01 frontespizio

Transcript

01 frontespizio
Contratto
integrativo
regionale
di lavoro
per i dipendenti delle
imprese artigiane
grafiche
fotografiche
videografiche
cartotecniche
grafico pubblicitarie
dell’Emilia Romagna
30 aprile 2001
Allegato
Protocollo d’intesa per la confluenza
dell’accordo regionale 1/7/87 al CCNL 19/7/90
CNA-GRAFICA
CNA-SIAF
CONFARTIGIANATO-GRAFICI
CASA
CLAAI
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
INDICE
Contratto Integrativo Regionale, 30 aprile 2001
Sistema Informativo Regionale
Osservatorio Regionale
Formazione Professionale
Assemblea sindacale
Diritti
Trattamento economico di malattia ed infortunio
Infortuni e malattie professionali
Molestie sessuali
Pari opportunità
Previdenza integrativa
Ferie
Lavoratori immigrati
Orario di lavoro
Flessibilità dell’orario di lavoro
Banca ore
Salario
Erogazione del premio
Verifica degli indicatori
Una tantum
Quota contrattuale
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Allegato 1
Allegato 2
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Protocollo d’intesa per la confluenza dell’Accordo Regionale
1/7/87 al CCNL 19/7/90
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Contratto Collettivo Regionale
Integrativo di Lavoro (CCRIL)
Delle lavoratrici e dei lavoratori
Delle Imprese Artigiane:
- Arti Grafiche: Prestampa, Stampa (tradizionali e digitale),
Legatoria, Serigrafia, Editoria
- Cartotecnica - Grafica Pubblicitaria, Grafinformatica,
Studi di Progettazione tecnico grafica
- Fotografia, Videofotografia ed affini
- Eliografie, Copisterie.
Tra
le organizzazioni dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
e
le organizzazioni artigiane CNA-GRAFICA, CNA-SIAF,
CONFARTIGIANATO-GRAFICI, CASA, CLAAI,
è stipulato il seguente Contratto regionale Grafici Artigiani.
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
CNA-GRAFICA
CNA-SIAF
CONFARTIGIANATO-GRAFICI
CASA
CLAAI
Bologna, 30/04/2001
Il presente accordo contrattuale, integrativo regionale Emilia
Romagna del CCNL di settore, decorre dal 1 luglio 1999 ed avrà
validità fino al 31 dicembre 2003.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non
sia disdetto da una delle parti contraenti, sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata.
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Art. 1
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
OSSERVATORIO REGIONALE
Le parti ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio
Regionale sulle imprese artigiane e relative articolazioni territoriali.
Tale Osservatorio, che potrà trovare collocazione nell’Ente Bilaterale,
fornirà informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale e occupazionale in particolare riguardo ai flussi occupazionali in riferimento al tipo
di contratto (CFL, apprendistato, lavoro a domicilio ecc.); quantità e qualità
degli investimenti, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori
industriali ed economici.
Per il lavoro a domicilio, verranno altresì forniti gli elementi indispensabili di conoscenza sulle tipologie produttive interessate e/o eventuali aree
di prevalenza di tale lavoro.
A questo fine, le parti in coordinamento con le istanze confederali, si
attiveranno presso l’Ente Regione per:
– reperire le risorse necessarie;
– sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell’istituzione nei
confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri di Servizio,
Camera di Commercio, INPS, etc.), con lo scopo di giungere ad un
unico strumento generale per l’artigianato, prevedendo tutte le articolazioni che le parti sociali riterranno necessarie;
– superare una politica di sprechi e sovrapposizioni;
– tempi di risposta rapidi.
L’articolazione settoriale dell’Osservatorio Generale funzionerà attraverso incontri tra le parti sociali firmatarie del presente accordo, le quali
potranno avvalersi delle competenze di esperti esterni.
Le parti concordano nell’assumersi l’onere, sulla base di quanto fornito
dall’Osservatorio Regionale, di analizzare dati disaggregati (anche per comparto e territorio) in relazione all’evoluzione delle dinamiche del sistema
delle imprese e rispetto alle tendenze relative alle risorse lavoro.
Le articolazioni settoriali avranno il compito di fornire elementi di analisi e supporto per lo stesso ruolo di carattere contrattuale.
