tribunale di vasto - Aste

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TRIBUNALE DI VASTO
FALLIMENTO n° 10/2016
GIUDICE DELEGATO: dottor Elio BONGRAZIO
CURATORE: dott.ssa Luciana CUNICELLA
BANDO DI GARA PER L'AFFITTO DI FARMACIA AI SENSI DELL’ART. 104-bis L.F.
***
La sottoscritta dott.ssa Luciana Cunicella, Curatore del “Fallimento n. 10/2016”- Tribunale
di Vasto, avente ad oggetto l’attività di FARMACIA,
VISTA
la stima del Canone locativo dell'Azienda - redatta dalla dott.ssa Mariateresa Di Rico avente ad oggetto la gestione di una Farmacia in Vasto (CH), via Cavour n. 35,
VISTO
che ad oggi non è stato ancora redatto ed approvato il Programma di liquidazione,
VISTO
il parere favorevole del Comitato dei Creditori,
VISTO
il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato del 6.9.2016,
VISTO
l'art. 104-bis L.F.;
CONSIDERATO QUANTO SEGUE:
A) il perito della Procedura, dott.ssa Mariateresa Di Rico, ha determinato il canone mensile base
locativo dell'Azienda in Euro 1.900,00 (millenovecento/00);
B) al fine di garantire alla massa dei creditori di conseguire il miglior prezzo, di mantenere
inalterati il valore e la funzionalità della Farmacia nonché in particolar modo di preservarne il
radicamento sul territorio, ritiene di procedere a porre in affitto l'Azienda mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa e
successiva gara informale sull'offerta più alta.
DISPONE
procedersi all'affitto dell'Azienda facente capo alla ditta fallita costituita dai beni
materiali ed immateriali organizzati per l'esercizio dell'attività di Farmacia, sita nel
Comune di Vasto (CH) in via Cavour n. 35, in forza delle autorizzazioni rilasciate dal
Comune e dalla Giunta Regionale Abruzzo, Settore Sanità, con il sistema delle offerte segrete
in busta chiusa e successiva gara informale sull'offerta più alta nei termini e modalità infra
indicati.
CONTENUTO CONTRATTUALE:
a) l'Azienda posta in affitto risulta così composta:
- beni costituenti i mobili e le attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività aziendale,
come da inventario ( Allegato n. 1);
- contratto di locazione dei locali ad uso Farmacia siti in Vasto, via Cavour n. 35, stipulato in
data 1.2.1999 e con scadenza il 31.1.2017, con un canone locativo mensile di Euro 413,17,
aggiornato annulamente, nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per 1e famiglie di operai e impiegati;
- Sono espressamente esclusi i crediti e i debiti di qualsiasi natura ed i contratti di lavoro
subordinato e di collaborazione, ad oggi tutti cessati.
-
Per quanto concerne le Rimanenze di Magazzino esistenti alla data del fallimento,
l'aggiudicatario si impegna ad acquistarle al prezzo determinato dal Perito della Procedura
e riportato nell’allegato n. 2), pari a complessivi Euro 10.797,35.
b) Il contratto di affitto di Azienda avrà la durata di mesi 3 (tre) con decorrenza dal giorno
di stipula dell'atto notarile di affitto, e potrà essere rinnovato mensilmente su esclusiva
richiesta del curatore. In ogni caso il predetto contratto si dovrà considerare automaticamente
cessato anche prima della suddetta scadenza, con la Vendita dell'Azienda all'affittuario o a
Terzi; in tale ipotesi non sarà dovuto dalla procedura l'indennizzo di cui al successivo punto
c). A tal fine l'aggiudicatario è a conoscenza della volontà della curatela di procedere con
l'espletamento di procedure competitive volte alla vendita dell'Azienda.
c) La curatela si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza preavviso,
e dietro versamento all'affittuario di un indennizzo da corrispondere in prededuzione pari al
50% delle residue mensilità di canone. In qualunque caso di cessazione del contratto
l'affittuario non aggiudicatario della Vendita dovrà riconsegnare l'Azienda con tutti i beni che
la compongono in buono stato di conservazione ed efficienza, salvo il normale deperimento
derivante dall'uso e con tutte le eventuali migliorie e/o addizioni non asportabili - senza che
nulla sia dovuto a titolo di compenso o indennizzo- nel termine di giorni 10 (dieci) dalla
comunicazione dell'avvenuta vendita. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna l'affittuario
dovrà corrispondere una penale di €. 200,00 fatto salvo il maggior danno nei confronti del
Fallimento.
