Principali novità e spiegazione del nuovo Contratto collettivo
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Principali novità e spiegazione del nuovo Contratto collettivo
IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Perché un CCNL? Definisce le mansioni oggetto del rapporto di lavoro; Indica il livello minimo della retribuzione da assegnare al lavoratore; Ad esso sono riconducibili i reciproci diritti e doveri da rispettare nello svolgimento del rapporto di lavoro; Ha una funzione culturale di richiamo di specifici obblighi previsti dalla legge Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici Il lavoro domestico e familiare è considerato: un lavoro “subalterno” e transitorio; non professionalizzante; svolto per lo più da chi è in attesa di migliore occupazione, chi si è trovato improvvisamente al di fuori delle catene produttive, o da lavoratori stranieri in cerca di integrazione. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici Secondo stime recenti, le famiglie italiane sostengono una spesa pari a 9 miliardi 352 milioni di euro per retribuire il lavoro delle assistenti familiari, che corrisponde al 10% della spesa sanitaria corrente sostenuta dalle Regioni , e che si avvicina a quanto spende lo Stato per l’indennità di accompagnamento (quasi dieci miliardi di euro). Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici Il sistema deve poter tenere conto delle esigenze, aspirazioni, in una parola del benessere degli operatori della cura, perché solo in questo modo sarà possibile assicurare una prestazione di cura sufficientemente idonea a sostenere quelle fragilità che si chiede di ristorare. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Dare dignità al lavoro di cura significa dare dignità alle persone fragili cui tale lavoro è dedicato. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi La funzione del CCNL: Ha una funzione “sociale”: quale strumento privilegiato di riequilibrio negoziale di rapporti di forza tra lavoratore e datore di lavoro; Funzione regolativa: quale strumento per definire le condizioni di trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro subordinato Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi E’ importante sapere che … Per potersi dire “instaurato” un rapporto di lavoro, non è necessario che vi sia un contratto scritto; Per il semplice fatto che una persona presta attività lavorativa, nei rapporti con il proprio datore di lavoro, si applicheranno le regole previste dal CCNL per quel tipo di lavoro Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi La funzione del CCNL Il rapporto di lavoro domestico nasconde forti punti di debolezza: la prossimità domestica delle parti che vi si trovano coinvolte L’informalità che ne caratterizza: • la domanda (esigenza di cura parafamiliare) • l’offerta (mancanza di un profilo professionale) • l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (affidamento a vie informali di incontro) Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi La funzione del CCNL: In tale contesto il CCNL… • assicura l’esigibilità di diritti e doveri reciproci a prescindere da una precisa e individuale contrattazione; • riduce la sensazione di “alterità” del lavoro domestico; Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Ma allora a che serve la lettera di assunzione? L’ART. 6 CCNL DOMESTICO « Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati gli elementi utili ed eventuali clausole specifiche, che individuano meglio i reciproci obblighi; La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. » Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi E’ importante stipulare SEMPRE un accordo individuale di lavoro scritto perché: Ha una funzione integrativa specificando elementi del singolo rapporto di lavoro; Ha una funzione culturale di richiamo di specifici obblighi o doveri; Definisce quale CCNL si vuol applicare rendendolo vincolante; Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL • L’efficacia del CCNL è legata alle norme di diritto privato, secondo cui, “un contratto ha efficacia di legge tra le parti che lo stipulano”. • In questo caso “parti” non possono che essere le Associazioni datoriali, da un lato, e le Organizzazioni sindacali, dall’altro. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL Sindacato dei lavoratori (rappresentante, in senso tecnico giuridico degli iscritti) Associazione datoriale Contratto collettivo (rappresentante, in senso tecnico giuridico delle imprese aderenti) Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta all’associazione datoriale stipulante Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi “In mancanza di di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice (art. 2099, 2° comma)” PRINCIPIO COSTITUZIONALE (art. 36, comma 1): La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente L’intervento del giudice ex art. 2099 c.c. consente di adeguare il contenuto del contratto ai principi costituzionali affermando il diritto ad una retribuzione sufficiente Validità del CCNL per quanto attiene alla PARTE RETRIBUTIVA Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL PARTE RETRIBUTIVA Tutto quanto attiene alla retribuzione: -Minimi retributivi -Ferie -Tredicesima -Ecc… PARTE NORMATIVA Tutto quanto attiene alla regolazione del rapporto di lavoro e che solo indirettamente si riflette sulla retribuzione: - permessi… Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi E’ importante sapere che … Nell’attuale sistema di CCNL di “diritto privato” quindi per la sua applicazione: è necessaria una adesione delle parti al CCNL di riferimento per l’applicazione dell’intera disciplina ivi contenuta; Non è necessaria alcuna adesione delle parti per l’applicazione della c.d. “parte economica” che attua il rispetto dell’art. 36 cost. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi E’ importante sapere che … Per l’efficacia del CCNL del rapporto di lavoro individuale non occorre esplicita adesione, essendo sufficiente un’adesione implicita o “per facta concludentia” che si può evincere: dal costante rispetto delle clausole ivi contenute; dal rinvio a tale CCNL in dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro; Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Un’altra funzione della lettera di assunzione…. La scelta del CCNL da applicare in presenza di diversi contratti applicabili in base: •All’effettiva categoria economica del datore di lavoro; •Alle effettive mansioni svolte da parte del lavoratore Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Un contratto “minore” per le colf CCNL Ebilcoba Codice E1 Ente Bilaterale Colf BAdanti Firmato da: Arpe-federproprietà Cofappi Uppi Feder.casa Confsal Ania Unai Confsal Fisals Confsal Fesica Confsal Fai - Filippino Alliance in Italy U.i.i.r. - Unione Imprenditori Italiani Romani Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi E’ importante sapere che … Comunque se manca l’adesione delle parti si applica il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative: il CCNL degli addetti ai servizi domestici e familiari CHE CONOSCIAMO Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Il nuovo CCNL Dopo più di un anno di trattativa le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, lo scorso 9 aprile 2013 hanno finalmente siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL con le associazioni datoriali Fidaldo e Domina. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Alcune considerazioni di insieme: si tratta di un contratto all’insegna della crisi: i riconoscimenti si concentrano su aspetti che non hanno particolari ricadute economiche; il nuovo CCNL precisa e specifica alcuni aspetti che evidentemente risultavano ancora molto controversi nell’applicazione del CCNL, e per adeguare le sue previsioni alle novelle legislative degli ultimi anni; Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Le principali novità: la MATERNITA’ Ferma restando l'impossibilità di licenziamento per l'intero periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante il congedo di maternità, il preavviso di licenziamento che avvenga entro il 31° giorno dalla fine del periodo di congedo obbligatorio viene raddoppiato. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Come cambiano i termini di preavviso Anzianità Preavviso del datore di lavoro Preavviso del lavoratore Preavviso del datore in caso di maternità Rapporto di lavoro non inferiore alle 25h sett.li Fino a 5 anni 15 giorni 8 giorni 30 giorni Oltre 5 anni 30giorni 15 giorni 60 giorni Rapporto di lavoro fino a 24h sett.li Fino a 2 anni 8 giorni 8 giorni 16 giorni Oltre 2 anni 15 giorni 15 giorni 30 giorni Roma, 14 giugno 2008 Federica Suardi PERMESSI E CONGEDI FORMAZIONE Art. 9 - Permessi per formazione professionale 1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi PERMESSI E CONGEDI FORMAZIONE 2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. L’utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate. 3. È esclusa la possibilità di cumulo pluriennale Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi PERMESSI E CONGEDI GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali 2. Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi PERMESSI E CONGEDI MATRIMONIO Art. 23 – Matrimonio 1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario (comprensivo di vitto e alloggio se non ne usufruisce in natura). 