tribunale di vasto - Aste
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TRIBUNALE DI VASTO FALLIMENTO n° 10/2016 GIUDICE DELEGATO: dottor Elio BONGRAZIO CURATORE: dott.ssa Luciana CUNICELLA BANDO DI GARA PER L'AFFITTO DI FARMACIA AI SENSI DELL’ART. 104-bis L.F. *** La sottoscritta dott.ssa Luciana Cunicella, Curatore del “Fallimento n. 10/2016”- Tribunale di Vasto, avente ad oggetto l’attività di FARMACIA, VISTA la stima del Canone locativo dell'Azienda - redatta dalla dott.ssa Mariateresa Di Rico avente ad oggetto la gestione di una Farmacia in Vasto (CH), via Cavour n. 35, VISTO che ad oggi non è stato ancora redatto ed approvato il Programma di liquidazione, VISTO il parere favorevole del Comitato dei Creditori, VISTO il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato del 6.9.2016, VISTO l'art. 104-bis L.F.; CONSIDERATO QUANTO SEGUE: A) il perito della Procedura, dott.ssa Mariateresa Di Rico, ha determinato il canone mensile base locativo dell'Azienda in Euro 1.900,00 (millenovecento/00); B) al fine di garantire alla massa dei creditori di conseguire il miglior prezzo, di mantenere inalterati il valore e la funzionalità della Farmacia nonché in particolar modo di preservarne il radicamento sul territorio, ritiene di procedere a porre in affitto l'Azienda mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa e successiva gara informale sull'offerta più alta. DISPONE procedersi all'affitto dell'Azienda facente capo alla ditta fallita costituita dai beni materiali ed immateriali organizzati per l'esercizio dell'attività di Farmacia, sita nel Comune di Vasto (CH) in via Cavour n. 35, in forza delle autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Giunta Regionale Abruzzo, Settore Sanità, con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa e successiva gara informale sull'offerta più alta nei termini e modalità infra indicati. CONTENUTO CONTRATTUALE: a) l'Azienda posta in affitto risulta così composta: - beni costituenti i mobili e le attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, come da inventario ( Allegato n. 1); - contratto di locazione dei locali ad uso Farmacia siti in Vasto, via Cavour n. 35, stipulato in data 1.2.1999 e con scadenza il 31.1.2017, con un canone locativo mensile di Euro 413,17, aggiornato annulamente, nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per 1e famiglie di operai e impiegati; - Sono espressamente esclusi i crediti e i debiti di qualsiasi natura ed i contratti di lavoro subordinato e di collaborazione, ad oggi tutti cessati. - Per quanto concerne le Rimanenze di Magazzino esistenti alla data del fallimento, l'aggiudicatario si impegna ad acquistarle al prezzo determinato dal Perito della Procedura e riportato nell’allegato n. 2), pari a complessivi Euro 10.797,35. b) Il contratto di affitto di Azienda avrà la durata di mesi 3 (tre) con decorrenza dal giorno di stipula dell'atto notarile di affitto, e potrà essere rinnovato mensilmente su esclusiva richiesta del curatore. In ogni caso il predetto contratto si dovrà considerare automaticamente cessato anche prima della suddetta scadenza, con la Vendita dell'Azienda all'affittuario o a Terzi; in tale ipotesi non sarà dovuto dalla procedura l'indennizzo di cui al successivo punto c). A tal fine l'aggiudicatario è a conoscenza della volontà della curatela di procedere con l'espletamento di procedure competitive volte alla vendita dell'Azienda. c) La curatela si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza preavviso, e dietro versamento all'affittuario di un indennizzo da corrispondere in prededuzione pari al 50% delle residue mensilità di canone. In qualunque caso di cessazione del contratto l'affittuario non aggiudicatario della Vendita dovrà riconsegnare l'Azienda con tutti i beni che la compongono in buono stato di conservazione ed efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall'uso e con tutte le eventuali migliorie e/o addizioni non asportabili - senza che nulla sia dovuto a titolo di compenso o indennizzo- nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell'avvenuta vendita. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna l'affittuario dovrà corrispondere una penale di €. 