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Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Monte Cernigliere - Zona sovrastante Via Trieste Codice PAI 094-4LE-158 PO FESR Sicilia 2007-2013, attuazione della Linea di Intervento 2.3.1.1. "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2. "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto". CUP ______________ B6 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Il Progettista Ing. Angelo Varvuzza Consulenza alla Progettazione Ing. Angelo Bruccheri Ing. David L.A. Licata Leonforte, marzo 2014 Piazza Parano n.15 - 94013 Leonforte (EN) Tel/Fax 0935 905325 e-mail: [email protected] PEC: [email protected] COMUNE DI LEONFORTE SETTORE LL.PP. 6° Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 11/2012 e successive modifiche ed integrazioni Il Responsabile Unico del Procedimento Istr. Tec. P.A. Fabio D'Angelo REGIONE SICILIANA COMUNE DI LEONFORTE (EN) PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MONTE CERNIGLIERE-ZONA SOVRASTANTE VIA TRIESTE (CODICE PAI 094-4LE-158 IMPORTO DEI LAVORI: € 216.838,22 IL PROGETTISTA ING. ANGELO VARVUZZA Capitolato speciale d’appalto 1 CAPITOLO 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI INERENTI L’APPALTO Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi al “Progetto di consolidamento e messa in sicurezza del monte Cernigliere-zona sovrastante via Trieste (codice PAI 094-4LE-158) in località di Leonforte ” Art. 1.2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO Il presente appalto è dato a: MISURA L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a Euro 216.838,22 oltre IVA, comprensivi della somma di Euro 5.428,28 relativa al costo della sicurezza e della somma di € 47.683,27 per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso. Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano oggetto dell'appalto riguardano gli interventi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità del monte Cernigliere-zona sovrastante via Trieste in località Leonforte. Essi sinteticamente comprendono, salvo più precise indicazioni che potranno essere ricavate dai grafici di progetto e dalle relazioni specialistiche: ispezione e pulitura delle pareti rocciose, con eventuale asportazione della vegetazione (scerbatura) e disgaggio di elementi lapidei di piccole dimensioni in procinto di crollo, operando in cordata con tecniche alpinistiche; disgaggio meccanico, previa eventuale frantumazione, di volumi di roccia in equilibrio instabile di dimensioni superiori a 0.01 m3, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche; collocazione di rete metallica rinforzata con funi a costituire una maglia, comprensiva di rafforzamento mediante funi diagonali, adeguatamente fissata alla parete mediante ancoraggi con armatura in barre di acciaio, eseguita operando in cordata con tecniche alpinistiche, su costoni rocciosi che presentano un elevato grado di fratturazione; collocazione di reti in acciaio ad alta resistenza costituite da pannelli di funi sovrapposti a rete metallica a doppia torsione, ancorati a tiranti del tipo “a bulbo iniettato” con armatura in barre di acciaio ad alta resistenza, eseguita operando in cordata con tecniche alpinistiche, su porzioni di costoni rocciosi che presentano blocchi lapidei in equilibrio instabile; collocazione di barriera paramassi ad assorbimento di energia (fino a 1000 kJ); sottomurazione di elementi lapidei in equilibrio instabile mediante pareti di c.a. rese solidali alle pareti retrostanti con ancoraggi del tipo “a bulbo iniettato” con armatura in barre di acciaio ad alta resistenza; imbracatura di singoli elementi lapidei in equilibrio instabile mediante funi di acciaio ancorate alla parete mediante tiranti del tipo “a bulbo iniettato” con armatura in barre di acciaio ad alta resistenza; placcaggio diretto di singoli elementi lapidei in equilibrio instabile alla parete rocciosa retrostante mediante tiranti del tipo “a bulbo iniettato” con armatura in barre di acciaio ad alta resistenza. Art. 1.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati allo schema di contratto. Art. 1.5 LAVORI A MISURA E A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI Capitolato speciale d’appalto 2 Con riferimento all'importo di cui all’Art. 1.2 la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto: N° DESCRIZIONE Categoria Importo a misura 1 Ispezione, disgaggio OS12-B 8.436,52 2 Consolidamento dei fronti rocciosi OS12-B 115.120,57 3 Barriera paramassi OS12-B 87.852,85 Sommano in OS12-B 211.409,94 A detrarre il costo della manodopera -47.683,27 Importo dei lavori soggetto a ribasso 163.726,67 Costo della manodopera 47.683,27 Costo della sicurezza 5.428,28 SOMMANO L’IMPORTO DEI LAVORI 216.838,22 Art. 1.6 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE Le indicazioni di cui allo Schema di Contratto, ai precedenti articoli ed i disegni ed i documenti allegati allo stesso Schema di Contratto definiscono compiutamente l'opera oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie. Qualora l'Impresa ritenesse di introdurre varianti, che comunque non alterino il prezzo d'appalto ne' il complesso delle opere progettate, esse, per la loro esecuzione, debbono ottenere la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori. Per contro, e' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla D.L.. L'Amministrazione avra' diritto a far demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e/o integrazioni. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. Capitolato speciale d’appalto 3 Art. 1.7 RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO DIREZ. DEL CANTIERE IMPRESA L'impresa ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformita' di quanto disposto dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici. La nomina di detto rappresentante dovra' essere comunicata alla D.L., prima della consegna dei lavori. L'impresa risponde dell'idoneita' del personale addetto ai cantieri che dovra' essere di gradimento della D.L. la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne i motivi. Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico o una ditta legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici. L'impresa e' tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un ingegnere che assumera' ogni responsabilita' civile e penale relativa a tale carica. Il predetto ingegnere dovra' dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovra' rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico. Art. 1.8 VERIFICHE SUL TERRENO Le verifiche ed il tracciamento sul terreno delle opere da realizzare, dovranno essere concluse nel termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori; alla scadenza di tale termine l'Impresa dovra' presentare per il benestare alla D.L. gli elaborati grafici (planimetrie, profili, sezioni e piani quotati) delle opere rilevate ed una dettagliata distinta delle forniture necessarie per la esecuzione dell'opera, assumendo la piena responsabilita'. Art. 1.9 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. In conseguenza di cio' l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante; nonche', a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intendera' eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potra' pretendere compensi di sorta. Dovra' pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione. In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad accettare ed osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che la stazione appaltante prendera' nell'interesse generale dei lavori. Art. 1.10 RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinche' nell'esecuzione dei lavori, in special modo negli scavi, sia garantita l'incolumita' delle persone e non ne derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione potra' ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilita'. Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovra' predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuita', ed il loro esercizio e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprieta' pubbliche e private, rimanendo a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorche' autorizzate. L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita' ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico relativo ed alla liberta' del Capitolato speciale d’appalto 4 deflusso delle acque. Art. 1.11 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI E SCORPORABILI CATEGORIA PREVALENTE E CLASSIFICA DELL’ASSUNTORE DEI LAVORI - OPERE SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI Dalla tabella innanzi riportata all'art. 1.5 risulta che la categoria prevalente è la OS12-B "Barriere paramassi, fermaneve e simili". La classifica è la I per importi fino a € 258.000,00 (Art. 61 D.P.R. 207/2010). Per quanto previsto all’art. 108 del D.P.R. 207/2010, non esistono categorie generali e/o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, scorporabili a scelta del concorrente, diverse dalla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D.P.R. 207/2010 i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. Art. 1.12 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI L’Impresa si obbliga ad eseguire i lavori previsti nel “Progetto di consolidamento e messa in sicurezza del Monte Cernigliere –zona sovrastante Via Trieste (Codice PAI 094-4LE-158) in località Leonforte” alle condizioni e norme stabilite dal Capitolato Generale di Appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di Stato, approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, nonchè a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente Schema di Contratto, del quale fanno parte tutti gli elaborati progettuali espressamente richiamati, che vengono controfirmati ed allegati, nonché la offerta prezzi presentata dall’Appaltatore che, pure, viene controfirmata dalle parti ed allegata. L’appalto è inoltre disciplinato dalle condizioni stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006 di cui al D.P.R. 207/2010. Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere appaltate è fissato come appresso: - n. 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna; Soltanto in caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, o comunque dipendente da fatti del tutto estranei alla sua sfera di responsabilità, potranno essere concesse proroghe al suddetto termine di ultimazione dei lavori; su domanda della stessa Impresa Appaltatrice indicante le ragioni poste a fondamento della necessità rilevata, la proroga potrà essere concessa con provvedimento motivato, ancorché non sia scaduto il termine prefissato per l’ultimazione dei lavori. La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale dei LL.PP. e con riferimento all’art. 145 del Regolamento, viene stabilita nella misura 0.5 °/oo (zerovirgolacinquepermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Se il ritardo dovesse essere superiore a 40 giorni, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Quando, per negligenza da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dell'opera e la sua tempestiva esecuzione, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di cui all’art. 146 del Regolamento. Art. 1.13 CAUZIONE PROVVISORIA Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è pari al 2% (duepercento) dell’importo dei lavori, così come richiesto ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Art. 1.14 CAUZIONE DEFINITIVA L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006. La Capitolato speciale d’appalto 5 fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Art. 1.15 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del Regolamento. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. In tali casi i soggetti affidatari sono tenuti a costituire associazioni temporanee disciplinate dalle norme vigenti. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni l’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: a) a) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto; c) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; d) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92. Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 3) che l’impresa che si avvale del subappalto alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 4) che prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, se prevista; 5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”. Art. 1.16 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, Capitolato speciale d’appalto 6 integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Art. 1.17 COPERTURE ASSICURATIVE Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs n. 163/2006, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Di conseguenza è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, la stipula, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante: 1) di polizze relative all’assicurazione RCT per il massimale di Euro ............................... per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”; 2) di una Polizza assicurativa del tipo CAR “tutti i rischi del costruttore”, con un ammontare pari al valore complessivo dell’ appalto con validità dall’ inizio dei lavori al collaudo finale. La polizza dovrà comprendere nel novero degli assicurati anche il Committente e dovrà essere stipulata prima della firma del Contratto di Appalto con decorrenza dalla consegna dei lavori. Tutte le polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore dovranno prevedere la clausola di non rivalsa sul Committente. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette. Art. 1.18 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L’ ESECUZIONE La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La consegna dei lavori all'Impresa potrà essere effettuata anche, ad esclusivo giudizio della Stazione Appaltante, in successione immediata alla data di notifica della formale approvazione da parte dell’Ente dei risultati di gara, sotto le riserve di legge e con pieno inizio del tempo contrattuale, ed a compimento degli obblighi dell’Impresa secondo Capitolato speciale d’appalto 7 quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 528/99. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del verbale di consegna. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore potrà proporre, fermo restando il tempo di esecuzione delle opere, modifiche o integrazioni al programma predisposto dall’ Amministrazione e redigere un Programma dei lavori che, una volta approvato, sarà allegato al Verbale di Consegna per costituirne parte integrante. In mancanza di modifiche apportate dall’Appaltatore, al Verbale di Consegna sarà allegato il Programma predisposto dall’Amministrazione. Ove, per ragioni non dipendenti dall’ Appaltatore, il Programma dei Lavori allegato al Verbale di Consegna non potrà essere rispettato, la scadenza contrattuale verrà prorogata, su richiesta dell’ Impresa Esecutrice, in analogia a quanto previsto dal comma 7 dell’ Art. 24 del vigente Capitolato Generale di Appalto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al Cronoprogramma di esecuzione allegato al progetto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto in precedenza. Art. 1.19 SICUREZZA DEI LAVORI L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare alla Direzione dei Lavori copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è il Comune di Leonforte; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs 494/96) è “....................................... “. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”: - I dati relativi all'impresa esecutrice - Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di Capitolato speciale d’appalto 8 lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza) - i dati relativi al singolo cantiere - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere - Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo - Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti - Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97 - Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza - Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. - L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Capitolato speciale d’appalto 9 Art. 1.20 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI Prima di dare inizio ai lavori l’Appaltatore è tenuto a verificare, presso tutti gli Enti Erogatori, la esatta localizzazione di eventuali sottoservizi. Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in presenza di sottoservizi si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Entro giorni 15 dalla consegna dei lavori l’Impresa dovrà dare inizio alla esecuzione di due tiranti di prova che saranno eseguiti nella posizione e con le modalità indicate dalla D.L. Il 15° giorno successivo alla esecuzione dei tiranti dovranno essere eseguite le prove con le apparecchiature e con le tecniche di cui al Cap. IV del capitolato, salvo diverse disposizioni della D.L. L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Art. 1.21 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori si articoleranno secondo il cronoprogramma allegato al Verbale di Consegna, così come specificato nell’art. 1.18; in linea previsionale il cronoprogramma dei lavori è quello riportato nell’apposito elaborato, facente parte del progetto esecutivo. Nel termine di tre giorni dalla data del verbale di consegna, l'Impresa potrà presentare comunque alla D.L. un dettagliato piano di esecuzione, a modifica di quello di progetto, dal quale - tra l'altro - risultino sia sotto forma di precisa descrizione, sia sotto forma di grafici, in aggiunta alla suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate: a) l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati; b) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione; c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare; d) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a ultimare i singoli lavori. La Direzione dei lavori avrà la facoltà di accettare il piano proposto dall’Appaltatore ovvero di richiedere all’Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonchè per il coordinamento con gli altri interventi in atto o previsti nel comprensorio. L'accettazione del piano da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi' pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinchè i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Schema di Contratto. Art. 1.22 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi al presente appalto è quella che deriva espressamente dall’applicazione dell’art. 158 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza Capitolato speciale d’appalto 10 maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Art. 1.23 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Ferme restando le garanzie assicurative previste dalla legge e dal Regolamento inerenti i rischi sull’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà sottostare a quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Generale per ciò che concerne i difetti di esecuzione. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte a prevenire danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto. È a suo carico inoltre, il ripristino delle opere ed il risarcimento dei danni di cui sopra determinati dalla mancata adozione delle misure cautelari suddette. I danni da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 139 del Regolamento ed il riconoscimento di detti danni in favore dell’Appaltatore sarà effettuato in conformità dell’art. 20 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici dal Responsabile del Procedimento, sentito al riguardo il parere del Direttore dei Lavori, salvo le eccezioni di cui appresso. I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d’opera, come pure i manufatti prefabbricati e le tubazioni di qualsiasi tipo, sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento e/o perdita e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, il cui compenso è compreso nel prezzo a corpo dell'appalto. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonchè di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto provocato da danni cagionati da forza maggiore. L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche, nonchè dalle Leggi e dal Regolamento che regolano l’esecuzione dei Lavori Pubblici di competenza dello Stato che non siano in opposizione con le condizioni espresse nel presente Schema di contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto. L'osservanza va estesa, inoltre alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o comunque richiamate nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato, nonchè alle vigenti Leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere. In particolare, l'attività del cantiere dovrà essere in tutto conforme al D.L.vo n. 626/94. Relativamente alle norme di accettazione dei materiali, modalità di esecuzione delle varie categorie di lavoro e norme di misurazione e valutazione dei lavori afferenti alle varie opere, l'Assuntore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. Oltre agli oneri previsti a carico dell’Appaltatore nel Capitolato Generale dei LL.PP. ed agli altri indicati nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a Capitolato speciale d’appalto 11 carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonchè di scoli, acque e canalizzazioni esistenti. Sono compresi i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere perfettamente attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite. 2) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato secondo le previsioni minime del piano di sicurezza. 3) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari adatti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale svolgimento dei lavori. 4) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi offerti dall’ Appaltatore. 5) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno ubicati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione. 6) La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna nel rispetto dei provvedimenti antimafia e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Amministrazione, o di altre ditte), nonchè delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate; 7) La custodia dei punti topografici di misura degli spostamenti verticali e orizzontali; 8) La predisposizione del piano operativo di sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 9) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione; 10) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali; 11) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128; 12) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale; 13) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori; 14) Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua; 15) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori; 16) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, da sottoporre all’approvazione della D.L.; 17) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per le richieste di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, e per tutte quante le altre opere comunque previste in progetto, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonchè le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonchè il risarcimento degli eventuali danni; 18) La conservazione ed il ripristino della vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere, provvisionali e non, atte a garantire la permanenza del servizio; 19) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private ed a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale; 20) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative; b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative; c) Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di garantire il normale deflusso delle acque superficiali. 21) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali; 22) La conservazione dei campioni in idonei locali o negli uffici direttivi e il loro trasporto al laboratorio; 23) Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in Capitolato speciale d’appalto 12 opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni; 24) Tutti gli oneri che possono derivare dal conferimento alle discariche autorizzate dei materiali provenienti dagli scavi, smacchiamenti etc.; 25) Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonchè la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni; 26) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 27) La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenze prescritti dalla Direzione Lavori; 28) L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un ingegnere o geologo abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori; 29) Prima di dare inizio ai lavori, provvedere alla presentazione, per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi, ritenga opportuno puntualizzare o marginalmente variare; 30) L'osservanza delle norme di polizia stradale; 31) In caso di rinvenimento di oggetti di valore artistico e di interesse archeologico, custodire tali oggetti, avvertendo immediatamente la Direzione Lavori, e le Autorità competenti, sospendendo nel contempo ulteriori lavorazioni nei luoghi del rinvenimento; 32) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo; 33) Gli oneri per l’esecuzione dei due tiranti di prova di cui all’art. 2.8, le prove di collaudo sui tiranti e quelle che venissero ordinate dalla D.L. o dal collaudatore compreso l’approntamento delle apparecchiature e del personale; 34) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonchè con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere; 35) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese, tasse e diritti di segreteria, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; 36) Trasmettere alla Direzione Lavori, per ogni stato di avanzamento, il confronto della quantità realizzata con quella prevista in progetto, in complesso e per ciascuna opera; 37) La presenza, in cantiere, di tecnici specializzati, dipendenti dalle ditte fornitrici, al fine di controllare le eventuali lavorazioni specialistiche; 38) Tutti gli altri oneri indicati nei disciplinari particolari e nelle specifiche tecniche di progetto. L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, ha tenuto conto nel predisporre la propria offerta prezzi. Tutti gli oneri generali e particolari sono compresi nel prezzo del contratto che comprende anche tutti quelli che si riferiscono all'impianto del cantiere. Non spetteranno quindi all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale dei LL.PP. ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato stesso, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale. Art. 1.24 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA Le opere afferenti il presente Schema di contratto si eseguono a misura ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici. L'importo complessivo dei lavori a misura e degli oneri accessori di qualunque genere, compresi nell'appalto, ammonta a € _________________ (diconsi euro _________________________________________ /__) come risulta dalla offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara ai sensi dell’art. 90 del Regolamento. L’importo per il costo della sicurezza ammonta a € ___________ (diconsi euro ___________________/__) ed è compreso nell’importo complessivo di cui sopra. Nell' ammontare dell'appalto, valutato a misura, sono compresi tutti i lavori, spese ed oneri necessari di qualsiasi genere, ivi compreso gli oneri per la formazione delle piste e danni di qualunque genere provocato a terzi e per il ripristino delle aree interessate e quanto altro necessario per l’esecuzione delle indagini. Il prezzo dell'appalto, che rimane fisso ed invariabile, salvo quanto sopra detto, è remunerativo di tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per realizzare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente funzionante nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonchè per assolvere ogni altro obbligo derivante dall'osservanza delle norme del presente Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto. Capitolato speciale d’appalto 13 In virtù delle norme vigenti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi. Art. 1.25 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell'Amministrazione - raggiunga l'importo di € ___________ (diconsi euro ____________/00). I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale dei LL.PP. compresi negli stati di avanzamento dei lavori. L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Generale dei LL.PP. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, nei limiti e nei termini di cui all'art. 30 del Capitolato Generale dei LL.PP., esclusa ogni altra indennità o compenso. Art. 1.26 CONTROLLI L'Impresa dichiara di ben conoscere le disposizioni che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche e quelle che regolano il finanziamento delle opere oggetto dell'appalto e di accettare i controlli che verranno disposti in corso d'opera, nonchè di osservare tutte le altre norme relative. Art. 1.27 SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO Il termine in cui, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, verrà compilato il conto finale dei lavori, resta fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante certificato della Direzione Lavori. Il collaudo sarà effettuato in corso d’opera. Il compimento di tutte le operazioni di Collaudo, compresa l'emissione del Certificato di Collaudo e la sua trasmissione all'Amministrazione Appaltante con i relativi atti, dovrà avvenire nel termine di mesi 4 dalla ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo deve essere firmato dall’Impresa alla presenza del Collaudatore entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di emissione; nel caso l’Impresa non firmi il certificato di collaudo, nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza iscrivere riserve e domande nei modi di legge, esso si avrà come da lui definitivamente accettato. Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione resta in facoltà dell'Amministrazione Appaltante disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà il verbale di accertamento previsto dall’art. 230 del Regolamento allo scopo di appurare che le opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio. Art. 1.28 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE In caso di insorgenza di controversie si applicheranno le norme di cui al Comma 1 dell’art. 34 del Capitolato Generale. Il foro competente è quello di Enna. Capitolato speciale d’appalto 14 Art. 1.29 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti e per il conferimento dei materiali di scavo o di risulta a discarica, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto. In conseguenza i prezzi offerti sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale si intendono, senza riserva alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono: a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada; b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessorio; Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi Egli stesso ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio; dichiara altresì di aver preso visione diretta dei luoghi sui quali dovranno insistere le opere previste in progetto, di averne verificato la rispondenza ai siti rispetto alle opere da realizzare e la fattibilità di queste secondo gli allegati di progetto. Sempre con la firma del contratto l’Appaltatore dichiara altresì di accettare il progetto predisposto dall’Amministrazione, completo di ogni sua parte, non esclusa la sezione contenente il progetto delle Strutture. La predisposizione e l’approvazione dei progetti da parte del Committente non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell’Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile della validità costruttiva di tutte le opere. Art. 1.30 OSSERVANZA LEGGI, CAPITOLATI E REGOLAMENTI L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP.. Per tutto quanto non sia in contrasto con le condizioni del contratto, del presente Schema di Contratto e del Capitolato Speciale, l’appalto è soggetto all’esatta osservanza del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e di tutte le vigenti leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l’oggetto dell’affidamento, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc.. che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l’Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nel formulare l’offerta economica presentata in sede di gara. Il prezzo del contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto. Capitolato speciale d’appalto 15 CAPITOLO 2 MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 2.1 MATERIALI IN GENERE Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Art. 2.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 1611-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-51965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31- 8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonchè alle norme UNI EN 459/1 e 459/2. c) Cementi e agglomerati cementizi. 1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517) Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972. 2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230. e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371. Art. 2.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 1 Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in Capitolato speciale d’appalto 16 pietra da taglio. 2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120. 3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative. Art. 2.4 GHIAIA PIETRISCO E SABBIA Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm. La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessoree da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonchè di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da rocce di qualità idonea. I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332. Di norma si useranno le seguenti pezzature: 1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate; 2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi; 4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati; 5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi; 6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori Capitolato speciale d’appalto 17 per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi. Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purchè, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). Art. 2.5 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20-11-1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra. E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. Art. 2.6 ARMATURE PER CALCESTRUZZO 1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5-11-1971, n. 1086 (decreto ministeriale 9-1-1996) e relative circolari esplicative. 2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. Art.2.7 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. Marmo (termine commerciale). Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A questa categoria appartengono: - i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; - i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; - gli alabastri calcarei; - le serpentiniti; - oficalciti. Granito (termine commerciale). Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi) A questa categoria appartengono: - i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico - potassici e miche); - altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); - le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; - alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. Travertino Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. Capitolato speciale d’appalto 18 Pietra (termine commerciale) Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: - rocce tenere e/o poco compatte; - rocce dure e/o compatte. Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 10330. 2) I prodotti di cui sopra, in conformità al prospetto riportato nella norma UNI 9725 devono rispondere a quanto segue: a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI 9724/1 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonchè essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale): - massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724/2, 9724/7 e UNI 10444; - coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724/2 e UNI 10444; - resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724/3; - resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724/5; - modulo di elasticità, misurato secondo la norma UNI 9724/8; - resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11-1939, n. 2234; - microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724/6; d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto. I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alla già citata norma UNI 9725. Art. 2.8 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: a seconda del loro stato fisico: - rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); - flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); - fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.); a seconda della loro collocazione: - per esterno; - per interno; a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: - di fondo; - intermedi; - di finitura. Tutti i prodotti di seguito descritti al punto 2, 3 e 4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012. 2 - Prodotti rigidi (vedi nota 1). a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo Capitolato speciale d’appalto 19 conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne. e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue. f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 3 - Prodotti flessibili. a) Le carte da parti devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione. Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 234, 259 e 266 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 4 - Prodotti fluidi od in pasta. a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calcecemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: - capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; - reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; - impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; - effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; - adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinomino di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori. b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in: - tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; - impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; - pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; - vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; - rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. Capitolato speciale d’appalto 20 I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste: - dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; - essere traspiranti al vapore d'acqua; - avere funzione impermeabilizzante; - impedire il passaggio dei raggi U.V.; - ridurre il passaggio della CO2; - avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); - avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); - resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); - resistere (quando richiesto) all'usura. I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI. Art. 2.9 MATERIALI METALLICI I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso indicate. In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego. - Acciai Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche». - Ghisa La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI 5007-69. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, alla norma UNI 3779-69. - Piombo Il piombo dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alle norme: - UNI 3165 - Piombo - qualità, prescrizioni; - UNI 6450-69 - Laminati di piombo - Dimensioni, tolleranze e masse. - Rame Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI 5649-71. - Zincatura Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme: UNI 5744-66: Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso. UNI 724573: Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo. Art. 2.10 GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO I gabbioni metallici per l'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma prismatica e costituita da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di 8 x 10 cm. Le dimensioni del filo, il peso e la capacità dei gabbioni verranno precisati di volta in volta alla Direzione dei lavori. I fili metallici saranno protetti da zincatura forte, conforme alle norme U.N.I. 8018 per quanto riguarda le caratteristiche della maglia, alle norme U.N.I. 3598 per il filo di ferro, alla Circolare del Consiglio Superiore Capitolato speciale d’appalto 21 LL.PP. n. 2078 del 27 agosto 1962. Per gabbioni lavoranti in ambiente marino, oppure in ambienti particolarmente inquinati il filo zincato, prima di essere tessuto, sarà rivestito per estrusione con una guaina continua in PVC di spessore 0.4 ÷ 0.6 mm. Nel prezzo al kg sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli, la formazione dei tiranti; e quanto altro occorresse per il montaggio ed il riempimento dei gabbioni. Il riempimento dei gabbioni verrà effettuato con pietrame o ciottoli (di dimensioni tali che non possano passare in alcun senso attraverso le maglie della rete) collocati a mano e le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco con analogo onere di paramento. Art. 2.11 TERRENI PER SOPRASTRUTTURE IN MATERIALI STABILIZZATI Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonchè dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza. Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board): 1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.; 2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200. 3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa. 4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1); 5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 nè inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%. Art. 2.12 DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentua]e dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del Capitolato speciale d’appalto 22 materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm. Art. 2.13 PIETRAME, TUFI, CUBETTI DI PIETRA E MATTONI Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm² ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone. Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili, nonchè i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza. I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente Art. 2.14 BITUMI, EMULSIONI, CATRAMI E OLII BITUMI. Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. a) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. b) Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500. c) Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. d) Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, potranno provenire: da rocce asfaltiche o scisto-bituminose; da catrame; da grezzi di petrolio; da opportune miscele dei prodotti suindicati. Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B. Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese CARATTERISTICHE Capitolato speciale d’appalto Tipo A (invernale) Tipo B (estivo) 23 Viscosità Engler a 25° Acqua Distillato fono a 200°C Residuo a 330 °C Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) Contenuto in fenoli 3/6 max 0,5 % max 10 % (in peso) min 25 % (in peso) 30/45 max 4 % 4/8 max 0,5 % max 5% (in peso) min. 30% (in peso) 35/70 max 4 % Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana CARATTERISTICHE Viscosità Engler a 50° Acqua Distillato fono a 230°C Residuo a 330 °C Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) Contenuto in fenoli Tipo A (invernale) Tipo B (estivo) max 10 max 0,5 % max 10 % (in peso) min 45 % 55/70 max 4 % max 15 max 0,5 % max 5% (in peso) min. 5% (in peso) 55/70 max 4 % Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedenti i 60°C. alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattro mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm². Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia. Art. 2.15 - Dispositivi di chiusura, caditoie, griglie I dispositivi di chiusura, le caditoie e le griglie di qualsiasi dimensione e classe di carrabilità per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli, dovranno essere prodotti in ghisa sferoidale GJS 500/7 - UNI 4554 - ISO 1083 da azienda certificata ISO 9001, in conformità delle prescrizioni della norma UNI EN 124 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, ai sensi della citata norma UNI EN 124, tutti i coperchi, le griglie e telai devono riportare: - La marcatura EN 124 - La classe appropriata di carrabilità (es. D 400) o le classi appropriate per i telai utilizzati per diverse classi (es. D 400 - E 600) - Il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che puo' essere in codice - Il marchio di un ente di certificazione ufficialmente riconosciuto. Le marcature devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono essere possibilmente visibili quando l'unità e' installata. Capitolato speciale d’appalto 24 CAPITOLO 3 MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE Art. 3.1 GENERALITA' L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. Art. 3.2 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI Disposizioni generali In caso di necessità riconosciuta dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà procedere alla bonifica delle aree dei lavori da ordigni esplosivi residuati bellici. In tal caso nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all'Impresa per le particolari modalità di lavorazione delle altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica dagli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi specificamente offerti. I lavori di bonifica dovranno essere condotti con l'osservanza delle seguenti disposizioni: Osservanza delle norme del Capitolato a stampa Edizione 1961 del Ministero della Difesa - Esercito (Direzione Generale del Genio). I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni che saranno adottate dalla Direzione Lavori Genio Militare. I lavori, inoltre come previsto dalle Disposizioni Legislative, comportano a carico della Ditta tutte le responsabilità civili e penali per danni causati a persone o cose provocate da eventuali scoppi di ordigni esplosivi. Qualora in corso d'opera non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all'Impresa, per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente alla bonifica stessa. Oneri vari Nella formazione dei prezzi che l’ Appaltatore deve offrire é compreso l'onere del prelievo ed il deposito in luoghi di sicurezza degli ordigni esplosivi di qualunque genere rinvenuti, fino alla consegna degli stessi al personale dell'Amministrazione Militare, compreso l'eventuale pagamento per il trasporto degli ordigni suddetti. Valutazione dei lavori I lavori di bonifica verranno valutati con i prezzi unitari riportati nella offerta prezzi, i quali escludono ed annullano i riferimenti ad oneri diversamente descritti nelle prescrizioni particolari del Capitolato a stampa Edizione del 1961 del Ministero della Difesa – Esercito (Direzione Generale Demanio) in quanto i prezzi stessi Capitolato speciale d’appalto 25 sono comprensivi degli oneri in esso previsti. Prescrizioni particolari Lavori di bonifica I lavori di bonifica da mine, ordigni ed altri manufatti bellici potranno essere eseguiti con il sistema degli strati successivi o a mezzo di perforazioni. Bonifica a strati successivi La bonifica a strati successivi consiste nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse metalliche e di tutti gli altri ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti nel primo strato di cm 100 di profondità e negli strati successivi di cm 100 di profondità con l'impiego di apparecchi cercamine che dovranno essere pertanto idonei allo scopo. La profondità massima è di ml 12.00. La zona da bonificare sarà indicata dalla Direzione Lavori. Detta zona dovrà essere suddivisa in "campi" sui quali si dovrà procedere con i lavori, frazionandoli, a mano a mano che si avanza o in "strisce". La bonifica dovrà comprendere: l'esplorazione per campi ed a strisce, del piano soggetto a bonifica, con cercamine selettivo fino a cm 30 di profondità ed avente caratteristiche