3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi PERMESSI E CONGEDI MATRIMONIO 4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale entro il termine di un anno dalla data del matrimonio e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi PERMESSI E CONGEDI MALATTIA ONCOLOGICA ART. 26 COMMA 6 I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. *** I periodi di cui al comma 4 sono quelli che si riferiscono SOLO alla conservazione del posto Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi Come cambia la malattia Anzianità N. gg di assenza nell’anno solare Trattamento economico dal 1°al 3° = 50% Fino a 6 mesi Da 6 mesi a 2 anni 8 giorni dal 4°al 8° = 100% dal 1°al 3° = 50% 10 giorni dal 4° al 10° = 100% dal 1°al 3° = 50% Oltre 2 anni 15 giorni dal 4° al 15° = 100% Conservazion e del posto In caso di malattia oncologica 10 giorni di calendario 20 giorni di calendario 45 giorni di calendario 90 giorni di calendario 180 giorni di calendario 360 giorni di calendario Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI Art. 15 - Orario di lavoro 9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori: - a tempo pieno - addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS; potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza.. da inquadrare nei livelli CS o DS, Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI RETRIBUZIONE oraria 2014 TABELLA G Lavoratori supplenti TABELLA C “ordinaria” TABELLA C “con maggiorazione 60%” Assistente a persona non autosufficiente CS 7,14 6,58 10,53 Assistente a persona non autosufficiente DS FORMATO 8,61 7,93 12,69 Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi SICUREZZA SUL LAVORO Art. 27 – tutela delle condizioni di lavoro Il datore di lavoro deve: - garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale (il «salvavita»); - informare la colf circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, relativi anche all’uso delle attrezzature ed all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici. All’ente Bilaterale “Ebincolf” è demandato il compito di elaborare un apposito documento da consegnare all’atto dell’individuazione delle mansioni da svolgere, e quindi al momento dell’assunzione. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi STRUMENTI DI CONCILIAZIONE Art. 46 – Commissioni territoriali di conciliazione 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro le parti esperiranno, il tentativo di conciliazione, presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato. 2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, comma 4, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi STRUMENTI DI CONCILIAZIONE Cosa prevede l’art. 2113 comma 4 c.c. Prevede un generico diritto del lavoratore di chiedere l’annullamento di dichiarazioni di rinuncia o di transazione eventualmente espresse a favore del datore di lavoro, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o di sottoscrizione, se successiva. Tale diritto viene meno se però tale accordo o rinuncia viene maturato all’interno di una specifica procedura dotata di particolare “sostegno” al lavoratore. Le Commissioni attuano questo principio Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ART. 48 – contrattazione di secondo livello Anche nel lavoro domestico fa ingresso la contrattazione di secondo livello, da concludere di norma nell'ambito regionale o delle città metropolitane; Riguarderà: -la retribuzione in natura ovvero il vitto e l’alloggio, - ore di permesso per studio o formazione professionale Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi ALCUNI CHIARIMENTI Nuovo comma 4 art. 15 - RIPOSO GIORNALIERO Nei rapporti di lavoro in regime di convivenza durante il riposo diurno, che va goduto per almeno due ore giornaliere, è stata chiarita e specificatamente prevista la possibilità per le lavoratrici di uscire liberamente di casa, salvo accordi specifici contrari e fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo al recupero psicofisico. Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi ALCUNI CHIARIMENTI RAPPORTI DI LAVORO AD ORE - le festività: indipendentemente dal fatto che in esse fosse ordinariamente prevista o meno la prestazione lavorativa, devono essere retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale (nuovo comma 2 art. 17); Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi ALCUNI CHIARIMENTI RAPPORTI DI LAVORO AD ORE - le ferie: i lavoratori con retribuzione computata in base alle ore lavorate, devono percepire una retribuzione ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. - il periodo feriale di 26 giorni lavorativi, va inteso riferito ai giorni lavorativi secondo il normale calendario civile (nuovo comma 2 art. 18); Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi GRAZIE PER L’ATTENZIONE…. e spazio alle domande Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi