Modulo D: Sorveglianza sanitaria DPI

Transcript

Modulo D: Sorveglianza sanitaria DPI
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato Scuola Formazione e Politiche per la Salute
Aziende USL – Dipartimenti di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO
USR - Scuola regionale di formazione
permanente dei dirigenti scolastici
CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
D.Lgs 81/08
Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Aprile 2009
1
CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
D.Lgs 81/08
Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
PROGRAMMA
Modulo A: Quadro normativo
Modulo B: Igiene del lavoro
Modulo C: Sicurezza del lavoro
Modulo D: Sorveglianza
sanitaria DPI
Modulo E: Prev. Incendi ed emergenza
Modulo F: Laboratori
2
1
DURATA 4 ore
SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS - USR
MODULO D
SORVEGLIANZA SANITARIA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
3
SORVEGLIANZA SANITARIA - DPI
Obiettivo generale
Acquisire elementi di conoscenza su aspetti normativi
relativi alle misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e
dispositivi di protezione individuale.
4
2
SORVEGLIANZA SANITARIA – DPI ARGOMENTI
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Il piano e la gestione del pronto soccorso
La sorveglianza sanitaria
Le malattie professionali
Rischi di natura psico-sociale
I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Stili di vita – fumo, alcol e lavoro
5
SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO D
SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I - CAPO III
SEZIONE V
6
3
GESTIONE DELLE EMERGENZE
PIANO E GESTIONE
DEL PRONTO SOCCORSO
occorre
evidenziare e definire le responsabilità e i compiti,
razionalizzare le fasi operative per una corretta
organizzazione del Primo Soccorso all’interno
della Scuola, (personale adeguatamente formato,
rapporti con le strutture di emergenza esterne,
gestione della cassetta di pronto soccorso…) il
tutto definito con una PROCEDURA.
7
GESTIONE DELLE EMERGENZE
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.18
IL DATORE DI LAVORO
designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di
primo soccorso, di gestione dell’emergenza.
8
4
PRIMO SOCCORSO art.45
IL DATORE DI LAVORO
tenendo conto della
natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda prende
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e
di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati dal
D. M. 388/03
9
Decreto Ministeriale 388/03
Reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
è entrato in vigore il 03.02.2005,
classifica le aziende sulla base della tipologia di
attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e di
indici infortunistici INAIL.
Precisa che devono essere garantiti:
•cassetta di pronto soccorso con dotazione minima;
•un mezzo di comunicazione idoneo per attivare
l’emergenza;
•la formazione (teorica e pratica).
Vengono definiti:
•chi deve svolgere la formazione (medici);
•i contenuti della formazione (programma);
•i tempi minimi della formazione (n° ore).
10
5
CORSI
sono ritenuti validi i corsi di
formazione effettuati fino al febbraio 2005, occorre
provvedere ad integrazione di orario nel caso siano stati
fatti corsi con n° di ore inferiori rispetto a quelli richiesti
(parte teorica) e prevedere l’aggiornamento della parte
pratica.
CLASSIFICAZIONE DELLE
AZIENDE
sulla base della
tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio (indici infortunistici INAIL)
vengono evidenziati tre gruppi: A-B-C, ciascuno con
obblighi di formazione diversi.
La scuola appartiene al gruppo B.
11
CASSETTA PRONTO SOCCORSO
La cassetta di pronto soccorso
deve essere prevista presso ciascun luogo di lavoro,
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata.
Il decreto non stabilisce il n° di cassette rispetto al n° di
lavoratori.
Si consiglia di posizionare la cassetta di pronto
soccorso o vicino ai laboratori con uso di macchine,
apparecchi e strumenti di lavoro in genere, o alla
palestra, o al magazzino di prodotti per la pulizia….
considerando anche il n° di persone presenti e la
frequenza e tipologia degli infortuni accaduti rilevabili
dal registro infortuni.
INOLTRE…..