200,00 fatto salvo il maggior danno nei confronti del Fallimento. La riconsegna dell'Azienda al Fallimento non darà diritto ad alcun riconoscimento a titolo di avviamento a favore dell'affittuario. I crediti ed i debiti per rapporti sorti nel corso dell'affitto, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione del contratto medesimo, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell'affittuario. d) A garanzia del puntuale pagamento dei canoni d'affitto e delle obbligazioni contrattuali l'affittuario dovrà consegnare al Fallimento entro la stipula dell'atto di affitto, una cauzione di Euro 4.000,00 (quattromila/00) con assegno circolare non trasferibile intestato a: "Fallimento 10.2016- Tribunale di Vasto". e) L'affittuario si impegna a gestire con professionalità l'azienda e a mantenerla in condizioni di massima efficienza nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, custodendo e conservando quanto è oggetto dell'affitto. In particolare dovrà garantire l'apertura dei locali della farmacia nella seguente misura minima: • f) FARMACIA: 40 (quaranta) ore settimanali; L'affittuario si impegna altresì a mantenere la sede della Farmacia nel Comune di Vasto (CH), in via Cavour n. 35. g) L'affittuario dovrà stipulare apposita Polizza Assicurativa per i rischi di furto, incendio, atti vandalici, eventi straordinari e altri danni in genere a garanzia dei beni del Fallimento che saranno oggetto del contratto di affitto nonché per il rischio di danni a terzi, con durata coincidente con quella dell'affitto. L'affittuario dovrà altresì manlevare il Fallimento in caso di rivalsa della Compagnia assicurativa. Copia della Polizza dovrà essere consegnata al Fallimento entro dieci giorni dalla stipla del contratto di affitto. h) Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti e), f) e g) saranno causa di risoluzione contrattuale per giusta causa con onere di risarcimento dei relativi danni alla Procedura. i) L'affittuario dovrà consentire al Fallimento di procedere in qualsiasi momento ad ispezioni al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali o per altre ragioni connesse allo svolgimento della Procedura concorsuale ivi comprese le visite da parte di terzi interessati all'acquisto dell'azienda. j) Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente Bando si richiama la Bozza Contrattuale ad esso allegata che in caso di aggiudicazione costituirà l'unica fonte contrattuale tra le Parti. CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE: l) La procedura per l’individuazione dell'aggiudicatario si terrà presso lo Studio del Curatore in San Salvo (CH), Via Duca degli Abruzzi n. 77 il giorno 4 ottobre 2016 alle ore 16:00. m) Il prezzo base della gara è così stabilito: • Euro 1.900,00 (millenovecento/00) mensili, oltre imposte di Legge. n) L'Azienda sarà posta in affitto con gara informale, come vista e piaciuta, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento dell'effettiva consegna, senza alcuna garanzia in ordine alla qualità e/o esatta quantità dei beni materiali ed immateriali che la compongono, intendendosi a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri - nessuno escluso - per la loro messa a norma in relazione alle attuali normative. L'aggiudicatario pertanto rinuncia, con la presentazione dell'offerta, a far valere in futuro nei confronti del Fallimento qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione in ordine all'identità, alla condizione giuridica, alla qualità, funzionalità e/o consistenza e/o sussistenza dell'azienda e dei beni che lo compongono. L'aggiudicatario esonera pertanto da ogni responsabilità il Fallimento per qualsivoglia vizio, rinunciando a qualsivoglia garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità, intendendosi il Fallimento liberato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche in deroga all'art. 1494 c.c.; in particolare si assume il rischio che i beni aziendali possano formare oggetto di domanda di rivendicazione o restituzione e rinuncia espressamente a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del canone e/o al risarcimento del danno e/o alla risoluzione del contratto di affitto, nel caso in cui uno o più beni dovessero risultare viziati o carenti di qualità e/o di proprietà di terzi e/o gravati - in tutto o in parte - da diritti reali e/o personali anche di garanzia e/o di godimento di terzi. L'affittuario si obbliga inoltre a conservare eventuali beni di terzi, assumendone l'onere della custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia. o) Per partecipare alla gara è necessario presentare allo Studio del Curatore in San Salvo (CH), Via Duca degli Abruzzi n. 77 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 ottobre 2016 offerta in busta chiusa redatta su carta da bollo da Euro 16,00, all'esterno della quale deve comparire la dicitura "Tribunale di Vasto (CH) - Fallimento n. 10/2016", non inferiore al prezzo base sopra indicato, allegando una cauzione pari ad una mensilità di canone e cioè ad €.1.900,00 (che verrà immediatamente restituita qualora l'offerente non risulti individuato come aggiudicatario) a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a: "Fallimento 