ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO
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ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO
ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO Art. 98 (pagina 194): dopo il comma 4 è inserito il seguente (introdotto dall’art. 29-ter della legge 28/02/2008, n. 31, di conversione con modificazioni, del D.lgs. 31/12/2007, n. 248): «4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.» Art. 170 (pagina 421): dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.» dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centoquarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00.» ARTICOLI MODIFICATI DALL’ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92 (IN G.U. N. 122 DEL 26 MAGGIO 2008) ART. 186 (pagina 460): a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»; b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»; c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: «2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»; d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»; e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»; f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,». ART. 187 (pagina 467): al comma 1: a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»; b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.». ART. 189 (pagina 472): a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni». ART. 222 (pagina 546): al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.». DI SEGUITO SONO RIPORTATE TUTTE LE PAGINE DEL VOLUME INTERESSATE DALLE MODIFICHE (EVIDENZIATE) Codice della Strada circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell’art. 97, comma sesto, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l’art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa. Cassazione civile, Sez. III, 1° giugno 2000, n. 7268. In tema di violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia tale da consentirgli di superare la velocità massima consentita per tale categoria di mezzi di trasporto (45 km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 del c.d.s., in essa inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97, comma quattordicesimo). Cass. Civ., Sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15506. Non è configurabile il delitto di truffa in danno dello Stato nel caso di condotta costituita dall’utilizzazione, ai fini della immatricolazione di autoveicoli di provenienza comunitaria acquistati con evasione dell’Iva, di autocertificazioni relative all’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, atteso che con l’immatricolazione lo Stato non compie alcun atto di disposizione patrimoniale e non subisce alcun danno di contenuto economico; né potendosi la suddetta utilizzazione valutare come funzionale all’evasione fiscale, che eventualmente si svolge su un piano diverso e nell’ambito del differente rapporto fra commerciante ed amministrazione finanziaria. Cass. Pen., Sez. II, 12 dicembre 2003, n. 47701. Integra il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), l’utilizzo, mediante presentazione ai funzionari del competente dipartimento trasporti, di documenti stranieri contraffatti per ottenere l’immatricolazione in Italia di veicoli i cui dati di Artt. 97-98 193 iscrizione erano falsi. (Nella fattispecie, venivano immatricolati come «veicoli» dei fuoristrada, senza il rispetto dell’originaria qualifica di «autocarri» e, come tali, inidonei alla circolazione stradale in Italia e non suscettibili di rilascio delle targhe e di iscrizione del veicolo al P.R.A. ed era ritenuto, pertanto, legittimo il sequestro di tutti i relativi documenti di circolazione, quale corpo di reato). Cass. Pen., Sez. V, 9 giugno 2004, n. 25881 (c.c. 7 maggio 2004). Art. 98 (Circolazione di prova) (1) (1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.) (1) (2. La validità dell’autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.) (1) 3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che 194 Codice della Strada Art. 98 su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro centoquarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00: ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria. (2) (1) Vedasi D.P.R. 24/11/2001, n. 474 che ha abrogato i commi 1 e 2. (2) Comma inserito dall’art. 29-ter della legge 28/02/2008, n. 31, di conversione con modificazioni, del D.lgs. 31/12/2007, n. 248. Regolamento: V.Art. 254 Pagamento in misura ridotta: 3° comma: € 74,00; 4° comma: non consentito. Sanzioni accessorie: 4° comma: confisca del veicolo. Commento La disciplina della circolazione di prova, già contenuta nell’art. 63 del codice del 1959, è stata quasi integralmente trasferita nell’articolo in esame. Anche l’aspetto sanzionatorio è rimasto inalterato in quanto le possibili violazioni sono sempre riferite alla circolazione con targa prova senza che ne ricorrano le condizioni e la mancanza del titolare o di un suo delegato a bordo del veicolo. Nel caso le violazioni superino il numero di tre, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal comma 4°. Giurisprudenza: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE La prova tecnica consente al conducente, ai sensi dell’art. 63 del vigente codice stradale, di utilizzare l’autoveicolo con una speciale autorizzazione, anziché con l’ordinaria carta di circolazione, ma non lo dispensa dall’osservanza delle norme di comune comportamento ispirate al principio che ogni utente della strada deve circolare in modo da non costituire pericolo o intralcio al traffico. Pertanto, il conducente è in colpa se, nel corso dell’esperimento dei freni, pur segnalato da apposito cartello, procede ad una frenata imprudente in relazione alle condizioni particolari del traffico, rendendo inevitabile l’urto con altro veicolo che lo segue a distanza ravvicinata. Cassazione, 27 novembre 1961, n. 221, Acquista. L’infrazione di cui all’art. 98 terzo comma c.s., ricorre nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita; mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione o di un suo dipendente; veicolo non munito della targa di prova); laddove se l’autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all’art. 93 c.s. Cassazione civile, Sez. III, 9 gennaio 2000, n. 536. La sanzione di cui all’art. 58, comma ottavo, cod. strada è comminata a carico di chi circoli con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la targa di circolazione e non è estensibile alla diversa ipotesi in cui su un veicolo abilitato a circolare in prova non sia stata apposta la prescritta targa di prova che costituisce una infrazione autonomamente disciplinata dai successivi art. 63 e 66 del detto codice. Cassazione, sez. I, 16 ottobre 1987, n. 7646. CIRCOLAZIONE DI PROVA La configurabilità di “circolazione in prova” di un veicolo resta esclusa, con la conseguente ricorrenza dell’infrazione di Codice della Strada cui all’art. 58 del codice stradale ed applicabilità della confisca obbligatoria di cui all’art. 21, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, quando risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre gli obblighi fissati dagli art. 63 e 66 di detto codice stradale, e cioè manchi lo scopo di prova tecnica e di dimostrazione per la vendita, manchi la presenza sul veicolo del titolare dell’autorizzazione (o di un suo dipendente), in possesso del relativo documento ed inoltre il veicolo stesso non sia munito della “targa-prova”, atteso che, ove risultino violate una o due soltanto di dette prescrizioni deve essere affermata la sussistenza delle specifiche infrazioni (penali od amministrative) rispettivamente contemplate dal comma 3 e ultimo del citato art. 63, nonché dal comma 8 del citato art. 66. Cassazione civile, sez. I, 9 novembre 1990, n. 10785. Qualora un veicolo venga affidato per riparazioni ad una officina, e poi provochi un incidente circolando per ragioni di collaudo con la guida di un dipendente di detta officina (senza la targa di prova e senza specifica copertura assicurativa per tale prova), il titolare dell’officina medesima, che debba rispondere del danno ai sensi dell’art. 2049 c.c., non è beneficiario dell’assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo (la quale si estende solo al conducente che circoli non prohibente domino), e non si sottrae, quindi, all’azione di rivalsa dell’assicuratore che abbia risarcito il danneggiato. Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1989, n. 2944. Nell’ipotesi di circolazione di autovettura con targa di prova munita di assicurazione provvisoria ai sensi dell’art. 17, d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, (regolamento di esecuzione della l. 24 novembre 1969, n. 990), la mancata esposizione della targa, pur presente nel veicolo, non comporta violazione dell’art. 32, legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto la circolazione di veicoli sforniti di garanzia assicurativa, neppure ove il contratto di assicurazione ricolleghi espressamente la propria efficacia alla esposizione della targa di prova, rimanendo pur Artt. 98-99 195 sempre operante la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 18 di detta legge (salva per l’assicuratore l’azione in via di rivalsa nei confronti dell’assicurato). Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 1990, n. 6771. La sanzione prevista dall’art. 32 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, a carico di chi pone in circolazione un veicolo sfornito della garanzia assicurativa, non è applicabile nel caso di veicolo la cui circolazione avvenga al di fuori delle modalità previste nel contratto assicurativo (nella specie, con riguardo a contratto di assicurazione provvisoria per la circolazione in prova, a norma dell’art. 17 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, la targa di prova, a bordo dell’autovettura, non era stata esposta), atteso che rimane pur sempre operante la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 90 del 1969. Cassazione civile, sez. I, 16 novembre 1990, n. 11098. Art. 99 (Foglio di via) 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti 196 Codice della Strada Art. 99 terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni. 3. Chiunque circola senza avere con sè il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventidue/00 a euro ottantotto/00. 