Audizione informale - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
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Audizione informale - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Audizione informale in sede di VI Comitato (Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Roma, 29 marzo 2011 1 Desideriamo anzitutto ringraziare il Presidente della “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, insieme al coordinatore ed ai componenti del VI Comitato (Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto), istituito in seno alla medesima Commissione d’inchiesta, per averci concesso di partecipare a questa audizione, fornendoci l’opportunità di esprimere la nostra posizione su un tema che riteniamo di grande importanza per il Paese. Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici rappresenta l’intera filiera dei Giochi e dell’Intrattenimento all’interno di una più ampia sfera di interessi delle aziende che offrono servizi di consulenza, pubblicità, relazioni pubbliche e marketing, le tecnologie informatiche, contenuti digitali, e-media, ingegneria, internet, organismi di certificazione, le reti radio e televisione, ricerche e indagini, applicazioni satellitari, la formazione, servizi tecnologici e professionali, le telecomunicazioni. All’interno del Sistema confederale, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è una delle principali Federazioni nazionali di settore. La sua mission è promuovere politiche articolate per favorire la crescita dei Servizi Innovativi e Tecnologici in coerenza con le necessità di sviluppo del Sistema Paese. *** Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici nell’ambito della filiera dei Giochi e dell’Intrattenimento rappresenta cinque realtà associative: ACADI (Associazione Concessionari Apparecchi da Intrattenimento); ACMI (Associazione Costruttori Macchine Intrattenimento); AS.TRO (Assotrattenimento); FEDERBINGO (Federazione Nazionale Concessionari Bingo); GIOCHI E SOCIETA’(Associazione Giochi e Società). 2 Dette Associazioni costituiscono all’interno della Federazione il Comitato d’Area Gioco e Intrattenimento che rappresenta l’articolazione operativa per tutelare gli interessi di filiera e del mercato in questione. Nel documento che segue viene riportata la posizione complessiva delle Associazioni ACADI, ACMI, AS.TRO e GIOCHI E SOCITA’ ed a seguire il contributo predisposto dall’Associazione FEDERBINGO. *** Indice: § 1. Premessa: L’industria del gioco pubblico: principi e presupposti giuridici dell’organizzazione e gestione delle attività di gioco. § 2 La distinzione tra gioco lecito (e rientrante nel portafoglio gestione dell’Amministrazione Finanziaria) e offerte di gioco non autorizzate. §3. Cosa si intende per riciclaggio e come si interpreta il concetto di infiltrazione criminale (ovvero di capitali illeciti) in un settore economico. § 4. Alcuni dati normativi rilevanti sul sistema industriale del gioco lecito. § 5. La disciplina antiriciclaggio ed il settore dei giochi e delle scommesse. § 6. Conclusioni. Contributo FEDERBINGO 3 1. Premessa: L’industria del gioco pubblico: principi e presupposti giuridici dell’organizzazione e gestione delle attività di gioco. L’industria dei giochi e delle scommesse, oggi tra le prime del Paese, ha vissuto nell’ultimo decennio un lungo ed importante processo di crescita, non soltanto sotto il profilo strettamente economico, ma anche sotto quello della costruzione e dell’adeguamento della struttura giuridico-normativa e di mercato. Non a caso, quello italiano, è divenuto il modello legislativo e regolatorio di riferimento all’interno dell’Unione Europea, che sconta, come noto, ben profonde differenze politiche, giuridiche e culturali tra i 27 Stati Membri, anche e soprattutto riguardo al settore dei giochi. La Francia, dopo anni di studio, ha adottato nell’aprile del 2010, una legge di apertura e regolamentazione del proprio settore del gioco on line, che ricalca fedelmente i principi cardine della legislazione italiana in materia, ed altri Paesi, tra cui la Spagna e la Grecia, si apprestano, in questi mesi, a fare altrettanto. Negli anni, l’Italia si è dotata di un sistema bilanciato, in cui l’offerta di gioco, seppure ampia, trova fondamento e limite nelle leggi e nei regolamenti dello Stato, cosa che ha consentito di accompagnare e guidare la crescita del mercato, ed al tempo stesso di sottrarre al mercato illegale, e dunque alla gestione diretta delle mafie, una larga fetta di proventi. A titolo di esempio, preme ricordare le scommesse sportive, da sempre praticate in ogni parte del Paese, considerata l’italica passione per il calcio, ma gestite dallo Stato soltanto a partire dal 1998, e quindi gli apparecchi da intrattenimento, che proprio questa Commissione parlamentare, negli precedenti al 2004, aveva indagato a fondo in quanto fonte diretta di entrate per numerose organizzazioni criminali. L’esempio ultimo, è estremamente significativo, perché un’attenta ed importante regolamentazione di questo comparto, da parte dello Stato, ha consentito di far emergere un mercato clandestino ed illegale di proporzioni enormi, che oltre ad essere integralmente sottratto all’imposizione fiscale 1 ed a 1 Nel 2003 all’Erario, gli oltre 450.000 apparecchi da intrattenimento censiti ( in realtà il numero era maggiore, considerato il fatto che nessun censimento ufficiale poteva essere fatto), hanno assicurato a titolo di Imposta sugli intrattenimenti (ISI), circa 23 milioni di euro. A partire dall’entrata in vigore ( 2004) della riforma che ha previsto ed imposto il collegamento in rete degli apparecchi cd. comma 6 a), art. 110 Tulps, l’Erario ha visto crescere, seppure con un numero di apparecchi nettamente inferiore, vistosamente le proprie entrate, che nel 2010 hanno superato i 3,7 miliardi di euro. Questi dati, di carattere fiscale, confermano come la riforma abbia prodotto effetti largamente positivi, sottraendo per la quasi totalità il business al mercato clandestino e ponendolo sotto il controllo pubblico. 