Gas_il_rapporto_VIR-RABStaffettaonline

Transcript

Gas_il_rapporto_VIR-RABStaffettaonline
Gare gas: la questione VIR/RAB, la proposta dell’AEEGSI e la “scommessa” sulla
concorrenza
Francesco Gullì
(Università Bocconi)
1. Introduzione: la tesi dell’AEEGSI
Quando, nell’ormai lontano 2000 (“Decreto Letta”, D.L. 25 maggio, n. 164/00), il legislatore
disponeva di “affidare” il settore della distribuzione del gas naturale alla “concorrenza per il
mercato” (le gare per l’affidamento in esclusiva del diritto alla fornitura del servizio),
probabilmente non immaginava un percorso di attuazione così lento e tortuoso. In origine, a
tenere banco era l’individuazione dei cosiddetti ambiti territoriali minimi (oggetto del singolo
affidamento) con un lungo dibattito che ha portato a correggere quanto inizialmente proposto
dall’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico) orientata a contenere il
numero di ambiti sulla base di una opinabile esistenza di rilevanti economie di scala.
Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla definizione dei criteri di gara (con
l’emanazione del cosiddetto “Decreto Criteri”, D.M. 12 novembre 2011, n. 226) e infine, a valle
di tale decreto, sull’annosa, e non ancora definitivamente risolta, questione del
riconoscimento in tariffa del valore di rimborso delle reti (la cosiddetta questione VIR/RAB),
su cui da tempo è impegnata l’AEEGSI.
Su quest’ultimo punto, la posizione dell’AEEGSI è ben nota, in quanto esplicitata in ben due
documenti di consultazione (DCO 359/2013/R/GAS e DCO 53/2014/R/GAS): riconoscere in
tariffa (attraverso una specifica componente) solo al gestore entrante (quando diverso
dall’incumbent e quindi subentrante) la differenza (tipicamente positiva) fra il VIR (il valore
di rimborso delle reti) e la RAB (Regulatory Asset Base) nei primi 12 anni di gestione a valle
dell’espletamento della prima gara (con convergenza al VIR nei periodi successivi).
Alla base di questa proposta, vi è la convinzione che l’asimmetria di trattamento renda più
efficace il confronto concorrenziale ex-ante evitando di sovrapporre, al supposto vantaggio
informativo dell’incumbent, vantaggi di altra natura che potrebbero scoraggiare la
partecipazione alle gare e quindi in ultima analisi “mortificare” gli effetti stessi della
“concorrenza per il mercato” (quando questa sia positivamente correlata al numero dei
soggetti partecipanti alle gare). Nell’opinione dell’Autorità, la disparità di trattamento
andrebbe a netto vantaggio dei consumatori grazie anche a sconti in tariffa (proporzionali alla
differenza VIR/RAB) eventualmente “alimentati” dall’offerta di riduzioni di costo maggiori di
quelle che si avrebbero in condizioni di simmetria di trattamento (differenza VIR/RAB
riconosciuta ad ambedue i soggetti).
Il ragionamento dell’AEEGSI è sintetizzato nel punto 8.15 del DCO 53/2014: “Nel caso di
continuità gestionale ………… la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe
nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete. Il gestore uscente ……. si troverebbe in
una situazione di vantaggio e potrebbe offrire più elevati sconti tariffari ………, attingendo a
tale rendita prodotta dalle scelte del regolatore. Sul piano della concorrenza per il mercato,
tale soluzione porterebbe ulteriore vantaggio all’incumbent rispetto ai nuovi entranti e non
garantirebbe la selezione dei soggetti più efficienti”.
Nell’opinione dell’Autorità, pertanto, sul subentrante grava l’onere del rimborso iniziale
dell’incumbent il quale, in caso di affermazione (nella gara), non deve sostenere tale esborso.
Se all’incumbent venisse riconosciuta la differenza fra VIR e RAB, potrebbe “attingere” a tale
differenza (che per il gestore storico non sarebbe un costo) per offrire agevolmente sconti in
tariffa in grado si scoraggiare la partecipazione dei concorrenti che, invece, per offrire
significativi sconti avrebbero solo la possibilità di “attingere” al margine operativo (la
differenza fra costi riconosciuti e costi effettivi). Si innescherebbe allora un circolo vizioso:
riconoscimento VIR/RAB anche all’incumbent, alta probabilità che questi vinca la gara,
attesa scarsa partecipazione, bassi sconti per vincere le gare e ridotti incentivi ad offrire costi
più bassi (che, attraverso la componente dei costi riconosciuti, apporterebbero benefici ai
consumatori nel medio termine) da parte dell’incumbent che così realizzerebbe gran parte di
quella che l’AEEGSI gli attribuisce come rendita.
