Orario di apertura e chiusura dei negozi e delle

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Orario di apertura e chiusura dei negozi e delle
Ufficio Commercio
Oggetto: Orario di apertura e chiusura dei negozi
dettaglio.
ORDINANZA
n. 1189
Protocollo
n. 264
e delle altre attività esercenti la vendita al
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 296/1984;
Visto l’art. 54 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
Vista la Legge 28.07.1971, n. 558;
Visto il D.L. 1.x.1982, n. 697, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 887/1982;;
Visto il D.P.C.M: 30.04.1983;
Visto il provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 839 del 10.X.1983;
Visto il D.P.G.R. 03 Aprile 1996, n. 334;
Al fine di una armonizzazione delle aperture commerciali in genere presenti sul territorio del Comune
di Lazise;
ORDINA
Gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, siti nel
Comune di Lazise, sono fissati come segue:
Art. 1 ) Limiti giornalieri di apertura e chiusura periodo dal 15 gennaio al 1° marzo di ogni anno:
a) BENI STRUMENTALI:
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
b) GENERI ALIMENTARI :
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 (escluse le
macellerie e le rivendite di pesce)
c) MACELLERIE E RIVENDITE DI PESCE
dalle ore 7.00 alle ore 20.00
d) GENERI NON ALIMENTARI
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (categorie
merceologiche non comprese negli altri gruppi)
e) FIORI PIANTE E SEMENTI DA GIARDINO
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Domenica alle
ore 8.00 alle ore (facoltativo) 13.00
f) Esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente la vendita di generi di pasticceria,
rosticceria, dolciumi, gelati, frutta secca, friggitoria, pizzeria, cocomeri e meloni con
consumo sul posto: Entro i limiti fissati per i pubblici esercizi
g) Esercizi specializzati nella vendita di libri dischi, nastri magnetici, opere d’arte, oggetti
d’antiquariato, articoli ricordo compresi i prodotti tipici dell’artigianato veneto: L’orario
più
adatto al tipo di servizio svolto, in deroga ai limiti giornalieri l’apertura e chiusura fissati
dalla presente ordinanza ed in deroga all’obbligo dell’osservanza della chiusura
domenicale, festiva ed infrasettimanale.
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Limiti giornalieri di apertura e chiusura periodo 1° Marzo – 15 gennaio dell’anno successivo: dalle ore
7.00 alle ore 23.00 - riferiti ai punti a), b), c), d), e) più sopra citati.
Ciascun esercente fissa, all’interno dei suddetti limiti giornalieri e nel rispetto della chiusura
domenicale, festiva ed infrasettimanale obbligatoria, il proprio orario comprendente almeno due ore di
intervallo pomeridiano.
Detto intervallo pomeridiano può essere anche ridotto ovvero eliminato del tutto, con l’effettuazione
dell’orario continuato di vendita, mediante la riduzione dei limiti giornalieri di apertura per un uguale
periodo di tempo. Detta riduzione può essere effettuata sia ritardando l’apertura sia anticipando la
chiusura, ovvero operando tanto nell’uno che nell’altro senso.
Ogni esercente è tenuto a comunicare al Sindaco l’orario prescelto che potrà essere diverso per i vari
periodi dell’anno, e dovrà renderne edotti i consumatori, mediante l’esposizione di un cartello ben
visibile.
Detta comunicazione d’orario ed ogni successiva eventuale variazione, dovrà essere consegnata al
competente ufficio comunale quindici giorni prima dell’addozione dell’orario prescelto e dovrà
contenere gli estremi della autorizzazione amministrativa abbinata alla vendita, dovrà inoltre essere
redatta in duplice copia, di cui sarà restituita vistata dall’ufficio in segno di ricevuta.
Per quanto riguarda le eventuali future variazioni di orario, dovrà essere seguita la medesima
procedura con preavviso di almeno cinque giorni sulla data di inizio di effettuazione del nuovo orario.
Gli esercenti la vendita di fiori sono, altresì, tenuti ad indicare la loro scelta circa l’effettuazione o
meno dell’apertura domenicale antimeridiana.
Gli esercenti di cui al punto f) sono tenuti a comunicare, inoltre, la giornata di riposo settimanale
prescelto.
La specializzazione commerciale per usufruire della disciplina oraria prevista dal punto f), viene
accertata dal Comune su istanza dei singoli esercenti; la presa d’atto della specializzazione si ha
anche in assenza di comunicazione negativa da parte del Sindaco, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza stessa.
Le cartolerie possono adottare l’orario e la chiusura infrasettimanale, di cui al successivo articolo,
fissati per i beni strumentali, per i beni non alimentari o alimentari, a seconda del tipo di utenza, alla
quale la loro attività è rivolta.
