universita` degli studi di salerno regolamento didattico di

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
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INDICE
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Titolo I
Principi Generali
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Titoli e corsi di studio
Articolo 3 – Strutture didattiche
Articolo 4 – Commissioni didattiche paritetiche
Articolo 5 – Regolamenti didattici dei corsi di studio
Articolo 6 – Corsi di studio interfacoltà e interateneo
Articolo 7 – Istituzione e attivazione dei Corsi di studio
Articolo 8 – Crediti
Titolo II
Ordinamento generale dei corsi di studio
Articolo 9 – Corso di laurea
Articolo 10 – Corso di laurea specialistica
Articolo 11 – Corso di specializzazione
Articolo 12 – Dottorato di ricerca
Articolo 13 – Master universitari
Articolo 14 – Iniziative didattiche integrative
Titolo III
Organizzazione delle attività didattiche
Articolo 15 – Attività didattiche
Articolo 16 – Doveri dei docenti
Articolo 17 – Curricula
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Articolo 18 – Manifesto annuale degli studi e pubblicità delle attività didattiche
Articolo 19 – Esami e verifiche del profitto
Articolo 20 – Commissioni esaminatrici
Articolo 21 – Prove finali
Articolo 22 – Commissioni per le prove finali
Articolo 23 – Periodi di studio all’estero
Articolo 24 – Orientamento e tutorato
Titolo IV
Carriera scolastica
Articolo 25 – Immatricolazione e iscrizione ai corsi
Articolo 26 – Trasferimenti e passaggi di Corso e di Facoltà
Articolo 27 – Corsi singoli
Articolo 28 – Studenti a tempo parziale
Articolo 29 – Rinuncia agli studi
Articolo 30 – Interruzione e sospensione degli studi
Articolo 31 – Decadenza dalla qualità di studente
Articolo 32 – Certificazioni
Titolo V
Disposizioni Finali
Articolo 33 – Approvazione e modifiche al presente Regolamento
Articolo 34 – Norme transitorie
Articolo 35 – Abrogazione di norme
Articolo 36 – Entrata in vigore
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Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, come
individuati nell’art.3 del Regolamento recante norme concernenti l’Autonomia Didattica
degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n.509;
b) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il
Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati nll’art.3 del D.M. 509/99;
c) per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo
17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni, e recanti
la definizione delle Classi di appartenenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi
formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero
minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
d) per Classe di appartenenza dei Corsi di studio, l’insieme dei Corsi di studio, comunque
denominati, individuati dai Decreti ministeriali;
e) per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2,
della legge del 19 novembre 1990, n.341, nonché all’art.12 del Regolamento Generale
sull’Autonomia, come specificato dall’art.8;
f) per Ordinamento Didattico di un Corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i
curricula del Corso di studio, come specificato dall’art.11 del D.M. 509/99;
g) per settore scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23
giugno 1997, e successive modifiche;
h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e
professionalmente affini, definito dei decreti ministeriali;
i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento,
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative
previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio;
l) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo
culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
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m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro,
ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle
attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle
tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
n) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie
specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.
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Titolo I
Principi Generali
Art. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento didattico d'Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto
dall'articolo 11 della legge 341/90 e dall'articolo 16 dello Statuto d'autonomia, di seguito denominato
"Statuto", dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata "Università":
a) disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio svolti nell'Università per il conseguimento dei
titoli universitari aventi valore legale in conformità con le disposizioni di cui al D.M. 3 novembre 1999,
n.509;
b) definisce l'ordinamento degli studi dei corsi, svolti dall'Università, di cui all'articolo 6, comma
secondo, della legge 341/90 e dell'articolo 14 della legge 390/91;
c) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture
didattiche previsti dall'articolo 11, comma secondo, della legge 341/90;
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio dell’Università di Salerno sono riportati in
allegato al presente Regolamento.
Art. 2
Titoli e corsi di studio
1. L’Università di Salerno rilascia titoli di primo livello o Laurea , di secondo livello o Laurea
specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari.
2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i
Master sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio.
3. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, procede almeno ogni tre anni, in base ad un
preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche definito da un apposito Regolamento,
alla revisione dell’elenco dei Corsi di studio attivati dall’Ateneo e alla verifica del conseguimento
effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche
congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri.
Art. 3
Strutture didattiche
1. Le strutture di cui l’Università si avvale per le attività didattiche sono: le Facoltà, le Aree
Didattiche comprendenti Corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi appartenenti
ad una comune area scientifico-culturale, i Corsi di studio e i Dipartimenti.
