SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 maggio 2009
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 maggio 2009
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 maggio 2009 (*) «Nomenclatura combinata – Voci doganali 2206 e 2208 – Bevanda fermentata contenente alcool distillato – Bevanda ottenuta inizialmente a partire da un frutto o da un prodotto naturale – Aggiunta di sostanze – Conseguenze – Perdita del sapore, dell’odore e dell’aspetto della bevanda originaria» Nel procedimento C-150/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 21 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2008, nella causa Siebrand BV contro Staatssecretaris van Financiën, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore), e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2009, considerate le osservazioni presentate: – per la Siebrand BV, dall’avv. G. J. Slooten, advocaat; – per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. M. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti; – per il governo ellenico, dal sig. I. Bakopoulos e dalle sig.re O. Patsopoulou e M. Tassopoulou, in qualità di agenti; – per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. K. Beal, barrister; – per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Sipos e W. Roels, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Siebrand BV, avente sede a Kampen (Paesi Bassi) (in prosieguo: la «Siebrand»), e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di stato alle Finanze), in merito ad otto avvisi di accertamento rettificativo relativi ad accise su tre bevande alcoliche prodotte da detta società per il periodo luglio 2003-febbraio 2004. Contesto normativo 3 Gli avvisi di accertamento rettificativo di cui alla causa principale sono stati emanati conformemente alla legge olandese sulle accise (Wet op de accijns) che ha trasposto la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21). 4 Per determinare le categorie dei prodotti soggetti alle accise, all’aliquota stabilita dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/84/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29), l’art. 26 della direttiva 92/83 rinvia alla NC in vigore alla data della sua adozione. La NC 5 La NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, a nome della Comunità economica europea, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1). 6 In conformità dell’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2658/87, la NC è identica al SA per quanto concerne le voci e le sottovoci a sei cifre. 7 Le regole generali per l’interpretazione della NC (in prosieguo: le «regole generali»), figuranti nella prima parte di quest’ultima, titolo I, A, dispongono segnatamente quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole. 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note. 2. (…) b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie (...) La classificazione di questi oggetti mescolati (...) è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3. 3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi. a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito (...) queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto (...) come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa. b) I prodotti misti (...) la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia (...) che conferisce agli stessi il loro carattere». (...)». 8 Per quanto attiene ai prodotti oggetto della causa principale, la NC contiene la sezione IV intitolata «Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati». Tale sezione contiene in particolare il capitolo 22, intitolato «Bevande, liquidi alcolici ed aceti». Detto capitolo comprende, a sua volta, la voce 2206 intitolata «Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove», nonché la voce 2208 intitolata «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione (...)». 9 In forza degli artt. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione delle Comunità europee elabora note esplicative relative alla NC (in prosieguo: le «note esplicative della NC»). 10 La nota esplicativa della NC relativa alla voce 2206 prevede, rispetto agli «altri» prodotti rientranti nelle sottovoci da 2206 00 31 a 2206 00 89: «Rientrano, per esempio, in tali sottovoci, le bevande fermentate di cui alle note esplicative del SA, voce 2206, secondo comma, punti da 1 a 10». 11 Nella nota esplicativa della NC relativa alla voce 2206 viene precisata come segue la nozione di bevande «non spumanti, presentat[e] in recipienti di capacità», cui viene fatto riferimento alle sottovoci da 2206 00 51 a 2206 00 89: «Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le bevande che non sono il prodotto della fermentazione naturale del mosto di uva fresca, ma che vengono ottenute dal mosto di uva concentrato. Questo mosto è stabile e può essere conservato per essere utilizzato a mano a mano che è necessario. Il processo di fermentazione è, in seguito, generalmente provocato mediante l’aggiunta di lieviti. Lo zucchero è, talvolta, aggiunto al mosto prima o durante la fermentazione. Il prodotto ottenuto secondo questo processo può essere, infine, edulcorato, alcolizzato o tagliato». 