Reg per l`accesso alle strade forestali regoliere

Transcript

Reg per l`accesso alle strade forestali regoliere
Regola di Casotto
in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza
Regolamento inerente
la circolazione dei
veicoli a motore lungo
la strada forestale
Valtorra
Allegato alla Carta di Regola n. 058/2014, del 4 luglio 2014.
Regola di Casotto
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle strade forestali di proprietà della
Regola di Casotto, situate nella Regione Veneto, mediante il rilascio di chiavi e di
lasciapassare, sia d’estate che d’inverno, in conformità con i principȋ dello Statuto e
delle disposizioni della Legge regionale n°14/1992, riguardante restrizioni sulla
circolazione dei veicoli a motore lungo le strade silvo-pastorali.
Art. 2 - Modalità di rilascio chiavi
Le chiavi per l’apertura delle sbarre sono corredate di corrispondenti lasciapassare,
detti anche permessi di transito, e vengono rilasciate dal Presidente della Regola, o da
un suo incaricato.
La chiave deve essere sempre accompagnata dal relativo lasciapassare, firmato dal
Presidente della Regola e riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
Nel lasciapassare deve essere specificato il periodo in cui lo stesso è valido.
L’uso della chiave al di fuori del periodo specificato nel lasciapassare è considerato
abusivo. Il lasciapassare va esposto in modo visibile sul cruscotto dell’automezzo.
Le persone alle quali viene rilasciata la chiave sono considerate dirette responsabili
nell’uso della chiave stessa, uniche interlocutrici in caso di abuso, o di smarrimento.
Art. 3 - Registrazione
L’uscita e il rientro di ogni chiave devono essere riportati in un apposito registro, in cui
sono indicati il nominativo dell'utente, la data di consegna, quella di riconsegna, la
firma dell'utente stesso e l'importo della cauzione versata.
Art. 4 - Cauzione
In alcuni casi sotto specificati viene chiesta una cauzione di euro 100,00.
La cauzione sarà trattenuta dal Servizio di Economato e restituita nel momento in cui
la chiave verrà riconsegnata alla Regola.
La cauzione di euro 100,00 per ogni chiave rilasciata dovrà essere sempre versata da
coloro che in precedenza non hanno rispettato il presente Regolamento.
Art. 5 - Smarrimento della chiave
Lo smarrimento della chiave deve essere subito segnalato al Presidente della Regola.
Alla persona che ha smarrito la chiave la Regola può richiedere il versamento della
somma di euro 100,00, a titolo di risarcimento.
Senza il preventivo versamento di tale somma, non verrà più rilasciata alcuna chiave
alla suddetta persona.
Art. 6 - Norme fondamentali
La chiave è di uso personale, o dell'intero fuoco-famiglia regoliero, e non può
assolutamente essere ceduta a terzi, né essere duplicata.
Le sbarre, immediatamente dopo essere state varcate, devono essere abbassate e chiuse
con il lucchetto, al fine di evitare l'accesso ai veicoli non autorizzati.
Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra.
Casotto, 4 luglio 2014
2/5
Regola di Casotto
Art. 7 - Regolieri
I Regolieri, iscritti nell'Elenco dei Regolieri, hanno diritto di circolare con i veicoli a
motore senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali
regoliere, su autorizzazione del Presidente della Regola, per raggiungere e percorrere
l’intera proprietà regoliera (art. 4 bis, L.R. 14/1992).
Essi hanno, però, l’obbligo di restituire la chiave nel momento in cui perdono i
requisiti di Regolieri.
Art. 8 - Lavori boschivi, trasporti e manutenzioni
La chiave viene rilasciata a tecnici e lavoratori che eseguono lavori boschivi per conto
della Regola (martellate, tagli, allestimenti, misurazioni), alle ditte incaricate del
trasporto di legname o materiale, nonché di lavori di manutenzione sul territorio
regoliero, e comunque secondo le varie necessità stabilite dal Presidente della Regola.
Il lasciapassare avrà la durata necessaria allo svolgimento dei lavori; la chiave deve
essere riconsegnata al termine del periodo suddetto (comunque entro il 31 dicembre di
ogni anno).
Art. 9 - Locatari di malghe e apicoltori
I locatari di malghe ed i loro collaboratori, per lo svolgimento delle attività di pascolo e
di gestione delle malghe, compreso il rifornimento e la manutenzione delle stesse,
hanno diritto di avere una chiave con durata stagionale. Il termine di restituzione della
chiave è fissato al momento della riconsegna autunnale della malga e, comunque, entro
il 20 ottobre di ogni anno.
Agli apicoltori viene rilasciata una chiave stagionale qualora le residenze estive delle
loro api lo richiedano.
Art. 10 - Pubblica sicurezza
Una o più chiavi con permesso a tempo indeterminato vengono rilasciate, su richiesta,
alle autorità di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali:
Comune di Pedemonte, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Polizia, Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Croce
Bianca.
