testo relazione/i minoranza
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ________________________________________________________________________________________________ IX LEGISLATURA ATTI CONSILIARI PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI ________________________________________________________________________________________________ CONSIGLIO REGIONALE GM/MB N. 221-77, 225- A. BIS RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo, ordinamento della comunicazione) (Relatore di minoranza MOLINARO) sulla PROPOSTE DI LEGGE n. 221 << Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani >> Presentata dai Consiglieri Franzil, Blažina, Carmi, Colussi, Ferone, Metz, Zorzini, Menis, Lupieri, Tonutti, Fortuna Drossi, Alzetta, Carloni il 21 dicembre 2006 e sulle PROPOSTE abbinate n. 77 << Norme in materia di azioni di sostegno e valorizzazione dei ricreatori, dei centri di aggregazione giovanile e di riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori >> Presentata dai Consiglieri Camber, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Marini, Pedicini, Venier Romano il 18 maggio 2004 n. 225 << Sostegno delle iniziative a favore del mondo giovanile >> Presentata dai Consiglieri Blasoni, Asquini, Camber, Galasso, Gottardo, Marini, Pedicini, Valenti il 23 gennaio 2007 --- Presentata alla Presidenza il 29 marzo 2007 --- Signor Presidente, egregi colleghi, il progetto di legge unificato in materia di rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno di iniziative in favore dei giovani, persegue finalità in linea generale condivisibili, anche se con forme e modalità che richiedono un ulteriore approfondimento ed alcune implementazioni, al fine di rendere il contenuto del progetto coerente con le aspettative dei giovani e forse anche degli stessi proponenti il nuovo strumento legislativo. Il percorso di approvazione è stato un momento utile, arricchito anche da alcune udienze conoscitive. Il passaggio in Commissione, dopo l’esito del Comitato Ristretto, è stato, poi, una occasione di confronto tra diverse proposte modificative, tutte orientate ad un miglioramento del testo normativo. Un percorso virtuoso che non può essere considerato concluso e, pertanto, ulteriori proposte modificative dovranno essere considerate durante l’esame da parte dell’Aula. Vi sono, a giudizio del sottoscritto relatore, due esigenze generali secondo le quali riconsiderare il dettato normativo. La prima, il far prevalere un orientamento nel progetto di legge verso l’attuazione di politiche CON i giovani piuttosto che PER i giovani, ovvero con una evidenza del ruolo, della partecipazione e della responsabilità di quest’ultimi. La seconda, l’opportunità di una verifica della coerenza e della compiutezza delle singole previsioni normative, che esige precisione ed il superamento di quei procedimenti che creano solo un appesantimento burocratico. Nello specifico si possono sin d’ora evidenziare alcune questioni da riconsiderare. a. Destinatari degli interventi (art. 2) La individuazione degli attori per l’attuazione della legge deve essere completa e pertanto i soggetti individuati devono essere anche nella piena possibilità di interagire con le pubbliche amministrazioni, stante il ruolo promozionale e di regolazione di queste ultime. E’ necessario, pertanto, approfondire le caratteristiche e le capacità dei “gruppi non formalmente costituiti”, utili sicuramente nella dimensione partecipativa, ma forse inadeguati per una operatività continuativa con piena assunzione delle responsabilità. b. Programmazione e soggetti attuatori (Capo II) C’è una eccessiva presenza della Regione in termini di funzioni da esercitare (art.4) e, nel contempo, una genericità nella definizione di quello che dovrebbe essere il riferimento per tutte le politiche giovanili, ivi comprese quelle settoriali (casa, lavoro, diritto allo studio, formazione, etc.), il piano triennale (art.5). Anche la codificazione della messa in campo di un momento propedeutico, quale il comitato tecnico interdirezionale (art. 6) sembra eccessiva, dal momento che l’organizzazione dell’Amministrazione regionale è da tempo delegificata. I c. Strumenti di partecipazione (Capo III) L’insieme dei momenti partecipativi previsti, i forum a livello regionale (artt. 10-11) provinciale e locale (art. 12), le assemblee provinciali e la conferenza regionale (art. 13) rischiano di promuovere un assemblearismo fine a se stesso. E’ necessario, quindi, riarticolare l’insieme delle opzioni con la fissazione dei momenti di ascolto e propositivi, connettendo appieno gli stessi con il momento programmatorio e definendo puntualmente il luogo di verifica delle azioni attuate. La