in libera pratica nell’UE.
(60)
Per valutare il rischio di continuazione del dumping in
caso di abrogazione delle misure sono state prese in
considerazione le informazioni fornite dall’esportatore
che ha collaborato relative ai volumi e ai prezzi delle
esportazioni verso l’Unione ed altri paesi terzi, alle capa­
cità inutilizzate e alle scorte nonché al mercato interno
del Sud Africa.
3.2.4. M a r g i n e d i d u m p i n g
(54)
Come concluso nel considerando 36, le vendite all’espor­
tazione dalla RPC verso l’Unione sono state effettuate a
livelli di dumping notevoli, in base al valore normale del
paese di riferimento. Non c’è motivo di ritenere che, in
mancanza di tali misure, tali importazioni non verreb­
bero effettuate a prezzi di dumping analoghi e in quan­
tità maggiori.
3.2.5. C a p a c i t à i n u t i l i z z a t e e s c o r t e
(55)
Secondo la domanda di riesame e la verifica basata su
informazioni pubbliche (ovvero informazioni pubblicate
dalle società sui loro siti web), la capacità complessiva dei
produttori esportatori della RPC viene stimata a
1 355 000 t. La stima del richiedente relativa all’utilizzo
della capacità dei produttori della RPC è del 63 % circa,
ovvero la capacità inutilizzata ammonta ad oltre
500 000 t. Il richiedente ha anche fornito informazioni
su ulteriori capacità produttive in via di costituzione e
sulle dimensioni del mercato nazionale. I produttori della
RPC dispongono quindi di notevoli capacità di riserva,
ampiamente superiori non solo ai quantitativi esportati
verso l’Unione durante il PIR, ma anche al consumo
totale dell’Unione. Sussiste pertanto la capacità di aumen­
tare notevolmente le esportazioni nell’Unione, anche per­
ché nessun elemento indica che i mercati dei paesi terzi o
il mercato interno possano assorbire un aumento di pro­
duzione di tale entità. A tale proposito, va osservato che
è molto improbabile che il mercato interno della RPC,
caratterizzato dalla concorrenza tra numerosi produttori,
sia in grado di assorbire i notevoli volumi di tali capacità
inutilizzate.
3.3.2. R e l a z i o n e t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a ­
zione nei paesi terzi e i prezzi al­
l’esportazione nell’Unione
(61)
L’esportatore del prodotto in esame che ha collaborato ha
fornito informazioni riguardanti i volumi e i prezzi sui
mercati di esportazione diversi dal mercato dell’Unione. Il
produttore esportatore vende una notevole parte della
propria produzione sui mercati di esportazione, anche
se i volumi esportati sono diminuiti durante il periodo
in esame. L’attività di esportazione della società si con­
centra prevalentemente su due specifici segmenti del mer­
cato: funi per pozzi minerari e per applicazioni connesse
alla trivellazione offshore.
(62)
I prezzi all’esportazione verso paesi terzi della società,
confrontati con i prezzi all’esportazione verso l’Unione,
compreso il dazio antidumping applicabile, erano in ge­
nerale notevolmente più alti in tutti gli anni del periodo
in esame (in misura dal 30 % al 70 %). Visto il vantaggio
in termini di prezzo raggiunto dall’esportatore sui mer­
cati di altri paesi terzi rispetto ai prezzi sul mercato
dell’Unione, si presume che egli in futuro, qualora venis­
sero abrogate le misure, non entrerebbe nel mercato del­
l’Unione con quantitativi considerevoli. Al riguardo si è
tenuto anche conto del fatto che, come spiegato nel
precedente considerando 61, le attività di esportazione
della società riguardano specialmente prodotti non richie­
sti massicciamente sul mercato dell’Unione.
3.2.6. P r a t i c h e d i e l u s i o n e
(56)
Le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in
esame originario della RPC sono state eluse tramite tra­
sbordo in Marocco nel 2004 e nella Repubblica di Corea
nel 2010. Tali pratiche dimostrano l’interesse dei vendi­
tori di CFA della RPC per il mercato dell’Unione e la loro
indisponibilità a competere su tale mercato a prezzi non
di dumping e indicano che, se le misure fossero abrogate,
le esportazioni della RPC verso il suddetto mercato pro­
babilmente aumenterebbero e verrebbero effettuate a
prezzi di dumping.
3.3. Sud Africa
3.3.1. O s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i
(57)
I produttori noti del Sud Africa sono due. Come già
indicato, un produttore esportatore ha collaborato alla
presente inchiesta di riesame.
(58)
L’altro produttore noto non ha dimostrato interesse ad
esportare nell’Unione, affermando che la sua capacità di
produzione è totalmente utilizzata e venduta sul mercato
interno del Sud Africa.
9.2.2012
3.3.3. C a p a c i t à i n u t i l i z z a t e e s c o r t e
(63)
Dall’ultima inchiesta il produttore esportatore che ha col­
laborato ha mantenuto le proprie scorte ad un livello
stabile. Anche l’utilizzo della capacità (circa 70-75 %) si
trovava a livelli consueti, visti i vincoli tecnici del pro­
cesso di produzione. Il livello massimo della capacità
inutilizzata disponibile è compreso tra 1 500 e 3 500 t.
Il produttore esportatore non intende espandere la capa­
cità di produzione in modo significativo. La possibilità di
aumentare le esportazioni verso l’Unione sembra quindi
9.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
molto limitata, soprattutto in quanto i mercati dei paesi
terzi o il mercato interno possono assorbire eventuali
aumenti di produzione.
(64)
L 36/7
bilità di aumentare considerevolmente i quantitativi
esportati nell’Unione esiste. I consumi apparenti in Ucrai­
na, calcolati sulla base delle informazioni note sulla pro­
duzione e delle informazioni statistiche sulle importa­
zioni e sulle esportazioni segnalano che il mercato in­
terno non è più in grado di assorbire ulteriori capacità.
