Apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all`art. 110

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Apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all`art. 110
Roma, 5 Agosto 2004
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
__________
DIREZIONE GENERALE
Agli Ispettorati compartimentali
dei monopoli di Stato
LORO SEDI
Direzione Centrale per le Concessioni Amministrative
Prot. N. 2004/44882 /COA/ADI
e, p.c.
Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile 51
00162 Roma
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento di P.S.
Via A. Depretis
00184 Roma
Oggetto:
apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110,
comma 7, del T.U.L.P.S. – Nulla osta di “distribuzione” e “messa
in esercizio”.
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è più volte
intervenuta sugli aspetti regolamentari di propria competenza in relazione alle
varie tipologie di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, tra cui quelle
appartenenti all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
In particolare, in linea con le previsioni normative, è stato definito
apparecchio il complesso dei dispositivi destinati al gioco, comprensivo, tra
l'altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di
inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei
circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se
previsti dalla tipologia dell'apparecchio.
Tale definizione, peraltro, deve necessariamente essere posta in
correlazione con quanto disposto dall’art. 38, comma 1, della legge n. 388 del
2000, in materia di immodificabilità delle caratteristiche tecniche
dell’apparecchio e delle modalità di funzionamento e distribuzione dei premi.
L’apparecchio, considerato nella sua interezza, pertanto, proprio in virtù del
principio della immodificabilità sopra richiamato, non deve subire alterazioni
delle caratteristiche costitutive dopo il rilascio del “nulla osta di distribuzione”.
L’apparecchio, ai fini della sua corretta identificazione, quindi, deve essere
caratterizzato da due parametri fondamentali: la denominazione commerciale del
modello, autonomamente definita dal produttore/importatore (non quella del
“mobile” poiché l’involucro esterno – per quanto già detto – non può definirsi
apparecchio) e la puntuale denominazione della scheda di gioco che integra il
suddetto modello di apparecchio.
Limitatamente alla tipologia di apparecchi di cui al comma 7 – lett. c) del
predetto art. 110, laddove per lo stesso modello il produttore preveda
l’installazione di più schede di gioco, le stesse devono essere correttamente
denominate nonché riportate nella scheda esplicativa di cui all’art. 38, comma 1,
della predetta legge n. 388/2000. Tali schede di gioco, in ogni caso in numero
non superiore a tre per ciascun modello di apparecchio, devono essere sempre
autorizzate da AAMS secondo le procedure disposte con la circolare n. 26634 del
12 maggio 2004.
Tanto premesso, si precisa che, a far data dalla emanazione della presente
nota, le indicazioni sopra richiamate sono inserite nell’Allegato 1 alla circolare n.
2/COA/DG/2003 del 10 aprile 2003, relativo alla richiesta di “nulla osta di
distribuzione” da parte dei produttori/importatori. Di conseguenza, gli Uffici non
accetteranno richieste di nulla osta presentate mediante moduli ed applicazioni
informatiche non aggiornati.
Al riguardo, nella richiesta di “nulla osta di distribuzione” di cui al predetto
Allegato 1, il produttore/importatore è tenuto ad indicare la denominazione
commerciale del modello di apparecchio nonché la denominazione della scheda
di gioco collegata all’apparecchio per cui si richiede il nulla osta. (vedi Sez. A) del
modulo). Parimenti, solo nel caso di apparecchi appartenenti all’art. 110, comma
7 lett. c), il richiedente è, altresì, tenuto ad indicare la denominazione delle schede
di gioco eventualmente previste per suddetto modello (vedi Sez. C) del modulo).
Inoltre, il produttore/importatore assegna al modello di apparecchio nonché a
ciascuna delle schede di gioco, eventualmente inserite nella richiesta di nulla osta,
un opportuno codice identificativo in modo da definire in modo univoco sia il
modello, sia le schede, nell’ambito dell’intera produzione.
Fermo restando quanto precedentemente richiamato in tema di
immodificabilità, è preclusa ogni operazione concernente l’accesso alla scheda di
gioco installata nell’apparecchio, sia pure per manutenzione o sostituzione, se
non effettuata dal produttore ovvero da personale da egli espressamente
autorizzato.
Il gestore che richiede il “nulla osta per la messa in esercizio” mediante
l’Allegato 2 alla predetta circolare, a sua volta, deve indicare – come di prassi – il
codice identificativo dell’apparecchio riportato sul “nulla osta di distribuzione”.
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Nel caso in cui per lo stesso modello di apparecchio (art. 110, comma 7 –
lett. c), del T.U.L.P.S), il gestore dovesse trovarsi nella condizione di dover
sostituire la scheda di gioco presente nell’apparecchio con un’altra scheda
rappresentante un gioco diverso dal precedente, ancorché già autorizzata da
AAMS per il modello in questione, si procederà come di seguito indicato.
Il produttore/importatore che cura la sostituzione della scheda di
gioco – in prima persona o mediante personale da lui designato – avanza
richiesta al competente Ispettorato compartimentale di un nuovo “nulla osta di
distribuzione”, utilizzando la Sez. B) del predetto Allegato 1, previa restituzione
del vecchio nulla osta. Nell’ipotesi in commento, ove la scheda di gioco sia stata
precedentemente autorizzata da AAMS per lo stesso modello di apparecchio, tale
procedura consente al produttore /importatore di ottenere la sostituzione del
“nulla osta di distribuzione” senza dover ripresentare ad AAMS la scheda esplicativa
dell’apparecchio.
Il gestore, a sua volta, ottenuto dal produttore/importatore il relativo
nulla osta, richiede un nuovo “nulla osta per la messa in esercizio”, mediante il
consueto Allegato 2 alla citata circolare del 10 aprile 2003, consegnando
all’Ufficio competente il vecchio nulla osta.
È appena il caso di sottolineare che, al di fuori dell’ipotesi in commento,
non è consentita al gestore nessuna sostituzione di scheda o software di
gioco, se non attraverso la procedura di “rimozione” dell’apparecchio (Allegato 5
alla suddetta circolare n. 2/COA/DG/2003), con conseguente restituzione di
tutti i nulla osta afferenti all’apparecchio rimosso. Nel caso di specie, il gestore
che voglia procedere, quindi, alla sostituzione – per il modello di apparecchio in
proprio possesso – di una scheda di gioco non contemplata nella Sez. C del
predetto Allegato 1, invierà l’apparecchio – ormai rimosso – al produttore il
quale, a sua volta, avanzerà una nuova richiesta di “nulla osta di distribuzione”
secondo quanto indicato nelle Sezioni A) e C) dell’Allegato 1. In tale evenienza,
inoltre, l’imposizione fiscale sarà assolta dal gestore come per un apparecchio ex
novo.
Tutto ciò premesso, corre l’obbligo di precisare che, in sede di ispezione
degli Organi dell’Amministrazione ovvero degli Organi di polizia a ciò preposti,
ove gli apparecchi in commento dovessero presentare l’utilizzo di una scheda di
gioco non conforme a quella riportata sui nulla osta di “distribuzione” e “messa in
esercizio”, si procederà alla revoca del nulla osta al produttore,
all’importatore ovvero al gestore, in funzione della relativa responsabilità,
così come previsto dall’art. 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e successive modificazioni.
Il DIRETTORE CENTRALE
f.to Antonio Tagliaferri
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