ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO

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ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO
ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO
Art. 98 (pagina 194):
dopo il comma 4 è inserito il seguente (introdotto dall’art. 29-ter della legge 28/02/2008, n. 31, di conversione con modificazioni, del D.lgs.
31/12/2007, n. 248):
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi
provvisti di targa provvisoria.»
Art. 170 (pagina 421):
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centoquarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00.»
ARTICOLI MODIFICATI DALL’ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92 (IN G.U. N. 122 DEL 26 MAGGIO 2008)
ART. 186 (pagina 460):
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il
veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma
2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa
con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al
comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto
compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti:
«Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti
per il medesimo reato,».
ART. 187 (pagina 467):
al comma 1:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda
da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle
di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
ART. 189 (pagina 472):
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
ART. 222 (pagina 546):
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al
terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
DI SEGUITO SONO RIPORTATE TUTTE LE PAGINE DEL
VOLUME INTERESSATE DALLE MODIFICHE (EVIDENZIATE)
Codice della Strada
circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità
tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell’art.
97, comma sesto, del codice della strada,
senza che sia applicabile, nella specie,
l’art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.
Cassazione civile, Sez. III, 1° giugno
2000, n. 7268.
In tema di violazioni al codice della
strada, la modifica delle caratteristiche
tecniche di un ciclomotore, che sia tale
da consentirgli di superare la velocità
massima consentita per tale categoria di
mezzi di trasporto (45 km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della
sanzione di cui all’art. 97 del c.d.s., in essa inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97, comma quattordicesimo).
Cass. Civ., Sez. I, 7 dicembre 2001, n.
15506.
Non è configurabile il delitto di truffa
in danno dello Stato nel caso di condotta
costituita dall’utilizzazione, ai fini della
immatricolazione di autoveicoli di provenienza comunitaria acquistati con evasione dell’Iva, di autocertificazioni relative
all’avvenuto adempimento degli obblighi
fiscali, atteso che con l’immatricolazione
lo Stato non compie alcun atto di disposizione patrimoniale e non subisce alcun
danno di contenuto economico; né potendosi la suddetta utilizzazione valutare come funzionale all’evasione fiscale, che
eventualmente si svolge su un piano diverso e nell’ambito del differente rapporto fra commerciante ed amministrazione
finanziaria.
Cass. Pen., Sez. II, 12 dicembre
2003, n. 47701.
Integra il reato di uso di atto falso
(art. 489 c.p.), l’utilizzo, mediante presentazione ai funzionari del competente
dipartimento trasporti, di documenti stranieri contraffatti per ottenere l’immatricolazione in Italia di veicoli i cui dati di
Artt. 97-98
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iscrizione erano falsi. (Nella fattispecie,
venivano immatricolati come «veicoli»
dei fuoristrada, senza il rispetto dell’originaria qualifica di «autocarri» e, come
tali, inidonei alla circolazione stradale in
Italia e non suscettibili di rilascio delle
targhe e di iscrizione del veicolo al
P.R.A. ed era ritenuto, pertanto, legittimo
il sequestro di tutti i relativi documenti di
circolazione, quale corpo di reato).
Cass. Pen., Sez. V, 9 giugno 2004, n.
25881 (c.c. 7 maggio 2004).
Art. 98
(Circolazione di prova) (1)
(1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli,
le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di
officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto,
non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui
agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli
che facciano circolare per esigenze
connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti per ragioni di vendita o
di allestimento. I detti veicoli, però,
devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul veicolo in circolazione di
prova deve essere presente il titolare
dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.) (1)
(2. La validità dell’autorizzazione è
annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.) (1)
3. Chiunque adibisce un veicolo in
circolazione di prova ad uso diverso è
soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00. La stessa sanzione si
applica se il veicolo circola senza che
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Codice della Strada
Art. 98
su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente
munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma
3 superano il numero di tre la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da euro centoquarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00: ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
4-bis. Alle fabbriche costruttrici di
veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di
fabbrica per il tramite di altri veicoli
nuovi provvisti di targa provvisoria. (2)
(1) Vedasi D.P.R. 24/11/2001, n. 474 che ha
abrogato i commi 1 e 2.
(2) Comma inserito dall’art. 29-ter della legge
28/02/2008, n. 31, di conversione con modificazioni,
del D.lgs. 31/12/2007, n. 248.
Regolamento: V.Art. 254
Pagamento in misura ridotta:
3° comma: € 74,00;
4° comma: non consentito.
Sanzioni accessorie:
4° comma: confisca del veicolo.
Commento
La disciplina della circolazione di
prova, già contenuta nell’art. 63 del codice del 1959, è stata quasi integralmente trasferita nell’articolo in esame. Anche l’aspetto sanzionatorio è rimasto
inalterato in quanto le possibili violazioni sono sempre riferite alla circolazione
con targa prova senza che ne ricorrano
le condizioni e la mancanza del titolare o
di un suo delegato a bordo del veicolo.
Nel caso le violazioni superino il numero di tre, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal comma 4°.
Giurisprudenza:
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
DEL CONDUCENTE
La prova tecnica consente al conducente, ai sensi dell’art. 63 del vigente codice stradale, di utilizzare l’autoveicolo
con una speciale autorizzazione, anziché
con l’ordinaria carta di circolazione, ma
non lo dispensa dall’osservanza delle
norme di comune comportamento ispirate al principio che ogni utente della strada deve circolare in modo da non costituire pericolo o intralcio al traffico.
Pertanto, il conducente è in colpa se,
nel corso dell’esperimento dei freni, pur
segnalato da apposito cartello, procede
ad una frenata imprudente in relazione
alle condizioni particolari del traffico,
rendendo inevitabile l’urto con altro veicolo che lo segue a distanza ravvicinata.
Cassazione, 27 novembre 1961, n.
221, Acquista.
L’infrazione di cui all’art. 98 terzo
comma c.s., ricorre nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del
veicolo sia stata rilasciata, ma non siano
state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione
per vendita; mancanza della presenza del
titolare dell’autorizzazione o di un suo
dipendente; veicolo non munito della targa di prova); laddove se l’autorizzazione
alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se
di fatto il veicolo circoli per la prova si è
fuori della fattispecie di cui all’art. 98 cit.
e si rientra, invece, nella fattispecie di cui
all’art. 93 c.s.
Cassazione civile, Sez. III, 9 gennaio
2000, n. 536.
La sanzione di cui all’art. 58, comma
ottavo, cod. strada è comminata a carico
di chi circoli con un veicolo per il quale
non sia stata rilasciata la targa di circolazione e non è estensibile alla diversa ipotesi in cui su un veicolo abilitato a circolare in prova non sia stata apposta la prescritta targa di prova che costituisce una
infrazione autonomamente disciplinata dai
successivi art. 63 e 66 del detto codice.
Cassazione, sez. I, 16 ottobre 1987,
n. 7646.
CIRCOLAZIONE DI PROVA
La configurabilità di “circolazione in
prova” di un veicolo resta esclusa, con la
conseguente ricorrenza dell’infrazione di
Codice della Strada
cui all’art. 58 del codice stradale ed applicabilità della confisca obbligatoria di
cui all’art. 21, comma 3, l. 24 novembre
1981, n. 689, quando risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre gli obblighi fissati dagli art. 63 e 66 di detto
codice stradale, e cioè manchi lo scopo di
prova tecnica e di dimostrazione per la
vendita, manchi la presenza sul veicolo
del titolare dell’autorizzazione (o di un
suo dipendente), in possesso del relativo
documento ed inoltre il veicolo stesso
non sia munito della “targa-prova”, atteso che, ove risultino violate una o due
soltanto di dette prescrizioni deve essere
affermata la sussistenza delle specifiche
infrazioni (penali od amministrative) rispettivamente contemplate dal comma 3
e ultimo del citato art. 63, nonché dal
comma 8 del citato art. 66.
Cassazione civile, sez. I, 9 novembre
1990, n. 10785.
Qualora un veicolo venga affidato
per riparazioni ad una officina, e poi provochi un incidente circolando per ragioni
di collaudo con la guida di un dipendente
di detta officina (senza la targa di prova e
senza specifica copertura assicurativa per
tale prova), il titolare dell’officina medesima, che debba rispondere del danno ai
sensi dell’art. 2049 c.c., non è beneficiario dell’assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo (la quale si estende
solo al conducente che circoli non prohibente domino), e non si sottrae, quindi,
all’azione di rivalsa dell’assicuratore che
abbia risarcito il danneggiato.
Cassazione civile, sez. III, 21 giugno
1989, n. 2944.
Nell’ipotesi di circolazione di autovettura con targa di prova munita di assicurazione provvisoria ai sensi dell’art.
17, d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, (regolamento di esecuzione della l. 24 novembre 1969, n. 990), la mancata esposizione della targa, pur presente nel veicolo, non comporta violazione dell’art. 32,
legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto la circolazione di veicoli sforniti di
garanzia assicurativa, neppure ove il contratto di assicurazione ricolleghi espressamente la propria efficacia alla esposizione della targa di prova, rimanendo pur
Artt. 98-99
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sempre operante la copertura assicurativa
nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 18 di detta legge (salva per
l’assicuratore l’azione in via di rivalsa
nei confronti dell’assicurato).
Cassazione civile, sez. I, 2 luglio
1990, n. 6771.
La sanzione prevista dall’art. 32 della
l. 24 dicembre 1969, n. 990, a carico di
chi pone in circolazione un veicolo sfornito della garanzia assicurativa, non è applicabile nel caso di veicolo la cui circolazione avvenga al di fuori delle modalità
previste nel contratto assicurativo (nella
specie, con riguardo a contratto di assicurazione provvisoria per la circolazione in
prova, a norma dell’art. 17 del d.P.R. 24
novembre 1970, n. 973, la targa di prova,
a bordo dell’autovettura, non era stata
esposta), atteso che rimane pur sempre
operante la copertura assicurativa nei
confronti dei terzi danneggiati, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 90 del 1969.
Cassazione civile, sez. I, 16 novembre 1990, n. 11098.
Art. 99
(Foglio di via)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo
della idoneità tecnica, per recarsi ai
transiti di confine per l’esportazione,
per partecipare a riviste prescritte
dall’autorità militare, a mostre o a
fiere autorizzate di veicoli nuovi ed
usati, per i quali non è stata pagata la
tassa di circolazione, devono essere
muniti di un foglio di via e di una
targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri.
2. Il foglio di via deve indicare il
percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può
comunque eccedere i giorni sessanta.
Tuttavia, per particolari esigenze di
sperimentazione di veicoli nuovi non
ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
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Codice della Strada
Art. 99
terrestri può rilasciare alla fabbrica
costruttrice uno speciale foglio di via,
senza limitazioni di percorso, della
durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con
sè il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventidue/00 a euro ottantotto/00.
4. Chiunque circola senza rispettare
il percorso o le prescrizioni tecniche
del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro trentasei/00 a
euro centoquarantotto/00.