2. La composizione e il funzionamento di ciascuna struttura sono disciplinate dalle norme statutarie
e da apposito Regolamento.
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Art.4
Commissioni didattiche paritetiche
1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica di Facoltà quale osservatorio
permanente delle attività didattiche.
2. La Commissione effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività didattica e sulla
sua qualità, secondo procedure definite dalla Facoltà. Su tali basi propone al Consiglio di Facoltà le
iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica.
3. Almeno ogni tre anni esprime parere sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e
sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati.
4. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di
Facoltà,garantendo la presenza di docenti e studenti, scelti in numero paritetico in seno al Consiglio
di Facoltà.
Art.5
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, il regolamento didattico di
un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l’ordinamento
didattico e nel rispetto della libertà d’insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti,
specifica, in linea con gli indirizzi generali fissati dalla Facoltà, gli aspetti organizzativi del corso di
studio ed è approvato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative:
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeucità di ogni insegnamento e di ogni
altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti
assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dalle
competenti strutture didattiche, previo parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche.
Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è
reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata
prescindendosi dal parere.
4. L’ Università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in
particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività
formativa.
Art. 6
Corsi di studio interfacoltà e interateneo
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1. I Corsi di studio possono essere attivati mediante accordi tra diverse Facoltà dell’Ateneo (Corsi
di Studio interfacoltà) o mediante convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio
interuniversitari).
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le
particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e
attribuiscono ad una o più tra le Facoltà o ad uno o più tra gli Atenei convenzionati l’iscrizione
degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli
accordi o dalle convenzioni.
Art.7
Istituzione e attivazione dei Corsi di studio
1. Con deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto l’Università di Salerno attiva o disattiva i Corsi
di studio, istituiti ai sensi del D.P.R. 25/98, dandone comunicazione al Ministero.
2. Un corso di studio viene proposto dalla Facoltà interessata o dalle Facoltà interessate sulla base di
un progetto ove siano definiti:
b) la denominazione del corso;
c) la classe di appartenenza per la laurea e la laurea specialistica;
d) gli obiettivi formativi specifici;
e) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
f) le prospettive di sbocchi professionali;
g) i possibili corsi concorrenti nell’Ateneo e nel sistema universitario;
h) il dimensionamento della domanda studentesca potenziale;
i) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
j) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
k) l’analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
3. Per la definizione degli obiettivi formativi specifici, dei profili professionali attesi e degli sbocchi
lavorativi previsti devono essere organizzate adeguate consultazioni con le organizzazioni
rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
4. Nel caso di disattivazioni, l’Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già
iscritti,di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Consigli di Facoltà a
disciplinare, altresì, la possibilità, per gli studenti, di optare per l’iscrizione ad altri Corsi di studio
attivati.
5. All’atto dell’istituzione di un Corso di laurea l’ordinamento didattico stabilisce quali crediti
acquisiti saranno riconosciuti validi per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri
Corsi di studio attivati presso l’Università di Salerno nonché, sulla base di specifiche convenzioni,
presso altre Università.
Art. 8
Crediti
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1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, prevista nell’ordinamento didattico
e stabilita dal Consiglio della competente Struttura Didattica.
2. In ogni caso la valutazione del profitto dello studente deve essere espressa mediante una votazione
in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
3. I Consigli delle strutture didattiche, in seguito ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e
dell’attività svolta dallo studente, deliberano sul riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di studi o da altra Università.
4. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un
periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali.
5. I Consigli delle strutture didattiche possono riconoscere come crediti formativi universitari,
valutando gli obiettivi raggiunti e l’attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e
abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione
l’Università abbia concorso.
Titolo II
Ordinamento generale dei corsi di studio
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Art. 9
Corso di laurea
1. Il corso di laurea, eventualmente articolato in più di un curriculum ha l’obiettivo di assicurare allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di
specifiche conoscenze professionali.
2. Per l’iscrizione al corso di laurea è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. La durata normale del corso di laurea è di
tre anni, per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
3. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea definiscono gli specifici requisiti di ammissione
e le conoscenze minime richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di
verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
4. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non è positiva i Consigli di struttura didattica
indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme
previste dal Regolamento didattico del corso di studio.
5. Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso
programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata
votazione minima.