12
6
PUNTI DI MEDICAZIONE
Poiché la scuola è strutturata in modo diverso da
un’azienda avendo più locali, alle volte più piani, sedi
distaccate, palestra, vari laboratori ecc. e potrebbe essere
difficoltoso prevedere per ogni locale o piano o sede una
cassetta PS (quella prevista dal decreto) si può prevedere
di collocare, oltre alla cassetta PS completa, anche più
“punti di medicazione” consistenti in contenitori
con presidi di primo soccorso in quantità
semplificata, collocati in punti strategici, dotati per es.
di: sapone, guanti, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio
(se collocato vicino alla palestra).
Le quantità e la tipologia dei presidi minimi devono essere
valutate dalla scuola, secondo il n° di persone presenti e
l’esperienza.
13
ELENCO PRESIDI PER LA CASSETTA DI PS
N. 5 paia di guanti sterili monouso
N. 1 flacone soluzIone cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 1 litro
N. 3 flaconi soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml
N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
N. 2 confezione di cerotti di varie misure
N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g.
N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole
N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
N. 1 confezione di rete elastica di misura media
N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.
N. 3 lacci emostatici
Allegato 1
N. 2 teli sterili monouso
D. M. 388/03
N. 1 termometro.
N. 1 paio di forbici
N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso.
N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari.
N. 1 visiera paraschizzi
N. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
INOLTRE…
14
7
PRESIDI UTILI
PER INTEGRARE LA CASSETTA DI PS
Il decreto dà la possibilità di integrare la dotazione
della cassetta di PS con alcuni presidi ritenuti utili dal
Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi
AUSL., di seguito l’elenco:
N. 1 confezione di sapone liquido
N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice
N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol.
N. 1 confezione tipo “Amuchina” al 10% pronto ferita
N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm
N. 1 coperta isotermica monouso
N. 1 pocket mask
15
UN MEZZO DI COMUNICAZIONE
IDONEO
ad
attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale: TELEFONO.
FORMAZIONE ADDETTI AL
PRONTO SOCCORSO
ƒ corso 12 ore di cui 8 teoriche e 4 pratiche;
ƒ il modulo di 4 h, parte pratica, va ripetuto ogni 3 anni;
ƒ formazione svolta da medici e solo nella parte pratica
da infermieri o personale specializzato;
ƒ il programma da svolgere è allegato al decreto;
ƒ la formazione effettuata fino all’entrata in vigore
(FEBBRAIO 2005) è comunque valida, prevedere
integrazioni di orario e aggiornamento.
16
8
CONCETTI GENERALI
LA SORVEGLIANZA
SANITARIA
è un’attività medica
effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente,
dal Medico Competente, nominato dal datore di
lavoro, se nell’attività lavorativa sono presenti rischi
per la salute dei lavoratori, che hanno l’obbligo di
sottoporvisi, in funzione del rischio che il lavoro
comporta.
Prevede la visita medica preventiva e periodica e
all’occorrenza accertamenti specialistici ritenuti
necessari per formulare una diagnosi e redigere un
giudizio di idoneità lavorativa specifica.
17
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.18
IL DATORE DI LAVORO
ƒvaluta tutti i rischi presenti ed elabora il documento;
ƒdesigna il RSPP;
ƒnomina, nei casi previsti, il Medico Competente per
effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e li
ƒ adibisce al lavoro previo giudizio di idoneità;
ƒdesigna i lavoratori incaricati della prevenzione
ƒ incendi, primo soccorso…
ƒtiene conto delle condizioni di salute dei lavoratori;
ƒfornisce ai lavoratori i necessari DPI;
ƒadempie all’informazione, formazione e addestramento;
ƒcon più di 15 lavoratori convoca la riunione periodica.
18
9
SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I - CAPO III - SEZIONE V
Art. 38 - Titoli/requisiti del Medico Competente
Art. 39 - Svolgimento dell’attività di Medico Competente
Art. 40 - Rapporti Medico Competente col SSN
Art. 41- Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione
19
MEDICO COMPETENTE art.38
E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro
(o altro titolo previsto dalla legge) o Medico con acquisita
esperienza nel campo, che oltre ad avere conoscenze
cliniche
deve conoscere i cicli produttivi delle attività lavorative,
le sostanze utilizzate, i rischi di esposizione professionali
specifici, le malattie causate dal lavoro
(da agenti chimici, fisici, biologici, ergonomici ecc.) la
legislazione in materia di tutela dei lavoratori.