La riconsegna dell'Azienda al Fallimento non darà diritto ad alcun riconoscimento a titolo di
avviamento a favore dell'affittuario.
I crediti ed i debiti per rapporti sorti nel corso dell'affitto, anche se verranno a scadere
posteriormente alla cessazione del contratto medesimo, saranno rispettivamente a vantaggio e
a carico dell'affittuario.
d) A garanzia del puntuale pagamento dei canoni d'affitto e delle obbligazioni contrattuali
l'affittuario dovrà consegnare al Fallimento entro la stipula dell'atto di affitto, una cauzione di
Euro 4.000,00 (quattromila/00) con assegno circolare non trasferibile intestato a: "Fallimento
10.2016- Tribunale di Vasto".
e) L'affittuario si impegna a gestire con professionalità l'azienda e a mantenerla in
condizioni di massima efficienza nel rispetto della normativa regionale, nazionale e
comunitaria, custodendo e conservando quanto è oggetto dell'affitto. In particolare dovrà
garantire l'apertura dei locali della farmacia nella seguente misura minima:
•
f)
FARMACIA: 40 (quaranta) ore settimanali;
L'affittuario si impegna altresì a mantenere la sede della Farmacia nel Comune di
Vasto (CH), in via Cavour n. 35.
g) L'affittuario dovrà stipulare apposita Polizza Assicurativa per i rischi di furto, incendio,
atti vandalici, eventi straordinari e altri danni in genere a garanzia dei beni del Fallimento che
saranno oggetto del contratto di affitto nonché per il rischio di danni a terzi, con durata
coincidente con quella dell'affitto. L'affittuario dovrà altresì manlevare il Fallimento in
caso di rivalsa della Compagnia assicurativa. Copia della Polizza dovrà essere consegnata al
Fallimento entro dieci giorni dalla stipla del contratto di affitto.
h) Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti e), f) e g) saranno causa di
risoluzione contrattuale per giusta causa con onere di risarcimento dei relativi danni alla
Procedura.
i) L'affittuario dovrà consentire al Fallimento di procedere in qualsiasi momento ad
ispezioni al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali o per altre ragioni
connesse allo svolgimento della Procedura concorsuale ivi comprese le visite da parte di
terzi interessati all'acquisto dell'azienda.
j) Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente Bando si richiama la
Bozza Contrattuale ad esso allegata che in caso di aggiudicazione costituirà l'unica fonte
contrattuale tra le Parti.
CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE:
l)
La procedura per l’individuazione dell'aggiudicatario si terrà presso lo Studio del
Curatore in San Salvo (CH), Via Duca degli Abruzzi n. 77 il giorno 4 ottobre 2016 alle ore
16:00.
m) Il prezzo base della gara è così stabilito:
• Euro 1.900,00 (millenovecento/00) mensili, oltre imposte di Legge.
n) L'Azienda sarà posta in affitto con gara informale, come vista e piaciuta, nello stato
di fatto e di diritto in cui si troverà al momento dell'effettiva consegna, senza alcuna
garanzia in ordine alla qualità e/o esatta quantità dei beni materiali ed immateriali che
la
compongono,
intendendosi
a
carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri - nessuno
escluso - per la loro messa a norma in relazione alle attuali normative.