Art. 10
Corso di laurea specialistica
1. Il corso di laurea specialistica, eventualmente articolato in più di un curriculum ha l’obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici.
2. Per l’iscrizione al corso di laurea specialistica è richiesta la laurea, ovvero il possesso di altro titolo
di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. La durata normale dei corsi di laurea
specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea. Per il conseguimento della laurea specialistica lo
studente deve aver conseguito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi. I
regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica stabiliscono i limiti entro cui è possibile
l’integrazione dei curricula con i relativi crediti mancati.
3. In deroga al comma 2 e nei casi previsti dalla legge, è consentita l’ammissione ad un Corso di
Laurea specialistica con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per
Corsi di studio regolati da normative dell’Unione Europea che non prevedano per essi titoli
universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell’adeguata preparazione iniziale prevista dagli
ordinamenti didattici.
4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che
devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea specialistica e definiscono, ove
necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale.
5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di laurea nell’Università, con riferimento ad un
“curriculum” pienamente riconosciuto ai fini dell’iscrizione al corso di laurea specialistica non è
richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi
previsti dal relativo regolamento didattico.
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6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di laurea in altri “curricula”
dello stesso corso di laurea o in altri corsi di laurea dell’Università o in altre Università con le quali
non siano in atto specifiche convenzioni.
7. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi sono assegnati anche agli
studenti dei corsi di laurea specialistica ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi
con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
Art. 11
Corso di specializzazione
1. Il Corso di Specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni
richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea,
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
3. Gli specifici requisiti di ammissione ad ogni corso di specializzazione e gli eventuali crediti
formativi universitari, aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono determinati dai
decreti ministeriali.
4. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti,
compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l’ammissione al
Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni
previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell’Unione Europea.
Art. 12
Dottorato di ricerca
1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare,
presso l’Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea
specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
3. Ai sensi dell’art.4 della legge 210/98, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di
studio, sono disciplinati con l’apposito Regolamento di Ateneo.
Art. 13
Master universitari
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1. In attuazione dell’articolo 1, comma 15, della Legge 14 Gennaio 1999, n.4, l’Ateneo può attivare
corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento
professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.
2. Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per
conseguire la laurea o la laurea specialistica.
3. L’offerta didattica dei Corsi di Master deve essere specificamente finalizzata a rispondere ad
esigenze formative provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. A tale scopo
l’impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e
adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. L’Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed
internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
5. I Corsi di Master possono essere attivati dall’Ateneo anche in collaborazione con enti esterni,
pubbblici o privati.
6. I Corsi di Master sono attivati con Decreto del Rettore su proposta dei Dipartimenti e/o delle Aree
didattiche, su delibera delle Facoltà interessate, previa determinazione del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza e secondo quanto specificamente stabilito
da apposito Regolamento di Ateneo.
Art. 14
Iniziative didattiche integrative
1. L’Università può organizzare, ai sensi dell’articolo 6 della legge341/90, dell’articolo 14 della legge
390/1991 e dell’articolo 59 dello Statuto, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo
avente valore legale, ma soltanto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:
a) corsi di perfezionamento;
b) corsi di aggiornamento professionale;
c) corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
d) corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
e) corsi di aggiornamento;
f) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrtivo;
g) corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
2. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste
dallo Statuto e dallo specifico Regolamento di Ateneo.
Titolo III
Organizzazione delle attività didattiche
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Art. 15
Attività didattiche
1. Le attività didattiche iniziano di norma il 1° ottobre e possono articolarsi in cicli didattici.
2. Le strutture didattiche definiscono l'articolazione temporale dei cicli didattici e la distribuzione dei
corsi, prevedendo l’effettuazione delle prove di valutazione iniziale nel mese di settembre.
3. Le strutture didattiche stabiliscono l'orario delle lezioni prima dell'inizio di ciascun ciclo didattico.
4. I docenti depositano presso le segreterie di presidenza delle facoltà, entro il termine stabilito dal
Senato accademico, i programmi dei corsi di studio relativi all'anno accademico successivo.
5. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, i consigli delle strutture didattiche competenti
coordinano i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli
obiettivi formativi del relativo corso di studio.
Art. 16
Doveri dei docenti
1. Il carico didattico dei docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative,di orientamento e
tutorato, viene attribuito annualmente dai consigli delle strutture didattiche competenti nel rispetto
della normativa vigente.