simili a quelle del cercamine S.C.R. 625, per la ricerca ed individuazione di ordigni, mine ed altri manufatti bellici; lo scoprimento, esame ed eliminazione dei corpi ed ordigni individuati con questa esplorazione, o collocamento di questi (se sicuramente rimovibili) in sito adatto all'ammassamento per la loro successiva eliminazione o rimozione; l'esplorazione per strisce successive, tanto in senso parallelo che in senso ortogonale al "fronte" dei "campi" di lavoro, di tutto il piano dell'immobile di cui si tratta, con cercamine tipo FORSTER funzionante fino al punto quattro della scala di ricerca e per una profondità di cm 100 per il primo strato e di cm 100 per gli strati successivi; lo scoprimento, l'esame e l'eliminazione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dal cercamine e comunque esistenti fino alla profondità di cm 100 nelle aree esplorate come da precedente comma, e collocamento in sito adatto all'ammassamento di quelli che fossero sicuramente rimovibili, per provvedere poi alla loro successiva eliminazione od altra destinazione, secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in relazione al loro tipo, quantità e qualità. Nei prezzi unitari offerti si intendono considerati e remunerati anche tutti gli oneri derivanti dalle operazioni suddette compresi quelli per la localizzazione degli ordigni o corpi metallici, per lo scavo e scoprimento degli stessi, l'allontanamento eventuale del materiale escavato e dei corpi ed ordigni rinvenuti, l'esplorazione del fondo dello scavo con cercamine di profondità, e le operazioni di competenza per l'ammassamento e la distruzione degli ordigni. Esistendo vegetazione che ostacolasse l'uso del cercamine, se ne dovrà effettuare il preventivo taglio in relazione all'avanzamento delle esplorazioni con il cercamine, l'onere relativo sarà remunerato con il prezzo appositamente offerto. Poiché i lavori di bonifica dovranno essere eseguiti in concomitanza ed abbinati a scavi e sbancamenti, resta convenuto che le operazioni di ricerca ed eliminazione degli ordigni dovranno essere eseguite, prima sul piano e sulle aree da scavare e loro adiacenze di servizio, poi, proseguite a strati su ogni nuovo piano messo in luce dagli scavi stessi. Si precisa inoltre che: gli scavi ai quali si premette ed abbina la modifica, dovranno procedere analogamente a strati successivi, (quale che sia il sistema, la maniera od il mezzo di scavo) ed osserveranno tutte le prescrizioni di questo Capitolato, ed in particolare, le norme contenute nel punto F) delle "PRESCRIZIONI GENERALI" del Capitolato a stampa Edizione 1961 del Ministero della Difesa-Esercito. La bonifica del fondo finale degli scavi dovrà essere sempre eseguita anche se l'altezza dello strato escavato fosse inferiore a 100 cm. Bonifica a mezzo di perforazioni La bonifica a mezzo di perforazioni consisterà nella ricerca, individuazione e localizzazione di corpi ed ordigni bellici ferrosi che fossero interrati ad oltre cm 100 di profondità nella zona in cui sarà eseguita la ricerca. Capitolato speciale d’appalto 26 La zona predetta, dettagliata ed indicata dalla Direzione Lavori, dovrà essere preventivamente bonificata fino a cm 100 di profondità e sarà compensata con specifico ed appropriato articolo di lavoro. Dopo aver effettuato la predetta bonifica sino a cm 100 di profondità, si dovrà introdurre opportunamente nel terreno da bonificare la sonda del cercamine di profondità fino alla quota massima effettiva che sarà indicata nell'ordinativo di lavoro; in tal maniera dovrà essere effettuata una esplorazione del terreno al fine di individuare e localizzare gli ordigni bellici e i corpi ferrosi che si trovassero interrati fino a m 2 di profondità oltre la quota indicata nell'ordinativo di lavoro e raggiunta dal cercamine. Il piano orizzontale della zona da bonificare, sarà preventivamente ed opportunamente suddiviso in quadrati di lato non superiore a m 2.80. Senza agire con strumenti a percussione al centro di ciascun quadrato dovrà essere praticato un foro capace di contenere la sonda del cercamine. Questa perforazione dovrà essere fatta progressivamente a tratti m 2 per volta, in modo da garantire, nel complesso, l'esame di tutto il terreno compreso radialmente fino a m 2 e la sicura individuazione di ogni corpo di ordigno ferroso esistente entro il suddetto raggio. Occorrendo, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori., un ulteriore e più particolareggiato esame, potrà essere ordinata l'esecuzione di perforazioni poste fra quelle già eseguite e da riferirsi a quadrati supplementari e da contabilizzare supplementarmente. I vari quadrati della suddivisione dovranno essere opportunamente e preventivamente numerati; sul giornale dei lavori dovrà risultare, come per i "campi" di lavoro, la lavorazione in ogni quadrato e l'esito dei progressivi sondaggi. La Direzione Lavori ha facoltà di controllare, con la ripetizione delle operazioni di esplorazione, i dati registrati: e ciò senza che all'Impresa sia dovuto alcun ulteriore compenso, essendo tale onere già previsto nel prezzo unitario. Esecuzione dei lavori Dovendo i lavori di bonifica da ordigni esplosivi essere eseguiti con personale ed attrezzature speciali (D.L. 12.4.1946 n. 320) l'Impresa potrà avvalersi ove necessario, per le operazioni di bonifica, della collaborazione di Ditte specializzate riconosciute idonee dal Ministero della Difesa-Esercito. Collaudi Direzione Genio Militare E' fatto obbligo all'Impresa richiedere e procurarsi tempestivamente il collaudo, anche parziale, da parte della Direzione Genio-Militare rimanendo inteso che gli stati di acconto e quello finale restano subordinati alla presentazione del certificato di collaudo. Detti collaudi parziali potranno interessare quote parti delle aree da bonificare secondo le richieste che saranno formulate dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto. Art. 3.3 TRACCIAMENTI Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra. Art. 3.4 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione, sarà consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera. Art. 3.5 SCAVI IN GENERE Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i Capitolato speciale d’appalto 27 disegni di progetto, la relazione geologica e geotecnica, di cui al D.M. 11-3-1988, e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dal Direttore dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dal Direttore dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. Il Direttore dei lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Art. 3.6 SCAVI DI SBANCAMENTO Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Art. 3.7 SCAVI DI FONDAZIONE E SUBACQUEI, E PROSCIUGAMENTI 1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dal Direttore dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo in debito conto le istruzioni del D.M. 21 gennaio 1981. Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo questi soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che il Direttore dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta del Direttore dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'ingiro della medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbatacchiature, alle quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dal Direttore dei lavori. Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà Capitolato speciale d’appalto 28 dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio del Direttore dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 2. Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti, l'Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defiuire l'acqua naturalmente, è in facoltà del Direttore dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando il Direttore dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. Art. 3.8 RILEVATI E RINTERRI Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dal Direttore dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio del Direttore dei lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purchè i materiali siano riconosciuti idonei dal Direttore dei lavori. Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perchè la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purchè a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dal Direttore dei lavori. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinchè all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. Art. 3.9 RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURAT. E RIEMPIMENTI CON PIETRAME Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perchè la loro esecuzione proceda per stati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le Capitolato speciale d’appalto 29 materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente la murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purchè a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Impresa. Nella effettuazione dei rinterri l'Impresa dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni ed oneri: a) La bonifica del terreno dovrà essere eseguita, oltre quando prevista dal progetto, ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare delle zone di terreno non idoneo e/o comunque non conforme alle specifiche di progetto. b) Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile, dotato di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantità di sostanze organiche, esso dovrà essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai gruppi secondo UNI-CNR 10006: - A1, A2, A3 se proveniente da cave di prestito; - A1, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi. Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e compattato fino a raggiungere il 95% della densità secca AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4 gli strati dovranno avere spessore non superiore a 30 cm (materiale sciolto). Il modulo di deformazione dovrà risultare non inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato finito. c) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere eseguita in presenza d'acqua, l'Impresa dovrà provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione dell'attività stessa; per il rinterro dovrà essere utilizzato materiale selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 secondo UNICNR 10006. d) Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovrà essere eseguito un riempimento di spessore non inferiore a 50 cm (materiale compattato) avente funzione di drenaggio. Questo riempimento sarà costituito da ghiaietto o pietrischetto di dimensioni comprese fra 4 e 20 mm con percentuale massima del 5% di passante al crivello 4 UNI. Il materiale dovrà essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e costipato mediante rullatura fino ad ottenere un modulo di deformazione non inferiore a 200 kg/cm2. I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi. Art. 3.10 ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONI Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie. E’ espressamente previsto in progetto l’ impiego dei cosiddetti “sistemi down” a cassone per il contenimento delle terre negli scavi, che dovranno essere eseguiti per la realizzazione dei collettori o delle altre opere a contatto con il terreno. Tali dispositivi dovranno consentire la protezione degli scavi ove ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori. Sono espressamente remunerati dal prezzo offerto tutti gli oneri relativi al nolo delle attrezzature, al loro posizionamento ed al successivo recupero. Art. 3.11 PARATIE O CASSERI Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Appaltatore, munite Capitolato speciale d’appalto 30 di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Quando poi il Direttore dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze in ferro del modello e peso prescritti. Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo. Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni e le palancole, anzichè infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente. Art. 3.12 MALTE E CONGLOMERATI I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dal Direttore dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: a) Malta comune. Calce spenta in pasta Sabbia 0,25 — 0,40 m3 0,85 — 1,00 m3 b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). Calce spenta in pasta Sabbia 0,20 — 0,40 m3 0,90 — 1,00 m3 c)Maltacomune per intonaco civile(stabilitura). Calce spenta in pasta Sabbia vagliata 0,8 3 m d) Malta grossa di pozzolana. Calce spenta in pasta Pozzolana grezza ,20 1,0 3 m 3 m e) Malta mezzana di pozzolana. Calce spenta in pasta Pozzolana vagliata ,280 1,05 3 m 3 m 0,35 — 0,45 m3 f) Malta fina di pozzolana. Calce spenta in pasta Pozzolana vagliata g) Malta idralulica Calce idraulica Sabbia h) Malta bastarda Malta di cui alle lettere a), e), g) Agglomerante cementizio a lenta presa i) Malta cementizia forte. Cemento idraulico normale Sabbia l) Malta cementizia debole. Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia m) Malta cementizia per intonaci. Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia n) Malta fina per intonaci. Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino o) Malta per stucchi. Calce spenta di pasta Polvere di marmo p) Calce idraulica di pozzolana. Calce comune Pozzolana Pietrisco o ghiaia kg)Calcestruzzo in malta idraulica. Calce idraulica Sabbia Pietrisco o ghiaia Capitolato speciale d’appalto 0,28 0,28 0,9 m3 m3 Vedi spec. kg 3 m ,01 150 1,0 1,0 3 m kg 600 kg 10 kg 3 m 3 m 6,00 1,00 kg m3 0,45 0,90 m3 m3 0,15 0,40 0,80 m3 m3 m3 400 kg 0,40 m3 0,80 m3 31 r)Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi ecc. Cemento Sabbia Pietrisco o ghiaia s)Conglomerato cementizio per strutture sottili. Cemento Sabbia Pietrisco o ghiaia 300 kg 0,40 m3 0,80 m3 300 kg 0,40 m3 0,80 m3 Quando il Direttore dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni del medesimo, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dal Direttore dei lavori, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 27 luglio 1985. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. Art. 3.13 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dal Direttore dei lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del Capitolato generale, con i prezzi unitari d'Elenco. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Art. 3.13 bis. TRASPOSTO DEL MATERIALE DI SCAVI E DEMOLIZIONI E CONFERIMENTO A DISCARICA Capitolato speciale d’appalto 32 L’impresa, per conferire il materiale di scavo a discarica, dovrà attenersi alla normativa vigente avvalendosi di discariche o di aree autorizzate o, ancora, a impianti di trasformazione dei rifiuti. In particolare l’Impresa: - - entro giorni 15 dalla data di consegna dei lavori dovrà indicare alla D.L. come intende smaltire il materiale di scavo o demolizione, presentando la documentazione attestante che la località o la discarica o l’impianto di trasformazione scelti sono dotati delle autorizzazioni di legge per i codici CER corrispondenti alla tipologia dei materiali; acquisire autorizzazione allo scarico che la D.L. rilascerà dopo i controlli entro e non oltre i successivi 10 gg; attenersi alle norme per il trasporto dei materiali di cui alla legge Ronchi e successive modifiche e integrazioni; presentare alla D.L. la documentazione di trasporto e di scarico, quest’ultima rilasciata dalla discarica, gestore dell’area o dell’impianto citati, attestanti il conferimento del materiale. Art. 3.14 CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nell'All. 1 del D.M. 9-1-1996. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità. Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, il Direttore dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi d'immersione che il Direttore dei lavori prescriverà, ed userà la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che il Direttore dei lavori stimerà necessario. Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia: l'applicazione si farà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro. Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'Allegato 2). I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2. Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella L. 5 novembre 1971 n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare: a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Capitolato speciale d’appalto 33 Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele. b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: - saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; - manicotto filettato; - sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso la lunghezza della sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo. d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. Nella esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L. 5 novembre 1971 n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti (D. Min. Infrastrutture del 14/01/08). Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della L. 2 febbraio 1974 n. 64 e del D. Min. Infrastrutture del 14/01/08. Art. 3.14bis MISCELA AUTOLIVELLANTE PER RIEMPIMENTO DI CAVITA’ CONFINATE Miscela autolivellante a resistenza controllata da impiegare esclusivamente per riempimento di cavità confinate e/o grotte, confezionata con 1 mc di sabbia, cemento tipo 325 con dosatura non inferiore a 60 kg per metro cubo di impasto, con additivo aerante nella misura di 1 lt/mc, avente resistenza caratteristica a 28 gg. non inferiore a 1.5 MPa (15 kg/cmq), versata o pompata all'interno di tubi di idonei diametro e lunghezza, da porre in opera a qualsiasi altezza da terra, in relazione alla posizione delle cavità da riempire. Art. 3.14ter ISPEZIONE DI CAVITA’ E/O GROTTE PRESENTI SOTTO LA SEDE STRADALE E/O EDIFICI E MONITORAGGIO IN FASE DI ESECUZIONE DEL RIEMPIMENTO DELLE STESSE La lavorazione dovrà essere realizzata rispettando le seguenti fasi esecutive: - perforazione verticale a distruzione di nucleo ø200 mm dal piano di campagna fino all'estradosso della cavità e/o grotta finalizzata all’ispezione della stessa; - ulteriore perforazione verticale a distruzione di nucleo ø200 mm dal piano di campagna fino all'estradosso della cavità e/o grotta per l'esecuzione del getto di riempimento; - immissione di sonda televisiva a circuito chiuso nel primo foro per l'ispezione della grotta e/o cavità e per il successivo controllo in tempo reale del livello di riempimento con la miscela autolivellante; - getto di riempimento della grotta e/o cavità dal secondo foro; - chiusura dei due fori di perforazione una volta completate con esito positivo le attività di riempimento della cavità e/o grotta. Art. 3.15 MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - GABBIONATE a) Muratrure in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma più che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, Capitolato speciale d’appalto 34 non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta del Direttore dei lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolarmente disposte, anche a più ordini, per lo scolo delle acque. b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. c) Gabbionate e mantellate metalliche. - Per la costruzione delle gabbionate di rete metallica dovrà provvedersi, prima del riempimento, a cucire i singoli spigoli degli elementi in modo da ottenere le sagome previste; successivamente si procederà al collegamento degli spigoli con quelli degli elementi contigui, comprendendo nella cucitura gli eventuali fili di bordatura. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie. Il filo occorrente per cuciture e tiranti dovrà avere le caratteristiche specificate nell'art. "Materiali Metallici". La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata cucendo i bordi del coperchio a quelli delle pareti con l'apposito filo per cucire, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie. Nell'allestimento, unione e chiusura degli elementi è vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura. Il materiale di riempimento dovrà essere riconosciuto idoneo dal Direttore dei lavori e le sue dimensioni dovranno essere comprese tra il 120 ed il 300 per cento della maggiore dimensione della maglia della rete, sempre che questo consenta di ottenere pareti piane e parallele tra loro, e spessore costante del manufatto. Per la costruzione delle gabbionate di tipo speciale, si osserveranno le norme dettate dalle Case fornitrici dei manufatti metallici. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle mantellate di rete metallica. Art. 3.16 MURATURE DI PIETRAME CON MALTA La muratura a getto ("a sacco") per fondazioni risulterà composta di scheggioni di pietra e malta grossa, quest'ultima in proporzione non minore di 0,45 m³ per metro cubo di muratura. La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi: tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovrà risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi. Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli, l'Appaltatore dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sarà sua cura adottare tutti i mezzi necessari perchè le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta. La muratura di pietrame così detta lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed allettati di malta. Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio del Direttore dei lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta. Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio. La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza. Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco, e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi. Capitolato speciale d’appalto 35 Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con le facce esterne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. Detto paramento rustico dovrà essere più accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati. Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell'altro. Le facce viste delle murature in pietrame che non debbono essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana. Art. 3.17 PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME Per le facce viste delle murature di pietrame, e per i rivestimenti previsti in corrispondenza delle murature in c.a. secondo i grafici di progetto e gli ordini del Direttore dei lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta); b) a mosaico greggio; c) con pietra squadrata a corsi pressochè regolari; d) con pietra squadrata a corsi regolari. Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere ripianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 0,25 m e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa. Nel paramento a corsi pressocchè regolari il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri. Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza però tra due corsi successivi non maggiori di 5 cm. Il Direttore dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. Tanto nel paramento a corsi pressochè regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, nè inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà mai essere minore di 20 cm. In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro. Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura. Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. Art. 3.18 MURATURA IN PIETRA DI TUFO Capitolato speciale d’appalto 36 Per le murature da eseguire con pietra di tufo entro terra, le pietre che dovranno mettersi in opera aderenti alle facce verticali dei corsi dovranno essere lavorate a faccia piana, come pure dovranno essere spianate quelle che dovranno appoggiare sul fondo dei cavi. La muratura dovrà elevarsi a corsi orizzontali non inferiori a 20 cm, avendo cura che le pietre nel grosso del muro siano sempre piazzate con la faccia maggiore orizzontale e collocate in opera con interstizi tali da potervi compenetrare la malta. Gli interstizi che non si potessero colmare con la sola malta verranno colmati anche con piccoli frammenti di pietra. Superiormente a ciascun filare verrà poi steso uno strato di malta. Per le murature da eseguirsi fuori terra, dette a paramento visto, le pietre saranno di altezza non minore di 18 cm e di lunghezza non maggiore del doppio, lavorate con la mannaia su cinque facce. Le medesime si disporranno in modo che una venga posta per il taglio lungo e l'altra di seguito per il lato corto, in guisa che ne risulti un muramento dentato. Negli strati superiori le pietre si piazzeranno in modo che le connessure non corrispondano mai al piombo, ma sibbene sulla metà quasi della pietra inferiore. Per la parte interna del muro si seguiranno le norme già indicate per la muratura entro terra. Il fronte dei muri dovrà in ogni caso essere spianato a traguardo. Art. 3.19 MURATURE DI MATTONI I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superfice esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8 nè minore di 5 mm (a seconda della natura delle malte impiegate). I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. Art. 3.20 OPERE IN FERRO Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà il Direttore dei lavori con particolare attenzione nelle saldature e bollature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. Ogni mezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a pie' d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a richiesta del Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. In particolare si prescrive: a) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che Capitolato speciale d’appalto 37 nessun elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio: in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferrofinestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire l'Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12 cm, con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso. I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l'Appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc. Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta del Direttore dei lavori. Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonchè l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. Il montaggio in sito e collocamento dovrà essere eseguito da operai specializzati, con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termichie. Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti nè perdite. Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta del Direttore dei lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Ciascun manufatto, prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto, dovrà essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria del Direttore dei lavori, il quale potrà rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione. Art. 3.21 OPERE DA VETRAIO Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo più precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dal Direttore dei lavori conformemente alle norme UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697. Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari infissi in legno mediante adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra. Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero si fisserà mediante regoletti di legno e viti. Potrà inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino. Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovrà avere particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovrà appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far sì che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso l'interno). Capitolato speciale d’appalto 38 Potrà essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo "Termolux" o simile), formato da due lastre di vetro chiaro dello spessore di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da 1 a 3 mm) di feltro di fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto con l'aria mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15 mm, costituito da uno speciale composto adesivo resistente all'umidità. Lo stucco da vetraio dovrà sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto; quello per la posa del "Termolux" sarà del tipo speciale adatto. Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatigli dal Direttore dei lavori, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultimo le eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo. Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre ditte, a prezzi di tariffa. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte del Direttore dei lavori, sarà a carico dell'Appaltatore. Art. 3.22 OPERE DA STAGNAIO I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonchè lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni del Direttore dei lavori. Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dal Direttore dei lavori ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione. L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta del Direttore dei lavori, i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte del Direttore dei lavori prima dell'inizio delle opere stesse. Art. 3.23 OPERE DA PITTORE Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile del Direttore dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque questi ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal Direttore dei lavori una dichiarazione scritta. Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione del Direttore dei Capitolato speciale d’appalto 39 lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. Le opere da pittore dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono. Il Direttore dei lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'Appaltatore dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno od in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'Appaltatore possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta. A) Tinteggiatura a calce. - Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in: 1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 2) prima stuccatura a gesso e colla; 3) levigamento con carta vetrata; 4) applicazione di due mani di tinta a calce. Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura). B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso: 1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 2) prima stuccatura a gesso e colla; 3) levigamento con carta vetrata; 4) spalmatura di colla temperata; 5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione; 6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini. C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso: 1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 2) prima stuccatura a gesso e a colla; 3) levigamento con carta vetrata; 4) spalmatura di colla forte; 5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo; 6) stuccatura con stucco ad olio; 7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura; 8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia; 9) terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente. Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5 sarà sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sarà limitata ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operarioni nn. 2, 4 e 6. D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che il Direttore dei lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.). A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 2) leggera pomiciatura a panno; 3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente. Art. 3.24 STRUTTURE IN VETRO-CEMENTO ARMATO Nella costruzione di strutture in vetro-cemento armato, che dovranno essere realizzate da Ditte specializzate, si dovranno seguire tutte le norme già citate per le opere in cemento armato, oltre tutte le cure e gli speciali accorgimenti che sono particolari delle costruzioni in oggetto. Si dovrà pertanto impiegare, per le nervature in cemento armato, un conglomerato cementizio formato con ghiaietta finissima e sabbia scelta di marrana, dosato con almeno 400 kg di cemento Portland salvo l'uso di impasti più ricchi in legante o l'impiego di cemento ad alta resistenza qualora i calcoli statici o prove pratiche su cubetti ne dimostrino la necessità. Capitolato speciale d’appalto 40 I diffusori, tanto piani che cavi, di forma quadrata o tonda, dovranno essere di vetro speciale e dello spessore stabilito nell'Elenco prezzi. Le strutture di copertura saranno di norma del tipo a soletta nervata, in cui gli elementi in vetro risultino annegati in un reticolo di nervature sporgenti sotto la faccia inferiore del diffusore ed arrotondate inferiormente in modo da opporre il minimo ostacolo al passaggio dei raggi luminosi obliqui, oppure del tipo a soletta piena in cui i diffusori, del tipo a bicchiere rovescio, hanno lo stesso spessore della soletta. Tali strutture potranno essere richieste tanto in piano che in pendenza, a schiena d'asino o centinate, a curva, a cupola, ecc. ed in genere saranno transitabili. A disarmo avvenuto le nervature sporgenti dovranno essere accuratamente intonacate con malta di composizione eguale a quella del getto, seguendo esattamente la loro sagoma in modo da risultare a superficie liscia, regolare e perfettamente rifinita. Gli elementi di vetro potranno essere richiesti con la faccia inferiore munita di prismi di vario tipo, per la diffusione uniforme della luce o per la sua deviazione in una direzione. Potranno richiedersi inoltre pareti verticali, eseguite come sopra, tanto a nervatura di calcestruzzo sporgenti da un lato, quanto a doppia superficie piana. In tutti i casi si dovrà avere cura particolare nella scelta degli elementi di vetro in rapporto ai requisiti particolari cui deve rispondere l'opera nei dettagli costruttivi degli appoggi sulle strutture circostanti di sostegno, nel fissare i giunti di dilatazione, ma, soprattutto nell'assicurare l'eventuale impermeabilizzazione, sia con adatte sostanze aggiunte al conglomerato, sia con uno strato superiore di cemento plastico o di speciali mastici bituminosi, da stendere sulla faccia superiore della struttura e nei collegamenti perimetrali. I carichi accidentali da considerare nella progettazione delle varie strutture saranno fissati dal Direttore dei lavori, alla cui approvazione dovrà essere inoltre sottoposto il progetto, completo dei calcoli statici, delle opere stesse, redatto come stabilito per le normali opere in cemento armato. L'Appaltatore sarà responsabile dell'imperfetta esecuzione delle opere in oggetto e dovrà eseguire a sua cura e spese ogni riparazione ed anche il completo rifacimento di quelle che non rispondessero ai requisiti sopra descritti e in modo speciale che non comportassero perfetta impermeabilità all'acqua piovana. Capitolato speciale d’appalto 41 CAPITOLO 4 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI Art. 4.1 - PONTEGGI Qualora l’Appaltatore ritenesse opportuno utilizzare ponteggi di servizio per l’esecuzione dei lavori, esso dovrà essere costituito da materiale tubolare Ø 48 mm, in grado di sostenere i carichi o le spinte previste per la realizzazione del lavoro. Il suddetto ponteggio dovrà avere una lunghezza tale da permettere l’impiego delle perforatrici e delle carotatrici. I sovraccarichi max previsti per tale ponteggio non dovranno essere inferiori a: − sonda kg 1000 su un solo piano di lavoro; − tavole kg 30/mq/piano su 5 piani di lavoro; − uomini kg 150/mq/piano su 2 piani di lavoro. Gli ancoraggi alla parete rocciosa dovranno avere una intensità pari a 1 ancoraggio ogni 20 mq. Per l’esecuzione del ponteggio, il progetto esecutivo sarà firmato da ingegnere o architetto abilitato ed iscritto agli Albi Professionali. Il progetto dovrà essere corredato da disegni esecutivi in cui vengono indicati gli ancoraggi alla parete rocciosa. I piani praticabili del ponteggio dovranno essere costituiti da tavole di spessore non inferiore a 50 mm e da relativo fermapiedi. Il ponteggio dovrà essere corredato da parapetti e scale per l’accesso ai piani di lavoro, in base alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni. Art. 4.2 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO 1. CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORMATIVE 1.1 CLASSIFICAZIONE Le opere di cui in appresso sono riferite alla classificazione che segue. A. Ancoraggi Gli ancoraggi sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive: Tiranti d’ancoraggio; Bulloni; Chiodi. B. Dreni I dreni sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive: Dreni verticali prefabbricati; Dreni in sabbia; Microdreni; Trincee drenanti; Pozzi drenanti. C. Iniezioni Le iniezioni identificano le attività, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche meccaniche ed all’impermeabilizzazione dei terreni e delle rocce, realizzate mediante iniezione di: Miscele cementizie stabili ed instabili; Miscele con cementi microfini stabili. D. Barriere paramassi Capitolato speciale d’appalto 42 1.2 DEFINIZIONI a) Tiranti d’ancoraggio Per tiranti d’ancoraggio si intendono elementi strutturali connessi al terreno o alla roccia, che in esercizio sono sollecitati a trazione. Le forze di trazione sono quindi applicate sulla struttura da tenere ancorata mediante una piastra di ripartizione (testata). In relazione alle modalità di sollecitazione, i tiranti vengono distinti in: Tiranti passivi, nei quali la sollecitazione di trazione nasce quale reazione a seguito di una deformazione dell’opera ancorata; Tiranti attivi, nei quali la sollecitazione di trazione è impressa in tutto o in parte all’atto del collegamento con l’opera ancorata. In relazione alla durata di esercizio, i tiranti vengono distinti in: Tiranti provvisori, la cui funzione deve essere espletata per un periodo limitato e definito a priori; Tiranti permanenti, la cui funzione deve essere espletata per un periodo commisurato alla vita utile dell’opera ancorata. Di norma l’armatura dei tiranti di ancoraggio è costituita da un fascio di trefoli in acciaio lucido, tipo c.a.p., solidarizzati al terreno mediante iniezioni cementizie selettive. b) Bulloni Si tratta di elementi strutturali che, in esercizio, sono sollecitati a trazione, e che sono in grado di assorbire anche eventuali sollecitazioni taglianti. Si tratta quindi di ancoraggi particolari, i cui elementi caratteristici sono: Armatura costituita da una singola barra; Lunghezza in genere limitata; Impiego prevalente in roccia; Solidarizzazione, di norma, per semplice cementazione. Analogamente ai tiranti di ancoraggio è possibile operare distinzioni in base alle modalità di applicazione degli sforzi di trazione (attivi e passivi) ed in base alla durata di esercizio (provvisori e permanenti). L'armatura è costituita da: - barra in acciaio ad aderenza migliorata; - barra in vetroresina. c) Chiodi Si tratta di ancoraggi tipicamente passivi, costituiti da elementi strutturali operanti in un dominio di taglio e trazione conseguente ad una deformazione da taglio. I chiodi sono quindi generalmente privi di testa di ripartizione e con l’armatura costituita da: Barra in acciaio a aderenza migliorata; Profilato metallico; Barra o tubo in vetroresina, con superficie corrugata o scabra. d) Dreni verticali prefabbricati Sono dreni prefabbricati industrialmente, costituiti da nastri flessibili ed arrotolabili nei quali esiste un involucro filtrante plastico, cartaceo o in materiali similari avvolto intorno ad un elemento di irrobustimento centrale, sempre in materiale plastico o affine, il nastro può anche essere semplicemente costituito da un unico corpo filtrante in materiale plastico, senza elemento centrale. I dreni prefabbricati a nastro permettono il flusso dell’acqua presente nel terreno lungo l’asse di sviluppo principale, longitudinale, dell’elemento filtrante. L’inserimento nel terreno del dreno si esegue mediante l’infissione a pressione di un mandrino che viene successivamente estratto, lasciando in posto il dreno, oppure mediante la penetrazione a vibrazione di un tubo di infissione con elemento vibrante in testa, azionato idraulicamente, che trascina il dreno fino alla profondità richiesta per poi abbandonarlo. e) Dreni in sabbia I dreni in sabbia comportano la realizzazione di una perforazione di tipo verticale che viene successivamente riempita da sabbia opportunamente composta sul piano granulometrico in modo che possa operare come filtro, secondo modalità analoghe a quelle dei dreni prefabbricati. f) Microdreni I microdreni sono costituiti da fori appositamente realizzati nel terreno mediante sonde di perforazione ed attrezzi con tubi parzialmente o totalmente filtranti. I microdreni possono avere lunghezza variabile ed essere inclinati fino alla quali orizzontalità a seconda dello scopo per cui il progetto ne prevede la installazione. g) Trincee drenanti Le trincee drenanti consistono in scavi di sezione prestabilita, riempiti con materiale arido permeabile, di Capitolato speciale d’appalto 43 granulometria selezionata. Le trincee sono di norma eseguite lungo le linee di massima pendenza delle scarpate da proteggere. La loro profondità può variare da 4/5 m a 10/15 m, per cui le attrezzature di scavo dovranno essere prescelte in base alle esigenze progettuali e alle loro effettive capacità operative. Il fondo dello scavo dovrà essere adeguatamente impermeabilizzato, mediante posa di canalette in elementi prefabbricati in c.a. oppure impregnando con bitume il corrispondente tratto dei geotessili impiegati per rivestire le pareti dello scavo. h) Pozzi drenanti I pozzi drenanti sono utilizzati negli interventi di consolidamento di scarpate instabili, allo scopo di intercettare le acque di falda sino a grande profondità. L’intervento consiste nella realizzazione di batterie di pozzi di diametro generalmente compreso fra 1.2 e 2 m, a interassi variabili fra 6 e 10 m circa, filtranti su tutto il mantello, reciprocamente collegati sul fondo con uno o più collettori di raccolta e scarico. Le acque di drenaggio vengono smaltite per gravità, realizzando i collettori di fondo con una pendenza in genere non inferiore al 2∼h. m) Iniezioni Le iniezioni costituiscono una tecnica atta a modificare le caratteristiche meccaniche (resistenza o deformabilità) e le caratteristiche idrauliche (permeabilità) di terreni porosi e di rocce fessurate o fratturate, o aventi cavità di vari dimensioni, per effetto dell’immissione di idonee miscele, attraverso fori di piccolo diametri. Tali miscele sono dei fluidi (sospensioni, soluzioni, emulsioni) dotate di proprietà reologiche evolutive, inizialmente idonee alla penetrazione nel mezzo poroso o fratturato, e che raggiungono in seguito le caratteristiche adeguate agli scopi del trattamento. I terreni iniettabili comprendono i terreni alluvionali o detritici, fino ad un certo limite di permeabilità (dalle ghiaie alle sabbie fini) e le rocce (da carsiche a microfessurate). m.1) I trattamenti possono definirsi di: Impregnazione, quando tendono a riempire i vuoti dei terreni sciolti porosi; Intasamento, quando tendono a riempire fratture a cavità della roccia; Ricompressione, quando tendono a formare, nei terreni fini, un reticolo di lenti resistenti e scarsamente deformabili, ottenuto per fratturazione idraulica (claquage). m.2) Le miscele di iniezione consistono in: Sospensioni di un legante idraulico in acqua con eventuali additivi stabilizzanti (miscele cementizie); Soluzioni colloidali, ottenute sciogliendo in acqua colloidi puri (silicato di sodio) ed utilizzando reagenti organici (acetato di etile); Soluzioni pure inorganiche, costituite da soluzioni acquose di silice pura con impiego di reagenti inorganici. m.3) In relazione alla penetrabilità ed alla stabilità le sospensioni cementizie si definiscono in: Miscele cementizie instabili, costituite da miscele binarie, nelle quali la fase solida tende a sedimentare con rilevante cessione di acqua libera (bleeding); Miscele cementizie stabili, costituite da miscele ternane (acqua-cemento-bentonite) o da miscele binarie corrette con additivi disperdenti e stabilizzanti; Miscele con cementi microfini, costituite da miscele binarie, con impiego di cementi macinati e additivati. n) Barriere paramassi Le barriere paramassi sono strutture metalliche costituite da reti in fune d’acciaio conformata in pannelli, sostenute da montanti in acciaio ancorati al terreno. Tali strutture, poste in opera a valle dei costoni rocciosi, sono in grado di resistere all’urto con eventuali corpi rocciosi distaccatisi dalla parete a monte. Le barriere paramassi sono classificate in funzione del valore di energia cinetica che riescono a dissipare nell’urto con i corpi rocciosi. 1.3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti leggi e normative: Decreto Ministeriale 09/01/1996 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso; Decreto Ministeriale 11/03/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, Capitolato speciale d’appalto 44 l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; Raccomandazioni A.I.C.A.P. “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, edizione 1993, allegate al presente capitolo; Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN che saranno richiamate ove pertinenti. Art. 4.3 ANCORAGGI 1. a) SOGGEZIONI GEOTECNICHE ED AMBIENTALI Conoscenze geotecniche e geologiche Poiché la corrette scelta della tipologia e delle dimensioni degli ancoraggi e delle relative procedure di esecuzione è basilare per la corretta realizzazione degli stessi, l’Impresa dovrà valutare attentamente gli elementi di conoscenza delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni, dei caratteri geomorfologici e strutturali degli ammassi rocciosi, e dell’influenza della falda. Ove ne ricorra l’opportunità si richiederanno prove tecnologiche preliminari, secondo quanto precisato al punto 2.1.2., eventualmente accompagnate da prove di tensionamento a supporto della progettazione. b) Aggressività dell’ambiente Poiché l’ambiente circostante gli ancoraggi è costituito dal terreno, dalle acque sotterranee e superficiali stagnanti o correnti, e dall’atmosfera, dovranno essere valutati con molta i pericoli di corrosione delle armature tese e di aggressione chimico-fisica dei bulbi di ancoraggio. E’ da tenere presente che l’azione aggressiva è esaltata dal movimento dell’acqua, dalla temperatura elevata e dalle correnti vaganti. L’ambienti è da considerare aggressivo nei riguardi del cemento anche se è verificata una sola delle condizioni qui di seguito indicate: • Grado idrotimetrico dell’acqua del terreno o di falda < 3° F • Valore del ph <6 • Contenuto in CO2 disciolta > 30 mg/l • Contenuto in NH4 > 30 mg/l • Contenuto in MG < 300 mg/l Contenuto in SO > 600 mg/l (oppure >6000 mg/kg di terreno sciolto) In ambiente aggressivo d’idoneità del cemento deve essere certificata dal fabbricante o da prove preliminari di laboratorio. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEI TIRANTI E DEI BULLONI Nelle strutture di ancoraggio che lavorano totalmente o prevalentemente a trazione si distinguono i seguenti elementi: a) Testata E’ il dispositivo di ripartizione delle sollecitazioni di ancoraggio sulla opera ancorata, è normalmente costituita da una piastra metallica di adeguate dimensioni, dotata di fori passanti per ospitare le armature, con i relativi dispositivi di bloccaggio ed il condotto di iniezione. b) Armatura E’ l’elemento destinato a trasmettere le sollecitazioni delle testate del terreno alla roccia, è costituita da trefoli o barre, a seconda del tipo di ancoraggio c) Tratto libero E’ la parte di armatura che non è solidarizzata al terreno o alla roccia, la cui lunghezza caratterizza la deformabilità dell’ancoraggio. d) Canna di iniezione E’ costituito da un tubo generalmente in P.V.C., dotato o meno di valvole a manchettes, che viene collegato al circuito di iniezione per la solidarizzazione dell’ancoraggio al terreno o alla roccia. Nei tiranti di ancoraggio fra il tratto libero e la fondazione è di norma interposto un dispositivo di separazione, chiamato sacco otturatore, tenuto in sede da due tamponi posti alle estremità. La funzione del sacco otturatore è di bloccare le eventuali fughe di miscela cementizia attraverso il tratto libero, esso dunque è particolarmente necessario nei tiranti aventi inclinazione prossima all’orizzontale. Nei tiranti definitivi sono presenti dispositivi atti a realizzare la protezione delle armature anche in corrispondenza del tratto di fondazione. Questo dispositivo è in genere costituito da una guaina in PVC corrugata, dotata di centratori esterni, connessa tramite giunzioni a tenuta all’ogiva o puntale terminale, ed al tampone del sacco otturatore. Un condotto di iniezione, dotato di sfiato, consente di eseguire il riempimento a volume controllato dall’interno di questa guaina (bulbo interno).Nel caso di tiranti a iniezioni selettive, la guaina Capitolato speciale d’appalto 45 grecata collegata alla canna di iniezione e reca incorporate delle valvole a manchettes. 