Nel caso dell’Ucraina, la possibilità di riorientare le capa­
cità inutilizzate verso l’Unione è la più concreta di tutti i
paesi in questione, soprattutto in quanto non vi sono
indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato
interno possano assorbire un eventuale aumento di pro­
duzione.
Si osserva anche che la produzione è prevalentemente
indirizzata verso il mercato interno, sul quale si otten­
gono profitti elevati, pertanto la società non è interessata
ad esportare notevoli quantitativi verso l’Unione.
3.4. Ucraina
3.4.1. O s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i
(65)
(66)
Poiché il produttore esportatore ucraino noto non ha
collaborato, come illustrato nel precedente considerando
14, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base le
conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Poiché le
informazioni sull’industria ucraina sono scarse, le conclu­
sioni seguenti si basano sulle informazioni contenute
nella domanda di riesame del richiedente e sulle statisti­
che pubbliche relative agli scambi commerciali. Non esi­
stono in Ucraina altri produttori esportatori noti e le
considerazioni che seguono, relative in particolare alla
capacità produttiva, si riferiscono quindi al produttore
esportatore noto.
Per valutare il rischio di continuazione del dumping in
caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha
analizzato i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi
e verso l’Unione, la capacità inutilizzata e le pratiche di
elusione.
3.4.2. R a p p o r t o t r a i p r e z z i a l l ’ e s p o r t a ­
zione nei paesi terzi e i prezzi al­
l’esportazione nell’Unione
(67)
In mancanza di informazioni più attendibili, la Commis­
sione si è basata sui dati contenuti nella domanda relativi
ad altri mercati di esportazione, derivati a loro volta da
statistiche pubbliche. L’analisi dei dati disponibili ha di­
mostrato che i prezzi medi delle esportazioni verso tali
paesi sono stati significativamente inferiori ai prezzi medi
delle esportazioni verso l’Unione. Come già illustrato in
precedenza, nei casi della RPC e del Sud Africa, la Com­
missione ha ritenuto che, qualora le misure venissero
abrogate, il livello dei prezzi delle esportazioni verso altri
paesi terzi possa essere considerato un indicatore del
probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso
l’Unione. La Commissione ha quindi concluso che esiste
un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esporta­
zioni verso l’Unione, riduzione che raggiungerebbe con
ogni probabilità livelli di dumping.
3.4.3. C a p a c i t à i n u t i l i z z a t a
(68)
Negli ultimi anni i due produttori esportatori preceden­
temente noti hanno fuso le loro attività. Di conseguenza
la capacità di produzione accertata nell’ultima inchiesta è
stata ridotta. Sulla base dei dati contenuti nella domanda
e secondo quanto dichiarato dal produttore esportatore
noto, la capacità produttiva ucraina stimata è pari a
35 000-40 000 t e solo il 70 % di tale capacità è utiliz­
zato per la produzione. La capacità inutilizzata, pari a
10 500-12 000 t, è un’indicazione del fatto che la possi­
3.4.4. P r a t i c h e d i e l u s i o n e
(69)
Dopo l’istituzione delle misure attualmente in vigore sulle
importazioni di CFA originari dell’Ucraina, la Commis­
sione ha scoperto che le misure venivano eluse attraverso
l’importazione di CFA dalla Moldova. Questa scoperta è
stata ritenuta un ulteriore fattore che segnala l’interesse
nei confronti del mercato dell’Unione e l’incapacità di
competere sul mercato dell’Unione a livelli non di dum­
ping.
3.5. Conclusione
(70)
Per la RPC e l’Ucraina è stata constatata la continuazione
del dumping a livelli significativi e per il Sud Africa a
livelli ridotti, anche se i volumi delle importazioni
dal Sud Africa e dall’Ucraina raggiungevano livelli non
elevati.
(71)
Per valutare il rischio di continuazione del dumping in
caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le
capacità inutilizzate, le scorte non utilizzate e le politiche
dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati. Tale ana­
lisi ha rivelato che nella RPC e, in misura minore, in
Ucraina, ci sono notevoli capacità inutilizzate e scorte
accumulate. Per il Sud Africa non risultano capacità inu­
tilizzate rilevanti, né scorte al di fuori del normale. Inol­
tre, i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi si
sono rivelati in genere più bassi di quelli praticati sul
mercato dell’Unione per quanto riguarda la RPC e l’Ucrai­
na; per questa ragione l’Unione rimane un mercato inte­
ressante per i produttori esportatori di tali paesi. Le
esportazioni del Sud Africa verso altri paesi sono state
tuttavia effettuate a livelli notevolmente più elevati delle
esportazioni verso l’Unione e sono inoltre risultate non
in dumping. La Commissione ha pertanto concluso che,
senza le misure antidumping a protezione del mercato
dell’Unione, le esportazioni dalla RPC e dall’Ucraina verso
paesi terzi verrebbero con ogni probabilità deviate verso
il mercato dell’Unione. La disponibilità di capacità pro­
duttive inutilizzate indica inoltre che molto probabil­
mente le importazioni aumenterebbero. L’analisi delle
politiche dei prezzi dell’Ucraina e della RPC ha inoltre
rivelato che tali esportazioni verrebbero con ogni proba­
bilità effettuate a prezzi di dumping. Nei casi della RPC e
dell’Ucraina, tali conclusioni sono state avallate dal fatto
che le misure in vigore sono state eluse mediante l’im­
portazione attraverso altri paesi; ciò indica che tali paesi
non erano in grado di competere sul mercato dell’Unione
a prezzi equi. Dall’altro lato, il produttore del Sud Africa
è stato ritenuto capace di competere con altri produttori,
compresi quelli dell’Unione, su altri mercati di paesi terzi
a prezzi equi. In considerazione di quanto precede, per la
L 36/8
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
RPC e per l’Ucraina si è concluso che, nel caso in cui le
misure cessino di produrre effetti, le pratiche di dumping
probabilmente continuerebbero in quantità significative.