L'aggiudicatario pertanto rinuncia, con la presentazione dell'offerta, a far valere in futuro nei
confronti del Fallimento qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione in
ordine all'identità, alla condizione giuridica, alla qualità, funzionalità e/o consistenza e/o
sussistenza dell'azienda e dei beni che lo compongono. L'aggiudicatario esonera pertanto da
ogni responsabilità il Fallimento per qualsivoglia vizio, rinunciando a qualsivoglia garanzia
per vizi e/o per mancanza di qualità, intendendosi il Fallimento liberato da ogni e
qualsiasi responsabilità al riguardo, anche in deroga all'art. 1494 c.c.; in particolare si
assume il rischio che i beni aziendali possano formare oggetto di domanda di
rivendicazione o restituzione e rinuncia espressamente a far valere ogni eventuale diritto
alla riduzione del canone e/o al risarcimento del danno e/o alla risoluzione del contratto di
affitto, nel caso in cui uno o più beni dovessero risultare viziati o carenti di qualità e/o di
proprietà di terzi e/o gravati - in tutto o in parte - da diritti reali e/o personali anche di
garanzia e/o di godimento di terzi. L'affittuario si obbliga inoltre a conservare eventuali
beni di terzi, assumendone l'onere della custodia secondo la diligenza del buon padre di
famiglia.
o) Per partecipare alla gara è necessario presentare allo Studio del Curatore in San Salvo
(CH), Via Duca degli Abruzzi n. 77 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 ottobre
2016 offerta in busta chiusa redatta su carta da bollo da Euro 16,00, all'esterno della
quale deve comparire la dicitura "Tribunale di Vasto (CH) - Fallimento n. 10/2016", non
inferiore al prezzo base sopra indicato, allegando una cauzione pari ad una mensilità di
canone e cioè ad €.1.900,00 (che verrà immediatamente restituita qualora l'offerente non
risulti individuato come aggiudicatario) a mezzo di assegno circolare non trasferibile
intestato a: "Fallimento 10.2016- Tribunale di Vasto" , copia Carta di Identità e Codice
Fiscale dell'Offerente o - nel caso di società - del Legale Rappresentante unitamente al
Certificato della CCIAA attestante i poteri.
L'offerta dovrà altresì contenere:
•
autocertificazione attestante il possesso dei titoli per l'esercizio della professione
di Farmacista;
•
l'indicazione del numero di dipendenti (anche nessuno) che si intende assumere;
•
l'indicazione dell'orario di apertura della farmacia;
•
la dichiarazione di mantenimento della sede operativa a livello territoriale.
p) L'offerta dovrà essere redatta sulla base dello schema in coda al presente Bando.
- q) Alle ore 16:00 del 4 ottobre 2016 si procederà all'apertura delle buste. In ipotesi di più
offerte valide, ad ognuna verrà attribuito un punteggio sulla base del seguente meccanismo:
- ad ogni quota di Euro 300,00 offerta viene assegnato l (UNO) Punto:
- ad ogni ex dipendente della farmacia in oggetto che ci si impegna ad assumere viene
assegnato l (UNO) Punto;
la somma dei 2 Punteggi assegnerà il Punteggio finale.
Verrà quindi immediatamente aperta la gara tra tutti gli offerenti a partire dal punteggio
più alto con rialzi minimi - che potranno riguardare l'importo offerto o il numero
dei dipendenti da assumere fatta ovviamente salva la possibilità di rilancio per entrambi
i parametri - stabiliti come segue:
•
Euro 300,00 (trecento/00) per l'importo offerto;
•
l (uno) per il numero di ex dipendenti (fino ad un massimo di due).
-
all'esito di detta gara l’aggiudicazione avverrà a favore di chi avrà raggiunto il
punteggio più alto. Si procederà comunque all’aggiudicazione in favore del maggiore
offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano
plurime offerte al medesimo prezzo (e/ al medesimo punteggio) e, per mancanza di
adesioni, non si faccia luogo alla gara, l’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerente che
per primo avrà depositato la busta.
Non è possibile presentare offerte per persona da nominare.
r) Il Curatore potrà respingere pregiudizialmente le offerte prive di uno o più elementi di
cui ai punti precedenti e risolvere seduta stante eventuali questioni che dovessero
insorgere durante l'asta tra il Fallimento ed uno o più offerenti o tra gli offerenti stessi
avente ad oggetto l'asta e le sue modalità e condizioni.
s) Il curatore informerà il G.D. degli esiti della procedura, depositando in Cancelleria la
relativa documentazione.
t) L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto di Affitto di Azienda - presso il Notaio
indicato dal curatore - a proprie esclusive spese entro 10 giorni dall'aggiudicazione, secondo
lo schema contrattuale in coda al presente Bando di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
u) Il pagamento del prezzo di vendita delle Rimanenze Finali di Magazzino dovrà essere
integralmente versato entro la stipula dell'atto di affitto d'azienda, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a: "Fallimento 10.2016- Tribunale di Vasto". Il costo
delle rimenenze finali di magazzino è stato determinato in Euro 10.797,35 oltre IVA.
