R E G O L A M E N T O sulla disciplina dell`attività di barbiere, di

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R E G O L A M E N T O sulla disciplina dell`attività di barbiere, di
REGOLAMENTO
sulla disciplina dell’attività
di barbiere, di parrucchiere
per uomo e donna
e mestieri affini
COMUNE DI MANTOVA
REGOLAMENTO sulla disciplina dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e
mestieri affini.
PARTE I
NORME REGOLAMENTARI
Art. 1
Il presente regolamento, ai sensi della legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla legge
23.12.1970, n. 1142, disciplina le seguenti attività:
a) parrucchiere per uomo e donna;
b) barbiere;
c) parrucchiere per signora;
d) pettinatrice;
e) attività affini e collegate.
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere le attività inerenti
all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano
prestazioni di carattere medico curativo-sanitario, come quelli di estetista, truccatore, estetista,
visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.
Dette attività non possono svolgersi in forma ambulante.
Possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente
consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione
e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2 della legge.
Art. 2
Il titolare della ditta deve ottenere preventiva autorizzazione comunale, valevole per
l'intestatario e per i locali in essa indicati.
Non può essere rilasciata più di una autorizzazione per ciascuna delle attività contemplate
dal presente regolamento a uno stesso titolare. E' ammesso esercitare congiuntamente l'attività di
barbiere e parrucchiera nello stesso locale.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione della autorizzazione è
subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando
si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25.7.1956, n. 860, o della persona che
assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n.
660/56 (1).
A tal fine l'interessato dovrà inoltrare apposita domanda al sindaco, corredata dai seguenti
documenti:
a) attestazione della commissione provinciale dell'artigianato, del possessore da parte
dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge
25.7.1956, n. 860. Per le imprese societarie non avanti i requisiti previsti dalla suddetta legge dovrà
essere dimostrata la regolare costituzione della società e la avvenuta iscrizione nel registro delle
imprese e nell'albo della camera di commercio;
b) attestazione dell'ufficiale sanitario sui requisiti dei locali, delle attrezzature e delle
suppellettili destinate allo svolgimento delle attività in argomento, nonché dei requisiti sanitari
relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, sulla base di adeguata documentazione che
l'interessato è tenuto a produrre ai fini dell'accettabilità della domanda;
c) certificazione rilasciata dalla commissione provinciale dell'artigianato concernente la
qualificazione del richiedente ai sensi dell'art. 2
della legge 23.12.1970, n. 1142;
d) planimetria della zona ove si intende ubicare l'esercizio, riportante l'indicazione precisa
della sede richiesta.
(1) Ora le norme di riferimento per il settore fanno capo alla legge-quadro per l'artigianato
(legge 8 agosto 1985, n. 443).
Art. 3
Tutti i locali ove vengono esercitate le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed
i mestieri affini, devono:
a) essere sempre puliti e bene aerati;
b) avere un pavimento tale da permettere la pulizia e la disinfezione
più completa;
c) avere le pareti, fino all'altezza di m 1,50, rivestite in piastrelle,
in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
d) essere forniti di acqua corrente calda e fredda.
I laboratori ubicati in locali annessi all'abitazione dell'esercente la attività devono avere le
stesse condizioni igienico-sanitarie di cui sopra. Inoltre devono essere adibiti esclusivamente
all'uso a cui sono destinati e non devono essere direttamente comunicanti con gli altri locali.
Negli esercizi di parrucchiere, pettinatrice, estetista vi dovrà essere idoneo servizio igienico
(W.C.), a disposizione della clientela e dei lavoranti.
Negli esercizi in cui si svolgono congiuntamente le attività di parrucchiere maschile e
femminile, i servizi igienici devono essere distinti per sesso.
In ogni locale e per ogni tipo di attività di estetista, detta attività deve essere svolta in uno
spazio opportunamente separato e distinto da quello in cui si svolge l'attività di parrucchiere.
Nel negozio in cui si svolgono congiuntamente le attività di parrucchiere maschile e
femminile deve essere ben distinto e separato lo spazio in cui si svolgono le due attività.
(Nota: entro tre anni dalla entrata in vigore della modifica al regola mento (D.C.C. 485 del
19.12.1986), obbligo di adeguamento alle norme in parola per gli esercizi già in funzione.)
Art. 4
Ai sensi di quanto prescritto dal punto 2 dell'art. 210 del vigente regolamento locale di
igiene, il personale addetto agli esercizi di barbiere, parrucchiere ed affini può essere assunto in
servizio soltanto previo accertamento dell'ufficiale sanitario circa la idoneità fisica e l'assenza di
malattie infettive e contagiose.
Tale accertamento deve essere rinnovato ogni due anni.
Art. 5
Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa
pulizia.
La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti
cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.
