CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA REGOLAMENTO EDILIZIO
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CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Adeguamento al D.P.R. 380/2001 s.m.i. e normativa statale e regionale di riferimento Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 1 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA INDICE NORME PRELIMINARI CAPITOLO 1 NATURA, OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio pag. 6 Art. 2 - Contenuto ed efficacia pag. 6 Art. 3 - Principi pag. 7 pag. 8 CAPITOLO 2 COMMISSIONI CONSULTIVE Art. 4 - Commissione Locale per il Paesaggio CAPITOLO 3 DEFINIZIONE DEGI INTERVENTI, TITOLI ABILITATIVI E NORME PROCEDIMENTALI Art. 5 - Definizione degli interventi pag. 8 Art. 6 - Le forme autorizzative delle attività edilizie pag. 12 a. Permesso di costruire b. Denuncia Inizio Attività (DIA) Art. 7 - Lavori eseguibili senza titolo abilitativo pag. 18 Art. 8 - Opere da eseguirsi con procedura d’urgenza pag. 19 Art. 9 - Titolarità della richiesta pag. 20 Art. 10 - Procedimenti istruttori pag. 21 Art. 11 - Validità dei titoli abilitativi durata,decadenza,proroga e annullamento pag. 21 Art. 12 - Vincolo di asservimento pag. 22 Art. 13 - Deroghe e permessi in sanatoria pag. 23 Art. 14 - Progetti di opere edilizie : modalità e documentazione pag. 24 Art. 15 - Disciplina autorizzativa per attività provvisorie e continuative pag. 24 Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 2 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA CAPITOLO 4 ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 16 - Adempimenti nella fase attuativa degli interventi pag. 27 Art. 17 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia pag. 29 Art. 18 - Violazione delle norme urbanistico-edilizie e relative sanzioni pag. 30 Art. 19 - Adempimenti nella fase conclusiva dei lavori pag. 30 Art. 20 - Certificato di agibilità degli edifici residenziali pag. 31 Art. 21 - Certificato di agibilità degli edifici non residenziali pag. 33 Art. 22 - Rilascio, diniego, revoca e annullamento del Certificato di Agibilità pag. 34 Art. 23 - Certificazione energetica degli edifici pag. 35 Art. 24 - Certificato di sostenibilità ambientale pag. 35 Art. 25 - Incentivi per la riqualificazione edilizia pag. 36 DISCIPLINA URBANISTICA CAPITOLO UNICO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI Art. 26 - Indici e parametri pag. 37 Art. 27 - Definizione degli indici e dei parametri pag. 37 Art. 28 - pag. 39 Art. 29 - Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la sostenibilità ambientale Tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali pag. 40 REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI CAPITOLO 1 ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO Art. 30 - Campionatura pag. 40 Art. 31 - Aspetto e manutenzione degli edifici pag. 41 Art. 32 - Aggetti e sporgenze pag. 42 Art. 33 - Opere pertinenziali pag. 43 Art. 34 - Serre solari pag. 45 Art. 35 - Strutture amovibili temporanee pag. 46 Art. 36 - Decoro e arredo urbano pag. 48 Art. 37 - Muri di cinta pag. 50 Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 3 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 38 - Recinzioni in zona agricola pag. 51 Art. 39 - Impianti tecnologici per il risparmio energetico pag. 51 CAPITOLO 2 NORME IGIENICHE Art. 40 - Spazi interni agli edifici pag. 52 Art. 41 - Uso dei distacchi tra fabbricati pag. 53 Art. 42 - Risparmio idrico pag. 53 Art. 43 - Convogliamento acque luride pag. 53 Art. 44 - Requisiti per l’accessibilità e la fruibilità degli edifici pag. 53 Art. 45 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie pag. 54 Art. 46 - Piani interrati pag. 55 Art. 47 - Piani seminterrati pag. 56 Art. 48 - Piani terreni pag. 56 Art. 49 - Piani sottotetto pag. 56 Art. 50 - Norme comuni a tutti i piani abitabili pag. 57 Art. 51 - Fabbricati in zona rurale pag. 58 Art. 52 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti pag. 58 CAPITOLO 3 NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE Art. 53 - Manutenzione delle aree pag. 59 Art. 54 - Depositi su aree scoperte pag. 59 CAPITOLO 4 PARCHEGGI Art. 55 - Parcheggi Privati pag. 59 Art. 56 - Modalità di calcolo della superficie a parcheggi pag. 60 pag. 60 CAPITOLO 5 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 57 - Opere soggette alla prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 4 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 58 - Prescrizioni e deroghe pag. 61 CAPITOLO 6 NORME DI BUONA COSTRUZIONE Art. 59 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni pag. 62 Art. 60 - Verifiche di sicurezza pag. 64 pag. 66 pag. 67 pag. 67 CAPITOLO 7 USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI Art. 61 - Art. 62 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico Rinvenimenti e scoperte Art. 63 - Uso di scarichi e di acque pubbliche CAPITOLO 8 GARANZIA DELLA PUBBICA INCOLUMITÀ Art. 64 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori pag. 68 Art. 65 - Ponti e scale di servizio pag. 68 Art. 66 - pag. 69 Art. 67 - Scarico dei materiali – demolizioni nettezza delle strade adiacenti ai cantieri Responsabilità degli esecutori di opere pag. 69 Art. 68 - Rimozione delle recinzioni pag. 70 CAPITOLO 9 SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 69 - Sanzioni pag. 71 Art. 70 - Adeguamento della disciplina del regolamento edilizio alle nuove pag. 71 pag. 71 norme in materia di sicurezza e di igiene Art. 71 - Disposizioni transitorie ALLEGATI Documentazione minima costituente i progetti dei diversi tipi di intervento Tabella sinottica degli interventi edilizi Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 5 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA NORME PRELIMINARI CAPITOLO 1 Natura, Oggetto e Contenuti del Regolamento Edilizio Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio Il regolamento edilizio comunale ha per oggetto l’insieme delle norme da osservare in tutte le attività edilizie comportanti trasformazioni del territorio del Comune, intese come azioni dell’uomo volte a modificare, a tutelare o a riqualificare sia l’ambiente fisico costruito sia quello naturale da salvaguardare. Il regolamento edilizio è redatto in conformità delle prescrizioni dell’Art. 4 del T.U. delle “Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, disciplinanti le attività costruttive, integra le norme del codice civile e contiene disposizioni congruenti con quelle delle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici vigenti del Comune. Il presente Regolamento disciplina quindi le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze , le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo, nell’intento di conseguire la migliore qualità dei progetti e dei prodotti edilizi nel quadro di una permanente ricerca della riqualificazione urbana e della tutela ambientale. Il Regolamento Edilizio definisce inoltre le modalità di intervento in materia di sostenibilità ambientale, di tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali, secondo quanto previsto dalle norme statali e regionali di riferimento. Art. 2 Contenuto ed efficacia Il presente regolamento contiene: a) disposizioni di carattere obbligatorio desunte da norme di livello statale e/o regionale esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale nonché riferimenti e rimandi a dette norme prevalenti ; b) disposizioni desunte da norme di livello nazionale non prevalenti direttamente su quelle locali, oppure riferimenti e rimandi alle stesse; c) disposizioni obbligatorie di natura ed interesse eminentemente locali, legate alle problematiche urbanistiche ed edilizie del territorio cittadino ed alla loro ordinata organizzazione e gestione. Le disposizioni o i riferimenti e rimandi , di cui alla lettera ‘a’ sono riportate al solo fine della migliore completezza e comprensione del Regolamento, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere dal loro recepimento nella norma locale . Esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite.In tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento a farne parte integrante in sostituzione di quella modificata, anche in assenza di esplicito atto di recepimento da parte del Comune.Parimenti Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 6 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA devono intendersi introdotte nel presente Regolamento a farne parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate successivamente alla sua approvazione. Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello statale e regionale richiamate, anche in assenza di esplicito atto di rettifica da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti alla norma modificata o sostituita. Le norme di cui alla lettera ‘b’ sono desunte da disposizioni statali o regionali, che non prevalendo sulle norme locali non potrebbero altrimenti trovare applicazione nell’ambito del territorio comunale.Dette norme sono da considerarsi a tutti gli effetti norme locali che non conservano alcun legame con le disposizioni nazionali o regionali da cui sono desunte. L’eventuale modifica od integrazione di queste ultime non ha pertanto alcun effetto sulle norme del presente Regolamento fino al momento in cui il medesimo non sia modificato od integrato al fine di recepirle esplicitamente. I riferimenti ed i rimandi di cui alla stessa lettera ‘b’ sono riportati al fine di regolamentare specifiche materie mediante altre ed autonome fonti normative di livello statale e regionale che altrimenti non troverebbero applicazione sul territorio comunale. Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel presente Regolamento , anche in assenza di esplicito atto di recepimento, si intendono riferiti alla norma modificata o sostitutiva. Le norme di cui alla lettera ‘d’ sono proprie del presente Regolamento e non hanno alcuna dipendenza diretta o indiretta, da altre fonti normative. Dette norme restano in vigore fino a quando non siano modificate con deliberazione del Consiglio Comunale o superate da norme di livello superiore esplicitamente prevalenti. Ogni parte del presente Regolamento che non sia riconducibile ai casi di cui alle lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’ deve intendersi ricondotto al caso di cui alla lettera ’d’. Art. 3 Principi 1.Le norme del presente Regolamento si ispirano all’esigenza di consentire la migliore fruibilità dell’abitato da parte delle persone singole o associate, di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico -edilizio quanto sotto il profilo igienicosanitario, e nella parte procedurale,al principio della semplificazione amministrativa sancito dalla L.n.59/97 e successive modifiche,attuata attraverso l’istituto dell’asseverazione e delle altre dichiarazioni sostitutive. 2.Le norme del presente Regolamento definiscono anche le caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie e degli spazi pubblici, per concorrere a realizzare un’elevata qualità dell’ambiente urbano e di conseguenza della vita sia nel privato che nelle attrezzature per la collettività. 3. In applicazione delle norme di legge e di Regolamento e in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e relativi piani esecutivi, approvati dagli organi di governo del Comune, spetta all’Amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 7 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA svolgimento delle attività di gestione e fruizione degli edifici , di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio , accertando che siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse relative, nonché vigilando sull’osservanza delle corrispondenti prescrizioni. CAPITOLO 2 COMMISSIONI CONSULTIVE Art. 4 Commissione Locale per il Paesaggio Con L.R. n. 20/2009, in attuazione di quanto previsto dall’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004, è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai fini della subdelega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica . In merito alle competenze ed al funzionamento della stessa il Consiglio Comunale approva apposito regolamento. CAPITOLO 3 DEFINIZIONI DEGLI PROCEDIMENTALI INTERVENTI, TITOLI ABILITATIVI E NORME Art.5 Definizioni degli interventi Le opere sottoposte alla disciplina del presente R. E. sono costituite da interventi costruttivi tesi a trasformare o a riqualificare lo stato dei luoghi, intendendosi per interventi costruttivi : le opere edilizie realizzate entro e/o fuori terra, che risultino ancorate al terreno e non rientrino nella categoria delle cose mobili secondo il codice della strada, riguardanti costruzioni aggiuntive o sostitutive rispetto all’originario stato del suolo e dei luoghi quali edifici, costruzioni in genere, nonché quant’altro comporti la realizzazione di manufatti; trasformazioni : le azioni costruttive volte a realizzare nuova edificazione di manufatti edilizi, infrastrutturali e di opere in generale per cui l’ambiente fisico viene ad essere modificato rispetto a quello preesistente; riqualificazione : le azioni atte a conservare con adeguamenti funzionali, strutturali e morfologici gli elementi costruiti e quelli ambientali esistenti. Le tipologie degli interventi edilizi si dividono in: Intervento di nuova costruzione: concerne le opere necessarie per realizzare i nuovi edifici ed i nuovi manufatti, sia fuori terra che interrati su un’area precedentemente libera o risultante da demolizione di altra costruzione preesistente. Oltre le preesistenti norme, gli interventi edilizi di nuova costruzione dovranno rispettare tutte le altre disposizioni comunali, regionali e Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 8 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA statali vigenti in materia edilizia. Intervento di demolizione: riguarda l’abbattimento totale o parziale di un fabbricato allo scopo di ricostruzione in forme diverse o per diverse utilizzazioni del suolo secondo le previsioni dello strumento urbanistico. Intervento di ricostruzione: consiste in qualsiasi intervento, anche parziale, che tenda alla riedificazione o costruzione di parte di un fabbricato demolito, secondo le prescrizioni di zona dello strumento urbanistico, autorizzato con il medesimo titolo abilitativo. Intervento di ampliamento: concerne le opere di ingrandimento del fabbricato, creando volumi aggiuntivi o ricavando superfici di piano supplementari. L’aggiunta di un nuovo volume edilizio può avvenire mediante ampliamento in senso verticale (sopraelevazione) o in senso orizzontale. Intervento di sopraelevazione: comprende l’ampliamento di una costruzione preesistente esclusivamente in senso verticale. Manutenzione ordinaria Sono di manutenzione ordinaria, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere di manutenzione ordinaria sono tali se non mutano le caratteristiche originarie dell’immobile (fabbricato o unità edilizia abitativa o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali; ma si limitano a ripristinare o sostituire gli elementi danneggiati, usurato, o inadeguati alle esigenze del suo normale uso. Rientrano in tale tipologia esemplificativamente: l’apertura o la chiusura di porte interne in muratura non portante; la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci interni; la manutenzione delle coperture (impermeabilizzazione e pavimentazione); la riparazione delle gronde e dei pluviali; la manutenzione dei frontali e delle ringhiere e dei terrazzi dei balconi; la ripulitura delle facciate; la ritinteggiatura, il ripristino e il rifacimento delle facciate senza modificare i materiali impiegati, i colori, le partiture, le sagomature, le fasce marcapiano ecc.; la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti (idraulico, sanitario, elettrico, del gas, di riscaldamento o raffreddamento, di ascensori ecc.); la costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi murari; la riparazione delle recinzioni. Per gli immobili compresi nella zone soggette a vincolo paesaggistico si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 9 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA di tutela. Manutenzione straordinaria Sono di manutenzione straordinaria, gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire qualche parte anche strutturale degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. Tali interventi non debbono dunque alterare il taglio e la composizione delle unità edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto esterno, sull’ambiente circostante. Rientrano in tale tipologia esemplificativamente : il rinnovamento o la modifica di qualche elemento strutturale dell’edificio (pilastro, architrave, porzioni di solette, mensole, balconi, tratti di muri ecc.); il rifacimento della copertura senza alterazioni di volume; rifacimenti dei massi di pendenza e delle impermeabilizzazioni dei terrazzi la sostituzione di infissi esterni; il rifacimento di intonaci esterni; una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l’adozione di materiali diversi; la modifica dei servizi igienici, da intendersi come rifacimento degli stessi attraverso modifiche funzionali e/o strutturali anche con inserimento o modifica di nuovi elementi e impianti; integrazione e il rifacimento dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici con relative opere murarie e volumi tecnici necessari, installazione di impianti di sollevamento, di ascensori e montacarichi con relative opere civili secondo le norme; le sistemazioni di spazi esterni non comportanti consistenti scavi e movimenti di terra, impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, la realizzazione di cabine e di quadri elettrici, la sostituzione di vetrine, mostre, tende e insegne per attività commerciali e artigianali; rifacimento di pavimentazioni stradali, pedonali e carrabili, pubblici e privati e dei relativi sottoservizi. Accorpamento di unità immobiliari Restauro e Risanamento conservativo Interventi che riguardano opere rivolte a conservare l’edificio nel suo insieme e gli elementi che lo costituiscono, sia negli aspetti formali che qualificano l’espressione architettonica ed ambientale dell’edificio, e sia nei caratteri tipologici, costruttivi, formali e funzionali dell’organismo stesso, al fine di consentire destinazioni d’uso con essi compatibili. Il restauro e il risanamento conservativo consiste in opere volte alla conservazione e alla tutela dei manufatti, attraverso interventi di consolidamento, ripristino e rinnovamento degli elementi costruttivi, d’integrazione con elementi funzionali accessori e di impianti necessari per le esigenze di utilizzo compatibili, di demolizione di Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 10 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA elementi costruttivi di caratteristiche estranee all’organismo edilizio. Tali interventi comprendono: il consolidamento e il risanamento delle strutture portanti proprie della tipologia edilizia che risultino fatiscenti o instabili; il consolidamento o il risanamento delle strutture orizzontali a volta ed a solaio e delle coperture senza modifica delle quote e delle dimensioni originali e con strutture e materiali aventi caratteristiche uguali od analoghe a quelle originali ovvero preesistenti. Ove ne sia provata la necessità è consentito l’uso di elementi di rinforzo costituiti da materiali diversi; il consolidamento delle scale interne quando costituiscano elemento caratterizzante della tipologia edilizia; la eliminazioni delle superfetazioni edilizie, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte o sovrastrutture che alterano le caratteristiche architettoniche, tipologico -costruttive, purché non presentino interesse storico documentario del passaggio dell’opera attraverso il tempo; la riparazione di elementi architettonici e decorativi esterni ed interni e delle pavimentazioni dei cortili e degli androni con materiali, forme e tecniche di lavorazione uguali od analoghe a quelle originali; la esecuzione di modeste modifiche distributive interne che, nel rispetto dell’impianto tipologico originario, e senza alterarne gli aspetti di interesse storico-artistico, consentano destinazioni d’uso con essa compatibile ed il miglioramento delle condizioni di igiene e di abitabilità dell’edificio. Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui ai precedenti articoli dovranno essere eseguiti con materiali, forme e tecniche di lavorazione secondo le modalità indicate nelle norme specifiche regolamentari e comunque in modo da assicurare risultati uguali od analoghi alle situazioni preesistenti. Il restauro conservativo “di insieme” esteso cioè contemporaneamente o comunque considerato coordinato tra più costruzioni tra le quali esista un’accertata possibilità di reciproca integrazione sotto il profilo urbanistico, architettonico e storicoartistico, è subordinato alla formazione di un progetto definitivo di riqualificazione urbana o di strumenti urbanistici di intervento preventivo. In tal caso potranno essere realizzate più consistenti modifiche distributive interne per eseguire un’adeguata funzionalità dell’insieme alle previste destinazioni d’uso. Per il restauro e il risanamento conservativo degli spazi esterni, costruiti e naturali, degli impianti a verde e dei parchi, gli interventi ammissibili consistono in opere di ripristino dello stato dei luoghi con materiali corrispondenti alle caratteristiche qualitative dei siti (pavimentazioni, impianti pubblici e privati, recinzioni etc.), nell’inserimento di elementi decorativi e di impianti tecnologici adeguati all’ambiente urbano (alberature di idonee essenze, fontane, panchine, monumenti, chiostri, illuminazione di viali e percorsi etc., in luogo delle parti alterate ove non restaurabili con i caratteri originari. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 11 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Ristrutturazione edilizia Interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio secondo nuove organizzazioni distributive, igieniche e funzionali non rientranti nelle precedenti categorie, che possono portare anche ad un organismo edilizio diverso in tutto o in parte da quello precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, compresi gli elementi strutturali, nonché la eliminazione, l’inserimento o la modifica di nuovi elementi, di impianti e di strutture. Nella esecuzione dell’intervento di ristrutturazione edilizia sono ammessi: gli aumenti della superficie utile interna conseguibile all’interno dell’edificio nell’ambito delle strutture perimetrali preesistenti. Sono ammessi altresì aumenti della superficie utile o del volume preesistente mediante ampliamenti, ove espressamente indicato nelle norme specifiche di zona e per gli edifici per i quali sia stato eventualmente previsto dai Piani Particolareggiati o da altri strumenti urbanistici di intervento preventivo. Mediante l’intervento di ristrutturazione edilizia dovrà conseguirsi l’adeguamento delle condizioni igienico -edilizie dell’edificio. Le variazioni delle facciate e del volume complessivo dell’edificio, il rifacimento delle scale, il frazionamento delle unità immobiliari, la variazione di destinazione d’uso degli immobili sono da intendersi di ristrutturazione edilizia. Ristrutturazione urbanistica Rientrano in tale tipologia, gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico -edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale,per i quali sono necessari progetti unitari o piani urbanistici attuativi che comportano interventi edilizi . Art. 6 Le forme autorizzative delle attività edilizie Le attività costruttive comportanti trasformazioni urbanistiche edilizie del territorio comunale sono subordinate a permessi di costruire, ai sensi dell’Art. 10, comma 1 del TU.(D.P.R. n. 380/2001), tra cui quelli riportati al successivo punto a); sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, equivalente ad autorizzazione tacita, gli interventi edilizi non subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’Art. 23,co.1 dello stesso TU. E del comma 6 della legge obiettivo n. 44/2001, tra cui quelli riportati, a scopo esemplificativo al successivo punto b); sono interventi edilizi liberi eseguibili senza atti autorizzativi formali ed assenso tacito da parte del Comune, quelli riportati al successivo Art. 7. a. PERMESSO DI COSTRUIRE Il permesso di costruire è l’atto amministrativo comunale, a titolo oneroso, che consente di eseguire legittimamente gli interventi di Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 12 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio del Comune, nel rispetto delle leggi, delle norme urbanistiche e del presente R.E. Sono soggette a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera e) dell’Art. 3 del TU.; gli interventi di totale demolizione con ricostruzione di manufatto edilizio dissimile da quello preesistente (lettera d dell’Art. 3 del TU) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; le ristrutturazioni edilizie comportanti aumento di unità immobiliari, e variazioni dei volumi, della sagoma, delle caratteristiche formali dei prospetti e delle ricadenti in zona omogenea A, mutamenti delle destinazioni d’uso dei corpi di fabbrica esistenti, se interessati da opere; le opere connesse all’apertura e coltivazione di cave, nonché le trivellazioni per lo sfruttamento delle acque di falde per usi generali; gli impianti e i servizi di livello territoriale, ivi compresi le installazioni di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche e impianti a servizio della telefonia mobile aventi le caratteristiche di servizi generali. Il permesso di costruire, ai sensi dell’Art. 13, comma 1 del TU., è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, degli strumenti urbanistici e del presente regolamento. Il rilascio del permesso di costruire è a titolo oneroso, ai sensi dell’Art.16, comma 1 del TU. E di equiva-lenti prescrizioni della legge urbanistica regionale, ad esclusione dei casi in cui il permesso è previsto a titolo gratuito o dovuto in forma ridotta, ai sensi del Art. 17, commi 1,2 e 3, del T.U. riguardanti, fra l’altro, gli interventi in zona agricola, l’edilizia convenzionata, con le modalità dell’Art. 18 del TU. Disciplinante la convenzione tipo, o con le modalità regolate dalle relative norme regionali. Il contributo concessorio per opere e impianti non destinati a residenza è disciplinato dall’Art. 19 del TU. Citato, o da equivalente norma regionale. Gli oneri concessori sono commisurati ai sensi dell’Art. 16, comma 3 e seguenti del TU. Citato, all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione dell’intervento, secondo le tabelle parametriche stabilite e aggiornate con deliberazione dell’Amministrazione Comunale in base a quelle definite con decreto del Presidente delle G. R. L’aggiornamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione viene operato annualmente, e in assenza di determinazioni della Regione Puglia è adeguato in base agli incrementi ISTAT, così come previsto dall’Art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/2001. Il permesso di costruire, conclusa la fase istruttoria, previo pagamento degli oneri concessori nella misura e con le modalità determinate in apposita delibera comunale, e iscrizione nel registro comunale ai sensi della LR del 30/03/2009 nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi, viene emesso dal Dirigente Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 13 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Tecnico competente. Il permesso di costruire contiene le seguenti indicazioni: l’oggetto e il numero del permesso di costruire corrispondente al numero progressivo di protocollo dei permessi edilizi rilasciati dall’ufficio per ciascun anno; la data della richiesta, le generalità e il codice fiscale del titolare del permesso edilizio, gli estremi del titolo di legittimazione dell’intervento; gli estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, l’indicazione sintetica delle opere, la destinazione d’uso prevista, l’elenco degli elaborati tecnici e amministrativi costituenti parte integrante del permesso di costruire; l’indicazione sintetica delle norme urbanistiche legittimanti l’intervento; gli estremi della ricevuta di pagamento degli oneri urbanizzativi e di costruzione, nella misura prevista per l’utile rilascio del permesso edilizio e le modalità dei successivi pagamenti dovuti ai sensi dell’apposita delibera consiliare in materia; gli estremi dei pareri e nulla osta di altri uffici del Comune o enti esterni, ove prescritti; le eventuali prescrizioni costruttive; i termini entro i quali vanno iniziati e ultimati i lavori, a pena di decadenza del permesso di costruire; gli obblighi da assolversi, ove ne ricorrano gli estremi, da parte del titolare del permesso in ordine ai seguenti adempimenti: ‐ richiesta, ove indispensabile per le lavorazioni, dell’occupazione temporanea di suolo pubblico ‐ deposito del progetto esecutivo delle opere in adempimento delle leggi sulle costruzioni in calcestruzzo cementizio armato, approvazione del progetto strutturale delle costruzioni in comuni dichiarati sismici, nonché della documentazione prescritta dalle norme per il contenimento dei consumi energetici prima dell’inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni dei capi I, II e III della Parte II del T.U. in materia edilizia; ‐ comunicazione dell’inizio dei lavori, delle generalità complete di codice fiscale dei soggetti tecnici abilitati incaricati della direzione dei lavori, del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ovvero del responsabile della sicurezza, in applicazione delle norme vigenti; ‐ apposizione, in modo visibile e leggibile, in cantiere, di una tabella con gli estremi del permesso di costruire, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, secondo la circolare del Ministero LL.PP. 1-6-1990, n. 1729/UL; ‐ conservazione in cantiere di copia del permesso di costruire e del progetto grafico allegato; ‐ richieste di autorizzazione ove necessarie agli enti competenti per gli allacciamenti ai pubblici servizi; ‐ comunicazione, entro il termine utile per il compimento dell’intervento permesso, della data di ultimazione, sottoscritta anche dal direttore dei lavori. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 14 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è necessario prevedere l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali con superficie superiore a 100 mq la produzione energetica minima è di 5 kw. Nel caso di piani urbanistici attuativi e di esplicita richiesta di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, ove concretamente eseguibili da parte dei soggetti richiedenti il permesso di costruire, gli oneri di urbanizzazione vanno considerati compresi negli obblighi sottoscritti in appositi atti convenzionali con il Comune, dai quali risulti che detti oneri, nella misura dovuta, sono stati compresi nel costo di cessione delle aree dei predetti piani attuativi agli aventi diritto, ovvero sono equivalenti al costo delle urbanizzazioni individuate dal Comune per l’esecuzione diretta da parte del richiedente il permesso di costruire. In ogni caso l’onere di costruzione è dovuto. Resta inteso che per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione valgono le norme di cui all’Art.32 lett. g) e dell’Art.253 del D. Lgs. 163/2006. Sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, al permesso di costruire, con salvezza della norma regionale disciplinante la materia, i seguenti atti: a) la pubblicazione di accordi di programma sottoscritti in applicazione dell’art, 27 della legge n. 142/1 990, conseguenti o meno alle intese di programmazione negoziata di cui alla legge n. 662/1996, ove i progetti acclusi all’accordo, abbiano il livello di definizione tecnica previsto dal presente RE per il rilascio dei permessi di costruire, e gli interventi siano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, b) la pubblicazione degli accordi di programma, richiamati alla precedente lettera a), riguardanti interventi, parzialmente o totalmente non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali sia intervenuta determinazione unanime favorevole in sede di conferenza di servizio con la presenza dell’ente, provincia o regione, preordinato all’approvazione ditali strumenti, in quanto legittimante la conseguente variante urbanistica, c) l’approvazione con delibere consiliari di progetti di opere pubbliche comunali, ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del TU. In materia edilizia, ovvero di equivalente legge regionale, d) l’approvazione di opere pubbliche e di interesse statale, per le quali sia intervenuta l’intesa Stato -Regione ai sensi dell’Art. 7 del T. U. in materia edilizia. b. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ La denuncia d’inizio attività, regolata dagli artt. 22,23 e 24 del T.U. (D.P.R. n. 380 /2001), dal comma 6, lett. a), b), c), e d), del1’Art. 1 della legge obiettivo n. 443/2001, nonché dall’equivalente normativa regionale, equivale ad autorizzazione tacita degli interventi edilizi, con salvezza di controllo da parte dei competenti uffici comunali. Sono eseguibili, ai sensi dell’Art. 22, comma 1 del T.U. previa denuncia di inizio attività tutti gli interventi edilizi non assoggettati a Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 15 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA preventivo rilascio di permesso di costruire, di cui al precedente punto a), nonché, ai sensi del citato comma 6 dell’Art.1 della legge obiettivo: gli interventi edilizi minori; le ristrutturazioni edilizie; gli interventi già sottoposti alla pregressa concessione edilizia, se specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui esistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di progetti urbani e comunque di idonei strumenti urbanistici, contenenti previsioni urbanistico -edilizie di dettaglio; Si riportano, a scopo esemplificativo, gli interventi eseguibili con D.I.A., rientranti, fra l’altro, tra quelli già previsti dalle norme introduttive della D.I.A. nell’ordinamento e quelli già sottoposti all’abrogata autorizzazione edilizia, da ritenersi compresi nella lett. a) del richiamato comma 6 della legge n. 443/2001: le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza mutazioni dei volumi e trasformazioni delle facciate, con o senza mutazioni d’uso, purché compatibili con le vigenti destinazioni urbanistiche; le opere necessarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche, comportanti alterazioni della sagoma dell’edificio; l’adeguamento normativo degli impianti tecnologici e delle reti idriche e fognanti interne; la realizzazione di parcheggi pertinenziali; La realizzazione di opere pertinenziali, di cui all’art 34 del presente RE, ove sia dimostrata la reale necessità e nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Regolamento di Igiene, del Codice della Strada, di vincoli specifici e di quelle sovraordinate alle disposizioni comunali ovvero nel rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale e dallo strumento urbanistico vigente. le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; le sistemazioni di impianti sportivi d’interesse comune, senza incrementi di volume; le varianti in corso d’opera per interventi già autorizzati con concessione edilizia, non comportanti variazioni dei parametri urbanistici e edilizi dell’opera concessa; costruzioni e installazione di infrastrutture impiantistiche a rete, sia da parte di privati che di società esercenti pubblici esercizi; opere di demolizione, di scavi e di rinterri per la sistemazione di aree esterne, non comportanti coperture di aree e realizzazione di volumi; ricostruzione di cappelle, edicole e monumenti funerari; costruzione di campeggi, parcheggi a suolo ed aree di sosta; passi carrabili con rampe d’accesso a spazi pubblici; escavazione di pozzi per l’emungimento idrico, impianti fissi per serre; impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fatte salve le diposizioni normative per la tutela del paesaggio e le conseguenti indicazioni di inserimento Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 16 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA paesaggistico ovvero le autorizzazioni e/o i pareri preordinati alla conformazione del titolo abilitativo, aventi le seguenti caratteristiche : FOTOVOLTAICA Impianti fotovoltaici, con e senza sviluppo di opere di connessione esterna, e aventi le seguenti caratteristiche: ‐ moduli fotovoltaici collocati sugli edifici ; ‐ la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. ‐ moduli ubicati al suolo costituenti impianti di potenza complessiva non superiore a 20 Kw EOLICA Aereogeneratori per minieolico con altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri, di potenza non superiore a 200 Kw senza opere di connessione esterne se: ‐ proposti su aree agricole ‐ compresi in un piano di miglioramento aziendale appositamente redatto e approvato dagli organi competenti, a garanzia della coerenza della produzione di energia elettrica con il principio di multifunzionalità e della sostenibilità ambientale dell'intervento ‐ numero di aerogeneratori n ≤ 3 sono inoltre eseguibili con D.I.A. tipologie differenti purché di potenza non superiore a 60Kw Serre solari unicamente finalizzate al risparmio energetico, conformi alle prescrizioni di cui all’Art. 34 del presente R. E. con atto di vincolo di tale destinazione. altri interventi analoghi o assimilabili a quelli del presente elenco. Le varianti in corso d’opera di interventi realizzati con D.I.A. comportano una nuova denuncia con le medesime modalità della precedente, sempre che anche le opere oggetto di varianti rientrino nelle categorie di opere eseguibili con tale forma autorizzativa tacita. Costituisce denuncia inizio attività ai sensi dell’Art. 23, comma 5 del T.U., la copia della denuncia da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’autorizzazione paesaggistica, nel caso che questo riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico -ambientale, e di tutti i pareri preordinati, da acquisire preventivamente, nonché dell’attestazione del progettista abilitato nelle forme di legge, rilasciata per accettazione dal competente ufficio comunale, ovvero l’attestazione di ricevimento della D.I.A. da parte del Comune, ufficio dello sportello unico se costituito, non seguita da comunicazioni sospensive del Comune entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell’Art. 23 del T.U. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 17 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 7 Lavori eseguibili senza titolo abilitativo Nel rispetto delle diverse normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia ed in particolare delle disposizioni contente nel decreto legge 490/99, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione da trasmettere all’ufficio tecnico del settore urbanistica prima dell’inizio dei lavori, i seguenti interventi Lavori di “Manutenzione ordinaria” così come descritti nell’Art. 6 Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali; le serre mobili stagionali. Sono inoltre eseguibili, previa Comunicazione di Inizio dei Lavori, come disciplinato dal l. 73/2010, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (D.p.r. 380/2001) : Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e dei parametri urbanistici. Impianti tecnologici, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo e/o completamente integrati architettonicamente, a servizio degli edifici, al di fuori del centro storico ( zona A dello strumento urbanistico vigente) Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fatte salve le diposizioni normative per la tutela del paesaggio e le conseguenti indicazioni di inserimento paesaggistico ovvero le autorizzazioni e/o i pareri preordinati alla conformazione del titolo abilitativo, e aventi le seguenti caratteristiche : FOTOVOLTAICA Impianti fotovoltaici, con e senza sviluppo di opere di connessione esterna, e aventi le seguenti caratteristiche: ‐ impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ‐ la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; ‐ impianti realizzati su edifici esistenti e sulle loro pertinenze realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 1444 del 2 Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 18 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA aprile 1968. EOLICA Singoli aerogeneratori, installati sui tetti degli edifici esistenti, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, se in aree non vincolate da D.Lgs 42/04. Art. 8 Opere da eseguirsi con procedura d’urgenza 1) Sono opere di natura provvisoria e precauzionale necessarie per rimuovere situazioni di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per eliminare imprevisti impedimenti ostativi all’agibilità di spazi di preminente interesse pubblico. 