conferenza regionale, evento periodico di grande importanza, deve trovare una completa e autonoma definizione, con una precisazione degli obiettivi e delle principali modalità organizzative. d. Azioni di politica per i giovani (Capo IV) Il progetto di legge non può essere un momento di arretramento rispetto alle azioni che già precedenti interventi normativi regionali avevano statuito e la cui attuazione ha conseguito lusinghieri risultati. Peraltro, la definizione delle singole azioni, non può avere caratteristiche di dettaglio elevato al punto di causare la rapida obsolescenza delle stesse, dato il mutare rapido delle condizioni sociali nelle comunità locali. In tale prospettiva va assicurata, in particolare, continuità al sostegno delle attività dei centri di aggregazione giovanile (art.16) e una responsabilizzazione diretta delle Province per gli informagiovani (art. 18). Per quanto sopra esposto, si confida in una approvazione del progetto di legge in esame con significative modificazioni. MOLINARO II Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ________________________________________________________________________________________________ IX LEGISLATURA ATTI CONSILIARI PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI ________________________________________________________________________________________________ CONSIGLIO REGIONALE GM/MB N. 221-77, 225 - A.TER RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo, ordinamento della comunicazione) (Relatore di minoranza BLASONI) sulla PROPOSTE DI LEGGE n. 221 << Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani >> Presentata dai Consiglieri Franzil, Blažina, Carmi, Colussi, Ferone, Metz, Zorzini, Menis, Lupieri, Tonutti, Fortuna Drossi, Alzetta, Carloni il 21 dicembre 2006 e sulle PROPOSTE abbinate n. 77 << Norme in materia di azioni di sostegno e valorizzazione dei ricreatori, dei centri di aggregazione giovanile e di riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori >> Presentata dai Consiglieri Camber, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Marini, Pedicini, Venier Romano il 18 maggio 2004 n. 225 << Sostegno delle iniziative a favore del mondo giovanile >> Presentata dai Consiglieri Blasoni, Asquini, Camber, Galasso, Gottardo, Marini, Pedicini, Valenti il 23 gennaio 2007 --- Presentata alla Presidenza il 29 marzo 2007 --- Signor Presidente, signori consiglieri, dovendo legiferare in tema di politiche giovanili, è necessario porsi da principio un quesito assai più fondato di quanto potrebbe apparire di primo acchito: in che cosa consistono le politiche giovanili? Insomma se le politiche giovanili si riassumano nella costituzione di forum e nel perseguimento di obiettivi di partecipazione, socializzazione e culturali oppure se attengano, anche in termini assai più ampi, ad ambiti quali la formazione, il lavoro, la casa, gli strumenti finanziari,la formazione. Per non dire di quelli relativi all’integrazione derivante dalla molteplicità etnica, caratteristica di una società che è cambiata. Occorre in secondo luogo chiedersi quale sia, per così dire, l’ambito anagrafico di pertinenza della norma. Quando ha termine la giovinezza? Sono gli usuali 29 anni il limite oppure essa si protrae addirittura oltre? E, in ogni caso, le aspettative e le necessità di un ragazzo delle scuole medie inferiori o superiori sono quelle di un neo laureato? A nostro giudizio la risposta al primo quesito non può non riconoscere che una norma di un qualche significato debba attenere ad una sfera più vasta della mera promozione della rappresentanza giovanile, dovendosi comunque allargare ad un ambito ben più articolato e complesso. Partecipazione ed aggregazione giovanile, dunque, ma anche sostegno all’accesso al mondo del lavoro e al reperimento dell’abitazione. Con riguardo al secondo quesito: certamente le politiche giovanili presuppongono misure che riguardano età diverse e che tuttavia sono riconducibili ad un comune denominatore. Il trait d’union è che esse attengono un periodo della vita caratterizzato dalla necessità di apprendimento e sperimentazione, di introduzione alla vita attiva “adulta”. L’articolato in esame coglie solo parzialmente tali obbiettivi, necessitando, a nostro giudizio, di un sostanziale riesame in aula. Date queste premesse affrontiamo più in dettaglio alcuni dei temi. Legge Quadro? Se censurabile sarebbe la produzione di una norma che attenesse unicamente agli strumenti di partecipazione, è altrettanto evidente che sarebbe complesso ipotizzare una norma quadro o un testo unico che ricomprendesse le misure rivolte ai giovani presenti nella legislazione regionale. E’ evidente,infatti, che larga parte delle materie