REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
ALLEGATO “A”
COMUNE DI FIVIZZANO
Provincia di Massa Carrara
UFFICIO TECNICO - SERVIZIO CIMITERIALE
REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
Fivizzano, 03/03/2010
Approvato con Delibera di C. C.
n° 41
del 10.05.2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Ing. Giovanni Bacci
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
CAPO I.......................................................................................................................................8
DISPOSIZIONI PRELIMINARI ............................................................................................8
Art. 1
OGGETTO......................................................................................................................................................... 8
Art. 2
COMPETENZE ................................................................................................................................................. 8
Art. 3
SERVIZI GRATUITI .......................................................................................................................................... 8
Art. 4
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO ....................................................................................................... 9
CAPO II .....................................................................................................................................9
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED .....................................................................9
ACCERTAMENTO DEI DECESSI .......................................................................................9
Art. 5
DENUNCIA DEI DECESSI............................................................................................................................... 9
Art. 6
DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI ................................................................................. 9
Art. 7
DENUNCIA DELLA CAUSA DELLA MORTE ............................................................................................... 10
Art. 8
COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI ......................................................................................... 10
Art. 9
RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI ..................................................................... 10
Art. 10 MEDICO NECROSCOPO............................................................................................................................... 10
CAPO III..................................................................................................................................11
AUTORIZZAZIONE DI SEPELLIMENTO .......................................................................11
Art. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA........................................................................................................ 11
Art. 12 NULLA OSTA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.......................................................................................... 11
Art. 13 NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO................................................................................... 11
CAPO IV..................................................................................................................................12
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ....................................................................................12
Art. 14 PERIODO DI OSSERVAZIONE...................................................................................................................... 12
Art. 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE............................... 12
Art. 16 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA O PER
AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE .................................................................................................................... 12
Art. 17 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE......................................... 12
Art. 18 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA’ .................... 12
Art. 19 OBITORIO....................................................................................................................................................... 13
Art. 20 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA ........................................................................ 13
Art. 21 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .......................................................................... 13
CAPO V ...................................................................................................................................13
FERETRI.................................................................................................................................13
Art. 22 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO........................................................................................ 13
Art. 23 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE.................................................................................................... 13
Art. 24 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI ...................................................................................... 14
Art. 25 DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE..................................................................... 14
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Art. 26 ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL’USO DI FERETRI PER INUMAZIONI................................................. 14
Art. 27 CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE .................. 14
Art. 28 FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE .................................................. 15
Art. 29 CHIUSURA DEL FERETRO PER TRASPORTO SALMA .............................................................................. 15
Art. 30 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI ....................................................................................................... 16
CAPO VI..................................................................................................................................16
TRASPORTO DEI CADAVERI ...........................................................................................16
Art. 31 TRASPORTO DEI CADAVERI........................................................................................................................ 16
Art. 32 ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI ..................................................................................... 16
Art. 33 TRASPORTO FUNEBRE ................................................................................................................................ 16
Art. 34 TRASPORTI GRATUITI .................................................................................................................................. 16
Art. 35 ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O
PORTATRICI DI RADIOATTIVITA’ ............................................................................................................................. 17
Art. 36 TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL’ESTERO ..................................................................... 17
Art. 37 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ............................................................................................................ 17
Art. 38 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE............................ 17
Art. 39 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ............................................................................... 18
Art. 40 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE
INFETTIVO-DIFFUSIVE .............................................................................................................................................. 18
Art. 41 TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI.................................................. 18
Art. 42 OBBLIGO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI SALMA FUORI DEL COMUNE .............. 18
Art. 43 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL’INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE...... 19
Art. 44 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI ................................................................ 19
Art. 45 TRASPORTO CADVERI DA E PER L’ESTERO............................................................................................. 19
CAPO VII ................................................................................................................................19
CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO.................................................................19
Art. 46 DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO AL CIMITERO PER LA SEPOLTURA ..................................... 19
Art. 47 RICEVIMENTO DEI CADAVERI, RESTI MORTALI E CENERI .................................................................. 20
Art. 48 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI ................................................................ 20
Art. 49 CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE.......................................................................................................... 20
Art. 50 DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO ................................................................................................. 21
CAPO VIII...............................................................................................................................21
ASSETTO DEL CIMITERO.................................................................................................21
Art. 51 ELENCO CIMITERI........................................................................................................................................ 21
Art. 52 CIMITERO “DEGLI SVIZZERI” IN FIVIZZANO ......................................................................................... 21
Art. 53 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA ..................................................................................................... 21
Art. 54 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO............................................................................................................ 22
Art. 55 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .......................................................................................................... 22
Art. 56 PLANIMETRIA DEL CIMITERO. CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO ...................................................... 23
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CAPO IX..................................................................................................................................23
SISTEMI DI SEPOLTURA...................................................................................................23
Art. 57 INUMAZIONI .................................................................................................................................................. 23
Art. 58 SEPOLTURE AD INUMAZIONE IN CONCESSIONE CON CASSETTINE DI RIDUZIONE O URNE
CINERARIE. ................................................................................................................................................................. 23
Art. 59 SCAVO DELLA FOSSA................................................................................................................................... 24
Art. 60 DIMENSIONI .................................................................................................................................................. 24
Art. 61 CASSE PER INUMAZIONE ............................................................................................................................ 24
Art. 62 MODALITA’ DELLA SEPOLTURA ................................................................................................................ 24
Art. 63 OPERAZIONI DI SEPOLTURA ...................................................................................................................... 24
Art. 64 DECORI FLOREALI TOMBE PER INUMAZIONI......................................................................................... 24
Art. 65 SEPOLTURE AD INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE............................................................................... 25
Art. 66 INUMAZIONE GRATUITA PER FAMIGLIE BISOGNOSE ........................................................................... 25
Art. 67 DIMENSIONI DEI MONUMENTI FUNEBRI................................................................................................. 25
Art. 68 AUTORIZZAZIONE......................................................................................................................................... 25
Art. 69 TUMULAZIONE.............................................................................................................................................. 26
Art. 70 FERETRO PER TUMULAZIONE ................................................................................................................... 26
Art. 71 SPESE DI MANUTENZIONE.......................................................................................................................... 26
Art. 72 MODALITA’ ESECUTIVE DEI LOCULI........................................................................................................ 26
Art. 73 MODALITA’ DI UTILIZZO DEI LOCULI, OSSARI E CINERARI DA PARTE DEI CONCESSIONARI ....... 27
Art. 74 LOCULO CON CASSETTINE DI RIDUZIONE O URNE CINERARIE.......................................................... 27
Art. 75 DIVIETO DI SPOSTAMENTO E RIAPERTURA DI FERETRO.................................................................... 27
Art. 76 CREMAZIONE MODALITA’ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ............................................... 27
Art. 77 URNE CINERARIE.......................................................................................................................................... 28
Art. 78 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI..................................................................................... 28
Art. 79 OSSARI E CINERARI...................................................................................................................................... 28
Art. 80 IMPORTI RELATIVI A TUMULAZIONI ED AREE PER SEPOLTURE IN CONCESSIONE ....................... 29
CAPO X ...................................................................................................................................29
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ..............................................................................29
Art. 81 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - CARATTERE................................................................................... 29
Art. 82 ESUMAZIONI ORDINARIE............................................................................................................................ 29
Art. 83 ESUMAZIONI ORDINARIE: SALME NON MINERALIZZATE...................................................................... 29
Art. 84 ESUMAZIONI STRAORDINARIE................................................................................................................... 30
Art. 85 ESUMAZIONI STRAORDINARIE: LIMITI TEMPORALI .............................................................................. 30
Art. 86 ESTUMULAZIONI ORDINARIE..................................................................................................................... 30
Art. 87 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE ................................................................................. 31
Art. 88 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE............................................................................................................ 31
Art. 89 NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE .................................................... 31
Art. 90 OSSA PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ................................................................. 32
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Art. 91 DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI............................................................................................................... 32
Art. 92 RIFIUTI CIMITERIALI ................................................................................................................................... 32
Art. 93 SISTEMAZIONE DEI RESTI MORTALI ......................................................................................................... 32
Art. 94 OSSARI E CINERARI...................................................................................................................................... 33
CAPO XI..................................................................................................................................33
CONCESSIONI CIMITERIALI...........................................................................................33
Art. 95 DOMANDA DI CONCESSIONE ..................................................................................................................... 33
Art. 96 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE................................................................................................................. 33
Art. 97 CONTRATTO DI CONCESSIONE .................................................................................................................. 33
Art. 98 ATTO DI CONCESSIONE............................................................................................................................... 34
Art. 99 CONCESSIONI SEMPLIFICATE.................................................................................................................... 34
Art. 100 ONEROSITA’ DELLA CONCESSIONE .......................................................................................................... 34
Art. 101 TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI .......................................................................................... 35
Art. 102 DURATA DELLA CONCESSIONE ................................................................................................................. 35
Art. 103 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE ....................................................................................................... 35
Art. 104 RINNOVO DELLA CONCESSIONE ............................................................................................................... 35
Art. 105 VECCHIE SEPOLTURE ................................................................................................................................. 36
Art. 106 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO ........................................................................................................... 36
Art. 107 DIRITTO DI SEPOLCRO NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA ...................................................................... 36
Art. 108 SUCCESSIONE DELLA CONCESSIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA ............................................. 36
Art. 109 OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO................................................................................................ 37
Art. 110 ROTAZIONE DEI CADAVERI NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA............................................................... 37
Art. 111 COMUNITA’ – ENTI...................................................................................................................................... 37
Art. 112 CENOTAFI E LAPIDI MURARIE................................................................................................................... 37
Art. 113 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI ................................................................................................ 38
Art. 114 CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE.......................................................... 38
CAPO XII ................................................................................................................................39