4 qualsiasi forma di tutela e controllo anche a garanzia dei consumatori, assicurava, soprattutto, finanziamenti continui ed ingenti alle mafie, consentendo, poi, di reinvestire i predetti proventi in altri traffici illeciti, e quindi mostrando una straordinaria, quanto pericolosissima, propensione criminogena. La regolamentazione introdotta nel 2003/04 ha, quindi, favorito la creazione di una vera e propria filiera industriale, nella quale trovano impiego e riconoscimento decine di migliaia di persone. La riserva allo Stato delle attività di gioco, prevista e sancita dall’art. 1 2 del D.lgs. 14 aprile 1948, n.496, e la conseguente possibilità di affidarne la gestione a soggetti privati esclusivamente in forza di un rapporto concessorio, connotano, dunque, un sistema in cui ogni attività di organizzazione, offerta e raccolta del gioco è posta in essere sotto il controllo preventivo e successivo della pubblica autorità! L’affidamento in concessione della gestione dei servizi pubblici di gioco 3 rappresenta, certamente, l’elemento che ha consentito al sistema di evolvere verso una situazione di mercato di effettiva e reale concorrenza, nel rispetto dei principi comunitari, offrendo, al tempo stesso, ampie garanzie di protezione del consumatore nonché di tutela della fede, della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il rilascio della concessione non esaurisce, peraltro, la fase dei controlli e della vigilanza, che l’ordinamento interno rimette ad altre autorità 4, e segnatamente alle Questure. L’art.88 del Tulps, prevede che “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.>>. Concessione e licenza5 di pubblica sicurezza sono, dunque, due fondamentali presidi di legalità, posti a garanzia del sistema, la cui piena compatibilità con 2 Art.1 <<L’organizzazione e l’esercizio dei giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.>>. 3 Da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n.9347. 4 Altre autorizzazioni sono rimesse, ai sensi dell’art.86 del Tulps, alle amministrazioni comunali, alle quali spettano corrispondenti poteri sanzionatori nelle ipotesi di violazioni . 5 l’ordinamento comunitario è stata ribadita, a più riprese, dal Consiglio di Stato e dalla stessa giurisprudenza comunitaria. Il Supremo Consesso6 ha affermato con forza che <<…l’autorizzazione svolge una funzione anche autonoma rispetto alla concessione (perché diretta a verificare requisiti di moralità e affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione), non è certamente sostenibile che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse senza sottoporsi al vaglio preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza ..>>. Mentre la stessa Corte di Giustizia europea ha affermato7 che << un sistema di concessioni può, in tale contesto, costituire un meccanismo efficace che consente di controllare coloro che operano nel settore dei giochi di azzardo allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti..>>. Intorno a tali istituti si è sviluppato e strutturato il mercato del gioco pubblico. Non sia di inganno, pertanto, la visione del solo dato economico relativo al fatturato annuo dei giochi, pari ad oltre 61 mld8 di euro nel 2010: il comparto, regolato e vigilato dal Ministero dell’economia e finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, evidenzia, infatti, livelli di sicurezza ed attenzione non comuni a molti altri settori industriali del Paese! Tuttavia, accanto al gioco pubblico e legale, permane un mercato parallelo ed illegale, ancora, purtroppo, di grandi dimensioni, dotato di una forza criminogena particolarmente evidente, specie in relazione ai fenomeni di riciclaggio del denaro, in grado di alterare ed inquinare il tessuto economico, imprenditoriale e sociale di intere aree geografiche. Gli operatori illegali hanno mutato, nel corso degli ultimi anni, sensibilmente il proprio modus operandi, specie in relazione a determinate tipologie di giochi. Se dapprima il gioco non autorizzato tendeva a rimanere nascosto, clandestino, oggi 5 Sul tema si veda M. Presilla “E’ illegittima l’attività di bookmaking posta in essere in assenza dei necessari titoli amministrativi:Consiglio di Stato n. 208 del 2009”, Il Foro Amministrativo C.d.S., Anno VIII Fasc. 2 – 2009- Milano – Giuffrè Editore. 6 Cds, VI Sez., n. 6027 del 5 dicembre 2008 ed altri. 7 Corte di Giustizia, sentenza 6 marzo 2006 (cd. Placanica). 8 Rispetto a tale dato occorre considerare una restituzione in vincite al giocatore pari a circa 45 miliardi di euto, circa 9,9 miliardi di euro all’erario (tra prelievo fiscale 8,7 mld e diritti amministrativi una tantum circa 1,2 mld), il resto distribuito all’intera filiera che comprende le imprese concessionarie, le imprese di gestione, la produzione e gli esercenti (bar, tabacchi, agenzie etc.). 6 tende, quanto più, ad affiancare quello regolare, a rendersi visibile al fine di confondersi con quest’ultimo, nel tentativo di sottrarre al circuito della legalità risorse importanti. Si può parlare al riguardo di una vera e propria concorrenza di tipo parassitario che drena costantemente risorse, da immettere, poi, nel generale sistema illegale/criminale9 ***** 2. La distinzione tra gioco lecito (e rientrante nel portafoglio gestione dell’Amministrazione Finanziaria) e offerte di gioco non autorizzate. La persistente presenza di organizzazioni dedite all’offerta al pubblico di prodotti di gioco non leciti, non autorizzati, ovvero distribuiti secondo modalità differenti dalle disposizioni impartite dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, costituisce un fattore di rischio per il sistema pubblico di gioco. Il gioco illegale emula i prodotti del portafoglio di gestione dell’Amministrazione Finanziaria, ne imita le forme distributive, e pertanto si insinua nel mercato provocandone alterazioni sensibili sotto il profilo economico, rilevanti anche sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e delle prerogative erariali. Il gioco illegale non necessita di consistenti investimenti tecnologici, è sottoposto a un modesto rischio penale, e, in virtù della sua clandestinità tributaria, si presenta come attività idonea alla creazione di notevole ricchezza illecita, a basso rischio di impresa10. Il gioco illegale, contrariamente a quello autorizzato, costituisce uno “storico” bacino di confluenza di capitali illeciti. 9 Si pensi all’alterazione degli eventi sportivi. La Uefa, nel Congresso di Parigi del 23 marzo 2011, ha deliberato l’adozione di un piano straordinario di contrasto al gioco irregolare ed alla corruzione nel mondo sportivo. 10 Le organizzazioni che offrono gioco illegale si caratterizzano per un limitato rischio di impresa perché non sono sottoposte a controllo pubblico, ma solo ad azioni di repressione che le Forze dell’ordine realizzano con impegno, ma che spesso sono frustrate dall’irrisorietà della sanzione e dall’incertezza normativa sui presupposti di reato. Queste imprese, quindi, possono risparmiare sui costi che l’industria lecita deve sostenere in termini di garanzia al pubblico della percentuale di pagamento di premi, di sicurezza, di tecnologia telematica per la sottoposizione del flusso di gioco a verifica tributaria, realizzando così grandi profitti con ridotta spesa e calcolati rischi. 