informazioni generali sul credito immobiliare offerto
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informazioni generali sul credito immobiliare offerto
INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI MUTUO IPOTECARIO A TASSO VARIABILE, DURATA FISSA E RATA VARIABILE INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A. Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91 Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255 Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510 Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it Codice ABI: 05390 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084 Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003 Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria CHE COSA E’ IL CREDITO IMMOBILIARE Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 30 anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”. Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interesse, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali, annuali. I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es. Euribor, Eurirs, ecc.). Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate, determinato dall’incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente. In caso di decremento consistente del parametro di indicizzazione il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo spread concordato. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Per saperne di più: La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta ad orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancaetruria.it della Banca. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO Importo totale del credito: 100.000,00 € Costo totale del credito: 94.879,50€ Importo totale dovuto dal cliente: 194.879,50€ Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 6,35% Nell’esempio sopra riportato si ipotizza un mutuo pari a 100.000,00 € con durata 25 anni, rata mensile e tasso applicato pari al 6%. Ogni comunicazione in merito al rapporto viene inviata al cliente tramite e-mail. Il costo totale del credito include oltre agli interessi, spese di istruttoria pari a 1.000,00 € (1% dell’importo stipulato), costi di assicurazione (scoppio incendio) obbligatoria sull’immobile pari a 65,00 €, spese di perizia pari a 274,50 € oltre all’imposta sostitutiva (pari a 0,25% dell’importo erogato). L’importo totale dovuto dal cliente è la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i Aggiornato al 10.01.17 finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. VOCI Importo massimo finanziabile COSTI 80% del valore dell’immobile accertato dal perito (Salvo il limite massimo consentito dal T.U. in materia bancaria e creditizia – D. Lgs. 385/93 Durata TASSI DISPO NIBILI Consumatore: minima 18 mesi – massima 30 anni Garanzie accettate Il mutuo è garantito da ipoteca su immobile residenziale per la valutazione del quale viene redatta a spese del cliente, idonea relazione tecnica di stima da parte di perito incaricato dalla Banca. Il costo è variabile in dipendenza del valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 274,50 €. Sono accettate anche altre garanzie quali pegni e fidejussioni. Valute disponibili Non previsto Tasso di interesse nominale annuo Consumatore: Operazioni di durata fino a 30 anni Euribor 1 mese/TUR + Spread Tasso minimo di regolamento del mutuo pari allo Spread Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese Relativo alla quotazione del terzultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula ed avente valuta ultimo giorno lavorativo del mese. La rilevazione del parametro potrà avvenire anche dalla pubblicazione effettuata il giorno successivo alla sua quotazione dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, o di diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale. Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) Tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dalla BCE (Banca Centrale Europea). Spread Tasso di interesse di preammortamento SPESE Consumatore: Operazioni di durata fino a 30 anni + 6,00% Tasso di interesse nominale annuo Spese per la stipula del contratto Istruttoria Commissione “una tantum” sul debito nominale Consumatore: 1,00% min. € 500,00 Il totale ammontare delle spese deve essere versato, normalmente, al momento della domanda di finanziamento. Nel caso in cui la domanda di finanziamento, ammessa all’istruttoria, venga ritirata dal richiedente dopo che siano state esperite le valutazioni tecniche, ovvero nel caso in cui il finanziamento, a seguito di tali valutazioni od anche di esame legale, non possa essere accordato, la somma versata verrà trattenuta dalla Banca a titolo di rimborso. Perizia tecnica La perizia viene redatta a spese del cliente da parte di perito incaricato dalla Banca. Altro Spese per copia autentica della procura € 50,00 (con la quale si conferiscono poteri di firma per la stipula degli atti relativi al finanziamento, nonche’ degli atti di cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione, trasferimento di ipoteche; detta spesa e’ comprensiva dei costi amministrativi) Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica Incasso rata Invio comunicazioni Non previste € 0,00 Spesa per recupero costi di invio documentazione €1,50 relativa alla normativa in tema di trasparenza bancaria (cartaceo) Recupero costi per singola comunicazione informazione in formato elettronico ed Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 