Dottor Bellina Luigia_002

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Dottor Bellina Luigia_002
CIRCOLARE INFORMATIVA
23 novembre 2012
STANGATINA SULLE LIQUIDAZIONI.
ABOLITA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: PIÙ TASSE
DA PAGARE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
La legge di stabilità, in corso di esame in Parlamento, presenta alcune novità per quanto concerne
la tassazione del trattamento di fine rapporto: in particolare è abolita la facoltà del contribuente di
optare, se più favorevole, per la tassazione in vigore al 31 dicembre 2006 anziché per quella corrente.
La tassa in vigore al 31 dicembre 2006 è certamente più favorevole di quella attualmente applicabile.
Tale previsione ha provocato preoccupazione in molti soggetti che hanno già maturato i requisiti
pensionistici e che meditano di abbandonare il lavoro per sottrarsi al nuovo balzello.
In realtà, anche se la legge di stabilità, essendo un disegno di legge, non esplica i suoi effetti dalla
data di presentazione come i decreti legge, è quasi impossibile sottrarsi alla nuova legge con un
“pensionamento lampo” data la necessità di fornire 90 giorni di preavviso e l’imminenza della conversione in legge del disegno di legge a colpi di fiducia.
L’entità del danno, di per sé limitato, va inquadrato nell’insieme dei provvedimenti legislativi che
hanno colpito in questi anni i trattamenti di fine rapporto. Infatti i dipendenti pubblici, e solo loro,
percepiranno la liquidazione in tre rate che per alcune tipologie decorrono dopo 24 mesi (la prima
rata di 90.000 euro), 36 mesi (la seconda rata di 60.000 euro) e 48 mesi (la parte restante) senza
interessi.
In definitiva oltre a pagare in grave ritardo senza interessi si aggiunge un incremento della tassazione.
L’Anaao Assomed sta predisponendo dei ricorsi-pilota per eliminare la discriminazione tra lavoratori pubblici e privati sul pagamento delle liquidazioni.
Presentiamo il DOSSIER LIQUIDAZIONI che contiene i seguenti documenti:
• TABELLA “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA”
• LA GRIGLIA DEI PAGAMENTI
• VADEMECUM SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
• NOTA OPERATIVA INPDAP-INPS
Per informazioni scrivere a [email protected]
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Primario con 40 anni di contribuzione valida al TFS
tabellare
posizione
unificata
specificità
medica
RIA
indennità
struttura
complessa
esclusività
totale
calcolo
liquidazione
quota non
imponibile
deduzione per
contributi
versati (40,98%)
quota
imponibile
43.310,90
13.927,56
8.385,00
10.000,00
14.000,00
18.473,29
108.096,75
230.606,41
12.394,80
40
94.502,51
123.709,10
tassazione 2006
tassazione senza
franchigia
escluso il
contributo di
solidarietà del
4% (finanziaria
1995)
309,87
34.279,25
tassazione 2012
35.859,84
differenza a
ottobre 2012
1.580,59
2006 primo scaglione 23%
secondo scaglione 33%
terzo scaglione 39 %
totale
26.000,00
7.500,00
90.209,10
valore
correttivo
2.600,00
4.610,00
2012 primo scaglione 23%
secondo scaglione 27%
terzo scaglione 38 %
quarto scaglione 41%
quinto scaglione 43%
totale
15.000,00
13.000,00
27.000,00
20.000,00
48.709,10
600,00
3.680,00
5.330,00
6.830,00
imponibili
addizionale
regionale e
comunale 3%
differenza a ottobre 2012
massima comprensiva
addizionali
1.580,59
tasse
5.980,00
2.475,00
35.181,55
43.636,55
3.450,00
3.510,00
10.260,00
8.200,00
20.944,91
46.364,91
CALCOLO IPS NETTA
2006
2012
INDENNITA'
anni valutati
indennità lorda
40
230.606,41
40
230.606,41
94.502,51
12.395,00
123.708,90
27,71%
34.279
196.327
94.502,51
12.395,00
123.708,90
28,99%
35.860
194.747
230.606,41
94.502,51
136.103,90
40
3.402,60
40.831,17
40.831,17
39,00%
15.924
4.610
1.131.416
27,71%
230.606,41
94.502,51
136.103,90
40
3.402,60
40.831,17
40.831,17
38,00%
15.516
3.680
1.183.584
28,99%
CALCOLO IRPEF
deduzione per contributi versati (40,98%)
franchigia (€ 309,87 x anni utili)
imponibile
aliquota IRPEF
imposta dovuta
Ammontare della liquidazione netta
CALCOLO ALIQUOTA FISCALE
indennità lorda
deduzione per contributi versati (40,98%)
DIFFERENZA
anni valutati
DIFFERENZA MEDIA ANNUA
X 12 "COEFFICIENTE FISSO"