Una prima verifica verrà effettuata dopo sei mesi dalla firma del presente accordo.
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Art. 2
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all’evoluzione e soprattutto al fabbisogno del settore,
e di rendere fruibile ogni opportunità formativa anche attraverso l’uso degli
strumenti previsti nel protocollo Sindacati - Regione - Parti datoriali in
materia di formazione, mobilità e occupazione.
In particolare andrà instaurato un rapporto periodico con l’Assessorato
Regionale alla Formazione Professionale, Ente competente per legge, in
modo da conoscere le linee programmatiche e proporre le esigenze formative sul piano regionale da Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali.
In questo ambito i progetti formativi devono rispondere ai bisogni degli
utenti intesi come imprese e lavoratori, in modo da far incontrare la domanda e l’offerta.
Pertanto la formazione non potrà prescindere dalla domanda espressa
dal mercato e avrà come fine la creazione di figure particolarmente richieste
e perciò più facilmente collocabili. Per le valutazioni dei processi di cui
sopra e per l’attivazione di iniziative adeguate verranno prese in riferimento
anche le informazioni provenienti dall’Osservatorio.
A tal fine si concorda quanto segue:
a) le OO.AA. recepiranno i fabbisogni professionali espressi dalle
imprese e le OO.SS. raccoglieranno le esigenze formative dei lavoratori
dipendenti. Entrambe le necessità scaturite saranno valutate in forma bilaterale regionale e su questa base verranno definiti e promossi gli interventi e i
progetti formativi ritenuti più idonei all’obiettivo della collocazione dei
lavoratori nelle imprese. Le parti potranno avvalersi dell’intervento di esperti esterni per una valutazione complessiva del mercato.
b) Le parti lavoreranno a livello regionale per quanto riguarda l’indirizzo generale e le priorità formative da attuare, assieme ai territori nella
gestione dei progetti formativi.
c) Per i lavoratori già in forza si prevede la possibilità di utilizzo delle
150 ore.
d) Le imprese artigiane che si renderanno disponibili a mettere a disposizione i loro laboratori e la loro tecnologia per stages di praticantato durante il percorso formativo.
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Art. 3
ASSEMBLEA SINDACALE
A fronte di quanto previsto dall’art. 6, parte prima, del vigente CCNL,
lo svolgimento delle assemblee all’interno dei luoghi di lavoro viene concordemente ritenuto un elemento ulteriore di qualificazione delle relazioni
industriali.
A tale scopo a richiesta di una delle parti si potranno svolgere incontri
regionali e/o territoriali per verificare l’andamento dello svolgimento delle
assemblee.
Art. 4
DIRITTI
1. Potranno essere concessi brevi permessi retribuiti alle lavoratrici e
lavoratori, a fronte della partecipazione a programmi di prevenzione connessi a patologie oncologiche
2. Nel rispetto dei tempi massimi previsti dalle legge n. 53/2000 potranno essere richiesti periodi di aspettativa non retribuita o diverse articolazioni
dell’orario di lavoro. Le parti concordano di anticipare quanto previsto dal
comma 4 Art. 4 della legge n. 53/2000 e di individuare le seguenti casistiche
tra quelle che potranno dare diritto alle aspettative:
in casi di assistenza a familiari portatori di handicap, affetti da gravi
malattie e/o allo stadio terminale, assistenza nei casi di riabilitazione/reinserimento per tossicodipendenza. L’intervento della normativa prevista dall’art. 4 comma 4 della legge n. 53/2000, la casistica riportata sarà integrata o
assorbita.
3. Nei casi di aspettativa non retribuita derivanti dalle previsioni della
legge n. 53/2000 le aziende potranno assumere personale a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in aspettativa oltre i limiti previsti dal
CCNL.
Art. 5
TRATTAMENTO ECONOMICO
DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Infortuni e malattie professionali
Con il presente articolo le parti convengono sulla opportunità di promuovere iniziative politico-sindacali nei confronti degli Enti assicurativi con
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lo scopo di sollecitare le necessarie modifiche amministrative idonee a consentire l’anticipazione delle spettanze dovute in caso di infortuni e malattie
professionali ai dipendenti alle normali scadenze retributive.