10.2016- Tribunale di Vasto" , copia Carta di Identità e Codice Fiscale dell'Offerente o - nel caso di società - del Legale Rappresentante unitamente al Certificato della CCIAA attestante i poteri. L'offerta dovrà altresì contenere: • autocertificazione attestante il possesso dei titoli per l'esercizio della professione di Farmacista; • l'indicazione del numero di dipendenti (anche nessuno) che si intende assumere; • l'indicazione dell'orario di apertura della farmacia; • la dichiarazione di mantenimento della sede operativa a livello territoriale. p) L'offerta dovrà essere redatta sulla base dello schema in coda al presente Bando. - q) Alle ore 16:00 del 4 ottobre 2016 si procederà all'apertura delle buste. In ipotesi di più offerte valide, ad ognuna verrà attribuito un punteggio sulla base del seguente meccanismo: - ad ogni quota di Euro 300,00 offerta viene assegnato l (UNO) Punto: - ad ogni ex dipendente della farmacia in oggetto che ci si impegna ad assumere viene assegnato l (UNO) Punto; la somma dei 2 Punteggi assegnerà il Punteggio finale. Verrà quindi immediatamente aperta la gara tra tutti gli offerenti a partire dal punteggio più alto con rialzi minimi - che potranno riguardare l'importo offerto o il numero dei dipendenti da assumere fatta ovviamente salva la possibilità di rilancio per entrambi i parametri - stabiliti come segue: • Euro 300,00 (trecento/00) per l'importo offerto; • l (uno) per il numero di ex dipendenti (fino ad un massimo di due). - all'esito di detta gara l’aggiudicazione avverrà a favore di chi avrà raggiunto il punteggio più alto. Si procederà comunque all’aggiudicazione in favore del maggiore offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo (e/ al medesimo punteggio) e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerente che per primo avrà depositato la busta. Non è possibile presentare offerte per persona da nominare. r) Il Curatore potrà respingere pregiudizialmente le offerte prive di uno o più elementi di cui ai punti precedenti e risolvere seduta stante eventuali questioni che dovessero insorgere durante l'asta tra il Fallimento ed uno o più offerenti o tra gli offerenti stessi avente ad oggetto l'asta e le sue modalità e condizioni. s) Il curatore informerà il G.D. degli esiti della procedura, depositando in Cancelleria la relativa documentazione. t) L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto di Affitto di Azienda - presso il Notaio indicato dal curatore - a proprie esclusive spese entro 10 giorni dall'aggiudicazione, secondo lo schema contrattuale in coda al presente Bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale. u) Il pagamento del prezzo di vendita delle Rimanenze Finali di Magazzino dovrà essere integralmente versato entro la stipula dell'atto di affitto d'azienda, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: "Fallimento 10.2016- Tribunale di Vasto". Il costo delle rimenenze finali di magazzino è stato determinato in Euro 10.797,35 oltre IVA. L'inadempimento dell’acquirente all’obbligo di pagamento del prezzo nel termine assegnato dal presente Bando comporterà la decadenza dell’assegnazione con diritto del Fallimento di trattenere definitivamente la somma versata a titolo di cauzione, di procedere immediatamente ad un nuovo bando e di far valere ogni eventuale maggior danno nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente. v) L'aggiudicatario, prima di utilizzare i beni oggetto dell'Azienda, è tenuto a verificarne l'idoneità ed a provvedere agli eventuali adeguamenti richiesti dalla competente autorità e/o dalle disposizioni normatìve vigenti anche ai sensi del Dlgs 626/1994. w) L'estratto del bando sarà pubblicato sul quotidiano IL MESSAGGERO, e l'intero Bando sul sito www.legalmente.net. Per maggiori informazioni contattare la curatela fallimentare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: mail: [email protected] - pec: [email protected] Il curatore fallimentare Dott.ssa Luciana Cunicella SCHEMA CONTRATTUALE DI AFFITTO D'AZIENDA L'anno duemilasedici, i1 giorno ____________ del mese di _____________, con la pres,ente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra: l) La curatela del fallimento n. 10/2016 con sede legale in Vasto (CH) Via Cavour n. 35 - P.I. 02303970798 - dichiarato con sentenza del 22 luglio 2016 del Tribunale di Vasto - in persona del Curatore Dott.ssa Luciana Cunicella, autorizzata alla stipula del presente atto con provvedimento del Giudice Delegato del 6.9.2016 (Allegato 1), di seguito denominato Fallimento, e 2) il dott.