GUIDA AL BONUS FISCALE DEL 65% SULLE SCHERMATURE

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GUIDA AL BONUS FISCALE DEL 65% SULLE SCHERMATURE
GUIDA AL BONUS FISCALE DEL 65%
SULLE SCHERMATURE SOLARI SUNCOVER
La legge di stabilità a Gennaio 2015 ha esteso definitivamente il bonus fiscale alle schermature solari,
riconoscendone la grande funzione protettiva e la loro efficacia nel risparmio energetico degli edifici.
CHI NE BENEFICIA
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o
dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, nella misura del 65% per le spese per “l’acquisto con
posa in opera di schermature solari” nella misura massima di € 60.000 (corrispondenti a circa € 92.307
di importo totale dell’intervento)
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le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di
capitali)
le associazioni tra professionisti
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
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55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
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65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle
singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici
condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione
 i titolari di un diritto reale sull’immobile;
 i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
 gli inquilini;
 chi detiene l’immobile in comodato;
 i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la
realizzazione dei lavori, perché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili
spettano a chi gode di un diritto sull’immobile.
Per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro la capienza dell’imposta lorda annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, non si ha diritto a nessun credito d’imposta e la
somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Guida Suncover al bonus fiscale 65% sulle schermature solari aggiornamento 26 Maggio 2015
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Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso
di mantenimento della volumetria iniziale. in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e
ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65% i familiari conviventi di coloro che eseguono
interventi su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione e coloro che eseguono interventi
eseguiti su immobili “merce” cioè non strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
COSA SI PUÒ DEDURRE
In particolare per le SCHERMATUER SOLARI il bonus si applica ad acquisto e posa in opera di
schermature solari dinamiche (motorizzate o manuali) così come definite dal Dlgs 311/2006 allegato M e
dalle norme EN13561 e EN13665)
Possono essere detratte al 65% tutte le tipologie di schermature solari tecniche (interne, esterne,
integrate nelle vetrazioni) - ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a
NORD – purchè:
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Montate davanti ad una superficie vetrata a protezione ed in relazione ad esse (le tipologie
“aggettanti” sono comprese);
Applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili
dall’utente;
Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
Devono essere Mobili, ossia dinamiche (non fisse), sia manuali che motorizzate (con o senza
automatismi vari che ne regolano il funzionamento)
Devono essere schermature “tecniche”;
Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli
orientamenti
Le detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari (tende e chiusure oscuranti) sono state
introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità 2015) che individua le tipologie
di schermature solari detraibili nelle normative richiamate dall’Allegato M del Decreto Legislativo
n°311/2006 in materia di risparmio energetico in edilizia. Il Decreto 26 giugno 2009, con l’art. 7,
comma 2, ha sostituito integralmente con l’Allegato B i contenuti del succitato Allegato M.
Fanno parte delle chiusure oscuranti le tende esterne alla veneziana, le tapparelle, le persiane (ad ante a
battente, ad ante scorrevoli, a soffietto, ecc.) e prodotti assimilabili. Tra le tende di tipo tecnico rientrano
varie tipologie (a bracci pieghevoli, a bracci rotanti, a rullo verticali, per lucernari/finestre su tetto, per
verande/terrazzi, a pergola) e prodotti assimilabili.
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi relativi all’intervento di risparmio energetico,
sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la
certificazione energetica richiesta.
“E' detraibile al 65% (ex 55%) ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso (rimozione delle
schermature solari esistenti - fornitura ed installazione delle nuove schermature solari – eventuale
assistenza muraria all’installazione delle schermature solari - eventuali prestazioni professionali di
tecnici) fino ad un massimo di detrazione di 60.000 Euro”
E’ stato confermato che la voce 13 “Risparmio energetico stimato [kWh]” dell’Allegato F deve essere
compilata inserendo il valore “0” (zero). Viene meno quindi la necessità di eseguire qualsiasi tipologia di
calcolo da parte di tecnico abilitato.
