traduzione di soggetti in condizioni di restrizione della
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traduzione di soggetti in condizioni di restrizione della
, MOD.33 ca )DULARIO G.G... U ~S~ DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Segreteria - Coordinamento ~ot. n.~db~6/3-~9~ e, p.c.: Roma, ~ 7 MRG. 1993 Ai Signori Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria LORO SEDI Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari LORO SEDI Ai Signori Direttori dei Centri di Servizio Sociale LORO SEDI Trasmetto per pronta, doverosa e scrupolosa applicazione la circolare n.13l.91.526/93 dell'S.4.l993 in materia di traduzioni di soggetti in condizioni" di restrizione della libertà personale Applicazione dell'art. 42-bis L. 26 luglio 1975, n.354 (aggiunto dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n.492), emanata dall' On • Ministro di Grazia e Giustizia. IL VICE DIRETTORE GENERALE r----"":"":"::-----, ·,ur· • MOD.72 ~. ".ULA'UO .' " 1--- 1" APR. 1993 N° '~""" DIREZIONE GEURl\T& DEGLI NPARI fINALI DELLE . GRAZIE E DEL CASII.! MIO Roma, 8 aprile 1993 Ufficio IOA.P. Prot. n. 131-91-526/93 - Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello - Ai Signori Procw:atori Generali presso le Corti di Appello - Al Signor Direttore Generale del Dipartimento dell'Amqinistrazione Penitenziaria LORO SEDI Circo n. 558 di Trad,uzioni di soggetti in condizioni restrizione della ~iberta' ·personale Applicazione dell'art. 42-RiA L: 26 luglio 1975, n. 354 (aggiunto dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n. 492). OGGET'l'Or 1. Le previsioni dell'art. • l I L. 26 luglio 1975, n. 354, quale aggiunto dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n• 492, sono state penitenziario traduzione di 42-~ introdotte nell'ordinamento per meglio disciplinare le soggetti detenuti, modalita' internati, di fermati, arrestati o comunque in condizioni liberta' personale, della tutelare piu' di fine al restrittive efficacemente l'inviolabile diritto di ciascun individuo al rispetto della propria dignita' e della propria riservatezza. Ad evitare che, in una materia di della nell'applicazione doveroso e incertezze verificarsi possano nuova tale rilievo, difformita' disciplina, formulare qui di seguito alcune ritengo indicazioni. 2. Poiche' lo scopo della nuova normativa non e' di innovativamente disciplinare il quello "servizio di traduzione", quanto, piuttosto, di renderne le modalita' attuative piu' rispettose dei diritti umani, escludersi che l'art.- 42 della L. 354/1975 attribuire all'autorita' giudiziaria o penitenziaria spogliandone l'organizzazione deve abbia voluto alla delle direzione traduzioc'\i, cosi' la forza di polizia che di esse e' consegue che le modalita' delle traduzioni in incaricata. Ne forma individuale o collettiva continuano a essere dalla stabilite forza di polizia che espleta il servizio. ALI 'autorita , alla o giudiziaria direzione penitenziaria spetta solo segnalare, nel momento in cui si dispone la traduzione, se ricorrono le condizioni di pericolosita' (personale legittimerebbero l'uso delle manette nei confronti detenuto o ambientale) o dell'internato da tradurre ove la che del relativa traduzione fosse effettuata in forma individuale. La contenuta nell'art. disposizione 354/1975 si spiega con l'esigenza di 42 bis affidare L. la valutazione del pericolo di una traduzione senza manette alle autorita' in possesso di effettivi elementi di giudizio. 