Novità per gli agricoltori nella vendita diretta dei prodotti
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Novità per gli agricoltori nella vendita diretta dei prodotti
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Da segnalare la disposizione che consente il consumo immediato del prodotto da parte dell’acquirente Il Decreto legislativo n. 228/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15/6/ 2001 - Supplemento ordinario n. 149) aveva stabilito che gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente (cioè almeno il 51%) dalla propria azienda agricola. Prevedeva anche, come più volte abbiamo scritto su Vita in Campagna, che se la vendita viene effettuata in modo itinerante (cioè senza sede fissa, per esempio nei parcheggi o bordo strada) la comunicazione di inizio attività debba essere fatta al Comune dove ha sede l’azienda; se invece viene esercitata in sede fissa (cioè mediante assegnazione di un posteggio da parte del Comune) o in locali aperti al pubblico (con un punto vendita) la comunicazione deve essere inviata al sindaco del Comune dove si trovano i luoghi di vendita. Ricordiamo, inoltre, che la vendita dei prodotti può riguardare anche quelli derivanti da attività di manipolazione e trasformazione, come per esempio formaggi, sottolio, confetture, salumi, ecc. Con le stesse modalità le aziende agricole possono vendere anche prodotti acquistati da terzi, però in misura non prevalente rispetto alla propria produzione. Per esempio il 51% di produzione propria e il restante da altre aziende agricole. Le ditte individuali devono an- Con la legge n. 98 dell’agosto scorso gli agricoltori che attuano la vendita diretta dei prodotti hanno ottenuto diversi vantaggi che permettono di snellire la parte burocratica che rispettare il limite di ricavi annuale, fissato a 160.000 euro; ciò significa che un agricoltore dalla rivendita di prodotti acquistati da terzi non deve superare tale soglia di ricavi. COSA DICE LA NUOVA LEGGE Da quest’anno, con il Decreto legge n. 69 del 21/6/2013 convertito in legge il 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/8/2013) sono state introdotte alcune novità sulla vendita diretta. Per la vendita al dettaglio effettuata Consumazione sul posto dei prodotti acquistati «in fattoria»: italiche polemiche La norma sulla possibilità di consumare in loco i prodotti acquistati dall’azienda agricola ha suscitato opposti sentimenti. Da una parte si paventa il dilagare di una ristorazione agrituristica «camuffata»; dall’altra si lamenta l’impossibilità di vendere generi essenziali per un picnic, come l’acqua minerale. Qualcuno l’ha presentata comunque come una grande opportunità. In effetti si tratta di una «non norma». Quello che consente era già consentito in quanto non vietato né vietabile. Non c’è servizio, non ci sono addetti, non c’è attività di impresa, non c’è compenso: c’è solo una gratuita disponibilità all’accoglienza, per il tempo dell’eventuale consumazione, complementare alla vendita. E da tempo molte aziende agricole allestiscono spazi per consentire agli acquirenti il consumo immediato di quanto comprato. (Giorgio Lo Surdo, Direttore Agriturist) in superfici all’aperto dell’azienda agricola o in altre aree private in disponibilità dell’agricoltore, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Per quanto riguarda il commercio elettronico (cioè utilizzando Internet) dei prodotti agricoli, la nuova legge prevede che l’attività di vendita può avere inizio subito dopo l’invio della comunicazione al Comune dove ha sede l’azienda, senza dover più attendere trenta giorni. Vi sono infine altre due disposizioni che apportano interessanti novità alla vendita diretta. Innanzitutto, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, benefiche, politiche o di promozione vi è ora la possibilità per gli agricoltori di effettuare la vendita diretta dei propri prodotti, senza dover presentare preventivamente la comunicazione al Comune. Da segnalare (vedi anche il riquadro qui sotto, n.d.r.) anche la disposizione che prevede, sempre quando si effettua la vendita diretta dei prodotti agricoli, la possibilità all’acquirente di consumare immediatamente gli stessi prodotti utilizzando spazi, ovvero locali e arredi che sono nelle disponibilità dell’agricoltore (senza però che vi sia servizio di somministrazione, altrimenti si rientrerebbe nell’attività agrituristica). Inoltre, la nuova legge prevede anche che l’attività di vendita diretta non porta a un cambio di destinazione d’uso dei locali e prescinde dalla destinazione urbanistica della zona dove si trovano gli immobili in cui viene effettuata. *** Per completezza di informazione ricordiamo che la vendita di prodotti acquistati da terzi (cioè da altri agricoltori) deve essere fiscalmente gestita come attività commerciale (cioè va tassata in base alla differenza tra costi e ricavi d’esercizio) e vanno rispettate le norme igienico sanitarie, il Codice della strada quando si fa la vendita diretta lungo vie di transito (per esempio, non fermarsi a vendere dove vi è un divieto di sosta o di fermata) e di idoneità sanitaria degli eventuali fabbricati utilizzati come punti vendita. Daniele Hoffer 71 VITA IN CAMPAGNA 12/2013 © 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.