12 La nota esplicativa della NC relativa alla voce 2208 è così formulata: «Le acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di questa sottovoce sono liquidi alcolici generalmente destinati al consumo umano e ottenuti: — sia direttamente mediante distillazione (con aggiunta o meno di sostanze aromatiche) di liquidi fermentati naturali quali vino, sidro, ovvero di frutta, di vinacce, di cereali e di altri prodotti vegetali precedentemente fermentati; — sia incorporando semplicemente varie sostanze eventualmente zucchero all’alcole di distillazione. aromatiche ed Varie bevande contenenti alcole di distillazione sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti da 1 a 17. Va rilevato che le acquaviti non denaturate restano classificate nella presente sottovoce, anche se il loro titolo alcolometrico è uguale o superiore a 80% vol, a prescindere dal fatto che il prodotto possa essere bevuto direttamente o meno allo stato in cui si trova. Sono escluse da questa sottovoce le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione (voci 2203 00 a 2206 00)». Il SA 13 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della convenzione internazionale sul SA del 14 giugno 1983, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA. Le parti contraenti devono pertanto utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici, e seguire l’ordine di numerazione del detto sistema. La stessa disposizione prevede che le parti contraenti si impegnino altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, e a non modificarne la portata. 14 L’Organizzazione mondiale delle dogane elabora note esplicative relative al SA (in prosieguo: le «note esplicative del SA»). La nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 della NC ha il seguente tenore: «In questa voce sono comprese tutte le bevande fermentate diverse da quelle considerate dalle voci dal n. 22.03 al n. 22.05. Vi si classificano in modo particolare: 1) Il sidro, bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele. (…) Tutte queste bevande possono essere naturalmente spumanti oppure essere rese gassose artificialmente mediante aggiunta di anidride carbonica. L’aggiunta di alcole non ne fa variare la classificazione e lo stesso dicasi se siano state sottoposte ad una seconda fermentazione al fine di accrescerne il tenore alcolico[, sempreché conservino i caratteri dei prodotti classificati in tale voce]. Questa voce comprende ugualmente i miscugli di bevande non alcoliche e di bevande fermentate nonché i miscugli di bevande fermentate delle voci precedenti del capitolo 22, ad esempio, miscugli di limonata e di birra o di vino, miscugli di birra e di vino, aventi un titolo alcolometrico superiore a 0,5% vol. (…)». 15 La nota esplicativa del SA relativa alla voce 2208 prevede quanto segue: «Questa voce comprende, da una parte, e qualunque sia il loro grado alcolico: A) Le acquaviti, che sono ottenute (senza alcuna aggiunta di aromi) per distillazione da liquidi naturalmente fermentati, quali il vino, il sidro, ecc., oppure da frutta, vinacce, granaglie e altri prodotti vegetali fermentati simili. Le acquaviti sono caratterizzate dal fatto che conservano un bouquet o aroma particolare dovuto alla presenza di costituenti aromatici secondari [esteri, aldeidi, acidi, alcoli superiori (volatili) ecc.] che variano in relazione alle materie prime impiegate nella distillazione. B) I liquori, che sono bevande spiritose addizionate di zucchero, miele o di altri dolcificanti naturali e di estratti o di essenze (per esempio le bevande alcoliche ottenute per distillazione oppure tramite il miscuglio d’alcole etilico o di spiritosi distillati, con uno o più dei prodotti seguenti: frutta, fiori o altre parti di piante, estratti, essenze, oli essenziali, succhi e loro concentrati). Tra questi prodotti si possono menzionare i liquori che contengono dei cristalli di zucchero, i liquori ai succhi di frutta, i liquori a base di uova, di erbe, di bacche e di aromi, i liquori di tè, di cioccolato, di latte e di miele. C) Tutte le altre bevande alcoliche non comprese in un’altra qualsiasi voce di questo capitolo». 16 A titolo d’esempio dei prodotti considerati, tale nota esplicativa cita tra l’altro: «(…) 7) I liquori detti “creme”, così chiamati per la loro consistenza o il loro colore, in generale poco alcolici e molto zuccherati (crema di cacao, crema di banana, crema di vaniglia, crema di caffè, crema di cassis, (…) ecc.), nonché i liquori detti d’“emulsione”, come in particolare i liquori all’uovo o alla crema fresca. 8) I ratafià, che sono una specie di liquori ottenuti con succhi di frutta, spesso con l’aggiunta di piccole quantità di materie aromatiche di altra frutta (ratafià di ciliegie (…) di lamponi, d’albicocche, ecc.). (…) 15) I succhi di frutta o di ortaggi o legumi, addizionati di alcole, alcometrico volumico eccedente 0,5% vol, esclusi i prodotti della voce 2204. (…) 17) Le bevande che hanno l’aspetto del vino, fabbricate mescolando acquaviti distillate con succhi di frutta e/o acqua, zucchero, coloranti, aromatici oppure altri ingredienti, esclusi però i prodotti della voce 2204». 