5. Ove le violazioni di cui ai commi
3 e 4 siano compiute per più di tre
volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro settantaquattro/00 a
euro duecentonovantasei/00 e ne
consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
Regolamento: V.Art. 255
Pagamento in misura ridotta:
3° comma: € 22,00;
4° comma: € 36,00;
5° comma: non consentito.
Sanzioni accessorie:
5° comma: confisca del veicolo.
Commento
Avendo previsto la carta di circolazione provvisoria (art. 95) come documento che consente la circolazione per
massimo 90 giorni, in attesa del documento definitivo, il foglio di via, contrariamente a quanto previsto dall’art. 64
del codice del 1959, è ora limitato alle
sole operazioni di accertamento e controllo della idoneità tecnica, per recarsi
ai confini per l’esportazione o per partecipare a fiere e manifestazioni. Il documento è rilasciato dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, e non può avere durata superiore a 60 giorni o 180 giorni in
via eccezionale e per le sole ipotesi di cui
al 2° comma, seconda parte, e contiene
le prescrizioni tecniche e gli itinerari da
rispettare.
Giurisprudenza:
FOGLIO DI VIA
Il fatto di chi, al fine di ottenere la
provvisoria immatricolazione della propria autovettura sotto falso nome, induce
con inganno il pubblico ufficiale a riprodurre false generalità sul foglio di via
provvisorio, non integra il reato di cui
agli artt. 48, 479 cod. pen., bensì quello
di cui all’art. 495 cod. pen. ciò in quanto
tra le false attestazioni di cui all’art. 479
cod. pen. non sono comprese quelle circa
l’identità o qualità personali, previste
espressamente dagli artt. 495 e 496 cod.
pen. tra le falsità personali, sì che il pubblico ufficiale non ha in relazione ad esse
alcun obbligo giuridico di veridicità. In
particolare, per quanto riguarda il foglio
di via in questione, tale documento si limita a determinare in via provvisoria l’identità di un autoveicolo al fine d’autorizzarne la circolazione dal che si evince
come sia irrilevante alla sua funzione la
persona del richiedente, rispetto alla quale, quindi, il documento è sfornito di
qualsiasi destinazione probatoria.
Cassazione penale, sez I, 19 aprile
1982, n. 4013.
La circolazione di un veicolo a motore, per il quale sia scaduto il termine di
validità del foglio di via provvisorio stabilito dall’art. 64, quarto comma, del codice della strada, configura l’illecito previsto dall’art. 58, ottavo comma, del codice medesimo, e giustifica, per il solo
fatto dell’accertamento di tale infrazione,
ancorché il conducente si sia avvalso della definizione di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, a norma dell’art. 21 della
citata legge, la cui applicabilità prescinde
dalla circostanza che non sia stata emessa
Codice della Strada
za in concreto del veicolo ai requisiti di
sicurezza per detto trasporto. La prima
condizione è di carattere rigido, mentre la
seconda ha natura elastica. Ne consegue
che il trasporto è subordinato alla valutazione in concreto delle condizioni di sicurezza in ordine all’attrezzatura di ogni
singolo veicolo; deve, quindi, tenersi
conto di volta in volta del peso o dell’altezza del trasportato, della sua età, della
posizione da assumersi sul veicolo, ecc.
Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 1968.
Poiché l’art. 1 della legge 1° giugno
1966, n. 416, consente il trasporto di persone su autoveicoli in soprannumero rispetto all’indicazione della carta di circolazione sempre che i passeggeri aggiunti
non eccedano il numero di due e non abbiano compiuto gli anni dieci, non è consentito formare il soprannumero con una
sola persona che abbia superato i dieci
anni.
Cassazione, 13 marzo 1971.
Il concorso di colpa della persona trasportata su un ciclomotore, che su di esso
abbia preso posto in violazione del divieto sancito dall’art. 122, quarto comma,
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non è ravvisabile quando da tale comportamento
irregolare non sia derivata l’instabilità
del veicolo o questa non abbia comunque
contribuito a determinare l’evento lesivo
di cui lo stesso trasportato sia rimasto vittima. (Fattispecie in tema di tamponamento di ciclomotore).
Cassazione penale, sez. IV, 11 novembre 1982, n. 10685.
La limitazione dei posti sui veicoli
non vale soltanto per la sicurezza della
marcia dei veicoli stessi, ma le relative
norme sono dettate da ragioni di sicurezza
dei veicoli in circolazione, nella quale deve essere ricompresa non solo la marcia,
ma anche la sosta. (Fattispecie relativa e
ritenuta responsabilità per lesioni ed omicidio colposi di imputato che aveva consentito che nel “camper” in sosta prendessero posto un numero di persone di gran
lunga superiore al consentito, tanto da rendere più lento e difficoltoso il deflusso allorché ebbe a svilupparsi un incendio).
Cassazione penale, sez. IV, 21 maggio 1987.
Artt. 169-170
421
Art. 170
(Trasporto di persone, animali
e oggetti sui veicoli a motore
a due ruote)
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a
due ruote il conducente deve avere
libero uso delle braccia, delle mani e
delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero
con una mano in caso di necessità
per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è
vietato il trasporto di minori di anni
cinque. (1)
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato
nel certificato di circolazione e che il
conducente abbia un’età superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente
alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. (2)
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato,
nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (2)
4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o
farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è
vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del
veicolo o longitudinalmente rispetto
alla sagoma di esso oltre i cinquanta
centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i
predetti limiti è consentito il trasporto
di animali purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di
422
Codice della Strada
Artt. 170-171
cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro settanta/00 a euro duecentottantacinque/00. (2)
6-bis. Chiunque viola le disposizioni
del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro centoquarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00. (1)
7. Alle violazioni previste dal comma
1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa consegue il
fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI; quando, nel
corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle
violazioni previste dai commi 1 e 2, il
fermo amministrativo del veicolo è
disposto per novanta giorni. (3).
(1) Comma inserito dalla legge 02/10/2007, n. 160.
(2) Comma modificato dal D.L. 27/06/2003, n. 151.
(3) Comma sostituito dalla legge 24/11/2006, n. 286.
Pagamento in misura ridotta:
6° comma: € 70,00.
Sanzioni accessorie:
1° comma: fermo amm.vo;
2° comma: fermo amm.vo se commesso da conducente minorenne
Punti da decurtare ai fini di validità
della patente: comma 6°: 1.
Commento
Il contenuto dell’art. 122 del codice
del 1959, come modificato dalla legge
11/1/1986, n. 3, sull’uso del casco, è stata riversato interamente nella norma in
esame. Le vecchie disposizioni sono state
opportunamente integrate alla luce della
realtà che aveva evidenziato diffusi comportamenti pericolosi.
Così, il primo comma prevede l’obbligo del conducente di ciclomotori e di
motocicli di avere libero l’uso delle braccia, di reggere il manubrio con due mani
e, solo in caso di necessità per le prescritte segnalazioni, è possibile togliere
una mano dal manubrio. E’ vietato procedere sollevando la ruota anteriore; manovra pericolosissima e diffusa tra i giovani. La legge 160/2007 ha introdotto il
divieto di trasportare sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote bambini minori
di anni cinque. Sul ciclomotore è vietato
trasportare altri passeggeri salvo che il
posto per il passeggero sia espressamente previsto dal certificato di circolazione
del veicolo, rilasciato a partire dal
14/07/2006 e dotato di certificato di circolazione che riporta tale specifica annotazione. A partire da tale data, il conducente maggiorenne potrà perciò condurre
legittimamente un ciclomotore trasportando altro passeggero se il veicolo è
omologato per tale possibilità. La norma
va letta congiuntamente all’art. 115/4°
che sanziona l’ipotesi del ciclomotorista
minorenne che trasporta altro passeggero; le due sanzioni possono concorrere
quando il minorenne trasporta altro passeggero (115-4°) su un ciclomotore non
omologato per trasportarlo (art. 170).
Sia sui ciclomotori che sui motocicli è
vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati e/o che sporgano
lateralmente, rispetto all’asse del veicolo, di oltre 50 cm; stesso limite vige per
le sporgenze longitudinali rispetto alla
sagoma del veicolo.
La norma era stata stravolta dalla
legge 17/08/2005, n. 168 che ne aveva
modificato l’intero regime sanzionatorio.
La legge 24/11/2006, n. 286 ha rivisto tale disciplina e sostituito la precedente
sanzione accessoria della confisca con il
fermo amministrativo. Vedasi anche l’art.
213, 2° comma sexies che prevede le ipotesi di confisca di ciclomotori e di motoveicoli utilizzati per commettere reati.
Giurisprudenza:
Rientra nella nozione di guida anche
la semplice conduzione a mano di ciclomotore da parte del conducente, risolvendosi pur sempre in una sua deliberata
movimentazione e potendo creare rischi
alla circolazione e alla pubblica incolumità. (Nella specie l’imputato in stato di
ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica via).
Corte di Cassazione penale, sez. IV,
19 aprile 2003, n. 18794
Art. 171
(Uso del casco protettivo per gli
utenti di veicoli a due ruote)
1. Durante la marcia, ai conducenti
Codice della Strada
mulata una domanda di risarcimento del
danno, in tal modo evitandosi la necessità
del doppio processo (il primo, dinanzi al
giudice amministrativo, per l’annullamento dell’atto; il secondo, dinanzi al
giudice ordinario, per il risarcimento del
danno) – non opera allorché, come nella
specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda di annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento
del danno nei confronti della P.A., nella
quale ciò che rileva è la liceità e non la
legittimità dell’azione amministrativa.
Cass. Civ., Sez. un 24 marzo 2005, n.
6332.
Art. 185
(Circolazione e sosta delle
auto-caravan)
1. I veicoli di cui all’articolo 54,
comma 1, lettera m) ai fini della circolazione stradale in genere ed agli
effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti
alla stessa disciplina prevista per gli
altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove
consentita, sulla sede stradale, non
costituisce campeggio, attendamento
e simili se l’autoveicolo non poggia
sul suolo, salvo che con le ruote, non
emette deflussi propri, salvo quelli
del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in
misura eccedente l’ingombro proprio
dell’autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a
pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E’ vietato lo scarico dei residui
organici e delle acque chiare e luride
su strade ed aree pubbliche al di fuori
di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di
appositi impianti interni di raccolta.
Artt. 184-185
459
6. Chiunque viola le disposizioni dei
commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro settantaquattro/00 a
euro duecentonovantasei/00.
7. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri per la realizzazione lungo le
strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti
ad accogliere i residui organici e le
acque chiare e luride raccolti negli
appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti
igienico-sanitari nonché i criteri per
l’istituzione da parte dei Comuni di
analoghe aree attrezzate nell’ambito
dei rispettivi tenutari e l’apposito segnale stradale col quale deve essere
indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei
residui organici e delle acque chiare
e luride fatti defluire negli impianti
igienico-sanitari di cui al comma 4.