4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentasei/00 a euro centoquarantotto/00. 5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Regolamento: V.Art. 255 Pagamento in misura ridotta: 3° comma: € 22,00; 4° comma: € 36,00; 5° comma: non consentito. Sanzioni accessorie: 5° comma: confisca del veicolo. Commento Avendo previsto la carta di circolazione provvisoria (art. 95) come documento che consente la circolazione per massimo 90 giorni, in attesa del documento definitivo, il foglio di via, contrariamente a quanto previsto dall’art. 64 del codice del 1959, è ora limitato alle sole operazioni di accertamento e controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai confini per l’esportazione o per partecipare a fiere e manifestazioni. Il documento è rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, e non può avere durata superiore a 60 giorni o 180 giorni in via eccezionale e per le sole ipotesi di cui al 2° comma, seconda parte, e contiene le prescrizioni tecniche e gli itinerari da rispettare. Giurisprudenza: FOGLIO DI VIA Il fatto di chi, al fine di ottenere la provvisoria immatricolazione della propria autovettura sotto falso nome, induce con inganno il pubblico ufficiale a riprodurre false generalità sul foglio di via provvisorio, non integra il reato di cui agli artt. 48, 479 cod. pen., bensì quello di cui all’art. 495 cod. pen. ciò in quanto tra le false attestazioni di cui all’art. 479 cod. pen. non sono comprese quelle circa l’identità o qualità personali, previste espressamente dagli artt. 495 e 496 cod. pen. tra le falsità personali, sì che il pubblico ufficiale non ha in relazione ad esse alcun obbligo giuridico di veridicità. In particolare, per quanto riguarda il foglio di via in questione, tale documento si limita a determinare in via provvisoria l’identità di un autoveicolo al fine d’autorizzarne la circolazione dal che si evince come sia irrilevante alla sua funzione la persona del richiedente, rispetto alla quale, quindi, il documento è sfornito di qualsiasi destinazione probatoria. Cassazione penale, sez I, 19 aprile 1982, n. 4013. La circolazione di un veicolo a motore, per il quale sia scaduto il termine di validità del foglio di via provvisorio stabilito dall’art. 64, quarto comma, del codice della strada, configura l’illecito previsto dall’art. 58, ottavo comma, del codice medesimo, e giustifica, per il solo fatto dell’accertamento di tale infrazione, ancorché il conducente si sia avvalso della definizione di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, a norma dell’art. 21 della citata legge, la cui applicabilità prescinde dalla circostanza che non sia stata emessa Codice della Strada za in concreto del veicolo ai requisiti di sicurezza per detto trasporto. La prima condizione è di carattere rigido, mentre la seconda ha natura elastica. Ne consegue che il trasporto è subordinato alla valutazione in concreto delle condizioni di sicurezza in ordine all’attrezzatura di ogni singolo veicolo; deve, quindi, tenersi conto di volta in volta del peso o dell’altezza del trasportato, della sua età, della posizione da assumersi sul veicolo, ecc. Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 1968. Poiché l’art. 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, consente il trasporto di persone su autoveicoli in soprannumero rispetto all’indicazione della carta di circolazione sempre che i passeggeri aggiunti non eccedano il numero di due e non abbiano compiuto gli anni dieci, non è consentito formare il soprannumero con una sola persona che abbia superato i dieci anni. Cassazione, 13 marzo 1971. Il concorso di colpa della persona trasportata su un ciclomotore, che su di esso abbia preso posto in violazione del divieto sancito dall’art. 122, quarto comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non è ravvisabile quando da tale comportamento irregolare non sia derivata l’instabilità del veicolo o questa non abbia comunque contribuito a determinare l’evento lesivo di cui lo stesso trasportato sia rimasto vittima. (Fattispecie in tema di tamponamento di ciclomotore). Cassazione penale, sez. IV, 11 novembre 1982, n. 10685. La limitazione dei posti sui veicoli non vale soltanto per la sicurezza della marcia dei veicoli stessi, ma le relative norme sono dettate da ragioni di sicurezza dei veicoli in circolazione, nella quale deve essere ricompresa non solo la marcia, ma anche la sosta. (Fattispecie relativa e ritenuta responsabilità per lesioni ed omicidio colposi di imputato che aveva consentito che nel “camper” in sosta prendessero posto un numero di persone di gran lunga superiore al consentito, tanto da rendere più lento e difficoltoso il deflusso allorché ebbe a svilupparsi un incendio). Cassazione penale, sez. IV, 21 maggio 1987. Artt. 169-170 421 Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote) 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. (1) 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. (2) 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (2) 4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. 6. Chiunque viola le disposizioni di 422 Codice della Strada Artt. 170-171 cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settanta/00 a euro duecentottantacinque/00. (2) 6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centoquarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00. (1) 7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. (3). (1) Comma inserito dalla legge 02/10/2007, n. 160. (2) Comma modificato dal D.L. 27/06/2003, n. 151. (3) Comma sostituito dalla legge 24/11/2006, n. 286. Pagamento in misura ridotta: 6° comma: € 70,00. Sanzioni accessorie: 1° comma: fermo amm.vo; 2° comma: fermo amm.vo se commesso da conducente minorenne Punti da decurtare ai fini di validità della patente: comma 6°: 1. Commento Il contenuto dell’art. 122 del codice del 1959, come modificato dalla legge 11/1/1986, n. 3, sull’uso del casco, è stata riversato interamente nella norma in esame. Le vecchie disposizioni sono state opportunamente integrate alla luce della realtà che aveva evidenziato diffusi comportamenti pericolosi. Così, il primo comma prevede l’obbligo del conducente di ciclomotori e di motocicli di avere libero l’uso delle braccia, di reggere il manubrio con due mani e, solo in caso di necessità per le prescritte segnalazioni, è possibile togliere una mano dal manubrio. E’ vietato procedere sollevando la ruota anteriore; manovra pericolosissima e diffusa tra i giovani. La legge 160/2007 ha introdotto il divieto di trasportare sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote bambini minori di anni cinque. Sul ciclomotore è vietato trasportare altri passeggeri salvo che il posto per il passeggero sia espressamente previsto dal certificato di circolazione del veicolo, rilasciato a partire dal 14/07/2006 e dotato di certificato di circolazione che riporta tale specifica annotazione. A partire da tale data, il conducente maggiorenne potrà perciò condurre legittimamente un ciclomotore trasportando altro passeggero se il veicolo è omologato per tale possibilità. La norma va letta congiuntamente all’art. 115/4° che sanziona l’ipotesi del ciclomotorista minorenne che trasporta altro passeggero; le due sanzioni possono concorrere quando il minorenne trasporta altro passeggero (115-4°) su un ciclomotore non omologato per trasportarlo (art. 170). Sia sui ciclomotori che sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati e/o che sporgano lateralmente, rispetto all’asse del veicolo, di oltre 50 cm; stesso limite vige per le sporgenze longitudinali rispetto alla sagoma del veicolo. La norma era stata stravolta dalla legge 17/08/2005, n. 168 che ne aveva modificato l’intero regime sanzionatorio. La legge 24/11/2006, n. 286 ha rivisto tale disciplina e sostituito la precedente sanzione accessoria della confisca con il fermo amministrativo. Vedasi anche l’art. 213, 2° comma sexies che prevede le ipotesi di confisca di ciclomotori e di motoveicoli utilizzati per commettere reati. Giurisprudenza: Rientra nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore da parte del conducente, risolvendosi pur sempre in una sua deliberata movimentazione e potendo creare rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità. (Nella specie l’imputato in stato di ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica via). Corte di Cassazione penale, sez. IV, 19 aprile 2003, n. 18794 Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote) 1. Durante la marcia, ai conducenti Codice della Strada mulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice amministrativo, per l’annullamento dell’atto; il secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del danno) – non opera allorché, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda di annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell’azione amministrativa. Cass. Civ., Sez. un 24 marzo 2005, n. 6332. Art. 185 (Circolazione e sosta delle auto-caravan) 1. I veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. Artt. 184-185 459 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari nonché i criteri per l’istituzione da parte dei Comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi tenutari e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. Regolamento: V.Art.378 Pagamento in misura ridotta: 6° comma: € 74,00. Commento Le autocaravan, veicoli previsti alla lettera m) del primo comma dell’art. 54, non possono essere discriminati rispetto agli altri veicoli, ai fini delle eventuali limitazioni e prescrizioni circolatorie. La stessa sosta di questi veicoli, dove consentita, non costituisce campeggio o attendamento se l’autocaravan, non poggia sul suolo se non con le ruote e non emette deflussi propri. I residui organici degli occupanti e le acque luride e chiare non possono essere scaricati sulle strade o aree pubbliche ma consegnati agli impianti di smaltimento igienico-sanitario. Tale divieto è valido anche per tutti gli altri veicoli dotati di impianti di raccolta. Nel regolamento sono previsti i 460 Codice della Strada Artt. 