385/93) Altro Spese di Certificazione • Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione – Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346) • Certificato per sgravi fiscali • Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria • Attestazione in carta libera del debito residuo • Rendicontazione annuale Tali spese vengono percepite al momento del rilascio della evidenza cartacea, ma non verranno addebitate nel caso in cui la richiesta di attestazione sia contestuale a quella di estinzione anticipata che comporti l’applicazione di un compenso omnicomprensivo ove contrattualmente previsto. GRATUITE min. € 70,00 max. €150,00 € 25,00 € 6,00 € 15,00 € 25,00 € 50,00 € 15,00 € 30,00 € 50,00 Variazione di domicilio € 5,00 Commissione “una tantum” di ricontrattazione del tasso di ammortamento sul debito nominale Spesa di variazione/restrizione/riduzione ipoteca, oltre alle spese e competenze notarili Esente € 150,00 In caso di variazione/restrizione/riduzione dell’ipoteca di mutuo oggetto di frazionamento verranno applicate le seguenti spese, oltre alle spese e competenze notarili • per ogni quota • Importo minimo • Importo massimo € 150,00 € 450,00 € 3.000,00 Spesa di frazionamento, oltre alle spese e competenze notarili: • per ogni quota frazionata • Importo minimo • Importo massimo € 150,00 € 450,00 € 3.000,00 Accollo mutuo Aggiornato al 10.01.17 GRATUITA € 25,00 Recupero spese rate insolute • Recupero spese per ciascun invio di avviso di rata insoluta Questa voce di recupero spese, nella misura sopra indicata, viene applicata anche per eventuali avvisi successivi relativi anche alla stessa rata insoluta, da inviarsi in tempi e modi ad insindacabile giudizio della Banca. Spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi incaricati, diretto al recupero di ciascuna rata insoluta – misura max € 6,00 10,00% dell’importo recuperato Invio avviso scadenza rate: • Pagamento rate con disposizione di addebito in c/c : • Pagamento rate senza disposizione di addebito in c/c: € 0,00 € 2,75 Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto: Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente. Tipo di ammortamento Alla francese Interessi calcolati sulla base dell’anno commerciale 360gg PIANO DI AMMORT AMENTO Tipologia di rata quota capitale costante quota interessi variabili Periodicità delle rate Mensile Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato 6,000% Durata del finanziamento (anni) 10 Importo della rata mensile € 100.000,00 di capitale 1.110,21€ Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni 1.194,28€ Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni 6,000% 15 843,86€ 942,73€ 751,14€ 6,000% 20 716,43€ 826,80 € 614,41€ 6,000% 25 644,30€ 764,33€ 534,39€ 1029,77€ Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancaetruria.it. SERVIZI ACCESSORI Assicurazione su immobile posto a garanzia del finanziamento Il debitore dovrà, a proprie spese, stipulare polizza di assicurazione contro i danni dell’incendio, scoppio e fulmine per tutta la durata del finanziamento con compagnia di gradimento della Banca, con vincolo a favore della Banca stessa. Il vincolo non è richiesto né dovuto in tutte le ipotesi in cui la Parte finanziata decida di stipulare un contratto assicurativo intermediato dalla Banca, ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 2742 c.c. L’immobile dovrà essere assicurato per un importo pari al valore dello stesso, salvo diverso accordo tra le parti. Il cliente potrà recedere dal contratto di assicurazione obbligatoria solo previa autorizzazione della Banca ed a condizione che abbia stipulato idonea polizza assicurativa sostitutiva contro i danni dell’incendio, scoppio e fulmine con compagnia di gradimento della Banca, con vincolo a favore della Banca stessa. L’eventuale recesso dal servizio accessorio, effettuato con le modalità specificate, non comporta il recesso del Cliente dal mutuo stesso. ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 3,000%. Sospensione pagamento rate Non prevista Adempimenti notarili Gli onorari notarili e le spese inerenti gli accertamenti eventualmente esperiti dal Notaio alla stipulazione del contratto, sono a totale carico del mutuatario, che li regolerà direttamente al Notaio prescelto. Ciò anche nell’ipotesi che il finanziamento non venisse perfezionato. Sono fatte salve le ipotesi di finanziamento in surroga, per le quali, ai sensi dell’art. 8 Dl n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, tali spese sono interamente a carico della Banca. Assicurazione facoltativa Il cliente ha la possibilità di sottoscrivere una polizza CPI BAP Reddito Protetto che garantisce il pagamento del capitale assicurato al beneficiario nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato, ossia il decesso dell’Aderente/Assicurato, entro la scadenza del contratto, e le altre coperture del ramo danni previste nella polizza.Tutte le condizioni economiche e le norme contrattuali e di adesione che regolano la polizza CPI BAP Reddito Protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dello schema predisposto dall’ISVAP, sono riportate nella Nota Informativa a disposizione della clientela. La sottoscrizione della polizza non è obbligatoria per ottenere il mutuo o per ottenerlo a condizioni contrattuali migliorative. Imposta di registro Nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente. All’atto dell’erogazione del finanziamento la parte mutuataria rimborserà alla Banca l’importo pari all’imposta sostitutiva da corrispondersi all’Erario a norma del D.P.R. 29/09/73, n°601 e successive modifiche ed integrazioni oppure l’importo dovuto per il trattamento fiscale in regime ordinario a titolo di imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria nelle misure previste dalla legge. Nell’esempio rappresentativo “QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO” il TAEG considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Tasse ipotecarie Nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente. All’atto dell’erogazione del finanziamento la parte mutuataria rimborserà alla Banca l’importo pari all’imposta sostitutiva da corrispondersi all’Erario a norma del D.P.R. 29/09/73, n°601 e successive modifiche ed integrazioni oppure l’importo dovuto per il trattamento fiscale in regime ordinario a titolo di imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria nelle misure previste dalla legge. Nell’esempio rappresentativo “QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO” il TAEG considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Rinnovo Ipoteca (per mutui di durata superiore a 20 anni) In considerazione della durata del presente finanziamento, la Banca procederà, prima dello spirare del ventennio dall’iscrizione dell’ipoteca concessa con il presente atto, alla rinnovazione della stessa. Saranno a carico della parte mutuataria tutte le spese comunque sostenute dalla Banca, nonché le imposte eventualmente dovute, per la rinnovazione della suddetta ipoteca. TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell’istruttoria: Massimo giorni 60 tra la data della presentazione della documentazione e la stipula del contratto Aggiornato al 10.01.17 Disponibilità dell’importo: Massimo giorni 20 tra la data della stipula del contratto e l’effettiva messa a disposizione della somma ALTRO INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 20 giorni dalla richiesta. Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti. Documenti identificativi del richiedente in corso di validità Documenti per identificazione catastale Dichiarazione dei redditi ultimi due esercizi Relazione notarile preliminare Ultime due buste paga o cedolino pensione e modello Cud Contratto preliminare di acquisto e/o atto di provenienza immobile Elenco beni immobili con dettaglio gravami/ipoteche/valore di mercato Altri eventuali documenti relativi agli investimenti oggetto del finanziamento (esempio documentazione, preventivo di spesa, concessioni edilizie, computo metrico. Elenco degli affidamenti presso altre banche con specifica degli utilizzi e delle garanzie prestate Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di Banche Dati. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Finanziamento finalizzato ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche: In caso di estinzione anticipata o parziale del finanziamento richiesta dalla Parte mutuataria, quest'ultima dovrà versare, alla data della richiesta, unicamente le somme necessarie per l'estinzione totale o l'abbattimento parziale del capitale residuo del finanziamento. Finanziamento NON finalizzato ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche: il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando, oltre alle somme necessarie per l’estinzione del finanziamento, un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1% ( uno percento), sulle somme versate in linea capitale per l’estinzione o l’abbattimento parziale. Nel caso in cui un finanziamento sia finalizzato in parte ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche ed in parte per una finalita’ diversa e la Parte mutuataria richieda l’estinzione anticipata o l’abbattimento parziale del finanziamento, la Parte mutuataria dovrà versare: per la quota destinata ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale, unicamente le somme necessarie per l'abbattimento del capitale residuo del finanziamento; per la quota non destinata ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale, oltre alle somme necessarie per l’abbattimento del finanziamento, un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1% ( uno percento), sulle somme versate in linea capitale per l’abbattimento. Portabilità del finanziamento Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto. Il giorno del rimborso definitivo del mutuo e del pagamento di tutti gli oneri accessori. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto di mutuo, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti di seguito: i) presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o per via telematica ([email protected]). La banca risponde entro 30 giorni al reclamo. ii) Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. iii) Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. iv) rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora. Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato. LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) /Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale l’importo delle rate a pagare è costituito dalla sola quota interessi. Il periodo di preammortamento riguarda l’arco di tempo compreso fra il giorno di erogazione del mutuo e il giorno di inizio ammortamento escluso. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Aggiornato al 10.01.17 Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso d’interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.