INOLTRE…
20
10
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art.25
ƒcollabora col datore di lavoro e con RSPP;
ƒeffettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
ƒesprime i giudizi di idoneità;
ƒistituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio;
ƒinforma i lavoratori sul significato e il risultato degli
accertamenti sanitari;
ƒvisita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.
21
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Medico Competente effettua: visita medica
preventiva, periodica, a richiesta del lavoratore, in
caso di cambio di mansione e per la verifica di alcol
dipendenza e assunzione di droghe, solo nei casi
previsti dalla normativa vigente; non possono essere
effettuate in fase preassuntiva, per accertare stati di
gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa
vigente.
Gli accertamenti sanitari sono a spese del datore di
lavoro, anche con esami clinici e biologici.
Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica,
ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il
lavoratore.
Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso
ricorso.
22
11
SORVEGLIANZA SANITARIA
SCUOLA
Elenco non esaustivo dei potenziali rischi
presenti nella scuola
e per i quali potrebbe essere necessaria la
sorveglianza sanitaria
vedi specifica valutazione dei rischi
23
SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA
RISCHIO
ESPOSTI
ORDINE
1 Biologico
Insegnanti
Collaborator
i scolastici
Nidi
Scuole
Infanzia
Il pericolo potenziale è
considerato in ragione della
possibile presenza di agenti
scatenanti le malattie infettive.
2 Chimico
Collaborator
i Scolastici
Tutti
Il rischio è considerato nelle
operazioni di pulizia con
utilizzo di prodotti chimici.
Insegnanti
anche
tecnico
pratici
Assistenti
Laborator
i
Il rischio è considerato nelle
esperienze dei diversi laboratori.
(istituti agrari - utilizzo di
fitofarmaci, istituti professionali
- operazioni di saldatura
24
12
SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA
RISCHIO
3
Movimentaz
ione di
carichi
inanimati
(oggetti) e
animati
(bambini)
ESPOSTI
ORDINE
Educatrici
Insegnanti
Insegnanti
d’appoggio
Asili nido
Scuole
dell’infan
zia
Il rischio è considerato in ragione
della normale movimentazione di
bambini e di bambini
diversamente abili e/o non in
grado di deambulare
autonomamente.
Collaboratori
Scolastici
Insegnanti
d’appoggio
Element
ari
Medie
Superiori
(Palestre
Laborato
ri)
Il rischio è considerato in ragione
di particolari operazioni di
movimentazione di oggetti
(arredi, non in modo saltuario) e
di bambini diversamente abili
e/o non in grado di deambulare
autonomamente.
25
SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA
RISCHIO
ESPOSTI
4 Rumore/
vibrazioni
Insegnanti
Collaborator
i scolastici
5 VDT
Personale
amministrati
vo
Insegnanti di
informatica
ORDINE
SCUOL
A
Istituti
Professi
onali
Tutti
Uso di macchine agricole
Uso di attrezzature munite di VDT
per più di 20 ore alla settimana
26
13
ACCERTAMENTI SANITARI
DIRITTI DEI LAVORATORI
SE NON SONO PRESENTI RISCHI DI ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE
LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NON E’ UN
OBBLIGO DI LEGGE;
OCCORRE FARE ATTENZIONE A NON LEDERE IL
DIRITTO DEL LAVORATORE SANCITO DALL’ART. 5
DELLA LEGGE 300/70 PER CUI:
“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente …”.
27
ACCERTAMENTI SANITARI
DIRITTI DEI LAVORATORI
Può essere che gli accertamenti sanitari siano frutto di
una richiesta dei dipendenti o di un eccesso di tutela nei
loro confronti.
In tal caso il MC:
•deve acquisire il consenso scritto del lavoratore
prima di effettuare gli accertamenti sanitari;
•non esprime alcun giudizio di idoneità alla
mansione;
•non deve lasciare alcuna documentazione sanitaria
presso il datore di lavoro.
E i lavoratori:
possono anche non sottoporsi a questo tipo di controllo
sanitario.
28
14
ACCERTAMENTI SANITARI - SCUOLA
Circ. n. 37 11/06/2004
(Organismi di accert.
sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29/10/ 2001, n. 461)
Gli accertamenti sanitari, per quanto riguarda il
personale della scuola (in mancanza di Medico
Competente in quanto non sussistono rischi) debbono
essere effettuati dalla Commissione Medica Provinciale
di Verifica.