7 Il gioco autorizzato, invece, si atteggia come “ordinaria” realtà imprenditoriale “teoricamente aggredibile ” da capitali di illecita provenienza, al pari di molte altre entità economiche (anche sottoposte ad Autorità Pubbliche di vigilanza). Tuttavia alcune sue peculiarità lo rendono, come si vedrà nel prosieguo, oggettivamente distante dagli standards di “appetibilità” fatti propri dalla criminalità organizzata. 3. Cosa si intende per riciclaggio e come si interpreta il concetto di infiltrazione criminale (ovvero di capitali illeciti) in un settore economico. La dottrina penalistica e gli studi criminologici suggeriscono 11 di considerare tre aspetti: a) Le tecniche di riciclaggio, ovvero gli strumenti e le operazioni che consentono il c.d. “money laundering”, b) Le misure di contrasto all’utilizzo del denaro contante senza tracciabilità di movimentazione, c) La infiltrazione dei capitali illeciti in imprese legali. In relazione al primo profilo, si osserva: in base alla nozione normativa di riciclaggio (e alla qualificazione penalistica di tale fattispecie di reato), il fattore di centrale rilevanza risiede nel c.d. ostacolo alla identificazione della provenienza illecita di una utilità economica. La tecnica di riciclaggio è quindi un’operazione tesa a “distaccare” un capitale o una utilità economica dalla sua provenienza illecita. Sul fronte del gioco pubblico, pertanto, occorrerà verificare se i prodotti del gioco lecito presentano intrinseca idoneità a fornire questo genere di copertura. In relazione al secondo aspetto, si osserva: 11 Fra i tanti si segnalano: Colombo, il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti, Milano 1990, Reinotti, Ricettazione e Riciclaggio, in Enc. Dir. XL, Milano, 1989, Franzoso – Guerini, Le norme del c.p. in tema di repressione dei fenomeni di riciclaggio, La normativa di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, in Giurisprudenza Sistematica di Diritto Penale, diretta da Bricola-Zagrebelsky, UTET, 2002. 8 l’utilizzo di denaro contante è un fenomeno che vari settori della Legislazione vigente tendono “oggettivamente” a disincentivare, per la potenzialità elusiva che è intrinseca nella movimentazione di risorse senza tracciabilità. Tutti i settori industriali (unitamente a quelli commerciali e delle libere professioni), e il gioco lecito non fa eccezione, sono oggi sottoposti ad obblighi di segnalazione finalizzati a limitare l’uso del denaro contante entro limiti giudicati coerenti dalla vigente legislazione. Nel gioco lecito esistono, come detto, previsioni specifiche di registrazione ed identificazione del cliente (nonché della sua giocata o vincita) ispirate a soglie di cautela “anticipata” rispetto agli altri comparti economici. In relazione all’ultimo punto, si evidenzia quanto segue: ogni comparto economico può essere oggetto di interesse da parte di organizzazioni criminali e costituire potenziale bacino di confluenza di capitali illeciti. L’industria del gioco lecito, tuttavia, presenta specifiche caratteristiche di attenuazione di tale realtà oggettiva. Il gioco lecito è uno dei contesti più “complessi” per operazioni di riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti, perché: i) è sottoposto ad una “griglia” di controlli in perenne affinamento, e dalla elevata invasività: essi, infatti, non incidono solo sulla verifica del rispetto delle norme di gestione dei prodotti di gioco, ma si estendono a rilevanti profili della gestione interna aziendale dei Concessionari e delle imprese loro partners per le attività di raccolta; ii) non consente la “restituzione” del capitale investito (il c.d. rientro) sul breve – medio periodo; iii) la resa12 dell’attività è ridotta (bassa redditività); ciò è determinato da tre fattori; 12 A ciò si aggiunge una ulteriore peculiarità caratterizzante la raccolta di gioco a mezzo di apparecchi AWP (congegni di cui all’articolo 110 comma sei lettera A del TULPS). Con l’introduzione della Legge di abbattimento dell’aliquota del PREU su determinate eccedenze di raccolta, si è introdotto un conflitto di interesse tra la resa aziendale e l’occultamento della raccolta di gioco all’Erario: più è alta la base imponibile censita dal sistema di A.A.M.S., più è consistente lo “sconto” tributario a consuntivo (e il conseguente ricavo dell’impresa). In questo comparto, la leva tributaria ha inciso come elemento di innalzamento complessivo della virtuosità imprenditoriale, a beneficio della maggiore incisività dei controlli sul territorio. Da ciò dovrebbe derivare un impulso ad estendere questo meccanismo anche ad altre forme di raccolta di gioco pubblico. 9 o l’elevata pressione tributaria “sul gioco” che si somma a quella sull’impresa; o l’elevata incidenza del costo del lavoro; o l’elevata percentuale di pay out garantita ai giocatori dalle singole leggi istitutive dei giochi; o i costanti investimenti in termini di innovazione tecnologica 13 che sono necessari per la sicurezza (senza i quali si sarebbe esposti a rischi di frodi). Passiamo ora a verificare i requisiti tradizionali che contraddistinguono i consueti bacini di confluenza degli interessi criminali. i) Il capitale illecito viene raramente utilizzato - a bassa resa (a meno che non si tratti di imprese a loro volta illecite, quali le cartiere, o le strutture economiche artatamente costituite per accaparramento di fondi o pubbliche sovvenzioni); - in attività sottoposte a “effettivo” controllo pubblico, dove per “effettività” non si intende un contesto di riscontri meramente formali, effettuati a campione o da Autorità molto accentrate e incapaci di osservare da vicino i singoli fenomeni (esempio i grandi appalti pubblici di natura edilizia), ma un sistema di tipo “reticolare” costituito da molteplici controlli affidati a organismi diversi, i cui esiti ispettivi confluiscono centralmente in sedi idonee alla aggregazione scientifica delle risultanze (e il più lampante esempio in materia è proprio il gioco pubblico). 