2) Le situazioni di pericolo sono quelle derivanti da crolli, pericoli di crollo di manufatti o di parti di esso, da timori di cedimenti strutturali di fabbricati e di manufatti in generale, da voragini o instabilità superficiali e profonde di terreni e di sovrastanti sistemazioni, da eventi calamitosi naturali, quali alluvioni, frane e terremoti da gravi situazioni di emergenza igienico sanitarie e ambientali,e comunque da eventi improvvisi e costituenti condizioni compromettenti la sicurezza di persone e beni. 3) Lo stato di pericolo per la pubblica incolumità va accertata, di norma,da personale pubblico incaricato della vigilanza sulle condizioni di sicurezza dell’abitato e del territorio comunale, e in caso di pericolo grave, anche da soggetto rivestente la veste di pubblico ufficiale, che dispone, a vista, il provvedimento d’allontanamento delle persone e l’impraticabilità dell’area a rischio, informando contestualmente, il dirigente, tecnico comunale responsabile, il corpo dei vigili urbani e dei vigili del fuoco, e, se del caso, la forza pubblica e la protezione civile competenti per territorio, per gli ulteriori provvedimenti da assumere, nell’ambito delle rispettive competenze. Nell’ipotesi che lo stato di pericolo riguardi beni sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 s.m.i., l’informativa va trasmessa anche alla competente Soprintendenza. 4) Il dirigente comunale responsabile, previo sopralluogo, di concerto, ove necessario, con gli uffici citati al precedente punto 3, dispone l’esecuzione delle opere strettamente necessarie all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità e alla conseguente eventuale esecuzione delle opere di assicurazione e di ripristino, ove queste ultime siano indispensabili per la riattivazione dell’agibilità degli adiacenti spazi pubblici dall’evento, assegnando al proprietario del bene un termine per la realizzazione degli interventi di assicurazioni necessari. In caso d’inerzia del destinatario della disposizione, previa diffida e assegnazione di nuovi termini, ove perduri, senza giustificati motivi il comportamento omissivo,da accertarsi con sopralluogo e conseguente verbalizzazione, il Comune interverrà d’ufficio con oneri a carico del soggetto inadempiente, fermo restando le responsabilità civili e penali dello stesso per il mancato intervento. L’interessato deve rimettere al Comune, entro trenta giorni dalla data utile intimata nella disposizione comunale di eliminazione dello stato di pericolo, relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la cessazione dello Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 19 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA stesso e del ripristino delle condizioni di sicurezza. 5) L’esecuzione delle opere connesse all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di quelle di assicurazione disposte dal Comune, ai sensi del precedente punto 4, è legittimata dalla disposizione dirigenziale a provvedere, per cui non è dovuto alcun ulteriore atto formale di autorizzazione agli interventi; mentre per la realizzazione delle opere plano volumetriche di ripristino, va prodotta, nelle forme prescritte, la relativa d.i.a, 6) Le opere assolutamente indispensabili all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità sono: — plano volumetria delle aree su cui incombe pericolo grave e imminente per la pubblica e privata incolumità; — puntellature provvisionali degli elementi costruttivi pericolanti, interni o esterni ai corpi di fabbrica; — spicconature di intonaci, rimozione di elementi dì facciata e di copertura pericolanti (cornicioni, ornie e aggetti dei balconi, davanzali, opere in ferro, insegne, mensole etc.); — tampagnature di vani interni ed esterni; — ripristino della funzionalità idraulica degli impianti idrici e fognanti; — demolizione di muri e solai, in condizioni di imminente pericolo di crollo, la cui caduta rovinosa può provocare ulteriori danni e instabilità a costruzioni e manufatti adiacenti. 7) Ove il pericolo per la pubblica e privata incolumità e i conseguenti interventi di assicurazione disposti riguardino beni sottoposti a vincolo, ai sensi del D. Lgs. n. 490/1999, la disposizione va trasmessa per conoscenza alla Soprintendenza competente, ove la stessa non abbia già assunto autonomi provvedimenti. Nell’ipotesi che le opere in questione debbano avere caratteristiche particolari per non compromettere la conservazione assoluta dello stato dei luoghi, compresa quella di eventuali materiali crollati, il provvedimento comunale va preventivamente concordato con la predetta Soprintendenza. 8) Alle opere di ripristino dello stato dei luoghi, l’interessato procede con l’inoltro della D.I.A., o alla richiesta di permesso, secondo le modalità prescritte dal presente R. E.. Art. 9 Titolarità della richiesta Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, fatti salvi i diritti dei terzi: a) il proprietario dell’immobile; b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;, c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto; d)l’usufruttuario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ; e)il titolare di servitù prediali, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ; f) il locatario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili, che abbiano carattere d’urgenza, con dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, a cui sia allegata copia del contratto di locazione registrato; Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 20 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA g) l’affittuario agrario di cui alla L. n° 11/1971, per le opere di semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali; h) il concessionario di terre incolte di cui al D.L. 279/1944, per le opere di miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali; i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto attinente il provvedimento; j) il concessionario di beni demaniali, per quanto stabilito nella concessione; k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, qualora esista con il proprietario del suolo un accordo a vendere o ad assoggettarsi a servitù; l) il titolare di un diritto derivante da provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa; m) l’assegnatario di aree P.E.E.P. in base a deliberazione comunale esecutiva ai sensi di legge. In luogo del Titolare, la richiesta può essere presentata dal delegato, mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario giudiziale, aggiudicatario di vendita fallimentare, o altro soggetto in base a negozio giuridico di diritto privato. La titolarità deve essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione). In caso di condominio, il soggetto avente titolo all’abilitazione è l’Amministratore, munito del verbale dell’Assemblea Condominiale dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l’intervento. Il titolo edilizio è trasferibile ai successori o aventi causa del Titolare, purché ne siano accertati i requisiti, i presupposti e le condizioni di legge vigenti; a tale scopo gli interessati dovranno richiederne al Dirigente del Settore il cambio di intestazione, allegando l’atto attestante il relativo trasferimento del titolo di proprietà o di godimento e l’originale della concessione edilizia. Tale trasferimento si configura come semplice volturazione, e non comporta alcuna altra modifica al titolo edilizio. Art. 10 Procedimenti istruttori I procedimenti istruttori delle domande di permessi di costruire e delle denuncia d’inizio attività, che decorrono dalla data di acquisizione dell’istanza al protocollo comunale dell’ufficio competente, sono, ai fini delle modalità e della tempistica, quelli prescritti dall’art 20 e dall’art 23 del T.U. materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e s.m.i., oltre che dalle disposizioni della legge urbanistica regionale cui il Comune è soggetto. Art. 11 Validità dei titoli abilitativi durata, decadenza, proroga e annullamento La validità del permesso di costruire, ai sensi delI’art. 15 del T.U. , è non superiore a tre anni, dall’inizio effettivo dei lavori, che vanno intrapresi non oltre un anno dal rilascio dello stesso permesso. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 21 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Per inizio effettivo dei lavori si intende l’inizio dell’esecuzione di opere rilevanti ai fini urbanistici, comunque non di modesta entità quali ad esempio, gli scavi in fondazione, ove previsti, e non la sola recinzione di cantiere. Pertanto, si ha la decadenza del permesso di costruire quando: a) il permesso non venga ritirato dal richiedente entro 90 giorni dalla comunicazione del rilascio da parte dello sportello unico per l’edilizia, se costituito; b) i lavori non vengano iniziati entro un anno dalla comunicazione del rilascio, senza che il titolare del permesso abbia richiesto il rinnovo; c) i lavori non vengano ultimati entro tre anni dall’inizio degli stessi, dove per ultimazione va inteso il completamento delle opere in modo tale da potere conseguire utilmente la certificazione dell’agibilità dei manufatti edilizi concessi; d) in mancanza delle condizioni di inizio o di compimento dei lavori, di cui ai precedenti punti b) e c), siano intervenute nuove prescrizioni urbanistiche contrastanti con la concessione. 2) Il rinnovo del permesso di costruire, per un periodo non superiore ad un anno, su istanza motivata del titolare del permesso, può essere autorizzato, prima delle scadenze utili di inizio o di compimento dei lavori, di cui alle lett. b) e c) del precedente punto 14/1. 3) Il provvedimento di annullamento del permesso di costruire viene adottato quando si accerti che il rilascio dello stesso è avvenuto in violazione di legge, di norme urbanistiche e del presente regolamento edilizio nonché in presenza di gravi vizi nei procedimenti istruttori e di rilascio dello stesso permesso. Gli effetti dell’annullamento si hanno dal momento del rilascio dei permesso di costruire, per cui tutte le opere realizzate nei frattempo sono da considerarsi illegittime. 4) Nel corso della validità del permesso di costruire possono essere richieste varianti modificative o integrative del progetto delle opere originariamente concesse, che, se sostanziali, comportano varianti di concessione in corso d’opera, purché compatibili con eventuali nuove prescrizioni urbanistiche ed edilizie subentrate nelle more. Il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori, di anni tre, decorre dal rilascio della variante, ove essa sia sostanziale e abbia completamente modificato il progetto iniziale. 5) I termini di validità e di decadenza della d.i.a sono gli stessi prescritti per i permessi di costruire in applicazione dell’Art. 23, comma 1 del TU. L’annullamento della D.I.A., con provvedimento motivato del competente Dirigente Tecnico comunale, va adottato nella decorrenza dei casi previsti alle lettere b), c) e d) del precedente punto 1 relativo ai permessi di costruire. Art. 12 Vincolo di asservimento Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire semplice, a norma dell’art.29 della L. R. n.56/80 come modificato con L. R. del 30/03/2009, per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo,a Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 22 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo, relativo all’asservimento, al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. L'atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio del permesso di costruire, deve indicare il volume da utilizzare nonché il relativo indice riferito all'intera area fondiaria di pertinenza. Il vincolo in argomento non può essere rinunziato, estinto o modificato senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, espresso dal competente organo deliberante che designa nel medesimo provvedimento il Dirigente preposto alla stipula in nome e per conto dell’A. C.,del conseguente e relativo atto notarile. Per le altre zone territoriali il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla iscrizione in apposito registro istituito dal Comune nel quale siano elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi. Art. 13 Deroghe e permessi in sanatoria Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alla disciplina del P. di F. e del R. E ai sensi dell’Art.14 deI TU., nonché di norme analoghe previste nella legge urbanistica regionale di pertinenza, esclusivamente per edifici e impianti pubblici e d’interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale. Le opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività possono costituire oggetto di richiesta di permesso in sanatoria, come previsto all’art. 36 del TU, ove il responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei termini di legge. Il permesso in sanatoria può essere rilasciata solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di permesso in sanatoria senza che il Dirigente preposto al Settore competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa deve intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni di legge. Il rilascio del permesso in sanatoria per opere eseguite su immobili vincolati a norma di legge è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi. Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate nelle aree e sugli immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il responsabile dell’abuso è comunque tenuto a norma di legge al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 23 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 14 Progetti di opere edilizie : modalità e documentazione Le richieste per il rilascio dei permessi di costruire e le denunce d’inizio attività da inoltrare al Comune per l’esecuzione di interventi edilizi, vanno effettuate secondo le modalità contemplate ai successivi punti 11° e 11B, secondo quanto prescritto dagli artt. 20 e 23 del TU. (D.P.R. n. 380/2001). Gli elaborati progettuali, allegati alle istanze vanno redatti e sottoscritti da professionisti abilitati e iscritti ai rispettivi albi professionali, in rapporto alle prestazione tecniche loro consentite dalle vigenti normative. Le imprese appaltatrici dei lavori devono possedere i requisiti di legge per l’esercizio dell’attività nel settore edilizia. Le domande di concessione e di autorizzazione edilizia, nonchè le D.I.A., vengono redatte sugli appositi moduli a stampa forniti dall’Amministrazione Comunale. Le domande devono essere corredate dal progetto di opere edilizie, composto da tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme urbanistico-edilizie. La dettagliata individuazione della documentazione essenziale alla definizione del relativo procedimento è allegata al presente Regolamento. (allegato A) Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo a richiedere l'atto abilitante e da un tecnico abilitato alla progettazione del tipo di intervento ricorrente, il quale assume ogni responsabilità relativa. Il direttore dei lavori e l’assuntore dei medesimi, quando non indicati sin dal momento della richiesta, devono essere nominati prima dell’inizio dei lavori. Le eventuali sostituzioni del direttore o dell’assuntore dei lavori devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Dirigente, contestualmente, dal titolare dell'atto abilitante e dagli interessati. I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la conformità allo strumento urbanistico vigente, al presente Regolamento ed alla restante normativa in materia edilizia ed urbanistica. Art. 15 Disciplina autorizzativa per attività provvisorie o continuative Le attività provvisorie e continuative quali: campeggi liberi occasionali, sosta continuata di veicoli per il pernottamento su suolo pubblico, installazione di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili, depositi di materiali su aree scoperte, occupazione temporanea o definitiva di suolo pubblico, esposizioni a cielo aperto di veicoli e merci in genere, accumuli o discariche di rifiuti solidi, relitti e rottami, taglio di boschi, impianti di captazione di energia alternativa, sistemazione di antenne ricetrasmittenti radio televisivi e telefonici, impianti a rete di società esercenti pubblici servizi ed altre attività assimilabili alle precedenti, non comportanti opere edilizie non sono Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 24 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA sottoposte a D.I.A., ma, non avendo le caratteristiche di attività edilizie libere di cui all’Art. 6 del TU., sono ammissibili con autorizzazioni comunali di natura amministrativa, per le quali l’aspetto tecnico riguarda solo la verifica di compatibilità con lo strumento urbanistico vigente, a norme di legge e quelle urbanistico -edilizie. Tali attività , sono autorizzabili, con modalità di rilascio analoghe a quelle delle autorizzazioni amministrative, su aree pubbliche se non incompatibili con altri usi di interesse generale su aree private per le quali si ha pieno titolo a disporne, ove il richiedente accetta le prescrizioni tecniche e le condizioni economiche determinate dal Comune, e le attività si svolgano nel rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene ambientale prescritte dal presente R. E. In particolare le seguenti attività sono così regolate: — i campeggi liberi e occasionali per un limitato numero di presenze, vanno localizzati in località salubri e lontani da alvei di corsi d’acqua, in zone geologicamente stabili e con configurazione superficiale tale che il deflusso delle acque meteoriche avvenga senza ostacoli di sorta; — la sosta continuata per periodi superiori a sette giorni consecutivi di roulotte e di veicoli attrezzati per il pernottamento deve avvenire su aree appositamente attrezzate, ovvero su aree private autorizzate allo scopo; — l’installazione di manufatti trasferibili, precari e mobili, quali chioschi per mostre tendoni per spettacoli o similari, su spazi prescelti dal Comune, che non intralcino altre funzioni urbane di carattere permanente da rimuovere a cura e spesa del titolare dell’autorizzazione, su richiesta del Comune. Detti manufatti non vanno previsti su aree prossime ad incroci stradali, o in posizione che ostacoli la visibilità della circolazione nonché della segnaletica e toponomastica stradale; nel caso che essi vengano posizionati su marciapiedi non vanno compromessi il soleggiamento e l’aerazione dei locali abitati oltre che a consentire il libero passaggio pedonale sugli stessi marciapiedi. — L’installazione di tendoni e strutture gonfiabili è consentita su aree non superiori ad un terzo di quelle disponibili, con un posizionamento che: — non arrechi danno al normale svolgimento del traffico; — consenta adeguate zone di parcheggio in rapporto al tipo di attività; — non arrechi disturbo e inquinamento igienico e acustico per le abitazioni adiacenti; — l’accesso e l’uscita avvengono in modo da non intralciare il traffico e rispondano alle norme di sicurezza in materia; — i depositi di materiali, accatastati o alla rinfusa, visibile da strade e spazi pubblici non sono consentiti nelle zone residenziali; essi sono consentiti in aree produttive per materiali non nocivi o costituenti pericolo per l’igiene pubblica e ambientale, previa nulla osta dell’autorità sanitaria competente. In aree agricole sono vietati impianti di demolizione di macchine e loro depositi; tali impianti possono essere ubicati, con le necessarie garanzie dell’igiene Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 25 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA — — — — ambientale in aree industriali e artigianali, o in appositi siti destinati a discariche, secondo piani consortili; l’esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere è consentita su aree indicate dal Comune, condizionatamente all’osservanza di prescrizioni riguardanti le condizioni di traffico veicolare e pedonale da preservare, nonché la tutela delle norme d’igiene e della sicurezza per la pubblica incolumità; la formazione, anche temporanea, di accumuli su suolo pubblico o privato del territorio comunale per il deposito di rifiuti solidi, quali cascami, relitti, rottami etc., e di discariche è vietata; la sistemazione degli impianti a rete, elettrici, telefonici, di distribuzione del gas metano e degli altri impianti in aree urbane, è consentita solo se interrati a norma, consentendosi le linee aeree solo in aree extraurbane, se compatibili con la qualità ambientale dei siti; la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento delle falde acquifere, il taglio di boschi e di essenze arboree tipiche della flora locale l’installazione di antenne ricetrasmittenti, con esclusione di quelle commerciali e degli impianti fissi per trasmissioni radiotelevisive o per telefonia mobile per le quali è prescritto il rilascio di permessi di costruire, ai sensi del T.U., nel rispetto dell’Art. 5 della legge n. 36/2001 e del D. Lgs. 1 agosto 2003, 259, sull’inquinamento elettromagnetico del regolamento applicativo, sono autorizzabili da parte del Comune a condizione che le richieste siano accompagnate dal benestare degli uffici o agenzie regionali competenti in ordine all’ammissibilità e al rispetto delle norme vigenti in materia per simili interventi. Ove i suddetti manufatti comportassero opere edilizie, seppur modeste e provvisorie ma trasformative dello stato dei luoghi, sono eseguibili, in ogni caso previa denuncia d’inizio attività. Le strutture temporanee, di cui all’art. 36 del presente RE, sono autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi; una nuova autorizzazione relativa al medesimo immobile non può essere rilasciata prima che siano trascorsi sei mesi dalla rimozione della struttura precedentemente autorizzata, con la sola eccezione dei manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie che seguono i termini di validità del relativo titolo abilitativo. Nell’autorizzazione è indicato il periodo di validità ed il tempo concesso per l’installazione e la rimozione delle strutture temporanee, nonché per la rimessa in pristino delle aree, non superiore a 15 giorni . Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi. Qualora l’utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni cinque, a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 26 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA La realizzazione di strutture temporanee per periodi superiori a quelli fissati è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico, preceduta da conforme deliberazione assunta dalla Giunta che dia atto dell’esistenza di un pubblico interesse. Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, in caso necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere acquisito nuovo titolo abilitativo entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini e non superare comunque complessivamente i sei mesi continuativi. L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal Regolamento Comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni soggetti al vincolo ambientale, paesaggistico, monumentale hanno l’obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica. La medesima autorizzazione deve essere preventivamente ottenuta nel caso di interventi che interessino i beni di proprietà pubblica realizzati da almeno 50 anni e che presentino interesse storico-artistico anche in assenza di formale dichiarazione di interesse, almeno sino al momento della verifica dell’interesse culturale. I termini per il rilascio delle autorizzazioni temporanee sono gli stessi previsti per il rilascio del Permesso di costruire. CAPITOLO 4 ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 16 Adempimenti nella fase attuativa degli interventi 1) Gli adempimenti nella fase attuativa da parte dei soggetti titolari degli atti autorizzativi dell’attività edilizia riguardano tutti gli interventi formalmente autorizzati con permessi di costruire o permessi urbanistici, ovvero assentiti con D.I.A., nonché quelli autorizzati con determinazioni equivalenti a permessi edilizi o urbanistici secondo le prescrizioni del precedente art 13. 2) Il soggetto titolare dell’atto autorizzativo deve dare comunicazione al Comune, a mezzo di raccomandata A.R. o con recapito diretto al protocollo comunale, della data di inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell’effettivo inizio degli stessi. La comunicazione va sottoscritta anche dal tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori. 3) La comunicazione d’inizio dei lavori deve contenere: a) gli estremi del deposito del progetto strutturale sottoscritto dal progettista e vistato dal direttore dei lavori per accettazione nel caso di opere in ca., c.a.p. o in acciaio, ovvero gli estremi dell’approvazione da parte del competente ufficio regionale del progetto strutturale delle opere ricadenti in dichiarate a rischio Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 27 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA sismico, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e dalle leggi applicative regionali; b) la documentazione concernente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’Art. 125 del T.U. citato, ove non trasmessa con l’istanza di concessione; c) gli estremi del soggetto tecnico incaricato del coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi della normativa vigente in materia, nonché della responsabilità della sicurezza degli impianti. d) i dati personali o la convalida di quelli già trasmessi con l’istanza del permesso di costruire, del direttore dei lavori e dell’impresa appaltatrice, abilitata nelle forme di legge cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori, allegando, per quest’ultima, certificazione di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente in materia; e) autorizzazioni comunali per occupazione di suolo pubblico e per allacciamenti fognari, e nulla osta degli enti esercenti pubblici servizi, se interessanti i lavori; f) planimetria quotata in scala 1:100, se non compresa negli elaborati progettuali allegati all’atto autorizzativo, da cui risulti le linee di confine con le aree pubbliche e di uso pubblico, i punti di linea e di livello dei costruendi manufatti rispetto alle quote degli spazi pubblici odi campagna se le aree di intervento non sono urbanizzate, nonché le quote d’immissione nelle fogne pubbliche e di allacciamento all’acquedotto pubblico. 4) Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al punto precedente ha facoltà di chiedere la verifica sul terreno dei punti fissi altimetrici e planimetrici e degli allineamenti, da effettuarsi o direttamente da tecnici comunali, o sotto la direzione di questi da personale tecnico dell’impresa esecutrice o, da professionisti all’uopo incaricati dal titolare del permesso edilizio, redigendo regolare verbalizzazione, in contraddittorio, delle operazioni e del loro esito. 5) Ove il Comune non provveda a quanto e nel tempo prescritti dal precedente punto 20/4, i lavori autorizzati possono avere regolare inizio, obbligandosi il direttore dei lavori a trasmettere una esauriente relazione sottoscritta anche dall’impresa esecutrice sulle operazioni effettuate in ordine alla determinazione sul terreno dei punti fissi e delle quote d’imposta dei manufatti edilizi riferiti a capisaldi o alle quote degli spazi pubblici al contorno. 6) Il titolare dell’atto autorizzativo dell’intervento, il direttore dei lavori e il costruttore sono, ognuno per le proprie competenze responsabili dell’andamento dei lavori, della conformità delle opere al progetto autorizzato e alle previste tipologie edilizie anche ai fini di lesioni di danni soggettivi prodotti a terzi. Gli stessi debbono porre in essere tutti gli accorgimenti per assicurare l’incolumità e le condizioni igieniche delle maestranze ai sensi delle norme prescritte dei Dlgs n.626/1994 e n.494/1996 e della legge n.46/1990 relativamente alle norme di sicurezza richiamate al capo V della Parte Il del T.U. in materia edilizia. 7) I cantieri vanno gestiti, recintati e tenuti sgombri da materiali pericolosi e dannosi per la salubrità dell’ambiente di lavoro, con piena responsabilità dell’appaltatore. Le recinzioni devono essere solide e di altezza non inferiore a 2 m e comunque idonee a garantire l’incolumità delle persone e delle cose che ricadono nelle Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 28 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA adiacenze, adottando le varie forme di segnaletica prescritta. Nel caso di interventi in zone storiche o di particolare pregio ambientale le recinzioni vanno eseguite secondo un progetto definito per materiali forma e dimensioni delle pannellature, da presentare e concordare con i competenti uffici comunali prima dell’inizio dei lavori ai fini della compatibilità con il contesto urbana 8) Nel caso di demolizioni, i materiali di risulta debbono essere allontanati e, previa bagnatura, portati rifiuto con tutti gli accorgimenti atti a produrre polvere nell’ambiente; il trasporto a rifiuto va effettuato secondo le modalità e le prescrizioni previste, in rapporto alla loro classificazione di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, dalle norme vigenti in materia. Ove le demolizioni riguardino aree urbanizzate o adiacenti a spazi pubblici, le zone di cantiere vanno protette con idonee schermature per evitare la dispersione di polveri all’esterno. Nel corso d’eventuali sospensioni dei lavori, il cantiere deve conservare le condizioni di sicurezza e d’igiene all’interno e lungo il perimetro di recinzione dello stesso prescritte dalle norme in materia. Sono vietati depositi o accatastamenti di materiali, anche temporanei, su suolo pubblico, se non specificamente autorizzati dal Comune. Gli spazi pubblici adiacenti al cantiere vanno tenuti, per tutta la durata dei lavori, costantemente puliti. È vietato buttare da ponteggi di servizio e da ambienti interni di cantiere su spazi d’uso collettivo materiali di ogni genere 9) Se nel corso dei lavori di scavo o di demolizione si rinvenissero materiali o tracce di opere, che possono far ritenere trattarsi di cose d’interesse storico, artistico e archeologico, il direttore dei lavori e il titolare del permesso di costruire devono far sospendere i lavori senza alterare lo stato dei luoghi e dare immediata comunicazione al Comune dei ritrovamenti, che ne dà sollecita informazione alle competenti soprintendenze cui competono, ai sensi del Dlgs n. 490/1999, il nulla osta sul prosieguo ovvero le determinazioni sugli adempimenti necessari per il compimento delle opere. Art. 17 Vigilanza sull’attività urbanistico -edilizia Il Comune esercita il controllo su tutte le attività edilizie e sulle azioni di trasformazione del territorio comunale comportanti atti autorizzativi espliciti, impliciti e ad essi assimilati, attraverso i propri uffici all’uopo delegati e abilitati all’accesso sui cantieri, ai sensi degli artt. 27,28 e 29 del T.U. (D. P.R. n. 380 /2001). I controlli vanno effettuati con criteri sistematici in modo da prevenire e contrastare ogni forma di abusivismo edilizio Le verifiche vanno effettuate per constatare: — la tenuta in cantiere dell’atto autorizzativo edilizio dell’intervento (permesso di costruire, permesso urbanistico, d.i.a., provvedimento equivalente al permesso di costruire) e degli allegati grafici di progetto, delle autorizzazioni connesse con i lavori, l’installazione a norma della tabella indicante il numero del permesso e i nominativi del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore dei lavori; — l’esecuzione delle opere in conformità del progetto grafico allegato al permesso di costruire e le eventuali difformità. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 29 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 18 Violazione delle norme urbanistico -edilizie e relative sanzioni In caso di accertata violazione delle norme urbanistico -edilizie, dell’esito delle verifiche va redatto processo verbale, che va sottoscritto, in contraddittorio tra i tecnici comunali verificatori, la direzione dei lavori, l’impresa appaltatrice e, del caso il progettista dell’opera. Il verbale va trasmesso al dirigente tecnico responsabile che adotterà, ove le difformità non siano sanabili con atti autorizzativi in sanatoria, in rapporto alla natura delle difformità, i provvedimenti di competenza, in applicazione delle norme previste dal capo II della parte I del T.U. citato in materia di sanzioni o da norme regionali, a cominciare dalla sospensione dei lavori. Ove le difformità riguardino l’esecuzione di opere, manufatti o impianti il cui controllo compete ad altri enti ed uffici, il dirigente tecnico comunale responsabile provvede, sollecitamente, ad informarli trasmettendo ad essi il richiamato processo verbale. Nell’ipotesi di opere realizzate in difformità non sanabile, in difformità essenziale o in difformità totale o di interventi edilizi eseguiti in mancanza di atti autorizzativi espressi o taciti, ovvero in presenza di opere comunque illegittime, il dirigente tecnico responsabile dà comunicazione dell’illecito all’autorità giudiziaria; in simili casi di opere abusive si procederà alle sanzioni prescritte dall’Art.44 e seguenti del T.U., analogamente a quanto prescritto dal soppresso Art. 20 L. 47/1985 o da equivalente norma regionale. Per il frazionamento di terreni in lotti, seguiti o meno da vendita, se non derivante da divisione successoria, ove prefigurante la fattispecie di plano volumetria abusiva di cui all’art. 30 del T.U., si applicano le disposizioni dell’Art. 44 dello stesso T.U., o di equivalente norma regionale, con relative sanzioni amministrative,civili e penali. Art. 19 Adempimenti nella fase conclusiva dei lavori 1) Per ultimazione dei lavori s’intende: — per gli interventi di nuove costruzioni, per le ricostruzioni edilizie, con diversa sagoma e volume del preesistente edificio e, in generale, per i progetti autorizzati con permesso di costruire: l’esecuzione delle opere in modo utile per potere conseguire la certificazione di agibilità delle opere; — per gli interventi eseguiti a seguito di D.I.A.: l’esecuzione di tutte le opere autorizzate o denunciate; — per le opere infrastrutturali: il collaudo delle opere e il verbale di ultimazione senza prescrizioni, sottoscritto dal committente, dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice, che consentano la dichiarazione, da parte dell’ente competente, della piena utilizzazione dell’opera. 2) Nei dieci giorni successivi alla data utile per il compimento dei lavori, da computarsi ai sensi del precedente Art. 8, il titolare dell’atto autorizzativo dell’intervento edilizio, deve dare comunicazione al Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 30 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Comune dell’avvenuta ultimazione, ovvero dello stato di avanzamento delle opere. In entrambi i casi, l’ufficio comunale competente verificherà, a meno di sopralluoghi, lo stato delle opere eseguite e di quelle ancora da eseguire comportanti eventuale nuovo atto autorizzativo (permesso di costruire o dia.), redigendo apposito verbale in contraddittorio con il titolare dell’atto autorizzativo o suo legale rappresentante e il direttore dei lavori. 3) L’ultimazione dei lavori comporta la redazione di un verbale di compimento delle opere sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice, attestante che l’intervento edilizio è stato ultimato nel termine utile dei tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio dei lavori che va inviato allo sportello unico per l’edilizia del Comune in uno con la predetta comunicazione di ultimazione lavori da parte del titolare dell’atto del permesso di costruire dell’intervento, comunque prima della richiesta di agibilità. 4) Ai soli fini della sicurezza privata e pubblica,con salvezza degli altri adempimenti documentali necessari per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo delle opere, per gli interventi comportanti il rilascio del permesso di costruire, prima della richiesta di agibilità il concessionario, a mezzo di tecnici abilitati, provvede: — al collaudo statico ai sensi dell’ art. 67 del T.U. (ex lege n. 1086/1971), per le opere con elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o in acciaio; - al certificato di conformità, da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della Regione, dei manufatti ai sensi dell’Art. 62 del T.U., per le opere ricadenti nei Comuni dichiarati sismici; - al collaudo delle opere eseguite ovvero alla redazione del verbale di regolare esecuzione, negli altri casi di interventi edilizi autorizzati con d.i.a; - al certificato di collaudo o alla dichiarazione di conformità ai sensi dell’Art. 117 del T.U. , per quanto attiene la sicurezza degli impianti. Art. 20 Certificato di agibilità degli edifici residenziali L’utilizzazione degli edifici è subordinata, ai sensi dell’Art. 24 del T.U. (D.P.R. n. 380/2001) al rilascio da parte del Comune del certificato di agibilità, che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, nonché delle condizioni qualitative dell’edificio, da valutarsi secondo quanto prescritto dal presente Regolamento edilizio. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. Tale certificato va richiesto dal proprietario dell’ edificio, a pena di sanzione pecuniaria ai sensi del comma 3 del citato art. 24, per i seguenti interventi edilizi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ampliamenti c) interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni soprarichiamate al punto 1. 2) Per tali opere edilizie il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la D.I.A., o i suoi successori o aventi Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 31 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA causa, devono richiedere, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’immobile il certificato di agibilità all’ufficio comunale dello sportello unico, corredata dalla seguente documentazione tecnico amministrativa: — la richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dal soggetto richiedente, che l’ufficio dello sportello unico provvede a trasmettere al competente ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, ovvero, in mancanza dello sportello unico, dichiarazione di iscrizione al catasto dell’immobile; — una propria dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al plano progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta volumetria dei muri e alla salubrità degli ambienti; — la dichiarazione dell’impresa installatrice attestante la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti a civile abitazione alle prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127 del T.U. citato, nonché all’Art. 1 della legge n. 10/1991,ovvero certificato di collaudo degli stessi ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt. 113 e 126-127-128 dello stesso T.U.; — la relazione descrittiva del direttore dei lavori contenente: gli estremi del provvedimento autorizzativo dell’opera edilizia e di eventuali varianti, dell’inizio e del compimento dei lavori, comprese eventuali sospensioni e riprese, la dichiarazione di conformità dell’opera al progetto concesso con l’indicazione delle eventuali variazioni introdotte; — la certificazione di collaudo statico dell’opera, da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell’Art. 67 del citato T.U.,nel caso di opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica; — il certificato del competente ufficio tecnico della Regione; attestante, ai sensi dell’art 62 del citato T.U., la conformità alle norme in materia di opere in cemento armato eseguite in conformità del capo IV della Parte II del T.U.; — la licenza di fognatura dei Comune e di altre licenze per passi carrabili, occupazione di suolo pubblico etc; — il nulla osta di altri enti, ove non presenti negli atti allegati alla concessione; — l’attestato, per gli edifici aperti al pubblico, dei superamento delle barriere architettoniche ai sensi degli artt.77 e 82 del T.U. in materia edilizia; — l’autoattestazione, se trattasi di edilizia residenziale, o plano volumetria dei VF per la sicurezza antincendio, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma1 del T.U.; — l’autoattestazione, se trattasi di edilizia residenziale, o certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei manufatti edilizi da parte del competente ufficio ASL secondo quanto previsto dall’art 20, comma 1 del T.U. citato; — l’attestazione del direttore dei lavori dei requisiti di qualità tecnica e prestazionale dei componenti edilizi, prescritti dal presente R. E. nonché da altre disposizioni legislative e regolamentari. Tale documentazione va presentata in tutto o in parte in rapporto alle effettive esigenze e alla natura dell’opera edilizia. 