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI ..............................................................................39
Art. 115 SCADENZA ..................................................................................................................................................... 39
Art. 116 RINUNCIA....................................................................................................................................................... 39
Art. 117 REVOCA.......................................................................................................................................................... 39
Art. 118 DECADENZA .................................................................................................................................................. 40
Art. 119 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA ............................................................................ 40
Art. 120 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO.................................................................................. 40
Art. 121 CONSEGUENZE DELL’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE................................................................... 40
CAPO XIII...............................................................................................................................41
SERVIZIO CIMITERIALE POLIZIA INTERNA.............................................................41
Art. 122 ORARIO........................................................................................................................................................... 41
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Art. 123 DISCIPLINA DELL’INGRESSO ..................................................................................................................... 41
Art. 124 DIVIETI SPECIALI ......................................................................................................................................... 41
Art. 125 RITI FUNEBRI ................................................................................................................................................ 42
Art. 126 SEPOLTURA DELLE SALME......................................................................................................................... 43
Art. 127 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE ..................................................................................................... 43
Art. 128 OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI .................................................... 43
Art. 129 DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE........................................................ 43
Art. 130 TRASPORTO MATERIALE ............................................................................................................................. 43
Art. 131 PULIZIA INTERNA ......................................................................................................................................... 43
Art. 132 RECLAMI DEL PUBBLICO............................................................................................................................ 43
CAPO XIV...............................................................................................................................44
PERSONALE DI SERVIZIO ................................................................................................44
Art. 133 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE................................................................. 44
Art. 134 COMPITI SPECIFICI ..................................................................................................................................... 44
Art. 135 DOVERI GENERALI....................................................................................................................................... 45
Art. 136 COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE ............. 45
CAPO XV ................................................................................................................................46
ILLUMINAZIONE VOTIVA................................................................................................46
Art. 137 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA ................................................................................ 46
CAPO XVI ...............................................................................................................................47
TOMBE DI FAMIGLIA ........................................................................................................47
Art. 138 CONCESSIONE............................................................................................................................................... 47
Art. 139 COSTRUZIONE............................................................................................................................................... 47
Art. 140 CESSIONE E RINUNCIA ................................................................................................................................ 47
Art. 141 STATO DI ABBANDONO................................................................................................................................ 47
CAPO XVII .............................................................................................................................48
IMPRESE E LAVORI PRIVATI..........................................................................................48
Art. 142 IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE ................................................................................................... 48
Art. 143 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI ................................................................................................................ 48
Art. 144 POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA ................................................................................................. 48
Art. 145 DIVIETI ........................................................................................................................................................... 48
Art. 146 RECINZIONE AREE ....................................................................................................................................... 48
Art. 147 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE ......................................................................... 48
Art. 148 MATERIALE DI SCAVO ................................................................................................................................. 49
Art. 149 INTRODUZIONE DI MATERIALI .................................................................................................................. 49
Art. 150 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE ........................................................................ 49
Art. 151 ORARIO DI LAVORO ..................................................................................................................................... 49
Art. 152 VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE ................................................................................................. 50
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CAPO XVIII............................................................................................................................50
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.........................................................................................50
Art. 153 FUNZIONI E LICENZA .................................................................................................................................. 50
Art. 154 DIVIETI ........................................................................................................................................................... 50
CAPO XIX...............................................................................................................................51
INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI .........................................................................51
Art. 155 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI......................................................................................... 51
Art. 156 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
– SCHEDARIO DEI
DEFUNTI – ................................................................................................................................................................... 51
Art. 157 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI ....................................................................................................... 52
Art. 158 SANZIONI........................................................................................................................................................ 52
CAPO XX ................................................................................................................................52
DISPOSIZIONI FINALI........................................................................................................52
Art. 159 TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI .................................................................................... 52
Art. 160 ORDINANZE DEL SINDACO ......................................................................................................................... 52
Art. 161 SALME DI CADUTI NEI CIMITERI CIVILI................................................................................................... 53
Art. 162 NORMA DI RINVIO ........................................................................................................................................ 53
Art. 163 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI ........................................................................................... 53
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CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 OGGETTO
Nell’ ambito della normativa di cui al D.P.R. 285/90 ed alle normative sanitarie, il presente
regolamento disciplina a livello territoriale locale i servizi funebri e cimiteriali nonché le norme
intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla gestione di detti
servizi.
Art. 2 COMPETENZE
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale
Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria locale.
I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione previste dal
T.U.E.L. 267/2000 e s. m., compatibilmente con le funzioni da svolgere, nonché a mezzo del
servizio individuato dalla competente A.S.L. .
Spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto
Comunale e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, senza che
occorra preventiva deliberazione della Giunta.
Art. 3 SERVIZI GRATUITI
Sono gratuiti i servizi d’interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto
delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè:
Il feretro, il trasporto, l’inumazione e l’esumazione in campo comune per le salme
appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Lo stato d’indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità
civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte attraverso il Servizio Sociale o
delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione
economica degli interessati.
La deposizione d’ossa e ceneri nell’ossario comune.
La collocazione, per le sepolture indicate al precedente punto (1) di una croce alla quale
viene applicata una targhetta, recante le generalità del defunto, l’anno di morte ed il
numero di fossa.
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Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
Presso l’ufficio cimiteriale comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne
interesse, i registri delle operazioni cimiteriali per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
Sono inoltre ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale:
L’orario d’ apertura e chiusura dei cimiteri.
Copia del presente regolamento.
L’elenco delle esumazioni e delle estumulazione ordinarie nel corso dell’anno.
L’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della
concessione.
Ogni atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per
il pubblico.
CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED
ACCERTAMENTO DEI DECESSI
Art. 5 DENUNCIA DEI DECESSI
La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’ufficiale dello Stato
Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo s’ignori, del luogo dove il
cadavere è stato deposto.
Essa viene fatta:
da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in
mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del
defunto;
-
da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio,
istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le
indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Art. 6 DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI
Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in
persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l’autorità
municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire
la causa della morte e l'identità del defunto.
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Art. 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DELLA MORTE
Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di
morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore
dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità,
d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di
morte è fatta dal medico necroscopo.
Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire
autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della
causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964
n.185.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto
il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompresso.
Art. 8 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di
morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne
immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
Art. 9 RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa
la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o suo delegato, il quale ne dà subito
comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’A.S.L. competente per
territorio.
Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l' A.S.L. incarica dell'esame del materiale
rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla
stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l’autorizzazione del Sindaco di
cui al successivo art. 11.
Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i
cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell’accaduto. L’atto di morte
viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai
sensi dell’art. 78 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Art. 10 MEDICO NECROSCOPO
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto
dall'art. 141 del R.D. n. 1238 del 9.7.1939.
Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall’A. S .L. competente
di zona.
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La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso,
salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta
ore.
CAPO III
AUTORIZZAZIONE DI SEPELLIMENTO
Art. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396, dall’Ufficiale dello Stato Civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed
ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.
Art. 12 NULLA OSTA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria nei casi di
morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di
cadavere od ossa umane così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.
Art. 13 NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO
Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane
complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che
all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e
di seppellimento sono rilasciati dalla A. S. L..
A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i
prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare,
entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente
Servizio dell'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione
ed il peso del feto.
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CAPO IV
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Art. 14 PERIODO DI OSSERVAZIONE
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti
conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che
siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e
salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità
previste e disciplinate dal 1° comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.
Art. 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente,
l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la
morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.
Art. 16 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVADIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando
altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può
ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
Art. 17 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
Durante il periodo d’osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non
ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di decessi per malattia infettivo - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato
dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell' A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.
Art. 18 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI
RADIOATTIVITA’
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi
radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le
prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti
nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 19 OBITORIO
Il Comune di Fivizzano utilizza l’obitorio situato presso l’Ospedale S. Antonio Abate in
Fivizzano.
Art. 20 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA
Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a
cura della famiglia.
L'osservazione del cadavere verrà effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno
dell’Ospedale S. Antonio Abate di Fivizzano e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto
periodo di osservazione, le salme delle persone:
a) morte all’interno dell’ Ospedale;
b) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di
osservazione;
c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Tale locale fungerà anche da camera mortuaria.
Detta camera mortuaria è gestita dalla Misericordia di Fivizzano con apposita convenzione fatta
con l’ A. S. L. n° 1 di Massa e Carrara.
Art. 21 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto al
deposito di osservazione, deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali
manifestazioni di vita.
CAPO V
FERETRI
Art. 22 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO
Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli
indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Art. 23 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE
Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e
sepolti in una stessa fossa.
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Art. 24 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI
I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole
non può essere inferiore a cm. 2.
Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel
numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura
presa.
Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con
buon mastice.
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice.
Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome,
data di nascita e morte del defunto
Art. 25 DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non
biodegradabile.
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso,
con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti
decorative delle casse.
Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste
l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia
posta all'esterno.
Art. 26 ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL’USO DI FERETRI PER INUMAZIONI
Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si
tratti di morti per malattie infettivo - diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito
della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola
cassa di legno.
Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive,
di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in
casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.