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G tot e CLASSE DELLA SCHERMATURA
ENEA ha modificato l’ALLEGATO F esplicitando che per CLASSE DELLA SCHERMATURA SOLARE
debba essere intesa la classe del parametro fattore solare Gtot così come definite dalla UNI EN 14501.
Tale valore può essere ricavato dalle schede tecniche dei tessuti nel campionario Teknocolour (anche
su web). Per molti tessuti il valore non è stato definito (i fornitori ci stanno fornendo i dati: nel frattempo lo si
può dedurre dal tessuto più simile. Sono ammesse tutte le Classi perciò non è un grosso problema)
Sul sito http://www.suncover.com/it/tessuti/ le cartelle verranno aggiornate con i dati che ci arrivano in
tempo reale.
Classi delle schermature solari in funzione del fattore solare gtot (rif. UNI EN 14501)
Classe
0
1
2
3
4
Gtot
Gtot ≥ 0,50
0,35 ≤ Gtot < 0,50
0,15 ≤ Gtot < 0,35
0,10 ≤ Gtot < 0,15
Gtot < 0,10
Dove il Gtot è il rapporto tra l'energia emessa e trasmessa all'interno della finestra e l'energia incidente, in
condizioni normali. I valori sono espressi con valori compresi tra 0 ed 1, dove i valori tendenti allo 0
esprimono le migliori prestazioni in termini di protezione dal calore.
Al momento la legge di stabilità non pone nessun limite prestazionale della schermatura o soglie del
FC “fattore solare” o Gtot del tessuto.
Per gli associati Unicmi ed Assites è disponibile il software online SHADECALC per la valutazione del
fattore solare totale gtot dei tessuti in relazione alla scelta della vetrata, che può essere di quattro
tipologie, considerate di “riferimento” dal legislatore all’interno delle norme tecniche (Allegato A – Vetri di
riferimento – UNI EN 14501):
 vetro singolo da 4 mm chiaro,
 vetro doppio chiaro (4+12+4) con aria,
 vetro doppio chiaro basso emissivo (4+16+4) con argon,
 vetro doppio riflettente basso emissivo (4+16+4) con argon.
MARCATURA CE
Unico vincolo rimane la conformità alla marchiatura CE del prodotto installato. (rif. UNI EN 14501).
A riguardo il documento ENEA riporta a pagina 1 la seguente affermazione “le schermature solari
devono possedere una marcatura CE, se prevista"
Ecco quindi quando è prevista la marcatura CE per le tende:
tende a Motore interne ed
esterne
CE direttiva Macchine
direttiva macchine 2006/42/CE e successive modifiche,
direttiva bassa tensione 2006/95/CE e successive modifiche,
direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche
tutte le tende esterne
CE per la resistenza al vento EN 13561:2009
tende interne a molla e
catenella e argano
non è prevista marcatura CE.
I documenti e le dichiarazioni di conformità CE sono scaricabili dal sito Suncover
http://www.suncover.com/it/documenti/CERTIFICATI/
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PRODOTTI SUNCOVER AMMISSIBILI
In generale tutte le tende SUNCOVER, indipendentemente dalla sostituzione dei serramenti, con tessuto
filtrante od oscurante, comando manuale (bottone automatico esclusivo Suncover per tende esterne,
catenella, molla, asta con argano) o a motore; in particolare i seguenti modelli:
Tende FILTRANTI o SEMI-OSCURANTI (dipende dal tessuto, la luce passa attraverso il tessuto e/o ai lati
del telo)
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Serie 1000 e Serie iDEA a telo libero (solo interno)
Serie 2000 con cavi guida
Serie 3000 con guide laterali in alluminio
Serie 4000 con tessuti filtranti, guide laterali in alluminio telescopiche
PROSPECTA filtrante, con cavi in acciaio
QUADRA con tessuti filtranti, da incasso nei serramenti
MAGNETICA con tessuti filtranti, guida a sistema ZIP
PLANAR filtrante TENDE ORIZZONTALI
CALIBRA tende frangisole metallici per esterni (veneziane per esterno)
Tende arredo per interno VENEZIANE, TENDE A BANDE VERTICALI, PANNELLI SCORREVOLI
con tessuti tecnici, plissè e tende arricciate con tessuti tecnici.