Regolamento: V.Art.378
Pagamento in misura ridotta:
6° comma: € 74,00.
Commento
Le autocaravan, veicoli previsti alla
lettera m) del primo comma dell’art. 54,
non possono essere discriminati rispetto
agli altri veicoli, ai fini delle eventuali limitazioni e prescrizioni circolatorie.
La stessa sosta di questi veicoli, dove
consentita, non costituisce campeggio o
attendamento se l’autocaravan, non poggia sul suolo se non con le ruote e non
emette deflussi propri.
I residui organici degli occupanti e le
acque luride e chiare non possono essere
scaricati sulle strade o aree pubbliche
ma consegnati agli impianti di smaltimento igienico-sanitario.
Tale divieto è valido anche per tutti
gli altri veicoli dotati di impianti di raccolta. Nel regolamento sono previsti i
460
Codice della Strada
Artt. 185-186
criteri per la realizzazione degli impianti
di smaltimento dei residui organici e delle acque luride e chiare. Tutta la normativa sopraindicata, contenuta nella legge
14.10.1991, n. 336, è stata integralmente
ripetuta dall’articolo in esame e rappresenta il riconoscimento giuridico di questi veicoli ai fini di impedire difformi disposizioni limitative operate dagli enti
proprietari delle strade e da sindaci per
disciplinarne la circolazione e la sosta.
Art. 186 (1)
(Guida sotto l’influenza dell’alcool)
1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro cinquecento/00 a euro duemila/00, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All’accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro ottocento/00 a euro tremiladuecento/00 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,8 e
non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un
anno; (3)
c) con l’ammenda da euro millecinquecento/00 a euro seimila/00, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. La patente di
guida è sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando
il reato è commesso dal conducente di
un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell’articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle
parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è
sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale è stato commesso il reato ai
sensi dell'articolo 240, comma 2, del
codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può
essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche
nel caso di cui al comma 2-bis. (2) (3)
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,
le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E’ fatta salva
in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223. (2)
2-ter. Competente a giudicare dei reati
di cui al presente articolo è il tribunale
in composizione monocratica. (2)
2-quater. Le disposizioni relative alle
sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e
2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti. (2)
2-quinquies. Salvo che non sia disposto
il sequestro ai sensi del comma 2, il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere
fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese
per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (3)
3. Al fine di acquisire elementi utili per
motivare l’obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi
Codice della Strada
di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero
quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di alterazione psicofisica
derivante dall’influenza dell’alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o
comando, hanno la facoltà di effettuare
l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli
organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano
agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187. (2)
6. Qualora dall’accertamento di cui ai
commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore
a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell’applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al
comma 2, lettera c). La condanna per il
reato di cui al periodo che precede
comporta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è
disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sot-
Art. 186
461
toponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è
commesso da soggetto già condannato
nei due anni precedenti per il medesimo
reato, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI. (2) (3)
8. Con l’ordinanza con la quale viene
disposta la sospensione della patente ai
sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica ai sensi dell’articolo
119, comma 4, che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il
termine fissato, il prefetto può disporre,
in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all’esito della visita medica. (2)
9. Qualora dall’accertamento di cui ai
commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica
di cui al comma 8. (2)
(1) Articolo sostituito dal D.L. 27/06/2003, n. 151.
(2) (3) Comma sostituito/inserito/modificato
dalla legge 02/10/2007, n. 160 e dall’art. 4 del D.L.
23/05/2008, n. 92.
(3) Comma modificato dall’art. 4 del D.L.
23/05/2008, n. 92.
Regolamento: V.Art. 379
Pagamento in misura ridotta:
commi 2° e 6°: non consentito.
Sanzioni accessorie:
2° comma, lett. a): sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
2° comma, lett. b): sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno.
2° comma, lett. c): sospensione della patente di guida da un a 2 anni/revoca.
Punti da decurtare ai fini di validità della
patente: comma 2° e 7°: 10.
Commento
La norma sopra riportata già riscritta
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 è stata
ora modificata in maniera sostanziale dalla legge 160/2007. Punti fondamentali della nuova disciplina sono:
a) tre fasce di superamento del limite
462
Codice della Strada
Art. 186
massimo consentito che è rimasto pari a
0,5 g/l. Le lettere a), b) e c) del primo comma prevedono altrettante ipotesi del reato
di guida in condizioni di ebbrezza alcolica,
differenziate per limiti di superamento.
b) Procedure di accertamento. Rappresentano l’innovazione di maggiore portata
perché ad esse è riferito il nuovo regime
sanzionatorio, nettamente diverso da quello precedente. Il comma 3° delega il Ministero dell’Interno ad emanare direttive in
merito all’obbligo, per i conducenti, di sottoporsi ad accertamenti “qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”.
Le direttive sono state emanate con la
circolare del 29/12/2005, integralmente riportata alla parte seconda del volume.
L’introduzione dell’obbligo di sottoporsi a questi accertamenti, che non sono
correlati alla necessità di sintomatologie
comportamentali tipiche dell’ebbrezza, ha
portato il legislatore a prevedere, per il caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
o di non consentire alla struttura sanitaria
di rilasciare gli esiti degli accertamenti,
una ipotesi autonoma ora sanzionata in via
amministrativa (comma 7°). Gli apparecchi utilizzati per gli accertamenti preliminari non richiedono la preventiva omologazione, che resta invece confermata per
gli etilometri, disciplinati dal comma 4° e
dell’articolo 379 del Regolamento.
ACCERTAMENTI PRELIMINARI
Al fine di contrastare adeguatamente il
grave fenomeno della guida in stato di ebbrezza, il legislatore, con la nuova formulazione dei commi 3° e 4° dell’art. 186, ha
previsto che gli agenti di polizia stradale
possano sottoporre ad accertamenti preliminari non invasivi tutti i conducenti. Rispetto alla normativa precedente non è più
richiesta la percezione di una sintomatologia legata a presunta ebbrezza alcolica.
Conseguentemente, tutti i conducenti hanno l’obbligo di sottoporsi a questi accertamenti preliminari di SCREENING. Qualora il conducente si rifiuti saranno applicate
le sanzioni previste dal comma 7°.
STRUMENTI UTILIZZABILI
Gli apparecchi portatili utilizzabili
quale strumento per gli accertamenti preli-
minari non richiedono l’obbligo della omologazione (art. 379 Reg.). L’esito positivo
del controllo con apparecchi portatili per
accertamenti preliminari non costituisce
fonte di prova per il reato di cui all’art.
186, ma rende legittimo e doveroso e successivo accertamento tecnico con l’etilometro (omologato).
FACOLTÀ DI ACCOMPAGNARE IL CONDUCENTE PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA.
Quando dagli accertamenti preliminari
siano derivati esiti positivi, quando si è in
presenza di un incidente stradale e tutte le
volte che si abbia motivo di ritenere che il
conducente possa essere in condizioni di
ebbrezza alcolica, gli agenti di Polizia
stradale hanno facoltà di accompagnare il
conducente presso il più vicino ufficio di
Polizia che dispone delle apparecchiature
omologate (etilometro). Tale facoltà è legata però alla impossibilità di effettuare gli
accertamenti sul posto e che non sia possibile farvi giungere l’apparecchiatura omologata. L’accompagnamento non richiede
l’attivazione di procedure di garanzia ai fini della tutela della libertà personale, ma
va fatto quando non è possibile altrimenti,
e con tutte le tutele a salvaguardia dell’incolumità fisica e del rispetto della dignità
della persona e degli altri trasportati.
Il conducente interessato non potrà
guidare la propria autovettura sino all’ufficio di Polizia, ma dovrà essere accompagnato con l’auto di servizio. Il veicolo dell’interessato deve essere fatto custodire in
luogo tutelato e le eventuali persone trasportate, non in condizioni di guidare, non
siano abbandonate sul posto, ma tutelate.
Nel caso gli accertamenti preliminari
abbiano dato esiti positivi e gli accertamenti tecnici non siano disponibili, in presenza di sintomatologie comportamentali
correlate all’ebbrezza, gli operatori di polizia possono disporre il ritiro della patente
fino all’esito degli accertamenti per un periodo non superiore a 10 giorni. In tal caso
il conducente non può guidare (art. 216).
ACCERTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
Il comma 4° dell’art. 186 consente agli
agenti di Polizia stradale di procedere ad
Codice della Strada
accertamento del tasso alcolemico nei confronti di tutti i conducenti coinvolti in incidenti, a prescindere che manifestino o meno sintomi di ebbrezza.
E’ possibile procedere sia con l’etilometro che con gli strumenti utilizzati per
gli accertamenti preliminari.
Se il conducente coinvolto nel sinistro
sia ricorso a cure mediche, l’accertamento
del tasso alcolemico sarà effettuato dalle
strutture sanitarie, secondo le procedure di
cui alla modulistica allegata (all. 2).
RIFIUTO
Nell’ipotesi di rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti si procede ad applicare le
sanzioni del comma 7°.
Il regime sanzionatorio è stato perciò
completamente riscritto. La revoca della
patente è comminata per le ipotesi di reato
commesse da conducenti di veicoli di mezzi
superiori a 3,5 T. o di autobus e, come da
espressa previsione normativa, si applica la
procedura dell’art. 223 che prevede la possibilità del ritiro immediato del documento
che deve essere trasmesso entro 10 giorni
alla Prefettura.
NOTA: Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è vietata la
somministrazione di bevande superalcoliche. (Art. 6-bis D.L. 27/06/2003, n. 151).
Tutti i titolari e i gestori di locali ove si
svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di
vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore
2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita
del locale sia possibile effettuare, in maniera
volontaria da parte dei clienti, un alcool-test,
inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati
ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri
cubici, delle bevande alcoliche più comuni
che determinano il superamento del tasso
Art. 186
463
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
L’inosservanza delle disposizioni di cui
al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell’autorità competente.
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2
(art. 6, D.L. 117/2007, convertito in legge
2/10/2007, n. 160).
I reati previsti dall’articolo sono di
competenza del Tribunale.
Giurisprudenza:
ACCERTAMENTO DELLA
CONTRAVVENZIONE
Lo stato di ebbrezza del conducente
di veicoli può essere accertato e provato
con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice della strada. Ed
invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e
per la necessità che la prova non dipenda
dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato
di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del
conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via),
così come può anche disattendere l’esito
fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del
suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Corte di Cassazione penale, sez. VI,
22 novembre 2002, n. 39650.