Art. 27 CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI
COMUNE
Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro Comune,
salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in
duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere
ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno
strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre
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biodegradabile, riconosciuto idoneo.
Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli
elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e
mm. 1,5, se di piombo.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali
intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli
medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della
lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte
saldamente con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso
della lunghezza.
Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che
dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da
una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della
larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali
saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon
mastice.
La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm.,
distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. Saldamente fissate mediante chiodi o viti.
Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte
esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
Art. 28 FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE
Per il trasporto di salma da comune a comune può essere utilizzato in sostituzione della cassa di
metallo materiale autorizzato dal Ministero della Sanità con D. M. 7 febbraio 2002 (pubblicato
sulla G. U. 1 marzo 2002 n° 51).
Art. 29 CHIUSURA DEL FERETRO PER TRASPORTO SALMA
La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello
stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.
In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere
un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e
confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito
ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano
conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.
Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) all’autorizzazione del Sindaco
al trasporto del cadavere ed essere consegnata al Responsabile del Servizio di Custodia
Cimiteriale.
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Art. 30 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
E' a carico del Comune la concessione gratuita del feretro per inumazione del tipo più semplice
per le salme delle persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, come da apposita
attestazione del Servizio Sociale.
CAPO VI
TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 31 TRASPORTO DEI CADAVERI
Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di
osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa
sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento
fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali
cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Art. 32 ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI
E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche
prescritte.
Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi
eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco.
Art. 33 TRASPORTO FUNEBRE
Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
L’Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica vigila e controlla il servizio di trasporto delle
salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio
stesso.
I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal
Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere
conforme del competente servizio sanitario.
L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera
concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.
Le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con
propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 34 TRASPORTI GRATUITI
Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli
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interessati, ove esistano, previa istruttoria sulla composizione del nucleo famigliare e sulla
situazione economica degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto qualora i
famigliari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.
Art. 35 ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVODIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA’
Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22, è consentito rendere le
estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo - diffusive compresa
nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che
impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella
contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il
Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il
trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
Art. 36 TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL’ESTERO
Per il trasporto delle salme ad altro comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei
mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a
trattamento antiputrefattivo di cui all'32 del D. P. R. 285/90.
Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall' A.S.L. o da altro personale
tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che
devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24
ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di
imbalsamazione.
Art. 37 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del
Sindaco, la quale deve essere consegnata al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale.
Art. 38 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO
COMUNE
Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal
Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente
Capo VI.
L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali
onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.
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Art. 39 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o
dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata
di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione
delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. .
Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, acquisito il consenso dell'autorità diplomatica o
consolare dello Stato di destinazione, rilascia passaporto mortuario sulla base della
documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio d’ Igiene Pubblica dell'AS.L..
Art. 40 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE
PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE
Per i morti di malattie infettivo - diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero
della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto
quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto
nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni dell' articolo 35.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero,
quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo - diffusive di cui all'elenco previsto nel
primo comma.
Art. 41 TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI
Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle
risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico provvedimento
dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è
sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 32.
Art. 42 OBBLIGO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI SALMA FUORI
DEL COMUNE
L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito
dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta
deve rimanere in consegna al vettore.
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Art. 43 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL’INSEGNAMENTO ED ALLE
INDAGINI SCIENTIFICHE
Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati
all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.
Art. 44 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI
Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure
precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai
familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo
diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari
interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.
L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale
si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le
operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni
di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di
spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile
l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e
della data in cui sono stati rinvenuti.
Art. 45TRASPORTO CADVERI DA E PER L’ESTERO
Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del
regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo
27 del presente regolamento.
CAPO VII
CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO
Art. 46 DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO AL CIMITERO PER LA SEPOLTURA
Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto
rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento,
rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile.
Tali documenti dovranno essere consegnati al Responsabile del Servizio di Custodia
Cimiteriale.
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Qualora l’Ufficio Anagrafe rilasci un’autorizzazione al seppellimento riguardante il nostro
territorio comunale, dovrà provvedere tempestivamente ad inviarne copia all’ Ufficio Cimiteriale.
Art. 47 RICEVIMENTO DEI CADAVERI, RESTI MORTALI E CENERI
Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite:
1) Le salme, di persone decedute nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la
residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria
residenza.
2) Le salme, delle persone non residenti in vita nel Comune di Fivizzano e morte fuori di esso,
ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero del comune
stesso.
3) Le salme, di persone non residenti in vita nel Comune di Fivizzano e morte fuori di esso,
ma aventi diritto al seppellimento in quanto titolari di una concessione ottenuta prima del
presente regolamento.
4) I nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel comune di cui all'art. 13
del presente regolamento.
5) I resti mortali o ceneri delle persone sopra elencate.
Compatibilmente con la disponibilità d’accoglimento del cimitero si autorizza il
ricevimento delle salme, resti mortali e ceneri, da collocarsi in sepolture prese in
concessione, di persone decedute fuori del comune e non residenti purché abbiano od
abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del comune, o che abbiano
legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri.
Art. 48 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Tutti i cimiteri devono assicurare un Servizio di Custodia.
I documenti di cui all'art. 46 devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Custodia
Cimiteriale.
Il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale iscrive volta per volta, sopra apposito
registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di
nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 11,
l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il
numero d'ordine del permesso di seppellimento;
le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione
della sepoltura dove sono stati deposti;
qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di
cadaveri o di ceneri o di resti mortali.
Il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale provvederà a comunicare, entro la giornata
del ricevimento della salma, tutti i dati riportati nel presente articolo, all’ Ufficio Cimiteriale
Comunale per aggiornare l’anagrafica cimiteriale informatica tenuta presso detto ufficio.
Art. 49 CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE
I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli
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organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato dal Responsabile di
Custodia Cimiteriale, ad ogni fine d’anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il
Servizio di Custodia.
Art. 50 DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO
Avvenuta la consegna del feretro al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, non sarà
più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
CAPO VIII
ASSETTO DEL CIMITERO
Art. 51 ELENCO CIMITERI
Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune
provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: Agnino, Aiola, Alebbio, Arlia,
Bottignana, Canneto, Cecina, Cerignano, Ceserano, Cortila, Colla, Collecchia, Collegnago, Cotto,
Debicò, Equi Terme., Fiacciano, Fivizzano, Gassano, Gragnola, Groppoli, Magliano, Mazzola,
Mommio, Moncigoli, Monte de Bianchi, Monzone, Piano di Collecchia, Po, Pognana, Posara,
Quarazzana, Rometta, S. Terenzo M., Sassalbo, Soliera, Spicciano, Tenerano, Terenzano, Turano,
Turlago, Vendaso, Viano , Vinca.
Art. 52 CIMITERO “DEGLI SVIZZERI” IN FIVIZZANO
Nel capoluogo comunale, è altresì ubicato il cimitero degli “Svizzeri”.
Detto cimitero, a norma dell’ art. 104 del D. P. R. n° 285/90, è soggetto, come tutti cimiteri
comunali, alla vigilanza dell’ autorità comunale.
Art. 53 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA
E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di
cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il
Comune provvede con proprio personale o con personale di ditta esterna attraverso il
Responsabile di Custodia Cimiteriale a seguito di Gara.
Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di
salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici,
sono riservate al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale il quale può avvalersi di
proprio personale dipendente addetto al cimitero.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Il Direttore Sanitario dell’A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i
provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Art. 54 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore
cimiteriale.
Reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di
calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
Art. 55 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale
adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio stimate per almeno
venti anni.
Il piano è sottoposto al parere del competente servizio A.S.L.
Nella elaborazione del Piano il Responsabile dei servizi cimiteriali, deve tenere conto:
dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base
dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati
resi noti da organismi nazionali competenti;
della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a
sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata
delle concessioni;
della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero
esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in
correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
degli abbisogni futuri, di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al
potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i
quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
La delimitazione dei reparti deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285.
Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla
concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione o di cappelle.
Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per
valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il
primo impianto.
Sino alla entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale, la Giunta decide con
specifici atti le diverse destinazioni del territorio cimiteriale nell’ ambito delle direttive fissate nel
presente regolamento.
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Art. 56 PLANIMETRIA DEL CIMITERO. CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO
L'ufficio comunale preposto al servizio di polizia mortuaria deve essere dotato di una
planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone
circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri
o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed
ampliamenti.
CAPO IX
SISTEMI DI SEPOLTURA
Art. 57 INUMAZIONI
Ogni cimitero ha campi all’aperto destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto
della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e
fisiche ed al livello della falda freatica.
Detti campi saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da
una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con soluzione di
continuità, divisi in riquadri.
Tenuto conto di quanto sopra, il periodo minimo di 15 anni per la rotazione, attualmente
fissato, deve ritenersi sufficiente per la completa mineralizzazione dei cadaveri.
Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in
concessione:
sono in campo comune le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento,
in cui la superficie viene ceduta gratuitamente a chi ne abbia diritto. Al termine di detta
data si procederà all’esumazione della salma ed alla collocazione delle ossa in ossario
comune.
sono in concessione le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione della
durata minima di 30 anni o maggiori a seconda di quanto previsto nella stessa.
Art. 58 SEPOLTURE AD INUMAZIONE IN CONCESSIONE CON CASSETTINE DI
RIDUZIONE O URNE CINERARIE.
