universita` degli studi di salerno regolamento didattico di
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 1 INDICE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO Titolo I Principi Generali Articolo 1 – Finalità Articolo 2 – Titoli e corsi di studio Articolo 3 – Strutture didattiche Articolo 4 – Commissioni didattiche paritetiche Articolo 5 – Regolamenti didattici dei corsi di studio Articolo 6 – Corsi di studio interfacoltà e interateneo Articolo 7 – Istituzione e attivazione dei Corsi di studio Articolo 8 – Crediti Titolo II Ordinamento generale dei corsi di studio Articolo 9 – Corso di laurea Articolo 10 – Corso di laurea specialistica Articolo 11 – Corso di specializzazione Articolo 12 – Dottorato di ricerca Articolo 13 – Master universitari Articolo 14 – Iniziative didattiche integrative Titolo III Organizzazione delle attività didattiche Articolo 15 – Attività didattiche Articolo 16 – Doveri dei docenti Articolo 17 – Curricula 2 Articolo 18 – Manifesto annuale degli studi e pubblicità delle attività didattiche Articolo 19 – Esami e verifiche del profitto Articolo 20 – Commissioni esaminatrici Articolo 21 – Prove finali Articolo 22 – Commissioni per le prove finali Articolo 23 – Periodi di studio all’estero Articolo 24 – Orientamento e tutorato Titolo IV Carriera scolastica Articolo 25 – Immatricolazione e iscrizione ai corsi Articolo 26 – Trasferimenti e passaggi di Corso e di Facoltà Articolo 27 – Corsi singoli Articolo 28 – Studenti a tempo parziale Articolo 29 – Rinuncia agli studi Articolo 30 – Interruzione e sospensione degli studi Articolo 31 – Decadenza dalla qualità di studente Articolo 32 – Certificazioni Titolo V Disposizioni Finali Articolo 33 – Approvazione e modifiche al presente Regolamento Articolo 34 – Norme transitorie Articolo 35 – Abrogazione di norme Articolo 36 – Entrata in vigore 3 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, come individuati nell’art.3 del Regolamento recante norme concernenti l’Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n.509; b) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati nll’art.3 del D.M. 509/99; c) per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni, e recanti la definizione delle Classi di appartenenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare; d) per Classe di appartenenza dei Corsi di studio, l’insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, individuati dai Decreti ministeriali; e) per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n.341, nonché all’art.12 del Regolamento Generale sull’Autonomia, come specificato dall’art.8; f) per Ordinamento Didattico di un Corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio, come specificato dall’art.11 del D.M. 509/99; g) per settore scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche; h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dei decreti ministeriali; i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio; l) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato; 4 m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; n) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. 5 Titolo I Principi Generali Art. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento didattico d'Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'articolo 11 della legge 341/90 e dall'articolo 16 dello Statuto d'autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata "Università": a) disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale in conformità con le disposizioni di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509; b) definisce l'ordinamento degli studi dei corsi, svolti dall'Università, di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 341/90 e dell'articolo 14 della legge 390/91; c) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche previsti dall'articolo 11, comma secondo, della legge 341/90; 2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio dell’Università di Salerno sono riportati in allegato al presente Regolamento. Art. 2 Titoli e corsi di studio 1. L’Università di Salerno rilascia titoli di primo livello o Laurea , di secondo livello o Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari. 2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i Master sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio. 3. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, procede almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche definito da un apposito Regolamento, alla revisione dell’elenco dei Corsi di studio attivati dall’Ateneo e alla verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. 4. Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Art. 3 Strutture didattiche 1. Le strutture di cui l’Università si avvale per le attività didattiche sono: le Facoltà, le Aree Didattiche comprendenti Corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, i Corsi di studio e i Dipartimenti. 2. La composizione e il funzionamento di ciascuna struttura sono disciplinate dalle norme statutarie e da apposito Regolamento. 6 Art.4 Commissioni didattiche paritetiche 1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica di Facoltà quale osservatorio permanente delle attività didattiche. 2. La Commissione effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività didattica e sulla sua qualità, secondo procedure definite dalla Facoltà. Su tali basi propone al Consiglio di Facoltà le iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica. 3. Almeno ogni tre anni esprime parere sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 4. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà,garantendo la presenza di docenti e studenti, scelti in numero paritetico in seno al Consiglio di Facoltà. Art.5 Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l’ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d’insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, in linea con gli indirizzi generali fissati dalla Facoltà, gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è approvato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo. 