01 frontespizio
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Contratto integrativo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane grafiche fotografiche videografiche cartotecniche grafico pubblicitarie dell’Emilia Romagna 30 aprile 2001 Allegato Protocollo d’intesa per la confluenza dell’accordo regionale 1/7/87 al CCNL 19/7/90 CNA-GRAFICA CNA-SIAF CONFARTIGIANATO-GRAFICI CASA CLAAI SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL INDICE Contratto Integrativo Regionale, 30 aprile 2001 Sistema Informativo Regionale Osservatorio Regionale Formazione Professionale Assemblea sindacale Diritti Trattamento economico di malattia ed infortunio Infortuni e malattie professionali Molestie sessuali Pari opportunità Previdenza integrativa Ferie Lavoratori immigrati Orario di lavoro Flessibilità dell’orario di lavoro Banca ore Salario Erogazione del premio Verifica degli indicatori Una tantum Quota contrattuale 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 14 14 Allegato 1 Allegato 2 15 16 Protocollo d’intesa per la confluenza dell’Accordo Regionale 1/7/87 al CCNL 19/7/90 17 3 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro (CCRIL) Delle lavoratrici e dei lavoratori Delle Imprese Artigiane: - Arti Grafiche: Prestampa, Stampa (tradizionali e digitale), Legatoria, Serigrafia, Editoria - Cartotecnica - Grafica Pubblicitaria, Grafinformatica, Studi di Progettazione tecnico grafica - Fotografia, Videofotografia ed affini - Eliografie, Copisterie. Tra le organizzazioni dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL e le organizzazioni artigiane CNA-GRAFICA, CNA-SIAF, CONFARTIGIANATO-GRAFICI, CASA, CLAAI, è stipulato il seguente Contratto regionale Grafici Artigiani. SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL CNA-GRAFICA CNA-SIAF CONFARTIGIANATO-GRAFICI CASA CLAAI Bologna, 30/04/2001 Il presente accordo contrattuale, integrativo regionale Emilia Romagna del CCNL di settore, decorre dal 1 luglio 1999 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2003. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto da una delle parti contraenti, sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata. 5 Art. 1 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE OSSERVATORIO REGIONALE Le parti ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio Regionale sulle imprese artigiane e relative articolazioni territoriali. Tale Osservatorio, che potrà trovare collocazione nell’Ente Bilaterale, fornirà informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale e occupazionale in particolare riguardo ai flussi occupazionali in riferimento al tipo di contratto (CFL, apprendistato, lavoro a domicilio ecc.); quantità e qualità degli investimenti, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici. Per il lavoro a domicilio, verranno altresì forniti gli elementi indispensabili di conoscenza sulle tipologie produttive interessate e/o eventuali aree di prevalenza di tale lavoro. A questo fine, le parti in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l’Ente Regione per: – reperire le risorse necessarie; – sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell’istituzione nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, INPS, etc.), con lo scopo di giungere ad un unico strumento generale per l’artigianato, prevedendo tutte le articolazioni che le parti sociali riterranno necessarie; – superare una politica di sprechi e sovrapposizioni; – tempi di risposta rapidi. L’articolazione settoriale dell’Osservatorio Generale funzionerà attraverso incontri tra le parti sociali firmatarie del presente accordo, le quali potranno avvalersi delle competenze di esperti esterni. Le parti concordano nell’assumersi l’onere, sulla base di quanto fornito dall’Osservatorio Regionale, di analizzare dati disaggregati (anche per comparto e territorio) in relazione all’evoluzione delle dinamiche del sistema delle imprese e rispetto alle tendenze relative alle risorse lavoro. Le articolazioni settoriali avranno il compito di fornire elementi di analisi e supporto per lo stesso ruolo di carattere contrattuale. Una prima verifica verrà effettuata dopo sei mesi dalla firma del presente accordo. 