Modulo D: Sorveglianza sanitaria DPI
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Modulo D: Sorveglianza sanitaria DPI
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Assessorato Scuola Formazione e Politiche per la Salute Aziende USL – Dipartimenti di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO USR - Scuola regionale di formazione permanente dei dirigenti scolastici CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI D.Lgs 81/08 Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Aprile 2009 1 CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI D.Lgs 81/08 Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro PROGRAMMA Modulo A: Quadro normativo Modulo B: Igiene del lavoro Modulo C: Sicurezza del lavoro Modulo D: Sorveglianza sanitaria DPI Modulo E: Prev. Incendi ed emergenza Modulo F: Laboratori 2 1 DURATA 4 ore SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS - USR MODULO D SORVEGLIANZA SANITARIA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 SORVEGLIANZA SANITARIA - DPI Obiettivo generale Acquisire elementi di conoscenza su aspetti normativi relativi alle misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale. 4 2 SORVEGLIANZA SANITARIA – DPI ARGOMENTI Il piano e la gestione del pronto soccorso La sorveglianza sanitaria Le malattie professionali Rischi di natura psico-sociale I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) Stili di vita – fumo, alcol e lavoro 5 SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS – USP MODULO D SORVEGLIANZA SANITARIA TITOLO I - CAPO III SEZIONE V 6 3 GESTIONE DELLE EMERGENZE PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO occorre evidenziare e definire le responsabilità e i compiti, razionalizzare le fasi operative per una corretta organizzazione del Primo Soccorso all’interno della Scuola, (personale adeguatamente formato, rapporti con le strutture di emergenza esterne, gestione della cassetta di pronto soccorso…) il tutto definito con una PROCEDURA. 7 GESTIONE DELLE EMERGENZE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.18 IL DATORE DI LAVORO designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso, di gestione dell’emergenza. 8 4 PRIMO SOCCORSO art.45 IL DATORE DI LAVORO tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal D. M. 388/03 9 Decreto Ministeriale 388/03 Reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale, è entrato in vigore il 03.02.2005, classifica le aziende sulla base della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e di indici infortunistici INAIL. Precisa che devono essere garantiti: •cassetta di pronto soccorso con dotazione minima; •un mezzo di comunicazione idoneo per attivare l’emergenza; •la formazione (teorica e pratica). Vengono definiti: •chi deve svolgere la formazione (medici); •i contenuti della formazione (programma); •i tempi minimi della formazione (n° ore). 10 5 CORSI sono ritenuti validi i corsi di formazione effettuati fino al febbraio 2005, occorre provvedere ad integrazione di orario nel caso siano stati fatti corsi con n° di ore inferiori rispetto a quelli richiesti (parte teorica) e prevedere l’aggiornamento della parte pratica. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio (indici infortunistici INAIL) vengono evidenziati tre gruppi: A-B-C, ciascuno con obblighi di formazione diversi. La scuola appartiene al gruppo B. 11 CASSETTA PRONTO SOCCORSO La cassetta di pronto soccorso deve essere prevista presso ciascun luogo di lavoro, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata. Il decreto non stabilisce il n° di cassette rispetto al n° di lavoratori. Si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso o vicino ai laboratori con uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, o alla palestra, o al magazzino di prodotti per la pulizia…. considerando anche il n° di persone presenti e la frequenza e tipologia degli infortuni accaduti rilevabili dal registro infortuni. INOLTRE….. 12 6 PUNTI DI MEDICAZIONE Poiché la scuola è strutturata in modo diverso da un’azienda avendo più locali, alle volte più piani, sedi distaccate, palestra, vari laboratori ecc. e potrebbe essere difficoltoso prevedere per ogni locale o piano o sede una cassetta PS (quella prevista dal decreto) si può prevedere di collocare, oltre alla cassetta PS completa, anche più “punti di medicazione” consistenti in contenitori con presidi di primo soccorso in quantità semplificata, collocati in punti strategici, dotati per es. di: sapone, guanti, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio (se collocato vicino alla palestra). Le quantità e la tipologia dei presidi minimi devono essere valutate dalla scuola, secondo il n° di persone presenti e l’esperienza. 