Principali novità e spiegazione del nuovo Contratto collettivo

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Principali novità e spiegazione del nuovo Contratto collettivo
IL NUOVO CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DEGLI ADDETTI
AI SERVIZI DOMESTICI
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014
a cura di Avv. Federica Suardi
Perché un CCNL?
Definisce le mansioni oggetto del
rapporto di lavoro;
Indica il livello minimo della
retribuzione da assegnare al lavoratore;
Ad esso sono riconducibili i reciproci
diritti e doveri da rispettare nello
svolgimento del rapporto di lavoro;
Ha una funzione culturale di richiamo
di specifici obblighi previsti dalla legge
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
L’importanza del CCNL degli
addetti ai servizi domestici
Il lavoro domestico e familiare è
considerato:
un lavoro “subalterno” e transitorio;
non professionalizzante;
svolto per lo più da chi è in attesa di
migliore occupazione, chi si è trovato
improvvisamente al di fuori delle catene
produttive, o da lavoratori stranieri in
cerca di integrazione.
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L’importanza del CCNL degli
addetti ai servizi domestici
Secondo stime recenti, le famiglie italiane
sostengono una spesa pari a 9 miliardi
352 milioni di euro per retribuire il
lavoro delle assistenti familiari, che
corrisponde al 10% della spesa sanitaria
corrente sostenuta dalle Regioni , e che
si avvicina a quanto spende lo Stato per
l’indennità di accompagnamento (quasi
dieci miliardi di euro).
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L’importanza del CCNL degli
addetti ai servizi domestici
Il sistema deve poter tenere conto delle
esigenze, aspirazioni, in una parola del
benessere degli operatori della cura,
perché solo in questo modo sarà possibile
assicurare una prestazione di cura
sufficientemente idonea a sostenere
quelle fragilità che si chiede di ristorare.
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Dare dignità al lavoro di
cura significa dare dignità
alle persone fragili cui tale
lavoro è dedicato.
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a cura di Avv. Federica Suardi
La funzione del CCNL:
Ha una funzione “sociale”: quale
strumento privilegiato di riequilibrio
negoziale di rapporti di forza tra
lavoratore e datore di lavoro;
Funzione regolativa: quale strumento
per definire le condizioni di trattamento
economico e normativo dei rapporti di
lavoro subordinato
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E’ importante sapere che …
Per potersi dire “instaurato” un
rapporto di lavoro, non è necessario che
vi sia un contratto scritto;
Per il semplice fatto che una persona
presta attività lavorativa, nei rapporti
con il proprio datore di lavoro, si
applicheranno le regole previste dal
CCNL per quel tipo di lavoro
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La funzione del CCNL
Il rapporto di lavoro domestico
nasconde forti punti di debolezza:
la prossimità domestica delle parti
che vi si trovano coinvolte
L’informalità che ne caratterizza:
• la domanda (esigenza di cura parafamiliare)
• l’offerta (mancanza di un profilo professionale)
• l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro (affidamento a vie informali di incontro)
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La funzione del CCNL:
In tale contesto il CCNL…
• assicura l’esigibilità di diritti e doveri
reciproci a prescindere da una precisa e
individuale contrattazione;
• riduce la sensazione di “alterità” del
lavoro domestico;
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Ma allora a che serve la lettera
di assunzione?
L’ART. 6 CCNL DOMESTICO
« Tra le parti dovrà essere stipulato un
contratto di lavoro (lettera di
assunzione), nel quale andranno
indicati gli elementi utili ed eventuali
clausole specifiche, che individuano
meglio i reciproci obblighi;
La lettera di assunzione, firmata dal
lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà
essere scambiata tra le parti.
»
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E’ importante stipulare SEMPRE un
accordo individuale di lavoro scritto
perché:
Ha una funzione integrativa specificando
elementi del singolo rapporto di lavoro;
Ha una funzione culturale di richiamo di
specifici obblighi o doveri;
Definisce
quale
CCNL
si
vuol
applicare rendendolo vincolante;
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I problemi connessi all’efficacia
soggettiva del CCNL
• L’efficacia del CCNL è legata alle norme
di diritto privato, secondo cui, “un
contratto ha efficacia di legge tra le
parti che lo stipulano”.