Art. 6
MOLESTIE SESSUALI
Le parti riconoscono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono
un’offesa alla dignità della persona.
Pertanto favoriranno, nell’ambito delle leggi vigenti, l’adozione di tutte
le iniziative utili ad evitare il verificarsi di tali comportamenti.
Art. 7
PARI OPPORTUNITÀ
Le parti riconoscono che la discriminazione della persona nei luoghi di
lavoro rappresenta la negazione di diritti costituzionali inalienabili.
Pertanto concordano sulla opportunità di verificare la possibilità di
avviare concrete azioni volte a promuovere politiche per una piena affermazione delle pari opportunità e di Azioni positive, innanzitutto, impegnandosi
nei confronti della propria rappresentanza.
Art. 8
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le parti concordano di favorire l’adesione al fondo integrativo pensionistico del comparto artigiano.
Resta ferma la volontarietà dell’adesione al fondo per la singola lavoratrice o lavoratore.
Art. 9
FERIE
Fermo restando la procedura prevista dal CCNL in materia, la programmazione delle ferie avverrà di norma entro il mese di marzo di ogni
anno.
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Lavoratori immigrati
Al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nei
paesi di provenienza, su richiesta scritta del lavoratore l’azienda potrà consentire l’utilizzo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente anche in un unico periodo.
Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo
di permanenza nel paese di origine, possono essere concordati ulteriori permessi non retribuiti o eventuale recuperi in corso d’anno.
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
Le parti, ribadito il comune impegno al contenimento delle prestazioni
straordinarie, e in relazione alla gestione dei regimi di orario di lavoro in
rapporto a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative
e/o riorganizzative dell’attività produttiva e del lavoro con lo scopo di salvaguardare il mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione
ai lavoratori delle imprese interessate a tali fenomeni, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno al reddito e di gestione di
crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti,
concordano l’applicazione delle seguenti normative.
Flessibilità dell’orario di lavoro
Le parti convengono di utilizzare in via assolutamente prioritaria lo
strumento della flessibilità dell’orario di lavoro, nelle modalità stabilite dal
vigente CCNL. In questo senso, si concorda di utilizzare tale strumento a
parziale copertura delle variazioni dell’attività lavorativa a orario ridotto.
Tale utilizzo è riferito alle sospensioni di lavoro ed in particolare a quelle inferiori a 5 giorni consecutivi ed interesserà un numero di 40 ore annue
di flessibilità dell’orario di lavoro, nella forma cosiddetta in negativo. A tale
scopo, le parti si attiveranno nei confronti dell’Eber affinché tale scelta
diventi operativa.
Banca ore
Le parti concordano che le prime 40 ore siano utilizzate nei periodi di
minore attività produttiva, attivandole preventivamente o in modo coordinato alle forme bilaterali di sostegno al reddito.
A questo scopo, le parti considerano fondamentale il monitoraggio di
questi andamenti e verificheranno annualmente i dati elaborati dall’Eber
regionale.
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Art. 11
SALARIO
Fermo restando le quantità salariali già definite nelle precedenti tornate
contrattuali ed erogate mensilmente secondo i seguenti importi:
Importi retributivi CCRL settore grafica e affini
Livelli
Parametri
Importi in lire
Importi in euro
1° A
2° B
2°
3°
4°
5° B
5°
6°
272
228
204
180
156
128
116
100
66.000
54.000
49.000
43.000
37.000
30.000
28.000
24.000
34,00
28,00
25,00
22,00
19,00
16,00
15,00
12,00
L’art. 7 punto 2 del CCIRL del 26/09/1996 è da intendersi abrogato.
Quanto eventualmente corrisposto nell’anno 2000 a titolo di salario
variabile è da intendersi come anticipo sul “premio di risultato” previsto dal
presente contratto e sarà, pertanto, riassorbibile dalla quota che verrà erogata nel mese di giugno 2001.