13 ELENCO PRESIDI PER LA CASSETTA DI PS N. 5 paia di guanti sterili monouso N. 1 flacone soluzIone cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 1 litro N. 3 flaconi soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm N. 2 confezione di cerotti di varie misure N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g. N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole N. 1 confezione di rete elastica di misura media N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso. N. 3 lacci emostatici Allegato 1 N. 2 teli sterili monouso D. M. 388/03 N. 1 termometro. N. 1 paio di forbici N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso. N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari. N. 1 visiera paraschizzi N. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa INOLTRE… 14 7 PRESIDI UTILI PER INTEGRARE LA CASSETTA DI PS Il decreto dà la possibilità di integrare la dotazione della cassetta di PS con alcuni presidi ritenuti utili dal Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL., di seguito l’elenco: N. 1 confezione di sapone liquido N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. N. 1 confezione tipo “Amuchina” al 10% pronto ferita N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm N. 1 coperta isotermica monouso N. 1 pocket mask 15 UN MEZZO DI COMUNICAZIONE IDONEO ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale: TELEFONO. FORMAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO corso 12 ore di cui 8 teoriche e 4 pratiche; il modulo di 4 h, parte pratica, va ripetuto ogni 3 anni; formazione svolta da medici e solo nella parte pratica da infermieri o personale specializzato; il programma da svolgere è allegato al decreto; la formazione effettuata fino all’entrata in vigore (FEBBRAIO 2005) è comunque valida, prevedere integrazioni di orario e aggiornamento. 16 8 CONCETTI GENERALI LA SORVEGLIANZA SANITARIA è un’attività medica effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal Medico Competente, nominato dal datore di lavoro, se nell’attività lavorativa sono presenti rischi per la salute dei lavoratori, che hanno l’obbligo di sottoporvisi, in funzione del rischio che il lavoro comporta. Prevede la visita medica preventiva e periodica e all’occorrenza accertamenti specialistici ritenuti necessari per formulare una diagnosi e redigere un giudizio di idoneità lavorativa specifica. 17 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.18 IL DATORE DI LAVORO valuta tutti i rischi presenti ed elabora il documento; designa il RSPP; nomina, nei casi previsti, il Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e li adibisce al lavoro previo giudizio di idoneità; designa i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, primo soccorso… tiene conto delle condizioni di salute dei lavoratori; fornisce ai lavoratori i necessari DPI; adempie all’informazione, formazione e addestramento; con più di 15 lavoratori convoca la riunione periodica. 18 9 SORVEGLIANZA SANITARIA TITOLO I - CAPO III - SEZIONE V Art. 38 - Titoli/requisiti del Medico Competente Art. 39 - Svolgimento dell’attività di Medico Competente Art. 40 - Rapporti Medico Competente col SSN Art. 41- Sorveglianza sanitaria Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione 19 MEDICO COMPETENTE art.38 E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o altro titolo previsto dalla legge) o Medico con acquisita esperienza nel campo, che oltre ad avere conoscenze cliniche deve conoscere i cicli produttivi delle attività lavorative, le sostanze utilizzate, i rischi di esposizione professionali specifici, le malattie causate dal lavoro (da agenti chimici, fisici, biologici, ergonomici ecc.) la legislazione in materia di tutela dei lavoratori. INOLTRE… 20 10 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art.25 collabora col datore di lavoro e con RSPP; effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esprime i giudizi di idoneità; istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; informa i lavoratori sul significato e il risultato degli accertamenti sanitari; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. 21 SORVEGLIANZA SANITARIA Il Medico Competente effettua: visita medica preventiva, periodica, a richiesta del lavoratore, in caso di cambio di mansione e per la verifica di alcol dipendenza e assunzione di droghe, solo nei casi previsti dalla normativa vigente; non possono essere effettuate in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Gli accertamenti sanitari sono a spese del datore di lavoro, anche con esami clinici e biologici. Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore. Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso. 22 11 SORVEGLIANZA SANITARIA SCUOLA Elenco non esaustivo dei potenziali rischi presenti nella scuola e per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria vedi specifica valutazione dei rischi 23 SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA RISCHIO ESPOSTI ORDINE 1 Biologico Insegnanti Collaborator i scolastici Nidi Scuole Infanzia Il pericolo potenziale è considerato in ragione della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive. 2 Chimico Collaborator i Scolastici Tutti Il rischio è considerato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici. Insegnanti anche tecnico pratici Assistenti Laborator i Il rischio è considerato nelle esperienze dei diversi laboratori. (istituti agrari - utilizzo di fitofarmaci, istituti professionali - operazioni di saldatura 24 12 SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA RISCHIO 3 Movimentaz ione di carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini) ESPOSTI ORDINE Educatrici Insegnanti Insegnanti d’appoggio Asili nido Scuole dell’infan zia Il rischio è considerato in ragione della normale movimentazione di bambini e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente. Collaboratori Scolastici Insegnanti d’appoggio Element ari Medie Superiori (Palestre Laborato ri) Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti (arredi, non in modo saltuario) e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente. 25 SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA RISCHIO ESPOSTI 4 Rumore/ vibrazioni Insegnanti Collaborator i scolastici 5 VDT Personale amministrati vo Insegnanti di informatica ORDINE SCUOL A Istituti Professi onali Tutti Uso di macchine agricole Uso di attrezzature munite di VDT per più di 20 ore alla settimana 26 13 ACCERTAMENTI SANITARI DIRITTI DEI LAVORATORI SE NON SONO PRESENTI RISCHI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NON E’ UN OBBLIGO DI LEGGE; OCCORRE FARE ATTENZIONE A NON LEDERE IL DIRITTO DEL LAVORATORE SANCITO DALL’ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 PER CUI: “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente …”. 27 ACCERTAMENTI SANITARI DIRITTI DEI LAVORATORI Può essere che gli accertamenti sanitari siano frutto di una richiesta dei dipendenti o di un eccesso di tutela nei loro confronti. In tal caso il MC: •deve acquisire il consenso scritto del lavoratore prima di effettuare gli accertamenti sanitari; •non esprime alcun giudizio di idoneità alla mansione; •non deve lasciare alcuna documentazione sanitaria presso il datore di lavoro. E i lavoratori: possono anche non sottoporsi a questo tipo di controllo sanitario. 28 14 ACCERTAMENTI SANITARI - SCUOLA Circ. n. 37 11/06/2004 (Organismi di accert. sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29/10/ 2001, n. 461) Gli accertamenti sanitari, per quanto riguarda il personale della scuola (in mancanza di Medico Competente in quanto non sussistono rischi) debbono essere effettuati dalla Commissione Medica Provinciale di Verifica. Le nuove competenze di questi organi di accertamento riguardano oltre che competenze previdenziali, anche l’idoneità al servizio. È previsto ricorso, entro dieci giorni, ad una commissione medica di seconda istanza avverso i giudizi riguardanti l'idoneità al servizio formulati dalle commissioni di verifica 29 MALATTIA PROFESSIONALE E’ una malattia causata esclusivamente o prevalentemente all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di materiali, di sostanze presenti nell'ambiente di lavoro o di movimenti effettuati in quella mansione. Le malattie professionali sono tutelate dall’INAIL: •MP “tabellate” sono specificate in apposite tabelle definite per legge (lavorazioni che espongono a determinate malattie); •MP “non tabellate” sono le malattie per cui il lavoratore riesce a dimostrare, con onere a suo carico, il nesso di causalità tra la malattia e il lavoro. Le principali MP denunciate sono ipoacusie, dermatiti, sovraccarico biomeccanico arti superiori. 