Tende OSCURANTI Buio totale (il sistema delle guide blocca la luce ai lati del telo oscurante)
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Serie 4000 con tessuti oscuranti, guide laterali in alluminio telescopiche
QUADRA con tessuti oscuranti, da incasso nei serramenti
MAGNETICA con tessuti oscuranti, guida a sistema ZIP
Le ZANZARIERE
20 Maggio 2015: Le Associazioni di settore hanno stabilito che la zanzariera può essere portata in
detrazione in virtù del fatto che non sono stati imposti limiti alla classe del fattore solare gtot.
....in pratica Enea sta smentendo quello che dicono le associazioni!!....Restiamo in attesa di notizie, si
spera, DEFINITIVE!
Comunque sulla base di report di prova esaminati si può anticipare che le zanzariere esterne a vetrate:Le
Associazioni di settore hanno stabilito che la zanzariera può essere portata in detrazione in virtù del fatto
che non sono stati imposti limiti alla classe del fattore solare gtot.
Sulla base di report di prova esaminati posso anticipare che le zanzariere
 esterne a vetrate singole o doppie senza caratteristiche selettive o bassoemissive rientrano nella
classe di fattore solare gtot 0 (Classe zero).
 Esterne a vetrate bassoemissive rientrano in classe 1 (uno) mentre
 Esterne a vetrate selettive rientrano in classe 2 (due).
A breve verrà messo a disposizione degli operatori di mercato uno strumento informatico per la valutazione
fattore solare totale gtot delle principali tipologie di schermature solari in combinazione con le principali
tipologie di vetrazioni.
(I documenti saranno pubblicati sul sito appena disponibili.)
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PROCEDURA OPERATIVA
Per le schermature solari è prevista la compilazione e trasmissione online dell’ ALLEGATO F “Scheda
informativa per interventi di installazione di schermature solari” (rif. comma 345c) e, allo stato attuale,
i dati specifici richiesti sono:
La legge non prevede nessuna relazione tecnica di un professionista abilitato, ma la semplice
autocertificazione tramite compilazione e trasmissione online del form sul portale di ENEA
http://finanziaria2015.enea.it/index.asp
La comunicazione online sul portale ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori che può
coincidere con la data di collaudo che può essere attestata con un verbale di collaudo.
Operazioni: compilare i dati anagrafici del beneficiario, i dati dell’immobile, selezionare il tipo di intervento
(in questo caso 345c -installazione di schermature solari), verifica ed invio stampa.
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la tipologia di schermatura (interna, esterna, integrata);
la superficie della schermatura (mq);
la superficie finestrata protetta dalla schermatura (mq);
la classe della schermatura solare (1, 2, 3, 4) ricavabili dalle schede tecniche dei tessuti Suncover
il materiale della schermatura (tessuto, legno, plastica, PVC, metallo, misto, altro);
il meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito, fisso).
A fine operazione, il sito rilascerà una ricevuta di protocollo necessaria per la dichiarazione dei redditi.
Nel modello viene chiesto di dichiarare il risparmio energetico conseguito a seguito dell’installazione
della schermatura solare senza però fornire indicazione sulla metodologia di calcolo da adottare. Non viene
neanche chiarito se tale calcolo può essere eseguito dal produttore delle schermature solari o se deve
essere necessariamente eseguito da un tecnico abilitato.
Unico vincolo è la conformità alla marchiatura CE del prodotto installato (rif. UNI EN 14501)., così come
non prevede nessuna relazione tecnica di un professionista abilitato, ma la semplice autocertificazione
tramite inserimento dei dati sul sito ENEA.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per i soggetti per cui dal punto di vista fiscale vale il “principio di cassa” (persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali) effettuino i pagamenti delle vostre fatture a mezzo di
bonifico bancario sugli appositi modelli predisposti dagli Istituti bancari per gli interventi di riqualificazione
energetica. (indicare causale del versamento, C.F. del beneficiario detrazione, C.F. e P.IVA del venditore)
Ai sensi del principio di cassa fanno fede le date di pagamento, per il principio di competenza fanno invece
fede le date delle fatture.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale per cui vale il cosiddetto principio di
competenza e il periodo di imposta può non coincidere con l’anno solare sono invece di riferimento le date
delle fatture e non le date dei pagamenti; quindi non è necessario pagare a mezzo di bonifico bancario.