L'inadempimento dell’acquirente all’obbligo di pagamento del prezzo nel termine assegnato
dal presente Bando comporterà la decadenza dell’assegnazione con diritto del Fallimento
di
trattenere definitivamente la somma versata a titolo di cauzione, di procedere
immediatamente ad un nuovo bando e di far valere ogni eventuale maggior danno nei
confronti dell'aggiudicatario inadempiente.
v) L'aggiudicatario, prima di utilizzare i beni oggetto dell'Azienda, è tenuto a verificarne
l'idoneità ed a provvedere agli eventuali adeguamenti richiesti dalla competente autorità
e/o dalle disposizioni normatìve vigenti anche ai sensi del Dlgs 626/1994.
w) L'estratto del bando sarà pubblicato sul quotidiano IL MESSAGGERO, e l'intero Bando
sul sito www.legalmente.net.
Per maggiori informazioni contattare la curatela fallimentare ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: mail: [email protected] - pec: [email protected]
Il curatore fallimentare
Dott.ssa Luciana Cunicella
SCHEMA CONTRATTUALE DI AFFITTO D'AZIENDA
L'anno duemilasedici, i1 giorno ____________ del mese di _____________, con la
pres,ente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:
l) La curatela del fallimento n. 10/2016 con sede legale in Vasto (CH) Via Cavour n.
35 - P.I. 02303970798 - dichiarato con sentenza del 22 luglio 2016 del Tribunale di
Vasto - in persona del Curatore Dott.ssa Luciana Cunicella, autorizzata alla stipula del
presente atto con provvedimento del Giudice Delegato del 6.9.2016 (Allegato 1), di
seguito denominato Fallimento, e
2) il dott.______________ nato a___il____________ e residente a _____________ in
via____
C.F.
____________, in qualità di titolare/legale
con
rappresentante della ditta/società
P.IVA_____________, numero
di
iscrizione
sede
legale in____________
nel Registro delle Imprese
di
numero REA____________, di seguito denominata Affittuaria, entrambe di seguito
congiuntamente denominate Parti.
PREMESSO CHE
a) il Fallimento è titolare dell'azienda costituita dai beni materiali ed immateriali per
l'esercizio dell'attività di
Farmacia
nel
Comune
di
Vasto,
di
seguito
denominata Azienda;
b) l'Azienda è in possesso delle Autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Giunta
Regionale d’Abruzzo - Settore Sanità- competenti per l'esercizio dell’attività di
Farmacia;
c) che l'esercizio della farmacia si svolge in un locale di proprietà di terzi, per
l’utilizzo del quale la Farmacia aveva stipulato un contratto di locazione commerciale
registrato all’Agenzia delle Entrate di Vasto in data 11 febbraio 1999 al n. 1005, V o l .
I I I . La durata della locazione è stata stabilita in anni sei con inizio dal 1 febbraio 1999,
successivamente prorogato e con scadenza il prossimo 31.01.2017. Il canone di
locazione è stato stabilito contrattualmente in Euro 413,17 mensili, oltre adeguamento
secondo l’indice ISTAT;
f) il Fallimento ha eseguito l'inventario fallimentare;
g) il Fallimento ha necessità di disporre di un periodo di tempo sufficiente ad
addivenire -attraverso l'esperimento di procedure competitive- alla vendita
dell'Azienda;
h)
il Fallimento intende pertanto concedere in affitto l'Azienda ai sensi e per
gli effetti dell’art. 104 bis L.F., nelle more della sopracitata vendita, con obbligo
dell'Affittuaria al rilascio immediato dei locali- senza indennizzo alcuno-in caso di
aggiudicazione dell'Azienda a soggetto Terzo diverso dalla medesima;
i) l'azienda risulta così composta:
- Beni di proprietà del fallimento come risultanti dall'inventario fallimentare; sono
espressamente esclusi i crediti e i debiti di qualsiasi natura ed i contratti di
lavoro subordinato, ad oggi tutti cessati.
