Certificazione dell`olio di oliva biologico
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Certificazione dell`olio di oliva biologico
Certificazione dell’olio di oliva biologico M. Sciarroni Foro di Roma E- mail [email protected] L’olio di oliva riveste un ruolo primario nell’ambito della dieta mediterranea, ciò in ragione del suo prezioso ruolo salutistico e di prevenzione di talune malattie croniche. In particolare, negli ultimi anni ha avuto grande risalto la produzione effettuata attraverso il metodo biologico. Le aziende che adottano tale metodo devono attenersi a specifiche e rigorose norme che assicurano una serie di caratteristiche, tra queste si segnalano: l’assenza di sostanze di sintesi e di additivi nella coltivazione delle olive, l’utilizzo di tecniche volte a mantenere inalterate le proprietà salutari e organolettiche dell’olio, l’uso di olive locali, autoctone, le quali garantiscono l’origine delle stesse e la loro tracciabilità. Appare pacifico, dunque, che i produttori dell’olio biologico debbano rispettare i dettami previsti dal Regolamento CE 834/2007 e dal Regolamento di Attuazione 889/2008 in tema di produzione e di commercializzazione di prodotti biologici. La mancata conformità alle disposizioni suindicate determina, ai sensi dell’articolo 23 del Reg. CE del 2007, l’impossibilità di avvalersi del termine “ biologico” e suoi similari. Detto ciò risulta fondamentale il controllo inerente il rispetto della predetta normativa. A tale proposito ciascun Stato dell’Unione Europea è tenuto ad adottare un complesso sistema di ispezioni che garantiscano e vigilino sull’osservanza dei dettami di legge. Al proposito, si osserva che prima di immettere sul mercato un prodotto biologico, nel nostro caso l’olio, è richiesta una certificazione regolamentata che documenti e attesti la produzione biologica dello stesso. Anteriormente alla predetta immissione tutti i produttori, nonché coloro i quali immagazzinano e importano l’olio biologico devono notificare all’Autorità competente la propria attività e, si ribadisce, sottoporre lo stesso olio al controllo certificativo e, quindi, assoggettarsi al sistema previsto secondo le modalità illustrate dall’articolo 27 del Reg. CE 834/2007. Tale articolo stabilisce che tutti gli Stati membri designino le Autorità competenti quali soggetti responsabili dei controlli volti al rilascio della certificazione. Le stesse Autorità possono poi delegare le proprie competenze ad organismi pubblici o privati. Quest’ultimi rivestono il ruolo di certificatori terzi, obiettivi e imparziali. Siffatti soggetti devono possedere, oltre una specifica esperienza, anche le attrezzature necessarie per svolgere accuratamente i compiti loro delegati, nonchè disporre, altresì, di personale tecnico e qualificato in grado di esercitare adeguatamente le proprie funzioni. Gli organismi certificatori devono essere accreditati in base ai requisiti previsti dall’Unione Europea e secondo lo Standard EN45011. Sono, inoltre, obbligati a comunicare e a trasmettere regolarmente le risultanze dei controlli e delle ispezioni alla competente Autorità al fine del suo costante aggiornamento. In capo alle medesime Autorità permane un potere di vigilanza e di verifica sull’attività posta in essere dagli organismi delegati, con particolare riguardo al fatto che le ispezioni debbano essere realizzate in maniera indipendente e libera. Speciale attenzione è rivolta agli organismi privati di controllo per i quali viene stabilito che la delega debba prescrivere dettagliatamente le attività e le modalità operative dei stessi. In merito all’olio biologico gli accertamenti e le ispezioni suindicate si articolano in varie fasi, ovvero: controllo del terreno e relative analisi di laboratorio allo scopo di assicurare l’utilizzo di 221 LA RIVISTA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, NUMERO 1, GENNAIO-MARZO 2013, ANNO 42 sostanze naturali nella coltivazione; controlli dei frantoi e delle sue strutture, nonché controlli al momento dell’imbottigliamento. Soltanto all’esito positivo di tali ispezioni l’organismo accreditato rilascia la certificazione di cui il consumatore viene edotto attraverso l’etichetta. Bibliografia Reg. CE 834/2007; Reg. di Attuazione 889/2008; eu.europa.eu www.aiab.it www.accredia.it 222