Ordinanza ex art. 186 ter cpc n. cronol. 202/2015 del 02/02/2015 RG

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Ordinanza ex art. 186 ter cpc n. cronol. 202/2015 del 02/02/2015 RG
N. 16277/14 R.g.
Ordinanza ex art. 186 ter cpc n. cronol. 202/2015 del 02/02/2015
RG n. 16277/2014
Il giudice istruttore,
letti gli atti introduttivi e le 5 memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c.,
esaminati i documenti prodotti (dal solo attore),
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 20/1/2015,
RILEVATO
A. che il fallimento della EXFABRICA s.r.l., dichiarato con sentenza in data 7/7/2011:
1) ha contestato, in principalità perché asseritamente indebito e in subordine perché
inefficace ex art. 2467 co. 1° c.c. ovvero ex art. 65 o 67 co. 2° R.D. n. 267/42, il pagamento
assegno circolare ed annotato sul conto 16/07/130 denominato "Controllante PMI spa", così
indebitamente rimborsando somme in precedenza versate ad EXFABRICA dalla ex socia
STAVORENGO (che aveva poi ceduto le proprie quote alla convenuta) in conto capitale;
ha pertanto chiesto la restituzione alla massa, ai diversi titoli giuridici gradatamente
proposti, di detta somma, oltre agli interessi legali dal 22/3/2011 ovvero dalla domanda;
2) ha altresì agito pel pagamento del credito vantato da EXFABRICA verso PMI S.p.A. per
il saldo del prezzo della vendita -conclusa inter partes il 20/2/2008- di un complesso
immobiliare su Legnano e per il rimborso delle rate di mutuo già pagate ed accollate in atto
dalla acquirente convenuta (€ 730.000,00 + 119.858,08), apparentemente corrisposto quanto
ad € 730.000,00 con assegni in realtà mai pagati e quindi con le operazioni di
compensazione descritte alle pagg. 13 - 14 e 18 - 19 citazione (per cui ancora una volta, in
parte -€ 182.528,64- mediante giroconto del citato conto 'Controllante PMI spa' su cui
erano state accreditate somme a suo tempo versate dall'ex socia in conto capitale);
B. che costituendosi soltanto alla vigilia della prima udienza la PMI s.r.l.:
-
ha obiettato che nel corso del 2008 era stato "effettuato un giroconto a favore della
EXFABRICA dal socio di maggioranza per la somma di € 302.500,00 a titolo di
anticipazioni PMI e iscritto nel bilancio 2008 e 2009 della società alla voce riserve
straordinarie del patrimonio netto (...) in considerazione anche del fatto che l'operazione
era eseguita nell'ambito dell'avvenuta cessione di quote e che nella sostanza non alterava
né il conto economico né quello patrimoniale della società (...)"
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Ora trasformatasi in società a responsabilità limitata.
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di € 160.000,00 effettuato dalla fallita il 22/3/2011 alla controllante PMI S.p.A.1 a mezzo
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sicché "la restituzione di € 160.000,00 a favore di PMI non era una restituzione di
somme incassate in conto capitale (...) ma era una somma riveniente dall'acquisizione delle
quote della socia STAVORENGO",
-
ha contestato che "al momento della restituzione" la società si trovasse in un
momento finanziariamente critico,
-
e quanto alla compravendita del febbraio 2008 ha dedotto che "(...) una volta che la
compravendita non fu perfezionata PMI ha conferito di nuovo a Exfabrica gli immobili
aventi come corrispettivo degli assegni emessi da quest'ultima a favore di PMI che non
comunicate dal Fallimento evidenziasse "in modo chiaro come tutte le operazioni annotate
siano esistenti, contabilmente logiche e lecite";
RILEVATO ALTRESI’
C. che nella propria memoria del 26/11/2014 l'attore ha chiesto ingiungersi anticipatamente
e senza dilazione alla PMI s.r.l., ai sensi degli artt. 186 bis o ter c.p.c., la restituzione della
somma di € 160.000,00 oggetto dell'assegno circolare di cui al proprio documento n. 14 e
ha replicato puntualmente alle deduzioni della convenuta;