REDDITO CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO (a)
aliquota tabella irpef (b)
prodotto ( c ) = (a) x (b)
valore correttivo (d)
( e ) = ( ( c ) - ( d ) ) x 100
ALIQUOTA IRPEF (d)/(a)
LA GRIGLIA DEI PAGAMENTI
A) SOGGETTI A VECCHIA NORMATIVA AI QUALI NON SI APPLICA
IL PAGAMENTO RATEALE:
1) Pensionati a qualunque titolo entro il 30 novembre 2010 con domanda presentata entro il 30
maggio 2010;
2) pensioni di inabilità;
3) cessazione del rapporto di lavoro per decesso o per termine del contratto a tempo determinato;
Pertanto il pagamento deve avvenire:
• entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità;
• non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei
limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
• dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
• decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 6 mesi.
B) SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA IL PAGAMENTO RATEALE PREVISTO DALLA LEGGE
122/10 MA NON L’ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA LEGGE 148/11:
1) soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 12 agosto 2011;
2) soggetti che maturano l’età di vecchiaia o 40 anni di servizio.
Per questi soggetti la liquidazione verrà erogata:
a) La prima rata di 90.000 euro 6 mesi dalla cessazione (dal 181° al 271° giorno) con corresponsione degli interessi dal 9° mese;
b) i successivi 60.000 euro dopo 12 mesi dalla prima rata ovvero dopo 18 mesi dalla cessazione;
c) la parte restante dopo ulteriori 12 mesi ovvero dopo 30 mesi dalla cessazione.
C) ALTRI SOGGETTI
Soggetti che non avevano maturato i requisiti per la pensione entro il 12 agosto 2011 o che andranno in pensione senza i requisiti di vecchiaia o con 40 anni di contribuzione.
a) La prima rata di 90.000 euro 24 mesi dalla cessazione (dal 721° al 810 giorno);
b) i successivi 60.000 euro dopo 12 mesi dalla prima rata ovvero dopo 36 mesi dalla cessazione;
c) la parte restante dopo ulteriori 12 mesi ovvero dopo 48 mesi dalla cessazione.
Segreteria Nazionale Anaao Assomed
Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma
Telefono 064245741 – fax 0648903523
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VADEMECUM
SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Quali sono le modalità di pagamento
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a
partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12, c. 7-8-9 della legge 122 del 2010).
In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:
• in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
• in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000
euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo
residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
• in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso
la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari
all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi
dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.
Come si ottiene
Il trattamento di fine rapporto è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza
per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel modello compilato a cura
dell’ente o amministrazione di appartenenza.
Termini di pagamento
I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3
della legge 140 del 1997 come modificato dall’articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011).
Pertanto il pagamento deve avvenire:
• entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità
• non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o
di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
• non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a
pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).
Deroghe per vecchi termini
I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione. Pertanto, in relazione alla tipologia di pensione maturata entro le date sopra richiamate, i termini di pagamento continuano ad essere i seguenti:
• entro 105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza,
compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato;
• non prima di 6 mesi per maturazione del diritto alla pensione anticipata e di anzianità con le quote.
Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
• dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
• decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 6 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
La somma spettante può essere corrisposta mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale
ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
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Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell’Amministrazione
Pubblica
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio III – TFS, TFR, ASV e Previdenza
Complementare
Roma, 30/11/2011
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali
NOTA OPERATIVA N. 41
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali
Ai Direttori Regionali
Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
OGGETTO: nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai
sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
ulteriori istruzioni operative
Facendo seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 16 del 9 novembre 2011, tenuto conto
dei quesiti pervenuti a questa direzione sulla materia in oggetto, si forniscono chiarimenti e
precisazioni in tema di nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e
fine rapporto, dopo la novella dell’art. 3, commi 2 e 5, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, operata dall’art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138 (d’ora innanzi decreto legge), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148,
A seguito della modifica delle norme previgenti, il legislatore ha
previsto un nuovo termine
generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro (Tfs e Tfr) dei dipendenti pubblici, pari a
ventiquattro mesi, cui si aggiungono i novanta giorni previsti dal DL 79/1997 quale tempo massimo
entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all’erogazione. Inoltre,
sono stati
ulteriormente diversificati i precedenti termini in ragione della causa di cessazione.
Di seguito si descrivono gli ambiti di efficacia dei termini di pagamento e gli adempimenti per le
direzioni Inpdap e le amministrazioni iscritte.
Direzione Centrale Previdenza – Ufficio III – TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare
Via A. Ballarin, 42 – 00142 Roma – Tel 06.51017741 – Fax 06.51017739
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1. Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio
Ai sensi del nuovo art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997, “alla liquidazione dei trattamenti di
fine servizio comunque denominati, ………, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede
entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
La regola generale, pertanto, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere
pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i
successivi 90 giorni.
Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del
recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a
partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12
agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole
comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
2. Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio
Il citato art. 3, comma 2, del DL 79/97, come modificato dal DL 138/2011, prevede, “nei casi di
cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per il collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento della massima
anzianità di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione
di appartenenza”, che le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto vengano pagate non prima
di sei mesi dalla cessazione dal lavoro e non oltre i successivi novanta giorni.
Sono pertanto soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto
2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:
raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza,
compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40
anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di
fine rapporto che l’Inpdap eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite
dall’Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un’anzianità contributiva massima
prevista in misura diversa dai 40 anni;
collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di
servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.
Rientrano nell’ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali
è connessa una pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima prevista dal regime
previdenziale (p.e. i 40 anni valevoli per la generalità dei lavoratori) anche nell’ipotesi in cui la
predetta anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento
(successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità
con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa.
Si precisa che i quaranta anni di anzianità di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel non sono di per
sé sufficienti ai fini dell’applicazione del termine più breve dei sei mesi. Pertanto, l’anzianità
contributiva a fini TFS di 39 anni 6 mesi ed un giorno non origina il diritto al pagamento del TFS nel
termine di sei mesi se non accompagnata dall’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici
pari a 40 anni (almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni) per la generalità dei lavoratori. In questo senso
non trova più applicazione la disposizione di cui al paragrafo 3 della circolare n. 17 del giorno 8
ottobre 2010.
Conformemente a quanto indicato nella circolare n. 30 del 1° agosto 2002 e confermato con la
circolare n. 16 del 9 novembre 2011, si rammenta che anche le cessazioni dal servizio conseguenti
all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale
fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento previsti in questo paragrafo.
3. Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio
L’art. 3, comma 5, del DL 79/1997 citato, come modificato dal DL 138/2011, prevede che, nei casi
di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, trovino
applicazione termini di pagamento diversi da quelli disposti dal comma 2. In tali ipotesi, infatti,
2
l’amministrazione o l’ente datore di lavoro deve provvedere all’invio della documentazione
necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l’Inpdap deve procedere alla
corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.
4. Decorrenza dei nuovi termini
Il citato art. 1, comma 22, del DL 138/2011 prevede che i nuovi termini di liquidazione e
pagamento decorrano con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto
stesso.
Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento coloro i quali sono cessati o cesseranno
dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina
derogatoria illustrata di seguito.
Pertanto, i nuovi termini si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011.