Per quanto concerne le Rimanenze di Magazzino, contestualmente al presente
contratto vengono rilevate dall'Affittuaria, che ne ha saldato il prezzo di
Euro_______con assegno circolare non trasferibile intestato a__________come da
quietanza (Allegato 2).
l) l'Affittuaria è in possesso dei titoli per l'esercizio della professione di Farmacista
nonché dei requisiti per l'idoneità alla titolarità della farmacia;
m) l'Affittuaria si è impegnata:
- a gestire con professionalità l'azienda e a mantenerla in condizioni di massima
efficienza nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, custodendo
e conservando quanto è oggetto dell'affitto;
- a garantire gli orari minimi di apertura.
Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti
CONVENGONO E STIPULANO:
Art. l -PREMESSE E ALLEGATI
La premessa ha contenuto ed efficacia negoziale e, illimitatamente agli allegati,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 -OGGETTO
Il Fallimento concede in affitto all'Affittuaria, che accetta, l’Azienda di cui in premessa,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia in ordine alla qualità
e/o esatta quantità dei beni materiali ed immateriali che la compongono, intendendosi a
carico dell'Affittuaria tutti gli oneri - nessuno escluso - per la loro messa a norma in
relazione alle attuali normative; in particolare prima di utilizzare i beni oggetto
dell'Azienda è tenuto a verificarne l'idoneità ed a provvedere agli eventuali adeguamenti
richiesti dalla competente autorità e/o dalle disposizioni normative vigenti anche ai sensi
del D.lgs 626/1994. L'Affittuaria pertanto rinuncia, con la sottoscrizione del presente
contratto, a far valere in futuro nei confronti del Fallimento qualsiasi eccezione e/o pretesa
e/o richiesta e/o contestazione in ordine all’identità, alla condizione giuridica, alla qualità,
funzionalità e/o consistenza e/o sussistenza dell'azienda e dei beni che la compongono.
L'Affittuaria esonera quindi da ogni responsabilità il Fallimento per qualsivoglia vizio,
rinunciando a qualsivoglia garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità, intendendosi il
Fallimento liberato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche in deroga all'art.
1494 c.c.; in particolare si assume il rischio che i beni aziendali possano formare oggetto
di domanda di rivendicazione o restituzione e rinuncia espressamente a far valere ogni
eventuale diritto alla riduzione del canone e/o al risarcimento del danno e/o alla
risoluzione del contratto di affitto, nel caso in cui uno o più beni dovessero risultare viziati
o carenti di qualità e/o proprietà di terzi e/o gravati - in tutto e in pane -da diritti reali e/o
personali anche di garanzia e/o di godimento di terzi, assumendone l'onere della custodia
secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Art.3 - INVENTARIO ED ISPEZIONE
l) Il complesso dei beni mobili ricevuti in affitto è quello che risulta dall’allegato
inventario fallimentare (Allegato 3).
2) Rimangono estranei al presente contratto di affitto d'azienda gli immobili ove è svolta
l'attività.
3) L’ azienda viene consegnata alla data di sottoscrizione della presente scrittura e
l'Affittuaria se ne costituisce custode ai sensi di Legge.
4) Al Fallimento è riservato il diritto di ispezione al fine dì verificare il rispetto degli
obblighi contrattuali o per altre ragioni connesse allo svolgimento della Procedura
concorsuale, ivi comprese le visite da parte di terzi interessati all’'acquisto dell'azienda.
5) L'Affittuaria provvederà, senza indugio, a stipulare/volturare a proprio nome i contratti
per la fornitura delle utenze alla stessa necessarie (telefono, elettricità, ecc.... ) nonché a ad
intestare/volturare a proprio nome le Autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di
Farmacia.
