Reg per l`accesso alle strade forestali regoliere
Transcript
Reg per l`accesso alle strade forestali regoliere
Regola di Casotto in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra Allegato alla Carta di Regola n. 058/2014, del 4 luglio 2014. Regola di Casotto Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle strade forestali di proprietà della Regola di Casotto, situate nella Regione Veneto, mediante il rilascio di chiavi e di lasciapassare, sia d’estate che d’inverno, in conformità con i principȋ dello Statuto e delle disposizioni della Legge regionale n°14/1992, riguardante restrizioni sulla circolazione dei veicoli a motore lungo le strade silvo-pastorali. Art. 2 - Modalità di rilascio chiavi Le chiavi per l’apertura delle sbarre sono corredate di corrispondenti lasciapassare, detti anche permessi di transito, e vengono rilasciate dal Presidente della Regola, o da un suo incaricato. La chiave deve essere sempre accompagnata dal relativo lasciapassare, firmato dal Presidente della Regola e riportante gli estremi di identificazione del veicolo. Nel lasciapassare deve essere specificato il periodo in cui lo stesso è valido. L’uso della chiave al di fuori del periodo specificato nel lasciapassare è considerato abusivo. Il lasciapassare va esposto in modo visibile sul cruscotto dell’automezzo. Le persone alle quali viene rilasciata la chiave sono considerate dirette responsabili nell’uso della chiave stessa, uniche interlocutrici in caso di abuso, o di smarrimento. Art. 3 - Registrazione L’uscita e il rientro di ogni chiave devono essere riportati in un apposito registro, in cui sono indicati il nominativo dell'utente, la data di consegna, quella di riconsegna, la firma dell'utente stesso e l'importo della cauzione versata. Art. 4 - Cauzione In alcuni casi sotto specificati viene chiesta una cauzione di euro 100,00. La cauzione sarà trattenuta dal Servizio di Economato e restituita nel momento in cui la chiave verrà riconsegnata alla Regola. La cauzione di euro 100,00 per ogni chiave rilasciata dovrà essere sempre versata da coloro che in precedenza non hanno rispettato il presente Regolamento. Art. 5 - Smarrimento della chiave Lo smarrimento della chiave deve essere subito segnalato al Presidente della Regola. Alla persona che ha smarrito la chiave la Regola può richiedere il versamento della somma di euro 100,00, a titolo di risarcimento. Senza il preventivo versamento di tale somma, non verrà più rilasciata alcuna chiave alla suddetta persona. Art. 6 - Norme fondamentali La chiave è di uso personale, o dell'intero fuoco-famiglia regoliero, e non può assolutamente essere ceduta a terzi, né essere duplicata. Le sbarre, immediatamente dopo essere state varcate, devono essere abbassate e chiuse con il lucchetto, al fine di evitare l'accesso ai veicoli non autorizzati. Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra. Casotto, 4 luglio 2014 2/5 Regola di Casotto Art. 7 - Regolieri I Regolieri, iscritti nell'Elenco dei Regolieri, hanno diritto di circolare con i veicoli a motore senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali regoliere, su autorizzazione del Presidente della Regola, per raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera (art. 4 bis, L.R. 14/1992). Essi hanno, però, l’obbligo di restituire la chiave nel momento in cui perdono i requisiti di Regolieri. Art. 8 - Lavori boschivi, trasporti e manutenzioni La chiave viene rilasciata a tecnici e lavoratori che eseguono lavori boschivi per conto della Regola (martellate, tagli, allestimenti, misurazioni), alle ditte incaricate del trasporto di legname o materiale, nonché di lavori di manutenzione sul territorio regoliero, e comunque secondo le varie necessità stabilite dal Presidente della Regola. Il lasciapassare avrà la durata necessaria allo svolgimento dei lavori; la chiave deve essere riconsegnata al termine del periodo suddetto (comunque entro il 31 dicembre di ogni anno). Art. 9 - Locatari di malghe e apicoltori I locatari di malghe ed i loro collaboratori, per lo svolgimento delle attività di pascolo e di gestione delle malghe, compreso il rifornimento e la manutenzione delle stesse, hanno diritto di avere una chiave con durata stagionale. Il termine di restituzione della chiave è fissato al momento della riconsegna autunnale della malga e, comunque, entro il 20 ottobre di ogni anno. Agli apicoltori viene rilasciata una chiave stagionale qualora le residenze estive delle loro api lo richiedano. Art. 10 - Pubblica sicurezza Una o più chiavi con permesso a tempo indeterminato vengono rilasciate, su richiesta, alle autorità di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali: Comune di Pedemonte, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia, Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Croce Bianca. Art. 11 - Disabili L’art. 4 comma 2 della legge regionale 31.03.1992 n° 14 stabilisce che “i divieti di circolazione sulle strade forestali non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità deambulatoria, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 08.06.1979”. La chiave può essere rilasciata ai disabili e portatori di handicap, previa esibizione del certificato di invalidità, che specifichi l’inabilità alla deambulazione e/o l’uso di carrozzina. La chiave deve essere restituita entro il 31 ottobre di ogni anno. Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra. Casotto, 4 luglio 2014 3/5 Regola di Casotto Art. 12 - Motoslitte Tutti i divieti di accesso alle strade silvo-pastorali sono validi per l’intero corso dell’anno, compreso l’inverno. È quindi vietato, come per gli altri mezzi di trasporto, il transito invernale con motoslitta, tranne nei casi appositamente autorizzati dal Presidente della Regola. È escluso, comunque, il trasporto in motoslitta per fini turistici o ricreativi. Art. 13 - Fondi interclusi I proprietari di fondi interclusi o contermini ai territori regolieri hanno il diritto di potervi accedere come previsto dalla Legge regionale n° 14/1992. È, perciò, consentito ad ogni proprietario di immobile intercluso il rilascio di una chiave con permesso stagionale per raggiungere il proprio immobile, limitato al luogo di proprietà, al tratto di strada più breve e al periodo di chiusura della strada di accesso. I proprietari di fondi rustici interclusi possono richiedere, secondo la loro necessità, una chiave per l’accesso ai propri fondi limitatamente alle necessità d’uso della stessa. Il permesso di transito esclude la possibilità, per costoro, di sostare lungo le strade regoliere. Art. 14 - Ditte di boscaioli Le ditte di boscaioli, che fanno commercio di legna, incaricate al taglio di boschi interclusi o contermini alle strade forestali regoliere, sono chiamate, al momento del rilascio della chiave e del lasciapassare temporaneo, oltre a pagare la cauzione di 100,00 euro, a versare una somma in denaro, da concordare con il Presidente, a parziale rimborso delle spese di manutenzione della strada silvo-pastorale. Art. 15 - Rimborso spese di manutenzione strade I proprietari non Regolieri di fondi interclusi, i titolari di ditte di boscaioli, le persone con limitata capacità deambulatoria, e altri soggetti a discrezione del Presidente, devono versare alla Regola, al momento del rilascio della chiave, un’indennità a titolo di parziale rimborso delle spese di manutenzione delle strade forestali, commisurata ai percorsi serviti e al numero dei giorni di possesso della chiave. Art. 16 - Attività faunistico-venatorie Al Presidente della Riserva di Caccia di Pedemonte vengono concesse tre chiavi, che potranno essere usate dai suoi incaricati per l’approvvigionamento di foraggio alle mangiatoie e per l’eventuale recupero di carcasse di cervo, o per altri usi consentiti. Le chiavi dovranno essere riconsegnate entro il 31 dicembre di ogni anno Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra. Casotto, 4 luglio 2014 4/5 Regola di Casotto Art. 17 - Altri utilizzi Il Presidente può, sotto la propria responsabilità, vista la Legge regionale del Veneto n° 14/1992 sulla circolazione, consentire il permesso di transito per motivi diversi da quelli silvo-pastorali. Art. 18 - Ritardi nella restituzione della chiave Nei riguardi della persona che riconsegni la chiave con immotivato ritardo, o addirittura non la riconsegni, saranno presi i provvedimenti del caso. Art. 19 - Chiusura assoluta nel periodo invernale Per motivi di sicurezza, la strada Valtorra sarà chiusa al traffico nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo di ogni anno. Art. 20 - Abusi Qualora il personale di sorveglianza rilevi abusi nell’utilizzo delle chiavi e dei lasciapassare, farà comunicazione al Presidente della Regola, che potrà interdire alle singole persone e, se del caso, ai loro famigliari, l’utilizzo della chiave per il futuro. Ai trasgressori viene, comunque, negato il rilascio della chiave per anni 2 (due) dal verificarsi dell’abuso, periodo che verrà di volta in volta raddoppiato in caso di recidiva. Vengono, in ogni caso, applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di viabilità silvo-pastorale. Il personale di sorveglianza è autorizzato al ritiro immediato della chiave e del lasciapassare, qualora riscontri un abuso al presente regolamento. Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra. Casotto, 4 luglio 2014 5/5