Parimenti le rivendite di ferramenta, articoli di elettricità e similari, potranno adottare la disciplina
oraria dei beni strumentali o dei generi non alimentari, a seconda che l’attività di vendita sia
prevalentemente indirizzata, rispettivamente, agli installatori od ai diretti consumatori.
I venditori ambulanti dovranno rispettare le norme, con le medesime procedure, riferitesi alle
corrispondenti categorie commerciali in sede fissa.
Art. 2 ) La chiusura obbligatoria di riposo infrasettimanale è fissata come segue:
 sabato pomeriggio rivendite di beni strumentali;
 mercoledì pomeriggio rivendite di generi alimentari, fiori, piante, sementi da giardino e
cartolerie;
 lunedì mattina rivendite di generi non alimentari.
La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando ricorre nella settimana una festività oltre la
domenica.
Il settore dei beni strumentali comprende i negozi e le altre attività esercenti la vendita al dettaglio di:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per agricoltura, industria, artigianato e commercio; ferramenta
vernici, colori, carta da parati; prodotti e sementi per l’agricoltura; auto, motocicli e loro accessori e
pezzi di ricambio (con esclusione delle roulottes, dei veicoli per campeggio e similari) carburanti e
lubrificanti (con esclusione degli impianti stradali di carburante) macchine attrezzature e mobili per
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ufficio, materiale elettrico per uso tecnico ed industriale, materiale tipografico; strumenti ed
apparecchi sanitari; articoli medicali, ortopedici e chirurgici; altri generi similari.
Il settore dei generi alimentari comprende i negozi e le altre attività esercenti al dettaglio la vendita di
pane, latte, pasta, alimentari vari, prodotti carnei freschi e conservati, prodotti ittici, olii, vini (escluse
le mescite); prodotti ortofrutticoli freschi o comunque conservati; articoli di drogheria, salumeria; altri
generi similari.
Il settore dei generi non alimentari comprende i negozi e le altre attività esercenti al dettaglio la
vendita di prodotti non elencati nelle classi precedenti e che siano soggetti alla legge 28.07.1971, n.
558.
Art. 3 ) Nel caso di due festività consecutive i negozi e le altre attività esercenti la vendita al
dettaglio di generi alimentari, compresi quelli che esercitano in modo esclusivo o prevalente
la vendita di pane, effettuano l’apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 della prima
festività; nel caso di tre festività consecutive, i negozi e le altre attività esercenti la vendita
al dettaglio di generi alimentari effettueranno l’apertura antimeridiana sino alle ore 13.00
anche nella terza festività. Nel caso la prima festività, ove trattasi di due consecutive, o la
prima o la terza, se ne ricorrono tre consecutive. Qualora in applicazione del comma
precedente una delle giornate di apertura venisse a coincidere con l’uno Gennaio, il 25
Aprile, l’uno Maggio ed il 25 Dicembre, la facoltà di apertura è spostata al giorno
precedente o successivo in modo da avere, comunque, una giornata di apertura nel caso di
due festività consecutive, due ove le festività consecutive siano tre.
Nelle sole festività infrasettimanali, i negozi e le altre attività che esercitano in modo
esclusivo o prevalente la vendita del pane, sono autorizzati limitatamente alla vendita di tale
prodotto, all’apertura antimeridiana sino alle ore 13,00.
Art. 4 ) Le pasticcerie miste ad esercizi di panificazione sono autorizzate, nel rispetto dell’art. 1
comma 1°, della Legge 13.07.1966. n. 611, all’apertura domenicale e festiva entro i limiti
previsti per gli esercizi pubblici per la sola vendita di generi di pasticceria, purché
dispongano di un laboratorio di produzione e la merce sia ivi prodotta e venga esposto, nei
locali di vendita, in maniera visibile un cartello indicante che nei giorni festivi e domenicali è
vietata la vendita di generi diversi dalla pasticceria.
Gli esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di fiori,
operanti entro un raggio di trecento metri dagli ingressi o dal viale principale di accesso al
cimitero del capoluogo od ai cimiteri frazionali potranno adeguare il proprio orario a quello
di visita dei cimiteri stessi.
Le rivendite di frutta e verdura e le rivendite di fiori situati entro un raggio di metri trecento
dagli ospedali e le cui attività siano direttamente legate ad essi, quali risulteranno da
accertamenti del Comune sentite le organizzazioni di categoria interessate, potranno
adeguare il proprio orario a quello di visita degli ospedali stessi.