185-186 criteri per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei residui organici e delle acque luride e chiare. Tutta la normativa sopraindicata, contenuta nella legge 14.10.1991, n. 336, è stata integralmente ripetuta dall’articolo in esame e rappresenta il riconoscimento giuridico di questi veicoli ai fini di impedire difformi disposizioni limitative operate dagli enti proprietari delle strade e da sindaci per disciplinarne la circolazione e la sosta. Art. 186 (1) (Guida sotto l’influenza dell’alcool) 1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l’ammenda da euro cinquecento/00 a euro duemila/00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro ottocento/00 a euro tremiladuecento/00 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3) c) con l’ammenda da euro millecinquecento/00 a euro seimila/00, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. (2) (3) 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. (2) 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. (2) 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (2) 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (3) 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi Codice della Strada di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187. (2) 6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sot- Art. 186 461 toponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (2) (3) 8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. (2) 9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8. (2) (1) Articolo sostituito dal D.L. 27/06/2003, n. 151. (2) (3) Comma sostituito/inserito/modificato dalla legge 02/10/2007, n. 160 e dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92. (3) Comma modificato dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92. Regolamento: V.Art. 379 Pagamento in misura ridotta: commi 2° e 6°: non consentito. Sanzioni accessorie: 2° comma, lett. a): sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. 2° comma, lett. b): sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno. 2° comma, lett. c): sospensione della patente di guida da un a 2 anni/revoca. Punti da decurtare ai fini di validità della patente: comma 2° e 7°: 10. Commento La norma sopra riportata già riscritta dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 è stata ora modificata in maniera sostanziale dalla legge 160/2007. Punti fondamentali della nuova disciplina sono: a) tre fasce di superamento del limite 462 Codice della Strada Art. 186 massimo consentito che è rimasto pari a 0,5 g/l. Le lettere a), b) e c) del primo comma prevedono altrettante ipotesi del reato di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, differenziate per limiti di superamento. b) Procedure di accertamento. Rappresentano l’innovazione di maggiore portata perché ad esse è riferito il nuovo regime sanzionatorio, nettamente diverso da quello precedente. Il comma 3° delega il Ministero dell’Interno ad emanare direttive in merito all’obbligo, per i conducenti, di sottoporsi ad accertamenti “qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”. Le direttive sono state emanate con la circolare del 29/12/2005, integralmente riportata alla parte seconda del volume. L’introduzione dell’obbligo di sottoporsi a questi accertamenti, che non sono correlati alla necessità di sintomatologie comportamentali tipiche dell’ebbrezza, ha portato il legislatore a prevedere, per il caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti o di non consentire alla struttura sanitaria di rilasciare gli esiti degli accertamenti, una ipotesi autonoma ora sanzionata in via amministrativa (comma 7°). Gli apparecchi utilizzati per gli accertamenti preliminari non richiedono la preventiva omologazione, che resta invece confermata per gli etilometri, disciplinati dal comma 4° e dell’articolo 379 del Regolamento. ACCERTAMENTI PRELIMINARI Al fine di contrastare adeguatamente il grave fenomeno della guida in stato di ebbrezza, il legislatore, con la nuova formulazione dei commi 3° e 4° dell’art. 186, ha previsto che gli agenti di polizia stradale possano sottoporre ad accertamenti preliminari non invasivi tutti i conducenti. Rispetto alla normativa precedente non è più richiesta la percezione di una sintomatologia legata a presunta ebbrezza alcolica. Conseguentemente, tutti i conducenti hanno l’obbligo di sottoporsi a questi accertamenti preliminari di SCREENING. Qualora il conducente si rifiuti saranno applicate le sanzioni previste dal comma 7°. STRUMENTI UTILIZZABILI Gli apparecchi portatili utilizzabili quale strumento per gli accertamenti preli- minari non richiedono l’obbligo della omologazione (art. 379 Reg.). L’esito positivo del controllo con apparecchi portatili per accertamenti preliminari non costituisce fonte di prova per il reato di cui all’art. 186, ma rende legittimo e doveroso e successivo accertamento tecnico con l’etilometro (omologato). FACOLTÀ DI ACCOMPAGNARE IL CONDUCENTE PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA. Quando dagli accertamenti preliminari siano derivati esiti positivi, quando si è in presenza di un incidente stradale e tutte le volte che si abbia motivo di ritenere che il conducente possa essere in condizioni di ebbrezza alcolica, gli agenti di Polizia stradale hanno facoltà di accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio di Polizia che dispone delle apparecchiature omologate (etilometro). Tale facoltà è legata però alla impossibilità di effettuare gli accertamenti sul posto e che non sia possibile farvi giungere l’apparecchiatura omologata. L’accompagnamento non richiede l’attivazione di procedure di garanzia ai fini della tutela della libertà personale, ma va fatto quando non è possibile altrimenti, e con tutte le tutele a salvaguardia dell’incolumità fisica e del rispetto della dignità della persona e degli altri trasportati. Il conducente interessato non potrà guidare la propria autovettura sino all’ufficio di Polizia, ma dovrà essere accompagnato con l’auto di servizio. Il veicolo dell’interessato deve essere fatto custodire in luogo tutelato e le eventuali persone trasportate, non in condizioni di guidare, non siano abbandonate sul posto, ma tutelate. Nel caso gli accertamenti preliminari abbiano dato esiti positivi e gli accertamenti tecnici non siano disponibili, in presenza di sintomatologie comportamentali correlate all’ebbrezza, gli operatori di polizia possono disporre il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti per un periodo non superiore a 10 giorni. In tal caso il conducente non può guidare (art. 216). ACCERTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE Il comma 4° dell’art. 186 consente agli agenti di Polizia stradale di procedere ad Codice della Strada accertamento del tasso alcolemico nei confronti di tutti i conducenti coinvolti in incidenti, a prescindere che manifestino o meno sintomi di ebbrezza. E’ possibile procedere sia con l’etilometro che con gli strumenti utilizzati per gli accertamenti preliminari. Se il conducente coinvolto nel sinistro sia ricorso a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico sarà effettuato dalle strutture sanitarie, secondo le procedure di cui alla modulistica allegata (all. 2). RIFIUTO Nell’ipotesi di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti si procede ad applicare le sanzioni del comma 7°. Il regime sanzionatorio è stato perciò completamente riscritto. La revoca della patente è comminata per le ipotesi di reato commesse da conducenti di veicoli di mezzi superiori a 3,5 T. o di autobus e, come da espressa previsione normativa, si applica la procedura dell’art. 223 che prevede la possibilità del ritiro immediato del documento che deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Prefettura. NOTA: Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. (Art. 6-bis D.L. 27/06/2003, n. 151). Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso Art. 186 463 alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2 (art. 6, D.L. 117/2007, convertito in legge 2/10/2007, n. 160). I reati previsti dall’articolo sono di competenza del Tribunale. Giurisprudenza: ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Corte di Cassazione penale, sez. VI, 22 novembre 2002, n. 39650. Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, le procedure di cui all’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della stra- 464 Codice della Strada Art. 186 da (utilizzazione dell’etilometro ed analisi dell’aria alveolare) non costituiscono strumento unico ed infungibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso legittimamente ritenersi provato aliunde, in base ad una adeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero). L’art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione «di guida in stato di ebbrezza», sancisce, peraltro, non una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186, comma 6 c.s.), a carico del guidatore, di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza. Corte di Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2002, n. 6639. E’ abnorme il provvedimento con cui il pretore dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale, in quanto non preceduto dall’invito all’imputato a rendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 2 della legge 18 luglio 1997, n. 234. Ciò si desume non solo dal dato testuale che la legge non contempla l’art. 464 c.p.p. concernente il giudizio di opposizione a decreto penale, ma anche dall’argomento logico che la norma anzidetta ha inteso assicurare all’indagato la possibilità di espletare la propria difesa prima dell’esercizio dell’azione penale (artt. 416 e 555 c.p;p.), di tal che, ove l’atto dovesse risultare liberatorio per l’indagato, costui potrebbe benificiare dell’archiviazione; possibilità che non ha ragione di sussistere nel procedimento per decreto nel quale l’opposizione implica che l’azione penale sia stata già esercitata. Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dell’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’«etilometro», ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. Corte di Cassazione penale, sez. VI, 9 agosto 2002, n. 29703. Il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, c.s., in quanto sanzionabile, se giudicato dal giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, lett. q), e 52, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (salvo che ricorra la recidiva qualificata di cui al comma 3 dello stesso art. 52), con pena pecuniaria ovvero con quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità (entrambe assimilate, per ogni effetto giuridico, dall’art. 58, comma 1, alla pena detentiva originariamente prevista), deve ritenersi ricompreso tra le contravvenzioni punite con pena alternativa, relativamente alle quali può trovare applicazione, salvo espressa deroga, l’oblazione prevista dall’art. 162-bis c.p. Corte di Cassazione penale, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 40121. Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un autoveicolo, ai fini della ravvisabilità del reato contestato, non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure indicati nell’art. 379 D.P.R. n. 495/92, ma può essere dimostrata anche attraverso dati sintomatici, desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalle contestate oggettive anomalie della condotta di guida (difficol- Codice della Strada tà di linguaggio, andatura a zig-zag del veicolo, alito emanante odore di alcool). Corte di Cassazione penale, sez. VI, 22 novembre 2002, n. 39653 In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354 comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell’art. 356 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero, se non determinante un’effettiva deminutio della possibilità di difesa. (Nella fattispecie non vi è stato un effettivo pregiudizio della difesa poiché, trattandosi di accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo, il giudice può trarre le ragioni del suo convincimento da ogni elemento ritenuto utile e probante e non necessariamente ed esclusivamente dall’uso dell’etilometro). Corte di Cassazione penale, sez. VI, novembre 2002, n. 39629. Non configura il reato di cui all’art. 186 comma sesto del codice della strada la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a prelievi ematici, o comunque di liquidi biologici, da parte di agenti della polizia stradale, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell’alcool. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 379 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, tale accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro. Cass. Pen., Sez. IV, 14 agosto 2003, n. 34438 La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186 c.s.) e non può, conseguentemente, essere legittimamente irrogata al Art. 186 465 conducente (pur sorpreso in stato di ebbrezza) di un ciclomotore per la guida del quale non sia necessaria la patente. Corte di Cassazione Civile, sez. I, 14 maggio 2004, n. 9182. La sentenza di patteggiamento emessa per i reati di cui all’art. 186, comma 2 e comma 6, che sia stata impugnata limitatamente all’omessa applicazione di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non è irrevocabile e, pertanto, non preclude l’applicazione, ai sensi degli artt. 64 D.Lgs. n. 274/2000 e 2 c.p., comma 3, delle nuove sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. predetto ai reati commessi precedentemente la sua entrata in vigore. Corte di Cassazione penale, sez. IV, 24 aprile 2003, n. 19293. Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accettato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Cassazione penale, sez. un., 5 febbraio 1996, n. 1299. In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di 466 Codice della Strada Art. 186 polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354, comma terzo, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però diritto ad essere previamente avvisato. Ne consegue che, qualora non si provveda al tempestivo deposito di tale atto ex art. 366 c.p.p. nella segreteria del P.M., non può comunque configurarsi alcuna nullità. Cass. Pen. 16 luglio 2004, n. 31333. Nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma secondo, del codice della strada per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224 comma terzo del codice della strada, al prefetto, che procede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 dello stesso Codice, nelle parti compatibili. Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4888 In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354, comma terzo, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però diritto ad essere previamente avvisato. Ne consegue che, qualora non si provveda al tempestivo deposito di tale atto ex art. 366 c.p.p. nella segreteria del P.M., non può comunque configurarsi alcuna nullità. Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 2004, n. 31333. In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.s.), l’ubriachezza volontaria, non determinata cioè da caso fortuito né da forza maggiore, non esclude né diminuisce l’imputabilità: l’agente risponde del reato commesso in tale stato a titolo di dolo o di colpa a seconda dell’elemento psicologico del reato accertato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato la tesi difensiva circa l’impossibilità dell’imputato, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l’autovettura per essergli il comando prove- nuto da un vigile urbano, ed ha sostenuto che, dato lo stato di alterazione volontaria determinato dal soggetto agente, l’imputato non avrebbe dovuto ottemperare). Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2005, n. 10226. Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione all’«accertamento del reato», come espressamente prevede il comma secondo dell’art. 186 di detto codice. (Tale principio trova altresì conferma nel comma secondo dell’art. 221 del codice della strada che, nell’ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, c.s.). Cass. Pen., Sez. IV, 11 agosto 2004, n. 34293 (ud. 16 marzo 2004). L’omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere, tra i quali deve essere compreso l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, costituisce al più una mera irregolarità che non incide sulla validità ed utilizzabilità dell’atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive. Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi messo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’eb- Codice della Strada brezza così come può disattendere l’esito fornito dall’«etilometro», ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 39057. Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell’illecito che, secondo quanto previsto dall’art. 35 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, può conseguire a condotte riparatore consistenti nel risarcimento del danno o nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza, le cui conseguenze pericolose sono eliminabili unicamente con la cessazione dell’attività di guida. (Nella specie, il giudice di pace aveva dichiarato l’estinzione del reato in seguito al versamento, da parte dell’imputato, di una somma di denaro in favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti). Cass. Pen., Sez. IV, 26 ottobre 2004, n. 41665. In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il certificato medico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a fini probatori come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 c.p.p. durante le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del dibattimento. Cass. Pen., Sez. IV, 14 luglio 2006, n. 24382. In tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, è inutilizzabile il prelievo ematico effettuato al di fuori di un protocollo medico che assicuri adeguata certezza processuale in ordine alla verifica dello stato di ebbrezza dei conducenti senza l’ausilio del dispositivo sprimotetrico. Trib. Fo, 20 novembre 2006. Artt. 186-187 467 Art. 187 (1) (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro millecinquecento/00 a euro seimila/00 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186. (2) (4) 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. (2) 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater. (2) 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per 468 Codice della Strada Art. 187 l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. 4.Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186. 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa viola- zione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore. (2) 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. 7. (Abrogato) (3) 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. (2) (1) Articolo sostituito dal D.L. 27/06/2003, n. 151. (2) (4) Comma sostituito/inserito dalla legge 02/10/2007, n. 160 e dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92. (3) Comma abrogato dalla legge 02/10/2007, n. 160. (4) Comma modificato dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92. Regolamento: V.Art. 380 Pagamento in misura ridotta: non consentito. Sanzioni accessorie: vedasi art. 186. Punti da decurtare ai fini di validità della patente: comma 8°: 10. Codice della Strada Commento Nel solco delle modifiche legislative apportate all’art. 186 dalla legge 160/2007, anche questa norma risulta riformulata, specie nell’aspetto procedurale. Mentre resta confermato che la facoltà di procedere agli accertamenti è legata all’avere rilevato “ragionevolmente” motivi che fanno ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, risulta ampliata la possibilità di indagine. Così come previsto dall’art. 186, anche per questa normativa è stata prevista la possibilità di utilizzo di accertamenti preliminari secondo direttive del Ministro dell’interno (comma 2°) e l’ipotesi di rifiuto, sanzionata in via amministrativa (comma 8°). Le previsioni del comma 2° sono state realizzate con l’emanazione della circolare del 29/12/2005, integralmente riportata alla parte seconda del volume che fornisce utili indicazioni sulle procedure di accertamento e sull’intera normativa, che può essere così sintetizzata: ACCERTAMENTI PRELIMINARI Diversamente da quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza, la nuova formulazione della normativa “non sembra consentire” all’operatore di polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente per il reato di cui all’art. 187 sulla base di “dati comportamentali evidenziati”, prevedendo che questa valutazione sia compiuta da personale sanitario. Ciononostante, gli agenti di polizia stradale possono procedere ad accertamenti preliminari non invasivi per tutti i conducenti al fine di accertare tracce eventuali di sostanze stupefacenti “anche in assenza di sintomi caratteristici”. Tali accertamenti sono preordinati ad acquisire elementi utili per motivare l’ordine al conducente di sottoporsi ad accertamenti più accurati presso strutture ospedaliere o altre mobili, equiparate. Nel caso di rifiuto si procederà ad applicare le sanzioni previste dall’art. 187, comma 8° (rifiuto). CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI UTILIZZABILI DAGLI ORGANI DI POLIZIA PER ACCERTAMENTI PRELIMINARI I dispositivi utilizzati per gli accertamenti preliminari non invasivi devono es- Art. 187 469 sere conformi al D.Lgs. 8/9/2000, n. 332, che recepisce la direttiva 98/78/CE e devono riportare le indicazioni prescritte e rilasciate dal Ministro della salute. ACCOMPAGNAMENTO Gli operatori di Polizia stradale possono accompagnare presso le strutture sanitarie il conducente per il quale l’accertamento preliminare ha dato esito positivo, ovvero quando abbiano “ragionevole motivo” di ritenerlo e condizioni di alterazione psicofisica correlata alle sostanze stupefacenti. L’accompagnato non è una misura restrittiva e si procederà con le stesse cautele e tutele previste per la guida in stato di ebbrezza. Il rifiuto degli accertamenti preliminari (comma 2°) di accompagnamento (comma 3°) o presso le strutture sanitarie è punito con le stesse sanzioni amministrative dell’art. 186/7°. Questa equiparazione sanzionatoria è estremamente utile per contrastare efficacemente questi comportamenti pericolosi. Quando gli accertamenti preliminari abbiano dato esiti positivi e gli esiti degli accertamenti sanitari non siano disponibili, se ricorrono fondati motivi per ritenere il conducente in condizioni di alterazioni psico-fisiche dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia possono disporre il ritiro della patente sino all’esito degli accertamenti e per un massimo di 10 giorni (comma 5-bis). Giurisprudenza: vedasi art. 186 Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è indispensabile che lo stato di alterazione del conducente conseguente all’assunzione di dette sostanze venga accertato nei modi previsti dall’art. 187, comma 2, c.d.s., con esclusione, pertanto, della possibilità (da ritenersi ammessa, invece, nel caso di guida in stato di ebbrezza), che esso possa essere validamente desunto da elementi sintomatici esterni, essendo questi suscettibili soltanto di giustificare il ragionevole sospetto di sussistenza del reato e, quindi, l’accompagnamento del soggetto presso una delle strutture pubbliche indicate dalla norma, per l’effettuazione dei prelievi organici e dei successivi esami di laboratorio. 470 Codice della Strada Art. 187 Il reato di cui all’art. 187, comma 5, c.d.s., consistente nel rifiuto, da parte di soggetto ragionevolmente sospettato di aver guidato un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di sottoporsi all’accertamento previsto dal comma 2, del citato art. 187, presuppone che tale accertamento debba svolgersi con le modalità espressamente previste e, quindi, in particolare, previo accompagnamento, del soggetto presso una delle strutture pubbliche di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 luglio 1990, n. 186. Ne deriva che il reato anzidetto non può essere ritenuto sussistente nel caso in cui il soggetto sia stato accompagnato, per il prelievo dei liquidi organici, non in una di tali strutture ma presso un ufficio o comando di polizia. Corte di Cassazione penale, sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339. L’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. è applicabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (nella fattispecie: art. 187 c.s. guida in stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di stupefacenti) attesa l’esplicita modifica del sistema delle sanzioni dettata dal legislatore negli artt. 52 e 58 D.L.vo n. 274 del 2000, nonché la disposizione di cui all’art. 29 sesto comma del decreto legislativo citato, ai sensi della quale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione. Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 9 aprile 2004, n. 16864. E’ illegittima, e va annullata, la sentenza con la quale il tribunale (condannando, nella specie, l’imputato per guida in stato di intossicazione da stupefacente), disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la formula «se già non disposta dalla competente autorità amministrativa», atteso che la competenza ad irrogare la predetta sanzione appartiene all’autorità giudiziaria che non può porre alcuna condizione all’emanazione della decisione. Cass. Pen., Sez. IV, 6 maggio 2005, n. 17178. Qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì «cumulare» i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. (Nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli artt. 589 c.p., 186 e 187 c.s., erroneamente il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida «per mesi uno», dimenticando di «cumulare» i vari periodi di sospensione da applicare per ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all’art. 589 c.p. l’art. 222 c.s. prevede la durata della sospensione «da due mesi ad un anno»). Cass. Pen., Sez. IV, 5 agosto 2004, n. 33691. In tema di violazione dell’art. 187 del codice della strada, la sottoposizione agli accertamenti in ordine all’assunzione di sostanze stupefacenti, la quale non costituisce un obbligo per l’interessato, viene in considerazione esclusivamente come onere liberatorio, e il rifiuto di esso può legittimamente costituire uno degli elementi presuntivi dell’accertamento da parte del giudice. Cass. Civ., Sez. I, 7 giugno 2005, n. 11798. Costituisce «fatto nuovo» (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 518 c.p.p.) allorché si proceda per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada) ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada). Cass. Pen., Sez. IV, 1 marzo 2005, n. 7640. Codice della Strada Art. 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del Comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne faccia uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00. 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentasei/00 a euro centoquarantotto/00. Regolamento: V.Art. 381 Pagamento in misura ridotta: 4° comma: € 74,00; 5° comma: € 36,00. Punti da decurtare ai fini della validità della patente: vedasi art. 158, comma 2, lett. g) Commento L’articolo non ha precedenti nel codice abrogato e si occupa della circolazione Art. 188 471 e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. E’ previsto un obbligo specifico per gli enti proprietari delle strade di allestire e segnalare apposite strutture finalizzate ad agevolare la mobilità delle persone invalide. Per poter utilizzare tali strutture è richiesta una autorizzazione rilasciata dal sindaco secondo le modalità indicate nel regolamento. A tal fine, è anche prevista una sanzione per l’uso arbitrario delle attrezzature allestite. Qualora i veicoli al servizio delle persone invalide siano lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non sono tenuti all’osservanza dei limiti temporali imposti. Giurisprudenza: L’art. 5 del D.P.R. n. 384 del 1978 statuendo che nei luoghi in cui sia vietata la sosta, può essere consentito dalle autorità competenti, ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all’osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di sostare con il veicolo da essi utilizzato - si limita ad attribuire alle autorità competenti il potere di stabilire, in favore dei predetti soggetti, deroghe ai divieti di sosta stabiliti in via generale; mentre esclude espressamente che tali divieti possano essere derogati riguardo agli spazi riservati ai percorsi preferenziali dei mezzi destinati al trasporto pubblico collettivo. Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1996, n. 10172. E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lett. g), D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell’art. 381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nella parte in cui individuano «quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appo- 472 Codice della Strada Artt. 188-189 siti contrassegni per invalidi civili non deambulanti, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti. Corte Costituzionale Ord. 25 novembre 2004, n. 362. In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 D.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, il cd. «contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione del veicolo adibito al trasporto di una persona invalida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire con qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto contrassegno contenga un qualunque riferimento alla targa del mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella persona si trovi a viaggiare. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la decisione del Giudice di Pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del «contrassegno invalidi»). Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2005, n. 508. Integra il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), la condotta del soggetto che espone sull’auto - parcheggiata in zona a traffico limitato, consentita solo ai titolari di validi permessi - la falsa copia del permesso di parcheggio per invalidi, considerato che la riproduzione fotostatica di un documento originale integra il reato di falsità materiale quando si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale atto a trarre in inganno. Cass. Civ., Sez. IV, 24 marzo 2006, n. 10391. Art. 189 (Comportamento in caso di incidente) 1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità. 3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’articolo 161. Gli agenti in servizio di Polizia Stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duecentocinquantanove/00 a euro milletrentasei/00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applica- Codice della Strada zione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (1) 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, della sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del Codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1).