testo relazione/i minoranza

Transcript

testo relazione/i minoranza
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
________________________________________________________________________________________________
IX LEGISLATURA
ATTI CONSILIARI
PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
________________________________________________________________________________________________
CONSIGLIO REGIONALE
GM/MB
N. 221-77, 225- A. BIS
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali,
spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della
solidarietà e dell’associazionismo, ordinamento della comunicazione)
(Relatore di minoranza MOLINARO)
sulla
PROPOSTE DI LEGGE
n. 221 << Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno
delle iniziative a favore dei giovani >>
Presentata dai Consiglieri Franzil, Blažina, Carmi, Colussi, Ferone, Metz, Zorzini, Menis,
Lupieri, Tonutti, Fortuna Drossi, Alzetta, Carloni il 21 dicembre 2006
e sulle PROPOSTE abbinate
n. 77 << Norme in materia di azioni di sostegno e valorizzazione dei ricreatori, dei
centri di aggregazione giovanile e di riconoscimento della funzione sociale
ed educativa svolta dagli oratori >>
Presentata dai Consiglieri Camber, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni,
Marini, Pedicini, Venier Romano il 18 maggio 2004
n. 225 << Sostegno delle iniziative a favore del mondo giovanile >>
Presentata dai Consiglieri Blasoni, Asquini, Camber, Galasso, Gottardo, Marini,
Pedicini, Valenti il 23 gennaio 2007
---
Presentata alla Presidenza il 29 marzo 2007
---
Signor Presidente, egregi colleghi,
il progetto di legge unificato in materia di rappresentanza giovanile, coordinamento e
sostegno di iniziative in favore dei giovani, persegue finalità in linea generale condivisibili,
anche se con forme e modalità che richiedono un ulteriore approfondimento ed alcune
implementazioni, al fine di rendere il contenuto del progetto coerente con le aspettative dei
giovani e forse anche degli stessi proponenti il nuovo strumento legislativo.
Il percorso di approvazione è stato un momento utile, arricchito anche da alcune udienze
conoscitive. Il passaggio in Commissione, dopo l’esito del Comitato Ristretto, è stato, poi,
una occasione di confronto tra diverse proposte modificative, tutte orientate ad un
miglioramento del testo normativo.
Un percorso virtuoso che non può essere considerato concluso e, pertanto, ulteriori
proposte modificative dovranno essere considerate durante l’esame da parte dell’Aula.
Vi sono, a giudizio del sottoscritto relatore, due esigenze generali secondo le quali
riconsiderare il dettato normativo. La prima, il far prevalere un orientamento nel progetto di
legge verso l’attuazione di politiche CON i giovani piuttosto che PER i giovani, ovvero con
una evidenza del ruolo, della partecipazione e della responsabilità di quest’ultimi. La
seconda, l’opportunità di una verifica della coerenza e della compiutezza delle singole
previsioni normative, che esige precisione ed il superamento di quei procedimenti che
creano solo un appesantimento burocratico.
Nello specifico si possono sin d’ora evidenziare alcune questioni da riconsiderare.
a. Destinatari degli interventi (art. 2)
La individuazione degli attori per l’attuazione della legge deve essere completa e pertanto i
soggetti individuati devono essere anche nella piena possibilità di interagire con le
pubbliche amministrazioni, stante il ruolo promozionale e di regolazione di queste ultime.
E’ necessario, pertanto, approfondire le caratteristiche e le capacità dei “gruppi non
formalmente costituiti”, utili sicuramente nella dimensione partecipativa, ma forse
inadeguati per una operatività continuativa con piena assunzione delle responsabilità.
b. Programmazione e soggetti attuatori (Capo II)
C’è una eccessiva presenza della Regione in termini di funzioni da esercitare (art.4) e, nel
contempo, una genericità nella definizione di quello che dovrebbe essere il riferimento per
tutte le politiche giovanili, ivi comprese quelle settoriali (casa, lavoro, diritto allo studio,
formazione, etc.), il piano triennale (art.5). Anche la codificazione della messa in campo di un
momento propedeutico, quale il comitato tecnico interdirezionale (art. 6) sembra eccessiva,
dal momento che l’organizzazione dell’Amministrazione regionale è da tempo delegificata.