Ai fini dell’accertamento dello stato
di ebbrezza del conducente di un veicolo,
le procedure di cui all’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della stra-
464
Codice della Strada
Art. 186
da (utilizzazione dell’etilometro ed analisi dell’aria alveolare) non costituiscono
strumento unico ed infungibile di verifica
dello stato predetto, che può, per converso legittimamente ritenersi provato aliunde, in base ad una adeguata valutazione,
da parte del giudice di merito, di tutti gli
elementi acquisiti al processo e ritenuti
idonei a dimostrare il detto stato (nella
specie, referto ospedaliero). L’art. 186
del codice della strada, che prevede e
sanziona la contravvenzione «di guida in
stato di ebbrezza», sancisce, peraltro, non
una mera facoltà, ma un vero e proprio
obbligo (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186, comma 6 c.s.), a carico
del guidatore, di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di
polizia stradale, con la conseguenza che
il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza.
Corte di Cassazione civile, sez. I, 9
maggio 2002, n. 6639.
E’ abnorme il provvedimento con cui
il pretore dichiari la nullità del decreto di
citazione a giudizio emesso a seguito di
opposizione a decreto penale, in quanto
non preceduto dall’invito all’imputato a
rendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art.
2 della legge 18 luglio 1997, n. 234. Ciò
si desume non solo dal dato testuale che
la legge non contempla l’art. 464 c.p.p.
concernente il giudizio di opposizione a
decreto penale, ma anche dall’argomento
logico che la norma anzidetta ha inteso
assicurare all’indagato la possibilità di
espletare la propria difesa prima dell’esercizio dell’azione penale (artt. 416 e
555 c.p;p.), di tal che, ove l’atto dovesse
risultare liberatorio per l’indagato, costui
potrebbe benificiare dell’archiviazione;
possibilità che non ha ragione di sussistere nel procedimento per decreto nel quale
l’opposizione implica che l’azione penale
sia stata già esercitata.
Lo stato di ebbrezza del conducente
di un autoveicolo può essere provato e
accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379
del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per
il principio del libero convincimento, per
l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può
desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dell’influenza dell’alcool da
qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’«etilometro», ancorché risultante da due determinazioni del tasso
alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del
suo convincimento fornisca motivazione
logica ed esauriente.
Corte di Cassazione penale, sez. VI,
9 agosto 2002, n. 29703.
Il reato di guida in stato di ebbrezza,
previsto dall’art. 186, comma 2, c.s., in
quanto sanzionabile, se giudicato dal giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, lett. q), e
52, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (salvo che ricorra la recidiva qualificata di cui al comma 3 dello
stesso art. 52), con pena pecuniaria ovvero con quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità (entrambe assimilate, per ogni effetto giuridico, dall’art. 58, comma 1, alla pena detentiva originariamente prevista), deve ritenersi ricompreso tra le contravvenzioni
punite con pena alternativa, relativamente alle quali può trovare applicazione,
salvo espressa deroga, l’oblazione prevista dall’art. 162-bis c.p.
Corte di Cassazione penale, sez. VI,
27 novembre 2002, n. 40121.
Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un autoveicolo, ai fini della
ravvisabilità del reato contestato, non deve essere necessariamente accertato con
strumenti e procedure indicati nell’art.
379 D.P.R. n. 495/92, ma può essere dimostrata anche attraverso dati sintomatici,
desumibili in particolare dalle condizioni
del soggetto e dalle contestate oggettive
anomalie della condotta di guida (difficol-
Codice della Strada
tà di linguaggio, andatura a zig-zag del
veicolo, alito emanante odore di alcool).
Corte di Cassazione penale, sez. VI,
22 novembre 2002, n. 39653
In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e
indifferibile ai sensi dell’art. 354 comma
3 c.p.p., stante la naturale alterabilità,
modificabilità e tendenza alla dispersione
degli elementi di fatto che sono oggetto
della predetta analisi. In virtù dell’art.
356 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale
prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero, se non determinante
un’effettiva deminutio della possibilità di
difesa. (Nella fattispecie non vi è stato un
effettivo pregiudizio della difesa poiché,
trattandosi di accertamento dello stato di
ebbrezza del conducente di un autoveicolo, il giudice può trarre le ragioni del suo
convincimento da ogni elemento ritenuto
utile e probante e non necessariamente ed
esclusivamente dall’uso dell’etilometro).
Corte di Cassazione penale, sez. VI,
novembre 2002, n. 39629.
Non configura il reato di cui all’art.
186 comma sesto del codice della strada
la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a
prelievi ematici, o comunque di liquidi
biologici, da parte di agenti della polizia
stradale, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell’alcool. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 379 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, tale
accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro.
Cass. Pen., Sez. IV, 14 agosto 2003,
n. 34438
La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186 c.s.) e non può, conseguentemente, essere legittimamente irrogata al
Art. 186
465
conducente (pur sorpreso in stato di ebbrezza) di un ciclomotore per la guida del
quale non sia necessaria la patente.
Corte di Cassazione Civile, sez. I, 14
maggio 2004, n. 9182.
La sentenza di patteggiamento emessa per i reati di cui all’art. 186, comma 2
e comma 6, che sia stata impugnata limitatamente all’omessa applicazione di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non è irrevocabile e, pertanto, non preclude l’applicazione, ai sensi degli artt. 64 D.Lgs.
n. 274/2000 e 2 c.p., comma 3, delle nuove sanzioni più favorevoli introdotte dal
D.Lgs. predetto ai reati commessi precedentemente la sua entrata in vigore.
Corte di Cassazione penale, sez. IV,
24 aprile 2003, n. 19293.
Lo stato di ebbrezza del conducente
di veicoli può essere accettato e provato
con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice della strada. Ed
invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e
per la necessità che la prova non dipenda
dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato
di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del
conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via),
così come può anche disattendere l’esito
fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del
suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Cassazione penale, sez. un., 5 febbraio 1996, n. 1299.
In tema di guida in stato di ebbrezza,
il cosiddetto alcooltest costituisce atto di
466
Codice della Strada
Art. 186
polizia giudiziaria urgente ed indifferibile
ex art. 354, comma terzo, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però diritto ad essere
previamente avvisato. Ne consegue che,
qualora non si provveda al tempestivo
deposito di tale atto ex art. 366 c.p.p. nella segreteria del P.M., non può comunque
configurarsi alcuna nullità.
Cass. Pen. 16 luglio 2004, n. 31333.
Nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di
guida in stato di ebbrezza di cui all’art.
186, comma secondo, del codice della
strada per intervenuta oblazione, non è
applicabile la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224
comma terzo del codice della strada, al
prefetto, che procede all’accertamento
della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219
dello stesso Codice, nelle parti compatibili.
Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004,
n. 4888
In tema di guida in stato di ebbrezza,
il cosiddetto alcooltest costituisce atto di
polizia giudiziaria urgente ed indifferibile
ex art. 354, comma terzo, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però diritto ad essere
previamente avvisato. Ne consegue che,
qualora non si provveda al tempestivo
deposito di tale atto ex art. 366 c.p.p. nella segreteria del P.M., non può comunque
configurarsi alcuna nullità.
Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 2004, n.
31333.
In tema di guida in stato di ebbrezza
(art. 186 c.s.), l’ubriachezza volontaria,
non determinata cioè da caso fortuito né
da forza maggiore, non esclude né diminuisce l’imputabilità: l’agente risponde
del reato commesso in tale stato a titolo
di dolo o di colpa a seconda dell’elemento psicologico del reato accertato. (Nella
fattispecie la Corte ha rigettato la tesi difensiva circa l’impossibilità dell’imputato, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l’autovettura per essergli il comando prove-
nuto da un vigile urbano, ed ha sostenuto
che, dato lo stato di alterazione volontaria determinato dal soggetto agente, l’imputato non avrebbe dovuto ottemperare).
Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2005,
n. 10226.
Nel caso di estinzione del reato di
guida in stato di ebbrezza per intervenuta
oblazione non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida dal momento che il
codice della strada ne subordina l’applicazione all’«accertamento del reato», come espressamente prevede il comma secondo dell’art. 186 di detto codice. (Tale
principio trova altresì conferma nel comma secondo dell’art. 221 del codice della
strada che, nell’ipotesi di definizione del
processo penale per estinzione del reato o
per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell’art. 224,
comma terzo, c.s.).
Cass. Pen., Sez. IV, 11 agosto 2004,
n. 34293 (ud. 16 marzo 2004).
L’omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla
polizia giudiziaria, ai quali il difensore
abbia il diritto di assistere, tra i quali deve
essere compreso l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, costituisce al più una mera irregolarità che
non incide sulla validità ed utilizzabilità
dell’atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive.
Lo stato di ebbrezza del conducente
di un autoveicolo può essere provato e
accertato con qualsiasi messo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379
del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per
il principio del libero convincimento, per
l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può
desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da
qualsiasi elemento sintomatico dell’eb-
Codice della Strada
brezza così come può disattendere l’esito
fornito dall’«etilometro», ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del
suo convincimento fornisca motivazione
logica ed esauriente.
Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 2004, n.
39057.
Nel procedimento davanti al giudice di
pace, il meccanismo di estinzione dell’illecito che, secondo quanto previsto dall’art.
35 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, può
conseguire a condotte riparatore consistenti
nel risarcimento del danno o nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non è applicabile al reato di guida in
stato di ebbrezza, le cui conseguenze pericolose sono eliminabili unicamente con la
cessazione dell’attività di guida. (Nella
specie, il giudice di pace aveva dichiarato
l’estinzione del reato in seguito al versamento, da parte dell’imputato, di una somma di denaro in favore di una comunità di
recupero di alcoldipendenti).
Cass. Pen., Sez. IV, 26 ottobre 2004,
n. 41665.
In tema di reato di guida in stato di
ebbrezza, il certificato medico relativo
agli esami del prelievo ematico, effettuati
secondo i normali protocolli medici dal
pronto soccorso durante il ricovero in
una struttura ospedaliera, è utilizzabile a
fini probatori come documento, e quindi
non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 c.p.p. durante
le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del dibattimento.
Cass. Pen., Sez. IV, 14 luglio 2006, n.
24382.
In tema di accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza alcoolica, è
inutilizzabile il prelievo ematico effettuato al di fuori di un protocollo medico che
assicuri adeguata certezza processuale in
ordine alla verifica dello stato di ebbrezza dei conducenti senza l’ausilio del dispositivo sprimotetrico.
Trib. Fo, 20 novembre 2006.
Artt. 186-187
467
Art. 187 (1)
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con l’ammenda da euro millecinquecento/00 a euro seimila/00 e
l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un
anno. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI, quando il reato è
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto
e sesto periodo, nonché quelle di cui
al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186. (2) (4)
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,
le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. (2)
1-ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater. (2)
2. Al fine di acquisire elementi utili
per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma
3, gli organi di Polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
468
Codice della Strada
Art. 187
l’integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al
comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto
conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini
dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività
di rilevamento e soccorso.
4.Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti
in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal
comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano
agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia
del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell’organo di Polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa viola-
zione per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il
conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia stradale possono
disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 216 in
quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il
comando da cui dipende l’organo accertatore. (2)
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al
comma 3, ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi
dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente
fino all’esito dell’esame di revisione
che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento.