30 15 TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI La gravidanza (che proceda fisiologicamente) non è una malattia e lavorare in gravidanza (in mansioni adeguate) è possibile. La lavoratrice venuta a conoscenza del suo stato, deve informare il datore di lavoro con certificazione. Il datore di lavoro che impiega personale femminile deve: • aver valutato i rischi specifici per la sicurezza e salute delle lavoratrici per ogni mansione; • informarle dei provvedimenti e delle misure adottati per evitare l’eventuale esposizione a rischio; • se le mansioni a rischio non possono essere modificate si procede all’interdizione D. Lgs. 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità…” 31 TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE 1) GRAVIDANZA A RISCHIO la gravidanza presenta un rischio (di aborto) nel suo decorso per cui anche un lavoro “non a rischio” non va bene, la lavoratrice deve stare a riposo per tutta la durata della gravidanza. Il ginecologo provvede a redigere certificazione di “gravidanza a rischio” per la Direzione Provinciale del Lavoro che emette il provvedimento di astensione dal lavoro fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria (3° mese dopo il parto). OPPURE… 32 16 TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI 2) GRAVIDANZA CON LAVORO A RISCHIO la gravidanza ha un decorso fisiologico, la lavoratrice sta bene, ma il lavoro è un lavoro vietato ai sensi D. Lgs. 151/01. Il datore di lavoro invia la lavoratrice al SPSAL, competente per territorio, con comunicazione di impossibilità di cambio mansione; il SPSAL procede alla proposta di astensione alla DPL fino al periodo di interdizione obbligatoria (3° mese dopo parto) o, se il lavoro è vietato anche nel dopo parto, fino al 7° mese dopo parto; la DPL emette il provvedimento. In caso di cambio mansione è gradita comunicazione al SPSAL per eventuali verifiche di competenza. 33 LAVORATRICI MADRI- SCUOLA Esempi di lavori vietati che possono interessare la scuola agenti biologici; movimentazione pesi (oggetti/bambini); lavori su scale; stazione in piedi per più di metà orario di lavoro, posizioni particolarmente affaticanti; uso di mezzi di comunicazione (auto, pullman, treno ecc.) per motivi di lavoro; uso di sostanze chimiche; agenti fisici che comportano colpi, vibrazioni meccaniche; rumore. 34 17 TUTELE SPECIFICHE - MINORI DEFINIZIONI art. 2 LAVORATORE: persona che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro. Sono equiparati ai lavoratori: • i soggetti che effettuano tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro; • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari; • i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici e VDT PER0’… 35 TUTELE SPECIFICHE - MINORI COMPUTO DEI LAVORATORI non sono computati nel n° dei lavoratori totali per cui Il datore di lavoro ha obblighi particolari (legati al n°): • i soggetti che effettuano tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro; • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari; • i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici e VDT. SI APPLICA A QUESTI SOGGETTI LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED IL DATORE DI LAVORO NON HA OBBLIGHI AGGIUNTIVI DALL’EVENTUALE AUMENTO DEL N° DI LAVORATORI 36 18 MINORI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO il rapporto tra il datore di lavoro e i soggetti ospitati, non costituiscono rapporto di lavoro in quanto non sussiste la correlazione tra prestazione lavorativa resa in forma subordinata e retribuzione, propria dello schema contrattuale del lavoro dipendente. Tale esclusione determina la non applicabilità delle leggi sull’apprendistato. Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 142/88 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri (di cui all’art. 18 della Legge 196/97) sui tirocini formativi e di orientamento 37 MINORI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L’ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO È UNA MODALITÀ DIDATTICA (non costituisce rapporto di lavoro) realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all’accoglienza e alla formazione. Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 38 19 MINORI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Gli studenti in alternanza scuola-lavoro non sono equiparati agli apprendisti quindi non è prevista la visita medica prima dell’ammissione al lavoro. Se gli studenti vengono adibiti ad attività lavorative a rischio, per cui è obbligatoria da parte del datore di lavoro della nomina del Medico Competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Si consiglia comunque di non adibire gli studenti a Mansioni a rischio D.Lgs. 345/99 (integrazioni alla 977/67) D.Lgs. 262/00 protezione dei giovani sul lavoro 39 TUTELE SPECIFICHE - MINORI L’età minima per l'ammissione al lavoro