______________ nato a___il____________ e residente a _____________ in via____ C.F. ____________, in qualità di titolare/legale con rappresentante della ditta/società P.IVA_____________, numero di iscrizione sede legale in____________ nel Registro delle Imprese di numero REA____________, di seguito denominata Affittuaria, entrambe di seguito congiuntamente denominate Parti. PREMESSO CHE a) il Fallimento è titolare dell'azienda costituita dai beni materiali ed immateriali per l'esercizio dell'attività di Farmacia nel Comune di Vasto, di seguito denominata Azienda; b) l'Azienda è in possesso delle Autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Giunta Regionale d’Abruzzo - Settore Sanità- competenti per l'esercizio dell’attività di Farmacia; c) che l'esercizio della farmacia si svolge in un locale di proprietà di terzi, per l’utilizzo del quale la Farmacia aveva stipulato un contratto di locazione commerciale registrato all’Agenzia delle Entrate di Vasto in data 11 febbraio 1999 al n. 1005, V o l . I I I . La durata della locazione è stata stabilita in anni sei con inizio dal 1 febbraio 1999, successivamente prorogato e con scadenza il prossimo 31.01.2017. Il canone di locazione è stato stabilito contrattualmente in Euro 413,17 mensili, oltre adeguamento secondo l’indice ISTAT; f) il Fallimento ha eseguito l'inventario fallimentare; g) il Fallimento ha necessità di disporre di un periodo di tempo sufficiente ad addivenire -attraverso l'esperimento di procedure competitive- alla vendita dell'Azienda; h) il Fallimento intende pertanto concedere in affitto l'Azienda ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 bis L.F., nelle more della sopracitata vendita, con obbligo dell'Affittuaria al rilascio immediato dei locali- senza indennizzo alcuno-in caso di aggiudicazione dell'Azienda a soggetto Terzo diverso dalla medesima; i) l'azienda risulta così composta: - Beni di proprietà del fallimento come risultanti dall'inventario fallimentare; sono espressamente esclusi i crediti e i debiti di qualsiasi natura ed i contratti di lavoro subordinato, ad oggi tutti cessati. Per quanto concerne le Rimanenze di Magazzino, contestualmente al presente contratto vengono rilevate dall'Affittuaria, che ne ha saldato il prezzo di Euro_______con assegno circolare non trasferibile intestato a__________come da quietanza (Allegato 2). l) l'Affittuaria è in possesso dei titoli per l'esercizio della professione di Farmacista nonché dei requisiti per l'idoneità alla titolarità della farmacia; m) l'Affittuaria si è impegnata: - a gestire con professionalità l'azienda e a mantenerla in condizioni di massima efficienza nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, custodendo e conservando quanto è oggetto dell'affitto; - a garantire gli orari minimi di apertura. Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti CONVENGONO E STIPULANO: Art. l -PREMESSE E ALLEGATI La premessa ha contenuto ed efficacia negoziale e, illimitatamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 -OGGETTO Il Fallimento concede in affitto all'Affittuaria, che accetta, l’Azienda di cui in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia in ordine alla qualità e/o esatta quantità dei beni materiali ed immateriali che la compongono, intendendosi a carico dell'Affittuaria tutti gli oneri - nessuno escluso - per la loro messa a norma in relazione alle attuali normative; in particolare prima di utilizzare i beni oggetto dell'Azienda è tenuto a verificarne l'idoneità ed a provvedere agli eventuali adeguamenti richiesti dalla competente autorità e/o dalle disposizioni normative vigenti anche ai sensi del D.lgs 626/1994. L'Affittuaria pertanto rinuncia, con la sottoscrizione del presente contratto, a far valere in futuro nei confronti del Fallimento qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione in ordine all’identità, alla condizione giuridica, alla qualità, funzionalità e/o consistenza e/o sussistenza dell'azienda e dei beni che la compongono. L'Affittuaria esonera quindi da ogni responsabilità il Fallimento per qualsivoglia vizio, rinunciando a qualsivoglia garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità, intendendosi il Fallimento liberato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche in deroga all'art. 1494 c.c.; in particolare si assume il rischio che i beni aziendali possano formare oggetto di domanda di rivendicazione o restituzione e rinuncia espressamente a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del canone e/o al risarcimento del danno e/o alla risoluzione del contratto di affitto, nel caso in cui uno o più beni dovessero risultare viziati o carenti di qualità e/o proprietà di terzi e/o gravati - in tutto e in pane -da diritti reali e/o personali anche di garanzia e/o di godimento di terzi, assumendone l'onere della custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Art.3 - INVENTARIO ED ISPEZIONE l) Il complesso dei beni mobili ricevuti in affitto è quello che risulta dall’allegato inventario fallimentare (Allegato 3). 