Se invece la differenza VIR/RAB venisse riconosciuta solo al concorrente dell’incumbent,
ambedue le imprese dovrebbero “attingere” al margine operativo “riconcorrendosi”, al fine di
“alimentare” lo sconto in tariffa, sul ribasso dei costi. Incumbent e concorrente sarebbero
sullo stesso piano, il confronto concorrenziale ne uscirebbe favorito e con esso un’ampia
partecipazione alle gare. Con disparità di trattamento, pertanto, la partecipazione sarebbe
ampia con pieno beneficio della concorrenza su cui si “scommetterebbe” per massimizzare lo
sconto in tariffa e avere prezzi più bassi di quelli che si avrebbero con simmetria di
trattamento (incumbent e concorrente andrebbero a farsi concorrenza sul margine operativo)
e soprattutto, con continuità di gestione (vince l’incumbent), prezzi auspicabilmente minori di
quelli correnti.
Se, al contrario, fosse il concorrente a vincere (perchè offre una percentuale di sconto più
alta), i prezzi saranno sicuramente più alti (escludendo che il concorrente voglia offrire sconti
che “erodano” il VIR) di quelli correnti a meno che (in presenza di una contenuta differenza
VIR/RAB) l’efficienza offerta (i costi offerti) non sia molto elevata per via di un acceso
confronto competitivo. Da cui la suddetta “scommessa”.
La tesi dell’AEEGSI è pertanto chiara: l’asimmetria di trattamento comporterebbe maggiore
partecipazione alle gare e quindi maggiore concorrenza e, in ultima analisi, prezzi minori,
sicuramente rispetto alla situazione in cui vi sarebbe parità di trattamento e, per alcuni, forse
anche rispetto alla situazione corrente (pre-gara).
2. Una tesi condivisibile?
Ma siamo proprio sicuri che il ragionamento dell’AEEGSI sia fondato?
A riflettere su questa domanda, non pochi dubbi nascono quando si nota che, nelle
argomentazioni a sostegno della sua tesi, l’AEEGSI trascura totalmente che sull’incumbent
“grava” un costo opportunità. Nel momento in cui si stabilisce normativamente che il
rimborso del gestore uscente debba avvenire a VIR, il valore minimo della rete per
l’incumbent è proprio il VIR che assume pertanto la natura di un costo opportunità (il valore a
cui esso deve rinunciare se partecipa alla gara e la vince) che entra a tutti gli effetti nella sua
funzione obiettivo. In alternativa, se proprio non si vuole richiamare il concetto di costo
opportunità, basti immaginare che l’incumbent ha a disposizione una certa somma (pari al
VIR, che è in “cassaforte” perchè comunque realizzabile se non partecipasse o perdesse la
gara) che investe quando decide di partecipare alla gara.
E allora, stando così le cose, il quadro delle possibili valutazioni è destinato a modificarsi
sostanzialmente sia in astratto che nel concreto.
In astratto, si fa fatica a riconoscere nella differenza VIR/RAB, come sostiene l’AEEGSI, i
connotati di una rendita se questa è, seguendo la teoria, qualsiasi remunerazione che eccede il
costo opportunità.
Nel concreto, è facilmente intuibile come l’internalizzazione del costo opportunità nella
funzione obiettivo dell’incumbent possa portare a risultati ben diversi da quelli immaginati
dall’AEGGSI.
Infatti, l’incumbent, se razionale (e non si potrebbe assumere diversamente), offrirà uno
sconto in tariffa tale per cui il valore attuale netto dei flussi di cassa della sua offerta
(complessiva) di gara non potrà essere inferiore al VIR stesso. Chi vuole guadagnare meno di
quanto investe? E l’incumbent investe il VIR così come il concorrente. Il valore di sconto
massimo cui corrisponde il recupero del VIR è il cosiddetto “vincolo di partecipazione” vale a
dire lo sconto massimo che giustifica la partecipazione alla gara (se si fa uno sconto che non
consente di recuperare il VIR, allora è meglio non partecipare alla gara e realizzare
direttamente il VIR).