D. che la PMI s.r.l., senza produrre neppure nel secondo termine ex art. 183 co. 6° c.p.c.
alcun documento, ha dedotto nella sua memoria del 29/12/2014 prova testimoniale sulle 10
circostanze capitolate alle pagg. 3 - 4 di tale atto, ed ha chiesto ordinarsi alla curatela
l'esibizione di "visure catastali degli immobili EXFABRICA [e] del contratto preliminare
di compravendita di un immobile del compendio da parte del signor Francesco COCO";
RITENUTO PRELIMINARMENTE
E. che allo stato, sia che si voglia considerare l'importo di € 160.000,00 pagato dalla fallita
alla controllante PMI (allora S.p.A.) con assegno circolare del 22/3/2011 quale rimborso di
versamento appostato in bilancio a patrimonio netto sia che lo si intenda quale restituzione
di somma originariamente versata a titolo di finanziamento infruttifero,
comunque ne
deriva il diritto della EXFABRICA s.r.l. in fallimento alla restituzione di tale somma agli
alternativi titoli di cui agli artt. 2033 ovvero 2467 co. 1° ultima parte c.c.;
che pertanto, a fronte della prova scritta del pagamento e della sua causale in contabilità,
del rifiuto opposto da PMI s.r.l. alla restituzione, del tempo trascorso dal pagamento e dalla
mancata offerta da parte della convenuta di prova scritta delle deduzioni svolte in causa per
contrastare il credito della società fallita, va ingiunto in forma immediatamente esecutiva
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sono stati mai incassati (...)", sostenendo come "una attenta lettura delle scritture contabili"
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alla PMI s.r.l. -ai sensi del combinato disposto degli artt. 186ter co. 2° e 648 co. 1° c.p.c.di restituire alla massa fallimentare l'importo di € 160.000,00, maggiorato degli interessi al
saggio di legge decorrenti (in attesa di miglior definizione in sentenza anche in ordine alla
buona fede della percipiente) dalla data della domanda, e quindi dal 18/3/2014;
RITENUTO IN VIA ISTRUTTORIA
F. che inammissibile la prova testimoniale dedotta dalla PMI s.r.l. (in quanto vertente su
circostanze che o risultano già per tabulas o andavano dimostrate documentalmente) e
irrilevanti i documenti di cui essa ha chiesto l'esibizione (così come innecessaria risulta
pro se le proprie scritture contabili), può al più accedersi d'ufficio alla sollecitazione -sul
punto congiunta- ad un accertamento tecnico volto a ricostruire:
1. la causale e le movimentazioni contabili delle somme utilizzate per la provvista di cui
al pagamento effettuato da EXFABRICA s.r.l. il 22/3/2011,
2. nonché la sorte del credito riveniente all'attrice dal contratto di compravendita
concluso con la PMI il 20/2/2008, anche attraverso le sue successive
contabilizzazioni;
G. che con l'occasione va calendarizzato l'ulteriore corso del processo,
p. t. m.
letti gli artt. 183 co. 7°, 186 ter e 191 e segg. c.p.c.,
nonché l'art. 81 bis disp. att. c.p.c.,
1) ingiunge alla PMI s.r.l. di restituire al Fallimento della EXFABRICA s.r.l. la somma di €
160.000,00, oltre agli interessi al tasso di legge tempo per tempo vigente dal 18/3/2014 sino
all'effettivo pagamento;
2) dichiara esecutiva l'ordinanza di cui al capo 1) che precede:
3) disporre d'ufficio consulenza tecnica contabile sui seguenti quesiti:
"Il consulente dell'Ufficio, letti gli atti ed esaminati anche in originale i documenti prodotti,
nonché quegli altri che eventualmente le parti -d'accordo fra loro- gli metteranno a
disposizione, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti ritualmente nominati,
a) ricostruisca l’origine e la natura dell’importo di euro 160.000,00 iscritto nel bilancio di
esercizio della società Exfabrica s.r.l. e da questa versato alla società P.M.I. s.p.a. in data
22/03/2011 mediante assegno circolare n. 2200153485 tratto sul c/c n. 3489 intestato a
Exfabrica s.p.a. presso UBI Banco di Brescia, filiale di Legnano, precisando in particolare
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l'esibizione documentale richiesta dalla curatela, essendo semmai la PMI onerata di produrre
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-sulla scorta delle scritture contabili di Exfabrica s.r.l. e previa verifica dell'attendibilità
della riproduzione in esse dei fatti di gestione annotati- se la posta in questione fosse
qualificabile come un credito per finanziamento soci o, piuttosto, come un versamento in
conto capitale, o come altrimenti;
b) ricostruisca inoltre, sempre sulla scorta dell'esame delle scritture contabili di Exfabrica
s.r.l. e previa verifica dell'attendibilità della riproduzione in esse dei fatti di gestione
annotati, i rapporti di dare ed avere descritti nei paragrafi dal nr. 50 al nr. 55 dell'atto di
citazione,
accertando conseguentemente se il debito di P.M.I. s.p.a. nei confronti di
Legnano (MI), via Parini n. 3 stipulata con atto del 20/2/2008 ed al rimborso del mutuo
fondiario contratto con il Banco Popolare di Verona – SS. Geminiano e Prospero s.p.a., sia
stato effettivamente estinto ovvero determinandone, in caso contrario, l'importo residuo;
c) riferisca ogni ulteriore e pertinente elemento che riterrà utile alla soluzione della
controversia, adoperandosi con le parti per l'individuazione di una soluzione transattiva
della stessa";
4) nomina consulente dell'Ufficio il dr. Gianluigi BRAMBILLA, con studio in Milano, via
Senato 6, tel. 02.54116044, pec [email protected];
5) rigetta nel resto le istanze istruttorie di ambo le parti;
6) fissa per la comparizione del consulente ed il suo giuramento l’udienza del 16/6/2015 alle
ore 10,15;
7) fissa sin d'ora, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 12/1/2016 alle ore
9,20;
8) manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al dr.
Brambilla, autorizzando le parti stesse al preavviso informale al c.t.U.
Milano, 30/1/2015
Il giudice istruttore
(Guido Vannicelli)
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Exfabrica s.r.l. relativo al residuo prezzo della vendita del complesso immobiliare sito in