7. (Abrogato) (3)
8. Salvo che il fatto costituisca reato,
in caso di rifiuto dell’accertamento di
cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è
soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza
con la quale è disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. (2)
(1) Articolo sostituito dal D.L. 27/06/2003, n. 151.
(2) (4) Comma sostituito/inserito dalla legge
02/10/2007, n. 160 e dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92.
(3) Comma abrogato dalla legge 02/10/2007, n. 160.
(4) Comma modificato dall’art. 4 del D.L.
23/05/2008, n. 92.
Regolamento: V.Art. 380
Pagamento in misura ridotta:
non consentito.
Sanzioni accessorie:
vedasi art. 186.
Punti da decurtare ai fini di validità
della patente: comma 8°: 10.
Codice della Strada
Commento
Nel solco delle modifiche legislative
apportate all’art. 186 dalla legge
160/2007, anche questa norma risulta riformulata, specie nell’aspetto procedurale. Mentre resta confermato che la facoltà
di procedere agli accertamenti è legata
all’avere rilevato “ragionevolmente” motivi che fanno ritenere che il conducente
si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso
di sostanze stupefacenti e psicotrope, risulta ampliata la possibilità di indagine.
Così come previsto dall’art. 186, anche per questa normativa è stata prevista
la possibilità di utilizzo di accertamenti
preliminari secondo direttive del Ministro dell’interno (comma 2°) e l’ipotesi di
rifiuto, sanzionata in via amministrativa
(comma 8°).
Le previsioni del comma 2° sono state realizzate con l’emanazione della circolare del 29/12/2005, integralmente riportata alla parte seconda del volume
che fornisce utili indicazioni sulle procedure di accertamento e sull’intera normativa, che può essere così sintetizzata:
ACCERTAMENTI PRELIMINARI
Diversamente da quanto previsto per
la guida in stato di ebbrezza, la nuova formulazione della normativa “non sembra
consentire” all’operatore di polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente per il reato di cui all’art. 187 sulla
base di “dati comportamentali evidenziati”, prevedendo che questa valutazione sia
compiuta da personale sanitario.
Ciononostante, gli agenti di polizia
stradale possono procedere ad accertamenti preliminari non invasivi per tutti i
conducenti al fine di accertare tracce
eventuali di sostanze stupefacenti “anche
in assenza di sintomi caratteristici”. Tali
accertamenti sono preordinati ad acquisire elementi utili per motivare l’ordine
al conducente di sottoporsi ad accertamenti più accurati presso strutture ospedaliere o altre mobili, equiparate. Nel
caso di rifiuto si procederà ad applicare
le sanzioni previste dall’art. 187, comma
8° (rifiuto).
CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI UTILIZZABILI DAGLI ORGANI
DI POLIZIA PER ACCERTAMENTI
PRELIMINARI
I dispositivi utilizzati per gli accertamenti preliminari non invasivi devono es-
Art. 187
469
sere conformi al D.Lgs. 8/9/2000, n. 332,
che recepisce la direttiva 98/78/CE e devono riportare le indicazioni prescritte e
rilasciate dal Ministro della salute.
ACCOMPAGNAMENTO
Gli operatori di Polizia stradale possono accompagnare presso le strutture
sanitarie il conducente per il quale l’accertamento preliminare ha dato esito positivo, ovvero quando abbiano “ragionevole motivo” di ritenerlo e condizioni di
alterazione psicofisica correlata alle sostanze stupefacenti. L’accompagnato non
è una misura restrittiva e si procederà
con le stesse cautele e tutele previste per
la guida in stato di ebbrezza.
Il rifiuto degli accertamenti preliminari (comma 2°) di accompagnamento
(comma 3°) o presso le strutture sanitarie è punito con le stesse sanzioni amministrative dell’art. 186/7°.
Questa equiparazione sanzionatoria è
estremamente utile per contrastare efficacemente questi comportamenti pericolosi.
Quando gli accertamenti preliminari
abbiano dato esiti positivi e gli esiti degli
accertamenti sanitari non siano disponibili,
se ricorrono fondati motivi per ritenere il
conducente in condizioni di alterazioni psico-fisiche dovuta ad assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia possono disporre il ritiro della patente
sino all’esito degli accertamenti e per un
massimo di 10 giorni (comma 5-bis).
Giurisprudenza: vedasi art. 186
Ai fini della configurabilità del reato
di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è indispensabile che
lo stato di alterazione del conducente
conseguente all’assunzione di dette sostanze venga accertato nei modi previsti
dall’art. 187, comma 2, c.d.s., con esclusione, pertanto, della possibilità (da ritenersi ammessa, invece, nel caso di guida
in stato di ebbrezza), che esso possa essere validamente desunto da elementi sintomatici esterni, essendo questi suscettibili
soltanto di giustificare il ragionevole sospetto di sussistenza del reato e, quindi,
l’accompagnamento del soggetto presso
una delle strutture pubbliche indicate dalla norma, per l’effettuazione dei prelievi
organici e dei successivi esami di laboratorio.
470
Codice della Strada
Art. 187
Il reato di cui all’art. 187, comma 5,
c.d.s., consistente nel rifiuto, da parte di
soggetto ragionevolmente sospettato di
aver guidato un veicolo sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, di sottoporsi all’accertamento previsto dal
comma 2, del citato art. 187, presuppone
che tale accertamento debba svolgersi
con le modalità espressamente previste e,
quindi, in particolare, previo accompagnamento, del soggetto presso una delle
strutture pubbliche di cui al richiamato
art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 luglio 1990, n. 186. Ne deriva che il reato
anzidetto non può essere ritenuto sussistente nel caso in cui il soggetto sia stato
accompagnato, per il prelievo dei liquidi
organici, non in una di tali strutture ma
presso un ufficio o comando di polizia.
Corte di Cassazione penale, sez. IV,
14 febbraio 2003, n. 7339.
L’oblazione facoltativa di cui all’art.
162 bis c.p. è applicabile ai reati attribuiti
alla competenza del giudice di pace (nella fattispecie: art. 187 c.s. guida in stato
di ebbrezza conseguente all’assunzione
di stupefacenti) attesa l’esplicita modifica del sistema delle sanzioni dettata dal
legislatore negli artt. 52 e 58 D.L.vo n.
274 del 2000, nonché la disposizione di
cui all’art. 29 sesto comma del decreto
legislativo citato, ai sensi della quale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione.
Corte di Cassazione Penale, sez. IV,
9 aprile 2004, n. 16864.
E’ illegittima, e va annullata, la sentenza con la quale il tribunale (condannando, nella specie, l’imputato per guida
in stato di intossicazione da stupefacente),
disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
con la formula «se già non disposta dalla
competente autorità amministrativa», atteso che la competenza ad irrogare la predetta sanzione appartiene all’autorità giudiziaria che non può porre alcuna condizione all’emanazione della decisione.
Cass. Pen., Sez. IV, 6 maggio 2005,
n. 17178.
Qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la
durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito,
ma dovrà altresì «cumulare» i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata
della sospensione della patente di guida.
(Nella specie, in cui si procedeva per i
reati di cui agli artt. 589 c.p., 186 e 187
c.s., erroneamente il giudice di merito
aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida «per mesi
uno», dimenticando di «cumulare» i vari
periodi di sospensione da applicare per
ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all’art. 589
c.p. l’art. 222 c.s. prevede la durata della
sospensione «da due mesi ad un anno»).
Cass. Pen., Sez. IV, 5 agosto 2004, n.
33691.
In tema di violazione dell’art. 187 del
codice della strada, la sottoposizione agli
accertamenti in ordine all’assunzione di
sostanze stupefacenti, la quale non costituisce un obbligo per l’interessato, viene
in considerazione esclusivamente come
onere liberatorio, e il rifiuto di esso può
legittimamente costituire uno degli elementi presuntivi dell’accertamento da
parte del giudice.
Cass. Civ., Sez. I, 7 giugno 2005, n.
11798.
Costituisce «fatto nuovo» (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di
quanto disposto dall’art. 518 c.p.p.) allorché si proceda per la contravvenzione di
guida in stato di alterazione psicofisica
per uso di sostanze stupefacenti (articolo
187 del codice della strada) ed emerga
poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di
guida in stato di ebbrezza (articolo 186
del codice della strada).
Cass. Pen., Sez. IV, 1 marzo 2005, n.
7640.
Codice della Strada
Art. 188
(Circolazione e sosta dei veicoli
al servizio di persone invalide)
1. Per la circolazione e la sosta dei
veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada
sono tenuti ad allestire e mantenere
apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed
agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire
delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del Comune di residenza nei casi e con limiti
determinati dal regolamento e con le
formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del
rispetto dei limiti di tempo se lasciati
in sosta nelle aree di parcheggio a
tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l’autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne faccia uso improprio è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00.
5. Chiunque usa delle strutture di cui
al comma 1, pur avendone diritto, ma
non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentasei/00
a euro centoquarantotto/00.
Regolamento: V.Art. 381
Pagamento in misura ridotta:
4° comma: € 74,00;
5° comma: € 36,00.
Punti da decurtare ai fini della validità
della patente: vedasi art. 158, comma
2, lett. g)
Commento
L’articolo non ha precedenti nel codice abrogato e si occupa della circolazione
Art. 188
471
e sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide. E’ previsto un obbligo specifico
per gli enti proprietari delle strade di allestire e segnalare apposite strutture finalizzate ad agevolare la mobilità delle persone invalide. Per poter utilizzare tali
strutture è richiesta una autorizzazione rilasciata dal sindaco secondo le modalità
indicate nel regolamento. A tal fine, è anche prevista una sanzione per l’uso arbitrario delle attrezzature allestite.
Qualora i veicoli al servizio delle
persone invalide siano lasciati in sosta
nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non sono tenuti all’osservanza
dei limiti temporali imposti.
Giurisprudenza:
L’art. 5 del D.P.R. n. 384 del 1978 statuendo che nei luoghi in cui sia vietata
la sosta, può essere consentito dalle autorità competenti, ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all’osservanza di
eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di sostare con il veicolo da
essi utilizzato - si limita ad attribuire alle
autorità competenti il potere di stabilire,
in favore dei predetti soggetti, deroghe ai
divieti di sosta stabiliti in via generale;
mentre esclude espressamente che tali divieti possano essere derogati riguardo
agli spazi riservati ai percorsi preferenziali dei mezzi destinati al trasporto pubblico collettivo.
Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1996, n. 10172.
E’ manifestamente inammissibile, in
riferimento agli artt. 3, commi primo e
secondo, e 32 Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lett. g), D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell’art.
381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nella
parte in cui individuano «quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appo-
472
Codice della Strada
Artt. 188-189
siti contrassegni per invalidi civili non
deambulanti, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi
civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie
gravemente invalidanti, ma, a differenza
degli altri, ambulanti.
Corte Costituzionale Ord. 25 novembre 2004, n. 362.
In tema di sanzioni amministrative,
alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 D.P.R. n.