Art. 6
E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture cd altro
materiale velenoso di cui all'art. 7 del H.D. 30.10.1924, n. 1938 e che, per il sistema "permanente a
freddo" maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.
Art. 7
Coloro che intendono trasferire l'attività da un negozio o da un locale ad un altro dovranno
prima chiedere una nuova autorizzazione al sindaco, che potrà essere rilasciata previo parere
favorevole dell'ufficiale sanitario.
Analogamente, dovranno chiedere l'autorizzazione al sindaco tutti coloro i quali intendono
subentrare a ditte, già esercenti, nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere per
uomo o donna o mestieri affini.
Art. 8
Le autorizzazioni per l'esercizio di barbiere, parrucchiere e mestieri affini potranno essere
sospese ed eventualmente revocate qualora il concessionario non si attenga alle prescrizioni
igienico sanitarie del presente regolamento.
Qualora nel negozio di barbiere o parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di
toeletta, il concessionario deve munirsi della autorizzazione amministrativa di cui alla legge
11.6.1971, n. 420.
Art. 9
L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la speciale
commissione comunale composta oltreché dal sindaco o da un suo delegato, da tre rappresentanti
della categoria artigianale, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative, dall'ufficiale sanitario, dal comandante della polizia municipale e da un
rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della
categoria residente nel comune.
L'eventuale rifiuto ad accordare l'autorizzazione dovrà essere motivato e sarà comunicato al
richiedente entro, 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
L'interessato potrà presentare controdeduzioni sulle quali, eventualmente, risentita la
commissione, l'amministrazione comunale si pronuncerà in via definitiva.
Le autorizzazioni sono soggette a vidimazioni biennali da parte della autorità comunale che le
ha rilasciate.
Per i laboratori ubicati nelle abitazioni, l'esercente è tenuto a consentire ogni e qualsiasi
controllo degli organi di vigilanza noi locali adibiti all'esercizio della professione e ad uniformarsi
altresì a quanto prescritto dal presente regolamento.
Art. 10
Gli orari per le attività degli esercizi di cui al presente regolamento saranno stabiliti
dall'autorità comunale di anno in anno, su proposta delle associazioni di categoria, sentita la
commissione di cui all'art. 9.
Tali orari dovranno essere proposti entro il mese di novembre di ogni anno, in difetto di che
resta valido l'orario in vigore.
Gli esercizi sono tenuti ad osservare gli orari stabiliti con ordinanza dell'autorità comunale.
Art. 11
In ogni esercizio dovranno essere esposti in modo chiaro e visibile a tutti l'autorizzazione, la
tabella delle tariffe, nonché il cartello riportante l'orario di apertura e chiusura ed il calendario delle
festività.
PARTE 11
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 12
(Concessioni ed autorizzazioni)
Il titolare dell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, può avere una o più
attività affini all'interno del proprio negozio, purché esso sia in possesso della relativa certificazione
di qualifica e dell'autorizzazione sanitaria.
Le autorizzazioni per nuovi insediamenti vengono rilasciate in base alla applicazione
congiunta dei sottoelencati criteri, concedendo la precedenza all'esercente che si trasferisce da zone
centrali, dove il numero dei negozi è notevole, a zone periferiche.
La concessione potrà avvenire soltanto se la nuova attività non sorgerà nelle immediate
adiacenze di attività preesistente tenendo conto che la distanza fra esercizi, avuto presente il
rapporto fra la densità della popolazione residente e fluttuante ed il numero degli esercizi medesimi e
degli addetti presenti nell'azienda, non dovrà essere inferiore:
a) a metri 100 per. la zona delimitata dai tre laghi, da viale Piave, da viale della Repubblica, da viale
Risorgimento e da via Allende;
b) a metri 200 per la zona esterna alla delimitazione di cui al punto a) .
c) a metri 100 per i centri abitati delle frazioni di: Cittadella, Formigosa, Castelletto ed Angeli.
La distanza va calcolata dal centro dell'ingresso del negozio preesistente al centro del negozio
istituendo, seguendo la via pedonale più breve .
Ove ragioni di forza maggiore, comportante la soppressione della sede della attività, come
incendi, demolizioni e simili, ponesse l'esercente nelle condizioni di cercare una nuova sede, su
conforme parere della commissione comunale, potrà essere concesso il nuovo insediamento anche
in deroga alle distanze previste nel limite del 50 per cento.
Le autorizzazioni per barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non sono
soggette a limitazione alcuna se l'attività viene svo1ta in ospedali, gerontocomi o caserme
semprechè non ostino ragioni di ordine igienico-saritario ed il titolare sia munito di qualificazione
professionale.
Le succitate autorizzazioni sono revocate nel caso in cui venga a cessare il legame funzionale
con ospedali , gerontocomi o caserme.
Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna sono
comprensive dell'attività congiunta di parrucchiere per uomo e donna, a condizione che il titolare sia
in possesso della qualificazione professionale e che il locale abbia i requisiti. previsti dall'art. 3 del
regolamento.
Art. 13
(Unificazioni e trasferimenti)
Le domande di unificazione e di trasferimento di esercizio di attività di barbiere o
parrucchiere hanno la precedenza rispetto a quelle di nuove autorizzazioni. Esse vanno redatte nei
modi previsti dall'art. 2 del regolamento.
La scelta delle domande avviene in base ai criteri di rispondenza dell'esercizio proposto, della
sua ubicazione, nonché delle distanze da rispettarsi.
Art. 14
(Società ed aumento degli addetti)
L'aumento di numero da tre a più posti di lavoro con o senza ampliamento dei locali è
assoggettato al rilascio di specifiche autorizzazioni sanitarie, dopo verifica degli ambienti,
unitamente all'autorizzazione di qualifica rilasciata dalla commissione provinciale dell'artigianato.
Art. 15
(Subingressi)
Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nell'attività di barbiere o parrucchiere per
uomo e donna devono essere accompagnate, o1tre che dalla documentazione prevista dall'art. 2 del
regolamento, anche dalla dichiarazione di rinuncia dell'effettivo titolare, unitamente alla
autorizzazione già in atto ed in possesso del medesimo.
Art. 16
(Successioni per causa di morte)
In caso di decesso del titolare, gli eredi che intendono proseguire la attività devono
presentare la domanda e i documenti a termini dell'art. 2 del regolamento unitamente al certificato di
avvenuta successione.
Tuttavia, gli aventi diritto possono richiedere l'intestazione dell'autorizzazione per un triennio
anche in mancanza della qualificazione, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da
persona qualificata e responsabile.
Decorso il triennio, l'autorizzazione decade di diritto salvo che uno degli eredi non comprovi
il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 23.12.1970, n. 1142 e dal presente regolamento.
Art. 17
(Attività affini)
Il rilascio dell'autorizzazione al1 'esercizio di mestieri e di attività affini, indicati nell'art. 1, 2°
co. del presente, regolamento, non è soggetta a limitazioni se l'attività viene svolta in un laboratorio
già autorizzato per l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna ove non ostino ragioni
d'ordine igienico-sanitario.
Chi esercita le attività di cui sopra, dovrà essere comunque munito di certificato di
qualificazione rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato.
PARTE III
NORME TRANSITORIE
Art. 18
Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esplicano le
attività di cui all'art. 1 si intendono autorizzati a proseguire l'attività stessa, ancorché chiedano
l'autorizzazione di cui allo art. 2, da concedersi subordinatamente all'ottemperanza dei requisiti
igienici ed a quelli di cui alla legge 25.7.1956, n. 860.
Art. 19
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli esercenti le attività di
cui all'art. 1 devono essere muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 2.
Art. 20
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le aziende dovranno
uniformarsi alle norme sanitarie previste, con l'installazione dei servizi igienici determinati per le
diverse attività dall'art. 3.
PARTE IV
PENALITA'
Art. 21
Per l'accertamento delle violazioni alle prescrizioni del presente regolamento ed alle ordinanze
emanate ai sensi dell'art. 10, si osservano le norme degli artt. 106-110 del Testo Unico della legge
comunale e provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383 e modificato dall'art. 3 della legge
12.7.1961, n. 603, tenuto conto quanto determinato dalla legge 3.5.1967, n. 317, semprechè le
violazioni non costituiscano reato contemplato dal c.p.o da altra legge.
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Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione ed ogni disposizione
contraria a quanto ivi contenuto si intende abrogata.
Il presente regolamento e stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in
data 28.2.1972 (P.G. 2245).
La suddetta deliberazione unitamente alla decisione della S.P.C. n. 9649 in seduta 19.7.1972 è
stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal 2.8.1972 al 17.8.1972 ai sensi dell'art.
306 della legge comunale e provinciale, T.U. 1934 n. 383, senza che siano pervenuti reclami od
opposizioni.
Modificato con: D.C.C. n. 18 del 10.1.1976 (P.G. 899/76), D.C.C. n. 12 del 25.1.1982 (P.G.
1604/82), D.C.C. n. 485 del 19.12.1986 (P.G.9627/19354/86), D.C.C. n. 434 del 21.12.1987 (P.G. 471/88),
D.C.C. n. 80 del 21.3.3988 (P.G. 4224/88), D.C.C. n. 134 del 17.4.1989 (P.G. 5839/89), D.C.C. n. 131 del
23.07.1991 (P.G. 8864/91) (2).
(2) L'ultima modificazione sostituisce il testo dell'art. 12, già modificato dalle delibere del
1987, 1988 e 1989, così come riportato nella presente edizione del regolamento.
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Edizione aggiornata all'ottobre 1991.