Art. 4 DURATA
l) Il presente contratto provvisorio avrà durata di mesi tre, con decorrenza dal giorno di
sottoscrizione dei medesimo e potrà essere rinnovato mensilmente su esclusiva richiesta
del curatore;
2) In ogni caso il presente contratto si dovrà considerare automaticamente cessato anche
prima della suddetta scadenza, con la Vendita dell'Azienda all'Affittuaria o a Terzi; in tale
ipotesi non sarà dovuto l'indennizzo di cui al successivo punto 3). A tal fine
l'aggiudicatario "Affittuaria" dichiara di essere a conoscenza della volontà del Fallimento
di procedere all'espletamento di procedure competitive volte alla vendita dell’Azienda;
3) Il Fallimento ha la facoltà di recedere anticipatamente, senza preavviso, dal
presente contratto ex art. 104 bis comma 3 L.F., dietro versamento, all'affittuaria, di
un indennizzo pari al 50% delle residue mensilità di canone da corrispondere in
prededuzione.
4) In qualunque caso di cessazione del contratto l'Affittuaria dovrà riconsegnare l'Azienda
al Fallimento con tutti i beni che la compongono in buono stato di conservazione ed
efficienza salvo il normale deperimento derivante dall'uso e con tutte le eventuali
migliorie e/o addizioni non asportabili - senza che nulla sia dovuto a titolo di compenso o
indennizzo
- nel
termine
di
giorni
10
giorni
(dieci)
dalla
dell’avvenuta vendita. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna
comunicazione
l'Affittuaria dovrà
corrispondere una penale di Euro 200,00 fatto salvo il maggior danno nei confronti del
Fallimento. La riconsegna della Azienda
al Fallimento
non darà diritto
ad alcun
riconoscimento, a titolo di Avviamento ed a nessun titolo, a favore dell’'Affittuaria.
5) I crediti ed i debiti per rapporti sorti nel corso dell'affitto, anche se verranno a scadere
posteriormente
alla cessazione del contratto medesimo, saranno rispettivamente
a vantaggio e a carico dell'Affittuaria;
Art. 5 CANONE
l) Il corrispettivo
dell’affitto dell'Azienda è determinato
nell’'importo
mensile di
Euro 1.900,00 (millenovecento/00) oltre imposte di Legge se dovute, salvo conguaglio,
e dovrà essere corrisposto entro il 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data di stipula
del presente contratto, mediante accredito sul conto corrente in essere presso Banca di
Credito Cooperativo della Valle del Trigno- sede di Vasto, Via Giulio Cesare - Codice
IBAN __________________;
2) Alla data della stipula del presente contratto viene versato il primo canone mensile, di
Euro 1.900,00 (millenovecento/00)
mediante assegno circolare- non trasferibile -
intestato a Fallimento 10/2016 Tribunale di Vasto; la firma della presente scrittura ne
costituisce quietanza.
Art. ·6 CAUZIONE
1) A garanzia del puntuale pagamento dei canoni d'affitto e delle obbligazioni contrattuali,
si rinvia a quanto espressamente indicato nel successive paragrafo n. 13.
Art.7 OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIA
Resteranno a carico dell'Affittuaria, che si impegna a pagare tempestivamente, ogni
obbligazione, pretesa, imposta, tassa, debito, onere e sopravvenienza passiva di qualsiasi
genere, pur se scaduti, accertati o notificati successivamente, inerenti alla gestione
dell’'Azienda durante la vigenza dell’affitto. Il Fallimento potrà verificare, durante il
periodo di affitto, l'assolvimento di tali adempimenti riservandosi di recedere dal contratto,
senza riconoscimento di alcun indennizzo, in caso di constatate omissioni o irregolarità nei
pagamenti da parte dell’Affittuaria.
Art 8 DIVIETO DI SUBAFFITTO
E' fatto divieto all'affittuaria di subaffittare e/o di concedere in comodato e/o cedere il
contratto di affitto d'azienda.
Art.9 ASSUNZIONI DI PERSONALE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO
L'Affittuaria garantisce che ove dovesse assumere - in pendenza del presente contratto personale dipendente, l'assunzione dovrà obbligatoriamente avvenire per un periodo non
superiore alla durata del presente contratto, mediante stipulazione di contratti a tempo
determinato. Garantisce altresì che nessuno dei predetti contratti continuerà ad avere
effetto per qualunque ragione, ivi comprese eveutuali pretese dei lavoratori dipendenti, in
capo al Fallimento dopo la cessazione dell'affitto. In ogni caso, con riferimento al
personale dipendente che dovesse essere assunto dall'Affittuaria in vigenza dell'affitto di
Azienda, l'Affittuaria si impegna a sostenere ogni onere diretto o indiretto e comunque
qualsiasi obbligazione derivante da tali contratti, nonché tenere indenne e manlevare
il Fallimento da qualsiasi pretesa anche successiva che dovesse essere formulata da tali
dipendenti, compreso il TFR o altre pretese volte ad ottenere la continuazione del contratto
di lavoro.
Art.10 MANUTENZIONE ORDINARIA
L'Affittuaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese e senza diritto a rimborsi,
riduzione di canone e/o indennizzi, tutti gli interventi di revisione, manutenzione e
riparazione ordinaria, necessari per conservare l'efficienza dell'Azienda e delle sue
dotazioni, ivi compreso l'immobile.
Art. 11 ASSICURAZIONE
L’Affittuaria si impegna a stipulare senza indugio apposita Polizza Assicurativa per i
rischi di Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi straordinari e altri Danni in genere a
garanzia dei beni del Fallimento che sono oggetto del presente contratto, nonché per il
rischio di danni a Terzi, con durata coincidente con quella dell’affitto, manlevando il
Fallimento in caso di rivalsa della Compagnia assicurativa. Copia della Polizza dovrà
essere consegnata al Falllimento non appena disponibile e comunque non oltre dieci giorni
dalla stipula del presente contratto.
Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto, il
Fallimento invierà, all'Affittuaria, una diffida ad adempiere a mezzo PEC. Decorso
infruttuosamente il termine assegnato dal Fallimento per sanare l'inadempimento –
che non potrà essere inferiore a sette giorni - il contratto si intenderà risolto.
In caso di risoluzione a norma del presente articolo è comunque fatto salvo il diritto del
Fallimento al risarcimento di tutti i danni subìti e all’escussione della garanzia di cui al
successivo art.13.
Art. 13 ,GARANZIE
1) A garanzia dell'adempimento del puntuale pagamento dei canoni d'affitto e di ogni
obbligazione pattuita nel presente contratto di affitto, l’Affittuaria rilascia a favore del
Fallimento una polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta d'importo pari al canone
di tre mesi previsto nel presente contratto, avente scadenza superiore di giorni sessanta
a quella del contratto di affitto ed il Fallimento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del
contratto e/o dalla diffida di cui al precedente art.12 rimasta inadempiuta, potrà chiederne
il pagamento all'emittente senza che questi possa opporre eccezione alcuna.
2) In luogo della polizza fideiussoria a prima richiesta, l'Affittuaria potrà consegnare al
Fallimento - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto- una cauzione pari
ad Euro 7.600,00 (settemilaseicento/00), con assegno circolare non trasferibile intestato
a "Fallimento 10.2016- Tribunale di Vasto". Detta cauzione non è imputabile né a canoni,
né a oneri accessori o a diverso/altro titolo e sarà restituita spirati i sessanta giorni
successivi alla scadenza del contratto, qualora l’Affittuaria abbia correttamente adempiuto
a tutte le obbligazioni ivi previste, dopo le necessarie verifiche.
Art. 14 SPESE
Tutte le spese del presente atto e le relative tasse ed oneri fiscali saranno ad esclusivo
carico dell'Affittuaria.
Art. 15 COMUNICAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il seguente
domicilio:
Curatela Fallimentare n. 10/2016: c/o dott.ssa Luciana Cunicella, Via Duca degli
Abruzzi n. 77 San Salvo (CH) – pec: [email protected]
Affittuaria :________________________
Il cambiamento di domicilio in capo ad una delle parti dovrà essere tempestivamente
comunicato all’altra parte in forma scritta. Tutte 1e comunicazioni e le notizie che le parti
dovranno scambiarsi a termini del presente contratto dovranno avvenire a mezzo PEC.