3) L’istruttoria della richiesta di agibilità e il rilascio del certificato dì agibilità da parte del dirigente o responsabile del competente ufficio del Comune vanno operati nel tempo perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, previa eventuale ispezione dell’edificio; Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 32 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA diversamente l’agibilità s’intende acquisita se il parere sulla conformità alle norme igienico-sanitarie è certificato dall’ASL competente, altrimenti, in caso di Plano volumetriche, il termine di formazione dei silenzio assenso è di 50 giorni (Art. 25, comma 4 del T.U.). I predetti termini possono essere interrotti una sola volta e comunque entro 15 giorni dall’istanza, per richiesta da parte del Comune, di documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tale caso tali termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. 4) In sede istruttoria vanno verificati la conformità urbanistica e edilizia delle opera la completezza delle certificazioni e attestazioni allegate all’istanza, con particolare riferimento alla idoneità e sicurezza statica e impiantistica dell’opera edilizia, in rapporto alle norme richiamate nel presente R. E., oltre alle condizioni di salubrità dei manufatti e di conformità alle norme igienico- sanitarie degli ambienti da plano volume, queste ultima a cura del competente ufficio ASL ai sensi dell’ Art. 221 del T.U. n. 1265/1934, modificato dal D.P.R. n. 425/1994, ove non ricorrano gli estremi dell’autoattestazione, richiamata al precedente comma 2. 5) È comunque salva la potestà dei Comune di dichiarare l’inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell’art 26 del T.U. citato, ai sensi dell’artt. 222 del R.D. n. 1265/1934. Art. 21 Certificato di agibilità degli edifici non residenziali 1) L’agibilità degli edifici destinati ad uso diverso da quello abitativo, consistente nell’autorizzazione del Comune a utilizzare i manufatti per le rispettive e specifiche finzioni cui l’opera è destinata, si consegue con le stesse modalità del precedente Art. 23, essendo il relativo certificato di agibilità disciplinato dallo stesso Art. 24 del T.U. 2) La documentazione da accludere alla richiesta dell’autorizzazione all’agibilità è la medesima del precedente Art. 23, cui va aggiunta quella relativa all’osservanza di tutte le norme vigenti all’epoca del rilascio, relative alla pluralità di impianti particolari connessi alla destinazione d’uso, prescritte da leggi, regolamenti, norme UNI e CEI e simili, oltre che dalle prescrizioni delle autorità preposte alla verifica del dimensionamento, dell’ esecuzione e della gestione secondo i requisiti di sicurezza per l’utenza e le maestranze (nulla osta, pareri favorevoli, collaudi e attestazioni di conformità di componenti costruttivi e impiantistici, certificazioni di qualità rilasciati da soggetti abilitati per legge). Per gli edifici non residenziali non è consentita l’autoattestazione di conformità alle norme antincendio e igienico-sanitarie di cui all’Art. 20, comma 1 del T.U.). 3) La verifica della completezza formale della documentazione spetta al competente ufficio comunale abilitato al rilascio della certificazione. 4) I tempi istruttori e le modalità di rilascio del certificato di agibilità sono gli stessi prescritti dall’Art. 25 del T.U. citato, riportati al precedente Art. 20. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 33 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 22 Rilascio, diniego, revoca e annullamento del certificato di agibilità 1) lI rilascio o il diniego dell’autorizzazione da parte del competente ufficio tecnico comunale deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ritenendosi automaticamente accolta se il Comune non dà alcun esito entro gli stessi 30 giorni dall’inoltro dell’istanza, ai sensi del precedente Art. 21. Anche con la formazione del silenzio assenso, il Comune può, tuttavia, procedere ad ispezionare lo stato dei luoghi e, sulla base dei controllo può confermare ovvero annullare l’autorizzazione automaticamente assentita secondo il principio generale dell’autotutela. Avverso il diniego il soggetto interessato al provvedimento può ricorrere al giudice amministrativo. 2) L’autorizzazione comunale all’agibilità degli immobili resta valida fino a suo formale annullamento o revoca. Il proprietario dell’ immobile o il titolare di diritti reali sullo stesso, resta responsabile della conservazione globale di tutti i requisiti di sicurezza statica e impiantistica, nonché di quelli igienico-sanitari e ambientali, costituenti gli elementi essenziali per il rilascio del certificato di agibilità. 3) Nel caso di agibilità assentita per silenzio assenso ai sensi dell’ Art.25 del T.U. in materia edilizia, ove, in sede di accertamento dell’ufficio comunale preposto, risultino inesistenti anche parzialmente i requisiti prescritti, il Comune procede al suo annullamento con provvedimento formale motivato. 4) Quando si accerti, in occasione di crolli o di verifiche scaturenti da potenziali stati di pericolo per la privata e pubblica incolumità, che sono sopravvenuti rilevanti trasformazioni strutturali o che sono in atto destinazioni d’uso incompatibili, ovvero pervengano al Comune comunicazioni degli enti competenti di gravi carenze della sicurezza impiantistica, da cui si deduce che sono venuti meno requisiti essenziali per l’agibilità dei manufatti edilizi, il Comune può revocare, previa diffida al proprietario o al titolare di diritti reali sull’immobile, a ripristinare le condizioni di sicurezza e d’igiene prescritte dal presente regolamento edilizio per l’utilizzazione del bene, nel caso di inottemperanza, il certificato di agibilità per ragioni di sicurezza pubblica e privata, ai sensi dell’Art. 26 del T.U. Nel corso dell’intervento edilizio, e comunque all’atto della comunicazione di ultimazione dei lavori, prima della presentazione della richiesta del certificato di abitabilità e/o agibilità, il concessionario deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti : a) richiesta del numero civico all’ufficio competente, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente Detto documento è obbligatorio e necessario ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità e/o agibilità.; b) richiesta di allacciamento alle reti idriche, fognanti e di pubblica illuminazione (l’allacciamento è obbligatorio per i nuovi insediamenti in zone servite dalle reti pubbliche e per i nuovi insediamenti Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 34 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione di abitabilità ). Art. 23 Certificazione energetica degli edifici Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto di interventi indicati nell’Art. 3 del R.R. 10/2010, è dotato a cura del costruttore,del proprietario, o del detentore dell’immobile, di attestato di certificazione energetica : 1. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; 2. opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero dei fabbricati ai fini abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti su edifici esistenti; Sono esclusi dall’applicazione dell’Art. 3 del R.R. 10 febbraio 2010 le seguenti categorie di impianti ed edifici: immobili ricadenti in ambiti di cui al D. Lgs. 42/2004; fabbricati industriali, artigianali agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; fabbricati isolati di superficie inferiore a mq.50; impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzanti in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Non sono altresì soggetti al R.R. 10/2010: cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali, a protezione degli impianti sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Nel caso di edifici con diverse destinazioni d’uso, ove tecnicamente non sia possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato secondo la destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per gli edifici pubblici o di proprietà pubblica o comunque adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai sensi dell’Art. 6 comma 1 quater del D. Lgs. n. 192/2005 ed affissa nell’edificio a cui si riferisce in luogo visibile e pubblico. Per ogni altro riferimento si rimanda al regolamento più volte citato. Ai sensi dell’Art. 9 comma 2 della L.R. 13/2008, la certificazione energetica è obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità di cui al successivo art. 24. Art. 24 Certificazione di sostenibilità ambientale La certificazione di sostenibilità degli edifici, di cui alla LR n. 13/2008 ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento. Negli altri casi ha carattere volontario e la procedura per il rilascio Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 35 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’Art. 9, comma 2, della LR n. 13/2008, ricomprende la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui al D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.. Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale si conclude con il rilascio di due Certificati: a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale; b) l’Attestato di Certificazione Energetica. Il certificato di sostenibilità ambientale è obbligatorio per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 13/2008. Il proprietario dell’immobile o l’avente titolo a presentare la richiesta di Permesso di Costruire o la DIA, dovrà allegare, all’atto di presentazione al Comune di detta richiesta o di detta denuncia, agli elaborati richiesti dal presente Regolamento Edilizio per il rilascio del titolo abilitativo, la documentazione prevista con deliberazione G.R. 1471/2009 come integrato con deliberazione G.R. 2272 del 24.11.2009. Nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei lavori dovrà produrre attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, allegati al progetto approvato. L’Attestato di Conformità del Progetto ed il Certificato di Sostenibilità Ambientale dovranno essere rilasciati da uno dei Soggetti certificatori accreditati, estranei alla progettazione e alla direzione lavori e che pertanto, all’atto di sottoscrizione del Certificato di Sostenibilità Ambientale, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione in merito al rispetto del requisito di indipendenza Inoltre nel caso di irregolarità documentali e/o di non conformità vale quanto disposto dal comma 2 e 3 dell’Art. 15 (sanzioni) della Legge Regionale 13/2008. In merito alle modalità di presentazione della documentazione per l’ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale si rimanda al paragrafo 3 della deliberazione G.R. 2272 del 24.11.2009. Art. 25 Incentivi per la riqualificazione edilizia Gli incentivi previsti dall’Art. 12, comma 1, della LR n. 13/2008 tali da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica sono individuati e graduati con apposita delibera del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza di detta graduazione, ai fini dell’ottenimento del massimo incentivo previsto dall’Art. 12, comma 1, lett. b), occorre raggiungere almeno il livello 3 del Sistema di Valutazione di Sostenibilità approvato con deliberazione GR 1471/2009 come integrato con deliberazione GR 2272 del 24.11.2009; Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 36 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA DISCIPLINA URBANISTICA CAPITOLO UNICO Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri Art. 26 Indici e parametri L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell’art. 23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso. Art. 27 Definizione degli indici e dei parametri - Indice di fabbricabilità territoriale. E’ il rapporto (mc./mq.) fra volume, come definito al seguente n. 11, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti. - Attrezzature. Le aree per l’istruzione, le attrezzature d’interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati ed i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso previsti. - Destinazioni d’uso. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d’uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni. - Indice di fabbricabilità fondiaria. E’ il rapporto (mc./mq.) fra volume realizzabile e l’area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune. - Superficie minima del lotto. Dove è stabilito, questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria. - Indice di copertura. E’ il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per la superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline. - Altezze. L’altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 37 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L’altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell’edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o se questo ha pendenza superiore al 35% dai due terzi della proiezione verticale del tetto). - Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parte scomposta in elementi quadrangolari e triangolari. o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà superare di metri (2,50 (m. 2;50)l’altezza massima consentita, l’altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine. - Volume. E’quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo e del volume eccedente quello corrispondente l’altezza max consentita (vedi II capoverso punto 9). E’ compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto. Numero dei piani. Dove esiste questo parametro si intende il numero dei piani fuori terra, compreso l’eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 34. - Distacco fra gli edifici. E’ la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. E’ stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto . - Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio con esclusione di quelle prospicienti spazi interni per le quali sono valide le norme sui cortili. - Distacco dai confini. E’ la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. E’ stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto. - Costruzioni accessorie. Dove consentite saranno ad un solo piano, ed adibite al servizio dell’edificio principale. La cubatura delle costruzioni accessorie sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale – stabilita nella tabella dei tipi edilizi – in rapporto al predetto volume. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 38 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA - Lunghezza massima dei prospetti. E’ la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea. - Spazi interni agli edifici. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai ¾ del perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi: a) Ampio cortile si intende per ampio cortile un spazio interno nel quale la norma minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m. 25,00. b) Patio si intende per patio, lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiori a m. 4,00. c) Cortili si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt. 8,00. La superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano. d) Chiostrina si intende per chiostrina, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.17,50 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00. Si precisa che su di esse potranno prospettare unicamente w.c., scale e corridoi. Art. 28 Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la sostenibilità ambientale Al fine della qualificazione energetica degli edifici, come previsto nella LR 13/08, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura: a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri; b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale; c) le serre solari, come descritte al successivo art. 35 del presente RE, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate; d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali. L’applicazione di questa modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi consente di derogare ai limiti imposti dagli strumenti urbanistici per le altezze massime, le distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto: • delle distanze minime previste dalla normativa statale; Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 39 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA • della normativa sismica; • delle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio; • per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. L’applicazione degli indici e dei parametri edilizi come definiti dalla legge regionale 13/2008 è consentita in tutti gli interventi di nuova costruzione e di recupero degli edifici esistenti,indipendentemente dalla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale. Art. 29 Tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali Al fine di incentivare la tutela del sistema costruttivo a volta, come previsto nella LR 26/09, ai fini del calcolo dei parametri edilizi valgono le seguenti disposizioni: Nuove Costruzioni – per le nuove costruzioni, nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che scaturisce dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale. Sopraelevazione – Nel caso di sopraelevazione si stabilisce che, per il calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia computabile un’altezza massima pari a mt. 3,50. Demolizione e successiva costruzione – Nel caso di avvenuta demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo – distributive (collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile la ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita, anche in deroga della cubatura insediabile a condizione che la stessa venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a volta. REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI CAPITOLO 1 Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano Art. 30 Campionatura E’ facoltà della Commissione locale per il Paesaggio e/o dell’Ufficio istruttore, di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico i campioni delle tinte e dei rivestimenti. In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel titolo abilitativo. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 40 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 31 Aspetto e manutenzione degli edifici 1. Qualsiasi intervento di nuova realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e ristrutturazione, riferito a costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e loro aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane. 2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l’armonico inserimento nell’ambiente circostante; per tutti tali elementi andrà specificatamente chiarito “l’abaco dei colori” che diverrà precisazione vincolante nella realizzazione dell’intervento, eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia con i fabbricati vicini. 3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e adeguatamente rivestite. 4. Le tubazioni dell’acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un’idonea soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti e se non in contrasto con quanto previsto da normativa vigente in materia di sicurezza. 5. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Dirigente del Servizio competente, trascorso il quale, quest’ultimo dispone l’esecuzione dei lavori d’ufficio, a spese degli interessati. 6. Nella rimozione degli abusi, il Dirigente del Servizio competente, oltre all’osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell’arredo urbano, disponendo, in caso di inottemperanza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio e a spese degli Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 41 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA interessati. 7. Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l’energia elettrica, gli apparecchi d’illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro. 8. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell’ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, il diritto di veduta dei vicini. 9. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l’erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall’esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti. 10. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di concessione. 