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative: b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeucità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere. 4. L’ Università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. Art. 6 Corsi di studio interfacoltà e interateneo 7 1. I Corsi di studio possono essere attivati mediante accordi tra diverse Facoltà dell’Ateneo (Corsi di Studio interfacoltà) o mediante convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una o più tra le Facoltà o ad uno o più tra gli Atenei convenzionati l’iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni. Art.7 Istituzione e attivazione dei Corsi di studio 1. Con deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto l’Università di Salerno attiva o disattiva i Corsi di studio, istituiti ai sensi del D.P.R. 25/98, dandone comunicazione al Ministero. 2. Un corso di studio viene proposto dalla Facoltà interessata o dalle Facoltà interessate sulla base di un progetto ove siano definiti: b) la denominazione del corso; c) la classe di appartenenza per la laurea e la laurea specialistica; d) gli obiettivi formativi specifici; e) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato; f) le prospettive di sbocchi professionali; g) i possibili corsi concorrenti nell’Ateneo e nel sistema universitario; h) il dimensionamento della domanda studentesca potenziale; i) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili; j) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili; k) l’analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi. 3. Per la definizione degli obiettivi formativi specifici, dei profili professionali attesi e degli sbocchi lavorativi previsti devono essere organizzate adeguate consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 4. Nel caso di disattivazioni, l’Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti,di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Consigli di Facoltà a disciplinare, altresì, la possibilità, per gli studenti, di optare per l’iscrizione ad altri Corsi di studio attivati. 5. All’atto dell’istituzione di un Corso di laurea l’ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati presso l’Università di Salerno nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università. Art. 8 Crediti 8 1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, prevista nell’ordinamento didattico e stabilita dal Consiglio della competente Struttura Didattica. 2. In ogni caso la valutazione del profitto dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 3. I Consigli delle strutture didattiche, in seguito ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell’attività svolta dallo studente, deliberano sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di studi o da altra Università. 4. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali. 5. I Consigli delle strutture didattiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l’attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Titolo II Ordinamento generale dei corsi di studio 9 Art. 9 Corso di laurea 1. Il corso di laurea, eventualmente articolato in più di un curriculum ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 2. Per l’iscrizione al corso di laurea è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. La durata normale del corso di laurea è di tre anni, per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. 3. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. 4. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non è positiva i Consigli di struttura didattica indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal Regolamento didattico del corso di studio. 5. Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Art. 10 Corso di laurea specialistica 1. Il corso di laurea specialistica, eventualmente articolato in più di un curriculum ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Per l’iscrizione al corso di laurea specialistica è richiesta la laurea, ovvero il possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. La durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea. Per il conseguimento della laurea specialistica lo studente deve aver conseguito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica stabiliscono i limiti entro cui è possibile l’integrazione dei curricula con i relativi crediti mancati. 3. In deroga al comma 2 e nei casi previsti dalla legge, è consentita l’ammissione ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell’Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell’adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici. 4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea specialistica e definiscono, ove necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale. 5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di laurea nell’Università, con riferimento ad un “curriculum” pienamente riconosciuto ai fini dell’iscrizione al corso di laurea specialistica non è richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico. 10 6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di laurea in altri “curricula” dello stesso corso di laurea o in altri corsi di laurea dell’Università o in altre Università con le quali non siano in atto specifiche convenzioni. 7. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea specialistica ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Art. 11 Corso di specializzazione 1. Il Corso di Specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea. 2. Per essere ammessi ad un corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 3. Gli specifici requisiti di ammissione ad ogni corso di specializzazione e gli eventuali crediti formativi universitari, aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono determinati dai decreti ministeriali. 4. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l’ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell’Unione Europea. Art. 12 Dottorato di ricerca 1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso l’Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. 2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 3. Ai sensi dell’art.4 della legge 210/98, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, sono disciplinati con l’apposito Regolamento di Ateneo. Art. 13 Master universitari 11 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 15, della Legge 14 Gennaio 1999, n.4, l’Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari. 2. Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. 3. L’offerta didattica dei Corsi di Master deve essere specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze formative provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. A tale scopo l’impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 4. L’Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello. 5. I Corsi di Master possono essere attivati dall’Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubbblici o privati. 6. I Corsi di Master sono attivati con Decreto del Rettore su proposta dei Dipartimenti e/o delle Aree didattiche, su delibera delle Facoltà interessate, previa determinazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza e secondo quanto specificamente stabilito da apposito Regolamento di Ateneo. Art. 14 Iniziative didattiche integrative 1. L’Università può organizzare, ai sensi dell’articolo 6 della legge341/90, dell’articolo 14 della legge 390/1991 e dell’articolo 59 dello Statuto, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma soltanto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione: a) corsi di perfezionamento; b) corsi di aggiornamento professionale; c) corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici; d) corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori; e) corsi di aggiornamento; f) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrtivo; g) corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti. 2. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste dallo Statuto e dallo specifico Regolamento di Ateneo. Titolo III Organizzazione delle attività didattiche 12 Art. 15 Attività didattiche 1. Le attività didattiche iniziano di norma il 1° ottobre e possono articolarsi in cicli didattici. 2. Le strutture didattiche definiscono l'articolazione temporale dei cicli didattici e la distribuzione dei corsi, prevedendo l’effettuazione delle prove di valutazione iniziale nel mese di settembre. 3. Le strutture didattiche stabiliscono l'orario delle lezioni prima dell'inizio di ciascun ciclo didattico. 4. I docenti depositano presso le segreterie di presidenza delle facoltà, entro il termine stabilito dal Senato accademico, i programmi dei corsi di studio relativi all'anno accademico successivo. 5. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, i consigli delle strutture didattiche competenti coordinano i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio. Art. 16 Doveri dei docenti 1. Il carico didattico dei docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative,di orientamento e tutorato, viene attribuito annualmente dai consigli delle strutture didattiche competenti nel rispetto della normativa vigente. 2. I docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche frontali per almeno tre giorni alla settimana; modalità diverse di prestazione delle attività sono ammissibili e programmabili dai consigli delle strutture didattiche in relazione alle esigenze derivanti dalle articolazioni in cicli didattici. 3. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro affidate. Potranno invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi alla loro presenza. 4. I docenti possono assentarsi dalle attività didattiche per cause di forza maggiore. I professori e i ricercatori di ruolo possono assentarsi anche per inderogabili impegni scientifici o istituzionali. Tali assenze devono essere autorizzate con le modalità stabilite dal Senato Accademico. 5. Soltanto in tali ipotesi, il docente può essere sostituito da un altro docente o da un ricercatore con provvedimento del Preside. 6. I docenti devono assicurare il ricevimento degli studenti con le modalità stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche. 7. Ciascun docente e ciascun ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati.Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside e dovrà essere consegnato allo stesso entro 15 giorni dalla conclusione dell’anno accademico. 8. I docenti sono tenuti a verificare le frequenze degli studenti nei casi in cui esse siano obbligatorie secondo gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le disposizioni legislative o regolamentari o le norme contrattuali il cui rispetto sia richiesto dagli enti finanziatori dei corsi e che siano state recepite dagli organi centrali di governo. 9. Il Preside vigila sull’osservanza dei doveri da parte dei docenti ed è tenuto a segnalare al Rettore le inadempienze riscontrate. Art. 17 Curricula 13 1. I curricula indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti ministeriali, e dai relativi ordinamenti dei Corsi di studio, la denominazione dei singoli corsi di insegnamento specificando: a) Se annuali, semestrali, etc.; b) Il numero di crediti attribuiti a ciascuno di essi c) La loro collocazione nei successivi periodi didattici; d) Le eventuali propedeucità; e) Gli eventuali obblighi di frequenza; 2. I curricula ed i contenuti degli insegnamenti sono deliberati dalle strutture didattiche entro il 30 aprile e resi pubblici entro il 31 maggio dell’Anno Accademico precedente a quello cui si riferiscono. 