Al contrario, tenendo conto della diminuzione del dum­
ping in confronto all’inchiesta iniziale, del fatto che le
esportazioni verso altri paesi siano state effettuate a
prezzi molto più elevati che verso l’UE e della domanda
prevedibilmente bassa per i prodotti del Sud Africa, si
ritiene che la continuazione del dumping in quantitativi
notevoli sulle importazioni non sia da considerarsi pro­
babile per quanto riguarda tale paese.
(76)
9.2.2012
Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un
campione di tre produttori/gruppi di produttori fra i
venti produttori dell’Unione seguenti, che hanno fornito
le informazioni richieste.
— Bridon Group, composto da Bridon International Ltd
(Regno Unito) e Bridon International GmbH (Germa­
nia),
— Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),
— Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH (Germania),
(72)
In merito alle suddette conclusioni il governo ucraino ha
osservato che è esagerato e irragionevole presumere che
l’abrogazione delle misure determini un passaggio al mer­
cato dell’Unione da parte del produttore ucraino. A so­
stegno di tale affermazione il governo ha aggiunto che le
misure in vigore hanno causato una perdita di contatti
con i clienti dell’UE e quindi la fine delle esportazioni
verso l’Unione, precisando che attualmente le esporta­
zioni dell’Ucraina sono concentrate vero la CSI e i mer­
cati asiatici. Il governo dell’Ucraina si è però astenuto dal
formulare osservazioni sull’attrattiva del mercato del­
l’Unione risultante dalla notevole differenza di prezzo
su tali mercati, come indicato nel precedente conside­
rando 67, e quindi non ha afferrato che esiste la proba­
bilità che le esportazioni dell’Ucraina siano dirette nuo­
vamente verso l’Unione nel caso in cui le misure cessino
di produrre effetti.
— Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG (Germania),
— Westfälische Drahtindustrie GmbH (Germania),
— Teufelberger Seil GmbH (Germania),
— ZBD Group A.S. (Repubblica ceca),
— Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna),
— Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Por­
togallo),
— D. Koronakis SA (Grecia),
— N. Leventeris SA (Grecia),
(73)
(74)
Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente
ha obiettato che la diminuzione del volume di esporta­
zione del produttore sudafricano verso altri mercati è
destinata a determinare maggiori capacità inutilizzate,
che non saranno assorbite dal mercato interno e quindi
faranno aumentare le importazioni verso l’Unione. Tut­
tavia non sono state fornite prove a sostegno di tali
affermazioni. Al contrario, è stato osservato che la ridu­
zione delle esportazioni dell’esportatore che ha collabo­
rato durante il periodo in esame è stata mitigata dalle
vendite interne, che sono diminuite in misura minore
nello stesso periodo. Dunque, il volume complessivo
delle vendite della società è aumentato tra il 2009 ed il
PI. Non vi sono quindi elementi che giustifichino le ar­
gomentazioni del richiedente.
Il richiedente ha anche criticato la Commissione per non
aver tenuto conto dell’assenza di collaborazione dell’altro
produttore del Sud Africa, affermando che il fatto che
tale società non abbia esportato in passato non significa
che non lo farà in futuro. In merito a tale affermazione si
osserva che durante il periodo in esame detta società non
ha esportato verso l’Unione. Le misure antidumping non
servono a vietare le importazioni legali verso l’Unione.
L’affermazione è stata quindi respinta.
— Drumet SA (Polonia),
— Metizi JSC (Bulgaria),
— Arcelor Mittal Wire France (Francia),
— Brunton Shaw UK Limited (Regno Unito),
— Sirme Si Cabluri SA/CORD SA (Romania),
— Redaelli Tecna SpA (Italia),
— Remer Srl (Italia),
— Metal Press Srl (Italia),
— Randers Reb International A/S (Danimarca).
(77)
D. PRODUZIONE DELL’UNIONE E INDUSTRIA DEL­
E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE
L’UNIONE
(75)
All’interno dell’Unione, i CFA sono fabbricati da oltre 25
produttori/gruppi di produttori, che costituiscono l’indu­
stria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e
dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Si osserva che i tre produttori dell’Unione inclusi nel
campione rappresentavano il 40 % della produzione
complessiva dell’Unione durante il PIR, mentre i suddetti
venti produttori dell’Unione costituivano il 96 % della
produzione totale dell’Unione durante il PIR, quota rite­
nuta rappresentativa dell’intera produzione dell’Unione.
1. Consumo sul mercato dell’Unione
(78)
Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando ai
volumi delle vendite dell’IU sul mercato dell’Unione i dati
sulle importazioni UE forniti da Eurostat.
IT
9.2.2012
(79)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Tra il 2007 ed il PIR il consumo dell’Unione è diminuito
del 21 %, passando da 255 985 t a 203 331 t. In parti­
colare, dopo un lieve aumento dell’1 % nel 2008, è sceso
notevolmente di 22 punti percentuali nel 2009 in se­
guito alla crisi economica ed è rimasto ad un livello
analogo durante il PIR.
Consumo
dell’Unione
(t)
indice
2007
2008
2009
PIR
255 986
257 652
201 975
203 331
100
101
79
79
L 36/9
quanto appena esposto si è ritenuto che i CFA importati
originari dei paesi interessati siano stati in concorrenza
con i CFA fabbricati nell’Unione.
(84)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso
che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del
regolamento di base risultano soddisfatti per la RPC e
per l’Ucraina. Le importazioni da questi due paesi sono
quindi state esaminate cumulativamente. Poiché i criteri
di cui all’articolo 3, paragrafo 4, in particolare le condi­
zioni di concorrenza tra prodotti importati, non erano
soddisfatti per il Sud Africa, le importazioni originarie di
tale paese sono state esaminate separatamente.
2.2. Importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina
2. Importazioni dai paesi interessati
2.2.1. V o l u m e , q u o t a d i m e r c a t o e p r e z z o
delle importazioni
2.1. Cumulo
(80)
Nelle inchieste precedenti, le importazioni di CFA origi­
nari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina sono state
esaminate cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, para­
grafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha
esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata
anche nell’inchiesta attuale.