E’ consentito inumare in un’area per sepoltura ad inumazione in concessione, dopo
richiesta all’ufficio cimiteriale comunale, oltre al feretro anche un massimo di due urne cinerarie o
due cassettine di riduzione in legno o materiale biodegradabile.
Tale operazione è a pagamento ed è consentita anche dopo la stipula del contratto di concessione
relativo all’area cimiteriale interessata, fermo restando che la scadenza coincide con quella
naturale dell’area data in concessione.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 59 SCAVO DELLA FOSSA
Ciascuna fossa deve essere scavata volta per volta a seconda del bisogno procedendo in modo
continuo dalla sinistra alla destra di ogni riquadro a due metri di profondità dal piano di superficie
del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra
scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla
superficie.
Art. 60 DIMENSIONI
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella
loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare
l’una dall’altra almeno m. 0,60 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci
anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50 una
larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,60 da ogni lato.
Art. 61 CASSE PER INUMAZIONE
Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non
biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro Comune per le quali
sussiste l’obbligo della duplice cassa, le inumazioni saranno ammesse solo in presenza di cassa
completamente biodegradabile eventualmente rivestita con involucro metallico che dovrà essere
rimosso e smaltito prima dell’ inumazione.
Art. 62 MODALITA’ DELLA SEPOLTURA
Ogni cadavere destinato all’inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto
in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere
chiusi in una stessa cassa e sepolta in una stessa fossa.
Art. 63 OPERAZIONI DI SEPOLTURA
Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L’operazione sarà
fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.
Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 59.
Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
E’ inoltre severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
Art. 64 DECORI FLOREALI TOMBE PER INUMAZIONI
Tanto sulle tombe ad inumazione in concessione che in quelle in campi comune, si possono
deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le
tombe vicine e gli spazi comuni.
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Le aiuole non potranno occupare che la superficie della fossa. Sulle tombe ad inumazione in
concessione sono ammessi pure arbusti d’altezza non superiore a m. 0,70.
Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e devono, nel caso, venire ridotti alla
suddetta altezza a semplice invito dell’Ufficio. In caso d’inadempienza, il Comune provvederà di
autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento .
All’infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo
comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
Art. 65 SEPOLTURE AD INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE
E’ consentito circoscrivere le sepolture per inumazione nel campo comune con liste di
marmo bianco aventi dimensioni non maggiori di m. 2,20 X 0,80.
Nonché apporre un cippo avente l’altezza di m. 0,80 da terra sostenuto da una lastra orizzontale
lunga non più di m. 0,50 è tollerata una lista di m. 0,20 nella parte opposta al cippo come
sottovaso.
Lo spessore delle varie lastre non deve essere superiore a m. 0,20.
La rimanente area del tumulo dovrà rimanere scoperta ed essere priva di manufatti.
Sul cippo, oltre alla targhetta di materiale inalterabile indicante il numero progressivo applicata
dal custode, ed a spesa del comune, i famigliari della salma dovranno fare incidere sul cippo, a
proprie spese, il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto ed
eventualmente applicare un portaritratti ed in basso la lampada votiva.
Sulle tombe ad inumazione in campo comune non è consentita la posa di monumentini o
copritomba.
Art. 66 INUMAZIONE GRATUITA PER FAMIGLIE BISOGNOSE
Per le persone decedute residenti nel comune di Fivizzano appartenenti a famiglie bisognose
accertate dai Servizi Sociali, il comune provvederà a sue spese, oltre a quanto già citato negli
articoli precedenti di questo regolamento, a porre il feretro in campo comune dotando la fossa di
inumazione con cippo in marmo di dimensioni m. 0,80 X 0,50 con apposto sopra, oltre la
targhetta con il numero progressivo, una fotografia e le generalità del defunto.
Art. 67 DIMENSIONI DEI MONUMENTI FUNEBRI
E' consentito allestire sopra le sepolture ad inumazione in concessione, oltre a quanto stabilito
nell’art. 65 del presente regolamento, un copritomba avente le dimensioni non superiori a m. 2,20
X 0,80 con altezza da terra massima di m. 0,25 ed una lapide con dimensioni da terra di m.
0,90X0,70 purché contenuta nell’area di concessione di m. 2,20 X 0,80.
Le liste di contorno previste anche nel precedente art. 65 dovranno essere smussate in modo da
non creare scalini pericolosi per i visitatori del cimitero.
Art. 68 AUTORIZZAZIONE
L'installazione del monumento funebre, sulle fosse d’inumazione, è subordinata al preventivo
impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità di allineamento delle tombe prescritte dal
Comune ed alle misure fissate dal vigente regolamento.
A tale scopo dovrà essere presentata all'Ufficio Cimiteriale di questo comune, una
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dichiarazione contenente la descrizione e le dimensioni del monumento che s’intende installare,
sottoscritta da un rappresentante della famiglia interessata.
L’Ufficio Cimiteriale, provvederà a predisporre opportuno contratto di concessione del terreno.
Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento, venga dai competenti uffici
comunali accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo
rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie
spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per riallineare il monumento e/o
ricondurlo alle dimensioni previste dal vigente regolamento.
La manutenzione delle lapidi e dei copritomba e la conservazione dello stato di decoro, fanno
carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso d’incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune
provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Art. 69 TUMULAZIONE
Il Comune può concedere l’uso ai privati di:
a) aree per cappelle di famiglia
b) loculi individuali con eventuale possibilità di inserire cassettine di riduzione
o urne cinerarie come previsto dall’art. 74;
c) nicchie ossario e cinerario per la raccolta di resti mortali e ceneri.
Art. 70 FERETRO PER TUMULAZIONE
Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b) del precedente articolo 69 devono
essere racchiuse in duplice cassa. l’una di legno e l’altra di metallo corrispondenti ai requisiti di
cui agli art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 71 SPESE DI MANUTENZIONE
Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono a carico dei privati concessionari.
Art. 72 MODALITA’ ESECUTIVE DEI LOCULI
Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato, ad esclusione soltanto della
madre e del neonato, morti nell’atto del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa.
I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia
costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle
strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni
in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno
250 Kg/mq. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche d’impermeabilità ai liquidi e ai gas
ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
I piani d’appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare
l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni ed intonacata nella parte esterna.
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Art. 73 MODALITA’ DI UTILIZZO DEI LOCULI, OSSARI E CINERARI DA PARTE DEI
CONCESSIONARI
Per la chiusura dei loculi, ossari e cinerari dovranno essere utilizzate esclusivamente lastre di
marmo bianco, senza nicchie, mensole e/o altarini chiusi da sportelli di vetro.
E’ possibile costituire un'unica chiusura di due forni contigui con una sola lastra di marmo,
purché il setto di separazione sia di spessore inferiore o uguale a 15 cm.
Qualora l’Amministrazione fornisse i loculi già provvisti di lastra di marmo di chiusura, la
spesa relativa sarà a carico del concessionario in base alle tariffe stabilite dalla Giunta.
Qualora l’Amministrazione non fornisse la lastra di chiusura dei loculi, ossari e cinerari, la
stessa non deve superare la metà della muratura di contorno del proprio loculo, ossario o cinerario
in modo da consentire la corretta istallazione delle lapidi adiacenti.
Art. 74 LOCULO CON CASSETTINE DI RIDUZIONE O URNE CINERARIE
E’ consentito tumulare in uno stesso loculo oltre al feretro anche fino ad un massimo di due
cassettine di riduzione o urne cinerarie sempre che le dimensioni del loculo lo consentano.
Tale operazione è a pagamento ed è consentita anche dopo la stipula del contratto di
concessione relativo al loculo, fermo restando che la scadenza coincide con quella naturale del
loculo dato in concessione.
Art. 75 DIVIETO DI SPOSTAMENTO E RIAPERTURA DI FERETRO
I feretri ad inumazione od a tumulazione potranno essere riaperte o e trasferiti:
- al termine del periodo di inumazione o tumulazione;
- alla scadenza della concessione;
- per ordine dell'autorità giudiziaria;
- per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dagli articoli 84 ed 88 del
presente regolamento.
Art. 76 CREMAZIONE MODALITA’ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione di cui all’art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata
a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate e in
applicazione della Legge 30 marzo 2001, n. 130 contenente disposizioni in materia di cremazione
e dispersione delle ceneri, nonché Deliberazione G. R. T. 22/04/2002 n° 395 e L. R. 31/05/2004
n° 29.
Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in
difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti
gli stessi, sono determinate dall’Ufficio dello Stato Civile.
Si da atto che il comune, non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per le
procedure di cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.
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Art. 77 URNE CINERARIE
Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno
l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in appositi
loculi ossario o cinerario o come previsto dall’ art 74 del presente regolamento.
Possono altresì essere inumate all’interno di sepolture in concessione.
Le urne cinerarie possono essere accolte anche in ossari appartenenti a privati o ad
Associazione per la cremazione di cui all’art. 79/3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che
comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in
concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
Spetta al Comune l’approvazione preventiva delle tariffe per l’uso degli ossari o cinerari o per
la collocazione delle ceneri come previsto dall’art. 74 o dal comma 3 del presente articolo.
Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri
vengono disperse nel cinerario comune.
Art. 78 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell’urna può essere qualunque
persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto da chi può manifestarne la volontà, ai
sensi della legge R. T. 29/04 art. 2 comma 1.
L’affidamento dell’urna cineraria è effettuato previo rilasci di autorizzazione da parte del comune
destinatario dell’urna cineraria; tale documento è consegnato al soggetto affidatario e costituisce
documento che accompagnerà le ceneri; copia dell’autorizzazione è conservata presso il comune
in cui è avvenuto il decesso.