Art. 11 - Disabili
L’art. 4 comma 2 della legge regionale 31.03.1992 n° 14 stabilisce che “i divieti di
circolazione sulle strade forestali non si applicano ai veicoli delle persone con limitata
capacità deambulatoria, purché muniti del contrassegno approvato con decreto
ministeriale 08.06.1979”.
La chiave può essere rilasciata ai disabili e portatori di handicap, previa esibizione del
certificato di invalidità, che specifichi l’inabilità alla deambulazione e/o l’uso di
carrozzina. La chiave deve essere restituita entro il 31 ottobre di ogni anno.
Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra.
Casotto, 4 luglio 2014
3/5
Regola di Casotto
Art. 12 - Motoslitte
Tutti i divieti di accesso alle strade silvo-pastorali sono validi per l’intero corso
dell’anno, compreso l’inverno. È quindi vietato, come per gli altri mezzi di trasporto, il
transito invernale con motoslitta, tranne nei casi appositamente autorizzati dal
Presidente della Regola.
È escluso, comunque, il trasporto in motoslitta per fini turistici o ricreativi.
Art. 13 - Fondi interclusi
I proprietari di fondi interclusi o contermini ai territori regolieri hanno il diritto di
potervi accedere come previsto dalla Legge regionale n° 14/1992. È, perciò, consentito
ad ogni proprietario di immobile intercluso il rilascio di una chiave con permesso
stagionale per raggiungere il proprio immobile, limitato al luogo di proprietà, al tratto
di strada più breve e al periodo di chiusura della strada di accesso. I proprietari di fondi
rustici interclusi possono richiedere, secondo la loro necessità, una chiave per l’accesso
ai propri fondi limitatamente alle necessità d’uso della stessa.
Il permesso di transito esclude la possibilità, per costoro, di sostare lungo le strade
regoliere.
Art. 14 - Ditte di boscaioli
Le ditte di boscaioli, che fanno commercio di legna, incaricate al taglio di boschi
interclusi o contermini alle strade forestali regoliere, sono chiamate, al momento del
rilascio della chiave e del lasciapassare temporaneo, oltre a pagare la cauzione di
100,00 euro, a versare una somma in denaro, da concordare con il Presidente, a
parziale rimborso delle spese di manutenzione della strada silvo-pastorale.
Art. 15 - Rimborso spese di manutenzione strade
I proprietari non Regolieri di fondi interclusi, i titolari di ditte di boscaioli, le persone
con limitata capacità deambulatoria, e altri soggetti a discrezione del Presidente,
devono versare alla Regola, al momento del rilascio della chiave, un’indennità a titolo
di parziale rimborso delle spese di manutenzione delle strade forestali, commisurata ai
percorsi serviti e al numero dei giorni di possesso della chiave.
Art. 16 - Attività faunistico-venatorie
Al Presidente della Riserva di Caccia di Pedemonte vengono concesse tre chiavi, che
potranno essere usate dai suoi incaricati per l’approvvigionamento di foraggio alle
mangiatoie e per l’eventuale recupero di carcasse di cervo, o per altri usi consentiti.
Le chiavi dovranno essere riconsegnate entro il 31 dicembre di ogni anno
Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra.
Casotto, 4 luglio 2014
4/5
Regola di Casotto
Art. 17 - Altri utilizzi
Il Presidente può, sotto la propria responsabilità, vista la Legge regionale del Veneto n°
14/1992 sulla circolazione, consentire il permesso di transito per motivi diversi da
quelli silvo-pastorali.
Art. 18 - Ritardi nella restituzione della chiave
Nei riguardi della persona che riconsegni la chiave con immotivato ritardo, o
addirittura non la riconsegni, saranno presi i provvedimenti del caso.
Art. 19 - Chiusura assoluta nel periodo invernale
Per motivi di sicurezza, la strada Valtorra sarà chiusa al traffico nel periodo dal 1°
dicembre al 31 marzo di ogni anno.
Art. 20 - Abusi
Qualora il personale di sorveglianza rilevi abusi nell’utilizzo delle chiavi e dei
lasciapassare, farà comunicazione al Presidente della Regola, che potrà interdire alle
singole persone e, se del caso, ai loro famigliari, l’utilizzo della chiave per il futuro.
Ai trasgressori viene, comunque, negato il rilascio della chiave per anni 2 (due) dal
verificarsi dell’abuso, periodo che verrà di volta in volta raddoppiato in caso di
recidiva.
Vengono, in ogni caso, applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di
viabilità silvo-pastorale.
Il personale di sorveglianza è autorizzato al ritiro immediato della chiave e del
lasciapassare, qualora riscontri un abuso al presente regolamento.
Regolamento inerente la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada forestale Valtorra.
Casotto, 4 luglio 2014
5/5