e' comunque non inferiore ai 15 anni. E' vietato adibire gli adolescenti a lavorazioni indicate nell'allegato I del D. Lgs. 345/99 tranne che per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, soltanto per il tempo necessario alla formazione stessa svolta sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. D.Lgs. 345/99 (integrazioni alla 977/67) D.Lgs. 262/00 protezione dei giovani sul lavoro 40 20 TUTELE SPECIFICHE - DISABILI COLLOCAMENTO DISABILI una valutazione adeguata sia dal punto di vista clinico che lavorativo delle persone con disabilità che considera le capacità lavorative residue e la possibilità di inserire il disabile in un posto di lavoro adeguato, attraverso l’analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro. Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 41 TUTELE SPECIFICHE - DISABILI APPLICAZIONE a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive, che comportino una riduzione della capacità lavorativa >del 45%; b) alle persone invalide del lavoro con invalidità >del 33% accertata dall’INAIL; c) alle persone non vedenti o sordomute; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 42 21 TUTELE SPECIFICHE - DISABILI QUOTE DI OCCUPAZIONE I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad occupare lavoratori disabili nella quota del: • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti; • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; • 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 43 TUTELE SPECIFICHE – DISABILI SCUOLA I lavoratori disabili della scuola se esposti a rischi lavorativi (secondo la valutazione dei rischi) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente come tutti gli altri lavoratori (ai sensi del D. Lgs 81/08) e necessitano di giudizio di idoneità alla mansione specifica; nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (anche se la mansione non è a rischio) il lavoratore disabile e/o il datore di lavoro può richiedere che venga accertata dalla commissione medica specifica per la L.68/99 la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute, e accertare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato in quella mansione (ricorso ex art. 10) Legge 68/99 art. 10 ricorso 44 22 SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS – USP MODULO D RISCHI DI NATURA PSICO-SOCIALE 45 SALUTE - DEFINIZIONI OMS: Salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale RISPETTO A: •ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO •AMBIENTE DI LAVORO SI IDENTIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI DI NON BENESSERE: •STRESS •BURN-OUT •MOBBING 46 23 STRESS DA LAVORO “insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore”. (NIOSH) 47 FATTORI CHE DETERMINANO STRESS Fattori personali Il modo di affrontare il lavoro ed i problemi dell’esistenza è diversa in funzione di: sesso, età, istruzione, personalità, aspetti socio/culturali Fatti e situazioni oggettive Il modo di affrontare il lavoro (organizzazione del lavoro, ritmi/orari, contenuto dell’attività lavorativa, rapporti interpersonali) la famiglia, le malattie, la condizione economica 48 24 PATOLOGIE STRESS CORRELATE psichiche: insonnia, ansia, depressione, incapacità di concentrarsi, irritabilità, attacchi di panico, contrasti/disinteresse all’ambiente circostante cardiovascolari e respiratorie gastrointestinali dermatologiche immunitarie ormonali muscolo-scheletriche 49 BURN-OUT "SINDROME DELL'OPERATORE BRUCIATO” è un processo in cui lo stress si trasforma in un meccanismo di autodifesa e di risposta alla tensione, spesso inconsapevole, con conseguenti comportamenti di distacco emozionale ed evitamento, si verifica soprattutto nelle “professioni dell’aiuto”, come risultato della particolare tensione emozionale cronica lavorativa. 50 25 SINTONI DEL BURN-OUT ¾ANSIA E TENSIONE EMOTIVA ¾IRRITABILITA’ ED INSONNIA ¾DEPRESSIONE ¾MINORE EFFICIENZA LAVORATIVA ¾SCORAGGIAMENTO ED INDIFFERENZA ¾APATIA ¾ASTENIA ¾TENDENZA ALL’ISOLAMENTO ¾CONFLITTUALITA’ 51 MOBBING Termine inglese che deriva dal verbo “to mob” “attaccare”,”ledere”, “aggredire” Nell’ambiente di lavoro indica il caso in cui un soggetto viene fatto oggetto di attacchi ripetuti e ostili da parte di colleghi e/o datore di lavoro tesi ad emarginarlo, creandogli difficoltà di integrazione all’interno della realtà aziendale fino a costringerlo a lasciare la propria occupazione. 