traduzione di soggetti in condizioni di restrizione della

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traduzione di soggetti in condizioni di restrizione della
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)DULARIO
G.G... U
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Segreteria - Coordinamento
~ot. n.~db~6/3-~9~
e, p.c.:
Roma, ~ 7 MRG. 1993
Ai Signori Provveditori
Regionali dell'Amministrazione
Penitenziaria
LORO SEDI
Ai Signori Direttori
degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI
Ai Signori Direttori
dei Centri di Servizio
Sociale
LORO SEDI
Trasmetto per pronta, doverosa e scrupolosa
applicazione la circolare n.13l.91.526/93 dell'S.4.l993
in materia di traduzioni di soggetti in condizioni" di
restrizione della libertà personale
Applicazione
dell'art. 42-bis L. 26 luglio 1975, n.354 (aggiunto
dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n.492), emanata dall' On •
Ministro di Grazia e Giustizia.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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1" APR. 1993
N° '~"""
DIREZIONE
GEURl\T& DEGLI NPARI fINALI DELLE
.
GRAZIE
E
DEL CASII.! MIO
Roma, 8 aprile 1993
Ufficio IOA.P.
Prot. n. 131-91-526/93
- Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
- Ai Signori Procw:atori Generali presso le
Corti di Appello
- Al Signor Direttore Generale del
Dipartimento dell'Amqinistrazione Penitenziaria
LORO
SEDI
Circo n. 558
di
Trad,uzioni di soggetti in condizioni
restrizione della ~iberta' ·personale
Applicazione
dell'art. 42-RiA L: 26 luglio 1975, n. 354 (aggiunto
dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n. 492).
OGGET'l'Or
1. Le previsioni dell'art.
•
l
I
L. 26 luglio 1975,
n.
354, quale aggiunto dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992,
n•
492,
sono
state
penitenziario
traduzione
di
42-~
introdotte
nell'ordinamento
per meglio disciplinare le
soggetti detenuti,
modalita'
internati,
di
fermati,
arrestati
o
comunque in condizioni
liberta'
personale,
della
tutelare
piu'
di
fine
al
restrittive
efficacemente l'inviolabile diritto di ciascun individuo
al
rispetto
della
propria dignita'
e
della
propria
riservatezza.
Ad
evitare che, in una materia di
della
nell'applicazione
doveroso
e
incertezze
verificarsi
possano
nuova
tale
rilievo,
difformita'
disciplina,
formulare qui di seguito alcune
ritengo
indicazioni.
2. Poiche' lo scopo della nuova normativa non e'
di
innovativamente
disciplinare
il
quello
"servizio
di
traduzione", quanto, piuttosto, di renderne le modalita'
attuative
piu'
rispettose
dei
diritti
umani,
escludersi che l'art.- 42 della L. 354/1975
attribuire
all'autorita' giudiziaria o
penitenziaria
spogliandone
l'organizzazione
deve
abbia voluto
alla
delle
direzione
traduzioc'\i,
cosi' la forza di polizia che di
esse
e'
consegue che le modalita' delle traduzioni
in
incaricata.
Ne
forma
individuale
o
collettiva
continuano
a
essere
dalla
stabilite
forza
di
polizia
che
espleta
il
servizio.
ALI 'autorita ,
alla
o
giudiziaria
direzione
penitenziaria spetta solo segnalare, nel momento in
cui
si dispone la traduzione, se ricorrono le condizioni
di
pericolosita'
(personale
legittimerebbero
l'uso delle manette nei confronti
detenuto
o
ambientale)
o dell'internato da tradurre ove
la
che
del
relativa
traduzione fosse effettuata in forma individuale.
La
contenuta nell'art.
disposizione
354/1975
si
spiega
con
l'esigenza
di
42
bis
affidare
L.
la
valutazione del pericolo di una traduzione senza manette
alle
autorita'
in possesso di
effettivi
elementi
di
giudizio.
3.
E'
indubbio,
peraltro,
che
la
nuova
normativa,
proprio per la ratio che la ispira, impone a chi
la
traduzione
di operare in modo
che
l'attivita'
accompagnamento coattivo non sia, ne' appaia
o
lesiva
evitare
della dignita' della persona
che
si
debba
assistere
alla
esegue
di
degradante
umana.
Occorre
divulgazione,
soprattutto
attraverso
raffiguranti
il mezzo televisivo,
imputati
o
:' indagati"
letteralmente
aggrediti
televisivi
occasione della
in
da
in
fotografi
loro
di
ed
scene
manette
operatori
traduzione
negli
istituti penitenziari o nelle aule di giustizia.