Resta valida la possibilità di rinunciare all’affidamento dell’urna da parte del soggetto indicato dal
defunto .
La rinuncia dell’affidamento deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che
ha autorizzato la cremazione.
In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli
altri affidatari (L. R. 29/04 art. 2, 4)
In caso di rinuncia all’affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono
poste nel cimitero con oneri a carico dell’affidatario negli appositi spazi o manufatti in precedenza
citati.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, in assenza
dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 con le modalità riportate
dalla legge R. T. 31/05/2004 n° 29
Art. 79 OSSARI E CINERARI
La maggior parte dei cimiteri sono provvisti di cellette ossario/cinerario che vengono date in
concessione ai richiedenti e di ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, destinata a
raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazione e non richieste dai
famigliari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista
del pubblico.
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Art. 80 IMPORTI RELATIVI A TUMULAZIONI ED AREE PER SEPOLTURE IN
CONCESSIONE
L’importo relativo alle concessioni riguardanti la tumulazione di cui all’articolo 69 ed alle
concessioni per le sepolture ad inumazioni di cui all’Art. 57 comma 4 punto 2 sono fissate con
deliberazione della Giunta Comunale.
CAPO X
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 81 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - CARATTERE
Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, il
cimitero verrà chiuso per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati
i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.
Art. 82 ESUMAZIONI ORDINARIE
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, mediante il presente regolamento.
Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono per le inumazioni
in campo comune dopo 15 anni ed in campo a concessione dopo 30 anni anche
eventualmente per singola sepoltura.
Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
Le esumazioni ordinarie si eseguiranno previa comunicazione alla cittadinanza con tre mesi
d’anticipo, tramite l’affissione, all'interno del cimitero, di appositi cartelli. I familiari interessati
saranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio Cimiteriale Comunale per concordare la destinazione
dei resti mortali seguendo quanto stabilito dai successivi artt. 86 (commi 3, 4), 90, 91, 92 e 93.
Qualora non sia pervenuta alcuna richiesta d’interesse per i resti mortali l’ente provvederà a
deporli in ossario comune.
L'esumazione ordinaria di una singola salma, potrà essere effettuata, allorché i familiari
interessati ne facciano richiesta all'ufficio comunale competente, purché ciò non comporti danni
per le tombe circostanti.
Le spese inerenti all’eventuale ripristino del monumento funebre saranno a loro totale carico.
Art. 83 ESUMAZIONI ORDINARIE: SALME NON MINERALIZZATE
Nel caso in cui, a seguito di un'esumazione ordinaria, una salma risulti non completamente
mineralizzata, si dovrà procedere di nuovo alla sua inumazione, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni. Per motivi tecnico operativi si potrà procedere all'inumazione anche in
fossa diversa e previa sostituzione del feretro da effettuarsi a cura del comune.
Se, nel corso delle operazioni d’esumazione, il monumento funebre venga involontariamente
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danneggiato dagli addetti al servizio, la ditta appaltatrice del servizio stesso, provvederà a proprie
spese e previa richiesta della famiglia interessata a ricostruire il monumento medesimo
utilizzando, qualora il vecchio materiale sia inservibile, nuovo materiale e ripristinando detto
monumento in forma decorosa.
Art. 84 ESUMAZIONI STRAORDINARIE
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità
giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per
trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere
trasportate per l'autopsia nella cappella del cimitero, ove esista, all'uopo predisposta, con
l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile dell’Unità Funzionale
Igiene e Sanità Pubblica o suo Delegato territorialmente competente, che dovrà redigere apposito
verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al
Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni
dell'esumazione.
Le esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.
Art. 85 ESUMAZIONI STRAORDINARIE: LIMITI TEMPORALI
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni
straordinarie:
a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che
non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile dell’Unità Funzionale Igiene e
Sanità Pubblica o suo Delegato dichiari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la
salute pubblica.
Art. 86 ESTUMULAZIONI ORDINARIE
Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal
Sindaco.
L'ufficio Cimiteriale provvederà ad avvertire i familiari interessati tre mesi prima previa
affissione all'interno dei cimiteri interessati di appositi cartelli; i familiari interessati saranno
invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali;
nel caso che nessun familiare si presenti prima della estumulazione, si applicherà quanto disposto
all'art. 90 del presente regolamento.
Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere
inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata
nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a
cura del comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
E’ consentita previa richiesta dei parenti e autorizzazione del Sindaco, la cremazione di salma
tumulata non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso
loculo o celletta ossario cinerario, previa stipula di nuovo contratto o del pagamento del rinnovo
di concessione per la collocazione delle ceneri.
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Tutte le operazioni sopra citate dovranno avvenire previo parere scritto del Responsabile della
Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente o suo Delegato che lo
rilascerà dopo aver accertato una permanenza di almeno trenta anni della salma nel loculo.
Art. 87 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE
E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni
tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale
fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
Il responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità
Giudiziaria, alla A.S.L. e al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa
configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
Art. 88 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
Per estumulazione straordinaria s’intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della
scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la
riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'
estumulazione straordinaria di feretri; il Responsabile della Unità Funzionale Igiene e Sanità
Pubblica territorialmente competente o suo Delegato deve constatare la perfetta tenuta del feretro e
dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute
pubblica.
Qualora lo stesso direttore non costati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire
il trasferimento, previa sistemazione del feretro in idonea cassa.
A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con
indicazione delle generalità del deceduto, e ragioni dell'estumulazione.
E' consentito, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno trenta anni, completamente
mineralizzate, siano estumulate seguendo le modalità prescritte dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del
presente regolamento.
L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dal Responsabile della Unità Funzionale Igiene e
Sanità Pubblica territorialmente competente o suo Delegato.
E’ consentita previa richiesta dei parenti e autorizzazione del Sindaco, la cremazione di salma
tumulata da almeno trenta anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di
collocarle nello stesso loculo o celletta ossario cinerario, previa stipula di nuovo contratto o del
pagamento del rinnovo di concessione per la collocazione delle ceneri.
Le estumulazioni straordinarie sono a carico del richiedente
Art. 89 NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste per le esumazioni
straordinarie dall'art. 84 del presente regolamento.
Il trasferimento delle salme in cappelle private od altro loculo a concessione, potrà avvenire
previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto.
Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.
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Art. 90 OSSA PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono
essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano
interesse non richiedano una diversa sistemazione.
Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio comunale competente per
manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti provenienti da esumazioni od
estumulazioni, questi, dopo essere stati raccolti in apposita sacco di plastica, recante il nome ed il
cognome della salma di appartenenza, saranno collocati nell’ ossario comune del cimitero del
capoluogo, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.
Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli
operatori.
Art. 91 DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti
preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di
Custodia Cimiteriale al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia
eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto
processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l´altro
conservato a cura del Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale.
I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o
alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario o dai suoi aventi causa entro
il giorno antecedente l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del
Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti,
alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli.
Il ricavato delle eventuali alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento o
gestione degli impianti cimiteriali.
Le croci, le lapidi, e i copritomba rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione
ordinaria dei campi comuni, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti
ai requisiti prescritti per le nuove sepolture.
Le opere aventi valore artistico o storico, reclamate nei termini previsti nel presente articolo,
debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione, secondo quanto
concordato con l’ Ufficio Cimiteriale al momento della richiesta del materiale.
Le tombe sono in ogni caso nuovamente concesse.
Art. 92 RIFIUTI CIMITERIALI
Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali seguono quanto previsto dal D. lgs. n° 152/2006 e
s. m.
Art. 93 SISTEMAZIONE DEI RESTI MORTALI
E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed
estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione come di seguito:
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negli appositi ossari /cinerari
come da Art 58 del presente regolamento
come da Art 74 del presente regolamento
Art. 94 OSSARI E CINERARI
La maggior parte dei cimiteri sono provvisti di cellette ossario/ cinerario che vengono date in
concessione ai richiedenti e di un ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, destinata a
raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione
nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
CAPO XI
CONCESSIONI CIMITERIALI
Art. 95 DOMANDA DI CONCESSIONE
La domanda per le sepolture in concessione può essere presentata da un familiare o incaricato
che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri.
Quando risulti il disaccordo tra i familiari la facoltà di disporre del cadavere e dei funerali
spetta nell’ ordine al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine e
grado.
In mancanza può disporre chiunque altro interessato.
Art. 96 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE
I Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.
Nelle aree individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale sono oggetto di concessione
amministrativa onerosa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti
manufatti:
• ossari-cinerari;
• loculi;
• Aree per tombe ad inumazione;
• Aree per cappelle private.
Sono oggetto a concessione amministrativa gratuita le aree destinate all'inumazione in campo
comune.
Oltre alle sepolture, è soggetta a concessione l’apposizione di lapidi commemorative.
Art. 97 CONTRATTO DI CONCESSIONE
Il rilascio delle concessioni avviene con espresso provvedimento del Responsabile del Servizio
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Comunale, su domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Cimiteriale Comunale.
La domanda è presentata da uno dei soggetti indicati all'articolo 95 del presente regolamento.
Ogni concessione deve essere regolata da un contratto scritto, per ciascuna tipologia di
concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
Il provvedimento viene emanato ed il conseguente contratto stipulato ad avvenuto pagamento
del canone e degli oneri accessori previsti dal tariffario.
