La certificazione dei crediti ECM

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La certificazione dei crediti ECM
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Formazione, certificazione professionale e MOOCs
N. 206 - 2015
La certificazione
dei crediti ECM
Antonio Panti1, Valentina Galeotti2
Vicepresidente del Consiglio sanitario Regione Toscana
Responsabile dei servizi informatici ed ECM dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
Provincia di Firenze
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Abstract
“La formazione continua costituisce la nuova prospettiva strategica della formazione e l’affermazione del diritto del cittadino
alla qualificazione e all’arricchimento della propria professionalità […].La possibilità di aggiornare e modificare conoscenze
e abilità anche professionali deve essere agevolata dall’adozione di un sistema di crediti formativi, secondo la logica proposta dai più recenti orientamenti dell’Unione Europea. Il sistema di istruzione e di formazione, anche di livello universitario,
va collocato in questa prospettiva e diviene la base su cui innestare proficuamente interventi di formazione continua e di
educazione degli adulti” (Patto del Lavoro).
In Italia nel settembre 1996 la Presidenza del Consiglio
dei Ministri siglava così il Patto del Lavoro e la necessità
di abbracciare le nuove tendenze europee nell’ottica di
giungere alla costituzione di un comune sistema di riconoscimento e sviluppo delle qualifiche e delle competenze
che caratterizzassero l’intero corso della vita professionale del cittadino europeo.
In più circostanze (Convenzione di Lisbona 1997, Processo di Bologna 2000, Consiglio europeo di Lisbona 2000)
gli Stati membri hanno manifestato la volontà di facilitare
lo sviluppo di percorsi riconoscibili e validi in tutto l’ambito europeo contraddistinti da processi di riconoscimento
caratterizzati da trasparenza, coerenza e affidabilità.
L’ultimo atto di indirizzo politico adottato in ambito europeo conferma proprio questa tendenza. Si tratta dell’approvazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante
modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento
(UE) n. 1024/2012 e includente l’intimazione rivolta ai
Paesi membri dell’obbligo di recepimento del nuovo testo entro il 18/01/2016. (Gazzetta ufficiale elettronica
dell’Unione Europea s.d.)
L’intento della Comunità Europea è di promuove la libera
circolazione dei professionisti sollecitando l’adozione di
una tessera professionale che, inserita in un sistema di informazione del mercato interno (IMI) e mirata all’attuazione
di un quadro europeo delle qualifiche (EQF), consenta un
rapido progresso del riconoscimento delle qualifiche professionali; la Direttiva stabilisce, inoltre, che “è importante che
gli Stati membri non solo si assumano la responsabilità a
livello nazionale, ma cooperino anche gli uni con gli altri e
con la Commissione al fine di garantire che i professionisti,
all’interno di tutta l’Unione, possano facilmente accedere a
informazioni di facile approccio e multilingue nonché completare agevolmente le procedure tramite i punti di contatto
unici o le pertinenti autorità competenti”.
L’intera procedura di richiesta della tessera è stabilita
all’art. 4 ter e prevede di essere svolta online. Inoltre,
entro una settimana dal ricevimento della domanda, l’autorità dello Stato membro d’origine accusa ricevuta della
domanda e informa il richiedente di eventuali documenti
mancanti. Terminato l’iter al professionista viene rilasciato
un certificato elettronico.
Grazie allo sviluppo del mercato del libero scambio di
beni e servizi, con l’incremento dei flussi migratori soprattutto in ambito europeo, negli ultimi anni si assiste sempre
più ad un crescente interesse degli addetti ai lavori verso
la certificazione dei percorsi formativi e delle competenze, unita alla volontà di creare un sistema integrato delle
qualifiche, ad un riconoscimento delle competenze e alla
spendibilità delle stesse.
Prendendo in esame l’ambito sanitario e partendo dall’esempio del Regno Unito, dove la massiccia mancanza di
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medici ha portato ad un imponente reclutamento nei vari
Paesi europei con alto tasso di disoccupazione, si può osservare quanto la certificazione professionale sia divenuta
elemento sostanziale per l’accesso alla professione. Sul sito
del British Council si legge infatti: “Vuoi ottenere una prestigiosa qualifica professionale britannica? Ottenere una
qualifica specialistica in grado di dimostrare la tua competenza professionale può aiutarti a dimostrare a livello internazionale la comprensione e la padronanza di competenze specifiche per il tuo settore”. Tanto è stato l’interesse da
parte dei professionisti italiani che l’organismo ha aperto
sedi per svolgere esami anche a Roma, Milano e Napoli.