(85)
In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del
prodotto in esame originario della RPC e dell’Ucraina è
diminuito del 54 % durante il periodo in esame. Nel
2009 è stato registrato un calo considerevole di 43 punti
percentuali, seguito da un ulteriore calo di 13 punti per­
centuali durante il PIR.
(81)
Il margine di dumping calcolato per le importazioni ori­
ginarie di ciascun paese si è rivelato superiore alla soglia
minima. Per quanto riguarda i quantitativi è stata effet­
tuata un’analisi prospettiva dei volumi probabili delle
esportazioni per ogni paese, in caso di mancato rinnovo
delle misure. Dall’analisi è risultato probabile che, qualora
venissero abrogate le misure, le importazioni dalla RPC e
dall’Ucraina, a differenza di quelle dal Sud Africa, aumen­
tino raggiungendo livelli notevolmente superiori a quelli
raggiunti nel PIR e sicuramente superiori alla soglia mi­
nima. Per il Sud Africa si è constatato che la capacità di
aumentare le esportazioni verso l’Unione era molto limi­
tata a causa delle ridotte capacità inutilizzate e in quanto
i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possono
assorbire eventuali aumenti di produzione.
(86)
La quota di mercato delle importazioni da RPC e Ucraina
è scesa dal 3,8 % al 2,2 % nel periodo in esame.
(87)
I prezzi delle importazioni sono aumentati del 29 % nel
corso del periodo in esame. Dopo un aumento dell’11 %
nel 2008, essi sono ulteriormente saliti nel 2009, per
rimanere stabili durante il PIR.
(82)
(83)
2008
2009
PIR
9 844
10 081
5 830
4 553
indice
100
102
59
46
Quota di mercato
(%)
3,8
3,9
2,9
2,2
indice
100
102
75
58
1 073
1 195
1 394
1 388
100
111
130
129
Importazioni
(t)
Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i
prodotti importati, è risultato che le importazioni dal Sud
Africa non erano in concorrenza diretta con quelle dagli
altri due paesi. I prezzi dei tipi di prodotto importati dal
Sud Africa erano notevolmente superiori, come descritto
nei seguenti considerando 87 e 91, rispetto a quelli delle
importazioni dagli altri due paesi. Tali prezzi superiori
hanno infatti determinato l’assenza dell’undercutting per
le importazioni dal Sud Africa, contrariamente ai risultati
di notevole undercutting di prezzo da parte delle impor­
tazioni provenienti dagli altri due paesi.
In merito alle importazioni dai tre paesi interessati, l’in­
chiesta ha evidenziato che i CFA importati da tali paesi
avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base.
Inoltre i vari tipi di CFA importati erano intercambiabili
con i tipi fabbricati nell’Unione ed erano commercializ­
zati nell’Unione nello stesso periodo. In considerazione di
2007
Prezzo delle
importazioni
indice
2.2.2. S o t t o q u o t a z i o n e d e i p r e z z i ( p r i c e
undercutting)
(88)
Vista l’assenza di collaborazione da parte dei produttori
esportatori della RPC e dell’Ucraina, è stato necessario
calcolare l’undercutting dei prezzi basandosi sulle stati­
stiche delle importazioni per voce NC, usando informa­
zioni rilevate a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del
regolamento di base. Nel PIR, il margine di undercutting
IT
L 36/10
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dalla Corea del Sud, ad eccezione dei cavi effettivamente
fabbricati da undici produttori della Corea del Sud.
per le importazioni di CFA originari della RPC e del­
l’Ucraina si situava, al netto del dazio antidumping, tra
il 47,4 % ed il 58,2 %.
(94)
2.3. Importazioni dal Sud Africa
2.3.1. V o l u m e , q u o t a d i m e r c a t o e p r e z z i
delle importazioni dal Sud Africa
(89)
(90)
In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del
prodotto in esame originario del Sud Africa è diminuito
del 77 % durante il periodo in esame. Nel 2009 è stato
registrato un calo considerevole di 94 punti percentuali,
seguito da un lieve aumento di 17 punti percentuali
durante il PIR.
(95)
La quota di mercato delle importazioni dal Sud Africa è
scesa dallo 0,5 % allo 0,1 % nel periodo in esame.
2008
2009
PIR
1 229
846
73
281
indice
100
69
6
23
Quota di mercato
(%)
0,5
0,3
0,0
0,1
indice
100
68
7
29
1 504
1 929
2 217
2 280
100
128
147
152
Importazioni
(t)
Prezzo delle
importazioni
indice
2.3.2. S o t t o q u o t a z i o n e d e i p r e z z i ( p r i c e
undercutting)
(92)
La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata utilizzando
i prezzi all’esportazione del produttore del Sud Africa che
ha collaborato, al netto del dazio antidumping, ed è
risultata negativa. Considerato che non vi sono altri pro­
duttori esportatori in Sud Africa, tale conclusione vale
anche per l’intero paese.
Le importazioni originarie della Moldova o spedite da tale
paese sono risultate quasi assenti nel periodo in esame.
Di conseguenza non è stato ritenuto necessario effettuare
ulteriori analisi.
3.3. Marocco
I prezzi delle importazioni sono invece continuamente
aumentati del 52 % durante il periodo in esame.
2007
Dopo l’inchiesta antielusione e l’estensione del dazio an­
tidumping alle importazioni spedite dalla Corea del Sud,
le importazioni sono notevolmente diminuite e la quota
di mercato è passata dal 18,7 % del 2007 al 12,8 % del
PIR. Tale percentuale risulta corrispondente alla quota dei
produttori esportatori coreani ai quali era stata concessa
l’esenzione.
3.2. Moldova
(96)
(91)
9.2.2012
Le importazioni originarie del Marocco o spedite da tale
paese sono scese del 51 % nel periodo in esame. La loro
quota di mercato era inferiore allo 0,5 % durante il pe­
riodo in esame.