Dati i criteri di gara, tale vincolo dipende da due fattori (essendone il rapporto): l’efficienza
operativa dell’impresa e precisamente la differenza fra i costi riconosciuti e i costi effettivi (il
margine che l’impresa ha a disposizione per effettuare sconti senza “intaccare” il VIR); la
differenza fra VIR e RAB (a cui è parametrato lo sconto), opportunamente mediata per il tasso
di sconto.
Quindi l’equilibrio delle gare è dettato dai “vincoli di partecipazione”. Più alti saranno
questi vincoli più alti saranno gli sconti in tariffa e quindi i benefici per i consumatori (e
viceversa).
Per cui, non resta che verificare come si posizionano tali vincoli con e senza disparità di
trattamento per decidere quale delle soluzioni è preferibile. Qualsiasi offerta di sconto, infatti,
non potrà che avvenire al di sopra di questi. E, come si vedrà in seguito, poco importa, in
termini differenziali (parità vs disparità di trattamento), quanto di questo “sopra” possa
dipendere dalla evocata “scommessa” sulla concorrenza a meno di non ipotizzare che questa
possa essere fondamentalmente diversa nei due scenari, tale cioè da modificare i costi e
conseguentemente i “vincoli di partecipazione”. Una ipotesi che non si può introdurre
preventivamente se prima non si verifica in quale dei due scenari vi sia una eventuale pesante
penalizzazione di uno dei due soggetti. Si tornerà su questo aspetto più tardi. Per il momento
si assuma che i costi sono dati, per esempio pari al loro valore minimo possibile (ambedue le
imprese offrono l’intero margine di efficienza disponibile).
Se esiste parità di trattamento (differenza VIR/RAB riconosciuta ad entrambe le imprese),
il “vincolo di partecipazione” è neutrale. A parità delle altre condizioni, concorrente e
incumbent sono sullo stesso piano, ambedue non faranno sconti in tariffa superiori al loro
“vincolo di partecipazione” (che però può essere diverso in funzione della rispettiva
efficienza). Possono allora emergere diversi casi, a seconda delle condizioni di efficienza delle
imprese. Ci si concentrerà su due emblematiche situazioni: 1) simmetria dei costi e 2)
asimmetria dei costi a favore dell’entrante.
In ambedue i casi, si assumono, senza perdita di generalizzazione, valutazione perpetua
(orizzonte temporale infinito di gestione), informazione perfetta con due imprese, costi
“esogeni” e continuità regolatoria (differenza VIR/RAB riconosciuta o non riconosciuta
perpetuamente). Su queste ipotesi si tornerà in seguito.
Quando esiste simmetria nei costi (concorrente e gestore storico hanno gli stessi costi),
emergerà una pura concorrenza di prezzo (per intenderci, alla Bertrand) e le due imprese
offriranno lo stesso sconto pari al comune (eguale per entrambi) “vincolo di partecipazione”.
Le due imprese “utilizzeranno” l’intero margine operativo al fine di aggiudicarsi la gara. Chi
vincerà dipenderà dagli altri criteri e il prezzo, che sarà quello più basso possibile nel rispetto
del comune “vincolo di partecipazione”, sarà tale da coprire il VIR e i costi operativi (Fig. 1).
Ancora più interessante è il caso (Fig. 2) di asimmetria nei costi (una delle due imprese è
più efficiente dell’altra). Nella fattispecie, l’impresa più efficiente è ovviamente in una
posizione di vantaggio. Per vincere la gara, le basterà offrire uno sconto appena superiore al
“vincolo di partecipazione” dell’impresa meno efficiente. Quest’ultimo sarà più basso di quello
dell’impresa più efficiente poiché il margine operativo (la differenza fra costi riconosciuti e
costi effettivi) è presumibilmente più basso e quindi lo sconto massimo possibile minore. Il
prezzo poi sarà tale da coprire il VIR e i costi operativi più un margine giustificato dai minori
costi dell’impresa più efficiente,
Pertanto, in ultima analisi, con parità di trattamento lo sconto è quello massimo possibile
coerentemente con il “vincolo di partecipazione” dell’impresa meno efficiente e ad essere
selezionata sarà sempre l’impresa più efficiente (se esiste asimmetria nei costi).
Cosa succede invece con disparità di trattamento (Scenario 2)? In questo caso, il vincolo di
partecipazione del concorrente rimane inalterato mentre si abbassa quello dell’incumbent. Il
valore massimo dello sconto in tariffa scende, perché una parte del margine operativo serve
proprio per recuperare la differenza fra VIR e RAB (che non sarebbe riconosciuta). Quel che
resta (se resta) può essere utilizzato per lo sconto in tariffa ma è ovviamente meno di quanto
sarebbe stato disponibile se la differenza VIR/RAB fosse stata riconosciuta in tariffa. Il
massimo sconto da offrire (il vincolo di partecipazione) sarà pertanto minore.