disciplinate da norme regionali può riguardare o meglio riguarda anche i giovani. Dalla casa al lavoro, dalla salute alla formazione, sarebbe impensabile estrapolare, riconducendole a un testo unico, le “porzioni” di disposizioni che ineriscono i giovani. In luogo del testo unico ma surrettiziamente con analoghe finalità, l’introduzione nell’impianto della norma di un piano triennale, proposto in sede di Comitato Ristretto da Forza Italia e, a onor del vero, accolto dalla maggioranza. Il piano dispone la collaborazione tra le direzioni dei singoli assessorati con l’obbiettivo di porre a fattor comune, integrandole, le singole azioni; una pianificazione, dunque, che dovrebbe esprimere compiutamente l’intersettorialità delle azioni. Non vi è però sintonia sull’entità della partecipazione alla programmazione e attuazione di Province e Comuni. Queste, andrebbero, secondo noi, rafforzate per evitare un evidente rischio di centralismo regionale della norma. I In altre parole non possiamo asimmetricamente attribuire larga competenza a Province e Comuni in tema di politiche giovanili con la recente L.R. 24/2006 (art. 25 e 26) e, nel contempo, riportare con il Pdl 221 in capo alla Regione parte rilevante delle azioni, creando incertezza e rischio di sovrapposizioni. Si rende,peraltro, necessario incrementare e meglio definire la partecipazione degli Enti Locali alla programmazione regionale e, nel contempo, vanno precisati gli ambiti in cui questi ultimi hanno autonoma capacità di programmazione con riferimento ai rispettivi territori. Il testo attuale della norma, infatti, assegna ampi ruoli di programmazione alla Regione che si sovrappongono in parte con quelli assegnati a Comuni e Province dalla richiamata L.R. 24. In tema di attuazione,inoltre, occorre assegnare un più ampio e definito compito alle associazioni: l’attuale impianto lascia trasparire un non adeguato riconoscimento del fondamentale sussidiario ruolo svolto dall’associazionismo. Neppure la famiglia viene considerata nella sua veste di attore protagonista delle politiche giovanili; e anche questo è incontrovertibilmente un limite della norma. Detto dei limiti dell’impostazione generale della norma poniamo in evidenza una serie di modifiche possibili ed integrazioni del Pdl. Informagiovani Uno degli interventi fondamentali nelle politiche giovanili ci pare doversi riconoscere nell’informazione. Non si tratta, dunque, soltanto di elargire contributi ma, molto spesso, di dare strumenti di conoscenza a chi cerca occupazione, vorrebbe dare vita ad un’iniziativa imprenditoriale o avere notizia delle normative regionali relative ai vari ambiti d’intervento. Di questo dovrebbero occuparsi gli Informagiovani. Allo stato attuale non esiste una legge che, innanzitutto, disciplini che cos’è un Informagiovani. Usualmente per la sua definizione si fa riferimento, infatti, a un concetto desunto da quella che è l’esperienza concreta degli sportelli ad oggi attivati. È importante ricordare che, stante questa lacuna legislativa, gli sportelli al momento operativi sorgono da iniziative volontarie dei singoli enti locali. Anche riguardo la loro ubicazione sul territorio regionale non vi è alcuna regola ne omogeneità. In Provincia di Udine sono attivi 19 sportelli. Talvolta ce ne sono forse troppi in territori ridotti, in altri casi,invece, vi è un’assenza di copertura adeguata. Non vi è poi alcuna certezza di comune e sufficiente formazione degli operatori. Talora si indicono corsi ma spesso ci si affida alle autonome capacità di reperire informazioni da parte dei singoli addetti. Ci pare dunque necessario emendare il Pdl , dando compiuta disciplina agli Informagiovani. Questo per evidenti ragioni di omogeneità dell’offerta di informazione sul territorio regionale e per migliorarne la qualità. Si rende peraltro necessario rafforzare il rapporto con la scuola e l’università onde garantire la conoscibilità dell’esistenza stessa degli sportelli, della loro ubicazione e delle loro funzioni, ponendoli in sinergia con gli istituti scolastici. II Lavoro-Formazione Agevolare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, promuovere l’imprenditorialità giovanile, facilitare l’inserimento al mondo delle professioni: sono questi alcuni obiettivi che possono trovare parziale sostegno nella legge in argomento. L’Italia, e con essa il Friuli Venezia Giulia, ha il più basso tasso di occupazione giovanile d’Europa, lo ha ricordato nella sua relazione il governatore della Banca d’Italia, Draghi nella sua relazione annuale: per i giovani tra i 20 e 29 anni il tasso di occupazione italiano è inferiore di 10 punti rispetto alla media europea. I temi del lavoro hanno certo trattazione autonoma