610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice stradale, di cui al
D.P.R. n. 495 del 1992, il cd. «contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione del veicolo adibito al trasporto di una
persona invalida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilasciato alla
persona disabile in quanto tale, in modo
che questa se ne possa servire con qualsiasi veicolo adibito in quel momento al
suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto contrassegno contenga
un qualunque riferimento alla targa del
mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella persona si trovi a
viaggiare. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la
decisione del Giudice di Pace che aveva
confermato la sanzione amministrativa
elevata nei confronti di un utente della
strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma
che, sul veicolo dalla stessa condotto,
ospitava una persona disabile munita del
«contrassegno invalidi»).
Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2005,
n. 508.
Integra il reato di uso di atto falso
(art. 489 c.p.), la condotta del soggetto
che espone sull’auto - parcheggiata in zona a traffico limitato, consentita solo ai
titolari di validi permessi - la falsa copia
del permesso di parcheggio per invalidi,
considerato che la riproduzione fotostatica di un documento originale integra il
reato di falsità materiale quando si presenta non come tale ma con l’apparenza
di un documento originale atto a trarre in
inganno.
Cass. Civ., Sez. IV, 24 marzo 2006, n.
10391.
Art. 189
(Comportamento in caso
di incidente)
1. L’utente della strada, in caso di
incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, ha l’obbligo di
fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente,
abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza
della circolazione e, compatibilmente
con tale esigenza, adoperarsi affinché
non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati
danni alle sole cose, i conducenti e
ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’articolo 161.
Gli agenti in servizio di Polizia Stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli
eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono
altresì fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono
presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui
al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente,
con danno alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duecentocinquantanove/00 a euro milletrentasei/00. In tale caso, se dal fatto
deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applica-
Codice della Strada
zione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da
15 giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui
al comma 1, in caso di incidente con
danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi
del capo II, della sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma
sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del
Codice di procedura penale, anche al
di fuori dei limiti previsti dall’articolo
280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti di
pena ivi previsti. (1).(2)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui
al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente
alle persone ferite è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non
superiore a 5 anni, ai sensi del capo
II, sezione II del titolo VI. (1) (2)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro
che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria, quando dall’incidente derivi il
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto
all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente
che, entro le 24 ore successive al fatto
di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 6. (1)
Art. 189
473
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00.
(1) I commi 5, 6 e 7 sono così sostituiti dalla
legge 9 aprile 2003, n. 72. La stessa norma ha aggiunto il comma 8-bis.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.L.
23/05/2008, n. 92.
Pagamento in misura ridotta:
5° comma: € 259,00;
6° comma: non consentito - sanzione
penale;
7° comma: non consentito - sanzione
penale;
9° comma: € 74,00.
Sanzioni accessorie:
5° comma secondo periodo: sospensione della patente di guida da quindici
giorni a due mesi
6° comma: sospensione della patente di
guida da uno a tre anni.
7° comma: sospensione della patente di
guida da un anno e sei mesi a cinque
anni.
Punti da decurtare ai fini di validità della patente: comma 5° primo periodo: 4;
comma 5 secondo periodo: 10;
comma 6°: 10;
comma 9°: 2.
Commento
L’articolo riprende la vecchia disciplina dell’art. 133 del codice del 1959,
elencando analiticamente gli obblighi
degli utenti in caso di incidente comunque ricollegabile al loro comportamento.
Accanto all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone che abbiano
subito danni (comma 1°), sono prescritti
i seguenti adempimenti:
a) - predisporre misure idonee alla salvaguardia della sicurezza della circolazione e adoperarsi perché non venga modificato lo stato dei luoghi;
b) - se dal sinistro sono derivati solo danni alle cose, ove possibile, va evitato intralcio alla circolazione, come già indicato all’art. 161;
c) - fornire le proprie generalità e le altre
notizie utili alle eventuali azioni di risar-
474
Codice della Strada
Art. 189
cimento.
Le prescrizioni di cui ai punti a) e b)
possono rivelarsi in contrasto, in quanto
per evitare intralcio alla circolazione, anche nei sinistri con soli danni alle cose, è
necessario rimuovere i veicoli e la rimozione dalla posizione occupata significa
modificare lo stato dei luoghi e disperdere, almeno parzialmente, le tracce.
Tra le due previsioni, si deve ritenere
prevalente quella che obbliga a rimuovere i veicoli al fine di evitare intralcio alla
circolazione che è causa di altri e più
gravi sinistri. Il regime sanzionatorio è
stato completamente ridisegnato dalla
legge 9 aprile 2003, n. 72. Questa norma
ha inasprito le sanzioni per quanto riguarda i reati di fuga e di omissione di
soccorso. In particolare il 5° comma prevede ora una sanzione amministrativa
elevata rispetto a quella originaria e
l’applicazione della sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida
quando dal sinistro sono derivati gravi
danni ai veicoli e tale da determinare la
revisione degli stessi ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Chi non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente
con lesioni è punito con una sanzione penale e con la sospensione della patente di
guida. Il conducente è passibile di arresto ai sensi dell’articolo 381 del codice
penale a meno che non si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria
entro le 24 ore successive al fatto; Chi
non ottempera all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite risponde della
sanzione penale di ci al 7° comma e per
il conducente coinvolto si applica altresì
la sospensione della patente di guida fino
a 5 anni. Per gli eventuali trasportati del
veicolo coinvolto, che non prestano assistenza alle persone ferite si applica la sola sanzione penale ma non quella accessoria. I reati previsti dai commi 6° e 7°
sono di competenza del Tribunale.
Giurisprudenza:
L’elemento materiale del reato di fuga consiste nell’allontanarsi dell’agente
dal luogo dell’investimento così da impedire o, comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale e
l’individuazione del veicolo investitore al
fine dell’eventuale responsabilità. Tale
essendo la finalità della norma incriminatrice dell’art. 133 c.s. previgente, perché
il precetto di legge possa dirsi adempiuto,
è necessario che la fermata duri per tutto
il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini suddetti
ond’è che sussiste il reato in questione
anche nei casi di arresto momentaneo, di
allontanamento del conducente dalla
macchina lasciata sul posto, di prosecuzione della marcia con successiva presentazione agli organi di polizia e di avvenuta identificazione del veicolo investitore.
Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 1997, n. 579.
SOGGETTI RESPONSABILI
Risponde di concorso nei reati previsti dall’art. 133 c.s. colui il quale, viaggiando a bordo di un autoveicolo da altri
guidato, avendo esatta cognizione di un
incidente connesso alla circolazione del
veicolo ed alle sue conseguenze lesive,
istighi o incoraggi il conducente a proseguire la corsa senza fermarsi e senza prestare assistenza alla persona investita.
Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 1969, Beccia.
Soggetto attivo del delitto di omissione di assistenza a persona investita (all’art. 133, comma terzo, c.s.) è soltanto il
conducente del veicolo e non anche il
proprietario o, comunque, terze persone
che si trovino sul veicolo al momento
dell’incidente.
Cassazione penale, sez. IV, 22 febbraio 1974, n. 466.
In tema di circolazione stradale non è
ravvisabile l’ipotesi delittuosa dell’omissione di soccorso della persona investita
quando la necessaria assistenza sia stata
prestata da persone diverse dall’investitore e di tale circostanza il conducente si
sia accertato prima dell’allontanamento
dal luogo dell’incidente.
Cassazione penale, sez. IV, 18 gennaio 1978, n. 123.
OBBLIGHI PREVISTI
L’obbligo di fermarsi, imposto al
conducente in caso di investimento, consiste non soltanto nel dovere di non allontanarsi dal luogo del fatto, ma altresì,
in quello di rimanervi vicino non solo fisicamente, ma palesemente e responsabilmente per ottemperare agli scopi per
cui la legge impone di fermarsi (imme-
Codice della Strada
dente e cioè agli illeciti commessi nel tempo in cui la violazione configurava l'ipotesi
di reato di cui all'art. 650 c.p.
Cassazione penale, sez. I, 13 marzo
1993, n. 2394.
Art. 221
(Connessione obiettiva con un reato)
1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa
non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure
competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale
in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si
chiude per estinzione del reato o per
difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al
comma 4 dell’articolo 220.
Giurisprudenza:
Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 D.
Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di
una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento
in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell’interessato al prefetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 D. Lgs.
suddetto vi sia stata l’archiviazione degli atti concernenti la violazione, l’eventuale
estinzione del relativo procedimento non
impedisce al giudice penale, ai fini dell’accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti
la realizzazione di siffatta condotta, applica
o irroga, a seconda che proceda o meno con
il rito di patteggiamento, ove prevista, la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida. (Nella
fattispecie, il ricorrente imputato del reato
di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell’avvenuta archiviazione da parte
del prefetto degli atti relativi alla violazione
dell’art. 145, comma 10, D. Lgs. n. 285 del
Artt. 220-221
545
1992 a lui contestata, il pretore non avrebbe
dovuto applicare la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente).
Cassazione penale, sez. IV, 16 maggio
1996, n. 4952.
In materia di circolazione stradale, la
norma di cui all’art. 221 D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, la quale non prevede la citazione della persona obbligata in solido con
l’imputato responsabile di violazioni amministrative connesse con il reato, costituisce
disposizione speciale rispetto all’art. 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, che, invece
impone tale citazione, (nella fattispecie l’imputato nei cui confronti si sia proceduto per
il delitto di omicidio colposo commesso con
violazione della disciplina sulla circolazione
stradale, aveva lamentato la inosservanza
dell’art. 24 della legge del 1981, n. 689, per
la mancata citazione del responsabile civile).
Cassazione penale, sez. IV, 20 agosto
1996, n. 8057.
In tema di violazioni amministrative
connesse a reati commessi in relazione alla
circolazione stradale da cui sono derivati
danni alla persona, gli artt. 221 e 222 c.s.
dispongono la vis attractiva del giudice penale, al quale pertanto è rimesso anche l’accertamento delle violazioni amministrative
e l’applicazione delle relative sanzioni, anche accessorie, senza che, peraltro, dette
sanzioni perdano la propria autonomia rispetto al sistema penale, tant’è che è prevista una riespansione dei poteri del prefetto
in ordine ad esse, qualora vengano meno
per qualsiasi causa (eccetto che per morte
del reo) le condizioni per l’intervento del
giudice penale, la cui funzione deve quindi
ritenersi di mera supplenza; ne consegue
che il prefetto conserva i propri poteri anche in relazione alla misura cautelare del ritiro della patente in ogni caso in cui dalla
violazione delle norme sulla circolazione
stradale siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto
assunti dal relativo procedimento penale
con riguardo agli istituti che lo regolano, e
perciò anche nell’ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto il proscioglimento dell’imputato per mancanza di una condizione
di procedibilità.
Cassazione civile, sez. I, 22 aprile
1999, n. 4006.
