Apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all`art. 110
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Apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all`art. 110
Roma, 5 Agosto 2004 Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato __________ DIREZIONE GENERALE Agli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato LORO SEDI Direzione Centrale per le Concessioni Amministrative Prot. N. 2004/44882 /COA/ADI e, p.c. Al Comando Generale della Guardia di Finanza Viale XXI Aprile 51 00162 Roma Al Ministero dell’Interno Dipartimento di P.S. Via A. Depretis 00184 Roma Oggetto: apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. – Nulla osta di “distribuzione” e “messa in esercizio”. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è più volte intervenuta sugli aspetti regolamentari di propria competenza in relazione alle varie tipologie di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, tra cui quelle appartenenti all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. In particolare, in linea con le previsioni normative, è stato definito apparecchio il complesso dei dispositivi destinati al gioco, comprensivo, tra l'altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio. Tale definizione, peraltro, deve necessariamente essere posta in correlazione con quanto disposto dall’art. 38, comma 1, della legge n. 388 del 2000, in materia di immodificabilità delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio e delle modalità di funzionamento e distribuzione dei premi. L’apparecchio, considerato nella sua interezza, pertanto, proprio in virtù del principio della immodificabilità sopra richiamato, non deve subire alterazioni delle caratteristiche costitutive dopo il rilascio del “nulla osta di distribuzione”. L’apparecchio, ai fini della sua corretta identificazione, quindi, deve essere caratterizzato da due parametri fondamentali: la denominazione commerciale del modello, autonomamente definita dal produttore/importatore (non quella del “mobile” poiché l’involucro esterno – per quanto già detto – non può definirsi apparecchio) e la puntuale denominazione della scheda di gioco che integra il suddetto modello di apparecchio. Limitatamente alla tipologia di apparecchi di cui al comma 7 – lett. c) del predetto art. 110, laddove per lo stesso modello il produttore preveda l’installazione di più schede di gioco, le stesse devono essere correttamente denominate nonché riportate nella scheda esplicativa di cui all’art. 38, comma 1, della predetta legge n. 388/2000. Tali schede di gioco, in ogni caso in numero non superiore a tre per ciascun modello di apparecchio, devono essere sempre autorizzate da AAMS secondo le procedure disposte con la circolare n. 26634 del 12 maggio 2004. Tanto premesso, si precisa che, a far data dalla emanazione della presente nota, le indicazioni sopra richiamate sono inserite nell’Allegato 1 alla circolare n. 2/COA/DG/2003 del 10 aprile 2003, relativo alla richiesta di “nulla osta di distribuzione” da parte dei produttori/importatori. Di conseguenza, gli Uffici non accetteranno richieste di nulla osta presentate mediante moduli ed applicazioni informatiche non aggiornati. Al riguardo, nella richiesta di “nulla osta di distribuzione” di cui al predetto Allegato 1, il produttore/importatore è tenuto ad indicare la denominazione commerciale del modello di apparecchio nonché la denominazione della scheda di gioco collegata all’apparecchio per cui si richiede il nulla osta. (vedi Sez. A) del modulo). Parimenti, solo nel caso di apparecchi appartenenti all’art. 110, comma 7 lett. c), il richiedente è, altresì, tenuto ad indicare la denominazione delle schede di gioco eventualmente previste per suddetto modello (vedi Sez. C) del modulo). Inoltre, il produttore/importatore assegna al modello di apparecchio nonché a ciascuna delle schede di gioco, eventualmente inserite nella richiesta di nulla osta, un opportuno codice identificativo in modo da definire in modo univoco sia il modello, sia le schede, nell’ambito dell’intera produzione. Fermo restando quanto precedentemente richiamato in tema di immodificabilità, è preclusa ogni operazione concernente l’accesso alla scheda di gioco installata nell’apparecchio, sia pure per manutenzione o sostituzione, se non effettuata dal produttore ovvero da personale da egli espressamente autorizzato. Il gestore che richiede il “nulla osta per la messa in esercizio” mediante l’Allegato 2 alla predetta circolare, a sua volta, deve indicare – come di prassi – il codice identificativo dell’apparecchio riportato sul “nulla osta di distribuzione”. 2 Nel caso in cui per lo stesso modello di apparecchio (art. 110, comma 7 – lett. c), del T.U.L.P.S), il gestore dovesse trovarsi nella condizione di dover sostituire la scheda di gioco presente nell’apparecchio con un’altra scheda rappresentante un gioco diverso dal precedente, ancorché già autorizzata da AAMS per il modello in questione, si procederà come di seguito indicato. Il produttore/importatore che cura la sostituzione della scheda di gioco – in prima persona o mediante personale da lui designato – avanza richiesta al competente Ispettorato compartimentale di un nuovo “nulla osta di distribuzione”, utilizzando la Sez. B) del predetto Allegato 1, previa restituzione del vecchio nulla osta. Nell’ipotesi in commento, ove la scheda di gioco sia stata precedentemente autorizzata da AAMS per lo stesso modello di apparecchio, tale procedura consente al produttore /importatore di ottenere la sostituzione del “nulla osta di distribuzione” senza dover ripresentare ad AAMS la scheda esplicativa dell’apparecchio. Il gestore, a sua volta, ottenuto dal produttore/importatore il relativo nulla osta, richiede un nuovo “nulla osta per la messa in esercizio”, mediante il consueto Allegato 2 alla citata circolare del 10 aprile 2003, consegnando all’Ufficio competente il vecchio nulla osta. È appena il caso di sottolineare che, al di fuori dell’ipotesi in commento, non è consentita al gestore nessuna sostituzione di scheda o software di gioco, se non attraverso la procedura di “rimozione” dell’apparecchio (Allegato 5 alla suddetta circolare n. 2/COA/DG/2003), con conseguente restituzione di tutti i nulla osta afferenti all’apparecchio rimosso. Nel caso di specie, il gestore che voglia procedere, quindi, alla sostituzione – per il modello di apparecchio in proprio possesso – di una scheda di gioco non contemplata nella Sez. C del predetto Allegato 1, invierà l’apparecchio – ormai rimosso – al produttore il quale, a sua volta, avanzerà una nuova richiesta di “nulla osta di distribuzione” secondo quanto indicato nelle Sezioni A) e C) dell’Allegato 1. In tale evenienza, inoltre, l’imposizione fiscale sarà assolta dal gestore come per un apparecchio ex novo. Tutto ciò premesso, corre l’obbligo di precisare che, in sede di ispezione degli Organi dell’Amministrazione ovvero degli Organi di polizia a ciò preposti, ove gli apparecchi in commento dovessero presentare l’utilizzo di una scheda di gioco non conforme a quella riportata sui nulla osta di “distribuzione” e “messa in esercizio”, si procederà alla revoca del nulla osta al produttore, all’importatore ovvero al gestore, in funzione della relativa responsabilità, così come previsto dall’art. 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. Il DIRETTORE CENTRALE f.to Antonio Tagliaferri 3