2) Rimangono estranei al presente contratto di affitto d'azienda gli immobili ove è svolta l'attività. 3) L’ azienda viene consegnata alla data di sottoscrizione della presente scrittura e l'Affittuaria se ne costituisce custode ai sensi di Legge. 4) Al Fallimento è riservato il diritto di ispezione al fine dì verificare il rispetto degli obblighi contrattuali o per altre ragioni connesse allo svolgimento della Procedura concorsuale, ivi comprese le visite da parte di terzi interessati all’'acquisto dell'azienda. 5) L'Affittuaria provvederà, senza indugio, a stipulare/volturare a proprio nome i contratti per la fornitura delle utenze alla stessa necessarie (telefono, elettricità, ecc.... ) nonché a ad intestare/volturare a proprio nome le Autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di Farmacia. Art. 4 DURATA l) Il presente contratto provvisorio avrà durata di mesi tre, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione dei medesimo e potrà essere rinnovato mensilmente su esclusiva richiesta del curatore; 2) In ogni caso il presente contratto si dovrà considerare automaticamente cessato anche prima della suddetta scadenza, con la Vendita dell'Azienda all'Affittuaria o a Terzi; in tale ipotesi non sarà dovuto l'indennizzo di cui al successivo punto 3). A tal fine l'aggiudicatario "Affittuaria" dichiara di essere a conoscenza della volontà del Fallimento di procedere all'espletamento di procedure competitive volte alla vendita dell’Azienda; 3) Il Fallimento ha la facoltà di recedere anticipatamente, senza preavviso, dal presente contratto ex art. 104 bis comma 3 L.F., dietro versamento, all'affittuaria, di un indennizzo pari al 50% delle residue mensilità di canone da corrispondere in prededuzione. 4) In qualunque caso di cessazione del contratto l'Affittuaria dovrà riconsegnare l'Azienda al Fallimento con tutti i beni che la compongono in buono stato di conservazione ed efficienza salvo il normale deperimento derivante dall'uso e con tutte le eventuali migliorie e/o addizioni non asportabili - senza che nulla sia dovuto a titolo di compenso o indennizzo - nel termine di giorni 10 giorni (dieci) dalla dell’avvenuta vendita. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna comunicazione l'Affittuaria dovrà corrispondere una penale di Euro 200,00 fatto salvo il maggior danno nei confronti del Fallimento. La riconsegna della Azienda al Fallimento non darà diritto ad alcun riconoscimento, a titolo di Avviamento ed a nessun titolo, a favore dell’'Affittuaria. 5) I crediti ed i debiti per rapporti sorti nel corso dell'affitto, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione del contratto medesimo, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell'Affittuaria; Art. 5 CANONE l) Il corrispettivo dell’affitto dell'Azienda è determinato nell’'importo mensile di Euro 1.900,00 (millenovecento/00) oltre imposte di Legge se dovute, salvo conguaglio, e dovrà essere corrisposto entro il 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, mediante accredito sul conto corrente in essere presso Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno- sede di Vasto, Via Giulio Cesare - Codice IBAN __________________; 2) Alla data della stipula del presente contratto viene versato il primo canone mensile, di Euro 1.900,00 (millenovecento/00) mediante assegno circolare- non trasferibile - intestato a Fallimento 10/2016 Tribunale di Vasto; la firma della presente scrittura ne costituisce quietanza. Art. ·6 CAUZIONE 1) A garanzia del puntuale pagamento dei canoni d'affitto e delle obbligazioni contrattuali, si rinvia a quanto espressamente indicato nel successive paragrafo n. 13. Art.7 OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIA Resteranno a carico dell'Affittuaria, che si impegna a pagare tempestivamente, ogni obbligazione, pretesa, imposta, tassa, debito, onere e sopravvenienza passiva di qualsiasi genere, pur se scaduti, accertati o notificati successivamente, inerenti alla gestione dell’'Azienda durante la vigenza dell’affitto. Il Fallimento potrà verificare, durante il periodo di affitto, l'assolvimento di tali adempimenti riservandosi di recedere dal contratto, senza riconoscimento di alcun indennizzo, in caso di constatate omissioni o irregolarità nei pagamenti da parte dell’Affittuaria. Art 8 DIVIETO DI SUBAFFITTO E' fatto divieto all'affittuaria di subaffittare e/o di concedere in comodato e/o cedere il contratto di affitto d'azienda. Art.9 ASSUNZIONI DI PERSONALE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO L'Affittuaria garantisce che ove dovesse assumere - in pendenza del presente contratto personale dipendente, l'assunzione dovrà obbligatoriamente avvenire per un periodo non superiore alla durata del presente contratto, mediante stipulazione di contratti a tempo determinato. Garantisce altresì che nessuno dei predetti contratti continuerà ad avere effetto per qualunque ragione, ivi comprese eveutuali pretese dei lavoratori dipendenti, in capo al Fallimento dopo la cessazione dell'affitto. In ogni caso, con riferimento al personale dipendente che dovesse essere assunto dall'Affittuaria in vigenza dell'affitto di Azienda, l'Affittuaria si impegna a sostenere ogni onere diretto o indiretto e comunque qualsiasi obbligazione derivante da tali contratti, nonché tenere indenne e manlevare il Fallimento da qualsiasi pretesa anche successiva che dovesse essere formulata da tali dipendenti, compreso il TFR o altre pretese volte ad ottenere la continuazione del contratto di lavoro. Art.10 MANUTENZIONE ORDINARIA L'Affittuaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese e senza diritto a rimborsi, riduzione di canone e/o indennizzi, tutti gli interventi di revisione, manutenzione e riparazione ordinaria, necessari per conservare l'efficienza dell'Azienda e delle sue dotazioni, ivi compreso l'immobile. Art. 11 ASSICURAZIONE L’Affittuaria si impegna a stipulare senza indugio apposita Polizza Assicurativa per i rischi di Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi straordinari e altri Danni in genere a garanzia dei beni del Fallimento che sono oggetto del presente contratto, nonché per il rischio di danni a Terzi, con durata coincidente con quella dell’affitto, manlevando il Fallimento in caso di rivalsa della Compagnia assicurativa. Copia della Polizza dovrà essere consegnata al Falllimento non appena disponibile e comunque non oltre dieci giorni dalla stipula del presente contratto. Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA In caso di inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto, il Fallimento invierà, all'Affittuaria, una diffida ad adempiere a mezzo PEC. Decorso infruttuosamente il termine assegnato dal Fallimento per sanare l'inadempimento – che non potrà essere inferiore a sette giorni - il contratto si intenderà risolto. In caso di risoluzione a norma del presente articolo è comunque fatto salvo il diritto del Fallimento al risarcimento di tutti i danni subìti e all’escussione della garanzia di cui al successivo art.13. Art. 13 ,GARANZIE 1) A garanzia dell'adempimento del puntuale pagamento dei canoni d'affitto e di ogni obbligazione pattuita nel presente contratto di affitto, l’Affittuaria rilascia a favore del Fallimento una polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta d'importo pari al canone di tre mesi previsto nel presente contratto, avente scadenza superiore di giorni sessanta a quella del contratto di affitto ed il Fallimento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del contratto e/o dalla diffida di cui al precedente art.12 rimasta inadempiuta, potrà chiederne il pagamento all'emittente senza che questi possa opporre eccezione alcuna. 2) In luogo della polizza fideiussoria a prima richiesta, l'Affittuaria potrà consegnare al Fallimento - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto- una cauzione pari ad Euro 7.600,00 (settemilaseicento/00), con assegno circolare non trasferibile intestato a "Fallimento 10.2016- Tribunale di Vasto". Detta cauzione non è imputabile né a canoni, né a oneri accessori o a diverso/altro titolo e sarà restituita spirati i sessanta giorni successivi alla scadenza del contratto, qualora l’Affittuaria abbia correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni ivi previste, dopo le necessarie verifiche. Art. 14 SPESE Tutte le spese del presente atto e le relative tasse ed oneri fiscali saranno ad esclusivo carico dell'Affittuaria. Art. 15 COMUNICAZIONI Ai sensi e per gli effetti del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il seguente domicilio: Curatela Fallimentare n. 10/2016: c/o dott.ssa Luciana Cunicella, Via Duca degli Abruzzi n. 77 San Salvo (CH) – pec: [email protected] Affittuaria :________________________ Il cambiamento di domicilio in capo ad una delle parti dovrà essere tempestivamente comunicato all’altra parte in forma scritta. Tutte 1e comunicazioni e le notizie che le parti dovranno scambiarsi a termini del presente contratto dovranno avvenire a mezzo PEC. Art.16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Le parti, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del D.LGS 30/06/2003 nr. 196 e succ. mod., prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto. Elenco allegati: Provvedimento G.D. del 6.9.2016 Fattura quietanzata Giacenze di Magazzino Inventario Fallimentare Azienda Letto, confermato e sottoscritto Il Curatore l’Affittuaria Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. ]e parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto: Art. 1 PREMESSE ED ALLEGATI -Art. 2 OGGETTO -Art. 3 INVENTARIO ED ISPEZIONE-Art. 4 DURATA -Art. 5 CANONEArt. 