546
Codice della Strada
Artt. 221-222
Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a
sanzioni penali
Art. 222
(Sanzioni amministrative accessorie
all’accertamento di reati)
1. Qualora da una violazione delle
norme di cui al presente codice, derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente è fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione è fino a quattro anni.Se il
fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma
2, lettera c), ovvero da soggetto sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca
della patente. (1) (2)
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un
terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti
del codice di procedura penale. (1)
3. Il giudice può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della revoca
della patente nell’ipotesi di recidiva
reiterata specifica verificatasi entro il
periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la
prima violazione.
(1) (2) Comma sostituito/inserito dalla legge 21
febbraio 2006, n. 102 e dall’art. 4 del D.L.
23/05/2008, n. 92.
Commento
Il procedimento per l’applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o revoca della patente a seguito di
sinistro stradale è radicalmente mutata. Il
vecchio codice, all’art. 91, prevedeva ipotesi
diverse a seconda dell’entità delle lesioni.
Questa procedura aveva finito col generare
dubbi ed incertezze quando la legge 689/81
introdusse la perseguibilità a querela anche
per le lesioni gravi. Sorgeva infatti il problema di coordinamento tra il potere del prefetto
di adottare il provvedimento e del giudice di
rilevare l’eventuale insussistenza dei motivi.
Il nuovo codice, con l’articolo in esame, ha conservato la diversità di sanzioni a
seconda dell’entità delle lesioni ma le ha
comunque riferite alla sospensione e non
più alla revisione (art. 128) che ha una valenza autonoma.
La stessa sanzione della sospensione irrogata a seguito di sinistro si configura come istituto giuridico diverso dalla sospensione adottata a seguito di violazioni al codice della strada e che trova disciplina negli
articoli 129 e 218. Il procedimento per la
sospensione adottata a seguito di sinistro
stradale prevede che venga sentito l’ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che, quale organo tecnico, dovrà esprimere
un parere in base al quale il prefetto emanerà l’atto di sospensione. Per la sospensione
attuata a seguito di violazione al codice non
è previsto alcun parere dell’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
L’entità della sanzione accessoria è
prevista dal comma 2, che ha subito modifiche rilevanti rispetto alla disciplina originaria, ed il comma 2-bis ha introdotto una
diminuzione rilevante nel caso di ricorso
all’art. 444 del C.P.P.
Il procedimento per la sospensione della patente a seguito di reato si attua secondo la disciplina degli articoli 223 e 224.
Giurisprudenza:
Nell’ipotesi di incidente stradale mediante violazione delle norme della circolazione stradale e dal quale siano derivati
danni alle persone, è applicabile la sanzione
accessoria della sospensione della patente
di guida ai sensi dell’articolo 222 del codice stradale anche se il conducente al momento del sinistro era alla guida di veicolo
(ciclomotore) per il quale non era necessaria la patente di guida.
Cassazione penale, sez. IV, 28 settembre 1999, n. 2370.
Compete al giudice penale, in forza degli artt. 222 comma 3 e 224 comma 2 c.s.,
Codice della Strada
l’applicazione della sanzione della revoca
della patente prevista dall’art. 218 c.s. per il
caso di esercizio della guida in violazione
di un provvedimento di sospensione della
patente.
Cassazione penale, sez. IV, 16 aprile
1999, n. 4940.
In tema di violazione delle norme del
codice della strada, per le ipotesi di reato di
lesioni colpose (o omicidio colposo), l’applicazione da parte del prefetto della misura
preventiva, prevista dall’articolo 223, in relazione all’art. 222, del codice della strada
(che è strumentale rispetto all’omologa sanzione accessoria rimessa al successivo giudizio penale ed è finalizzata alla tutela della
pubblica incolumità), non è automaticamente correlata all’esistenza delle relative
notitiae criminis, ma esige, alla stregua di
qualsiasi provvedimento di natura cautelare, una valutazione, sia pur delibativa, di
fondatezza dell’accusa, come si desume dal
testo del secondo comma del citato articolo
223, là dove l’adozione della misura preventiva viene subordinata alla sussistenza
di «fondati elementi di evidente responsabilità»; tale formula, infatti, esige il connotato
dell’evidenza, che deve caratterizzare gli
elementi di responsabilità, e chiaramente
comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità dell’accusa, occorrendo invece un’alta probabilità di fondatezza della stessa. Ne consegue che il
giudice chiamato a pronunziarsi, a seguito
di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, che
è esperibile anche in tale materia, avverso
siffatti provvedimenti, ove ne sia contestata
la legittimità, sotto il profilo della sussistenza del richiesto fumus a sostegno dell’accusa, non può limitarsi a ritenere la verosimiglianza dell’ipotesi accusatoria, in termini
di «compatibilità» degli indizi a carico con
la stessa, ma deve riscontrare se in concreto
gli elementi accusatori fossero connotati da
quell’alto grado di probabilità richiesto dalla norma. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di
pace che aveva rigettato la opposizione al
provvedimento di sospensione della patente
di guida disposta dal prefetto, a causa di un
sinistro stradale con feriti, nei confronti del
presunto conducente, in quanto responsabile, per eccesso di velocità, delle lesioni riportate dal trasportato; ha conclusivamente
ritenuto la S.C. che non era stato adeguatamente compiuto il riscontro se gli elementi
Artt. 222-223
547
accusatori fossero connotati dal richiesto alto grado di probabilità, essendosi viceversa
limitato il giudice di pace a rilevare che le
lesioni riportate dal trasportato erano «compatibili» con l’ipotizzata «attività di guida e
con la dinamica del veicolo»).
Cass. Civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n.
9271.
Art. 223
(Ritiro della patente in conseguenza a
ipotesi di reato)
1. Nelle ipotesi di reato per le quali
sono previste le sanzioni accessorie di
cui all’art. 222, commi 2 e 3, l’agente o
organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci
giorni, copia del rapporto e del verbale
della violazione contestata, tramite il
proprio comando o ufficio, al prefetto
del luogo della commessa violazione.
Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti
dispone, sentito il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che deve esprimere il parere entro
quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati
elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo
di un anno ed ordina all’intestatario di
consegnare la patente, entro cinque
giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le
quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o
della revoca della patente di guida, l’agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio
comando o ufficio, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida, fino ad un mas-
548
Codice della Strada
Art. 223
simo di un anno.Il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ritiro immediato non è
possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare
la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il
proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo
648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei
commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è
ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine di
giorni venti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Il Ministro provvede
nei quarantacinque giorni successivi. Il
provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato, ed ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto la patente è
restituita all’interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente,
di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.
Commento
L’articolo, dopo modifiche sostanziali,
chiarisce le procedure per l’applicazione
della sanzione provvisoria della sospensione
della patente di guida a seguito di sinistro
con lesioni o con esito mortale, e di violazione costituente reato, per la quale è prevista
la stessa sanzione amministrativa accessoria.
A queste ipotesi di provvedimenti provvisori corrispondono due diverse procedure:
- violazione che ha determinato un sinistro con lesioni o con esito mortale: l’organo che ha proceduto al rilevamento del
sinistro trasmette al Prefetto del luogo, entro dieci giorni, copia del rapporto dell’evento infortunistico e il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada che lo ha causato. Copia del rapporto è
trasmessa contestualmente all’ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri del
luogo dell’evento, perché possa esprimere
il parere di responsabilità entro quindici
giorni. Il Prefetto, ricevuto gli atti e acquisito il parere dell’ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che si deve ritenere
obbligatorio ma non vincolante, qualora
sussistano fondati elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione della
validità della patente di guida sino ad un
massimo di un anno e ordina al trasgressore di consegnare la patente entro cinque
giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;
- violazione alle norme del Codice costituenti reato: all’atto dell’accertamento della
violazione al Codice della Strada costituente
reato, l’agente accertatore ritira immediatamente la patente di guida e la trasmette, unitamente al verbale, entro dieci giorni al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il
Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria fino ad un massimo di un
anno. Se il ritiro immediato per qualsiasi
motivo non è stato possibile, copia del verbale di contestazione va trasmessa al Prefetto che ordina al trasgressore di consegnare
la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza relativa al provvedimento di sospensione.
I due provvedimenti si attuano perciò con
procedure diverse solo per ciò che concerne
il ritiro immediato della patente di guida, che
non è consentito per le ipotesi di sinistro stradale con lesioni o con esito mortale. Opportunamente, il legislatore ha escluso la possibilità di ritiro immediato per le violazioni che
generano sinistri in quanto manca l’accertamento. L’organo che procede al rilevamento
del sinistro non può celebrare processi sommari sul posto e individuare violazioni e responsabili. Il sinistro dovrà prima essere ricostruito in tutte le sue fasi e, solo successivamente, sarà possibile dedurre, logicamente,
le violazioni commesse nella fase antecedente
la collisione.
LA PROVVISORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI
La sospensione della patente a seguito
di sinistro, o di violazione costituente reato
che prevede la relativa sanzione amministrativa accessoria, è irrogata dal Prefetto a
titolo di provvedimento provvisorio. Il carattere di provvisorietà è riferito a possibili
provvedimenti definitivi dell’Autorità Giudiziaria. Questo rapporto non è assoluto nel
senso che il provvedimento del Prefetto non
è subordinato alla certezza che interverrà il
provvedimento definitivo dell’A.G.- Al contrario, il provvedimento prefettizio ha una
sua autonomia e il carattere di provvisorietà
Codice della Strada
interviene quando sul fatto si instaura procedimento penale che porterà ad una sentenza o decreto definitivo con i quali si dovrà confrontare il provvedimento del Prefetto per esservi adeguato nel contenuto dispositivo. (comma 4°). Qualora il procedimento
penale non inizi per mancanza di querela
(ipotesi di lesioni colpose), il Prefetto, qualora riscontri l’esistenza dei presupposti di
diritto e di fatto (lesioni colpose, violazioni
legate all’evento da nesso di causalità) e
fondati elementi di evidente responsabilità
dovrà sospendere la patente senza alcun accertamento sulla esistenza del procedimento
penale.
Non a caso, infatti, contro il provvedimento di sospensione provvisoria è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria nelle
ipotesi del comma 3° (sospensione a seguito di violazione costituente reato e perciò in
presenza di procedimento penale) mentre
nell’ipotesi di sospensione a seguito di sinistro il ricorso è presentato al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Se l’adozione
del provvedimento provvisorio del Prefetto
fosse subordinato alla possibilità del futuro
provvedimento dell’A.G. e, quindi, alla presentazione di querela e inizio del procedimento penale, non si potrebbe giustificare
la diversa competenza in merito al ricorso.
La stessa avvocatura generale dello
Stato in data 29/3/1994 si è espressa per
l’autonoma validità del provvedimento prefettizio che non è subordinato alla certezza
del futuro provvedimento Giudiziario.Il
provvedimento di sospensione provvisoria
ha una sua autonoma valenza ed efficacia
sino a quando non verrà sostituito (se verrà
sostituito) da quello Giudiziario.