Il professionista quindi, sempre più frequentemente, ha avuto necessità negli ultimi tempi di comprovare quello che è
stato definito come il “quadro comune di formazione” ossia l’insieme di conoscenze, abilità e competenze minime
per svolgere l’attività e poter quindi accedere all’opportunità di emigrare inseguendo le migliori condizioni di lavoro
e le maggiori opportunità di crescita professionali.
Se da un lato l’Italia è stata lungimirante prevedendo, già
nel 1978 con la legge n. 833 del 23/12/1978 concernente il riordino del Sistema sanitario nazionale, all’art.
48, l’aggiornamento obbligatorio per i medici convenzionati, è soltanto nel 1999 con l’approvazione del Decreto
Bindi, che integrava il Decreto legislativo 502/1992, che
sono state definite organicamente le disposizioni specifiche dedicate alla formazione continua.
È stato dato quindi l’avvio dal 2002 alla fase sperimentale del Programma nazionale ECM che ha segnato una
linea di confine netta nell’ambito dell’aggiornamento dei
professionisti sanitari.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge
24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa
del programma di ECM ed il supporto alla Commissione
nazionale per la formazione continua, fino ad allora competenze del Ministero della Salute, furono trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
In quest’ottica è stato istituito il Co.Ge.A.P.S., Consorzio
gestione anagrafe professioni sanitarie, che è un organismo che riunisce le Federazioni nazionali degli Ordini e
dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti
nel progetto di educazione continua in medicina.
Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo
della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute
che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale
per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM,
l’istituzione di una anagrafe degli professionisti sanitari e
l’allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici che ha
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il compito di gestire la banca dati dei crediti.
Nel dicembre 2013 il Co.Ge.A.P.S. ha reso accessibile
sul proprio portale l’anagrafe dei crediti registrati per ogni
professionista sanitario dando l’opportunità agli Ordini,
Collegi e Associazioni professionali di certificarne il pieno
assolvimento degli obblighi formativi per il triennio 20112013, ossia il primo completato dopo la fase sperimentale.
Successivamente sono emerse innumerevoli richieste dei
sanitari volte a completare e/o integrare i dati al fine di
ottenere la certificazione soprattutto per l’integrazione dei
crediti conseguiti all’estero, per eventuali casi di esonero
ed esenzione, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche ed infine, per i soli liberi professionisti, i crediti derivanti da
autoformazione.
Le segnalazioni inviate al back office del Co.Ge.A.P.S.
necessitano però di un lavoro molto accurato e approfondito soprattutto indirizzato alla verifica dell’ammissibilità
di esoneri e/o esenzioni che, secondo la determina della
Commissione nazionale ECM, consentono la riduzione
dell’obbligo formativo individuale rispetto allo standard
di 150 crediti per triennio. Innumerevoli richieste sono
emerse specialmente nell’ambito delle revisione dell’elenco ministeriale dei medici competenti.
Con il Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., infatti, è stata prevista il raggiungimento del pieno soddisfacimento
dell’obbligo formativo per assumere l’incarico di medico competente come ulteriore condizione imprescindibile. All’art. 38 comma 3, infatti, è stabilito che “Per lo
svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione
continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, […] I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”
pena la decadenza dei requisiti e quindi la cancellazione
dall’elenco ministeriale appositamente istituito. (Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali s.d.)
I medici competenti sono stati i primi destinatari di una disposizione tesa a penalizzare i sanitari che non abbiano
conseguito un adeguato aggiornamento professionale in
una tematica rilevante e universalistica come quella della
sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale norma ha pertanto
segnato uno spartiacque nel panorama della formazione continua in medicina ma, paradossalmente, è passata
quasi del tutto inosservata tra gli addetti ai lavori fino
a marzo u.s. quando, nell’ambito della prima revisione
dell’elenco ministeriale, sono stati cancellati più di 6000
medici su 10.000. Tra le maggiori cause di cancella-
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zione compare l’inosservanza dell’art. 38 del decreto
81/2008. (Medicocompetente.blogspot.it s.d.)
