La consolle dell`avvocato

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La consolle dell`avvocato
PROCESSO CIVILE TELEMATICO
WIKIPEDIA - LA DEFINIZIONE 
Processo civile telematico
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Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Il PCT o processo civile telematico è parte integrante del piano di e-Government della
giustizia civile italiana. Il PCT nasce quando l'Unione Europea minaccia sanzioni all'Italia
per la lentezza dei processi. Lo scopo del processo civile telematico è di definire gli
strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il
processo civile.
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Ad oggi il PCT coinvolge il contenzioso civile, il tribunale del lavoro, le esecuzioni
mobiliari, le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali. In parallelo il ministero
della giustizia ha abilitato un servizio per la consultazione pubblica dei dati non giudiziali
attinenti al Giudice di Pace.
Il Processo Civile Telematico
Il processo civile telematico è il principale
progetto di E-GOVERNMENT del Ministero
della Giustizia e si pone l'obiettivo di
automatizzare i flussi informativi e
documentali tra utenti esterni (avvocati e
ausiliari del giudice) e uffici giudiziari
relativamente ai processi civili.
Fonte: www.processotelematico.giustizia.it
DEPOSITI PER UFFICIO
(2009-2011)
Depositi telematici totali per trimestre
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
genmar
2009
apr-giu lug-sett ott-dic
2009 2009
2009
genmar
2010
apr-giu lug-sett ott-dic
2010
2010
2010
genmar
2011
apr-giu
2011
IL FLUSSO DI DEPOSITO VIA PEC
Ricevuta di
Gestore
di PEC
Avvenuta
Giustizia
(GiustiziaCert)
consegna
Ricevuta di
accettazione
Gestore di PEC
soggetto esterno
Gestore servizi
Esito
telematicicontrolli
(GLPEC)
automatici
manuali
Atto e allegati
Busta
telematica
Certificazione
status
Registro generale
Indirizzi elettronici
Soggetto
abilitato esterno
Registro
Fascicolo
informatizzato informatico
Server distrettuale
Albo
+ indirizzo PEC
Ordine di
appartenenza
IL FLUSSO COMUNICAZIONE/NOTIFICA
Gestore di PEC
Giustizia (GiustiziaCert)
Ricevuta di
Avvenuta
consegna
Gestore di PEC
soggetto esterno
Gestore servizi
telematici
Registro generale
Indirizzi elettronici
Punto di accesso
Soggetto
abilitato esterno
Registro
Fascicolo
informatizzato informatico
Server distrettuale
Portale dei
servizi telematici
Dominio Giustizia
Documento con dati
sensibili
Autenticazione
forte e download
LE NORME - PEC
L. 2/2009 e successive modificazioni – obbligo della PEC e della sua comunicazione nel RE.G.IND.E.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente
dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato
di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente.
LE NORME - PCT
D.LGS 82/05 e successive modificazioni - Codice dell’Amministrazione Digitale
Documento informatico
Firma digitale
DM 44 del 21 febbraio 2011 – REGOLE TECNICHE P.T.
NUOVA ARCHITETTURA INFORMATICA
Deposito atti (art. 13 - RAC generata da gestore giustizia = DEPOSITATO)
Biglietti di cancelleria
NUOVO 136 c.p.c. – PREFERENZA del sistema telematico
ART. 51 L. 133/2008 – ESCLUSIVITA’ del sistema telematico
SPECIFICHE TECNICHE 18 luglio 2011
Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti in formato PDF (non
scansionato) e sono corredati di informazioni in formato XML.
I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno
i seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti file i nei formati
previsti dal comma precedente
Le comunicazioni dei biglietti di cancelleria
Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria"
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di
cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del
codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è
effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei
servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno
provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio
giudiziario.
La Consolle PCT è l’applicativo per il commercialista che, iscritto al
Punto
di
Accesso, intenda effettuare depositi
telematici.
Mediante Consolle è già possibile effettuare i depositi degli atti del
curatore.
I principali vantaggi di consolle PCT:
• facilità d’uso grazie alle procedure guidate
• un unico software per il deposito e la verifica dello stato del
procedimento
• interoperabilità con applicativi esterni
• applicativo multipiattaforma java
• aggiornamento automatico dell’applicativo
Le tre modalità di deposito degli atti telematici:
1. Utilizzo di gestionali esterni per la creazione della busta
telematica, importazione ed invio da Consolle PCT
2. Creazione del solo file XML APC dal gestionale esterno,
formazione della busta telematica ed invio da Consolle PCT
3. Creazione del fascicolo e dei dati strutturati XML direttamente
con Consolle PCT nel caso non si disponga di gestionali