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AGGIORNAMENTO SU APE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Le modifiche apportate dal decreto legge n. 145 (Destinazione Italia)
convertito nella legge n. 9 del 21 febbraio 2014
Nel decreto “Destinazione Italia” (n. 145/2013), convertito con la legge n. 9 del 21 febbraio 2013, sono contenute numerose disposizioni che riguardano l’Attestato
di prestazione energetica e i requisiti dei certificatori.
Riportiamo qui gli articoli del decreto (che nel corso
dell’iter parlamentare ha subito modifiche) coordinato
con la legge di conversione. Poiché si tratta per lo più di
modifiche di altre leggi, riportiamo anche la norma modificata, cosicché sia possibile percepire la disposizione
di legge vigente.
ALLEGAZIONE DELL’APE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
Dl. 145/2013 - Articolo 1, commi 7, 8
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti
di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le
parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro
4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione
energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento
e la contestazione della violazione sono svolti dalla
Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle
Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
D.lgs. 192/2005 - Articolo 6, comma 3
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
NUOVO TESTO VIGENTE
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti
di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di
prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità
immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro
1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole
unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della
sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono
svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma,
dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del
procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
NOTA
È confermato che nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai
contratti di compravendita o di locazione immobiliare
viene eliminata la clausola di nullità degli atti, ma le parti sono soggette al pagamento, in parti uguali, della sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000; la sanzione
è da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non
eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento
della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare l'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Con le stesse sanzio-
ni si possono sanare i casi di nullità anteriormente previsti (vedi comma 8, riportato di seguito).
In sintesi:
Atti di compravendita: Ape sempre allegato.
Atti di donazione: Ape non va allegato, ma l’immobile ne
va dotato. Chi riceve la donazione non deve dichiarare di
avere ricevuto le informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile.
Locazione di singole unità immobiliari: Ape non va allegato, ma l’unità ne va dotata e il conduttore deve dichiarare di averlo ricevuto e di avere ottenuto le informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile.
Locazione di intero edificio: Ape sempre allegato.
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Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo
avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al
comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192
del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di
quella della nullità del contratto anteriormente prevista,
per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in
giudicato.
TENDE DA SOLE NEL CALCOLO
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-bis
8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica
delle predette schermature sia di classe 2, come definita
nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
NOTA
Si tratta principalmente delle tende da sole. La norma
UNI EN 14501:2006, dal titolo: Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche
prestazionali e classificazione, si può scaricare, a pagamento, dal sito www.uni.com.
NUOVI TITOLI RICHIESTI PER I CERTIFICATORI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4"
a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le
parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti:
"4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17,
LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e
le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
Dpr n. 75/2013 - Articolo 2, comma 3 lettere a) e c).,
comma 4 lettera b)
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
NUOVO TESTO VIGENTE
I titoli richiesti sono:
3. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69,
LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita
nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S,
74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data
28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
3. c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in
uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1
'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati:
edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
4. b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e
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NOTA
Il Dl 145 amplia notevolmente la platea dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici senza che abbiano seguito un corso specifico. Sono state
aggiunte le lauree in ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e
tecnologie della chimica industriale; e inoltre i diplomi
in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio
2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 2004;
INDIPENDENZA DEI TECNICI DI ENTI PUBBLICI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi
per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto
pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il
requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";
Dpr n. 75/2013 - Articolo 3
Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
NUOVO TESTO VIGENTE
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di
giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i
tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato
di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa
attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da
certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non
deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto
grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza
di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento
diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni
caso non deve essere né coniuge né parente fino al
quarto grado.
1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato
dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico proprie di tali enti e organismi".
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POSSIBILITÀ DI RICONOSCERE ALTRI CERTIFICATORI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
"a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica
degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
IL CORSO DIVENTA DI 80 ORE
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore".
Allegato 1 (Art.2, comma 5) NUOVO TESTO VIGENTE
Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Durata minima 80 ore
I Modulo
La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilità del certificatore.
II Modulo
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.
III Modulo
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli
edifici esistenti.
IV Modulo
Involucro edilizio:
le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
LOCAZIONI INFERIORI A QUATTRO MESI ALL’ANNO
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-quater
8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad
eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,".
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Dpr n. 75/2013 - Articolo 4, comma 2
Funzioni delle Regioni e Province autonome
NUOVO TESTO VIGENTE
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea
della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
nonché dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti
che dimostrino di essere in possesso di un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica
degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi edifici;
del miglioramento degli edifici esistenti.
V Modulo
Impianti termici:
fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie
tradizionali e innovative;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi impianti;
della ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI Modulo
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
VII Modulo
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio
e degli impianti.
VIII Modulo
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici
posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
D.lgs. 192/2005 - Articolo 6, comma 8
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
NUOVO TESTO VIGENTE
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati
meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci
tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la
classe energetica corrispondente.
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