13 Non si sta ovviamente sostenendo che il gioco lecito lavora in perdita, ma si intende evidenziare che l’unica possibilità di incremento di valore dell’impresa di gioco autorizzato (che rispetta tutte le regole) è il costante reinvestimento di ogni sua risorsa all’interno dell’azienda stessa, unitamente alla costante ottimizzazione di tutti i processi gestionali. L’industria del gioco lecito, passa da una fase di start up di un prodotto (che richiede ingenti investimenti iniziali sia in termini di risorse per l’acquisto dei diritti concessori, sia in termini di allestimenti tecnologici), alla fase di mantenimento e crescita di un determinato asset di mercato (richiedente ulteriori investimenti, ovvero il coinvolgimento di imprese partners per la cura del punto di raccolta di gioco), alla successiva fase in cui si ricomincia tutto d’accapo con il prodotto di gioco “nuovo”, alla cui gara difficilmente si può rinunciare; per evitare cannibalizzazioni commerciali tra i singoli prodotti (e quindi tutelare i precedenti investimenti), occorre sempre tenere il passo con l’ampliamento del portafoglio prodotti che Aams costantemente persegue. Un elemento di “ostacolo” naturale, quindi, all’infiltrazione della criminalità nel settore del gioco pubblico è il mantenimento (e possibilmente l’accentuazione) della sua connotazione industriale. Con tale espressione si intende che gli attuali processi normativi e di mercato, volti a privilegiare gli operatori dalla maggiore organizzazione aziendale e dal più lungo termine di programmazione economico-finanziaria, contribuiscono a rendere il comparto un contesto difficilmente appetibile per i capitali illeciti. 10 ii) Il capitale illecito “cerca” uno sbocco, in quanto così come entra deve poter uscire; i possibili “sbocchi” sono: o l’acquisizione del controllo di una azienda, o di un complesso di aziende. o una legittima “vestizione” del denaro (ovvero un titolo che legittimi il possesso di una determinata ricchezza). Più è organizzata la strutturale criminale operante più “sbocchi” vengono perseguiti. iii) Il capitale illecito, quindi, cerca contesti economici: - a bassa fiscalità, - a limitato (o inefficace) controllo pubblico, - ad alta resa, - ad elevato flusso di denaro contante, - influenzabili dai metodi operativi della criminalità (minacce, usura, corruzione). 4. Alcuni dati normativi rilevanti sul sistema industriale del gioco lecito. Il gioco pubblico, inserito in una rete di controlli sempre più eterogenei, diffusi e incrociati (ma a confluenza centrale), va qualificato come realtà estremamente “complicata” ai fini del compimento di operazioni ex artt. 648 bis o 648 - ter del codice penale14. 14 Certamente sono esistiti, in passato, episodi di infiltrazione di capitali illeciti nel mondo del gioco lecito, e non possono essere esclusi a priori. Tempi e modalità (oltre che contestualizzazione territoriale) di tali fenomenologie ci rivelano i) la ragione di tali “investimenti”, ii) il motivo della loro individuazione da parte delle Forze di Polizia, iii) la difficile riproposizione nel contesto attuale. Sono stati censiti casi in cui una sala scommesse, una sala bingo, una società di gestione di apparecchi da gioco (ecc. ecc.), siano state ricondotte a realtà criminali. Innanzitutto si tratta di “investimenti” risalenti (al più tardi) agli inizi degli anni 2000, per lo più realizzati nella fase di start up di un programma distributivo di gioco. Si tratta di un epoca in cui l’entità che gareggiava per l’acquisizione di un diritto (o per l’allestimento di una azienda partner di un concessionario), non doveva presentare un proprio curriculum storico di solidità e trasparenza patrimoniale, esaurendosi nella fideiussione ottenuta in banca la sua pressoché unica credenziale. Le ragioni dell’”investimento” erano sostanzialmente due: La convinzione che gioco /scommesse potessero essere un grande collettore di denaro, e quindi consentire rapida remunerazione dell’investimento, e legittima “vestizione” delle illecite risorse investite. La convinzione che un mercato caratterizzato dall’istituto concessorio si caratterizzasse per staticità, e che quindi non ci fosse bisogno di grande managerialità per condurre le aziende e ricavare profitti. Se avessero avuto ragione, probabilmente, si sarebbe avverato una estensione in larga scala del fenomeno, tuttavia: 11 Si evidenziano i dati normativi più significativi: i) La legge di stabilità 2010. Tale provvedimento incide profondamente su: a) contrasto al gioco illecito (incremento degli obiettivi di verifica e delle risorse, inasprimento delle conseguenze tributarie per le imprese illegali), b) controllo ispettivo sul rispetto delle norme del gioco lecito (ampliamento degli organismi coinvolti, estensione dei doveri di denuncia di violazione delle norme sul gioco lecito, realizzazione di banca dati telematica per il monitoraggio in tempo reale del posizionamento di ogni apparecchio da gioco, anche non funzionante), c) limitazione alla redditività della raccolta di scommesse (recupero a tassazione degli eventuali proventi superiori al 20%), d) riforma delle convenzioni (ispirate a precisi criteri di prevenzione all’ingresso di capitali illeciti), e) requisiti delle società Concessionarie di gioco pubblico, dei rispettivi componenti degli organi amministrativi, dei rispettivi assetti proprietari, f) obblighi delle società Concessionarie di gioco pubblico ( trasparenza finanziaria e patrimoniale, doveri di costante comunicazione ad AAMS di dati sull’andamento economico, sottoposizione al vaglio dell’Autorità delle operazioni di cessioni di attività o partecipazioni), g) controllo sui costi delle prestazioni di servizio dei Concessionari di gioco pubblico, i) Il gioco lecito e le scommesse autorizzate sono oggi attività a bassissima resa, ma soprattutto sono realtà gestionali estremamente complesse in quanto sottoposte a cospicui prelievi tributari in forma anticipata rispetto alla creazione del (comunque modesto) utile. ii) I prelievi tributari sul gioco sono concepiti come accise anticipata sul “volume di gioco”, indipendente dai ricavi, peraltro poi assoggettati alle ordinarie imposizioni e dichiarazioni fiscali. Questi prelievi sono sempre a scadenza serrata, liquidati in forma automatizzata, sulla base di volumi censiti telematicamente. A ciò si aggiunge, oggi, la sostanziale assenza di tolleranza del sistema impositivo e di riscossione verso ogni forma di ritardo nel versamento all’Amministrazione dei tributi e degli aggi. iii) Il mercato dei clienti e dei competitors è molto dinamico, perché l’Amministrazione lavora quotidianamente per l’ampliamento dell’offerta di gioco e della rete distributiva del gioco, di tal ché il bacino di utenza e il contesto concorrenziale può mutare sensibilmente in tempi rapidi; il rischio d’impresa è quindi elevatissimo. Ecco quindi, che, per “mantenere in piedi” l’investimento iniziale, tali realtà hanno dovuto “piegare” una entità formalmente lecita a condotte di irregolarità rispetto alla normativa su giochi / scommesse, incappando inevitabilmente nella rete di controlli che all’epoca del loro ingresso non era forse così serrata, ma che costantemente si è affinata. Ecco quindi che si scoprono le scommesse anomale, le puntate di grosse somme senza identificazione dello scommettitore, la presenza di portali abusivi di scommesse all’interno dei locali, i mancati controlli sull’età degli avventori, le deficienze di comunicazione degli apparati telematici, gli attentati o le minacce ai competitors territorialmente vicini, i tentativi di manipolare l’esito degli eventi sportivi. 