I
c. Strumenti di partecipazione (Capo III)
L’insieme dei momenti partecipativi previsti, i forum a livello regionale (artt. 10-11)
provinciale e locale (art. 12), le assemblee provinciali e la conferenza regionale (art. 13)
rischiano di promuovere un assemblearismo fine a se stesso.
E’ necessario, quindi, riarticolare l’insieme delle opzioni con la fissazione dei momenti di
ascolto e propositivi, connettendo appieno gli stessi con il momento programmatorio e
definendo puntualmente il luogo di verifica delle azioni attuate.
La conferenza regionale, evento periodico di grande importanza, deve trovare una completa
e autonoma definizione, con una precisazione degli obiettivi e delle principali modalità
organizzative.
d. Azioni di politica per i giovani (Capo IV)
Il progetto di legge non può essere un momento di arretramento rispetto alle azioni che già
precedenti interventi normativi regionali avevano statuito e la cui attuazione ha conseguito
lusinghieri risultati.
Peraltro, la definizione delle singole azioni, non può avere caratteristiche di dettaglio
elevato al punto di causare la rapida obsolescenza delle stesse, dato il mutare rapido delle
condizioni sociali nelle comunità locali. In tale prospettiva va assicurata, in particolare,
continuità al sostegno delle attività dei centri di aggregazione giovanile (art.16) e una
responsabilizzazione diretta delle Province per gli informagiovani (art. 18).
Per quanto sopra esposto, si confida in una approvazione del progetto di legge in esame
con significative modificazioni.
MOLINARO
II
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
________________________________________________________________________________________________
IX LEGISLATURA
ATTI CONSILIARI
PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
________________________________________________________________________________________________
CONSIGLIO REGIONALE
GM/MB
N. 221-77, 225 - A.TER
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali,
spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della
solidarietà e dell’associazionismo, ordinamento della comunicazione)
(Relatore di minoranza BLASONI)
sulla
PROPOSTE DI LEGGE
n. 221 << Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno
delle iniziative a favore dei giovani >>
Presentata dai Consiglieri Franzil, Blažina, Carmi, Colussi, Ferone, Metz, Zorzini, Menis,
Lupieri, Tonutti, Fortuna Drossi, Alzetta, Carloni il 21 dicembre 2006
e sulle PROPOSTE abbinate
n. 77 << Norme in materia di azioni di sostegno e valorizzazione dei ricreatori, dei
centri di aggregazione giovanile e di riconoscimento della funzione sociale
ed educativa svolta dagli oratori >>
Presentata dai Consiglieri Camber, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni,
Marini, Pedicini, Venier Romano il 18 maggio 2004
n. 225 << Sostegno delle iniziative a favore del mondo giovanile >>
Presentata dai Consiglieri Blasoni, Asquini, Camber, Galasso, Gottardo, Marini,
Pedicini, Valenti il 23 gennaio 2007
---
Presentata alla Presidenza il 29 marzo 2007
---
Signor Presidente, signori consiglieri,
dovendo legiferare in tema di politiche
giovanili, è necessario porsi da principio un quesito assai più fondato di quanto potrebbe
apparire di primo acchito: in che cosa consistono le politiche giovanili?
Insomma se le politiche giovanili si riassumano nella costituzione di forum e nel
perseguimento di obiettivi di partecipazione, socializzazione e culturali oppure se
attengano, anche in termini assai più ampi, ad ambiti quali la formazione, il lavoro, la casa,
gli strumenti finanziari,la formazione. Per non dire di quelli relativi all’integrazione derivante
dalla molteplicità etnica, caratteristica di una società che è cambiata.
Occorre in secondo luogo chiedersi quale sia, per così dire, l’ambito anagrafico di
pertinenza della norma. Quando ha termine la giovinezza? Sono gli usuali 29 anni il limite
oppure essa si protrae addirittura oltre? E, in ogni caso, le aspettative e le necessità di un
ragazzo delle scuole medie inferiori o superiori sono quelle di un neo laureato?