Il concorrente sa (conoscendo il VIR e la RAB e sapendo che la loro differenza non è
riconosciuta all’incumbent) di quanto si abbasserà l’offerta massima di sconto dell’incumbent
(rispetto a quanto avrebbe ipotizzato con parità di trattamento). Si abbasserà proprio
proporzionalmente alla differenza fra VIR e RAB (che è ben nota). Pertanto, rispetto a quanto
sarebbe successo con parità di trattamento, offrirà uno sconto minore, appena superiore a
tale limite e si aggiudicherà la gara. In altre parole, il concorrente (al contrario
dell’incumbent) potrà non “attingere” al margine operativo per vincere la gara. Quello che gli
rimane (in più rispetto al VIR), rispetto alla soluzione con parità di trattamento, è proprio
quello che, con parità di trattamento, avrebbe dissipato, vale a dire il margine operativo
disponibile commisurato alla differenza VIR/RAB.
Il risultato finale è sorprendente (e, solo apparentemente, contro-intuitivo): il subentrante
recupererà il VIR e i costi operativi e realizzerà un ulteriore profitto pari alla differenza
VIR/RAB a scapito dei consumatori. In altre parole, con la proposta dell’AEEGSI quello che
non viene riconosciuto all’incumbent alla fine lo pagheranno (in più) i consumatori. Quella
che l’AEEGSI considerava una rendita per l’incumbent si trasformerebbe in una rendita per il
subentrante.
Fig.1. Equilibrio della gara con incumbent e concorrente con uguali costi (Caso 1): valutazione
perpetua
Simmetria dei costi
(VIR-RAB ad ambedue le imprese)
α
Simmetria dei costi
(VIR – RAB solo a concorrente)
α
COB = CO A = CO
COric − CO
α B =α A =
WACC ⋅ (VIR − RAB )
COB = CO A = CO
COric − CO
α B =α A =
WACC ⋅ (VIR − RAB )
Partecipa solo
concorrente (B)
Equilibrio della gara
∆RB = VIR − RAB
CO
+
WACC
+ (VIR − RAB )
RB = VIR +
Partecipano
incumbent e
concorrente (A e B)
αA =
RB = R A = VIR +
Offerta di B per
vincere la gara
COric − CO
−1
WACC ⋅ (VIR − RAB )
CO
WACC
A = incumbent
Partecipano
incumbent e
concorrente (A e B)
B = concorrente
Scenario (1): parità di trattamento
Scenario (2): disparità di trattamento (AEEGSI)
Legenda: α : offerta massima di sconto (vincolo di partecipazione) con parità di trattamento; α A : offerta
massima di sconto (vincolo di partecipazione) dell’incumbent con disparità di trattamento CO : costi operativi
effettivi; COric : costi operativi riconosciuti; R : ricavi attualizzati
Pertanto, l’equilibrio delle gare è “condizionato” dal vincolo di partecipazione e la disparità
di trattamento offre al concorrente una leva “esogena” (in quanto offertagli dal regolatore)
per vincere la gara senza però alcun beneficio per i consumatori. Il subentrante realizzerà un
sovraprofitto pari proprio alla differenza VIR/RAB (Fig. 1).
Ma vi è di più. Il concorrente potrebbe vincere la gara non solo quando ha la stessa
efficienza o è più efficiente (sempre in ogni caso a prezzi più alti rispetto alla simmetria di
trattamento) ma anche quando è meno efficiente dell’incumbent. Se, infatti, la differenza nei
costi dei due soggetti è limitata (ipotesi più che plausibile), la disparità di trattamento porterà
il “vincolo di partecipazione” dell’incumbent al di sotto di quello del concorrente. A
quest’ultimo basterà “biddare” il proprio “vincolo di partecipazione” (che è più alto) per
vincere la gara anche se è meno efficiente dell’incumbent (Scenario 2 in Figura 2). Anche in
questo caso vi sarà un sovraprofitto (pagato dai consumatori) sia pure questa volta inferiore
alla differenza VIR/RAB.