nell’ambito della Legge 18/2005, tuttavia ci parrebbe necessaria l’individuazione di ulteriori e specifici strumenti di job-creation peculiari ai giovani e, dunque, alla norma in esame. Questo anche in tema di nuova imprenditorialità. Forse già oggi alcuni strumenti vi sono, ma si provi l’empirica esperienza di raccogliere informazioni presso gli sportelli provinciali e presso la Camera di Commercio e si percepirà immediatamente l’inadeguatezza dell’informazione e degli strumenti messi a disposizione. Se lo start-up è la fase più complessa, soprattutto per i giovani alla prime esperienza, servono azioni più puntuali sia in tema di informazione che di tutoraggio che di tempestività ed entità del sostegno economico-finanziario. E’ possibile sviluppare azioni di contrasto al fenomeno della disoccupazione giovanile in Friuli Venezia Giulia mediante l’attivazione di misure che, di concerto a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali sul lavoro, premino le aziende che utilizzano strumenti come la work experience o i cosiddetti stage Treu, purché venga data, alla fine degli stessi, stabile assunzione. E’ possibile premiare quelle imprese che diano luogo ad ampi programmi di formazione dei propri giovani occupati. (Mi sia consentito fare un inciso, proprio su questo punto, dicendo che è utile cominciare a ragionare sull’estensione dello strumento degli stages anche nei confronti dei ragazzi tra i 16 e 18 anni.) Resta poi ineludibile, e dovrebbe essere materia anche di questa legge, il rafforzamento delle misure per quei giovani che diano avvio alle attività imprenditoriali autonome ciò sia dal punto di vista dell’orientamento e “accompagno” dell’impresa, sia dal punto di vista del sostegno all’accesso al credito ed economico tout court. Né vale la considerazione che già alcuni strumenti vi sono nelle norme di settore: essi sono inadeguati. Digital divide Proseguendo con alcune considerazioni senza la pretesa di sistematicità, non possiamo non rilevare il non adeguato sostegno alla partecipazione dei giovani alla “Società dell’Informazione”, riducendo il cosiddetto digital divide (software, hardware, banda larga e accesso alla Rete) e ad estendere il diritto dei giovani alla cultura informatica. L’acquisizione di competenze informatiche sempre più sviluppate e sofisticate si pone come un passaggio ineludibile della formazione dei giovani di oggi. Sempre di più,infatti, il possesso di competenze e di cultura informatica sta diventando un nuovo metro di valutazione di nuove forme di esclusione sociale, il già citato digital divide. Lo stato di vero e proprio “analfabetismo informatico” in cui versa una larga parte (59%) della popolazione – anche giovane – italiana e quindi del Friuli Venezia Giulia va III combattuto, anche perché dispone, da un lato, a consumi spesso inutili di tecnologie e dall’altro e opposto lato alla inutilizzazione o sottoutilizzazione di tecnologie che avrebbero invece enormi potenzialità. Ciò, senza considerare il rischio di essere catturati dalle forme meno intelligenti e spesso addirittura più pericolose di attività in rete (ad es. dati allarmanti sulla diffusione dei giochi d’azzardo e delle scommesse online fra giovani e minorenni). Disagio Giovanile Anche relativamente al disagio giovanile, il P.D.L. 221 pare inadeguato. Non perché il tema non venga enunciato e non si affermi altresì che occorrono azioni al fine di contrastarlo. Piuttosto poiché non si va aldilà della declaratoria di intenti, non individuando la norma né un disegno né strumenti concreti. Esiste una zona d’ombra che intrappola una parte dei giovani in situazioni negative (si parla di vuoto, smarrimento, di solitudine), quando non di autentico disagio, sofferenza (pensiamo ai disordini alimentari), comportamenti autodistruttivi. Si rifletta sul il fenomeno del “bullismo”, in vertiginoso aumento nelle nostre scuole, che necessita un intervento anche pubblico. Nella norma nulla si fa più di menzionare i fenomeni di anoressia e quelli della droga, demandando a regolamenti di là da venire politiche di intervento sia a carattere educativo che riabilitativo. Dalla legge sui giovani sul tema ci si dovrebbe aspettare di più. Centri di aggregazione giovanile In relazione al ruolo dei centri di aggregazione giovanile si rileva come nel testo testo proposto risulti scarsamente valorizzato il ruolo degli oratori e dei ricreatori. Non si può non rilevare infatti che nella nostra Regione questi costituiscono una risorsa molto importante. Abbiamo a questo proposito richiesto alle amministrazioni provinciali i dati relativi ai centri di aggregazione giovanile finanziati ai sensi della l.r. 3/2002. I dati raccolti sono stati aggregati