6 Art. 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE Le parti esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all’evoluzione e soprattutto al fabbisogno del settore, e di rendere fruibile ogni opportunità formativa anche attraverso l’uso degli strumenti previsti nel protocollo Sindacati - Regione - Parti datoriali in materia di formazione, mobilità e occupazione. In particolare andrà instaurato un rapporto periodico con l’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, Ente competente per legge, in modo da conoscere le linee programmatiche e proporre le esigenze formative sul piano regionale da Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali. In questo ambito i progetti formativi devono rispondere ai bisogni degli utenti intesi come imprese e lavoratori, in modo da far incontrare la domanda e l’offerta. Pertanto la formazione non potrà prescindere dalla domanda espressa dal mercato e avrà come fine la creazione di figure particolarmente richieste e perciò più facilmente collocabili. Per le valutazioni dei processi di cui sopra e per l’attivazione di iniziative adeguate verranno prese in riferimento anche le informazioni provenienti dall’Osservatorio. A tal fine si concorda quanto segue: a) le OO.AA. recepiranno i fabbisogni professionali espressi dalle imprese e le OO.SS. raccoglieranno le esigenze formative dei lavoratori dipendenti. Entrambe le necessità scaturite saranno valutate in forma bilaterale regionale e su questa base verranno definiti e promossi gli interventi e i progetti formativi ritenuti più idonei all’obiettivo della collocazione dei lavoratori nelle imprese. Le parti potranno avvalersi dell’intervento di esperti esterni per una valutazione complessiva del mercato. b) Le parti lavoreranno a livello regionale per quanto riguarda l’indirizzo generale e le priorità formative da attuare, assieme ai territori nella gestione dei progetti formativi. c) Per i lavoratori già in forza si prevede la possibilità di utilizzo delle 150 ore. d) Le imprese artigiane che si renderanno disponibili a mettere a disposizione i loro laboratori e la loro tecnologia per stages di praticantato durante il percorso formativo. 7 Art. 3 ASSEMBLEA SINDACALE A fronte di quanto previsto dall’art. 6, parte prima, del vigente CCNL, lo svolgimento delle assemblee all’interno dei luoghi di lavoro viene concordemente ritenuto un elemento ulteriore di qualificazione delle relazioni industriali. A tale scopo a richiesta di una delle parti si potranno svolgere incontri regionali e/o territoriali per verificare l’andamento dello svolgimento delle assemblee. Art. 4 DIRITTI 1. Potranno essere concessi brevi permessi retribuiti alle lavoratrici e lavoratori, a fronte della partecipazione a programmi di prevenzione connessi a patologie oncologiche 2. Nel rispetto dei tempi massimi previsti dalle legge n. 53/2000 potranno essere richiesti periodi di aspettativa non retribuita o diverse articolazioni dell’orario di lavoro. Le parti concordano di anticipare quanto previsto dal comma 4 Art. 4 della legge n. 53/2000 e di individuare le seguenti casistiche tra quelle che potranno dare diritto alle aspettative: in casi di assistenza a familiari portatori di handicap, affetti da gravi malattie e/o allo stadio terminale, assistenza nei casi di riabilitazione/reinserimento per tossicodipendenza. L’intervento della normativa prevista dall’art. 4 comma 4 della legge n. 53/2000, la casistica riportata sarà integrata o assorbita. 3. Nei casi di aspettativa non retribuita derivanti dalle previsioni della legge n. 53/2000 le aziende potranno assumere personale a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in aspettativa oltre i limiti previsti dal CCNL. Art. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO Infortuni e malattie professionali Con il presente articolo le parti convengono sulla opportunità di promuovere iniziative politico-sindacali nei confronti degli Enti assicurativi con 8 lo scopo di sollecitare le necessarie modifiche amministrative idonee a consentire l’anticipazione delle spettanze dovute in caso di infortuni e malattie professionali ai dipendenti alle normali scadenze retributive. Art. 6 MOLESTIE SESSUALI Le parti riconoscono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignità della persona. Pertanto favoriranno, nell’ambito delle leggi vigenti, l’adozione di tutte le iniziative utili ad evitare il verificarsi di tali comportamenti. Art. 7 PARI OPPORTUNITÀ Le parti riconoscono che la discriminazione della persona nei luoghi di lavoro rappresenta la negazione di diritti costituzionali inalienabili. Pertanto concordano sulla opportunità di verificare la possibilità di avviare concrete azioni volte a promuovere politiche per una piena affermazione delle pari opportunità e di Azioni positive, innanzitutto, impegnandosi nei confronti della propria rappresentanza. Art. 8 PREVIDENZA INTEGRATIVA Le parti concordano di favorire l’adesione al fondo integrativo pensionistico del comparto artigiano. Resta ferma la volontarietà dell’adesione al fondo per la singola lavoratrice o lavoratore. Art. 9 FERIE Fermo restando la procedura prevista dal CCNL in materia, la programmazione delle ferie avverrà di norma entro il mese di marzo di ogni anno. 9 Lavoratori immigrati Al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nei paesi di provenienza, su richiesta scritta del lavoratore l’azienda potrà consentire l’utilizzo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente anche in un unico periodo. Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo di permanenza nel paese di origine, possono essere concordati ulteriori permessi non retribuiti o eventuale recuperi in corso d’anno. Art. 10 ORARIO DI LAVORO Le parti, ribadito il comune impegno al contenimento delle prestazioni straordinarie, e in relazione alla gestione dei regimi di orario di lavoro in rapporto a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell’attività produttiva e del lavoro con lo scopo di salvaguardare il mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione ai lavoratori delle imprese interessate a tali fenomeni, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno al reddito e di gestione di crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti, concordano l’applicazione delle seguenti normative. Flessibilità dell’orario di lavoro Le parti convengono di utilizzare in via assolutamente prioritaria lo strumento della flessibilità dell’orario di lavoro, nelle modalità stabilite dal vigente CCNL. In questo senso, si concorda di utilizzare tale strumento a parziale copertura delle variazioni dell’attività lavorativa a orario ridotto. Tale utilizzo è riferito alle sospensioni di lavoro ed in particolare a quelle inferiori a 5 giorni consecutivi ed interesserà un numero di 40 ore annue di flessibilità dell’orario di lavoro, nella forma cosiddetta in negativo. A tale scopo, le parti si attiveranno nei confronti dell’Eber affinché tale scelta diventi operativa. Banca ore Le parti concordano che le prime 40 ore siano utilizzate nei periodi di minore attività produttiva, attivandole preventivamente o in modo coordinato alle forme bilaterali di sostegno al reddito. A questo scopo, le parti considerano fondamentale il monitoraggio di questi andamenti e verificheranno annualmente i dati elaborati dall’Eber regionale. 10 Art. 11 SALARIO Fermo restando le quantità salariali già definite nelle precedenti tornate contrattuali ed erogate mensilmente secondo i seguenti importi: Importi retributivi CCRL settore grafica e affini Livelli Parametri Importi in lire Importi in euro 1° A 2° B 2° 3° 4° 5° B 5° 6° 272 228 204 180 156 128 116 100 66.000 54.000 49.000 43.000 37.000 30.000 28.000 24.000 34,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 15,00 12,00 L’art. 7 punto 2 del CCIRL del 26/09/1996 è da intendersi abrogato. Quanto eventualmente corrisposto nell’anno 2000 a titolo di salario variabile è da intendersi come anticipo sul “premio di risultato” previsto dal presente contratto e sarà, pertanto, riassorbibile dalla quota che verrà erogata nel mese di giugno 2001. Le parti convengono di istituire, in attuazione di quanto previsto dai Protocolli del 03/12/1992 e del 23/07/1993 e dall’art. 4 del vigente CCNL di riferimento, un “premio di risultato”, annuo variabile, i cui importi varieranno in base ai risultati conseguiti annualmente avendo a riferimento gli indicatori di seguito richiamati e desunti da fonte Eber: a) Andamento numero imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane dell’Emilia Romagna Settore Grafico e Fotografico = un terzo, importo massimo annuale L. 420.000 (euro 217). b) Dinamica dei dipendenti dell’Osservatorio Eber Settore Grafico e Fotografico = un terzo, importo massimo annuale L. 420.000 (euro 217). c) Numero di sospensioni Eber Settore Grafico e Fotografico = un terzo, importo massimo annuale L. 420.000 (euro 217). 11 a) Indicatore relativo al saldo annuale delle imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane Emilia Romagna Settore Grafico e Fotografico n° imprese importi corrispondenti in Lire importi corrispondenti in Euro Fino 2500 da 2501 a 3400 da 3401 a 3700 da 3701 a 4000 da 4001 a 4300 da 4301 a 4600 da 4601 a 4900 da 4901 a 5200 da 5201 a 5500 da 5501 a 5800 da 5801 in poi 0 50.000 100.000 130.000 160.000 190.000 210.000 260.000 300.000 350.000 420.000 0,00 26,00 52,00 67,00 83,00 98,00 109,00 134,00 155,00 181,00 217,00 b) Indicatore relativo alla dinamica dei dipendenti Osservatorio Eber Settore Grafico e Fotografico n° dipendenti importo in Lire importi in Euro fino a 4400 da 4401 a 4600 da 4601 a 4800 da 4801 a 5000 da 5001 a 5200 da 5201 a 5400 da 5401 a 6000 da 6001 in poi 0 100.000 150.000 190.000 240.000 270.000 300.000 420.000 0,00 52,00 78,00 98,00 124,00 139,00 155,00 217,00 c) Indicatore relativo al numero di sospensioni Eber Settore Grafico e Fotografico n° sospensioni da 51 in da 50 a 41 da 40 a 31 da 30 a 21 da 20 a 16 da 15 a 11 fino a 10 importi in Lire importi in Euro 0 70.000 120.000 190.000 240.000 300.000 420.000 0,00 36,00 62,00 98,00 124,00 155,00 217,00 12 Gli importi indicati sono riferiti al 4° livello e dovranno essere riparametrati come segue: livello parametro 1° A 2° B 2° 3° 4° 5° BIS 5° 6° 272 228 204 180 156 128 116 100 Erogazione del premio Il premio di risultato verrà erogato in un’unica trance annuale, comprensivo di tutti gli Istituti di legge e di contratto entro il 30 del mese di giugno di ogni anno, prendendo a riferimento i risultati dell’anno precedente. Il premio di risultato verrà erogato ai lavoratori in forza al 30 giugno sulla base di dodicesimi corrispondenti ai mesi di esistenza del rapporto di lavoro dell’anno solare precedente l’erogazione, (1/12 = 15 gg. lavorati nel mese). Ai lavoratori part time e agli apprendisti il premio sarà riproporzionato rispettivamente sulla base dell’orario di lavoro effettuato e sulla base dello scaglione percentuale di riferimento. Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro prima della data di erogazione del premio lo stesso verrà corrisposto nella misura del 50% del premio erogato nell’anno precedente e sulla base dei dodicesimi di durata del rapporto di lavoro nell’anno precedente la cessazione del rapporto. Ai lavoratori a tempo determinato assunti e cessati in corso d’anno il premio verrà erogato al momento della scadenza del termine nella misura del 50% del premio dell’anno precedente e per tanti dodicesimi quanto è la durata del contratto. Il premio non matura in caso di servizio militare e aspettativa non retribuita. Verifica degli indicatori Le parti si incontreranno per la verifica annuale degli indicatori entro il 31/05 di ogni anno: i dati degli indicatori saranno raccolti dall’EBER che attraverso un’apposita convenzione si incarica del monitoraggio degli andamenti; EBER trasmetterà i dati in tempo utile alle parti per la verifica annuale. 