2. I docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche frontali per almeno tre giorni alla settimana;
modalità diverse di prestazione delle attività sono ammissibili e programmabili dai consigli delle
strutture didattiche in relazione alle esigenze derivanti dalle articolazioni in cicli didattici.
3. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro affidate. Potranno
invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi alla loro presenza.
4. I docenti possono assentarsi dalle attività didattiche per cause di forza maggiore. I professori e i
ricercatori di ruolo possono assentarsi anche per inderogabili impegni scientifici o istituzionali. Tali
assenze devono essere autorizzate con le modalità stabilite dal Senato Accademico.
5. Soltanto in tali ipotesi, il docente può essere sostituito da un altro docente o da un ricercatore con
provvedimento del Preside.
6. I docenti devono assicurare il ricevimento degli studenti con le modalità stabilite dai regolamenti
delle strutture didattiche.
7. Ciascun docente e ciascun ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle
lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, gli argomenti svolti nel
corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati.Il Registro dovrà essere
tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside e dovrà essere
consegnato allo stesso entro 15 giorni dalla conclusione dell’anno accademico.
8. I docenti sono tenuti a verificare le frequenze degli studenti nei casi in cui esse siano obbligatorie
secondo gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le disposizioni legislative o regolamentari o le
norme contrattuali il cui rispetto sia richiesto dagli enti finanziatori dei corsi e che siano state
recepite dagli organi centrali di governo.
9. Il Preside vigila sull’osservanza dei doveri da parte dei docenti ed è tenuto a segnalare al Rettore le
inadempienze riscontrate.
Art. 17
Curricula
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1. I curricula indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti ministeriali, e dai relativi
ordinamenti dei Corsi di studio, la denominazione dei singoli corsi di insegnamento specificando:
a) Se annuali, semestrali, etc.;
b) Il numero di crediti attribuiti a ciascuno di essi
c) La loro collocazione nei successivi periodi didattici;
d) Le eventuali propedeucità;
e) Gli eventuali obblighi di frequenza;
2. I curricula ed i contenuti degli insegnamenti sono deliberati dalle strutture didattiche entro il 30
aprile e resi pubblici entro il 31 maggio dell’Anno Accademico precedente a quello cui si
riferiscono.
3. Il termine per la presentazione del curriculum individuale, per gli anni accademici successivi al
primo, è fissato al 31 luglio.
4. Le strutture didattiche approvano i curricula individuali entro 60 giorni dal termine fissato per la
presentazione.
5. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per gli studenti in mobilità.
Art. 18
Manifesto annuale degli studi e pubblicità delle attività didattiche
1. Entro il 30 giugno di ogni anno accademico il Senato accademico approva per quanto di competenza
il Manifesto annuale degli studi, che comprende:
a) gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
b) le modalità di accesso degli studenti;
c) le modalità di immatricolazione e di iscrizione;
d) i termini delle preiscrizioni e delle iscrizioni;
e) le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
f) le indicazioni riguardanti le tasse, i contributi e le indennità dovute dagli studenti;
g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalle strutture didattiche.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono la procedura di approvazione dei manifesti
annuali degli studi delle singole facoltà, i quali dovranno essere comunque approvati nel rispetto del
termine fissato per l'approvazione del Manifesto annuale degli studi.
3. Le facoltà, entro il 30 settembre di ogni anno rendono pubblici:
a) la composizione delle commissioni didattiche e gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei
rispettivi responsabili;
b) l'articolazione temporale dei cicli didattici;
c) le sedi ove si svolgeranno le attività didattiche nonché le altre sedi, i servizi e le strutture, anche
esterne all'Università, utilizzate per lo svolgimento di attività didattiche integrative;
d) l'elenco dei docenti cui sono affidati i corsi;
e) l'elenco degli insegnamenti attivati con l'indicazione della loro durata, della loro eventuale
articolazione in moduli o altro tipo di sequenze, della loro distribuzione fra i cicli didattici, del loro
valore espresso in termini di crediti didattici;
f) le modalità di funzionamento dei servizi di tutorato;
g) le eventuali modifiche in itinere apportate al piano degli studi di facoltà già pubblicato nel
Manifesto degli studi;
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h) i periodi di svolgimento degli appelli d'esame sia in relazione agli esami di profitto conclusivi, sia
in relazione agli esami di laurea e di laurea specialistica ;
l) ogni altra notizia prevista dai regolamenti didattici di facoltà ovvero la cui diffusione sia ritenuta
utile dalla facoltà nell'interesse del buon andamento degli studi.