3. Il termine per la presentazione del curriculum individuale, per gli anni accademici successivi al primo, è fissato al 31 luglio. 4. Le strutture didattiche approvano i curricula individuali entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione. 5. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per gli studenti in mobilità. Art. 18 Manifesto annuale degli studi e pubblicità delle attività didattiche 1. Entro il 30 giugno di ogni anno accademico il Senato accademico approva per quanto di competenza il Manifesto annuale degli studi, che comprende: a) gli ordinamenti dei singoli corsi di studio; b) le modalità di accesso degli studenti; c) le modalità di immatricolazione e di iscrizione; d) i termini delle preiscrizioni e delle iscrizioni; e) le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti; f) le indicazioni riguardanti le tasse, i contributi e le indennità dovute dagli studenti; g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalle strutture didattiche. 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono la procedura di approvazione dei manifesti annuali degli studi delle singole facoltà, i quali dovranno essere comunque approvati nel rispetto del termine fissato per l'approvazione del Manifesto annuale degli studi. 3. Le facoltà, entro il 30 settembre di ogni anno rendono pubblici: a) la composizione delle commissioni didattiche e gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei rispettivi responsabili; b) l'articolazione temporale dei cicli didattici; c) le sedi ove si svolgeranno le attività didattiche nonché le altre sedi, i servizi e le strutture, anche esterne all'Università, utilizzate per lo svolgimento di attività didattiche integrative; d) l'elenco dei docenti cui sono affidati i corsi; e) l'elenco degli insegnamenti attivati con l'indicazione della loro durata, della loro eventuale articolazione in moduli o altro tipo di sequenze, della loro distribuzione fra i cicli didattici, del loro valore espresso in termini di crediti didattici; f) le modalità di funzionamento dei servizi di tutorato; g) le eventuali modifiche in itinere apportate al piano degli studi di facoltà già pubblicato nel Manifesto degli studi; 14 h) i periodi di svolgimento degli appelli d'esame sia in relazione agli esami di profitto conclusivi, sia in relazione agli esami di laurea e di laurea specialistica ; l) ogni altra notizia prevista dai regolamenti didattici di facoltà ovvero la cui diffusione sia ritenuta utile dalla facoltà nell'interesse del buon andamento degli studi. Art. 19 Esami e verifiche del profitto 1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea specialistica stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano il superamento del corso e l’acquisizione dei crediti assegnati.Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica ( pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.). 2. Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi. 3. Le prove orali sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato dell'esame. 4. Nel caso che l’esame preveda una prova scritta, i candidati hanno diritto a discutere con la commissione gli elaborati prodotti. 5. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere in ogni caso accertato il profitto degli studenti sui singoli moduli. 6. Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata.In nessun caso la data d’inizio di un appello potrà essere anticipata. Art. 20 Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del profitto di cui all’art.19 sono nominate dal Preside e sono composte di norma da tre membri e comunque in numero non inferiore a due. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Facoltà. 2. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal titolare del corso di insegnamento o, nel caso di corsi a più moduli, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore di ruolo. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori appartenenti al medesimo o affine ambito disciplinare, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione. 3. I lavori della commissione e la relativa verbalizzazione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente e secondo le modalità dallo stesso definite, nell’ambito di quanto stabilito dal Consiglio di struttura didattica; il Presidente è responsabile dei verbali di esame, da restituire alle Segreterie studenti dopo la conclusione di ogni appello. 15 Art. 21 Prove finali 1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale.I Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e laurea specialistica disciplinano: a) il contenuto e le modalità di svolgimento della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione; b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studene all’interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. 2. Per poter sostenere la prova finale lo studente deve: a) aver acquisito il numero dei crediti previsto dall’ordinamento didattico del Corso di Studi; b) aver adempiuto agli eventuali specifici obblighi formativi aggiuntivi; c) essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari. 3. Lo svolgimento delle prove finali e la proclamazione del risultato finale sono pubblici. Art. 22 Commissioni per le prove finali 1. Le commissioni per le prove finali di cui all’art.21 sono nominate dal Preside di facoltà e sono composte, secondo le norme stabilite nei Regolamenti didattici, di norma da 11 membri effettivi compreso il Presidente e comunque in numero non inferiore a sette. 2. L'atto di nomina stabilisce chi sia il Presidente della commissione. Il Presidente è un professore di ruolo di prima fascia della facoltà. In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal professore della Commissione più anziano in ruolo. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti, docenti e ricercatori anche non appartenenti alla facoltà. 