Dottor Bellina Luigia_002
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Dottor Bellina Luigia_002
CIRCOLARE INFORMATIVA 23 novembre 2012 STANGATINA SULLE LIQUIDAZIONI. ABOLITA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: PIÙ TASSE DA PAGARE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO La legge di stabilità, in corso di esame in Parlamento, presenta alcune novità per quanto concerne la tassazione del trattamento di fine rapporto: in particolare è abolita la facoltà del contribuente di optare, se più favorevole, per la tassazione in vigore al 31 dicembre 2006 anziché per quella corrente. La tassa in vigore al 31 dicembre 2006 è certamente più favorevole di quella attualmente applicabile. Tale previsione ha provocato preoccupazione in molti soggetti che hanno già maturato i requisiti pensionistici e che meditano di abbandonare il lavoro per sottrarsi al nuovo balzello. In realtà, anche se la legge di stabilità, essendo un disegno di legge, non esplica i suoi effetti dalla data di presentazione come i decreti legge, è quasi impossibile sottrarsi alla nuova legge con un “pensionamento lampo” data la necessità di fornire 90 giorni di preavviso e l’imminenza della conversione in legge del disegno di legge a colpi di fiducia. L’entità del danno, di per sé limitato, va inquadrato nell’insieme dei provvedimenti legislativi che hanno colpito in questi anni i trattamenti di fine rapporto. Infatti i dipendenti pubblici, e solo loro, percepiranno la liquidazione in tre rate che per alcune tipologie decorrono dopo 24 mesi (la prima rata di 90.000 euro), 36 mesi (la seconda rata di 60.000 euro) e 48 mesi (la parte restante) senza interessi. In definitiva oltre a pagare in grave ritardo senza interessi si aggiunge un incremento della tassazione. L’Anaao Assomed sta predisponendo dei ricorsi-pilota per eliminare la discriminazione tra lavoratori pubblici e privati sul pagamento delle liquidazioni. Presentiamo il DOSSIER LIQUIDAZIONI che contiene i seguenti documenti: • TABELLA “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” • LA GRIGLIA DEI PAGAMENTI • VADEMECUM SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO • NOTA OPERATIVA INPDAP-INPS Per informazioni scrivere a [email protected] Segreteria Nazionale Anaao Assomed Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma Telefono 064245741 – fax 0648903523 e-mail: [email protected] [email protected] www.anaao.it Primario con 40 anni di contribuzione valida al TFS tabellare posizione unificata specificità medica RIA indennità struttura complessa esclusività totale calcolo liquidazione quota non imponibile deduzione per contributi versati (40,98%) quota imponibile 43.310,90 13.927,56 8.385,00 10.000,00 14.000,00 18.473,29 108.096,75 230.606,41 12.394,80 40 94.502,51 123.709,10 tassazione 2006 tassazione senza franchigia escluso il contributo di solidarietà del 4% (finanziaria 1995) 309,87 34.279,25 tassazione 2012 35.859,84 differenza a ottobre 2012 1.580,59 2006 primo scaglione 23% secondo scaglione 33% terzo scaglione 39 % totale 26.000,00 7.500,00 90.209,10 valore correttivo 2.600,00 4.610,00 2012 primo scaglione 23% secondo scaglione 27% terzo scaglione 38 % quarto scaglione 41% quinto scaglione 43% totale 15.000,00 13.000,00 27.000,00 20.000,00 48.709,10 600,00 3.680,00 5.330,00 6.830,00 imponibili addizionale regionale e comunale 3% differenza a ottobre 2012 massima comprensiva addizionali 1.580,59 tasse 5.980,00 2.475,00 35.181,55 43.636,55 3.450,00 3.510,00 10.260,00 8.200,00 20.944,91 46.364,91 CALCOLO IPS NETTA 2006 2012 INDENNITA' anni valutati indennità lorda 40 230.606,41 40 230.606,41 94.502,51 12.395,00 123.708,90 27,71% 34.279 196.327 94.502,51 12.395,00 123.708,90 28,99% 35.860 194.747 230.606,41 94.502,51 136.103,90 40 3.402,60 40.831,17 40.831,17 39,00% 15.924 4.610 1.131.416 27,71% 230.606,41 94.502,51 136.103,90 40 3.402,60 40.831,17 40.831,17 38,00% 15.516 3.680 1.183.584 28,99% CALCOLO IRPEF deduzione per contributi versati (40,98%) franchigia (€ 309,87 x anni utili) imponibile aliquota IRPEF imposta dovuta Ammontare della liquidazione netta CALCOLO ALIQUOTA FISCALE indennità lorda deduzione per contributi versati (40,98%) DIFFERENZA anni valutati DIFFERENZA MEDIA ANNUA X 12 "COEFFICIENTE FISSO" REDDITO CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO (a) aliquota tabella irpef (b) prodotto ( c ) = (a) x (b) valore correttivo (d) ( e ) = ( ( c ) - ( d ) ) x 100 ALIQUOTA IRPEF (d)/(a) LA GRIGLIA DEI PAGAMENTI A) SOGGETTI A VECCHIA NORMATIVA AI QUALI NON SI APPLICA IL PAGAMENTO RATEALE: 1) Pensionati a qualunque titolo entro il 30 novembre 2010 con domanda presentata entro il 30 maggio 2010; 2) pensioni di inabilità; 3) cessazione del rapporto di lavoro per decesso o per termine del contratto a tempo determinato; Pertanto il pagamento deve avvenire: • entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità; • non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato; Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato: • dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve; • decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 6 mesi. B) SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA IL PAGAMENTO RATEALE PREVISTO DALLA LEGGE 122/10 MA NON L’ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA LEGGE 148/11: 1) soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 12 agosto 2011; 2) soggetti che maturano l’età di vecchiaia o 40 anni di servizio. Per questi soggetti la liquidazione verrà erogata: a) La prima rata