13 Una Tantum Le parti concordano che, a copertura del periodo 1/7/1999 - 31/12/1999, verrà erogata ai lavoratori dipendenti delle aziende di cui alla declaratoria dell’accordo regionale già citato una UNA TANTUM di lit. 300.000, con le seguenti modalità: 1. l’una tantum verrà erogata a tutti i dipendenti in forza all’aprile 2001 proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo 1/7/1999 - 31/12/1999; 2. l’una tantum sarà riproporzionata per i lavoratori part-time e apprendisti; 3. l’una tantum sarà corrisposta con la mensilità di aprile 2001 senza riparametrazione. Art. 12 QUOTA CONTRATTUALE Le lavoratrici e i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale, contribuiranno ai costi contrattuali versando L. 30.000 (trentamila) alle OO.SS. da trattenersi in busta paga con la retribuzione di Giugno 2001. Sulla base di quanto sopra stabilito con la busta paga del mese di Maggio 2001 verrà consegnato un avviso, parte integrante del presente CCRIL, al fine di operare la trattenuta di cui al punto precedente. Tale trattenuta sarà operativa per tutte le lavoratrici e i lavoratori che non abbiano sottoscritto espressa rinuncia entro il mese di Giugno 2001. L’importo in parola verrà accreditato alle OO.SS. secondo le indicazioni che da esse perverranno. Le parti concordano che per quanto attiene la quota di sottoscrizione contrattuale a favore delle OO.SS. a partire dal futuro CCRIL saranno seguite le disposizioni previste dal CCNL di settore 1997/2001. IL CONTO CORRENTE UNITARIO è il seguente: c/c n° 14109/6 intestato a: SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL Emilia Romagna casuale: QUOTA CONTRATTO REGIONALE GRAFICI ARTIGIANI presso: CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA Via Marconi 51 - 40122 Bologna Codici bancari: ABI 06385 CAB 2406 Bologna, 30/04/2001 SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL CNA GRAFICA CNA SIAF CONFARTIGIANATO GRAFICI CASA CLAAI 14 (Allegato 1) SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL AVVISO A TUTTI I DIPENDENTI Il contratto collettivo regionale (CCRL) del tuo settore firmato all’inizio del 1996 ha previsto l’istituzione di una “quota contratto”, cioè un piccolo contributo, a carico delle lavoratrici e dei lavoratori non iscritti al sindacato, per i costi sostenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la sottoscrizione del contratto. In questo modo potrai anche ricevere copia del Contratto regionale. Ti invitiamo ad aderire a questa iniziativa (sempre che tu non sia già iscritta/o) perché il sindacato, come sai, vive del contributo volontario mensile di chi è iscritto, perciò cogliamo anche l’occasione per invitarti ad iscriverti alle organizzazioni sindacali rivolgendoti alle sedi locali della tua provincia. Tuttavia, poiché il contributo che ti chiediamo è volontario, se non intendi versare la “quota contratto” di Lit. 30.000, puoi firmare la delega di rifiuto che troverai allegata alla presente. Un cordiale saluto SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL regionali Emilia Romagna Delega di rifiuto AZIENDA: ...................................................................................................... PROV.: ............................................................................................................. ADERENTE A: ............................................................................................... Non intendo sottoscrivere la quota contratto prevista dal vigente CCRL (contratto collettivo regionale di lavoro) di lire 30.000 a favore delle OO.SS. Firma ................................................................ 15 (Allegato 2) SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL Azienda :........................................................................................................... Prov................................................................................................................... Aderente a:....................................................................................................... N° dipendenti: ................................................................................................. N° dip. non iscritti alle OO.SS.firmatarie: ...................................................... N° dip. non iscritti che hanno versato quota contrattuale :.............................. SI ALLEGANO FOTOCOPIA EFFETTUAZIONE VERSAMENTO N° COPIE DELEGHE RIFIUTO .................................................................... 