La consolle dell`avvocato
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PROCESSO CIVILE TELEMATICO WIKIPEDIA - LA DEFINIZIONE Processo civile telematico Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il PCT o processo civile telematico è parte integrante del piano di e-Government della giustizia civile italiana. Il PCT nasce quando l'Unione Europea minaccia sanzioni all'Italia per la lentezza dei processi. Lo scopo del processo civile telematico è di definire gli strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il processo civile. Ad oggi il PCT coinvolge il contenzioso civile, il tribunale del lavoro, le esecuzioni mobiliari, le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali. In parallelo il ministero della giustizia ha abilitato un servizio per la consultazione pubblica dei dati non giudiziali attinenti al Giudice di Pace. Il Processo Civile Telematico Il processo civile telematico è il principale progetto di E-GOVERNMENT del Ministero della Giustizia e si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili. Fonte: www.processotelematico.giustizia.it DEPOSITI PER UFFICIO (2009-2011) Depositi telematici totali per trimestre 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 genmar 2009 apr-giu lug-sett ott-dic 2009 2009 2009 genmar 2010 apr-giu lug-sett ott-dic 2010 2010 2010 genmar 2011 apr-giu 2011 IL FLUSSO DI DEPOSITO VIA PEC Ricevuta di Gestore di PEC Avvenuta Giustizia (GiustiziaCert) consegna Ricevuta di accettazione Gestore di PEC soggetto esterno Gestore servizi Esito telematicicontrolli (GLPEC) automatici manuali Atto e allegati Busta telematica Certificazione status Registro generale Indirizzi elettronici Soggetto abilitato esterno Registro Fascicolo informatizzato informatico Server distrettuale Albo + indirizzo PEC Ordine di appartenenza IL FLUSSO COMUNICAZIONE/NOTIFICA Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Ricevuta di Avvenuta consegna Gestore di PEC soggetto esterno Gestore servizi telematici Registro generale Indirizzi elettronici Punto di accesso Soggetto abilitato esterno Registro Fascicolo informatizzato informatico Server distrettuale Portale dei servizi telematici Dominio Giustizia Documento con dati sensibili Autenticazione forte e download LE NORME - PEC L. 2/2009 e successive modificazioni – obbligo della PEC e della sua comunicazione nel RE.G.IND.E. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente. LE NORME - PCT D.LGS 82/05 e successive modificazioni - Codice dell’Amministrazione Digitale Documento informatico Firma digitale DM 44 del 21 febbraio 2011 – REGOLE TECNICHE P.T. NUOVA ARCHITETTURA INFORMATICA Deposito atti (art. 13 - RAC generata da gestore giustizia = DEPOSITATO) Biglietti di cancelleria NUOVO 136 c.p.c. – PREFERENZA del sistema telematico ART. 51 L. 133/2008 – ESCLUSIVITA’ del sistema telematico SPECIFICHE TECNICHE 18 luglio 2011 Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti in formato PDF (non scansionato) e sono corredati di informazioni in formato XML. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti file i nei formati previsti dal comma precedente Le comunicazioni dei biglietti di cancelleria Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario. La Consolle PCT è l’applicativo per il commercialista che, iscritto al Punto di Accesso, intenda effettuare depositi telematici. Mediante Consolle è già possibile effettuare i depositi degli atti del curatore. I principali vantaggi di consolle PCT: • facilità d’uso grazie alle procedure guidate • un unico software per il deposito e la verifica dello stato del procedimento • interoperabilità con applicativi esterni • applicativo multipiattaforma java • aggiornamento automatico dell’applicativo Le tre modalità di deposito degli atti telematici: 1. Utilizzo di gestionali esterni per la creazione della busta telematica, importazione ed invio da Consolle PCT 2. Creazione del solo file XML APC dal gestionale esterno, formazione della busta telematica ed invio da Consolle PCT 3. Creazione del fascicolo e dei dati strutturati XML direttamente con Consolle PCT nel caso non si disponga di gestionali