Art. 19
Esami e verifiche del profitto
1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei
corsi di laurea e laurea specialistica stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano il
superamento del corso e l’acquisizione dei crediti assegnati.Tali prove potranno consistere in esami
(orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di
verifica ( pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.).
2. Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi.
3. Le prove orali sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle
prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato
dell'esame.
4. Nel caso che l’esame preveda una prova scritta, i candidati hanno diritto a discutere con la
commissione gli elaborati prodotti.
5. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere in ogni caso accertato il profitto degli studenti
sui singoli moduli.
6. Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata.In nessun
caso la data d’inizio di un appello potrà essere anticipata.
Art. 20
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del profitto di cui all’art.19 sono
nominate dal Preside e sono composte di norma da tre membri e comunque in numero non inferiore
a due. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo
le disposizioni dei Regolamenti di Facoltà.
2. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal titolare del corso di insegnamento o, nel caso di
corsi a più moduli, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di
impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore di ruolo. Compongono la
Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori appartenenti al medesimo o affine
ambito disciplinare, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di
ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria
qualificazione.
3. I lavori della commissione e la relativa verbalizzazione si svolgono sotto la responsabilità del
Presidente e secondo le modalità dallo stesso definite, nell’ambito di quanto stabilito dal Consiglio
di struttura didattica; il Presidente è responsabile dei verbali di esame, da restituire alle Segreterie
studenti dopo la conclusione di ogni appello.
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Art. 21
Prove finali
1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale.I Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e
laurea specialistica disciplinano:
a) il contenuto e le modalità di svolgimento della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione
dinanzi ad una apposita commissione;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studene
all’interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle
valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento
ritenuto rilevante.
2. Per poter sostenere la prova finale lo studente deve:
a) aver acquisito il numero dei crediti previsto dall’ordinamento didattico del Corso di Studi;
b) aver adempiuto agli eventuali specifici obblighi formativi aggiuntivi;
c) essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari.
3. Lo svolgimento delle prove finali e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.
Art. 22
Commissioni per le prove finali
1. Le commissioni per le prove finali di cui all’art.21 sono nominate dal Preside di facoltà e sono
composte, secondo le norme stabilite nei Regolamenti didattici, di norma da 11 membri effettivi
compreso il Presidente e comunque in numero non inferiore a sette.
2. L'atto di nomina stabilisce chi sia il Presidente della commissione. Il Presidente è un professore di
ruolo di prima fascia della facoltà. In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal
professore della Commissione più anziano in ruolo. Possono essere invitati a partecipare ai lavori
della Commissione, senza diritto di voto, esperti, docenti e ricercatori anche non appartenenti alla
facoltà.
3. Il verbale della prova finale del singolo candidato è firmato da tutti i membri della Commissione
che hanno assistito alla prova
4. Le Commissioni esprimono la loro valutazione in centodecimi e possono concedere al candidato il
massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
Art. 23
Periodi di studio all’estero
1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituti equiparati,
nell’ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il
conseguimento del doppio titolo.
2. L’Ateneo favorisce la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti la propria
organizzazione didattica e fornendo un supporto logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all’estero deve presentare apposita domanda
nella quale dovrà indicare l’Università in cui intende svolgere le attività formative e le relative
tipologie di attività. La domanda corredata da adeguata documentazione in ordine ai contenuti dei
corsi, alle modalità di svolgimento degli stessi, alle modalità di valutazione finale, è sottoposta
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all’autorizzazione del Consiglio di struttura didattica, che delibera in merito sulla base di criteri
generali precedentemente definiti.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero è deliberato dal Consiglio della struttura didattica
cui deve pervenire la valutazione conseguita sulle verifiche finali a ciascun corso e tutti gli altri
elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.
5. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività
formative effettuate all’estero, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l’eventuale
tirocinio.
Art. 24
Orientamento e tutorato
1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio
di tutorato ed assistenza per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione
ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in
tutte le sue forme, l'Università organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi
vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali : scelta del Corso di studio, percorso
degli studi, accesso al mondo del lavoro.
2. Per la realizzazione delle suddette finalità, l’Ateneo si avvale del Centro di Ateneo per
l’Orientamento e il Tutorato. Tale Centro opera anche in collaborazione con gli istituti di istruzione
secondaria superiore e di altri enti, pubblici e privati.