Le nuove competenze di questi organi di accertamento
riguardano oltre che competenze previdenziali, anche
l’idoneità al servizio. È previsto ricorso, entro dieci
giorni, ad una commissione medica di seconda istanza
avverso i giudizi riguardanti l'idoneità al servizio
formulati dalle commissioni di verifica
29
MALATTIA PROFESSIONALE
E’ una malattia causata esclusivamente o
prevalentemente all'azione nociva, lenta e protratta nel
tempo, di materiali, di sostanze presenti nell'ambiente
di lavoro o di movimenti effettuati in quella mansione.
Le malattie professionali sono tutelate dall’INAIL:
•MP “tabellate” sono specificate in apposite tabelle
definite per legge (lavorazioni che espongono a
determinate malattie);
•MP “non tabellate” sono le malattie per cui il lavoratore
riesce a dimostrare, con onere a suo carico, il nesso di
causalità tra la malattia e il lavoro.
Le principali MP denunciate sono ipoacusie, dermatiti,
sovraccarico biomeccanico arti superiori.
30
15
TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI
La gravidanza (che proceda fisiologicamente) non è
una malattia e lavorare in gravidanza (in mansioni
adeguate) è possibile.
La lavoratrice venuta a conoscenza del suo stato,
deve informare il datore di lavoro con certificazione.
Il datore di lavoro che impiega personale femminile
deve:
• aver valutato i rischi specifici per la sicurezza e
salute delle lavoratrici per ogni mansione;
• informarle dei provvedimenti e delle misure adottati
per evitare l’eventuale esposizione a rischio;
• se le mansioni a rischio non possono essere
modificate si procede all’interdizione
D. Lgs. 151/01 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità…”
31
TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI
SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE
1) GRAVIDANZA A RISCHIO
la gravidanza
presenta un rischio (di aborto) nel suo decorso per
cui anche un lavoro “non a rischio” non va bene, la
lavoratrice deve stare a riposo per tutta la durata
della gravidanza.
Il ginecologo provvede a redigere certificazione di
“gravidanza a rischio” per la Direzione Provinciale
del Lavoro che emette il provvedimento di
astensione dal lavoro fino al termine del periodo di
interdizione obbligatoria (3° mese dopo il parto).
OPPURE…
32
16
TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI
2) GRAVIDANZA CON LAVORO A RISCHIO
la
gravidanza ha un decorso fisiologico, la lavoratrice sta
bene, ma il lavoro è un lavoro vietato ai sensi D. Lgs.
151/01.
Il datore di lavoro invia la lavoratrice al SPSAL,
competente per territorio, con comunicazione di
impossibilità di cambio mansione;
il SPSAL procede alla proposta di astensione alla DPL
fino al periodo di interdizione obbligatoria (3° mese
dopo parto) o, se il lavoro è vietato anche nel dopo
parto, fino al 7° mese dopo parto;
la DPL emette il provvedimento.
In caso di cambio mansione è gradita comunicazione al
SPSAL per eventuali verifiche di competenza.
33
LAVORATRICI MADRI- SCUOLA
Esempi di lavori vietati che possono interessare la scuola
ƒ agenti biologici;
ƒ movimentazione pesi (oggetti/bambini);
ƒ lavori su scale;
ƒ stazione in piedi per più di metà orario di
ƒ lavoro, posizioni particolarmente affaticanti;
ƒ uso di mezzi di comunicazione (auto, pullman,
treno ecc.) per motivi di lavoro;
ƒ uso di sostanze chimiche;
ƒ agenti fisici che comportano colpi,
ƒ vibrazioni meccaniche;
ƒ rumore.
34
17
TUTELE SPECIFICHE - MINORI
DEFINIZIONI art. 2
LAVORATORE:
persona che, indipendentemente dal tipo di contratto,
svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro.