5. Disciplina derogatoria
Il comma 23 dell’articolo 1 del DL 138/2011 tiene ferma l’applicazione dei termini previgenti nei
confronti di quei dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento (secondo il regime
pensionistico di appartenenza) in un momento precedente alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina (13 agosto 2011) e, relativamente al personale per il quale la decorrenza del
trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’art. 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, nei confronti di quei soggetti che maturano il requisito pensionistico entro il 31
dicembre 2011.
Da quanto detto consegue che gli originari termini di pagamento continuano ad essere
applicabili alle seguenti tipologie di dipendenti:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia
di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione
(rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31
dicembre 2011; questo termine, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria, vale
anche per il
personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a
condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative
all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Pertanto, per le tipologie di dipendenti sopra richiamate i termini rimangono i seguenti:
105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della
anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio
conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento
del termine finale fissato nel contratto stesso;
6 mesi per tutte le altre casistiche.
Nell’allegato sono riportati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione, vigenti al 12
agosto (31 dicembre, per il personale scolastico) 2011 per il diritto alla pensione.
Esempi di termine di sei mesi in deroga
1. Dipendente di un comune che cessa per dimissioni successivamente al 12 agosto 2011 ma
a quella data aveva già maturato il requisito pensionistico (ad esempio pensione di
anzianità con quota 96): il termine per la liquidazione della prestazione TFS/TFR non è di
ventiquattro mesi ma il previgente di sei mesi.
2. Dipendente della scuola in regime di Tfr, entrato in ruolo il 1°.9.2006, che matura i requisiti
per il diritto alla pensione di anzianità (quote) entro il 31 dicembre 2011 e che è cessato
per dimissioni il 31 agosto 2011: il termine per la liquidazione del TFR non è di 24 mesi ma il
previgente di sei mesi.
3
Esempi di termine di 105 giorni in deroga
1. Dipendente di un ministero che cessa dal servizio per limiti di età successivamente al 12
agosto 2011 ma a tale data aveva già maturato il diritto alla pensione (di vecchiaia): il
termine per la liquidazione del TFS/TFR non è sei mesi ma quello previgente di 105 giorni.
2. Dipendente di una Asl che al 12 agosto 2011 ha maturato i requisiti per la pensione di
anzianità (quote) e che cessa successivamente con una pensione conseguita con
anzianità contributiva massima ai fini pensionistici: il termine per la liquidazione non è di
sei mesi ma quello previgente di 105 giorni.
6. Pagamento rateale
Le nuove disposizioni non modificano le modalità di pagamento introdotte dall’art. 12, comma 7,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.
122. Continua, quindi, ad applicarsi la modalità di pagamento rateale alle prestazioni di fine
servizio e di fine rapporto superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla prima
sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al pagamento della prima rata della
prestazione. Pertanto, laddove il diritto al pagamento della prima rata del TFS o del TFR maturi una
volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovrà essere corrisposta dopo
dodici mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata e la eventuale terza rata
dovrà essere corrisposta dopo ventiquattro mesi.
7. Indicazioni operative per le amministrazioni e le sedi Inpdap
Ai fini della corretta individuazione del termine da applicare, è indispensabile che le
amministrazioni e gli enti datori di lavoro indichino con esattezza la causa di cessazione dal servizio
dei propri dipendenti. Ciò si rende necessario in quanto la causa di cessazione e l’eventuale
maturazione del requisito pensionistico sono strettamente collegati al termine di pagamento del
trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
In attesa delle modifiche alle procedure applicative che consentano la gestione dei nuovi termini
di pagamento, gli operatori delle sedi provinciali e territoriali Inpdap devono porre la massima
attenzione nella liquidazione delle prestazioni relative a cessazioni successive al 12 agosto 2011,
avendo cura di chiedere alle amministrazioni ed agli enti datori di lavoro la specifica causa di
cessazione dei dipendenti, qualora non risultasse chiara, nonché di verificare, in collaborazione
con l’area pensioni della propria sede, l’eventuale maturazione dei requisiti per il pensionamento in
data anteriore al 13 agosto 2011 o al 1° gennaio 2012 ai fini della eventuale applicazione della
disciplina derogatoria. Per l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento del diritto a pensione
prima delle predette date (necessario per verificare l’applicabilità del regime derogatorio sopra
descritto), gli operatori Inpdap del processo Tfs, Tfr e previdenza complementare, con l’ausilio degli
operatori del processo pensioni, possono utilizzare il programma S7 Web impostando la data di
cessazione del rapporto di lavoro al 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, per il personale scolastico)
e stampare il prospetto di calcolo (da inserire nel fascicolo Tfs/Tfr) connesso a questa simulazione
avendo successivamente cura di ripristinare i dati originari nell’applicativo S7.