3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalle Strutture didattiche nell’ambito della
programmazione didattica e secondo quanto stabilito negli appositi Regolamenti per il Tutorato e
per l’incentivanzione.
4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le strutture didattiche, con il supporto
organizzativo del Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato eventualmente con la
consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, possono
offrire:
a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore,
finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all’orientamento;
c) consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste
provenienti dalle scuole.
5. In materia di orientamento nel corso degli studi, le strutture didattiche diffondono mediante
l’attività di tutorato dei Docenti e dei Ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi
di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
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Titolo IV
Carriera scolastica
Art. 25
Immatricolazione e iscrizione ai corsi
1. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro il termine stabilito annualmente dal
Senato accademico e pubblicato nel Manifesto annuale degli studi.
2. Detto termine non potrà in ogni caso superare il 30 settembre.
3. Il periodo di apertura delle immatricolazioni inizia il 15 luglio salvo diversa determinazione del
Senato accademico.
4. Nel caso dei Corsi di studio ad accesso limitato, i termini sono stabiliti annualmente dal Senato
Accademico su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate.
5. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al
corso di studio secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e pubblicato nel Manifesto
Annuale degli Studi.
6. Il rinnovo dell’iscrizione avviene tra il 15 luglio e il 30 settembre.
7. Il Rettore può concedere deroghe ai termini fissati per l’immatricolazione e le iscrizioni a
condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non comportino
pregiudizio all’organizzazione didattica della Facoltà interessata.
8. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio dello stesso livello.
Art. 26
Trasferimenti e passaggi di Corso e di Facoltà
1. Le domande di trasferimento presso l’Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le
domande di passaggio di Corso di studio sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di
struttura didattica che valuta l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio
fino a quel momento seguita, con la convalida dei crediti acquisiti e indica l’anno di Corso al quale
lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere.
2. I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici e ai fini del trasferimento,l’effettuazione
di una prova di ammissione.
3. I trasferimenti di studenti stranieri, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere
accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli
consigli di facoltà e approvati dal Senato accademico, sempre che il titolo di studio posseduto
consenta l'accesso al corso di studio di destinazione.
4. Le disposizioni che disciplinano i passaggi e i trasferimenti sono determinate dal Consiglio di
ciascuna Facoltà e approvate dal Senato accademico.
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Art. 27
Corsi singoli
1. Chiunque sia in possesso del titolo di scuola secondaria superiore ed abbia interesse ad accedere ai
servizi didattici dell’Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale, può
chiedere l’iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento attivati nell’ambito dei corsi di laurea
e laurea specialistica.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in sede di determinazione
annuale delle tasse universitarie, fissa l’importo della contribuzione dovuta da coloro che si
iscrivono a corsi singoli.
3. L’iscritto a corsi singoli:
a) non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche;
b) può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell’Università di
Salerno.
4. La frequenza e il superamento degli esami di corsi singoli possono essere riconosciuti e possono
essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio.
5. Gli esami sostenuti a seguito dell’iscrizione a corsi singoli possono essere oggetto di certificazione
da parte dell’amministrazione.
Art. 28
Studenti a tempo parziale
1. Si considera a tempo parziale lo studente che concorda con la struttura didattica competente un
percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60, comunque non inferiori a 30.
2. E’ assimilato allo studente a tempo parziale di cui al primo comma lo studente che non ha
ottemperato agli obblighi previsti dall’Ordinamento del corso.
3. Lo studente a tempo parziale deve completare il curriculum formativo entro termini predeterminati
dal Consiglio di struttura didattica.
4. La posizione di studente a tempo parziale può dar luogo a riduzioni di tasse e contributi nella
misura stabilità dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 29
Rinuncia agli studi
1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi e immatricolarsi ex novo allo
stesso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia
eventualmente in difetto.
2. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione
sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.
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Art.30
Interruzione e sospensione degli studi
1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un Corso di studi, non rinnovi per un massimo di due anni
consecutivi e per tre anni complessivi l’iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere, a domanda, al
medesimo Corso di studi per l’anno di corso successivo all’ultimo frequentato, purchè regolarizzi la
propria posizione amministrativa. L’importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è
stabilito dal Consiglio di Amministrazione, anche tenendo conto delle ragioni dell’interruzione.
2. Coloro che avendone i requisiti intendono iscriversi ad una Scuola di specializzazione o a un
Dottorato di ricerca, e che siano già iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione
temporanea della carriera relativa a quest’ultimo.