52 26 TIPI DI MOBBING • orizzontale - fra colleghi • ascendente - verso un superiore • discendente - da un superiore (bossing se strategia aziendale) • misto: colleghi che, fornendo informazioni al superiore, danneggiano la vittima 53 DIAGNOSI DI MOBBING Approccio interdisciplinare: Medico del Lavoro Psichiatra Psicologo del Lavoro Medico Legale Altre professionalità 54 27 SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS – USP MODULO D DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI TITOLO III – CAPO II 55 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TITOLO III - CAPO II Art. 74 - Definizioni Art. 75 - Obbligo di uso Art. 76 - Requisiti dei DPI Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro Art. 78 - Obblighi dei lavoratori Art. 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso 56 28 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio (art.74) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi (art.75) E’ compreso ogni complemento o accessorio di un DPI, destinato a proteggere dal rischio NON SONO DPI: •indumenti di lavoro; •indumenti e materiali sportivi; •caschi e visiere per veicoli a motore a due ruote •DPI per uso privato contro condizioni atmosferiche, umidità, acqua, calore 57 REQUISITI GENERALI art. 76 D.Lgs. 81/08 I DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 ed inoltre essere: • Adeguati ai rischi da prevenire, senza comportarne di maggiori; • Adeguati alle condizioni del luogo di lavoro; • Adeguati alle esigenze ergonomiche; • Adattabili all'utilizzatore; Se è necessario l’uso simultaneo di più D.P.I. questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la propria efficacia durante l’uso 58 29 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 77 IL DATORE DI LAVORO: • • • valuta i rischi non evitabili con altri mezzi; valuta ed le caratteristiche dei DPI necessari; individua quali siano disponibili sul mercato e le condizioni di utilizzo; fornisce i DPI ai lavoratori; li mantiene efficienti e ne assicura igiene e manutenzione, riparazione e sostituzione; provvede affinché vengano utilizzati correttamente; fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; • • • • • INOLTRE… 59 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 77 IL DATORE DI LAVORO: • • • • • destina ogni DPI ad un uso personale; se uno stesso DPI deve essere utilizzato da più persone garantisce l’assenza di problemi sanitari ed igienici; informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; stabilisce le procedure da seguire per la fornitura, riconsegna ed il deposito al termine dell’utilizzo; assicura una adeguata formazione e uno specifico addestramento su uso corretto e utilizzo pratico per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. 60 30 OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 78 1. si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento ritenuti necessari per i DPI; 2. utilizzano i DPI in conformità a formazione, informazione, addestramento ricevuti; 3 provvedono alla cura dei DPI loro forniti e non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 4. si attengono alle procedure aziendali per la riconsegna; 5. segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente; 61 OBBLIGHI GENERALI DEI LAVORATORI art. 20 •utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione •segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei DPI messi a loro disposizione •partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro 62 31 CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92 PRIMA CATEGORIA DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità • Lesioni superficiali prodotte da strumenti meccanici; • Lesioni facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; • Contatto o urto con oggetti caldi < 50°C; • Ordinari fenomeni atmosferici; • Urti e vibrazioni lievi; • Azione lesiva dei raggi solari. 63 CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92 SECONDA CATEGORIA Per esclusione tutti quelli che non rientrano in una delle altre 2 categorie 64 32 CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92 TERZA CATEGORIA DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente • Protezione delle vie respiratorie contro aerosol solidi, liquidi o gas; • Protezioni isolanti, comprese quelle per immersione subacquea; • DPI contro le aggressioni chimiche radiazioni ionizzanti; • DPI per attività in ambienti con temperatura d'aria > 100° C oppure < -50° C; • DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; • DPI per attività che espongano a tensioni elettriche pericolose 65 DPI – MARCATURA CE - D.Lgs.475/92 I DPI devono essere dotati di marcatura CE e accompagnati da una nota informativa, in lingua italiana. CE Ogni singolo DPI è marcato CE, la marcatura è ben visibile, leggibile ed indelebile. DPI di piccole dimensioni possono avere la marcatura CE apposta sull'imballaggio. 