di 90.000 euro 6 mesi dalla cessazione (dal 181° al 271° giorno) con corresponsione degli interessi dal 9° mese; b) i successivi 60.000 euro dopo 12 mesi dalla prima rata ovvero dopo 18 mesi dalla cessazione; c) la parte restante dopo ulteriori 12 mesi ovvero dopo 30 mesi dalla cessazione. C) ALTRI SOGGETTI Soggetti che non avevano maturato i requisiti per la pensione entro il 12 agosto 2011 o che andranno in pensione senza i requisiti di vecchiaia o con 40 anni di contribuzione. a) La prima rata di 90.000 euro 24 mesi dalla cessazione (dal 721° al 810 giorno); b) i successivi 60.000 euro dopo 12 mesi dalla prima rata ovvero dopo 36 mesi dalla cessazione; c) la parte restante dopo ulteriori 12 mesi ovvero dopo 48 mesi dalla cessazione. Segreteria Nazionale Anaao Assomed Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma Telefono 064245741 – fax 0648903523 e-mail: [email protected] [email protected] www.anaao.it VADEMECUM SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Quali sono le modalità di pagamento Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12, c. 7-8-9 della legge 122 del 2010). In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta: • in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro; • in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento; • in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento. Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010. Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento. Come si ottiene Il trattamento di fine rapporto è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel modello compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza. Termini di pagamento I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997 come modificato dall’articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011). Pertanto il pagamento deve avvenire: • entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità • non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato; • non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.). Deroghe per vecchi termini I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione. Pertanto, in relazione alla tipologia di pensione maturata entro le date sopra richiamate, i termini di pagamento continuano ad essere i seguenti: • entro 105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato; • non prima di 6 mesi per maturazione del diritto alla pensione anticipata e di anzianità con le quote. Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato: • dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve; • decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 6 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. La somma spettante può essere corrisposta mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico. Segreteria Nazionale Anaao Assomed Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma Telefono 064245741 – fax 0648903523 e-mail: [email protected] [email protected] www.anaao.it Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio III – TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare Roma, 30/11/2011 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali NOTA OPERATIVA N. 41 Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali Ai Direttori Regionali Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato OGGETTO: nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; ulteriori istruzioni operative Facendo seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 16 del 9 novembre 2011, tenuto conto dei quesiti pervenuti a questa direzione sulla materia in oggetto, si forniscono chiarimenti e precisazioni in tema di nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, dopo la novella dell’art. 3, commi 2 e 5, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, operata dall’art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (d’ora innanzi decreto legge), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, A seguito della modifica delle norme previgenti, il legislatore ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro (Tfs e Tfr) dei dipendenti pubblici, pari a ventiquattro mesi, cui si aggiungono i novanta giorni previsti dal DL 79/1997 quale tempo massimo entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all’erogazione. Inoltre, sono stati ulteriormente diversificati i precedenti termini in ragione della causa di cessazione. Di seguito si descrivono gli ambiti di efficacia dei termini di pagamento e gli adempimenti per le direzioni Inpdap e le amministrazioni iscritte. Direzione Centrale Previdenza – Ufficio III – TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare Via A. Ballarin, 42 – 00142 Roma – Tel 06.51017741 – Fax 06.51017739 [email protected] 1. Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio Ai sensi del nuovo art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997, “alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, ………, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. La regola generale, pertanto, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni. Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 2. Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio Il citato art. 3, comma 2, del DL 79/97, come modificato dal DL 138/2011, prevede, “nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per il collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento della massima anzianità di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione di appartenenza”, che le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto vengano pagate non prima di sei mesi dalla cessazione dal lavoro e non oltre i successivi novanta giorni. Sono pertanto soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi: raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto che l’Inpdap eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall’Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un’anzianità contributiva massima prevista in misura diversa dai 40 anni; collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza. Rientrano nell’ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale (p.e. i 40 anni valevoli per la generalità dei lavoratori) anche nell’ipotesi in cui la predetta anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa. Si precisa che i quaranta anni di anzianità di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel non sono di per sé sufficienti ai fini dell’applicazione del termine più breve dei sei mesi. Pertanto, l’anzianità contributiva a fini TFS di 39 anni 6 mesi ed un giorno non origina il diritto al pagamento del TFS nel termine di sei mesi se non accompagnata dall’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici pari a 40 anni (almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni) per la generalità dei lavoratori. In questo senso non trova più applicazione la disposizione di cui al paragrafo 3 della circolare n. 17 del giorno 8 ottobre 2010. Conformemente a quanto indicato nella circolare n. 30 del 1° agosto 2002 e confermato con la circolare n. 16 del 9 novembre 2011, si rammenta che anche le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento previsti in questo paragrafo. 3. Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio L’art. 3, comma 5, del DL 79/1997 citato, come modificato dal DL 138/2011, prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, trovino applicazione termini di pagamento diversi da quelli disposti dal comma 2. In tali ipotesi, infatti, 2 l’amministrazione o l’ente datore di lavoro deve provvedere all’invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l’Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti. 4. Decorrenza dei nuovi termini Il citato art. 1, comma 22, del DL 138/2011 prevede che i nuovi termini di liquidazione e pagamento decorrano con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento coloro i quali sono cessati o cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria illustrata di seguito. Pertanto, i nuovi termini si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011. 5. Disciplina derogatoria Il comma 23 dell’articolo 1 del DL 138/2011 tiene ferma l’applicazione dei termini previgenti nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento (secondo il regime pensionistico di appartenenza) in un momento precedente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (13 agosto 2011) e, relativamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei confronti di quei soggetti che maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2011. Da quanto detto consegue che gli originari termini di pagamento continuano ad essere applicabili alle seguenti tipologie di dipendenti: - lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011; - personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. Pertanto, per le tipologie di dipendenti sopra richiamate i termini rimangono i seguenti: 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; 6 mesi per tutte le altre casistiche. Nell’allegato sono riportati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione, vigenti al 12 agosto (31 dicembre, per il personale scolastico) 2011 per il diritto alla pensione. Esempi di termine di sei mesi in deroga 1. Dipendente di un comune che cessa per dimissioni successivamente al 12 agosto 2011 ma a quella data aveva già maturato il requisito pensionistico (ad esempio pensione di anzianità con quota 96): il termine per la liquidazione della prestazione TFS/TFR non è di ventiquattro mesi ma il previgente di sei mesi. 2. Dipendente della scuola in regime di Tfr, entrato in ruolo il 1°.9.2006, che matura i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (quote) entro il 31 dicembre 2011 e che è cessato per dimissioni il 31 agosto 2011: il termine per la liquidazione del TFR non è di 24 mesi ma il previgente di sei mesi. 3 Esempi di termine di 105 giorni in deroga 1. Dipendente di un ministero che cessa dal servizio per limiti di età successivamente al 12 agosto 2011 ma a tale data aveva già maturato il diritto alla pensione (di vecchiaia): il termine per la liquidazione del TFS/TFR non è sei mesi ma quello previgente di 105 giorni. 2. Dipendente di una Asl che al 12 agosto 2011 ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità (quote) e che cessa successivamente con una pensione conseguita con anzianità contributiva massima ai fini pensionistici: il termine per la liquidazione non è di sei mesi ma quello previgente di 105 giorni. 6. Pagamento rateale Le nuove disposizioni non modificano le modalità di pagamento introdotte dall’art. 