• In questo caso “parti” non possono che
essere le Associazioni datoriali, da un
lato, e le Organizzazioni sindacali,
dall’altro.
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I problemi connessi all’efficacia
soggettiva del CCNL
Sindacato
dei lavoratori
(rappresentante, in
senso tecnico
giuridico degli
iscritti)
Associazione
datoriale
Contratto collettivo
(rappresentante,
in senso tecnico
giuridico delle
imprese
aderenti)
Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori
iscritti ai sindacati stipulanti e occupati
alle dipendenze di un impresa iscritta
all’associazione datoriale
stipulante
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“In mancanza di di accordo tra le parti, la
retribuzione è determinata dal giudice (art.
2099, 2° comma)”
PRINCIPIO
COSTITUZIONALE
(art. 36, comma 1):
La retribuzione
deve essere
proporzionata
e sufficiente
L’intervento del
giudice ex art. 2099
c.c.
consente di adeguare
il contenuto del
contratto ai
principi costituzionali
affermando il
diritto ad una
retribuzione
sufficiente
Validità del CCNL
per quanto
attiene alla
PARTE
RETRIBUTIVA
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I problemi connessi all’efficacia
soggettiva del CCNL
PARTE
RETRIBUTIVA
Tutto quanto attiene
alla retribuzione:
-Minimi retributivi
-Ferie
-Tredicesima
-Ecc…
PARTE
NORMATIVA
Tutto quanto attiene alla
regolazione del rapporto di
lavoro e che solo
indirettamente si riflette
sulla retribuzione:
- permessi…
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E’ importante sapere che …
Nell’attuale sistema di CCNL di “diritto
privato” quindi per la sua applicazione:
è necessaria una adesione delle parti
al CCNL di riferimento per l’applicazione
dell’intera disciplina ivi contenuta;
Non è necessaria alcuna adesione
delle parti per l’applicazione della c.d.
“parte economica” che attua il
rispetto dell’art. 36 cost.
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E’ importante sapere che …
Per l’efficacia del CCNL del rapporto di
lavoro individuale non occorre esplicita
adesione, essendo sufficiente
un’adesione implicita o “per facta
concludentia” che si può evincere:
dal costante rispetto delle clausole ivi
contenute;
dal rinvio a tale CCNL in dichiarazioni
rilasciate dal datore di lavoro;
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Un’altra funzione della lettera di
assunzione….
La scelta del CCNL da applicare in
presenza di diversi contratti applicabili
in base:
•All’effettiva categoria economica
del datore di lavoro;
•Alle effettive mansioni svolte da
parte del lavoratore
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Un contratto “minore” per le colf
CCNL
Ebilcoba
Codice E1
Ente Bilaterale
Colf BAdanti
Firmato da:
Arpe-federproprietà
Cofappi
Uppi
Feder.casa Confsal
Ania
Unai
Confsal
Fisals Confsal
Fesica Confsal
Fai - Filippino Alliance in Italy
U.i.i.r. - Unione Imprenditori
Italiani Romani
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E’ importante sapere che …
Comunque se manca l’adesione delle parti
si applica il CCNL stipulato dalle
organizzazioni sindacali e associazioni
datoriali comparativamente più
rappresentative:
il CCNL degli addetti ai servizi
domestici
e
familiari
CHE
CONOSCIAMO
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Il nuovo CCNL
Dopo più di un anno di trattativa le
organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative,
Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e
Uiltucs, lo scorso 9 aprile 2013 hanno
finalmente siglato l'accordo per il
rinnovo del CCNL con le associazioni
datoriali Fidaldo e Domina.