12 h) controllo di tutti i soggetti non concessionari che collaborano a qualsiasi titolo con i Concessionari (censimento dei medesimi in albo tenuto da A.A.M.S. e divieto di rapporti con soggetti non iscritti), i) della riforma del gioco on line (tutela dei minori, obbligo di adozione di dispositivi di limitazione di gioco). ******* 5. La disciplina antiriciclaggio ed il settore dei giochi e delle scommesse. Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 23115, in attuazione della III Direttiva europea in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha introdotto, come noto, precise disposizioni ed obblighi per tutti gli operatori16 del settore dei giochi e delle scommesse, attivi nella raccolta e nell’offerta tanto da rete fisica che da rete internet. Riguardo a tale comparto, il Legislatore ha ritenuto di prevedere disposizioni specifiche, oltre quelle di carattere generale, che sostanziano obblighi ed adempimenti distinti e peculiari rispetto agli altri settori ed attività economiche. Tra i principali aspetti da valutare, sicuramente l’introduzione di una soglia di rilevanza speciale stabilita per “… importo superiore ai 1.000 euro”, ai fini: a) della identificazione del cliente e della verifica della sua identità; b) della data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) della registrazione dei dati relativi al cliente ed all’operazione svolta; d) del valore delle operazioni sopra indicate ed ai mezzi di pagamento utilizzati. 15 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.”, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 16 L’art. 14, comma 1, lett. e) ed e-bis) definisce ed individua i soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, operanti nel settore giochi e scommesse, oltre a quelli di cui alla lett. d) che svolgono attività di gestione di case da gioco. 13 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela scattano, dunque, esclusivamente per le sole attività di gioco, al raggiungimento del valore suindicato, secondo quanto previsto dall’art. 24, co. 4, del citato decreto legislativo. Tale previsione, che rende più stringente e rigorosa l’applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, rispetto a quanto previsto per la generalità degli altri settori economici, rafforza, indubbiamente, le garanzie nei confronti del sistema e testimonia di un’attenzione e di un coinvolgimento attivo17, che riguarda non solo le Autorità pubbliche di riferimento, ma anche il ruolo degli stessi operatori dei servizi pubblici di gioco! Offerta di gioco mediante rete fisica. A decorrere dal 1° marzo 201018, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 231/07, è diventato obbligatorio, anche per gli operatori che svolgono l’attività di raccolta dei giochi pubblici mediante rete fisica (negozi o punti di gioco; sale Bingo etc.), procedere all’identificazione ed alla verifica dell’identità dei clienti che effettuino una giocata ovvero pongano all’incasso ticket relativi a vincite superiori ad Euro 1.000,00. I pagamenti, in conformità alle previsioni generali contenute all’art.49, riguardanti “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”, possono essere effettuati a mezzo denaro contante soltanto per importi inferiore ad euro 5.000. Per quanto attiene, in particolare, alla segnalazione delle c.d operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del decreto in commento, appare opportuno rilevare come al momento le disposizioni di cui al comma 2, per il gioco fisico siano rimaste disattese. Il predetto comma, stabilisce, infatti, che << Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: 17 Nota AAMS 25 febbraio 2011, indirizzata ai Concessionari di gioco pubblico, ai quali viene richiesto di comunicare all’Amministrazione le misure apprestate per ottemperare alle finalità di prevenzione del riciclaggio descritte nel decreto legislativo, secondo cadenze temporali ben precise: “entro il mese di luglio per i dati relativi al primo semestre di ciascun anno, ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo, relativamente ai dati inerenti il secondo semestre”. 18 Previsione introdotta con il d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Per il gioco a distanza l’applicazione delle misure e degli obblighi antiriciclaggio era già in vigore. 14 c) per i soggetti indicati…., e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.>> Il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011, incomprensibilmente, non ha previsto gli indicatori di anomalia per il cd. gioco fisico, limitandosi a prevedere soltanto quelli per il gioco on line (oltre quelli per le cd. case da gioco). Questa carenza impone agli operatori di definire propri autonomi indicatori di anomalia, che possono, quindi, essere diversi da soggetto a soggetto. Sarebbe opportuno colmare la lacuna, attraverso l’introduzione di indici di anomalia unici e comuni e soprattutto realmente calibrati sulle effettive caratteristiche delle attività e tipologie di gioco. Offerta di gioco a distanza. Il gioco on line, laddove praticato in presenza di un sistema di regole certe e definite, come previsto dalla vigente legislazione nazionale, evidenzia rischi di utilizzo per finalità di riciclaggio estremamente contenuti rispetto ad altri settori economici. L’acquisizione di una concessione statale, attraverso una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza europea, quale presupposto indefettibile ai fini dello svolgimento dell’attività di offerta di gioco, determina l’effettiva e completa identificazione dell’operatore ed il suo assoggettamento pieno ai meccanismi di controllo, sulla composizione societaria e sull’attività svolta. Tali controlli accompagnano la vita e le attività