Foglio Informativo Servizio EB-CBI
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Foglio Informativo Servizio EB-CBI
Data aggiornamento 01/03/2016 Edizione numero 1 FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ELECTRONIC BANKING (EB) - CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI) INFORMAZIONI SULLA BANCA Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. Corso Europa 18, 20122 Milano Telefono +39.02.7705.1 Fax +39.02.7705.346 Indirizzo internet: www.icbpi.it Codice ABI: 5000 Numero iscrizione all’Albo delle banche e dei Gruppi Bancari: 5000.5 Numero iscrizione al Registro Imprese Milano e Codice Fiscale N. 00410710586 Aderente al “Fondo Interbancario di tutela dei Depositi” e al “Fondo Nazionale di Garanzia” CHE COS’E’ ELECTRONIC BANKING ED IL CORPORATE BANKING INTERBANCARIO STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA Il Servizio Electronic Banking (EB) consente al Cliente il colloquio telematico (mediante applicazioni realizzate utilizzando tecnologie web o tramite applicazioni per sistemi Windows attivate/installate sul Personal Computer del Cliente) con la Banca (Banca Proponente), nonché di accedere al Corporate Banking Interbancario (CBI) nel rispetto delle vigenti regole e standard definite dal Consorzio “CBI-Customer to Business Interaction” al fine di gestire le proprie relazioni con le altre banche (di seguito Banche Passive) e con i clienti delle stesse che siano al contempo controparti del Cliente. Il Servizio prevede che il Cliente stabilisca un collegamento telematico con la Banca od un suo tramite per scambiare – con la stessa, con le altre banche con cui il Cliente intrattiene rapporti di conto corrente (Banche Passive) e con i clienti di tutte le altre banche proponenti del Servizio CBI – flussi elettronici che consentono di impartire istruzioni relative ad operazioni/servizi bancari, nonché a ricevere informazioni fra cui, in particolare, esiti, rendicontazioni e gestione documentale strutturata e non. L’elenco aggiornato delle funzioni CBI sono pubblicate nel sito internet del Consorzio “CBI-Customer to Business Interaction” (www.cbi-org.eu), suddivise in obbligatorie e facoltative. RISCHI TIPICI Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: - rischi collegati all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (es. interruzione di collegamenti, ritardi nel sistema dovuti a traffico nelle reti di telecomunicazione); - smarrimento, sottrazione ed eventuale utilizzo fraudolento dei codici di accesso; - interruzioni, sospensioni o anomalie di servizio, per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca; - ritardi o mancata esecuzione di transazioni per effetto delle interruzioni di cui sopra. 1 di 4 Data aggiornamento 01/03/2016 Edizione numero 1 CONDIZIONI ECONOMICHE Sono di seguito indicate le condizioni applicate al servizio in argomento. SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO CONTRIBUTI UNA TANTUM Per ogni attivazione Per ogni attivazione di singola società collegata Per ogni disattivazione CANONE DI SERVIZIO Canone mensile RICHIESTA DI CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA OTP SMS Per ogni attivazione di un (validità 36 mesi) Per ogni singolo SMS Per ogni cambio di numero di cellulare ASSISTENZA TELEFONICA Prime 4 chiamate/anno gratuite. Successive chiamate nell'anno. Costo al minuto € 32,00 € 10,00 € 0,00 € 12,00 € 12,00 € 0,05 € 12,00 € 1,10 I corrispettivi stabiliti per l’erogazione dei Servizi sono quelli sopra riportati e sono espressi al netto dell’IVA. RECESSO E RECLAMI RECESSO Il contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e durata minima di sei mesi dalla data di attivazione del Servizio (le Parti concordano di considerare come data di attivazione del Servizio il primo giorno del mese successivo alla data di firma del Contratto). In caso di recesso del Cliente anticipato rispetto alla durata minima, sono dovuti i canoni mancanti al raggiungimento della durata minima. Le parti contraenti, nell’ambito del periodo di efficacia del contratto, hanno facoltà di recedere dal contratto stesso in qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso dandone comunicazione scritta alla controparte. Il recesso dovrà essere comunicato dal Cliente con lettera raccomandata A/R alla Banca o a ICBPI e avrà effetto entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Cliente. In ogni caso di recesso del Cliente questi deve corrispondere alla Banca Proponente l’intero canone di pertinenza del periodo di tempo, non frazionabile a fini economici, nel corso del quale il recesso si è verificato. La Banca potrà recedere dal Contratto con effetto immediato al verificarsi dei seguenti eventi: - qualora, per causa di forza maggiore e per motivi derivanti da iniziative o fatti riferibili alla rete di trasmissione utilizzata, l'erogazione del Servizio diventi impossibile od ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti; - qualora il Cliente: a. sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali, o a procedimento penale per reato contro il patrimonio; b. muti tipo di attività; c. ceda affitti o ponga in liquidazione l'azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza preventivo consenso della Banca; d. non osservi le Istruzioni. Se non diversamente previsto dalla Banca, il recesso si estende a tutte la funzioni erogate nell’ambito del Servizio. Le 2 di 4 Data aggiornamento 01/03/2016 Edizione numero 1 Parti concordano che, in caso di cessazione del Contratto – che giustifica la presenza nel Directory Amministrativo, alias archivio elettronico centralizzato, della correlazione tra il Cliente e la Banca, in qualità di Banca Proponente, la Banca registrerà nel Directory la cessazione della correlazione tra i CUC Cliente e l’ABI della Banca (ciò comporta la cancellazione fisica dal Directory LDAP Server del nodo del Cliente). TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Numero giorni: 15 RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Il Cliente può presentare reclamo in forma scritta: - direttamente alla Banca Proponente presso cui è intrattenuto il rapporto; - o inviando una comunicazione, preferibilmente mediante lettera raccomandata A/R o posta ordinaria, alla Banca al seguente indirizzo Ufficio Reclami – Servizio Compliance, Corso Sempione 57, 20149 Milano o per via informatica al seguente indirizzo e-mail [email protected] o inviando una email certificata all’indirizzo: [email protected]. La Banca risponde al reclamo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all’“Arbitro Bancario Finanziario” (ABF) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se il Cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Cliente può consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali/la sede o sul sito della Banca, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it). In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale all’ABF o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, è espressamente previsto dal legislatore che il Cliente possa presentare un esposto alla Banca d’Italia (art. 39 del decreto legislativo 11/2010). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (Titolo VIII del T.U. Bancario e Titolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010). LEGENDA Banca: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. Banche Passive: banche con cui il Cliente intrattiene rapporti di conto corrente Banca Proponente: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. Consorzio Customer to Business Interaction - CBI: gestisce l’infrastruttura CBI e lo sviluppo di regole e standard del Servizio CBI (www.cbi-org.eu) CUC: Codice Univoco CBI 3 di 4 Data aggiornamento 01/03/2016 Edizione numero 1 Servizio CBI: rete di Payment Initiation che consente lo scambio di flussi informativi e dispositivi tra un cliente (azienda, P.A., intermediari, etc.) ed un intermediario finanziario (banca e Poste) 4 di 4