informazioni generali sul credito immobiliare offerto

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informazioni generali sul credito immobiliare offerto
INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A
CONSUMATORI
MUTUO IPOTECARIO A TASSO VARIABILE, DURATA FISSA E RATA VARIABILE
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
Nuova
Banca
dell’Etruria
e
del
Lazio
S.P.A.
Sede
Legale
in
Roma,
Via
Nazionale,
91
Direzione
Generale
in
Arezzo,
Via
Calamandrei,
255
Tel.:
0575/3371
–
Fax:
0575/337510
Indirizzo
telematico:
www.bancaetruria.it
Codice
ABI:
05390
Numero
di
iscrizione
all’Albo
delle
banche
presso
la
Banca
d’Italia:
8084
Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria
CHE COSA E’ IL CREDITO IMMOBILIARE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 18 mesi ad
un massimo di 30 anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per
sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un
immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”. Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate,
comprensive di capitale ed interesse, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono
essere mensili, trimestrali, semestrali, annuali.
I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es. Euribor, Eurirs, ecc.).
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate, determinato
dall’incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente. In caso di decremento consistente del parametro
di indicizzazione il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo spread concordato.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Per saperne di più:
La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta ad orientarsi nella scelta, è
disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancaetruria.it della Banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Importo totale del credito: 100.000,00 €
Costo totale del credito: 94.879,50€
Importo totale dovuto dal cliente: 194.879,50€
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 6,35%
Nell’esempio sopra riportato si ipotizza un mutuo pari a 100.000,00 € con durata 25 anni, rata mensile e tasso applicato
pari al 6%. Ogni comunicazione in merito al rapporto viene inviata al cliente tramite e-mail.
Il costo totale del credito include oltre agli interessi, spese di istruttoria pari a 1.000,00 € (1% dell’importo stipulato), costi
di assicurazione (scoppio incendio) obbligatoria sull’immobile pari a 65,00 €, spese di perizia pari a 274,50 € oltre
all’imposta sostitutiva (pari a 0,25% dell’importo erogato).
L’importo totale dovuto dal cliente è la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i
Aggiornato al 10.01.17
finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate
dall’andamento del parametro di indicizzazione.
VOCI
Importo massimo finanziabile
COSTI
80% del valore dell’immobile accertato dal perito
(Salvo il limite massimo consentito dal T.U. in materia bancaria e creditizia – D.
Lgs. 385/93
Durata
TASSI
DISPO
NIBILI
Consumatore: minima 18 mesi – massima 30 anni
Garanzie accettate
Il mutuo è garantito da ipoteca su immobile residenziale per la valutazione del
quale viene redatta a spese del cliente, idonea relazione tecnica di stima da parte di
perito incaricato dalla Banca. Il costo è variabile in dipendenza del valore
dell’immobile, con un importo minimo pari a 274,50 €.
Sono accettate anche altre garanzie quali pegni e fidejussioni.
Valute disponibili
Non previsto
Tasso di interesse nominale annuo
Consumatore:
Operazioni di durata fino a 30 anni Euribor 1 mese/TUR + Spread
Tasso minimo di regolamento del mutuo pari allo Spread
Parametro di indicizzazione
Euribor 1 mese
Relativo alla quotazione del terzultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di
stipula ed avente valuta ultimo giorno lavorativo del mese. La rilevazione del parametro potrà
avvenire anche dalla pubblicazione effettuata il giorno successivo alla sua quotazione dal
supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, o di diverso equipollente
quotidiano economico a diffusione nazionale.
Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)
Tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema determinato dalla BCE (Banca Centrale Europea).