Al
organi
riguardo,
va
responsabili
delle
persone
affinche'
richiamata
l'attenzione
della vigilanza e
fermate, arrestate o
nel
degli
della
custodia
comunque
detenute
corso delle traduzioni
provvedano
scrupolosa osservanza delle previsioni del quarto
dell'art.
alla
comma
42-bis L. 354/1975, adottando, anche per
non
incorrere in condotte costituenti illecito disciplinare,
ogni
opportuna
soggetti
ogni
cautela
tradotti
specie
finalizzata
a
proteggere
dalla curiosita' del pubblico
di pubblicita', evitando ad
e
i
da
essi
inutili
da
tradurre
disagi.
4.
La
necessita' di evitare alle persone
inutili
disagi
si
costituzionalmente
consentito
il
collega
al
principio
garantito, secondo il quale
ricorso
a
mezzi
di
generale,
non
coercizione
e'
non
giustificati
o non necessari nei confronti
di
persone
sottoposte a restrizione della liberta'.
Poiche' l'art. 42-bis L. 354/1992, al comma sesto,
prevede
obbligatorio
l'uso
delle
traduzioni
collettive
indicazioni
dell'autorita' competente, tale
traduzioni
individuali,
escludendo,
manette
e'
nelle
opposte
salve
auspicabile
che
ricorra alle traduzioni collettive quando la
individuale sia praticabile senza aggravi
uso
nelle
non
si
traduzione
organizzativi
e non accresca i pericoli per la sicurezza e l'ordine.
riguardo
~
coattivo
va sottolineata
accompagnamento
dai
l'opportunita'
luoghi
di
che
accoglienza
extracarcerari, siti all'interno o in prossimita'
uffici
avvenga
giudiziari,
ai locali di
udienza
il
e
degli
viceversa
mediante traduzione individuale, salvo che
non
si tratti della traduzione di piu' imputati-detenuti per
uno stesso processo.
L'autorita'
giudiziaria,
che
ha
disposto
traduzione, avra' cura di concordare, con gli
questa
preposti,
le modalita' idonee
.
a
la
organi
evitare
a
che,
durant~
i trasferimenti fino all'aula di udienza possano
verificarsi
episodi
atti a ledere
la
dignita'
della
persona tradotta o a turbare la serenita' del giudizio.
5. Nelle traduzioni collettive di detenuti o
e'
internati,
obbligatorio l'uso di manette modulari multiple
definiti
tipi
Peraltro
con
separato
decreto
dei
ministeriale.
sino a quando le forze di polizia preposte
servizio di traduzione non saranno fornite di tale
di
manette,
compiute
multiplo
le traduzioni collettive
utilizzando
potranno
i mezzi di coercizione
gia' in loro dotazione,
dovendosi
a
al
tipo
essere
modulo
escludere
che, con il prevedere l'uso di manette modulari multiple
"dei
tipi definiti con decreto ministeriale", la
legge
periodo
abbia
voluto
di
tempo
all'approvvigionamento
implicitamente
necessario
della
abrogare,
alla-
specifica
nuova
per
il
definizione
e
tipologia
di
manette, ogni altra disposizione che regola le modalita'
di traduzione.
6. Nelle traduzioni individuali, l'uso delle manette
.
e'
:.;::,
==~~--:-----------_
•
•
vietato,
salvo
che
non
sia
stabilito
diversamente
dall'autorita' che effettua la traduzione dell'arrestato
o
del fermato su iniziativa aella
ovvero
non sia diversamente
giudiziaria
polizia
prescritto
giudiziaria
dall'autorita'
o penitenziaria che dispone
la
traduzione
del detenuto o dell'internato.
Al riguardo deve precisarsi che le traduzioni
motivi
di
esigenze
giustizia
di
familiari.
vanno
distinte
quelle
per
istituto, motivi di salute,
di
studio
Solo in queste ultime ipotesi
la
direzione
penitenziaria
e' competente a dettare
previste dal quinto comma dell'art.
ipotesi
di
le
42-~
traduzioni
o
prescrizioni
L.
3S4/1992~
per motivi
di
la competenza a dettare le prescrizioni
e',
Nelle
giustizia,
da
per
invece, sempre dell'autorita' giudiziaria che dispone la
traduzione
se
(O
della stessa autorita' di polizia operante
si tratta di procedere all'accompagnamento
coattivo
di arrestati in flagranza o fermati su iniziativa
della
polizia giudiziaria).
Nel
pericolo
valutare
di
fuga
la pericolosita' del
e
l'esistenza
di
soggetto,
circostanze
il
di
. --­