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Alcune considerazioni di insieme:
si tratta di un contratto all’insegna
della
crisi:
i
riconoscimenti
si
concentrano su aspetti che non hanno
particolari ricadute economiche;
il nuovo CCNL precisa e specifica alcuni
aspetti che evidentemente risultavano
ancora
molto
controversi
nell’applicazione del CCNL, e per
adeguare le sue previsioni alle novelle
legislative degli ultimi anni;
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Le principali novità:
la MATERNITA’
Ferma restando l'impossibilità di
licenziamento per l'intero periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro
durante il congedo di maternità, il
preavviso di licenziamento che avvenga
entro il 31° giorno dalla fine del
periodo di congedo obbligatorio viene
raddoppiato.
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Come cambiano i termini di
preavviso
Anzianità
Preavviso
del datore
di lavoro
Preavviso
del
lavoratore
Preavviso
del datore
in caso di
maternità
Rapporto di
lavoro non
inferiore alle
25h sett.li
Fino a 5
anni
15 giorni
8 giorni
30 giorni
Oltre 5
anni
30giorni
15 giorni
60 giorni
Rapporto di
lavoro fino a
24h sett.li
Fino a 2
anni
8 giorni
8 giorni
16 giorni
Oltre 2
anni
15 giorni
15 giorni
30 giorni
Roma, 14 giugno 2008 Federica Suardi
PERMESSI E CONGEDI
FORMAZIONE
Art. 9 - Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato,
con anzianità di servizio presso il datore di
lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di
un monte-ore annuo di 40 ore di permesso
retribuito per la frequenza di corsi di
formazione
professionale
specifici
per
collaboratori o assistenti familiari.
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PERMESSI E CONGEDI
FORMAZIONE
2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato
anche per le eventuali attività formative
previste dalla normativa e necessarie per il
rinnovo dei titoli di soggiorno.
L’utilizzo del monte ore per le finalità indicate
al presente comma dovrà trovare riscontro in
apposita documentazione, riportante anche
gli orari delle attività formative esercitate.
3. È esclusa la possibilità di cumulo pluriennale
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PERMESSI E CONGEDI
GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
2. Per gravi e documentati motivi il lavoratore
potrà richiedere un periodo di sospensione
extraferiale senza maturazione di alcun
elemento retributivo per un massimo di 12
mesi.
Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con
la richiesta.
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PERMESSI E CONGEDI
MATRIMONIO
Art. 23 – Matrimonio
1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un
congedo retribuito di 15 giorni di calendario
(comprensivo di vitto e alloggio se non ne
usufruisce in natura).
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta
a presentazione della documentazione
comprovante l'avvenuto matrimonio.
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PERMESSI E CONGEDI
MATRIMONIO
4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del
congedo matrimoniale entro il termine di un
anno dalla data del matrimonio
e sempreché il matrimonio sia contratto in
costanza dello stesso rapporto di lavoro.
La mancata fruizione del congedo a causa di
dimissioni del lavoratore non determinerà
alcun
diritto
alla
relativa
indennità
sostitutiva.
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PERMESSI E CONGEDI
MALATTIA ONCOLOGICA
ART. 26 COMMA 6
I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati
del 50% in caso di malattia oncologica,
documentata dalla competente ASL.