A nostro giudizio la risposta al primo quesito non può non riconoscere che una
norma di un qualche significato debba attenere ad una sfera più vasta della mera
promozione della rappresentanza giovanile, dovendosi comunque allargare ad un ambito
ben più articolato e complesso. Partecipazione ed aggregazione giovanile, dunque, ma
anche sostegno all’accesso al mondo del lavoro e al reperimento dell’abitazione.
Con riguardo al secondo quesito: certamente le politiche giovanili presuppongono
misure che riguardano età diverse e che tuttavia sono riconducibili ad un comune
denominatore. Il trait d’union è che esse attengono un periodo della vita caratterizzato dalla
necessità di apprendimento e sperimentazione, di introduzione alla vita attiva “adulta”.
L’articolato in esame coglie solo parzialmente tali obbiettivi,
necessitando, a nostro giudizio, di un sostanziale riesame in aula.
Date queste premesse affrontiamo più in dettaglio alcuni dei temi.
Legge Quadro?
Se censurabile sarebbe la produzione di una norma che attenesse unicamente agli
strumenti di partecipazione, è altrettanto evidente che sarebbe complesso ipotizzare una
norma quadro o un testo unico che ricomprendesse le misure rivolte ai giovani presenti
nella legislazione regionale.
E’ evidente,infatti, che larga parte delle materie disciplinate da norme regionali può
riguardare o meglio riguarda anche i giovani.
Dalla casa al lavoro, dalla salute alla formazione, sarebbe impensabile estrapolare,
riconducendole a un testo unico, le “porzioni” di disposizioni che ineriscono i giovani.
In luogo del testo unico ma surrettiziamente con analoghe finalità, l’introduzione
nell’impianto della norma di un piano triennale, proposto in sede di Comitato Ristretto da
Forza Italia e, a onor del vero, accolto dalla maggioranza.
Il piano dispone la collaborazione tra le direzioni dei singoli assessorati con
l’obbiettivo di porre a fattor comune, integrandole, le singole azioni; una pianificazione,
dunque, che dovrebbe esprimere compiutamente l’intersettorialità delle azioni.
Non vi è però sintonia sull’entità della partecipazione alla programmazione e
attuazione di Province e Comuni.
Queste, andrebbero, secondo noi, rafforzate per evitare un evidente rischio di centralismo
regionale della norma.
I
In altre parole non possiamo asimmetricamente attribuire larga competenza a
Province e Comuni in tema di politiche giovanili con la recente
L.R. 24/2006 (art. 25 e 26) e, nel contempo, riportare con il Pdl 221 in capo alla Regione
parte rilevante delle azioni, creando incertezza e rischio di sovrapposizioni.
Si rende,peraltro, necessario incrementare e meglio definire la partecipazione degli
Enti Locali alla programmazione regionale e, nel contempo, vanno precisati gli ambiti in cui
questi ultimi hanno autonoma capacità di programmazione con riferimento ai rispettivi
territori.
Il testo attuale della norma, infatti, assegna ampi ruoli di programmazione alla Regione che
si sovrappongono in parte con quelli assegnati a Comuni e Province dalla richiamata L.R. 24.
In tema di attuazione,inoltre, occorre assegnare un più ampio e definito compito alle
associazioni: l’attuale impianto lascia trasparire un non adeguato riconoscimento del
fondamentale sussidiario ruolo svolto dall’associazionismo.
Neppure la famiglia viene considerata nella sua veste di attore protagonista delle
politiche giovanili; e anche questo è incontrovertibilmente un limite della norma.
Detto dei limiti dell’impostazione generale della norma poniamo in evidenza una
serie di modifiche possibili ed integrazioni del Pdl.
Informagiovani
Uno degli interventi fondamentali nelle politiche giovanili ci pare doversi riconoscere
nell’informazione.