6 CAUZIONE-Art. 7 OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIA- Art. 8 DIVIETO DI SUBAFFITTO-Art. 9 ASSUNZIONI DI PERSONALE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO- Art.10 MANUTENZIONE ORDINARIA- Art. 11 ASSICURAZIONE- Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA- Art. 13 ,GARANZIE- MARCA €.16,00 SCHEMA OFFERTA: OGGETTO: OFFERTA IRREVOCABILE RELATIVA ALLA PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA FARMACIA “FALLIMENTO n° 10/2016- TRIBUNALE DI VASTO” Il sottoscritto ______________________ nato a_____________________________, residente in _____________CF/P.IVA_________________N°Registro Imprese _______email_________________pec____________, OFFRE per l'affitto dell'Azienda relativa al Fallimento in oggetto, l'importo mensile di Euro ________ oltre imposte di Legge, impegnandosi ad assumere n. ____ ex dipendenti della Farmacia per la gestione della stessa. DICHIARA - di essere a conoscenza della volontà della curatela di vendere l'Azienda; - di essere a conoscenza che il contratto di affitto cesserà automaticamente anche prima della scadenza pattuita in caso di vendita dell'Azienda, senza che ciò comporti indennizzo alcuno in favore dell'affittuario; - di essere in possesso dei titoli per l'esercizio della professione di Farmacista come da allegato Modulo A; - di garantire il seguente orario minimo di apertura: - FARMACIA: numero ore settimanali __________ - di garantire il mantenimento della sede a livello territoriale; - di aver preso visione e di accettare tutti gli atti relativi all'Affitto d'Azienda e tutte le disposizioni riguardanti i termini e le modalità di cui al Bando; - di impegnarsi a stipulare a proprie spese, qualora risulti aggiudicatario, l'atto di affitto d'azienda presso il Notaio indicato dal curatore entro dieci giorni dall'aggiudicazione secondo lo schema contrattuale allegato al Bando stesso. La presente offerta è da intendersi irrevocabile. Allega alla presente assegno circolare non trasferibile intestato a "Fallimento 10.2016Tribunale di Vasto" di €.1.900,00 (millenovecento/00) a titolo di cauzione, copia Carta Identità, copia Codice Fiscale e copia certificato CCIAA attestante i poteri. Data Firma MODULO A AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO TITOLI PER ESERCIZIO PROFESSIONE FARMACISTA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ( ART. 46 T.U. – D.P.R. 445/2000) Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa............................................................................................................... a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U.- D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA che il proprio codice fiscale è: ..............................................................; di essere nato/a ...................................................... il ...................................: di essere residente in .............................. Via.............................................. n° ....... Provincia di ...............................(.......) Tel. .........................................; di essere laureato/a in ......................................................................... presso ............................................................. il ................................; di essere abilitato/a presso ............................. il .................................; di essere iscritto all'Albo dei Farmacisti di ............................................. dal ...................................... al numero ..........................; di essere Cittadino...................................................................................; di godere dei diritti politici; di non aver riportato condanne penali e dì non aver procedimenti pendenti a carico; di non ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di informatore medico scientifico; di non essere titolare, gestore provvisorio, direttore di altra farmacia; di non essere dipendente presso altre Farmacie; altro: ....................................................................................... …………………………...lì ………………………. IL/LA DICHIARANTE ____________________ Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 19612003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.