part time agevolato
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PART-TIME AGEVOLATO - A cura del Servizio Politiche Previdenziali UIL È stato varato il decreto ministeriale che prevede per i lavoratori del settore privato, prossimi al pensionamento, la possibilità di accedere a forme di lavoro part-time con una riduzione dell’orario lavorativo dal 40% al 60%. Come previsto in Legge di stabilità al lavoratore verrà corrisposto in busta paga oltre il trattamento spettante per le ore effettivamente lavorate anche la quota contributiva fino al raggiungimento del pieno orario lavorativo. Verrà inoltre riconosciuta una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione non effettuata al fine di non incidere sul futuro montante contributivo. La possibilità di optare per il part-time è consentita ai lavoratori che hanno incorso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, che matureranno entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ed una anzianità contributiva al momento della domanda pari ad almeno 20 anni. La norma prevede, inoltre l’obbligatorietà al pensionamento per i lavoratori e le lavoratrici che opteranno per il part-time al compimento del requisito anagrafico. Le lavoratrici a causa del diverso requisito anagrafico, attualmente 65 anni e 7 mesi, e per effetto dell’equiparazione del requisito anagrafico con gli uomini, potrebbero vedere del tutto preclusa la possibilità di optare per il part-time. Le lavoratrici nate nel 1950 ancora in attività che volessero utilizzare questa norma ne sono di fatto impossibilitate poiché l’attuale requisito anagrafico richiesto per loro 65 anni e 7 mesi è stato già maturato o sarà maturato entro luglio 2016. Le lavoratrici nate fino a maggio del 1952 potrebbero fare ricorso al part-time, in quanto dal 1° dicembre 2018 il requisito anagrafico sarà di 66 anni e 7 mesi. Il D.L. n. 201/2011 prevede già per le lavoratrici che hanno raggiunto i 64 anni di età nel 2016 la possibilità di accedere direttamente alla pensione di vecchiaia. Cosa diversa invece è per le lavoratrici nate nel 1951 per le quali l’opzione del part-time sarebbe applicabile per pochi mesi, in quanto il decreto prevede l’obbligo di accesso alla Servizio Politiche Previdenziali UIL 1 pensione al compimento del requisito anagrafico che, per queste lavoratrici, scatta già da luglio 2016. Accesso al part-time per le nate da gennaio 1951 a maggio 1952 Requisito anagrafico Fine Part-time 65 anni e da luglio 2016 a giugno 2017 1951 fino al 31 dicembre 2017 7 mesi fino a maggio 66 anni e dal 1° dicembre 2018 da luglio 2018 a dicembre 2018 1952 7 mesi Risulta altresì impossibile per le lavoratrici nate dopo il maggio del 1952 optare per il parttime, poiché maturerebbero il requisito anagrafico richiesto successivamente al 31 dicembre 2018. Infine, una lavoratrice nata a gennaio 1953 maturerebbe il requisito anagrafico ora in vigore, 65 anni e 7 mesi, nel luglio 2018, ma per effetto dell’equiparazione all’età degli uomini il requisito necessario a decorrere dal 1° gennaio 2018, sarà di 66 anni e 7 mesi. Il requisito anagrafico sarà, quindi, raggiunto dalla lavoratrice solo da luglio 2019 escludendola di fatto dalla possibilità di optare per il part-time. Il part-time, così come strutturato, sembra essere possibile solo per le lavoratrici nate nel 1952 che decidano di permanere con questa formula al lavoro fino al compimento del requisito anagrafico, al raggiungimento del quale accederanno obbligatoriamente alla pensione. Una lavoratrice nata nel gennaio 1952 che non scelga di accedere subito alla pensione ma opti per il part-time potrà restare al lavoro fino a luglio 2017. Mentre una donna nata dopo maggio 1952, che quindi non maturerà il requisito anagrafico entro dicembre 2018, non potrà optare per il part-time. È evidente come tale norma sia utilizzabile solo da lavoratrici che entro 14 mesi potranno accedere alla pensione discriminando di fatto moltissime donne e limitando notevolmente i benefici dell’intervento. Servizio Politiche Previdenziali UIL 2