11 Nelle costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelle site nel Centro Storico e/o nei nuclei adiacenti di interesse storico architettonico ed ambientale, i contatori di cui al comma 9 devono essere di norma installati in apposite nicchie ricavate nella muratura del fabbricato, con chiusura tramite sportello che abbia la finitura esterna con gli stessi materiali e caratteristiche del paramento murario ove viene collocato. E’ fatto obbligo, in ogni caso, che le tubazioni vengano incassate totalmente o con taglio nella muratura esterna senza sporgenze verso la pubblica via. Tali interenti dovranno essere autorizzati dal Comune nei modi previsti dal presente Regolamento. Art. 32 Aggetti e sporgenze Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati: a. b. aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all’altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi; porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 6,00, o m. 5,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 42 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m. 3,50 dal piano del marciapiede, o a m. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell’aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto. I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo (1/10) della larghezza della strada o del distacco. I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m.10.00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. Si considera bow windows la sola sporgenza limitata a contenere le tipiche finestre di illuminazione con esclusione di parti sporgenti relative a superfici utili all’ampliamento della abitazione o edificio. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine più vicino di almeno m. 3.00. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante. Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l’eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta Art. 33 Opere Pertinenziali Sono da intendersi come opere pertinenziali i manufatti di modesta dimensione, privi di autonomia funzionale, privi di autonomo accesso dalla via pubblica, realizzati in un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale con un edificio preesistente, legittimamente edificato, consistenti dunque in un servizio o in un ornamento di un edificio già completo ed utile di per sé. Il manufatto stesso non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo. L’opera pertinenziale consiste in un manufatto insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche, privo della possibilità, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni; Debbono pertanto ritenersi opere pertinenziali quelle opere accessorie all'edificio principale aventi le suddette caratteristiche e che pertanto non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale siano prive di valore venale ed autonomo. I manufatti costituenti opere pertinenziali devono attenersi al rispetto Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 43 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA del codice civile, del regolamento edilizio e di igiene, del codice della strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, del vigente testo unico sull’edilizia e dello strumento urbanistico vigente. Sono da considerarsi opere pertinenziali Gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare abitativa e giardino (le due condizioni devono coesistere); tali manufatti in struttura leggera, costituita da elementi rimovibili previo smontaggio e non per demolizione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni: · h. max esterna = m.3.00; · superficie coperta max = mq. 16,00; · La struttura dovrà essere priva di tamponature laterali ad eccezione di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece realizzata la copertura con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (arella, piante rampicanti, teli, legno, rame); · la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); · la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Pergolati (su terrazzi, balconi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) dell'abitazione di pertinenza ovvero misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra, con un massimo di mq. 20. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: · h. max esterna= m.3.00; · superficie coperta massima = inferiore al 25% della Superficie lorda ad uso residenziale dell’abitazione di pertinenza, come precedentemente descritta, comunque con un massimo complessivo di mq. 20,00 di superficie ; · la struttura può essere costituita da montanti e travi in legno, metallo e ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti, ma è consentita la messa in opera di elementi di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto . Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali pianti rampicanti, teli, compensati, legno, tegola canadese, ecc. purché coerenti con la tipologia dell’edificio principale e del contesto urbano in cui si colloca. La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 44 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA aerazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti; la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Per l'esercizio delle attività produttive, commerciali turistico ricreative e similari si aggiungono quali opere pertinenziali le strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con pannelli ombreggianti, teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia, rampicanti o similari. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Art. 34 Serre Solari Si definiscono come serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione, gli spazi, ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni di cui al comma seguente. Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le seguenti condizioni : La formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.). La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza Qo e quella dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato: Qo – Q ≥ 25% Qo Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 15% della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse dal computo della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 45 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al comma precedente. La realizzazione di serre solari – in quanto volumi tecnici – è ammissibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le norme dello strumento urbanistico vigente in relazione alla classificazione dei singoli edifici. Per la legittimazione delle attività edilizie si opera il raffronto tra le previsioni progettuali dell’intervento richiesto e le prescrizioni delle norme urbanistico -edilizie, comparando i parametri fondamentali urbanistico -edilizi ed edilizio -costruttivi. Art. 35 Strutture amovibili temporanee Tali strutture, anche tamponate, ma completamente e facilmente amovibili, possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali, ovvero ad un utilizzo circoscritto nel tempo, tale da non determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Le caratteristiche fisiche delle strutture temporanee, i materiali utilizzati, i sistemi di ancoraggio al suolo ecc., devono essere tali da garantirne una facile rimozione. Le strutture temporanee non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Esse devono essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi. L’installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Polizia Municipale, dal Codice della Strada e dal presente Regolamento Edilizio, e non devono interessare aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private destinate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. Le strutture temporanee, da eseguirsi su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà pubblica. Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 46 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dal competente Ufficio Lavori Pubblici. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata alla adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all’utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o paesaggistica o in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche. Sono da ritenersi strutture amovibili temporanee : - attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico -ricreativo; - manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili; - manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, etc.); - manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità; - serre provvisorie/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno. I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive: - elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità; - elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili; - rimorchi attrezzati tipo caravan. Oltre alla documentazione prevista dal R. E., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione con firma autentica del richiedente in cui siano esplicitamente indicati: - il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se stagionale o temporaneo; - le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto; - l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato; - l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate; Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 47 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA - l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso. La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno sottostante. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l’ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio. Le zone ove sono ubicate le strutture precarie devono essere dotate di adeguati accessi pedonali, anche al fine di consentire la libera fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barrire architettoniche, in base alle disposizioni di legge. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l’area di pertinenza con essenze e cespugliature autoctone. Art.36 Decoro e arredo urbano 1. L’apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata ad autorizzazione. 2. L’autorizzazione è rilasciata purché l’opera non danneggi il decoro dell’edificio e dell’ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spesa. 3. Qualora non ottemperino, il Dirigente del Servizio competente può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese. 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal Dirigente del Servizio competente per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro. 5. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia: a) planimetria ed altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l’impianto; b) bozzetto a colori, nel rapporto non inferiore a 1:20, dell’impianto pubblicitario, con indicazione delle dimensioni, dei materiali, dei colori, della forma e delle caratteristiche; c) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente; d) auto certificazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968 Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 48 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA n°15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; e) documentazione fotografica o similare, formato minimo 9 x 12, dalla quale risulti la posizione in relazione all’edificio specifico ed una fotografia dove venga individuato l’ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale fa parte; f) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a norma della Legge 46/90 s.m.i. , per i manufatti pubblicitari luminosi. g) dichiarazioni di ignifughicità dei materiali utilizzati 6. è vietata l’apposizione di insegne a bandiera 7 L’Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sul fronte degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti; e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori; f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; g) quant’altro di pubblica utilità. 8. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 7 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. 9. Nel caso in cui l’apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’amministrazione comunale. 10. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall’autorità comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico. 11. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Dirigente del Servizio competente il quale prescriverà i provvedimenti opportuni. 12. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l’esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione. 13. Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Dirigente del Servizio competente può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l’apposizione a Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 49 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico. 14. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità. 15. Nelle strade fornite di marciapiede l’aggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 90 cm. Della larghezza del marciapiede. 16. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo. 17. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza. 18. L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. 19. Le antenne di qualsiasi tipo, per esigenza di tutela dell’immagine urbana, vanno sistemate esclusivamente in copertura degli edifici. 20. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea soluzione architettonica. 21. Il Comune ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell’arredo urbano, l’installazione dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva o parabolica, con l’eliminazione delle singole antenne esistenti. 22. Le antenne paraboliche debbono essere preferibilmente installate sulla copertura e posizionate ad un distanza non inferiore a ml. 1,50 dal bordo della copertura stessa oppure in incassi o balconi non visibili dalla pubblica via. 23. L’installazione e l’attivazione degli impianti di telefonia mobile e quelli per servizi radioelettrici similari sono applicabili le norme regolamentari statuite con apposito regolamento. 24. Unità esterne di condizionamento Non è consentito installare pompe di calore e unità esterne sui prospetti delle abitazioni, solo nei casi di impossibilità di installazione su altra parte del manufatto edilizio, sarà possibile tale installazione sui prospetti dei fabbricati previa adeguata schermatura o “mimetismo” con la struttura del fabbricato. Sono preferibili le installazioni sulle coperture delle abitazioni al di sotto dei muri di contenimento del lastricato solare in appositi piccoli vani di dimensione utile al riparo del solo impianto tecnologico. Nel centro storico ogni richiesta di apposizione di unità esterne dovrà essere vagliata dalla Commissione Locale per il Paesaggio.In linea generale tutti gli impianti tecnologici di climatizzazione dovranno avere la caratteristica di essere il meno visibili possibile. Per le nuove edificazioni le unità esterne dovranno essere progettate ed integrate con l’edificio in modo coordinato e funzionale. Art. 37 Muri di cinta I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 50 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA previsto a faccia vista, dovranno essere intonacati al civile e tinteggiati con colori idonei a non produrre disarmonia con l'ambiente circostante. Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza superiore a ml. 3,00. Art. 38 Recinzioni in zona agricola Nella zona agricola “E” sono ammesse recinzioni a siepe viva di piante verdi e/o in paletti e rete metallici su cordolo interrato. Sarà ammessa la recinzione in muratura fino ad un massimo di ml. 0.70 e soprastante elementi metallici esclusivamente su aree dove insistono fabbricati per civile abitazione legittimati da atti depositati presso Pubbliche Ammistrazioni. L’altezza massima consentita per le recinzioni nelle zone agricole è di ml. 2.00 Art. 39 Impianti tecnologici per il risparmio energetico Per impianti tecnologici per il risparmio energetico si intendono: impianti solari termici e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 13/08 è consentita la realizzazione di superfici finalizzate alla captazione diretta dell’energia solare, facendo salva l’applicazione della minima altezza tecnologicamente ammissibile, attraverso l’appoggio “diretto” sulla copertura (piana) dei fabbricati, al fine di rendere l’intervento il meno visibile da strade, piazze e coni visivi di particolare pregio. I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa inclinazione della copertura. Nel caso di impossibilità dimostrata ad osservare quanto suddetto, al fine della ottimizzazione del rendimento energetico, è ammissibile installare i pannelli fotovoltaici su telai in elevazione, purché l’altezza maggiore dell’inclinata, compreso il pannello, non superi la dimensione di 2,30 mt , e sia rispettata una distanza minima dal fronte stradale di 2,00 mt, per esigenze di tutela dell’immagine urbana. Esclusivamente nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie strutturali e compositive delle costruzioni sarà ammissibile, la installazione di pannelli fotovoltaici a terra (comunque non rialzati dal piano di campagna) purché debitamente schermati. Nella zona industriale, nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie strutturali e compositive delle costruzioni sarà ammissibile l’installazione rialzata dei pannelli fotovoltaici. In tutti i casi le eventuali strutture di supporto dovranno essere in metallo a semplice disegno, di colore bianco e nelle sue tonalità chiare, oppure grigio nelle sue tonalità chiare. Per le altre fonti (biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, energia idraulica e geotermica) si rimanda alla normativa statale e regionale di riferimento . Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 51 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA CAPITOLO 2 NORME IGIENICHE Art. 40 Spazi interni agli edifici Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come “ampio cortile”, e “patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell’ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici. Inoltre possono affacciare negli spazi interni definiti come “cortili” (art. 28 del presente RE) i locali di abitazione permanente ovvero quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali : camere da letto; soggiorni tinelli e sale da pranzo; cucine abitabili; studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità. L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni, vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 4 tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante; vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 6 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante; vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml. 2 tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle finestra direttamente soprastante. la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml./sec. 0,20. Non sono consentiti mura di recinzione di zone di cortile, se non per l’altezza del solo piano terreno e comunque non superiore a 3 mt. Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come chiostrine possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze o fognoli sifonati. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 52 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 41 Uso dei distacchi tra fabbricati I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per cortili, a porticati, a parcheggi scoperti o rampe di accesso a parcheggi, a giardini, a verde; per tali aree vanno curati: il sistema di pavimentazione, di raccolta e di convogliamento delle acque, della rampe di accesso ai garage, di recinzioni, dei percorsi carrabili e pedonali, degli elementi di arredo e del verde ornamentale. In ogni caso deve, essere prevista una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque. Art. 42 Risparmio idrico Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti è prevista la costruzione di impianti per il recupero delle acque piovane, per gli usi compatibili, tramite appositi sistemi di raccolta e filtraggio ed erogazione integrativi, privilegiando l’utilizzo di tecniche di depurazione naturale. Art. 43 Convogliamento acque Luride Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di Permesso di costruzione o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esiste o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell’ufficiale sanitario. Art. 44 Requisiti per l’accessibilità e la fruibilità degli edifici. 