Il ruolo degli Ordini, Collegi e Associazioni è andato,
quindi, sempre più evolvendosi grazie anche agli impulsi
europei che assegnano un ruolo fondamentale alla certificazione professionale e si è esteso ulteriormente con
l’Accordo Stato Regioni siglato il 01/08/2007, concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in
medicina”, dove si legge che si tratta di “soggetti del tutto
legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività svolte
verso i cittadini”.
Ulteriori norme successive hanno affidato a tali organismi
un ruolo sempre più determinante di valutazione dei percorsi formativi e di erogatori di formazione da rivolgere
in via prevalente ai liberi professionisti e a quelle categorie e discipline che hanno una ridotta offerta formativa.
Nella fattispecie proprio il decreto legge 138 del
13/08/2011, convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011,
stabilisce che “la violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale è
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento
professionale che dovrà integrare tale previsione”.
Nei numerosi disegni di legge presentati in Parlamento,
finalizzati ad una riforma degli Ordini e Collegi professionali, è stato proprio previsto l’inserimento delle norme
prescrittive sopra citate.
Per ottemperare a queste indicazioni l’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri di Firenze ha previsto un apposito bando di selezione assegnato a due sanitari che, sia
per la loro esperienza nel campo della libera professione
sia per l’esperienza nel campo della dipendenza e del convenzionamento, hanno costituito un “team” di professionisti
in grado di poter affrontare ogni eventuale casistica sopravveniente e supportare ogni tipologia di professionista
iscritto all’Ordine nell’ambito della formazione.
Un primo passo avanti nell’evoluzione della tematica
della formazione in ambito sanitario è stata l’attivazione
della Determina della Commissione nazionale ECM sul
Dossier formativo. (2014)
Proprio l’Ordine dei medici di Firenze ha fatto parte,
insieme alla Regione Toscana e al Co.Ge.A.P.S., di un
progetto atto a definire gli elementi qualitativi utili alla costruzione del Dossier formativo, ossia di quello strumento
di programmazione e valutazione del percorso formativo
del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte (équipeo network professionale).
La sperimentazione conclusa nel maggio 2014 ha contribuito a definire alcuni aspetti inerenti soprattutto la costru-
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zione del Dossier individuale e nella fattispecie dei liberi
professionisti.
È necessario rivedere, infatti, le normative inerenti la formazione in sanità alla luce anche dei turni di lavoro estremamente faticosi a cui sono soggetti i sanitari, delle ormai
rare opportunità di assentarsi dal lavoro per partecipare
a momenti formativi a causa del turn over bloccato, delle risorse economiche sempre più scarseggianti messe a
disposizione delle Aziende. Tant’è che al punto 3J della
Determina è stato previsto che “ possano essere annotate
da parte del professionista anche attività non ECM “.
Occorre quindi riconoscere e valorizzare la formazione
svolta in momenti strutturati ma anche con modalità non
formali e informali come ad esempio davanti ad un caffè
o in ascensore parlando con i colleghi d’équipe. Questo
sarà il passo successivo.
Il progredire della medicina, dell’informatica, della robotica propende verso la certificazione delle competenze,
non solo delle conoscenze (ossia delle core competence)
in modo da rendere le selezioni dei professionisti più specifiche, più competitive e più adeguate avvantaggiando
così la collettività.
È richiesto da più parti che la certificazione professionale
attesti “l’intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e
apprendimento informale intrapresi nel corso della vita
che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze, che può includere l’etica professionale” ossia l’apprendimento permanente.
Proprio questa sarà la sfida del futuro nell’ambito della
formazione rivolta ai medici.
Bibliografia
Gazzetta ufficiale elettronica dell’Unione Europea.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
013:354:0132:0170:IT:PDF (consultato il giorno 08 25, 2015).
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/TU%2081-08%20
-%20Ed.%20Ottobre%202013.pdf (consultato il giorno 08 25,
2015).
Determina Commissione Nazionale ECM. 10 10 2014.
Medicocompetente.blogspot.it.
http://medicocompetente.blogspot.it/2015/04/cancellazione-dei-medici-competenti.html (consultato il giorno 08 25,
2015).
Presidenza del Consiglio dei MInistri. «Patto del Lavoro.» 24
09 1996.