3. PROVE PRELIMINARI Le attrezzature prescelte ed i procedimenti esecutivi per le varie tipologie degli ancoraggi dovranno essere comunicati dall’Impresa alla D.L. per informazione. Se richiesto dalla D.L., in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o all’importanza dell’opera, l’idoneità dei tipi esecutivi, delle attrezzature e dei procedimenti sarà verificata mediante l’esecuzione di prove preliminari. Le relative prove di carico saranno eseguite in conformità a quanto prescritto al punto 5. 4. TOLLERANZE Gli ancoraggi dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le seguenti tolleranze ammissibili, salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto: ± 2 cm • Coordinate plano-altimetriche ± 1% • Scostamento dall’asse teorico • Lunghezza ± 15 cm 5. MATERIALI Le prescrizioni che seguono sono complementari a quelle di cui alla Cat. Opre in Conglomerato Cementizio che si intendono quindi integralmente applicabili. a) Armature metalliche a1) Trefoli tipo c.a.p. Si utilizzeranno trefoli Ø 6/10” in acciaio liscio. Le caratteristiche dei trefoli sono qui di seguito elencate. Componenti Diametro nominale 7 fili Ø 5 mm 15/20 mm Sezione nominale 139 mm Tensione effettiva ll’1% di allungamento 225 KN Tensione di rottura effettiva 250 KN E = 200 ÷ 205 KN/mm2 Modulo elastico fptk ≥ 1600 N/mm2 Limite elastico convenzionale allo 0,1 % Allungamento a rottura su 610 mm 5.2 ÷ 5.1% Peso 1.1 kg/m Di conseguenza le tensioni ammissibili sono: In esercizio ó a ≤ 0.6 f p tk In fase provvisoria óal ≤ 0.85p(1)k a cui corrispondono i seguenti valori dei carichi di trazione: In esercizio T ≤ 150 kN In fase transitoria t (per prove di collaudo o brevi fasi di carico) T ≤ 180 KN • • • • • • • a2) Barre – Barre in acciai speciali Le barre saranno in acciaio del tipo a aderenza migliorata (a.m.), di qualità e caratteristiche conformi a quanto specificato nella Cat. Opere in Conglomerato Cementizio. E’ consentito, ove espressamente previsto dai disegni di progetto, l’impiego di barre in acciai speciali ed a filettatura continua, tipo Dywidag o simili. Le caratteristiche di tali acciai dovranno essere certificate dal produttore, e verificare a norma dei regolamenti già richiamati. b) Apparecchi di testata b1) Dispositivi di bloccaggio I dispositivi di bloccaggio dei tiranti a trefoli dovranno essere conformi alle disposizioni dell’Allegato “B” della Circolare Ministeriale LL.PP. 30 giugno 1980 ed eventuali successivi aggiornamenti; per i bulloni si farà invece riferimento al D.M. del 14 febbraio 1992 n. 55 – parte II – par. 2.5. Capitolato speciale d’appalto 46 b.2) Piastre di ripartizione Si adotteranno piastre di ripartizione le cui dimensioni dovranno essere scelte in relazione alle caratteristiche geometriche e di portata dei tiranti ed alle caratteristiche di resistenza e deformabilità del materiale di contrasto. c) Miscele di iniezione e loro componenti c.1) Caratteristiche dei componenti L’Impresa dovrà accertarsi preventivamente che i materiali, aventi le caratteristiche qui richieste, siano disponibili in quantità sufficiente a coprire l’intero fabbisogno per l’esecuzione degli ancoraggi previsti in progetto. c.2) Cemento il cemento impiegato deve essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali considerando, in particolare, l’aggressività da parte dell’ambiente esterno. c.3) Inerti Sarà possibile di norma utilizzare solo inerti costituiti da polveri di calcare, o ceneri volanti, previa autorizzazione della D.L.. Nel caso di impiego di ceneri colanti, ad esempio provenienti dai filtri di altiforni, si dovrà utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm. c.4) Acqua di impasto Si utilizzerà acqua chiara, dolce, le cui caratteristiche chimico-fisiche dovranno soddisfare i requisiti di cui alla Cat. Opere in Conglomerato Cementizio. c.5) Additivi E’ ammesso l’impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L’impiego di acceleranti potrà essere consentito solo in situazioni particolari, previa comunicazione alla D.L.. I prodotti commerciali che l’Impresa si propone di usare dovranno essere comunicati preventivamente alla D.L. c.6) Preparazione delle miscele cementizie Caratteristiche di resistenza e dosaggi Di norma la resistenza cubica da ottenere per le miscele cementizie di iniezione deve essere: R ck ≥25 Mpa A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rapporto acqua/cemento: a/c ≤ 0.5 Composizione delle miscele cementizie La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, sarà: - acqua 25 kg - cemento 100 kg - additivi 6 kg con un peso specifico pari a circa: y = 1.8 kg/dm3 Impianti di preparazione Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o semi-automatico, costituiti dai seguenti principali componenti: - bilance elettroniche per componenti solidi; - vasca volumetrica per acqua; - mescolatore primario ad elevata turbolenza (min. 1500giri/min.); - vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici delle miscele cementizie. c.7) Controlli e documentazione Le miscele confezionate in cantiere saranno di norma sottoposte ai seguenti tipi di controllo: - peso specifico - viscosità Marsh - decantazione - tempo di presa - prelievo di campioni per prove di compressione a rottura. La frequenza delle prove è indicata nel Controllo QualitàIl peso specifico dovrà risultare pari ad almeno il 90% di quello teorico, calcolato assumendo 3 g/cm 3 il peso specifico del cemento e 2.65 g/cm3 quello degli eventuali inerti, nell’ipotesi che non venga inclusa aria. Nelle Capitolato speciale d’appalto 47 prove di decantazione l’acqua separata in 24 ore non dovrà superare il 3% in volume. d) Dispositivi di protezione d.1) Guaine in materiali plastici La guaina è un elemento costitutivo del tirante atto a proteggere l’armatura metallica dalla corrosione. I tiranti saranno del tipo "a doppia protezione" nei confronti della corrosione, ossia saranno dotate di guaina liscia in corrispondenza del tratto libero e di guaina corrugata in corrispondenza del bulbo. Nei tiranti a trefoli, ogni trefolo deve essere singolarmente inguainato. Di norma verranno impiegati tubetti lisci e corrugati in pvc, polietilene o polipropilene, di diametro interno congruente con il diametro dei trefoli o delle barre. L’intercapedine tra la guaina liscia e l’armatura metallica dovrà essere perfettamente riempita con grasso meccanico chimicamente stabile, inalterabile e non saponificabile, mentre tra la guaina corrugata e la barra verrà eseguita l'iniezione della miscela. d.2) Centratori e distanziatori Forma e numero dei centratori devono essere tali da consentire il centraggio dell’aratura nel foro di alloggiamento e nello stesso tempo non devono ostacolare il passaggio della miscela. Per i tiranti aventi l’armatura costituita da un fascio di trefoli, questi dovranno essere simmetricamente disposti intorno al tubo centrale di iniezione, in corrispondenza del tratto di fondazione, saranno inseriti in appositi distanziatori che, regolarmente intervallati con fascette di restringimento, permetteranno al fascio di trefoli di assumere un andamento sinusoidale a ventre e nodi che incrementa l’ancoraggio passivo dell’armatura i bulbi. Nella parte libera il posizionamento dei trefoli, parallelo al tubo di iniezione, sarà garantito da dispositivi direzionali; una guaina flessibile in pvc proteggerà e avvolgerà il tutto, permettendo nel contempo la massima libertà di allungamento ai trefoli stessi. d.3) Dispositivi per l’iniezione Nei tiranti a trefoli, un tubo di iniezione in pvc sarà posto in asse al tirante per tutta la sua lunghezza e sarà munito di valvole (manchettes) di iniezione, disposte ad intervalli regolari in corrispondenza della parte cementata e di un tratto iniziale della parte libera. Queste valvole assicureranno la diffusione della miscela di iniezione preferenzialmente secondo le generatrici del tirante favorendo una migliore aderenza delle armature al bulbo. Per gli ancoraggi a barra il dispositivo di iniezione sarà costituito da un analogo tubo, disposto parallelamente all’armatura. e) Resine Le resine saranno di norma impiegate per la solidarizzazione dei chiodi in vetroresina alla roccia. Preferenzialmente saranno impiegate resine epossidiche a due componenti o resine poliesteri insature identiche a quelle che costituiscono la matrice della barra. Oltre al corretto dosaggio dei componenti, i principali fattori che influenzano il comportamento delle miscele di iniezione a base di resine sono: La viscosità in fase fluida; I tempi di indurimento e loro dipendenza dalla temperatura; La compatibilità con la presenza di acqua. Rapporti non corretti del dosaggio dei componenti danno luogo a perdite di resistenza (per le resine epossidiche) o a variazioni non accettabili dei tempi di polimerizzazione (per resine poliesteri). La presenza di solventi o diluenti, o prodotti secondari delle reazioni non partecipi della struttura della macromolecola, è generalmente causa di ritiro e/o porosità. Sarà necessario che ciascun componente non sia solubile in acqua e che l’eventuale assorbimento di acqua non componi alterazioni nel processo di polimerizzazione. Particolari accorgimenti dovranno essere presi per l’impiego sono battente d’acqua, per evitare porosità e discontinuità. La scelta della resina dovrà essere fatto tenendo conto dei seguenti fattori: Viscosità, i valori dovranno essere compresi tra 300 e 3000 cP a 20° e devono essere misurati con il metodo ASTM D2393 – 72; Tempo di gel: valore da definire a cura del produttore o a seguito di prove preliminari, in relazione alle caratteristiche dell’ambiente, ed ai tempi di realizzazione; il valore dovrà essere misurato secondo i metodo ASTM D2471 – 71; Assenza di solventi, diluenti, o altri componenti estranei alla polimerizzazione; la differenza tra il peso della miscela fluida iniziale e della stessa miscela indurita dovrà essere inferiore al 5% del peso iniziale; la polimerizzazione non dovrà dar luogo a fenomeni secondari dannosi come, per esempio, sviluppo di gas. Compatibilità con l’eventuale presenza di acqua in fase di polimerizzazione: l’accertamento dovrà essere fatto attraverso prove di confronto della resistenza a trazione di resine indurite in aria ed in acqua, su provini del tipo 2 indicati nella UNIPLAST 5819 – 66 (con spessore di 10 mm); la riduzione di resistenza Capitolato speciale d’appalto 48 dovrà essere inferiore al 10% del valore della resistenza della resina indurita all’aria. J) Vetroresine Le vetroresine potranno essere utilizzate per la realizzazione di bulloni e chiodi. Con “vetroresina” si intende un materiale composito e i componenti di base sono tessuti in fibre di vetro e/o fibre di vetro o aramidiche, legati fra loro da una matrice di resina termoindurenti opportunamente polimerizzate. Il materiale è fortemente anisotropo e quindi si dovrà tener conto, per il suo corretto impiego, della disposizione delle fibre di rinforzo. Di norma i chiodi in vetroresina saranno a sezione circolare, piena o cava, con diametri variabili da 20 a 60 mm; per i profilati a sezione cava si richiedono spessori minimi non inferiori a 5 mm. Ove necessario, o espressamente richiesto dal progetto, le barre dovranno essere del tipo a aderenza migliorata, ad esempio mediante trattamento di filettatura continua. L’impiego di profilati con sezioni di geometria particolare (a doppio T, ad U, prismatica9 potrà essere consentivo, ove previsto da progetto. I materiali utilizzati dovranno essere certificati dal produttore. Le caratteristiche minime richieste sono riportate in tabella 2.1.4.F. I bulloni possono avere sezione a stella e specifico sistema di bloccaggio in corrispondenza della testata. TABELLA 2.1.4.F CARATTERISTICHE E LIMITI DI ACCETTABILITA’ DELLE VETRORESINE PER CHIODI E BULLONI CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA Peso specifico contenuto di vetro in percentuale del peso Resistenza a trazione Resistenza a flessione Resistenza a taglio Modulo di elasticità 6. 6.1 METODO DI PROVA MATRICE POLIESTERE Kg/dm2 % RESINA EPOSSIDICA 1,65-1,85 50-70 1,9 60.75 UNI 7092-72 MPa MPa MPa MPa 400-900 300-600 100-150 15000-32000 >800 >750 >150 35000-42000 UNI 5819/66 UNI 7219/73 UNI 5819/66 MODALITÀ ESECUTIVE Tiranti di ancoraggio a) Perforazione La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o roto-percussione, con rivestimento continuo e circolazione di fluidi. Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min e 25 bar, rispettivamente. Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo foro si utilizzeranno compressori di adeguata potenza., le caratteristiche minime richieste sono: - portata ≥ 10 m3/min; - pressione ≥ 8 bar. b) Allestimento del tirante. Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione. Ultimata la rimozione dei detriti si provvederà ad effettuare le operazioni che seguono: Riempimento del foro con miscela cementizia (cementazione di 1' fase) Introduzione del tirante Riempimento dei dispositivi di separazione e protezione interni (sacco otturatore, bulbo interno) Esecuzione delle iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati Posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento Prove di carico di collaudo Tensionamento del tirante Iniezione della parte libera Protezione della testata L’introduzione del tirante prima del riempimento di 1' fase potrà essere eseguita allorché: Capitolato speciale d’appalto 49 La perforazione sia interamente rivestita Il tirante sia dotato della valvola di fondo esterna all’ogiva Il riempimento avvenga contemporaneamente all’estrazione dei rivestimenti e siano operati gli eventuali rabbocchi finali; I trefoli ed i condotti di iniezione siano opportunamente prolungati fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguata a consentire le successive operazioni di iniezioni e di tesatura; Il sacco otturatore, nel caso di tiranti orizzontali o debolmente inclinati (l ≤ 25°), sia presente. c) Iniezione La solidarizzazione dell’armatura al terreno verrà eseguita in due o più fasi, come di seguito specificato. Si utilizzerà una miscela cementizia conforme a quanto indicato nei disegni esecutivi e particolari costruttivi di progetto. c.1) Cementazione 1^ fase Sarà eseguita all’atto di completamento della perforazione, secondo quanto specificato al precedente punto b); si utilizzerà un volume di miscela cementizia commisurato al volume teorico del foro. In questa fase si eseguiranno anche le operazioni di riempimento del sacco otturatore, ove presente, e del bulbo interno per i tiranti definitivi, utilizzando quantitativi di miscela corrispondenti ai volumi teorici degli stessi. Completata l’iniezione di prima fase si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di iniezione. c.2) Iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati Trascorso un periodo di 12/24 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo all’esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio. Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar, in caso contrario la valvola potrà essere abbandonata. Ottenuta l’apertura della valvola si darà luogo all’iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. La pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all’interno del circuito. L’iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min. e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage). I valori di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto. Nel caso in cui l’iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di rifiuto. La valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12/24 ore. Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio intero della canna. c.3) Caratteristiche degli iniettori Per eseguire l’iniezione dovranno essere utilizzate delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime: - pressione max di iniezione = 100 bar; - portata max = 2 mc/ora; - a max pistonate/minuto = 60. Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla D.L., specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni. d) Controlli e documentazione Per ogni tirante eseguito, l’impresa dovrà fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni: - n.° del tirante e data dell’esecuzione; - lunghezza della perforazione; - modalità di esecuzione della perforazione: 1. Utensile; 2. Fluido; 3. Rivestimenti. - caratteristiche del tirante (armatura, lunghezza della fondazione); - volume dell’iniezione di prima fase; - tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase: 1. data; 2. pressioni di apertura; 3. volumi di assorbimento; 4. pressioni raggiunte. - - - caratteristiche della miscela utilizzata: Capitolato speciale d’appalto 50 1. composizione; 2. peso specifico; 3. viscosità Marsh; 4. rendimento volumetrico e decantazione; 5. dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive p r o v e d i c o m p re s s i o n e a r o t t u r a - a l l u n g a m e n t o s o t t o i l c a r i c o d i c o l l a u d o - v a l o r e d e l l a f o rz a d i t e n s i o n a m e n t o . 6.2 Bulloni a) Perforazione valgono le prescrizioni di cui al punto 2.1.5.1. Nel caso di perforazione di piccolo diametro in roccia (diametro 80/100 mm.) e di modesta stabilità del foro, potrà essere omesso l’impiego dei rivestimenti. b) Allestimento dell’ancoraggio completata la perforazione e rimossi i relativi detriti mediante adeguato prolungamento della circolazione dei fluidi, si provvederà a realizzare l’ancoraggio, procedendo con le seguenti operazioni: - introduzione dell’armatura; - esecuzione dell’iniezione primaria e contemporanea estrazione del rivestimento; - esecuzione delle iniezioni selettive se ed ove previste; - posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento; - eventuali prove di carico di collaudo; - tensionamento della barra. Per i bulloni ad espansione meccanica la connessione alla roccia si otterrà direttamente in fase di tensionamento. c) Iniezione c.1) Iniezione di miscele cementizie Si applicano le specifiche di cui al punto 2.1.5.1 c), sia per le iniezioni di 1^ fase, a gravità o a bassa pressione, sia per le iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati, quando previste. c.2) iniezione di resine Nell’esecuzione di iniezioni con resine sintetiche si adotteranno modalità operative conformi alle raccomandazioni fornite dal produttore. Per barre di piccolo diametro (15-24 mm.) si potrà adottare il sistema a “cartuccia”. In tal caso si posiziona in fondo al foro una cartuccia di vetro contenente i componenti della resina , opportunamente separati. Si infila quindi la barra facendola ruotare per rompere la cartuccia e mescolare i componenti della resina, dando così luogo al processo di polimerizzazione. Per barre di diametro maggiore si adotteranno di norma resine fluide, che saranno iniettate tramite un condotto di mandata con ugello di fuoriuscita posto in prossimità del foro. La testata sarà dotata di un tubicino di sfiato, di norma in rame, che sarà occluso per piegatura a iniezione completata. Controlli e documentazione L’impresa dovrà fornire una scheda contenente, per ogni ancoraggio eseguito, informazioni relative a : Modalità di perforazione; Tipo e caratteristica dell’armatura; Tipo e modalità dell’iniezione; Valori di tensionamento. 6.3 Chiodi La posa in opera dei chiodi sarà eseguita tramite le seguenti operazioni: a) perforazione, da condurre in accordo con le prescrizioni di cui alle precedenti tipologie e di ancoraggio; è ammesso l’impiego di attrezzature leggere, in relazione alla natura della roccia ed alla geometria del foro; b) introduzione dell’armatura; c) esecuzione dell’iniezione, fino al completo riempimento dell’intercapedine. Per chiodi in vetroresina si utilizzeranno solo prodotti chimicamente affini al materiale costituente l’armatura. In casi e per applicazioni particolari i chiodi potranno essere inseriti a pressione, con o senza battitura, con o senza Jetting (attraverso la sezione cava). Le informazioni relative alla esecuzioni dei chiodi saranno riportate, a cura dell’impresa, su una scheda tecnica Capitolato speciale d’appalto 51 analoga a quanto previsto al punto 2.1.5.2.d. 7. PROCEDURE DI TENSIONAMENTO Ai sensi della procedura di messa in tensione si farà riferimento ai seguenti carichi: No=0.1 Ncs = forza di allineamento; Ncs = forza di esercizio; Nc=1.2 Ncs = forza di collaudo; N1 = forza di tesatura. Il tensionamento avverrà attraverso le seguenti fasi: a) Viene applicato il carico di allineamento No, la corrispondente deformazione farà da riferimento per la misura dei successivi allungamenti. b) Il campo Nc – No viene diviso in 12 gradini, di entità pari a 6N = 0.1 Ncs; ad ogni gradino si misureranno le corrispondenti deformazioni a - 6T > 5’ per ancoraggi in roccia o in terreni incoerenti; - 6T > 15’ per ancoraggi nei terreni coesivi. c) Raggiunto il carico Nc, il tirante viene scaricato sino al valore No, misurando il successivo allungamento residuo. d) Vengono inseriti dispositivi per il bloccaggio e si provvede ad applicare il carico N1. Qualora non sia prevista l’esecuzione della prove di collaudo il carico di tensionamento viene applicato durante la fase b) avendo suddiviso il campo N1 – N0 in almeno tre gradini di carico. Per ciascun ancoraggio collaudato e/o messo in tensione, l’impresa dovrà fornire alla D.L. la relativa documentazione completa di tabelle e grafici. 8. 8.1 a) PROVE DI CARICO Generalità Tipologie delle prove Le prove di carico sui tiranti si distinguono in: - prove di carico a rottura; - prove di carico di collaudo. Le prove a rottura dovranno essere eseguite su ancoraggi non appartenenti alla struttura o blocco lapideo da ancorare, ma eseguiti nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione e di iniezione. Ove previsto dal progetto o richiesto dalla D.L., le prove a rottura potranno essere realizzate su “ancoraggi preliminari di prova”. Tali ancoraggi sono definiti preliminari in quanto in base al loro comportamento si procede alla verifica delle ipotesi di progetto. In questo senso le prove eseguite costituiscono quindi parte integrante del progetto degli ancoraggi. Gli ancoraggi preliminari di prova debbono essere in ogni caso realizzati dopo l’esecuzione di quelle operazioni (scavi, riporti, mutamenti nel regime idraulico del terreno) che possono influire sulla resistenza della fondazione dell’ancoraggio. Le prove di collaudo vanno, invece realizzate su tiranti appartenenti alla struttura o blocco lapideo da ancorare, nel numero indicato dalla D.L. e dal collaudatore. b) Prescrizioni generali Le prove dovranno essere eseguite da personale specializzato e nel rispetto delle norme di sicurezza. Le apparecchiature da impiegare nella esecuzione delle prove dovranno essere tarate presso un Laboratorio Ufficiale. Gli allungamenti degli ancoraggi sottoposti a prova dovranno essere misurati con riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in cui si risentono significativamente le azioni trasmesse dall’ancoraggio stesso. Si richiedono le seguenti precisioni minime: per gli allungamenti: 2% dell’allungamento teorico; per le forze applicate: 2% della forza limite ultima dell’ancoraggio con riferimento alla prevista aderenza limite bulbo-terreno. Capitolato speciale d’appalto 52 Per ciascun ancoraggio sottoposto a prova di carico l’Impresa dovrà fornire alla D.L. la relativa documentazione completa di tabelle e grafici. c) Definizioni Si adotteranno le definizioni indicate nelle raccomandazioni AICAP citate al punto 1.3. 