Non possono essere fatte concessioni a persone o ad enti che mirino a fare oggetto di lucro o di
speculazione.
Art. 98 ATTO DI CONCESSIONE
Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente
l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che
regolano il diritto d’uso. In particolare l’atto di concessione deve indicare :
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posto salma realizzati o
realizzabili;
- la durata;
- la persona/e o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i
concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione ( sepolcro
gentilizio o famigliare);
- l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta
corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza
o di revoca.
Art. 99 CONCESSIONI SEMPLIFICATE
Il rinnovo di concessioni esistenti o il rilascio di concessioni nuove relative alla
collocazione di cassettine di riduzione od urne cinerarie e l’estensione delle concessioni per
l’inserimento di cassettine di riduzione o urne cinerarie all’ interno di loculi, sono espletate con
Scrittura Privata tra il Responsabile del Servizio Comunale ed il richiedente.
Per le inumazioni in Campo Comune il richiedente viene informato con apposito modulo
sulle modalità relative a tale sepoltura e sottoscrive per accettazione le clausole previste,
autorizzando, pertanto, alla scadenza, alla esumazione ed alla collocazione dei resti mortali in
ossario comune.
Per tale sepoltura non sono previste concessioni, rinnovi o proroghe.
Art. 100
ONEROSITA’ DELLA CONCESSIONE
Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un importo stabilito dal
tariffario vigente al momento della richiesta, deliberato dalla Giunta Comunale.
La riscossione dell’importo stabilito, avviene entro il termine di sette giorni dal momento
dell’ assegnazione del loculo o dell’ area da parte dell’ Ufficio Cimiteriale, esclusivamente tramite
tesoreria comunale.
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In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto. I cadaveri già
inumati o tumulati, saranno esumati od estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente ed inumati in
campo comune entro il termine perentorio di mesi tre.
Gravano sul richiedente: l'imposta di bollo, di registro, e ogni altra spesa contrattuale
accessoria prevista dalla vigente normativa.
Art. 101
TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
Le tariffe delle concessioni cimiteriali sono stabilite annualmente con apposito atto della Giunta
Comunale.
Possono essere diversificate, con atto di Giunta, le tariffe fra cittadini residenti e cittadini non
residenti rientranti nei casi di cui all’art. 47.
Il Sindaco, in caso di limitata disponibilità dei loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto
di concessione di loculi a persone viventi.
I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta la Giunta Municipale ne ravveda la necessità
Art. 102
DURATA DELLA CONCESSIONE
Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990.
La durata delle concessioni delle aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia è di 99
(novantanove).
La durata di tutte le altre concessioni, come di seguito indicato, sono di 30 (trenta) anni
ossari e cinerari ;
loculi:
aree per sepolture ad inumazione
apposizione di lapidi commemorative
La Giunta Comunale potrà stabilire durate diverse non superiori a 60 (sessanta) anni per le
aree ad inumazione in concessione e per le tumulazioni.
.
Art. 103
DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della data del contratto salvo il
caso di inumazioni che non sono regolate da alcun atto per le quali fa fede (per il conteggio dei
trenta anni) la data di morte.
Art. 104
RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Le concessioni riguardanti, le sepolture ad inumazione e tumulazione, compresi ossari e
cinerari sono rinnovabili alla scadenza per successivi trenta anni, al prezzo in vigore al momento
del rinnovo, stabilito dalla Giunta Comunale.
E’ consentito il rinnovo anche prima della scadenza naturale del contratto.
Le cappelle private sono sempre rinnovabili per eguali periodi riferiti alla concessione
originaria.
Alla scadenza della concessione la destinazione dei resti mortali avverrà in conformità a quanto
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prescritto ai precedenti articoli 82, 86, salvo che i familiari dispongano per la cremazione.
Art. 105
VECCHIE SEPOLTURE
Le Tumulazioni antecedenti al 28/09/1999 ( Delibera di C. C. N° 68 del 28/09/1999) che
non presentano un atto di concessione dimostrabile s’intendono scadute dopo 50 anni dalla
data di morte, con possibilità di rinnovo trentennale da effettuarsi come da Art 99 del presente
regolamento.
Qualora non fosse conosciuta la data di morte, la concessione si intende scaduta conteggiando
dalla data di costruzione del loculario.
Le inumazioni antecedenti al 11/04/2005 (Precedente Regolamento di Polizia Mortuaria)
s’intendono scadute dopo 30 anni dalla data di morte , con possibilità di “opportunità di
concessione”, dietro pagamento forfetario stabilito dalla Giunta Comunale, da effettuarsi con
atto di concessione.
Art. 106 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO
Nel caso in cui è consentito il rinnovo della concessione ed in mancanza della richiesta da parte
dei famigliari e del relativo versamento, il Comune, procede all'estumulazione o all’esumazione
dei resti mortali come previsto dal Capo X del presente regolamento.
Art. 107 DIRITTO DI SEPOLCRO NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA
Il diritto di sepolcro per le cappelle private spetta unicamente al concessionario e ai suoi
familiari o aventi titolo.
All'atto della domanda di concessione edilizia è necessario che il concessionario comunichi
all’ufficio i nomi dei beneficiari ammessi alla sepoltura.
Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili
sono occupati dagli appartenenti al gruppo familiare, secondo le indicazioni e l’assenso che gli
aventi diritto o i familiari devono rilasciare per iscritto all’Ufficio.
Il primo concessionario, o i suoi successori, possono, successivamente alla domanda di
concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi
dei beneficiari delle sepolture previste nella tomba o nella cappella.
Il diritto di sepolcro può essere regolato da disposizione testamentaria che, in questo caso, deve
essere prodotta al Responsabile del Servizio in estratto.
In ogni caso, il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
La concessione delle cappelle private di famiglia è di 99 anni salvo rinnovo.
Art. 108 SUCCESSIONE DELLA CONCESSIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA
I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione
ereditaria.
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Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Cimiteriale,
entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta
successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e
degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di
tutti i successori.
In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei
legatari che compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio
agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al
Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la
propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei
cadaveri.
La qualità di erede o di legatario è provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o
dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, anche con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
Art. 109 OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO
Ogni volta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di
interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepoltura oggetto di dubbio o
opposizione.
Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria, a spese di chi ha domandato la sepoltura
del defunto.
Art. 110 ROTAZIONE DEI CADAVERI NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA
I cadaveri deposti nelle cappelle private da almeno 30 anni possono essere estumulati a
richiesta del concessionario e suoi aventi causa per essere tumulati in ossario se completamente
mineralizzate.
Il trattamento dei cadaveri segue in questo caso, le procedure di cui all’articolo 86 ed 93 del
presente regolamento.
Art. 111 COMUNITA’ – ENTI
Se il concessionario è una Comunità o un Ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella
sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di
appartenenza alla Comunità o all'Ente.
Art. 112 CENOTAFI E LAPIDI MURARIE
Non è consentita la concessione in uso di cenotafio.
A ricordo di persone sepolte in altri Cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel
cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei
luoghi del Cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli
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interessati e previo pagamento del canone indicato nel tariffario vigente al momento della
domanda.
All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica
concessione.
Si applicano, comunque le disposizioni relative alle caratteristiche generali dei monumenti
lapidei.
Art. 113 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza di tutte le norme, attuali e future di
qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti cimiteriali, nonché delle
disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti
dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.
Art. 114 CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE
Il rilascio di concessioni cimiteriali avviene a favore di chi ne abbia necessità per dare sepoltura
a persone già defunte ed eventualmente a favore del coniuge, dei figli o dei genitori che ne faccia
richiesta, entro tre mesi dall’evento con il fine di riservarsi un unico loculo adiacente a quello del
defunto.
Ai fini del rilascio delle Concessioni Cimiteriali, l'Ufficio competente verifica che il feretro
abbia titolo ad essere ricevuto nel Cimitero Comunale in una sepoltura in concessione, secondo
quanto previsto dall'articolo 47 del presente regolamento.
E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di
speculazione.
I loculi, gli ossari e i cinerari disponibili nel Cimitero dovranno essere assegnati in
progressione numerica, senza soluzione di continuità, partendo da sinistra con facoltà di scelta
della fila con il fine di perseguire il generale criterio dell’ordine.
Le sepolture per inumazione nei nuovi campi dovranno essere assegnate in progressione
numerica, senza soluzione di continuità secondo l’ordine stabilito dall’Ufficio Cimiteriale
Comunale.
Per le inumazioni a pagamento in nuovi campi è consentito al coniuge o genitore che ne
faccia richiesta entro tre mesi dall’evento con il fine di riservarsi una sepoltura adiacente a quello
del defunto.
Le aree per la costruzione delle cappelle private sono concesse dal Responsabile del Servizio
tenendo conto delle disponibilità e delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
I loculi di nuova o recente costruzione, potranno essere assegnati anche prima del decesso,
nei limiti stabiliti dalla Giunta a seconda della fascia di appartenenza del rispettivo cimitero.
L’assegnazione dovrà avvenire con il rispetto del criterio di cui al comma 4 e 8 del presente
articolo.
In caso di più richieste l’assegnazione è disposta con riferimento al numero di protocollo
relativo alla domanda di richiesta.
Dalla data del collaudo del nuovo loculario, i loculi eventualmente liberi in altri loculari
potranno essere assegnati anche prima del decesso a chi ne farà richiesta.
Tale procedura trova applicazione fino a che nel cimitero rimangono 3 (tre) loculi liberi.
