CASSA EDILE BERGAMO

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CASSA EDILE BERGAMO
CASSA EDILE
Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
SC-06-587/EA 35
BERGAMO
A
TUTTE
LE
IMPRESE ISCRITTE
LORO
SEDI
Bergamo, 31 luglio 2012 (aggiornata al 1/1/2014)
Prot. N. 1940/2012/GC/ep
Oggetto: Percentuali in vigore dal 1° luglio 2012.
L’accordo sindacale provinciale firmato in data 24/7/2012 tra Ance Bergamo e FeNEAL-Uil, Filca-Cisl, Fillea-CGIL, ha stabilito
la nuova tabella generale delle contribuzioni, da applicare alla denuncia delle ore del mese di luglio:
Contributi in vigore dal 1° luglio 2012
Ferie
Gratifica Natalizia
Totale lordo
di cui in busta paga
Totale accantonamenti da versare a Cassa Edile
% carico
imprese
% carico
lavoratori
Totale
8,5000
10,0000
18,5000
-4,3000
14,2000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,5000
10,0000
18,5000
-4,3000
14,2000
Anzianità Professionale Edile
5,6000
0,0000
5,6000
Fondo previdenza complementare
0,3000
0,0000
0,3000
Addestramento professionale
0,8500
0,0000
0,8500
Quote servizio sindacato provinciale
Quote servizio sindacato nazionale
Totale servizio sindacale
0,7450
0,2222
0,9672
0,7450
0,2222
0,9672
1,4900
0,4444
1,9344
Contributo Cassa Edile
2,0000
0,4000
2,4000
Mutualizzazione
1,0000
0,0000
1,0000
Comitato Paritetico Territoriale
0,8000
0,0000
0,8000
Fondo per la sicurezza
0,2000
0,0000
0,2000
Fondo per lavori usuranti e pesanti
0,1000
0,0000
0,1000
Totale accantonamento
Totale altri accantonamenti obbligatori
14,2000
11,8172
0,0000
1,3672
14,2000
13,1844
Totale Contributi obbligatori
26,0172
1,3672
27,3844
Riportiamo la tabella per il calcolo dei contributi INPS e INAIL:
Elementi su cui applicare la percentuale del 15% per il calcolo dei contributi INPS e INAIL
Ape
5,6000
Addestramento professionale
Contributo Cassa Edile
0,8500
2,4000
Comitato Paritetico Territoriale
Fondo per la sicurezza
0,8000
0,2000
Fondo per lavori usuranti e pesanti
Totale
0,1000
9,9500
Percentuale soggetta a contributi INPS/INAIL
15,0%
Aumento percentuale imponibile previdenziale INPS/INAIL
1,4925
Con riferimento all’allegato n. 33 del verbale di accordo del 18 luglio 2008 per il rinnovo del CCNL 20 maggio 2004 per i
dipendenti delle imprese edili ed affini, viene istituito, a decorrere dal 1°maggio 2009, il Fondo Cassa Integrazione Guadagni per
eventi metereologici a favore degli apprendisti.
A decorrere dal 1° luglio 2012, il contributo a carico dei datori di lavoro per la costituzione di tale fondo viene stabilito
nella misura dello 1,40%, calcolato unicamente sulle retribuzioni degli apprendisti inseriti in denuncia mensile.
Il contributo delle imprese aderenti all’ANCE e provenienti da altre province è pari all’1,3% stabilito nel mese di aprile del
2001. Dal 1 gennaio 2014, le imprese aderenti a Ance Bergamo, sono tenute a versare il contributo associativo annua alla Cassa
Edile di Bergamo. Detto contributo sarà calcolato e riscosso applicando lo 0,50% sull’imponibile Cassa Edile.
Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo l’accordo nazionale del 10 settembre 2003 conferma che il contributo di
legge del 4% per la formazione del personale deve essere versato alla Cassa Edile di competenza. Il contributo in questione è
accantonato al netto del 3,32% del contributo stesso, che le società di lavoro interinale verseranno direttamente al Fondo
FORMATEMP a titolo di costi di gestione. Pertanto l’importo da versare alla Casse Edile è pari al 3,868% delle retribuzioni u tili ai
fini del calcolo della altre contribuzioni alla Cassa Edile. Nello stesso accordo, le parti hanno inoltre confermato il contributo dello
0,30% per le sospensioni di lavoro, a carico delle società fornitrici di lavoro temporaneo.
Tasso per interessi compensativi.
A partire dal 11-07-2012 agli importi versati oltre la scadenza sono aggiunti interessi di mora, calcolati in ragione d’anno,
al tasso del 4,25% (quattroventicinque per cento).
Costo maggiore.
Il Comitato di Gestione del 5 dicembre 2007 ha deliberato un aggiornamento per il 2008 delle sanzioni previste in caso di
ritardo nell’invio delle denunce mensili. La tabella che segue sintetizza le nuove disposizioni, confrontate con lo schema
precedente:
Denuncia inviata in ritardo
Regolamento in vigore fino al
31/12/2007
1,00 euro per ogni lavoratore se
l’impresa effettua il versamento nei tempi
previsti.
Delibere del Comitato di
Gestione
3,00 euro per ogni lavoratore se
l’impresa effettua il versamento nei tempi
previsti.
3,00 euro per ogni lavoratore se
l’impresa effettua in ritardo anche il
versamento.
8,00 euro per ogni lavoratore se
l’impresa effettua in ritardo anche il
versamento.
Dichiarazione integrativa compilata
dall’impresa o dal consulente
Come sopra
Dichiarazione integrativa compilata
dagli uffici della Cassa Edile
Come sopra
Come sopra
150,00 euro per ogni denuncia e
100,00 euro per ogni lavoratore
Nota: alle sanzioni si aggiungono, eventualmente, gli interessi per ritardato pagamento.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Ing.Giulio Pandini)
CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA – BERGAMO
24121 BERGAMO Viale Papa Giovanni XXIII, 30 Tel. 035 242 289 Fax 035 235 073 [email protected] www.cassaedilebg.it C.F. 80027670167