DOCUMENTI da produrre:



Fattura o ricevuta fiscale con descrizione dettagliata del prodotto e della posa in opera
Prodotto in possesso della marchiatura CE obbligatoria
Si consiglia di inserire nella descrizione in fattura/ricevuta “schermature solari dinamiche ai
sensi del Dlgs 311/2006 all. M” e i mq. totali della copertura, oltre che alla descrizione dettagliata
del prodotto.
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

Pagamento a mezzo bonifico bancario per risparmio energetico (causale del versamento,
C.F. del beneficiario detrazione, C.F. e P.IVA del venditore) oppure tramite pagamento con
finanziaria (credito al consumo)
La banca effettuerà la trattenuta dell’8% (in acconto del beneficiario), così come previsto dalla
legge.
NOTE su Regime IVA delle schermature solari
In edilizia residenziale, se l’intervento di installazione delle schermature solari rientra nella manutenzione ordinaria
oppure straordinaria è possibile applicabile il regime di IVA agevolato del 10%.
In edilizia non residenziale tale regime agevolato al 10% si può applicare solo se l’intervento di installazione delle
schermature solari rientra in contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione.
Le schermature solari non sono considerati beni significativi ai fini dell’applicazione dell’IVA. I beni significativi sono:
ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo
dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.
NOTA LEGALE
Le detrazioni fiscali del 65% sono applicabili alle tipologie di schermature solari indicate nell’allegato M del Decreto
Legislativo n°311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo a queste norme di
prodotto:
UNI EN 13659 Chiusure oscuranti tende interne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
UNI EN 13561 Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
Per le chiusure oscuranti è attualmente è di riferimento l’edizione 2009 della UNI EN 13659 che ha recepito in Italia la
norma europea EN 13659:2004+A1:2008.
Essa si applica alle seguenti tipologie e ai prodotti simili, qualunque sia il loro impiego e la natura dei materiali utilizzati,
come definito anche nella norma UNI EN 12216:
tende esterne alla veneziana – tapparelle - persiane a battente - persiane alla veneziana - persiane a soffietto a
chiusura piatta - persiane a soffietto.
Le chiusure oscuranti possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a
movimentazione sia manuale sia motorizzata.
Per le tende esterne è attualmente è di riferimento l’edizione 2009 della UNI EN 13561 che è il recepimento da parte di
UNI della norma tecnica europea EN 13561:2004+A1:2008.
Essa si applica alle seguenti tipologie di tende esterne e a prodotti simili, qualsiasi sia il loro design e la natura dei
materiali utilizzati, come definito anche nella norma UNI EN 12216:
Tende a bracci pieghevoli – a bracci rotanti – a rullo verticali –per lucernari/finestre su tetto – per
verande/terrazzi
Le tende esterne possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a
movimentazione sia manuale sia motorizzata.
Sia la UNI EN 13659:2009 sia la UNI EN 13561:2009 sono state oggetto di revisione da parte del Comitato Europeo di
Normazione. La revisione della UNI EN 13561 si applica anche alle tende a pergola.
ATTENZIONE! :
Questa relazione è da ritenersi a tutti gli effetti puramente informativa e non esaustiva, visto la complessità
della materia fiscale e le varianti che possono essere apportate.
Sul sito http://www.suncover.com/it/news/Contributi-65--sulle-schermature-solari/ apporteremo appena
possibile le modifiche necessarie e gli aggiornamenti.
Si consiglia di approfondire i dati comunque con il proprio consulente ai fini di una corretta applicazione
della norma. Si declina ogni responsabilità riguardo alle notizie riportate poiché tale relazione ha un
carattere esclusivamente divulgativo.
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