dell’operatore per tutta la durata della concessione. Inoltre, la persistenza in capo all’operatore, di ben precisi obblighi e requisiti (previsti tra gli altri dalla L.88/2009) è condizione necessaria ai fini del mantenimento del titolo (concessorio) per l’esercizio dell’attività di gioco. Le principali ragioni di garanzia a tutela del sistema sono da individuare: 15 a) nella totale tracciabilità di tutte le transazioni (ricarica/versamento, giocata; prelievo); b) nei limiti posti al gioco; c) nella necessaria e preliminare identificazione del giocatore; d) nella identificazione dell’operatore/concessionario (a seguito della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’ottenimento della licenza), e quindi nei controlli sullo stesso. I controlli sull’operatore e quelli sulle attività di gioco consentono un ampio monitoraggio sulle attività on line e di conseguenza riducono sensibilmente i rischi di utilizzo del circuito a fini di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. E’ fondamentale ricordare che l’obiettivo prioritario di ogni attività di “lavaggio del denaro sporco” è quello di cancellare qualsiasi traccia dell’origine del denaro e dell’attività criminale che l’ha generata. Il sistema delineato dalla la legge italiana prevede che di ogni singola transazione (ricariche dei conti di gioco; scommesse/giocate; prelievi) resti traccia sui sistemi del concessionario/operatore, nonché sul Sistema Centrale dell’AAMS, con ciò consentendo in qualunque momento di identificare gli estremi di: a) ogni singola operazione di ricarica del conto di gioco; b) ogni singola giocata; c) ogni singola operazione di prelievo. Tale aspetto deve essere opportunamente evidenziato, in quanto tra i 27 Stati Membri dell’UE, nessun Paese, ad eccezione della sola Francia, è dotato di sistemi normativi e di controllo comparabili con quelli in vigore in Italia. 16 ****** In linea generale è possibile identificare alcune aree di rischio specifiche per il gioco on-line, di seguito indicate. Una prima area di rischio è quella relativa all’accredito delle vincite o delle (cd. ricariche) somme depositate e non utilizzate in favore di: - un conto di gioco diverso da quello dal quale sono state originariamente effettuate; - una card di gioco diversa rispetto a quella che ha originato la giocata; - per contanti in assenza di limiti di identificazione; - in ogni situazione nella quale il rimborso o l’accredito delle somme di denaro avviene in favore di un soggetto diverso dall’originario giocatore. Le ipotesi richiamate non sono consentite dalla normativa italiana (L.88/2009 art. 24 e Decreto febbraio 2011). Le disposizioni regolamentari riguardanti l’uso del conto di gioco proibiscono tassativamente: - che un giocatore possa aprire più di un conto di gioco con lo stesso operatore; - pagamenti diretti tra giocatori; - qualunque forma di pagamento o rimborso in favore di soggetti diversi dal giocatore/titolare del conto. Una seconda area di rischio può essere rinvenuta nelle forme di gioco diretto tra giocatori (peer to peer): in tali casi potrebbero verificarsi dei trasferimenti di denaro tra giocatori come conseguenza di una deliberata volontà di perdere (ipotesi collusive). Il sistema automatico di controllo e monitoraggio effettuato, anche da personale addetto, consente di intervenire ed interrompere la partita con conseguente congelamento del denaro. 17 Si evidenzia come, al contrario, operatori non titolari di concessione possono offrire particolari facilitazioni nel trasferimento diretto di fondi tra giocatori. Tale possibilità rimane tassativamente vietata dalla legge italiana. Una terza area di rischio deve essere individuata nell’utilizzo di carte prepagate per effettuare le ricariche dei conti di gioco. In questi casi la previsione di bassi limiti di pagamento è importante per attenuare i rischi connessi ad un uso improprio ed illegale di tali strumenti di pagamento anonimi. ****** In materia di gioco on line le disposizioni antiriciclaggio si saldano con le norme dettate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sull’utilizzo del conto di gioco. In particolare, appare opportuno richiamare le previsioni più significative ai fini della presente indagine: a) il giocatore può prelevare il denaro dal conto di gioco soltanto a seguito dell’avvenuta ricezione della copia del contratto e del documento di identità; b) il giocatore può prelevare dal conto di gioco soltanto le somme di denaro conseguenti a vincite o rimborsi: non può in alcun caso prelevare gli importi imputati a titolo di ricarica (versamenti sul conto); c) il prelievo dell’intera giacenza del conto ovvero degli importi versati a titolo di ricarica è consentito soltanto all’atto della chiusura del conto di gioco; d) a seguito della risoluzione del contratto con il concessionario e dunque della chiusura del rapporto di gioco, un nuovo rapporto può essere instaurato non prima che siano trascorsi 15 giorni; e) deve esserci sempre piena corrispondenza tra l’identità della persona titolare del conto, di chi deposita il denaro, effettua le giocate ed incassa le vincite; f) al concessionario è consentito procedere alla sospensione del conto di gioco di propria iniziativa, oltre ai casi in cui ciò viene richiesto dalla pubblica autorità, nei casi in cui siano ravvisati elementi che facciano dubitare della regolarità delle operazioni svolte. Tale sospensione è previsto per un max di 180 gg. 18 ***** Gli apparecchi da intrattenimento19. In premessa può affermarsi che è esclusa l’utilizzabilità degli apparecchi new slot come strumento di riciclaggio. Gli apparecchi “new slot” che oggi possono essere installati, sono sensibilmente diversi da quelli che sono stati originariamente concepiti dalla legge n. 289/ 2002 e dal decreto AAMS del dicembre 200320. L’attuale sistema di gioco pubblico ha definitivamente cancellato dal novero degli apparecchi leciti con vincita in denaro, i congegni abilitati al funzionamento in assenza di collegamento telematico. La permanenza del controllo da remoto dei contatori di gioco da parte della rete telematica, da requisito amministrativo di regolarità, è diventato, già dal 31 dicembre 2009, requisito tecnico specifico caratterizzante il funzionamento di ogni apparecchio lecito. Il dato esplica la sua piena rilevanza, poi, se lo si associa all’ulteriore requisito di sicurezza della smart card, ovvero un dispositivo realizzato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e dalla medesima prodotto e distribuito, in virtù della