4. Altri paesi oggetto delle misure antidumping
(97)
Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni
di determinati cavi di ferro o acciaio originari della Fe­
derazione russa, secondo la definizione dell’articolo 1,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 (1) è
diminuito del 41 % durante il periodo in esame.
(98)
La quota di mercato delle importazioni russe è diminuita
passando dall’1,5 % nel 2007 all’1,1 % nel PIR.
5. Situazione economica dell’IU
(99)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di
base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli
indici economici pertinenti che influiscono sulla situa­
zione dell’IU.
5.1. Osservazioni preliminari
(100) Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto
riguarda l’IU, il pregiudizio è stato valutato in base ad
informazioni raccolte sia a livello dell’intera IU, secondo
la definizione del considerando 75, che a livello dei pro­
duttori dell’Unione inclusi nel campione.
(101) Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste
3. Importazioni da paesi ai quali sono state estese le
misure
3.1. Repubblica di Corea
(93)
Come indicato al precedente considerando 3, l’inchiesta
ha rivelato che l’elusione delle misure iniziali sulle im­
portazioni dalla RPC avveniva attraverso la Repubblica di
Corea (Corea del Sud). Il dazio antidumping in vigore
sulle importazioni originarie della RPC è stato quindi
esteso alle importazioni dello stesso tipo di CFA spediti
nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzio­
ne, capacità produttiva, produttività, scorte, vendite,
quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di
intera IU, mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferi­
scono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di
produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli in­
vestimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale)
sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a
livello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(1) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.
IT
9.2.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(102) Uno dei produttori del gruppo Bridon inserito nel cam­
pione, Bridon International Limited, ha tenuto la propria
contabilità in GBP durante il periodo in esame. Di con­
seguenza taluni indicatori del pregiudizio sono stati in­
fluenzati dall’andamento del tasso di cambio tra GBP ed
EUR durante il periodo in esame.
5.2. Dati relativi all’IU
L 36/11
d) Volume delle vendite
(106) Tra il 2007 e il PIR le vendite realizzate dall’IU sul mer­
cato dell’Unione sono diminuite del 20 %. Dopo una
diminuzione del 5 % nel 2008, il volume delle vendite
è sceso ulteriormente di 24 punti percentuali nel 2009,
in seguito alla crisi economica. Tale valore coincide con
l’andamento del mercato dell’Unione, che tra il 2007 ed
il PIR ha perso il 21 %, a causa della crisi economica.
a) Produzione
(103) La produzione dell’IU è diminuita del 9 % tra il 2007 ed
il PIR, passando da 182 681 t a 165 394 t. Il volume
della produzione nel 2008 è rimasto invariato, per poi
contrarsi del 13 % nel 2009, in seguito alla crisi econo­
mica mondiale. Durante il PIR si è ripreso ed è aumen­
tato di 4 punti percentuali. Il volume della produzione è
diminuito meno rispetto ai consumi sul mercato del­
l’Unione, in seguito alla domanda sui mercati dei paesi
terzi.
IU
2007
2008
2009
PIR
Vendite ad acqui­
renti indipendenti
nell’Unione (t)
112 387
106 431
80 340
89 551
100
95
71
80
indice
e) Quota di mercato
(107) L’IU è riuscita a mantenere immutata la sua quota di
IU
Volume di
produzione
(t)
indice
2007
2008
2009
PIR
182 681
182 691
159 266
165 394
100
100
87
91
mercato del 44 % tra il 2007 ed il PIR. Tuttavia nel
2008 e 2009 la quota di mercato si è ridotta rispettiva­
mente al 41 % e al 40 % del consumo dell’Unione.
IU
2007
2008
2009
PIR
Quota di mercato
44 %
41 %
40 %
44 %
indice
100
94
91
100
b) Capacità e indici di utilizzo degli impianti
(104) Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è
diminuita del 6 %. È quindi diminuita del 10 % nel 2009
per poi aumentare di 4 punti percentuali durante il PIR.
Poiché la produzione è scesa relativamente di più rispetto
alla capacità, l’utilizzo degli impianti risultante è dimi­
nuito dal 69 % nel 2007 al 66 % durante il PIR.
2007
2008
2009
PIR
265 779
261 383
239 312
249 254
indice
100
98
90
94
Utilizzo degli im­
pianti
69 %
70 %
67 %
66 %
indice
100
102
97
97
IU
Capacità
f) Crescita
(108) Tra il 2007 ed il PIR, quando il consumo dell’Unione è
diminuito del 21 %, il volume delle vendite dell’IU si è
ridotto solo del 20 %. Quindi l’IU ha lievemente ampliato
la sua quota di mercato, mentre le importazioni dai paesi
interessati hanno perso quasi due punti percentuali du­
rante lo stesso periodo.
g) Occupazione
(109) Tra il 2007 e il PIR l’occupazione nell’IU è diminuita del
12 %. La riduzione più ampia ha avuto luogo nel 2009,
quando l’occupazione è scesa di otto punti percentuali.
Questo dimostra che l’IU è stata in grado di adeguarsi alla
nuova situazione del mercato.
IU
c) Scorte
Occupazione
(105) Il livello delle scorte finali dell’IU è aumentato nel 2008 e
nel 2009, ma durante il PIR è diminuito nuovamente,
tornando ai livelli del 2007.
indice
2007
2008
2009
PIR
3 052
2 978
2 752
2 694
100
98
90
88
h) Produttività
IU
Scorte finali
(t)
indice
2007
2008
2009
PIR
12 656
13 254
12 790
12 651
100
105
101
100
(110) Nel periodo in esame la produttività della manodopera
dell’IU, in termini di produzione annua per addetto equi­
valente tempo pieno (ETP), è stata variabile, aumentando
di due punti percentuali nel 2008, per poi diminuire di
cinque punti percentuali nel 2009, prima di aumentare di
sei punti percentuali durante il PIR.