Fig. 2. Equilibrio della gara con incumbent più efficiente di concorrente (Caso 2): valutazione
perpetua
Incumbent più efficiente di concorrente
(VIR-RAB ad ambedue le imprese e)
Incumbent più efficiente di concorrente
(VIR – RAB solo a concorrente)
α
αA =
α
COric − CO A
WACC ⋅ (VIR − RAB )
CO
R A = VIR +
COB
WACC
− CO
ric
A
αA =
Offerta di A per WACC ⋅ (VIR − RAB )
vincere la gara
Partecipa solo
incumbent (A)
COric − COB
αB =
WACC ⋅ (VIR − RAB )
∆R = (VIR − RAB ) +
−
Offerta di B per
vincere la gara
COB − CO A
WACC
Partecipa solo concorrente (B)
Partecipano
incumbent e
concorrente (A e B)
COric − CO A
αA =
−1
WACC ⋅ (VIR − RAB )
A = incumbent
B = concorrente
Scenario (1): parità di trattamento
Partecipano
incumbent e
concorrente (A e B)
RB = VIR +
CO A
+ (VIR − RAB )
WACC
Scenario (2): disperità di trattamento (AEEGSI)
Legenda: α : offerta massima di sconto (vincolo di partecipazione) con parità di trattamento; α A : offerta
massima di sconto (vincolo di partecipazione) dell’incumbent con disparità di trattamento CO : costi operativi
effettivi; COric : costi operativi riconosciuti; R : ricavi attualizzati
In altre parole, la proposta dell’AEEG implicherebbe comunque prezzi più alti per i
consumatori. In aggiunta, tale soluzione rischierebbe di selezionare i soggetti meno efficienti,
con buona pace dell’affermazione dell’AEGGSI secondo cui la parità di trattamento “…..
porterebbe ulteriore vantaggio all’incumbent rispetto ai nuovi entranti e non garantirebbe la
selezione dei soggetti più efficienti” (già richiamato punto 8.15 del DCO 53/2014).
3. Sulla “robustezza” dei risultati
Si potrebbe obiettare che questo ragionamento “fila” nell’ipotesi di due imprese (e costi
esogeni), con perfetta informazione e assumendo il comportamento razionale dei soggetti
coinvolti. Tuttavia non pare che la rimozione di queste ipotesi possa rovesciare la precedente
conclusione. E cioè che, con la proposta dell’AEEGSI, esista il rischio di selezionare il soggetto
meno efficiente e che quanto non riconosciuto all’incumbent si trasformerebbe in un
sovraprofitto per l’entrante, pagato dal consumatore.
Per quanto riguarda il numero di imprese (e l’esogeneità dei costi), anche non volendo
scomodare l’illustre opinione di chi (leggasi tradizione orale della Scuola di Chicago) sostiene
che “due imprese sono sufficienti ad assicurare condizioni di concorrenza”, averne più di due
non cambia molto nella fattispecie.
Qualunque sia il loro numero, le imprese concorrenti potranno anche “rincorrersi”
(comunque sempre virtualmente in un “gioco” one shot) nella fissazione di uno sconto più
alto, ma questo non sarà mai superiore allo sconto che emergerebbe in condizioni di parità di
trattamento. Quindi, nessun beneficio differenziale sussisterebbe (anzi!) anche ipotizzando
un’ampia partecipazione alle gare.
Tuttavia, occorre anche considerare che l’entità di tale partecipazione può influire sui costi
“offerti” e quindi sui “vincoli di partecipazione” (il “gioco” in altri termini andrebbe trattato
dinamicamente, con costi endogeni). Si potrebbe ad esempio affermare che la penalizzazione
dell’incumbent lo costringerebbe ad abbassare fortemente i costi per cercare di recuperare la
differenza VIR/RAB. A parte l’eroicità di tale ipotesi (chi conosce il settore della distribuzione
sa quanto siano risicati i margini di recupero di efficienza), il migliore risultato che si
potrebbe ottenere è che il “vincolo di partecipazione” dell’incumbent rimanga comunque
inferiore a quello dell’impresa concorrente. Questa vincerà la gara con uno sconto più alto e
prezzi più bassi ma pur sempre inferiori a quelli che si avrebbero con parità di trattamento.
Se poi, sempre più eroicamente, si volesse ammettere che il margine di recupero di
efficienza è anche superiore al vincolo di partecipazione del concorrente, cosa che
permetterebbe all’incumbent di vincere la gara “biddando” il vincolo del concorrente, la
riduzione di costo si ripercuoterebbe (sia pure con ritardo) sui costi riconosciuti (riportando
il “vincolo di partecipazione” al suo valore originario). L’incumbent “anticipando” questo
effetto (che non gli consentirebbe di recuperare almeno il VIR) non avrà alcun incentivo a
“forzare” la riduzione dei costi.