quale la rete riconosce l’hardware di gioco, ne interroga la memoria, ne verifica la corrispondenza al prototipo omologato all’atto della prima accensione dell’apparecchio e durante tutta la sua attività. Le anomalie del flusso telematico 19 L’argomento è suggestivo e richiama la letteratura penalistica in materia di collegamenti tra il “Giuoco d’azzardo” e le tecniche di riciclaggio. La più antica tecnica di riciclaggio di denaro contante censita negli anni settanta dagli studiosi, consisteva nel recarsi in un Casinò e puntare alla roulette, ed in particolare scommettere costantemente la medesima cifra sul nero e sul rosso. Al costo del 50% l’originario provento illecito poteva definirsi ripulito. Di tale antico insegnamento, evidenziamo le costanti ancora oggi rilevanti: i) Il riciclaggio ha un costo, ed il mercato complessivo della economia criminale ne determina i tassi, ovvero ne identifica la soglia di convenienza, ovvero la corrente percentuale. ii) Il riciclaggio deve avere uno “sbocco”, non potendosi mai arrestare alla soglia di mera allocazione dormiente di capitale. iii) lo “sbocco” dell’operazione di riciclaggio si ispira a criteri di “rapidità”, non aggredibilità fiscale, di acquisizione di un “titolo” legittimante il possesso di una risorsa economica che ne impedisca il collegamento con l’origine. iv) L’operazione di riciclaggio non è assoggettabile all’alea, ma deve avere un esito sicuro e un costo certo. 20 In condizioni di genuinità dell’evento (e di rispetto assoluto delle norme) , il rischio di perdita a cui si sottopone questa “operazione” è elevato perché non esistono possibilità di costruzione di “vincita certa a costo certo”. 19 determinano il blocco della smart card e l’impossibilità dell’apparecchio di accettare giocate. Il congegno new slot funziona solo tramite moneta metallica, sia come strumento di attivazione del gioco, sia come mezzo di erogazione delle vincite. Il flusso di gioco tramite questi apparecchi è interamente basato sulla moneta metallica, la cui raccolta fisica e lavorazione in valuta bancaria è attività tanto sensibile e gravosa da richiedere, nella maggior parte dei casi, un cospicuo novero di aziende partner dei concessionari di rete, ai quali incombe l’onere del pagamento del tributo e ai quali occorre ricevere il flusso di gioco, sotto forma di valuta, in tempo utile per le scadenze tributarie. Le new slot retrocedono sotto forma di vincita il 75-76% del volume di gioco, assumendo come base di calcolo della percentuale il ciclo di partite che caratterizza il software di gioco (per legge non superiore alle 140.000), e non consentono al giocatore di inserire più di 2 euro alla volta, a mezzo dei quali è comunque possibile disputare partite dal costo massimo di 1 euro. La vincita massima è di 100 euro per singola partita, distribuita direttamente dal congegno al termine della partita e non è possibile ottenere alcuna attestazione scritta della riscossione della vincita. Tali specifiche modalità di gioco, che non prevedono in alcun modo il rilascio di una ricevuta cartacea o di altra natura attestante la giocata e/o la vincita, non rendono gli apparecchi di cui al comma 6 lett. a), in alcun modo, strumento o veicolo, reale o potenziale, di attività di riciclaggio di denaro. L’assenza di qualsivoglia titolo giustificativo 21 di proventi da gioco esclude, pertanto, per assenza dei presupposti fattuali, tassativamente l’utilizzabilità di tali apparecchi per le finalità illecite richiamate. ******** 21 La stessa Agenzia delle Entrate si è già espressa in plurime sedi provinciali escludendo la opponibilità al fisco di tale provenienza, sancendo la riconducibilità dei versamenti in contanti di valori (dedotti come vinti alle slot) alle ordinarie presunzioni di cespite. Alla luce di tali caratteristiche tecniche e strutturali emerge la estraneità del congegno a qualsiasi tecnica di riciclaggio. 20 Le Videolotteries Gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma sei, lett. B) del T.U.L.P.S., costituiscono un prodotto di gioco estremamente recente. Il decreto AAMS che ne disciplina le specifiche tecniche è datato 22 febbraio 2010 (G.U. Serie Generale n. 32/2010). Tutto il sistema è pertanto in piena fase di start up. “Onestà storica”, poi, impone di ricordare lo stretto collegamento tra l’avvio della sperimentazione (e successiva realizzazione) di tale innovativo congegno con la necessità di reperire immediate e ingenti risorge per affrontare l’emergenza del terremoto che ha interessato la regione Abruzzo. Il settore e l’Amministrazione Finanziaria hanno quindi ottemperato ad una precisa disposizione del c.d. decreto Abruzzo, cercando di dotarsi di un apparato normativo e tecnologico che consentisse l’allestimento di un nuovo sistema di gioco, totalmente differente da quello sino a quel momento operante, e per di più “sconosciuto” all’industria italiana della produzione di soluzioni di gioco. In tempi ragionevolmente rapidi e con massiccio ricorso a tecnologie di altri Paesi, settore e AAMS, con l’ausilio e il monitoraggio di Sogei, hanno approntato il primo sistema di gioco “da remoto”, che per fattezze ed estensione è già candidato a costituire un altro record mondiale dell’industria italiana. Il sistema di gioco da remoto si caratterizza per l’assenza di software all’interno del congegno, in quanto il medesimo di comporta da mero terminale che si interfaccia con il giocatore, connesso ad un server centrale depositario di tutte le funzioni distributive e di gestione degli esiti di ogni partita. Il server è installato presso il Concessionario, previa omologazione della piattaforma. Le VLT sono state concepite come congegni differenti dagli apparecchi da intrattenimento, ovvero come offerta di gioco dedicata a giocatori più “professionali”, e per tale ragione “relegati” a ben definite locations caratterizzate dalla licenza di cui all’articolo 88 TULPS. Le VLT consentono di accedere a forme di gioco più costose rispetto a quelle consentite dalle AWP (costo della singola partita che da 50 centesimi può essere liberamente elevato dal giocatore sino a 10 euro), e a promesse di vincita sensibilmente più interessanti (sino a 5000 euro per singola partita), ulteriormente elevabili tramite i c.d. Jackpot (il jackpot nazionale può arrivare sino a 500.000 euro, 21 mentre l’eventuale jackpot di sala previsto dalla piattaforma può raggiungere i 50.000 euro). Il naturale “antidoto” alla frenetica (e potenzialmente problematica, a livello sociale) ricerca della “grande vincita” (stile