(2) 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 5 anni, ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI. (1) (2) 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le 24 ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (1) Art. 189 473 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settantaquattro/00 a euro duecentonovantasei/00. (1) I commi 5, 6 e 7 sono così sostituiti dalla legge 9 aprile 2003, n. 72. La stessa norma ha aggiunto il comma 8-bis. (2) Comma modificato dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92. Pagamento in misura ridotta: 5° comma: € 259,00; 6° comma: non consentito - sanzione penale; 7° comma: non consentito - sanzione penale; 9° comma: € 74,00. Sanzioni accessorie: 5° comma secondo periodo: sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi 6° comma: sospensione della patente di guida da uno a tre anni. 7° comma: sospensione della patente di guida da un anno e sei mesi a cinque anni. Punti da decurtare ai fini di validità della patente: comma 5° primo periodo: 4; comma 5 secondo periodo: 10; comma 6°: 10; comma 9°: 2. Commento L’articolo riprende la vecchia disciplina dell’art. 133 del codice del 1959, elencando analiticamente gli obblighi degli utenti in caso di incidente comunque ricollegabile al loro comportamento. Accanto all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone che abbiano subito danni (comma 1°), sono prescritti i seguenti adempimenti: a) - predisporre misure idonee alla salvaguardia della sicurezza della circolazione e adoperarsi perché non venga modificato lo stato dei luoghi; b) - se dal sinistro sono derivati solo danni alle cose, ove possibile, va evitato intralcio alla circolazione, come già indicato all’art. 161; c) - fornire le proprie generalità e le altre notizie utili alle eventuali azioni di risar- 474 Codice della Strada Art. 189 cimento. Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) possono rivelarsi in contrasto, in quanto per evitare intralcio alla circolazione, anche nei sinistri con soli danni alle cose, è necessario rimuovere i veicoli e la rimozione dalla posizione occupata significa modificare lo stato dei luoghi e disperdere, almeno parzialmente, le tracce. Tra le due previsioni, si deve ritenere prevalente quella che obbliga a rimuovere i veicoli al fine di evitare intralcio alla circolazione che è causa di altri e più gravi sinistri. Il regime sanzionatorio è stato completamente ridisegnato dalla legge 9 aprile 2003, n. 72. Questa norma ha inasprito le sanzioni per quanto riguarda i reati di fuga e di omissione di soccorso. In particolare il 5° comma prevede ora una sanzione amministrativa elevata rispetto a quella originaria e l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quando dal sinistro sono derivati gravi danni ai veicoli e tale da determinare la revisione degli stessi ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Chi non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con lesioni è punito con una sanzione penale e con la sospensione della patente di guida. Il conducente è passibile di arresto ai sensi dell’articolo 381 del codice penale a meno che non si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto; Chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite risponde della sanzione penale di ci al 7° comma e per il conducente coinvolto si applica altresì la sospensione della patente di guida fino a 5 anni. Per gli eventuali trasportati del veicolo coinvolto, che non prestano assistenza alle persone ferite si applica la sola sanzione penale ma non quella accessoria. I reati previsti dai commi 6° e 7° sono di competenza del Tribunale. Giurisprudenza: L’elemento materiale del reato di fuga consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o, comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale e l’individuazione del veicolo investitore al fine dell’eventuale responsabilità. Tale essendo la finalità della norma incriminatrice dell’art. 133 c.s. previgente, perché il precetto di legge possa dirsi adempiuto, è necessario che la fermata duri per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini suddetti ond’è che sussiste il reato in questione anche nei casi di arresto momentaneo, di allontanamento del conducente dalla macchina lasciata sul posto, di prosecuzione della marcia con successiva presentazione agli organi di polizia e di avvenuta identificazione del veicolo investitore. Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 1997, n. 579. SOGGETTI RESPONSABILI Risponde di concorso nei reati previsti dall’art. 133 c.s. colui il quale, viaggiando a bordo di un autoveicolo da altri guidato, avendo esatta cognizione di un incidente connesso alla circolazione del veicolo ed alle sue conseguenze lesive, istighi o incoraggi il conducente a proseguire la corsa senza fermarsi e senza prestare assistenza alla persona investita. Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 1969, Beccia. Soggetto attivo del delitto di omissione di assistenza a persona investita (all’art. 133, comma terzo, c.s.) è soltanto il conducente del veicolo e non anche il proprietario o, comunque, terze persone che si trovino sul veicolo al momento dell’incidente. Cassazione penale, sez. IV, 22 febbraio 1974, n. 466. In tema di circolazione stradale non è ravvisabile l’ipotesi delittuosa dell’omissione di soccorso della persona investita quando la necessaria assistenza sia stata prestata da persone diverse dall’investitore e di tale circostanza il conducente si sia accertato prima dell’allontanamento dal luogo dell’incidente. Cassazione penale, sez. IV, 18 gennaio 1978, n. 123. OBBLIGHI PREVISTI L’obbligo di fermarsi, imposto al conducente in caso di investimento, consiste non soltanto nel dovere di non allontanarsi dal luogo del fatto, ma altresì, in quello di rimanervi vicino non solo fisicamente, ma palesemente e responsabilmente per ottemperare agli scopi per cui la legge impone di fermarsi (imme- Codice della Strada dente e cioè agli illeciti commessi nel tempo in cui la violazione configurava l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. Cassazione penale, sez. I, 13 marzo 1993, n. 2394. Art. 221 (Connessione obiettiva con un reato) 1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 220. Giurisprudenza: Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell’interessato al prefetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 D. Lgs. suddetto vi sia stata l’archiviazione degli atti concernenti la violazione, l’eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell’accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell’avvenuta archiviazione da parte del prefetto degli atti relativi alla violazione dell’art. 145, comma 10, D. Lgs. n. 285 del Artt. 220-221 545 1992 a lui contestata, il pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente). Cassazione penale, sez. IV, 16 maggio 1996, n. 4952. In materia di circolazione stradale, la norma di cui all’art. 221 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la quale non prevede la citazione della persona obbligata in solido con l’imputato responsabile di violazioni amministrative connesse con il reato, costituisce disposizione speciale rispetto all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, invece impone tale citazione, (nella fattispecie l’imputato nei cui confronti si sia proceduto per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, aveva lamentato la inosservanza dell’art. 24 della legge del 1981, n. 689, per la mancata citazione del responsabile civile). Cassazione penale, sez. IV, 20 agosto 1996, n. 8057. In tema di violazioni amministrative connesse a reati commessi in relazione alla circolazione stradale da cui sono derivati danni alla persona, gli artt. 221 e 222 c.s. dispongono la vis attractiva del giudice penale, al quale pertanto è rimesso anche l’accertamento delle violazioni amministrative e l’applicazione delle relative sanzioni, anche accessorie, senza che, peraltro, dette sanzioni perdano la propria autonomia rispetto al sistema penale, tant’è che è prevista una riespansione dei poteri del prefetto in ordine ad esse, qualora vengano meno per qualsiasi causa (eccetto che per morte del reo) le condizioni per l’intervento del giudice penale, la cui funzione deve quindi ritenersi di mera supplenza; ne consegue che il prefetto conserva i propri poteri anche in relazione alla misura cautelare del ritiro della patente in ogni caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto assunti dal relativo procedimento penale con riguardo agli istituti che lo regolano, e perciò anche nell’ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto il proscioglimento dell’imputato per mancanza di una condizione di procedibilità. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 1999, n. 4006. 