Sono equiparati ai lavoratori:
• i soggetti che effettuano tirocini formativi e di
orientamento al fine di realizzare momenti di
alternanza scuola-lavoro;
• gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
• i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici, biologici e VDT
PER0’…
35
TUTELE SPECIFICHE - MINORI
COMPUTO DEI LAVORATORI
non sono computati nel n° dei lavoratori totali per cui
Il datore di lavoro ha obblighi particolari (legati al n°):
• i soggetti che effettuano tirocini formativi e di
orientamento al fine di realizzare momenti di
alternanza scuola-lavoro;
• gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
• i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici, biologici e VDT.
SI APPLICA A QUESTI SOGGETTI LA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED IL
DATORE DI LAVORO NON HA OBBLIGHI AGGIUNTIVI
DALL’EVENTUALE AUMENTO DEL N° DI LAVORATORI
36
18
MINORI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
PER I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
il rapporto tra il datore di lavoro e i soggetti ospitati,
non costituiscono rapporto di lavoro in quanto
non sussiste la correlazione tra prestazione
lavorativa resa in forma subordinata e
retribuzione, propria dello schema contrattuale
del lavoro dipendente.
Tale esclusione determina la non applicabilità delle
leggi sull’apprendistato.
Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 142/88
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
(di cui all’art. 18 della Legge 196/97) sui tirocini formativi e di
orientamento
37
MINORI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO
È UNA MODALITÀ DIDATTICA
(non costituisce rapporto di lavoro)
realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione o di
formazione professionale, anche integrati, quale
efficace strumento di orientamento, preparazione
professionale e inserimento nel mondo del lavoro.
Essa si realizza attraverso esperienze in contesti
lavorativi che devono essere adeguati all’accoglienza
e alla formazione.
Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12
38
19
MINORI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Gli studenti in alternanza scuola-lavoro non sono
equiparati agli apprendisti quindi non è prevista la visita
medica prima dell’ammissione al lavoro.
Se gli studenti vengono adibiti ad attività lavorative a
rischio, per cui è obbligatoria da parte del datore di
lavoro della nomina del Medico Competente, sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico
Competente.
Si consiglia comunque di non adibire gli studenti a
Mansioni a rischio
D.Lgs. 345/99 (integrazioni alla 977/67)
D.Lgs. 262/00 protezione dei giovani sul lavoro
39
TUTELE SPECIFICHE - MINORI
L’età minima per l'ammissione al lavoro e' comunque
non inferiore ai 15 anni.
E' vietato adibire gli adolescenti a lavorazioni indicate
nell'allegato I del D. Lgs. 345/99 tranne che per
indispensabili motivi didattici o di formazione
professionale, soltanto per il tempo necessario alla
formazione stessa svolta sotto la sorveglianza di
formatori competenti anche in materia di prevenzione
e di protezione, nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute previste dalla vigente
legislazione.
D.Lgs. 345/99 (integrazioni alla 977/67)
D.Lgs. 262/00 protezione dei giovani sul lavoro
40
20
TUTELE SPECIFICHE - DISABILI
COLLOCAMENTO DISABILI
una valutazione adeguata sia dal punto di vista
clinico che lavorativo delle persone con disabilità
che considera le capacità lavorative residue e la
possibilità di inserire il disabile in un posto di lavoro
adeguato,
attraverso l’analisi dei posti di lavoro, forme di
sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro.
Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
41
TUTELE SPECIFICHE - DISABILI
APPLICAZIONE
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa
>del 45%;
b) alle persone invalide del lavoro con invalidità >del
33% accertata dall’INAIL;
c) alle persone non vedenti o sordomute;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra
e invalide per servizio.
Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
42
21
TUTELE SPECIFICHE - DISABILI
QUOTE DI OCCUPAZIONE
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
occupare lavoratori disabili nella quota del:
• 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
• 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
• 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più
di 50 dipendenti.
Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
43
TUTELE SPECIFICHE – DISABILI
SCUOLA
I lavoratori disabili della scuola se esposti a rischi
lavorativi (secondo la valutazione dei rischi) devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del
Medico Competente come tutti gli altri lavoratori (ai
sensi del D. Lgs 81/08) e necessitano di giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro
(anche se la mansione non è a rischio) il lavoratore
disabile e/o il datore di lavoro può richiedere che
venga accertata dalla commissione medica specifica
per la L.68/99 la compatibilità delle mansioni a lui
affidate con il proprio stato di salute, e accertare se, a
causa delle sue minorazioni, possa continuare ad
essere utilizzato in quella mansione (ricorso ex art. 10)
Legge 68/99 art. 10 ricorso
44
22
SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO D
RISCHI DI NATURA
PSICO-SOCIALE
45
SALUTE - DEFINIZIONI
OMS: Salute come stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale
RISPETTO A:
•ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
•AMBIENTE DI LAVORO
SI IDENTIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI DI
NON BENESSERE:
•STRESS
•BURN-OUT
•MOBBING
46
23
STRESS DA LAVORO
“insieme di reazioni fisiche ed emotive
dannose che si manifesta quando le
richieste poste dal lavoro non sono
commisurate alle capacità, risorse o
esigenze del lavoratore”. (NIOSH)
47
FATTORI CHE DETERMINANO STRESS
Fattori personali
Il modo di affrontare il lavoro ed i problemi
dell’esistenza è diversa in funzione di:
sesso, età, istruzione, personalità, aspetti
socio/culturali
Fatti e situazioni oggettive
Il modo di affrontare il lavoro (organizzazione
del lavoro, ritmi/orari, contenuto dell’attività
lavorativa, rapporti interpersonali)
la famiglia, le malattie, la condizione economica
48
24
PATOLOGIE STRESS CORRELATE
™
™
™
™
™
™
™
psichiche: insonnia, ansia, depressione,
incapacità di concentrarsi, irritabilità,
attacchi di panico, contrasti/disinteresse
all’ambiente circostante
cardiovascolari e respiratorie
gastrointestinali
dermatologiche
immunitarie
ormonali
muscolo-scheletriche
49
BURN-OUT
"SINDROME DELL'OPERATORE BRUCIATO”
è un processo in cui lo stress si trasforma in un
meccanismo di autodifesa e di risposta alla
tensione, spesso inconsapevole, con
conseguenti comportamenti di distacco
emozionale ed evitamento, si verifica
soprattutto nelle “professioni dell’aiuto”, come
risultato della particolare tensione emozionale
cronica lavorativa.
50
25
SINTONI DEL BURN-OUT
¾ANSIA E TENSIONE EMOTIVA
¾IRRITABILITA’ ED INSONNIA
¾DEPRESSIONE
¾MINORE EFFICIENZA LAVORATIVA
¾SCORAGGIAMENTO ED INDIFFERENZA
¾APATIA
¾ASTENIA
¾TENDENZA ALL’ISOLAMENTO
¾CONFLITTUALITA’
51
MOBBING
Termine inglese che deriva dal verbo “to mob”
“attaccare”,”ledere”, “aggredire”
Nell’ambiente di lavoro indica il caso in cui un
soggetto viene fatto oggetto di attacchi ripetuti
e ostili da parte di colleghi e/o datore di lavoro
tesi ad emarginarlo, creandogli difficoltà di
integrazione all’interno della realtà aziendale
fino a costringerlo a lasciare la propria
occupazione.
52
26
TIPI DI MOBBING
• orizzontale - fra colleghi
• ascendente - verso un superiore
• discendente - da un superiore
(bossing se strategia aziendale)
• misto: colleghi che, fornendo
informazioni al superiore, danneggiano
la vittima
53
DIAGNOSI DI MOBBING
Approccio interdisciplinare:
™Medico del Lavoro
™Psichiatra
™Psicologo del Lavoro
™Medico Legale
™Altre professionalità
54
27
SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO D
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE – DPI
TITOLO III – CAPO II
55
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TITOLO III - CAPO II
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - Obbligo di uso
Art. 76 - Requisiti dei DPI
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
56
28
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
DPI è qualunque
attrezzatura
debba essere
indossata per
proteggere da un
rischio
(art.74)
I DPI devono essere
impiegati quando i
rischi non possono
essere evitati o
sufficientemente
ridotti con altri
mezzi (art.75)
E’ compreso ogni
complemento o
accessorio di un DPI,
destinato a
proteggere dal rischio
NON SONO DPI:
•indumenti di lavoro;
•indumenti e materiali
sportivi;
•caschi e visiere per
veicoli a motore a due
ruote
•DPI per uso privato
contro condizioni
atmosferiche, umidità,
acqua, calore
57
REQUISITI GENERALI art. 76 D.Lgs. 81/08
I DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 ed
inoltre essere:
•
Adeguati ai rischi da prevenire, senza comportarne di
maggiori;
• Adeguati alle condizioni del luogo di lavoro;
• Adeguati alle esigenze ergonomiche;
• Adattabili all'utilizzatore;
Se è necessario l’uso simultaneo di più D.P.I.