IT
L 36/12
IU
Produttività
indice
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2007
2008
2009
PIR
59,9
61,3
57,9
61,4
100
102
97
103
(111) L’incidenza della considerevole entità del margine di
dumping effettivo sull’IU non si può considerare notevo­
le, dati il volume complessivo delle importazioni origina­
rie dei paesi interessati e l’applicazione dei dazi antidum­
ping.
5.3. Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel cam­
pione
j) Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul
mercato interno
(112) I prezzi di vendita unitari dell’IU sono aumentati del­
l’11 % tra il 2007 e il PIR. Sono aumentati gradualmente
del 16 % fino al 2009 per poi diminuire di 5 punti
percentuali durante il PIR. Quest’andamento dei prezzi
è legato al fatto che l’IU è stata in grado di trasferire al
2009 ordini a prezzi elevati accettati prima della crisi
economica. Un altro motivo è costituito dal progressivo
passaggio dell’IU a CFA più costosi, ovvero quelli a se­
zione larga.
Prezzo unitario
nell’UE (EUR/t)
indice
2007
2008
35 milioni di EUR e destinati prevalentemente a CFA con
margine elevato. I produttori del campione non hanno
avuto difficoltà a reperire capitali nel periodo in esame,
dato che sono riusciti a ripagare gli investimenti entro
pochi anni.
Produttori del
campione
i) Entità del margine di dumping
Produttori del
campione
9.2.2012
2009
PIR
3 219
3 492
3 720
3 560
100
108
116
111
Investimenti
(migliaia di EUR)
indice
2007
2008
2009
PIR
12 331
9 038
6 283
8 406
100
73
51
68
m) Redditività sul mercato dell’Unione
(115) I produttori del campione sono riusciti a realizzare pro­
fitti durante l’intero periodo in esame. I profitti ottenuti
dal 2008 al PIR sono stati superiori all’obiettivo del 5 %
fissato nell’inchiesta iniziale. I risultati ottenuti dai pro­
duttori del campione sono dovuti prevalentemente all’an­
damento dei prezzi tra il 2007 ed il PIR e dalla domanda
mondiale sostenuta, che ha consentito loro di diluire i
costi fissi. Il calo della redditività durante il PIR è dovuto
alla diminuzione dei prezzi e alla riduzione del volume di
produzione, che ha avuto un impatto negativo sui costi
di produzione.
Produttori del
campione
Redditività sul
mercato
dell’Unione (%)
indice
2007
2008
2009
PIR
3,6
5,7
11,1
6,5
100
158
307
179
n) Utili sul capitale investito
k) Salari
(113) Tra il 2007 e il PIR il salario medio per ETP è diminuito
del 12 % nel periodo in esame. Dalla tabella seguente
non vanno però tratte conclusioni significative, dato
che i salari per dipendente sono stati pesantemente in­
fluenzati dall’andamento del tasso di cambio GBP-EUR
durante il periodo in esame.
Produttori del
campione
Salari per ETP
(EUR)
2007
2008
2009
PIR
55 062
50 570
46 638
48 329
100
92
85
88
(116) L’utile sul capitale investito (UCI), espresso come profitto
totale generato dall’attività CFA in percentuale del valore
contabile netto degli attivi direttamente e indirettamente
connessi alla produzione di CFA, ha seguito nel com­
plesso il suddetto andamento della redditività in tutto il
periodo in esame.
Produttori del
campione
UCI (%)
indice
indice
l) Investimenti e capacità di reperire capitali
(114) Sebbene gli investimenti in CFA siano diminuiti del 32 %
nel periodo in esame, essi erano notevoli, pari ad oltre
2007
2008
2009
PIR
24,5
45
76,4
69,6
100
184
312
284
o) Flusso di cassa
(117) La situazione del flusso di cassa è migliorata tra il 2007
ed il PIR, seguendo l’andamento della redditività di cui
sopra durante l’intero periodo in esame.
IT
9.2.2012
Produttori del
campione
Flusso di cassa
(migliaia di EUR)
indice
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2007
2008
2009
PIR
20 255
38 579
60 276
45 841
100
190
298
226
p) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(118) Gli indicatori esaminati finora, pur dimostrando che l’IU
ha sofferto a causa della crisi economica e della conse­
guente riduzione del volume delle vendite, della produ­
zione, dell’occupazione e degli investimenti, segnalano
anche che l’IU ha adeguato le sue strutture di produzione
per affrontare meglio il nuovo contesto economico e per
essere in grado di cogliere le opportunità sui mercati UE
e dei paesi terzi in segmenti in cui si possono ottenere
margini elevati. Il miglioramento della situazione econo­
mica e finanziaria dell’IU, in seguito all’istituzione delle
misure antidumping nel 1999, è una prova dell’efficacia
di tali misure e del fatto che l’IU si sia ripresa dagli effetti
di pratiche di dumping precedenti.
(119) Il governo dell’Ucraina ha segnalato di non capire perché
l’abolizione dei dazi antidumping nei confronti delle im­
portazioni dall’Ucraina debba nuocere all’IU, se i suoi
indicatori di pregiudizio evidenziano prevalentemente
tendenze positive in un periodo di crisi economica, spe­
cialmente tra il 2009 ed il PIR. Tale analisi era tuttavia
basata su un periodo limitato e non sull’intero periodo in
esame. Va osservato che tale periodo non è rappresen­
tantivo della tendenza generale, che è iniziata in una
situazione in cui l’obiettivo in termini di profitto non
veniva neppure raggiunto ed è stato infine ottenuto mal­
grado la crisi economica che ha colpito l’IU e i suoi
indicatori alla fine del periodo in esame. Infatti, come
precisato nei considerando 112 e 115, la situazione re­
lativamente positiva dell’IU è dovuta in parte alla cospi­
cua massa di ordini alla fine del 2008, che ha potuto
essere distribuita nel 2009 ed in parte all’aumento dei
consumi sui mercati dei paesi terzi, che hanno contri­
buito a rendere positiva la tendenza globale degli indica­
tori connessi al profitto.