Spread
Tasso di interesse di
preammortamento
SPESE
Consumatore:
Operazioni di durata fino a 30 anni + 6,00%
Tasso di interesse nominale annuo
Spese per la stipula del contratto
Istruttoria
Commissione “una tantum” sul debito nominale
Consumatore:
1,00%
min. € 500,00
Il totale ammontare delle spese deve essere versato, normalmente, al momento
della domanda di finanziamento. Nel caso in cui la domanda di finanziamento,
ammessa all’istruttoria, venga ritirata dal richiedente dopo che siano state
esperite le valutazioni tecniche, ovvero nel caso in cui il finanziamento, a seguito
di tali valutazioni od anche di esame legale, non possa essere accordato, la somma
versata verrà trattenuta dalla Banca a titolo di rimborso.
Perizia tecnica
La perizia viene redatta a spese del cliente da parte di perito incaricato dalla Banca.
Altro
Spese per copia autentica della procura
€ 50,00
(con la quale si conferiscono poteri di firma per la stipula degli atti relativi al
finanziamento, nonche’ degli atti di cancellazione, riduzione, restrizione,
postergazione, trasferimento di ipoteche; detta spesa e’ comprensiva dei costi
amministrativi)
Spese per la gestione del rapporto
Gestione pratica
Incasso rata
Invio comunicazioni
Non previste
€ 0,00
Spesa per recupero costi di invio documentazione
€1,50
relativa alla normativa in tema di trasparenza bancaria
(cartaceo)
Recupero
costi
per singola comunicazione
informazione in formato elettronico
ed
Comunicazioni di modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 118 D. Lgs.
385/93)
Altro
Spese di Certificazione
•
Certificato di sussistenza del debito
(ad uso successione – Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346)
•
Certificato per sgravi fiscali
•
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta
prioritaria
•
Attestazione in carta libera del debito residuo
•
Rendicontazione annuale
Tali spese vengono percepite al momento del rilascio della
evidenza cartacea, ma non verranno addebitate nel caso in
cui la richiesta di attestazione sia contestuale a quella di
estinzione anticipata che comporti l’applicazione di un
compenso omnicomprensivo ove contrattualmente previsto.
GRATUITE
min.
€ 70,00
max.
€150,00
€ 25,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 50,00
Variazione di domicilio
€ 5,00
Commissione “una tantum” di ricontrattazione del tasso di
ammortamento sul debito nominale
Spesa di variazione/restrizione/riduzione ipoteca, oltre alle
spese e competenze notarili
Esente
€ 150,00
In caso di variazione/restrizione/riduzione dell’ipoteca di
mutuo oggetto di frazionamento verranno applicate le
seguenti spese, oltre alle spese e competenze notarili
•
per ogni quota
•
Importo minimo
•
Importo massimo
€ 150,00
€ 450,00
€ 3.000,00
Spesa di frazionamento, oltre alle spese e competenze
notarili:
•
per ogni quota frazionata
•
Importo minimo
•
Importo massimo
€ 150,00
€ 450,00
€ 3.000,00
Accollo mutuo
Aggiornato al 10.01.17
GRATUITA
€ 25,00
Recupero spese rate insolute
•
Recupero spese per ciascun invio di avviso di
rata insoluta
Questa voce di recupero spese, nella misura sopra
indicata, viene applicata anche per eventuali avvisi
successivi relativi anche alla stessa rata insoluta, da
inviarsi in tempi e modi ad insindacabile giudizio della
Banca.
Spese amministrative per sollecito telefonico e per
esazione crediti, anche tramite terzi incaricati, diretto
al recupero di ciascuna rata insoluta – misura max
€ 6,00
10,00%
dell’importo
recuperato
Invio avviso scadenza rate:
•
Pagamento rate con disposizione di addebito in
c/c :
•
Pagamento rate senza disposizione di addebito in
c/c:
€ 0,00
€ 2,75
Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto:
Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e
documentazione in genere, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall’art.119
del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la
richiesta nella misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni
Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente.