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CAPO XII
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 115 SCADENZA
Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero
con la soppressione del Cimitero salvo in quest’ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la
collocazione del cadavere, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi
rispettivamente nel campo comune, per l’eventuale mineralizzazione o nell'ossario-cinerario
comune, a norma del presente regolamento.
Art. 116 RINUNCIA
La concessione in uso di sepoltura a tumulazione od inumazione può essere in ogni tempo
rinunciata semprechè non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
La domanda di estumulazione od inumazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura
individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura soggetta a concessione
amministrativa, comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente o a
mezzo di procuratore. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia di una concessione di sepoltura
a tempo determinato di “N” anni, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando,
essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario od
agli aventi titolo alla concessione il rimborso di un indennizzo pari al 50% del costo del loculo
diminuito di una somma in proporzione lineare al periodo per il quale si è goduto della
concessione.
Il rinunciatario può opzionare il vecchio loculo o l’area avuta in concessione, facendone
richiesta all’ Ufficio Cimiteriale entro 10 giorni dalla rinuncia.
Art. 117 REVOCA
Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è in
facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto
concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del
Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi
Cimiteriali, con provvedimento motivato. Al titolare della concessione revocata viene concesso
l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di
un'equivalente sepoltura se disponibile nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione
indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle
spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove
conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non
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sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni
indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
L’avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepoltura interessate per lo stesso
periodo.
Art. 118 DECADENZA
La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
a.
quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal cadavere, ceneri o resti
per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
b.
quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c.
in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della
sepoltura;
d.
quando, non si sia provveduto alla presentazione del progetto della cappella di
famiglia entro il termine di un anno.
e.
quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non
si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
f.
quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
Con provvedimento motivato, il Responsabile del Servizio pronuncia la decadenza della
concessione nei casi previsti nei punti e) e f) del precedente comma, previa diffida al
concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale per la durata di 30 giorni
consecutivi.
Art. 119 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA
Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri,
resti, ceneri, in campo comune in campi di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario
comune, secondo le norme previste in materia nel presente regolamento.
Art. 120 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO
Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso si applica quanto
disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.
Art. 121 CONSEGUENZE DELL’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del
Comune.
Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di
conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme che precedono.
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CAPO XIII
SERVIZIO CIMITERIALE POLIZIA INTERNA
Art. 122 ORARIO
I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, esposto
all’interno del cimitero con appositi cartelli posti in opera e mantenuti dalla ditta aggiudicataria.
La visita del Cimitero fuori orario non è ammessa. Il Responsabile del Servizio può rilasciare
permessi di entrata fuori orario per comprovati motivi.
Art. 123 DISCIPLINA DELL’INGRESSO
Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
E' vietato l'ingresso:
a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali.
b. alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in
condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
c. a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
Per motivi di inabilità il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale può concedere il
permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con
provvedimento del Responsabile Comunale dell’ Ufficio Cimiteriale.
I mezzi di servizio occorrenti per trasporto all'interno del Cimitero dei materiali da costruzione,
debbono circolare lungo i viali a passo d’uomo avendo cura di non cagionare danni a cose o
persone, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri.
Art. 124 DIVIETI SPECIALI
Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la
Destinazione del luogo ed in specie:
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a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per
coloro che frequentano il Cimitero;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
f) accumulare neve sui tumuli;
g) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva
autorizzazione;
h) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere
sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizio
merci), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare;
j) cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva;
k) autorizzazione del Responsabile Comunale del Servizio Cimiteriale e
l'assenso dei familiari interessati;
l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei
concessionari e salva la relativa autorizzazione del Responsabile
del Servizio Cimiteriale Comunale;
m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni
d'uso;
n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di
estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente
autorizzati dal Responsabile Comunale del Servizio Cimiteriale svolgere
qualsiasi attività commerciale;
I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle aree immediatamente adiacenti al
Cimitero.
Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso
il culto dei defunti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene,
dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso,
consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.
Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle
cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.
E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei
vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque
deturparle.
E' proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del Responsabile di Custodia
Cimiteriale nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile
di Custodia Cimiteriale, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.
Art. 125 RITI FUNEBRI
Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che
per la collettività dei defunti.
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Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato
preventivo avviso al Responsabile Comunale del Servizio Cimiteriale.
Art. 126 SEPOLTURA DELLE SALME
La sepoltura delle salme può essere eseguita tutti i giorni.
Art. 127 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE
I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e
delle porte d’ingresso alle sepolture al Responsabile di Custodia Cimiteriale.
Il Responsabile Comunale del Servizio Cimiteriale e gli addetti autorizzati possono accedere
alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.
Art. 128 OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI
Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare
provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro ma
dovranno sgomberare il terreno e pulire le aree interessate appena ultimati i lavori.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli
di sabbia, terra, calce, ecc.
Art. 129 DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE
Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato spegnervi calce per
compiere i lavori.
Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in
condizione di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.
Art. 130 TRASPORTO MATERIALE
Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire
l'itinerario prestabilito dal Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale.
Art. 131 PULIZIA INTERNA
La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro,
dovranno mantenersi costantemente sgombri da ogni impedimento.
Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza
indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero.
L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima pulizia.
Art. 132 RECLAMI DEL PUBBLICO
Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali devono essere presentati per
iscritto al Sindaco e per conoscenza al Responsabile Comunale del Servizio Cimiteriale.
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CAPO XIV
PERSONALE DI SERVIZIO
Art. 133 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE
Il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale vigila che le persone che entrano nei
cimiteri si conformino in tutto al presente regolamento
Art. 134 COMPITI SPECIFICI
Sono compiti specifici del Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale:
a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo gli orari stabiliti;
b) esercitare, durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico,
un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non
autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
c) ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura,
accertandosi della loro esatta destinazione;
d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, delle cappelle,
magazzini, del deposito di osservazione e di ogni luogo chiuso che si trovi
nel Cimitero stesso;
e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli,
se occorre, agli uffici Comunali; vigilare affinché quanti frequentano il
Cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un
contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
f) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od
asportato;
g) vigilare che vengano rispettati gli orari di chiusura dei Cimiteri;
h) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o
modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare
autorizzazione;
i) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di
cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
j) assistere e coadiuvare nelle autopsie;
k) tenere la pulizia dei cimiteri e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i
quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
l) attenersi scrupolosamente alle norme di cui agli articoli 90, 91 e 92.
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Art. 135 DOVERI GENERALI
Il Responsabile del Servizio Custodia Cimiteriale, oltre ai compiti attinenti alle proprie
specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve
sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
In particolare deve:
a) presentarsi in perfetto ordine e pulito nella persona;
b) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso
di necessità e di emergenza. Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode
trasmetterà all’ufficio comunale competente una copia del registro di cui
all’art 48, riferiti all'anno precedente.
c) astenersi dal fumare in servizio;
d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché
degli appositi locali allestiti presso il Cimitero.
e) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose.
Allo stesso è stato fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso
la revoca dell’ appalto del servizio:
a) di eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo, per conto di
privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri
emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei
propri doveri di ufficio;
c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al
Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno
promozione commerciale;
d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro,
comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al
di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
Il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale e gli eventuali addetti al servizio
cimiteriale devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni,
nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con
l'attività svolta.
Art. 136 COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA
CIMITERIALE
Spetta inoltre al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio Comunale
competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e
l'eventuale documentazione ad essa allegata;
tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui
all'art. 48 del presente regolamento;
sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di
osservazione;
provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla
sepoltura delle salme nei campi comuni;
provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
provvedere, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone
il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie
che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti
esumazioni, estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc. richiedendo, quando
previsto, l’intervento dell’A.S.L.;
raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o
estumulati;
vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri
ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente
regolamento;
provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le
tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente,
nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
segnalare al Responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale ogni
deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul
funzionamento o sulla condizione del cimitero;
denunciare al Responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale qualsiasi
manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco o dal
Servizio di Igiene Ambientale dell'A.S.L. e a fare ai medesimi tutte le
proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.
CAPO XV
ILLUMINAZIONE VOTIVA
Art. 137 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA
Sulle sepolture ad inumazione, sulle lapidi di loculi e/o ossari è consentita l’illuminazione
votiva esclusivamente di tipo elettrico a basso voltaggio.
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L’apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad
autorizzazione.
Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di
esclusività in una delle forme indicate dall’articolo 2, comma 2 del presente regolamento.
Qualora il Comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicheranno norme
integrative specifiche da approvarsi successivamente a modifica del presente regolamento.
CAPO XVI
TOMBE DI FAMIGLIA
Art. 138 CONCESSIONE
Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere assegnate in concessione
secondo quanto previsto al CAPO XI del presente regolamento.
Art. 139 COSTRUZIONE
La costruzione di tombe di famiglia dovrà essere eseguita direttamente dai privati.
I singoli progetti devono ottenere la concessione edilizia comunale.
All’atto della concessione dell’area viene definito il numero delle salme che possono essere
accolte nel sepolcro, fermo restando che non possono essere ammesse tombe di famiglia con
capienza superiore a 20 loculi.
L’inizio dei lavori della costruzione autorizzata deve avvenire entro un anno dalla data del
rilascio della concessione edilizia.
Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l’ esterno del cimitero.
Per quanto riguarda il sistema di tumulazione si rimanda a quanto previsto all’art. 72.