1) La comoda accessibilità e la completa fruibilità degli edifici residenziali e con altre destinazioni d’uso, costituiscono elementi essenziali per la qualità edilizia connessa al godimento e all’utilizzazione dei beni e allo stabilirsi de rapporti sociali e interpersonali caratterizzanti la qualità degli spazi di relazioni urbane, che occorre perseguire organizzando idoneamente gli spazi prospicienti gli accessi,gli accessi agli edifici, i sistemi di collegamenti orizzontali e verticali gli spazi interni destinati all’abitazione e all’attività delle persone, senza barriere e ostacoli di sorta,anche per persone anziane e per persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale. 2) Per conseguire la piena utilizzazione degli spazi progettati e costruiti, il Comune predispone le condizioni per attivare gli interventi Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 53 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA conseguenti agli obblighi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e in quelli pubblici ai sensi delle norme di cui al Capo III della Parte II del T.U. facenti riferimento alla legge 9-1-1989. N. 13 e relativo D.M. applicativo n.239/89 e alla legge 5-2-1992, n. 104, a mezzo di: — accorgimenti, con I’istallazione di idonei meccanismi, per l’accesso ai piani superiori, — accessi idonei alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari, — almeno un accesso in piano, con rampe prive di gradini e pendenza non superiore all’8%, o, in alternativa, idonei meni di sollevamento, — installazione nel caso di immobili con più di tre piani, di ascensori per ogni scala principale, raggiungibili attraverso rampe piane, da perseguirsi, in attesa di più adeguate soluzioni definitive, anche a meno di manufatti provvisori. Art. 45 Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie 1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, è condizione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per l’eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri. 2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra. 3. E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze. 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto. 5. I camini, le canne fumarie ed i condotti, qualsiasi sia la natura delle emissioni in atmosfera, devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri dai condotti medesimi. Per le bocche dei camini, delle canne fumarie e dei condotti, situate ad una distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, si applicano le norme contenute all’Art. 6, comma 17, del D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970.. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all’aspirazione dei vapori. 7. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 54 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. 8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell’autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. 9. Negli edifici esistenti nel caso di adeguamento, revisione o installazione di impianti di riscaldamento alimentati a gas metano la canna fumaria può essere installata per ogni singolo impianto autonomo con emissione dei prodotti di combustione all’interno della parete esterna secondo la normativa igienico-sanitaria e di sicurezza vigente in materia. L’installazione di detta canna fumaria deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nei modi previsti dal presente Regolamento. Nella dichiarazione di conformità prodotta dalla Ditta installatrice, da depositare a fine lavori ai sensi della legge 46/90, si dovrà fare specifico riferimento all’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte, in conformità alle norme UNICIG in vigore, delle opere relative alla installazione della canna fumaria. Art. 46 Piani interrati Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta. I piani risultanti, a sistemazione realizzati totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che a giudizio dell’ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio di aria. L’altezza di tali locali non può essere superiore a mt. 2,40 (D.M. 5 luglio 1975). Per il recupero di piani interrati di cui all’art. 2 della LR 33/2007 è consentito l’uso terziario e/o commerciale, nel rispetto di quanto disposto dal presente R. E. e delle condizioni di cui all’art. 8 della suddetta legge regionale. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 55 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Art. 47 Piani seminterrati Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche i locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l’altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a m. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d’uso, e la quota del soffitto all’intradosso superi almeno di m. 1,20 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione esterna. Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l’aerazione, le dimensioni planimetriche e l’isolamento dall’umidità di cui agli articoli precedenti. Per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33 del 15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). L’Amministrazione Comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti, e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso. Art. 48 Piani terreni I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall’ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 3,00. I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,40. Art. 49 Piani sottotetto I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l’altezza media utile è di m. 2,70 e l’altezza minima non inferiore a m. 2,30 e se l’isolamento dalle coperture è realizzata con camere d’aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti, La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell’ufficiale sanitario. Sono equiparati a sottotetti i locali sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo (concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale; per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33 del 15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 56 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) qualora siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ricadano in zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni primarie, Art. 50 Norme comuni a tutti i piani abitabili Per la nuova edilizia, gli ambienti destinati ad abitazioni variano per dimensioni in rapporto agli utenti e all’uso secondo i seguenti parametri costituenti sia requisiti igienico-sanitari, che di qualità edilizia: Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Tutti i locali devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9,00. I locali adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o a sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq. 14. I locali destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5 . In alloggi di modeste dimensioni o in caso si ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchie, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica pari a 15 mc. che si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26 mc. purché non risultino da questo separate con pareti fisse. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno. L’alloggio monostanza per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone. Tutti i locali destinati ad abitazione debbono fruire di aerazione e di illuminazione naturale diretta adeguata all’uso; I locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni devono essere forniti di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotati di impianto di aspirazione meccanica. per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza dei vani esterni deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento; l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione, compreso ambiente cucina, non deve essere inferiore a m 2,70; mentre l’ambiente bagno o gabinetto deve avere un altezza interna non inferiore a m 2,40; ove l’alloggio sia dotato di due ambienti bagno, uno deve essere aerato e ventilato, mentre per l’altro il ricambio dell’aria va assicurato con aspirazione meccanica e in esso non possono essere installati apparecchi a fiamma libera; i vani scala per edifici pluripiani debbono, in linea preferenziale, essere dotati di aerazione e illuminazione diretta; Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 57 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA l’altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e di ripostigli, è di m 2,40; non possono essere considerati ripostigli, gli ambienti muniti di aperture verso l’esterno con superficie utile superiore a 4 mq. Il numero degli ambienti, con salvezza dei valori parametrici da osservare per l’edilizia residenziale pubblica, è condizionato solo dalla qualità compositiva della volumetria edificabile consentita, nelle varie, zone dalle prescrizioni di P. di F.. Art. 51 Fabbricati in zona rurale Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto. Si applicano alle abitazioni rurali, tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento, salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo. Le pendenze del suolo circostante alla casa, quella dell'aia, dei cortili ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando ogni ristagno. I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione. I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell’abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte e finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m. 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata a persecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall’ufficiale sanitario o dai Vigili del fuoco. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale di riferimento. Art. 52 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti Nei fabbricati esistenti, interessati da interventi di ristrutturazione edilizia o comunque soggetti a rilascio di titolo abilitativo, devono Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 58 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile. CAPITOLO 3 NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE Art. 53 Manutenzione delle aree Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica. Il Sindaco, si sensi del l’Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente. Art. 54 Depositi su aree scoperte le occupazioni dì suolo e sottosuolo pubblico, di tipo temporaneo, quali quelle connesse ad esigenze di cantiere e simili, o di tipo permanente quali bocche di lupo e lustriere necessarie per il passaggio di luce ed aria in ambienti interrati, sono consentite quando non contrastino con il decoro urbano e non comportino danno per l’agibilità di spazi aperti al traffico e al transito pedonale nonché per l’igiene e l’incolumità pubbliche, secondo le modalità previste dall’ Art. 18. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente. CAPITOLO 4 PARCHEGGI Art. 55 Parcheggi Privati Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 59 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.). Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall’art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell’art. 2 della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione),fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori. Art. 56 Modalità di calcolo della superficie a parcheggi Nel computo della superficie destinata a parcheggi sono computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo. Quando le superfici a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a verde (e cioè su aree inerbate predisposte in modo tale - prato armato o tecniche similari - da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) le superfici medesime, su scelta del progettista da indicarsi in maniera espressa nel progetto, potranno essere computate in maniera ordinaria (e cioè considerando separatamente gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi, quale che sia la loro pavimentazione permeabile). Le dimensioni minime di un posto auto sono fissate in ml.2,50 x 5,00, indipendentemente dalla tipologia dello stesso. CAPITOLO 5 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 57 Opere soggette alla prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche Tutti gli edifici pubblici o privati in cui ci sia frequenza o permanenza di persone, qualunque sia la loro destinazione d'uso, devono essere costruiti o modificati in modo da permettere la loro utilizzazione anche a persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o sensoriali, anche temporanee. Analoga modalità deve essere adottata per gli spazi di pertinenza degli edifici stessi, i parcheggi, i percorsi di accesso, nonchè per gli Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 60 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA impianti tecnologici sia ad uso collettivo che a servizio di singole unità immobiliari, con esclusione dei locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. Tutte le nuove attività, sia pubbliche che private, aperte al pubblico devono essere svolte in immobili che permettano la loro fruizione anche a persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o sensoriali, anche temporanee, secondo le norme e prescrizioni elencate nel successivo articolo. Detta disposizione si applica anche in assenza di opere edilizie quando vi sia comunque mutamento di destinazione d’uso. La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche deve essere certificata dal progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. 13/89. Ogni qualvolta siano previste una o più delle soluzioni tecniche alternative di cui all’articolo precedente, l’idoneità delle medesime deve essere esplicitamente certificata dal progettista nella dichiarazione di cui al comma precedente. Detta dichiarazione deve inoltre essere accompagnata da una relazione, corredata dagli elaborati grafici necessari, con la quale viene illustrata l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili. Art. 58 Prescrizioni e deroghe I titoli abilitativi non possono essere rilasciati in mancanza della prescritta conformità, limitatamente allo specifico intervento progettato, alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, soggetti al vincolo di cui alla L. 1089/39, quando l’adeguamento alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche non sia possibile nel rispetto dei valori storico-architettonici tutelati dal vincolo, la conformità alle norme medesime (per il disposto dell’art. 24 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) può essere conseguita mediante opere provvisionali, come definite dall’art. 7 del D.P.R. 5 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dal vincolo ricorrente. Analoga possibilità è ammessa per gli edifici notificati ai sensi della L. 1497/39 . Le prescrizioni delle norme di cui sopra sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative specifiche, non sono realizzabili senza barriere architettoniche nonché per i locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della L. 13/89, sono inoltre ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le deroghe di cui ai commi precedenti sono concesse dal Dirigente competente al rilascio dell’autorizzazione o concessione. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 61 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA CAPITOLO 6 NORME DI BUONA COSTRUZIONE Art. 59 Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni I materiali impiegati nelle costruzioni, lavorati allo stato naturale o risultanti da processi di trasformazione artigianali, debbono avere caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche idonee a resistere alle sollecitazioni derivanti dall’azione dei carichi statici e dinamici d’esercizio connessi all’uso, senza che si verifichino, nei limiti dei coefficienti di sicurezza prefissati con…i criteri della scienza e la tecnica delle costruzioni, condizioni di crisi tali da compromettere la stabilità e l’uso, anche parziale, dei manufatti. I valori delle sollecitazioni ammissibili dei materiali impiegati sono quelli risultanti da certificazioni e verifiche condotte in laboratori ufficialmente riconosciuti, o riportati in certificati di qualità che accompagnano la loro fornitura. 2) I materiali interessati dai vari sistemi costruttivi debbono avere le seguenti caratteristiche: — I terreni di fondazione devono avere caratteristiche geomeccaniche tali da consentire la stabilità dei manufatti in fondazione, sia superficiali che profondi, in rapporto ai carichi di qualsiasi natura riguardanti l’opera edilizia; l’approfondimento degli scavi di fondazione per ottenere locali interrati sono consentiti se non provocano condizioni di instabilità dei terrapieni interessati e delle masse geologiche circostanti, né alterano l’equilibrio idrogeologico del sottosuolo. — I manufatti edilizi non possono essere fondati su terrapieni di riporto. — I materiali di fondazione, sia se costituiti con pietra naturale o artificiale e malta sia da manufatti in c.a. con adeguati spessori di copriferro non devono essere porosi né assorbenti l’umidità dei terrapieni, la cui trasmissione ai manufatti in fondazione va impedita con opportuni trattamenti superficiali impermeabilizzanti. — I materiali strutturali, quali: murature, c.c.a, c.a.p, acciaio, acciai speciali, legno, possono essere posti in opera e compatti e omogenei, senza difetti palesi e occulti, con caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni, risultanti da certificazioni di qualità a norma o da prove di laboratorio, oltre ad assicurare un continuità strutturale idonea a garantire la stabilità dell’intero sistema costruttivo. — Gli intonaci e i materiali di rivestimento delle facciate devono avere caratteristiche di idrorepellenza tali da non consentire penetrazioni liquide e intrusioni dì sorta negli ambienti interni e nel corpo delle strutture. —Le pavimentazioni esterne e interne, d’uso privato e pubblico, di qualsiasi natura, costruite in opera o realizzate per assemblaggio di elementi prefabbricati, devono avere buona resistenza all’usura superficiale ed essere resistenti agli urti, antigelive, antisdrucciolevoli e tali da risultare consone all’uso e alle funzioni di destinazione delle Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 62 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA superfici pavimentate — Le coperture delle costruzioni, di qualunque forma, piane, inclinate, voltate etc. vanno rivestite con materiali idonei ad assicurare la perfetta impermeabilizzazione delle superfici e il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche. — I materiali utilizzati per qualsiasi tipo d’impianto sia per l’edilizia residenziale (idrico-sanitario, elettrico, termico etc, sia per l’edilizia non residenziale (tipo quella direzionale, commerciale, produttiva in generale etc. devono possedere caratteristiche di qualità certificata nelle forme prescritta idonee a sopportare le pressioni e le sollecitazioni d’esercizio connesse alle tipologie degli impianti, in grado di garantire il regolare funzionamento e il loro esercizio in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, secondo i parametri di legge. 3) A meno degli interventi di restauro di beni vincolati ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs n.490/1999 per particolare pregio architettonico, la scelta dei materiali costruttivi resta nella libera sensibilità creativa del progettista, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza e di qualità edilizia e la coerenza con le caratteristiche morfologiche del contesto edificato 4) Per sicurezza statica delle opere edilizie va intesa la stabilità e l’integrità delle masse e dei volumi costruiti in relazione ai carichi d’esercizio e alle sollecitazioni interne ed esterne di qualsiasi natura, in modo che eventuali dissesti siano scongiurati dalla permanenza degli opportuni e necessari coefficienti di sicurezza tra i valori delle sollecitazioni ammissibili e quelli di crisi degli elementi strutturali e dei materiali costituenti. — Per le costruzioni in muratura integralmente in muratura, con solai a volte o in legno per il calcolo dimensionale e le verifiche si opera con il metodo delle tensioni ammissibili, nel rispetto dell’Art. 55 del TU. — Per le costruzioni miste, con muri in materiali lapidei e solai piani con struttura in c.a., c.a.p. e metallica, il calcolo e le verifiche si effettuano con il sistema delle tensioni ammissibili e nel rispetto delle norme di cui al capo II del TU. In materia edilizia — Per le costruzioni in c.ca., c.a.p e a struttura metallica il calcolo e le verifiche si effettuano nel rispetto di quanto prescritto dall’Art. 64 del T.U. citato. — Per le costruzioni in muratura, in c.a., c.a.p. e a struttura metallica, di opere edilizie ricadenti in zone classificate a rischio sismico, il dimensionamento strutturale, in rapporto alla tipologia delle strutture e al coefficiente sismico della zona interessata e le verifiche di resistenza alle sollecitazioni verticali e orizzontali, vanno effettuate nel rispetto dell’Art. 83 del TU. Citato. 