questi devono essere compatibili tra loro e
mantenere la propria efficacia durante l’uso
58
29
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 77
IL DATORE DI LAVORO:
•
•
•
valuta i rischi non evitabili con altri mezzi;
valuta ed le caratteristiche dei DPI necessari;
individua quali siano disponibili sul mercato e le
condizioni di utilizzo;
fornisce i DPI ai lavoratori;
li mantiene efficienti e ne assicura igiene e
manutenzione, riparazione e sostituzione;
provvede affinché vengano utilizzati correttamente;
fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;
•
•
•
•
•
INOLTRE…
59
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 77
IL DATORE DI LAVORO:
•
•
•
•
•
destina ogni DPI ad un uso personale;
se uno stesso DPI deve essere utilizzato da più
persone garantisce l’assenza di problemi sanitari
ed igienici;
informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
stabilisce le procedure da seguire per la fornitura,
riconsegna ed il deposito al termine dell’utilizzo;
assicura una adeguata formazione e uno specifico
addestramento su uso corretto e utilizzo pratico
per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di
protezione dell’udito.
60
30
OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 78
1. si sottopongono ai programmi di formazione e
addestramento ritenuti necessari per i DPI;
2. utilizzano i DPI in conformità a formazione,
informazione, addestramento ricevuti;
3 provvedono alla cura dei DPI loro forniti e non vi
apportano modifiche di propria iniziativa;
4. si attengono alle procedure aziendali per la
riconsegna;
5. segnalano immediatamente qualsiasi difetto o
inconveniente;
61
OBBLIGHI GENERALI DEI LAVORATORI art. 20
•utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro
disposizione
•segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al
Dirigente o al Preposto le deficienze dei DPI messi a
loro disposizione
•partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal Datore di Lavoro
62
31
CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92
PRIMA CATEGORIA
DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di
danni fisici di lieve entità
• Lesioni superficiali prodotte da strumenti
meccanici;
• Lesioni facilmente reversibili causate da
prodotti per la pulizia;
• Contatto o urto con oggetti caldi < 50°C;
• Ordinari fenomeni atmosferici;
• Urti e vibrazioni lievi;
• Azione lesiva dei raggi solari.
63
CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92
SECONDA CATEGORIA
Per esclusione tutti quelli che non rientrano
in una delle altre 2 categorie
64
32
CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92
TERZA CATEGORIA
DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e
di carattere permanente
• Protezione delle vie respiratorie contro aerosol
solidi, liquidi o gas;
• Protezioni isolanti, comprese quelle per
immersione subacquea;
• DPI contro le aggressioni chimiche radiazioni
ionizzanti;
• DPI per attività in ambienti con temperatura d'aria >
100° C oppure < -50° C;
• DPI destinati a salvaguardare dalle cadute
dall'alto;
• DPI per attività che espongano a tensioni
elettriche pericolose
65
DPI – MARCATURA CE - D.Lgs.475/92
I DPI devono essere dotati di marcatura CE e
accompagnati da una nota informativa, in lingua italiana.
CE
Ogni singolo DPI è
marcato CE, la
marcatura è ben
visibile, leggibile ed
indelebile.
DPI di piccole dimensioni possono
avere la marcatura CE apposta
sull'imballaggio.
66
33
PERCORSO PER LA SCELTA DEI DPI
1) Analisi del rischio
2) Adozione di tutte le possibili misure per l’eliminazione
3) Permanenza rischio residuo
4) Identificazione dei D.P.I. necessari
5) Approfondimento tecnico sulle loro possibili prestazioni
6) Identificazione delle caratteristiche a noi necessarie
7) Ricerca dei D.P.I. disponibili sul mercato
8) Scelta ed acquisto di alcuni D.P.I.