L’orario degli esercizi di cui ai due commi precedenti viene comunicato al Sindaco che lo
registra per la vigilanza, dirimendo le eventuali controversie.
Le rivendite di fiori sono autorizzate a sospendere la chiusura nelle ore antimeridiane delle
festività infrasettimanali civili e religiose riconosciute agli effetti civili, con apertura
antimeridiana non prima delle ore sette, e la chiusura infrasettimanale nelle seguenti
ricorrenze, ove cadessero in giornate di chiusura previste per il loro settore; 14 febbraio - 8
marzo - 13 giugno - 24 giugno - 12 settembre - 29, 30 e 31 ottobre - 2 novembre - 13
dicembre - 24 dicembre - 31 dicembre.
I negozi e gli esercizi di vendita al dettaglio di articoli religiosi, cartoline, guide turistiche,
ubicati nel territorio comunale, possono scegliere, previa comunicazione al Sindaco,
l’orario più adatto al tipo di servizio svolto da ciascuno, in deroga all’obbligo della chiusura
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domenicale, festiva e infrasettimanale. La consegna del gas in bombole per uso domestico
può essere effettuata anche fuori dall’orario stabilito per settore.
Le rivendite di autovetture e motoveicoli (concessionari ed autosaloni) sono autorizzate a
sospendere la chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale in occasione della
presentazione di nuovi modelli, nell’ambito di campagne pubblicitarie a carattere nazionale,
previo comunicazione al Sindaco.
Previo parere delle Organizzazioni di categoria interessate e delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti, gli esercenti dei negozi e delle altre attività che svolgono la
vendita al dettaglio di oggetti dell’artigianato d’arte di produzione propria possono essere
autorizzate all’apertura domenicale e festiva, fatta salva l’osservanza della giornata di
riposo compensativa.
Art. 5 ) Le attività miste soggette ad autorizzazione comunale di cui alla Legge 11.06.1971, n. 426,
devono osservare gli orari per l’attività prevalente da loro esercitata.
In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza della vendita esercitata, ai fini
dell’applicazione della presente ordinanza, l’accertamento è effettuato dal Comune fatta
salvala diversa procedura stabilita dall’art. 1 per le cartolerie ed i negozi e le altre attività di
vendita al dettaglio di ferramenta, articoli elettrici e similari.
Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale e parte a licenza di
somministrazione di alimenti e bevande o licenza di P.S. o licenza per la vendita di articoli
di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, nelle ore in cui prevista la
chiusura dei negozi per gli articoli assoggettati ad autorizzazione comunale per il
commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare,
se devono tenere aperto il negozio o l’esercizio per svolgere l’attività prevista dalle altre
autorizzazioni.
Art. 6 ) Eventuali altre diverse deroghe potranno essere autorizzate, nel periodo natalizio, dalla
Regione con proprio provvedimento.
Art. 7 ) Per evitare carenze di servizio per i consumatori, la chiusura facoltativa per ferie dovrà
esser e comunicata al Sindaco con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data di inizio
delle ferie stesse.
Nella comunicazione l’esercente dovrà segnalare quale esercizio rimarrà aperto nelle
stesso periodo al fine di garantire un adeguato servizio alla utenza.
Art. 8 ) In occasione delle seguenti festività (manifestazioni tradizionali o tipicamente locali):
Martino - S. Lucia - Festa della mamma - Celebrazione della S. Cresima e Prima
Comunione - Ultimo di Carnevale , è sospesa la chiusura infrasettimanale domenicale e
festiva dei negozi e delle altre attività al dettaglio.
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Art. 9 ) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in
particolari , il rispetto dell’orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della
categoria.
Art. 10 )Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le ordinanze
sindacali e le deroghe in materia oraria emanate in precedenza.
Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza è fatto rinvio alla Legge
28.07.1971, n. 558 all’art. 8 del D. L. 1.10.1982, n. 697 convertito in Legge con
modificazioni dalla Legge 29.11.1982, n. 887 ed al provvedimento del Consiglio regionale n.
839 del 10.10.1983.
Art. 11 ) I titolari di esercizi commerciali già in attività dovranno comunicare al Sindaco le scelte
relative all’orario che intendono adottare entro il limite massimo di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, in deroga al termine fissato dal precedente
articolo 1, comma V° :
Art. 12 ) La presente ordinanza venga esposta all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà
in vigore il giorno successivo, non festivo all’ultimo di pubblicazione.
Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dal presente
provvedimento.
In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni amministrative ai sensi
dell’art. 10 della Legge 28 luglio 1971, n. 558, secondo le procedure previste dalla Legge
24.11.1981, n. 689.
Dalla Residenza Municipale 08.01.1998
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