In conclusione, una più ampia partecipazione (tutta da dimostrare) alle gare non
comporterebbe, in presenza di disparità di trattamento, risultati migliori per i consumatori di
quanto si avrebbe con parità di trattamento.
Sulla questione dell’informazione, si può facilmente dimostrare che i risultati sono
sufficientemente “robusti” vale a dire mantengono la loro validità anche quando si assume
informazione imperfetta (le imprese conoscono le condizioni dei concorrenti con una
determinata incertezza). Al riguardo, basta internalizzare gli effetti dell’incertezza,
esprimendosi in termini di valori attesi anzichè di valori certi. Va da sè che una incertezza
asimmetrica può favorire un soggetto (leggasi presumibilmente incumbent) anziché l’altro
attenuando le distorsioni sopra descritte, il cui segno, tuttavia, non cambia. Anche perché
l’analisi è di tipo differenziale (confronto fra due scenari caratterizzati da uguali condizioni di
incertezza informativa sui costi).
Inoltre, non è sicuramente consigliabile rimuovere l’ipotesi di razionalità economica per tre
ragioni. Primo, non c’è alcun apparente motivo per assumere preliminarmente che i soggetti
coinvolti si possano comportare irrazionalmente (ad esempio, offrendo uno sconto in tariffa
che “erode” il VIR). Secondo, l’abbandono di tale ipotesi introdurrebbe una buona dose di
indeterminatezza dei risultati (anche se, è bene richiamarlo, esiste una discreta letteratura sul
funzionamento di modelli con razionalità limitata). Terzo, la piena razionalità è ancora uno
dei principi fondanti di buona parte della teoria della regolazione (che è appunto ciò di cui
stiamo discutendo).
Infine, i risultati non cambiano se si ipotizza, come fa l’AEEGSI, che il non riconoscimento
della differenza VIR/RAB all’incumbent sia limitato ai primi 12 anni. Le distorsioni saranno
più basse ma continueranno a sussistere. Ad esempio, si può stimare che nel caso di 12 anni il
concorrente realizzerà un sovraprofitto pari a circa il 60% dell’intera differenza VIR/RAB,
anziché l’intera differenza.
4. Conclusione
L’attuale fase interlocutoria nella regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito è la
conseguenza di un vizio d’origine: l’originaria significativa sperequazione (dovuta a RAB
anche notevolmente, e ingiustificatamente, diverse da gestore a gestore), in presenza di un
principio normativo che riconosce, quale valore di rimborso delle reti, la stima industriale
(VIR).
Se, dato che sia questo vizio di origine, l’AEEGSI tenta soluzioni in grado (nella sua
opinione) di ridurre il rischio di un aumento delle tariffe, non si può che condividerne lo
sforzo. Tuttavia, come banalmente spesso si dice, la “toppa” (il tentativo) è peggiore del
“buco” (il vizio d’origine) in particolare quando il “buco” alla fin fine si chiuderebbe da sé e
alla “toppa” si attribuiscono funzioni pro-concorrenziali che sembra non avere.
Infatti, è legittimo avanzare molti dubbi sull’efficacia della proposta dell’AEEGSI
soprattutto nella parte in cui pretende di accrescere il benessere dei consumatori (che, in
ultima analisi, è l’obiettivo più importante).
E, per esprimere tali dubbi, non vi è bisogno di appellarsi alla “scommessa” sulla
concorrenza. Anzi, a dar credito alle argomentazioni e ai risultati (“robusti” rispetto alle
ipotesi adottate) sopra descritti forse non varrebbe neanche la pena di “scommettere”.
Si può, infatti, sostenere preventivamente che quanto l’AEEGSI propone (asimmetria di
trattamento nel riconoscimento della differenza VIR/RAB) aumenti la probabilità di una
selezione avversa (a vincere le gare potrebbero essere i soggetti meno efficienti)
determinando anche un risultato paradossale per i consumatori che si troverebbero a pagare
al gestore subentrante, in più rispetto alla situazione di parità di trattamento, una somma (un
extra-profitto) che nell’entità approssima quanto il regolatore non riconoscerebbe
all’incumbent (vale a dire proprio la differenza fra VIR e RAB o la sua quota parte se la
discontinuità regolatoria è limitata nel tempo, ad esempio nei primi 12 anni).