Art. 140 CESSIONE E RINUNCIA
Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
In caso di rinuncia volontaria del concessionario durante il periodo della concessione, il
Comune rientrerà in possesso dell’ area, senza nulla dovere al rinunciante.
Art. 141 STATO DI ABBANDONO
Il manufatto realizzato a seguito di concessione che rimanga abbandonato, o perché si è spenta
ogni discendenza famigliare e la conservazione non è stata affidata ad altre persone, o per altra
causa da valutarsi caso per caso dall’ Amministrazione Comunale, ritorna al Comune.
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CAPO XVII
IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Art. 142 IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE
I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del
Comune e tutto il personale alle loro dipendenze devono attenersi alle norme disciplinari e
tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
Art. 143 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI
Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente
regolamento, per l'esecuzione d’opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni
straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di
privati imprenditori, a loro libera scelta.
Art. 144 POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA
Le imprese che eseguono lavori per conto di privati, sono responsabili per eventuali danni
arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.
L'autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati
nel comma precedente, i cui massimali sono fissati periodicamente dalla Giunta Comunale con
l’approvazione delle tariffe cimiteriali.
Art. 145 DIVIETI
E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel Cimitero azione di
accaparramento di lavori e svolgere attività comunque eticamente scorrette o censurabili.
Art. 146 RECINZIONE AREE
Nella costruzione di cappelle, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, al
fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
E' vietato occupare spazi attigui all’area concessa senza l'autorizzazione che viene rilasciata su
domanda dell'impresa previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario vigente.
Art. 147 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE
E' vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali sull'area concessa per i lavori
essendone ammessa la sola posa in opera. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc., devono
essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
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Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc,) devono essere depositati nello spazio assegnato;
l'ufficio competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il
trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato dagli
attrezzi, macchinari d’opera e dai cumuli di materiali.
Art. 148 MATERIALE DI SCAVO
I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero od
ammucchiati nei luoghi e nei modi indicati dall'ufficio competente, verificando che non vi siano
ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa
deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
Art. 149 INTRODUZIONE DI MATERIALI
E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli
articoli precedenti, nei percorsi e secondo quanto prescritto nell’art. 130 del presente regolamento.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i
mezzi di trasporto non restino incustoditi.
Lungo i viali possono transitare solo veicoli muniti di ruote gommate, aventi larghezza tale da
non causare danni ai monumenti, piante, cordonature e quant'altro.
Art. 150 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del
Cimitero, deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consono alla natura del luogo.
In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite
dall'ufficio cimiteriale ne viene disposto l'allontanamento.
Art. 151 ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio Cimiteriale nell'ambito dell'orario di
apertura al pubblico.
E' vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di funerali, salvo particolari
esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio cimiteriale competente. Non possono essere
iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei
Defunti è fatto divieto, a chiunque di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o
introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese
devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e
allo smontaggio di armature e ponti.
Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da
necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio cimiteriale di non
sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.
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Art. 152 VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE
Per l’osservanza delle finalità perseguite dalla legge e dal Regolamento, il personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai
progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati impartendo le opportune
disposizioni o avanzando contestazioni.
Le imprese esecutrici dei lavori di cappelle private, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto
all’ufficio Urbanistica e per conoscenza all’ Ufficio Cimiteriale comunale l’inizio ed il termine dei
lavori.
Dette imprese, dovranno altresì comunicare, all’Ufficio Cimiteriale, il verificarsi di qualsiasi
altro evento che possa influire sull’ordinato e corretto mantenimento ed uso del cimitero.
CAPO XVIII
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
Art. 153 FUNZIONI E LICENZA
Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie
in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso Parrocchie ed Enti di
culto;
b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
c) occuparsi del cadavere;
Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui
all'articolo 120 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale per la vendita dei
feretri e degli altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre
di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285.
Art. 154 DIVIETI
E' fatto esplicito divieto alle imprese:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad
organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione
all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per
esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali
contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
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CAPO XIX
INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI
Art. 155 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
Presso l'Ufficio concessioni cimiteriali e sotto la vigilanza del Responsabile del Servizio, sono
tenuti, per ciascuna tipologia di sepoltura, i registri, in formato informatico, per l'aggiornamento
continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
I registri costituiscono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute
nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che
obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella
cartografia Cimiteriale.
Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del
contratto,ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale
relativa alla sepoltura concessa.
Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi
dell'ordinativo di incasso;
f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
Art. 156 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
– SCHEDARIO DEI DEFUNTI –
Presso gli ufficio Cimiteriale Comunale è tenuto, il registro cronologico delle operazioni
cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) in formato
informatico.
L’Ufficio sulla scorta dei dati comunicati di volta in volta dal Responsabile della custodia
cimiteriale provvede ad aggiornare detto programma con le seguenti informazioni:
a) il numero progressivo;
b) la data del decesso;
c) le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, ecc…);
d) la causa di morte, ove conosciuta;
e) data del servizio funebre;
f) il cimitero di sepoltura;
in base ai dati contenuti si procederà all’aggiornamento delle mappe cimiteriali indispensabili per
poter individuare la collocazione dei defunti e programmare nuove costruzioni di loculi.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Sempre presso l'ufficio cimiteriale comunale è inoltre tenuta l’ anagrafe cimiteriale dei defunti.
Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei
defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei Cimiteri Comunali.
Con riportate le generalità del defunto, l’indicazione della sepoltura ed il numero identificativo.
Art. 157 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI
Presso l'Ufficio Cimiteriali Comunale è tenuto l’archivio delle concessioni, allo scopo di
mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze prefissate le
operazioni di estumulazione ed esumazione occorrenti per liberare le sepolture.
Il Responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente, entro il mese di
settembre, di ogni anno l’elenco delle concessioni in scadenza copia del quale sarà affissa sia
presso l’Ufficio Cimiteriale comunale che affissa all’ interno di ogni cimitero in cui esiste un
concessione in scadenza.
Art. 158 SANZIONI
Quando la Legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente
regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale
approvato con il T. U. 267/2000, e dall'articolo 34 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti
nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54 del T. U. 267/2000.
CAPO XX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 159 TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI
Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato
contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono
infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 o al
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi
del T. U. n° 267/2000, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 160 ORDINANZE DEL SINDACO
E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto
dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità.
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Art. 161 SALME DI CADUTI NEI CIMITERI CIVILI
Le salme dei Caduti in guerra per la lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili sono esenti
dai normali turni di esumazione ed estumulazione previsti dal D. P. R. 10/09/1990 n° 285 e
comunque non possono essere dismesse senza la preventiva autorizzazione da parte del
Commissariato Generale Onoranze Caduti in guerra del Ministero della Difesa.
Art. 162 NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, al
D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla legge 30.3.2001, n. 130 e successive modifiche, nonché ad ogni
altra disposizione di legge vigente in materia.
Art. 163 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI
E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore
non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione,di approvazione dello stesso.
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Glossario
- Beneficiario: la persona che sarà tumulata nel posto salma individuato dalla concessione
- Cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardio respiratorie e cerebrali sul quale sia
stato eseguito l’accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- Camera
mortuaria: il locale atto all’eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- Cassettina di riduzione: Casetta in metallo o legno all’interno della quale vengono posti i
resti mineralizzati di una salma.
- Celletta cineraria: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cio’
contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- Celletta ossario: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè
contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- Cenotafio: Monumento sepolcrale vuoto, innalzato alla memoria di un defunto le cui spoglie
siano sepolte altrove o siano andate disperse:
- Cinerario comune: il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri
provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure
per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- Concessionario: il titolare della concessione.
- Concessione cimiteriale: la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto
d’uso del manufatto cimiteriale.
- Concessione semplificata: Si tratta di una scrittura privata, redatta per iscritto e sottoscritta
con firma autografa da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome d’autore
- Cremazione: la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e
dell’inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del
cadavere.
- Deposito di osservazione: il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone
morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al
pubblico per il riconoscimento.
- Estumulazione: il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell’urna cineraria
in precedenza tumulati.
- Esumazione: il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- Illuminazione votiva: Il servizio di illuminazione elettrica delle tombe riservato al Comune
con diritto di esclusività che può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.
- Inumazione: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell’urna cineraria in
una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- Loculo: il manufatto, anche all’interno di una tomba, con un posto salma.
- Obitorio: il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al
deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad
accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
Opportunità di Concessione: è la concessione a pagamento forfetario per 30 anni, concessa
dall’ amministrazione unicamente per le sepoltura ad inumazione vecchie di oltre 30 anni.
- Ossario comune: il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle
ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad
altra destinazione.
- Responsabile del Servizio di Custodia
Cooperativa o ditta che gestisce il Servizio Cimiteriale.
Cimiteriale:
è il dipendente della
- Responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale: è il dipendente Comunale cui
spetta l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno non riservati agli organi
di governo del comune.
- Resto
mortale: il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- Sala per autopsie: il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto
del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri
diagnostici ai fini dell’accertamento delle cause di morte, oltrechè delle autopsie giudiziarie, il
territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- Salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia
ancora stato eseguito l’accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- Tomba di famiglia: la cappella o il manufatto interrato costruito all’interno di un’area
concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile
di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- Tumulazione: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell’urna cineraria in
opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con
muratura e (solitamente) con lastra di marmo.
- Urna
o Urna Cineraria:
cofano contenenti le ceneri.