Tipo di ammortamento
Alla francese
Interessi calcolati sulla base dell’anno commerciale 360gg
PIANO DI
AMMORT
AMENTO
Tipologia di rata
quota capitale costante
quota interessi variabili
Periodicità delle rate
Mensile
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto
nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
interesse
applicato
6,000%
Durata del
finanziamento
(anni)
10
Importo della rata
mensile
€ 100.000,00 di capitale
1.110,21€
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni
1.194,28€
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2 anni
6,000%
15
843,86€
942,73€
751,14€
6,000%
20
716,43€
826,80 €
614,41€
6,000%
25
644,30€
764,33€
534,39€
1029,77€
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
rispettive classi di operazioni omogenee può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancaetruria.it.
SERVIZI ACCESSORI
Assicurazione su immobile posto a garanzia del finanziamento
Il debitore dovrà, a proprie spese, stipulare polizza di assicurazione contro i danni dell’incendio, scoppio e fulmine per tutta la durata
del finanziamento con compagnia di gradimento della Banca, con vincolo a favore della Banca stessa. Il vincolo non è richiesto né
dovuto in tutte le ipotesi in cui la Parte finanziata decida di stipulare un contratto assicurativo intermediato dalla Banca, ferma
restando l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 2742 c.c. L’immobile dovrà essere assicurato per un importo pari al valore dello
stesso, salvo diverso accordo tra le parti.
Il cliente potrà recedere dal contratto di assicurazione obbligatoria solo previa autorizzazione della Banca ed a condizione che abbia
stipulato idonea polizza assicurativa sostitutiva contro i danni dell’incendio, scoppio e fulmine con compagnia di gradimento della
Banca, con vincolo a favore della Banca stessa. L’eventuale recesso dal servizio accessorio, effettuato con le modalità specificate,
non comporta il recesso del Cliente dal mutuo stesso.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Tasso di mora
Tasso di interesse nominale annuo + 3,000%.
Sospensione pagamento rate
Non prevista
Adempimenti notarili
Gli onorari notarili e le spese inerenti gli accertamenti eventualmente esperiti dal Notaio
alla stipulazione del contratto, sono a totale carico del mutuatario, che li regolerà
direttamente al Notaio prescelto. Ciò anche nell’ipotesi che il finanziamento non venisse
perfezionato. Sono fatte salve le ipotesi di finanziamento in surroga, per le quali, ai sensi
dell’art. 8 Dl n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, tali spese sono interamente a carico
della Banca.
Assicurazione facoltativa
Il cliente ha la possibilità di sottoscrivere una polizza CPI BAP Reddito Protetto che
garantisce il pagamento del capitale assicurato al beneficiario nel caso in cui si verifichi
l’evento assicurato, ossia il decesso dell’Aderente/Assicurato, entro la scadenza del
contratto, e le altre coperture del ramo danni previste nella polizza.Tutte le condizioni
economiche e le norme contrattuali e di adesione che regolano la polizza CPI BAP
Reddito Protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dello schema predisposto
dall’ISVAP, sono riportate nella Nota Informativa a disposizione della clientela. La
sottoscrizione della polizza non è obbligatoria per ottenere il mutuo o per ottenerlo a
condizioni contrattuali migliorative.
Imposta di registro
Nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente.
All’atto dell’erogazione del finanziamento la parte mutuataria rimborserà alla Banca
l’importo pari all’imposta sostitutiva da corrispondersi all’Erario a norma del D.P.R.
29/09/73, n°601 e successive modifiche ed integrazioni oppure l’importo dovuto per il
trattamento fiscale in regime ordinario a titolo di imposta di registro, imposta di bollo e
imposta ipotecaria nelle misure previste dalla legge. Nell’esempio rappresentativo
“QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO” il TAEG considera
l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Tasse ipotecarie
Nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente.
All’atto dell’erogazione del finanziamento la parte mutuataria rimborserà alla Banca
l’importo pari all’imposta sostitutiva da corrispondersi all’Erario a norma del D.P.R.