Art.16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del D.LGS 30/06/2003 nr. 196 e
succ. mod., prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.
Elenco allegati:
Provvedimento G.D. del 6.9.2016
Fattura quietanzata Giacenze di Magazzino
Inventario Fallimentare Azienda
Letto, confermato e sottoscritto
Il Curatore
l’Affittuaria
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. ]e parti dichiarano di aver letto e di approvare
specificamente i seguenti articoli del presente contratto:
Art. 1 PREMESSE ED ALLEGATI -Art. 2 OGGETTO -Art. 3 INVENTARIO ED ISPEZIONE-Art. 4 DURATA -Art. 5 CANONEArt. 6 CAUZIONE-Art. 7 OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIA- Art. 8 DIVIETO DI SUBAFFITTO-Art. 9 ASSUNZIONI
DI
PERSONALE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO- Art.10 MANUTENZIONE ORDINARIA- Art. 11 ASSICURAZIONE- Art.
12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA- Art. 13 ,GARANZIE-
MARCA €.16,00 SCHEMA OFFERTA: OGGETTO: OFFERTA IRREVOCABILE
RELATIVA ALLA
PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA
FARMACIA “FALLIMENTO n° 10/2016- TRIBUNALE DI
VASTO”
Il sottoscritto ______________________
nato
a_____________________________,
residente in _____________CF/P.IVA_________________N°Registro Imprese _______email_________________pec____________,
OFFRE
per l'affitto dell'Azienda relativa al Fallimento in oggetto, l'importo mensile di Euro
________ oltre imposte di Legge, impegnandosi ad assumere n. ____ ex dipendenti della
Farmacia per la gestione della stessa.
DICHIARA
-
di essere a conoscenza della volontà della curatela di vendere l'Azienda;
-
di essere a conoscenza che il contratto di affitto cesserà automaticamente anche
prima della scadenza pattuita in caso di vendita dell'Azienda, senza che ciò comporti
indennizzo alcuno in favore dell'affittuario;
-
di essere in possesso dei titoli per l'esercizio della professione di Farmacista come
da allegato Modulo A;
-
di garantire il seguente orario minimo di apertura:
- FARMACIA: numero ore settimanali __________
- di garantire il mantenimento della sede a livello territoriale;
- di aver preso visione e di accettare tutti gli atti relativi all'Affitto d'Azienda e tutte le
disposizioni riguardanti i termini e le modalità di cui al Bando;
- di impegnarsi a stipulare a proprie spese, qualora risulti aggiudicatario, l'atto di affitto
d'azienda presso il Notaio indicato dal curatore entro dieci giorni dall'aggiudicazione
secondo lo schema contrattuale allegato al Bando stesso.
La presente offerta è da intendersi irrevocabile.
Allega alla presente assegno circolare non trasferibile intestato a "Fallimento 10.2016Tribunale di Vasto" di €.1.900,00 (millenovecento/00) a titolo di cauzione, copia Carta
Identità, copia Codice Fiscale e copia certificato CCIAA attestante i poteri.
Data
Firma
MODULO A
AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO TITOLI PER ESERCIZIO
PROFESSIONE FARMACISTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
( ART. 46 T.U. – D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Dr./Dr.ssa...............................................................................................................
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U.- D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
 che il proprio codice fiscale è: ..............................................................;
 di essere nato/a ...................................................... il ...................................:
 di essere residente in .............................. Via..............................................
n° .......
 Provincia di ...............................(.......) Tel. .........................................;
 di essere laureato/a in ......................................................................... presso
............................................................. il ................................;
 di essere abilitato/a presso ............................. il .................................;
 di essere iscritto all'Albo dei Farmacisti di .............................................
 dal ...................................... al numero ..........................;
 di essere Cittadino...................................................................................;
 di godere dei diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali e dì non aver procedimenti pendenti a
 carico;
 di non ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato,
compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di
enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di
informatore medico scientifico;
 di non essere titolare, gestore provvisorio, direttore di altra farmacia;
 di non essere dipendente presso altre Farmacie;
 altro: .......................................................................................
…………………………...lì ……………………….
IL/LA DICHIARANTE ____________________
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 19612003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.