Casinò), è costituito dalla gestione centralizzata (e interamente da remoto) del gioco, di tal ché non è possibile concepire un rapporto tra “volume di gioco del singolo terminale” e probabilità di vittoria 22. La percentuale di vincita dell’85% prevista come minima regolazione dell’andamento del gioco, infatti, non si applica al congegno ma alla “nazionale” raccolta del tema di gioco alloggiato su ciascuna piattaforma. L’”accanimento” della ricerca di vincita dovrebbe pertanto essere scongiurato da un sistema che è assimilabile alla distribuzione dei gratta e vinci, laddove il “cartaceo”è ovviamente sostituito da una partita a video. Quanto al “controllo” delle movimentazioni finanziarie, la tracciabilità obbligatoria (tramite identificazione) delle transazioni superiori a 1.000 euro, e il necessario passaggio della richiesta al Concessionario per ottenere il rimborso dei premi di importo superiore ai 5.000 euro, offrono, allo stato attuale, una visione di “solidità” del sistema di monitoraggio contemplato dalle VLT. La supervisione dell’A.A.M.S., comunque, è costante, e tutti i correttivi tecnici che dovessero emergere come precauzione ridondante ma opportuna, potranno essere poi introdotti agevolmente, stante la facilità di intervento che contraddistingue una modifica di funzioni su un server piuttosto che su migliaia di congegni. ******* 22 I primi dati della raccolta dei congegni VLT, epurati dalle peculiarità tecniche che contraddistinguono le procedure di liquidazione della base imponibile, non rivelano una aggressiva potenzialità di “drenaggio” di risorse (ovvero un preoccupante costo medio orario) dei videoterminali. Come noto, infatti, la nozione di “volume di gioco” che contraddistingue la base imponibile del PREU applicato alle VLT non equivale al denaro introdotto (come avviene per le awp), ma si estende al “ri-gioco” dei punti vinti. Ad esempio: a fronte di 1 euro inserito, cui segue una partita dall’esito vincente di 60 euro, l’eventuale ri-gioco degli stessi, porta ad una liquidazione di tributo sulla base di 61 euro. I volumi di raccolta sino ad oggi censiti, quindi, fanno pensare, salvo rettifiche all’esito della fase di start up, che le VLT saranno percepite dal pubblico come una delle tante offerte di gioco pubblico caratterizzate da montepremi. 22 6. Conclusioni L’attuale costruzione legislativa in materia di antiriciclaggio applicata al settore giochi, seppur complessivamente apprezzabile, denota taluni difetti di coordinamento con la disciplina specifica, che ben potrebbero essere superati attraverso un maggiore approfondimento delle tecnicalità e delle peculiarità normative e di funzionamento del comparto. Per il futuro potrebbe essere utile adeguare e calibrare talune prescrizioni in relazione alle caratteristiche sostanziali del settore, superando, al tempo stesso, complessità formali di scarsa utilità ai fini dell’effettivo contrasto di eventuali impieghi di capitali illeciti. Alcune scelte operate recentemente, appaiono, poi, in evidente contrasto con i principi dell’ordinamento. In particolare, si ritiene estremamente dannosa la previsione della estensione degli obblighi antiriciclaggio a soggetti illegali, vale a dire a soggetti che scientemente rifiutano di conformarsi ai principi ed agli obblighi posti dalla legislazione vigente23! L’articolo 1424 della L. 231/07, stabilisce, infatti, per il gioco a distanza, alla lett. e) che anche gli operatori non autorizzati sono soggetti all’applicazione della normativa antiriciclaggio. La disposizione, contiene, tra l’altro, una deroga al principio enunciato nel medesimo articolo, al comma 1, laddove stabilisce che << Ai fini del presente decreto “per altri soggetti” si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ….>>. Sul punto si osservi, anche, che il recente Decreto del Ministero dell’Interno, del 17 febbraio 2011, nel determinare gli indicatori di anomalia ai fini delle segnalazioni di 23 Non trova alcun fondamento, poi, la presunta assimilazione con la disciplina sulla tassazione dei proventi illeciti. Al contrario si tratta di un principio che, al contrario, finisce per creare un vulnus all’ordinamento e fornire giustificazioni alle pretese di legittimità invocate da molti operatori esteri illegali. 24 Come modificato dall’art. 2 della DL. 40 del 25 marzo 2010 (convertito in L.73/2010). In precedenza tale previsione era invece contenuta alla lett. e-bis) del medesimo articolo, dalla quale è stata espunta e trasferita alla lett. e): circostanza, questa che lascia ulteriormente perplessi. 23 operazioni sospette, per i soggetti di cui all’art.14, lett. e), ha escluso gli operatori non autorizzati. Pertanto, tali ultimi, qualora ritenessero di applicare e rispettare la normativa italiana in materia di antiriciclaggio, pur continuando a violare le altre disposizioni penali, amministrative e tributarie, sarebbero nella condizione di definire autonomamente propri indicatori di anomalia, al fine di poter procedere alle segnalazioni richieste dall’art.41 della D.lgs. 231 /07. La corretta ed integrale attuazione delle disposizioni antiriciclaggio è rimessa interamente alla discrezionalità ed ai controlli effettuati dalle società che emettono le carte di credito ovvero dagli istituti di credito. Gli operatori non autorizzati non sono collegati con le Autorità nazionali preposte al controllo del settore e dunque, a differenza di quanto accade per i concessionari dei servizi pubblici di gioco, le transazioni non sono soggette a registrazione presso il sistema AAMS- SOGEI. La disposizione in commento, contrasta anche con le previsioni ex art. 1, co. 50, della L. 296/2006, sul cd. oscuramento dei siti internet non autorizzati. Pertanto, lo stesso soggetto che dovrebbe essere inibito ad offrire gioco a distanza, perché privo dei necessari titoli, deve volontariamente conformarsi ed assoggettarsi agli adempimenti antiriciclaggio (identificazione del giocatore; registrazione delle ricariche, giocate e vincite; istituzione dell’Archivio Unico Informatico per la registrazione dei dati, conservazione dei dati, etc. etc.). Si ritiene, convintamente che questa disposizione non permetta di garantire il pieno e corretto rispetto delle previsioni contenute nella III Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio, ma al contrario sia gravemente lesiva dei principi cardine dell’ordinamento giuridico! Controlli reali, continui e non episodici sull’operatore e sulle attività di gioco sono possibili soltanto in un sistema regolato! 24 25 26