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122. Continua, quindi, ad applicarsi la modalità di pagamento rateale alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla prima sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al pagamento della prima rata della prestazione. Pertanto, laddove il diritto al pagamento della prima rata del TFS o del TFR maturi una volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovrà essere corrisposta dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata e la eventuale terza rata dovrà essere corrisposta dopo ventiquattro mesi. 7. Indicazioni operative per le amministrazioni e le sedi Inpdap Ai fini della corretta individuazione del termine da applicare, è indispensabile che le amministrazioni e gli enti datori di lavoro indichino con esattezza la causa di cessazione dal servizio dei propri dipendenti. Ciò si rende necessario in quanto la causa di cessazione e l’eventuale maturazione del requisito pensionistico sono strettamente collegati al termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. In attesa delle modifiche alle procedure applicative che consentano la gestione dei nuovi termini di pagamento, gli operatori delle sedi provinciali e territoriali Inpdap devono porre la massima attenzione nella liquidazione delle prestazioni relative a cessazioni successive al 12 agosto 2011, avendo cura di chiedere alle amministrazioni ed agli enti datori di lavoro la specifica causa di cessazione dei dipendenti, qualora non risultasse chiara, nonché di verificare, in collaborazione con l’area pensioni della propria sede, l’eventuale maturazione dei requisiti per il pensionamento in data anteriore al 13 agosto 2011 o al 1° gennaio 2012 ai fini della eventuale applicazione della disciplina derogatoria. Per l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento del diritto a pensione prima delle predette date (necessario per verificare l’applicabilità del regime derogatorio sopra descritto), gli operatori Inpdap del processo Tfs, Tfr e previdenza complementare, con l’ausilio degli operatori del processo pensioni, possono utilizzare il programma S7 Web impostando la data di cessazione del rapporto di lavoro al 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, per il personale scolastico) e stampare il prospetto di calcolo (da inserire nel fascicolo Tfs/Tfr) connesso a questa simulazione avendo successivamente cura di ripristinare i dati originari nell’applicativo S7. In questa fase, inoltre, le direzioni Inpdap avranno cura di: - tenere in evidenza le pratiche di prestazioni i cui termini di pagamento risultano incrementati per effetto delle nuove norme (da 105 giorni a 6 mesi e da 6 a 24 mesi); - Impiantare e definire le pratiche relative a prestazioni i cui termini di pagamento non risultano modificati dalle nuove norme perché riferite a cessazioni per inabilità e decesso ovvero a cessazioni rientranti nelle deroghe. Non appena saranno operanti le versioni aggiornate degli applicativi Sin Tfr e Sin Tfs (il rilascio in esercizio avverrà nelle prossime settimane), tutte le pratiche in evidenza dovranno essere impiantate e lavorate secondo i nuovi termini di pagamento. In caso di iscritti all’Inpdap ai soli fini Tfs-Tfr, allo scopo di permettere agli operatori delle sedi di individuare l’applicabilità della disciplina derogatoria, il datore di lavoro deve provvedere a 4 certificare il possesso in capo al dipendente del requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto 2011. 5 ALLEGATO REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’ E DI VECCHIAIA VIGENTI AL 12 AGOSTO 2011 OVVERO AL 31 DICEMBRE 2011 Tabella 1 – requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione vigenti il 12 agosto 2011 per la generalità dei lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria (31 dicembre 2011 per i dipendenti scolastici) PENSIONE DI VECCHIAIA (CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ) Età anagrafica Anzianità contributiva 65 anni uomini 20 anni con il sistema retributivo e misto (15 61 anni donne anni per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.1992) 5 anni con il sistema contributivo PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO - ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA Età anagrafica Anzianità contributiva Non prevista 40 anni PENSIONI DI ANZIANITÀ Quota da raggiungere data Età anagrafica per l’accesso Anzianità contributiva per l’accesso al dalla somma di età anagrafica al pensionamento pensionamento + anzianità contributiva 96 60 36 oppure oppure 61 35 Per il personale per il quale sui applicano speciali ordinamenti (per esempio militari, appartenenti alla polizia, al corpo dei vigili del fuoco, personale della Camera, del Senato, della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale), i requisiti anagrafici e contributivi e l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici sono diversi da quelli esposti nella di tabella 1. Nella tabella che segue, sono riportati i requisiti anagrafici e contributivi relativi al personale dei comparti difesa e sicurezza Tabella 2 – requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione vigenti il 12 agosto 2011 per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco PENSIONE DI VECCHIAIA (CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ) Età anagrafica Anzianità contributiva 60 anni (o un’età superiore a seconda del 20 anni con il sistema retributivo e misto (15 anni per coloro grado rivestito con riferimento agli ufficiali) che hanno anzianità contributiva al 31.12.1992) 5 anni con il sistema contributivo PENSIONE PER ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA Età anagrafica Anzianità contributiva 53 Pari a 40 anni o inferiore e “personalizzato” a seconda degli anni di servizio e contribuzione eventualmente già maturati al 31 dicembre 1997 e tale da consentire una pensione pari all’80% della retribuzione pensionabile PENSIONI DI ANZIANITÀ Età anagrafica per l’accesso al Anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento pensionamento 57 35 6