3.
Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per
iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere.
Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi
universitari. L’importo della tassa da versare all’atto della ripresa degli studi è stabilita dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 31
Decadenza dalla qualità di studente
1. Gli studenti che non abbiano superato esami di profitto per il numero di anni consecutivi stabilito
nel Regolamento didattico del corso di studio, in misura comunque non inferiore alla durata legale
dello stesso, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
2. La decadenza dalla qualità di studente comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica
compiuti. Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di
carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla
decadenza nella quale è incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.
3. Lo studente decaduto può iscriversi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di
pagamento di tasse arretrate e con la possibilità di far rivivere la precedente carriera scolastica già
estinta per effetto della decadenza, previa delibera del Consiglio di struttura didattica circa la
validità e la non obsolescenza dei crediti acquisiti nel precedente corso di studio.
Art. 32
Certificazioni
1. Le segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro
documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alle leggi vigenti.
2. In particolare esse rilasciano, dietro indicazione dei Consigli di struttura didattica, un certificato che
riporta, secondo modelli conformi agli standards europei, le principali indicazioni relative al
curriculum seguito.
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Titolo V
Disposizioni Finali
Art. 33
Approvazione e modifiche al presente Regolamento
1. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto e trasmesso al
Ministero per l'approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 341/1990.
2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura.
Art. 34
Norme transitorie
1. L’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento e concede agli studenti la facoltà di optare per l’iscrizione a Corsi di Studio con i
nuovi ordinamenti, secondo modalità definite dai Consigli di struttura didattica previo
riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo e con i corrispondenti crediti.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici,
sono valutati in crediti dalla competente struttura didattica ai fini del conseguimento della laurea di
cui all’art.2 del presente Regolamento.
Art. 35
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, dei regolamenti didattici dei corsi di studio e degli
ulteriori atti regolamentari previsti dal presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme
regolamentari con essi incompatibili.
Art. 36
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno indicato nel decreto rettorale di emanazione.
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Corsi di laurea
Classe 5 – lauree in Lettere
?? C.d.L. in Discipline letterarie
Classe 8 – lauree in Ingegneria civile e ambientale
?? C.d.L. in Ingegneria civile
?? C.d.L. in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Classe 9 – lauree in Ingegneria dell’informazione
?? C.d.L. in Ingegneria elettronica
Classe 10 – lauree in Ingegneria industriale
?? C.d.L. in Ingegneria chimica
?? C.d.L. in Ingegneria meccanica
Classe 11 – lauree in Lingue e culture moderne
?? C.d.L. in Lingue e modelli culturali dell’occidente
Classe 13 – Scienze dei beni culturali
?? C.d.L. in Beni culturali
Classe 14 – lauree in Scienze della comunicazione
?? C.d.L. in Scienze della comunicazione
Classe 15 – lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali
?? C.d.L. in Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Classe 17 – lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale
?? C.d.L. in Economia aziendale
?? C.d.L. in Gestione delle amministrazioni pubbliche
?? C.d.L. in Economia e amministrazione delle imprese
Classe 18 – lauree in Scienze dell’educazione e della formazione
?? C.d.L. in Scienze dell’educazione
Classe 19 – lauree in Scienze dell’amministrazione
?? C.d.L. in Scienze del governo e dell’amministrazione
Classe 21 – lauree in Scienze e tecnologie chimiche
?? C.d.L. in Chimica
Classe 24 – lauree in Scienze e tecnologie farmaceutiche
?? C.d.L. in Tecniche erboristiche
Classe 25 – lauree in Scienze e tecnologie fisiche
?? C.d.L. in Fisica
?? C.d.L. in Metodologie fisiche
Classe 26 – lauree in Scienze e tecnologie informatiche
?? C.d.L. in Informatica
?? C.d.L. in Informatica applicata
Classe 27 – lauree in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
?? C.d.L. in Valutazione e controllo ambientale
Classe 28 – lauree in Scienze economiche
?? C.d.L. in Economia e commercio
Classe 29 – lauree in Filosofia
22
?? C.d.L. in Filosofia
Classe 31– lauree in Scienze giuridiche
?? C.d.L. in Scienze giuridiche
Classe 32– lauree in Scienze matematiche
?? C.d.L. in Matematica
Classe 36– lauree in Scienze sociologiche
?? C.d.L. in Sociologia
Corsi di laurea specialistica
Classe 14/S – lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale
?? C.d.L.S. in Farmacia
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