Le parti convengono di istituire, in attuazione di quanto previsto dai
Protocolli del 03/12/1992 e del 23/07/1993 e dall’art. 4 del vigente CCNL
di riferimento, un “premio di risultato”, annuo variabile, i cui importi varieranno in base ai risultati conseguiti annualmente avendo a riferimento gli
indicatori di seguito richiamati e desunti da fonte Eber:
a) Andamento numero imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane
dell’Emilia Romagna Settore Grafico e Fotografico = un terzo, importo
massimo annuale L. 420.000 (euro 217).
b) Dinamica dei dipendenti dell’Osservatorio Eber Settore Grafico e
Fotografico = un terzo, importo massimo annuale L. 420.000 (euro 217).
c) Numero di sospensioni Eber Settore Grafico e Fotografico = un terzo,
importo massimo annuale L. 420.000 (euro 217).
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a) Indicatore relativo al saldo annuale delle imprese iscritte all’Albo
Imprese Artigiane Emilia Romagna Settore Grafico e Fotografico
n° imprese
importi corrispondenti
in Lire
importi corrispondenti
in Euro
Fino 2500
da 2501 a 3400
da 3401 a 3700
da 3701 a 4000
da 4001 a 4300
da 4301 a 4600
da 4601 a 4900
da 4901 a 5200
da 5201 a 5500
da 5501 a 5800
da 5801 in poi
0
50.000
100.000
130.000
160.000
190.000
210.000
260.000
300.000
350.000
420.000
0,00
26,00
52,00
67,00
83,00
98,00
109,00
134,00
155,00
181,00
217,00
b) Indicatore relativo alla dinamica dei dipendenti Osservatorio
Eber Settore Grafico e Fotografico
n° dipendenti
importo in Lire
importi in Euro
fino a 4400
da 4401 a 4600
da 4601 a 4800
da 4801 a 5000
da 5001 a 5200
da 5201 a 5400
da 5401 a 6000
da 6001 in poi
0
100.000
150.000
190.000
240.000
270.000
300.000
420.000
0,00
52,00
78,00
98,00
124,00
139,00
155,00
217,00
c) Indicatore relativo al numero di sospensioni Eber Settore Grafico
e Fotografico
n° sospensioni
da 51 in
da 50 a 41
da 40 a 31
da 30 a 21
da 20 a 16
da 15 a 11
fino a 10
importi in Lire
importi in Euro
0
70.000
120.000
190.000
240.000
300.000
420.000
0,00
36,00
62,00
98,00
124,00
155,00
217,00
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Gli importi indicati sono riferiti al 4° livello e dovranno essere riparametrati
come segue:
livello
parametro
1° A
2° B
2°
3°
4°
5° BIS
5°
6°
272
228
204
180
156
128
116
100
Erogazione del premio
Il premio di risultato verrà erogato in un’unica trance annuale, comprensivo di tutti gli Istituti di legge e di contratto entro il 30 del mese di giugno di ogni anno, prendendo a riferimento i risultati dell’anno precedente.
Il premio di risultato verrà erogato ai lavoratori in forza al 30 giugno
sulla base di dodicesimi corrispondenti ai mesi di esistenza del rapporto di
lavoro dell’anno solare precedente l’erogazione, (1/12 = 15 gg. lavorati nel
mese).
Ai lavoratori part time e agli apprendisti il premio sarà riproporzionato
rispettivamente sulla base dell’orario di lavoro effettuato e sulla base dello
scaglione percentuale di riferimento.
Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro prima della data di erogazione del premio lo stesso verrà corrisposto nella misura del 50% del premio erogato nell’anno precedente e sulla base dei dodicesimi di durata del
rapporto di lavoro nell’anno precedente la cessazione del rapporto.
Ai lavoratori a tempo determinato assunti e cessati in corso d’anno il
premio verrà erogato al momento della scadenza del termine nella misura
del 50% del premio dell’anno precedente e per tanti dodicesimi quanto è la
durata del contratto.
Il premio non matura in caso di servizio militare e aspettativa non retribuita.
Verifica degli indicatori
Le parti si incontreranno per la verifica annuale degli indicatori entro il
31/05 di ogni anno: i dati degli indicatori saranno raccolti dall’EBER che
attraverso un’apposita convenzione si incarica del monitoraggio degli andamenti; EBER trasmetterà i dati in tempo utile alle parti per la verifica
annuale.
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Una Tantum
Le parti concordano che, a copertura del periodo 1/7/1999 - 31/12/1999,
verrà erogata ai lavoratori dipendenti delle aziende di cui alla declaratoria
dell’accordo regionale già citato una UNA TANTUM di lit. 300.000, con le
seguenti modalità:
1. l’una tantum verrà erogata a tutti i dipendenti in forza all’aprile 2001
proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo 1/7/1999 - 31/12/1999;
2. l’una tantum sarà riproporzionata per i lavoratori part-time e apprendisti;
3. l’una tantum sarà corrisposta con la mensilità di aprile 2001 senza
riparametrazione.
Art. 12
QUOTA CONTRATTUALE
Le lavoratrici e i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale, contribuiranno ai costi
contrattuali versando L. 30.000 (trentamila) alle OO.SS. da trattenersi in
busta paga con la retribuzione di Giugno 2001.
Sulla base di quanto sopra stabilito con la busta paga del mese di Maggio
2001 verrà consegnato un avviso, parte integrante del presente CCRIL, al
fine di operare la trattenuta di cui al punto precedente. Tale trattenuta sarà
operativa per tutte le lavoratrici e i lavoratori che non abbiano sottoscritto
espressa rinuncia entro il mese di Giugno 2001. L’importo in parola verrà
accreditato alle OO.SS. secondo le indicazioni che da esse perverranno.
Le parti concordano che per quanto attiene la quota di sottoscrizione
contrattuale a favore delle OO.SS. a partire dal futuro CCRIL saranno
seguite le disposizioni previste dal CCNL di settore 1997/2001.
IL CONTO CORRENTE UNITARIO è il seguente:
c/c n° 14109/6
intestato a: SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL Emilia Romagna
casuale: QUOTA CONTRATTO REGIONALE GRAFICI ARTIGIANI
presso: CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA Via Marconi 51 - 40122 Bologna
Codici bancari: ABI 06385 CAB 2406
Bologna, 30/04/2001
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
CNA GRAFICA
CNA SIAF
CONFARTIGIANATO GRAFICI
CASA
CLAAI
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(Allegato 1)
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL
AVVISO A TUTTI I DIPENDENTI
Il contratto collettivo regionale (CCRL) del tuo settore firmato all’inizio
del 1996 ha previsto l’istituzione di una “quota contratto”, cioè un piccolo
contributo, a carico delle lavoratrici e dei lavoratori non iscritti al sindacato,
per i costi sostenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la sottoscrizione del contratto. In questo modo potrai anche ricevere copia del
Contratto regionale.
Ti invitiamo ad aderire a questa iniziativa (sempre che tu non sia già
iscritta/o) perché il sindacato, come sai, vive del contributo volontario mensile di chi è iscritto, perciò cogliamo anche l’occasione per invitarti ad iscriverti alle organizzazioni sindacali rivolgendoti alle sedi locali della tua provincia. Tuttavia, poiché il contributo che ti chiediamo è volontario, se non
intendi versare la “quota contratto” di Lit. 30.000, puoi firmare la delega di
rifiuto che troverai allegata alla presente.
Un cordiale saluto
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL
regionali Emilia Romagna
Delega di rifiuto
AZIENDA: ......................................................................................................
PROV.: .............................................................................................................
ADERENTE A: ...............................................................................................
Non intendo sottoscrivere la quota contratto prevista dal vigente CCRL
(contratto collettivo regionale di lavoro) di lire 30.000 a favore delle OO.SS.
Firma ................................................................
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(Allegato 2)
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL
Azienda :...........................................................................................................
Prov...................................................................................................................
Aderente a:.......................................................................................................
N° dipendenti: .................................................................................................
N° dip. non iscritti alle OO.SS.firmatarie: ......................................................
N° dip. non iscritti che hanno versato quota contrattuale :..............................
SI ALLEGANO
FOTOCOPIA EFFETTUAZIONE VERSAMENTO
N° COPIE DELEGHE RIFIUTO ....................................................................
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Protocollo d’intesa
per la confluenza
dell’accordo regionale 1/7/87
al CCNL 19/7/90
Per
i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane
dei settori: grafico ed editoriale, cartotecnico,
copisterie ed affini, produttori di astucci pieghevoli
ed imballaggi flessibili e stampati, grafica pubblicitaria
e computer grafica, studi fotografici ed affini.
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Le parti firmatarie dell’accordo regionale in oggetto e della presente
intesa prendono atto della stipula del 1° CCNL del settore artigiano, avvenuta il 19/7/1990 e delle modalità e decorrenze della sua applicazione.
Pertanto a far data dall’1/7/1990 i rapporti normativi e salariali dei
dipendenti delle aziende artigiane delle attività comprese nelle declaratorie
del CCNL 19/7/1990 saranno regolati dallo stesso, fatto salvo quanto
appresso elencato:
1) Orario di lavoro
Fermo quanto concordato nel corrispondente articolo del CCNL, i lavoratori delle aziende dei settori di cui alla declaratoria nazionale, avranno
diritto a permessi retribuiti pari a 24 ore per anno solare.
Restano ad personam per i lavoratori in forza al 30/6/90, eventuali condizioni di miglior favore derivate da accordi aziendali, territoriali, di settore.
2) Tredicesima mensilità, gratifica natalizia
Fatto salvo quanto concordato nel CCNL 19/7/1990, esclusivamente ai
lavoratori di cui alla declaratoria dell’accordo regionale di settore in forza al
30/6/1990 viene mantenuto, quale condizione di miglior favore, il trattamento della tredicesima maturato a tale data (180 ore).
Gli accordi territoriali di confluenza nell’Accordo regionale dell’1/7/87
manterranno, per questa norma, validità fino al raggiungimento a regime
delle 180 ore.
3) Trattamento economico per malattia ed infortuni
Fatto salvo quanto previsto dal CCNL 19/7/90 si concorda che il trattamento economico del periodo di carenza dei primi 3 giorni (per malattie non
superiori a 9 giorni) sia pari al 50% della normale retribuzione.
Tale trattamento è valido per tutti i lavoratori compresi gli apprendisti.
4) La confluenza dei lavoratori del settore cartotecnico va effettuata
sulle condizioni in essere (CCNL settore industria) all’1/7/1990.
Pertanto a tale data i lavoratori godranno già dell’una-tantum di L.
500.000 e della 1° trance di aumento prevista dal contratto di cui sopra.
Dall’1/7/1990 i lavoratori delle aziende artigiane del settore entrano a
regime col CCNL del 19/7/90 e di quanto al presente accordo e allo specifico allegato sui riferimenti per le qualifiche professionali.
Le parti firmatarie del presente protocollo concordano inoltre, che a
fronte della vacanza contrattuale relativa alla scadenza (30.4.1989) dell’accordo regionale in essere all’1.7.1990, venga riconosciuta ai lavoratori dipendenti delle aziende di cui alla declaratoria dell’accordo regio-
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nale già citato una una-tantum di L. 450.000 con le modalità appresso
elencate:
l’una-tantum spetta a tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, in
forza all’1/7/1990 e al 23/10/1990. La quantità di L. 450.000 verrà liquidata
proporzionalmente (part-time compreso) ai mesi lavorati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1990.
L’una tantum andrà corrisposta in tre trance con le seguenti scadenze e
quantità:
– retribuzione di ottobre ’90
L. 200.000
– retribuzione di gennaio ’91
L. 150.000
– retribuzione di maggio ’91
L. 100.000
Gli accordi provinciali in essere per i settori non compresi nella declaratoria dell’accordo regionale 1/7/1987, realizzano la confluenza nel CCNL
del 19/7/1990 a partire dal 1° luglio 1990 sulla base degli accordi in atto a
quella data.
Eventuali problemi saranno verificati tra le rispettive parti a livello territoriale.
23 Ottobre 1990
FILIS-CGIL
FIS-CISL
UILSIC-UIL
CNA
CONFARTIGIANATO
19
ALLEGATO
Per quanto attiene alla confluenza tra chi applicava il contratto cartotecnica
industria e il nuovo CCNL artigiano, la definizione dei nuovi livelli avverrà
secondo lo schema seguente:
SETT. CARTOTECNICO
CCNL ARTIGIANATO
AS
A
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
E
1A
1B
2
3
}
}
4
5B
5
6
20
Copertina
PLAN • Giovanna Fortuzzi
Grafica e impaginazione
Aslay • Bologna
Finito di stampare
nel mese di settembre 2004
da LITOSEI srl
via Rossini 10, Rastignano (BO)
per conto di
E.B.E.R.
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Via De’ Preti 8, 40121 Bologna