3. E' indubbio, peraltro, che la nuova normativa, proprio per la ratio che la ispira, impone a chi la traduzione di operare in modo che l'attivita' accompagnamento coattivo non sia, ne' appaia o lesiva evitare della dignita' della persona che si debba assistere alla esegue di degradante umana. Occorre divulgazione, soprattutto attraverso raffiguranti il mezzo televisivo, imputati o :' indagati" letteralmente aggrediti televisivi occasione della in da in fotografi loro di ed scene manette operatori traduzione negli istituti penitenziari o nelle aule di giustizia. Al organi riguardo, va responsabili delle persone affinche' richiamata l'attenzione della vigilanza e fermate, arrestate o nel degli della custodia comunque detenute corso delle traduzioni provvedano scrupolosa osservanza delle previsioni del quarto dell'art. alla comma 42-bis L. 354/1975, adottando, anche per non incorrere in condotte costituenti illecito disciplinare, ogni opportuna soggetti ogni cautela tradotti specie finalizzata a proteggere dalla curiosita' del pubblico di pubblicita', evitando ad e i da essi inutili da tradurre disagi. 4. La necessita' di evitare alle persone inutili disagi si costituzionalmente consentito il collega al principio garantito, secondo il quale ricorso a mezzi di generale, non coercizione e' non giustificati o non necessari nei confronti di persone sottoposte a restrizione della liberta'. Poiche' l'art. 42-bis L. 354/1992, al comma sesto, prevede obbligatorio l'uso delle traduzioni collettive indicazioni dell'autorita' competente, tale traduzioni individuali, escludendo, manette e' nelle opposte salve auspicabile che ricorra alle traduzioni collettive quando la individuale sia praticabile senza aggravi uso nelle non si traduzione organizzativi e non accresca i pericoli per la sicurezza e l'ordine. riguardo ~ coattivo va sottolineata accompagnamento dai l'opportunita' luoghi di che accoglienza extracarcerari, siti all'interno o in prossimita' uffici avvenga giudiziari, ai locali di udienza il e degli viceversa mediante traduzione individuale, salvo che non si tratti della traduzione di piu' imputati-detenuti per uno stesso processo. L'autorita' giudiziaria, che ha disposto traduzione, avra' cura di concordare, con gli questa preposti, le modalita' idonee . a la organi evitare a che, durant~ i trasferimenti fino all'aula di udienza possano verificarsi episodi atti a ledere la dignita' della persona tradotta o a turbare la serenita' del giudizio. 5. Nelle traduzioni collettive di detenuti o e' internati, obbligatorio l'uso di manette modulari multiple definiti tipi Peraltro con separato decreto dei ministeriale. sino a quando le forze di polizia preposte servizio di traduzione non saranno fornite di tale di manette, compiute multiplo le traduzioni collettive utilizzando potranno i mezzi di coercizione gia' in loro dotazione, dovendosi a al tipo essere modulo escludere che, con il prevedere l'uso di manette modulari multiple "dei tipi definiti con decreto ministeriale", la legge periodo abbia voluto di tempo all'approvvigionamento implicitamente necessario della abrogare, alla- specifica nuova per il definizione e tipologia di manette, ogni altra disposizione che regola le modalita' di traduzione. 6. Nelle traduzioni individuali, l'uso delle manette . e' :.;::, ==~~--:-----------_ • • vietato, salvo che non sia stabilito diversamente dall'autorita' che effettua la traduzione dell'arrestato o del fermato su iniziativa aella ovvero non sia diversamente giudiziaria polizia prescritto giudiziaria dall'autorita' o penitenziaria che dispone la traduzione del detenuto o dell'internato. Al riguardo deve precisarsi che le traduzioni motivi di esigenze giustizia di familiari. vanno distinte quelle per istituto, motivi di salute, di studio Solo in queste ultime ipotesi la direzione penitenziaria e' competente a dettare previste dal quinto comma dell'art. ipotesi di le 42-~ traduzioni o prescrizioni L. 3S4/1992~ per motivi di la competenza a dettare le prescrizioni e', Nelle giustizia, da per invece, sempre dell'autorita' giudiziaria che dispone la traduzione se (O della stessa autorita' di polizia operante si tratta di procedere all'accompagnamento coattivo di arrestati in flagranza o fermati su iniziativa della polizia giudiziaria). Nel pericolo valutare di fuga la pericolosita' del e l'esistenza di soggetto, circostanze il di . --