TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I

Transcript

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
31
Art. 303
TERMINI DI DURATA MASSIMA
DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I) (II) (III) (IV)
(Art. 303 c.p.p.)
art. 303, co. 1, lett . b) art. 303, co. 1, lett. b-bis) art. 303, co. 1 , lett. c)
Dalla data di emissione
del provvedimento che
dispone il giudizio, o dalla
sopravvenuta esecuzione
della custodia, alla pronuncia
della sentenza di condanna
di primo grado
Dalla data di emissione
dellÕordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio
abbreviato, o dalla
sopravvenuta esecuzione
della custodia, alla
pronuncia della sentenza
di condanna ex art. 442
c.p.p.
Dalla pronuncia della
sentenza di condanna di
primo grado, o dalla
sopravvenuta esecuzione
della custodia, alla
pronuncia della sentenza
di condanna in grado
dÕappello
PENA
EDITTALE
TERMINI
PENA
EDITTALE
TERMINI
PENA
EDITTALE
TERMINI
PENA
TERMINI
IRROGATA
Pena della
reclusione
non superiore
nel massimo
a 6 anni
Pena della
reclusione
superiore nel
massimo a 6
anni (con
esclusione dei
delitti ex art.
407, comma
2 , lett. a),
c.p.p.)
3 mesi [1]
Pena della
reclusione
non superiore
nel massimo
a 6 anni
Pena della
reclusione
superiore
nel massimo
a 6 anni ma
non superiore
nel massimo
a 20 anni
6 mesi [1][4] Pena della
4 mesi [1]
Pena della
reclusione
non superiore
a 3 anni
9 mesi [1]
1 anno [2][4]
8 mesi [1]
Pena della
reclusione
superiore a
3 anni ma
non superiore
a 10 anni
1 anno [2]
1 anno [3]
Pena della
reclusione
superiore a
10 anni o
ergastolo
1 anno
e
6 mesi [3]
6 mesi [2]
Pena della
1 anno [3]
reclusione
superiore nel
massimo a 6
anni per i
delitti previsti
dallÕart. 407,
lett. a), c.p.p.
Pena della
1 anno [4]
reclusione
non inferiore
nel massimo
a 20 anni o
ergastolo
[1] Proroga massima di 45 giorni
ex art. 305 c.p.p.
[2] Proroga massima di 3 mesi
ex art. 305 c.p.p.
[3] Proroga massima di 6 mesi
ex art. 305 c.p.p.
[4] Proroga massima di 6 mesi
ex art. 305 c.p.p.
Pena della
reclusione
superiore nel
massimo a
20 anni o
ergastolo
reclusione
non superiore
nel massimo
a 6 anni
Pena della
reclusione
superiore
nel massimo
a 20 anni
salvo quanto
previsto nel
numero 1
Pena della
1 anno
reclusione
e
6 mesi [3] [4] superiore nel
massimo a
20 anni o
ergastolo
[1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art.
comma 1, c.p.p.
305, comma 1, c.p.p.
comma 1, c.p.p.
[2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art.
comma 1, c.p.p.
305, comma 1, c.p.p.
comma 1, c.p.p.
[3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art.
comma 1, c.p.p.
305, comma 1, c.p.p.
comma 1, c.p.p.
[4] Il termine • aumentabile,
per i reati di cui
allÕart. 407, comma 2,
lett. a), c.p.p., fino a
6 mesi; lÕaumento, per˜,
va imputato ai termini
indicati nel n. 3-bis)
dellÕart. 303, comma 1,
lett. b), c.p.p.
(continua)
SCHEMI E TABELLE
art. 303, co. 1, lett. a)
DallÕinizio dellÕesecuzione della
custodia cautelare (art. 297)
alla data di emissione del
provvedimento che dispone il
giudizio o della ordinanza con
cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato ai sensi dellÕart. 438
c.p.p. ovvero alla pronuncia della
sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti
Art. 303
(segue)
art. 303, comma 1, lett. d)
art. 303,
comma 2
art. 303,
comma 3
Dalla pronuncia
della sentenza di
condanna in
grado di appello,
o dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia alla
pronuncia della
sentenza irrevocabile di condanna,
salve le ipotesi di
cui alla lett. b)
numero 3-bis
Termini che si
applicano se vi •
stata condanna
in primo e in
secondo grado
(anche a pene
diverse) o se
lÕimpugnazione •
stata proposta
esclusivamente
dal p.m.
Termini di durata
massima della
custodia
cautelare in caso
di regressione o
rinvio ad altro
giudice
Termini di
durata massima
della custodia
cautelare in caso
di ripristino
dopo evasione
TERMINI
TERMINI
TERMINI
TERMINI
9 mesi
2 anni
1 anno
4 anni
1 anno
e 6 mesi
6 anni
(I)
32
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
Stessi termini
previsti dallÕart.
303, comma 1,
relativamente a
ciascuno stato e
grado del
procedimento
art. 303, comma 4
Termini di
durata
complessiva
della custodia
cautelare
considerate
anche le
proroghe
previste dallÕart.
305 (IV)
PENA
EDITTALE
Pena della
Stessi termini
reclusione non
previsti dallÕart.
superiore nel
303, comma 1,
relativamente a massimo a 6 anni
ciascuno stato e
Pena della
grado del
reclusione
procedimento,
superiore nel
ma la durata
massimo
a6
complessiva
anni ma non
(considerate ansuperiore
nel
che le proroghe
massimo a 20
ex art. 305) non
anni
pu˜ superare i
termini di cui
Pena della
allÕart. 303,
reclusione
comma 4
superiore nel
(tenendo conto
massimo a 20
anche della
anni o ergastolo
custodia subita
prima
dellÕevasione)
TERMINI
2 anni
4 anni
6 anni
Qualora la custodia cautelare in carcere sia stata disposta per esigenze probatorie di cui all’art.
274, comma 1, lett. a), la durata non può superare i 30 giorni, salva la proroga dei termini per
non più di due volte ed entro il limite complessivo di 90 giorni (art. 301). Questa regola non
vale per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) , nn. 1-6 e per quelli che richiedono
indagini complesse o all’estero: in tali casi i termini per la custodia cautelare in carcere per
esigenze probatorie sono quelli previsti dall’art. 303.
(II) I termini previsti dall’art. 303, comma 1, sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie
la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo
giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione
o di ricusazione. Si vedano, altresì, l’art. 1, commi 4 e 5, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con
mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652.
(III) A norma dell’art. 23, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati
minorenni, i termini previsti dall’art. 303 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori
degli anni 18 e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni 16.
(IV) I termini di durata massima di cui all’art. 303, comma 4, possono essere superati nell’ipotesi di
sospensione di cui allÕart. 304. Resta comunque fermo il limite di cui allÕart. 304, comma 6 c.p.p.