***
I periodi di cui al comma 4 sono quelli che si
riferiscono SOLO alla conservazione del
posto
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Come cambia la malattia
Anzianità
N. gg di
assenza
nell’anno
solare
Trattamento
economico
dal 1°al 3° = 50%
Fino a 6 mesi
Da 6 mesi
a 2 anni
8 giorni
dal 4°al 8° = 100%
dal 1°al 3° = 50%
10 giorni
dal 4° al 10° =
100%
dal 1°al 3° = 50%
Oltre 2 anni 15 giorni
dal 4° al 15° =
100%
Conservazion
e del posto
In caso di
malattia
oncologica
10 giorni di
calendario
20 giorni di
calendario
45 giorni di
calendario
90 giorni di
calendario
180 giorni
di
calendario
360 giorni
di
calendario
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I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI
Art. 15 - Orario di lavoro
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o
più lavoratori:
- a tempo pieno
- addetti
all’assistenza
di
persone
non
autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS;
potrà assumere in servizio uno o più lavoratori,
conviventi o meno, con prestazioni limitate alla
copertura dei giorni di riposo dei lavoratori
titolari dell’assistenza.. da inquadrare nei
livelli CS o DS,
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I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI
RETRIBUZIONE oraria 2014
TABELLA G
Lavoratori
supplenti
TABELLA C
“ordinaria”
TABELLA C
“con
maggiorazione
60%”
Assistente a
persona non
autosufficiente CS
7,14
6,58
10,53
Assistente a
persona non
autosufficiente
DS FORMATO
8,61
7,93
12,69
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SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 27 – tutela delle condizioni di lavoro
Il datore di lavoro deve:
- garantire la presenza sull’impianto elettrico di un
adeguato interruttore differenziale (il «salvavita»);
- informare la colf circa eventuali rischi esistenti
nell’ambiente di lavoro, relativi anche all’uso delle
attrezzature ed all’esposizione a particolari
agenti chimici, fisici e biologici.
All’ente Bilaterale “Ebincolf” è demandato il compito
di elaborare un apposito documento da consegnare
all’atto dell’individuazione delle mansioni da
svolgere, e quindi al momento dell’assunzione.
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STRUMENTI DI CONCILIAZIONE
Art. 46 – Commissioni territoriali di
conciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro le parti
esperiranno, il tentativo di conciliazione, presso
l’apposita Commissione territoriale di conciliazione,
composta dal Rappresentante dell’Organizzazione
sindacale e da quello della Associazione dei datori di
lavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datore
di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.
2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di
cui all’art. 2113, comma 4, codice civile, dovrà
risultare da apposito verbale.
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STRUMENTI DI CONCILIAZIONE
Cosa prevede l’art. 2113 comma 4 c.c.
Prevede un generico diritto del lavoratore di
chiedere l’annullamento di dichiarazioni di
rinuncia o di transazione eventualmente
espresse a favore del datore di lavoro, entro
6 mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro o di sottoscrizione, se successiva.
Tale diritto viene meno se però tale accordo o
rinuncia viene maturato all’interno di una
specifica procedura dotata di particolare
“sostegno” al lavoratore.
Le Commissioni attuano questo principio
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CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
ART. 48 – contrattazione di secondo
livello
Anche nel lavoro domestico fa ingresso la
contrattazione
di
secondo
livello,
da
concludere di norma nell'ambito regionale o
delle città metropolitane;
Riguarderà:
-la retribuzione in natura ovvero il vitto e
l’alloggio,
- ore di permesso per studio o formazione
professionale
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ALCUNI CHIARIMENTI
Nuovo comma 4 art. 15 - RIPOSO
GIORNALIERO
Nei rapporti di lavoro in regime di convivenza
durante il riposo diurno, che va goduto per
almeno due ore giornaliere, è stata chiarita e
specificatamente prevista la possibilità per le
lavoratrici di uscire liberamente di casa,
salvo accordi specifici contrari e fatta salva in
ogni caso la destinazione di tale intervallo al
recupero psicofisico.
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ALCUNI CHIARIMENTI
RAPPORTI DI LAVORO AD ORE
- le festività: indipendentemente dal fatto che
in esse fosse ordinariamente prevista o meno
la prestazione lavorativa, devono essere
retribuite sulla base della normale paga oraria
ragguagliata
ad
un
sesto
dell’orario
settimanale (nuovo comma 2 art. 17);
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ALCUNI CHIARIMENTI
RAPPORTI DI LAVORO AD ORE
- le ferie: i lavoratori con retribuzione
computata in base alle ore lavorate, devono
percepire una retribuzione ragguagliata ad un
sesto dell’orario settimanale per ogni giorno
di ferie godute.
- il periodo feriale di 26 giorni lavorativi, va
inteso riferito ai giorni lavorativi secondo il
normale calendario civile (nuovo comma 2 art.
18);
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE….
e spazio alle domande
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