3. Il verbale della prova finale del singolo candidato è firmato da tutti i membri della Commissione che hanno assistito alla prova 4. Le Commissioni esprimono la loro valutazione in centodecimi e possono concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Art. 23 Periodi di studio all’estero 1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituti equiparati, nell’ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo. 2. L’Ateneo favorisce la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti la propria organizzazione didattica e fornendo un supporto logistico agli scambi. 3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all’estero deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare l’Università in cui intende svolgere le attività formative e le relative tipologie di attività. La domanda corredata da adeguata documentazione in ordine ai contenuti dei corsi, alle modalità di svolgimento degli stessi, alle modalità di valutazione finale, è sottoposta 16 all’autorizzazione del Consiglio di struttura didattica, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti. 4. Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero è deliberato dal Consiglio della struttura didattica cui deve pervenire la valutazione conseguita sulle verifiche finali a ciascun corso e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. 5. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative effettuate all’estero, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l’eventuale tirocinio. Art. 24 Orientamento e tutorato 1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Università organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali : scelta del Corso di studio, percorso degli studi, accesso al mondo del lavoro. 2. Per la realizzazione delle suddette finalità, l’Ateneo si avvale del Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato. Tale Centro opera anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e di altri enti, pubblici e privati. 3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalle Strutture didattiche nell’ambito della programmazione didattica e secondo quanto stabilito negli appositi Regolamenti per il Tutorato e per l’incentivanzione. 4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le strutture didattiche, con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato eventualmente con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, possono offrire: a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione; b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all’orientamento; c) consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole. 5. In materia di orientamento nel corso degli studi, le strutture didattiche diffondono mediante l’attività di tutorato dei Docenti e dei Ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti. 17 Titolo IV Carriera scolastica Art. 25 Immatricolazione e iscrizione ai corsi 1. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro il termine stabilito annualmente dal Senato accademico e pubblicato nel Manifesto annuale degli studi. 2. Detto termine non potrà in ogni caso superare il 30 settembre. 3. Il periodo di apertura delle immatricolazioni inizia il 15 luglio salvo diversa determinazione del Senato accademico. 4. Nel caso dei Corsi di studio ad accesso limitato, i termini sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate. 5. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e pubblicato nel Manifesto Annuale degli Studi. 6. Il rinnovo dell’iscrizione avviene tra il 15 luglio e il 30 settembre. 7. Il Rettore può concedere deroghe ai termini fissati per l’immatricolazione e le iscrizioni a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non comportino pregiudizio all’organizzazione didattica della Facoltà interessata. 8. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio dello stesso livello. Art. 26 Trasferimenti e passaggi di Corso e di Facoltà 1. Le domande di trasferimento presso l’Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di struttura didattica che valuta l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida dei crediti acquisiti e indica l’anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere. 2. I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici e ai fini del trasferimento,l’effettuazione di una prova di ammissione. 3. I trasferimenti di studenti stranieri, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli di facoltà e approvati dal Senato accademico, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di studio di destinazione. 4. Le disposizioni che disciplinano i passaggi e i trasferimenti sono determinate dal Consiglio di ciascuna Facoltà e approvate dal Senato accademico. 18 Art. 27 Corsi singoli 1. Chiunque sia in possesso del titolo di scuola secondaria superiore ed abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell’Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale, può chiedere l’iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento attivati nell’ambito dei corsi di laurea e laurea specialistica. 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l’importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli. 3. L’iscritto a corsi singoli: a) non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche; b) può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell’Università di Salerno. 4. La frequenza e il superamento degli esami di corsi singoli possono essere riconosciuti e possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio. 5. Gli esami sostenuti a seguito dell’iscrizione a corsi singoli possono essere oggetto di certificazione da parte dell’amministrazione. Art. 28 Studenti a tempo parziale 1. Si considera a tempo parziale lo studente che concorda con la struttura didattica competente un percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60, comunque non inferiori a 30. 2. E’ assimilato allo studente a tempo parziale di cui al primo comma lo studente che non ha ottemperato agli obblighi previsti dall’Ordinamento del corso. 