nella sottostante tabella Tabella riepilogativa dei centri di aggregazione giovanile finanziati dalla Lr. 3/2002 ANNO 2006 PROVINCE Centri aggreg. giovanile suddivisi per tipo gestore Comuni TOTALE Associazioni Parrocchie/enti eccl. 9 3 15 27 22 4 36 62 1 4 10 15 UDINE 50 12 51 113 TOTALE 82 23 112 217 GORIZIA PORDENONE TRIESTE Fonte: Amministrazioni provinciali IV Come si vede su un totale di 217 centri di aggregazione giovanile 112 sono oratori e ricreatori parrocchiali. Risultano consistenti anche i c.a.g. comunali che ammontano ad 82 mentre i centri promossi da associazioni ammontano a 23. Riteniamo quindi che una tale rete di punti di incontro vada opportunamente tutelata e valorizzata. A questo fine abbiamo previsto una modifica dell’articolo 16 e l’inserimento di un articolo 16 bis. Con le suddette modifiche normative si intende da una parte regolamentare la concessione dei contributi per la realizzazione delle strutture, che resta in capo alla regione. Con l’articolo 16 bis invece si intende regolamentare la gestione del contributo per il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile. Alcune proposte A paradigma della insufficiente capacità di incidere del Pdl da un lato e della scarsa capacità dello stesso di cogliere esigenze anche nuove dei giovani dall’altro, segnaliamo due proposte di Forza Italia bocciate in Commissione che riproporremmo in aula. La prima è relativa alla casa. In Friuli Venezia Giulia si è legiferato sul tema utilmente e con larga profusione di risorse con riferimento ad agevolazioni finalizzate a contrarre gli oneri relativi l’accensione di mutui-casa per le giovani coppie. La società però cambia e di fronte a un mercato del lavoro che vede un numero rilevante di giovani prestare la propria attività con contratti atipici, flessibili il vero limite all’acquisto della casa non è il costo del mutuo ma quanto più la sua concessione . Gli istituti di credito non si sentono garantiti dal contratto atipico che è per sua natura a tempo determinato. Occorre allora trovare strumenti che favoriscano l’accesso al credito con modalità simili, per così dire, co-fideiussorie. Strumento, questo, che rappresenterebbe un costo molto limitato per l’Amministrazione Regionale. Non vale, a scusare il non accoglimento dell’emendamento, l’asserzione che esistono norme di settore. Sul tema casa si è, infatti, legiferato anche nell’ambito di leggi non settoriali ma di carattere generale come quella sulla famiglia (L.R. 11/2006) e quella sul Welfare (L.R. 06/2006). Bocciata pure la proposta di dare vita a un Fondo di Rotazione che, attraverso dotazioni finanziarie, garantisse l’attivazione di misure concrete. Le azioni relative il lavoro, le nuove imprenditorialità ma anche il sostegno a stage formativi e i “prestiti d’onore” necessitano di misure definite in legge, correndo altrimenti il rischio di lasciarle allo stadio di mere dichiarazioni di intenti. Il rischio è che con un’attuazione demandata a regolamenti di là da venire e priva di adeguata dotazione finanziaria la legge risulti inefficace e che le misure di sostegno ai progetti giovanili e la Carta Giovani rimangano inattivati. ***** Tralasciando il molto che si potrebbe ancora scrivere in ordine alle carenze della norma su aspetti come il rapporto con la scuola-università o lo sport restano tre considerazioni conclusive che ci paiono dirimenti. V La prima, già segnalata in premessa, consiste nel fatto che una norma sui giovani non può mirare a incentivare la mera partecipazione ma deve compiere uno sforzo in più in termini di esigenze concrete, ove voglia non perdere di significato. La seconda: non si può rimandare ai regolamenti la puntuale attuazione di ogni norma regionale approvata, o in via d’approvazione nella presente legislatura, ovvero non lo si può fare sino al punto di attribuire a questi ogni effettiva determinazione lasciando alla norma un’esclusiva funzione di enunciazione di principio. La terza e ultima considerazione non può che essere relativa alle risorse. Se il centrosinistra davvero crede nelle finalità che con questa legge si perseguono, allora la doti delle necessarie risorse finanziarie. Non essendosi al momento manifestata questa volontà politica, non vorremmo che si finisse per produrre una legge sui giovani unicamente al fine di dichiarare alla Comunità Regionale che questa maggioranza su tutto ha legiferato e riformato: dalla famiglia al Welfare, dai giovani al lavoro, dal commercio alla Sanità. Non è nel numero di leggi, quanto più nella loro utilità, il metro con cui viene valutato il legislatore. Confidiamo che intervengano in aula in opportuni aggiustamenti. Preannunciamo in caso contrario un voto sfavorevole. VI