546 Codice della Strada Artt. 221-222 Sezione II Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati) 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice, derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (1) (2) 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (1) 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. (1) (2) Comma sostituito/inserito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102 e dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92. Commento Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o revoca della patente a seguito di sinistro stradale è radicalmente mutata. Il vecchio codice, all’art. 91, prevedeva ipotesi diverse a seconda dell’entità delle lesioni. Questa procedura aveva finito col generare dubbi ed incertezze quando la legge 689/81 introdusse la perseguibilità a querela anche per le lesioni gravi. Sorgeva infatti il problema di coordinamento tra il potere del prefetto di adottare il provvedimento e del giudice di rilevare l’eventuale insussistenza dei motivi. Il nuovo codice, con l’articolo in esame, ha conservato la diversità di sanzioni a seconda dell’entità delle lesioni ma le ha comunque riferite alla sospensione e non più alla revisione (art. 128) che ha una valenza autonoma. La stessa sanzione della sospensione irrogata a seguito di sinistro si configura come istituto giuridico diverso dalla sospensione adottata a seguito di violazioni al codice della strada e che trova disciplina negli articoli 129 e 218. Il procedimento per la sospensione adottata a seguito di sinistro stradale prevede che venga sentito l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che, quale organo tecnico, dovrà esprimere un parere in base al quale il prefetto emanerà l’atto di sospensione. Per la sospensione attuata a seguito di violazione al codice non è previsto alcun parere dell’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’entità della sanzione accessoria è prevista dal comma 2, che ha subito modifiche rilevanti rispetto alla disciplina originaria, ed il comma 2-bis ha introdotto una diminuzione rilevante nel caso di ricorso all’art. 444 del C.P.P. Il procedimento per la sospensione della patente a seguito di reato si attua secondo la disciplina degli articoli 223 e 224. Giurisprudenza: Nell’ipotesi di incidente stradale mediante violazione delle norme della circolazione stradale e dal quale siano derivati danni alle persone, è applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 222 del codice stradale anche se il conducente al momento del sinistro era alla guida di veicolo (ciclomotore) per il quale non era necessaria la patente di guida. Cassazione penale, sez. IV, 28 settembre 1999, n. 2370. Compete al giudice penale, in forza degli artt. 222 comma 3 e 224 comma 2 c.s., Codice della Strada l’applicazione della sanzione della revoca della patente prevista dall’art. 218 c.s. per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente. Cassazione penale, sez. IV, 16 aprile 1999, n. 4940. In tema di violazione delle norme del codice della strada, per le ipotesi di reato di lesioni colpose (o omicidio colposo), l’applicazione da parte del prefetto della misura preventiva, prevista dall’articolo 223, in relazione all’art. 222, del codice della strada (che è strumentale rispetto all’omologa sanzione accessoria rimessa al successivo giudizio penale ed è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità), non è automaticamente correlata all’esistenza delle relative notitiae criminis, ma esige, alla stregua di qualsiasi provvedimento di natura cautelare, una valutazione, sia pur delibativa, di fondatezza dell’accusa, come si desume dal testo del secondo comma del citato articolo 223, là dove l’adozione della misura preventiva viene subordinata alla sussistenza di «fondati elementi di evidente responsabilità»; tale formula, infatti, esige il connotato dell’evidenza, che deve caratterizzare gli elementi di responsabilità, e chiaramente comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità dell’accusa, occorrendo invece un’alta probabilità di fondatezza della stessa. Ne consegue che il giudice chiamato a pronunziarsi, a seguito di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che è esperibile anche in tale materia, avverso siffatti provvedimenti, ove ne sia contestata la legittimità, sotto il profilo della sussistenza del richiesto fumus a sostegno dell’accusa, non può limitarsi a ritenere la verosimiglianza dell’ipotesi accusatoria, in termini di «compatibilità» degli indizi a carico con la stessa, ma deve riscontrare se in concreto gli elementi accusatori fossero connotati da quell’alto grado di probabilità richiesto dalla norma. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida disposta dal prefetto, a causa di un sinistro stradale con feriti, nei confronti del presunto conducente, in quanto responsabile, per eccesso di velocità, delle lesioni riportate dal trasportato; ha conclusivamente ritenuto la S.C. che non era stato adeguatamente compiuto il riscontro se gli elementi Artt. 222-223 547 accusatori fossero connotati dal richiesto alto grado di probabilità, essendosi viceversa limitato il giudice di pace a rilevare che le lesioni riportate dal trasportato erano «compatibili» con l’ipotizzata «attività di guida e con la dinamica del veicolo»). Cass. Civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n. 9271. Art. 223 (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato) 1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’art. 222, commi 2 e 3, l’agente o organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. Il prefetto appena ricevuti gli atti dispone, sentito il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all’intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un mas- 548 Codice della Strada Art. 223 simo di un anno.Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio. 4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3. 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato, ed ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto la patente è restituita all’interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205. Commento L’articolo, dopo modifiche sostanziali, chiarisce le procedure per l’applicazione della sanzione provvisoria della sospensione della patente di guida a seguito di sinistro con lesioni o con esito mortale, e di violazione costituente reato, per la quale è prevista la stessa sanzione amministrativa accessoria. A queste ipotesi di provvedimenti provvisori corrispondono due diverse procedure: - violazione che ha determinato un sinistro con lesioni o con esito mortale: l’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette al Prefetto del luogo, entro dieci giorni, copia del rapporto dell’evento infortunistico e il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada che lo ha causato. Copia del rapporto è trasmessa contestualmente all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri del luogo dell’evento, perché possa esprimere il parere di responsabilità entro quindici giorni. Il Prefetto, ricevuto gli atti e acquisito il parere dell’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si deve ritenere obbligatorio ma non vincolante, qualora sussistano fondati elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione della validità della patente di guida sino ad un massimo di un anno e ordina al trasgressore di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; - violazione alle norme del Codice costituenti reato: all’atto dell’accertamento della violazione al Codice della Strada costituente reato, l’agente accertatore ritira immediatamente la patente di guida e la trasmette, unitamente al verbale, entro dieci giorni al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria fino ad un massimo di un anno. Se il ritiro immediato per qualsiasi motivo non è stato possibile, copia del verbale di contestazione va trasmessa al Prefetto che ordina al trasgressore di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza relativa al provvedimento di sospensione. I due provvedimenti si attuano perciò con procedure diverse solo per ciò che concerne il ritiro immediato della patente di guida, che non è consentito per le ipotesi di sinistro stradale con lesioni o con esito mortale. Opportunamente, il legislatore ha escluso la possibilità di ritiro immediato per le violazioni che generano sinistri in quanto manca l’accertamento. L’organo che procede al rilevamento del sinistro non può celebrare processi sommari sul posto e individuare violazioni e responsabili. Il sinistro dovrà prima essere ricostruito in tutte le sue fasi e, solo successivamente, sarà possibile dedurre, logicamente, le violazioni commesse nella fase antecedente la collisione. LA PROVVISORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI La sospensione della patente a seguito di sinistro, o di violazione costituente reato che prevede la relativa sanzione amministrativa accessoria, è irrogata dal Prefetto a titolo di provvedimento provvisorio. Il carattere di provvisorietà è riferito a possibili provvedimenti definitivi dell’Autorità Giudiziaria. Questo rapporto non è assoluto nel senso che il provvedimento del Prefetto non è subordinato alla certezza che interverrà il provvedimento definitivo dell’A.G.- Al contrario, il provvedimento prefettizio ha una sua autonomia e il carattere di provvisorietà Codice della Strada interviene quando sul fatto si instaura procedimento penale che porterà ad una sentenza o decreto definitivo con i quali si dovrà confrontare il provvedimento del Prefetto per esservi adeguato nel contenuto dispositivo. (comma 4°). Qualora il procedimento penale non inizi per mancanza di querela (ipotesi di lesioni colpose), il Prefetto, qualora riscontri l’esistenza dei presupposti di diritto e di fatto (lesioni colpose, violazioni legate all’evento da nesso di causalità) e fondati elementi di evidente responsabilità dovrà sospendere la patente senza alcun accertamento sulla esistenza del procedimento penale. Non a caso, infatti, contro il provvedimento di sospensione provvisoria è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria nelle ipotesi del comma 3° (sospensione a seguito di violazione costituente reato e perciò in presenza di procedimento penale) mentre nell’ipotesi di sospensione a seguito di sinistro il ricorso è presentato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Se l’adozione del provvedimento provvisorio del Prefetto fosse subordinato alla possibilità del futuro provvedimento dell’A.G. e, quindi, alla presentazione di querela e inizio del procedimento penale, non si potrebbe giustificare la diversa competenza in merito al ricorso. La stessa avvocatura generale dello Stato in data 29/3/1994 si è espressa per l’autonoma validità del provvedimento prefettizio che non è subordinato alla certezza del futuro provvedimento Giudiziario.Il provvedimento di sospensione provvisoria ha una sua autonoma valenza ed efficacia sino a quando non verrà sostituito (se verrà sostituito) da quello Giudiziario. Tale orientamento è stato confermato dal Ministro dell’Interno che, sentiti i Ministeri di Grazia e Giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 20.3.1996 ha chiarito che il provvedimento di sospensione della patente a seguito di sinistro stradale ha natura amministrativa e non è condizionato né dalla querela né dalla remissione della stessa. Giurisprudenza: Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto a norma dell’art. 223 secondo comma, c.d.s. è impugnabile, ex artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689, innanzi al giudice ordinario. Corte di Cassazione Civile, sez. un, ord., 19 aprile 2004, n. 7459. Art. 223 549 In tema di patteggiamento per reato comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la decisione del giudice sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall’autorità amministrativa. In sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tener conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice. Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 1999, n. 2794. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi lesivi da incidente stradale (artt. 222 e 223 c.s.) è configurata dal vigente codice della strada come sanzione amministrativa (pur essendo applicabile dal giudice penale per effetto della vis attractiva esercitata dal processo, se questo è in corso), con la conseguenza che, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione in via cautelare resta attribuito al Prefetto, ex art. 223, comma secondo, cit. , a condizione che sussistano «fondati elementi di una evidente responsabilità» del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma secondo, c.s., deve ritenersi che il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione sia quello della ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria - sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d’immediatezza dell’applicazione -, e, dall’altro, che la norma citata, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere «appena ricevuti gli atti», ma comunque dopo aver sentito il parere della M.C.T.C., e previo accertamento della sussistenza di «fondati elementi di una evidente 550 Codice della Strada Art. 223 responsabilità» del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada. Corte di Cass. Civ., sez. I, 8 agosto 2003, n. 11967. In tema di sospensione della patente di guida, l’autonomia della statuizione del giudice penale rispetto al precedente provvedimento cautelare adottato dal prefetto, attiene al solo momento applicativo e non a quello esecutivo. Posta, pertanto, la non cumulabilità in fase esecutiva dei due provvedimenti di sospensione, in tale sede occorre tenere conto del periodo imposto dal prefetto, la cui durata deve essere quindi computata in detrazione dal periodo stabilito al giudice. (Fattispecie di guida sotto l’influenza dell’alcool). Cassazione civile, sez. IV, 10 maggio 2000, n. 1282. In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal prefetto, in via provvisoria e cautelare e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal prefetto né fissarne la durata scomputando quella imposta dal prefetto; è tuttavia consentito l’esercizio di tale potere da parte del giudice con formula sintetica, confermativa della durata già ritenuta in sede prefettizia. Cassazione penale, sez. IV, 5 gennaio 2000, n. 4634. Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del secondo comma dell’art. 223 del nuovo codice della strada, avendo natura cautelare non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa. Cassazione civile, sez. IV, 5 maggio 2000, n. 5689. NOZIONE DI INVESTIMENTO La sospensione della patente di guida è ordinata dal prefetto in via provvisoria e cautelare mentre l’applicazione definitiva, a seguito dell’accertamento di un reato nei casi previsti, spetta all’autorità giudiziaria. Ciò risulta dall’art. 223, comma 4, c.s., che prevede l’obbligo del cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile a trasmettere copia autentica al prefetto, il quale adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione provvisoria. Cassazione penale, sez. IV, 25 luglio 1997, n. 6138. Spetta al prefetto, cioè all’autorità competente ad irrogare ordinariamente la omologa sanzione amministrativa, disporre la sospensione della patente, a carico dell’autore di reato, per il quale sia previsto tale provvedimento accessorio, “in tutti i casi (diversi dalla morte dell’imputato) in cui l’accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale”. Lo ha precisato la decisione n. 90 del 2002 della Corte Costituzionale, sopraggiunta a conferma della validità di un certo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che considera la sospensione della patente una misura “amministrativa” ‘e non una “pena”), sicché possa rendersi indipendente dalle “vicende del processo penale”. L’articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo Codice della Strada) autorizza, del resto, il prefetto a disporre una tale misura senza riserve espresse, affinché sia tutelata la sicurezza nella circolazione stradale, mediante il forzato allontanamento dalla guida del conducente ritenuto pericoloso. Ebbene, è ragionevole pensare a un’estensione della norma e della funzione prefettizia, anche nei casi in cui non venga iniziata l’azione penale per mancata presentazione della querela, o l’azione penale sia dichiarata in qualunque modo improcedibile. La sospensione della patente, così decretata dal prefetto “in via provvisoria”, verrà, dallo stesso prefetto sanzionata “in via definitiva”, pur in assenza di opportuna valutazione del giudice penale. E all’interessato sarà ovviamente garantita la possibilità di opporsi, tanto nel caso di “provvisorietà”, quanto nel caso di “definitività” della sanzione, una volta individuata l’autorità giudiziaria competente (amministrativa o civile), nel rispetto delle prerogative giuridiche della difesa. Corte costituzionale, 5 aprile 2002, n. 90. La nozione di lesioni (colpose) richiamata dall’art. 222 del codice della strada (che commina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per le violazioni dello stesso codice che tale evento abbiano prodotto) è quella penalmente rilevante, definita dall’art. 582 c.p. e dalla Codice della Strada giurisprudenza penale di legittimità individuata, quando alla «malattia del corpo», in una riduzione apprezzabile della funzionalità collegata ad un fatto morboso in evoluzione e, quanto alla malattia «nella mente», in qualsiasi alterazione traumatica, anche temporanea - ivi compreso, quindi, lo shock postraumatico - del sistema nervoso. Cass. Civ. Sez. I, 10 settembre 2003, n. 13222. In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223 c.s. a tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi – sul piano delle finalità e dei presupposti – dalla sospensione della patente stabilita dall’art. 218 quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal giudice penale o dal Prefetto all’esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo. Ne consegue che l’adozione della misura cautelare non è condizionata all’inizio o alla procedibilità dell’azione penale né è soggetta ai termini previsti dall’art. 223 citato, essendo sufficiente che non sia emessa a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari cui è preordinata. Cass. Civ., Sez. II, 24 agosto 2005. In tema di sospensione della patente di guida in conseguenza a ipotesi di reato, l’art. 223, comma secondo, del codice della strada, diversamente da quanto dispone l’art. 218 dello stesso codice, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l’emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto. (La Corte di cassazione, nell’enunciare siffatto principio, ha peraltro precisato che il ricorrente neppure aveva dedotto che il provvedimento era stato adottato ad una tale distanza di tempo dal fatto da poter far ritenere inesistenti le ragioni cautelari che devono fondarlo). Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 2005, n. 7813. In tema di circolazione stradale, l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggetti- Art. 223 551 vo all’uso della patente di guida, chieda l’annullamento del relativo procedimento sanzionatori, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall’annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida. Cass. Civ., Sez. un. 27 aprile 2005, n. 8693. La sospensione provvisoria della patente di guida, che l’art. 223, secondo comma, del codice della strada collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell’immediatezza dell’evento, all’ipotesi di reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), ha natura cautelare e preventiva rispetto all’applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l’applicazione di detta sospensione provvisoria è subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione (e previo parere del competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.). Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2001, n. 14866. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differenze delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma secondo, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Cass. Civ., Sez. Un., 11 febbraio 2003, n. 1993. Alla condotta contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella 552 Codice della Strada Artt. 223-224 guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all’accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell’art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell’uso e nell’altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal prefetto in via cautelare. Ai fini dell’irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l’accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall’inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all’atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l’etilometro a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso). Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18617. Art. 224 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente) 1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente. Commento Quando l’Autorità Giudiziaria è investita di un fatto costituente reato, per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilisce la durata dell’interdizione alla guida e ne da comunicazione al Prefetto perché questi emani il relativo provvedimento tenendo conto di quello eventualmente già adottato e ne dia notizia all’ufficio competente del Dipartimento per