Non si tratta, dunque, soltanto di elargire contributi ma, molto spesso, di dare
strumenti di conoscenza a chi cerca occupazione, vorrebbe dare vita ad un’iniziativa
imprenditoriale o avere notizia delle normative regionali relative ai vari ambiti d’intervento.
Di questo dovrebbero occuparsi gli Informagiovani.
Allo stato attuale non esiste una legge che, innanzitutto, disciplini che cos’è un
Informagiovani.
Usualmente per la sua definizione si fa riferimento, infatti, a un concetto desunto da
quella che è l’esperienza concreta degli sportelli ad oggi attivati. È importante ricordare che,
stante questa lacuna legislativa, gli sportelli al momento operativi sorgono da iniziative
volontarie dei singoli enti locali.
Anche riguardo la loro ubicazione sul territorio regionale non vi è alcuna regola ne
omogeneità. In Provincia di Udine sono attivi 19 sportelli. Talvolta ce ne sono forse troppi in
territori ridotti, in altri casi,invece, vi è un’assenza di copertura adeguata.
Non vi è poi alcuna certezza di comune e sufficiente formazione degli operatori.
Talora si indicono corsi ma spesso ci si affida alle autonome capacità di reperire
informazioni da parte dei singoli addetti.
Ci pare dunque necessario emendare il Pdl , dando compiuta disciplina agli
Informagiovani. Questo per evidenti ragioni di omogeneità dell’offerta di informazione sul
territorio regionale e per migliorarne la qualità.
Si rende peraltro necessario rafforzare il rapporto con la scuola e l’università onde
garantire la conoscibilità dell’esistenza stessa degli sportelli, della loro ubicazione e delle
loro funzioni, ponendoli in sinergia con gli istituti scolastici.
II
Lavoro-Formazione
Agevolare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, promuovere l’imprenditorialità
giovanile, facilitare l’inserimento al mondo delle professioni: sono questi alcuni obiettivi che
possono trovare parziale sostegno nella legge in argomento.
L’Italia, e con essa il Friuli Venezia Giulia, ha il più basso tasso di occupazione
giovanile d’Europa, lo ha ricordato nella sua relazione il governatore della Banca d’Italia,
Draghi nella sua relazione annuale: per i giovani tra i 20 e 29 anni il tasso di occupazione
italiano è inferiore di 10 punti rispetto alla media europea.
I temi del lavoro hanno certo trattazione autonoma nell’ambito della Legge
18/2005, tuttavia ci parrebbe necessaria l’individuazione di ulteriori e specifici strumenti di
job-creation peculiari ai giovani e, dunque, alla norma in esame. Questo anche in tema di
nuova imprenditorialità.
Forse già oggi alcuni strumenti vi sono, ma si provi l’empirica esperienza di
raccogliere informazioni presso gli sportelli provinciali e presso la Camera di Commercio e si
percepirà immediatamente l’inadeguatezza dell’informazione e degli strumenti messi a
disposizione.
Se lo start-up è la fase più complessa, soprattutto per i giovani alla prime
esperienza, servono azioni più puntuali sia in tema di informazione che di tutoraggio che di
tempestività ed entità del sostegno economico-finanziario.
E’ possibile sviluppare azioni di contrasto al fenomeno della disoccupazione
giovanile in Friuli Venezia Giulia mediante l’attivazione di misure che, di concerto a quelle
previste dalle leggi nazionali e regionali sul lavoro, premino le aziende che utilizzano
strumenti come la work experience o i cosiddetti stage Treu, purché venga data, alla fine
degli stessi, stabile assunzione. E’ possibile premiare quelle imprese che diano luogo ad
ampi programmi di formazione dei propri giovani occupati. (Mi sia consentito fare un inciso,
proprio su questo punto, dicendo che è utile cominciare a ragionare sull’estensione dello
strumento degli stages anche nei confronti dei ragazzi tra i 16 e 18 anni.)