17 Ai sensi del punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale n. 3, lett. b), il fattore che determina il carattere essenziale può, variando da merce a merce, essere ad esempio rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci. Causa principale e questioni pregiudiziali 18 La Siebrand è una società produttrice di bevande alcoliche e analcoliche. Essa produce tra l’altro tre bevande alcoliche denominate rispettivamente «Pina Colada», «Whiskey Cream» e «Apfel Cocktail». Tali bevande sono prodotte con sidro, con l’aggiunta di alcool distillato, acqua, sciroppo di zucchero, vari aromi e coloranti e, per quanto attiene più specificamente alle bevande Pina Colada e Whiskey Cream, di una base di panna. Le tre bevande hanno un titolo alcolometrico volumico pari a 14,5%, di cui il 12% dipende dall’alcool distillato e il 2,5% dall’alcool fermentato da un concentrato di mela. 19 Sino al 1° gennaio 2003 i prodotti in questione erano classificati dall’ispettore delle imposte (in prosieguo: l’«ispettore») alla voce 2206 della NC, in base alla quale veniva altresì determinata la tariffa dell’accisa loro applicabile. Tuttavia, conformemente alla decisione dello Staatssecretaris van Financiën 15 gennaio 2003, l’ispettore ha adottato la posizione in base alla quale, in considerazione del titolo alcolometrico e della natura dei prodotti di cui trattasi, le suddette bevande dovevano essere classificate, a partire dal 1° gennaio 2003, alla voce 2208 della NC. Ne consegue una tariffa d’accisa più alta. 20 Sebbene avesse differito l’applicazione della nuova tariffa al 1° luglio 2003, l’ispettore ha trasmesso alla Siebrand otto avvisi di accertamento rettificativo per il periodo luglio 2003-febbraio 2004. La Siebrand ha contestato i suddetti avvisi di accertamento, ma l’ispettore ha ribadito la propria posizione nella sua decisione relativa al reclamo. 21 La Siebrand ha proposto quindi ricorso dinanzi al Gerechtshof te Arnhem (Corte d’appello di Arnhem), che ha dichiarato che i prodotti in causa dovevano essere classificati alla voce 2208 della NC. 22 Investito del ricorso proposto dalla Siebrand avverso tale sentenza, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una bevanda contenente una determinata percentuale di alcool distillato, ma che per il resto soddisfa la descrizione di cui alla voce 2206 della [NC], possa essere classificata in tale voce nel caso in cui si tratti di una bevanda fermentata che, per l’aggiunta di acqua e di determinate sostanze, abbia perso il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda prodotta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale; 2) Nel caso in cui la questione che precede vada risolta in senso affermativo, in base a quale criterio debba stabilirsi se la bevanda, per la circostanza che contiene alcool distillato, debba ciononostante essere classificata alla voce 2208 della NC». Sulle questioni pregiudiziali 23 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se bevande a base di alcool fermentato, corrispondenti originariamente alla voce 2206 della NC, alle quali sono state aggiunte una certa percentuale di alcool distillato, di acqua, di sciroppo di zucchero, di aromi, di coloranti e, per talune di esse, una base di panna, che hanno fatto perdere loro il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda prodotta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, rientrino nella voce 2206 della NC in quanto bevande fermentate ovvero nella voce 2208 della NC in quanto distillati. 24 In proposito va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 16, nonché 11 dicembre 2008, cause riunite C-362/07 e C-363/07, Kip Europe e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26). 25 Le note che precedono i capitoli della tariffa doganale comune, come del resto le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenze Olicom cit., punto 17; 6 dicembre 2007, causa C-486/06, Van Landeghem, Racc. pag. I-10661, punto 25, e 27 novembre 2008, causa C-403/07, Metherma, Racc. pag. I-8921, punto 48). 26 Occorre rilevare che, secondo la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 della NC, l’aggiunta di alcool alle bevande che rientrano in tale voce non osta a che dette bevande mantengano la classificazione suddetta, sempreché conservino i caratteri dei prodotti classificati in tale voce, ossia quelli delle bevande fermentate. 27 Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che le bevande oggetto della causa principale hanno perduto il sapore, l’odore e l’aspetto di una bevanda ottenuta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, ossia di una bevanda fermentata. Siffatti prodotti non possono essere classificati alla voce 2206 della NC. 28 Per quanto concerne la classificazione di tali prodotti, occorre rammentare che, sulla scorta della regola generale n. 2, lett. b), qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. È il caso di prodotti come quelli di cui alla causa principale, che contengono alcool fermentato nonché alcool distillato. Tali materie rientrano in voci doganali distinte. 