29/09/73, n°601 e successive modifiche ed integrazioni oppure l’importo dovuto per il
trattamento fiscale in regime ordinario a titolo di imposta di registro, imposta di bollo e
imposta ipotecaria nelle misure previste dalla legge. Nell’esempio rappresentativo
“QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO” il TAEG considera
l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Rinnovo Ipoteca
(per mutui di durata superiore a 20 anni)
In considerazione della durata del presente finanziamento, la Banca procederà, prima dello
spirare del ventennio dall’iscrizione dell’ipoteca concessa con il presente atto, alla
rinnovazione della stessa. Saranno a carico della parte mutuataria tutte le spese comunque
sostenute dalla Banca, nonché le imposte eventualmente dovute, per la rinnovazione della
suddetta ipoteca.
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’istruttoria: Massimo giorni 60 tra la data della presentazione della documentazione e la stipula del contratto
Aggiornato al 10.01.17
Disponibilità dell’importo: Massimo giorni 20 tra la data della stipula del contratto e l’effettiva messa a disposizione
della somma
ALTRO
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i
documenti indicati entro 20 giorni dalla richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.
Documenti identificativi del richiedente in corso di validità
Documenti per identificazione catastale
Dichiarazione dei redditi ultimi due esercizi
Relazione notarile preliminare
Ultime due buste paga o cedolino pensione e modello Cud
Contratto preliminare di acquisto e/o atto di provenienza
immobile
Elenco beni immobili con dettaglio gravami/ipoteche/valore
di mercato
Altri eventuali documenti relativi agli investimenti
oggetto del finanziamento (esempio documentazione,
preventivo di spesa, concessioni edilizie, computo
metrico.
Elenco degli affidamenti presso altre banche con specifica
degli utilizzi e delle garanzie prestate
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di
Banche Dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Finanziamento finalizzato ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo
svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche:
In caso di estinzione anticipata o parziale del finanziamento richiesta dalla Parte mutuataria, quest'ultima dovrà versare,
alla data della richiesta, unicamente le somme necessarie per l'estinzione totale o l'abbattimento parziale del capitale
residuo del finanziamento.
Finanziamento NON finalizzato ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo
svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche:
il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando, oltre alle somme necessarie per l’estinzione
del finanziamento, un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1% ( uno
percento), sulle somme versate in linea capitale per l’estinzione o l’abbattimento parziale.
Nel caso in cui un finanziamento sia finalizzato in parte ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche ed in
parte per una finalita’ diversa e la Parte mutuataria richieda l’estinzione anticipata o l’abbattimento parziale del
finanziamento, la Parte mutuataria dovrà versare:
per la quota destinata ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo
svolgimento della propria attività economica o professionale, unicamente le somme necessarie per l'abbattimento del
capitale residuo del finanziamento;
per la quota non destinata ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo
svolgimento della propria attività economica o professionale, oltre alle somme necessarie per l’abbattimento del
finanziamento, un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1% ( uno
percento), sulle somme versate in linea capitale per l’abbattimento.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra finanziatore, il cliente non
deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto.
Il giorno del rimborso definitivo del mutuo e del pagamento di tutti gli oneri accessori.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto di
mutuo, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle
controversie previsti di seguito:
i) presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o per via
telematica ([email protected]). La banca risponde entro 30 giorni al reclamo.
ii) Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali
della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
iii) Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata
al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa
vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata
la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di
un accordo.
iv) rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora. Se l’inadempimento è grave, il
finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è
garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato.
LEGENDA
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al
creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si
impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più
pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo
vendere.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui
a tasso variabile) /Parametro di
riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Perizia
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare
il tasso di interesse.
Preammortamento
Periodo iniziale del mutuo nel quale l’importo delle rate a pagare è costituito
dalla sola quota interessi. Il periodo di preammortamento riguarda l’arco di tempo
compreso fra il giorno di erogazione del mutuo e il giorno di inizio
ammortamento escluso.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto
interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli
interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Aggiornato al 10.01.17
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del
mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero
delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero
delle rate pagate.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del
cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene
usurario. Per verificare se un tasso d’interesse è usurario, quindi vietato, bisogna
confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il
“tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto
di mutuo è stato stipulato.