16 Protocollo d’intesa per la confluenza dell’accordo regionale 1/7/87 al CCNL 19/7/90 Per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori: grafico ed editoriale, cartotecnico, copisterie ed affini, produttori di astucci pieghevoli ed imballaggi flessibili e stampati, grafica pubblicitaria e computer grafica, studi fotografici ed affini. 17 Le parti firmatarie dell’accordo regionale in oggetto e della presente intesa prendono atto della stipula del 1° CCNL del settore artigiano, avvenuta il 19/7/1990 e delle modalità e decorrenze della sua applicazione. Pertanto a far data dall’1/7/1990 i rapporti normativi e salariali dei dipendenti delle aziende artigiane delle attività comprese nelle declaratorie del CCNL 19/7/1990 saranno regolati dallo stesso, fatto salvo quanto appresso elencato: 1) Orario di lavoro Fermo quanto concordato nel corrispondente articolo del CCNL, i lavoratori delle aziende dei settori di cui alla declaratoria nazionale, avranno diritto a permessi retribuiti pari a 24 ore per anno solare. Restano ad personam per i lavoratori in forza al 30/6/90, eventuali condizioni di miglior favore derivate da accordi aziendali, territoriali, di settore. 2) Tredicesima mensilità, gratifica natalizia Fatto salvo quanto concordato nel CCNL 19/7/1990, esclusivamente ai lavoratori di cui alla declaratoria dell’accordo regionale di settore in forza al 30/6/1990 viene mantenuto, quale condizione di miglior favore, il trattamento della tredicesima maturato a tale data (180 ore). Gli accordi territoriali di confluenza nell’Accordo regionale dell’1/7/87 manterranno, per questa norma, validità fino al raggiungimento a regime delle 180 ore. 3) Trattamento economico per malattia ed infortuni Fatto salvo quanto previsto dal CCNL 19/7/90 si concorda che il trattamento economico del periodo di carenza dei primi 3 giorni (per malattie non superiori a 9 giorni) sia pari al 50% della normale retribuzione. Tale trattamento è valido per tutti i lavoratori compresi gli apprendisti. 4) La confluenza dei lavoratori del settore cartotecnico va effettuata sulle condizioni in essere (CCNL settore industria) all’1/7/1990. Pertanto a tale data i lavoratori godranno già dell’una-tantum di L. 500.000 e della 1° trance di aumento prevista dal contratto di cui sopra. Dall’1/7/1990 i lavoratori delle aziende artigiane del settore entrano a regime col CCNL del 19/7/90 e di quanto al presente accordo e allo specifico allegato sui riferimenti per le qualifiche professionali. Le parti firmatarie del presente protocollo concordano inoltre, che a fronte della vacanza contrattuale relativa alla scadenza (30.4.1989) dell’accordo regionale in essere all’1.7.1990, venga riconosciuta ai lavoratori dipendenti delle aziende di cui alla declaratoria dell’accordo regio- 18 nale già citato una una-tantum di L. 450.000 con le modalità appresso elencate: l’una-tantum spetta a tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, in forza all’1/7/1990 e al 23/10/1990. La quantità di L. 450.000 verrà liquidata proporzionalmente (part-time compreso) ai mesi lavorati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1990. L’una tantum andrà corrisposta in tre trance con le seguenti scadenze e quantità: – retribuzione di ottobre ’90 L. 200.000 – retribuzione di gennaio ’91 L. 150.000 – retribuzione di maggio ’91 L. 100.000 Gli accordi provinciali in essere per i settori non compresi nella declaratoria dell’accordo regionale 1/7/1987, realizzano la confluenza nel CCNL del 19/7/1990 a partire dal 1° luglio 1990 sulla base degli accordi in atto a quella data. Eventuali problemi saranno verificati tra le rispettive parti a livello territoriale. 23 Ottobre 1990 FILIS-CGIL FIS-CISL UILSIC-UIL CNA CONFARTIGIANATO 19 ALLEGATO Per quanto attiene alla confluenza tra chi applicava il contratto cartotecnica industria e il nuovo CCNL artigiano, la definizione dei nuovi livelli avverrà secondo lo schema seguente: SETT. CARTOTECNICO CCNL ARTIGIANATO AS A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E 1A 1B 2 3 } } 4 5B 5 6 20 Copertina PLAN • Giovanna Fortuzzi Grafica e impaginazione Aslay • Bologna Finito di stampare nel mese di settembre 2004 da LITOSEI srl via Rossini 10, Rastignano (BO) per conto di E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna Via De’ Preti 8, 40121 Bologna