3. Lo studente a tempo parziale deve completare il curriculum formativo entro termini predeterminati dal Consiglio di struttura didattica. 4. La posizione di studente a tempo parziale può dar luogo a riduzioni di tasse e contributi nella misura stabilità dal Consiglio di Amministrazione. Art. 29 Rinuncia agli studi 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi e immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto. 2. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia. 19 Art.30 Interruzione e sospensione degli studi 1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un Corso di studi, non rinnovi per un massimo di due anni consecutivi e per tre anni complessivi l’iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere, a domanda, al medesimo Corso di studi per l’anno di corso successivo all’ultimo frequentato, purchè regolarizzi la propria posizione amministrativa. L’importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, anche tenendo conto delle ragioni dell’interruzione. 2. Coloro che avendone i requisiti intendono iscriversi ad una Scuola di specializzazione o a un Dottorato di ricerca, e che siano già iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest’ultimo. 3. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari. L’importo della tassa da versare all’atto della ripresa degli studi è stabilita dal Consiglio di amministrazione. Art. 31 Decadenza dalla qualità di studente 1. Gli studenti che non abbiano superato esami di profitto per il numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento didattico del corso di studio, in misura comunque non inferiore alla durata legale dello stesso, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente. 2. La decadenza dalla qualità di studente comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti. 3. Lo studente decaduto può iscriversi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate e con la possibilità di far rivivere la precedente carriera scolastica già estinta per effetto della decadenza, previa delibera del Consiglio di struttura didattica circa la validità e la non obsolescenza dei crediti acquisiti nel precedente corso di studio. Art. 32 Certificazioni 1. Le segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alle leggi vigenti. 2. In particolare esse rilasciano, dietro indicazione dei Consigli di struttura didattica, un certificato che riporta, secondo modelli conformi agli standards europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito. 20 Titolo V Disposizioni Finali Art. 33 Approvazione e modifiche al presente Regolamento 1. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 341/1990. 2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura. Art. 34 Norme transitorie 1. L’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e concede agli studenti la facoltà di optare per l’iscrizione a Corsi di Studio con i nuovi ordinamenti, secondo modalità definite dai Consigli di struttura didattica previo riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo e con i corrispondenti crediti. 2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici, sono valutati in crediti dalla competente struttura didattica ai fini del conseguimento della laurea di cui all’art.2 del presente Regolamento. Art. 35 Abrogazione di norme 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, dei regolamenti didattici dei corsi di studio e degli ulteriori atti regolamentari previsti dal presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme regolamentari con essi incompatibili. Art. 36 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno indicato nel decreto rettorale di emanazione. 21 Corsi di laurea Classe 5 – lauree in Lettere ?? C.d.L. in Discipline letterarie Classe 8 – lauree in Ingegneria civile e ambientale ?? C.d.L. in Ingegneria civile ?? C.d.L. in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio Classe 9 – lauree in Ingegneria dell’informazione ?? C.d.L. in Ingegneria elettronica Classe 10 – lauree in Ingegneria industriale ?? C.d.L. in Ingegneria chimica ?? C.d.L. in Ingegneria meccanica Classe 11 – lauree in Lingue e culture moderne ?? C.d.L. in Lingue e modelli culturali dell’occidente Classe 13 – Scienze dei beni culturali ?? C.d.L. in Beni culturali Classe 14 – lauree in Scienze della comunicazione ?? C.d.L. in Scienze della comunicazione Classe 15 – lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali ?? C.d.L. in Scienze politiche e delle relazioni internazionali Classe 17 – lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale ?? C.d.L. in Economia aziendale ?? C.d.L. in Gestione delle amministrazioni pubbliche ?? C.d.L. in Economia e amministrazione delle imprese Classe 18 – lauree in Scienze dell’educazione e della formazione ?? C.d.L. in Scienze dell’educazione Classe 19 – lauree in Scienze dell’amministrazione ?? C.d.L. in Scienze del governo e dell’amministrazione Classe 21 – lauree in Scienze e tecnologie chimiche ?? C.d.L. in Chimica Classe 24 – lauree in Scienze e tecnologie farmaceutiche ?? C.d.L. in Tecniche erboristiche Classe 25 – lauree in Scienze e tecnologie fisiche ?? C.d.L. in Fisica ?? C.d.L. in Metodologie fisiche Classe 26 – lauree in Scienze e tecnologie informatiche ?? C.d.L. in Informatica ?? C.d.L. in Informatica applicata Classe 27 – lauree in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura ?? C.d.L. in Valutazione e controllo ambientale Classe 28 – lauree in Scienze economiche ?? C.d.L. in Economia e commercio Classe 29 – lauree in Filosofia 22 ?? C.d.L. in Filosofia Classe 31– lauree in Scienze giuridiche ?? C.d.L. in Scienze giuridiche Classe 32– lauree in Scienze matematiche ?? C.d.L. in Matematica Classe 36– lauree in Scienze sociologiche ?? C.d.L. in Sociologia Corsi di laurea specialistica Classe 14/S – lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale ?? C.d.L.S. in Farmacia 23