Resta poi ineludibile, e dovrebbe essere materia anche di questa legge, il
rafforzamento delle misure per quei giovani che diano avvio alle attività imprenditoriali
autonome ciò sia dal punto di vista dell’orientamento e “accompagno” dell’impresa, sia dal
punto di vista del sostegno all’accesso al credito ed economico tout court. Né vale la
considerazione che già alcuni strumenti vi sono nelle norme di settore: essi sono inadeguati.
Digital divide
Proseguendo con alcune considerazioni senza la pretesa di sistematicità, non
possiamo non rilevare il non adeguato sostegno alla partecipazione dei giovani alla “Società
dell’Informazione”, riducendo il cosiddetto digital divide (software, hardware, banda larga e
accesso alla Rete) e ad estendere il diritto dei giovani alla cultura informatica.
L’acquisizione di competenze informatiche sempre più sviluppate e sofisticate si
pone come un passaggio ineludibile della formazione dei giovani di oggi. Sempre di
più,infatti, il possesso di competenze e di cultura informatica sta diventando un nuovo
metro di valutazione di nuove forme di esclusione sociale, il già citato digital divide.
Lo stato di vero e proprio “analfabetismo informatico” in cui versa una larga parte
(59%) della popolazione – anche giovane – italiana e quindi del Friuli Venezia Giulia va
III
combattuto, anche perché dispone, da un lato, a consumi spesso inutili di tecnologie e
dall’altro e opposto lato alla inutilizzazione o sottoutilizzazione di tecnologie che avrebbero
invece enormi potenzialità. Ciò, senza considerare il rischio di essere catturati dalle forme
meno intelligenti e spesso addirittura più pericolose di attività in rete (ad es. dati allarmanti
sulla diffusione dei giochi d’azzardo e delle scommesse online fra giovani e minorenni).
Disagio Giovanile
Anche relativamente al disagio giovanile, il P.D.L. 221 pare inadeguato. Non perché il
tema non venga enunciato e non si affermi altresì che occorrono azioni al fine di
contrastarlo. Piuttosto poiché non si va aldilà della declaratoria di intenti, non individuando
la norma né un disegno né strumenti concreti.
Esiste una zona d’ombra che intrappola una parte dei giovani in situazioni negative
(si parla di vuoto, smarrimento, di solitudine), quando non di autentico disagio, sofferenza
(pensiamo ai disordini alimentari), comportamenti autodistruttivi.
Si rifletta sul il fenomeno del “bullismo”, in vertiginoso aumento nelle nostre scuole,
che necessita un intervento anche pubblico. Nella norma nulla si fa più di menzionare i
fenomeni di anoressia e quelli della droga, demandando a regolamenti di là da venire
politiche di intervento sia a carattere educativo che riabilitativo.
Dalla legge sui giovani sul tema ci si dovrebbe aspettare di più.
Centri di aggregazione giovanile
In relazione al ruolo dei centri di aggregazione giovanile si rileva come nel testo
testo proposto risulti scarsamente valorizzato il ruolo degli oratori e dei ricreatori.
Non si può non rilevare infatti che nella nostra Regione questi costituiscono una
risorsa molto importante. Abbiamo a questo proposito richiesto alle amministrazioni
provinciali i dati relativi ai centri di aggregazione giovanile finanziati ai sensi della l.r. 3/2002.
I dati raccolti sono stati aggregati nella sottostante tabella
Tabella riepilogativa dei centri di aggregazione giovanile finanziati dalla Lr. 3/2002
ANNO 2006
PROVINCE
Centri aggreg. giovanile suddivisi per tipo gestore
Comuni
TOTALE
Associazioni
Parrocchie/enti eccl.
9
3
15
27
22
4
36
62
1
4
10
15
UDINE
50
12
51
113
TOTALE
82
23
112
217
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
Fonte: Amministrazioni provinciali
IV
Come si vede su un totale di 217 centri di aggregazione giovanile 112 sono oratori e
ricreatori parrocchiali. Risultano consistenti anche i c.a.g. comunali che ammontano ad 82
mentre i centri promossi da associazioni ammontano a 23.
