SNALS- Conf - SNALS Pescara

Transcript

SNALS- Conf - SNALS Pescara
SNALS - Confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola aderente alla Conf.s.a.l.
Segreteria Provinciale di Pescara
Piazza Garibaldi, 42 - 65127 PESCARA Tel. 085296111 – Fax 0854224175
e-mail [email protected] internet www.snalspescara.it
NUOVA NORMATIVA SULLE PENSIONI
CESSAZIONI DAL 1/09/2014
A) DATE DI DECORRENZA DELLA CESSAZIONE CON DIRITTO A PENSIONE E DI
MATURAZIONE DEI REQUISITI.
Nei casi di cessazione d’ufficio(es. per limiti di età) il personale della scuola in ciascun anno è
collocato a riposo dal 1° settembre, se i requisiti per la cessazione d’ufficio si maturino entro il 31
agosto.
Invece nei casi di cessazione a domanda (es. istanza di dimissioni con diritto a pensione) il
personale della scuola , ai sensi dell’art. 59, comma 9, della legge 27/12/1997 n. 449, può cessare
dal 1° settembre di ciascun anno (inizio anno scolastico) , a condizione che maturi i requisiti di età
anagrafica e di anzianità contributiva entro il successivo 31 dicembre.
B) PENSIONE DI VECCHIAIA
Il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1/09/2014 si raggiunge in base ai qui di seguito riportati
due requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, maturati nel 2014 alla data di cui al
precedente punto A):
a) anzianità contributiva : 20 anni;
b) età anagrafica : 66 anni e 3 mesi (sia uomini che donne).
C) PENSIONE ANTICIPATA A DOMANDA DAL 1/09/2014
-
uomini : A prescindere dall’età anagrafica ( che se inferiore a 62 anni comporta la
penalizzazione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni;
tale percentuale è elevata di due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto
a due anni) si richiede la seguente anzianità contributiva maturata al 31/12/2014 di anni
42 e mesi 6.
-
donne: A prescindere dall’età anagrafica (che se inferiore a 62 anni comporta le
penalizzazioni come per gli uomini) si richiede la seguente anzianità contributiva
maturata entro il 31/12/2014 di anni 41 e mesi 6.
VECCHIA NORMATIVA
(requisiti maturati entro il 31/12/2011)
Requisiti da possedere entro il 31/12/2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia (limite
massimo di età), di anzianità (detta prepensionamento) e per raggiunto quarantennio.
Per la pensione di anzianità (caso di dimissioni, decadenza …)
Data di riferimento
31/12/2011
Quota
Quota 96 a.
Prima possibilità
Età 60 a. + anz. 36 a
ovvero
Seconda possibilità
Età 61 a + anz. 35 a.
Per la pensione di vecchiaia:
Anzianità contributiva minima 20 anni (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al
31/12/1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/1992) – Età anagrafica come
da prospetto:
Data di riferimento
Requisito uomini
Requisito donne
31/12/2011
65 a. (nati entro 31/12/1946) 61 a. (nate entro il 31/12/1950)
Pensione per raggiunto quarantennio: 40 anni maturati al 31/12/2011 a prescindere dall’età.
DEROGA TUTTORA VIGENTE PER LE LAVORATRICI PUBBLICHE DIPENDENTI
(Cessazione per prepensionamento col sistema contributivo)
Le pubbliche dipendenti possono conseguire il prepensionamento con 35 anni di contributi e 57
anni di età: ma in tal caso devono optare per la pensione calcolata con il sistema contributivo. In
tal caso , tuttavia, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico dal 1°
settembre 2014 i requisiti contributivi ed anagrafici devono essere stati conseguiti entro il
31/12/2013. Tuttavia è bene considerare che questa opzione è molto penalizzante nel calcolo della
pensione.
CESSAZIONI D’UFFICIO PER ANZIANITA’ MASSIMA
(art. 72 comma 11 del D.L. n. 112/2008 conv. in Legge n. 133/2008)
Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento della F.P. n. 2 dell’8/3/20012 punto 3 e ribadito
dalla nota Miur n. 6855 del 23/12/2013, la risoluzione del rapporto di lavoro, entro il 31/8/2014, al
compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi , può operare solo
nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il
31/12/2011(previgente normativa). L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione
unilaterale del contratto al compimento, entro il 31/08/2014, dell’anzianità contributiva di 41 anni e
6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini(nuova normativa). Poiché in tale ultima
ipotesi , la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione per i
dipendenti che sono in possesso di un’età inferiore a 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno
la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.