Tale orientamento è stato confermato
dal Ministro dell’Interno che, sentiti i Ministeri di Grazia e Giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 20.3.1996
ha chiarito che il provvedimento di sospensione della patente a seguito di sinistro
stradale ha natura amministrativa e non è
condizionato né dalla querela né dalla remissione della stessa.
Giurisprudenza:
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal
prefetto a norma dell’art. 223 secondo comma, c.d.s. è impugnabile, ex artt. 22 e 23 L.
24 novembre 1981, n. 689, innanzi al giudice ordinario.
Corte di Cassazione Civile, sez. un,
ord., 19 aprile 2004, n. 7459.
Art. 223
549
In tema di patteggiamento per reato
comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, la decisione del giudice sul punto non
trova ostacolo nella circostanza che il prefetto abbia già provveduto in via cautelare e
provvisoria, trattandosi di provvedimenti
aventi natura e finalità differenti, sicché il
giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall’autorità amministrativa. In sede di
esecuzione, non potendosi ritenere i diversi
periodi di sospensione cumulabili, si deve tener conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.
Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo
1999, n. 2794.
In tema di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada, la sospensione della patente di guida in conseguenza
di eventi lesivi da incidente stradale (artt.
222 e 223 c.s.) è configurata dal vigente codice della strada come sanzione amministrativa (pur essendo applicabile dal giudice penale per effetto della vis attractiva esercitata
dal processo, se questo è in corso), con la
conseguenza che, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come
nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione in via cautelare resta attribuito al Prefetto, ex art. 223, comma secondo, cit. , a condizione che sussistano
«fondati elementi di una evidente responsabilità» del soggetto in ordine ad un evento di
danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada.
In tema di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada e con riguardo al provvedimento di sospensione
della patente di guida emesso dal prefetto ai
sensi dell’art. 223, comma secondo, c.s., deve ritenersi che il termine entro il quale il
prefetto deve disporre la sospensione sia
quello della ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria - sicché sfugge, in quanto
tale, al criterio d’immediatezza dell’applicazione -, e, dall’altro, che la norma citata, a
differenza del precedente art. 218, non fissa
alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere «appena ricevuti gli atti», ma comunque dopo aver sentito il parere della
M.C.T.C., e previo accertamento della sussistenza di «fondati elementi di una evidente
550
Codice della Strada
Art. 223
responsabilità» del soggetto in ordine ad un
evento di danno alla persona derivante da
una violazione del codice della strada.
Corte di Cass. Civ., sez. I, 8 agosto
2003, n. 11967.
In tema di sospensione della patente di
guida, l’autonomia della statuizione del giudice penale rispetto al precedente provvedimento cautelare adottato dal prefetto, attiene
al solo momento applicativo e non a quello
esecutivo. Posta, pertanto, la non cumulabilità in fase esecutiva dei due provvedimenti di
sospensione, in tale sede occorre tenere conto
del periodo imposto dal prefetto, la cui durata deve essere quindi computata in detrazione
dal periodo stabilito al giudice. (Fattispecie
di guida sotto l’influenza dell’alcool).
Cassazione civile, sez. IV, 10 maggio
2000, n. 1282.
In tema di sospensione della patente
quale sanzione amministrativa accessoria
connessa alle violazioni di norme del codice
della strada costituenti reato, le statuizioni
adottate al riguardo dal prefetto, in via provvisoria e cautelare e dal giudice penale, in
via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal prefetto né fissarne la durata scomputando
quella imposta dal prefetto; è tuttavia consentito l’esercizio di tale potere da parte del
giudice con formula sintetica, confermativa
della durata già ritenuta in sede prefettizia.
Cassazione penale, sez. IV, 5 gennaio
2000, n. 4634.
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del secondo comma dell’art.
223 del nuovo codice della strada, avendo
natura cautelare non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa.
Cassazione civile, sez. IV, 5 maggio
2000, n. 5689.
NOZIONE DI INVESTIMENTO
La sospensione della patente di guida è
ordinata dal prefetto in via provvisoria e
cautelare mentre l’applicazione definitiva, a
seguito dell’accertamento di un reato nei casi previsti, spetta all’autorità giudiziaria. Ciò
risulta dall’art. 223, comma 4, c.s., che prevede l’obbligo del cancelliere del giudice
che ha pronunciato la sentenza irrevocabile
a trasmettere copia autentica al prefetto, il
quale adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione
provvisoria.
Cassazione penale, sez. IV, 25 luglio
1997, n. 6138.
Spetta al prefetto, cioè all’autorità competente ad irrogare ordinariamente la omologa sanzione amministrativa, disporre la
sospensione della patente, a carico dell’autore di reato, per il quale sia previsto tale
provvedimento accessorio, “in tutti i casi
(diversi dalla morte dell’imputato) in cui
l’accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale”. Lo ha precisato la decisione n. 90 del 2002 della Corte
Costituzionale, sopraggiunta a conferma
della validità di un certo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che considera la sospensione della patente una misura “amministrativa” ‘e non una “pena”), sicché possa
rendersi indipendente dalle “vicende del
processo penale”. L’articolo 223, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385
(Nuovo Codice della Strada) autorizza, del
resto, il prefetto a disporre una tale misura
senza riserve espresse, affinché sia tutelata
la sicurezza nella circolazione stradale, mediante il forzato allontanamento dalla guida
del conducente ritenuto pericoloso. Ebbene,
è ragionevole pensare a un’estensione della
norma e della funzione prefettizia, anche nei
casi in cui non venga iniziata l’azione penale per mancata presentazione della querela,
o l’azione penale sia dichiarata in qualunque
modo improcedibile. La sospensione della
patente, così decretata dal prefetto “in via
provvisoria”, verrà, dallo stesso prefetto
sanzionata “in via definitiva”, pur in assenza
di opportuna valutazione del giudice penale.
E all’interessato sarà ovviamente garantita
la possibilità di opporsi, tanto nel caso di
“provvisorietà”, quanto nel caso di “definitività” della sanzione, una volta individuata
l’autorità giudiziaria competente (amministrativa o civile), nel rispetto delle prerogative giuridiche della difesa.
Corte costituzionale, 5 aprile 2002, n. 90.
La nozione di lesioni (colpose) richiamata dall’art. 222 del codice della strada
(che commina la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per le
violazioni dello stesso codice che tale evento abbiano prodotto) è quella penalmente rilevante, definita dall’art. 582 c.p. e dalla
Codice della Strada
giurisprudenza penale di legittimità individuata, quando alla «malattia del corpo», in
una riduzione apprezzabile della funzionalità collegata ad un fatto morboso in evoluzione e, quanto alla malattia «nella mente»,
in qualsiasi alterazione traumatica, anche
temporanea - ivi compreso, quindi, lo shock
postraumatico - del sistema nervoso.
Cass. Civ. Sez. I, 10 settembre 2003, n.
13222.
In tema di sanzioni amministrative per
violazione del codice della strada, il provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223 c.s. a tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi – sul piano
delle finalità e dei presupposti – dalla sospensione della patente stabilita dall’art. 218
quale sanzione accessoria definitiva inflitta
dal giudice penale o dal Prefetto all’esito del
relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo. Ne consegue che l’adozione della
misura cautelare non è condizionata all’inizio o alla procedibilità dell’azione penale né
è soggetta ai termini previsti dall’art. 223 citato, essendo sufficiente che non sia emessa
a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari cui è preordinata.
Cass. Civ., Sez. II, 24 agosto 2005.
In tema di sospensione della patente di
guida in conseguenza a ipotesi di reato, l’art.
223, comma secondo, del codice della strada, diversamente da quanto dispone l’art.
218 dello stesso codice, non prevede uno
specifico termine da osservare a pena di decadenza per l’emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto. (La Corte di
cassazione, nell’enunciare siffatto principio,
ha peraltro precisato che il ricorrente neppure aveva dedotto che il provvedimento era
stato adottato ad una tale distanza di tempo
dal fatto da poter far ritenere inesistenti le
ragioni cautelari che devono fondarlo).
Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 2005, n. 7813.
In tema di circolazione stradale, l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada in
conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi
osti la circostanza che il privato, al fine di
vedere affermato il proprio diritto soggetti-
Art. 223
551
vo all’uso della patente di guida, chieda
l’annullamento del relativo procedimento
sanzionatori, trattandosi di accertamento
meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall’annullamento del provvedimento di sospensione della validità della
patente di guida.
Cass. Civ., Sez. un. 27 aprile 2005, n. 8693.
La sospensione provvisoria della patente di guida, che l’art. 223, secondo comma,
del codice della strada collega, a tutela della
sicurezza del traffico e nell’immediatezza
dell’evento, all’ipotesi di reato di lesioni
colpose (o di omicidio colposo), ha natura
cautelare e preventiva rispetto all’applicazione, da parte del giudice penale (o dello
stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l’applicazione di detta sospensione
provvisoria è subordinata alla valutazione
prefettizia di sussistenza di fondati elementi
di una evidente responsabilità a carico del
conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi
conoscitivi a disposizione (e previo parere
del competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.).
Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2001, n.
14866.
In tema di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste
dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ha natura di rimedio generale
esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida
(anche per evitare differenze delle forme di
tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue
che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile
anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma secondo,
del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
Cass. Civ., Sez. Un., 11 febbraio 2003,
n. 1993.
Alla condotta contemplata dall’art. 186
del codice della strada, consistente nella
552
Codice della Strada
Artt. 223-224
guida di autoveicolo in stato di ebbrezza,
che costituisce fatto penalmente rilevante,
può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all’accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell’art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal prefetto, ha
natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo,
nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad
eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui
a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell’uso e nell’altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con
la previsione di una sanzione adottata dal
prefetto in via cautelare. Ai fini dell’irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, pur non
essendo necessario che l’accertamento dello
stato di ebbrezza sia risultato a seguito della
rilevazione effettuata tramite etilometro,
tuttavia, quando questa operazione sia stata
eseguita, il giudice, investito della relativa
opposizione, non può prescindere dall’inerente riscontro e, in virtù del principio del
libero convincimento, disattenderlo. (Nella
specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato
complessivo principio, in accoglimento del
ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all’atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l’etilometro a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso).
Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2006, n.
18617.
Art. 224
(Procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie
della sospensione e della revoca
della patente)
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche a
pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice
che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Quando la sanzione amministrativa
accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici
giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento
di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. La declaratoria di estinzione del
reato per morte dell’imputato importa
l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto
procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai
sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti
compatibili. L’estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di
condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma
3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.
Commento
Quando l’Autorità Giudiziaria è investita di un fatto costituente reato, per il
quale è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente
di guida, stabilisce la durata dell’interdizione alla guida e ne da comunicazione al
Prefetto perché questi emani il relativo
provvedimento tenendo conto di quello
eventualmente già adottato e ne dia notizia
all’ufficio competente del Dipartimento per