Riteniamo quindi che una tale rete di punti di incontro vada opportunamente
tutelata e valorizzata. A questo fine abbiamo previsto una modifica dell’articolo 16 e
l’inserimento di un articolo 16 bis. Con le suddette modifiche normative si intende da una
parte regolamentare la concessione dei contributi per la realizzazione delle strutture, che
resta in capo alla regione.
Con l’articolo 16 bis invece si intende regolamentare la gestione del contributo per il
funzionamento dei centri di aggregazione giovanile.
Alcune proposte
A paradigma della insufficiente capacità di incidere del Pdl da un lato e della scarsa
capacità dello stesso di cogliere esigenze anche nuove dei giovani dall’altro, segnaliamo
due proposte di Forza Italia bocciate in Commissione che riproporremmo in aula.
La prima è relativa alla casa.
In Friuli Venezia Giulia si è legiferato sul tema utilmente e con larga profusione di
risorse con riferimento ad agevolazioni finalizzate a contrarre gli oneri relativi l’accensione di
mutui-casa per le giovani coppie.
La società però cambia e di fronte a un mercato del lavoro che vede un numero
rilevante di giovani prestare la propria attività con contratti atipici, flessibili il vero limite
all’acquisto della casa non è il costo del mutuo ma quanto più la sua concessione . Gli
istituti di credito non si sentono garantiti dal contratto atipico che è per sua natura a tempo
determinato. Occorre allora trovare strumenti che favoriscano l’accesso al credito con
modalità simili, per così dire, co-fideiussorie. Strumento, questo, che rappresenterebbe un
costo molto limitato per l’Amministrazione Regionale.
Non vale, a scusare il non accoglimento dell’emendamento, l’asserzione che
esistono norme di settore. Sul tema casa si è, infatti, legiferato anche nell’ambito di leggi
non settoriali ma di carattere generale come quella sulla famiglia (L.R. 11/2006) e quella sul
Welfare (L.R. 06/2006).
Bocciata pure la proposta di dare vita a un Fondo di Rotazione che, attraverso
dotazioni finanziarie, garantisse l’attivazione di misure concrete. Le azioni relative il lavoro,
le nuove imprenditorialità ma anche il sostegno a stage formativi e i “prestiti d’onore”
necessitano di misure definite in legge, correndo altrimenti il rischio di lasciarle allo stadio di
mere dichiarazioni di intenti.
Il rischio è che con un’attuazione demandata a regolamenti di là da venire e priva di
adeguata dotazione finanziaria la legge risulti inefficace e che le misure di sostegno ai
progetti giovanili e la Carta Giovani rimangano inattivati.
*****
Tralasciando il molto che si potrebbe ancora scrivere in ordine alle carenze della
norma su aspetti come il rapporto con la scuola-università o lo sport restano tre
considerazioni conclusive che ci paiono dirimenti.
V
La prima, già segnalata in premessa, consiste nel fatto che una norma sui giovani
non può mirare a incentivare la mera partecipazione ma deve compiere uno sforzo in più in
termini di esigenze concrete, ove voglia non perdere di significato.
La seconda: non si può rimandare ai regolamenti la puntuale attuazione di ogni
norma regionale approvata, o in via d’approvazione nella presente legislatura, ovvero non lo
si può fare sino al punto di attribuire a questi ogni effettiva determinazione lasciando alla
norma un’esclusiva funzione di enunciazione di principio.
La terza e ultima considerazione non può che essere relativa alle risorse. Se il centrosinistra
davvero crede nelle finalità che con questa legge si perseguono, allora la doti delle
necessarie risorse finanziarie. Non essendosi al momento manifestata questa volontà
politica, non vorremmo che si finisse per produrre una legge sui giovani unicamente al fine
di dichiarare alla Comunità Regionale che questa maggioranza su tutto ha legiferato e
riformato: dalla famiglia al Welfare, dai giovani al lavoro, dal commercio alla Sanità.
Non è nel numero di leggi, quanto più nella loro utilità, il metro con cui viene
valutato il legislatore.
Confidiamo che intervengano in aula in opportuni aggiustamenti.
Preannunciamo in caso contrario un voto sfavorevole.
VI