L 36/13
cità inutilizzate e del potenziale per ampliare notevol­
mente i loro volumi di esportazione verso l’Unione. Le
capacità disponibili sono infatti cospicue e ammontano a
oltre 500 000 t, il che rappresenta l’intero consumo del­
l’Unione. È perciò probabile che, qualora le misure fos­
sero abrogate, ingenti quantità di CFA della RPC e ucraini
entrino nel mercato dell’Unione per riconquistare la
quota di mercato perduta ed accrescerla.
(122) Come sottolineato nel considerando 88, i prezzi delle
importazioni dalla RPC e dall’Ucraina sono risultati bassi
e inferiori ai prezzi UE (undercutting). Questi prezzi bassi
probabilmente continuerebbero ad essere praticati. Inoltre
per quanto riguarda l’Ucraina, come indicato nel consi­
derando 67, essi potrebbero addirittura ridursi ulterior­
mente. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità
dimostrata dagli esportatori di tali paesi di inviare sul
mercato dell’Unione elevati quantitativi del prodotto in
esame, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accen­
tuare la tendenza del mercato dell’Unione alla riduzione
dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni ne­
gative sulla situazione economica dell’IU. Come dimo­
strato sopra, i risultati finanziari dell’IU sono strettamente
collegati al livello dei prezzi sul mercato dell’Unione. È
pertanto probabile che, se l’IU fosse esposta ad un au­
mento delle importazioni in dumping dalla RPC e dal­
l’Ucraina, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe,
come ha rivelato l’inchiesta iniziale. Alla luce di questi
fatti, la Commissione ha pertanto concluso che con tutta
probabilità l’abrogazione delle misure nei confronti delle
importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina deter­
minerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’IU.
(123) Per il Sud Africa invece, come segnalato nel considerando
63, la capacità inutilizzata risulta limitata. Inoltre, come
sottolineato nel considerando 92, i prezzi delle esporta­
zioni del Sud Africa verso l’UE sono risultati non inferiori
ai prezzi dell’IU. Considerata la modesta entità delle
esportazioni verso l’UE che hanno raggiunto il mercato
dell’Unione, i prezzi dei CFA esportati dal Sud Africa
verso i cinque principali mercati di paesi terzi sono stati
confrontati ai prezzi dell’IU per tipo di prodotto. Tali
prezzi sono risultati non inferiori a quelli dell’IU.
(124) Considerato che le capacità inutilizzate sono limitate e
5.4. Conclusione
(120) Sebbene il consumo sia diminuito del 21 %, l’IU è riuscita
a mantenere la propria quota di mercato, i prezzi sono
aumentati dell’11 %, le scorte sono rimaste ad un livello
ragionevole mentre la produzione si è ridotta meno del
consumo. In termini di redditività l’IU è stata remunera­
tiva durante tutto il periodo in esame. In considerazione
di quanto finora esposto si può concludere che l’IU non
ha subito un grave pregiudizio durante il periodo in
esame.
F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(121) Come si è detto ai considerando 55 e 68, i produttori
esportatori della RPC e dell’Ucraina dispongono di capa­
che non vi è stato undercutting dei prezzi, si conclude
che l’abrogazione delle misure sulle importazioni prove­
nienti dal Sud Africa molto probabilmente non determi­
nerebbe una reiterazione del pregiudizio per l’IU.
G. INTERESSE DELL’UNIONE
1. Introduzione
(125) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato
esaminato se il mantenimento delle misure antidumping
attualmente in vigore nei confronti della RPC e del­
l’Ucraina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione.
L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una
valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va
ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che
L 36/14
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse del­
l’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si
svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto
una situazione in cui sono già state applicate misure
antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto ne­
gativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle
parti interessate.
9.2.2012
pesca, marittimo e cantieristico, petrolifero e del gas,
minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’inge­
gneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori.
Il suddetto elenco di settori industriali è meramente in­
dicativo.
(132) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utiliz­
(126) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni
sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizie­
vole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo
caso particolare, il mantenimento delle misure nei con­
fronti delle importazioni provenienti dalla RPC e dal­
l’Ucraina non sia nell’interesse dell’Unione.
2. Interesse dell’IU
zatori noti. Come indicato nel considerando 16, solo un
utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta, affer­
mando di non essere svantaggiato dalle misure, in quanto
esistono altre fonti e i CFA non costituiscono una quota
notevole dei suoi costi di produzione. In tale contesto si
è concluso che, visto l’impatto trascurabile del costo dei
CFA per le industrie utilizzatrici e l’esistenza di altre fonti
di rifornimento disponibili, le misure in vigore non
hanno un effetto notevole sull’industria utilizzatrice.
(127) L’IU ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente
solida, come ha confermato l’andamento positivo della
sua situazione economica osservato durante il periodo
in esame. In particolare il fatto che l’IU abbia mantenuto
la propria quota di mercato nel periodo in esame con­
trasta fortemente con la situazione precedente all’istitu­
zione delle misure nel 1999. Tra il 2007 e il PIR l’IU ha
anche migliorato la sua situazione in termini di redditi­
vità. Si ricorda inoltre che si sono verificati casi di elu­
sione attraverso le importazioni dal Marocco, dalla Mol­
dova e dalla Corea del Sud. Se ciò non si fosse verificato,
la situazione dell’IU avrebbe potuto essere migliore.
(128) Si può ragionevolmente prevedere che le misure attual­
mente in vigore continueranno ad avere un effetto posi­
tivo sull’IU. Se le misure nei confronti delle importazioni
dalla RPC e dall’Ucraina non venissero mantenute, pro­
babilmente l’IU ricomincerebbe a subire un pregiudizio a
causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dum­
ping da tali paesi e la sua situazione finanziaria peggio­
rerebbe.