5) La sicurezza statica va garantita attraverso il progetto strutturale esecutivo dei manufatti edilizi e va verificata, in corso d’opera, sia per partì e componenti strutturali che per l’opera edilizia nel suo complesso, intesa come un unico organismo resistente alle sollecitazioni d’esercizio, compresi terreni di sottofondazione,fondazioni, strutture in elevazione, verticali e orizzontali, di qualsiasi natura, opere murarie dì rifinitura, impianti, sistemazioni esterne al contorno dell’opera. 6) Per gli interventi di nuova edilizia, di ristrutturazione e di consolidamento statico, ai fini della sicurezza statica sono necessari — adeguate indagini geognostiche sui sottosuoli delle aree Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 63 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA d’intervento per la scelta del più idoneo sistema fondazione e per la verifica di quelle esistenti; — per il progetto strutturale, qualunque sia il sistema costruttivo e le caratteristiche dei materiali prescelti, il metodo tu di calcolo va operato secondo i criteri scientifici più avanzati della scienza e della tecnica delle costruzioni in ottemperanza delle vigenti norme in materia di valutazione dei carichi fissi e accidentali, di plano volumetrici : delle sezioni resistenti, di verifica delle sollecitazioni ammissibili in relazione ai coefficienti di sicurezza da osservare; — l’esecuzione delle opere deve avvenire secondo le migliori regole dell’arte del costruire, assicurando, con adeguate tecniche, il collegamento tra gli elementi strutturali portanti e tra questi e gli elementi murari non strutturali; — l’idoneità tecnica dei manufatti strutturali va controllata in corso d’opera con prove di carico in cantiere e con verifiche di laboratorio, da disporsi da parte del direttore dei lavori e di eventuali collaudatori in corso d’opera, in rapporto alla consistenza e alla particolare destinazione d’uso dell’opera edilizia, ai sensi degli artt. 83-87 del T.U., nel caso di opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica ricadenti in zone sismiche; — le opere vanno collaudate nelle forme di legge o certificate con verbali di regolare esecuzione. 7) Per gli interventi edilizi e costruttivi, in generale, ricadenti in Comuni classificati a rischio sismico, oltre al rispetto integrale della normativa statale vigente rapportata al grado di rischio, vanno condotte tutte le verifiche puntuali conseguenti alle risultanze delle indagini condotte per la redazione delle carte di zonizzazione (allegate agli strumenti urbanistici) in prospettiva sismici del territorio comunale, in attuazione di leggi regionali. Analoghe verifiche puntali vanno operate, ove necessario, a fini di sicurezza statica, in rapporto alle risultanze delle carte geologiche, idrogeologiche e della stabilità del territorio, con particolare riferimento ai piani di recupero di aree urbane degradate, per le quali gli interventi di ristrutturazione e di consolidamento vanno commisurati al livello di rischio potenziale rilevato in sede di indagini per la redazione ditali carte. 8)I progetti strutturali in c.a., semplice, armato e precompresso vanno depositati,nelle forme previste dall’Art. 65 deI TU. E corrispondenti disposizioni regionali, rispettivamente prima dell’inizio dei lavori, comunicando al Comune l’avvenuto deposito; mentre i progetti strutturali delle opere ricadenti in zone classificate sismiche vanno approvati dal competente ufficio regionale, ai sensi dell’art 83 dello stesso TU. 9) Le condizioni delle opere strutturali dei manufatti edilizi vanno controllate in modo continuativo, per l’adozione di tempestivi interventi di consolidamento, in caso di insorgenza di pericolosi fenomeni fessurativi e di degrado. Art.60 Verifiche di sicurezza 1) Le verifiche di natura statica, prestazionale e funzionale devono Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 64 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA riguardare: — La stabilità dei terrapieni di sottofondazione, con riferimento alle caratteristiche geologiche dei terreni, all’eventuale presenza di cavità e di fattori di crisi delle masse terrose, in relazione ai carichi soprastanti. — L’integrità costruttiva delle opere in fondazione, delle strutture verticali ed orizzontali, dei manufatti in muratura, interni ed esterni, e la capacità di resistenza delle sezioni reagenti alle sollecitazioni da carichi fissi, mobili e di natura sismica (per i Comuni classificati sismici), nel rispetto dei coefficienti di sicurezza prescritti. — L’integrità degli elementi murari di finitura il cui crollo può arrecare danno e pericolo per la pubblica e privata incolumità. — La funzionalità a norma degli impianti in dotazione degli immobili. — La stabilità complessiva dell’edificio e dei complessi edilizi, nel caso di costruzioni in aderenza o strutturalmente interconnessi. Le verifiche vanno condotte con criteri tecnico -scientifici, a mezzo di analisi a vista, di utilizzo di moderni mezzi strumentali, di saggi, di prove di carico, di analisi di laboratorio su campioni di manufatti, da operarsi in modo sistematico o mirato sull’intero organismo edilizio. 2) Qualora un manufatto edilizio o parte di esso minacci pericolo, il proprietario, i conduttori e gli inquilini sono obbligati a darne immediata comunicazione al Comune e al più vicino comando dei V.F. e, nei casi manifesta gravità, a non praticare i luoghi potenzialmente interessati a possibili cedimenti e crolli. Il Comune, attraverso proprio personale tecnico provvede con la necessaria urgenza, alla verifica dello stato dei luoghi, e se del caso a disporre diffida al proprietario di provvedere a vista agli interventi indiffèribili e urgenti di assicurazione e di tutela per la pubblica incolumità, compreso i necessari sgomberi. Il dirigente tecnico del Comune, acquisita la relazione tecnica di sopralluogo e assunti i provvedimenti di somma urgenza, provvede, con sua determinazione, a confermare o meno lo sgombero e ad intimare al soggetto proprietario l’esecuzione delle opere di ripristino o di demolizione dei manufatti pericolanti, stabilendo un termine per gli interventi. 3) A ogni edificio ed a ogni manufatto edilizio, in generale, ricadente nel territorio comunale, deve corrispondere un ‘fascicolo dell’edificio o di opera edilizia’ dal quale risulta la relativa storia tecnicocostruttiva e amministrativa, ed in particolare: — l’epoca di costruzione dell’opera, ove risultino indisponibili, atti formali autorizzativi; — le caratteristiche tecnico-costruttive originarie dell’opera, dedotte da documentazione in possesso del Comune o dei proprietari; — i dati plano volumetrici dei manufatti: — i valori caratteristici di resistenza dei materiali e le tipologie strutturali e costruttive dell’edificio; — le variazioni introdotte in corso d’opera; — gli esiti di verifiche, di analisi sui materiali, di prove di carico, di saggi, di collaudi parziali e finali, operati sulle opere murarie Ù sugli impianti; plano volumetriche, strutturali e costruttive, — le variazioni funzionali, tipologiche, impiantistiche, nonché le mutazioni di destinazione dell’edificio intervenute dal momento dell’ ultimazione dei lavori, e le mutazioni delle condizioni delle sistemazioni al Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 65 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA contorno; — lo stato locativo delle opere murarie e degli impianti; — gli eventi destabilizzanti eccezionali intervenuti nel corso dell’esistenza del manufatto; — i dati di natura amministrativa, quali: rilascio di permessi di costruire, eventuali varianti o sanatorie, inizio e compimento dei lavori, nulla osta e certificazioni di deposito di progetti strutturali, verbali e attestati di conformità, certificazione di idoneità all’uso dell’opera; estremi dei soggetti intervenuti e responsabilità (committente, progettista architettonico, progettista strutturale e degli impianti, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore statico, collaudatore, impresa esecutrice e quelle subappaltatrici di lavori specialistici). Il controllo periodico sull’aggiornamento del fascicolo dell’edificio è di competenza del ufficio edilizia del settore urbanistica. CAPITOLO 7 USO DI SUOLO SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI Art. 61 Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico 1. Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il Dirigente del Servizio competente, nel rilasciare la concessione, fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell’occupazione, nonché il periodo massimo di durata della stessa. 2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l’area oggetto della medesima. 3. L’occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal Dirigente del Servizio competente purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità. 4. L’autorizzazione è rinnovabile è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato dall’autorizzazione stessa. 5. Trascorsi trenta giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d’arte o meno. 6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal comune sotto la direzione dell’ufficio tecnico a spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all’uopo Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 66 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA dall’amministrazione comunale. 7. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico senza l’autorizzazione del Dirigente del Servizio competente, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del comune, sul quale il comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 8. Il Dirigente del Servizio competente può, sentita la commissione edilizia, autorizzare l’occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l’uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito. Art. 62 Rinvenimenti e scoperte 1. Ferme restando le prescrizioni del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali”, circa l’obbligo da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, di denunciare immediatamente, alla soprintendenza o alla più vicina stazione dei carabinieri, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della soprintendenza predetta, il concessionario, il direttore dei lavori e l’appaltatore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenga opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimento, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità. Art. 63 Uso di scarichi e di acque pubbliche Il progetto del sistema di smaltimento,ai fini della conformità va attestato da tecnico abilitato, ove ricorrono gli estremi di cui al co.1 dell’Art. 20 del T.U. (D.P.R. n. 380/2001) o approvato dal competente ufficio ASL; l’attestazione va verificata dal Comune ai fini del rilascio Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 67 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA della licenza d’uso i cui estremi devono risultare nel libretto del fabbricato. 31-7) È vietata l’immissione di acque reflue in rete fognante comunale non idonea, in fossi, in canali, in corsi d’acqua e scoline, in fosse assorbenti e cavità in sottosuolo, in condotti a cielo aperto. 31-8) Per costruzioni isolate o ricadenti in zone sprovviste di fogne pubbliche, il recapito è consentito in camere stagno nelle forme ammissibili secondo le norme vigenti in materia, all’epoca della realizzazione, e secondo le modalità e prescrizioni igieniche e costruttive della competente autorità sanitaria. Per tali costruzioni, ove gli insediamenti residenziali superino i 5.000 mc o i 50 vani, per le reti fognanti autonome a loro servizio è prescritto un adeguato impianto di depurazione delle acque reflue, a norma. CAPITOLO 8 GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ Art. 64 Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori 1. Qualsiasi cantiere deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile; in presenza di elevatori e quando i materiali da costruzione e quelli di rifiuto non possano essere allontanati immediatamente dopo il loro scarico, il luogo del lavoro dovrà essere delimitato con assito chiuso o pannelli in lamiera con altezza di almeno ml. 2,50 lungo i lati prospicienti spazi pubblici; è assolutamente vietata, a tutela della pubblica incolumità, la delimitazione dell’area con pali di ferro o altro materiale avente altezza inferiore a ml. 2,50. 2. Il cantiere deve avere porte apribili verso l’interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. 3. I cantieri edili, qualora comportino l’impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzati, anche in deroga ai limiti del D.P.C.M. 01.03.1991 (G.U. 08.03.1991 n° 57), dal Comune, che stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico sentita l’Azienda USL competente. Art. 65 Ponti e scale di servizio I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 68 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA debbono essere poste in opera con le migliori regole d’arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono. E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale. In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzi, sentito il tecnico comunale, il Sindaco, si sensi del l’Art. 50 del D. Lgs. 267/2000, potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte o la rimozione degli atti ritenuti pericolosi per la pubblica Incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa. Art. 66 Scarico dei materiali – Demolizioni – Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri Nel caso di demolizioni, i materiali di risulta debbono essere allontanati e, previa bagnatura, portati rifiuto con tutti gli accorgimenti atti a produrre polvere nell’ambiente; il trasporto a rifiuto va effettuato secondo le modalità e le prescrizioni previste, in rapporto alla loro classificazione di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, dalle norme vigenti in materia. Ove le demolizioni riguardino aree urbanizzate o adiacenti a spazi pubblici, le zone di cantiere vanno protette con idonee schermature per evitare la dispersione di polveri all’esterno. Nel corso d’eventuali sospensioni dei lavori, il cantiere deve conservare le condizioni di sicurezza e d’igiene all’interno e lungo il perimetro di recinzione dello stesso prescritte dalle norme in materia. Sono vietati depositi o accatastamenti di materiali, anche temporanei, su suolo pubblico, se non specificamente autorizzati dal Comune. Gli spazi pubblici adiacenti al cantiere vanno tenuti, per tutta la durata dei lavori, costantemente puliti. È vietato buttare da ponteggi di servizio e da ambienti interni di cantiere su spazi d’uso collettivo materiali di ogni genere. Art. 67 Responsabilità degli esecutori di opere 1. Agli effetti dell’articolo 29 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché – unicamente al direttore dei lavori – a quelle della concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite da quest’ultima. 2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore dei lavori Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 69 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA debbono essere tempestivamente denunciate all’amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a sottoscrivere l’atto di concessione e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti. 3. Il direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni dei Permessi di costruire, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il Dirigente del servizio competente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, a norma dell’articolo 29 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,. 4. Il progettista, nell’ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici. 5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della conformità dell’opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 6. Il direttore dei lavori, il costruttore e l’assistenza ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori. Art. 68 Rimozione delle recinzioni Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. In ogni caso, trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature. In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l’esecuzione d’ufficio a tutte spese deI proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 70 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA CAPITOLO 9 SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 69 SANZIONI Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l’osservanza delle nonne stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Art. 70 Adeguamento della disciplina del regolamento edilizio alle nuove norme in materie di sicurezza e di igiene. 1) Le norme relative ai requisiti degli elementi costruttivi e degli impianti ai fini delta sicurezza e delle caratteristiche igienico-sanitarie degli edifici e dell’abitato, richiamati nella parti terza e quarta del presente regolamento edilizio vanno intese per quelle vigenti all’atto del rilascio degli atti autorizzativi delle costruzioni, in via preventiva, e dell’autorizzazione all’agibilità delle opere, in via definitiva. 2) Per effetto di variazioni e integrazioni della disciplina normativa relativamente alle materie, disciplinate dal presente R. E., il Comune è tenuto, ai sensi dell’art 121 del TU. (D.P.R. n. 380/2001) ad adeguare, in modo automatico, le norme relative regolamentari alle medesime materie. All’adeguamento ai nuovi riferimenti normativi provvede, con cadenza almeno biennale, direttamente l’ufficio tecnico comunale, sentiti gli uffici dell’ASL, predisponendo un testo aggiornato, non costituente variante del R.E. in vigore, da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale. Il Regolamento Edilizio, modificato in modo tale da incidere su norme e prescrizioni di carattere esclusivamente tecnico-estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, è approvato dal Consiglio Comunale così come stabilito dalla LR 3/09: Art. 71 Disposizioni transitorie 1) Dalla normativa del TU. (D.P.R. n. 380/2001) e della legge n.443/2001 deriva la necessità dell’adeguamento ad essa della legislazione regionale in materia, dei regolamenti edilizi tipo, ove predisposti per norma regionale, dei regolamenti edilizi comunali esistenti, in quanto contemplanti istituti e procedimenti abrogati per cui, nelle more di detto adeguamento, si applica la disciplina ditale T.U., in quanto ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 di tale testo, “le disposizioni, anche di dettaglio, attuative dei principi introdotti dal T.U. operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando queste non si adeguano ai principi Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 71 di 72 CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA medesimi”. 2) Sono allegati al presente R. E. schemi esemplificativi per la documentazione di rito da presentare da parte degli istanti, per le procedure istruttorie delle pratiche edilizie per il rilascio di atti autorizzativi dell’attività edilizia, per l’utilizzo di sistemi informatici nel rapporto pubblico privato nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle norme per l’esemplificazione e la trasparenza degli atti amministrativi, dandone la necessaria pubblicità all’esterno. 3 Il presente regolamento edilizio entra in vigore dopo la pubblicazione del provvedimento approvativo; nelle more si applicano le norme del vigente R. E. e quelle nazionali e regionali disciplinanti le attività edilizie, ove compatibili con le norme del TU., come integrato dall’Art. 1, punti 6-14, della legge obiettivo n. 443/2001, per effetto di quanto previsto dal precedente comma 1. Per i progetti presentati (fa fede il protocollo) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme previgenti. Città di Francavilla Fontana REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Pag. 72 di 72