9) Sperimentazione
10) Scelta definitiva
11) Dotazione a tutti i lavoratori esposti al rischio
12) Gestione continua nel tempo
67
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SCUOLA
La scuola, deve provvedere sulla base della valutazione
dei rischi a fornire agli studenti, i DPI necessari ed
adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.
USO INDIVIDUALE
Alcuni DPI (es. otoprotettori e guanti in lattice) devono
essere considerati strettamente individuali, utilizzati
e poi gettati.
68
34
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SCUOLA
USO NON INDIVIDUALE
per altri DPI, se la scuola non è in grado di
prevederne una distribuzione individuale, deve garantirne
la corretta igiene (guanti, grembiuli in crosta, maschere
per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici
e simili, occhiali con protezioni laterali utilizzati in
laboratorio di chimica).
Il numero deve consentire una pulizia a rotazione
affinché, ad ogni lezione vengano forniti agli
studenti DPI puliti
OCCORRE VIGILARE SULL’UTILIZZO E IGIENICITA’
69
SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO D
STILI DI VITA
FUMO - ALCOL - STUPEFACENTI
70
35
FUMO - MISURE DI PREVENZIONE
Il divieto di fumo si applica nei locali pubblici, in
quelli privati aperti al pubblico o ad utenti.
Perché?
- il fumo è una sostanza tossica, irritante, cancerogena
- il 75% del fumo generato nel fumare una sigaretta viene rilasciato
nell’ambiente
- i lavoratori dipendenti sono considerati “utenti” dei locali in cui prestano
la loro attività lavorativa
- si è comunque sanzionati se si fuma in presenza di donne in gravidanza
e bambini fino a 12 anni di età
- il divieto di fumo NON si applica in abitazioni private, camere di albergo,
locali idonei per fumatori, luoghi di lavoro in cui non sono presenti
lavoratori dipendenti e non accede utenza
- ai datori di lavoro (o collaboratori da essi delegati) spetta il compito di
vigilare sul rispetto del divieto
Le sanzioni riguardano sia i trasgressori sia i datori di lavoro che non
affiggano i cartelli, non vigilino, non abbiano attuato misure attive.
71
ALCOL - MISURE DI PREVENZIONE
è vietato assumere alcol durante il lavoro e/o pausa pranzo per:
-chi usa gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi, fitosanitari
-chi fa manutenzione degli ascensori
-tutte le mansioni sanitarie
-Attività di insegnamento, educazione e cura dell’infanzia
-chi lavora con il porto d’armi
-chi lavora alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D, E)
-chi si occupa di circolazione dei treni, navi, aerei
-chi usa macchine movimento terra, carrelli elevatori
-lavori in edilizia e attività in quota oltre i 2 metri, in cave e miniere
Perché?
- essendo un divieto, il tasso alcolico nel sangue deve essere zero
- occorrono 1-2 ore per smaltire un bicchiere di vino o una lattina di
birra o un superalcolico
- Il metabolismo è diverso se si è uomo/donna, magro/grasso…
- l’alcol rallenta i tempi di reazione, i riflessi e la concentrazione, la
percezione del pericolo
- sono previsti controlli alcolimetrici
72
36
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
MISURE DI PREVENZIONE
MANSIONI A RISCHIO (anche per un’assunzione solo sporadica):
-uso di gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi
-guida di veicoli stradali (patente C, D, E)
-circolazione dei treni, navi, aerei
-macchine movimento terra, carrelli elevatori
Perché?
- le sostanze stupefacenti agiscono come deprimenti, eccitanti,
allucinogeni, stimolanti, narcotici, sedativi…
- le sostanze psicotrope sono ansiolitici, sonniferi, antidepressivi...
- il 40-50% dei tossicodipendenti lavora
- il 25% dei giovani lavoratori usa sostanze illegali
- l’uso di queste sostanze (anche solo sporadico) riduce i tempi di
reazione, aumenta la stanchezza, diminuisce la concentrazione
aumenta il rischio di infortuni, altera la percezione del pericolo,
riduce la performance lavorativa, provoca assenteismo
- sono previsti controlli per la verifica di assenza di assunzione
73
37