66 33 PERCORSO PER LA SCELTA DEI DPI 1) Analisi del rischio 2) Adozione di tutte le possibili misure per l’eliminazione 3) Permanenza rischio residuo 4) Identificazione dei D.P.I. necessari 5) Approfondimento tecnico sulle loro possibili prestazioni 6) Identificazione delle caratteristiche a noi necessarie 7) Ricerca dei D.P.I. disponibili sul mercato 8) Scelta ed acquisto di alcuni D.P.I. 9) Sperimentazione 10) Scelta definitiva 11) Dotazione a tutti i lavoratori esposti al rischio 12) Gestione continua nel tempo 67 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCUOLA La scuola, deve provvedere sulla base della valutazione dei rischi a fornire agli studenti, i DPI necessari ed adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori. USO INDIVIDUALE Alcuni DPI (es. otoprotettori e guanti in lattice) devono essere considerati strettamente individuali, utilizzati e poi gettati. 68 34 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCUOLA USO NON INDIVIDUALE per altri DPI, se la scuola non è in grado di prevederne una distribuzione individuale, deve garantirne la corretta igiene (guanti, grembiuli in crosta, maschere per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici e simili, occhiali con protezioni laterali utilizzati in laboratorio di chimica). Il numero deve consentire una pulizia a rotazione affinché, ad ogni lezione vengano forniti agli studenti DPI puliti OCCORRE VIGILARE SULL’UTILIZZO E IGIENICITA’ 69 SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS – USP MODULO D STILI DI VITA FUMO - ALCOL - STUPEFACENTI 70 35 FUMO - MISURE DI PREVENZIONE Il divieto di fumo si applica nei locali pubblici, in quelli privati aperti al pubblico o ad utenti. Perché? - il fumo è una sostanza tossica, irritante, cancerogena - il 75% del fumo generato nel fumare una sigaretta viene rilasciato nell’ambiente - i lavoratori dipendenti sono considerati “utenti” dei locali in cui prestano la loro attività lavorativa - si è comunque sanzionati se si fuma in presenza di donne in gravidanza e bambini fino a 12 anni di età - il divieto di fumo NON si applica in abitazioni private, camere di albergo, locali idonei per fumatori, luoghi di lavoro in cui non sono presenti lavoratori dipendenti e non accede utenza - ai datori di lavoro (o collaboratori da essi delegati) spetta il compito di vigilare sul rispetto del divieto Le sanzioni riguardano sia i trasgressori sia i datori di lavoro che non affiggano i cartelli, non vigilino, non abbiano attuato misure attive. 71 ALCOL - MISURE DI PREVENZIONE è vietato assumere alcol durante il lavoro e/o pausa pranzo per: -chi usa gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi, fitosanitari -chi fa manutenzione degli ascensori -tutte le mansioni sanitarie -Attività di insegnamento, educazione e cura dell’infanzia -chi lavora con il porto d’armi -chi lavora alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D, E) -chi si occupa di circolazione dei treni, navi, aerei -chi usa macchine movimento terra, carrelli elevatori -lavori in edilizia e attività in quota oltre i 2 metri, in cave e miniere Perché? - essendo un divieto, il tasso alcolico nel sangue deve essere zero - occorrono 1-2 ore per smaltire un bicchiere di vino o una lattina di birra o un superalcolico - Il metabolismo è diverso se si è uomo/donna, magro/grasso… - l’alcol rallenta i tempi di reazione, i riflessi e la concentrazione, la percezione del pericolo - sono previsti controlli alcolimetrici 72 36 STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE MISURE DI PREVENZIONE MANSIONI A RISCHIO (anche per un’assunzione solo sporadica): -uso di gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi -guida di veicoli stradali (patente C, D, E) -circolazione dei treni, navi, aerei -macchine movimento terra, carrelli elevatori Perché? - le sostanze stupefacenti agiscono come deprimenti, eccitanti, allucinogeni, stimolanti, narcotici, sedativi… - le sostanze psicotrope sono ansiolitici, sonniferi, antidepressivi... - il 40-50% dei tossicodipendenti lavora - il 25% dei giovani lavoratori usa sostanze illegali - l’uso di queste sostanze (anche solo sporadico) riduce i tempi di reazione, aumenta la stanchezza, diminuisce la concentrazione aumenta il rischio di infortuni, altera la percezione del pericolo, riduce la performance lavorativa, provoca assenteismo - sono previsti controlli per la verifica di assenza di assunzione 73 37