29 La regola generale n. 3, lett. a), dispone che, qualora per il dispositivo della regola generale 2 b), una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la voce più specifica debba avere la priorità sulle voci di portata più generale. 30 Allorché prodotti come quelli oggetto della causa principale sono composti da materie differenti e nessuna delle due sottovoci sopra menzionate è più specifica dell’altra, la sola disposizione a cui si può fare riferimento per classificare i prodotti di cui trattasi nella causa principale è la regola generale n. 3, lett. b) (v. sentenze 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex, Racc. pag. 3351, punto 7, e 26 ottobre 2006, causa C-250/05, Turbon International, Racc. pag. I-10531, punto 20). 31 Ai sensi di tale regola generale n. 3, lett. b), per effettuare la classificazione doganale di una merce è necessario stabilire quale sia, tra le materie che la compongono, quella che le conferisce il carattere essenziale (v. sentenze 10 maggio 2001, causa C-288/99, VauDe Sport, Racc. pag. I-3683, punto 25; 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon International, Racc. pag. I-1389, punto 26, e Turbon International, cit., punto 21). 32 Di conseguenza, occorre determinare quale sia, tra le materie che compongono prodotti come quelli oggetto della causa principale, quella che conferisce loro il loro carattere essenziale. 33 Dalla decisione di rinvio risulta che i prodotti in questione sono ottenuti con sidro, con l’aggiunta di alcool distillato, acqua, zucchero in forma di sciroppo, vari aromi e coloranti nonché, per quanto riguarda la Pina Colada e il Whiskey Cream, una base di panna. I prodotti finali hanno un titolo alcolometrico acquisito di 14,5% in volume, di cui un 2,5% di alcool fermentato del sidro e un 12% di distillato aggiunto. 34 Così come indicato al punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale n. 3, lett. b), il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce, e può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo all’utilizzazione delle merci. 35 Per quanto concerne prodotti come quelli oggetto della causa principale, per la determinazione del loro carattere essenziale possono essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive. Così, in primo luogo, si deve rilevare che l’alcool distillato contribuisce in misura maggiore non solo al loro volume globale, ma anche al loro tenore in alcool rispetto all’alcool fermentato. 36 In secondo luogo, sembra necessario verificare se le caratteristiche organolettiche particolari di tali prodotti corrispondano a quelle dei prodotti classificati alla voce 2208 della NC. Infatti, in ossequio a costante giurisprudenza, il sapore può costituire una caratteristica e una proprietà oggettiva del prodotto (v., in tal senso, sentenze 28 ottobre 2004, causa C-124/03, Artrada e a., Racc. pag. I-10297, punto 41, nonché 8 giugno 2006, causa C-196/05, Sachsenmilch, Racc. pag. I-5161, punto 37). 37 Al riguardo, come si è già sottolineato, prodotti come quelli oggetto della causa principale hanno, a causa dell’aggiunta di acqua e di altre sostanze, perduto il sapore, l’odore e l’aspetto di una bevanda ottenuta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, ossia di una bevanda fermentata. Le caratteristiche organolettiche particolari dei suddetti prodotti, che definiscono il loro carattere essenziale, corrispondono quindi a quelle dei prodotti classificati alla voce 2208 della NC. 38 Infine, va ricordato che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente al detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze 1° giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, punto 13; 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. pag. I-8439, punto 29, e 15 febbraio 2007, causa C-183/06, RUMA, Racc. pag. I-1559, punto 36). È pacifico che le caratteristiche e proprietà oggettive di prodotti come quelli oggetto della causa principale, tra cui la forma, il colore e la denominazione commerciale, corrispondano a quelle di una bevanda contenente alcool di distillazione. 39 Ne consegue che le caratteristiche essenziali di bevande come quelle oggetto della causa principale corrispondono nel complesso a quelle di un prodotto che ricade nella voce 2208 della NC. 40 Alla luce delle considerazioni che precedono, si devono risolvere le questioni sollevate dichiarando che bevande a base di alcool fermentato, corrispondenti originariamente alla voce 2206 della NC, alle quali sia stata aggiunta una certa percentuale di alcool distillato, di acqua, di sciroppo di zucchero, di aromi, di coloranti e, per talune di esse, una base di panna, che hanno fatto loro perdere il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda ottenuta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, non rientrano nella voce 2206 della NC, bensì nella voce 2208 di questa. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.