8.2 Tipologia e modalità di prova Si fa riferimento alle Raccomandazioni AICAP, la cui ultima edizione è del maggio 1993, che si allegano. In particolare si rimanda: − al cap. 6 delle citate Raccomandazioni, per le prove a rottura di tiranti; − al cap. 7, per le prove di collaudo di tiranti; − all’Appendice, per le prove su bulloni e chiodi. Art. 4.4 DRENI I dreni hanno la funzione di realizzare nel terreno dei percorsi preferenziali per la raccolta delle acque, e di conseguenza modificare il regime delle pressioni interstiziali. Gli scopi sono sostanzialmente due: - favorire nei terreni coesivi normalmente consolidati i processi di consolidazione sotto carico, accelerando il decorso dei relativi cedimenti; abbattere il livello piezometrico della falda, per favorire la stabilità di scarpate naturali o artificiali, i fronti di scavo di gallerie, etc. Le caratteristiche dei dreni per quanto concerne tipo, interasse, lunghezza, diametro e disposizione saranno definite dal progetto; l’impresa dovrà realizzare i dreni con le prescritte caratteristiche tipologiche prefissate, che dovranno comunque essere tali da garantire le medesime capacità e funzionalità. 1. DRENI VERTICALI PREFABBRICATI a) Caratteristiche dei nastri prefabbricati Il nastro drenante prefabbricato dovrà avere caratteristiche rese note alla certificazione ufficiale del produttore, preventivamente trasmesse alla D.L. ed approvate dalla medesime capacità e funzionalità. Sono ammessi nastri con involucro filtrante in tessuto non tessuto o carta con anima in PVC, polietilene o polipropilene, oppure nastri in cui anima ed involucro siano ugualmente costituiti da materiali plastici. In ogni caso, i nastri prefabbricati dovranno garantire una durata nel tempo adeguata alle necessità di progetto ed in ogni caso non inferiore a 3 (tre) anni di esercizio, una portata di carico assiale non inferiore a 100 mc/anno (con gradiente idraulico unitario e con l’applicazione all’involucro filtrante di una pressione normale pari a 300 KN/mq) ed un coefficiente di permeabilità trasversale dell’involucro filtrante di almeno 2m/anno. b) Attrezzatura di infissione Si utilizzeranno attrezzature di infissione a pressione o vibrazione montante su torre con guide di scorrimento, in grado di raggiungere con il mandrino od i tubi di infissione la profondità prescritta dal progetto nel contesto stratigrafico locale. Le caratteristiche della attrezzature di infissione dovranno essere note alla D.L.. Qualora motivato dalle necessità di superamento di strati o livelli di particolare resistenza si potrà ricorrere a prefori eseguiti con sonda a rotazione o rotopercussione. Il mandrino o la tubazione di infissione dovrà avere sezione trasversale ridotta al minimo indispensabile per garantire la necessaria resistenza. Il dreno sarà connesso all’utensile di infissione con un elemento a perdere, in grado di garantire il sicuro vincolo del dreno all’utensile durante l’inserzione e l’ancoraggio del dreno al terreno all’atto del mandrino o della tubazione a profondità di progetto raggiunta. c) Lavori preparatori dell’infissione. Prima di procedere all’installazione dei dreni, l’impresa provvederà alla completa asportazione del terreno vegetale sull’area di lavoro, regolarizzando la superficie e coprendola con uno strato di sabbia perfettamente pulita, dello spessore di 50-80 cm, con flusso granulometrico corrispondente a quello di una sabbia medio grossa, con massima percentuale di passante al vaglio UNI da 0.075 mm del3%. I punti di infissione dei dreni saranno materializzati sul terreno mediante picchetti o evidenti punti di riferimento. d) Installazione Capitolato speciale d’appalto 53 L’infissione dei dreni avverrà mediante pressione o vibrazione, con modalità tali, per quanto concerne le massime pressioni esercitate verso il basso e la velocità di penetrazione, da prevenire la rottura dei nastri prefabbricati o il mancato raggiungimento della profondità di progetto. e) Controlli e documentazioni La effettiva lunghezza installata dovrà essere annotata su un’apposita scheda, per ciascun dreno. La discordanza dalla posizione di progetto non dovrà essere superiore a 10 cm. 2. DRENI IN SABBIA a) Caratteristiche della sabbia drenante . Il materiale granulare utilizzato per il riempimento del foro dovrà essere conforme per quanto concerne la composizione granulometrica, al fuso definito dal progetto . Qualora non definito espressamente, il fuso granulometrico di riferimento sarà il seguente: APERTURA VAGLIO UNI (MM) 0.075 0.40 2.00 5.00 10.00 PASSANTE % MIN. 0 0 15 35 70 MAX 3 10 45 75 100 b) Attrezzatura Sarà cura dell’impresa comunicare, prima dell’inizio lavori, le caratteristiche delle attrezzature che lo stesso intende utilizzare, Sono ammesse attrezzature di perforazione nelle quali l’avanzamento dell’utensile e la disgregazione del terreno, che viene asportato dal foro, avvengono mediante l’energia dinamica dell’acqua, attrezzature di perforazione ad elica o attrezzature con caratteristiche diverse. In ogni caso, le attrezzature dovranno garantire il raggiungimento delle profondità prescritte dal progetto con il relativo diametro e permettere la realizzazione dei dreni senza rischi di interruzione della continuità del fusto in sabbia. c) Lavori preparatori dell’infissione Prima di procedere alla perforazione dei dreni, l’Impresa provvederà alla completa asportazione del terreno vegetale sull’area di lavoro, regolarizzando la superficie con uno stato di materiale granulare pulito, dello spessore di 50-80 cm. I punti di perforazione dei dreni saranno materializzati sul terreno mediante picchetti o evidenti punti di riferimento. d) Perforazione e riempimento dei fori La conduzione della perforazione sarà eseguita con modalità preventivamente comunicate alla Direzione Lavori, tali da garantire profondità diametro e continuità del foro, che non dovrà subire alcun collasso parziale o chiusura. Nel caso di impiego di tecniche con disgregazione idraulica del terreno, il foro sarà sempre mantenuto pieno d’acqua, per prevenire i danni conseguenti al mancato sostentamento delle pareti del foro mediante controspinta idrostatica. Non è ammesso l’uso di fluidi di perforazione diversi dall’acqua, priva di additivi se non perfettamente biodegradabili in 20-40 ore. A riempimento eseguito, lo scarto sommitale di materiale granulare inquinato dai materiali provenienti dalla perforazione dovrà essere asportato e condotto a discarica e sostituito con un nuovo materiale drenante approvato fino a realizzare un materasso sommitale di spessore e caratteristiche contorni al progetto. e) Controlli e documentazione L’Impresa annoterà su di un apposita scheda la profondità raggiunta da ogni foro, annotando il quantitativo di sabbia immessa. La discordanza dalla posizione di progetto dovrà essere non superiore a 10 cm. 3. MICRODRENI a) Caratteristiche dei tubi filtranti Capitolato speciale d’appalto 54 Il tubo filtrante avrà caratteristiche (diametro, lunghezza e apertura della fessurazione) conforme al progetto. Il materiale costituente dovrà essere plastico non alterabile , con spessore e resistenza tale da garantire la corretta posa in opera nelle specifiche condizioni del sito e di ciascuna operazione. Qualora non diversamente prescritto, lo spessore sarà di almeno 2.5 mm., l’apertura della finestratura di 0.2 mm., il diametro esterno del tubo di almeno 40mm. Il tratto cieco avrà diametro interno uguale a quello del tratto finestrato. La parte terminale dei tubi di ciascun dreno, per una lunghezza di almeno 5 ml. sarà sufficientemente resistente da non subire danni o deformazioni consistenti, una volta in opera in conseguenza del congelamento dell’acqua in essa contenuta. b) Attrezzatura L’attrezzatura di perforazione sarà costituita da una sonda di adeguate dimensioni e potenza operativa, a rotazione o rotopercussione, completa degli accessori necessari. Le tubazioni di rivestimento provvisorio dovranno garantire il sostentamento delle pareti del foro anche nelle condizioni di perforazione più gravose, permettendo in ogni caso la installazione dei dreni. Il diametro interno del rivestimento non dovrà superare di oltre30 mm. quello esterno dei tubi drenanti da inserire. c) Perforazione La perforazione dovrà essere condotta con modalità approvate, comunque con un solo diametro per tutto il foro, con eventuali maggiorazioni di tali diametro in corrispondenza del tratto equipaggiato con tubazione cieca, qualora ritenuto utile o necessario per il raggiungimento della profondità richiesta. La perforazione sarà sempre accompagnata da rivestimento provvisorio, senza impiego di fluidi diversi da acqua eventualmente additivata con polimeri biodegradabili in 20-40 ore. E’ ammesso uno scostamento massimo dell’asse teorico non superiore al 3%, Al termine della perforazione il foro sarà energicamente lavato con acqua pulita. Si eviterà, se non altrimenti approvato, di perforare contemporaneamente dreni con interasse inferiore a 10m. d) Installazione Il dreno sarà inserito nell’interno del rivestimento provvisorio, che sarà solo successivamente estratto. La bocca del tubo dovrà sporgere di 4-6 cm. dal parametro boccaforo e verrà protetta da staffe di acciaio sporgenti. Nel caso di dreni con tratto cieco maggiore di 10 m. di lunghezza, il tubo dovrà essere dotato di accessori atti a superare il tratto filtrante da quello cieco mediante cementazione dell’intercapedine tra tubo e foro lungo il tratto cieco. A questo scopo dovranno essere predisposti: valvole a manicotto distanti 100 e 150 cm. dal punto di giunzione tra tratto filtrante e cieco; un sacco otturatore in tela juta o simili, avente 40 cm. di diametro e lunghezza di circa 200 cm. legato alle estremità e disposto a copertura delle valvole, nel tratto di tubo cieco più profondo; alcune valvole a manicotto lungo la parte cieca del tubo non occupato dal sacco otturatore. La cementazione si eseguirà ponendo in opera una miscela cementizia, mediante un condotto di iniezione munito di doppio otturatore, subito dopo l’estrazione del rivestimento provvisorio. Le modalità per la cementazione sono sotto elencate: posizionamento del sacco otturatore in corrispondenza della valvola inferiore; iniezione di un volume di miscela corrispondente al volume del sacco otturatore completamente espanso, con una pressione di iniezione alla quota della valvola compresa tra 0.2 6H ed un prudenziale margine rispetto alla pressione che procura la lacerazione e la sfilatura del tubolare dalle sue legature alle estremità (delta H equivale alla differenza di quota tra valvola inferiore e bocca foro); spostamento del doppio otturatore sulla valvola appena sopra il sacco otturatore iniettato e riempimento con miscela in pressione fino al suo rifluimento a bocca foro. Ove previsto dal progetto il tratto filtrante sarà rivestito con un foglio di geotessile, le cui caratteristiche saranno di volta in volta specificate e comunque non inferiori a quanto prescritto nella tabella 2.2.3.D. TABELLA 2.2.3.D CARATTERISTICHEN MINIME E LIMITI DI ACCETTABILITA’ DEI GEOTESSILI PER DRENAGGI Spessore Peso Resistenza a trazione (UNI 8639) Trazione trasversale (UNI 8639) Allungamento trasversale (UNI 8639) Allungamento (UNI 8639) Permeabilità Capitolato speciale d’appalto 2.5 mm 300 g/mq 350 N/5 cm 500 N/5 cm 30% 70% 5 * 10¯3 cm/sec 55 e) Lavaggio e manutenzione dei dreni Terminate le operazioni di installazione ed eventuale cementazione dei tubi, il dreno dovrà essere lavato con acqua mediante una lancia con tratto terminale metallico dotato di ugelli per la fuoriuscita radicale del liquido, la lancia scorrerà entro il tubo grazie a dei pattini opportunamente disposti e tali da prevenire ogni danneggiamento del dreno. Il lavaggio sarà eseguito a partire da fondo dreno, risalendo a giorno in forma graduale e progressiva dopo aver osservato la fuoriuscita di acqua limpida da bocca foro. Il lavaggio sarà se necessario ripetuto fino alla sicura creazione di un filtro rovescio naturale nel terreno circostante il dreno, in modo tale da assicurare che nelle fasi di esercizio il drenaggio delle acque non sia accompagnato da indesiderati fenomeni di trasporto solido. A installazione e lavaggio avvenuti, ogni dreno sarà mantenuto tale da permettere l’accesso alla bocca per periodiche ispezioni e misure della portata emunta. f) Documentazioni e controlli Per ogni dreno installato l’Impresa compilerà un’apposita scheda con le informazioni generali per l’identificazione, le caratteristiche dimensionali del foro realizzato e del dreno installato, lo schema geometrico dell’installazione e della eventuale cementazione, i risultati visivi del lavaggio. La discordanza dalla posizione di progetto non dovrà essere superiore a 10 cm. Se richiesto dalla D:L:, l’Impresa provvederà alla lettura della portata emunta, alla misura della frazione solida in sospensione e alla misura della lunghezza di tubo libera e percorribile. 4. TRINCEE DRENANTI a) Attrezzature e procedimenti di scavo Per trincee di modesta profondità è possibile utilizzare degli escavatori a braccio rovescio, con benna a cucchiaio. In tal caso lo scavo procederà con continuità, e le operazioni di posa dei geotessili e di riempimento saranno effettuate a seguire. Per l’esecuzione di trincee drenanti profonde saranno utilizzate le attrezzature e le tecniche di scavo dei diaframmi. Lo scavo della trincee dovrà essere necessariamente eseguito a secco, provvedendo al suo immediato riempimento con il materiale drenante. Nei casi in cui la coesione del terreno non sia tale da garantire la stabilità dello scavo, potranno essere utilizzati fanghi biodegradabili. In alternativa si realizzeranno schermi costituiti da pozzi drenanti. Lo scavo delle trincee drenanti profonde sarà condono per pannelli successivi, eseguiti utilizzando una benna mordente il cui spessore nominale dovrà corrispondere di progetto della trincea. Per consentire lo scavo di pannelli adiacenti a quelli già riempiti con il materiale drenante, senza che questo frani, saranno utilizzati dei tubi- spalla opportunamente immorsati nel terreno e ancorati in testa. b) Geotessili Le pareti dello scavo saranno di norma rivestite con un foglio di geotessili le cui caratteristiche saranno stabilite dal progettista , in relazione alla granulometria del terreno naturale di riempimento. Di norma il geotessile deve essere prodotto utilizzando poliester4e insensibile ai raggi ultravioletti, alla aggressione salina e non putrescibile. Il processo meccanico di produzione deve precedere la legatura dei filamenti (agugliatura), senza aggiunta di legami. In ogni caso il geotessile dovrà avere caratteristiche non inferiore a quanto prescritto nella tabella 2.2.3.d. (vedere punto 2.2.3.c.). I vari fogli di geotessile dovranno essere cuciti tra loro per formare il rivestimento del drenaggio, qualora la cucitura non venga effettuata, la sovrapposizione dei fogli dovrà essere di almeno cm. 50. la parte inferiore del geotessile, a contatto con il fondo della trincea e per un’altezza di almeno cm.30 sui fianchi, dovrà essere impregnata con bitume a caldo, o reso fluido con opportuni solventi che non abbiano effetto sul geotessile. Tale impregnazione potrà essere fatta prima della messa in opera nel cavo del “geotessile” stesso o, per trincee poco profonde, anche dopo la sua sistemazione in opera. Si dovrà procedere la fuoriuscita di una quantità di geotessile sufficiente ad una doppia sovrapposizione dello stesso sulla sommità del drenaggio (2volte la larghezza della trincea). c) Riempimento con materiale drenante Il cavo rivestito sarà quindi immediatamente riempito con materiale drenante, curando in particolare che il geotessile aderisca alle pareti dello scavo. Si utilizzerà materiale lapideo pulito e vagliato, tondo o di frantumazione, con pezzatura massima non eccedente i 70 mm. In ogni caso la granulometria del materiale drenante dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 4*d 15 < D15 < d 85 D 60 / D 15 < 2 Capitolato speciale d’appalto 56 ove d indica il diametro dei grani del terreno e D il diametro dell’inerte. Il riempimento verrà arrestato a circa 50 cm dal piano campagna. Quindi saranno risvoltati i fogli di geotessile e si ritomberà il tutto con argilla compattata. d) Controlli e documentazione Per ogni pannello scavato, ovvero giornalmente se lo scavo è eseguito con attrezzatura a braccio rovescio, l’Impresa fornirà una scheda con indicati: profondità volumi scavati volumi di riempimento curva granulometrica degli inerti risultati delle prove sui materiali. 5. POZZI DRENANTI a) Attrezzature Per la realizzazione di schemi di pozzi drenanti saranno utilizzate le attrezzature per l’esecuzione di pali trivellati con impiego di colonne di rivestimento provvisorio. E’ tassativamente esclusa la possibilità di impiego di impianti bentonitici. L’impiego di acqua o di fanghi biodegradabili potrà essere autorizzato, in determinate circostanze, dalla D.L.. Per la realizzazione dei collettori di fondo saranno utilizzate sonde a rotazione e/o rotopercussione a manovra corta, montate su manovra di forma cilindrica, di diametro compatibile con il diametro dei pozzi. Le sonde potranno essere a funzionamento automatico, telecomandato o manuale. Alle sonde dovranno essere asservite attrezzature di servizio integrate, costituite da una gru, motore e centralina idraulica, pompe sommerse per lo svuotamento provvisorio dei pozzi, etc. Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà trasmettere alla D.L. una planimetria con indicati tutti i pozzi drenanti, numerati progressivamente, specificando i previsti allestimenti finali (pozzi drenanti, pozzi ispezionabili, etc.) e la sequenza di esecuzione. b) Perforazioni Le batterie di pozzi drenanti con collegamento sul fondo saranno realizzate mediante due fasi esecutive: La prima concerne la perforazione verticale, da eseguirsi con modalità ed attrezzature convenzionali, con il solo limite di non utilizzare fanghi bentonitici che, a seguito della formazione del “cake” sulle pareti di scavo, ridurrebbero l’effetto drenante; è comunque anche da limitare l’impiego di acqua, allo scopo di non arricchire ulteriormente le falde; pertanto la più corretta procedura esecutiva per la realizzazione dei pozzi consiste nello scavo “a secco” con rivestimento provvisorio del foro; La seconda fase di lavoro concerne l’esecuzione della trivellazione per il collegamento di fondo mediante una speciale attrezzatura in grado di operare all’interno dei pozzi, impiegando l’utensile più adatto alla natura del terreno da attraversare. Eseguiti i collegamenti, si procederà all’allestimento definitivo dei pozzi, mentre le attrezzature di scavo e perforazione vengono utilizzate per l’esecuzione di un nuovo tratto di batteria. Di norma i lavori dovranno iniziare dal pozzo posto più a valle, in modo da consentire il funzionamento dell’impianto sin dalle prime fasi del lavoro. c) Esecuzione dei collegamenti tra i pozzi Prima di effettuare i collegamenti dovranno essere controllati tutti i parametri geometrici delle perforazioni verticali ed orizzontali, allo scopo di assicurare la necessaria precisione plano-altimetrica del collegamento. L’impresa dovrà trasmettere alla D.L. le modalità di controllo della geometria delle perforazioni. Completata la trivellazione, si procederà alla posa in opera del collettore di collegamento che dovrà essere realizzato utilizzando tubi in grado di resistere alle pressioni interne ed esterne, e di sopportare elevate deformazioni senza danni. L’intercapedine tra tubazione e perforazione sarà adeguatamente impermeabilizzata utilizzando una miscela cementizia plastica. d) Allestimento definitivo dei pozzi Sono possibili i seguenti allestimenti: Pozzi drenanti a tutta sezione; Pozzi drenanti ispezionabili; Pozzi drenanti con rivestimento strutturale. d.1) Pozzi drenanti a tutta sezione Impermeabilizzato il fondo del pozzo si realizzerà il collegamento dei due tubi (di arrivo e mandata) tramite un Capitolato speciale d’appalto 57 tratto adeguatamente fessurato. Si eseguirà quindi il riempimento con materiale arido pulito provvedendo contemporaneamente all’estrazione del rivestimento provvisorio. Si utilizzerà di norma un fuso granulometrico compreso fra 2.25 mm circa, ed in ogni caso conforme a quanto specificato al punto 2.2..4.c. Per favorire il corretto assestamento della ghiaia potrà essere opportuno facilitarne la discesa mediante il deflusso di una piccola portata di acqua. Completato il riempimento, si provvederà alla realizzazione di un tappo superiore di impermeabilizzazione, separato dal materiale drenante per mezzo di una membrana geotessile o in PVC. d.2) Pozzi ispezionabili Si tratta di pozzi aventi rivestimento definitive Ø 1.5 m, in modo da realizzare una intercapedine di spessore 15 cm. La presenza del rivestimento definitivo consente in ogni momento di accedere alla tubazione di collegamento per verificare il normale funzionamento ed eseguire, se necessario, eventuali manutenzioni. Il mantello drenante di questi pozzi sarà ottenuto tramite il riempimento di questa corona anulare esterna con il materiale granulare arido 2.25 mm. Eseguita l’impermeabilizzazione del fondo (esterno ed interno) si procederà al versamento del materiale drenante mediante opportuni convogliatori. Eseguito anche il tappo superiore, si provvederà ad installare all’interno del rivestimento definitivo una scala metallica munita di gabbia di protezione. Infine verrà posto in opera il chiusino di testa, in cemento armato prefabbricato, munito di botolo in ghisa. d.3) Pozzi drenanti strutturali Si tratta di pozzi aventi diametro Ø 2 m, il cui mantello drenante, di spessore medio s = 10 cm, è coassiale ed esterno ad un rivestimento in conglomerato cementizio armato di 30 cm di spessore. Esecutivamente il pozzo sarà realizzato inserendo entro la perforazione Ø 2 m due rivestimenti ondulati Ø 1.2 e Ø 1.8 m, coassiali, al cui interno verrà quindi posizionata l’armatura. I due rivestimenti, il cui spessore ( ≥ 2.7 mm) comunque da dimensionare in base alla profondità del getto dl cls, fungono da cassero “a perdere”. Se realizzati in acciaio zincato essi possono essere considerati, sotto certe condizioni, collaboranti permanentemente. Posizionati i lamierini e l’armatura si eseguirà il riempimento dell’intercapedine esterna con materiale drenante e quindi il getto di cls, previo adeguato puntellamento interno. Le acque di drenaggio vengono raccolte all’interno del pozzo tramite 2 ÷ 3 perforazioni radiali del rivestimento in c.a. L’allestimento del pozzo sarà infine completato in maniera analoga a quanto previsto per i pozzi ispezionabili (scala, chiusino, botola, etc.). e) Raccomandazioni particolari Riguardano essenzialmente i punti di seguito elencati: e.1) Verifica della profondità di drenaggio Sarà realizzata mediante l’esecuzione preliminare di alcuni pozzi, in posizioni opportunamente prescelte. Le profondità dei pozzi devono infatti essere congrue con l’obiettivo di tenere depressa la falda fino alle profondità previste in progetto, e con la necessità di rispettare ovunque le pendenze della condotta di fondo. E’ opportuno quindi in via preliminare verificare localmente la profondità da raggiungere o modificare, se necessario, la posizione della condotta di scarico. L’Impresa indicherà nella planimetria dell’intervento (vedere punto 2.2.5.a) i pozzi preliminari. Se approvato dalla Direzione Lavori, questi pozzi potranno far parte degli schermi drenanti di esercizio. e.2) Esecuzione dei collegamenti I collegamenti orizzontali saranno eseguiti di norma partendo dai pozzi più in basso, in modo da avere progressivamente attivo il sistema drenante, in caso contrario si utilizzeranno, provvisoriamente, delle pompe di sollevamento. In genere la pendenza media della condotta di fondo non dovrà essere inferiore al 2%; è consentita la realizzazione della condotta secondo una disposizione a gradini. e.3) Integrazione del drenaggio Ove previsto dal progetto si installeranno dall’interno dei pozzi delle raggiere di tubi microfessurati in PVC. L’importanza di questi micro-dreni è dovuta alla possibilità che offrono di incrementare la captazione delle acque in terreni poco permeabili, o al contatto tra coltre e subcoltre. e.4) Allontanamento definitivo delle acque Sarà ottenuto mediante il loro recapito dai pozzi terminali ad un sistema di canalette superficiali, da disporre lungo opportune direttrici. e.5) Controlli e documentazione L’Impresa dovrà provvedere ad installare una rete di controllo geotecnico, conforme alle indicazioni di progetto Capitolato speciale d’appalto 58 e/o secondo un piano approvato dalla D.L.. Dovrà inoltre provvedere, con le frequenze che saranno concordate con la D.L., al controllo della strumentazione geotecnica integrata con la misurazione periodica delle portate di drenaggio, sia agli scarichi, sia in corrispondenza dei punti nodali più significativi. Per ogni pozzo eseguito e messo in collegamento l’Impresa dovrà fornire una scheda tecnica indicante: Data e n. del pozzo; Diametro, profondità; Volumi di acqua emunta per asciugare il pozzo; Tipo di allestimento; Numero, quota, diametro e lunghezza dei collegamenti a indicare i pozzi collegati; Volumi dei materiali drenanti messi in opera; Livello idrico a operazioni concluse (solo per i pozzi ispezionabili). Art. 4.5 INIEZIONI 1. SOGGEZIONI GEOTECNICHE ED AMBIENTALI a) Conoscenze geotecniche e geologiche Poiché la corretta scelta delle metodologie e dei prodotti di iniezione è basilare per la corretta realizzazione dei trattamenti, l’Impresa dovrà valutare attentamente gli elementi di conoscenza delle caratteristiche dei terreni (stratigrafia, granulometria, etc.), o i caratteri strutturali e morfologici degli ammassi rocciosi (grado di fratturazione, permeabilità Lugeon, etc.). Dovrà inoltre valutare attentamente l’influenza della falda (pressione, velocità di filtrazione, etc.). Ove ne ricorra l’opportunità la D.L. richiederà l’esecuzione di prove tecnologiche preliminari, secondo quanto precisato al punto 2.4.2. b) Salvaguardia ambientale Gli interventi con finalità impermeabilizzanti non dovranno modificare le condizioni idrologiche del sottosuolo all’esterno delle aree immediatamente adiacenti ai trattamenti. E’ consentito esclusivamente l’impiego di prodotti stabili nel tempo, e che non cedano al terreno ed alle falde circostanti liquidi residuali inquinanti. Di norma quindi è fatto divieto all’uso di soluzioni colloidali e di reagenti organici. c) Controllo degli stati tenso-deformativi I procedimenti di iniezione dovranno essere definiti ed applicati in modo da evitare che abbiano luogo modificazioni indesiderate dello stato di deformazione e dello stato di sollecitazione su opere vicine. 2. PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI I prodotti ed i procedimenti esecutivi prescelti dovranno essere preventivamente comunicati dall’Impresa alla D.L. Se richiesto dalla D.L., in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o all’importanza dell’opera, l’idoneità delle miscele e dei procedimenti sarà verificata mediante l’esecuzione di prove preliminari. 3. TOLLERANZE I fori di iniezione dovranno essere realizzati nella posizione e con le inclinazioni di progetto, con le seguenti tolleranze ammissibili salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto: - coordinate piano-altimetriche ± 5 cm - scostamento dall’asse teorico ± 2% - lunghezza ± 15 cm 4. MATERIALI Le prescrizioni che seguono sono integrative di quelle di cui alla Cat. Opere in Conglomerato Cementizio che si intendono quindi integralmente applicabili. Il cemento impiegato dovrà essere scelto in relazione alle esigenze di penetrabilità ed alle caratteristiche ambientali considerando, in particolare, l’aggressività da parte dell’ambiente esterno. Capitolato speciale d’appalto 59 Si utilizzerà acqua chiara di cantiere, dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o di solfati, non inquinata da materie organiche, o comunque annose alla idratazione dei leganti utilizzati. E’ ammesso l’uso di additivi stabilizzanti, disperdenti e/o fluidificanti. Le schede tecniche dei prodotti commerciali che l’Impresa si propone di usare dovranno essere preventivamente consegnate alla D.L. per opportuna informazione. a) Miscele cementizie normali a.1) Dosaggi Di norma le miscele cementizie di iniezione per i trattamenti di impregnazione saranno preparate adottando un dosaggio in peso dei componenti tale da soddisfare un rapporto cemento/acqua: 0.2 ≤ c/a ≤ 0.6 con impiego di additivi stabilizzanti e disperdenti; per ottenere la stabilizzazione potrà essere utilizzato un agente colloidale, ad esempio bentonite, con rapporto 0.01 ≤ b/a ≤ 0.04 per i trattamenti di intasamento di rocce fessurate il dosaggio c/a può variare nell’intervallo: 0.4 < c/a < 1.4 a.2) Caratteristiche reologiche Le miscele cementizie dovranno soddisfare i seguenti requisiti: viscosità Marsh viscosità apparente rendimento volumetrico (per miscele stabili) ≥ 95% 35 ÷ 45 secondi 10 ÷ 20 cP b) Miscele con cementi microfini b.1) Caratteristiche dei cementi e dosaggi Le miscele con cementi microfini saranno ottenute a seguito di processi di produzione tali da aumentare la finezza del cemento fino a valori dell’ordine di 8500 ÷ 12000 cm2/g (Blaine). I processi di macinazione e separazione dovranno quindi consentire di ottenere un fuso granulometrico delle particelle solide presenti nella sospensione caratterizzata dai seguenti valori: D 98 = 10 ÷ 20 um D 50 = 3 ÷ 5 um La granulometria sarà determinata con porosimetri a mercurio o apparecchiature di equivalente precisione. Il dosaggio, in relazione agli impieghi, potrà variare nell’intervallo: 0.5 < c/a < 0.6 E’ ammesso l’impiego di eventuali additivi disperdenti e fluidificanti inorganici. b.2) Caratteristiche reologiche Le miscele con cementi microfini dovranno soddisfare i seguenti requisiti: Viscosità Marsh 27 ÷ 30 secondi Rendimento volumetrico ≥ 95% Controlli e documentazione Le miscele confezionate in cantiere saranno di norma sottoposte alle seguenti tipologie di controllo: Peso specifico; Viscosità Marsh; Decantazione o resa volumetrica; Viscosità apparente (Rheometer); Pressofiltrazione; Tempo di presa; Prelievo di campioni per prove di permeabilità e di compressione. La frequenza delle prove è indicata nel “Controllo Qualità”. Il peso specifico dovrà risultare pari ad almeno il 95% di quello teorico, calcolato assumendo 3 g/cm 3 il peso specifico del cemento. Nelle prove di decantazione l’acqua separata il 24 ore non dovrà superare il 5% in volume per le miscele stabili. 5. MODALITÀ ESECUTIVE a) Perforazione Capitolato speciale d’appalto 60 La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto. Il diametro di norma sarà non superiore a 100 mm. Nel caso di fori stabili, ad esempio in rocce non eccessivamente fratturate, il rivestimento potrà essere in parte o in tutto omesso. Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. I fluidi di perforazione potranno essere costituiti da: Acqua; Fanghi bentonitici o cementizi; Aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi proposti dall’Impresa. b) Allestimento dei fori di iniezione Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione. Si provvederà quindi ad inserire la canna di iniezione, in PVC o metallica, Ø 11/2 ÷ 2, munita di valvole di non ritorno del tipo a “manchettes”, fino a raggiungere la profondità di progetto; numero e passo delle valvole dovranno essere conformi a quanto indicato in progetto. La canna valvolata dovrà essere prolungata fino a fuoriuscire a boccaforo per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione. Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di iniezione, si procederà immediatamente alla cementazione del foro (iniezione di “guaina”, iniettando attraverso la valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l’intercapedine tra le pareti del foro e la canna stessa. Contemporaneamente si procederà all'estrazione dei rivestimenti provvisori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia. In alternativa, per fori non rivestiti e previa comunicazione alla D.L. si formerà dapprima la guaina, facendo circolare miscela attraverso le aste di perforazione, e quindi si inserirà la canna di iniezione. Per la formazione della guaina di norma si utilizzerà una miscela cementizia di composizione uguale a quella prevista per il trattamento di iniezioni. E’ ammesso l’impiego o l’aumento della dose di bentonite per favorire la successiva rottura della guaina. Completata l’iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno della canna. c) Preparazione delle miscele Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico e semiautomatico, costituiti dai seguenti principali componenti: Bilance elettroniche per componenti solidi; Vasca volumetrica per acqua; Mescolatore primario ad elevata turbolenza, min. 1500 giri/min.; Vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici. Gli impianti di preparazione delle miscele con cementi microfini saranno inoltre attrezzati in relazione alle varie caratteristiche tecnologiche di produzione, con dispositivi di macinazione e separazione in grado di aumentare la finezza dei cementi. A valle degli impianti di produzione saranno disposti gli iniettori, in numero sufficiente ad alimentare i vari fori di iniezione contemporaneamente utilizzati. Gli iniettori saranno costituiti da pompe oleodinamiche a pistoni aventi le seguenti caratteristiche minime: ≥ 100 bar • Pressione max di iniezione 2 ÷ 4 m 3 ora • Portata max • Max pistonate/minuto ≥ 60 Le caratteristiche delle attrezzature che si prevede di utilizzare dovranno essere preventivamente comunicate alla D.L., specificando in particolare alesaggio o corsa dei pistoni. d) Iniezione Trascorso un periodo di 24 ÷ 36 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo all’esecuzione delle iniezioni selettive, a pressioni e volumi controllati, in conformità alle indicazioni di progetto. d.1) Trattamento di impregnazione Si procederà valvola per valvola, a partire al fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. Ottenuta l’apertura della valvola, si darà luogo all’iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. Per pressione di iniezione si intende i valore minimo che si stabilisce all’interno del circuito. Nei trattamenti di impregazione l’iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiore a 30 l/min, e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage). La distanza minima tra due fori iniettati contemporaneamente dovrà essere determinata in relazione alle Capitolato speciale d’appalto 61 pressioni di iniezione in modo da provocare indesiderati inconvenienti, quali sollevamenti nelle adiacenze o comunicazioni tra fori o colonne vicine, non ancora indurite. A tal fine l’Impresa, sulla base anche delle prove preliminari, dovrà studiare la corretta sequenza di esecuzione. Nel caso in cui l’iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione, o viceversa, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore. Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio interno del tubo d’armatura. d.2) Trattamenti di intasamento Saranno eseguiti in conformità con le modalità e le indicazioni date nel progetto di intervento. Ove previsto le iniezioni potranno essere realizzate anche in fase unica, in risalita o in avanzamento, attraverso le aste di perforazione. d.3) Trattamenti di ricompressione Verificato l’esatto posizionamento delle valvole, si darà luogo alle iniezioni utilizzando portate e pressioni atte a produrre la fratturazione idraulica del terreno, registrando opportunamente la pressione di picco e la successiva pressione di alimentazione della frattura. L’iniezione sarà arrestata al raggiungimento dei previsti volumi di miscela cementizia. d.4) Controlli e documentazione Per ogni foro eseguito ed iniettato l’Impresa dovrà fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni: Del foro e data di esecuzione; Lunghezza della perforazione modalità di esecuzione della perforazione: 1. utensile 2. fluido 3. rivestimenti caratteristiche della canna di iniezione (n., passo e posizione delle valvole); volume dell’iniezione di guaina; tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase: 1. data 2. pressioni di apertura 3. volumi di assorbimento 4. pressioni raggiunte caratteristiche della miscela utilizzata: 1. composizione 2. peso specifico 3. viscosità Marsh 4. rendimento volumetrico o decantazione 5. dati di identificazione dei campione prelevati per le successive prove di laboratorio 6 PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI a) Prima di dare inizio ai lavori l’Impresa dovrà presentare alla D.L. una planimetria riportante la posizione delle opere di consolidamento da realizzare, incluse quelle di prova, contrassegnate da un numero progressivo indicativo di ciascuna opera. b) Sarà onere dell’Impresa provvedere alle indagini necessarie ad accertare la eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni, cavi, etc.) che possono interferire con le opere da realizzare o che possano essere danneggiati o comunque arrecare danno durante l‘effettuazione dei lavori Tali indagini e le eventuali rimozioni e modifiche da eseguire dovranno in ogni caso essere effettuate prima dell’inizio delle operazioni di perforazione. c) Prima dell’inizio dei lavori dell’Impresa dovrà eseguire il tracciamento delle opere identificando la posizione sul terreno mediante infissione di appositi picchetti in corrispondenza dell’asse di ciascuna opera di consolidamento da eseguire. d) L’Impresa dovrà verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la capacità operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttività congruente con i programmi di lavoro previsti. Sarà altresì cura dell’Impresa selezionare ed utilizzare le attrezzature più adeguate alle condizioni ambientali, stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni ed alle dimensioni delle opere da realizzare. e) Sarà cura dell’Impresa adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i disturbi alle persone derivanti dalla vibrazioni e dai rumori connessi con le attività di scavo. Sarà altresì cura dell’Impresa evitare che le operazioni di perforazione ed infissione o iniezione arrechino danno, per effetto di vibrazione e/o spostamenti di materie, ad opere di consolidamento adiacenti così come ad opere e manufatti preesistenti. f) Sarà cura dell’Impresa provvedere all’immediato trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti Capitolato speciale d’appalto 62 dalle perforazioni e dalle lavorazioni comunque connesse con la realizzazione dei consolidamenti. g) Sarà cura dell’Impresa far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari che in corso d’opera) prescritti dal presente Capitolato e dal Controllo Qualità, così come quelli addizionali richieste dalla D.L. in base a motivate esigenze tecniche, che si rendessero necessari per garantire le qualità e le caratteristiche previste da progetto. h) Per quanto concerne i lavori che comportano attività da eseguire in sotterraneo (pozzi o drenanti), sarà cura dell’Impresa attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in termini di sicurezza e provvedere a tutte le opere provvisionali atte a garantire l’incolumità del personale. 7 a) b) CONTROLLI DI QUALITA’ Le modalità e l’incidenza dei controlli di qualità da eseguire, sui materiali e sulle lavorazioni inerenti le opere di consolidamento, sono indicate nel Controllo Qualità. I controlli legati a prove preliminari e a prove di carico o di rottura, ove previsti, sono specificati nei relativi paragrafi della presente sezione (punti 2.1.2, 2.16, 2.3.2, 2.4.2, 5). 8 PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI 8.1 GENERALITÀ a) Tipologie delle prove Le prove di carico sui tiranti si distinguono in: - prove di carico a rottura; - prove di carico di collaudo. Le prove a rottura dovranno essere eseguite su ancoraggi non appartenenti alla struttura o blocco lapideo da ancorare, ma eseguiti nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione e di iniezione. Ove previsto dal progetto o richiesto dalla D.L., le prove a rottura potranno essere realizzate su “ancoraggi preliminari di prova”. Tali ancoraggi sono definiti preliminari in quanto in base al loro comportamento si procede alla verifica delle ipotesi di progetto. In questo senso le prove eseguite costituiscono quindi parte integrante del progetto degli ancoraggi. Gli ancoraggi preliminari di prova debbono essere in ogni caso realizzati dopo l’esecuzione di quelle operazioni (scavi, riporti, mutamenti nel regime idraulico del terreno) che possono influire sulla resistenza della fondazione dell’ancoraggio. Le prove di collaudo vanno, invece realizzate su tiranti appartenenti alla struttura o blocco lapideo da ancorare, nel numero indicato dalla D.L. e dal collaudatore. b) Prescrizioni generali Le prove dovranno essere eseguite da personale specializzato e nel rispetto delle norme di sicurezza. Le apparecchiature da impiegare nella esecuzione delle prove dovranno essere tarate presso un Laboratorio Ufficiale. Gli allungamenti degli ancoraggi sottoposti a prova dovranno essere misurati con riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in cui si risentono significativamente le azioni trasmesse dall’ancoraggio stesso. Si richiedono le seguenti precisioni minime: per gli allungamenti: 2% dell’allungamento teorico; per le forze applicate: 2% della forza limite ultima dell’ancoraggio con riferimento alla prevista aderenza limite bulbo-terreno. Per ciascun ancoraggio sottoposto a prova di carico l’Impresa dovrà fornire alla D.L. la relativa documentazione completa di tabelle e grafici. c) Definizioni Si adotteranno le definizioni indicate nelle raccomandazioni AICAP citate al punto 1.3. 8.2 TIPOLOGIA E MODALITA’ DI PROVA Si fa riferimento alle Raccomandazioni AICAP, la cui ultima edizione è del giugno 2012. In particolare si rimanda: al cap. 7 delle citate Raccomandazioni, per le prove a rottura di tiranti; al cap. 8, per le prove di collaudo di tiranti. Art. 4.6 BARRIERA PARAMASSI Capitolato speciale d’appalto 63 La barriera paramassi prevista in progetto è del tipo ad assorbimento di energia non inferiore a 1000 kJ, cioè è in grado di resistere all'urto di un corpo roccioso animato di un energia cinetica di 1000 kJ, con altezza di riferimento non inferiore a m 3.5. Il valore energetico di 1000 kJ rappresenta il M.E.L. ossia il massimo livello di energia che la barriera è in grado di dissipare. La stessa barriera deve essere caratterizzata da un S.E.L., livello energetico di servizio, pari a 333 kJ, ossia deve essere in grado di resistere a due successivi impatti con blocchi di energia non inferiore a kJ senza rotture alle parti strutturali e mantenendo un'altezza residua pari almeno al 70% di quella di riferimento. L’impresa potrà utilizzare una qualunque barriera paramassi ad elevato assorbimento di energia esistente in commercio caratterizzata dai requisiti sopra evidenziati, certificati secondo quanto previsto nelle ETAG 27 a cura della EOTA. Art. 4.7 PANNELLI DI RETE RINFORZATA CON FUNI In progetto è previsto un intervento di consolidamento dei fronti rocciosi con rete metallica rinforzata con funi a costituire una maglia 4.00 m x 4.00 m, oltre il rafforzamento mediante funi diagonali adeguatamente ancorate alla parete, costituita da: - pannelli di rete metallica a doppia torsione di larghezza 2.00 m in filo metallico tipo C ricotto (UNI 3598), con diametro 3,00 mm zincato, maglie esagonali 80 x l00 mm, in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3; - fune metallica verticale d = 10 mm di armatura del collegamento dei pannelli di rete mediante anelli di giunzione in acciaio con frequenza di uno ogni 50 cm; - realizzazione alla sommità, al piede e lungo la pendice, di ancoraggi secondo una maglia regolare di 4.00 m x 4.00 m, oltre gli ancoraggi lungo le giunzioni dei pannelli di rete ed all'incrocio delle diagonali, costituiti da barre metalliche B450C ad aderenza migliorata d = 24 mm, di lunghezza complessiva 3.00 m, adeguatamente fissate con miscela cementizia additivata con espansivo, in foro d >= 45 mm; gli ancoraggi saranno attrezzati con golfare ad occhio circolare o allungato; - fune metallica con carico di rottura >= l50 kN con diametro pari a d = 12 mm con orditura orizzontale ad interasse di 3.00 m circa; - fune metallica con carico di rottura >=150 kN con diametro d = 16 mm alla sommità della parete e d = 12 mm al piede della parete, passanti nelle asole degli ancoraggi, compreso il sistema di bloccaggio d'interruzione (ogni 3 pannelli di rete) ed il sistema di bloccaggio passante, ed attrezzata al piede con sistema di rapido svuotamento realizzato mediante asola della fune e morse di tipo idoneo; - fune metallica di armatura del reticolo con carico di rottura > 150 kN disposta secondo le diagonali della maglia 4.00 m x 4.00 m di diametro d = 12 mm passante negli occhielli degli ancoraggi. Compreso la fornitura di tutti i materiali e l'onere per il trasporto dei materiali sui luoghi d'impiego con ogni mezzo, il lavoro eseguito in cordata da personale specializzato lungo pendici comunque acclivi, la formazione in opera delle asole delle funi, nonché l'esecuzione delle perforazioni degli ancoraggi eseguiti in cordata, la fornitura delle barre attrezzate per il contenimento delle funi d'armatura e della miscela cementizia per l'intasamento, opportunamente additivata e nelle quantità necessarie per la cementazione degli ancoraggi, la fornitura e posa in opera della minuteria di completamento, quali morsetti, radance e manicotti pressati. Art. 4.8 PANNELLI DI RETE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA In progetto è previsto un intervento di consolidamento di elementi lapidei in equilibrio instabile mediante la collocazione di pannelli di rete in acciaio ad alta resistenza, a qualsiasi altezza da parte di esperti rocciatori, costituiti da elementi quadrati di lato pari a m 4, comprendente: - rete a maglia romboidale di cm 30 x cm 30 in funi di acciaio del diametro di mm 8 con resistenza del filo elementare non inferiore a 1.770 MPa e carico di rottura di ciascuna fune non inferiore a 36,4 kN (fune ø8 mm a 222 fili + anima tessile). Gli incroci tra tali funi sono bloccati da graffe a doppio guscio chiuse a pressione o da sistema equivalente di bloccaggio; - rete metallica a doppia torsione di larghezza 2.00 m in filo metallico tipo C ricotto (UNI 3598), con diametro 3,00 mm zincato, maglie esagonali 80 x l00 mm in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3. I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata a tergo dei pannelli innanzi indicati, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm; - fune in acciaio da disporre lungo il perimetro di ciascun pannello, di lunghezza non inferiore a m 17 per ciascun pannello, intrecciata, per il collegamento di pannelli adiacenti, con la rete a maglia romboidale innanzi descritta, del diametro minimo di mm 16 con resistenza del filo elementare non inferiore a 1.770 MPa e carico Capitolato speciale d’appalto 64 di rottura di ciascuna fune non inferiore a 176,5 kN (fune ø16 mm a 222 fili + anima tessile); la chiusura di tale fune per il completamento del perimetro del pannello deve essere realizzata mediante la sovrapposizione della fune per una lunghezza non inferiore a m 1,00 e la posa in opera di n.3 morsetti di adeguato carico di rottura; il collegamento tra tale fune e gli ancoraggi alla parete rocciosa, posti ai vertici di ciascun pannello, da compensarsi a parte con apposita voce, deve essere realizzato mediante il passaggio della fune in argomento attraverso i golfari di cui sono dotati gli ancoraggi: in tal modo tutte le forze che agiscono sui pannelli di rete vengono trasmesse alla fune perimetrale, che a sua volta le trasferisce ai vincoli strutturali, gli ancoraggi disposti alle estremità dei pannelli. - ancoraggi del tipo “a bulbo iniettato” con armature in barre di acciaio ad alta resistenza ø15 mm, della lunghezza complessiva di m 5.00 ad ancoraggio per tutta la lunghezza. Compreso, altresì, ogni altro onere e magistero per dare i pannelli di rete completi, tesati ed in aderenza alla parete a perfetta regola d'arte e compreso altresì la protezione di tutte le parti metalliche mediante galvanizzazione. Art. 4.9 ISPEZIONE DELLA PARETE ROCCIOSA Lavorazione eseguita a mezzo di manodopera specializzata (rocciatori), lavorando in cordata con tecniche alpinistiche, comprendente l’asportazione della vegetazione (scerbatura) ed il disgaggio di elementi lapidei di piccole dimensioni in precarie condizioni di stabilità. A carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto sarà anche il trasporto del materiale di risulta al luogo di accatastamento ed ogni altro onere per la corretta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto nel piano di sicurezza. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore il rilievo di dettaglio dal quale si evince l’estensione dell’area indagata e le foto prima e dopo l’intervento di scerbatura e disgaggio. Capitolato speciale d’appalto 65 CAPITOLO 5 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI L'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate. All’importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori. Contabilizzazione delle varianti Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: Art. 5.1 LAVORI IN ECONOMIA Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dal Direttore dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici. L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti di 200.000 Euro. Art. 5.2 NORME GENERALI PER LE FORNITURE DI MATERIALI A PIE' D'OPERA E PER I LAVORI A MISURA La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei lavori a misura sarà determinata geometricamente, ovvero a peso o a numero, in base a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti delle misure fissate dal progetto, o prescritte con ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, anche se dalle misure di controllo dovessero risultare superfici, o spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc. superiori a quelli che siano le ragioni che hanno originato tali maggiori quantità. Soltanto nel caso che il Direttore dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità,di queste si terrà conto nella contabilizzazione. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore. E' fatta comunque salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo. Art. 5.3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 5.3.1) Scavi in Genere Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: - per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; - per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; - per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; - per puntellature, sbadacchiature ed armature di scavi aventi una profondità non maggiore di 200 centimetri, da eseguire secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonchè sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; - per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; - per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. Capitolato speciale d’appalto 66 La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: - il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; - gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 5.3.2) Scavi per la costruzione del muro di sostegno e getti di riempimento Lo scavo per la esecuzione del muro dovrà essere eseguito come indicato nei disegni di progetto. A tergo del muro sarà lasciato uno spazio della larghezza minima di cm 30. Lo scavo e il relativo trasporto a discarica autorizzata sarà pagato a corpo con una previsione relativa ad uno spessore medio dello scavo di cm 50. Nulla potrà pretendere l’Impresa qualora si verificassero crolli di blocchi con incrementi dei volumi dello scavo. 5.3.3) Rilevati e Rinterri Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 5.3.4) Riempimenti con Misto Granulare Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 5.3.5) Paratie di Pali in Calcestruzzo Armato Le lunghezze dei pali saranno valutate in funzione dello sviluppo misurato tra le quote di imposta e la quota di intradosso della trave superiore di coronamento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, nonché la scapitozzatura e l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature. 5.3.6) Murature in Genere Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonchè di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Capitolato speciale d’appalto 67 Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 5.3.7) Murature in Pietra da Taglio La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 5.3.8) Calcestruzzi e miscele fluide autolivellanti di riempimento di cavità I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 5.3.9) Puntellamento di volte rocciose aggettanti Gli elementi metallici di puntellamento di volte rocciose aggettanti saranno pagati per ogni metro cubo vuoto per piano posto in opera misurato dalla base e per tutta la durata dei lavori. 5.3.10) Conglomerato Cementizio Armato Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell' Elenco dei Prezzi Offerti. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall' innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 5.3.11) Gabbioni Metallici I prezzi assegnati in elenco saranno da applicare separatamente per la fornitura e confezione in opera dei gabbioni mediante rete metallica e per il riempimento. Il riempimento sarà valutato a seconda dell'effettiva lavorazione che verrà ordinata dalla Direzrone dei lavori. Salvo disposizioni contrarie da impartire di volta in volta dalla Direzione dei lavori, la parte esterna in vista, nonchè quella relativa ai piani di posa e di combaciamento laterale, esclusa quella contro terra, verrà valutata come muratura a secco, calcolando il volume in base ad una rientranza pari a una volta e mezzo la rientranza media della pietra di paramento. Il resto del volume del gabbione sarà valutato come bloccaggio. 5.3.12) Manufatti in ferro – Parapetti in ferro tubolare I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I. I prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di vernicitura di cui la prima di antiruggine e le due successive di biacca ad olio, Capitolato speciale d’appalto 68 od altra vernice precisata nell'elenco prezzi. Per i parapetti, la valutazione verrà effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri sopra esposti e tenendo presente che nel prezzo unitario è pure compresa la posa in opera. 5.3.13) Solai I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 5.3.14) Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 5.3.15) Rivestimenti delle sottomurazioni. I rivestimenti delle sottomurazioni mediante pietra arenacea locale verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle sottomurazioni da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura della pietra e la relativa collocazione secondo eventuali disposizioni indicate dalla D.L. e/o dalla Sovrintendenza BB.CC, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti. 5.3.16) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali. I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la forntitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. 5.3.17) Intonaci. I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, Capitolato speciale d’appalto 69 essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 5.3.18) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature. Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: - per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; - per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; - per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente; - per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 5.3.19) Infissi di Legno. Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre. Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori. I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. 5.3.20) Infissi di Alluminio. Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 5.3.21) Lavori di Metallo. Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le Capitolato speciale d’appalto 70 verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. 5.3.22) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dalla misura dell'asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti (pozzetti, ecc.), la cui fornitura e/o realizzazione in opera è compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange. I prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni comprendono e compensano: - tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (bicchieri, elettrodi, manicotti, anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate nelle dizioni dei prezzi; - il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera; gli eventuali depositi provvisori, le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni, le cautele necessarie per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti; - le riparazioni e il rifacimento secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni od abrasioni; - il calo nella fossa, esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma ecc.) di apporto (elettrodi ecc.), dei bulloni, delle giunzioni, delle flange, (da ricavarsi da lastre di piombo di spessore mm 7), del grasso, del minio, del bitume, dell'energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc. - ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente previo relativo aggottamento; - il ripristino della continuita' del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe; - le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi in acqua, sia a giunti scoperti che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi distanza con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione, e di tutti i "tappi" provvisori; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti Gibault che si rendessero necessari per interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rottura in prova o nel periodo di garanzia; - per l'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari a 1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna; - per il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati. La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua 5.3.23) Misura degli acconti per tubazioni pezzi speciali, apparecchiature, manufatti prefabbricati La valutazione delle forniture al fine dei pagamenti in acconto sara' fatta al 50% del prezzo di elenco in opera per gli elementi depositati provvisoriamente in cantiere. Per i tubi l'accreditamento a prezzo di elenco potra' essere effettuato solo dopo l'esito favorevole delle prove prescritte e di quelle da effettuare presso gli stabilimenti di produzione. 5.3.24) Ispezione della parete rocciosa L’ispezione sarà valutata al metro quadrato vuoto per pieno sul reale sviluppo del costone roccioso. A carico dell’Impresa aggiudicataria sarà la realizzazione di rilievi topografici, monografie con indicazione dei volumi dei blocchi rocciosi e documentazione fotografica eseguita prima e dopo i lavori di ispezione, scerbatura e disgaggio. 5.3.25) Pannelli di rete metallica e/o di funi ad alta resistenza L’estensione dei pannelli di rete e/o di funi in acciaio ad alta resistenza posta a base della contabilità sarà quella realmente posta in opera, valutata in metri quadrati, attestata da un accurato rilievo topografico, a carico dell’Impresa esecutrice. 5.3.26) Barriere paramassi ad assorbimento di energia Le barriere paramassi ad assorbimento di energia sono valutate al metro quadrato, considerando il prodotto dello sviluppo lineare delle barriere in planimetria per l’altezza utile, di intercettazione degli elementi lapidei. Capitolato speciale d’appalto 71 INDICE CAPITOLO 1............................................................................................................................................... 2 Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO...................................................................................................................................2 Art. 1.2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO .....................................................................................................2 Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI ................................................................................................................................2 Art. 1.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE...............................................................................2 Art. 1.5 LAVORI A MISURA E A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI...............................................2 Art. 1.6 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE ...................................................................................................3 Art. 1.7 RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO DIREZ. DEL CANTIERE IMPRESA..................4 Art. 1.8 VERIFICHE SUL TERRENO...................................................................................................................................4 Art. 1.9 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO .....................4 Art. 1.10 RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI...........................................................................4 Art. 1.11 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI E SCORPORABILI ............................................................................................................5 Art. 1.12 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI ........................................................................................................5 Art. 1.13 CAUZIONE PROVVISORIA .................................................................................................................................5 Art. 1.14 CAUZIONE DEFINITIVA.....................................................................................................................................5 Art. 1.15 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .......................................................................................................................6 Art. 1.16 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ..............................................................................................................6 Art. 1.17 COPERTURE ASSICURATIVE.............................................................................................................................7 Art. 1.18 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L’ ESECUZIONE..........................................7 Art. 1.19 SICUREZZA DEI LAVORI ....................................................................................................................................8 Art. 1.20 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI.................................................................10 Art. 1.21 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI .........................................................................................10 Art. 1.22 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI .....................................................................................................10 Art. 1.23 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE ...................................................................................................11 Art. 1.24 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ....................................................................................13 Art. 1.25 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI ........................................................................................................14 Art. 1.26 CONTROLLI.............................................................................................................................................................14 Art. 1.27 SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO ........................................................................14 Art. 1.28 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ...................................................................14 Art. 1.29 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI...................................................................................................15 Art. 1.30 OSSERVANZA LEGGI, CAPITOLATI E REGOLAMENTI .....................................................................15 CAPITOLO 2.............................................................................................................................................16 Art. 2.1 MATERIALI IN GENERE......................................................................................................................................16 Art. 2.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO..............16 Art. 2.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE ......................................16 Art. 2.4 GHIAIA PIETRISCO E SABBIA...........................................................................................................................17 Art. 2.5 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO.........................................................................................18 Art. 2.6 ARMATURE PER CALCESTRUZZO..................................................................................................................18 Art. 2.7 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE ..............................................................................18 Art. 2.8 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI ......................................................................19 Art. 2.9 MATERIALI METALLICI.......................................................................................................................................20 Art. 2.10 GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO ............................................................................................................21 Art. 2.11 TERRENI PER SOPRASTRUTTURE IN MATERIALE STABILIZZATI ..............................................22 Art. 2.12 DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT........................................................................................................22 Art. 2.13 PIETRAME, TUFO, CUBETTI DI PIETRA E MATTONI .........................................................................23 Art. 2.14 BITUMI, EMULSIONI, CATRAMI E OLII......................................................................................................23 Art. 2.15 DISPOSITIVI DI CHIUSURA, CADITOIE, GRIGLIE ................................................................................24 CAPITOLO 3.............................................................................................................................................25 Art. 3.1 GENERALITA' ...........................................................................................................................................................25 Art. 3.2 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI ...........................................................................................................................................................25 Art. 3.3 TRACCIAMENTI.......................................................................................................................................................27 Art. 3.4 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE ..............27 Art. 3.5 SCAVI IN GENERE..................................................................................................................................................27 Art. 3.6 SCAVI DI SBANCAMENTO..................................................................................................................................28 Capitolato speciale d’appalto 72 Art. 3.7 SCAVI DI FONDAZIONE E SUBACQUEI, E PROSCIUGAMENTI.......................................................28 Art. 3.8 RILEVATI E RINTERRI..........................................................................................................................................29 Art. 3.9 RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURAT. E RIEMPIMENTI CON PIETRAME .......29 Art. 3.10 ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONI ....................30 Art. 3.11 PARATIE O CASSERI............................................................................................................................................30 Art. 3.12 MALTE E CONGLOMERATI.............................................................................................................................31 Art. 3.13 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI ........................................................................................................................32 Art. 3.13 bis. TRASPOSTO DEL MATERIALE DI SCAVI E DEMOLIZIONI E CONFERIMENTO A DISCARICA..............................................................................................................................................................32 Art. 3.14 CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO.....................................................................................................33 Art. 3.14bis MISCELA AUTOLIVELLANTE PER RIEMPIMENTO DI CAVITA’ CONFINATE ...................34 Art. 3.14ter ISPEZIONE DI CAVITA’ E/O GROTTE PRESENTI SOTTO LA SEDE STRADALE ….........34 Art. 3.15 MURATURE E RIEMPIMENTO IN PIETRAME A SECCO - GABBIONATE ...................................34 Art. 3.16 MURATURE DI PIETRAME CON MALTA ...................................................................................................35 Art. 3.17 PARAMENTI PER MURATURA DI PIETRAME..........................................................................................36 Art. 3.18 MURATURA IN PIETRA DI TUFO ..................................................................................................................36 Art. 3.19 MURATURA DI MATTONI.................................................................................................................................37 Art. 3.20 OPERE IN FERRO .................................................................................................................................................37 Art. 3.21 OPERE DA VETRAIO...........................................................................................................................................38 Art. 3.22 OPERE DA STAGNAIO .......................................................................................................................................39 Art. 3.23 OPERE DA PITTORE ...........................................................................................................................................39 Art. 3.24 STRUTTURE IN VETRO CEMENTO ARMATO .........................................................................................40 CAPITOLO 4.............................................................................................................................................42 Art. 4.1 PONTEGGI.................................................................................................................................................................42 Art. 4.2 OPERE DI CONSOLIDAMENTO.......................................................................................................................42 Art. 4.3 ANCORAGGI .............................................................................................................................................................45 Art. 4.4 DRENI...........................................................................................................................................................................53 Art. 4.5 INIEZIONI..................................................................................................................................................................59 Art. 4.6 BARRIERA PARAMASSI.........................................................................................................................................63 Art. 4.7 PANNELLI DI RETE RINFORZATA CON FUNI .........................................................................................64 Art. 4.8 PANNELLI DI RETE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA ...................................................................64 Art. 4.9 ISPEZIONE DELLA PARETE ROCCIOSA......................................................................................................65 CAPITOLO 5.............................................................................................................................................66 Art. 5.1 LAVORI IN ECONOMIA .......................................................................................................................................66 Art. 5.2 NORME GENERALI PER LE FORNITURE DI MATERIALI ...................................................................66 Art. 5.3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....................................................66 Capitolato speciale d’appalto 73 Capitolato speciale d’appalto 74