In merito bisogna tener presente che l’art. 6 comma 2 quater del d.l. 216/2011, convertito
con modificazioni nelle legge 14/2012 ha disposto che le riduzioni dei trattamenti pensionistici non
trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributivo entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva (42 a. e 6 mesi per gli uomini e 41 anni.e
6 mesi per le donne) derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i
periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di
sangue e di emocomponenti, come previsto dall’art. 8, comma 1, legge 219/2005, e per i congedi
parentali di maternità e paternità previsti dal decreto leg.vo 151/2001. Comunque, i periodi di
riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti nella
sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 72 co. 11 è necessario valutare l’esistenza di una situazione di
esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello
nazionale che provinciale.
PROROGA PERMANENZA IN SERVIZIO
( art. 72 , comma 7, legge 133/2008)
Istanza di trattenimento in servizio può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti
per il diritto a pensione entro il 31/12/2011, compiono 65 anni di età entro il 31/08/2014(vecchia
normativa), e da coloro che raggiungono i 66 anni e tre mesi di età al 31/08/2014 (nuova
normativa). La concessione della proroga della permanenza in servizio è subordinata alle situazioni
di esubero a livello provinciale per il personale docente ed Ata , con riferimento agli organici di
diritto dell’a.s. 2013/2014 , ma anche alla evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2014/2015. Per i
Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione all’ esubero
regionale, sia alle immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici ancora da nominare.
CUMULO PENSIONE +PART-TIME
(ai sensi art. 1. co. 185, 187. legge 662/1996)
L’istituto della trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento pensionistico, detto
Cumulo Pensione+Part-time, ha trovato attuazione nei
Regolamenti di cui al D.M. F.P. n. 331/1997 e per il personale della scuola con l’O.M. n. 55 del
13/2/1998. L’Istituto in parola è applicabile al personale che abbia maturato il diritto alla pensione
di anzianità, il quale può chiedere di avvalersi di tale istituto per ridurre la percentuale delle ore
lavorative e di godere nel contempo della pensione in proporzione alle ore non lavorate:
l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla mancanza di situazione in esubero per il ruolo o per
la classe di concorso cui appartiene l’interessato. Questo istituto, in quanto non abrogato si applica
anche dopo la riforma pensionistica, sia in base ai requisiti maturati entro il 31/12/2011 sia in base
alla nuova normativa (requisiti dopo il 31/12/2011).
Per quanto riguarda la nuova normativa , l’istituto della Pensione+Part-time è applicabile a
coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6
mesi per gli uomini), ma non ancora i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia (66
anni e 3 mesi sia uomini che donne.
Per quanto riguarda la vecchia normativa, secondo quanto chiarito dalla Circ. 20/12//2012 n. 98,
l’istituto è applicabile a coloro che al 31/12/2011 hanno maturato i requisiti validi per la pensione di
anzianità , per aver raggiunto entro tale data la quota 96, non avendo però ancora compiuto i 65 anni
per la pensione di vecchiaia.
PRESENTAZIONE DOMANDE DI PENSIONAMENTO
Il termine per la presentazione, da parte del personale, docente , educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite
massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, per gli effetti,
dal 1° settembre 2014 è fissato al 7 febbraio 2014. Per i Dirigenti scolatici il termine per la
presentazione della domanda di cessazione dal servizio è il 28 febbraio 2014.
Le suddette domande (tranne che quelle di trattenimento in servizio) vanno presentate con la
procedura web POLIS ” istanze on line” disponibile nel sito internet del Ministero
(www.istruzione.it.
La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione deve essere inviata all’Ente
Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato(n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza di un patronato.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS DI PESCARA E' A DISPOSIZIONE DEGLI
ISCRITTI E DI CHI INTENDE ISCRIVERSI PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI
REQUISITI PENSIONISTICI, PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE E DELLA
LIQUIDAZIONE, PER L'ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE, COMPILAZIONE ED
INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZO E DI
TRATTAMENTO PENSIONISTICO.