In questa fase, inoltre, le direzioni Inpdap avranno cura di:
- tenere in evidenza le pratiche di prestazioni i cui termini di pagamento risultano
incrementati per effetto delle nuove norme (da 105 giorni a 6 mesi e da 6 a 24 mesi);
- Impiantare e definire le pratiche relative a prestazioni i cui termini di pagamento non
risultano modificati dalle nuove norme perché riferite a cessazioni per inabilità e
decesso ovvero a cessazioni rientranti nelle deroghe.
Non appena saranno operanti le versioni aggiornate degli applicativi Sin Tfr e Sin Tfs (il rilascio in
esercizio avverrà nelle prossime settimane), tutte le pratiche in evidenza dovranno essere
impiantate e lavorate secondo i nuovi termini di pagamento.
In caso di iscritti all’Inpdap ai soli fini Tfs-Tfr, allo scopo di permettere agli operatori delle sedi di
individuare l’applicabilità della disciplina derogatoria, il datore di lavoro deve provvedere a
4
certificare il possesso in capo al dipendente del requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto
2011.
5
ALLEGATO
REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’ E DI VECCHIAIA
VIGENTI AL 12 AGOSTO 2011 OVVERO AL 31 DICEMBRE 2011
Tabella 1 – requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione vigenti il 12 agosto 2011 per la
generalità dei lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria (31
dicembre 2011 per i dipendenti scolastici)
PENSIONE DI VECCHIAIA (CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ)
Età anagrafica
Anzianità contributiva
65 anni uomini
20 anni con il sistema retributivo e misto (15
61 anni donne
anni per coloro che hanno anzianità
contributiva al 31.12.1992)
5 anni con il sistema contributivo
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO - ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA
Età anagrafica
Anzianità contributiva
Non prevista
40 anni
PENSIONI DI ANZIANITÀ
Quota da raggiungere data Età anagrafica per l’accesso Anzianità contributiva per l’accesso al
dalla somma di età anagrafica al pensionamento
pensionamento
+ anzianità contributiva
96
60
36
oppure
oppure
61
35
Per il personale per il quale sui applicano speciali ordinamenti (per esempio militari, appartenenti
alla polizia, al corpo dei vigili del fuoco, personale della Camera, del Senato, della Presidenza
della Repubblica, della Corte costituzionale), i requisiti anagrafici e contributivi e l’anzianità
contributiva massima ai fini pensionistici sono diversi da quelli esposti nella di tabella 1. Nella tabella
che segue, sono riportati i requisiti anagrafici e contributivi relativi al personale dei comparti difesa
e sicurezza
Tabella 2 – requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione vigenti il 12 agosto 2011 per il
personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
PENSIONE DI VECCHIAIA (CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ)
Età anagrafica
Anzianità contributiva
60 anni (o un’età superiore a seconda del 20 anni con il sistema retributivo e misto (15 anni per coloro
grado rivestito con riferimento agli ufficiali)
che hanno anzianità contributiva al 31.12.1992)
5 anni con il sistema contributivo
PENSIONE PER ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA
Età anagrafica
Anzianità contributiva
53
Pari a 40 anni o inferiore e “personalizzato” a seconda degli
anni di servizio e contribuzione eventualmente già maturati
al 31 dicembre 1997 e tale da consentire una pensione pari
all’80% della retribuzione pensionabile
PENSIONI DI ANZIANITÀ
Età
anagrafica
per
l’accesso
al Anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento
pensionamento
57
35
6