Foglio Informativo Servizio EB-CBI

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Foglio Informativo Servizio EB-CBI
Data aggiornamento 01/03/2016
Edizione numero 1
FOGLIO INFORMATIVO
SERVIZI ELECTRONIC BANKING (EB) - CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
Corso Europa 18, 20122 Milano
Telefono +39.02.7705.1 Fax +39.02.7705.346
Indirizzo internet: www.icbpi.it
Codice ABI: 5000
Numero iscrizione all’Albo delle banche e dei Gruppi Bancari: 5000.5
Numero iscrizione al Registro Imprese Milano e Codice Fiscale N. 00410710586
Aderente al “Fondo Interbancario di tutela dei Depositi” e al “Fondo Nazionale di Garanzia”
CHE COS’E’ ELECTRONIC BANKING ED IL CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
Il Servizio Electronic Banking (EB) consente al Cliente il colloquio telematico (mediante applicazioni realizzate
utilizzando tecnologie web o tramite applicazioni per sistemi Windows attivate/installate sul Personal Computer del
Cliente) con la Banca (Banca Proponente), nonché di accedere al Corporate Banking Interbancario (CBI) nel rispetto
delle vigenti regole e standard definite dal Consorzio “CBI-Customer to Business Interaction” al fine di gestire le
proprie relazioni con le altre banche (di seguito Banche Passive) e con i clienti delle stesse che siano al contempo
controparti del Cliente.
Il Servizio prevede che il Cliente stabilisca un collegamento telematico con la Banca od un suo tramite per scambiare –
con la stessa, con le altre banche con cui il Cliente intrattiene rapporti di conto corrente (Banche Passive) e con i clienti
di tutte le altre banche proponenti del Servizio CBI – flussi elettronici che consentono di impartire istruzioni relative
ad operazioni/servizi bancari, nonché a ricevere informazioni fra cui, in particolare, esiti, rendicontazioni e gestione
documentale strutturata e non.
L’elenco aggiornato delle funzioni CBI sono pubblicate nel sito internet del Consorzio “CBI-Customer to Business
Interaction” (www.cbi-org.eu), suddivise in obbligatorie e facoltative.
RISCHI TIPICI
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
- rischi collegati all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (es. interruzione di collegamenti, ritardi nel
sistema dovuti a traffico nelle reti di telecomunicazione);
- smarrimento, sottrazione ed eventuale utilizzo fraudolento dei codici di accesso;
- interruzioni, sospensioni o anomalie di servizio, per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili
alla Banca;
- ritardi o mancata esecuzione di transazioni per effetto delle interruzioni di cui sopra.
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Edizione numero 1
CONDIZIONI ECONOMICHE
Sono di seguito indicate le condizioni applicate al servizio in argomento.
SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
CONTRIBUTI UNA TANTUM

Per ogni attivazione

Per ogni attivazione di singola società collegata

Per ogni disattivazione
CANONE DI SERVIZIO

Canone mensile
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA OTP SMS
 Per ogni attivazione di un (validità 36 mesi)
 Per ogni singolo SMS
 Per ogni cambio di numero di cellulare
ASSISTENZA TELEFONICA
 Prime 4 chiamate/anno gratuite. Successive chiamate nell'anno. Costo al minuto
€ 32,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 0,05
€ 12,00
€ 1,10
I corrispettivi stabiliti per l’erogazione dei Servizi sono quelli sopra riportati e sono espressi al netto dell’IVA.
RECESSO E RECLAMI
RECESSO
Il contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e durata minima di sei mesi dalla data di attivazione del
Servizio (le Parti concordano di considerare come data di attivazione del Servizio il primo giorno del mese successivo
alla data di firma del Contratto). In caso di recesso del Cliente anticipato rispetto alla durata minima, sono dovuti i
canoni mancanti al raggiungimento della durata minima.
Le parti contraenti, nell’ambito del periodo di efficacia del contratto, hanno facoltà di recedere dal contratto stesso in
qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso dandone
comunicazione scritta alla controparte.
Il recesso dovrà essere comunicato dal Cliente con lettera raccomandata A/R alla Banca o a ICBPI e avrà effetto entro
dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Cliente.
In ogni caso di recesso del Cliente questi deve corrispondere alla Banca Proponente l’intero canone di pertinenza del
periodo di tempo, non frazionabile a fini economici, nel corso del quale il recesso si è verificato.
La Banca potrà recedere dal Contratto con effetto immediato al verificarsi dei seguenti eventi:
- qualora, per causa di forza maggiore e per motivi derivanti da iniziative o fatti riferibili alla rete di trasmissione
utilizzata, l'erogazione del Servizio diventi impossibile od ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle
preesistenti;
- qualora il Cliente:
a. sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali, o a procedimento penale per reato
contro il patrimonio;
b. muti tipo di attività;
c. ceda affitti o ponga in liquidazione l'azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza preventivo
consenso della Banca;
d. non osservi le Istruzioni.
Se non diversamente previsto dalla Banca, il recesso si estende a tutte la funzioni erogate nell’ambito del Servizio. Le
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Parti concordano che, in caso di cessazione del Contratto – che giustifica la presenza nel Directory Amministrativo,
alias archivio elettronico centralizzato, della correlazione tra il Cliente e la Banca, in qualità di Banca Proponente, la
Banca registrerà nel Directory la cessazione della correlazione tra i CUC Cliente e l’ABI della Banca (ciò comporta la
cancellazione fisica dal Directory LDAP Server del nodo del Cliente).
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Numero giorni: 15
RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può presentare reclamo in forma scritta:
- direttamente alla Banca Proponente presso cui è intrattenuto il rapporto;
- o inviando una comunicazione, preferibilmente mediante lettera raccomandata A/R o posta ordinaria, alla Banca al
seguente indirizzo Ufficio Reclami – Servizio Compliance, Corso Sempione 57, 20149 Milano o per via informatica al
seguente indirizzo e-mail [email protected] o inviando una email certificata all’indirizzo:
[email protected].
La Banca risponde al reclamo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso e indica, in caso di accoglimento,
i tempi previsti per l'adempimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può
rivolgersi all’“Arbitro Bancario Finanziario” (ABF) alle seguenti condizioni:
a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se il Cliente chiede una
somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad
esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori.
Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Cliente può consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali/la sede o
sul sito della Banca, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Cliente può
presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come
ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it).
In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale all’ABF o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di
legge costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle regole di condotta che riguardano la
prestazione dei servizi di pagamento, è espressamente previsto dal legislatore che il Cliente possa presentare un
esposto alla Banca d’Italia (art. 39 del decreto legislativo 11/2010). La proposizione dell’esposto non pregiudica il
diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di
pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza
sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (Titolo VIII del T.U.
Bancario e Titolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010).
LEGENDA
Banca: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
Banche Passive: banche con cui il Cliente intrattiene rapporti di conto corrente
Banca Proponente: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
Consorzio Customer to Business Interaction - CBI: gestisce l’infrastruttura CBI e lo sviluppo di regole e standard del
Servizio CBI (www.cbi-org.eu)
CUC: Codice Univoco CBI
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Data aggiornamento 01/03/2016
Edizione numero 1
Servizio CBI: rete di Payment Initiation che consente lo scambio di flussi informativi e dispositivi tra un cliente
(azienda, P.A., intermediari, etc.) ed un intermediario finanziario (banca e Poste)
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