3. Interesse degli importatori
(129) Nell’inchiesta precedente, la Commissione aveva concluso
che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe
stato significativo. Come indicato nel considerando 11,
due importatori hanno risposto al questionario ed hanno
collaborato pienamente alla presente inchiesta. Essi
hanno segnalato che in seguito alle misure i prezzi sta­
vano aumentando. Dall’inchiesta risulta invece che esiste­
vano altre fonti di rifornimento e che i prezzi all’impor­
tazione da altri paesi erano a livelli simili a quelli della
RPC.
(130) In considerazione di quanto precede, si è concluso che le
misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun
effetto particolarmente negativo sulla situazione finanzia­
ria degli importatori e che il loro mantenimento non li
penalizzerebbe indebitamente.
4. Interesse degli utilizzatori
(131) I CFA sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni
e quindi in vari settori industriali, compresi quelli della
5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(133) In base a quanto precede, si conclude che non esistono
motivi validi contrari al mantenimento delle attuali mi­
sure antidumping.
H. MISURE ANTIDUMPING
(134) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e
delle considerazioni in base alle quali è sembrato oppor­
tuno raccomandare il mantenimento delle misure in vi­
gore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC
e dall’Ucraina e la sospensione delle misure sulle impor­
tazioni provenienti dal Sud Africa. Esse hanno inoltre
usufruito di un termine per presentare le loro osserva­
zioni in risposta a tale informazione. Non sono perve­
nute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui
sopra.
(135) Si
conclude
di
conseguenza,
conformemente
all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,
che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle
importazioni di CFA originari della RPC e dell’Ucraina.
Invece non risulta necessario mantenere le misure appli­
cabili alle importazioni dal Sud Africa.
(136) Come indicato ai precedenti considerando 2 e 3, le mi­
sure antidumping in vigore sulle importazioni del pro­
dotto in esame dall’Ucraina e dalla RPC sono state estese
e comprendono anche le importazioni di CFA spediti da
Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipendentemente
dal fatto che siano stati dichiarati originari di uno di
questi paesi. La proroga delle misure antidumping sulle
importazioni del prodotto in esame di cui al conside­
rando 2, deve riguardare anche le importazioni di CFA
spediti da Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipen­
dentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di
uno di questi paesi. Il produttore esportatore marocchino
esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n.
1886/2004 deve beneficiare dell’esenzione delle misure
istituite con il presente regolamento. Gli undici produt­
tori esportatori della Corea del Sud che erano stati
9.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
esonerati dalle misure estese con il regolamento di ese­
cuzione (CE) n. 400/2010 devono essere esonerati anche
dalle misure istituite dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.
È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importa­
zioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes),
ma esclusi i cavi e le funi d’acciaio inossidabile, di sezione
trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati
alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85,
ex 7312 10 89
ed
ex 7312 10 98
(codici
TARIC
7312 10 81 11,
7312 10 81 12,
7312 10 81 13,
7312 10 81 19,
7312 10 83 11,
7312 10 83 12,
7312 10 83 13,
7312 10 83 19,
7312 10 85 11,
7312 10 85 12,
7312 10 85 13,
7312 10 85 19,
7312 10 89 11,
7312 10 89 12,
7312 10 89 13,
7312 10 89 19,
7312 10 98 11,
7312 10 98 12,
7312 10 98 13 e 7312 10 98 19) originari della Repubblica
popolare cinese e dell’Ucraina.
2.
L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al
prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corri­
sposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della
Repubblica popolare cinese è pari al 60,4 %.
3.
L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al
prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corri­
sposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario del­
l’Ucraina, è del 51,8 %.
4.
Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importa­
zioni dalla Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2,
viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti
dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati
originari del Marocco (codici TARIC 7312 10 81 12,
7312 10 83 12,
7312 10 85 12,
7312 10 89 12
e
7312 10 98 12), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalla Re­
mer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat,
Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni
degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, in­
dipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della
Repubblica di Corea (codici TARIC 7312 10 81 13,
7312 10 83 13,
7312 10 85 13,
7312 10 89 13
e
7312 10 98 13), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle so­
cietà elencate qui di seguito:
Paese
Repubblica di Corea
Società
Codice
addizionale
TARIC
Bosung Wire Rope Co, Ltd., 568,
Yongdeok-ri, Hallim-myeon,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do,
621-872
A969
Chung Woo Rope Co., Ltd. 16824, Songjung-Dong, Gangseo-Gu,
Busan
A969
Paese
L 36/15
Società
Codice
addizionale
TARIC
CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong
Yangsan-City, Kyoungnam
A969
Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri,
Woong Chon-Myon Ulju-Kun,
Ulsan
A969
Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185
Pyunglim - Ri, Daesan-Myun,
Haman-Gun, Gyungnam
A969
DSR Wire Corp., 291, SeonpyongRi, Seo-Myon, Suncheon-City,
Jeonnam
A969
Kiswire Ltd., 20th Fl. Jangkyo Bldg.,
1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul
A969
Manho Rope & Wire Ltd., Dongho
Bldg, 85-2, 4 Street JoongangDong, Jong-gu, Busan
A969
Shin Han Rope CO.,LTD, 715-8,
Gojan-dong, Namdong-gu,
Incheon
A969
Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd,
1559-4 Song-Jeong Dong, GangSeo Gu, Busan
A969
Young Heung Iron & Steel Co., Ltd,
71-1 Sin-Chon Dong, Changwon
City, Gyungnam
A969
5.
Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importa­
zioni dall’Ucraina, di cui al paragrafo 3, viene esteso alle im­
portazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Moldova, indi­
pendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Mol­
dova (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 83 11,
7312 10 85 11, 7312 10 89 11 e 7312 10 98 11).
6.
Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti
in materia di dazi doganali.
7.
È chiuso il procedimento di riesame relativo alle importa­
zioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi le funi e i
cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima su­
periore a 3 mm originari del Sud Africa, attualmente classificati
alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85,
ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L 36/16
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
9.2.2012